35.2023.100
Discussa l'eziologia di un'ernia inguinale
29 aprile 2024Italiano17 min
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha sostenuto che l’ernia
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.100
MM
Lugano
29 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2023 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 25 ottobre 2021, RI 1,
dipendente della __________ in qualità di impiegato specializzato e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO
1 (di seguito: CO 1), è scivolato e ha battuto la spalla destra contro la vasca
da bagno, riportando la frattura del terzo laterale della clavicola (doc. 4).
A causa della mancata
consolidazione della clavicola, nel marzo 2022, l’assicurato è stato sottoposto
a un intervento di osteosintesi della clavicola laterale con placca LCP e
plastica spongiosa prelevata dalla cresta iliaca (cfr. doc. 57).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso dell’agosto 2022,
l’assicurato ha segnalato l’insorgenza di un’ernia inguinale e ha chiesto che
l’amministrazione assumesse i costi della relativa operazione (cfr. doc. 78).
L’esame ecografico del 9 maggio
2022 ha in effetti evidenziato una piccola ernia inguinale destra a contenuto
adiposo (doc. 81).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 novembre 2022, CO
1 ha negato la propria responsabilità a proposito della diagnosticata ernia
inguinale, ritenuta non trovarsi in nesso di causalità naturale con l’evento
traumatico del 24 ottobre 2021 (doc. 105).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 118), in data 28 settembre 2023,
l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 164).
1.4. Con tempestivo ricorso del 29
ottobre 2023, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, venga accertato che l’ernia inguinale costituisce una conseguenza
naturale dell’intervento del 24 marzo 2022 reso necessario dall’infortunio
dell’ottobre 2021 e che CO 1 venga condannata ad assumere i costi della
relativa cura medica.
A sostegno delle proprie pretese,
l’insorgente ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…) Nello
specifico l’Assicurazione non ha altresì preso in considerazione importanti aspetti
come il fatto che in data 22.09.2022, il Dr. Med. __________ ha evidenziato ed
ha chiesto di rivalutare il rapporto del Dr. Med. __________ in quanto l’ernia
non è apparsa per causa dell’infortunio del 24.10.2021 ma è stata rilevata a
circa due mesi dall’operazione (referto medico del Dr. Med. __________ del
09.05.2022). Nella decisione su opposizione del 28.09.2023 non si trova la
rivalutazione del caso da parte Dr. Med. __________ a testimonianza di una
scarsa trasparenza dell’CO 1 verso la parte lesa e di una sua arbitrarietà
nell’affrontare la presente situazione.
In tale contesto è altresì importante considerare che:
In data 25.03.2022, durante la dimissione dall’Ospedale __________
di __________, il Dr. Med. __________ mi ha prescritto Tilur retard 90 mg e
Tramadol Mepha 100 mg/ml e le sue parole sono state:
“Signor RI 1, le prescrivo questi due farmaci in quanto il
prelievo di spongiosa a livello della cresta iliaca le causeranno forti dolori
per circa un mese con conseguenti difficoltà motorie, sentirà più dolore nella
parte del prelievo piuttosto che nell’innesto della placca nella regione della
clavicola”
Voi, meglio di me, sapete che in medicina il dolore del prelievo
della cresta iliaca è descritto così:
“il dolore si presenta acuto, viene spesso definito dai
pazienti come una sorta di “chiodo” che punge e il dolore si espande
nell’inguine e lateralmente lungo la coscia.”
Vivendo da solo sono quindi stato inevitabilmente obbligato a
ripetuti sforzi post-operatori del 24.03.2022 per ad esempio alzarmi dal letto,
divano o sedia e questo ha direttamente comportato il sovraccarico della parte
inguinale che hanno causato l’ernia. Il dolore era veramente forte e vorrei
precisare, inoltre, che le parti coinvolte, innesto placca e prelievo cresta
iliaca, erano tutte e due sul lato destro del corpo.
Per l’ernia riscontrata il Dr. Med. __________ ha poi redatto tre
diverse prognosi:
Prognosi del 07 ottobre 2022
Non posso escludere però che movimenti e colpi di tosse durante il
risveglio dall’anestesia generale potrebbero aver causato una piccola ernia
inguinale.
Prognosi del 14 dicembre 2022
Può essere che l’ernia è stata causata da una manovra di Valsalva
durante il risveglio dall’anestesia generale.
Prognosi del 16 maggio 2023
Secondo il parere del Prof. Dr. Med. __________, non si può dire
con certezza che l’ernia ombelicale è stata causata dall’anestesia generale.
Le tre diverse dichiarazioni rilasciate dal Dr. Med. __________,
di cui una con un evidente errore “l’ernia ombelicale”, sollevano seri dubbi e
perplessità sulla decisione presa dall’Assicurazione che si è basata su tali
rapporti. (…).” (doc. I)
1.5. CO 1, in risposta, ha postulato che
l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.6. In data 12 dicembre 2023,
l’amministrazione ha prodotto un apprezzamento elaborato dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (allegato al doc. VII).
1.7. Il 16 gennaio 2024, RI 1 si è in
sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XI).
L’istituto assicuratore
resistente si è espresso in proposito in data 18 gennaio 2024 (doc. XIII).
1.8. Il 29 gennaio 2024, il ricorrente
ha versato agli atti copia della decisione formale 3 gennaio 2024 mediante la
quale CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente al danno al
tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra, ha posto fine dal 31
maggio 2023 alle prestazioni di corta durata dipendenti dall’evento
infortunistico dell’ottobre 2021 e ha negato il diritto a un’indennità per
menomazione dell’integrità (allegato al doc. XV).
considerato in diritto
2.1. In concreto, l’oggetto litigioso è
circoscritto alla sola questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare la
propria responsabilità a proposito della nota ernia inguinale, oppure
no.
Gli aspetti relativi alla spalla
destra non sono invece oggetto della presente procedura (in questo senso,
il TCA rileva che in data 3 gennaio 2024 l’amministrazione ha emanato una
decisione formale mediante la quale ha proceduto a definire il suo relativo
obbligo a prestazioni – cfr. supra, consid. 1.8.).
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Se
un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque
insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i
disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato
morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio
(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o
poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U
142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri
71/1990, p. 1093).
2.4. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di
danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103).
2.5. Nella concreta evenienza, con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha sostenuto che l’ernia
inguinale diagnosticata con l’esame ecografico del 9 maggio 2022, non si
troverebbe in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del
25 ottobre 2021, e ciò facendo essenzialmente capo al parere del proprio
consulente medico (cfr. doc. 164).
In effetti, con rapporto del 30
agosto 2022, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, si è espresso in
questi termini a proposito dell’eziologia della succitata patologia:
" (…) È
escluso che l’ernia inguinale dx sia stata provocata dall’evento del 24.10.21.
L’ernia inguinale è causata dal cedimento dei tessuti della parete addominale e
può essere provocata da uno sforzo intenso opure da ripetuti sforzi. È escluso
che l’ernia inguinale sia stata provocata dalla caduta accidentale del
24.10.21. Non c’è nessuna relazione di causalità naturale tra l’ernia inguinale
e l’evento in oggetto.” (doc. 92, p. 2)
Agli atti figurano pure i referti
dei medici curanti dell’assicurato, i quali si sono pure pronunciati in merito all’origine
dell’ernia inguinale.
Con certificazione del 16 agosto
2022, il dott. __________, spec. in medicina generale, ha chiesto
all’assicuratore di coprire le “spese dell’infortunio”, osservando che “l’ernia
inguinale è apparsa dopo l’incidente del 11.02.2021 [recte: del 25.10.2021,
n.d.r.].” (doc. 89).
In data 19 settembre 2022, lo
stesso curante ha sottolineato che “per l’intervento alla clavicola c’è
stato un prelievo dell’osso nella zona peri-inguinale a dx per l’innesto
claveare. L’ernia inguinale non era presente prima dell’infortunio.” (doc.
104).
Con rapporto del 7 ottobre 2022,
il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di ortopedia e
traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, ha rilevato che “in
letteratura non sono descritti i casi di ernie inguinali in seguito ad un
prelievo di corticale della cresta iliaca anche perché il sito di prelievo è
localizzato in una diversa zona anatomica. L’intervento chirurgico quindi non è
correlato con l’ernia descritta dalla sonografia del 09.05.2022. Non posso
escludere però che movimenti e colpi di tosse durante il risveglio
dall’anestesia generale potrebbe aver causato una piccola ernia inguinale.”
(doc. 101).
Il 14 dicembre 2022, il dott. __________
ha sostenuto che “visto che il paziente prima dell’intervento era
completamente asintomatico può essere che l’ernia inguinale è stata causata da
una manovra di Valsalva durante il risveglio dall’anestesia generale.”
(doc. 108).
Ancora il dott. __________, in
data 16 maggio 2023, ha attestato che “secondo il parere del Prof. Dr. med. __________
non si può dire con certezza che l’ernia ombelicale è stata causata
dall’anestesia generale. Consiglia al paziente di eseguire comunque una visita
da un chirurgo viscerale, per esaminare l’eventuale indicazione per intervento
chirurgico.” (doc. 151).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
Considerandi
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.7
Chiamata ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, questa Corte
ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, mediante la
quale CO 1 ha negato l’eziologia infortunistica all’ernia inguinale di cui
soffre l’insorgente.
In questo senso, se
è vero che il dott. __________ si è pronunciato unicamente riguardo
all’esistenza di un nesso di causalità naturale diretto tra la patologia
qui in discussione e l’evento dell’ottobre 2021 (cfr. doc. 92), è
altrettanto vero che i referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato non
appaiono atti a supportare nemmeno l’esistenza di una relazione causale indiretta.
Da una parte, il dott. __________
ha fatto valere che l’ernia inguinale costituirebbe una conseguenza naturale
dell’infortunio, rispettivamente dell’intervento chirurgico che ne è seguito,
semplicemente per il fatto che in precedenza l’assicurato non ha mai denunciato
disturbi a quel livello.
In proposito, è utile segnalare che la giurisprudenza
federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,
un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento
è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da
quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte
argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre
1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"
Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno
2017).
D’altra
parte, il dott. __________ ha innanzitutto escluso che vi possa essere una
relazione diretta tra l’ernia inguinale e l’intervento del marzo 2022 (in
particolare, il prelievo di spongiosa dalla cresta iliaca).
Il medico curante specialista si
è inoltre espresso in termini di mera possibilità a proposito
dell’esistenza di un legame causale tra l’affezione in questione e i “movimenti
e colpi di tosse durante il risveglio dall’anestesia generale” o “una
manovra di Valsalva durante il risveglio dall’anestesia generale” (salvo
poi affermare, riferendosi a un parere fornito dal Prof. __________, che “non
si può dire con certezza che l’ernia ombelicale è stata causata dall’anestesia
generale” [l’utilizzo dell’aggettivo “ombelicale”, in luogo di “inguinale”,
è evidentemente il frutto di una svista]).
Ora, così come indicato in
precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.), sono da ritenere accertate dal
profilo giuridico le circostanze la cui esistenza è stata dimostrata con il
grado della probabilità preponderante, la semplice possibilità non essendo
sufficiente.
L’affermazione ricorsuale secondo
la quale l’ernia inguinale sarebbe stata causata da ripetuti sforzi indotti dai
dolori provocati dal prelievo di spongiosa dalla cresta iliaca, non è altro che
una semplice ipotesi, che non ha trovato sufficiente conferma nella
documentazione medica a disposizione del TCA.
In conclusione, in esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale non ritiene dimostrato, perlomeno
con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che
l’ernia inguinale costituisca una conseguenza naturale dell’evento traumatico
del 25 ottobre 2021, di modo che l’CO 1 era legittimata a negare la propria
responsabilità al riguardo.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.36 del 14 agosto
2023.
consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95
del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A.
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti