35.2022.96
Domanda di revisione di una sentenza del TCA. Domanda respinta
6 marzo 2023Italiano23 min
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.96
MM
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull'istanza del 28 dicembre 2022 presentata da
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 25 aprile 2022 da questo Tribunale (inc. 35.2022.1) nella
causa da lui promossa con ricorso del 4 gennaio 2022
contro
la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
6 luglio 2018, RI 1 è rimasto incastrato con il piede destro tra due rocce
durante una discesa di rafting e, allorquando è stato colpito dal gommone, è
caduto in acqua all’indietro, riportando, secondo il rapporto 7 luglio 2018
dell’Ospedale di __________, una distorsione dell’articolazione di Chopart. Una
RMN effettuata nell’agosto 2018 ha evidenziato un esteso bone bruise e
una possibile, in buona parte già guarita, frattura “occulta” all’osso cuboide
destro.
L'CO 1
ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Con
decisione formale del 15 ottobre 2021, l’assicuratore ha dichiarato estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera)
a contare dal 1° novembre 2021, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità
a fronte dell’assenza di una perdita di guadagno e ha assegnato un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%. L’istituto ha peraltro negato la
propria responsabilità riguardo a eventuali disturbi psicogeni, non costituendo
una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico.
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato,
in data 22 novembre 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della
sua prima decisione.
1.3. Con
sentenza 35.2022.1 del 25 aprile 2022, il TCA ha respinto l’impugnativa
presentata dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, confermando la valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici fiduciari dell’assicuratore
nonché il calcolo economico del grado dell’invalidità (e, pertanto, il rifiuto
di assegnare una rendita), così come l’entità della menomazione dell’integrità (cfr.
doc. 273).
Questa
pronunzia è nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. In data
28 dicembre 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato
un'istanza di revisione della sentenza cantonale, in quanto il test di
neurostimolazione con impianto di due elettrodi sul ganglio dorsale L4-L5 a
destra a cui era stato sottoposto nel frattempo aveva dato esito positivo,
circostanza che comproverebbe “… la diagnosi di sindrome algica mista
nocicettiva-neuropatica interessante il piede destro, nonché l’adeguatezza
delle cure cui si è sottoposto (…). Dal punto di vista neurologico il quadro
dei disturbi denunciati dall’assicurato nella regione del piede destro sono
dunque spiegati e dimostrati dal profilo organico, al punto da sostanziare
ragionevoli e fondati dubbi circa le carenze – da sempre lamentate dall’assicurato
– dell’istruttoria posta in essere da CO 1 e delle conclusioni dei medici
fiduciari dell’assicurazione Lainf. I fatti nuovi e nuovi mezzi di prova ora
emersi sono tali e di tale portata da imporre la riconsiderazione della
sentenza qui in discussione, che alla luce degli stessi si rivela oggi errata.
(…). Non solo. Nonostante le cure che devono essere poste a carico
dell’assicuratore lainf, così come a suo carico deve essere posto il periodo di
perdita di guadagno (IG, sub. rendita) precedente le cure dei mesi di settembre
e ottobre 2022, permangono dolori meccanici nocicettivi per i quali si chiede a
CO 1 una nuova opinione ortopedica.” (doc. I).
1.5. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’istanza di revisione venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III
+ allegato).
1.6. In data
7 febbraio 2023, il patrocinatore ha prodotto una nuova certificazione del PD
dott. __________ e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. VII + allegato).
L’amministrazione
si è espressa in proposito il 15 febbraio 2023 (doc. IX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Litigiosa
è la questione di sapere se sono dati i presupposti per sottoporre a revisione
la sentenza 35.2022.1 emanata da questo Tribunale in data 25 aprile 2022,
oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a
revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il
giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Anche
l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se
sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se
un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A
norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere
presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine
massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze
nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.
a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla
notificazione della sentenza.
2.4. Affinché
il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque
necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG.
Sono
nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca
della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora
noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine
del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.
2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a
cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,
n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
Fatti
I c, p. 132).
I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto.
Per
quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare
i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati
nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a
discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;
occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento
della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal
interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza
o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid.
5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).
Sul
tema, cfr. pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2-2.3; 8C_562/2020
del 14 aprile 2021 consid. 3.1-3.3; 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2-3.3;
8C_244/2017 del 24 aprile 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2-4.3.
2.5. Con il giudizio di cui è ora chiesta la revisione, tenuto conto dei soli
postumi residuali dell’infortunio occorso il 6 luglio 2018, il TCA ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità
e, d’altro canto, ha confermato l’IMI del 15% che era stato assegnato
dall’istituto assicuratore convenuto.
Nel
quadro della valutazione dell’esigibilità lavorativa e dell’entità della
menomazione dell’integrità, questo Tribunale ha ritenuto che, sebbene fossero
stati adeguatamente indagati da più punti di vista (ortopedico, neurologico e
reumatologico) e a un alto livello specialistico, alcuni disturbi denunciati
dall’istante al piede destro non risultavano oggettivabili, sviluppando in
proposito le considerazioni seguenti:
" (…) Questo Tribunale ritiene inoltre che la restante documentazione medica
non è suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza
della valutazione dei medici consulenti dell’assicuratore. In questo senso, va
constatato come nessuno degli specialisti coinvolti abbia preteso che
l’insorgente presenti una qualsiasi inabilità lavorativa nell’esercizio di
un’attività sostitutiva idonea.
Del resto, neppure le
obiezioni ricorsuali sollevate dal rappresentante dell’assicurato appaiono atte
a supportare le sue pretese.
L’avv. RA 1 non può
essere seguito laddove fa valere che l’CO 1 avrebbe violato il proprio dovere
di accertamento omettendo di approfondire la fattispecie dal profilo
diagnostico. La documentazione agli atti testimonia invece che i disturbi
denunciati dall’insorgente sono stati indagati adeguatamente, da più punti di
vista (ortopedico, neurologico e reumatologico) e ad un alto livello
specialistico (principalmente da parte dei sanitari della Clinica universitaria
__________ di __________).
Inoltre, occorre
precisare che, chiamato dall’amministrazione a prendere posizione in merito
alla domanda di benestare per il posizionamento di un neurostimolatore, il PD __________
ne ha negato l’indicazione in quanto la presenza di una lesione nervosa,
interessante in particolare il ramo superficiale del nervo peroneo, non
risultava sufficientemente dimostrata, e ciò a fronte degli esiti degli esami
neurofisiologici a cui era stato sottoposto l’assicurato (a proposito del fatto
che gli specialisti della medicina del dolore fanno dipendere la diagnosi di neuropatia
del nervo peroneo superficiale destro dalla riduzione della sintomatologia
denunciata dall’assicurato dopo le infiltrazioni, il TCA rileva che ciò non
basta per ammettere che il danno in questione sia stato oggettivato ai sensi
della giurisprudenza federale, nella misura in cui la pretesa oggettivazione
viene fatta dipendere in definitiva dalle risposte fornite dal paziente –
cfr. STF 8C_614/2020 del 7 settembre 2021 consid. 2.2 e i riferimenti ivi
menzionati; in questo senso si veda pure la STCA 35.2015.105 del 25 novembre
2016 consid. 2.2.6., nota al patrocinatore del ricorrente).
Il neurologo fiduciario non ha però
escluso che i dolori di cui soffre l’insorgente potessero essere di altra
natura, per la precisione di natura nocicettiva (il dolore nocicettivo è quello
provocato da un danno ai tessuti di tipo infiammatorio o di tipo meccanico,
come si verifica in un’articolazione interessata da processi degenerativi,
quali l’artrosi), legati alle alterazioni ossee rilevate a livello del piede
destro, anche se di entità più contenuta rispetto a quella da lui denunciata
(in questo senso, si veda anche quanto osservato dal dott. __________ a
proposito della riscontrata simmetricità dei calli plantari, cfr. supra,
consid. 2.3.3.).
D’altro canto, trattandosi della
pretesa diagnosi di CRPS, va rilevato come la sua presenza sia stata negata,
per primo, dal Prof. dott. __________, a margine della consultazione del 27
novembre 2019, che era stata disposta proprio per approfondire tale aspetto
(cfr. doc. 100, p. 1: “Die Zuweisung erfolgte mit Frage nach vorliegendem
CRPS am rechten Fuss.”). Ora, il dott. __________, professore titolare
presso la Facoltà di medicina dell’Università di __________, è autore di
numerose ricerche scientifiche sul tema (si vedano i riferimenti citati nel
sito web della __________) ed è considerato uno dei massimi esperti nella
materia.
Questa Corte non ha alcun valido motivo
per mettere in discussione il suo parere.
Del resto, dalle richiamate
certificazioni agli atti del Centro __________ non risulta nulla che possa
sostanziare la tesi opposta, difesa dal rappresentante dell’assicurato.
Stante
quanto sopra esposto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato d’intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del
discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato
che, nonostante i disturbi infortunistici residuali, il ricorrente sarebbe in
grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività
lavorativa confacente, in sostanza un’attività in posizione seduta o alternata,
nel cui esercizio egli possa evitare d’inginocchiarsi o di
accovacciarsi, di salire su scale a pioli
e ponteggi, di camminare per lunghi tratti e di camminare su terreno
accidentato.
Del
resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico __________
risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati
qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo
degli arti inferiori (cfr., a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno
2018 consid. 2.4.5. e riferimenti ivi citati e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio
2019 consid. 2.3.5.). È ancora utile segnalare che, in una sentenza 8C_624/2015
del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di
disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella
sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al
piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di
Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella
regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha
ammesso una piena capacità lavorativa in attività confacenti (in questo stesso
senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5,
concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura del
calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un
assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone
tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi
alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi
della tibiotarsica sinistra).” (doc. 273, p. 12-15)
Questo Tribunale sottolinea che tra la documentazione a disposizione a
quel momento figurava il referto 26 marzo 2021 del PD dott. __________, Responsabile
del Centro __________ del __________ di __________, dal quale risultava la
diagnosi di neuropatia del nervo peroneo superficiale destro e, dunque,
l’indicazione a sottoporre l’assicurato a l’impianto di un neurostimolatore a
livello del ganglio di L5 destro, terapia che avrebbe potuto permettere un suo
ritorno al lavoro (cfr. doc. 186).
Dalle
tavole processuali si evince che, con rapporto del 17 ottobre 2022 - ribadita
la diagnosi di neuropatia del nervo peroneo superficiale destro, fonte di
dolori neuropatici invalidanti e refrattari -, il dott. __________ ha riferito
che il test di neurostimolazione aveva fornito un esito molto positivo (regressione
dell’allodinia e riduzione del dolore neuropatico) e ha pertanto chiesto
all’assicuratore contro le malattie dell’istante il benestare per impiantare la
batteria definitiva a livello sottocutaneo per poter continuare a beneficiare
dell’effetto analgesico legato alla neurostimolazione (intervento quest’ultimo
eseguito il 3 ottobre 2022). Lo specialista ha altresì precisato che
l’assicurato continuava però a lamentare un dolore meccanico nocicettivo (doc.
A 1).
Con
il referto del 26 gennaio 2023, il PD dott. __________ ha confermato il buon
esito della terapia applicata e ha annunciato che l’assicurato si sarebbe
Considerandi
sottoposto a un nuovo intervento chirurgico in ragione del dolore meccanico a
livello della pianta del piede (doc. B).
In
corso di causa, l’amministrazione ha interpellato il PD dott. __________, spec.
FMH in neurologia.
Con
il proprio apprezzamento del 5 gennaio 2023, il fiduciario ha ricordato che, a
margine degli accertamenti a suo tempo compiuti presso la Clinica __________ di
__________, era stata posta la diagnosi di sindrome algica mista
neuropatica-nocicettiva al piede destro con però la precisazione che non era
stata refertata una vera e propria allodinia quale presupposto di un effettivo
quadro algico neuropatico in presenza di esami elettrofisiologici risultati normali,
compresa una neurografia del nervo peroneo superficiale destro. In particolare,
non è stata confermata la diagnosi di CRPS tipo I. In conformità alle linee
guida in vigore, lo stesso dott. __________ si era quindi pronunciato contro
l’esistenza di un dolore di natura neuropatica, siccome una lesione nervosa non
era stata finalmente oggettivata (cfr. apprezzamento neurologico del 10 giugno
2021).
Sempre
secondo il consulente dell’CO 1, nulla è nel frattempo mutato. In effetti, il
dott. __________ non ha fornito nuovi reperti a sostegno di un effettivo danno
nervoso, a dimostrazione della natura neuropatica del dolore denunciato. Al
contrario, anche dopo l’impianto del neurostimolatore, lo stesso dott. __________
ha dovuto constatare la persistenza di dolori al piede destro causati dalla
diagnosi principale di distorsione di Lisfranc a destra con frattura non
dislocata del cuboide, e ciò in misura tale da non poter prevedere una ripresa dell’attività
lavorativa. Pertanto, a suo avviso, il dott. __________ non ha posto una
diagnosi corretta a giustificazione dell’impianto del neurostimolatore il 3
ottobre 2022.
Il
fiduciario ha poi rilevato che proprio i dolori nocicettivi dopo lesioni ossee
non costituiscono un’indicazione per l’impianto di un neurostimolatore.
Trattandosi invece di sindromi da dolore neuropatico, al di fuori di dolori
alla schiena radicolari oppure di una CRPS, il neurostimolatore può essere
impiegato a titolo di tentativo di cura individuale senza prova empirica della
sua efficacia.
Infine,
secondo il PD __________, un periodo di osservazione di soli 10 giorni (3 - 13
ottobre 2022) è assolutamente insufficiente per trarre conclusioni circa il
successo del trattamento, tenuto conto del noto effetto placebo (cfr. doc. III
1).
2.6
Nel caso
concreto, va constatato che, secondo il patrocinatore dell’istante, il fatto
nuovo che giustificherebbe la revisione della sentenza cantonale è costituito
dall’esito positivo prodotto dal test di neurostimolazione effettuato il 5
settembre 2022, confermato in data 3 ottobre 2022 con l’impianto della batteria
definitiva sottocutanea (cfr. doc. I).
I
nuovi mezzi di prova invocati dall’avv. RA 1 sono i referti 17
ottobre 2022 e 26 gennaio 2023 del PD dott. __________, i quali fanno stato di
una riduzione dei dolori, secondo il curante specialista di natura neuropatica,
al piede destro dell’assicurato (cfr. doc. A 1 e B).
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda che in una sentenza
U 186/04 del 13 aprile 2005 del Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) che riguardava un’assicurata rimasta vittima
di un incidente stradale, a seguito del quale aveva riportato contusioni a
livello cervicale e dorsale. L’assicuratore infortuni aveva dichiarato estinto
il diritto a prestazioni, trascorsi circa 15 mesi dal sinistro, difettando una
relazione di causalità naturale con quest’ultimo.
Questo
provvedimento era stato confermato sia dal Tribunale cantonale che da quello
federale.
Successivamente,
l’assicurata era stata sottoposta a esami radiografici che avevano evidenziato,
a livello dei dischi C4-C5, la presenza di una patologia intradiscale con
lesione dell’anello fibroso. Secondo lo specialista consultato, tali
alterazioni costituivano certamente una conseguenza dell’infortunio assicurato.
L’Alta
Corte federale ha respinto la domanda di revisione della sua pronunzia, sulla
scorta delle considerazioni seguenti:
"
3.2
3.2.1Le fait nouveau
allégué est la présence d'une pathologie intradiscale avec lésion de l'anneau
fibreux. Les moyens de preuve invoqués sont les rapports du docteur R.________
des 27 février et 7 mai 2004, dans lesquels ce spécialiste se fonde sur la
discographie au niveau du disque C4-C5, effectuée vraisemblablement soit le 4
ou le 5 février 2004.
3.2.2
En tant que
moyen de preuve, la discographie est susceptible d'être interprétée. Ainsi que
l'indique le docteur R.________ dans son rapport du 27 février 2004, il s'agit
là d'un examen hautement spécifique et avec une valeur pronostique importante.
Le moyen invoqué sur
cette base ne saurait constituer un motif de révision. Il
n'est pas un fait «nouveau» au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V 358
consid. 5b; cf. ATF 121 IV 322 consid. 2).
L'affirmation du docteur R.________, selon laquelle la patiente présente une
pathologie intradiscale au niveau du disque C4-C5 avec lésion de l'anneau
fibreux, en relation de causalité avec l'accident du 15 août 1998, demeure une
allégation de faits. On se trouve en présence non pas d'un fait antérieur à
l'arrêt du 2 février
2004.
découvert
postérieurement à celui-ci (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1990, note 2.2.3 ad art. 137, p. 27), mais d'une
appréciation médicale différente, effectuée sur la base d'un nouvel examen -
soit une discographie en février 2004 -, de faits déjà connus de la Cour de
céans au moment du jugement principal.
En outre, même si l'on
voulait reconnaître un fait nouveau dans la mise en évidence en février 2004
d'une lésion de l'anneau fibreux au niveau du disque C4-C5, celui-ci ne
pourrait être qualifié d'important au sens de l'art. 137 let. b OJ et de la
jurisprudence rendue sur ce point. En effet, en soi, cet
élément révélé en 2004 ne dit encore rien sur le rapport de causalité naturelle
entre les troubles présentés par la recourante et l'accident de 1998, objet de
la procédure dont elle demande la révision."
Secondo questa Corte, nel caso di specie la soluzione non può essere
diversa da quella appena esposta.
Innanzitutto,
occorre rilevare che il fatto che l’assicurato avrebbe sofferto di dolori
neuropatici al piede destro, già risultava dal rapporto 26 marzo 2021 del dott.
__________, a disposizione del TCA al momento in cui è stata emanata la
sentenza 35.2022.1 del 25 aprile 2022 (cfr. doc. 186). Quel documento
non era però stato giudicato suscettibile di generare dei dubbi, neppure lievi,
circa la fondatezza del parere dei medici fiduciari dell’amministrazione, in
particolare del dott. __________, secondo cui l’esistenza di una lesione
nervosa non risultava sufficientemente dimostrata a fronte di accertamenti
radiologici ed elettrofisiologici risultati nella norma. In particolare,
secondo questa Corte, il fatto che il PD __________ aveva fatto dipendere la
diagnosi di neuropatia del nervo peroneo superficiale destro dalla riduzione
della sintomatologia denunciata dall’istante, non poteva essere ritenuto
decisivo, posto che la pretesa oggettivazione era legata in definitiva alle
risposte fornite dal paziente, ciò che secondo la costante giurisprudenza
federale non basta (cfr. doc. 273).
Ora,
la circostanza secondo la quale il test di neurostimolazione e il successivo
impianto sottocutaneo della batteria definitiva hanno comportato una riduzione
dei dolori interessanti l’estremità inferiore destra, non può essere ritenuto
un fatto nuovo ai sensi della legge e della giurisprudenza. In effetti, così
come era già stato il caso per le infiltrazioni praticate a livello del nervo
peroneo superficiale, la pretesa riduzione dei dolori a seguito della
neurostimolazione è dipesa unicamente da quanto dichiarato al riguardo
dall’assicurato e nulla muta al fatto che gli accertamenti radiologici e
elettrofisiologici effettuati nel passato non hanno permesso di oggettivare la
presenza di una lesione nervosa. È del resto proprio in questo senso che si è
pronunciato lo specialista fiduciario dell’amministrazione, nel suo
apprezzamento datato 5 gennaio 2023 (cfr. doc. III 1: “Daran hat sich
vorliegend nichts geändert, da Herr Dr. __________ keine neuen Befunde einer
überwiegend wahrscheinlich tatsächlichen Nervenschädigung diesbezüglich vorlegt,
die einen neuropathischen Schmerzcharakter beweisen.” – il corsivo è del
redattore).
D’altro
canto, anche qualora si volesse ravvisare nell’esito prodotto dalla
neurostimolazione l'esistenza di un fatto nuovo, questo elemento non potrebbe comunque
essere giudicato rilevante, in quanto, di per sé, non dice ancora nulla a
proposito della sua incidenza sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa
(alla base della decisione di negare il diritto a una rendita d’invalidità) e
dell’entità della menomazione dell’integrità, oggetto della procedura di cui l’istante
chiede la revisione.
In
esito a tutto quanto precede, occorre concludere che non sono adempiuti
i presupposti per sottoporre a revisione la sentenza 35.2022.1 emanata dal TCA
il 25 aprile 2022. La relativa istanza presentata da RI 1 deve pertanto essere
respinta.
2.7
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel
caso concreto, la causa non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, bensì su una questione processuale (cfr., in questo senso, la STF
U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 5, riguardante proprio un’istanza di revisione di una sentenza
cantonale).
In una
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha
evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di
cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di
un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita
(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241
consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).”.
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata pronunzia, “vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante
ciò, nella presente fattispecie non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione della sentenza 35.2022.1 del 25 aprile 2022 di questa Corte è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti