35.2022.86
Incompetenza materiale del TCA trattandosi di una lite riguardante un'assicurazione di perdita di guadagno in caso d'infortunio retta dalla LCA
27 febbraio 2023Italiano10 min
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
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Incarto
n.
35.2022.86
mm
Lugano
27 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 settembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto - che, in
data 21 settembre 2021, RI 1 è caduta dalle scale e ha riportato, secondo il
rapporto 9 ottobre 2021 della dott.ssa __________, contusioni alla spalla
sinistra e alla colonna lombare;
- che,
con decisione formale del 27 giugno 2022, la CO 1 ha dichiarato l’assicurata
abile al lavoro in misura del 50% a contare dal 22 gennaio 2022;
- che, a
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente, in data 29
settembre 2022, l’istituto assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto
della sua prima decisione. Quale rimedio di diritto, l’assicuratore ha indicato
la via del ricorso al tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio
della persona assicurata (cfr. doc. A);
- che,
con ricorso del 2 novembre 2022, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su
opposizione impugnata, l’assicuratore venga condannato a versarle indennità
giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% “a partire dal 22
gennaio 2022 fino al completamento diagnostico e terapeutico e alla totale
guarigione …”, più interessi di mora del 5% all’anno da calcolarsi ogni mese
sulle prestazioni spettanti (doc. I);
- che,
con la risposta di causa, la CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta
(doc. V);
- che, in
data 9 gennaio 2023, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione e si è in
sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VIII +
allegati);
- che il
16 gennaio 2023, l’assicurata ha versato agli atti due referti relativi ad
esami di RMN lombari eseguiti nel gennaio 2016, rispettivamente nel novembre
2021 (doc. X + allegati);
- che, in
data 31 gennaio 2023, l’assicuratore ha inviato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
"
(…) Analizzando nuovamente la documentazione agli atti, ci siamo resi
conto che la polizza assicurativa conclusa dalla sig.ra RI 1 non è una polizza
LAINF, ma bensì una speciale polizza perdita di guadagno LCA in caso
d’infortunio. Per informazione alleghiamo una copia della polizza – anonimizzata
– e le relative condizioni generali.
In un simile caso, non si doveva
emettere una decisione formale e avviare una procedura di opposizione, ma si
doveva rendere attenta l’assicurata del diritto a presentare una petizione al
competente tribunale contro la decisione di ridurre le indennità giornaliere
(ed in seguito porvi fine).
Con il presente scritto CO 1 dichiara
quindi di ritirare con effetto immediato la decisione formale del 27 giugno
2022 e la propria decisione su opposizione del 29 settembre 2022. Il caso verrà
riattribuito alla sede regionale – non prima di aver atteso la vostra decisione
di stralcio – per la corretta gestione della pratica LCA.
Non da ultimo, CO 1 si scusa con la
sig.ra RI 1 e con codesto Lodevole Tribunale per l’involontario errore
occorso.” (doc. XIV + allegati);
- che, il
15 febbraio 2023, RI 1 si è espressa nei seguenti termini in merito a quanto
comunicato dall’assicuratore:
"
(…) Per quanto concerne la richiesta della CO 1, faccio presente che
l’errore può essere sanato anche nel corso di questa procedura data la
competenza per materia, territorio e connessione di codesto Tribunale adito
anche in ambito LCA. Difatti, se non muta la presa di posizione negativa della CO
1 di ridurre le indennità e di porvi poi definitivamente fine a partire dal 1°
dicembre 2022, risulta essere inutile avviare ex novo una procedura per poi
arrivare nuovamente dinanzi codesto Tribunale per derimere la controversia.
(…).
Per questo motivo si chiede alla CO 1
di prendere posizione in questa procedura circa il diritto alle indennità
giornaliere spettanti all’assicurata ai sensi della LCA e data la connessione
di cause di unificare anche in questa procedura la decisione del 29 novembre
2022 con la quale la CO 1 ha completamente negato le indennità giornaliere
all’assicurata a partire dal 1 dicembre 2022 (cfr. doc. 3) e alla cui decisione
l’assicurata si è opposta in data 12 gennaio 2023 (cfr. doc. 4) e con
integrazione probatoria del 16 gennaio 2023 (cfr. doc. 5). (…).” (doc. XVI)
considerato - che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio
2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- che, secondo l'art. 49 cpv. 1 lett. a della
Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, composto di 3 membri, giudica come istanza unica le
contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre
contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
- che,
giusta l’art. 1 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), il Tribunale cantonale delle
assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni
sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali e le azioni in materia di
previdenza professionale. Esso giudica inoltre le altre contestazioni
fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite
dalle singole leggi (cpv. 2);
- che, nella presente fattispecie, quelle fatte
valere da RI 1 sono pretese che rilevano da un'assicurazione di perdita di
guadagno in caso d’infortunio professionale e non professionale, retta dalla
legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) (cfr. doc. XIV e gli
allegati), quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali (e ciò
diversamente dai litigi riguardanti le complementari alla LAMal (rette
dalla LCA), tra cui si annoverano le assicurazioni per perdita di guadagno, che
siano gestite da un assicuratore riconosciuto quale assicuratore sociale o da
un assicuratore privato,
relativamente ai quali l’art. 75 LCAMal prevede la competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni);
- che, in
questo contesto, l’assicuratore non gode di potere pubblico e quindi neppure
del potere di regolare i rapporti con i propri assicurati mediante l’emanazione
di decisioni;
- che il ricorso in esame si rivela irricevibile
per mancanza di competenza ratione
materiae (in questo senso, si vedano la STCA 36.2017.19 del 27 febbraio
2017 consid. 7 e la STCA 35.2020.71 del 12 ottobre 2020, entrambe cresciute in
giudicato). Di conseguenza, l’assicurata non può essere seguita laddove
sostiene che l’errore commesso dalla CO 1 potrebbe essere sanato dal TCA, data
“la competenza per materia, territorio e connessione di codesto Tribunale adito
anche in ambito LCA” (doc. XVI);
- che non
vi sono motivi per scostarsi da questa giurisprudenza, anche ritenuto che il
trattamento dell’iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441
dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere
nazionale Roger Golay, tendente a parificare il trattamento delle controversie nell'ambito delle
assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal, è stato prorogato
fino alla sessione primaverile 2023 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130441,
consultato il 16 febbraio 2023);
- che l’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso interposto
contro la decisione del 29 settembre 2022, mediante la quale la CO 1 aveva
dichiarato l’assicurata abile al lavoro al 50% e, quindi, pagato l’indennità
giornaliera in tale misura.
Secondo
questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di
una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero
accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non
andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021
del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Considerandi
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante
ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti