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Decisione

35.2022.95

Discussa l'entità della rendita d'invalidità e dell'IMI spettanti all'assicurata

10 maggio 2023Italiano64 min

circa sei mesi dopo l’operazione, non appena l’assicurata ha preso coscienza del

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.95

mm/DC

Lugano

10 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15

dicembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

15 novembre 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

27 gennaio 2016, RI 1, nata nel 1984, a quel momento dipendente della __________

di __________ in qualità di collaboratrice al buffet con un grado di

occupazione del 78% e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso __________ (ora: CO 1), è inciampata e ha riportato,

secondo il rapporto 3 febbraio 2016 dell’Ospedale di __________, una frattura

dislocata e pluriframmentaria del calcagno sinistro che è poi stata trattata

chirurgicamente (doc. M1).

Nel

prosieguo, l’assicurata ha denunciato dei disturbi della sensibilità

all’estremità inferiore sinistra, relativamente ai quali è stata posta la

diagnosi di CRPS di tipo II (cfr. doc. M6).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2

dicembre 2021, negata la propria responsabilità a proposito della problematica

psichica, l’CO 1 ha posto termine al versamento delle indennità giornaliere al

31 luglio 2018 (quelle pagate nel periodo 1° agosto 2018 – 31 gennaio 2020 sono

state compensate con la rendita), assegnato una rendita d’invalidità del 29% a

contare dal 1° agosto 2018 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del

40% e, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, assunto i costi

legati a regolari visite di controllo da parte del medico di famiglia e dello

specialista, come pure quelli generati dal test di neurostimolazione (doc. A312).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata

(cfr. doc. A323), in data 15 novembre 2022, l’amministrazione ha parzialmente

modificato la sua prima decisione nel senso che il grado dell’invalidità è

stato portato dal 29 al 32% (cfr. doc. A347).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 16 dicembre 2022 (doc. I), redatto in lingua tedesca (la

traduzione in lingua italiana è pervenuta al TCA il 17 gennaio 2023 – cfr. doc.

IV 1), RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga condannato a

versarle le prestazioni di legge, in particolare una rendita d’invalidità del

100% a far tempo dal 1° agosto 2018 e un’IMI del 60%.

A

sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’insorgente fa

innanzitutto valere, trattandosi della decisione dell’amministrazione di negare

il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi psichici, che questi

ultimi non avrebbero dovuto essere valutati separatamente dalla problematica algica

(somatica), così come risulterebbe dalla perizia psichiatrica della dott.ssa __________

(doc. I, p. 9: “Schliesslich ist nachvollziehbar, dass Schmerzen geeignet sind,

die seelische Befindlichkeit zu beeinträchtigen und Schlafstörungen sowie eine

damit verbundene Tagesmüdigkeit und verminderte Belastbarkeit zu begründen, wie

dies bei der Beschwerdeführerin der Fall ist (…).”).

Sempre

in questo contesto, ma in subordine, l’avv. RA 1 sostiene che l’istituto

resistente avrebbe dovuto valutare l’adeguatezza del nesso di causalità

applicando i criteri sviluppati in materia di “colpo di frusta”

(DTF 117 V 359; 134 V 109), anziché quelli relativi all’elaborazione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V

133), rinunciando quindi a differenziare le componenti psichiche da

quelle somatiche. Tenuto conto di ciò, secondo il

patrocinatore, nella presente fattispecie i criteri di rilievo elaborati dal TF

sarebbero adempiuti in un numero sufficiente ad ammettere l’adeguatezza (la specifica cura medica protratta e

gravosa, i notevoli disturbi, il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni

rilevanti intervenute, la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti e, eventualmente, la cura medica errata che

aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio).

Del

resto, a suo avviso, l’esito non sarebbe diverso nemmeno qualora si facesse

astrazione dalla componente psichica (così come lo richiede la giurisprudenza

di cui alla DTF 115 V 133), in quanto i dolori somatici e i conseguenti disturbi

si trovano chiaramente in primo piano.

D’altro

canto, per quanto riguarda l’entità della rendita, a titolo principale, il

rappresentante ritiene che, tenuto conto del profilo dell’assicurata, ovvero

delle limitazioni legate al danno alla salute e della sua limitata formazione

professionale, e pur considerando i posti di lavoro di nicchia, non vi sarebbe

più un mercato del lavoro equilibrato, di modo che occorrerebbe concludere a

una totale incapacità lucrativa (con assegnazione di una rendita d’invalidità

del 100%).

In via

subordinata, a proposito del parallelismo dei redditi, l’avv. RA 1 critica la

giurisprudenza federale nella misura in cui ha introdotto una soglia di

rilevanza del 5% e, di conseguenza, ritiene che i redditi da valido e da

invalido vadano interamente parallelizzati. Concretamente, ammesso che l’amministrazione

ha correttamente stabilito il reddito da valido (fr. 44'667), il reddito

statistico da invalido andrebbe ridotto a quello stesso livello. Successivamente,

sempre secondo il patrocinatore della ricorrente, il reddito statistico da

invalido andrebbe dapprima rapportato a un grado di capacità lavorativa residua

del 50% (considerando la problematica psichica e l’insorgere di un disturbo del

dolore cronico dalla primavera 2020), in subordine del 56% e, in seguito, ancora

decurtato del 25% per tenere conto della circostanza che le persone invalide realizzano

generalmente dei redditi inferiori rispetto a quelli conseguiti dalle persone

sane, del fatto che l’assenza prolungata dal mercato del lavoro comporta in

generale una riduzione del livello retributivo, come pure del ristretto profilo

d’esigibilità lavorativa, del basso livello formativo, della scarsa conoscenza

della lingua tedesca e del permesso di dimora B dell’assicurata.

Stante

tutto ciò, il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 18'760 (“CHF 44'667 x 56%

x 75% = CHF 18’760”), da cui il diritto, dopo raffronto dei redditi, a una

rendita d’invalidità del 58%.

Per

quanto riguarda infine l’entità della menomazione dell’integrità, l’avv.

RA 1 fa valere che il danno psichico che presenta RI 1 fonda il diritto a

un’IMI aggiuntiva del 20% (corrispondente, in base alla tabella 19 edita dalla

Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, a un “lieve disturbo psichico”),

donde un’indennità complessiva del 60%.

1.4. In data

16 gennaio 2023, il rappresentante della ricorrente ha chiesto che l’CO 1 venga

obbligata a rifondere i costi legati alla traduzione in lingua italiana

dell’atto di ricorso (fr. 4'552.80 + fr. 350.57 di IVA), subordinatamente che

si tenga conto di tali costi nell’ambito della postulata assistenza giudiziaria

(cfr. doc. V + allegati).

1.5. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XI).

1.6. Il 24

marzo 2023, il patrocinatore dell’assicuratore resistente ha comunicato di non

avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. XIII, trasmesso l’avv. RA 1

per conoscenza – doc. XIV).

considerato in

diritto

2.1. Nel caso

di specie, è litigiosa l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti

all’insorgente.

Preliminarmente,

questa Corte è però chiamata a stabilire se l’amministrazione era legittimata, oppure no, a inquadrare l’aggravamento dei dolori

insorto nella primavera del 2020 - non oggettivabile, nemmeno nel contesto

della nota CRPS - nella diagnosi di disturbo del dolore cronico con fattori

somatici e psichici e, pertanto, a procedere a un esame del nesso di causalità

adeguata in applicazione della giurisprudenza relativa all’elaborazione

psichica abnorme conseguente a infortunio,

negandone finalmente l’esistenza.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa qualora

dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della

salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento

insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni

di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di

alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti

stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e

l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti

un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una

volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere

assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se

l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,

spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il

trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi

menzionati).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento”

di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del

previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura

in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un

infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto

anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi

accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103).

Per contro,

la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso

di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

La più

recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza

dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici

specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

2.6. Nella

concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che,

facendo capo alle risultanze della perizia amministrativa, l’CO 1 ha ritenuto oggettivabili

la frattura calcaneare sinistra, radiologicamente consolidata, senza rilevanti

artrosi e con il materiale di osteosintesi ancora in sede, la tumefazione dei

tessuti molli e l’alterazione del colore della pelle, imputabili a una CRPS

causata dalla frattura oppure da una lesione del nervo surale insorta

perioperativamente, nonché l’iperpatia e i dolori neuropatici interessanti

l’arto inferiore sinistro da ginocchio in giù, quali conseguenze neurologiche

della CRPS stessa.

Per

contro, l’assicuratore non ha ritenuto oggettivabile l’aggravamento dei dolori

insorto nel corso della primavera 2020, in quanto di natura psichica. A questo

proposito, esso ha quindi proceduto a un esame della causalità adeguata,

negandone finalmente l’esistenza (cfr. doc. A347, p. 5).

Con la

propria impugnativa, il patrocinatore contesta l’approccio seguito dall’amministrazione,

nella misura in cui l’esigibilità lavorativa è stata valutata facendo

astrazione dai disturbi psichici e, quindi, dall’aggravamento dei dolori

insorto nella primavera 2000. A suo avviso, in effetti, la problematica

psichica sarebbe immanente alla CRPS, così come risulterebbe dalle relative

raccomandazioni della Società tedesca del dolore (“deutsche

Schmerzgesellschaft”) e dalle stesse risposte fornite dai periti

amministrativi, cosicché non vi sarebbe in realtà spazio per una valutazione

dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. supra, consid. 1.3.).

2.7. Chiamato

a pronunciarsi su questo primo aspetto, il TCA constata che nel febbraio 2021

l’assicuratore convenuto ha incaricato l’Istituto __________ di __________

di elaborare una perizia pluridisciplinare in materia di reumatologia, neurologia

e psichiatria (cfr. doc. A254).

Dal

relativo referto, frutto della discussione di consenso, si evince che

l’assicurata è stata periziata nel corso del mese di maggio 2021, dai dottori __________,

spec. in neurologia, __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia,

__________, spec. in psichiatria e psicoterapia, come pure dalla neuropsicologa

__________ (doc. M61, p. 1 s.).

Dal

profilo diagnostico, gli esperti hanno confermato la diagnosi di CRPS (sindrome dolorosa regionale complessa) che era stata posta nel decorso, precisando al

riguardo che i criteri di Budapest vanno considerati adempiuti al momento del

consulto così come retrospettivamente. Essi hanno peraltro rinunciato a

stabilire se si tratti di una CRPS di tipo I o di tipo II, in quanto ciò non ha

alcuna incidenza sulle relative limitazioni funzionali presentate dalla

ricorrente. Quali conseguenze di questa patologia, i periti hanno enumerato i

danni distrofici ai tessuti molli, una permanente iperpatia, i dolori

neuropatici, come pure i disturbi miofasciali interessanti l’estremità

inferiore sinistra e la colonna vertebrale, indotti dalla deambulazione con le

stampelle.

Trattandosi

invece del peggioramento dei dolori intervenuto nella primavera 2020, esso non

può essere spiegato dal profilo somatico, nemmeno nel quadro della

diagnosticata CRPS (“Die Schmerzverstärkung seit etwa Frühjahr 2020, wie sie

die Versicherte angibt, ist aber vom Zeitverlauf her somatisch nicht zu

erklären, auch nicht im Rahmen des CRPS.”). Secondo gli specialisti del medexperts, infatti, all’origine dell’aggravamento vi è lo sviluppo di

una sintomatologia algica con compartecipazione psichica nel senso di un

disturbo del dolore cronico con fattori somatici e psichici, con la

precisazione che, nel caso dei dolori cronici, vi è di regola una complessa

interazione tra fattori somatici, psichici e sociali (ambientali). Al riguardo,

Fatti

i fattori psichici giocano un ruolo rilevante in relazione all’importanza,

all’esacerbazione o al mantenimento dei dolori, non hanno tuttavia alcun ruolo

causale per rapporto al loro inizio. In concreto, l’insorgenza del disturbo del

dolore cronico è da situare nella primavera 2020, ciò nondimeno già in

precedenza si erano manifestati i sintomi di un disturbo dell’adattamento,

circa sei mesi dopo l’operazione, non appena l’assicurata ha preso coscienza del

decorso sfavorevole (doc. M61, p. 6).

I

medici incaricati dall’amministrazione hanno poi rilevato che, nel caso di

specie, in primo piano vi sono i disturbi somatici. Nel decorso, a partire dai

dolori cronici, si sono manifestate anche delle diagnosi psichiatriche con una

conseguente percezione del dolore psichicamente amplificata e una sintomatologia

affettiva, nella forma di un disturbo dell’adattamento. Ad ogni modo, a loro

avviso, l’importanza dei disturbi psichici è lieve, contrariamente a quella dei

disturbi somatici. In effetti, in ragione delle sole problematiche somatiche,

vi è una totale inabilità nella precedente abituale professione. In un’attività

sostitutiva adeguata, i disturbi somatici causano un’incapacità lavorativa del

35%, la quale sale al 44% tenendo conto dell’incidenza delle turbe psichiche

(doc. M61, p. 8).

Infine,

secondo i periti, è da un profilo medico-teorico, e non da quello funzionale,

che i disturbi somatici e quelli psichici possono essere distinti gli uni dagli

altri. I postumi ortopedici dell’infortunio limitano la caricabilità dell’arto

inferiore sinistro con dolori nocicettivi, quelli neurologici sono responsabili

dei dolori anche a riposo, nella forma di dolori neuropatici causati dalla

lesione di fibre nervose sensoriali. In aggiunta a ciò, i dolori somatici

vengono percepiti in modo accentuato in ragione di meccanismi psichici (doc.

M61, p. 8).

Sulla

scorta delle risposte fornite dagli specialisti dell’Istituto __________ - che di per sé non vengono contestate dalle parti - questa Corte

ritiene dunque accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che

l’assicurata soffre di postumi somatici dell’infortunio occorsole nel

gennaio 2016, nella forma di una limitata caricabilità della gamba sinistra

accompagnata da dolori nocicettivi (causato da lesioni tissutali) e di dolori

neuropatici che si manifestano (anche) durante il riposo. Accanto a ciò, la

ricorrente soffre pure di una problematica psichica, inquadrata nelle

diagnosi di disturbo dell’adattamento con reazione depressiva prolungata

(ICD10: F43.21), che si manifesta con umore depresso, accresciuta

affaticabilità, ridotta capacità di concentrazione, disturbi del sonno e

sentimenti svalutanti, e di disturbo del dolore cronico con

fattori somatici e psichici (ICD10: F45.41). Dal profilo psichico,

l’insorgente è stata dichiarata in grado di svolgere un’attività adeguata nella

misura del 90% (cfr. doc. M61, p. 54).

L’avv.

RA 1 non può essere seguito laddove fa valere che i disturbi psichici non

sarebbero scindibili da quelli somatici (cfr. supra, consid. 1.3.).

In

realtà, gli esperti amministrativi hanno formulato delle puntuali diagnosi

psichiatriche, distinte da quelle organiche, indicando l’incapacità lavorativa

ad esse imputabile (“Psychisch besteht eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit

von 10%.”).

D’altro

canto, così come spiegato dai periti, è nella natura stessa della diagnosi di

cui all’ICD10: F45.41 che i fattori psichici interagiscano intensamente

con quelli somatici. Ciò nonostante, quella di disturbo del

dolore cronico rimane una diagnosi di pertinenza psichiatrica.

Del

resto, chiamato a pronunciarsi in fattispecie in cui era stata posta proprio la

diagnosi di disturbo del dolore cronico con fattori

somatici e psichici, il Tribunale federale l’ha costantemente giudicata quale

patologia psichica a sé stante, procedendo a valutare l’adeguatezza del nesso

causale con l’evento assicurato (ad esempio, cfr. STF 8C_100/2021 del 7 aprile

2021 consid. 3 e 4; 8C_627/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 3.1 e 4.1.1 ss.;

8C_411/2017 del 17 luglio 2018 consid. 3.3.2; 8C_765/2017 del 28 febbraio 2018

consid. 7.1 e 10).

2.8. A

titolo subordinato, il rappresentante della ricorrente pretende che il nesso di

causalità adeguata tra l’evento traumatico assicurato e le diagnosticate

affezioni psichiche venga valutato in applicazione dei criteri

sviluppati in materia di “colpo di frusta”, di trauma equivalente al

rachide cervicale oppure di trauma cranio-cerebrale (DTF 117 V

359; 134 V 109), anziché di quelli relativi all’elaborazione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133), rinunciando

quindi a distinguere tra componenti somatiche e psichiche (cfr. supra,

consid. 1.3.).

Al

riguardo, il TCA constata che, in occasione dell’infortunio del 27 gennaio

2016, la ricorrente ha fratturato il piede sinistro e non ha pertanto riportato

una delle lesioni per le quali è stata elaborata la giurisprudenza di cui alle

DTF 117 V 359 e 134 V 109.

In

queste condizioni, è dunque a ragione che l’amministrazione ha valutato

l’adeguatezza del nesso causale secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 115 V

133 (in questo senso, cfr. STF 8C_437/2021 del 25 novembre 2021 consid. 2.5;

8C_100/2021 succitata consid. 4.3).

2.9. In via

ancor più subordinata, l’avv. RA 1 fa valere che, quand’anche si facesse

astrazione dalla componente psichica, il nesso di causalità adeguata sarebbe

comunque dato, in quanto “… i dolori somatici e i disturbi conseguenti, come

illustrato e acclarato a livello peritale, rivestono chiaramente un ruolo

prioritario.” (cfr. supra, consid. 1.3.).

Dal

canto suo, l’assicuratore resistente ha invece sostenuto che, alla luce della

dinamica, l’infortunio accaduto all’assicurata va qualificato di leggero e,

pertanto, l’esistenza del nesso di causalità adeguata negata a priori.

Inoltre, quand’anche lo si volesse classificare tra gli infortuni di media

gravità al limite della categoria inferiore, l’esito non muterebbe, posto che

sarebbero soltanto due i criteri di rilievo realizzati (i disturbi somatici

persistenti; il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti) (cfr.

doc. XI).

Nell'esaminare l'adeguatezza del legame

causale in relazione all'evento del gennaio 2016, bisogna in primo luogo

procedere alla classificazione di quest’ultimo.

Dall’annuncio

d’infortunio risulta che l’assicurata è inciampata e caduta dinanzi alla porta

di casa (cfr. doc. A1).

In

occasione della sua audizione del 13 ottobre 2016, ella ha precisato che stava

per prendere la posta dalla cassetta delle lettere quando, per disattenzione,

ha mancato uno scalino ed è caduta sulla scala. Per evitare di battere a terra

la faccia, si è girata su un lato e, così facendo, ha distorto il piede

sinistro (cfr. doc. A33).

Una

descrizione analoga risulta pure dal rapporto peritale (doc. M61, p. 4).

Dalla

fotografia riprodotta a pagina 7 della decisione su opposizione si evince che

la scala in questione consta da un lato di tre scalini, piuttosto larghi e assai

poco alti, e dall’altro di un solo gradino.

Secondo la giurisprudenza, per classificare

l’infortunio in una delle tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista oggettivo,

sull’evento infortunistico in quanto tale. Sono determinanti le forze generate

dall’infortunio e non le conseguenze che ne sono derivate. La gravità delle

lesioni riportate – che costituisce l’uno dei criteri oggettivi per giudicare

il carattere adeguato del nesso di causalità – deve essere presa in

considerazione in questa fase unicamente nella misura in cui fornisce

un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr. STF

8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).

Tutto

ben considerato, nel caso di specie,

ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF

115 V 139 consid. 6a; cfr. anche RAMI 1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta

durante una partita di calcio), l’infortunio di cui è rimasto vittima

l’assicurata deve essere classificato nella categoria degli infortuni

insignificanti o leggeri (per dei casi analoghi, cfr. STF 8C_406/2022 del 23

marzo 2023 consid. 4.4, concernente un assicurato scivolato sulle scale

interne di casa che, nel cadere, per evitare di battere a terra la schiena e la

testa, si era appoggiato sull’arto superiore sinistro, subendo in tal modo un

contraccolpo a livello della spalla con rottura della cuffia dei rotatori; 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012,

riguardante un assicurato caduto dalle scale che aveva riportato una contusione

alla caviglia sinistra con insorgenza di dolori neuropatici; STFA U 347/01 del

9 gennaio 2003 consid. 5.2, concernente un’assicurata scivolata su fondo

ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).

Stante ciò, questa Corte concorda con l’amministrazione

che, a titolo principale, ha negato a priori l’adeguatezza del nesso di

causalità tra le turbe psichiche di cui è portatrice l'insorgente e l’evento

assicurato (cfr., in questo senso, la STF 8C_406/2022 succitata consid. 4.3 e

4.4: “In queste condizioni, l’infortunio va situato nella categoria di quelli

insignificanti o leggeri, sicché non occorre approfondire oltre le relative

conseguenze citate dal ricorrente.” – il corsivo è del redattore).

La

decisione impugnata merita dunque conferma nella misura in cui l’istituto

assicuratore ha valutato l’entità dell’invalidità e della menomazione

dell’integrità, facendo astrazione dalla problematica psichica.

2.10. Entità

del grado d’invalidità?

2.10.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF,

in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.

572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha

rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella

stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito

LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità

al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su

questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.10.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità

di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF

ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.10.3

In

concreto, con la decisione su opposizione impugnata, riferendosi alle

risultanze della perizia amministrativa e tenendo conto unicamente dei postumi

infortunistici di natura somatica, l’CO 1 ha ritenuto che l’insorgente sarebbe

in grado di mettere a frutto la sua restante capacità in attività sostitutive adeguate

nella misura del 65%.

Da

parte sua, il rappresentante dell’assicurata non contesta la valutazione

peritale dell’esigibilità lavorativa in quanto tale ma fa valere che, a fronte

degli impedimenti dipendenti dal danno alla salute infortunistico nella sua

globalità e della sua limitata formazione professionale, sarebbe illusorio

pensare che la ricorrente possa ancora reperire un posto di lavoro confacente, e

ciò anche su un mercato del lavoro supposto equilibrato (cfr. supra,

consid. 1.3.).

Dalla

perizia elaborata dall’Istituto __________ risulta che, considerando esclusivamente

le sequele somatiche dell’infortunio assicurato, facendo dunque astrazione

dalla componente psichiatrica, l’insorgente potrebbe esercitare un’attività

alternativa adeguata nella misura del 65% (“Somatisch besteht eine

unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit von 35%”).

Dal

profilo neurologico, il dott. __________ ha rilevato che gli impedimenti in

un’attività adeguata derivano dalla ridotta caricabilità e dalla problematica

algica interessanti la gamba sinistra. Sul piano neurologico, la riduzione del

rendimento è da imputare ai dolori neuropatici, da un lato in ragione di una

ridotta capacità di concentrazione in presenza dei dolori, dall’altro a causa

di un’accresciuta necessità di pause e, in parte, anche di processi lavorativi

qualitativamente ridotti. A suo avviso, entrerebbero ancora in linea di conto

delle attività che permettano all’assicurata di non caricare la gamba sinistra,

dunque da svolgere in posizione prevalentemente seduta, senza pressioni, senza

pericoli e senza particolari responsabilità. Ella non sarebbe inoltre in grado

di trasportare pesi, né di superare dislivelli, dunque neppure di fare le

scale. Una simile attività potrebbe venir esercitata nella misura dell’80%

(cfr. doc. M61, p. 20 e p. 22).

Dal

punto di vista ortopedico, il dott. __________ ha dichiarato che l’insorgente

potrebbe svolgere delle attività fisicamente leggere, in posizione

prevalentemente seduta, che le consentano da una parte di tenere elevata la

gamba sinistra e dall’altra di alzarsi e di fare qualche passo al bisogno.

Siccome l’assicurata non può coprire la gamba sinistra con abiti, dovrebbe

trattarsi di un’attività da esercitare in locali temperati. Vi è inoltre da

considerare che la ricorrente può muoversi soltanto con l’aiuto di due bastoni,

cosicché non le sarebbe possibile trasportare velocemente oggetti da un luogo

all’altro. Sempre secondo il perito ortopedico, una simile attività potrebbe

venir svolta in ragione di 2 x 3.5 ore/giorno (= capacità lavorativa dell’84%).

Siccome, oltre a una pausa pranzo prolungata, devono essere introdotte delle

pause supplementari di, complessivamente, 1 ora/giorno, la capacità lavorativa

residua ammonta al 70%. Egli ha infine negato che vi sia l’indicazione per

una riformazione professionale in ambito protetto (doc. M61, p. 37).

Nel

quadro della discussione di consenso, la capacità lavorativa residua

dell’assicurata, tenuto conto del danno alla salute di natura neurologica e

ortopedica, è stata finalmente fissata in un 65%. In quell’ambito, è

stato inoltre precisato che la ricorrente è in grado di effettuare il tragitto

casa-lavoro guidando un’autovettura, se dotata di cambio automatico (cfr. doc.

M61, p. 9; a quest’ultimo riguardo, il perito ortopedico ha però sottolineato che

la durata massima del tragitto è di 30 minuti, ragione per la quale ha ritenuto

auspicabile un’attività in homeoffice [doc. M61, p. 37]).

In

sostanza, secondo gli specialisti sangallesi, sarebbe ancora esigibile un’attività

lavorativa leggera (da seduta l’assicurata può spostare pesi fino a 5 kg) che risparmi

l’arto inferiore sinistro, quindi in posizione prevalentemente seduta (con però

la facoltà di tenere sollevata la gamba sinistra) con la possibilità di

cambiare posizione a seconda dei bisogni, da esercitare in ambienti temperati,

senza stress, senza l’esposizione a pericoli, senza particolari responsabilità

e senza la necessità di superare dislivelli (ad esempio le scale). La pausa

pranzo dovrebbe essere più lunga del consueto e nel corso della giornata

andrebbero introdotte delle pause supplementari (complessivamente di un’ora).

Chiamata

a stabilire se la capacità lavorativa residua attestata dagli esperti

amministrativi può essere sfruttata economicamente dall’insorgente, ciò che il

suo patrocinatore nega, questa Corte ricorda che per valutare il grado

dell’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe

conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura

medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto

di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il

reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art.

16.

LPGA; metodo ordinario del raffronto dei redditi).

La

nozione di mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica e astratta che

serve da criterio per distinguere i casi che ricadono sotto l’assicurazione

contro la disoccupazione e quelli che rilevano invece dall’assicurazione per

l’invalidità (o dall’assicurazione contro gli infortuni). La nozione in

questione implica da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e dall’altra un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire un ventaglio diversificato di posti di lavoro, tanto dal profilo delle

esigenze professionali e intellettuali quanto da quello delle sollecitazioni

fisiche (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1 con riferimenti; 110 V 273 consid. 4b; STF

8C_131/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.2.2).

La

giurisprudenza ha peraltro ammesso che le possibilità di lavoro su un mercato

del lavoro equilibrato sono sufficientemente concretizzate nella misura in cui

entrano in considerazione, come esempi di attività esigibili, dei lavori

semplici di sorveglianza o di controllo, l’utilizzo e la sorveglianza di

macchinari (semi-) automatici o di unità di produzione, come pure l’attività di

sorvegliante di museo o di parking (cfr. STF 8C_134/2020 del 29 aprile 2020

consid. 4.5; 8C_695/2015 del 19 novembre 2015 consid. 4.2; 8C_25/2012 del 3

luglio 2012 consid. 4.2; M. Moser-Szeless, in: Commentaire romand LPGA, 2018,

n. 23 ad art. 7 LPGA).

Non si

può parlare di un’opportunità di lavoro se l’attività esigibile può essere

svolta in una forma talmente ristretta che il mercato del lavoro equilibrato

praticamente non la conosce oppure se il suo esercizio implicherebbe delle

concessioni irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio, di modo che il

reperimento di un posto di lavoro corrispondente appare escluso a priori (cfr.

DTF 148 V 174 consid. 9.1). Il carattere irrealistico delle possibilità di

lavoro deve risultare dal danno alla salute e non da fattori estranei

all’invalidità, ad esempio da fattori psicosociali o socioculturali (cfr. STF

8C_99/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 5.4; 8C_303/2018 del 26 novembre 2018

consid. 5.1).

La

possibilità per una persona assicurata di sfruttare la propria capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato, dipende dalle

circostanze concrete del caso concreto. In base alla giurisprudenza, sono

rilevanti il tipo e la natura del danno alla salute e delle sue conseguenze, il

prevedibile onere d’adattamento e di formazione e, in relazione a ciò, anche la

struttura della personalità, le esistenti predisposizioni e competenze, la

formazione, la carriera professionale o la possibilità di utilizzare le

esperienze professionali acquisite nel precedente ambito di attività (cfr. STF

8C_170/2021 del 23 settembre 2021 consid. 5.1.1 e riferimenti ivi menzionati).

Nel

caso di specie, dalle carte processuali emerge che, terminate le scuole

dell’obbligo in Italia (elementari e scuole medie), l’assicurata ha conseguito

un diploma in ambito commerciale (contabilità e informatica) presso un istituto

scolastico privato. Durante la formazione, terminata all’incirca nel 2007, ella

ha svolto, sempre nel suo paese di origine, diverse professioni, quali la

cameriera, la parrucchiera e la babysitter (animatrice in alberghi). La

ricorrente ha esercitato l’attività di cameriera anche in seguito, sino al

2014.

Nel mese di novembre 2014 si è trasferita in Svizzera, dove ha trovato

lavoro nel settore della ristorazione, da ultimo presso il ristorante __________

in qualità di allrounder (cfr. doc. M16, p. 14, 27 e 44).

Da

notare che, in occasione della sua audizione del 13 ottobre 2016, l’insorgente

aveva affermato di aver contattato un Consolato per un posto di traduttrice ma

di aver ricevuto un rifiuto a causa della mancanza di formazione. Per questa

ragione, ella aveva iniziato a frequentare dei corsi di tedesco che è però stata

costretta a interrompere per motivi di salute (cfr. doc. A33).

Tutto

ben considerato, tenuto conto in particolare degli impedimenti legati al danno

alla salute, della ancora giovane età dell’assicurata (nata nel 1984; cfr., su

questo aspetto, la STF 8C_434/2021 del 10 agosto 2021 consid. 5.3, riguardante

un assicurato nato nel 1985), come pure della sua formazione e delle variegate

esperienze lavorative vissute in passato che denotano intraprendenza,

flessibilità e spirito di adattamento, il TCA ritiene che il mercato del lavoro

equilibrato offra ancora alla ricorrente sufficienti opportunità d’impiego in

cui possa sfruttare la residua capacità lavorativa che è stata medicalmente

attestata. In questo contesto, occorre considerare che il mercato del lavoro

equilibrato comprende pure posti di lavoro detti di nicchia, ovvero delle

offerte di lavoro riguardo alle quali i disabili possono contare su concessioni

sociali da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_783/2020 del 17 febbraio

2021.

consid. 7.3.2).

Si

pensi ad attività di back office quale supporto per compiti semplici, ad attività di vendita (ad esempio quale addetta alla vendita di

carburanti e altri prodotti in stazioni di servizio servisol, con compiti

d’incasso) oppure a semplici attività di sorveglianza, verifica e

controllo, da svolgere in posizione prevalentemente seduta.

Da

notare a quest’ultimo proposito che, secondo la giurisprudenza, le esigenze

riguardo alla descrizione delle attività ancora esigibili non sono elevate, la

dimostrazione di un effettivo posto di lavoro non essendo necessaria (cfr. STF

8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 8.2.2).

Inoltre,

la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto che sul mercato del lavoro

equilibrato sono disponibili attività di sorveglianza, verifica e

controllo (cfr. STF 8C_300/2022 del 2 marzo 2023 consid. 6.2 e riferimenti ivi

citati).

Del

resto, la giurisprudenza ha più volte ammesso che attività fisicamente leggere,

svolte in posizione prevalentemente seduta con possibilità di alternare la

posizione a discrezione dell’interessato e che non implicano il trasporto di

oggetti pesanti, sono senz’altro presenti sul mercato del lavoro (cfr. STF

8C_806/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 5.2.1 e riferimenti ivi menzionati;

8C_219/2019 del 30 settembre 2019 consid. 5.2). Inoltre, sempre secondo il TF,

il mercato del lavoro equilibrato offre pure delle occupazioni in cui il

lavoratore può inserire delle pause in caso di comprovata necessità (cfr. STF

8C_192/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.2.4 e riferimento ivi citato). Infine,

in una sentenza 9C_761/2012 del 7 giugno 2013 consid. 5.2, la Corte federale ha

ritenuto il fatto di doversi spostare con l’aiuto di due stampelle, compatibile

con un’attività da svolgere principalmente in posizione seduta.

Ad

esempio, in una sentenza 9C_452/2022

del 10 gennaio 2023 consid. 5.4, il TF ha ammesso l’esistenza di un mercato

del lavoro ancora sufficientemente ampio, trattandosi di un assicurato,

cinquantenne, di formazione falegname, che a causa del danno alla salute non

era più in grado di eseguire lavori in autonomia. Era però stata ammessa una

residua capacità lavorativa del 50% in lavori chiaramente predefiniti,

strutturati in maniera semplice, senza pressioni e senza responsabilità, in un

contesto di stabilità per quanto concerneva tanto il gruppo di lavoro che le

persone di riferimento.

La Corte federale è pervenuta alla

medesima conclusione in una pronunzia 8C_117/2018 del 31 agosto 2018,

riguardante un’assicurata, sessantaduenne, completamente inabile nella sua

precedente attività (donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella

ristorazione), senza alcuna formazione professionale, e abile all’80% in

attività alternative confacenti. L’Alta Corte in quella fattispecie non ha

ritenuto decisiva la circostanza che l’interessata possedeva una limitata

capacità di concentrazione, aveva una andatura più lenta del normale e

necessitava di pause, come pure che vi era una limitazione soggettiva delle

prestazioni (cfr. consid. 3.3.2).

La

sfruttabilità della capacità lavorativa residua è per contro stata negata in

una sentenza 9C_403/2022 del 15 marzo 2023 consid. 5.5. In quel caso, si trattava

di un’assicurata, nata nel 1973, priva di formazione e che non aveva mai

esercitato un’attività lucrativa, che all’età di quattro anni aveva accusato

un’emorragia intracranica con sviluppo di un’epilessia focale. L’elevata

frequenza degli attacchi epilettici implicava un’insicurezza di pianificazione

da parte di un datore di lavoro. Dalla documentazione medica risultava in

effetti che gli episodi accadevano più volte al mese, non soltanto di notte ma pure

la mattina presto oppure durante il giorno. Inoltre, l’assicurata presentava

una leggera riduzione dell’intelligenza, deficit a livello delle capacità

funzionali e della flessibilità, come pure delle limitate conoscenze

linguistiche.

Stante

tutto quanto precede, non può dunque essere seguita l’obiezione ricorsuale

secondo la quale, pur prendendo in considerazione un mercato del lavoro

equilibrato, le possibilità di trovare un impiego confacente non sarebbero

sufficienti affinché l’assicurata possa sfruttare la sua restante capacità

lavorativa sul piano economico.

2.10.4

Si tratta

ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01

del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9

agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.

4.2,).

Nel

caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2018, essendo stato ritenuto lo stato

di salute stabilizzato a partire dal 1° agosto 2018 (aspetto non contestato).

2.10.5

Per quanto

attiene al reddito da valido, constatato che al momento dell’infortunio

l’insorgente percepiva esattamente il salario orario base previsto dal

contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore alberghiero e della

ristorazione (CCNL), ovvero fr. 17.47/ora (cfr. doc. A6 e A336), l’assicuratore

infortuni resistente ha ritenuto per il 2018 un importo di fr. 44'666.70,

fissato in base al salario minimo stabilito dal CCNL in vigore a partire dal 1°

aprile 2018 (fr. 17.62/ora - doc. A337) (cfr. doc. A347, p. 10 s.).

Questo

dato – come tale non contestato dalla ricorrente (cfr. doc. I, p. 17: “Ansonsten

anerkennt die Beschwerdeführerin die Festlegung des Valideneinkommens der

Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid im Betrage von CHF 44'667 (Erw.

4.4.2).”) -, può essere fatto proprio dal TCA, precisato che, qualora non fosse

rimasta vittima del noto infortunio, l’assicurata avrebbe, con buona

verosimiglianza, continuato a percepire presso il suo ex datore di lavoro un

salario corrispondente ai minimi previsti dal CCNL di categoria.

2.10.6

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui

criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V

472.

seg.

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale

misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.10.7

Giova

infine segnalare che nella sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa

all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte

ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria

giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in

applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione

svizzera della struttura dei salari [RSS]).

Nel

comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

"

(…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio

disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato

(secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente

che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le

persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere

derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o

condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito

da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio

dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in

vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il

salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se

questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e

concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale

importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido

che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della

deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha

finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del

valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei

redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali

quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la

determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS,

eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere

considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per

un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la

giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio

2022.

della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

– non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in

questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della

revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici

salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale

questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”

(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

2.10.8

In

concreto, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 30'211.37 il reddito da

invalido, facendo capo alla RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo

economico totale, livello di competenze 4 (recte: 1), donne (fr.

54'681.21), applicando una deduzione del 35% in considerazione della soltanto

parziale capacità lavorativa residua e, poi, del 15% a titolo di riduzione

sociale (cfr. doc. A347, p. 11 s.).

Il

dato considerato dall’amministrazione viene contestato dal rappresentante della

ricorrente.

In

primo luogo, a titolo di parallelismo dei redditi, criticando la relativa

giurisprudenza federale nella misura in cui ha introdotto una soglia di

rilevanza del 5%, l’avv. RA 1 pretende che il reddito da invalido da cui

partire per operare il raffronto andrebbe ridotto a livello di quello da

valido, dunque a fr. 44'667 (cfr. doc. I, p. 16 s.).

In

secondo luogo, il patrocinatore fa valere che il reddito statistico da invalido

andrebbe rapportato a un grado di capacità lavorativa residua del 50% (tenuto

conto della problematica psichica e del peggioramento insorto nella primavera

2020), in subordine del 56% (cfr. doc. I, p. 20).

In

terzo luogo, egli sostiene che il valore in questione andrebbe ulteriormente

decurtato del 25% a titolo di riduzione sociale (cfr. doc. I, p. 18 ss.).

Per

quanto concerne il primo aspetto, il TCA osserva che il reddito da

valido ritenuto dall’amministrazione (fr. 44'667) corrisponde al salario minimo

previsto per il 2018 dal CCNL di categoria (cfr. supra, consid.

2.10.5.), ragione per la quale, secondo la giurisprudenza federale attualmente

in vigore, non vi è spazio per una riduzione a titolo di parallelismo dei

redditi (cfr. STF 8C_280/2022 del 1° marzo 2023 consid. 7.1.2; 8C_270/2022 del

12.

ottobre 2022 consid. 4.4.1; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 4.2 e

4.2.2, e i rispettivi riferimenti citati; sul tema, in ambito AI, l’art. 26

cpv. 2 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, recita che se il reddito lavorativo

effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore

centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3,

il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale).

Del

resto, a prescindere da quanto precede, il TCA ricorda che per costante

giurisprudenza federale il parallelismo dei redditi può riguardare soltanto la

parte che eccede la soglia determinante del 5% (cfr. consid. 7.1.2).

A

proposito del secondo aspetto sollevato con l’impugnativa, questo

Tribunale ha già stabilito in precedenza che nella valutazione della capacità

lavorativa residua, occorre fare astrazione dalla problematica psichica e,

dunque, dal peggioramento dei dolori manifestatosi a partire dalla primavera

2020.

(cfr. supra, consid. 2.9.). Ora, in base alla perizia

amministrativa, tenuto conto soltanto dei disturbi somatici, l’assicurata

presenta una capacità lavorativa del 65% in attività sostitutive adeguate (cfr.

supra, consid. 2.10.3.) (aspetto di per sé non contestato).

Stante

ciò, il reddito statistico da invalido deve dunque essere ridotto del 35%

(100% - 65%).

Per

quanto riguarda l’ultimo aspetto oggetto di contestazione, va rilevato

che l’assicuratore convenuto ha applicato una deduzione sociale del 15% per

tenere conto delle limitazioni funzionali dipendenti dal danno alla salute

infortunistico evidenziate dagli esperti amministrativi (cfr. doc. A347, p. 11

s.).

Dal

canto suo, come detto, il rappresentante della ricorrente pretende invece che

la riduzione sociale da applicare ammonti al 25% (cfr. doc. I).

Trattandosi

dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

A

proposito innanzitutto della decurtazione legata alla constatazione che le persone

con disabilità percepiscono generalmente dei redditi inferiori rispetto a

quelli realizzati dalle persone senza disabilità e, quindi, a una pretesa scarsa

plausibilità dei redditi stabiliti in applicazione della RSS, questo Tribunale

rileva che, nella DTF 148 V 174 (in seguito più volte confermata, ad esempio

ancora con la STF 8C_628/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 5.1), applicabile

anche in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_156/2022 del

29.

giugno 2022 consid. 6.1; 8C_617/2021 del 28 giugno 2022 consid. 4.2.2;

8C_121/2022 del 27 giugno 2022 consid. 5.4.2; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid.

5.2.1), la Corte federale ha stabilito, con particolare riferimento alla

perizia elaborata dall’Ufficio di studi di politica del lavoro e di politica

sociale BASS l’8 gennaio 2021, che non esiste alcun motivo oggettivo di

modificare la giurisprudenza secondo cui il punto di partenza per il calcolo

del reddito da invalido sulla base dei dati statistici è di principio rappresentato

dal valore centrale o mediano della RSS né, pertanto, di applicare una

riduzione generalizzata sul valore centrale.

Il TCA

non può fare altro che attenersi a questa giurisprudenza federale.

In

questo contesto, è comunque utile segnalare che, dando seguito a una mozione

parlamentare (Mozione 22.3377 “Utilizzare salari statistici corrispondenti

all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità”), il Consiglio federale

ha posto in consultazione, dal 5 aprile al 5 giugno 2023, una modifica

dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) volta ad applicare una

riduzione forfettaria del 10% sul reddito da invalido stabilito in base ai

valori mediani della RSS sinora utilizzati. Ciò consentirebbe di garantire l’uguaglianza

di trattamento di tutti gli assicurati, che si tratti di uomini o donne e che

presentino una disabilità fisica, psichica oppure cognitiva (cfr. Comunicato

stampa del Consiglio federale del 5 aprile 2023).

L’articolo

posto in consultazione – art. 26bis cpv. 3 OAI - ha il seguente tenore:

"

Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2

è applicata una deduzione del dieci per cento. Se a causa dell’invalidità

l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo

l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore

determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione supplementare

del dieci per cento.”

Secondo

questa Corte, neppure la prolungata assenza dal mercato del lavoro dell’insorgente

– in concreto, l’assenza dal mercato del lavoro è durata all’incirca due anni e

mezzo, ossia dal gennaio 2016 all’agosto 2018 (momento in cui è nato il diritto

alla rendita) - giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito

statistico da invalido.

Il TF

si è del resto pronunciato proprio in questo senso in una sentenza 8C_321/2022

del 10 marzo 2023 consid. 6.3 (“Quant

au long éloignement du marché du travail qu’évoquent implicitement les juges

cantonaux, il ne s’agit pas là d’un facteur d’abattement au sens de la

jurisprudence (cf. arrêts 9C_55/2018 du 30 mai 2019 consid. 4.3; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3; ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb).”) oppure in una pronunzia 9C_306/2021 del 10

novembre 2022 consid. 7.3.4.4, in cui l’assenza era durata meno di due anni e

tre mesi (si veda pure la STF 9C_339/2021 del 27 luglio 2022 consid. 4.5.4.4,

pubblicata in: SVR 1/2023 IV n. 3 p. 9 ss.; per un caso in cui è stata invece

eccezionalmente ammessa una riduzione in ragione della prolungata assenza dal

mercato del lavoro [assenza superiore ai vent’anni], cfr. STF 9C_14/2022 del 21

luglio 2022 consid. 5.5, pubblicata in: SVR 1/2023 IV n. 2 p. 6 ss.).

Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016

consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha precisato che

in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda

pure la 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3).

Lo

stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021

del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid.

6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11

gennaio 2019 consid. 4.4).

Infine,

una decurtazione non è stata ammessa nemmeno per assicurati titolari di un permesso

di dimora (cat. B) (cfr. STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.2:

“Was die Aufenthaltsbewilligung B

betrifft, ist nicht ersichtlich, inwiefern diese lohnmindernd zu

berücksichtigen wäre, vermag sie doch auch im Rahmen der Ermittlung des

Invalideneinkommens gestützt auf die LSE mangels tieferer Löhne keinen Abzug zu

begründen (vgl. dazu LSE Tabelle TA12).”; 8C_766/2017+8C_773/2017 del 30 luglio

2018.

consid. 8.6: “… il n'apparaît pas d'emblée que l'âge de

l'assuré, son permis B ou encore son manque d'expérience dans une nouvelle

profession, soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore

exigibles, de réduire ses perspectives salariales.”).

Tutto

ben considerato, il TCA ritiene che, riducendo del 15% il reddito statistico da

invalido in ragione degli impedimenti fisici, l’CO 1 abbia tenuto sufficientemente

conto delle peculiarità personali dell’assicurata. Una maggiore deduzione non

appare giustificata.

Sulla

scorta di quanto precede, il reddito statistico di fr. 54'681.21 deve

dapprima essere decurtato del 35% (per tenere conto della limitata capacità

lavorativa in attività confacenti) e, successivamente, di un ulteriore 15% a

titolo di riduzione sociale giusta la DTF 126 V 80. Così facendo, il reddito da

invalido è pari a fr. 30'211.36, così come stabilito dall’assicuratore

resistente.

Ora,

confrontando i fr. 30'211.36

al reddito che la ricorrente avrebbe potuto

conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 44'667, risulta una perdita

di guadagno del 32.36%, arrotondata al 32%.

La decisione

su opposizione, mediante la quale è stata l’assegnata una rendita del 32%, deve

quindi essere confermata.

2.11

Entità

della menomazione dell’integrità?

2.11.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma

di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare

massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata

secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.11.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere

fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.11.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono

indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga

gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in modo

adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla

salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità

per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di

nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a

quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.11.4

L’INSAI ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.11.5

Nel caso

di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere degli specialisti

dell’Istituto __________ (cfr. doc. M61, p. 10), ha assegnato all’assicurata un’IMI

del 40% per tener conto della menomazione fisica di cui è portatrice (cfr.

doc. A347, p. 14).

Da

parte sua, il rappresentante non contesta che le componenti somatiche del danno

alla salute presentato dall’insorgente, fondano il diritto a un’IMI del 40%.

Egli pretende tuttavia che la sua patrocinata abbia diritto a un’indennità

aggiuntiva del 20% in ragione del danno psichico (cfr. doc. I, p. 23: “Abstellend

auf Tabelle 19 der Suva (Seite 5, lit. b) ist eine leichte psychische Störung

ausgewiesen, welche zu einer Integritätsentschädigung von 20% berechtigt.

Zusätzlich zu körperlichen Integritätsentschädigung von 40% resultiert somit

ein Gesamtschaden von 60%. Im Falle von Zweifeln wäre hier ein gerichtliches

Gutachten aus der Fachdiziplin der Psychiatrie heranzuziehen.”).

Chiamata

a pronunciarsi in proposito, questa Corte non può seguire l’avv. RA 1 già per

il solo fatto che i disturbi psichici non costituiscono una conseguenza

adeguata dell’infortunio accaduto il 27 gennaio 2016 (cfr. supra,

consid. 2.9.), di modo che essi non possono fondare un diritto a prestazioni, a

prescindere dalla loro natura.

In

queste condizioni, ci si può esimere dall’approfondire oltre la questione

riguardante il carattere duraturo, o meno, della menomazione psichica.

Stante

ciò, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella

misura in cui all’assicurata è stata assegnata un’IMI del 40%, senza che si

riveli necessario procedere a ulteriori passi istruttori (in particolare,

all’approfondimento peritale auspicato dal patrocinatore).

2.12

Deve ancora

essere esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, così come da lei richiesto (cfr. I, p.

24).

Secondo

l’art. 61 lett. f LPGA, deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di

bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF

U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente vive

grazie all'aiuto dell'assistenza pubblica (cfr. la decisione del 13 ottobre

2022.

rilasciata dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, prodotta

con l’impugnativa [doc. A 2]).

In

tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta.

Stante

ciò, i costi di patrocinio relativi alla presente procedura ricorsuale saranno

assunti dallo Stato, dopo attenta verifica della nota d’onorario e spese che

l’avv. RA 1 vorrà presentare al Tribunale.

2.13

A

proposito dei costi generati dalla traduzione in lingua italiana dell’allegato ricorsuale,

ammontanti a fr. 4'903.35 (cfr. doc. V + le allegate fatture dell’Agenzia __________

di __________), è escluso che essi possano essere posti a carico

dell’assicuratore convenuto, già per il solo fatto che quest’ultimo è risultato

vincente in causa (ciò che lo esenta dal pagamento di ripetibili – cfr. art. 61

lett. g LPGA).

D’altro

canto, riguardo alla richiesta volta a che le spese in questione vengano

rimborsate nell’ambito del gratuito patrocinio, essa verrà se del caso esaminata

in occasione della tassazione della nota professionale.

In proposito,

il TCA segnala però già sin d’ora quanto segue.

Conformemente

al principio di territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.), i Cantoni possono

imporre la loro lingua ufficiale quale lingua della procedura giudiziaria e

imporre alle parti la traduzione degli atti di procedura redatti in un’altra

lingua, seppur in una delle lingue ufficiali della Confederazione (cfr. Commentaire

romand LPGA – J. Métral, art. 61 LPGA n. 37; STFA I 438/05 del 23 settembre 2005).

L’art.

3.

Lptca prevede che l’atto di ricorso debba essere redatto in lingua

italiana. Stante ciò, il TCA era dunque legittimato a chiedere la

traduzione in italiano dell’atto di ricorso datato 15 dicembre 2022, redatto in

lingua tedesca.

Da notare

che, da questo punto di vista, all’assicurata – cittadina italiana – non sarebbe

giovato appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) - l’art.

76.

par. 7 Regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile su rinvio degli articoli 8

ALC e 1 dell’Allegato II all’ALC, recita che le autorità, le istituzioni e gli

organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste

o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una

lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle

istituzioni della Comunità, ed ha lo scopo di garantire l’applicazione

effettiva dei rimedi di diritto consentendo ai cittadini di una delle parti di adire

un’autorità dell’altra parte nella lingua del loro paese di origine, senza

dover sopportare i costi di traduzione o rischiare una non entrata in materia (cfr.

Commentaire romand LPGA – J. Métral, art. 61 LPGA n. 38) -, già per il solo

fatto che la lingua madre di RI 1 è l’italiano (e non il tedesco) (sul

tema, si veda la STF 8C_248/2022 del 30 agosto 2022).

Inoltre,

riguardo all’affermazione secondo la quale “in considerazione del breve termine

di ricorso di soli 30 giorni, non era ragionevolmente presumibile che la

ricorrente potesse individuare e incaricare una nuova rappresentanza legale nel

Canton Ticino. In questo breve arco temporale, probabilmente essa non avrebbe

nemmeno trovato alcun rappresentante legale in grado di leggere il corposo

dossier degli atti e redigere l’atto di ricorso entro i termini previsti.”

(doc. V, p. 2), questa Corte constata che dalla banca dati MOVPOP – Movimento

della popolazione, gestita dall’Ufficio cantonale dello stato civile, risulta

che l’insorgente ha trasferito il proprio domicilio da __________ in Ticino già

nel corso del mese di febbraio 2022, quindi ben 10 mesi prima

dell’inoltro del ricorso (15 dicembre 2022).

Nella

misura in cui il rappresentante della ricorrente fa valere che un avvocato

incaricato ex novo sarebbe stato confrontato a un “considerevole

onere aggiuntivo”, il TCA ricorda che agli atti figurava già l’atto di

opposizione - diffusamente motivato - interposto dall’avv. RA 1 contro la

decisione formale del 2 dicembre 2021 (cfr. doc. A323) e che quest’ultimo

provvedimento è stato sostanzialmente confermato dall’amministrazione, mediante

la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 (doc. A347).

Comunque

e in ogni caso, un nuovo rappresentante avrebbe potuto presentare un ricorso

cautelativo, sommariamente motivato, e ottenere dal Tribunale l’assegnazione di

un congruo termine per rimediare ai vizi di forma (mancanza di conclusioni e

motivazione) ai sensi dell’art. 61 lett. b LPGA (sul tema, si veda per esempio

la STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022).

2.14

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre

spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti