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Decisione

35.2022.89

Ginocchio. Status quo sine raggiunto dopo 14 mesi (ben oltre i 6 mesi usualmente riconosciuti in casi analoghi)

6 febbraio 2023Italiano44 min

l’infortunio dell’ottobre 2020 (incarto LAINF no. __________) e quello dell’agosto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.89

PC/sc

Lugano

6 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 ottobre 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1974,

attivo dal 12 aprile 2010 a tempo pieno in qualità di “impiegato/operaio”

presso la ditta __________ a __________ - e, perciò, assicurato contro gli

infortuni presso l'CO 1 - in data 8 ottobre 2020, verso le ore 14:00, “mentre

stava portando in reparto lucidatura una cassa con dentro dei pezzi, volendo

aprire la porta, gli è scivolata la cassa e volendola tenere ha preso uno

strappo al braccio e alla gamba” sul lato sinistro del corpo (doc. 1 e 22; inf.

no. __________).

Una RMN del ginocchio sinistro dell’11 dicembre 2020 ha messo in evidenza dei “segni

suggestivi di una possibile iniziale borsite prepatellare, DD post-contusiva

(correlazione con la clinica?). Segni suggestivi di possibile impingement del

corpo adiposo di Hoffa. Non si rilevano segni chiari di lesione meniscale”

(doc. 17).

Un’artro-RMN della spalla sinistra del 31 dicembre 2020 ha invece mostrato una “lesione

transmurale del sovraspinato. Leggera artrosi acromio-claveare con downsloping

laterale dell’acromion. Piccola lesione del labbro (DD forame sublabrale)”

(doc. 16).

A causa della persistenza di una sintomatologia dolorosa a livello sia della

spalla sinistra che del ginocchio sinistro, RI 1 si è sottoposto a svariate

indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e

di immagine radiologica. Egli ha effettuato pure alcune visite mediche

specialistiche (in particolare presso la __________ di __________) e si è

sottoposto a svariate sedute di fisioterapia.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con scritto del 29 novembre 2021, l’CO 1 ha comunicato

all’assicurato quanto segue:

" (…). In

base alla valutazione del medico __________, i disturbi oggi presenti non sono

più causati dall’infortunio.

Secondo la valutazione medica, lo stato che si sarebbe presentato anche senza l’infortunio

del è raggiunto al più tardi al 1° dicembre 2021 per quanto riguarda il ginocchio

sinistro, pertanto anche l’intervento proposto dal Dr. __________ non può

essere preso a carico da parte nostra. Per quanto attiene invece la spalla

sinistra la riteniamo abile in misura completa nella sua attività

lavorativa.

(…).

Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 1° dicembre 2021 e mettere un termine

al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo alla data citata le

prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e spese di

cura).

La sua assicurazione malattia riceve una copia di questo rifiuto affinché possa

verificare il proprio obbligo alle prestazioni.

A richiesta rilasceremo una decisione impugnabile mediante opposizione. (…)”.

(doc. 62; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

1.3. Su richiesta del 7 giugno 2022

dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 (doc. 75), con decisione del 21 settembre

2022 (doc. 89), l’CO 1 ha confermato la chiusura del caso al 1° dicembre 2021,

sulla base delle considerazioni già espresse nel proprio scritto del 29

novembre 2021.

1.4. In data 11 agosto 2022 l’assicurato

ha subito un secondo infortunio professionale al ginocchio sinistro (inf. no. __________).

Anche in questo caso l’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.5. In data 20 ottobre 2022 l’avv. RA

1 ha interposto formale opposizione (doc. 93), chiedendo - tra l’altro - che “Per

quel che concerne la spalla sx., si ribadisce la richiesta fatta in precedenza

e, meglio, che incontestata la causalità infortunistica, CO 1 abbia sin d'ora a

prendere a suo carico i costi della trasferta alla __________ di __________,

della RM e della visita medica così come quelli di un eventuale intervento. Si

chiede dunque nuovamente che CO 1 dia al sig. RI 1 conferma scritta della presa

a carico dei costi in parola” (doc. 93, pag. 4).

In data 25 ottobre 2022 (doc. 99),

l’CO 1 ha statuito quanto segue: “Per quanto riguarda il ginocchio sinistro

l’impugnata decisione viene confermata e l’opposizione respinta. La Regione sud

si esprimerà in merito al benestare per gli esami prospettati alla Clinica __________

per la spalla sinistra. Anche la trattazione dell’infortunio dell’11.08.2022 è

di competenza della __________.” (doc. 99, pag. 6).

1.6. In data 26 ottobre 2022 l’CO 1 ha

comunicato all’avv. RA 1 quanto segue: “(…) facciamo riferimento alla sua

richiesta del 20 ottobre 2022. Accordiamo il nostro benestare per l’esecuzione

della risonanza magnetica alla spalla sinistra presso la __________ di __________

in data 2.11.2022 e della successiva visita medica. Rimborseremo le relative

spese di viaggio. Prima di poterci esprimere in merito al riconoscimento di

eventuali interventi chirurgici, dovremo esaminare i risultati degli esami

sopra citati. (…)”. (doc. 102)

1.7. Con tempestivo ricorso del 25

novembre 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della “decisione su opposizione di CO 1 del 25.10.2022

mediante la quale l’assicuratore LAINF per le conseguenze dell’infortunio di

data 8.10.2020 ritiene estinta la causalità per quanto riguarda il ginocchio

sinistro a far data dal 1.12.2021” (cfr. doc, I, pag. 1) e, in via

principale, che “è ammessa la causalità infortunistica con le conseguenti

prestazioni di spettanza del signor RI 1” e, in via subordinata, che “gli

atti sono rinviati a CO 1 per nuova istruttoria e decisione” (doc. I, pag. 10).

In particolare, l’avv. RA 1, dopo avere ricordato che “prima dell’infortunio

in parola, l’assicurato non aveva mai lamentato problemi, algie e/o limitazioni

funzionali in relazione” al ginocchio sinistro (doc. I, pag. 1), sottolinea

quanto segue:

" (…)

Oggetto del presente gravame, la decisione su opposizione di CO 1 del

25.10.2022 di ritenere estinta la causalità tra l'infortunio dell'8 ottobre

2020 e i problemi al ginocchio sinistro e altresì di non aver preso in

considerazione per la valutazione della causalità le conseguenze

dell'infortunio avvenuto in data 11.8.2022 (precedentemente alla decisione CO 1)

che ha coinvolto anch'esso il ginocchio sinistro già infortunato. (…)”. (doc.

I, pag. 5)

Il patrocinatore dell’insorgente osserva che la possibile origine morbosa delle

problematiche al ginocchio sinistro dell’assicurato non troverebbe nessun

riscontro né dal profilo anamnestico né da quello degli esami oggettivi e/o

strumentali. In ogni caso, nella denegata ipotesi che si volesse ammettere

l’esistenza di un pregresso stato morboso, la causalità infortunistica andrebbe

ammessa perlomeno quale concausa o modifica direzionale (cfr. doc. I, pag. 5).

Il rappresentante del ricorrente critica pure l’operato del medico __________ per

avere valutato unicamente le conseguenze dell’infortunio dell’8 ottobre 2020

tralasciando di valutare quelle del secondo infortunio dell’11 agosto 2022,

puntualizzando in particolare quanto segue:

" Dalle

risultanze strumentali e, meglio, confrontando le RMN del 17.09.2021 e del RMN

del 23.08.2022 si può evincere che il secondo infortunio dell'11.8.2022 ha

provocato lo strappamento di due legamenti (crociato anteriore e posteriore)

(cfr. rapporti medici del dr. __________ del 6.10.2022 e 14.11.2022).

Il dr. __________, con rapporto del 6.10.2022, riferisce che la

problematica al menisco e alla cartilagine ha un'origine precedente al secondo

infortunio e solleva il quesito del possibile sfregamento da parte del corpo di

Hoffa, come risultato del trauma, che potrebbe peraltro avere anche innescato

una reazione infiammatoria locale con conseguente ipertrofia del tessuto

sinoviale".

Appare dunque evidente che, in presenza di un secondo evento,

subentrato prima della decisione di CO 1 del 21.09.2022 e dunque di quella su

opposizione oggetto del presente gravame, che ha coinvolto lo stesso ginocchio

oggetto di valutazione, l'assicuratore avrebbe dovuto attendere la

stabilizzazione del quadro clinico a seguito del secondo infortunio prima di

definire/negare un eventuale sua responsabilità assicurativa e, meglio, avrebbe

dovuto attendere a pronunciarsi sulla causalità infortunistica al riguardo

delle problematiche al ginocchio sinistro prendendo in considerazioni le

conseguenze o concause di entrambi gli infortuni.

(…).

(…) CO 1 ha escluso a torto l'esistenza di un nesso causale tra I problematiche

al ginocchio sinistro e l'infortunio del l'8.10.2020 poiché in presenza di

rilevanze mediche discordanti atte a far nascere un ragionevole dubbio in

merito alla questione della causalità.

Alla luce di queste evenienze CO 1 avrebbe dovuto approfondire

l'istruttoria medica essendosi basata solo ed esclusivamente sul parere del dr.

__________, le cui conclusioni a parere dello scrivente non hanno pieno valore

probatorio, lo stesso avendo basato, in merito a questioni essenziali, il suo

giudizio senza aver sufficientemente approfondito i quesiti sollevati dal dr. __________

e, meglio, in particolare (ma non solo) la sospetta lesione meniscale e l'ipertrofia

sinoviale di origine infortunistica.

E ancora.

L'accertamento svolto dal dr. __________, non può essere ritenuto

completo e pertinente nella misura in cui le conseguenze del secondo infortunio

di data 11.08.2022 sembrano essere almeno in parte (concausa) delle conseguenze

del primo infortunio.

Come già detto, CO 1 non poteva dirimere la questione della

causalità scindendo le conseguenze dei due infortuni subiti dal ginocchio

sinistro poiché le conseguenze del secondo nascono da uno stato post traumatico

e non patologico.

Ma anche nella denegatissima ipotesi in cui si volesse ammettere

che lo stato pregresso del ginocchio prima del secondo infortunio fosse di

origine morbosa, CO 1 avrebbe comunque dovuto valutare la questione della

causalità infortunistica valutando i due infortuni in maniera congiunta poiché

il primo infortunio è perlomeno concausa dello stato del ginocchio prima del

secondo infortunio o potrebbe aver provocato una modifica direzionale.

Fatti

I due infortuni sono dunque perlomeno una concausa dello stato

clinico oggettivato del ginocchio sinistro al momento in cui CO 1 ha deciso le

sorti della sua responsabilità assicurativa e dei diritti del ricorrente.

I due infortuni non possono dunque essere trattati in maniera

disgiunta e dunque nemmeno la valutazione della causalità infortunistica dei

disturbi del ginocchio sinistro.

Visto quanto precede, in particolare visti i pareri discordanti

dei medici chiamati ad esprimersi in merito alla causalità dei danni al

ginocchio sinistro a seguito del primo infortunio dell'8.10.2020 e, visto anche

il subentrare di un nuovo evento infortunistico che ha coinvolto lo stesso

ginocchio, si chiede che CO 1 sia chiamata a rivalutare la sua responsabilità

assicurativa per quel che riguarda il ginocchio sinistro se del caso facendo

esperire una perizia specialistica ortopedica/reumatologica in sede __________

o eventualmente universitaria al fine di dirimere la questione e, meglio,

stabilire l'esistenza di un nesso causale tra gli infortuni in parola e il

danno subito dall'assicurato” (cfr. doc. I, pag. 6 e 8)

A suffragio delle proprie

argomentazioni l’avv. RA 1 produce, tra l’altro, i rapporti 6 ottobre e 14

novembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia (doc. C e D). Da ultimo, richiama gli incarti LAINF concernenti

l’infortunio dell’ottobre 2020 (incarto LAINF no. __________) e quello dell’agosto

2022 (incarto LAINF no. __________).

1.8. Con la risposta del 14 dicembre 2022,

l’CO 1 (doc. III), dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF no. __________,

ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, esso ha puntualizzato

quanto segue:

" (…).

3. La presente procedura non concerne l'infortunio dell'11.8.2022 che viene

trattato in separata sede. L'CO 1 ha preso a carico l'inabilità lavorativa

annunciata (dal 22.8./7.10.2022) e le cure mediche prescritte.

4. Tale infortunio è intervenuto oltre otto mesi dopo la chiusura

del primo infortunio. Ininfluente è la data in cui la CO 1 ha rilasciato la

decisione. II 29.11.2021 l'assicurato era peraltro già stato informato in

merito.

In tali circostanze non si impone di attendere la stabilizzazione

del secondo infortunio fermo restando che, in ogni caso, la decisione su

opposizione delimita l'oggetto del ricorso.

5. II medico assicurativo (doc. 60, 77 e 81 in particolare) è

giunto alla conclusione che l'infortunio dell'8.10.2020 non ha comportato

nessuna lesione strutturale ma una semplice distorsione che è guarita dopo 6-8

settimane. (…)” (cfr. doc. III, pag. 2)

1.9. Il 9 gennaio 2023 (doc. V) il

patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande,

con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto. A sostegno delle proprie tesi egli ha prodotto il rapporto 7 gennaio 2023

del dr. med. __________ (doc. E).

1.10. Il 19 gennaio 2023 (doc. IX) l’CO 1

ha confermato le sue precedenti prese di posizione.

1.11. Il 20 gennaio 2023 il doc. IX è

stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (doc. X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a interrompere il proprio

obbligo a prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) dal 1° dicembre

2021 in relazione all’evento dell’8 ottobre 2020 (ginocchio sinistro), oppure

no.

Preliminarmente, il TCA precisa che l’assicurato ha subito due infortuni al

ginocchio sinistro, il primo l’8 ottobre 2020 (incarto LAINF no. __________) e

il secondo l’11 agosto 2022 (incarto LAINF no. __________). Il primo sinistro è

stato chiuso con la decisione su opposizione qui contestata, per estinzione del

nesso di causalità naturale tra quell’evento e i disturbi ancora lamentati al ginocchio

sinistro dal ricorrente a far tempo dal 1° dicembre 2021.

Oggetto del presente giudizio è

quindi soltanto il primo infortunio in questione.

In effetti, dal momento che la

decisione impugnata delimita l’oggetto della lite (cfr. STF 9C_636/2015 del 2

febbraio 2016 consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura il

secondo infortunio, sul quale l'istituto assicuratore resistente non si è

determinato con la decisione qui impugnata.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi

adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il

danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato

nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una

condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza

di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA

del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella

causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella

causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di

un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di salute

dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di salute

dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale

grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che

l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso

il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 1° dicembre 2021, in quanto da

quella data i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sinistro non

costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio dell’8 ottobre 2020,

ma erano da attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale

decisione è stata presa in base alla valutazione espressa in merito dal medico __________

da essa interpellato (cfr. doc. 99, p. 4 e 5).

Dal canto suo, il patrocinatore

lamenta una prematura chiusura della pratica da parte dell’CO 1, in quanto i

dolori e disturbi di cui l’insorgente soffre al ginocchio sinistro sarebbero

ancora da ricondurre all’infortunio dell’ottobre 2020, anche successivamente al

1° dicembre 2021.

2.8. Come visto (cfr. supra, consid.

2.2.), oggetto del presente giudizio è solamente l’infortunio dell’8 ottobre

2020 al ginocchio sinistro dell’insorgente (incarto LAINF no. __________)

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato, a seguito dell’infortunio dell’8

ottobre 2020, ha riportato un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio

sinistro.

Per quanto qui maggiormente interessa, una RMN dell’11 dicembre 2020 ha messo

in evidenza:

" Segni

suggestivi di una possibile iniziale borsite prepatellare, DD post-contusiva

(correlazione con la clinica?). Segni suggestivi di possibile impingement del

corpo adiposo di Hoffa. Non si rilevano segni chiari di lesione meniscale.”

(doc. 17)

A causa della persistenza di una

sintomatologia dolorosa a livello del ginocchio sinistro, RI 1 ha consultato

l’8 luglio 2021 il dr. med. __________, il quale ha attestato:

" (…). Bisogna

tuttavia considerare la possibilità che in circa il 5% dei casi ci possa essere

una piccola lesione meniscale non visibile sulla risonanza e che potrebbe

spiegare nel caso specifico il dolore a livello del terzo posteriore del

compartimento mediale. (…)” (doc. 24)

Una radiografia del 18 agosto

2021 ha messo in evidenza:

" Leichte

Gelenksspaltverschmälerung medialseits. Keine osteophytären Anbauten. Enthesiopathie der Quadrizepssehne, Patella zentriert mit vereinzelt

kleinen Osteophyten im Bereich der lateralen und medialen Facette. Symmetrisch

erhaltener Gelenkspalt.” (doc. 31)

In data 20 agosto 2021 gli

specialisti della __________ di __________, che hanno visitato personalmente

l’assicurato in data 18 agosto 2021, hanno attestato:

" Nach

Distorsions-Vagisationstrauma im Oktober 2020 zeigen sich beim Patienten

persistierende Beschwerden. In der klinischen Untersuchung stabil geführtes

Kniegelenk. Positive Testung für den Innenmeniskus. Die durchgeführte

intraartikuläre Infiltration brachte eine Schmerzfreiheit für 3 Wochen was

hinweisend für eine intraartikuläre Verletzung ist. Hier empfehle ich zur

Beurteilung von Kniebinnenläsionen ein MRT durchzuführen.” (doc. 31; n.d.r. la

sottolineatura è della redattrice).

Una MR del ginocchio sinistro

nativo del 17 settembre 2021 ha messo in evidenza:

" (…). Cisti

del legamento crociato anteriore senza chiara identificazione delle sue fibre

in associazione a marcate alterazioni osteocondrali in corrispondenza della

base dell'eminenza intercondiloidea ed in sede tibiale anteriore in adiacenza

all'inserzione del legamento stesso; rilievi da correlare alla clinica. (…)”

(doc. 45; n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).

In data 31 maggio 2022 il dr. med. __________ ha attestato:

" (…).

Sospettando una patologia intra-articolare (potenzialmente anche una piccola

lesione meniscale, misconosciuta alla RMN), ho suggerito di eseguire una

infiltrazione probatoria con del cortisone ed anestetico locale.

L'infiltrazione, eseguita in data 08.07.2021, ha portato ad un

netto miglioramento dei sintomi per circa 2 settimane, confermando che la

problematica è a partenza articolare (Lesione meniscale? Tessuto ipertrofico

sinoviale?) e non extra-articolare (borsite prepatellare).

(…).

In occasione del nostro ultimo incontro (18.11.2021) ho invece

suggerito di considerare un'artroscopia di esplorazione e pulizia articolare,

ritendendo che la sintomatologia dolorosa lamentata dal paziente, soprattutto

nella parte anteriore potesse essere

legata ad un'ipertrofia del

tessuto adiposo del corpo di Hoffa. (…)”. (doc. 76; n.d.r. la sottolineatura

è della redattrice)

Interpellato

dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 29 agosto 2022 il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, ha rilevato quanto segue:

" (…). L'infortunio

non ha procurato all'assicurato un danno diretto, né indiretto al ginocchio

sinistro, come evidenziato dalle due risonanze magnetiche.

Ho visualizzato personalmente ancora le due risonanze magnetiche

(10.12.2020/17.09.2021).

La prima RM è stata eseguita a due mesi post-infortunio.

In caso di contusione diretta i tessuti molli mostrano danni

che dopo 2-3 mesi normalmente non sono più visibili alla RM.

Un edema osseo si manifesta unicamente dopo un forte impatto

diretto/indiretto verso l'osso.

In caso di una contusione al tessuto deve essere presente un danno

e/o lesione alla cute o al tessuto. In questo caso, ciò non è avvenuto.

La superficie condrale all'esame RM-sagittale è ben visibile,

senza danni o segni per un edema o condropatia oggettivabile.

In particolare, il menisco non mostra una lesione verticale, né un

distacco.

Anche il legamento crociato è ben visibile fino alla sua inserzione tibiale

fino al femore (serie 9, foto 19-20).

Si nota un corpo di Hoffa prominente ma senza evidenti segni di

patologia infortunistica.

Si ricorda che il corpo di Hoffa è un corpo grasso che è un

cuscino tra il legamento rotuleo parte intercondilica. Questa parte del corpo

non è stata coinvolta nell'infortunio.

È impossibile provocare una lesione al corpo grasso essendo

intrarticolare, senza danni attorno al legamento rotuleo. La patologia visibile

è con probabilità preponderante di origine morbosa. Si nota una formazione

cistica di un diametro di circa 1 cm. La formazione cistica chiaramente non è

una conseguenza infortunistica, in quanto queste cisti si formano nel corso

di mesi o anni in presenza di una patologia morbosa, ma non dopo una distorsione

o contusione sopra il femore. In confronto alla RM del 17.09.2021 è

presente ancora del LCA essendo senza interruzioni con sviluppo di un aumentato

diametro intraspongioso di circa 10 a 15 mm dalla parte ventrale verso centrale

del plateau tibiale. Corpo di Hoffa invariatamente presente nella sua

larghezza. Invariatamente nessuna lesione di origine infortunistica in

presenza del LCA-LCP, dei collaterali e con menischi conservati nella sua

struttura senza evidenti lesioni. Anche la superficie condrale è presente

in maniera invariata nel compartimento mediale ed esterno senza segni per

una artrosi o condropatia, in assenza di segni di sofferenza subcondrale

attorno ai condili femorali e al piatto tibiale. Oggettivabile è il fatto che il

ginocchio non ha subito nessun danno valutabile inerente le strutture

legamentarie o ossee. La formazione cistica nella base ventrale e centrale del

piatto tibiale è con probabilità preponderante di origine morbosa.

L'assicurato può optare per un secondo parere per valutare la

situazione interspongiosa del piatto tibiale presso un centro Ortopedico con

esame radiologico adeguata. Questi esami saranno comunque a carico del

competente assicuratore malattia.

Adesso il dr. med. __________ vuole eseguire l'artroscopia

diagnostica che può essere eseguita a carico del rispettivo assicuratore

malattia. Propongo una video-documentazione dell'artroscopia del ginocchio

destro per valutare l'eventuale presenza di danni di origine infortunistica.

In caso contrario, rimarrà valida la nostra presa di posizione

in assenza di chiare patologie di origine infortunistica a 6-8 settimane da una

semplice distorsione che è guarita, come dimostrato dalle due RM, che non hanno

evidenziato un chiaro danno di origine infortunistica. (…)” (doc. 81, pag.

4 e 5; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Una RMN del 23 agosto 2022, e

quindi successiva all’infortunio dell’11 agosto 2022 (che, come detto, non è

oggetto del presente giudizio: cfr. consid. 2.2), ha messo in evidenza quanto

segue:

" • Marcata

degenerazione di 2° corno posteriore menisco mediale e margine libero del

menisco laterale sfilacciato ma non fessura sulla superficie dei due menischi.

• Sfilacciamento parziale della porzione distale del legamento crociato

anteriore, reperto compatibile con una traumatizzazione di un legamento con

alterazioni mixoidi preesistenti.

• Lesioni condrali che superano il 50% dello spessore condrale sul versante

trocleare dell'articolazione femore rotulea con versamento articolare e segni

per una sinovialite secondaria”. (doc. 82)

Interpellato a tal proposito

dall’amministrazione, il 20 settembre 2022 il dr. med. __________, ha rilevato

quanto segue:

" Gin.

non mostra lesioni di origine infortunistico ma di origine

morbosa/degenerativa. LCA chiara vecchia lesione con formazione di plurimi

ciste senza segni per una lesione fresca. Eventuale terapia come già descritto

su carico della CM del paz.

Ledema e formazione subcorticale praetibile era presenta già

nel RM 10.12.20 e continua a ingradirein invariata presenza della LCA RM

10.12.20 serie 9 foto 19 confronto RM 17.09.21 serie 7 foto 16

Nessuna lesione dei menischi di origine infortunistico.”;

(doc. 84; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

In data 6 ottobre 2022 il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…).

Riconosco naturalmente che la problematica al menisco e cartilagine abbia

evidentemente un'origine antecedente al trauma. Tuttavia, devo prendere atto

della possibile sindrome da sfregamento da parte del corpo di Hoffa,

come risultato del trauma, che potrebbe peraltro avere anche innescato

una reazione infiammatoria locale con conseguente ipertrofia del tessuto

sinoviale. (…).” (doc. 92; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice)

In data 14 novembre 2022 il dr.

med. __________ ha comunicato all’avv. RA 1 quanto segue:

" (…). Con

la presente intendo riassumere i punti salienti, in ambito assicurativo, del

caso infortunio per il paziente in epigrafe.

(…).

Attualmente il paziente è trattato presso il mio ambulatorio con la seguente

diagnosi:

- Borsite pre-patellare + possibile sindrome da

impingement corpo di Hoffa ginocchio sinistro.

(…).

Ritengo (…), con buona probabilità (superiore al 50%)

che la sintomatologia dolorosa possa essere legata in primis ad una

sorta di sindrome da impingement tra il tessuto ipertrofico sinoviale

(spesso non ben visibile alla RMN) e al quadro di ipertrofia del corpo di

Hoffa.

Non è tuttavia escluso che ci possa essere anche una piccola

lesione meniscale del compartimento mediale. Nel 5% dei casi infatti una

piccola lesione meniscale può non essere effettivamente visibile alla RMN,

rendendola chiara solo durante un intervento di artroscopia esplorativa.

(…)

Proprio a questo proposito, non posso escludere che l'unica

opzione per offrire un miglioramento del dolore residuo sia quella di procedere

con un'artroscopia esplorativa che avrebbe soprattutto lo scopo di rimuovere

l'eventuale tessuto ipertrofico sinoviale e l'ipertrofia del tessuto adiposo a

partenza del corpo di Hoffa. (…)” (doc. D; n.d.r.: le sottolineature

sono della redattrice)

Questo scritto è stato versato

agli atti davanti al TCA con il gravame in disamina.

In sede di risposta l’CO 1 ha osservato, a tal proposito, quanto segue:

" (…)

5.

Considerandi

II medico assicurativo (doc. 60, 77 e 81 in particolare) è giunto

alla conclusione che l'infortunio dell'8.10.2020 non ha comportato nessuna

lesione strutturale ma una semplice distorsione che è guarita dopo 6-8

settimane.

6.

II dott. __________, che segue l'assicurato dal 7.7.2021, nei suoi

vari consulti, ha continuato a sostenere che l'assicurato presenta una gonalgia

(infortunio dell'11.8.2022) con condropatia e meniscopatia mediale, borsite

prepatellare + possibile sindrome da impingement al corpo di Hoffa e

condropatia femoro-tibiale (incidente dell'8.10.2020).

7.

Interpellato dal patrocinatore ai fini della presente procedura il

14.11.2022

il dott. __________ ha rilevato che l'assicurato è da lui trattato

con la seguente diagnosi:

borsite pre-patellare + possibile sindrome da impingement del

corpo di Hoffa.

Ora la semplice possibilità non basta per riconoscere l'esistenza

di una diagnosi. Le questioni di fatto nel diritto delle assicurazioni sociali

devono essere comprovate secondo il criterio della probabilità preponderante.

Sintomatico è poi il fatto che il dott. __________ ammette che la RM non ha

identificato una chiara lesione strutturale ad ecce-zione della RM del

23.8.2022

dove il radiologo descrive uno sfilacciamento parziale della porzione

distale del legamento crociato anteriore.

8.

Tale esame è stato eseguito dopo l'infortunio dell'11.8.2022.

9.

In ogni caso il dott. __________ non fa risalire la sintomatologia

dolorosa allo sfilacciamento del LCA ma ad una sorta di sindrome da impingement

tra il tessuto ipertrofico sinoviale (spesso non visibile alla RM) e al quadro

di ipertrofia del corpo di Hoffa.

10.

II dott. __________ ritiene che non è escluso che ci possa essere

anche una piccola lesione meniscale del compartimento mediale. Nel 5 % dei casi

una piccola lesione meniscale può non essere visibile alla RM.

11.

Si tratta nuovamente di una possibilità fermo restando che il

dott. __________, come già rilevato, non fa risalire la sintomatologia

dell'assicurato ad un'ev. piccola lesione meniscale.

12.

II medico assicurativo ha già avuto modo di spiegare che la

borsite è guarita. Peraltro il dott. __________ non pretende che la

sintomatologia lamentata è dovuta alla borsite ma alla sindrome da impingement

del corpo di Hoffa, la quale, a mente dello stesso dott. __________, è solo

possibile. Non appare condivisibile fare risalire i disturbi ad una diagnosi

solo possibile quando vengono vantate delle prestazioni all'assicuratore

infortuni obbligatorio.

13.

In ogni caso il medico assicurativo ha rilevato che il corpo di

Hoffa è prominente ma non mostra dei segni in favore di una patologia

infortunistica. Il corpo di Hoffa non è stato coinvolto nell'infortunio. È

impossibile provocare una lesione al corpo di Hoffa, che è un corpo grasso

essendo intra-articolare, senza danni attorno al legamento rotuleo. Le

conclusioni del medico assicurativo sono chiare e convincenti per cui meritano

tutela.

14.

II dott. __________ non ha preso posizione in merito ma si è

limitato a indicare che l'assicurato ha riferito la comparsa di una persistente

sintomatologia dolorosa solo dopo l'infortunio. Il dott. __________ ha quindi

fatto capo al principio "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo e

quindi a causa di questo) che, come noto, a mente della giurisprudenza, non

permette di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio

della probabilità preponderante e pertanto non può essere considerato quale

mezzo di pro-va (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb; sentenza del TF 8C_560/2017 del

3.5.2018

consid. 6.2).

15.

Un'artroscopia esplorativa avrebbe lo scopo di rimuovere

l'eventuale tessuto ipertrofico sinoviale e l'ipertrofia del tessuto adiposo a

partenza dal corpo di Hoffa.

16.

Indipendentemente dalla causalità le osservazioni del dott. __________

non permettono di ammettere che l'artroscopia - secondo il criterio della

probabilità preponderante - è in grado di portare ad un sensibile miglioramento

in un assicurato che peraltro, a seguito dell'infortunio dell'8.10.2020, ha

ripreso il proprio lavoro in misura completa. (…)” (doc. III, pag. 2 e 3)

In data 7 gennaio 2023 il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Con la

presente desidero prendere posizione in merito alla decisione CO 1 del 14

dicembre 2022.

In particolare faccio riferimento alla persistente sintomatologia

dolorosa al ginocchio sinistro in orta dopo l'infortunio sul posto di lavoro

dell'11 agosto 2022.

Le indagini radiologiche svolte hanno evidenziato una

sofferenza cartilaginea e una meniscopatia mediale a cui potrebbe associarsi

una piccola lesione, non identificata alla risonanza magnetica.

Tuttavia

la maggior sintomatologia dolorosa può effettivamente essere legata ad una

sindrome da impingement del tessuto adiposo del corpo di Hoffa che a sua volta

può essere fatta risalire al trauma subito dal paziente in data 08 ottobre

2020, potenzialmente esacerbato dall'ultimo infortunio (11 agosto 2022).

Penso quindi che sia ragionevole e probabile correlare

l'attuale sintomatologia dolorosa con il trauma del 11 agosto 2022 potendo in

questo caso identificare come fattore favorente i postumi dell'infortunio

del 08 ottobre 2020 in merito ad una sindrome da impingement del tessuto del

corpo di Hoffa.

Peraltro non posso peraltro escludere una cicatrizzazione

anomale della lesione parziale del legamento crociato anteriore che

potrebbe anch'essa entrare in gioco nella genesi dei sintomi dolorosi residui.

Quest'ultima eventualità può tuttavia essere verificate solo mediante una

artroscopia diagnostica.

Invito tuttavia la controparte a fare riferimento al Dr. __________

a cui ho inviato in paziente per una seconda opinione poiché l'approccio

conservativo che offerto non ha portato i miglioramenti sperati. (…)” (doc. E;

n.d.r.; il corsivo è della redattrice)

In sede di osservazioni l’CO 1

ha rilevato, a tal proposito, tra l’altro, quanto segue:

" (…) in

data 7.1.2023 il dott. __________ rileva che la maggior parte dei disturbi

lamentati dall'assicurato può essere legata ad una sindrome da

impingement del tessuto adiposo del corpo di Hoffa.

Si tratta pertanto di una semplice possibilità fermo restando che,

ancora in occasione del consulto del 6.12.2022, il dott. __________ aveva

diagnosticato una possibile sindrome da impingement del corpo di Hoffa.

Come già rilevato a diverse riprese il medico assicurativo ha

spiegato in modo chiaro e convincente per quali motivi l'impingement del corpo

di Hoffa non può essere ricondotto secondo il criterio della probabilità

preponderante almeno vigente nel diritto delle assicurazioni sociali

all'infortunio dell'8.10.2020.

(…).

II medico assicurativo ha peraltro spiegato, sempre in modo chiaro

e convincente, per quali motivi l'infortunio dell'8.10.2020 non ha comportato

nessun danno strutturale o peggioramento direzionale.

Sintomatico è il fatto che il dott. __________ ha chiesto di fare

riferimento al dott. __________, al quale ha inviato l'assicurato perché

l'approccio conservativo che ha offerto non ha portato i miglioramenti sperati.

Questo conferma che il dott. __________ si è limitato a fare delle

ipotesi diagnostiche e pertanto non può essere dato credito alle sue

conclusioni.” (doc. IX, pag. 1 e 2: n.d.r.: il corsivo non è della redattrice)

2.9

Chiamato a pronunciarsi,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, i doc. 17, 31 e 45, di cui si è già ampiamente detto al consid.

2.8.), questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa e vanta una vasta

esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa (in questo

contesto, va comunque segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i

medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1,

sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale,

come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro

specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.

4.4.2), secondo la quale l’evento infortunistico dell’8 ottobre 2020 ha

peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato morboso del

ginocchio sinistro, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

In questo senso, il TCA osserva

che il medico __________, in particolare con i propri apprezzamenti del 29

agosto e del 20 settembre 2022 (cfr. doc. 81 e 84 di cui si è già detto al

consid. 2.8.), ha spiegato nel dettaglio (e in modo convincente, sulla scorta di

tutta la documentazione medica a sua disposizione) i motivi per cui la

causalità naturale relativa ai disturbi interessanti il ginocchio sinistro sia

da ascrivere, successivamente al 1° dicembre 2021, esclusivamente a fattori

extra-infortunistici.

Questa Corte non ignora che, secondo il medico curante specialista, i disturbi

al ginocchio sinistro sarebbero invece da ricondurre agli infortuni dell’8

ottobre 2020 e dell’11 agosto 2022 (cfr. le sue diverse certificazioni agli

atti, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8.). Tuttavia questo parere

non è atto a generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza

della valutazione del medico fiduciario dell’CO 1.

Innanzitutto, a proposito dell’affermazione che prima dell’infortunio dell’8

ottobre 2020 il ricorrente avrebbe sempre goduto di buona salute al ginocchio sinistro

(in questo senso, si veda pure l’impugnativa - doc. I, pag. 2), giova qui

ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher

sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten

Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen

Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht

haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29

giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno

2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA

35.2018.33

del 18 luglio 2018, consid. 2.6).

Secondariamente, l’infortunio

dell’11 agosto 2022 non è oggetto del presente giudizio (cfr. supra,

consid. 2.2.).

In terzo luogo, la problematica

dell’insorgente ha origine intra-articolare (cfr., in particolare, i doc. 31 e

76) e non extra-articolare (borsite prepatellare; doc. 76).

Inoltre, il referto 31 maggio

2022.

del dr. __________ è stato debitamente discusso nelle convincenti prese di

posizione 29 agosto e 20 settembre 2022 del medico __________ (doc. 81 e 84), e

ciò alla luce degli esiti degli accertamenti effettuati per mezzo di

apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica (cfr., in particolare, i

doc. 17, 31, 45 e 82).

Egli ha spiegato dettagliatamente

le ragioni scientifiche per cui i disturbi ancora lamentati dal ricorrente al

ginocchio sinistro sono da ascrivere, successivamente al 1° dicembre 2021, esclusivamente

a fattori extra-infortunistici (cfr., in particolare, il doc. 81, pag. 4 e 5).

Ora, il TCA condivide le

conclusioni del medico fiduciario, segnatamente quella secondo cui il corpo di

Hoffa (ovvero il grasso intrarticolare), che non è stato interessato dall'evento

assicurato, non può essersi lesionato attorno al legamento rotuleo,

rispettivamente che le cisti si formano nel corso di mesi o anni in presenza di

una patologia morbosa.

Non permette di giungere a diversa

conclusione neppure il rapporto 6 ottobre 2022 del dr. __________, indirizzato

al medico di famiglia dell’assicurato, in cui lo specialista curante ha giudicato

semplicemente “possibile una sindrome da sfregamento da parte del corpo

di Hoffa, come risultato del trauma, che potrebbe peraltro avere

innescato una reazione infiammatoria locale con conseguente ipertrofia del

tessuto sinoviale” (cfr. doc. 92 – il corsivo è della redattrice).

Infatti, il nesso causale

naturale con l’infortunio in discussione dev’essere dimostrato (perlomeno) con

il grado della verosimiglianza preponderante e non soltanto della possibilità

(cfr. supra, consid. 2.4.).

Parimenti inconsistente ai fini

del giudizio è la sua certificazione del 14 novembre 2022, in cui egli ha

ritenuto “con buona probabilità (superiore al 50%) che la sintomatologia

dolorosa possa essere legata in primis ad una sorta di sindrome da impingement

tra il tessuto ipertrofico sinoviale (spesso non ben visibile alla RMN) e al

quadro di ipertrofia del corpo di Hoffa. Non è tuttavia escluso che ci possa

essere anche una piccola lesione meniscale del compartimento mediale. Nel 5%

dei casi infatti una piccola lesione meniscale può non essere effettivamente

visibile alla RMN, rendendola chiara solo durante un intervento di artroscopia

esplorativa.” (cfr. doc. D).

In effetti, il referto appena

citato, redatto all’attenzione del rappresentante del ricorrente, nella misura

in cui giudica probabile che i disturbi siano imputabili a un fenomeno

d’impingement (non potendo tuttavia escludere – ciò che equivale a ritenere

semplicemente possibile - nemmeno la presenza di una piccola lesione

meniscale), appare in contraddizione con il rapporto precedente (6 ottobre 2022)

e pure con quelli successivi, e meglio con quello del 6 dicembre 2022, in cui

si fa riferimento a una “… possibile sindrome da impingement corpo di

Hoffa ginocchio sinistro” (doc. IX 1 – il corsivo è della redattrice) e con

quello del 7 gennaio 2023, in cui si indica che “… la maggior sintomatologia

dolorosa può effettivamente essere legata ad una sindrome da impingement

del tessuto adiposo del corpo di Hoffa che a sua volta può essere fatta

risalire al trauma subito dal paziente in data 08 ottobre 2020, potenzialmente

esacerbato dall’ultimo infortunio (11 agosto 2022)” (non potendo comunque

escludere – ciò che equivale a ritenere semplicemente possibile - che un ruolo

lo giochino pure una piccola lesione meniscale e/o una anormale cicatrizzazione

della lesione parziale del legamento crociato anteriore) (doc. E – il corsivo è

della redattrice).

Ora, è evidente che se la

diagnosi dei disturbi si fonda su delle semplici ipotesi, alla valutazione della

loro eziologia non può certo essere riconosciuto un valore dirimente.

2.10

Questo Tribunale è ancora chiamato a

stabilire se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare raggiunto

lo status quo sine (e, pertanto, a porre fine alle proprie prestazioni)

a distanza di circa quattordici mesi dall’infortunio dell’8 ottobre 2020.

A questo proposito, il TCA segnala che, in una sentenza 8C_140/2019 del 23

maggio 2019 consid. 4.3, riguardante un assicurato vittima di un infortunio al

ginocchio destro che presentava un preesistente stato degenerativo nella forma

di una condropatia, di una meniscopatia e di un assottigliamento della

cartilagine, il Tribunale federale ha fatto proprio il parere espresso dal

perito incaricato dall’assicuratore LAINF, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, secondo il quale l’empiria specialistica consente

di ritenere raggiunto lo status quo sine vel ante al più tardi a

distanza di sei mesi dall’evento infortunistico (in questo stesso senso,

si veda pure la STF 8C_673/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 3.6).

Alla medesima conclusione è giunta questa Corte nella STCA 35.2021.63 del 21

febbraio 2022 consid. 2.9., concernente un assicurato, di professione autista,

che aveva riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, mentre stava

scaricando il carico, che si era messo in movimento.

Nella presente fattispecie, riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino

alla fine del mese di novembre 2021, dunque per quasi 14 mesi (e, quindi, ben oltre

sei mesi), l’CO 1 ha ossequiato la giurisprudenza citata in precedenza e,

pertanto, la sua decisione deve essere confermata.

In conclusione, stante tutto

quanto precede, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante, che al più tardi dopo il 1° dicembre 2021

i disturbi al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza naturale

dell’evento traumatico assicurato.

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017.

consid. 2.9.; 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9.).

2.11

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove

(in particolare, al richiamo dell’incarto riguardante l’infortunio dell’11

agosto 2022, incarto LAINF no. __________, come richiesto dal patrocinatore del

ricorrente; cfr. doc. I, pag. 10).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, la decisione su opposizione avversata deve quindi essere

confermata e il ricorso respinto.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il

legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese

giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.;

35.2021.58

del 18 ottobre 2021 consid. 2.12.).

Sul

tema cfr. STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti