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Decisione

35.2022.96

Domanda di revisione di una sentenza del TCA. Domanda respinta

6 marzo 2023Italiano23 min

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.96

MM

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull'istanza del 28 dicembre 2022 presentata da

RI 1

rappr. da: RA 1

chiedente la revisione della

sentenza emessa il 25 aprile 2022 da questo Tribunale (inc. 35.2022.1) nella

causa da lui promossa con ricorso del 4 gennaio 2022

contro

la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

6 luglio 2018, RI 1 è rimasto incastrato con il piede destro tra due rocce

durante una discesa di rafting e, allorquando è stato colpito dal gommone, è

caduto in acqua all’indietro, riportando, secondo il rapporto 7 luglio 2018

dell’Ospedale di __________, una distorsione dell’articolazione di Chopart. Una

RMN effettuata nell’agosto 2018 ha evidenziato un esteso bone bruise e

una possibile, in buona parte già guarita, frattura “occulta” all’osso cuboide

destro.

L'CO 1

ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di

legge.

1.2. Con

decisione formale del 15 ottobre 2021, l’assicuratore ha dichiarato estinto il

diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera)

a contare dal 1° novembre 2021, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità

a fronte dell’assenza di una perdita di guadagno e ha assegnato un’indennità

per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%. L’istituto ha peraltro negato la

propria responsabilità riguardo a eventuali disturbi psicogeni, non costituendo

una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico.

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato,

in data 22 novembre 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della

sua prima decisione.

1.3. Con

sentenza 35.2022.1 del 25 aprile 2022, il TCA ha respinto l’impugnativa

presentata dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, confermando la valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici fiduciari dell’assicuratore

nonché il calcolo economico del grado dell’invalidità (e, pertanto, il rifiuto

di assegnare una rendita), così come l’entità della menomazione dell’integrità (cfr.

doc. 273).

Questa

pronunzia è nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. In data

28 dicembre 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato

un'istanza di revisione della sentenza cantonale, in quanto il test di

neurostimolazione con impianto di due elettrodi sul ganglio dorsale L4-L5 a

destra a cui era stato sottoposto nel frattempo aveva dato esito positivo,

circostanza che comproverebbe “… la diagnosi di sindrome algica mista

nocicettiva-neuropatica interessante il piede destro, nonché l’adeguatezza

delle cure cui si è sottoposto (…). Dal punto di vista neurologico il quadro

dei disturbi denunciati dall’assicurato nella regione del piede destro sono

dunque spiegati e dimostrati dal profilo organico, al punto da sostanziare

ragionevoli e fondati dubbi circa le carenze – da sempre lamentate dall’assicurato

– dell’istruttoria posta in essere da CO 1 e delle conclusioni dei medici

fiduciari dell’assicurazione Lainf. I fatti nuovi e nuovi mezzi di prova ora

emersi sono tali e di tale portata da imporre la riconsiderazione della

sentenza qui in discussione, che alla luce degli stessi si rivela oggi errata.

(…). Non solo. Nonostante le cure che devono essere poste a carico

dell’assicuratore lainf, così come a suo carico deve essere posto il periodo di

perdita di guadagno (IG, sub. rendita) precedente le cure dei mesi di settembre

e ottobre 2022, permangono dolori meccanici nocicettivi per i quali si chiede a

CO 1 una nuova opinione ortopedica.” (doc. I).

1.5. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’istanza di revisione venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III

+ allegato).

1.6. In data

7 febbraio 2023, il patrocinatore ha prodotto una nuova certificazione del PD

dott. __________ e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. VII + allegato).

L’amministrazione

si è espressa in proposito il 15 febbraio 2023 (doc. IX).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Litigiosa

è la questione di sapere se sono dati i presupposti per sottoporre a revisione

la sentenza 35.2022.1 emanata da questo Tribunale in data 25 aprile 2022,

oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a

revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il

giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

Anche

l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se

sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se

un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A

norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere

presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine

massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze

nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.

a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla

notificazione della sentenza.

2.4. Affinché

il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque

necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG.

Sono

nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca

della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora

noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine

del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non

possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;

Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a

cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,

n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

Fatti

I c, p. 132).

I

fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di

natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e

da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto.

Per

quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare

i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati

nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;

occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento

della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la

revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza

o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid.

5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).

Sul

tema, cfr. pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2-2.3; 8C_562/2020

del 14 aprile 2021 consid. 3.1-3.3; 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2-3.3;

8C_244/2017 del 24 aprile 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2-4.3.

2.5. Con il giudizio di cui è ora chiesta la revisione, tenuto conto dei soli

postumi residuali dell’infortunio occorso il 6 luglio 2018, il TCA ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità

e, d’altro canto, ha confermato l’IMI del 15% che era stato assegnato

dall’istituto assicuratore convenuto.

Nel

quadro della valutazione dell’esigibilità lavorativa e dell’entità della

menomazione dell’integrità, questo Tribunale ha ritenuto che, sebbene fossero

stati adeguatamente indagati da più punti di vista (ortopedico, neurologico e

reumatologico) e a un alto livello specialistico, alcuni disturbi denunciati

dall’istante al piede destro non risultavano oggettivabili, sviluppando in

proposito le considerazioni seguenti:

" (…) Questo Tribunale ritiene inoltre che la restante documentazione medica

non è suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza

della valutazione dei medici consulenti dell’assicuratore. In questo senso, va

constatato come nessuno degli specialisti coinvolti abbia preteso che

l’insorgente presenti una qualsiasi inabilità lavorativa nell’esercizio di

un’attività sostitutiva idonea.

Del resto, neppure le

obiezioni ricorsuali sollevate dal rappresentante dell’assicurato appaiono atte

a supportare le sue pretese.

L’avv. RA 1 non può

essere seguito laddove fa valere che l’CO 1 avrebbe violato il proprio dovere

di accertamento omettendo di approfondire la fattispecie dal profilo

diagnostico. La documentazione agli atti testimonia invece che i disturbi

denunciati dall’insorgente sono stati indagati adeguatamente, da più punti di

vista (ortopedico, neurologico e reumatologico) e ad un alto livello

specialistico (principalmente da parte dei sanitari della Clinica universitaria

__________ di __________).

Inoltre, occorre

precisare che, chiamato dall’amministrazione a prendere posizione in merito

alla domanda di benestare per il posizionamento di un neurostimolatore, il PD __________

ne ha negato l’indicazione in quanto la presenza di una lesione nervosa,

interessante in particolare il ramo superficiale del nervo peroneo, non

risultava sufficientemente dimostrata, e ciò a fronte degli esiti degli esami

neurofisiologici a cui era stato sottoposto l’assicurato (a proposito del fatto

che gli specialisti della medicina del dolore fanno dipendere la diagnosi di neuropatia

del nervo peroneo superficiale destro dalla riduzione della sintomatologia

denunciata dall’assicurato dopo le infiltrazioni, il TCA rileva che ciò non

basta per ammettere che il danno in questione sia stato oggettivato ai sensi

della giurisprudenza federale, nella misura in cui la pretesa oggettivazione

viene fatta dipendere in definitiva dalle risposte fornite dal paziente –

cfr. STF 8C_614/2020 del 7 settembre 2021 consid. 2.2 e i riferimenti ivi

menzionati; in questo senso si veda pure la STCA 35.2015.105 del 25 novembre

2016 consid. 2.2.6., nota al patrocinatore del ricorrente).

Il neurologo fiduciario non ha però

escluso che i dolori di cui soffre l’insorgente potessero essere di altra

natura, per la precisione di natura nocicettiva (il dolore nocicettivo è quello

provocato da un danno ai tessuti di tipo infiammatorio o di tipo meccanico,

come si verifica in un’articolazione interessata da processi degenerativi,

quali l’artrosi), legati alle alterazioni ossee rilevate a livello del piede

destro, anche se di entità più contenuta rispetto a quella da lui denunciata

(in questo senso, si veda anche quanto osservato dal dott. __________ a

proposito della riscontrata simmetricità dei calli plantari, cfr. supra,

consid. 2.3.3.).

D’altro canto, trattandosi della

pretesa diagnosi di CRPS, va rilevato come la sua presenza sia stata negata,

per primo, dal Prof. dott. __________, a margine della consultazione del 27

novembre 2019, che era stata disposta proprio per approfondire tale aspetto

(cfr. doc. 100, p. 1: “Die Zuweisung erfolgte mit Frage nach vorliegendem

CRPS am rechten Fuss.”). Ora, il dott. __________, professore titolare

presso la Facoltà di medicina dell’Università di __________, è autore di

numerose ricerche scientifiche sul tema (si vedano i riferimenti citati nel

sito web della __________) ed è considerato uno dei massimi esperti nella

materia.

Questa Corte non ha alcun valido motivo

per mettere in discussione il suo parere.

Del resto, dalle richiamate

certificazioni agli atti del Centro __________ non risulta nulla che possa

sostanziare la tesi opposta, difesa dal rappresentante dell’assicurato.

Stante

quanto sopra esposto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato d’intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del

discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato

che, nonostante i disturbi infortunistici residuali, il ricorrente sarebbe in

grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività

lavorativa confacente, in sostanza un’attività in posizione seduta o alternata,

nel cui esercizio egli possa evitare d’inginocchiarsi o di

accovacciarsi, di salire su scale a pioli

e ponteggi, di camminare per lunghi tratti e di camminare su terreno

accidentato.

Del

resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico __________

risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati

qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo

degli arti inferiori (cfr., a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno

2018 consid. 2.4.5. e riferimenti ivi citati e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio

2019 consid. 2.3.5.). È ancora utile segnalare che, in una sentenza 8C_624/2015

del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di

disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella

sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al

piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di

Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella

regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha

ammesso una piena capacità lavorativa in attività confacenti (in questo stesso

senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5,

concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura del

calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un

assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone

tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi

alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi

della tibiotarsica sinistra).” (doc. 273, p. 12-15)

Questo Tribunale sottolinea che tra la documentazione a disposizione a

quel momento figurava il referto 26 marzo 2021 del PD dott. __________, Responsabile

del Centro __________ del __________ di __________, dal quale risultava la

diagnosi di neuropatia del nervo peroneo superficiale destro e, dunque,

l’indicazione a sottoporre l’assicurato a l’impianto di un neurostimolatore a

livello del ganglio di L5 destro, terapia che avrebbe potuto permettere un suo

ritorno al lavoro (cfr. doc. 186).

Dalle

tavole processuali si evince che, con rapporto del 17 ottobre 2022 - ribadita

la diagnosi di neuropatia del nervo peroneo superficiale destro, fonte di

dolori neuropatici invalidanti e refrattari -, il dott. __________ ha riferito

che il test di neurostimolazione aveva fornito un esito molto positivo (regressione

dell’allodinia e riduzione del dolore neuropatico) e ha pertanto chiesto

all’assicuratore contro le malattie dell’istante il benestare per impiantare la

batteria definitiva a livello sottocutaneo per poter continuare a beneficiare

dell’effetto analgesico legato alla neurostimolazione (intervento quest’ultimo

eseguito il 3 ottobre 2022). Lo specialista ha altresì precisato che

l’assicurato continuava però a lamentare un dolore meccanico nocicettivo (doc.

A 1).

Con

il referto del 26 gennaio 2023, il PD dott. __________ ha confermato il buon

esito della terapia applicata e ha annunciato che l’assicurato si sarebbe

Considerandi

sottoposto a un nuovo intervento chirurgico in ragione del dolore meccanico a

livello della pianta del piede (doc. B).

In

corso di causa, l’amministrazione ha interpellato il PD dott. __________, spec.

FMH in neurologia.

Con

il proprio apprezzamento del 5 gennaio 2023, il fiduciario ha ricordato che, a

margine degli accertamenti a suo tempo compiuti presso la Clinica __________ di

__________, era stata posta la diagnosi di sindrome algica mista

neuropatica-nocicettiva al piede destro con però la precisazione che non era

stata refertata una vera e propria allodinia quale presupposto di un effettivo

quadro algico neuropatico in presenza di esami elettrofisiologici risultati normali,

compresa una neurografia del nervo peroneo superficiale destro. In particolare,

non è stata confermata la diagnosi di CRPS tipo I. In conformità alle linee

guida in vigore, lo stesso dott. __________ si era quindi pronunciato contro

l’esistenza di un dolore di natura neuropatica, siccome una lesione nervosa non

era stata finalmente oggettivata (cfr. apprezzamento neurologico del 10 giugno

2021).

Sempre

secondo il consulente dell’CO 1, nulla è nel frattempo mutato. In effetti, il

dott. __________ non ha fornito nuovi reperti a sostegno di un effettivo danno

nervoso, a dimostrazione della natura neuropatica del dolore denunciato. Al

contrario, anche dopo l’impianto del neurostimolatore, lo stesso dott. __________

ha dovuto constatare la persistenza di dolori al piede destro causati dalla

diagnosi principale di distorsione di Lisfranc a destra con frattura non

dislocata del cuboide, e ciò in misura tale da non poter prevedere una ripresa dell’attività

lavorativa. Pertanto, a suo avviso, il dott. __________ non ha posto una

diagnosi corretta a giustificazione dell’impianto del neurostimolatore il 3

ottobre 2022.

Il

fiduciario ha poi rilevato che proprio i dolori nocicettivi dopo lesioni ossee

non costituiscono un’indicazione per l’impianto di un neurostimolatore.

Trattandosi invece di sindromi da dolore neuropatico, al di fuori di dolori

alla schiena radicolari oppure di una CRPS, il neurostimolatore può essere

impiegato a titolo di tentativo di cura individuale senza prova empirica della

sua efficacia.

Infine,

secondo il PD __________, un periodo di osservazione di soli 10 giorni (3 - 13

ottobre 2022) è assolutamente insufficiente per trarre conclusioni circa il

successo del trattamento, tenuto conto del noto effetto placebo (cfr. doc. III

1).

2.6

Nel caso

concreto, va constatato che, secondo il patrocinatore dell’istante, il fatto

nuovo che giustificherebbe la revisione della sentenza cantonale è costituito

dall’esito positivo prodotto dal test di neurostimolazione effettuato il 5

settembre 2022, confermato in data 3 ottobre 2022 con l’impianto della batteria

definitiva sottocutanea (cfr. doc. I).

I

nuovi mezzi di prova invocati dall’avv. RA 1 sono i referti 17

ottobre 2022 e 26 gennaio 2023 del PD dott. __________, i quali fanno stato di

una riduzione dei dolori, secondo il curante specialista di natura neuropatica,

al piede destro dell’assicurato (cfr. doc. A 1 e B).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda che in una sentenza

U 186/04 del 13 aprile 2005 del Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) che riguardava un’assicurata rimasta vittima

di un incidente stradale, a seguito del quale aveva riportato contusioni a

livello cervicale e dorsale. L’assicuratore infortuni aveva dichiarato estinto

il diritto a prestazioni, trascorsi circa 15 mesi dal sinistro, difettando una

relazione di causalità naturale con quest’ultimo.

Questo

provvedimento era stato confermato sia dal Tribunale cantonale che da quello

federale.

Successivamente,

l’assicurata era stata sottoposta a esami radiografici che avevano evidenziato,

a livello dei dischi C4-C5, la presenza di una patologia intradiscale con

lesione dell’anello fibroso. Secondo lo specialista consultato, tali

alterazioni costituivano certamente una conseguenza dell’infortunio assicurato.

L’Alta

Corte federale ha respinto la domanda di revisione della sua pronunzia, sulla

scorta delle considerazioni seguenti:

"

3.2

3.2.1Le fait nouveau

allégué est la présence d'une pathologie intradiscale avec lésion de l'anneau

fibreux. Les moyens de preuve invoqués sont les rapports du docteur R.________

des 27 février et 7 mai 2004, dans lesquels ce spécialiste se fonde sur la

discographie au niveau du disque C4-C5, effectuée vraisemblablement soit le 4

ou le 5 février 2004.

3.2.2

En tant que

moyen de preuve, la discographie est susceptible d'être interprétée. Ainsi que

l'indique le docteur R.________ dans son rapport du 27 février 2004, il s'agit

là d'un examen hautement spécifique et avec une valeur pronostique importante.

Le moyen invoqué sur

cette base ne saurait constituer un motif de révision. Il

n'est pas un fait «nouveau» au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V 358

consid. 5b; cf. ATF 121 IV 322 consid. 2).

L'affirmation du docteur R.________, selon laquelle la patiente présente une

pathologie intradiscale au niveau du disque C4-C5 avec lésion de l'anneau

fibreux, en relation de causalité avec l'accident du 15 août 1998, demeure une

allégation de faits. On se trouve en présence non pas d'un fait antérieur à

l'arrêt du 2 février

2004.

découvert

postérieurement à celui-ci (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1990, note 2.2.3 ad art. 137, p. 27), mais d'une

appréciation médicale différente, effectuée sur la base d'un nouvel examen -

soit une discographie en février 2004 -, de faits déjà connus de la Cour de

céans au moment du jugement principal.

En outre, même si l'on

voulait reconnaître un fait nouveau dans la mise en évidence en février 2004

d'une lésion de l'anneau fibreux au niveau du disque C4-C5, celui-ci ne

pourrait être qualifié d'important au sens de l'art. 137 let. b OJ et de la

jurisprudence rendue sur ce point. En effet, en soi, cet

élément révélé en 2004 ne dit encore rien sur le rapport de causalité naturelle

entre les troubles présentés par la recourante et l'accident de 1998, objet de

la procédure dont elle demande la révision."

Secondo questa Corte, nel caso di specie la soluzione non può essere

diversa da quella appena esposta.

Innanzitutto,

occorre rilevare che il fatto che l’assicurato avrebbe sofferto di dolori

neuropatici al piede destro, già risultava dal rapporto 26 marzo 2021 del dott.

__________, a disposizione del TCA al momento in cui è stata emanata la

sentenza 35.2022.1 del 25 aprile 2022 (cfr. doc. 186). Quel documento

non era però stato giudicato suscettibile di generare dei dubbi, neppure lievi,

circa la fondatezza del parere dei medici fiduciari dell’amministrazione, in

particolare del dott. __________, secondo cui l’esistenza di una lesione

nervosa non risultava sufficientemente dimostrata a fronte di accertamenti

radiologici ed elettrofisiologici risultati nella norma. In particolare,

secondo questa Corte, il fatto che il PD __________ aveva fatto dipendere la

diagnosi di neuropatia del nervo peroneo superficiale destro dalla riduzione

della sintomatologia denunciata dall’istante, non poteva essere ritenuto

decisivo, posto che la pretesa oggettivazione era legata in definitiva alle

risposte fornite dal paziente, ciò che secondo la costante giurisprudenza

federale non basta (cfr. doc. 273).

Ora,

la circostanza secondo la quale il test di neurostimolazione e il successivo

impianto sottocutaneo della batteria definitiva hanno comportato una riduzione

dei dolori interessanti l’estremità inferiore destra, non può essere ritenuto

un fatto nuovo ai sensi della legge e della giurisprudenza. In effetti, così

come era già stato il caso per le infiltrazioni praticate a livello del nervo

peroneo superficiale, la pretesa riduzione dei dolori a seguito della

neurostimolazione è dipesa unicamente da quanto dichiarato al riguardo

dall’assicurato e nulla muta al fatto che gli accertamenti radiologici e

elettrofisiologici effettuati nel passato non hanno permesso di oggettivare la

presenza di una lesione nervosa. È del resto proprio in questo senso che si è

pronunciato lo specialista fiduciario dell’amministrazione, nel suo

apprezzamento datato 5 gennaio 2023 (cfr. doc. III 1: “Daran hat sich

vorliegend nichts geändert, da Herr Dr. __________ keine neuen Befunde einer

überwiegend wahrscheinlich tatsächlichen Nervenschädigung diesbezüglich vorlegt,

die einen neuropathischen Schmerzcharakter beweisen.” – il corsivo è del

redattore).

D’altro

canto, anche qualora si volesse ravvisare nell’esito prodotto dalla

neurostimolazione l'esistenza di un fatto nuovo, questo elemento non potrebbe comunque

essere giudicato rilevante, in quanto, di per sé, non dice ancora nulla a

proposito della sua incidenza sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa

(alla base della decisione di negare il diritto a una rendita d’invalidità) e

dell’entità della menomazione dell’integrità, oggetto della procedura di cui l’istante

chiede la revisione.

In

esito a tutto quanto precede, occorre concludere che non sono adempiuti

i presupposti per sottoporre a revisione la sentenza 35.2022.1 emanata dal TCA

il 25 aprile 2022. La relativa istanza presentata da RI 1 deve pertanto essere

respinta.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel

caso concreto, la causa non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni

assicurative, bensì su una questione processuale (cfr., in questo senso, la STF

U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 5, riguardante proprio un’istanza di revisione di una sentenza

cantonale).

In una

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di

un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita

(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241

consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).”.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata pronunzia, “vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante

ciò, nella presente fattispecie non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione della sentenza 35.2022.1 del 25 aprile 2022 di questa Corte è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti