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Decisione

35.2023.102

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore, dopo aver considerato stabilizzato lo stato di salute, ha posto termine alle prestazioni di corta durata, rifiutando poi di accordare il diritto ad una rendita di invalidità, stante la totale abilità lavorativa dell'assicurata nella sua professione

22 marzo 2024Italiano25 min

2023 l’amministrazione ha rilevato che il referto medico della dr.ssa __________

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.102

cr

Lugano

22 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 ottobre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 30 giugno 2000 RI 1, nata

nel 1963, a quel momento impiegata quale segretaria presso __________ – e

perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni professionali e non

professionali presso CO 1(di seguito: CO 1) – mentre era a passeggio con il

cane, a seguito della rottura del guinzaglio, ha subito un violento colpo

all’occhio destro.

A seguito dell’infortunio, ella

ha riportato una iridodialisi, un glaucoma secondario e la rottura della

coroide.

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,

con decisione del 21 ottobre 2008, confermata su opposizione in data 16 marzo

2009 (cresciuta incontestata in giudicato, cfr. doc. 8), l’assicuratore

infortuni, basandosi sulla valutazione del dr. __________, ha ritenuto il caso

stabilizzato (riservata la riapertura del caso in presenza di glaucoma o

cataratta all’occhio destro), considerato l’assicurata pienamente abile al

lavoro nella sua attività e assegnato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 25% (doc. 88).

1.3. Con STCA 32.2009.143 del 15 febbraio

2010 questo Tribunale ha confermato la decisione del 9 giugno 2009 con la quale

l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il diritto a provvedimenti

professionali, ritenendo, sulla base della valutazione del SMR e della

consulente in integrazione professionale, che ella continuava ad essere abile

al lavoro in misura completa nella originaria professione di impiegata di

commercio, che non necessita di visione binoculare.

Nonostante il rifiuto delle

prestazioni da parte dell’Ufficio AI, l’assicurata ha intrapreso il percorso

formativo di operatrice socio-sanitaria, dapprima, e di infermiera, poi.

Ella ha esercitato l’attività di

infermiera fino al 2018, momento a partire dal quale ha deciso di dedicarsi

alla casa e al marito, in vista in futuro di poi riprendere la propria

professione, idealmente a titolo indipendente.

La crisi pandemica ha tuttavia

impedito la ripresa dell’attività lavorativa.

1.4. In data 26 ottobre 2021

l’assicurata ha chiesto all’assicuratore infortuni la riapertura del sinistro a

seguito di un netto e repentino peggioramento della vista, accaduto verso la

fine del 2020, che l’ha portata alla perdita totale all’occhio destro.

1.5. Parallelamente, ella ha inoltrato

all’Ufficio AI una nuova domanda di provvedimenti professionali, per ottenere

una riqualifica quale terapista complementare.

Eseguiti gli accertamenti del

caso, in particolare una perizia specialistica affidata alla dr.ssa __________,

con decisione del 6 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha accolto la domanda dell’assicurata,

prendendo a carico i costi per un percorso di formazione in massaggio classico,

dal 22 novembre 2023 al 12 giugno 2024 (doc. H).

1.6. Con decisione formale del 15 marzo

2023 la CO 1 ha rifiutato le prestazioni mediche, mentre ha riconosciuto un’IMI

aggiuntiva del 5%, per un tasso di IMI totale del 30% (cfr. doc. M).

A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, in data 3

ottobre 2023 l’Istituto assicuratore, riformando parzialmente la propria

precedente decisione, ha riconosciuto che le prestazioni mediche devono essere

assunte fino alla stabilizzazione dello stato di salute risultante dalla

ricaduta, ovvero fino alla fine di settembre 2021. Per il resto, confermando la

decisione del 15 marzo 2023, la CO 1 ha rifiutato il diritto ad una rendita di

invalidità e ha assegnato un’IMI aggiuntiva del 5% oltre a quella del 25% già

riconosciuta in passato, per un’IMI complessiva del 30% (doc. A).

1.7. Con tempestivo ricorso del 3

novembre 2023 l’assicurata, patrocinata dall’avv. L. Medici, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,

che le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese mediche siano garantite

fino al raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute o, in via

subordinata, che gli atti vengano rinviati all’assicuratore LAINF affinché

emani una nuova decisione dopo adeguata istruzione del caso dal profilo medico,

mediante una perizia.

Secondo il legale, l’amministrazione avrebbe, a torto, considerato

lo stato di salute dell’interessata stabilizzato, senza debitamente tenere

conto del fatto che ella debba continuare ad instillare quotidianamente delle

gocce nell’occhio destro, al fine di abbassare la pressione intraoculare. Tale

pratica costituisce a tutti gli effetti un tipo di trattamento del glaucoma,

cui molto probabilmente dovrà fare seguito un intervento laser di

ciclofotocoagulazione, già paventato dalla dr.ssa __________.

Il patrocinatore ha rilevato che solo una volta sotto controllo la

pressione intraoculare lo stato di salute potrà dirsi stabilizzato.

L’insorgente ha, poi, contestato la mancata assegnazione di una

rendita di invalidità, evidenziando che il reddito ipotetico da valido avrebbe

dovuto essere quello conseguito nell’attività di infermiera (vale a dire quella

esercitata prima della ricaduta) e non, invece, in quella di impiegata d’ufficio

(doc. I).

1.8. CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

III).

Fatti

1.9. In data 6 dicembre 2023

l’insorgente ha trasmesso al TCA un referto medico della propria oftalmologa

curante, a dimostrazione del fatto che il suo stato di salute non sarebbe

ancora stabilizzato (doc. V).

1.10. Con osservazioni del 12 dicembre

2023 l’amministrazione ha rilevato che il referto medico della dr.ssa __________

del 5 dicembre 2023 conferma che il trattamento in gocce ha lo scopo di mantenere

stabile lo stato di salute ed evitare un peggioramento, ciò che dimostra l’intervenuta

stabilizzazione dello stato di salute (doc. VII).

1.11. In data 11 gennaio 2024 l’insorgente

ha trasmesso al TCA copia della comunicazione del 19 dicembre 2023 con la quale

la CO 1 ha confermato la presa a carico delle spese mediche per l’intervento di

ciclofotocoagulazione all’occhio destro (doc. IX + S).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa

innanzitutto la questione di sapere se l’assicuratore resistente era

legittimato a dichiarare estinto da fine settembre 2021 il diritto alle

prestazioni di corta durata dipendente dall’infortunio occorso in data 30

giugno 2000, oppure no.

Nell’affermativa, questo

Tribunale dovrà esaminare se l’assicurata ha diritto ad una rendita

d’invalidità, oppure no.

2.2. Stabilizzazione dello stato

di salute infortunistico a contare da fine settembre 2021?

2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo

dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico

minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno

diritto a una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4).

Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora

eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021

del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

La questione deve essere valutata

in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF

8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid.

3.2).

Se un miglioramento non è più

possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita

d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi

menzionati).

2.2.2. Nella concreta evenienza, va

constatato che la decisione della CO 1 di porre fine alle prestazioni di corta

durata a far tempo da fine settembre 2021 (cfr. doc. A, pag. 4, che ha

modificato su questo punto la decisione formale del 15 marzo 2023, doc. M) trova

il proprio fondamento nella valutazione del 24 luglio 2023 espressa in

proposito dall’oftalmologo fiduciario dell’assicuratore infortuni, dr. __________,

e nell’apprezzamento peritale del 16 febbraio 2023 redatto dalla specialista in

oftalmologia dr.ssa __________ per conto dell’Ufficio AI.

Il dr. __________, preso atto

dell’intera documentazione medica, ivi compreso il referto peritale dalla

dr.ssa __________ commissionato dall’Ufficio AI, ha considerato lo stato di

salute dell’interessata stabile già da fine 2020 (cfr. doc. O).

Nel referto peritale del 16

febbraio 2023 la dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, poste le

diagnosi di “stato dopo grave contusione bulbare all’occhio destro (30 giugno

2000) con midriasi e iridodialisi posttraumatiche; glaucoma secondario

posttraumatico; cataratta posttraumatica; astigmatismo miopico e miopia occhio

sinistro” e dopo avere rilevato che “l’A. ha seguito tutte le terapie

necessarie per contenere il danno alla vista. Il peggioramento subentrato alla

fine del 2020 era prevedibile (cfr. lettera 1.12.2006 della dr. __________ alla

CO 1, doc. 83, pag. 2061), malgrado il trattamento locale in gocce”, riguardo

alle possibilità di guarigione ha espressamente indicato che “non esistono

trattamenti o terapie per recuperare la vista all’occhio destro. La

ciclocriofotocoagulazione prospettata dall’oculista curante, dr. __________,

può soltanto ridurre la pressione endoculare e eventuali dolori” (doc. G, pag.

9).

Inoltre, alla domanda “secondo i periti è possibile migliorare

ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante l’attuazione di

provvedimenti medici? In caso negativo si prega di motivare brevemente”, la

dr.ssa __________ ha risposto che “non sono ipotizzabili provvedimenti medici

in grado di migliorare la capacità lavorativa” (doc. G, pag. 12).

L’assicurata, dal canto suo, ha contestato che il proprio stato di

salute possa essere considerato stabilizzato a partire da fine settembre 2021,

rilevando che la stabilizzazione potrà dirsi raggiunta solo una volta che sarà

sotto controllo la pressione oculare. Ciò che, allo stato attuale, non è ancora

avvenuto, prova ne è la circostanza che ella deve continuamente, ogni giorno,

instillare delle gocce per diminuire la pressione oculare e, inoltre, dovrà

sottoporsi ad un intervento laser di ciclofotocoagulazione, come previsto

dall’oftalmologa curante, dr.ssa __________.

Nel certificato medico di

ricaduta del 10 marzo 2022, difatti, la dr.ssa __________, rispondendo alla

domanda relativa all’evoluzione della malattia, ha indicato che “la terapia

locale serve a diminuire i dolori che nascono quando si alza la pressione a 50

mm”, aggiungendo quale prognosi che “il trattamento mira a non avere dolori, si

può continuare le gocce oppure fare una ciclofotocoagulazione” (doc. 48).

In data 23 ottobre 2023 la dr.ssa

__________ ha chiesto all’Istituto assicuratore la riapertura del caso,

indicando che “la paziente deve sottoporsi all’intervento di

ciclofotocoagulazione all’occhio destro, e continua delle cure con colliri

anti-glaucomatosi per la conseguenza dell’infortunio del 30 giugno 2000

all’occhio destro” (doc. 87).

Con referto del 5 dicembre 2023,

inoltre, la dr.ssa __________ ha certificato che “la sospensione di gocce per

abbassare la pressione intraoculare dell’occhio destro causa dolori oculari e

malessere generale della paziente. Vi è rischio di ftisi e perdita del bulbo

oculare” (doc. R).

2.2.3. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.2.4. Nella presente

fattispecie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questa Corte ritiene di poter fare proprio il parere espresso dal

dr. __________, condividendo anche l’apprezzamento peritale della dr.ssa __________,

a proposito del raggiungimento della stabilizzazione delle condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente.

Nel referto

peritale del 16 febbraio 2023, infatti, la dr.ssa __________ ha espressamente

indicato che “non esistono trattamenti o terapie per recuperare la vista

all’occhio destro” (doc. G, pag. 9) e che “non sono ipotizzabili

provvedimenti medici in grado di migliorare la capacità lavorativa” (doc. G,

pag. 12).

Tale valutazione è stata fatta

propria dal dr. __________ (cfr. doc. O).

Il fatto, più volte

evidenziato dall’insorgente e confermato dall’oftalmologa curante, che ella

debba ogni giorno instillare diverse gocce nell’occhio destro al fine di

ridurre la pressione oculare, pena l’insorgenza, in caso di sospensione del

trattamento, di “dolori oculari, malessere generale e rischio di ftisi e

perdita del bulbo oculare” (cfr. referto del 5 dicembre 2023 della dr.ssa __________,

doc. R), non rappresenta un ostacolo alla stabilizzazione, ma al contrario una

conferma della stessa. Tale cura serve, infatti, come ben evidenziato

dalla dr.ssa __________, ad evitare un peggioramento delle condizioni di salute

(trattamento conservativo) e non a migliorarle sensibilmente ai sensi dell’art.

19 cpv. 1 LAINF. Per definizione, provvedimenti conservativi quali

quello in atto non mirano, quindi, a migliorare lo stato di salute

infortunistico, ma soltanto ad evitare che esso peggiori.

Infine, il TCA prende atto del

fatto che, dopo aver dichiarato stabilizzato lo stato di salute infortunistico

da fine settembre 2021, la CO 1 ha accettato di prendere a suo carico i costi

dell’intervento laser di ciclocriofotocoagulazione prospettato dall’oftalmologa

curante, dr.ssa __________ (cfr. doc. S).

Questa decisione non è comunque

suscettibile di rimettere in discussione la stabilizzazione dello stato di

salute dalla fine di settembre 2021. In effetti, in una sentenza 8C_176/2023

del 6 dicembre 2023 riguardante una fattispecie analoga a quella sub judice, il

Tribunale federale, riformando sul punto quanto deciso dai primi giudici, ha confermato

l’intervenuta stabilizzazione dello stato di salute di un assicurato,

nonostante il successivo intervento di cementoplastica, il quale aveva uno scopo

antalgico e non era, invece, in grado di portare ad un significativo

miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

In esito a tutto quanto precede, è

dunque accertato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale, che al

momento in cui la CO 1 ha chiuso il caso (fine settembre 2021), lo stato di

salute infortunistico dell’assicurata era ormai stabilizzato ai sensi dell’art.

19 cpv. 1 LAINF.

Giova qui ribadire che

stabilizzazione non significa che l’insorgente non lamenti più disturbi, ma

soltanto che quelli ancora presenti non sono più suscettibili di migliorare in

modo significativo mediante l’applicazione di ulteriori provvedimenti

terapeutici.

Stante ciò, l’amministrazione era

pertanto legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta

durata da quella data e a valutare le prestazioni di lunga durata (rendita

d’invalidità e IMI).

A fronte di una situazione

giudicata sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove (in particolare, la perizia pretesa dall’avv. RA 1).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.3. Diritto ad una rendita

d’invalidità?

2.3.1. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U

529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF

la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la

STFA del 18 marzo 2002

nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno alla

salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.

3b).

2.3.2

Preliminarmente, questa Corte

ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub

judice.

Dalle carte processuali si evince

che il diritto alla rendita era già stato negato dall’assicuratore LAINF all’assicurata

con la decisione del 21 ottobre 2008, confermata con decisione su opposizione

del 16 marzo 2009, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 8), nella

quale era stato stabilito che “l’attività lavorativa rispettivamente la

capacità al guadagno, da un punto di vista post-infortunistico, sono

interamente date” (doc. 88).

Ad un’analoga conclusione era

pure giunto l’Ufficio AI, con decisione del 9 giugno 2009, confermata dal TCA

con sentenza 32.2009.143 del 15 febbraio 2010, considerando l’assicurata abile

in misura completa nella originaria professione di impiegata di commercio, la

quale non necessita di visione binoculare (cfr. consid. 1.3.).

La ricorrente fa ora valere che,

rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata emanata la precedente

decisione su opposizione del 16 marzo 2009, il suo stato di salute si sarebbe

aggravato con conseguente modifica dell’esigibilità lavorativa stabilita al

momento della chiusura del caso iniziale.

In questo contesto, è utile

rilevare che, nel caso di specie, non può tornare applicabile l’art. 17 cpv. 1

LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione all’assicurata

era stato negato il diritto ad una rendita, avendo ritrovato una piena abilità

lavorativa nella propria professione.

D’altro canto, va segnalato che,

secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di riconoscere

delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto

derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro

subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in

relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato

nell’assicurazione per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale

anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona

assicurata far valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un

infortunio assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle

prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6

novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).

2.3.3

In concreto, l’amministrazione ha

rifiutato di assegnare una rendita di invalidità, nonostante il peggioramento

del visus (passato da 2/10 a 0/10) verificatosi a fine 2020, sostenendo che

l’assicurata continua ad essere in grado di svolgere a tempo pieno e con

rendimento completo l’originaria attività di impiegata di commercio (cfr. doc. A).

Il TCA non ha motivo per

discostarsi da tale valutazione dell’amministrazione.

Va qui, difatti, rilevato che il cambiamento di professione (quale

operatrice socio-sanitaria / massaggiatrice terapeutica) è stato determinato da

una scelta personale dell’assicurata e non dal danno alla salute (cfr. in

proposito la STCA 32.2009.143 del 15 febbraio 2010).

Inoltre, nel parere del 24 luglio 2023, il medico fiduciario

dell’assicuratore LAINF, dr. __________, ha rilevato che vi è tuttora una

totale capacità lavorativa nella professione di impiegata di commercio (cfr.

doc. O).

Del resto, nonostante le obiezioni sollevate al riguardo

dall’insorgente, il parere espresso dal dr. __________ risulta del tutto

conforme a quanto stabilito nella sentenza 32.2009.143 del 15 febbraio 2010,

pag. 16, cresciuta incontestata in giudicato, e alla giurisprudenza federale in

materia.

Alla luce di ciò, non può essere condivisa la valutazione

dell’oftalmologa curante, dr.ssa __________, la quale pretende invece esservi

una capacità lavorativa residua del 25% nell’attività di funzionaria

amministrativa (cfr. doc. D).

Già in occasione della sentenza 32.2009.143 del 15 febbraio 2010

citata, infatti, il TCA aveva rilevato che “anche nell’eventualità di un

peggioramento della patologia all’occhio destro (glaucoma secondario, cataratta

traumatica o distacco retinico) la capacità lavorativa dell’assicurata rimarrebbe

comunque completa essendo sufficiente, secondo le indicazioni del Dr. __________

fatte proprie dal Tribunale federale (cfr. STFA U 183/98 dell’8 luglio 1999),

la visione monoculare per l’esercizio della precedente attività di impiegata di

commercio”.

Alla luce di quanto sopra, il

TCA non ha quindi motivo per distanziarsi dalle conclusioni

dell’amministrazioni a proposito del fatto che l'assicurata continui ad essere

abile in misura totale nella sua attività originaria di impiegata di commercio.

A titolo abbondanziale, a proposito della richiesta

dell’insorgente di tenere conto, quale reddito da valida, di quanto percepito

in qualità di infermiera (doc. I), questo Tribunale rileva che nella decisione

su opposizione impugnata la CO 1 ha comunque indicato che “anche nel caso in

cui si volesse ritenere un’esigibilità in una professione adeguata alle sue

limitazioni professionali, ci si ritroverebbe a comparare le stesse posizioni

delle tabelle statistiche vista l’assenza di professione al momento della ricaduta.

Il diritto alla rendita dunque è negato” (cfr. doc. A).

A tale riguardo, va infatti rilevato che il dr. __________ ha

ritenuto l’attività di infermiera di cure generali pienamente esigibile (cfr.

doc. O, “Si son travail d’infirmière est un travail d’étage et

de soins généraux, non, il n’y a pas d’incapacité”).

Alla luce di quanto sopra, la decisione con la quale è stato

rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità merita, dunque, conferma.

2.4

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti