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Decisione

35.2022.85

Corretta la decisione con la quale assicuratore ha rifiutato di aumentare la rendita di invalidità del 19% in vigore, così come l'entità dell'IMI del 10% concessa

6 marzo 2023Italiano36 min

I

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2022.85

cr

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28

ottobre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

27 settembre 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. Per gli

esiti di un infortunio subito alla spalla sinistra in data 30 gennaio 2012, con

decisione del 14 gennaio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha

assegnato ad RI 1, nato nel 1967, in precedenza attivo quale autista-aiuto

muratore, una rendita di invalidità del 19% a decorrere dal 1° novembre 2014,

calcolata tenendo conto di un reddito da valido secondo CCL (essendo la ditta __________

di __________ nel frattempo fallita) di fr. 68'549 e un reddito da invalido

secondo DPL di fr. 55'532.80. L’Istituto assicuratore ha, per contro, rifiutato

di attribuire un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 172

fascicolo 1).

Con

scritto del 3 aprile 2018 l’assicuratore infortuni ha confermato, in sede di

revisione, l’entità della rendita, dopo avere tenuto conto della nuova attività

di autista intrapresa dall’assicurato a decorrere dal 1° ottobre 2015 presso __________

(cfr. doc. 182 fascicolo 1).

1.2. In data

28 febbraio 2020 l’assicurato, nel frattempo sempre attivo quale autista presso

la __________ di __________ nella misura dell’80% – e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 – ha

subito un infortunio alla spalla destra.

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.3. Eseguiti

gli accertamenti del caso, con decisione del 31 maggio 2022 l’CO 1 ha rifiutato

di accordare all’assicurato una rendita d’invalidità combinata - visto che dal

raffronto dei redditi (tra quello da valido statistico relativo ramo economico

41-43 di fr. 71’574 e quello da invalido statistico RSS totale di fr. 69’061) è

emerso un discapito economico del 3.51% - attribuendogli, invece, un’IMI del

10% (doc. 162 fascicolo 2).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1

(cfr. doc. 166 e 171), in data 27 settembre 2022, l’CO 1 ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 28 ottobre 2022 l’assicurato, sempre patrocinato

dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga

annullata e che l’assicuratore LAINF sia tenuto a svolgere ulteriori

accertamenti medici riguardanti entrambe le spalle.

Sostanzialmente

l’insorgente ha reputato che, dal profilo medico, l’amministrazione abbia, a

torto, considerato solo i disturbi alla spalla destra, senza procedere ad una

rivalutazione complessiva, tenendo conto anche delle affezioni alla spalla

sinistra.

In

ogni caso, poi, il legale ha chiesto che vengano ricalcolati sia il reddito da

valido (utilizzando la media tra il salario RSS di livello 1 e quello di

livello 3) che quello da invalido (applicando una deduzione sociale di almeno

il 15%), e che l’IMI venga innalzata al 15%, tenuto conto del fatto che sono

coinvolte entrambe le spalle (doc. I).

1.5. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore

era legittimato a negare un aumento della rendita d’invalidità in vigore,

oppure no, nonché l’entità dell’IMI.

2.3. Aumento della rendita d’invalidità in vigore?

2.3.1. Secondo

l'art. 17 cpv. 1 LPGA - nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, qui

applicabile in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 82a LPGA – “per

il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o

su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita: a.

subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al

100 per cento”.

L'art.

22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che,

in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta

dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto

della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle

mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione

dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione

successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 114).

La

revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali

mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione

(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per

costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41

LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dagli assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente

dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF

(RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

2.3.2. L'invalidità

può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo

stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si

ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla

sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113

V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

L'assicurato

può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini

professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in

attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo

stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto

una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da

invalido.

Oppure

le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.3.3. Per

rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento

passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo

termine.

In

particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno

dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.3.4. La

questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata

comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta

in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un

accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto

dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è

stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr.

DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,

9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

Fatti

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a

una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

Non si

tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad esempio,

le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti

attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò

che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o

di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione

dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla

salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

deve essere in relazione causale con l'infortunio).

2.3.5. Nella

presente fattispecie, la decisione dell’CO 1 di porre l’insorgente al beneficio

di una rendita d’invalidità del 19% a far tempo dal 1° ottobre 2015, per i

postumi dell’infortunio del 30 gennaio 2012, risultava fondata, dal profilo

medico, sulla valutazione espressa dal suo medico di fiducia (cfr. doc. 172

fasc. 1).

Dalle

carte processuali si evince, in effetti, che con referto del 1° ottobre 2014

concernente la visita __________ del 29 settembre 2014, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico __________ dell’assicuratore LAINF,

riferendosi ai dolori presentati dall’interessato alla spalla sinistra,

aveva considerato che gli stessi non apparissero “ben spiegabili all’esame

odierno siccome si nota una buona funzionalità e una forza ben conservata. Si

nota anche un buon miglioramento della motricità e della forza rispetto

all’ultima visita del 2013”, concludendo, quindi, che l’assicurato andava

ritenuto “abile al lavoro nella misura massima possibile” (doc. 161 fasc. 1).

A

seguito del nuovo infortunio del 2020, in occasione della visita medica di

chiusura del 10 febbraio 2022, il dr. __________, anch’egli spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e medico

fiduciario dell’assicuratore infortuni, ha osservato:

"

(…)

Apprezzamento

Dichiarazioni soggettive

dell'assicurato

Alla spalla destra ha ancora dolori

ricorrenti e difficoltà a mantenere l'arto sopraelevato oltre l’orizzonte a

lungo e a svolgere lavori con arti a sbalzo e sopraelevati. Ritiene di non

poter svolgere il lavoro in essere in precedenza.

Reperti oggettivi

Limitazione dell'articolarità attiva al

di sopra dell’orizzonte come sopra riportato. Qualche dato incongruente come le

prove di forza con una discrepanza fra Jamar e Pinch rispetto alla prensione

misurata manualmente. Articolarità passiva limitata ai gradi estremi.

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Allo stato attuale non sono stati

proposti trattamenti in grado di migliorare in modo importante la situazione.

Non sono in corso cure fisioterapiche. L'assicurato potrà proseguire con

esercizi autogestiti a domicilio. È previsto a breve un ultimo controllo presso

gli specialisti ortopedici.

Aspetti medico-assicurativi

Considerandi

II quadro clinico è valutabile. È

possibile un frazionale miglioramento sintomatologico. Si ritiene comunque che

I’attività in essere in precedenza non sia più esigibile in misura completa, si

rivaluta pertanto l'esigibilità al lavoro complessivamente per la spalla destra

e sinistra, riesaminando quella posta a suo tempo per la spalla sinistra nel

caso __________.

Esigibilità del lavoro

L'assicurato è abile in un lavoro che

preveda il sollevamento e porto di pesi molto leggeri e leggeri fino a 5 kg con

due braccia all'altezza dei fianchi, pesi medi solo talvolta ma mai più pesi

superiori a 25 kg, è inoltre esigibile il sollevamento oltre I’altezza del

petto di pesi fino a 5 kg, utilizzando prevalentemente l'arto superiore

sinistro ma mai più pesi superiori a 5 kg.

L'assicurato è inoltre abile in un

lavoro leggero e di precisione e medio, solo di rado può eseguire un lavoro

pesante ma mai più molto pesante. La rotazione della mano è possibile molto

spesso.

Non sono più esigibili lavori sopra la

testa, mentre sono esigibili lavori che prevedono la rotazione del busto, la

posizione seduta e inclinata in avanti, in piedi e inclinata in avanti, inginocchiata

e con flessione delle ginocchia, altrettanto possibile la posizione seduta e in

piedi di lunga durata, così come la posizione a libera scelta.

Non vi sono limitazioni particolari

all'atto di camminare per lunghi tratti su terreno piano o anche accidentato e

salire le scale, mentre non è più esigibile l'atto di salire le scale a pioli.

L'uso delle due mani è possibile con le limitazioni sopraesposte, equilibrio e

stare in equilibrio possibile.

L'assicurato in un lavoro che rispetti

l'esigibilità espressa è abile in misura completa con rendimento completo e

senza pause supplementari.

Per quanto riguarda il diritto ad IMI

per la spalla dx si detta un rapporto separato a parte. Per quanto riguarda la

spalla sinistra la situazione è già stata valutata in occasione della

precedente visita medico-assicurativa e non viene modificata.” (Doc. 148 fasc.

2)

2.3.6

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996.

U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.3.7

Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo

Tribunale ritiene corretta

l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario - specialista nella materia che

qui ci occupa - e posta alla base della decisione avversata.

L’insorgente,

del resto, non ha prodotto documentazione medico-specialistica in grado di

smentire o rimettere in discussione le conclusioni del dr. __________,

limitandosi unicamente a criticare il fatto che l’amministrazione avrebbe

tenuto conto solo dei disturbi alla spalla destra, omettendo di procedere ad un

riesame delle possibili ulteriori artrosi interessanti la spalla sinistra. Per

tali ragioni, egli ha quindi chiesto che l’assicuratore infortuni sia tenuto ad

effettuare una rivalutazione medica concernente entrambe le spalle (doc. I).

Tali contestazioni

non possono essere accolte dal TCA, essendo smentite dagli atti.

Dal

referto della visita medica di chiusura del dr. __________ risulta, infatti, che

“motivo della visita” era proprio la “determinazione dei postumi infortunistici

per il caso in oggetto e valutazione dell’esigibilità complessiva per il

caso in oggetto e per il caso __________” (vale a dire l’infortunio del 30

gennaio 2012, n.d.r.). Inoltre, nel motivare il proprio apprezzamento, il dr. __________

ha espressamente rilevato che “si rivaluta pertanto l'esigibilità al lavoro

complessivamente per la spalla destra e sinistra, riesaminando quella posta a

suo tempo per la spalla sinistra nel caso __________” (cfr. doc. 148 pag. 1

fasc. 2, il corsivo è della redattrice).

Alla

luce di queste chiare considerazioni espresse dal medico fiduciario

dell’assicuratore LAINF, non occorre, dunque, dilungarsi oltre sull’argomento.

2.3.8

Occorre

ora esaminare se, a fronte di una piena esigibilità in attività adeguate, la

capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un peggioramento tale da

giustificare un aumento della rendita del 19% della quale già beneficia, come

da lui preteso, oppure no.

2.3.9

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’amministrazione,

senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurato, nel 2022, avrebbe realizzato

un guadagno annuo di fr. 71'574.-.

Questo

importo è stato calcolato dall’amministrazione facendo riferimento ai dati

statistici, con la seguente motivazione:

"

(…) considerato che la ditta al momento del primo infortunio (__________

di __________) è fallita, conformemente alla giurisprudenza in vigore, il

salario da valido dev’essere calcolato tramite i dati dell’Ufficio Federale di

Statistica. Lo stesso attraverso la propria pubblicazione “Rilevazione Svizzera

della struttura dei salari 2018” rivalutata nominalmente al 2022, indica che un

uomo adibito ad attività pratiche nel settore economico delle costruzioni

percepisce un salario annuo mediano di CHF 71'574.00 (TA1_tirage_skill_level,

ramo economico 41-43, uomini, livello 1, 41.1 h/sett, rivalutazione nominale

con T1.2.15F, per il 2019: +1.0%, per il 2020: +0.8%, stima trimestrale per il

2021.

e 2022: +0.1% per ogni anno).” (Doc. 189 fasc. 1)

Dopo le contestazioni sollevate in sede

di opposizione (cfr. doc. 171) riguardo a tale modo di procedere dell’Istituto

assicuratore, quest’ultimo, in sede di decisione su opposizione, ha confermato

la correttezza del reddito da valido calcolato, osservando:

"

la CO 1 ha quantificato il guadagno da valido facendo capo ai dati

pubblicati dall’Ufficio federale di statistica e più precisamente alla TA,

profilo 1, ramo 41-42, essendo il datore di lavoro per il quale l’assicurato

era attivo al momento dell’infortunio del 2012 fallito. L’assicurato contesta

tale modo di procedere in quanto egli dal maggio 2014 al maggio 2016 era stato

attivo quale autista indipendente. Si trattava, così come risulta dal rapporto

del 29.9.2014, di un’attività pesante che non rispettava i limiti funzionali allora

ritenuti dal medico __________. La CO 1 non è mai stata edotta in merito al

salario che percepiva l’assicurato né allora né oggi con l’opposizione. Se il

salario effettivo fosse stato superiore a quello ritenuto per il raffronto dei

redditi la CO 1 avrebbe versato a torto la rendita di invalidità. In ogni caso

gli estremi per ritenere un livello superiore, secondo la TA1, non sono dati in

quanto l’assicurato, che non dispone di nessuna qualifica, si è sempre e solo

occupato di guidare il camion e caricare/scaricare lo stesso.” (Doc. A)

Con il ricorso il legale

dell’insorgente ha nuovamente contestato il reddito da valido calcolato

dall’amministrazione, fornendo la seguente motivazione:

"

6.

RI 1 aveva fatto presente in termini inequivocabili che tra

l’infortunio per il quale è stato posto al beneficio di una rendita a far tempo

dal 2012 e quello qui in esame, ha assunto un’attività lavorativa quale

trasportatore in proprio fino al 2016 allorquando è poi stato assunto dalla __________

di __________. Lo ha fatto, quantunque non sia stato oggetto di istruttoria

poiché a motivo dei dolori che soffriva nello svolgere l’altra attività

imprenditoriale non era più in grado di darvi seguito. Pertanto ritenere che si

debba applicare le statistiche svizzere è del tutto fuorviante poiché egli, nel

frattempo, in un’età nella quale chiaramente il salario poteva ragionevolmente

aumentare, aveva assunto un’attività imprenditoriale indipendente. Per questo

motivo devono essere ritenuti dei dati salari ben diversi. Se si vuole applicare

le RSS si deve far capo ad una categoria diversa, ciò che si chiede sia.

Stante la particolare situazione

dell’assicurato si richiede che il guadagno da valido del medesimo venga

calcolato sulla scorta non già del guadagno conseguito ad oggi con le dovute

rivalutazioni, ma che venga in particolare tenuto presente l’attività quale

camionista in proprio adeguando, se si vogliono applicare i dati statistici, ad

una media quello relativo ad un’attività 1 quella in un’attività nel gruppo 3.

Altra possibilità ragionevolmente non sussiste.” (Doc. I pag. 4)

Nella risposta di causa, l’Istituto

assicuratore ha ancora una volta confermato la correttezza del proprio agire,

per le seguenti ragioni:

"

8.Per quanto riguarda il raffronto dei redditi l'amministrazione ha

quantificato il guadagno teorico esigibile in base ai dati pubblicati

dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TAI, profilo 1, ramo 41-42).

9.

L'assicurato pretende che debba

essere applicata la media fra il livello 1 e il livello 3.

10.

Il percorso professionale

dell'assicurato non permette di accedere a tale richiesta e questo anche se

egli per un breve periodo è stato attivo quale autista indipendente.

L'assicurato, da quando ha cominciato a

lavorare, dopo avere terminato le scuole d'obbligo, ha svolto lavori di

manovalanza (aiuto gessatore, manovale, aiuto muratore, aiuto carpentiere).

11.

È utile ricordare che per la

classificazione degli impieghi l'accento è posto sul genere di attività che la

persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche e

non più sulle qualifiche in quanto tali. Il livello 1 è il più basso e

corrisponde alIe mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il

più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi

compositi e l'assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un'ampia

conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad

esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni

dette intermedie (livelli 3 e 2). II livello 3 implica delle attività pratiche complesse

che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici,

i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello 2

si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone,

l'elaborazione dei dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di

apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli

(cfr. DTF 9C 370/2019 del 10.7.2019 consid. 4.1).

12.

Non si vede come l'assicurato

avrebbe potuto accedere non solo al livello 3 (attività pratiche complesse) ma

nemmeno al livello 2 (attività pratiche qualificate). Sintomatico è il fatto

che l'assicurato stesso nel ricorso sottolinea di non avere nessuna formazione né

esperienza lavorativa al di fuori di quella del ramo lavorativo svolto.

13.

Fra l'altro, anche se si volesse

fare capo al livello 2, il discapito non raggiungerebbe il 19% (fr. 5'962.-: 40

x 41.6 ore x 12 = fr. 74'40S.76 risp., vista l'evoluzione salariaIe, fr.

75'902.59 che, paragonato al salario da valido di fr. 71'574.-, comporta una

perdita del 5.7%). Non c'è chi non veda poi che se l'assicurato fosse in grado

di ambire a delle attività qualificate tale ambizione non potrebbe non

ripercuotersi anche sul guadagno da valido pure quantificato in base alla TAI,

livello 1, ramo 41-42.” (Doc. III)

Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene

corretto il modo di procedere dell’amministrazione.

Contrariamente a quanto preteso dal

legale dell’insorgente – il quale, vista l’attività indipendente svolta

dall’interessato dal 2014 al 2016, ha chiesto che il reddito statistico secondo

RSS venga calcolato facendo riferimento al valore medio tra il livello di

qualifica 1 e il livello 3 del settore considerato dall’amministrazione (cfr.

doc. I) - questo Tribunale non reputa applicabile nel caso di specie, alla luce

della giurisprudenza in materia, un livello di qualifica 2 o 3, ritenuto che

l’assicurato non dispone di qualifica alcuna e si è sempre e solo occupato di

guidare il camion e caricare/scaricare lo stesso.

Al riguardo, va ricordato, innanzitutto, che nel caso di specie

l’assicurato, per sua stessa ammissione, non dispone di alcuna formazione: ciò

preclude, quindi, l’applicazione del livello di competenza 3, il quale concerne

attività pratiche complesse che richiedono una conoscenza approfondita in un

settore speciale.

Parimenti

inapplicabile alla fattispecie concreta il livello di qualifica 2.

Come

ancora ribadito dall’Alta Corte nella STF 8C_156/2022 del 29 giugno 2022

pubblicata in SVR 12/2022 UV nr. 47, non basta una lunga esperienza

professionale per rivendicare il livello 2 invece che il livello 1.

Secondo

costante giurisprudenza, difatti, per utilizzare il livello 2 servono

attitudini e conoscenze particolari che permettano di immaginare la messa a

frutto di tali attitudini al di fuori della professione appresa, ad es. una

esperienza di direzione, delle formazioni continue supplementari o altre

qualifiche particolari acquisite durante l’attività.

Tali

circostanze non sono evidentemente date nel caso di specie.

Inoltre,

se anche si volesse, come preteso dal legale dell’insorgente, tenere conto del

fatto che durante un periodo di due anni (dal 2014 al 2016) l’assicurato abbia

svolto un’attività indipendente, ciò non sarebbe comunque sufficiente per

giustificare l’utilizzo di un livello di competenza 2. L’assicurato stesso,

infatti, non ha fatto valere di avere nel contempo pure svolto compiti

amministrativi o altre mansioni necessitanti di competenze particolari: non vi

è quindi la possibilità di far capo al livello di qualifica 2 (cfr. sul tema

STF 8C_801/2021 del 28

giugno 2022 pubblicata in SVR 11/2022 UV Nr 36), ma appare corretto il

riferimento al livello di competenza 1 utilizzato dall’amministrazione.

2.3.10

Per quel

che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006; STCA 32.2016.125 del 12 luglio

2017, consid. 2.10).

2.3.11

Nella

presente fattispecie, l’CO 1 ha stabilito il reddito da invalido in fr. 69’061

facendo capo ai salari statistici contenuti nella tabella RSS TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1,

uomini, aggiornato al 2022 (cfr. doc. A).

Tale

importo, desunto dai rilevamenti statistici, e rimasto a ragione incontestato

dal rappresentante dell’assicurato, può essere fatto proprio da questa Corte.

2.3.12

L’amministrazione

non ha reputato di dovere operare alcuna riduzione sociale a questo importo.

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato l’operato dell’Istituto

assicuratore, ritenendo che, nel caso di specie, andrebbe applicata una

riduzione sociale del salario statistico da invalido del 15% almeno, in

particolare per tenere conto della necessità dell’interessato, che ha sempre e

solo svolto l’attività di camionista e non dispone di alcuna esperienza la di

fuori di tale professione, di dover cambiare completamente attività lavorativa

(doc. I).

In concreto, questo Tribunale segnala che, secondo la giurisprudenza federale

più recente, una riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del

lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla

persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente

ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del

19.

settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid.

4.2.2

con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;

8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure ARES BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10

juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in:

SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure la STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022, consid.

2.6.9).

Ora,

nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha giudicato

affidabile emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora

in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di rendimento, attività

lavorative leggere, sia in posizione seduta, che in posizione eretta, ad

esclusione dei lavori da svolgere sopra la testa (cfr. doc. 148 fasc. 2).

Secondo

il TCA, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che

il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili

ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale

titolo non appare giustificata.

Posto

che l’assicurato è in grado di esercitare delle attività lavorative adeguate a

tempo pieno e con un rendimento completo, non può entrare in considerazione

alcuna riduzione a titolo di grado d’occupazione.

Anche

l’età del ricorrente (nato nel 1967) non giustifica una decurtazione a tale

titolo del reddito statistico da invalido (in questo senso, si veda la STF

8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid. 3.6.2, pubblicata in DTF 148 V 195,

concernente un assicurato di 61 anni, in cui la Corte federale ha rilevato che,

in base alle rilevazioni RSS, nel caso di uomini che si trovano nella fascia

tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta piuttosto un aumento del livello

retributivo, trattandosi di posti di lavoro senza funzione di quadro e che, in

concreto, il ricorrente non era stato in grado d’indicare per quali motivi, su

un mercato del lavoro equilibrato, egli avrebbe guadagnato meno in ragione

della sua età e la già citata STF 8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato

negato che l’età dell’assicurato, nato nel 1964, giustificava l’applicazione di

una riduzione sociale).

Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita

dell’eventuale diritto ad un aumento della rendita, l’insorgente aveva un’età

ancora piuttosto lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo senso,

si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante

proprio un assicurato cinquantenne).

In questo contesto, si consideri pure che la questione di sapere se, in materia

di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce

un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età

sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel

quadro della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora

stata decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata

STF 8C_466/2021 consid. 3.6.1; cfr. pure la STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022,

consid. 2.6.9).

Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata

in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte federale ha precisato che in caso

d’applicazione del livello di qualifiche 1 della RSS sono già considerate le

carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda pure la 8C_35/2019

del 2 luglio 2019 consid. 6.3).

Lo

stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20

maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr.,

tra le tante, STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, STF 8C_603/2020

del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid.

4.3.2

e STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure STCA

35.2021.86

del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9).

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia

abusato del proprio potere di apprezzamento.

2.3.13

Confrontando

ora il reddito da invalido di fr. 69’061 con il relativo reddito da valido di

fr. 71’574, si ottiene un grado d’invalidità del 3.51% ([71'574 – 69’061] x 100

: 71’574 = 3.51% arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121).

La

decisione su opposizione, mediante la quale è stato negato l’aumento della

rendita d’invalidità in vigore del 19%, deve quindi essere confermata.

2.4

Entità

dell'indennità per menomazione all’integrità?

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il

pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW /

RAMELET / RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna

1992, p. 121).

2.4.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nella

concreta evenienza, con apprezzamento medico dell’11 febbraio 2022, il dr. __________

ha rilevato che:

"

Apprezzamento medico del 10.02.2022

1.

Reperti

L'assicurato è portatore di postumi

importanti e durevoli in seguito a lesione cuffia dei rotatori spalla destra.

Stato dopo ricostruzione del sovraspinato

più infraspinato, tenotomia e soft-tissue tenodesis CLBO al solco bicipitale,

acromion-plastica eseguita dal dr. med. ___________ il 22.07.2020.

Stato dopo artrolisi, decompressione

subacromiale e resezione acromion-claveare, impianto di membrana Regeneten

eseguito dal dr. med. ___________ il 07.05.2021.

2.

Valutazione del danno all'integrità

10%.

3.

Motivazione

Si fa riferimento alla tabella 1.2 Suva

relativa alla menomazione dell'integrità da alterazioni funzionali degli arti

superiori, nella sezione relativa alla spalla, ove per una mobilità fino a 30°

oltre l'orizzontale viene concesso un 10%. Si ritiene tale fattispecie

rappresentativa della situazione dell'assicurato.” (Doc. 147 fasc. 2)

Davanti al TCA il patrocinatore del ricorrente ha chiesto una rivalutazione del

grado dell’indennità per menomazione all’integrità fisica, in particolare

l’attribuzione di un’IMI aggiuntiva del 5% per tenere conto del fatto che “sono

coinvolte entrambe le spalle” (doc. I).

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall’CO

1.

In

effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che

l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V

121.

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,

pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare

il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. __________, specialista

che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica.

Tanto

più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale.

Il

legale dell'assicurato ha, infatti, preteso l’assegnazione di un’IMI aggiuntiva

del 5% per tenere conto del pregiudizio ad entrambe le spalle, richiesta che

non trova tuttavia fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno

specialistico, e non può, pertanto, essere condivisa dal TCA.

Al

riguardo, questo Tribunale sottolinea che, come peraltro ricordato in

precedenza (cfr. consid. 2.3.8.), nell’esprimere la propria valutazione il

medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ha già tenuto conto dell’insieme

delle patologie che affliggono l’assicurato ad entrambe le spalle,

rilevando espressamente che “per quanto riguarda la spalla sinistra la

situazione è già stata valutata in occasione della precedente visita

medico-assicurativa e non viene modificata” (cfr. doc. 148, corsivo della

redattrice).

Non

occorre quindi dilungarsi oltre sul tema.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata assegnata un’IMI del 10%.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti