Lexipedia

Decisione

35.2022.9

Assicuratore LAINF ha,a torto,omesso di considerare i disturbi psichici,da ritenere in nesso di causalità naturale e adeguata con l'infortunio.Rinvio atti per una nuova valutazione del diritto alla rendita di invalidità in considerazione del danno alla salute somatico e psichico

23 maggio 2022Italiano39 min

recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ dove le hanno fatto una radiografia

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.9

cr

Lugano

23 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 dicembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 dicembre 1999 RI 1, nata

nel 1968, a quel momento aiuto-medico presso la Clinica __________ del dr. __________

– e perciò assicurata contro le conseguenze di infortuni e malattie

professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) – è stata “disarcionata dal

cavallo, in maneggio”.

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

In data 25 settembre 2000

l’interessata è stata sottoposta ad un intervento di artroscopia alla caviglia

sinistra con abrasione di un danno cartilagineo nella zona postero-mediale

talare sinistra, ad opera del dr. __________.

A partire dal 1° giugno 2001

l’assicurata è stata assunta quale insegnante specialista della __________ per

il __________.

In data 17 ottobre 2003, lamentando problemi alla caviglia, ella

si è nuovamente rivolta al dr. __________, il quale ha potuto riscontrare

dall’esame di artro-RM della caviglia sinistra lo sviluppo di una necrosi

cistica nella sede della lesione osteocartilaginea già interessata dal

precedente intervento chirurgico.

Dato per certo da parte del dr. __________ il persistere del nesso

causale tra i disturbi accusati alla caviglia sinistra e l’infortunio,

l’assicurata è stata operata una seconda volta presso la __________ di __________,

senza tuttavia risolvere i propri problemi.

Da qui la necessità di rivolgersi ad altri specialisti e di

sottoporsi a nuove operazioni, avvenute tra il 2003 e il 2007, sia in Ticino,

che a __________.

Dopo un iniziale miglioramento, a seguito di nuovo importante

peggioramento, nel 2013 l’assicurata ha subito un nuovo intervento, nel corso

del quale le è stata impiantata una protesi. L’intervento non ha, tuttavia,

prodotto gli esiti sperati e nel gennaio 2015 si è dovuto procedere alla

sostituzione della protesi presso il __________ di __________.

Successivamente, ella è stata degente presso l’__________ di __________,

laddove, tra l’altro, è stato diagnosticato un disturbo da dolore cronico alla

caviglia sinistra con possibile CRPS tipo 2 su lesione del nervo peroneo e

nervo tibiale a sinistra, un disturbo del dolore secondario con componente

somatica e psichica, nonché un disturbo dell’adattamento con reazione

depressiva.

1.2. Nell’ambito di una richiesta di

prestazioni AI, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare affidata

al __________.

Dalla stessa è risultata una

totale incapacità lavorativa dell’interessata nella precedente attività di

insegnante specialista nella sezione sanitaria militare, ma una capacità

lavorativa dell’80% (inabilità lavorativa del 20% per motivi psichici) in

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Con decisione del 6 settembre 2017, l’Ufficio AI ha, di

conseguenza, assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1°

maggio 2014, poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015.

Tale decisione è stata annullata con STCA 32.2017.167 del 14

giugno 2018, con la quale questo Tribunale, ritenendo indispensabile disporre

di un approfondimento peritale psichiatrico volto a chiarire se fosse

subentrato oppure no un peggioramento dello stato di salute, ha rinviato gli

atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

L’Ufficio AI, dopo avere predisposto una perizia psichiatrica di

decorso affidata al __________, con decisione del 1° luglio 2019, ha assegnato

all’interessata – oltre alla mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2014,

poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 - una rendita intera

di invalidità a partire dal 1° aprile 2019. Tale decisione è cresciuta in

giudicato.

1.3. In data 13 giugno 2017

l’assicuratore LAINF, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare __________ del

2016, ha posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 30

giugno 2017, visto che dalla prosecuzione della cura medica non vi era più da attendersi

un sensibile miglioramento.

L’assicuratore infortuni ha, pure, valutato il diritto alle

prestazioni di lunga durata, rifiutando l’attribuzione di una rendita di

invalidità e assegnando, invece, un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 31%.

Su esplicita richiesta dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA

1 - il quale ha formulato delle osservazioni contro quanto comunicato dall’assicuratore

LAINF - in data 8 aprile 2019 CO 1 ha emanato una decisione formale con la

quale ha confermato il rifiuto di una rendita di invalidità e la concessione di

un’IMI del 31%, negando la propria responsabilità in relazione ai disturbi

psichici presentati dall’interessata, ritenuti non costituire una conseguenza,

né naturale né adeguata, dell’evento traumatico del dicembre 1999.

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata,

in data 23 settembre 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto

della sua prima decisione.

Con STCA 35.2019.130 del 30

settembre 2020 – cresciuta in giudicato a seguito della STF 8C_683/2020 del 25

novembre 2020 con la quale il TF ha considerato inammissibile il ricorso

interposto dall’assicuratore LAINF - questo Tribunale ha rinviato gli atti all’assicuratore

infortuni per l’esame (tramite perizia psichiatrica) dell’esistenza o meno del

nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio,

nonché per quello dell’adeguatezza, attraverso un approfondito esame dei vari

criteri, il cui adempimento non appare del tutto inverosimile, viste le

vicissitudini che hanno caratterizzato il caso dell’assicurata.

1.4. Esperiti gli accertamenti del caso,

in particolare una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. E), con

decisione del 13 agosto 2021 CO 1, dopo avere classificato l’incidente come

banale, ha ritenuto che i disturbi psichici presentati dall’assicurata non

siano in nesso causale adeguato con l’infortunio. Sulla base di tale premessa,

l’assicuratore LAINF ha quindi ribadito che non essendovi da attendere, dalla

continuazione della cura medica, un sensibile miglioramento delle condizioni di

salute, va posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 30

giugno 2017.

Quanto alle prestazioni di lunga

durata, l’Istituto assicuratore ha respinto la richiesta di attribuzione di una

rendita di invalidità assegnando, invece, un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 31% (doc. F).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. G), in data 13

dicembre 2021, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. B).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 27 gennaio 2022 RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA

1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera di invalidità e di un’IMI

almeno del 51%.

Sostanzialmente

il legale ha rilevato che l’assicuratore LAINF non ha, a torto, tenuto conto

anche degli aspetti psichici, considerati dal perito psichiatra almeno

parzialmente in nesso causale con l’infortunio.

L’insorgente

ha quindi contestato il fatto che l’assicuratore infortuni, nell’emanare la

propria decisione, si sia discostato da quanto deciso dall’Ufficio AI.

Parimenti

censurati i redditi da valido e da invalido calcolati dall’Istituto

assicuratore, i quali, definiti in maniera corretta, avrebbero dato luogo, secondo

l’insorgente, ad una rendita di invalidità del 77%.

L’insorgente

ha pure criticato l’entità dell’IMI del 31% assegnatale dall’amministrazione, la

quale - erroneamente a suo modo di vedere - tiene conto unicamente delle

affezioni somatiche, ma non di quelle psichiche. Ritenuto che, a suo avviso,

vanno invece prese in considerazioni anche le patologie psichiche, in nesso

causale naturale e adeguato con l’infortunio – essendo adempiuti ben 5 criteri richiesti

dalla giurisprudenza – ella ha chiesto che l’IMI globale sia fissata almeno

nella misura del 51%.

Oggetto

di contestazione, infine, è stato anche l’importo del guadagno annuo assicurato

sul quale è stata calcolata l’IMI spettante all’interessata (doc. I).

1.6. CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.7. In data 15 marzo 2022 l’insorgente

ha rinunciato a presentare nuovi mezzi di prova, contestando integralmente la

risposta di causa dell’amministrazione e ribadendo le obiezioni già diffusamente

esposte in sede ricorsuale (doc. IX).

1.8. Con osservazioni del 22 marzo 2022

l’assicuratore infortuni ha nuovamente chiesto la conferma della decisione su

opposizione impugnata e la reiezione del ricorso (doc. XI).

1.9. In data 6 aprile 2022 l’insorgente

ha comunicato al TCA di rinunciare a presentare ulteriori osservazioni,

ritenendo la causa matura per l’emanazione della sentenza di merito (doc.

XIII).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’amministrazione (cfr.

doc. XIV), per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicuratore LAINF ha legittimamente,

oppure no, rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità,

nonché la correttezza o meno dell’entità dell’IMI attribuitale.

Preliminarmente

occorre, tuttavia, verificare se l’assicuratore resistente era legittimato a

negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici

lamentati dall’assicurata, oppure no.

2.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure

cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se,

al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999

in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;

SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC

1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente

prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della

prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più

criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e

dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha

dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:

gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è

stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale

da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del

nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite

della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio

che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5. Nel caso di

specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicurazione CO

1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe

psichiche di cui soffre l’insorgente, per il motivo che queste ultime non si

troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l’evento infortunistico

del dicembre 1999, definito come un infortunio banale.

Di avviso opposto l’insorgente, la quale rivendica,

per contro, l’esistenza sia di un nesso di causalità naturale - così come valutato

nel referto peritale dal dr. __________ - sia di un nesso di causalità

adeguato, essendo adempiuti ben 5 dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza.

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale constata

che effettivamente, come indicato dall’insorgente, la causalità naturale è

data, avendo il dr. __________ espressamente riconosciuto che i disturbi

psichici dell’interessata risultano in nesso causale naturale parziale con

l’infortunio (cfr. doc. 3.1 pag. 26).

Passando all’esame

dell'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso alla ricorrente.

Ora, al riguardo, nella sentenza di rinvio STCA

35.2019.130 il TCA aveva espressamente indicato che l’assicuratore LAINF

avrebbe dovuto appurare in maniera precisa le circostanze nelle quali si era

verificato l’infortunio.

Sul punto l’Istituto assicuratore, riprendendo le

considerazioni espresse dal dr. __________ – il quale ha valutato che “per

quanto riguarda la dinamica dell’incidente, secondo le affermazioni ottenute

dall’assicurata, dal profilo psicologico si è trattato, di per sé, dal profilo

medico-psichiatrico, di un “infortunio leggero”” (doc. E pag. 24) - ha concluso

che l’infortunio occorso all’assicurata sia da classificare come “banale”,

escludendo pertanto direttamente, senza ulteriori analisi, l’adeguatezza del

nesso causale tra i disturbi psichici e l’evento infortunistico,.

Questo Tribunale, per le motivazioni qui di seguito

esposte, non può concordare con il modo di procedere dell’assicuratore

infortuni, reputando che nel caso di specie risulti assolto anche il requisito

dell’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’evento

infortunistico del dicembre 1999.

Del resto, ad un’analoga soluzione sono pure giunti

Fatti

i primi giudici nel caso di un’assicurata che aveva subito una frattura

multiframmentaria dell’omero destro dopo una caduta da cavallo, i quali,

distanziandosi dalla decisione dell’assicuratore infortuni, avevano ritenuto

che i disturbi psichici sviluppati dell’interessa fossero in nesso di causalità

naturale ed adeguata con l’evento infortunistico, classificato come medio in

senso stretto, sentenza poi confermata dall’Alta Corte con STF 8C_521/2016 del

19 maggio 2017.

A proposito della dinamica dell’accaduto, dal

referto peritale del dr. __________ risulta che:

" Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente premette di essere una

cavallerizza abbastanza esperta, ha ottenuto il brevetto 1, andava regolarmente

a cavallo da oltre quattro anni, anche più volte alla settimana,

L’incidente è capitato nel maneggio, al coperto, su

un fondo morbido coperto da trucioli di legno.

Stava facendo esercizi insieme ad un gruppo. Essendo

lei abbastanza esperta era stata messa in coda e le era stato assegnato un

cavallo “un po’ nervoso” che peraltro conosceva.

Il gruppo ha iniziato a fare degli esercizi “come di

dressage”, per cui ognuno doveva seguire l’altro. Era un giorno piuttosto

ventoso e il cavallo che la precedeva aveva già dato segni di nervosismo e

aveva già ripetutamente “scalciato”.

Per questo lei ha voluto “tenere a distanza” il suo

cavallo, ma lui invece “voleva sorpassare il cavallo che lo precedeva”. Quindi

il suo cavallo ha iniziato a “sgroppare, come succede in un rodeo e ad un certo

punto l’ha buttata giù”, facendo il giro del maneggio e ritornando poi presso

di lei.

Lei è caduta su di un fianco, non ha picchiato la

testa, ma i suoi piedi hanno “picchiato lateralmente l’uno contro l’altro” ciò

che le ha procurato inizialmente un dolore localizzato all’anca destra e poi al

piede sinistro.

Non è svenuta, è rimasta sempre cosciente, si è poi

recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ dove le hanno fatto una radiografia

che non ha evidenziato nulla di particolare (“non si vedeva niente”).

In seguito, per circa tre settimane, a causa dei

dolori ai piedi ha dovuto utilizzare delle stampelle e ha ripreso la sua

abituale attività lavorativa come aiuto-medico presso lo studio dello

psichiatra dr. __________

A causa della persistenza dei dolori si è recata

dallo specialista dr. __________ dopo circa sei mesi. È stata sottoposta a

risonanza magnetica che ha rivelato una lesione della cartilagine al piede sinistro.

Il dr. __________ ha poi proceduto ad un raschiamento” (cfr. doc. E pag.13).

Ora, tenuto conto della dinamica oggettiva

dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in

considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti

(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il sinistro occorso

all’assicurata deve essere classificato nella categoria intermedia

propriamente detta.

Il TCA ritiene, in particolare, rilevanti il fatto che

l’assicurata non sia semplicemente caduta dalla propria altezza, bensì da una

certa altezza (ritenuto che, in media, l’altezza al garrese di un cavallo

risulta di circa 1.6 metri); che la caduta sia avvenuta non da ferma, ma mentre

il cavallo era in movimento e che tale caduta in movimento si sia verificata attraverso

una dinamica di sbalzo “come in un rodeo”.

Alla luce di tutti questi elementi, il TCA reputa

quindi che, contrariamente al parere dell’amministrazione, la caduta

dell’interessata non possa in alcun caso essere qualificata come banale, ma

rivesta, al contrario, le caratteristiche di un infortunio di grado medio in

senso stretto (per una conclusione analoga concernente una caduta da cavallo,

cfr. la già citata sentenza S2 14 105 della Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale cantonale del Vallese, confermata con STF 8C_521/2016 del 19

maggio 2017).

A titolo di paragone, questo Tribunale ricorda che la

giurisprudenza federale ha già più volte classificato di grado medio dei casi di

infortunio successivo a cadute da un’altezza di circa 1.8 metri (cfr. ad es.

STF 8C_66/2021 del 6 luglio 2021, concernente un assicurato caduto da un’impalcatura;

8C_925/2014 del 18 dicembre 2015; U 134/04 del 20 dicembre 2004).

Il TCA, proprio in quanto avvenuto con uno sbalzo da

una certa altezza e con il cavallo in movimento, reputa l’infortunio qui in

discussione medio-medio e non medio-leggero, classificazione quest’ultima

attribuita invece nel caso di un assicurato caduto in bici (e quindi con i

piedi che potevano toccare terra) a seguito della brusca frenata alla quale è stato

costretto dall’improvvisa frenata effettuata dal figlio che lo preceda in bici

(STF 8C_105/2012 del 23 luglio 2012) e nel caso di un assicurato vittima di una

caduta sul ghiaccio, non da fermo, ma mentre camminava in discesa, dopo essere

uscito dal ristorante per andare al parcheggio, su di una stradina ghiacciata a

causa della temperatura di gran lunga sotto lo zero (STF 8C_585/2017 del 16

ottobre 2018).

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa, occorre

osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto, va

precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono

però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere

presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12

maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch

nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz

nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008

vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

Secondo il TCA, il sinistro qui

in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari.

Al riguardo, è utile precisare

che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente

e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di

paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è

insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per

ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V

199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il

danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo

processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid.

7.3.1). Nel caso di specie è pacifico che l'infortunio non ha messo in pericolo

la vita della paziente e non ha provocato pericoli di emorragia (sentenza

8C_806/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 4.1.3 con riferimenti).

Nell’infortunio del dicembre 1999, l’assicurata ha riportato una

distorsione della caviglia. In un secondo tempo, le è stata diagnosticata una lesione

cartilaginea. L’assicurata ha poi sviluppato anche una problematica psichica.

A proposito di questo criterio,

la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche

abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo

soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche

gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti

organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come

ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante

(cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

Alla luce di

quanto precede, secondo questa Corte i danni alla salute riportati

dall’interessata, sebbene di una certa rilevanza, non costituiscono ancora

delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare

un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si veda la STF 8C_305/2015

dell’8 giugno 2015, concernente un assicurato che dopo una caduta aveva

riportato distorsioni a livello della

caviglia e del ginocchio destro).

Per quanto

riguarda il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica,

secondo la giurisprudenza, per ammetterne l’adempimento non ci si deve basare

unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e

l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle

condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008

consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve

unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di

principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03

dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.

7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF

8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di

farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010 consid. 5.3.4).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che l’insorgente, a seguito della

caduta da cavallo, sia stata costretta a subire ben nove interventi chirurgici

alla caviglia infortunata tra il 2000 e il 2015 (la lesione cartilaginea è

stata oggetto di tre interventi di revisione con anche foraggi da parte del dr.

__________, prima (2000 e 2001), e del dr. __________ della __________, poi

(2004); vi è poi stata una condroplastica nel 2006/2007; esiti da osteotomia

del malleolo interno con plastiche di spongiosa; plastica peri-ostale e

reosteosintesi il 7.2.2006; esiti di sinovialectomia parziale,

microfratturazione del talo mediale, asportazione di vite dal malleolo sx;

release tendinea della zona cicatriziale del malleolo laterale il 21.08.2006;

esiti da revisione; artrotomia; asportazione di osteofiti dal talo sx mediale e

dorsale; sinovialectomia dorsale parziale il 12.02.2007; esiti da impianto di

protesi tibiotarsica sx del tipo Mobility per artrosi tibio-tarsica secondaria

sx il 25.5.2013; esiti da cambio di protesi tibiotarsica sx (Hintegra) per

scollamento della componente tibiale e impingement sub-malleolare il 9.01.2015;

cfr. doc. 2.7 pag. 6). Anche l’ultimo intervento di sostituzione della protesi

tibiotarsica non è stato, però, risolutivo, visto che l’assicurata ha

sviluppato una sindrome del dolore cronico, generata anche dai ripetuti

interventi chirurgici cui è stata sottoposta nel corso degli anni.

Tutto ben

considerato, secondo il TCA, la cura medica alla quale è stata sottoposta

l’assicurata deve essere giudicata come particolarmente lunga, sia dal profilo

temporale che da quello della sua natura e intensità.

Del resto, il TF ha giudicato

realizzato il criterio in questione in una sentenza 8C_585/2017 del 16 ottobre 2018,

concernente il caso di un assicurato che, dopo la lesione alle due spalle, è

stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi, seguito cinque mesi dopo

l'intervento dall'allontanamento delle viti troppo lunghe. Un anno dopo, a

causa di una necrosi ad entrambe le spalle, è stato inserito un impianto di una

protesi alla spalla destra, dopo l'asportazione della placca. Si è poi resa

necessaria la sostituzione della protesi a causa di un'infezione. Subentrando

disturbi anche alla spalla sinistra, è stata impiantata una protesi normale,

che però si è dovuta sostituire con una protesi inversa. L'assicurato è stato

inoltre degente più volte e per un lungo periodo. Il TF, dopo avere

sottolineato come l'aspetto temporale non è in quanto tale decisivo, mentre

bisogna considerare la natura e l'intensità della cura medica e se ci si deve

attendere un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, ha concluso

che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la guarigione è stata

particolarmente lunga a fronte del danno alla salute riscontrato. Tale aspetto

è dovuto alle complicazioni e al cambiamento di protesi alla spalla sinistra.

Analoga conclusione vi è stata

nella STF 8C_766/2017, 8C_773/2017 del 30 luglio 2018 consid. 6.3.2,

trattandosi di un assicurato che, a causa del danno alla salute infortunistico,

è stato ospedalizzato dal 15 dicembre 2011 al 5 gennaio 2012, periodo durante

il quale ha subito tre interventi chirurgici al gomito sinistro e un’ablazione

del fissatore esterno. Il trattamento è poi proseguito sotto forma di sedute di

fisioterapia e di medicazione antalgica. In ragione di una rigidità

post-traumatica e di un fastidio imputabile alla presenza del materiale di

osteosintesi, l’assicurato è stato sottoposto a una nuova operazione il 19 novembre

2013 (AMO e artrolisi del gomito), necessitante un’ospedalizzazione sino al 19

Considerandi

dicembre 2013. Infine, egli ha subito un intervento di neurolisi dei nervi

ulnare e mediano a livello del gomito e del polso sinistro il 10 febbraio 2015.

L’assicurato ha peraltro soggiornato, dal 22 luglio al 28 agosto 2014, presso

la Clinica __________ per valutazione pluridisciplinare e professionale.

La Corte federale è giunta alla

medesima conclusione anche in una sentenza 8C_818/2015

del 15 novembre 2016

consid. 6.2, riguardante un assicurato rimasto degente in ospedale dal 30

dicembre 2009 al 1° febbraio 2010 e poi ancora dal 27 febbraio al 9 marzo 2010,

degenze durante le quali egli ha subito tre interventi chirurgici. Dal 2

febbraio al 21 maggio 2010, l’assicurato ha quindi soggiornato in una clinica

di riabilitazione. Nel 2011 (l’8 febbraio e il 24 maggio) sono stati praticati

due ulteriori interventi volti alla rimozione del materiale di osteosintesi.

Dello stesso tenore anche la sentenza U 509/06 del 31 ottobre 2007 consid. 4.2, concernente un assicurato che, a causa

del danno infortunistico, ha subito una prima operazione chirurgica

immediatamente dopo l’infortunio nel contesto di una degenza di 17 giorni e, in

seguito, due ulteriori interventi per la rimozione del materiale di osteosintesi

e per la neurolisi del nervo radiale del braccio sinistro.

Stante quanto sopra esposto, il

criterio in questione risulta adempiuto. Ci si potrebbe, anzi, chiedere se l’adempimento

di questo criterio non sia sufficiente, da solo, per considerare data

l’adeguatezza, essendo realizzato in maniera particolarmente intensa. La

questione può tuttavia restare aperta, visto che in ogni caso, come vedremo,

almeno altri due criteri risultano soddisfatti.

Il TCA giudica pure soddisfatto

il criterio dei disturbi somatici persistenti. Va infatti riconosciuto che l'assicurata continua ad avere

dolori a causa dei disturbi a livello dell’arto inferiore e che sono la

conseguenza naturale dell'infortunio del dicembre 1999. Questo criterio è

perciò pacificamente adempiuto.

Parimenti adempiuto è, secondo

questo Tribunale, il criterio del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti. È

pur vero che dalla sola durata della terapia medica e dai disturbi lamentati

non è possibile concludere immediatamente per un decorso sfavorevole della cura

e per complicazioni rilevanti, ma sono piuttosto necessari motivi particolari,

che hanno intralciato la guarigione o l'hanno prolungata. La circostanza che

malgrado le terapie siano persistiti i dolori non è sufficiente per

l'adempimento di questo criterio (sentenza 8C_803/2017 consid. 3.6 con

riferimenti).

Nel caso di specie il TCA ritiene

che ricorrano i motivi particolari per riconoscere l'adempimento di questo criterio.

A fronte di una lesione relativamente chiara, si sono infatti dovuti eseguire

più interventi, correggendo peraltro quanto era stato compiuto precedentemente.

In tale evenienza, appare evidente che non si è presentata soltanto una cura

lunga o che siano persistiti semplicemente i dolori (nello stesso senso, cfr.

STF 8C_585/2017 del 16 ottobre 2018).

In casu, essendo ossequiati almeno tre dei criteri di rilievo, si deve

concludere che le turbe psichiche di cui soffre l’assicurata si trovano in una

relazione di causalità adeguata (oltre che naturale) con l’evento

infortunistico occorsole nel mese di dicembre 1999. Di conseguenza,

l’assicuratore LAINF resistente non era legittimato a negare la propria

responsabilità in proposito.

Stante

ciò, l’amministrazione non poteva valutare l’esigibilità lavorativa e, quindi,

neppure l’entità del grado d’invalidità (per la menomazione dell’integrità la

situazione si presenta in termini diversi, così come verrà meglio dimostrato in

seguito), prendendo in considerazione il solo danno alla salute organico. Di

conseguenza, gli atti devono essere retrocessi alla CO 1 affinché

definisca nuovamente il grado d’invalidità complessivo della ricorrente,

tenuto conto dell’integralità del danno alla salute comprendente sia i disturbi

somatici, che quelli psichici. Sulla base delle relative risultanze, spetterà poi

all’amministrazione esprimersi nuovamente in merito al diritto ad una rendita

di invalidità.

A

tale riguardo, il TCA attira nuovamente l’attenzione dell’Istituto assicuratore

– così come del resto già avvenuto nella precedente sentenza di rinvio STCA

35.2019.130

del 30 settembre 2020 - sulla necessità di stabilire in maniera

corretta il reddito da valida dell’assicurata, verificando l’applicabilità o

meno al caso di specie della giurisprudenza relativa all’avanzamento

professionale.

Al

momento dell’infortunio, infatti, l’assicurata svolgeva l’attività di aiuto

medico, mentre dopo l’infortunio ella è divenuta insegnante specialista della

sezione sanitaria per il dipartimento militare. Dagli atti, e in particolare

dal referto peritale del 16 giugno 2016 del dr. __________, emerge come la

stessa “dopo le scuole dell’obbligo ha svolto un anno di propedeutica e ha poi

ottenuto il diploma di assistente di studio medico e ha lavorato per alcuni

anni presso lo studio del collega dr. __________ di __________. Ha poi

ultimato il percorso di studi per diventare insegnante per adulti e a

partire dal 2001 ha iniziato l’attività nel settore sanitario presso l’esercito”

(corsivo della redattrice).

Ora,

non è chiaro se il percorso di studi per diventare insegnante per adulti fosse

già in corso nel momento in cui si è verificato l’infortunio, oppure no, né le

circostanze che hanno portato l’interessata al cambiamento di occupazione.

Trattandosi

di aspetti fondamentali al fine di poter correttamente calcolare il reddito da

valida e, di conseguenza, valutare il diritto alla rendita di invalidità, spetterà

quindi all’amministrazione, nell’ambito del presente rinvio, verificare se al

momento in cui si è verificato l’infortunio esistevano già, oppure no, indizi

concreti che rendessero molto verosimile un ipotetico cambiamento professionale.

L’intenzione di progredire sul piano professionale deve in particolare essersi

manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso,

l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28

agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2,

8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

Delle semplici dichiarazioni

d’intento della persona assicurata non bastano (STF 9C_486/2011 del 12 ottobre

2011.

consid. 4.1 e 9C_523/2008 del 25 maggio 2009 consid. 2.2). Nel caso in cui

l’invalidità è la conseguenza di un infortunio, tali indizi devono già esistere

al momento in cui quest’ultimo si è prodotto (STF U 222/97 del 23 giugno 1999

consid. 5c).

2.6

Entità dell’indennità per

menomazione all’integrità

2.6.1

Giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale,

precisando per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata in forma di

prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo del

guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la

gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2 LAINF). Giova inoltre ribadire che,

secondo l'art. 36 OAINF, emanato in conformità alla delega di competenza di cui

all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è

considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con

identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale,

indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o

grave (cpv. 1). Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti

nell'allegato 3 e se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da

uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al

pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF; STCA

32.2012.4

del 3 aprile 2013, consid. 2.5).

2.6.2

Un danno all'integrità conferisce il

diritto a un'indennità soltanto se è durevole. Tenuto conto del fatto che,

secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli eventi

infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi durevoli

all'integrità psichica, l'esame di questo aspetto deve prendere in

considerazione l'evento infortunistico in quanto tale. In quest'ambito, la

giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per statuire sul rapporto

di causalità adeguata tra evento infortunistico e disturbi di natura psichica

(DTF 115 V 140 consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI

dev'essere di principio negato - senza necessità di procedere a misure

istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della

menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come

pure di un infortunio di grado medio. Una deroga a questo principio è

eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite

degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli

elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione

dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra doversi più

esaurire. Simili elementi sono ravvisabili nelle circostanze strettamente

connesse all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità

adeguata, se rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto

fattori che causano stress, hanno favorito in maniera evidente l'instaurarsi di

disturbi durevoli per tutta la vita. Infine, (anche) in caso di infortuni

gravi, il carattere durevole della menomazione psichica deve sempre e comunque

essere oggetto di verifica - se del caso previo allestimento di una perizia

psichiatrica - se non risulta già in maniera evidente sulla base degli atti

all'inserto (DTF 124 V 44 consid. 5c; DTF 124 V 214 consid. 4; STCA 32.2012.4

del 3 aprile 2013, consid. 2.6). Questa giurisprudenza è stata confermata pure

nella STF 8C_518/2019 del 19 febbraio 2020, consid. 6.4 e nella STF 8C_68/2021

del 6 maggio 2021, consid. 4.2).

2.6.3

Nella concreta evenienza, nella

decisione avversata la CO 1 ha assegnato un’IMI del 31% - non contestata dal

patrocinatore dell’assicurata - per la lesione all’arto inferiore. Non ha, per

contro, assegnato alcuna IMI per il danno infortunistico psichico, considerato

non in nesso causale adeguato con l’infortunio.

Il patrocinatore dell’insorgente

postula il riconoscimento di un’IMI aggiuntiva del 20% per i disturbi psichici

(cfr. doc. I).

A questo proposito il TCA osserva

che, come visto (cfr. consid. 2.5.), l’infortunio occorso all’assicurata,

tenuto conto della sua dinamica oggettiva sopra esposta, va classificato tra

gli eventi di media gravità all'interno della categoria intermedia,

conformemente alla giurisprudenza cantonale e federale.

In siffatte circostanze, tenuto

conto della giurisprudenza federale riassunta al consid. 2.6.2, il diritto a

un'IMI per la menomazione psichica dev'essere negato, senza necessità di

procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere

durevole della stessa.

In conclusione, la decisione su

opposizione mediante la quale l’Istituto assicuratore convenuto ha negato

all’assicurata il diritto ad un’indennità aggiuntiva (rispetto a quella del 31%

già riconosciuta per la menomazione derivante dalla patologia somatica) per la

menomazione all’integrità psichica, merita conferma in questa sede. Il ricorso,

su questo punto, è quindi respinto.

2.7

Entità

del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità per menomazione

dell’integrità

Nel caso di specie, con la

propria impugnativa la ricorrente ha contestato l’importo del guadagno annuo

assicurato massimo di fr. 97'200.-- utilizzato dalla CO 1 per calcolare l’indennità

alla quale ella ha diritto, rilevando come lo stesso avrebbe dovuto essere

fissato, in applicazione dell’art. 22 cpv. 1 OAINF, in fr. 148'200 annui (cfr.

doc. I pag. 18).

L’insorgente ha comunque rilevato

che, nella denegata ipotesi in cui l’argomentazione esposta non dovesse venire

accolta, l’importo del guadagno annuo assicurato massimo dovrebbe in ogni caso

essere modificato, e calcolato in fr. 106'800.—corrispondente all’importo in

vigore al momento dell’infortunio (1999), secondo il tenore dell’art. 22 cpv. 1

vOAINF (nella versione in vigore dal 30 novembre 1999) (cfr. doc. I, pag. 19).

Questa tesi non può essere

condivisa.

A norma dell'art. 25 cpv. 1

LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di

prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del

guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la

gravità della menomazione.

Così come risulta dal chiaro

tenore della succitata disposizione legale, l'IMI viene calcolata sull'importo

massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), in vigore al

momento dell'infortunio (cfr. Th. Frei, op. cit., p. 198).

Va pure detto che, nella DTF 127

V 456ss. (= RAMI 2002 U 451, p. 61ss.), la nostra Corte federale ha stabilito

che il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio è

determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione

dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione

all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta oppure di

postumi tardivi.

In concreto, l'infortunio occorso

a RI 1 è avvenuto nel dicembre del 1999. All'epoca, in base all'art. 22 cpv. 1

OAINF, il guadagno massimo assicurato era di fr. 97'200.-- (la modifica

dell'ordinanza, mediante la quale il guadagno massimo assicurato è stato

aumentato a fr. 106'800.--, è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2000).

Se ne deduce che è a giusta

ragione che la CO 1 ha calcolato l'IMI riconosciuta alla ricorrente su un

guadagno annuo assicurato di fr. 97'200.--. Anche su questo punto il ricorso è,

quindi, respinto.

2.8

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), l’Istituto assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da

un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 27

gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di

una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto

di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.12

e STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata del 13 dicembre 2021 è annullata nella

misura in cui l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità in

relazione ai disturbi psichici dell’interessata e ha, conseguentemente,

rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità. Per il resto, essa è

confermata.

§§ È

accertato che i disturbi psichici dell’assicurata costituiscano una conseguenza

naturale e adeguata dell’infortunio del dicembre 1999.

§§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione per una nuova valutazione del diritto

alla rendita di invalidità, tenendo conto dell’integralità del danno alla

salute dell’assicurata (somatico e psichico), così come indicato al

considerando 2.5..

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata

da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti