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Decisione

35.2022.87

Stabilizzazione stato di salute. Giurisprudenza concernente esigibilità in caso di danno infortunistico agli arti superiori (in casu, assicurato monomanuale). Gap salariale: 19%. Deduzione sociale: 20%. Grado di invalidità: 5%

30 gennaio 2023Italiano68 min

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.87

PC/sc

Lugano

30 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

la decisione su opposizione del 12 ottobre 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 4 aprile 2016 l’CO 1 ha riconosciuto

a titolo di malattia professionale la “sindrome del tunnel carpale alla mano

destra di grado grave” di cui è affetto RI 1 (nato il __________ 1981,

dipendente dal 1° maggio 2012 a tempo pieno della __________ in qualità di

operaio di produzione, inabile al lavoro al 100% dal 23 novembre 2015 e

licenziato con effetto al 30 novembre 2016, trascorso il periodo di protezione

previsto dall’art. 336c del Codice delle Obbligazioni) e ha assunto il caso e

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (doc. 2, 3, 5, 14, 21 e cfr.

72).

A causa della malattia professionale, l’assicurato si è sottoposto il 13

gennaio 2016 ad un intervento di “Decompressione anteriore del polso destro

con neurolisi completa distale del nervo mediano e tenolisi dei tendini

flessori” (doc. 27) e il 9 febbraio 2017 ad un intervento di “Neurolisi

del nervo mediano, lembo ipotenare e correzione cicatrice chirurgica” (doc.

119 e 653).

Nel frattempo, in data 10 maggio 2016 l’assicurato ha inoltrato una richiesta

di prestazioni AI per adulti giustificata dai postumi della malattia

professionale (doc. 28 e 511).

Alla chiusura del caso, con decisione del 27 luglio 2021, confermata su

opposizione il 6 settembre 2021 (doc. 566), l’CO 1 ha rifiutato di concedere

all’assicurato una rendita d’invalidit (in quanto, dal raffronto dei redditi,

risultava un discapito economico nullo nel 2021) e gli ha assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 554).

(cfr. STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 1.1-1.8).

1.2. Con sentenza STCA 35.2021.75 del 31

gennaio 2022 il TCA ha confermato la stabilizzazione dello stato di salute al 1°

giugno 2021 e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse un

complemento istruttorio con riferimento alla capacità lavorativa residua e

all’IMI (doc. 585).

1.3. Dopo avere acquisito agli atti il

complemento istruttorio, l’CO 1, con decisione del 7 settembre 2022 -

confermata su opposizione il 12 ottobre 2022 (doc. 636) - ha rifiutato di

concedere all’assicurato una rendita d’invalidità (in quanto, dal raffronto dei

redditi, risultava un discapito economico del 5%) e gli ha assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 40% (doc. 627).

1.4. Con tempestivo ricorso del 10

novembre 2022 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della

decisione impugnata e che l’CO 1 sia tenuta a riconoscergli, in via principale,

“le prestazioni LAINF e dunque una rendita intera dal 1° giugno 2021 in poi”

rispettivamente, in via subordinata, “le prestazioni LAINF e dunque una

rendita intera dal 1° giugno 2021 e a scalare durante il periodo di

riqualificazione professionale” (cfr. doc. I, pag. 16).

La patrocinatrice dell’insorgente contesta la stabilizzazione del suo stato di

salute come pure la valutazione medica operata dall’amministrazione, in particolare

con riferimento alla capacità lavorativa residua rispettivamente alla

valutazione economica, nella misura in cui il reddito da invalido andrebbe

determinato al termine di un percorso di riqualifica professionale e in

relazione ad un’occupazione effettiva, come precisato dai periti dell’CO 1.

La rappresentante del ricorrente lamenta pure una “violazione fragrante

(recte: flagrante) dell’obbligo di motivazione e una lesione manifesta del

diritto di essere sentito” del suo assistito con argomenti di cui si dirà,

per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Da ultimo, la rappresentante dell’assicurato produce, tra l’altro, il

curriculum vitae del suo cliente (doc. C) e i referti del 2 novembre 2021 (doc.

G2) e del 14 gennaio 2022 (doc. G1) della PD. Dr. med. __________ della __________

rispettivamente chiede “l'allestimento di una perizia sullo stato di

salute del ricorrente e le relative conseguenze invalidanti, rispettivamente

sulle sue eventuali competenze residue in attività alternative confacenti, in

particolare volta a definire se la sua condizione si sia effettivamente

stabilizzata, come sostiene la CO 1, approfondire la sua effettiva capacità di

lavoro con l'uso di un solo arto, in casu quello non dominante e la necessità

di una riqualifica professionale onde conteggiare il reddito da invalido, come

raccomandato dai periti già interpellati.” (n.d.r.: la sottolineatura non è

della redattrice; doc. I, pag. 17).

1.5. Nella risposta del 22 novembre 2022

l'CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF

completo, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. Il 29 novembre 2022 la

patrocinatrice dell’insorgente si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

V).

1.7. In data 3 gennaio 2023 (doc. VIII)

l'CO 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni.

In medesima data il doc. VIII è stato trasmesso alla patrocinatrice

dell’insorgente per conoscenza (doc. IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

2.2. La patrocinatrice dell’insorgente

lamenta una violazione del diritto di essere sentito del suo assistito, in

quanto l’CO 1 non avrebbe motivato la decisione impugnata e non avrebbe effettuato

l’accertamento peritale richiesto, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) Il

signor RI 1 pertanto torna a richiedere ancora in questa sede, come già fatto

un anno or sono, una perizia volta a definire se la sua condizione si sia

effettivamente stabilizzata alla luce di quanto espresso dai Dr. Med. __________

e dalla Prof. Dr. Med. __________ sul terzo intervento quale unica di possibile

di miglioramento come pure una valutazione della sua effettiva capacità di

lavoro con l'uso di un solo arto, in casu quello non dominante, e alla

necessità di una riqualifica professionale onde conteggiare correttamente il

suo reddito da invalido tornando a lamentare il suo diritto di essere sentito

per aver già richiesto alla CO 1 di intervenire in tal senso in passato. Tale

tema infatti non era stato affrontato da Cod. Lod. Tribunale in ragione

dell'esito dell'impugnativa e dell'annullamento della decisione precedente con

sentenza del gennaio 2021.

(…).

(…) la CO 1 (…) non ha preso in esame l'eventualità di

provvedimenti integrativi. Anzi, li ha esclusi in maniera apodittica, senza

valida motivazione. Non ha saputo motivare l'asserita contestata capacità

lavorativa residua e/o le attività adeguate e esigibili tenendo in debito conto

la situazione personale dell'assicurato.

La decisione impugnata è silente a tal proposito, ciò che

configura una violazione fragrante dell'obbligo di motivazione e una lesione

manifesta del diritto di essere sentito, tanto più che la CO 1 ha fondato il

suo giudizio proprio su questo aspetto” (cfr. doc. I).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2

Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza

(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito

deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi

prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V

387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3

del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid.

2.1; STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid. 2.3).

Secondo il TCA, la decisione

impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma è pure chiaramente

comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione ha chiaramente

indicato i motivi per cui ha ritenuto che non fossero adempiute le condizioni per

riconoscere una rendita di invalidità (in particolare, capacità lavorativa al

100%, con pieno rendimento, in attività adeguate per un assicurato

mono-manuale, come stabilito dai periti amministrativi; esistenza di

sufficienti possibilità di lavoro - in particolare, lavori di controllo e di

sorveglianza - in un mercato generale di lavoro equilibrato anche per gli

assicurati “Einarmige”, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata

del Tribunale federale; applicazione di una riduzione del 18.78% nell’ambito

del “parallelismo dei redditi” e di una deduzione sociale del 20% con

grado di invalidità finale del 5%), puntualizzando pure che “Non incombe

agli assicuratori infortuni disporre delle misure di riqualifica professionale

ma all’AI, la quale peraltro, con progetto di decisione del 22.6.2022, ha

ritenuto che il diritto a provvedimenti quali una riqualifica non è dato”

(doc. 636, pag. 4 e 5).

Nella risposta di causa del 22 novembre 2022 (doc. III) l'Istituto resistente

ha nuovamente spiegato i motivi per cui ha ritenuto che non fossero adempiute

le condizioni per riconoscere una rendita di invalidità (segnatamente riprendendo

sostanzialmente brevemente gli argomenti già esposti in sede di decisione

impugnata, dopo avere puntualizzato le motivazioni per cui ha confermato la

stabilizzazione dello stato di salute al 1° giugno 2021; cfr., in particolare,

pag. 5 e 6 doc. III).

Del resto l’assicurato ha dimostrato di aver compreso la portata del

provvedimento contestato ed i motivi per cui l'amministrazione ha ritenuto che

non fossero adempiute le condizioni per riconoscere una rendita di invalidità,

con il ricorso in disamina. Inoltre, invitato dal TCA a presentare delle

osservazioni in merito alla risposta dell’amministrazione (doc. IV), ha potuto

riconfermarsi nelle proprie tesi e domande con osservazioni del 29 novembre

2022 (doc. V). Ne consegue che, per questo aspetto, non è ravvisabile una

violazione del diritto di essere sentito di RI 1 e la censura sollevata al

riguardo dalla sua patrocinatore va pertanto disattesa

Parimenti dicasi per la censura relativa alla mancata esecuzione di una nuova

perizia. Va difatti ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12; STCA 35.2019.12 del

5 febbraio 2020, consid. 2.1). La violazione del diritto di essere sentito nel

senso invocato dall’assicurato é difatti una questione che non ha una portata

propria per rapporto alla censura inerente a un errato apprezzamento delle

prove (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1). Il diritto di essere sentito non

impedisce all’autorità di porre fine all’istruttoria se le prove raccolte le

consentono di raggiungere un convincimento e se, in virtù di un apprezzamento

anticipato delle prove, le é chiaro che gli ulteriori mezzi di prova offerti

non potrebbero più modificare la propria opinione (cfr. DTF 136 I 229 consid.

5.3, 134 I 140 consid. 5.3; STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2025, consid. 2.1).

La censura di violazione del diritto di essere sentito va dunque disattesa,

anche per questo aspetto.

Del resto, giova qui pure ricordare che l’amministrazione ha acquisito agli

atti, conformemente a quanto stabilito con la STCA 35.2021.75 del 31 gennaio

2022, cresciuta incontestata in giudicato, il complemento peritale del 20

luglio 2022 del PD. Dr. __________ (doc. 615) e che, con scritto del 29 agosto

2022, la patrocinatrice dell’assicurato ha comunicato all’CO 1 “di non avere

particolari osservazioni da formulare” al riguardo (doc. 617).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita

di invalidità.

In particolare, la patrocinatrice dell’assicurato contesta la stabilizzazione

dello stato di salute al 1° giugno 2021, la valutazione medica operata

dall’amministrazione (capacità lavorativa residua del 100% con pieno rendimento

in attività adeguate mono-manuali) e il grado di invalidità del 5%

dell’assicurato.

Non è invece oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza,

l’IMI assegnata.

2.4. Stato di salute

infortunistico stabilizzato dal 1° giugno 2021?

2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che, secondo la

giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica

della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le

prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; cfr., tra le tante, la STCA 35.2021.75 del 31

gennaio 2022, consid. 2.3.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

2.4.2. La patrocinatrice del ricorrente

contesta la stabilizzazione dello stato di salute al 1° giugno 2021, in

particolare osservando quanto segue:

" (…) il

signor RI 1 è attualmente senza occupazione e la CO 1 ha sospeso le prestazioni

di breve durata con il 1° giugno 2021 in quanto il suo stato di salute, secondo

la resistente, sarebbe ormai stabilizzato, cosa che il ricorrente contesta,

alla luce della possibilità esternata dai Prof. Dr. Med. __________ e poi __________

di un terzo intervento chirurgico quale sola ed unica via di miglioramento, pur

rifiutata infine dal ricorrente per evitare il rischio di un peggioramento.

(…)” (cfr. doc. I, pag. 5 e 6).

In sede di risposta,

l’CO 1 ha precisato quanto segue:

“(…) Per quanto concerne la stabilizzazione dello stato di salute

dell'assicurato, essa non può essere messa in discussione perché codesto

Tribunale nella sua sentenza del 31 gennaio 2022 (pag. 13) ha chiaramente

indicato di allinearsi alla Parte convenuta sostenendo che lo stato di salute

dell'assicurato è stabilizzato. Nessun intervento non potrà dunque portare ad

alcun miglioramento.” (cfr. doc. III, pag. 5).

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA rileva preliminarmente che, nella STF 8C_819/2017 del 25 settembre 2018,

pubblicata in DTF 144 V 354 l’Alta Corte, al consid. 4.2, ha confermato la

propria giurisprudenza (cfr., a tal proposito, tra le tante la STF 8C_43/2017

del 1° giugno 2017, consid. 2.3.2: “Ist folglich - wie vorliegend - der

Rentenanspruch streitig, so kann die Frage, ob der Fallabschluss korrekt

erfolgt ist, nicht gesondert in Rechtskraft erwachsen, weil das Entstehen des

Anspruchs auf eine Rente der Unfallversicherung unter anderem auch vom

Zeitpunkt des Eintritts des medizinisch-therapeutischen Endzustandes abhängig

ist”), stabilendo che la sospensione di prestazioni temporanee e la

chiusura del caso con l'esame del diritto alla rendita non sono due oggetti

della lite distinti, bensì costituiscono un unico oggetto della lite, tenuto

conto della loro stretta interconnessione; l'art. 19 cpv. 1 LAINF infatti fa

coincidere la sospensione delle prestazioni temporanee e l'esame del diritto -

e se del caso attribuzione - della rendita.

Questa giurisprudenza è stata successivamente confermata dall’Alta Corte anche

nella STF 8C_243/2021 dell’11 ottobre 2021 ai consid. 1.4.2 e 1.4.3.

Le censure ricorsuali volte a contestare la stabilizzazione dello stato di

salute dell’insorgente al 1° giugno 2021 sono, pertanto, ricevibili in questa

sede.

Il TCA può quindi entrare nel merito delle stesse.

2.4.3. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte

ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°

febbraio 2021, consid. 2.2.4, STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.

2.8 e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione

più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.4.4. Dalle carte processuali si evince,

in particolare, che l’assicurato, a causa della malattia professionale, si è

sottoposto il 13 gennaio 2016 ad un intervento di “Decompressione anteriore

del polso destro con neurolisi completa distale del nervo mediano e tenolisi

dei tendini flessori” ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in

ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 27) e il 9 febbraio 2017 ad un

intervento di “Neurolisi del nervo mediano, lembo ipotenare e correzione

cicatrice chirurgica”, ad opera dal Prof. Dr. med. __________, primario del

servizio di chirurgia della mano della Clinica __________ di __________ (doc.

119 e 653). Nel frattempo, RI 1 - che ha sviluppato pure una sindrome dolorosa

neuropatica persistente e cronica del nervo mediano del polso destro (doc. 366

e 653) - a causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà

funzionali e di forza della mano destra, si è sottoposto a svariate indagini,

che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di

immagine radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche

in Svizzera interna). Egli si è sottoposto anche a svariate sedute di

ergoterapia e ad elettroterapia con stimolazione vibro-tattile (Vibradol) e

elettrostimolazione con il Compex.

In particolare, per quanto qui di

maggior interesse, il PD __________ ha attestato quanto segue: “Es werden

weiterhin Lyrica 300 mg/Tag eingenommen und eine TENS-Therapie durchgeführt.

Die neurologische Untersuchung gab eine leichte Verschlechterung im Vergleich

zum Vorbefund vom Dezember, allerdings wurden ähnliche Werte bereits vor

einem Jahr gemessen. (…). Insgesamt besteht

klinisch und neurologisch eine relativ konstante Situation nach o.g.

Operation. (…) Operativ können wir dem Patienten nichts mehr anbieten,

da eine Revision durch Vernarbungen die Situation womöglich eher verschlechtern

würde. Als einzige momentane Option, können wir eine Infiltration in den

Karpaltunnel anbieten und führen diese am heutigen Tage direkt in der

Sprechstunde ultraschallgesteuert durch.” il 15 maggio 2019 (doc. 339), quanto

segue: “Es zeigt sich insgesamt bei dem Patienten klinisch und neurologisch

eine konstante Situation. (…). Aus handchirurgischer Sicht, können wir

aktuell kein aktives Vorgehen vorschlagen. (…). Er soll weiterhin die

Ergotherapie, insbesondere die Desensibilisierung und die TENS-Therapie fortführen.” il 19 settembre 2019 (doc. 357), quanto segue “In der heutigen

klinischen Untersuchung und neurophysiologischen Zusatzdiagnostik zeigt sich

unverändert eine leichte chronische Medianusneuropathie rechts.” il 9

dicembre 2019, quanto segue “In der heutigen Untersuchung zeigt sich insgesamt

eine konstante Situation mit persistierenden Hyposensibilität des Dig.

II/III und Kribbelparästhesien Tag und Nacht. Der Patient trägt hier die

Ellbogenschiene. Insgesamt auch kein Ansprechen auf die Infiltration. Weiterhin

Therapie mit Lyrica. Auch nach Rücksprache mit den Kollegen der Neurologie

kann keine eindeutige Ursache für die Hyposensibilität und die

Kribbelparästhesien gefunden werden bei insgesamt leicht verbesserten

neurologischen Werten. Wir besprechen mit dem Patienten weiterhin ein

abwartendes Verhalten und sehen den Patienten zu einer Verlaufskontrolle in 6

Monaten mit neurologischer Untersuchung erneut wieder. Von

einer erneuten operativen Therapie zeigen wir uns zunächst zurückhaltend”

il 20 dicembre 2019 (doc. 372; n.d.r. le sottolineature sono della redattrice).

Per chiarire la situazione

clinica dell’insorgente, l'Istituto assicuratore ha disposto un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA; doc. 417), affidandone l’incarico al PD. Dr.

med. __________, chirurgo della mano e al dr. med. __________, neurologo,

ambedue dell’__________. Nel referto peritale del 10 novembre 2020 (doc. 445) i

periti amministrativi, al termine di una discussione multidi-sciplinare, hanno

attestato, quanto segue:

" (…).

7.5. Ulteriori cure sono atte, secondo

il criterio della probabilità preponderante, a comportare un notevole

miglioramento delle conseguenze della malattia professionale?

No. Non consigliamo ulteriori trattamenti chirurgici.

7.5.1 Se si, di che cure si tratta?

Si consiglia di proseguire con il trattamento medico, in

collaborazione con Centro __________. Un supporto psichiatrico per lo sviluppo

di strategie di adattamento (coping strategies) potrebbe anche essere di aiuto.

7.5.2 Tali cure, secondo il criterio della probabilità

preponderante, sono atte ad incrementare rispettivamente a portare ad un

recupero della capacità lavorativa?

Probabilmente sono in grado di migliorare la partecipazione e la

durata del lavoro giornaliero. Purtroppo non pensiamo che possa migliorare la

funzione della mano.” (doc. 445, pag. 4).

Successivamente, per quanto qui

di maggior interesse, il PD __________ ha attestato quanto segue “Wir sehen

eine zunehmende Latenz der Leitungsgeschwindigkeit des Nervus medianus. Somit

muss von einem erneuten Rezidiv ausgegangen werden. Da beim letzten Mal bereits

eine Dekompression durchgeführt wurde würde bei diesem Mal nur noch eine

Lappenplastik in Frage kommen. Wir besprechen dies

mit dem Patienten, welcher sich weiter Gedanken über diese Operation machen

wird. Wir sehen den Patienten im Januar 2021

erneut zu einer Operationsbesprechung, dann auch unter dem Vorliegen der

externen Berichte vom __________” il 28 dicembre

2020 (doc. 458) e quanto segue “Bei dem Patienten steht aktuell im

Vordergrund die Allodynie bzw. Hyperalgesie im Versorgungsgebiet des Ramus

palmaris Nervus medianus. Weniger im Vordergrund stehen die störende

Hyposensibilitäten. Da diese zwar gemäss Neurologen eine Befundverschlechterung

zeigen, jedoch nicht ausgeprägt sind und ein mögliches CRPS Il im Raum steht,

bitten wir als ersten Schritt die Kollegen der Rheumatologie den Patienten

aufzubieten und eine Schmerztherapie einzuleiten. Eine klinische und

elektroneurographische Verlaufskontrolle ist in 6 Monaten vorgesehen. Bei

zunehmender Befundverschlechterung würden wir dann eine offene

Karpaldachspaltung mit erneuter Fettlappenplastik sowie Applikation von

TissuGel durchführen” il 19 gennaio 2021 (doc. 467; n.d.r.: le

sottolineature sono della redattrice).

Il 21

giugno 2021 il dr. med. __________, Primario del servizio de reumatologia della

Clinica __________ di __________, dopo avere attestato l’assenza di una CRPS

(neppure di una CRPS in parziale remissione), ha indicato quanto segue:

" Aus

rheumatologischer Sicht Kann ich keine ergänzende Therapie anbieten. Eine

Vorlaufskontrolle ist vorerst nicht geplant. (…). Sollte in Zukunft eine

ernuete Operation geplant sein, empfehle ich auf eine gute Analgesie zu achten

und täglich eine Tablette Vitamin C (à 1000 mg) und falls erhältlich, 2 Wchen

vor bis 2 Wochen nach dem Eingriff, Miacalcic 200 Einheiten morgens einzunehmen.

Desweiteren sollte eine unnötige Ruhigstellung vermieden werden.” (doc. 527;

n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice)

Successivamente, per quanto qui

di maggior interesse, il PD __________ ha attestato, il 2 luglio 2021, quanto

segue:

" Elektrophysiologisch

zeigen sich weitgehend unveränderte Befünde im Vergleich zur

Voruntersuchung vor einem halben Jahr. Die Indicationsfindung für eine

erneute Revisionoperation fällt uns schwer, da einerseits doch ein grosser

Leidensdruck des Patienten besteht, andererseits wir die aktuelle

Beschwerdesituation durch eine nochmalige Intervention nicht verschlectern

möchten. Entsprechend bitten wir Frau Prof. __________

um ihre Beurteilung im Sinne einer 3. Meinung.” (doc. 539; n.d.r.:

le sottolineature sono della redattrice)

In questa sede la patrocinatrice

dell’insorgente ha versato agli atti il referto del 2 novembre 2021 (doc. G2)

della PD. Dr. med. __________, giusta il quale:

" (…)

Beurteilung und Procedere:

(…). Die Beschwerden des Patienten passen nicht

nur zu einem deutlichen Karpaltunnelsyndrom. Die Unterarmschmerzen, welche von

Beginn der Symptomatik her vorhanden sind, sind dadurch nicht erklärt. Daher

werden wir die im 2017 durchgeführten MR-Untersuchung vom ________ einbestellen

und ansehen. Zum Ausschluss einer weiter proximalen Nervenkompression wäre

sicherlich auch, falls noch nicht stattgefunden, eine Plexus-MR-Untersuchung

nötig, welche der Hausarzt im Tessin durchführen könnte. Zur Reduktion der

proximalen Beschwerden wird die Ergotherapeutin Fr. __________ informiert, dass

sie Nervengleitübungen, TOS-Gymnastik wie auch TENS-Therapie einsetzt. Gemäss

Angeben des Patienten erfolgte dies noch nie. Anschliessend ist eine

Verlaufskontrolle mit Besprechung der MR-Untersuchung mit dem Patienten im

Januar am 11.01.2022 geplant. Unserer Ansicht nach wäre eine erneute

chirurgische Intervention möglich, dies im Wissen, dass persistierende

Beschwerden vorhanden sind, aber durchaus auch eine Chance für eine

Beschwerdereduktion möglich wäre. Geplant wäre ein erweiterter

Karpaltunnelrelease mit langstreckiger Neurolyse und Dekompression,

wahrscheinlich in Kombination mit einer endoskopischen Neurolyse und

Dekompression des N. medianus im Bereich des Vorderarmes und

Synoviallappenplastik nach Wulle mit AlloWrap-Applikation im Bereich des

Karpalkanals. (…)” (n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice)

Davanti al TCA la rappresentante

del ricorrente ha versato agli atti il referto del 14 gennaio 2022 (doc. G1)

della PD. Dr. med. __________, giusta il quale:

" (…)

Beurteilung und Procedere:

Ausführlich haben wir nochmalig die Situation mit

dem Patienten besprochen. Aus handchirurgisch, peripher neurochirurgischer

Sicht besteht keine Indikation für eine Revision im proximalen Bereich. Einzig

im Bereich des Karpalkanals können wir dem Patienten aufgrund der

persistierenden Beschwerden nochmalig eine Neurolyse über einen aber grösseren

Zugang anbieten. Gleichzeitig wäre die Revision des Ramus palmaris mit

allfälliger Neurorrhaphie oder Rekonstruktion eines Nervenastes, falls ein

distales Nervenende vorhanden wäre, oder dann eine End-zu-Seit Neurorrhaphie

durchzuführen. Als Gleitlager wäre eine Synoviallappenplastik nach Wulle

geplant.

Eine Zeichnung der geplanten Operation wird

dem Patienten mitgegeben. Der Patient wird sich die Situation überlegen und

sich bei Wunsch nach Planung der besprochenen Operation melden. Präoperativ

wäre eine definitive Operationsaufklärung nötig.

Sollte die CO 1 die Kosten nicht übernehmen,

so wäre sicherzustellen, dass die Kosten der ausserkantonalen Hospitalisation

durch die Krankenkasse übernommen werden. (…)”

(n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice)

Alla luce di quanto emerge dalla

documentazione medica a disposizione anzidetta (in particolare, da quanto

attestato dal PD __________, specialista curante dell’insorgente, a far tempo

dal 15 maggio 2019), ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, la

questione della stabilizzazione va valutata in maniera prospettica, ponendosi

al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu,

nel mese di maggio 2021) e considerato pure che, a quel momento, non era in

corso alcun provvedimento di integrazione da parte dell’Ufficio AI (cfr.

progetto di decisione del 10 maggio 2021: “La pratica è stata sottoposta al

nostro Servizio di integrazione professionale. La consulente ha proposto

all’assicurato di attuare un accertamento per valutare possibili ambiti

professionali ed eventualmente, in seguito, intraprendere una formazione breve.

Il Signor RI 1 attualmente non desidera sottoporsi all'accertamento ma

preferisce aspettare di ottenere tutte le informazioni mediche a lui necessarie

al fine di decidere quale strada professionale intraprendere.”: cfr. doc.

511, pag. 3 e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 1.5), occorre

ritenere dimostrato che al più tardi al momento in cui l’amministrazione

ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi erano più misure

terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a migliorare notevolmente

le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

Questa Corte condivide la

conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° giugno 2021, lo

stato di salute infortuni-stico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e della relativa giurisprudenza.

A quel momento, infatti, l’assicurato era definitivamente inabile all’esercizio

della sua abituale professione operaio di produ-zione, mentre presentava una

piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate mono-manuali

(aspetto quest’ultimo che verrà meglio definito nei considerandi che seguono).

La circostanza che l’insorgente denunciasse ancora dei disturbi all’arto

superiore destro rispettivamente necessitasse - se del caso - di misure

conservative (fisioterapia e/o ergoterapia e/o infiltrazioni e/o terapia del

dolore) volte a evitare un loro aggravamento è irrilevante (cfr., tra le tante,

la STCA 35.2019.44 del 12 giugno 2019, consid. 2.3.2, la STCA 35.2021.75 del 31

gennaio 2022, consid. 2.3.2; la STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid.

2.3.3 e la STCA 35.2021.97 del 21 marzo 2022, consid. 2.3.5). Decisivo ai fini

del giudizio è soltanto che, secondo il parere unanime dei medici curanti

specialisti e di quello dei periti amministrativi, a quel momento lo stato

dell’arto superiore destro non poteva più essere sensibilmente

migliorato grazie ad ulteriori terapie. Del resto dalle tavole processuali

anzidette emerge chiaramente che l’assicurato non era propenso a sottoporsi ad

eventuali nuove procedure invasive all’arto superiore destro (cfr., in

particolare, doc. 467, 539, doc. G1 e G2). Del resto, la stessa patrocinatrice

dell’insorgente, nel ricorso, ha puntualizzato quanto segue: “alla luce

della possibilità esternata dai Prof. Dr. Med. __________ e poi __________ di

un terzo intervento chirurgico quale sola ed unica via di miglioramento, pur

rifiutata infine dal ricorrente per evitare il rischio di un peggioramento.”

(cfr. doc. I, pag. 6).” In ogni caso, non permette-rebbe di giungere ad una

diversa conclusione neppure il fatto che l’assicurato potrebbe, in futuro,

essere sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico. Difatti, in tale

evenienza, potrà annunciare una ricaduta del sinistro, con ripristino del

diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11 OAINF; cfr. pure, la

STCA 35.2021.97 del 21 marzo 2022, consid. 2.3.5).

In conclusione il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti), che al più tardi al momento in cui l’amministrazione ha

posto termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure

terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di

salute infortunistiche dell’insorgente.

Alla luce delle considerazioni

che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato

dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 1° giugno 2021 vengono

respinte.

La decisione su opposizione

impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° giugno 2021, lo stato di

salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF va,

dunque, confermata.

Pertanto, data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era

dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e

indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga

durata.

2.5. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità

di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione

antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde

alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile

senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3

Da ultimo, giova qui ricordare che,

per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata

alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e

viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid.

2.9

e la STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii

giurisprudenziali, federali e cantonali, ivi citati).

2.5.4

Per quanto qui maggiormente, per

quanto concerne la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, nel referto

peritale del 16 novembre 2020 (doc. 442) il perito neurologo ha evidenziato

quanto segue:

" (…)

Diagnose:

Neuropathisches Schmerzsyndrom N. medianus rechts

(dominant)

- neuropathische Schmerzen, Dys- und Parästhesien

mit dynamischer Komponente

- hochgradiger Verdacht auf intraoperative Läsion

des Ramus.palmaris Nn. mediani rechts 2016

- keine Hinweise für Mitbeteiligung änderer

Nerven

- elektrodiagnostisch mässig bis schwere fokale

demyelinisierende Schädigung am Handgelenk - Nervenultraschall mit

persistierender; mässiger Kalibervergrässerung N. medianus im Karpaltunnel,

leichtes Scar Tethering

- St.n. Karpaltunnelspaltung am 13.01.2016 (Dr. __________,

__________)

- Rezidiv Karpaltunnelsyndrom, Narbenadhäsion,

Re-Karpaltunnelspaltung, Dekompression Hypothenar, Fettlappenplastik,

Narbenkorrektur rechts vom 09.02 2017 (fecit Prof: Dr. __________).

(…).

Aktuelle Medikation: Lyrica 100-:0-200 mg.

(…).

Beurteilung:

(…).

Die Beschwerden im Alltag und vor allem auch Konsequenzen für die

Arbeitsfähigkeit sind erheblich. Körperliche Tätigkeiten könne diesem

39-jährigen-Patienten, auch leichte, nicht mehr zugemutet werden.

Aus meiner neurologischen Sicht besteht für

sämtliche körperliche Arbeiten eine Arbeitsunfähigkeit von 100%. Ich

empfehle eine Umschulung für eine nicht körperliche Arbeit. (…)” (doc. 442,

pag. 1 e 2; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice)

Nel referto peritale del 10

novembre 2020 (doc. 445) il perito chirurgo della mano ha evidenziato quanto

segue:

" (…).

4.1

Diagnosi

Dolore neuropatico nervo mediano destro.

• in esiti di recidiva della sindrome del. tunnel carpale trattato

chirurgicamente con lembo ipotenare e correzione cicatriziale il 9.2.2017 (Prof

__________, __________)

• in esiti di aperture del tunnel carpale il 13.1.2016 (Dr. __________,

__________)

4.2

Diagnosi precedenti

• Sindrome del tunnel carpale recidiva trattata chirurgicamente

con lembo ipotenare e correzione cicatriziale il 9.2.2017 (Prof. __________, __________)

• In esiti di apertura del tunnel carpale 11 13.1.2016 (Dr. __________,

__________)

5.

Valutazione

La valutazione clinica è avvenuta dopo l'esame eseguito dal Dr.

__________ e con discussione multidisciplinare. Il Sig. RI 1 presenta una

sindrome dolorosa neuropatica persistente e cronica del nervo mediano del polso

destro a seguito della liberazione del tunnel carpale nel 2016 con una lesione

intraoperatoria del ramo palmare del nervo mediano, guarita con esiti dolorosi

e un'adesione cicatriziale che ha determinato un nuovo intervento nel 2017 col

Prof. __________.

L'esame clinico mostra un dolore neuropatico persistente,

provocabile da un lato dall'ipersensibilità del nervo mediano (segno di Tinel

positivo al polso), ma anche dalla flessione/estensione passive delle dita

lunghe. Nell'elettroneuromiografia viene dimostrata una demielinizzazione

focale da moderata a grave del N. mediano al polso destro e nell'ecografia una

distensione focale da moderata a grave del N. mediano al polso e nel tunnel

carpale prossimale oltre all'evidenza di una discreta cicatrizzazione con

aderenze nei movimenti passivi delle dita.

Da un punto di vista neurologico, è presente inoltre una lesione

del nervo mediano con lesione del ramo cutaneo palmare. L'anamnesi, i risultati

clinici, l'elettrodiagnosi e i risultati dell'ecografia dei nervi sono

sovrapponibili.

6.

Attuale inabilità lavorativa

Inabilità lavorativa del 100% nella precedente attività di operaio

di fabbrica, capo linea.

(…).

7.4

Il danno alla salute attualmente presente è, secondo il criterio della

probabilità preponderante, ancora attribuibile alle conseguenze della malattia

professionale?

La demielinizzazione focale al polso del nervo mediano

all'elettromiografia e la sua ipoecogenicità all'ecografia possono essere in

relazione con un traumatismo cronico del nervo per sovraccarico funzionale. Gli

esiti degli interventi chirurgici sono responsabili delle aderenze e della

lesione del rampo palmare.

(…)

7.6

In che misura sussiste dal suo punto di vista

specialistico una diminuzione di rendimento nella professione originaria di

capo linea (descrizione dell'attività, vedasi rapporto ispettivo del

04.02.2016/atto 14)?

La diminuzione del rendimento nella professione originaria di

capolinea risulta totale. A causa dei dolori neuropatici, i disturbi nella vita

di tutti i giorni e soprattutto le conseguenze per la capacità di lavorare sono

notevoli.

Dal punto di vista di chirurgia della mano, è presente

un'incapacità al 100% di lavorare per attività manuali pesanti. Il paziente

può svolgere solo lavori mono-manuali che non richiedano l'uso della mano

destra.

Raccomandiamo una riqualificazione per un lavoro non manuale.

7.6.1

È presente in aggiunta anche una limitazione dell'orario

di lavoro?

Non è possibile rispondere con sicurezza. Probabilmente, in un

lavoro non manuale, non ci saranno limitazioni di orario. Tuttavia, è possibile

che siano necessarie pause più lunghe.

7.7

Tenuto conto dei postumi oggettivabili in relazione alla

malattia professionale quali posizioni e funzioni (ad es. posizione seduta, in

piedi, in movimento, alternata, accovacciata, inginocchiata, sollevamento/porto

di pesi, salire/scendere le scale a gradini/a pioli, maneggiare degli attrezzi,

attività oltre l'orizzontale ecc.) non sono più esigibili, secondo il suo punto

di vista specialistico?

Durante una attività confacente di ufficio, la posizione seduta

ed in piedi possono essere adottate. Il paziente non può eseguire lavori in

ambienti troppo freddi e/o umidi, non può eseguire lavori su scale, ponteggi o

tetti. Similmente, non può eseguire lavori ripetitivi con vibrazioni e/o colpi

(p.e. martello).

7.7.1

In che misura (orario di lavoro, necessità di pause

aggiuntive e rendimento)?

Per un lavoro di ufficio non manuale è possibile che il

paziente abbia bisogno di pause prolungate (vedere anche 7.6.1). Una

valutazione definitiva può essere solo fatta in relazione all'occupazione

effettiva” (doc. 445, pag. 1-5; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice

mentre il corsivo è della redattrice).

Nel complemento peritale del 20

luglio 2022 (doc. 615) il perito chirurgo della mano ha evidenziato quanto

segue:

" (…) Wie ich und Herr Dr. __________ in unserem Gutachten bereits

geschrieben haben, sind die Schmerzen durch die Fingerbewegungen stark

beeinflusst und ausgelöst. Die Aussage von Frau Dr. __________, dass nur

der Ramus palmaris nervi mediani betroffen ist, und kein motorischer Nerv, ist

nicht zutreffend. Denn auch, wenn der motorische Anteil des Nervs nicht

beschädigt ist, sind die Verklebungen zwischen Beugesehne und Nerv so stark,

dass jede kleinste Bewegung des Handgelenkes und der Sehne die Schmerzen

auslöst und verstärkt. Bei dieser Situation handelt es sich um das sog.

Scar-Tethering des Nervs, auf Deutsch: Nerven-Verklebung in der Narbe. Eine

fokale Demyelinisierung wurde auch Elektromyographisch bestätigt.

Damit kann ich nur nochmals darauf bestehen, dass die Hand nur als Hilfshand

genutzt werden kann und dem Patienten praktisch nur einhändige Tätigkeiten

zugemutet werden können. Eine Handamputation ist mit 40% bewertet, dazu

muss man auch die Schmerzen berücksichtigen, die den Patienten zusätzlich

belasten. Damit bleibe ich bei der Evaluation, die ich damals gemacht habe,

dass nämlich die Integritätsschädigung sich nahe an einer funktionellen

Handamputation bewegt und die Restzumutbarkeit grundsätzlich nur im Rahmen

einer Einhändigkeit besteht. (…)” n.d.r.: il corsivo è della

redattrice).

Sulla base di tali considerazioni l’CO 1 ha concluso che l’assicurato è abile

al 100% (presenza e rendimento) in attività mono-manuali, segnatamente in lavori

di controllo e di sorveglianza nel mercato generale di lavoro equilibrato.

2.5.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente vagliata la documentazione medica riportata al considerando 2.5.4

(in particolare, la valutazione dei periti amministrativi di cui ai doc. 442,

445.

e 615), questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità posta alla base

della decisione avversata.

Il TCA non ignora i referti del 2 novembre 2021 e del 14 gennaio 2022 (cfr.

doc. G1 e G2 di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.4.4) della PD. Dr.

med. __________. Tuttavia essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi

- circa la fondatezza degli approfonditi pareri (incluso il complemento

peritale) espressi dai periti amministrativi interpellati dall’istituto

assicuratore resistente, con considerazioni puntuali e convincenti, con

esplicito riferimento alla situazione clinica dell’assicurato, che è stata

attentamente e dettagliatamente vagliata dagli specialisti in questione come

pure dell’esigibilità lavorativa posta dai medesimi medici specialisti e della

capacità lavorativa residua in attività adeguate. Tanto più che i citati

rapporti del medico consultato privatamente dall’assicurato non si esprimono in

merito all’esigibilità lavorativa rispettivamente alla capacità lavorativa

residua in attività adeguate dell’assicurato e hanno, in ogni caso, un valore

probatorio minore rispetto a quello attribuibile di principio a una perizia

amministrativa esterna. Le perizie (rispettivamente i complementi peritali)

affidate (/i) dagli assicuratori sociali, come nel caso di specie - secondo la

procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni all’ammini-strazione o a servizi

specializzati indipendenti, godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA

35.2020.47

del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4 STCA 35.2021.57 del 20 settembre

2021, consid. 2.8 e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6). Ciò

che non si avvera nel caso di specie.

Il TCA non ignora nemmeno la documentazione medica prodotta dalle parti

nell’ambito della procedura sfociata nella STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022,

che tuttavia non è parimenti atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la

fondatezza degli approfonditi pareri espressi dai periti amministrativi. Del

resto, tale documentazione è antecedente alla perizia amministrativa e nota ai

periti amministrativi. Infine, essa ha in ogni caso un valore probatorio minore

rispetto a quello attribuibile, di principio, a una perizia amministrativa

esterna, per i motivi già evidenziati.

Va comunque rilevato che, quand’anche tra la valutazione dell’esigibilità

lavorativa eseguita dai periti amministrativi e quella effettuata dagli

specialisti di fiducia dell’assicurato vi fossero alcune differenze riguardanti

la natura e l’importanza dei limiti funzionali, esse sarebbero in ogni caso

irrilevanti (cfr. pure la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e

la STCA 35.2021.83 del 7 marzo 2022, consid. 2.7.2).

In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro

equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti

ritenuti dai periti amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si

troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini

reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto

2008.

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee (vedi, tra le altre, la STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e

riferimenti, la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA

35.2021.83

del 7 marzo 2022, consid. 2.7.2).

In concreto questo Tribunale

ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano

delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza (che non

richiedano l’utilizzo della mano destra, dominante), che il ricorrente,

nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare tempo

pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi limiti funzionali.

Giova qui infine rilevare che, in una STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al

consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.

2.5.6

L'esigibilità indicata nella

decisione avversata risulta peraltro pure plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo

degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13 febbraio 2017

consid. 2.9 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2020.72

dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi

citati; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA 35.2021.83 del 7

marzo 2022 consid. 2.7.3 e STCA 35.2022.38 del 18 luglio 2022 consid. 2.4.5).

Sempre in merito ai precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che devono esseri considerato alla stregua

di individui di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische

Einhändigkeit/Einarmigkeit] cfr. pure la STCA 35.2017.37 del 23 novembre

2017.

(che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio

2019), in particolare il consid. 2.6 e i numerosi rinvii giurisprudenzilai,

federali e cantonali, ivi citati (vedi pure, fra le tante, la STCA 35.2021.83

del 7 marzo 2022 consid. 2.7.3 e la STCA 35.2022.38 del 18 luglio 2022 consid.

2.4.5).

Il TCA segnala inoltre la STF 8C_55/2022 del 19 maggio 2022, in particolare il

consid. 4.4.1 nel quale l’Alta Corte ha rilevato quanto segue:

" (…) Nach

den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz bestehen auf dem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt rechtsprechungsgemäss genügend realistische

Betätigungsmöglichkeiten auch für Personen, die funktionell als Einarmige zu

betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können

(Urteile 8C_134/2020 vom 29. April 2020 E. 4.5, 8C_227/2018 vom 14. Juni 2018

E. 4.2.1 und 8C_37/2016 vom 8. Juli 2016 E. 5.1.2). Es entspricht der Praxis,

selbst bei faktischer Einhändigkeit zwar eine erheblich erschwerte Verwertbarkeit

der Arbeitsfähigkeit anzunehmen, gleichwohl aber sogar bei Versicherten, die

ihre dominante Hand - was hier zutrifft (vgl. E. 3.1 hiervor) -

gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt (z.B. als unbelastete

Zudienhand) einsetzen können, einen hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit

realistischen Betätigungsmöglichkeiten zu unterstellen (Urteile 8C_811/2018 vom

10.

April 2019 E. 4.4.2 und 8C_622/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 5.2.2). Längst

nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und

Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und

automatisierte Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte

auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Zu

denken ist etwa an einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie

an die Bedienung und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder

Produktionseinheiten, die keinen Einsatz der rechten Hand voraussetzen. Unter

Berücksichtigung des gutachterlich definierten Zumutbarkeitsprofils des

Beschwerdeführers und mit Blick auf die Rechtsprechung verletzte die Vorinstanz

somit kein Bundesrecht, wenn sie von der vollständigen Verwertbarkeit seiner

Restarbeitsfähigkeit auf dem hier einzig massgeblichen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) ausging (vgl. Urteile 8C_462/2020 vom 27.

August 2020 E. 5.1 und 8C_622/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 5.2.2).” (n.d.r.:

il corsivo è della redattrice).

Da ultimo, questa Corte non ignora che, secondo i periti amministrativi “Per

un lavoro di ufficio non manuale è possibile che il paziente abbia bisogno di

pause prolungate (vedere anche 7.6.1). Una valutazione definitiva può essere

solo fatta in relazione all'occupazione effettiva” (doc. 445, pag. 5).

Tuttavia tale considerazione riguarda i lavori mono-manuali di ufficio

(e non di di controllo e di sorveglianza). Il TCA non ignora nemmeno che

i periti amministrativi raccomandano “una riqualificazione per un lavoro non

manuale.” (doc. 445, pag. 4). Tuttavia i lavori di controllo e di

sorveglianza non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (cfr. consid. 2.5.5). Infine, giova qui

ricordare che, in ogni caso, la LAINF non prevede l’erogazione di provvedimenti

d’integrazione (cfr., fra le tante, STF 8C_380/2022 del 27 dicembre 2022

consid. 3; STCA 35.2020.9 del 7 ottobre 2020 consid. 2.9. e i rinvii

giurisprudenziali ivi citati e la STCA 35.2021.94 del 31 marzo 2022 consid.

2.12.).

2.5.7

Alla luce di quanto appena esposto,

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995,

pag. 61;

DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI

1.

è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza (che non richieda l’utilizzo della mano dominante),

rispettosa dei limiti indicati dai periti amministrativi [“Il paziente non

può eseguire lavori in ambienti troppo freddi e/o umidi, non può eseguire

lavori su scale, ponteggi o tetti. Similmente, non può eseguire lavori

ripetitivi con vibrazioni e/o colpi (p.e. martello).” cfr. consid. 2.5.4] a

tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico.

2.5.8

Alla luce di quanto appena esposto,

le censure ricorsuali volte a contestare l’operato dell’CO 1 come pure

l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurato vanno dunque respinte.

2.6

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dallamministrazione, i dati del 2021,

essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° giugno

2021.

(cfr. consid. 2.4).

2.7

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato

nel 2021, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato,

un importo annuo pari a fr. 44'629.00 (doc. 618).

Il 20 aprile 2021 l’ultimo datore

di lavoro ha comunicato all’CO 1 che il salario annuale lordo dell’assicurato

per il 2021 sarebbe stato di fr. 44'629.00 (pari a CHF 3'433 x 13 mesi: cfr.

doc. 501).

Il dato di fr. 44'629.00 - desunto dalle indicazioni fornite direttamente

dall’ex datore di lavoro e non contestato dal ricorrente - può essere fatto

proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido" per il 2021 ammonta, quindi, a fr.

44'629.-.

2.8

2.8.1

Per quanto riguarda il reddito da

invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto

di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7

aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008,

ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;

dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in

SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmen-te inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali

e professionali.

Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte

aveva stabilito al considerando 4.1 che se una persona assicurata, per motivi

estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore

alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede

in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,

questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in

maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico.

Questa giurisprudenza è stata

confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

2.8.2

Da notare che, con comunicazione del

19.

ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali

cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe

cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il

mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in

termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli

anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il

mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

Stante quanto precede - ribadito che il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato e che, secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate ed TF ha in

particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto anche di compiti di controllo e sorveglianza (cfr.

consid. 2.9) - le censure ricorsuali/le richieste probatorie di cui al doc. V (“Si

chiede pertanto che l'CO 1 fornisca delle indicazioni economiche concrete circa

il "lavoro di controllo o di sorveglianza che non è un lavoro

manuale" che a sua mente potrebbe svolgere il ricorrente nella sua attuale

condizione, fornendo in particolare una descrizione più precisa di tale

attività di controllo o di sorveglianza non intesa come lavoro non manuale e in

quale ambito professionale intenda classificarla onde dar modo anche al

ricorrente di ricercare e fornire eventualmente dei dati economici concreti da

presentare a sua volta a Cod. Lod. Tribunale delle Assicurazioni. Si chiede che

l'CO 1 fornisca inoltre un elenco dei datori di lavoro (ditte, società etc.)

che dispongono o possano disporre di posizioni aperte e disponibili ad assumere

il ricorrente in Ticino in tale tipo di attività complete di percentuale di

impiego e ammontare dello stipendio annuo, dato che potrà semmai venir

utilizzato nel raffronto dei redditi valido - invalido riservate le

contestazioni già esposte nel ricorso in base alle quali si ritiene che il

ricorrente debba prima riqualificato e poi si potrà quantificare un reddito da

invalido.”: cfr. doc. V, pag. 2) vanno dunque respinte (per le richieste

probatorie cfr. valutazione anticipata delle prove al consid. 2.2).

2.8.3

Giova qui infine segnalare che in

una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per

l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, il Tribunale federale ha negato che

fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza

in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati

salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura

dei salari [RSS]).

Nel comunicato stampa del 9 marzo

2022.

figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La

determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata

dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo

l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro

corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con

problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato

utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni

concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e

da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.

Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono

prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario

effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo

non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti

dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi

"ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due

anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti

del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo

degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza -

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità - non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”(cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

(cfr. anche STCA 35.2022.38 del

18.

luglio 2022, consid. 2.7.2 e la STCA 35.2022.55 del 28 novembre 2022,

consid. 2.3.9).

2.8.4

Per quanto concerne il reddito da

invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla

salute infortunistico, l’insorgente, nel 2021, avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo di fr. 65'354.40, calcolato sulla base dei dati statistici

risultanti dall'ISS (doc. 619).

L’importo di fr. 65'354.40 è

stato desunto dalla tabella TA1 2020, attività semplici e ripetitive, livello

di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2021, tenuto conto di una capacità

lavorativa residua del 100% in attività adeguate (doc. 619).

La rappresentante dell’assicurato

non ha contestato il reddito da invalido di fr. 65'354.-, determinato

dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una

capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguata rispettivamente che

il reddito da invalido andrebbe determinato al termine di un percorso di

riqualifica professionale e in relazione ad un’occupazione effettiva, come

precisato dai periti dell’CO 1.

Il TCA ha già confermato nei

considerandi precedenti la capacità lavorativa residua del 100% (presenza e

rendimento) in attività adeguata essenzialmente di controllo e di sorveglianza

(che non richieda l’utilizzo della mano dominante), che non richieda

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale, rispettosa dei limiti indicati dai periti amministrativi e che

la considerazione dei periti ammnistrativi, giusta la quale l’eventuale

necessità di pause prolungate andrebbe effettuata in relazione all'occupazione

effettiva, riguarda i lavori mono-manuali di ufficio, e quelli di controllo e

di sorveglianza (cfr., in particolare, consid. 2.5.7).

Inoltre, si ribadisce che la

LAINF non prevede l’erogazione di provvedimenti d’integrazione (cfr., fra le

tante, STCA 35.2020.9 del 7 ottobre 2020, consid. 2.9 e i rinvii

giurisprudenziali ivi citati e la STCA 35.2021.94 del 31 marzo 2022, consid.

2.12).

Infine il TCA ricorda pure che al

momento in cui è stato dichiarato stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente (1° giugno 2021) rispettivamente al momento in cui è stata

adottata la decisione impugnata (12 ottobre 2022) non era in corso alcun

provvedimento di integrazione da parte dell’Ufficio AI (cfr. progetto di

decisione del 10 maggio 2021, già riportato al consid. 2.4.4, rispettivamente

progetto di decisione del 22 giugno 2022, che ha annullato e sostituito quello

del 10 maggio 2021: “La pratica è stata sottoposta per competenza al nostro

Servizio di integrazione professionale: il diritto a provvedimenti quali una

riqualifica non è assolto. Il nostro ufficio resta a disposizione, previa

richiesta scritta, per valutare un eventuale aiuto al collocamento”; cfr.

doc. 604, pag. 4). Stante quanto precede, le censure ricorsuali volte a

contestare l’operato dell’CO 1 vanno dunque respinte.

In quanto desunto dalla tabella TA1 2020, attività semplici e ripetitive,

livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2021 l’importo di fr. 65'354.00,

- a ragione, rimasto incontestato dalla rappresentante dell’assicurato - può

essere fatto proprio da questa Corte.

Per quanto concerne i correttivi (parallelismo dei redditi e deduzione sociale)

confermati dalla giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.15.3, il TCA

rileva quanto segue.

2.8.5

Per quanto riguarda il primo

correttivo (parallelismo dei redditi: cfr. consid. 2.15.2, STCA

35.2021.86

del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9; STCA 35.2022.22 dell’11 luglio

2022, consid. 2.10.4 e STCA 35.2022.38 del 18 luglio 2022, consid. 2.7.4) esso

è uno strumento di correzione per prendere in considera-zione i casi

individuali quando si confrontano i redditi (cfr. comunicato del 9 marzo 2022

già riportato al consid. 2.8.3).

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato, di professione

operaio di produzione, dal 2014 al 2018 ha/avrebbe percepito un reddito annuale

di fr. 43'329.- (pari a fr. 3'330.- x 13 mesi) lordi e dal 2019 al 2021 fr. 44'629.-

(pari a fr. 3'433.- x 13 mesi) lordi, in tale qualità a tempo pieno presso la

ditta Sandro Vanini SA (cfr. doc. 492 e 501).

Ora, nel caso di specie, in

assenza di un CCL e di un CNL (cfr. doc. 618), ci si potrebbe invero chiedere

se il ricorrente si sia accontentato o meno di un reddito modesto (in

particolare, fr. 43'329.- dal 2014 al 2016: cfr. doc. 492) e, quindi, se al

caso di specie, sia applicabile o meno il principio del parallelismo dei

redditi da raffrontare per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%

(cfr. la già citata DTF 135 V 297 consid. 6.1.2). Tutto ben considerato il TCA

ritiene che tale aspetto non debba essere approfondito oltre poiché, anche

volendo applicare una riduzione per gap salariale (ipotesi maggiormente

favorevole all’insorgente quale correttivo per i salari più bassi in Ticino;

cfr. consid. 2.15.2), l’esito non sarebbe comunque quello che auspica la

patrocinatrice del ricorrente, così come verrà qui di seguito meglio

dimostrato.

Secondo la tabella

TA1_skill_levels 2020, settore economico 10-11 (“Industrie alimentari;

produzione bevande”), livello di competenze 1, il reddito mediamente

conseguito in Svizzera da un uomo, è di fr. 4’672/mese.

Questo reddito deve essere

riportato su 42.2 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del

lavoro nel settore 10-12 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 4'928.96/mese oppure a

fr. 59'147.52/anno.

Dopo adeguamento all’indice dei

salari nominali riferito al settore 10-33 (cfr. tabella T.1.1.10: 2021: - 1%),

si ottiene, per il 2021, un reddito annuo di fr. 58'566.04. Posto che

continuando a lavorare alle dipendenze della ditta Sandro Vanini SA,

l’assicurato avrebbe realizzato nel 2021 un reddito pari a fr. 44'629.- (cfr.

supra, consid. 2.14.1), il gap salariale ammonta al 19% {già dedotto il 5%; ([58'566.04

- 44'629.-] x 100 : 58'566.04 = 23.79% arrotondato al 24% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121)}.

Applicando una deduzione per gap

salariale del 19%, si ottiene per il 2021 un reddito da invalido pari a fr. 52'936.74

(ovvero fr. 65'354.00 - fr. 12'417.26).

2.8.6

Per quanto riguarda il secondo

correttivo (deduzione sociale: cfr. consid. 2.15.3), va rilevato

quanto segue.

L’CO 1 ha applicato una deduzione

sociale del 20% al reddito da invalido perché l’assicurato è monomanuale (doc.

619).

Tale decurtazione - non contestata dal ricorrente e tenuto conto del riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’am-ministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), - può essere fatto proprio da questa Corte (per un caso

analogo, in cui il TF ha confermato la deduzione sociale del 10% - riconosciuta

a un assicurato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, era ancora

in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività

adeguata, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che non richiedesse

l’utilizzo della mano dominante - rimasta incontestata dall’avvocato del

ricorrente: cfr. la già citata STF 8C_55/2022 del 19 maggio 2022, consid. 6.4).

Il reddito “da invalido” di fr. 52'936.74,

tenuto conto di una decurtazione sociale del 20%, ammonta, quindi, per il 2021

a fr. 42'349.40 (ovvero fr. 52'936.74 - fr. 10'587.34).

2.9

Confrontando ora il reddito

"da invalido" di fr. 42'349.40 con il relativo reddito "da

valido" di fr. 44'629, si ottiene un grado d’invalidità del 5.1% ([44'629

- 42'349.40] x 100 : 44’629) arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121, insufficiente per fondare il diritto ad una rendita.

La decisione su opposizione,

mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita, deve quindi

essere confermata.

2.10

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia (valutazione

anticipata delle prove: cfr. consid. 2.2) all'assunzione di ulteriori prove

(in particolare, alla “perizia” di cui al doc. I, pag. 17).

L’incarto LAINF è stato versato

con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58

del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti