35.2022.95
Discussa l'entità della rendita d'invalidità e dell'IMI spettanti all'assicurata
10 maggio 2023Italiano64 min
circa sei mesi dopo l’operazione, non appena l’assicurata ha preso coscienza del
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.95
mm/DC
Lugano
10 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15
dicembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
15 novembre 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
27 gennaio 2016, RI 1, nata nel 1984, a quel momento dipendente della __________
di __________ in qualità di collaboratrice al buffet con un grado di
occupazione del 78% e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso __________ (ora: CO 1), è inciampata e ha riportato,
secondo il rapporto 3 febbraio 2016 dell’Ospedale di __________, una frattura
dislocata e pluriframmentaria del calcagno sinistro che è poi stata trattata
chirurgicamente (doc. M1).
Nel
prosieguo, l’assicurata ha denunciato dei disturbi della sensibilità
all’estremità inferiore sinistra, relativamente ai quali è stata posta la
diagnosi di CRPS di tipo II (cfr. doc. M6).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2
dicembre 2021, negata la propria responsabilità a proposito della problematica
psichica, l’CO 1 ha posto termine al versamento delle indennità giornaliere al
31 luglio 2018 (quelle pagate nel periodo 1° agosto 2018 – 31 gennaio 2020 sono
state compensate con la rendita), assegnato una rendita d’invalidità del 29% a
contare dal 1° agosto 2018 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del
40% e, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, assunto i costi
legati a regolari visite di controllo da parte del medico di famiglia e dello
specialista, come pure quelli generati dal test di neurostimolazione (doc. A312).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata
(cfr. doc. A323), in data 15 novembre 2022, l’amministrazione ha parzialmente
modificato la sua prima decisione nel senso che il grado dell’invalidità è
stato portato dal 29 al 32% (cfr. doc. A347).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 dicembre 2022 (doc. I), redatto in lingua tedesca (la
traduzione in lingua italiana è pervenuta al TCA il 17 gennaio 2023 – cfr. doc.
IV 1), RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga condannato a
versarle le prestazioni di legge, in particolare una rendita d’invalidità del
100% a far tempo dal 1° agosto 2018 e un’IMI del 60%.
A
sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’insorgente fa
innanzitutto valere, trattandosi della decisione dell’amministrazione di negare
il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi psichici, che questi
ultimi non avrebbero dovuto essere valutati separatamente dalla problematica algica
(somatica), così come risulterebbe dalla perizia psichiatrica della dott.ssa __________
(doc. I, p. 9: “Schliesslich ist nachvollziehbar, dass Schmerzen geeignet sind,
die seelische Befindlichkeit zu beeinträchtigen und Schlafstörungen sowie eine
damit verbundene Tagesmüdigkeit und verminderte Belastbarkeit zu begründen, wie
dies bei der Beschwerdeführerin der Fall ist (…).”).
Sempre
in questo contesto, ma in subordine, l’avv. RA 1 sostiene che l’istituto
resistente avrebbe dovuto valutare l’adeguatezza del nesso di causalità
applicando i criteri sviluppati in materia di “colpo di frusta”
(DTF 117 V 359; 134 V 109), anziché quelli relativi all’elaborazione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V
133), rinunciando quindi a differenziare le componenti psichiche da
quelle somatiche. Tenuto conto di ciò, secondo il
patrocinatore, nella presente fattispecie i criteri di rilievo elaborati dal TF
sarebbero adempiuti in un numero sufficiente ad ammettere l’adeguatezza (la specifica cura medica protratta e
gravosa, i notevoli disturbi, il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni
rilevanti intervenute, la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti e, eventualmente, la cura medica errata che
aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio).
Del
resto, a suo avviso, l’esito non sarebbe diverso nemmeno qualora si facesse
astrazione dalla componente psichica (così come lo richiede la giurisprudenza
di cui alla DTF 115 V 133), in quanto i dolori somatici e i conseguenti disturbi
si trovano chiaramente in primo piano.
D’altro
canto, per quanto riguarda l’entità della rendita, a titolo principale, il
rappresentante ritiene che, tenuto conto del profilo dell’assicurata, ovvero
delle limitazioni legate al danno alla salute e della sua limitata formazione
professionale, e pur considerando i posti di lavoro di nicchia, non vi sarebbe
più un mercato del lavoro equilibrato, di modo che occorrerebbe concludere a
una totale incapacità lucrativa (con assegnazione di una rendita d’invalidità
del 100%).
In via
subordinata, a proposito del parallelismo dei redditi, l’avv. RA 1 critica la
giurisprudenza federale nella misura in cui ha introdotto una soglia di
rilevanza del 5% e, di conseguenza, ritiene che i redditi da valido e da
invalido vadano interamente parallelizzati. Concretamente, ammesso che l’amministrazione
ha correttamente stabilito il reddito da valido (fr. 44'667), il reddito
statistico da invalido andrebbe ridotto a quello stesso livello. Successivamente,
sempre secondo il patrocinatore della ricorrente, il reddito statistico da
invalido andrebbe dapprima rapportato a un grado di capacità lavorativa residua
del 50% (considerando la problematica psichica e l’insorgere di un disturbo del
dolore cronico dalla primavera 2020), in subordine del 56% e, in seguito, ancora
decurtato del 25% per tenere conto della circostanza che le persone invalide realizzano
generalmente dei redditi inferiori rispetto a quelli conseguiti dalle persone
sane, del fatto che l’assenza prolungata dal mercato del lavoro comporta in
generale una riduzione del livello retributivo, come pure del ristretto profilo
d’esigibilità lavorativa, del basso livello formativo, della scarsa conoscenza
della lingua tedesca e del permesso di dimora B dell’assicurata.
Stante
tutto ciò, il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 18'760 (“CHF 44'667 x 56%
x 75% = CHF 18’760”), da cui il diritto, dopo raffronto dei redditi, a una
rendita d’invalidità del 58%.
Per
quanto riguarda infine l’entità della menomazione dell’integrità, l’avv.
RA 1 fa valere che il danno psichico che presenta RI 1 fonda il diritto a
un’IMI aggiuntiva del 20% (corrispondente, in base alla tabella 19 edita dalla
Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, a un “lieve disturbo psichico”),
donde un’indennità complessiva del 60%.
1.4. In data
16 gennaio 2023, il rappresentante della ricorrente ha chiesto che l’CO 1 venga
obbligata a rifondere i costi legati alla traduzione in lingua italiana
dell’atto di ricorso (fr. 4'552.80 + fr. 350.57 di IVA), subordinatamente che
si tenga conto di tali costi nell’ambito della postulata assistenza giudiziaria
(cfr. doc. V + allegati).
1.5. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XI).
1.6. Il 24
marzo 2023, il patrocinatore dell’assicuratore resistente ha comunicato di non
avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. XIII, trasmesso l’avv. RA 1
per conoscenza – doc. XIV).
considerato in
diritto
2.1. Nel caso
di specie, è litigiosa l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti
all’insorgente.
Preliminarmente,
questa Corte è però chiamata a stabilire se l’amministrazione era legittimata, oppure no, a inquadrare l’aggravamento dei dolori
insorto nella primavera del 2020 - non oggettivabile, nemmeno nel contesto
della nota CRPS - nella diagnosi di disturbo del dolore cronico con fattori
somatici e psichici e, pertanto, a procedere a un esame del nesso di causalità
adeguata in applicazione della giurisprudenza relativa all’elaborazione
psichica abnorme conseguente a infortunio,
negandone finalmente l’esistenza.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora
dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della
salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento
insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni
di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di
alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti
stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e
l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti
un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una
volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere
assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,
spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il
trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento”
di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del
previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura
in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103).
Per contro,
la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso
di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
La più
recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza
dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
2.6. Nella
concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che,
facendo capo alle risultanze della perizia amministrativa, l’CO 1 ha ritenuto oggettivabili
la frattura calcaneare sinistra, radiologicamente consolidata, senza rilevanti
artrosi e con il materiale di osteosintesi ancora in sede, la tumefazione dei
tessuti molli e l’alterazione del colore della pelle, imputabili a una CRPS
causata dalla frattura oppure da una lesione del nervo surale insorta
perioperativamente, nonché l’iperpatia e i dolori neuropatici interessanti
l’arto inferiore sinistro da ginocchio in giù, quali conseguenze neurologiche
della CRPS stessa.
Per
contro, l’assicuratore non ha ritenuto oggettivabile l’aggravamento dei dolori
insorto nel corso della primavera 2020, in quanto di natura psichica. A questo
proposito, esso ha quindi proceduto a un esame della causalità adeguata,
negandone finalmente l’esistenza (cfr. doc. A347, p. 5).
Con la
propria impugnativa, il patrocinatore contesta l’approccio seguito dall’amministrazione,
nella misura in cui l’esigibilità lavorativa è stata valutata facendo
astrazione dai disturbi psichici e, quindi, dall’aggravamento dei dolori
insorto nella primavera 2000. A suo avviso, in effetti, la problematica
psichica sarebbe immanente alla CRPS, così come risulterebbe dalle relative
raccomandazioni della Società tedesca del dolore (“deutsche
Schmerzgesellschaft”) e dalle stesse risposte fornite dai periti
amministrativi, cosicché non vi sarebbe in realtà spazio per una valutazione
dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. supra, consid. 1.3.).
2.7. Chiamato
a pronunciarsi su questo primo aspetto, il TCA constata che nel febbraio 2021
l’assicuratore convenuto ha incaricato l’Istituto __________ di __________
di elaborare una perizia pluridisciplinare in materia di reumatologia, neurologia
e psichiatria (cfr. doc. A254).
Dal
relativo referto, frutto della discussione di consenso, si evince che
l’assicurata è stata periziata nel corso del mese di maggio 2021, dai dottori __________,
spec. in neurologia, __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia,
__________, spec. in psichiatria e psicoterapia, come pure dalla neuropsicologa
__________ (doc. M61, p. 1 s.).
Dal
profilo diagnostico, gli esperti hanno confermato la diagnosi di CRPS (sindrome dolorosa regionale complessa) che era stata posta nel decorso, precisando al
riguardo che i criteri di Budapest vanno considerati adempiuti al momento del
consulto così come retrospettivamente. Essi hanno peraltro rinunciato a
stabilire se si tratti di una CRPS di tipo I o di tipo II, in quanto ciò non ha
alcuna incidenza sulle relative limitazioni funzionali presentate dalla
ricorrente. Quali conseguenze di questa patologia, i periti hanno enumerato i
danni distrofici ai tessuti molli, una permanente iperpatia, i dolori
neuropatici, come pure i disturbi miofasciali interessanti l’estremità
inferiore sinistra e la colonna vertebrale, indotti dalla deambulazione con le
stampelle.
Trattandosi
invece del peggioramento dei dolori intervenuto nella primavera 2020, esso non
può essere spiegato dal profilo somatico, nemmeno nel quadro della
diagnosticata CRPS (“Die Schmerzverstärkung seit etwa Frühjahr 2020, wie sie
die Versicherte angibt, ist aber vom Zeitverlauf her somatisch nicht zu
erklären, auch nicht im Rahmen des CRPS.”). Secondo gli specialisti del medexperts, infatti, all’origine dell’aggravamento vi è lo sviluppo di
una sintomatologia algica con compartecipazione psichica nel senso di un
disturbo del dolore cronico con fattori somatici e psichici, con la
precisazione che, nel caso dei dolori cronici, vi è di regola una complessa
interazione tra fattori somatici, psichici e sociali (ambientali). Al riguardo,
Fatti
i fattori psichici giocano un ruolo rilevante in relazione all’importanza,
all’esacerbazione o al mantenimento dei dolori, non hanno tuttavia alcun ruolo
causale per rapporto al loro inizio. In concreto, l’insorgenza del disturbo del
dolore cronico è da situare nella primavera 2020, ciò nondimeno già in
precedenza si erano manifestati i sintomi di un disturbo dell’adattamento,
circa sei mesi dopo l’operazione, non appena l’assicurata ha preso coscienza del
decorso sfavorevole (doc. M61, p. 6).
I
medici incaricati dall’amministrazione hanno poi rilevato che, nel caso di
specie, in primo piano vi sono i disturbi somatici. Nel decorso, a partire dai
dolori cronici, si sono manifestate anche delle diagnosi psichiatriche con una
conseguente percezione del dolore psichicamente amplificata e una sintomatologia
affettiva, nella forma di un disturbo dell’adattamento. Ad ogni modo, a loro
avviso, l’importanza dei disturbi psichici è lieve, contrariamente a quella dei
disturbi somatici. In effetti, in ragione delle sole problematiche somatiche,
vi è una totale inabilità nella precedente abituale professione. In un’attività
sostitutiva adeguata, i disturbi somatici causano un’incapacità lavorativa del
35%, la quale sale al 44% tenendo conto dell’incidenza delle turbe psichiche
(doc. M61, p. 8).
Infine,
secondo i periti, è da un profilo medico-teorico, e non da quello funzionale,
che i disturbi somatici e quelli psichici possono essere distinti gli uni dagli
altri. I postumi ortopedici dell’infortunio limitano la caricabilità dell’arto
inferiore sinistro con dolori nocicettivi, quelli neurologici sono responsabili
dei dolori anche a riposo, nella forma di dolori neuropatici causati dalla
lesione di fibre nervose sensoriali. In aggiunta a ciò, i dolori somatici
vengono percepiti in modo accentuato in ragione di meccanismi psichici (doc.
M61, p. 8).
Sulla
scorta delle risposte fornite dagli specialisti dell’Istituto __________ - che di per sé non vengono contestate dalle parti - questa Corte
ritiene dunque accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che
l’assicurata soffre di postumi somatici dell’infortunio occorsole nel
gennaio 2016, nella forma di una limitata caricabilità della gamba sinistra
accompagnata da dolori nocicettivi (causato da lesioni tissutali) e di dolori
neuropatici che si manifestano (anche) durante il riposo. Accanto a ciò, la
ricorrente soffre pure di una problematica psichica, inquadrata nelle
diagnosi di disturbo dell’adattamento con reazione depressiva prolungata
(ICD10: F43.21), che si manifesta con umore depresso, accresciuta
affaticabilità, ridotta capacità di concentrazione, disturbi del sonno e
sentimenti svalutanti, e di disturbo del dolore cronico con
fattori somatici e psichici (ICD10: F45.41). Dal profilo psichico,
l’insorgente è stata dichiarata in grado di svolgere un’attività adeguata nella
misura del 90% (cfr. doc. M61, p. 54).
L’avv.
RA 1 non può essere seguito laddove fa valere che i disturbi psichici non
sarebbero scindibili da quelli somatici (cfr. supra, consid. 1.3.).
In
realtà, gli esperti amministrativi hanno formulato delle puntuali diagnosi
psichiatriche, distinte da quelle organiche, indicando l’incapacità lavorativa
ad esse imputabile (“Psychisch besteht eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit
von 10%.”).
D’altro
canto, così come spiegato dai periti, è nella natura stessa della diagnosi di
cui all’ICD10: F45.41 che i fattori psichici interagiscano intensamente
con quelli somatici. Ciò nonostante, quella di disturbo del
dolore cronico rimane una diagnosi di pertinenza psichiatrica.
Del
resto, chiamato a pronunciarsi in fattispecie in cui era stata posta proprio la
diagnosi di disturbo del dolore cronico con fattori
somatici e psichici, il Tribunale federale l’ha costantemente giudicata quale
patologia psichica a sé stante, procedendo a valutare l’adeguatezza del nesso
causale con l’evento assicurato (ad esempio, cfr. STF 8C_100/2021 del 7 aprile
2021 consid. 3 e 4; 8C_627/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 3.1 e 4.1.1 ss.;
8C_411/2017 del 17 luglio 2018 consid. 3.3.2; 8C_765/2017 del 28 febbraio 2018
consid. 7.1 e 10).
2.8. A
titolo subordinato, il rappresentante della ricorrente pretende che il nesso di
causalità adeguata tra l’evento traumatico assicurato e le diagnosticate
affezioni psichiche venga valutato in applicazione dei criteri
sviluppati in materia di “colpo di frusta”, di trauma equivalente al
rachide cervicale oppure di trauma cranio-cerebrale (DTF 117 V
359; 134 V 109), anziché di quelli relativi all’elaborazione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133), rinunciando
quindi a distinguere tra componenti somatiche e psichiche (cfr. supra,
consid. 1.3.).
Al
riguardo, il TCA constata che, in occasione dell’infortunio del 27 gennaio
2016, la ricorrente ha fratturato il piede sinistro e non ha pertanto riportato
una delle lesioni per le quali è stata elaborata la giurisprudenza di cui alle
DTF 117 V 359 e 134 V 109.
In
queste condizioni, è dunque a ragione che l’amministrazione ha valutato
l’adeguatezza del nesso causale secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 115 V
133 (in questo senso, cfr. STF 8C_437/2021 del 25 novembre 2021 consid. 2.5;
8C_100/2021 succitata consid. 4.3).
2.9. In via
ancor più subordinata, l’avv. RA 1 fa valere che, quand’anche si facesse
astrazione dalla componente psichica, il nesso di causalità adeguata sarebbe
comunque dato, in quanto “… i dolori somatici e i disturbi conseguenti, come
illustrato e acclarato a livello peritale, rivestono chiaramente un ruolo
prioritario.” (cfr. supra, consid. 1.3.).
Dal
canto suo, l’assicuratore resistente ha invece sostenuto che, alla luce della
dinamica, l’infortunio accaduto all’assicurata va qualificato di leggero e,
pertanto, l’esistenza del nesso di causalità adeguata negata a priori.
Inoltre, quand’anche lo si volesse classificare tra gli infortuni di media
gravità al limite della categoria inferiore, l’esito non muterebbe, posto che
sarebbero soltanto due i criteri di rilievo realizzati (i disturbi somatici
persistenti; il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti) (cfr.
doc. XI).
Nell'esaminare l'adeguatezza del legame
causale in relazione all'evento del gennaio 2016, bisogna in primo luogo
procedere alla classificazione di quest’ultimo.
Dall’annuncio
d’infortunio risulta che l’assicurata è inciampata e caduta dinanzi alla porta
di casa (cfr. doc. A1).
In
occasione della sua audizione del 13 ottobre 2016, ella ha precisato che stava
per prendere la posta dalla cassetta delle lettere quando, per disattenzione,
ha mancato uno scalino ed è caduta sulla scala. Per evitare di battere a terra
la faccia, si è girata su un lato e, così facendo, ha distorto il piede
sinistro (cfr. doc. A33).
Una
descrizione analoga risulta pure dal rapporto peritale (doc. M61, p. 4).
Dalla
fotografia riprodotta a pagina 7 della decisione su opposizione si evince che
la scala in questione consta da un lato di tre scalini, piuttosto larghi e assai
poco alti, e dall’altro di un solo gradino.
Secondo la giurisprudenza, per classificare
l’infortunio in una delle tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista oggettivo,
sull’evento infortunistico in quanto tale. Sono determinanti le forze generate
dall’infortunio e non le conseguenze che ne sono derivate. La gravità delle
lesioni riportate – che costituisce l’uno dei criteri oggettivi per giudicare
il carattere adeguato del nesso di causalità – deve essere presa in
considerazione in questa fase unicamente nella misura in cui fornisce
un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr. STF
8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).
Tutto
ben considerato, nel caso di specie,
ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF
115 V 139 consid. 6a; cfr. anche RAMI 1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta
durante una partita di calcio), l’infortunio di cui è rimasto vittima
l’assicurata deve essere classificato nella categoria degli infortuni
insignificanti o leggeri (per dei casi analoghi, cfr. STF 8C_406/2022 del 23
marzo 2023 consid. 4.4, concernente un assicurato scivolato sulle scale
interne di casa che, nel cadere, per evitare di battere a terra la schiena e la
testa, si era appoggiato sull’arto superiore sinistro, subendo in tal modo un
contraccolpo a livello della spalla con rottura della cuffia dei rotatori; 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012,
riguardante un assicurato caduto dalle scale che aveva riportato una contusione
alla caviglia sinistra con insorgenza di dolori neuropatici; STFA U 347/01 del
9 gennaio 2003 consid. 5.2, concernente un’assicurata scivolata su fondo
ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).
Stante ciò, questa Corte concorda con l’amministrazione
che, a titolo principale, ha negato a priori l’adeguatezza del nesso di
causalità tra le turbe psichiche di cui è portatrice l'insorgente e l’evento
assicurato (cfr., in questo senso, la STF 8C_406/2022 succitata consid. 4.3 e
4.4: “In queste condizioni, l’infortunio va situato nella categoria di quelli
insignificanti o leggeri, sicché non occorre approfondire oltre le relative
conseguenze citate dal ricorrente.” – il corsivo è del redattore).
La
decisione impugnata merita dunque conferma nella misura in cui l’istituto
assicuratore ha valutato l’entità dell’invalidità e della menomazione
dell’integrità, facendo astrazione dalla problematica psichica.
2.10. Entità
del grado d’invalidità?
2.10.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF,
in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella
stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito
LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità
al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su
questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.10.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità
di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF
ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.10.3
In
concreto, con la decisione su opposizione impugnata, riferendosi alle
risultanze della perizia amministrativa e tenendo conto unicamente dei postumi
infortunistici di natura somatica, l’CO 1 ha ritenuto che l’insorgente sarebbe
in grado di mettere a frutto la sua restante capacità in attività sostitutive adeguate
nella misura del 65%.
Da
parte sua, il rappresentante dell’assicurata non contesta la valutazione
peritale dell’esigibilità lavorativa in quanto tale ma fa valere che, a fronte
degli impedimenti dipendenti dal danno alla salute infortunistico nella sua
globalità e della sua limitata formazione professionale, sarebbe illusorio
pensare che la ricorrente possa ancora reperire un posto di lavoro confacente, e
ciò anche su un mercato del lavoro supposto equilibrato (cfr. supra,
consid. 1.3.).
Dalla
perizia elaborata dall’Istituto __________ risulta che, considerando esclusivamente
le sequele somatiche dell’infortunio assicurato, facendo dunque astrazione
dalla componente psichiatrica, l’insorgente potrebbe esercitare un’attività
alternativa adeguata nella misura del 65% (“Somatisch besteht eine
unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit von 35%”).
Dal
profilo neurologico, il dott. __________ ha rilevato che gli impedimenti in
un’attività adeguata derivano dalla ridotta caricabilità e dalla problematica
algica interessanti la gamba sinistra. Sul piano neurologico, la riduzione del
rendimento è da imputare ai dolori neuropatici, da un lato in ragione di una
ridotta capacità di concentrazione in presenza dei dolori, dall’altro a causa
di un’accresciuta necessità di pause e, in parte, anche di processi lavorativi
qualitativamente ridotti. A suo avviso, entrerebbero ancora in linea di conto
delle attività che permettano all’assicurata di non caricare la gamba sinistra,
dunque da svolgere in posizione prevalentemente seduta, senza pressioni, senza
pericoli e senza particolari responsabilità. Ella non sarebbe inoltre in grado
di trasportare pesi, né di superare dislivelli, dunque neppure di fare le
scale. Una simile attività potrebbe venir esercitata nella misura dell’80%
(cfr. doc. M61, p. 20 e p. 22).
Dal
punto di vista ortopedico, il dott. __________ ha dichiarato che l’insorgente
potrebbe svolgere delle attività fisicamente leggere, in posizione
prevalentemente seduta, che le consentano da una parte di tenere elevata la
gamba sinistra e dall’altra di alzarsi e di fare qualche passo al bisogno.
Siccome l’assicurata non può coprire la gamba sinistra con abiti, dovrebbe
trattarsi di un’attività da esercitare in locali temperati. Vi è inoltre da
considerare che la ricorrente può muoversi soltanto con l’aiuto di due bastoni,
cosicché non le sarebbe possibile trasportare velocemente oggetti da un luogo
all’altro. Sempre secondo il perito ortopedico, una simile attività potrebbe
venir svolta in ragione di 2 x 3.5 ore/giorno (= capacità lavorativa dell’84%).
Siccome, oltre a una pausa pranzo prolungata, devono essere introdotte delle
pause supplementari di, complessivamente, 1 ora/giorno, la capacità lavorativa
residua ammonta al 70%. Egli ha infine negato che vi sia l’indicazione per
una riformazione professionale in ambito protetto (doc. M61, p. 37).
Nel
quadro della discussione di consenso, la capacità lavorativa residua
dell’assicurata, tenuto conto del danno alla salute di natura neurologica e
ortopedica, è stata finalmente fissata in un 65%. In quell’ambito, è
stato inoltre precisato che la ricorrente è in grado di effettuare il tragitto
casa-lavoro guidando un’autovettura, se dotata di cambio automatico (cfr. doc.
M61, p. 9; a quest’ultimo riguardo, il perito ortopedico ha però sottolineato che
la durata massima del tragitto è di 30 minuti, ragione per la quale ha ritenuto
auspicabile un’attività in homeoffice [doc. M61, p. 37]).
In
sostanza, secondo gli specialisti sangallesi, sarebbe ancora esigibile un’attività
lavorativa leggera (da seduta l’assicurata può spostare pesi fino a 5 kg) che risparmi
l’arto inferiore sinistro, quindi in posizione prevalentemente seduta (con però
la facoltà di tenere sollevata la gamba sinistra) con la possibilità di
cambiare posizione a seconda dei bisogni, da esercitare in ambienti temperati,
senza stress, senza l’esposizione a pericoli, senza particolari responsabilità
e senza la necessità di superare dislivelli (ad esempio le scale). La pausa
pranzo dovrebbe essere più lunga del consueto e nel corso della giornata
andrebbero introdotte delle pause supplementari (complessivamente di un’ora).
Chiamata
a stabilire se la capacità lavorativa residua attestata dagli esperti
amministrativi può essere sfruttata economicamente dall’insorgente, ciò che il
suo patrocinatore nega, questa Corte ricorda che per valutare il grado
dell’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto
di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art.
16.
LPGA; metodo ordinario del raffronto dei redditi).
La
nozione di mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica e astratta che
serve da criterio per distinguere i casi che ricadono sotto l’assicurazione
contro la disoccupazione e quelli che rilevano invece dall’assicurazione per
l’invalidità (o dall’assicurazione contro gli infortuni). La nozione in
questione implica da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e dall’altra un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire un ventaglio diversificato di posti di lavoro, tanto dal profilo delle
esigenze professionali e intellettuali quanto da quello delle sollecitazioni
fisiche (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1 con riferimenti; 110 V 273 consid. 4b; STF
8C_131/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.2.2).
La
giurisprudenza ha peraltro ammesso che le possibilità di lavoro su un mercato
del lavoro equilibrato sono sufficientemente concretizzate nella misura in cui
entrano in considerazione, come esempi di attività esigibili, dei lavori
semplici di sorveglianza o di controllo, l’utilizzo e la sorveglianza di
macchinari (semi-) automatici o di unità di produzione, come pure l’attività di
sorvegliante di museo o di parking (cfr. STF 8C_134/2020 del 29 aprile 2020
consid. 4.5; 8C_695/2015 del 19 novembre 2015 consid. 4.2; 8C_25/2012 del 3
luglio 2012 consid. 4.2; M. Moser-Szeless, in: Commentaire romand LPGA, 2018,
n. 23 ad art. 7 LPGA).
Non si
può parlare di un’opportunità di lavoro se l’attività esigibile può essere
svolta in una forma talmente ristretta che il mercato del lavoro equilibrato
praticamente non la conosce oppure se il suo esercizio implicherebbe delle
concessioni irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio, di modo che il
reperimento di un posto di lavoro corrispondente appare escluso a priori (cfr.
DTF 148 V 174 consid. 9.1). Il carattere irrealistico delle possibilità di
lavoro deve risultare dal danno alla salute e non da fattori estranei
all’invalidità, ad esempio da fattori psicosociali o socioculturali (cfr. STF
8C_99/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 5.4; 8C_303/2018 del 26 novembre 2018
consid. 5.1).
La
possibilità per una persona assicurata di sfruttare la propria capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato, dipende dalle
circostanze concrete del caso concreto. In base alla giurisprudenza, sono
rilevanti il tipo e la natura del danno alla salute e delle sue conseguenze, il
prevedibile onere d’adattamento e di formazione e, in relazione a ciò, anche la
struttura della personalità, le esistenti predisposizioni e competenze, la
formazione, la carriera professionale o la possibilità di utilizzare le
esperienze professionali acquisite nel precedente ambito di attività (cfr. STF
8C_170/2021 del 23 settembre 2021 consid. 5.1.1 e riferimenti ivi menzionati).
Nel
caso di specie, dalle carte processuali emerge che, terminate le scuole
dell’obbligo in Italia (elementari e scuole medie), l’assicurata ha conseguito
un diploma in ambito commerciale (contabilità e informatica) presso un istituto
scolastico privato. Durante la formazione, terminata all’incirca nel 2007, ella
ha svolto, sempre nel suo paese di origine, diverse professioni, quali la
cameriera, la parrucchiera e la babysitter (animatrice in alberghi). La
ricorrente ha esercitato l’attività di cameriera anche in seguito, sino al
2014.
Nel mese di novembre 2014 si è trasferita in Svizzera, dove ha trovato
lavoro nel settore della ristorazione, da ultimo presso il ristorante __________
in qualità di allrounder (cfr. doc. M16, p. 14, 27 e 44).
Da
notare che, in occasione della sua audizione del 13 ottobre 2016, l’insorgente
aveva affermato di aver contattato un Consolato per un posto di traduttrice ma
di aver ricevuto un rifiuto a causa della mancanza di formazione. Per questa
ragione, ella aveva iniziato a frequentare dei corsi di tedesco che è però stata
costretta a interrompere per motivi di salute (cfr. doc. A33).
Tutto
ben considerato, tenuto conto in particolare degli impedimenti legati al danno
alla salute, della ancora giovane età dell’assicurata (nata nel 1984; cfr., su
questo aspetto, la STF 8C_434/2021 del 10 agosto 2021 consid. 5.3, riguardante
un assicurato nato nel 1985), come pure della sua formazione e delle variegate
esperienze lavorative vissute in passato che denotano intraprendenza,
flessibilità e spirito di adattamento, il TCA ritiene che il mercato del lavoro
equilibrato offra ancora alla ricorrente sufficienti opportunità d’impiego in
cui possa sfruttare la residua capacità lavorativa che è stata medicalmente
attestata. In questo contesto, occorre considerare che il mercato del lavoro
equilibrato comprende pure posti di lavoro detti di nicchia, ovvero delle
offerte di lavoro riguardo alle quali i disabili possono contare su concessioni
sociali da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_783/2020 del 17 febbraio
2021.
consid. 7.3.2).
Si
pensi ad attività di back office quale supporto per compiti semplici, ad attività di vendita (ad esempio quale addetta alla vendita di
carburanti e altri prodotti in stazioni di servizio servisol, con compiti
d’incasso) oppure a semplici attività di sorveglianza, verifica e
controllo, da svolgere in posizione prevalentemente seduta.
Da
notare a quest’ultimo proposito che, secondo la giurisprudenza, le esigenze
riguardo alla descrizione delle attività ancora esigibili non sono elevate, la
dimostrazione di un effettivo posto di lavoro non essendo necessaria (cfr. STF
8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 8.2.2).
Inoltre,
la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto che sul mercato del lavoro
equilibrato sono disponibili attività di sorveglianza, verifica e
controllo (cfr. STF 8C_300/2022 del 2 marzo 2023 consid. 6.2 e riferimenti ivi
citati).
Del
resto, la giurisprudenza ha più volte ammesso che attività fisicamente leggere,
svolte in posizione prevalentemente seduta con possibilità di alternare la
posizione a discrezione dell’interessato e che non implicano il trasporto di
oggetti pesanti, sono senz’altro presenti sul mercato del lavoro (cfr. STF
8C_806/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 5.2.1 e riferimenti ivi menzionati;
8C_219/2019 del 30 settembre 2019 consid. 5.2). Inoltre, sempre secondo il TF,
il mercato del lavoro equilibrato offre pure delle occupazioni in cui il
lavoratore può inserire delle pause in caso di comprovata necessità (cfr. STF
8C_192/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.2.4 e riferimento ivi citato). Infine,
in una sentenza 9C_761/2012 del 7 giugno 2013 consid. 5.2, la Corte federale ha
ritenuto il fatto di doversi spostare con l’aiuto di due stampelle, compatibile
con un’attività da svolgere principalmente in posizione seduta.
Ad
esempio, in una sentenza 9C_452/2022
del 10 gennaio 2023 consid. 5.4, il TF ha ammesso l’esistenza di un mercato
del lavoro ancora sufficientemente ampio, trattandosi di un assicurato,
cinquantenne, di formazione falegname, che a causa del danno alla salute non
era più in grado di eseguire lavori in autonomia. Era però stata ammessa una
residua capacità lavorativa del 50% in lavori chiaramente predefiniti,
strutturati in maniera semplice, senza pressioni e senza responsabilità, in un
contesto di stabilità per quanto concerneva tanto il gruppo di lavoro che le
persone di riferimento.
La Corte federale è pervenuta alla
medesima conclusione in una pronunzia 8C_117/2018 del 31 agosto 2018,
riguardante un’assicurata, sessantaduenne, completamente inabile nella sua
precedente attività (donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella
ristorazione), senza alcuna formazione professionale, e abile all’80% in
attività alternative confacenti. L’Alta Corte in quella fattispecie non ha
ritenuto decisiva la circostanza che l’interessata possedeva una limitata
capacità di concentrazione, aveva una andatura più lenta del normale e
necessitava di pause, come pure che vi era una limitazione soggettiva delle
prestazioni (cfr. consid. 3.3.2).
La
sfruttabilità della capacità lavorativa residua è per contro stata negata in
una sentenza 9C_403/2022 del 15 marzo 2023 consid. 5.5. In quel caso, si trattava
di un’assicurata, nata nel 1973, priva di formazione e che non aveva mai
esercitato un’attività lucrativa, che all’età di quattro anni aveva accusato
un’emorragia intracranica con sviluppo di un’epilessia focale. L’elevata
frequenza degli attacchi epilettici implicava un’insicurezza di pianificazione
da parte di un datore di lavoro. Dalla documentazione medica risultava in
effetti che gli episodi accadevano più volte al mese, non soltanto di notte ma pure
la mattina presto oppure durante il giorno. Inoltre, l’assicurata presentava
una leggera riduzione dell’intelligenza, deficit a livello delle capacità
funzionali e della flessibilità, come pure delle limitate conoscenze
linguistiche.
Stante
tutto quanto precede, non può dunque essere seguita l’obiezione ricorsuale
secondo la quale, pur prendendo in considerazione un mercato del lavoro
equilibrato, le possibilità di trovare un impiego confacente non sarebbero
sufficienti affinché l’assicurata possa sfruttare la sua restante capacità
lavorativa sul piano economico.
2.10.4
Si tratta
ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01
del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9
agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.
4.2,).
Nel
caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2018, essendo stato ritenuto lo stato
di salute stabilizzato a partire dal 1° agosto 2018 (aspetto non contestato).
2.10.5
Per quanto
attiene al reddito da valido, constatato che al momento dell’infortunio
l’insorgente percepiva esattamente il salario orario base previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore alberghiero e della
ristorazione (CCNL), ovvero fr. 17.47/ora (cfr. doc. A6 e A336), l’assicuratore
infortuni resistente ha ritenuto per il 2018 un importo di fr. 44'666.70,
fissato in base al salario minimo stabilito dal CCNL in vigore a partire dal 1°
aprile 2018 (fr. 17.62/ora - doc. A337) (cfr. doc. A347, p. 10 s.).
Questo
dato – come tale non contestato dalla ricorrente (cfr. doc. I, p. 17: “Ansonsten
anerkennt die Beschwerdeführerin die Festlegung des Valideneinkommens der
Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid im Betrage von CHF 44'667 (Erw.
4.4.2).”) -, può essere fatto proprio dal TCA, precisato che, qualora non fosse
rimasta vittima del noto infortunio, l’assicurata avrebbe, con buona
verosimiglianza, continuato a percepire presso il suo ex datore di lavoro un
salario corrispondente ai minimi previsti dal CCNL di categoria.
2.10.6
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui
criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V
472.
seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale
misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.10.7
Giova
infine segnalare che nella sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa
all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte
ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria
giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in
applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione
svizzera della struttura dei salari [RSS]).
Nel
comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
"
(…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio
disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato
(secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente
che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le
persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere
derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o
condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito
da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio
dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in
vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il
salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se
questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è
quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni
due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e
concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la
possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e
professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale
importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido
che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della
deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha
finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del
valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei
redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali
quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la
determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS,
eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere
considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per
un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la
giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio
2022.
della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
– non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in
questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della
revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici
salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale
questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”
(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
2.10.8
In
concreto, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 30'211.37 il reddito da
invalido, facendo capo alla RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo
economico totale, livello di competenze 4 (recte: 1), donne (fr.
54'681.21), applicando una deduzione del 35% in considerazione della soltanto
parziale capacità lavorativa residua e, poi, del 15% a titolo di riduzione
sociale (cfr. doc. A347, p. 11 s.).
Il
dato considerato dall’amministrazione viene contestato dal rappresentante della
ricorrente.
In
primo luogo, a titolo di parallelismo dei redditi, criticando la relativa
giurisprudenza federale nella misura in cui ha introdotto una soglia di
rilevanza del 5%, l’avv. RA 1 pretende che il reddito da invalido da cui
partire per operare il raffronto andrebbe ridotto a livello di quello da
valido, dunque a fr. 44'667 (cfr. doc. I, p. 16 s.).
In
secondo luogo, il patrocinatore fa valere che il reddito statistico da invalido
andrebbe rapportato a un grado di capacità lavorativa residua del 50% (tenuto
conto della problematica psichica e del peggioramento insorto nella primavera
2020), in subordine del 56% (cfr. doc. I, p. 20).
In
terzo luogo, egli sostiene che il valore in questione andrebbe ulteriormente
decurtato del 25% a titolo di riduzione sociale (cfr. doc. I, p. 18 ss.).
Per
quanto concerne il primo aspetto, il TCA osserva che il reddito da
valido ritenuto dall’amministrazione (fr. 44'667) corrisponde al salario minimo
previsto per il 2018 dal CCNL di categoria (cfr. supra, consid.
2.10.5.), ragione per la quale, secondo la giurisprudenza federale attualmente
in vigore, non vi è spazio per una riduzione a titolo di parallelismo dei
redditi (cfr. STF 8C_280/2022 del 1° marzo 2023 consid. 7.1.2; 8C_270/2022 del
12.
ottobre 2022 consid. 4.4.1; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 4.2 e
4.2.2, e i rispettivi riferimenti citati; sul tema, in ambito AI, l’art. 26
cpv. 2 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, recita che se il reddito lavorativo
effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore
centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3,
il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale).
Del
resto, a prescindere da quanto precede, il TCA ricorda che per costante
giurisprudenza federale il parallelismo dei redditi può riguardare soltanto la
parte che eccede la soglia determinante del 5% (cfr. consid. 7.1.2).
A
proposito del secondo aspetto sollevato con l’impugnativa, questo
Tribunale ha già stabilito in precedenza che nella valutazione della capacità
lavorativa residua, occorre fare astrazione dalla problematica psichica e,
dunque, dal peggioramento dei dolori manifestatosi a partire dalla primavera
2020.
(cfr. supra, consid. 2.9.). Ora, in base alla perizia
amministrativa, tenuto conto soltanto dei disturbi somatici, l’assicurata
presenta una capacità lavorativa del 65% in attività sostitutive adeguate (cfr.
supra, consid. 2.10.3.) (aspetto di per sé non contestato).
Stante
ciò, il reddito statistico da invalido deve dunque essere ridotto del 35%
(100% - 65%).
Per
quanto riguarda l’ultimo aspetto oggetto di contestazione, va rilevato
che l’assicuratore convenuto ha applicato una deduzione sociale del 15% per
tenere conto delle limitazioni funzionali dipendenti dal danno alla salute
infortunistico evidenziate dagli esperti amministrativi (cfr. doc. A347, p. 11
s.).
Dal
canto suo, come detto, il rappresentante della ricorrente pretende invece che
la riduzione sociale da applicare ammonti al 25% (cfr. doc. I).
Trattandosi
dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
A
proposito innanzitutto della decurtazione legata alla constatazione che le persone
con disabilità percepiscono generalmente dei redditi inferiori rispetto a
quelli realizzati dalle persone senza disabilità e, quindi, a una pretesa scarsa
plausibilità dei redditi stabiliti in applicazione della RSS, questo Tribunale
rileva che, nella DTF 148 V 174 (in seguito più volte confermata, ad esempio
ancora con la STF 8C_628/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 5.1), applicabile
anche in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_156/2022 del
29.
giugno 2022 consid. 6.1; 8C_617/2021 del 28 giugno 2022 consid. 4.2.2;
8C_121/2022 del 27 giugno 2022 consid. 5.4.2; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid.
5.2.1), la Corte federale ha stabilito, con particolare riferimento alla
perizia elaborata dall’Ufficio di studi di politica del lavoro e di politica
sociale BASS l’8 gennaio 2021, che non esiste alcun motivo oggettivo di
modificare la giurisprudenza secondo cui il punto di partenza per il calcolo
del reddito da invalido sulla base dei dati statistici è di principio rappresentato
dal valore centrale o mediano della RSS né, pertanto, di applicare una
riduzione generalizzata sul valore centrale.
Il TCA
non può fare altro che attenersi a questa giurisprudenza federale.
In
questo contesto, è comunque utile segnalare che, dando seguito a una mozione
parlamentare (Mozione 22.3377 “Utilizzare salari statistici corrispondenti
all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità”), il Consiglio federale
ha posto in consultazione, dal 5 aprile al 5 giugno 2023, una modifica
dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) volta ad applicare una
riduzione forfettaria del 10% sul reddito da invalido stabilito in base ai
valori mediani della RSS sinora utilizzati. Ciò consentirebbe di garantire l’uguaglianza
di trattamento di tutti gli assicurati, che si tratti di uomini o donne e che
presentino una disabilità fisica, psichica oppure cognitiva (cfr. Comunicato
stampa del Consiglio federale del 5 aprile 2023).
L’articolo
posto in consultazione – art. 26bis cpv. 3 OAI - ha il seguente tenore:
"
Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2
è applicata una deduzione del dieci per cento. Se a causa dell’invalidità
l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo
l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore
determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione supplementare
del dieci per cento.”
Secondo
questa Corte, neppure la prolungata assenza dal mercato del lavoro dell’insorgente
– in concreto, l’assenza dal mercato del lavoro è durata all’incirca due anni e
mezzo, ossia dal gennaio 2016 all’agosto 2018 (momento in cui è nato il diritto
alla rendita) - giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito
statistico da invalido.
Il TF
si è del resto pronunciato proprio in questo senso in una sentenza 8C_321/2022
del 10 marzo 2023 consid. 6.3 (“Quant
au long éloignement du marché du travail qu’évoquent implicitement les juges
cantonaux, il ne s’agit pas là d’un facteur d’abattement au sens de la
jurisprudence (cf. arrêts 9C_55/2018 du 30 mai 2019 consid. 4.3; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3; ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb).”) oppure in una pronunzia 9C_306/2021 del 10
novembre 2022 consid. 7.3.4.4, in cui l’assenza era durata meno di due anni e
tre mesi (si veda pure la STF 9C_339/2021 del 27 luglio 2022 consid. 4.5.4.4,
pubblicata in: SVR 1/2023 IV n. 3 p. 9 ss.; per un caso in cui è stata invece
eccezionalmente ammessa una riduzione in ragione della prolungata assenza dal
mercato del lavoro [assenza superiore ai vent’anni], cfr. STF 9C_14/2022 del 21
luglio 2022 consid. 5.5, pubblicata in: SVR 1/2023 IV n. 2 p. 6 ss.).
Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016
consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha precisato che
in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già
considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda
pure la 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3).
Lo
stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021
del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid.
6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11
gennaio 2019 consid. 4.4).
Infine,
una decurtazione non è stata ammessa nemmeno per assicurati titolari di un permesso
di dimora (cat. B) (cfr. STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.2:
“Was die Aufenthaltsbewilligung B
betrifft, ist nicht ersichtlich, inwiefern diese lohnmindernd zu
berücksichtigen wäre, vermag sie doch auch im Rahmen der Ermittlung des
Invalideneinkommens gestützt auf die LSE mangels tieferer Löhne keinen Abzug zu
begründen (vgl. dazu LSE Tabelle TA12).”; 8C_766/2017+8C_773/2017 del 30 luglio
2018.
consid. 8.6: “… il n'apparaît pas d'emblée que l'âge de
l'assuré, son permis B ou encore son manque d'expérience dans une nouvelle
profession, soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore
exigibles, de réduire ses perspectives salariales.”).
Tutto
ben considerato, il TCA ritiene che, riducendo del 15% il reddito statistico da
invalido in ragione degli impedimenti fisici, l’CO 1 abbia tenuto sufficientemente
conto delle peculiarità personali dell’assicurata. Una maggiore deduzione non
appare giustificata.
Sulla
scorta di quanto precede, il reddito statistico di fr. 54'681.21 deve
dapprima essere decurtato del 35% (per tenere conto della limitata capacità
lavorativa in attività confacenti) e, successivamente, di un ulteriore 15% a
titolo di riduzione sociale giusta la DTF 126 V 80. Così facendo, il reddito da
invalido è pari a fr. 30'211.36, così come stabilito dall’assicuratore
resistente.
Ora,
confrontando i fr. 30'211.36
al reddito che la ricorrente avrebbe potuto
conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 44'667, risulta una perdita
di guadagno del 32.36%, arrotondata al 32%.
La decisione
su opposizione, mediante la quale è stata l’assegnata una rendita del 32%, deve
quindi essere confermata.
2.11
Entità
della menomazione dell’integrità?
2.11.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare
massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata
secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.11.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere
fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.11.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono
indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga
gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in modo
adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla
salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità
per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di
nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a
quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.11.4
L’INSAI ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.11.5
Nel caso
di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere degli specialisti
dell’Istituto __________ (cfr. doc. M61, p. 10), ha assegnato all’assicurata un’IMI
del 40% per tener conto della menomazione fisica di cui è portatrice (cfr.
doc. A347, p. 14).
Da
parte sua, il rappresentante non contesta che le componenti somatiche del danno
alla salute presentato dall’insorgente, fondano il diritto a un’IMI del 40%.
Egli pretende tuttavia che la sua patrocinata abbia diritto a un’indennità
aggiuntiva del 20% in ragione del danno psichico (cfr. doc. I, p. 23: “Abstellend
auf Tabelle 19 der Suva (Seite 5, lit. b) ist eine leichte psychische Störung
ausgewiesen, welche zu einer Integritätsentschädigung von 20% berechtigt.
Zusätzlich zu körperlichen Integritätsentschädigung von 40% resultiert somit
ein Gesamtschaden von 60%. Im Falle von Zweifeln wäre hier ein gerichtliches
Gutachten aus der Fachdiziplin der Psychiatrie heranzuziehen.”).
Chiamata
a pronunciarsi in proposito, questa Corte non può seguire l’avv. RA 1 già per
il solo fatto che i disturbi psichici non costituiscono una conseguenza
adeguata dell’infortunio accaduto il 27 gennaio 2016 (cfr. supra,
consid. 2.9.), di modo che essi non possono fondare un diritto a prestazioni, a
prescindere dalla loro natura.
In
queste condizioni, ci si può esimere dall’approfondire oltre la questione
riguardante il carattere duraturo, o meno, della menomazione psichica.
Stante
ciò, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella
misura in cui all’assicurata è stata assegnata un’IMI del 40%, senza che si
riveli necessario procedere a ulteriori passi istruttori (in particolare,
all’approfondimento peritale auspicato dal patrocinatore).
2.12
Deve ancora
essere esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, così come da lei richiesto (cfr. I, p.
24).
Secondo
l’art. 61 lett. f LPGA, deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di
bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che
si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF
U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente vive
grazie all'aiuto dell'assistenza pubblica (cfr. la decisione del 13 ottobre
2022.
rilasciata dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, prodotta
con l’impugnativa [doc. A 2]).
In
tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Ritenuto,
inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta.
Stante
ciò, i costi di patrocinio relativi alla presente procedura ricorsuale saranno
assunti dallo Stato, dopo attenta verifica della nota d’onorario e spese che
l’avv. RA 1 vorrà presentare al Tribunale.
2.13
A
proposito dei costi generati dalla traduzione in lingua italiana dell’allegato ricorsuale,
ammontanti a fr. 4'903.35 (cfr. doc. V + le allegate fatture dell’Agenzia __________
di __________), è escluso che essi possano essere posti a carico
dell’assicuratore convenuto, già per il solo fatto che quest’ultimo è risultato
vincente in causa (ciò che lo esenta dal pagamento di ripetibili – cfr. art. 61
lett. g LPGA).
D’altro
canto, riguardo alla richiesta volta a che le spese in questione vengano
rimborsate nell’ambito del gratuito patrocinio, essa verrà se del caso esaminata
in occasione della tassazione della nota professionale.
In proposito,
il TCA segnala però già sin d’ora quanto segue.
Conformemente
al principio di territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.), i Cantoni possono
imporre la loro lingua ufficiale quale lingua della procedura giudiziaria e
imporre alle parti la traduzione degli atti di procedura redatti in un’altra
lingua, seppur in una delle lingue ufficiali della Confederazione (cfr. Commentaire
romand LPGA – J. Métral, art. 61 LPGA n. 37; STFA I 438/05 del 23 settembre 2005).
L’art.
3.
Lptca prevede che l’atto di ricorso debba essere redatto in lingua
italiana. Stante ciò, il TCA era dunque legittimato a chiedere la
traduzione in italiano dell’atto di ricorso datato 15 dicembre 2022, redatto in
lingua tedesca.
Da notare
che, da questo punto di vista, all’assicurata – cittadina italiana – non sarebbe
giovato appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) - l’art.
76.
par. 7 Regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile su rinvio degli articoli 8
ALC e 1 dell’Allegato II all’ALC, recita che le autorità, le istituzioni e gli
organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste
o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una
lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle
istituzioni della Comunità, ed ha lo scopo di garantire l’applicazione
effettiva dei rimedi di diritto consentendo ai cittadini di una delle parti di adire
un’autorità dell’altra parte nella lingua del loro paese di origine, senza
dover sopportare i costi di traduzione o rischiare una non entrata in materia (cfr.
Commentaire romand LPGA – J. Métral, art. 61 LPGA n. 38) -, già per il solo
fatto che la lingua madre di RI 1 è l’italiano (e non il tedesco) (sul
tema, si veda la STF 8C_248/2022 del 30 agosto 2022).
Inoltre,
riguardo all’affermazione secondo la quale “in considerazione del breve termine
di ricorso di soli 30 giorni, non era ragionevolmente presumibile che la
ricorrente potesse individuare e incaricare una nuova rappresentanza legale nel
Canton Ticino. In questo breve arco temporale, probabilmente essa non avrebbe
nemmeno trovato alcun rappresentante legale in grado di leggere il corposo
dossier degli atti e redigere l’atto di ricorso entro i termini previsti.”
(doc. V, p. 2), questa Corte constata che dalla banca dati MOVPOP – Movimento
della popolazione, gestita dall’Ufficio cantonale dello stato civile, risulta
che l’insorgente ha trasferito il proprio domicilio da __________ in Ticino già
nel corso del mese di febbraio 2022, quindi ben 10 mesi prima
dell’inoltro del ricorso (15 dicembre 2022).
Nella
misura in cui il rappresentante della ricorrente fa valere che un avvocato
incaricato ex novo sarebbe stato confrontato a un “considerevole
onere aggiuntivo”, il TCA ricorda che agli atti figurava già l’atto di
opposizione - diffusamente motivato - interposto dall’avv. RA 1 contro la
decisione formale del 2 dicembre 2021 (cfr. doc. A323) e che quest’ultimo
provvedimento è stato sostanzialmente confermato dall’amministrazione, mediante
la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 (doc. A347).
Comunque
e in ogni caso, un nuovo rappresentante avrebbe potuto presentare un ricorso
cautelativo, sommariamente motivato, e ottenere dal Tribunale l’assegnazione di
un congruo termine per rimediare ai vizi di forma (mancanza di conclusioni e
motivazione) ai sensi dell’art. 61 lett. b LPGA (sul tema, si veda per esempio
la STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022).
2.14
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre
spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti