35.2022.85
Corretta la decisione con la quale assicuratore ha rifiutato di aumentare la rendita di invalidità del 19% in vigore, così come l'entità dell'IMI del 10% concessa
6 marzo 2023Italiano36 min
I
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2022.85
cr
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia
Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28
ottobre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
27 settembre 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. Per gli
esiti di un infortunio subito alla spalla sinistra in data 30 gennaio 2012, con
decisione del 14 gennaio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha
assegnato ad RI 1, nato nel 1967, in precedenza attivo quale autista-aiuto
muratore, una rendita di invalidità del 19% a decorrere dal 1° novembre 2014,
calcolata tenendo conto di un reddito da valido secondo CCL (essendo la ditta __________
di __________ nel frattempo fallita) di fr. 68'549 e un reddito da invalido
secondo DPL di fr. 55'532.80. L’Istituto assicuratore ha, per contro, rifiutato
di attribuire un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 172
fascicolo 1).
Con
scritto del 3 aprile 2018 l’assicuratore infortuni ha confermato, in sede di
revisione, l’entità della rendita, dopo avere tenuto conto della nuova attività
di autista intrapresa dall’assicurato a decorrere dal 1° ottobre 2015 presso __________
(cfr. doc. 182 fascicolo 1).
1.2. In data
28 febbraio 2020 l’assicurato, nel frattempo sempre attivo quale autista presso
la __________ di __________ nella misura dell’80% – e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 – ha
subito un infortunio alla spalla destra.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.3. Eseguiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 31 maggio 2022 l’CO 1 ha rifiutato
di accordare all’assicurato una rendita d’invalidità combinata - visto che dal
raffronto dei redditi (tra quello da valido statistico relativo ramo economico
41-43 di fr. 71’574 e quello da invalido statistico RSS totale di fr. 69’061) è
emerso un discapito economico del 3.51% - attribuendogli, invece, un’IMI del
10% (doc. 162 fascicolo 2).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1
(cfr. doc. 166 e 171), in data 27 settembre 2022, l’CO 1 ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 28 ottobre 2022 l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga
annullata e che l’assicuratore LAINF sia tenuto a svolgere ulteriori
accertamenti medici riguardanti entrambe le spalle.
Sostanzialmente
l’insorgente ha reputato che, dal profilo medico, l’amministrazione abbia, a
torto, considerato solo i disturbi alla spalla destra, senza procedere ad una
rivalutazione complessiva, tenendo conto anche delle affezioni alla spalla
sinistra.
In
ogni caso, poi, il legale ha chiesto che vengano ricalcolati sia il reddito da
valido (utilizzando la media tra il salario RSS di livello 1 e quello di
livello 3) che quello da invalido (applicando una deduzione sociale di almeno
il 15%), e che l’IMI venga innalzata al 15%, tenuto conto del fatto che sono
coinvolte entrambe le spalle (doc. I).
1.5. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore
era legittimato a negare un aumento della rendita d’invalidità in vigore,
oppure no, nonché l’entità dell’IMI.
2.3. Aumento della rendita d’invalidità in vigore?
2.3.1. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA - nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, qui
applicabile in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 82a LPGA – “per
il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o
su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita: a.
subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al
100 per cento”.
L'art.
22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che,
in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta
dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione
(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per
costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41
LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dagli assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente
dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF
(RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3.2. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113
V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure
le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.3.3. Per
rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.3.4. La
questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata
comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta
in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un
accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto
dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è
stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr.
DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,
9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a
una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad esempio,
le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti
attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò
che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione
dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla
salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.3.5. Nella
presente fattispecie, la decisione dell’CO 1 di porre l’insorgente al beneficio
di una rendita d’invalidità del 19% a far tempo dal 1° ottobre 2015, per i
postumi dell’infortunio del 30 gennaio 2012, risultava fondata, dal profilo
medico, sulla valutazione espressa dal suo medico di fiducia (cfr. doc. 172
fasc. 1).
Dalle
carte processuali si evince, in effetti, che con referto del 1° ottobre 2014
concernente la visita __________ del 29 settembre 2014, il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico __________ dell’assicuratore LAINF,
riferendosi ai dolori presentati dall’interessato alla spalla sinistra,
aveva considerato che gli stessi non apparissero “ben spiegabili all’esame
odierno siccome si nota una buona funzionalità e una forza ben conservata. Si
nota anche un buon miglioramento della motricità e della forza rispetto
all’ultima visita del 2013”, concludendo, quindi, che l’assicurato andava
ritenuto “abile al lavoro nella misura massima possibile” (doc. 161 fasc. 1).
A
seguito del nuovo infortunio del 2020, in occasione della visita medica di
chiusura del 10 febbraio 2022, il dr. __________, anch’egli spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e medico
fiduciario dell’assicuratore infortuni, ha osservato:
"
(…)
Apprezzamento
Dichiarazioni soggettive
dell'assicurato
Alla spalla destra ha ancora dolori
ricorrenti e difficoltà a mantenere l'arto sopraelevato oltre l’orizzonte a
lungo e a svolgere lavori con arti a sbalzo e sopraelevati. Ritiene di non
poter svolgere il lavoro in essere in precedenza.
Reperti oggettivi
Limitazione dell'articolarità attiva al
di sopra dell’orizzonte come sopra riportato. Qualche dato incongruente come le
prove di forza con una discrepanza fra Jamar e Pinch rispetto alla prensione
misurata manualmente. Articolarità passiva limitata ai gradi estremi.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Allo stato attuale non sono stati
proposti trattamenti in grado di migliorare in modo importante la situazione.
Non sono in corso cure fisioterapiche. L'assicurato potrà proseguire con
esercizi autogestiti a domicilio. È previsto a breve un ultimo controllo presso
gli specialisti ortopedici.
Aspetti medico-assicurativi
Considerandi
II quadro clinico è valutabile. È
possibile un frazionale miglioramento sintomatologico. Si ritiene comunque che
I’attività in essere in precedenza non sia più esigibile in misura completa, si
rivaluta pertanto l'esigibilità al lavoro complessivamente per la spalla destra
e sinistra, riesaminando quella posta a suo tempo per la spalla sinistra nel
caso __________.
Esigibilità del lavoro
L'assicurato è abile in un lavoro che
preveda il sollevamento e porto di pesi molto leggeri e leggeri fino a 5 kg con
due braccia all'altezza dei fianchi, pesi medi solo talvolta ma mai più pesi
superiori a 25 kg, è inoltre esigibile il sollevamento oltre I’altezza del
petto di pesi fino a 5 kg, utilizzando prevalentemente l'arto superiore
sinistro ma mai più pesi superiori a 5 kg.
L'assicurato è inoltre abile in un
lavoro leggero e di precisione e medio, solo di rado può eseguire un lavoro
pesante ma mai più molto pesante. La rotazione della mano è possibile molto
spesso.
Non sono più esigibili lavori sopra la
testa, mentre sono esigibili lavori che prevedono la rotazione del busto, la
posizione seduta e inclinata in avanti, in piedi e inclinata in avanti, inginocchiata
e con flessione delle ginocchia, altrettanto possibile la posizione seduta e in
piedi di lunga durata, così come la posizione a libera scelta.
Non vi sono limitazioni particolari
all'atto di camminare per lunghi tratti su terreno piano o anche accidentato e
salire le scale, mentre non è più esigibile l'atto di salire le scale a pioli.
L'uso delle due mani è possibile con le limitazioni sopraesposte, equilibrio e
stare in equilibrio possibile.
L'assicurato in un lavoro che rispetti
l'esigibilità espressa è abile in misura completa con rendimento completo e
senza pause supplementari.
Per quanto riguarda il diritto ad IMI
per la spalla dx si detta un rapporto separato a parte. Per quanto riguarda la
spalla sinistra la situazione è già stata valutata in occasione della
precedente visita medico-assicurativa e non viene modificata.” (Doc. 148 fasc.
2)
2.3.6
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996.
U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.3.7
Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo
Tribunale ritiene corretta
l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario - specialista nella materia che
qui ci occupa - e posta alla base della decisione avversata.
L’insorgente,
del resto, non ha prodotto documentazione medico-specialistica in grado di
smentire o rimettere in discussione le conclusioni del dr. __________,
limitandosi unicamente a criticare il fatto che l’amministrazione avrebbe
tenuto conto solo dei disturbi alla spalla destra, omettendo di procedere ad un
riesame delle possibili ulteriori artrosi interessanti la spalla sinistra. Per
tali ragioni, egli ha quindi chiesto che l’assicuratore infortuni sia tenuto ad
effettuare una rivalutazione medica concernente entrambe le spalle (doc. I).
Tali contestazioni
non possono essere accolte dal TCA, essendo smentite dagli atti.
Dal
referto della visita medica di chiusura del dr. __________ risulta, infatti, che
“motivo della visita” era proprio la “determinazione dei postumi infortunistici
per il caso in oggetto e valutazione dell’esigibilità complessiva per il
caso in oggetto e per il caso __________” (vale a dire l’infortunio del 30
gennaio 2012, n.d.r.). Inoltre, nel motivare il proprio apprezzamento, il dr. __________
ha espressamente rilevato che “si rivaluta pertanto l'esigibilità al lavoro
complessivamente per la spalla destra e sinistra, riesaminando quella posta a
suo tempo per la spalla sinistra nel caso __________” (cfr. doc. 148 pag. 1
fasc. 2, il corsivo è della redattrice).
Alla
luce di queste chiare considerazioni espresse dal medico fiduciario
dell’assicuratore LAINF, non occorre, dunque, dilungarsi oltre sull’argomento.
2.3.8
Occorre
ora esaminare se, a fronte di una piena esigibilità in attività adeguate, la
capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un peggioramento tale da
giustificare un aumento della rendita del 19% della quale già beneficia, come
da lui preteso, oppure no.
2.3.9
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’amministrazione,
senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurato, nel 2022, avrebbe realizzato
un guadagno annuo di fr. 71'574.-.
Questo
importo è stato calcolato dall’amministrazione facendo riferimento ai dati
statistici, con la seguente motivazione:
"
(…) considerato che la ditta al momento del primo infortunio (__________
di __________) è fallita, conformemente alla giurisprudenza in vigore, il
salario da valido dev’essere calcolato tramite i dati dell’Ufficio Federale di
Statistica. Lo stesso attraverso la propria pubblicazione “Rilevazione Svizzera
della struttura dei salari 2018” rivalutata nominalmente al 2022, indica che un
uomo adibito ad attività pratiche nel settore economico delle costruzioni
percepisce un salario annuo mediano di CHF 71'574.00 (TA1_tirage_skill_level,
ramo economico 41-43, uomini, livello 1, 41.1 h/sett, rivalutazione nominale
con T1.2.15F, per il 2019: +1.0%, per il 2020: +0.8%, stima trimestrale per il
2021.
e 2022: +0.1% per ogni anno).” (Doc. 189 fasc. 1)
Dopo le contestazioni sollevate in sede
di opposizione (cfr. doc. 171) riguardo a tale modo di procedere dell’Istituto
assicuratore, quest’ultimo, in sede di decisione su opposizione, ha confermato
la correttezza del reddito da valido calcolato, osservando:
"
la CO 1 ha quantificato il guadagno da valido facendo capo ai dati
pubblicati dall’Ufficio federale di statistica e più precisamente alla TA,
profilo 1, ramo 41-42, essendo il datore di lavoro per il quale l’assicurato
era attivo al momento dell’infortunio del 2012 fallito. L’assicurato contesta
tale modo di procedere in quanto egli dal maggio 2014 al maggio 2016 era stato
attivo quale autista indipendente. Si trattava, così come risulta dal rapporto
del 29.9.2014, di un’attività pesante che non rispettava i limiti funzionali allora
ritenuti dal medico __________. La CO 1 non è mai stata edotta in merito al
salario che percepiva l’assicurato né allora né oggi con l’opposizione. Se il
salario effettivo fosse stato superiore a quello ritenuto per il raffronto dei
redditi la CO 1 avrebbe versato a torto la rendita di invalidità. In ogni caso
gli estremi per ritenere un livello superiore, secondo la TA1, non sono dati in
quanto l’assicurato, che non dispone di nessuna qualifica, si è sempre e solo
occupato di guidare il camion e caricare/scaricare lo stesso.” (Doc. A)
Con il ricorso il legale
dell’insorgente ha nuovamente contestato il reddito da valido calcolato
dall’amministrazione, fornendo la seguente motivazione:
"
6.
RI 1 aveva fatto presente in termini inequivocabili che tra
l’infortunio per il quale è stato posto al beneficio di una rendita a far tempo
dal 2012 e quello qui in esame, ha assunto un’attività lavorativa quale
trasportatore in proprio fino al 2016 allorquando è poi stato assunto dalla __________
di __________. Lo ha fatto, quantunque non sia stato oggetto di istruttoria
poiché a motivo dei dolori che soffriva nello svolgere l’altra attività
imprenditoriale non era più in grado di darvi seguito. Pertanto ritenere che si
debba applicare le statistiche svizzere è del tutto fuorviante poiché egli, nel
frattempo, in un’età nella quale chiaramente il salario poteva ragionevolmente
aumentare, aveva assunto un’attività imprenditoriale indipendente. Per questo
motivo devono essere ritenuti dei dati salari ben diversi. Se si vuole applicare
le RSS si deve far capo ad una categoria diversa, ciò che si chiede sia.
Stante la particolare situazione
dell’assicurato si richiede che il guadagno da valido del medesimo venga
calcolato sulla scorta non già del guadagno conseguito ad oggi con le dovute
rivalutazioni, ma che venga in particolare tenuto presente l’attività quale
camionista in proprio adeguando, se si vogliono applicare i dati statistici, ad
una media quello relativo ad un’attività 1 quella in un’attività nel gruppo 3.
Altra possibilità ragionevolmente non sussiste.” (Doc. I pag. 4)
Nella risposta di causa, l’Istituto
assicuratore ha ancora una volta confermato la correttezza del proprio agire,
per le seguenti ragioni:
"
8.Per quanto riguarda il raffronto dei redditi l'amministrazione ha
quantificato il guadagno teorico esigibile in base ai dati pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TAI, profilo 1, ramo 41-42).
9.
L'assicurato pretende che debba
essere applicata la media fra il livello 1 e il livello 3.
10.
Il percorso professionale
dell'assicurato non permette di accedere a tale richiesta e questo anche se
egli per un breve periodo è stato attivo quale autista indipendente.
L'assicurato, da quando ha cominciato a
lavorare, dopo avere terminato le scuole d'obbligo, ha svolto lavori di
manovalanza (aiuto gessatore, manovale, aiuto muratore, aiuto carpentiere).
11.
È utile ricordare che per la
classificazione degli impieghi l'accento è posto sul genere di attività che la
persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche e
non più sulle qualifiche in quanto tali. Il livello 1 è il più basso e
corrisponde alIe mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il
più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi
compositi e l'assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un'ampia
conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad
esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le
professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni
dette intermedie (livelli 3 e 2). II livello 3 implica delle attività pratiche complesse
che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici,
i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello 2
si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone,
l'elaborazione dei dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di
apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli
(cfr. DTF 9C 370/2019 del 10.7.2019 consid. 4.1).
12.
Non si vede come l'assicurato
avrebbe potuto accedere non solo al livello 3 (attività pratiche complesse) ma
nemmeno al livello 2 (attività pratiche qualificate). Sintomatico è il fatto
che l'assicurato stesso nel ricorso sottolinea di non avere nessuna formazione né
esperienza lavorativa al di fuori di quella del ramo lavorativo svolto.
13.
Fra l'altro, anche se si volesse
fare capo al livello 2, il discapito non raggiungerebbe il 19% (fr. 5'962.-: 40
x 41.6 ore x 12 = fr. 74'40S.76 risp., vista l'evoluzione salariaIe, fr.
75'902.59 che, paragonato al salario da valido di fr. 71'574.-, comporta una
perdita del 5.7%). Non c'è chi non veda poi che se l'assicurato fosse in grado
di ambire a delle attività qualificate tale ambizione non potrebbe non
ripercuotersi anche sul guadagno da valido pure quantificato in base alla TAI,
livello 1, ramo 41-42.” (Doc. III)
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene
corretto il modo di procedere dell’amministrazione.
Contrariamente a quanto preteso dal
legale dell’insorgente – il quale, vista l’attività indipendente svolta
dall’interessato dal 2014 al 2016, ha chiesto che il reddito statistico secondo
RSS venga calcolato facendo riferimento al valore medio tra il livello di
qualifica 1 e il livello 3 del settore considerato dall’amministrazione (cfr.
doc. I) - questo Tribunale non reputa applicabile nel caso di specie, alla luce
della giurisprudenza in materia, un livello di qualifica 2 o 3, ritenuto che
l’assicurato non dispone di qualifica alcuna e si è sempre e solo occupato di
guidare il camion e caricare/scaricare lo stesso.
Al riguardo, va ricordato, innanzitutto, che nel caso di specie
l’assicurato, per sua stessa ammissione, non dispone di alcuna formazione: ciò
preclude, quindi, l’applicazione del livello di competenza 3, il quale concerne
attività pratiche complesse che richiedono una conoscenza approfondita in un
settore speciale.
Parimenti
inapplicabile alla fattispecie concreta il livello di qualifica 2.
Come
ancora ribadito dall’Alta Corte nella STF 8C_156/2022 del 29 giugno 2022
pubblicata in SVR 12/2022 UV nr. 47, non basta una lunga esperienza
professionale per rivendicare il livello 2 invece che il livello 1.
Secondo
costante giurisprudenza, difatti, per utilizzare il livello 2 servono
attitudini e conoscenze particolari che permettano di immaginare la messa a
frutto di tali attitudini al di fuori della professione appresa, ad es. una
esperienza di direzione, delle formazioni continue supplementari o altre
qualifiche particolari acquisite durante l’attività.
Tali
circostanze non sono evidentemente date nel caso di specie.
Inoltre,
se anche si volesse, come preteso dal legale dell’insorgente, tenere conto del
fatto che durante un periodo di due anni (dal 2014 al 2016) l’assicurato abbia
svolto un’attività indipendente, ciò non sarebbe comunque sufficiente per
giustificare l’utilizzo di un livello di competenza 2. L’assicurato stesso,
infatti, non ha fatto valere di avere nel contempo pure svolto compiti
amministrativi o altre mansioni necessitanti di competenze particolari: non vi
è quindi la possibilità di far capo al livello di qualifica 2 (cfr. sul tema
STF 8C_801/2021 del 28
giugno 2022 pubblicata in SVR 11/2022 UV Nr 36), ma appare corretto il
riferimento al livello di competenza 1 utilizzato dall’amministrazione.
2.3.10
Per quel
che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006; STCA 32.2016.125 del 12 luglio
2017, consid. 2.10).
2.3.11
Nella
presente fattispecie, l’CO 1 ha stabilito il reddito da invalido in fr. 69’061
facendo capo ai salari statistici contenuti nella tabella RSS TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1,
uomini, aggiornato al 2022 (cfr. doc. A).
Tale
importo, desunto dai rilevamenti statistici, e rimasto a ragione incontestato
dal rappresentante dell’assicurato, può essere fatto proprio da questa Corte.
2.3.12
L’amministrazione
non ha reputato di dovere operare alcuna riduzione sociale a questo importo.
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato l’operato dell’Istituto
assicuratore, ritenendo che, nel caso di specie, andrebbe applicata una
riduzione sociale del salario statistico da invalido del 15% almeno, in
particolare per tenere conto della necessità dell’interessato, che ha sempre e
solo svolto l’attività di camionista e non dispone di alcuna esperienza la di
fuori di tale professione, di dover cambiare completamente attività lavorativa
(doc. I).
In concreto, questo Tribunale segnala che, secondo la giurisprudenza federale
più recente, una riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del
lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla
persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente
ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del
19.
settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid.
4.2.2
con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;
8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020
consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure ARES BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10
juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in:
SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure la STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022, consid.
2.6.9).
Ora,
nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha giudicato
affidabile emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora
in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di rendimento, attività
lavorative leggere, sia in posizione seduta, che in posizione eretta, ad
esclusione dei lavori da svolgere sopra la testa (cfr. doc. 148 fasc. 2).
Secondo
il TCA, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che
il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili
ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale
titolo non appare giustificata.
Posto
che l’assicurato è in grado di esercitare delle attività lavorative adeguate a
tempo pieno e con un rendimento completo, non può entrare in considerazione
alcuna riduzione a titolo di grado d’occupazione.
Anche
l’età del ricorrente (nato nel 1967) non giustifica una decurtazione a tale
titolo del reddito statistico da invalido (in questo senso, si veda la STF
8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid. 3.6.2, pubblicata in DTF 148 V 195,
concernente un assicurato di 61 anni, in cui la Corte federale ha rilevato che,
in base alle rilevazioni RSS, nel caso di uomini che si trovano nella fascia
tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta piuttosto un aumento del livello
retributivo, trattandosi di posti di lavoro senza funzione di quadro e che, in
concreto, il ricorrente non era stato in grado d’indicare per quali motivi, su
un mercato del lavoro equilibrato, egli avrebbe guadagnato meno in ragione
della sua età e la già citata STF 8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato
negato che l’età dell’assicurato, nato nel 1964, giustificava l’applicazione di
una riduzione sociale).
Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita
dell’eventuale diritto ad un aumento della rendita, l’insorgente aveva un’età
ancora piuttosto lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo senso,
si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante
proprio un assicurato cinquantenne).
In questo contesto, si consideri pure che la questione di sapere se, in materia
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce
un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età
sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel
quadro della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora
stata decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata
STF 8C_466/2021 consid. 3.6.1; cfr. pure la STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022,
consid. 2.6.9).
Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata
in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte federale ha precisato che in caso
d’applicazione del livello di qualifiche 1 della RSS sono già considerate le
carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda pure la 8C_35/2019
del 2 luglio 2019 consid. 6.3).
Lo
stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20
maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr.,
tra le tante, STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, STF 8C_603/2020
del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid.
4.3.2
e STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure STCA
35.2021.86
del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9).
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve
dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia
abusato del proprio potere di apprezzamento.
2.3.13
Confrontando
ora il reddito da invalido di fr. 69’061 con il relativo reddito da valido di
fr. 71’574, si ottiene un grado d’invalidità del 3.51% ([71'574 – 69’061] x 100
: 71’574 = 3.51% arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121).
La
decisione su opposizione, mediante la quale è stato negato l’aumento della
rendita d’invalidità in vigore del 19%, deve quindi essere confermata.
2.4
Entità
dell'indennità per menomazione all’integrità?
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il
pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW /
RAMELET / RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna
1992, p. 121).
2.4.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nella
concreta evenienza, con apprezzamento medico dell’11 febbraio 2022, il dr. __________
ha rilevato che:
"
Apprezzamento medico del 10.02.2022
1.
Reperti
L'assicurato è portatore di postumi
importanti e durevoli in seguito a lesione cuffia dei rotatori spalla destra.
Stato dopo ricostruzione del sovraspinato
più infraspinato, tenotomia e soft-tissue tenodesis CLBO al solco bicipitale,
acromion-plastica eseguita dal dr. med. ___________ il 22.07.2020.
Stato dopo artrolisi, decompressione
subacromiale e resezione acromion-claveare, impianto di membrana Regeneten
eseguito dal dr. med. ___________ il 07.05.2021.
2.
Valutazione del danno all'integrità
10%.
3.
Motivazione
Si fa riferimento alla tabella 1.2 Suva
relativa alla menomazione dell'integrità da alterazioni funzionali degli arti
superiori, nella sezione relativa alla spalla, ove per una mobilità fino a 30°
oltre l'orizzontale viene concesso un 10%. Si ritiene tale fattispecie
rappresentativa della situazione dell'assicurato.” (Doc. 147 fasc. 2)
Davanti al TCA il patrocinatore del ricorrente ha chiesto una rivalutazione del
grado dell’indennità per menomazione all’integrità fisica, in particolare
l’attribuzione di un’IMI aggiuntiva del 5% per tenere conto del fatto che “sono
coinvolte entrambe le spalle” (doc. I).
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall’CO
1.
In
effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che,
secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità
si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che
l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V
121.
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,
pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare
il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. __________, specialista
che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica.
Tanto
più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da
certificati medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale.
Il
legale dell'assicurato ha, infatti, preteso l’assegnazione di un’IMI aggiuntiva
del 5% per tenere conto del pregiudizio ad entrambe le spalle, richiesta che
non trova tuttavia fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno
specialistico, e non può, pertanto, essere condivisa dal TCA.
Al
riguardo, questo Tribunale sottolinea che, come peraltro ricordato in
precedenza (cfr. consid. 2.3.8.), nell’esprimere la propria valutazione il
medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ha già tenuto conto dell’insieme
delle patologie che affliggono l’assicurato ad entrambe le spalle,
rilevando espressamente che “per quanto riguarda la spalla sinistra la
situazione è già stata valutata in occasione della precedente visita
medico-assicurativa e non viene modificata” (cfr. doc. 148, corsivo della
redattrice).
Non
occorre quindi dilungarsi oltre sul tema.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata assegnata un’IMI del 10%.
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du
TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti