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Decisione

35.2023.10

Assicuarata (impiegata di commercio con AFC attiva al 60%) paraplegica dopo una caduta. Grado di invalidità: 38%. Capacità lavorativa residua del 60%. Reddito da invalida: livello di competenza 1 (e non 2 come deciso da istituto assicuratore). Nessuna deduzione sociale. Grado di invalidità: 48%

3 aprile 2023Italiano53 min

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.10

PC/sc

Lugano

3 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 29 giugno 2020 RI 1 - nata

il __________ 1975, di formazione impiegata di commercio con AFC, dipendente al

60% della __________ di __________ in qualità di “impiegata” e, perciò, è assicurata

d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - verso le ore 10:00, “mentre

stava eseguendo un lavoro di riparazione su una scala. È scivolata ed è caduta

a terra” da un’altezza di circa 2 metri, riportando “una frattura

vertebrale post-traumatica di TH8 di tipo C secondo AOSPine con lesione

midollare completa tipo ASIA A, uno schock neurogeno su DG1, una ferita

lacero-contusa occipitale post-traumatica e una falda di PNX post-traumatico

bilaterale” (cfr. doc. 1, 20, 38, 39, 40, 42, 62 e 90).

Trasportata d’urgenza con la Rega all’Ospedale __________ di __________, è stata

ricoverata e sottoposta ad un “intervento di stabilizzazione dorsale Th6-Th7

Th9-Th10 e decompressione tramite laminectomia Th8 e riparazione di lacerazione

durale e legatura di radice Th8 bilaterale + sutura di ferita lacerocontusa

occipitale” e il 1° luglio 2020 è stata trasferita presso la Centro __________

di __________, dove è stata degente fino al 23 dicembre 2020 (doc. 38, 39, 90,

99).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

In data 24 marzo 2021 l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurata un assegno per

grandi invalidi di grado leggero dal 1° dicembre 2020 (doc. 131).

Inabile al lavoro al 100% fino al 30 aprile 2021, a partire dal 1° maggio 2021

l’assicurata ha iniziato una “prova di lavoro terapeutica” (2.5-3 ore al

giorno per 4 giorni lavorativi) presso il proprio vecchio datore di lavoro.

In data 9 agosto 2021 l’CO 1 ha comunicato all’assicurata che, a partire dal 1°

agosto 2021, a fronte di una capacità lavorativa del 40% (10 ore alla

settimana), avrebbe versato l’indennità giornaliera al 60% (doc. 160).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici

del caso, a fronte di uno stato di salute stabilizzato, in data 25 ottobre 2021,

l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata (fatta

eccezione per “i costi dei controlli medici ancora necessari, come pure le

sedute di fisioterapia”) a contare dal 1° dicembre 2021 (doc. 166, 167 e 171).

1.3. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 12 maggio 2022, l’CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita di

invalidità del 35% a decorrere dal 1° dicembre 2021 e un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 90% (doc. 210).

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ dell’__________, in nome e per conto

dell’assicurata (doc. 223), in data 4 gennaio 2023 l’CO 1 ha modificato

parzialmente la sua prima decisione, riconoscendo a RI 1 una rendita di

invalidità del 38% a decorrere dal 1° dicembre 2021 (doc. 233).

1.5. Con tempestivo ricorso del 3 febbraio

2023, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della

decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento “di una rendita d’invalidità

di almeno il 53%” e, in via subordinata, che gli atti siano “rinviati a CO

1 per nuova istruttoria medica e amministrativa e nuova decisione” (doc. I,

pag. 13).

L’avv. RA 1 contesta la

valutazione medica come pure gli aspetti economici legati alla valutazione del

grado dell’invalidità, segnatamente il “reddito da invalida” ritenuto dall’CO 1,

con argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

1.6. Con risposta di causa del 17 febbraio

2023, l'CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha versato agli atti l'incarto LAINF

completo e ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. Con scritto del 28 febbraio 2022, trasmesso

per conoscenza alla patrocinatrice dell’CO 1, l’avv. RA 1 si è riconfermato

nelle proprie tesi e conclusioni (doc. V e VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie oggetto di

contestazione è l’entità della rendita di invalidità (38%) attribuita dall’CO 1.

Non è, invece, contestata la stabilizzazione dello stato di salute

dell’assicurata al 1° dicembre 2021. Parimenti dicasi per l’IMI assegnata che,

pertanto, esula dalla presente vertenza.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità

continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della

LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità

di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più

volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non

c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla

salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più

un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di

guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per

valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di

mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.6

Nel caso di specie, con la

decisione impugnata l’assicuratore ha ritenuto che l’assicurata presenta una

capacità lavorativa residua in attività adeguate del 60%, in base

all’apprezzamento neuro-logico del proprio medico fiduciario, come si dirà

meglio in seguito.

In sede ricorsuale, il

patrocinatore dell’insorgente fa invece valere che la sua assistita

presenterebbe una capacità lavorativa residua in attività adeguate di gran

lunga inferiore al 60%. Il medico fiduciario non avrebbe infatti tenuto

debitamente conto di tutte le problematiche che affliggono l’assicurata e,

segnata-mente, la spasticità e i dolori neuropatici, l’accentuarsi di una

problematica scoliotica e i problemi dal profilo urologico. Egli sottolinea

pure che la sua cliente sta sfruttando in misura massima la sua capacità

lavorativa residua (10 ore settimanali) e che non è ragionevolmente esigibile

considerare, nel caso di specie, una capacità lavorativa residua del 60%

attestata dal profilo medico-teorico.

2.6.1

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

rileva innanzitutto che dalle tavole processuali emerge quanto segue.

Il 4 luglio 2022 il PD dr. med. __________ ha attestato una capacità lavorativa

residua del 60-80% su cinque giorni lavorativi, considerando sia la situazione

medica specifica dell’assicurata sia alla luce della maggioranza di casi

analoghi (doc. 201).

Nella decisione del 12 luglio 2022 l’CO 1 ha considerato una capacità

lavorativa residua del 70% (valore medio; doc. 210).

Il 12 ottobre 2022 il dr. med. __________ - dopo avere preso atto che

l’assicurata in quel momento lavorava al 35% e che la CO 1 aveva considerato

una capacità lavorativa del 70% - ha attestato quanto segue:

" (…) A mio

parere la paziente ha una capacità lavorativa massimale raggiungibile del 60%.

Questo si spiega per le diverse attività che la paziente deve svolgere per

poter partecipare ed espletare la propria attività professionale. Parte dalla

routine giornaliera ha una durata di circa 1 1/2 -2 h al giorno a seconda se ha

luogo anche lo svuotamento intestinale.

Altri fattori giocano un ruolo primario come la necessità di

svolgere le faccende di casa (acquisti, preparazione dei pasti ecc.) che la

impegnano per svariate ore giornalmente e non da ultimo che la paziente convive

ancora con la figlia la quale è ancora in formazione e non può aiutarla. Da

riferire inoltre della necessità della paziente di seguire delle sedute

regolari di fisioterapia 2 volte a settimana e che la paziente, per potersi

cateterizzare, deve coricarsi a letto (problematica anatomica) e, vista la

frequenza del cateterismo, ciò non è compatibile con un'attività lavorativa al

70%. Bisogna inoltre sottolineare che i periodi di recupero fisiologico dopo

l'attività lavorativa in una paziente mielolesa, è superiore rispetto alla

popolazione non mielolesa. Queste fase di recupero sono fondamentali per

evitare la comparsa di possibili complicazioni come le piaghe da decubito.”

(doc. 224).

Il 12 dicembre 2022 il PD dr.

med. __________ - dopo avere rilevato che “Weder sind auch aktuell

vorliegend eine massive Spastik noch massive neuropathische Schmerzen

dokumentiert und auch keine häufigen Harnwegsinfekte (siehe urologische

Berichte vom 27.09.2022 und vom 26.10.2022). Immerhin ist auch von

paraplegiologischer Einschätzung eine erreichbare Arbeitsfähigkeit von effektiv

60.

% unbestritten, auch wenn versicherungsmedizinisch nicht zulässige Gründe

wie die Betreuung der minderjährigen Tochter dafür unter anderem aufgeführt

werden. (…)” - ha comunque consigliato di prendere in considerazione, nel

caso di specie, una capacità lavorativa residua del 60% su cinque giorni

lavorativi (doc. 231).

Nella decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 l’CO 1 ha, pertanto,

considerato una capacità lavorativa residua del 60% (doc. 233).

2.6.2

Attentamente vagliato l’insieme

della documentazione a sua disposizione, il TCA ritiene che il citato parere

del 12 dicembre 2022 del PD dr. med. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa, con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina

assicurativa e infortunistica, possa validamente servire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere.

Va comunque sottolineato che il

medico fiduciario ha sostanzial-mente condiviso la valutazione del medico

specialista curante del 12 ottobre 2022, nonostante quest’ultimo abbia pure

tenuto conto di fattori estranei all’infortunio.

Ciò premesso, le obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’insor-gente all’operato

del medico fiduciario dell’CO 1 non appaiono fondate. ll PD. dr. med. __________

ha, infatti, tenuto debitamente conto di tutte le problematiche correlate allo

stato di paraplegia di cui è affetta l’assicurata.

Da un lato, nella propria valutazione del 12 dicembre 2022, egli ha considerato

sia la spasticità e i dolori neuropatici come pure l’aspetto urologico e

neppure vi è motivo di credere che il neurologo interpellato dall’CO 1 non

abbia tenuto conto delle problematiche scoliotiche, sempre correlate allo stato

di paraplegia, nell’apprezzare l’esigibilità lavorativa dell’assicurata.

Dall’altro, dalle tavole processuali non emerge che la ricorrente soffra di

spasticità e di dolori neuropatici rispettivamente di problematiche urologiche

e scoliotiche, tali da avere un impatto sulla sua capacità lavorativa residua,

così come determinata dal medico fiduciario dell’CO 1.

In effetti l’assicurata si è sottoposta il 26 gennaio 2023 all’usuale visita di

controllo ambulatoriale presso il Centro __________ a __________. Dal relativo

referto emerge, per quanto qui maggiormente interessa, quanto segue:

" (…) Frau RI

1.

berichtet über starke, im Alltag störende neuropathische Schmerzen in

den unteren Extremitäten

und Füssen. Trotz Anpassung der Therapie mit Pregabalin blieben

die Beschwerden unverändert bis leicht progredient. Aufgrund der potentiellen

Nebenwirkung (Müdigkeit) wünschst sich die Patientin keine weitere

Anpassung des Pregabalin. Als Alternative konnte eine Anmeldung in unserer

Schmerzsprechstunde erfolgen.

Diesbezüglich überlegt sich die Patientin dies noch und würde

sich melden, falls eine weitere Behandlung im Schmerzzentrum gewünscht ist.

(…).

Die Patientin ist hinsichtlich der Arbeitssituation sehr besorgt. Mit

aktuellem Pensum von 4x 2,5 Stunden ist sie körperlich und psychisch im Alltag

kompensiert. Dies entspricht einem ca. 35%-Pensum. Eine weitere Steigerung des

Pensums bis zur maximalen zumutbaren Arbeitsfähigkeit von 60% ist für die

Patientin nicht realistisch. Nach Rücksprache mit Dr. med. __________ sollte

sich die Patientin diesbezüglich erneut bei ihm melden.” (doc. 246).

A

tutt’oggi, tuttavia, agli atti non sono stati versati certificati medici

(tantomeno specialistici) attestanti una capacità lavorativa residua

dell’assicurata in attività adeguate inferiore al 60% considerato il 12

dicembre 2022 dal medico fiduciario dell’CO 1.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22

febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e

rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre

2021, consid. 2.5.5).

Da notare inoltre che, sia il TF

sia il TCA hanno deciso per una capacità lavorativa residua del 70% nella

sentenza 8C_618/2018 del 17 maggio 2019, riguardante il caso di un’assicurata

che era caduta da un’altezza di 6.4 metri riportando una paraplegia

senso-motoria completa sub D11 rispettivamente nella STCA 35.2022.50 del 19

settembre 2022, consid. 2.3.3, riguardante il caso di un’assicurata che, dopo

essere precipitata da un’altezza di circa 10 metri, ha residuato una paraplegia

sensomotoria incompleta sub D12.

Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo che incombe alla

persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p.

57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante che l’insorgente in un'attività adeguata, ovvero

in un’attività leggera e sedentaria, presenta, una capacità lavorativa del 60%.

In concreto, questo Tribunale

ritiene pure che, nel mercato del lavoro equilibrato, la ricorrente goda di un

ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a

frutto la propria capacità lavorativa residua (in particolare, nel settore dei

servizi).

Alla luce di quanto indicato il TCA ritiene altresì ragionevolmente esigibile

che l’assicurata metta completamente a frutto la capacità lavorativa residua

del 60%, anche nell’attività lavorativa attualmente esercitata, da ritenersi

adeguata (leggera e sedentaria).

Le censure ricorsuali del patrocinatore della ricorrente volte a contestare la

capacità lavorativa residua, come pure l’esigibilità di una attività lavorativa

adeguata al 60% vanno, dunque, respinte.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del

2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° dicembre

2021.

(cfr. consid. 2.2).

2.8

Per quanto concerne il reddito

da valida, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 60'666.65 (= CHF 2'800 x 13 = 36’400

: 60 x 100%), secondo le indicazioni del datore di lavoro (doc. 177 e 233).

Tale modo di operare si

rivela corretto.

Ad

esempio nella sentenza pubblicata in DTF 144 V 72 a pag. 77 il Tribunale

federale ha ribadito che:

" (…).

5.2.1

La recourante

invoque ensuite l'application de la solution adoptée dans l'assurance-accidents

pour évaluer l'invalidité des personnes travaillant à temps partiel, selon

laquelle l'invalidité doit être calculée par rapport à un plein temps. Dans cette

assurance, la question de savoir si la personne assurée travaillait à plein

temps ou à temps partiel lors de la survenance de l'incapacité de travail ne

joue aucun rôle, car la rente sera de toute façon calculée sur la base du

salaire assuré (art. 15 al. 2 LAA; ATF 119 V 475 consid. 2b p. 481).

5.2.2

Le Tribunal fédéral a déjà examiné ce grief

et écarté la possibilité de se référer dans la prévoyance professionnelle à la

méthode suivie dans l'assurance-accidents pour évaluer l'invalidité des

personnes travaillant à temps partiel. Déjà dans l'ATF 120 V 106 consid. 4b p.

109, le Tribunal fédéral a jugé que l'assurance-accidents ne connaît que la

méthode générale pour évaluer l'invalidité et non pas les autres méthodes

spécifiques ou mixtes, ce qui explique pourquoi l'invalidité est calculée sur

la base d'un plein temps dans l'assurance-accidents. Cette jurisprudence,

soulignant les différences de modèles entre l'assurance-accidents et la

prévoyance professionnelle, a été examinée et confirmée à plusieurs reprises

(parmi d'autres, ATF 129 V 132 consid. 4.3.2 p. 142 et arrêt 9C_634/2008

consid. 5.1.1 précité). (…)”

(vedi pure DTF 144 V 63 consid. 6.1.

pag. 69).

Stante quanto precede il dato di

fr. 60'666.65 - desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di

lavoro e non contestato dalla ricorrente - può, senz’altro, essere fatto

proprio da questa Corte.

Il "reddito da valida"

per il 2021 ammonta, quindi, a fr. 60'666.65.

2.9

2.9.1

Per quanto riguarda il reddito da

invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere

affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base

dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”). In quella sede, la

nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Da notare che, con comunicazione

del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i

Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,

avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi

anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso

in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli

negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1

per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA

35.2021.88

del 14 marzo 2022, consid. 2.5.5 e la STCA 35.2022.50 del 19 settembre

2022, consid. 2.3.6).

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto

di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.9.2

Giova qui infine segnalare che nella

sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per

l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, il Tribunale federale ha negato che

fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza

in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati

salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura

dei salari [RSS]).

Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

" (…) La

determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata

dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo

l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un

lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone

con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato

utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni

concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e

da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.

Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono

prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario

effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo

non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e

concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza -

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità - non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”

(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

(cfr. anche STCA 35.2022.38 del

18.

luglio 2022, consid. 2.7.2 e la STCA 35.2022.55 del 28 novembre 2022,

consid. 2.3.9).

2.9.3

Nella presente fattispecie, l’istituto

resistente ha quantificato in fr. 37'724.95 il reddito da invalida,

facendo capo sempre alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, Settore 3

“Servizi”, livello di competenza 2, donne, aggiornato al 2021, operando poi una

decurtazione del 40% per tenere conto della capacità lavorativa ridotta (doc.

233, pag. 9).

Il dato considerato

dall’amministrazione viene contestato dal rappresentante. Egli ritiene, innanzitutto,

che l’CO 1 avrebbe dovuto calcolare il reddito di invalida sulla base di quanto

effettivamente percepito ora (non trattandosi di un salario sociale) presso il

suo datore di lavoro lavorando 10 ore settimanali (ovvero il massimo che può

lavorare in un’attività consona). Nella denegata ipotesi in cui si voglia

considerare una capacità lavorativa residua del 60%, avrebbe dovuto calcolarlo

non in base ai dati statistici ma sulla base di quanto avrebbe percepito nella

sua attività abituale al 100%. Infine, nella denegata ipotesi in cui si voglia

considerare una capacità lavorativa residua del 60% e applicare i dati

statistici, andrebbe considerato nel caso di specie un livello di competenza 1

(come già fatto dal Tribunale federale anche in presenza di diplomi nella STF

9C_668/2019 del 3 marzo 2020, consid. 5.2), come del resto aveva fatto in un

primo tempo l’CO 1 nella decisione del 12 luglio 2022. Inoltre critica

l’operato dell’amministrazione per non avere applicato alcuna deduzione

sociale, laddove nel caso concreto andrebbe applicata, a suo modo di vedere, la

deduzione sociale massima del 25%.

2.9.4

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA

osserva innanzitutto di avere già accertato al consid. 2.6 che la ricorrente è

in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (del 60%)

in attività adeguate, in particolare leggere e sedentarie. Attualmente la ricorrente

svolge l’attività abituale (confacente e ragionevolmente esigibile: cfr.

consid. 2.6) in misura di sole 10 ore settimanali. In siffatte circostanze, la

censura ricorsuale del patrocinatore all’operato dell’CO 1, per non avere

considerato quale reddito “da invalida” quanto effettivamente percepito dalla

sua assistita con l’attuale lavoro non può essere condivisa.

A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza,

una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa

essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve

ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se

ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di

lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di

un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a

cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno

risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3

e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid.

2.10).

Dal momento in cui la ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria

capacità lavorativa residua (del 60%) in attività adeguate, in particolare

leggere e sedentarie (e non solamente in quella abituale; cfr. consid. 2.6), il

reddito da invalida è stato correttamente calcolato in base ai dati statistici

che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi salari) di svariate occupazioni

nel mercato del lavoro aperte all’assicurata. Per questo motivo, anche le

contestazioni che l’avv. RA 1 ha rivolto all’amministrazione per non avere

calcolato il reddito da invalida, sulla base di quanto la sua cliente avrebbe

percepito nella sua attività abituale al 100%, devono essere respinte.

Stante quanto precede, nella misura in cui l’CO 1 ha determinato il reddito da

invalida della ricorrente in applicazione dei dati statistici, il suo operato

non presta quindi il fianco a critiche.

Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 contesta l’entità del reddito da

invalida, calcolato dall’amministrazione sulla base dei dati statistici, nella

misura in cui l’amministrazione ha ritenuto determinante il livello di

competenza 2 (anziché 1) e non ha applicato alcuna deduzione sociale (anziché

decurtare la riduzione massima prevista del 25%: cfr. doc. I).

Il TCA può, pertanto, limitare il proprio esame agli aspetti conte-stati.

2.10

Per quanto concerne il primo aspetto

- quello del livello applicabile - il TCA rileva che nella decisione del 12

luglio 2022, l’CO 1 ha considerato il livello di competenza 1 (doc. 210). A

questo proposito, dal “calcolo del grado di invalidità tramite la

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)” del 12 luglio 2022,

si evince, in particolare, quanto segue: “Livello di competenza: 1 Attestato

federale di capacità (AFC) ottenuto diversi decenni fa” (cfr. doc. 204).

Nella decisione su opposizione del 2 gennaio 2023 l’CO 1 ha, invece, utilizzato

il livello di competenza 2, puntualizzando quanto segue:

" (…) Die

Versicherte hat für ihre auch aktuelle berufliche Tätigkeit als Kauffrau eine

dreijährige Lehre absolviert und diese mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis

(EFZ) abgeschlossen (vgl. Ab-schlussbericht berufliche Basisabklärung SPZ vom

17.12.2020, S. 2 [act. 95]). Während das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung

im Falle einer Büroassistentin mit abgeschlossener zweijähriger Ausbildung und

Abschluss mit EBA noch das Kompetenzniveau 1 für massgebend erachtet hat, ist

vorliegend klarerweise auf das Kompetenzniveau 2 abzustellen. Nicht nur hat das

Bundesgericht den Abschluss als Kauffrau EFZ als höher gewichtet als denjenigen

als Büroassistentin EBA, sondern es hat auch der Feststellung des kantonalen

Gerichts Recht gegeben, wonach die Versicherte in dem von ihm beurteilten Fall

trotz ihrer Ausbildung nur noch für einfache Büroarbeiten einsetzbar war (vgl.

Urteil 9C_668/2019 vom 3.3.2020 E. 5.2). Eine solche Einschränkung in

qualitativer Hinsicht besteht im vorliegenden Fall hingegen nicht, denn aus den

Akten geht nirgends hervor, dass die Versicherte sämtliche Arbeiten, welche sie

bereits vor ihrem Unfall getätigt hatte, nicht auch als Invalide verrichten

könnte. Somit aber ist im vorliegenden Fall - entgegen auch der Vorinstanz -

das Invalideneinkommen der Versicherten gestützt auf die Durchschnittslöhne im

Kompetenzniveau 2 der LSE 2020 zu bemessen.” (doc. 233, pag. 8).

In questa sede l’avv. RA 1 ritiene che, nel caso concreto, debba essere

considerato il livello di competenza 1, come peraltro già fatto dall’CO 1 nella

prima decisione. Tanto più che la STF 9C_668/2019 del 3 marzo 2020 consid. 5.2

(citata nella decisione impugnata dall’amministrazione) dimostrerebbe che, in

casi simili, è stato applicato il livello di competenza 1 anche in presenza di

diplomi (cfr. doc. I, pag. 10).

In sede di risposta, l’CO 1 ha nuovamente precisato quanto segue:

" Nella

fattispecie, come indicato nella decisione su opposizione, l'assicurata ha

svolto con successo un apprendistato di tre anni come commessa ottenendo

l'attestato federale di capacità. Il Tribunale federale ha stabilito nel caso

di un'assistente d'ufficio con una formazione di due anni con certificato di

federale di formazione pratica un livello di competenza 1, pertanto, per una

commessa con attestato federale di capacità si giustifica un livello di

competenza 2.” (cfr. doc. 3, pag. 6).

2.10.1

Chiamato ora a pronunciarci, questa

Corte ritiene utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS

2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di

lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di

attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle

sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto

tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di

nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria

per praticare la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA

1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1

è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre

il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la

risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che

presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne

fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come

pure le professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi

figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3

implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in

un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari

o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10

luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2022.1 del 25 aprile

2022, consid. 2.3.9).

In questo contesto, è pure utile segnalare che il Tribunale federale, nella

sentenza 8C_156/2022 del 29 giugno 2022 consid. 3.2, riguardante il caso di un assicurato

nato nel 1966 che aveva assolto con successo l’apprendistato di 3 anni quale installatore

di impianti sanitari, ha ribadito la propria giurisprudenza, giusta la quale:

" 7.2.

Wenn die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nicht auf den

angestammten Beruf zurückgreifen kann, rechtfertigt sich die Anwendung von

LSE-Kompetenzniveau 2 nach der bundesgerichtlichen Praxis nur dann, wenn sie über

besondere Fertigkeiten und Kenntnisse verfügt (vgl. nebst vielen: Urteile

8C_250/2021 vom 31. März 2022 E. 4.2.1 und 8C_276/2021 vom 2.

November 2021 E. 5.4.1, je mit Hinweisen).

7.3

Der Beschwerdeführer gab gegenüber der CO 1

am 18. Juli 2019 an, er habe erfolgreich die dreijährige Lehre zum

Sanitärinstallateur absolviert. Nachdem er in diesem Beruf einige Jahre für

verschiedene Betriebe gearbeitet habe, sei er 1993 in denjenigen seines Bruders

eingetreten. Ausser dem Schreiben seiner Rapporte und wenigen Bestellungen habe

er keine administrativen Arbeiten erledigt. Er sei ausschliesslich manuell als

Sanitärinstallateur tätig gewesen. Diese Angaben werden von keiner Seite in

Frage gestellt.

Die von der Rechtsprechung geforderten besonderen

Fertigkeiten und Kenntnisse, welche die Anwendung von LSE-Kompetenzniveau 2

rechtfertigen würden, sind damit nicht ausgewiesen. Dass der Beschwerdeführer beispielsweise

über Führungserfahrung verfügt oder erfolgreich eine selbstständige Tätigkeit

ausgeübt hätte, was für die Anwendung von Kompetenzniveau 2 sprechen würde,

ist nicht erstellt (vgl. Urteil 8C_737/2020 vom 23. Juli 2021 E. 5.2 mit

Hinweis). Über allfällige zusätzliche formale Weiterbildungen oder andere

während der Berufsausübung erworbene besondere Qualifikationen ist nichts

bekannt. Daher vermag die langjährige Berufserfahrung des

Beschwerdeführers die Einstufung in das Kompetenzniveau 2 für sich allein

nicht zu rechtfertigen (Urteil 8C_728/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 3.3).

Insgesamt ist nicht hinreichend belegt, dass er sich gewinnbringend in

verschiedene Arbeitsgebiete ausserhalb des gelernten Berufs als

Sanitärinstallateur einzuarbeiten vermöchte (vgl. Urteil 8C_737/2020 vom

23.

Juli 2021 E. 5.2).

Unter diesen Umständen ist dem Beschwerdeführer

beizupflichten, dass die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat, indem sie bei der

Bestimmung seines Invalideneinkommens vom LSE-Kompetenzniveau 2 statt 1

ausging. Es rechtfertigt sich vielmehr, auf das LSE-Kompetenzniveau 1

abzustellen.”

Nella sentenza 8C_194/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 7.4.1,

riguardante il caso di un assicurata nata nel 1961 (attiva a tempo parziale

presso uno Spitex) che aveva assolto con successo l’apprendistato come

infermiera e aveva lavorato svariati anni in ambito sanitario, l’Alta Corte ha

nuovamente ribadito la propria giurisprudenza, giusta la quale:

" Praxisgemäss

rechtfertigt sich bei der Bemessung des Invalideneinkommens, wenn die

versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nicht auf ihren angestammten

Beruf zurückgreifen kann, das Abstellen auf den Totalwert im Kompetenzniveau 2

gemäss LSE nur dann, wenn sie über besondere Fertigkeiten und Kenntnisse

verfügt, beispielsweise Führungserfahrung, zusätzliche formale Weiterbildungen

oder andere während der Berufsausübung erworbene besondere Qualifikationen.

Andernfalls ist der im Kompetenzniveau 1 ausgewiesene Wert

entscheidend (Urteile 8C_156/2022 vom 29. Juni 2022 E. 7.3; 8C_276/2021 vom 2.

November 2021 E. 5.4.1; 8C_737/2020 vom 23. Juli 2021 E. 2; 8C_457/2017 vom 11.

Oktober 2017 E. 6.3, je mit weiteren Hinweisen).

Wie bereits dargelegt, steht fest, dass die

Beschwerdeführerin ihren angestammten Beruf nicht mehr ausüben kann. Des

Weiteren stellte das kantonale Gericht fest, dass sie eine Lehre als

Kinderkrankenschwester absolviert habe und später mehrere Jahre im Pflegeberuf

tätig gewesen sei. Die Vorinstanz zog in Erwägung, dass die

Beschwerdeführerin damit durchaus Fertigkeiten und Kenntnisse mitbringe, die

ihr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zugutekämen. Jedenfalls sei sie nicht auf

einfache Tätigkeiten körperlicher oder handwerklicher Art entsprechend dem

niedrigsten Kompetenzniveau 1 beschränkt. Auch sei sie gestützt auf das

Zumutbarkeitsprofil nicht auf entsprechende Tätigkeiten limitiert. Unter

Berücksichtigung ihrer Ausbildung, ihrer Berufserfahrung und ihres

Gesundheitszustandes kämen etwa betreuende, überwachende und administrative

Tätigkeiten vollumfänglich und auch ohne zeitliche Einschränkungen in

Betracht. Um welche im Bereich des Kompetenzniveaus 2 anzusiedelnde

Tätigkeiten es sich dabei handeln könnte, lässt das kantonale Gericht indessen

offen und ist nicht ersichtlich. Gestützt auf die vorinstanzlichen

Feststellungen verfügt die Beschwerdeführerin ausserhalb ihrer angestammten

Tätigkeit als Pflegefachfrau über keinerlei spezielle Kenntnisse. Es verbietet

sich daher die Anwendung von Kompetenzniveau 2 und die Vorinstanz verletzte

insoweit Bundesrecht.”.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche nella recente STF 8C_645/2022 del 16

febbraio 2023 al consid. 5:

" Rechtsprechungsgemäss

rechtfertigt sich die Anwendung des Kompetenzniveaus 2 nur dann, wenn eine

versicherte Person über besondere Fertigkeiten und Kenntnisse verfügt, beispielsweise

Führungserfahrung, zusätzliche formale Weiterbildungen oder andere während der

Berufsausübung erworbene besondere Qualifikationen. Andernfalls ist - wie hier

- der im Kompetenzniveau 1 ausgewiesene Wert massgebend (SVR 2022 UV Nr. 47 S.

188, 8C_156/2022 E. 7.2; SVR 2022 UV Nr. 3 S. 7, 8C_131/2021 E. 7.4.1; SVR 2020

UV Nr. 6 S. 16, 8C_223/2019 E. 3.3; je mit Hinweisen).”

(sul tema cfr. pure STF

8C_737/2020 del 23 luglio 2021, consid. 5.2 e STF 8C_374/2021 del 13 agosto

2021, consid. 5.3).

2.10.2

Nel caso concreto, dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha terminato la propria

formazione scolastica con l’ottenimento del diploma d’impiegata di commercio

(AFC) nel 1993. Dopo avere lavorato 4 mesi (agosto-dicembre 1993) in __________

come impiegata di commercio per imparare l’Hochdeutsch, nel 1994 ha lavorato a

tempo pieno come impiegata di commercio preso lo studio __________ a __________

e nel 1995 presso la ditta __________ di __________ fino al mese di giugno 1996.

Dal 1° settembre 1996 ha lavorato, sempre come impiegata di commercio, presso

la ditta __________ di __________, dapprima al 100%, in seguito al 50% (con la

nascita della figlia nel 2006) e, da ultimo, al 60% (25.2 ore settimanali, fino

all’infortunio del 29 giugno 2020). Le sue mansioni consistevano essenzialmente

in lavori al PC, ricezione telefono, ritiro e consegna posta dall’/all’ufficio

postale e invio campioni ai clienti, stesura listini e stesura azioni o

offerte, preparazione di pacchi dimostrativi con bottiglie di vino piene. Nel frattempo,

ha ereditato dal padre nel 2012 __________, che gestiva (da sola) a puro titolo

hobbistico, visto che abita proprio sopra l’__________. Madre-lingua italiana,

parla fluentemente lo svizzero tedesco (in quanto il padre proveniva dalla

Svizzera tedesca) e il francese (cfr. doc. 62, 90, 95, 192 e 199).

Alla luce di quanto precede questa Corte ritiene che la circostanza di avere

conseguito un AFC quale impiegata di commercio nel 1993, non costituisca di per

sé stessa un valido motivo per giustificare l’applicazione, nel caso di specie,

del livello di competenza 2. A questo proposito il TCA segnala che l’Alta

Corte, nel caso di una assicurata nata nel 1979 che aveva assolto

l’apprendistato come venditrice di materiale tessile sportivo con delle note

molto buone nel 1996 e aveva pure lavorato come capo-filiale in una boutique di

moda per 1 anno (dal novembre 2000 al novembre 2001), gestendo 5

collaboratrici, occupandosi delle operazioni di cassa e dell’amministrazione

della filiale, ha sottolineato quanto segue: “Zwar liege diese Tätigkeit -

wie auch der Lehrabschluss - bereits lange zurück, sodass ihr heute

keine entscheide Bedeutung zugemessen werden könne” (STF 8C_374/2021

del 13 agosto 2021, consid. 5.3; n.d.r.: le sottolineature sono della

redattrice).

Ciò premesso, il TCA ritiene che l’assicurata non sia in possesso di abilità e

conoscenze speciali richieste dalla giurisprudenza (cfr. la già citata STF

8C_156/2022 del 29 giugno 2022 consid. 3.2). Ad esempio l’assicurata non

risulta disporre di esperienza di leadership e neppure di avere esercitato con

successo un’attività indipendente (tale non potendo essere considerata, di

tutta evidenza, la gestione a livello hobbistico e senza dipendenti dell’autolavaggio)

che farebbero propendere per l’applicazione del livello di competenza 2. Non

risultano neppure una “formazione continua” formale aggiuntiva o delle

altre particolari qualifiche acquisite durante l’esperienza professionale

maturata. Di conseguenza, neppure la lunga esperienza lavorativa e la buona

conoscenza delle lingue nazionali (italiano, tedesco e francese) bastano di per

sé stesse per giustificare in casu l’applicazione del livello di

competenza 2. Per 16 anni l’assicurata si è sostanzialmente occupata, peraltro

presso un unico datore di lavoro, delle seguenti mansioni: lavori al PC,

ricezione telefono, ritiro e consegna posta dall’/all’ufficio postale e invio

campioni ai clienti, stesura listini e stesura azioni o offerte, preparazione

di pacchi dimostrativi con bottiglie di vino piene. Nel frattempo, per 8 anni

(2012-2020) ha portato avanti la gestione dell’autolavaggio, ereditato dal

padre, unicamente a livello hobbistico e senza dipendenti. Globalmente non risulta,

quindi, essere sufficientemente comprovato che l’assicurata sia in grado di

inserirsi in modo redditizio in diverse aree di lavoro, che giustifichino, nel

caso di specie, l’applicazione del livello di competenza 2.

Da ultimo, con riferimento alla STF 9C_668/2019 del 3 marzo 2020 consid. 5.2

citata dall’CO 1, va osservato, alla luce di quanto anzidetto, che il

riconoscimento di un livello di competenza 1 per un’assistente d'ufficio con

una formazione di due anni con certificato di federale di formazione pratica

non giustifica di per sé stesso automaticamente l’applicazione di un livello di

competenza 2 per una commessa con attestato federale di capacità (cfr., a

questo proposito, la già citata STF 8C_374/2021 del 13 agosto 2021, consid.

5.3).

Alla luce delle considerazioni precedentemente espresse (tenuto, in particolare

conto, del bagaglio scolastico e professionale dell’insorgente) questa Corte

ritiene pertanto che, nel caso di specie, si debba fare riferimento al livello

di competenza 1.

A titolo di confronto il TCA osserva di avere riconosciuto il livello di

competenza 2, in presenza di bagagli scolastici e professionali ben più di

spicco rispetto a quello dell’insorgente. Più precisamente nel caso di un

assicurato (nato nel 1970) con diploma di impiegato di commercio (AFC), che -

dopo avere lavorato alle dipendenze di una casa di spedizioni, di una ditta di

trasporti, di un istituto bancario e di una fiduciaria - ha aperto un proprio

negozio di abbigliamento, prima di intraprendere l’attività di rappresentante

di commercio nel 2013 per due ditte di Lugano (cfr. STCA 35.2019.74 dell’11

marzo 2020, consid. 2.8).

Parimenti questa Corte ha considerato il livello 2 nel caso di un assicurato

(nato nel 1961) con attestato federale di capacità (AFC) quale muratore che è

stato attivo professionalmente (a far tempo dal 1979) in ambiti diversi,

alternando periodi in cui ha svolto un’attività dipendente, ad altri in cui ha

lavorato quale indipendente (cfr. STCA 35.2019.74 dell’11 marzo 2020, consid.

2.8).

2.10.3

Secondo la tabella TA1_skill_levels

2020, Settore 3 “Servizi”, livello di competenze 1, il reddito mediamente conseguito

in Svizzera da una donna, è di fr. 4’187/mese.

Questo reddito deve essere

riportato su 41.7 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del

lavoro nel Settore 3 “Servizi” in base alla relativa tabella pubblicata sul

sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 4'364.94/mese

oppure a fr. 52'379.28/anno (pari a 4'364.94x12), ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento all’indice dei

salari nominali riferito al settore terziario (cfr. tabella T.1.1.20: 2021: -

1%), si ottiene, per il 2021, un reddito annuo di fr. 52'326.90.

Tenuto conto di una decurtazione del 40% per tenere conto della capacità

lavorativa ridotta (cfr. consid. 2.6), si giunge a fr. 31'396.14.

2.11

Per quanto concerne il secondo

aspetto - quello della deduzione sociale - va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In concreto, questo Tribunale prende atto che l’amministrazione nella decisione

avversata non ha applicato alcuna deduzione sociale (cfr. doc. 233, pag. 9).

Da parte sua, il patrocinatore della

ricorrente chiede - in modo invero alquanto generico - l’applicazione della

deduzione massima del 25%, puntualizzando che, in ogni caso, non avendo operato

alcuna riduzione sociale, l’amministrazione avrebbe “senz’altro commesso un

abuso di apprezzamento” (cfr. doc. I, pag. 10-12).

2.11.1

Chiamato a pronunciarsi su questo

aspetto, il TCA ricorda che, nella già sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022

relativa all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174,

l’Alta Corte ha ribadito che la possibilità di una decurtazione ("deduzione

per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario

tabellare è prevista per tener conto del fatto che una persona invalida può

essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un

successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato (cfr.

consid. 2.9.2).

Ciò premesso la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello

di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere,

che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere

considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che

in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come

eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo

titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si

pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019

dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19

settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;

8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin

2020.

- Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS

1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Occorre inoltre ricordare che le

limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo

2017.

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4.

Questa giurisprudenza è stata sostanzialmente confermata anche al consid. 5.1.1

e 5.2.2. della recente STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023.

In quest’ultima decisione, riguardante il caso di un assicurato che presentava

una capacità lavorativa residua dell’80% anche in attività leggere, l’Alta

Corte ha, inoltre, precisato quanto segue:

" 5.2.2. Die

leidensbedingten Einschränkungen wurden schon mit dem Belastungsprofil

berücksichtigt und dürfen nicht nochmals - als abzugsrelevant - herangezogen

werden (vgl. BGE 146 V 16 E. 4.1 mit Hinweis). Der Beschwerdeführer verkennt

bei seiner Argumentation, dass die qualitativen Einschränkungen, also neben der

Beschränkung auf körperlich leichte Tätigkeiten das Vermeiden von andauerndem

Arbeiten in Zwangshaltungen, keinen Schluss darauf erlauben, dass er deswegen

im Kompetenzniveau 1 über die Lohneinbusse aufgrund eines lediglich 80%igen

Pensums hinaus weitere finanzielle Nachteile gewärtigen müsste. Denn es steht

ihm ein genügend breites Spektrum an körperlich leichten Hilfsarbeitertätigkeiten

auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zur Verfügung, in denen sich die

vorgenannten qualitativen Einschränkungen nicht zusätzlich lohnrelevant

auswirken (vgl. E. 5.1.1 hiervor).”

2.11.2

Questo Tribunale ricorda di avere

già confermato al consid. 2.6 che, tenuto conto degli impedimenti dovuti al

danno infortunistico, l’assicurata presenta una capacità lavorativa residua del

60% in attività adeguate (specificatamente in attività leggere e sedentarie)

rispettivamente che la ricorrente gode di un ventaglio di attività esigibili

ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità

lavorativa residua. Il TCA ritiene pure che le limitazioni infortunistiche -

che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa dell’insorgente

anche in attività adeguate (attività leggera e sedentaria) - non esplicano

ulteriori effetti rilevanti dal profilo del reddito conseguibile nel ventaglio

di attività ancora esigibili nel mercato del lavoro equilibrato. In siffatte

condizioni, una decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare

giustificata.

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema,

tra le tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e la STCA

35.2021.74

del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Il "reddito da invalida" per il 2020 è, quindi, pari a fr. 31'396.14.

2.12

Confrontando ora il reddito "da

invalida" di fr. 31'396.14 con il relativo reddito "da valida"

di fr. 60'666.65, si ottiene un grado d’invalidità del 48% ([60'666.65 - 31'396.14]

x 100 : 60'666.65 = 48.24% arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121).

2.13

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, la decisione impugnata deve essere riformata, nel senso che

l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità del 48% dal 1° dicembre

2021.

Per il resto (riconoscimento di un’IMI complessiva del 90%, non

contestata: cfr. consid. 2.2), rimane invariata.

2.14

Alla luce di quanto precedentemente

esposto, questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., pag. 274, si veda

pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2020, consid. 2.14).

L’incarto LAINF è stato versato

agli atti con la risposta di causa.

2.15

Visto l’esito del ricorso, l’CO 1

verserà all’insorgente, patrocinata da un avvocato fr. 2'500 (IVA inclusa) a

titolo d’indennità per ripetibili.

2.16

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 dell’CO 1 è riformata, nel

senso che l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità LAINF del 48% dal

1° dicembre 2021. Per il resto (riconoscimento di un’IMI complessiva del 90%),

rimane invariata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’CO 1 verserà

all’assicurata fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti