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Decisione

35.2022.90

Il TCA è incompetente ratione loci a trattare la causa relativa alla contestazione di una rendita LAINF del 10% e di un'IMI del 15%. Il ricorrente, in effetti non è domiciliato in Ticino, bensì in un Comune di un altro Cantone. Gli atti sono trasmessi al Tribunale competente

14 dicembre 2022Italiano7 min

nel 1968, attivo quale aiuto giardiniere presso la ditta __________ di __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

35.2022.90

dc/gm

Lugano

14

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 16 ottobre 2019, RI 1, nato

nel 1968, attivo quale aiuto giardiniere presso la ditta __________ di __________

(Canton __________) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, è stato vittima di una caduta che ha

comportato, così come risulta dal rapporto del __________, un trauma cranico

con/su focolai contusivo-emorragici fronto-temporali a destra con quota ematica

subaracnoidea e sottile falda ematica sottodurale, una frattura della teca

cranica a sinistra e un’escoriazione a livello occipitale sinistro.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 agosto 2022,

l’istituto assicuratore ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita d’invalidità

in quanto dal raffronto dei redditi non risultava una perdita di guadagno del

10% almeno. Nella valutazione non sono stati considerati i disturbi alla

schiena e alla vista, non potendo gli stessi essere ricondotti, con il criterio

della probabilità preponderante, all’infortunio. D’altro canto, l’CO 1 gli ha assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 22).

In data 28 ottobre 2022, l’CO 1

ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. 320 inc.

LAINF), attribuendo a RI 1, a far capo dal 1° agosto 2022, una rendita

d’invalidità del 10% sulla base di un guadagno annuo assicurato di fr. 54'236.-.

1.3. Con tempestivo ricorso del 28

novembre 2022, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione di una

rendita di invalidità del 100% e di un’IMI del 100% per un importo di fr.

148'200.-.

1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che

l’impugnativa venga dichiarata irricevibile per incompetenza territoriale di

questa Corte (doc. III).

1.5. In data 12 dicembre 2022, l’avv. RA

1 ha comunicato che “effettivamente, per una manifesta svista è sfuggito a

chi scrive che il ricorrente è domiciliato a __________ e non a __________, per

cui sono con la presente a postulare, conformente all’art. 58 cpv. 3 LPGA, che

questo lodevole Tribunale trasmetta il ricorso al competente Tribunale delle

assicurazioni __________. Ricorso che, a scanso di equivoci, rimane comunque

sia tempestivo ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 LPGA, al quale rinvia per analogia

Considerandi

l’art. 60 cpv. 2 LPGA” (doc. V).

considerato in diritto

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2

Con la risposta di causa

l’assicuratore resistente ha sollevato l’eccezione d’incompetenza

territoriale di questo Tribunale (cfr. doc. III, p. 2).

Il TCA è quindi tenuto a

verificare preliminarmente tale aspetto.

2.3

Secondo

l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.

A norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA,

le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso.

L’art. 58 LPGA stabilisce che

competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o

il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).

Se l’assicurato o il terzo è

domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva

domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la

competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede

l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

L’autorità che si considera

incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle

assicurazioni (cpv. 3).

2.4

Nel caso di specie, dagli atti

risulta che l’assicurato è domiciliato nel Comune di __________ (Cantone __________).

Competente a trattare la presente causa è, pertanto, il Tribunale

amministrativo del Cantone __________.

Il presente ricorso si rivela, di

conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci.

Gli atti vengono trasmessi per

competenza al Tribunale amministrativo del Cantone __________ (cfr. art. 58

cpv. 3 LPGA).

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58

del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo del Cantone __________.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti