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Decisione

35.2022.86

Incompetenza materiale del TCA trattandosi di una lite riguardante un'assicurazione di perdita di guadagno in caso d'infortunio retta dalla LCA

27 febbraio 2023Italiano10 min

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.86

mm

Lugano

27 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 settembre 2022 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto - che, in

data 21 settembre 2021, RI 1 è caduta dalle scale e ha riportato, secondo il

rapporto 9 ottobre 2021 della dott.ssa __________, contusioni alla spalla

sinistra e alla colonna lombare;

- che,

con decisione formale del 27 giugno 2022, la CO 1 ha dichiarato l’assicurata

abile al lavoro in misura del 50% a contare dal 22 gennaio 2022;

- che, a

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente, in data 29

settembre 2022, l’istituto assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto

della sua prima decisione. Quale rimedio di diritto, l’assicuratore ha indicato

la via del ricorso al tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio

della persona assicurata (cfr. doc. A);

- che,

con ricorso del 2 novembre 2022, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su

opposizione impugnata, l’assicuratore venga condannato a versarle indennità

giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% “a partire dal 22

gennaio 2022 fino al completamento diagnostico e terapeutico e alla totale

guarigione …”, più interessi di mora del 5% all’anno da calcolarsi ogni mese

sulle prestazioni spettanti (doc. I);

- che,

con la risposta di causa, la CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta

(doc. V);

- che, in

data 9 gennaio 2023, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione e si è in

sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VIII +

allegati);

- che il

16 gennaio 2023, l’assicurata ha versato agli atti due referti relativi ad

esami di RMN lombari eseguiti nel gennaio 2016, rispettivamente nel novembre

2021 (doc. X + allegati);

- che, in

data 31 gennaio 2023, l’assicuratore ha inviato al TCA uno scritto del seguente

tenore:

"

(…) Analizzando nuovamente la documentazione agli atti, ci siamo resi

conto che la polizza assicurativa conclusa dalla sig.ra RI 1 non è una polizza

LAINF, ma bensì una speciale polizza perdita di guadagno LCA in caso

d’infortunio. Per informazione alleghiamo una copia della polizza – anonimizzata

– e le relative condizioni generali.

In un simile caso, non si doveva

emettere una decisione formale e avviare una procedura di opposizione, ma si

doveva rendere attenta l’assicurata del diritto a presentare una petizione al

competente tribunale contro la decisione di ridurre le indennità giornaliere

(ed in seguito porvi fine).

Con il presente scritto CO 1 dichiara

quindi di ritirare con effetto immediato la decisione formale del 27 giugno

2022 e la propria decisione su opposizione del 29 settembre 2022. Il caso verrà

riattribuito alla sede regionale – non prima di aver atteso la vostra decisione

di stralcio – per la corretta gestione della pratica LCA.

Non da ultimo, CO 1 si scusa con la

sig.ra RI 1 e con codesto Lodevole Tribunale per l’involontario errore

occorso.” (doc. XIV + allegati);

- che, il

15 febbraio 2023, RI 1 si è espressa nei seguenti termini in merito a quanto

comunicato dall’assicuratore:

"

(…) Per quanto concerne la richiesta della CO 1, faccio presente che

l’errore può essere sanato anche nel corso di questa procedura data la

competenza per materia, territorio e connessione di codesto Tribunale adito

anche in ambito LCA. Difatti, se non muta la presa di posizione negativa della CO

1 di ridurre le indennità e di porvi poi definitivamente fine a partire dal 1°

dicembre 2022, risulta essere inutile avviare ex novo una procedura per poi

arrivare nuovamente dinanzi codesto Tribunale per derimere la controversia.

(…).

Per questo motivo si chiede alla CO 1

di prendere posizione in questa procedura circa il diritto alle indennità

giornaliere spettanti all’assicurata ai sensi della LCA e data la connessione

di cause di unificare anche in questa procedura la decisione del 29 novembre

2022 con la quale la CO 1 ha completamente negato le indennità giornaliere

all’assicurata a partire dal 1 dicembre 2022 (cfr. doc. 3) e alla cui decisione

l’assicurata si è opposta in data 12 gennaio 2023 (cfr. doc. 4) e con

integrazione probatoria del 16 gennaio 2023 (cfr. doc. 5). (…).” (doc. XVI)

considerato - che la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio

2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

- che, secondo l'art. 49 cpv. 1 lett. a della

Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, composto di 3 membri, giudica come istanza unica le

contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre

contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;

- che,

giusta l’art. 1 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), il Tribunale cantonale delle

assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni

sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali e le azioni in materia di

previdenza professionale. Esso giudica inoltre le altre contestazioni

fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite

dalle singole leggi (cpv. 2);

- che, nella presente fattispecie, quelle fatte

valere da RI 1 sono pretese che rilevano da un'assicurazione di perdita di

guadagno in caso d’infortunio professionale e non professionale, retta dalla

legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) (cfr. doc. XIV e gli

allegati), quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali (e ciò

diversamente dai litigi riguardanti le complementari alla LAMal (rette

dalla LCA), tra cui si annoverano le assicurazioni per perdita di guadagno, che

siano gestite da un assicuratore riconosciuto quale assicuratore sociale o da

un assicuratore privato,

relativamente ai quali l’art. 75 LCAMal prevede la competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni);

- che, in

questo contesto, l’assicuratore non gode di potere pubblico e quindi neppure

del potere di regolare i rapporti con i propri assicurati mediante l’emanazione

di decisioni;

- che il ricorso in esame si rivela irricevibile

per mancanza di competenza ratione

materiae (in questo senso, si vedano la STCA 36.2017.19 del 27 febbraio

2017 consid. 7 e la STCA 35.2020.71 del 12 ottobre 2020, entrambe cresciute in

giudicato). Di conseguenza, l’assicurata non può essere seguita laddove

sostiene che l’errore commesso dalla CO 1 potrebbe essere sanato dal TCA, data

“la competenza per materia, territorio e connessione di codesto Tribunale adito

anche in ambito LCA” (doc. XVI);

- che non

vi sono motivi per scostarsi da questa giurisprudenza, anche ritenuto che il

trattamento dell’iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441

dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere

nazionale Roger Golay, tendente a parificare il trattamento delle controversie nell'ambito delle

assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal, è stato prorogato

fino alla sessione primaverile 2023 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130441,

consultato il 16 febbraio 2023);

- che l’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso interposto

contro la decisione del 29 settembre 2022, mediante la quale la CO 1 aveva

dichiarato l’assicurata abile al lavoro al 50% e, quindi, pagato l’indennità

giornaliera in tale misura.

Secondo

questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di

una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero

accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non

andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

Fatti

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Considerandi

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante

ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti