35.2023.102
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore, dopo aver considerato stabilizzato lo stato di salute, ha posto termine alle prestazioni di corta durata, rifiutando poi di accordare il diritto ad una rendita di invalidità, stante la totale abilità lavorativa dell'assicurata nella sua professione
22 marzo 2024Italiano25 min
2023 l’amministrazione ha rilevato che il referto medico della dr.ssa __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.102
cr
Lugano
22 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 ottobre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 30 giugno 2000 RI 1, nata
nel 1963, a quel momento impiegata quale segretaria presso __________ – e
perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni professionali e non
professionali presso CO 1(di seguito: CO 1) – mentre era a passeggio con il
cane, a seguito della rottura del guinzaglio, ha subito un violento colpo
all’occhio destro.
A seguito dell’infortunio, ella
ha riportato una iridodialisi, un glaucoma secondario e la rottura della
coroide.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,
con decisione del 21 ottobre 2008, confermata su opposizione in data 16 marzo
2009 (cresciuta incontestata in giudicato, cfr. doc. 8), l’assicuratore
infortuni, basandosi sulla valutazione del dr. __________, ha ritenuto il caso
stabilizzato (riservata la riapertura del caso in presenza di glaucoma o
cataratta all’occhio destro), considerato l’assicurata pienamente abile al
lavoro nella sua attività e assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 25% (doc. 88).
1.3. Con STCA 32.2009.143 del 15 febbraio
2010 questo Tribunale ha confermato la decisione del 9 giugno 2009 con la quale
l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il diritto a provvedimenti
professionali, ritenendo, sulla base della valutazione del SMR e della
consulente in integrazione professionale, che ella continuava ad essere abile
al lavoro in misura completa nella originaria professione di impiegata di
commercio, che non necessita di visione binoculare.
Nonostante il rifiuto delle
prestazioni da parte dell’Ufficio AI, l’assicurata ha intrapreso il percorso
formativo di operatrice socio-sanitaria, dapprima, e di infermiera, poi.
Ella ha esercitato l’attività di
infermiera fino al 2018, momento a partire dal quale ha deciso di dedicarsi
alla casa e al marito, in vista in futuro di poi riprendere la propria
professione, idealmente a titolo indipendente.
La crisi pandemica ha tuttavia
impedito la ripresa dell’attività lavorativa.
1.4. In data 26 ottobre 2021
l’assicurata ha chiesto all’assicuratore infortuni la riapertura del sinistro a
seguito di un netto e repentino peggioramento della vista, accaduto verso la
fine del 2020, che l’ha portata alla perdita totale all’occhio destro.
1.5. Parallelamente, ella ha inoltrato
all’Ufficio AI una nuova domanda di provvedimenti professionali, per ottenere
una riqualifica quale terapista complementare.
Eseguiti gli accertamenti del
caso, in particolare una perizia specialistica affidata alla dr.ssa __________,
con decisione del 6 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha accolto la domanda dell’assicurata,
prendendo a carico i costi per un percorso di formazione in massaggio classico,
dal 22 novembre 2023 al 12 giugno 2024 (doc. H).
1.6. Con decisione formale del 15 marzo
2023 la CO 1 ha rifiutato le prestazioni mediche, mentre ha riconosciuto un’IMI
aggiuntiva del 5%, per un tasso di IMI totale del 30% (cfr. doc. M).
A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, in data 3
ottobre 2023 l’Istituto assicuratore, riformando parzialmente la propria
precedente decisione, ha riconosciuto che le prestazioni mediche devono essere
assunte fino alla stabilizzazione dello stato di salute risultante dalla
ricaduta, ovvero fino alla fine di settembre 2021. Per il resto, confermando la
decisione del 15 marzo 2023, la CO 1 ha rifiutato il diritto ad una rendita di
invalidità e ha assegnato un’IMI aggiuntiva del 5% oltre a quella del 25% già
riconosciuta in passato, per un’IMI complessiva del 30% (doc. A).
1.7. Con tempestivo ricorso del 3
novembre 2023 l’assicurata, patrocinata dall’avv. L. Medici, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,
che le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese mediche siano garantite
fino al raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute o, in via
subordinata, che gli atti vengano rinviati all’assicuratore LAINF affinché
emani una nuova decisione dopo adeguata istruzione del caso dal profilo medico,
mediante una perizia.
Secondo il legale, l’amministrazione avrebbe, a torto, considerato
lo stato di salute dell’interessata stabilizzato, senza debitamente tenere
conto del fatto che ella debba continuare ad instillare quotidianamente delle
gocce nell’occhio destro, al fine di abbassare la pressione intraoculare. Tale
pratica costituisce a tutti gli effetti un tipo di trattamento del glaucoma,
cui molto probabilmente dovrà fare seguito un intervento laser di
ciclofotocoagulazione, già paventato dalla dr.ssa __________.
Il patrocinatore ha rilevato che solo una volta sotto controllo la
pressione intraoculare lo stato di salute potrà dirsi stabilizzato.
L’insorgente ha, poi, contestato la mancata assegnazione di una
rendita di invalidità, evidenziando che il reddito ipotetico da valido avrebbe
dovuto essere quello conseguito nell’attività di infermiera (vale a dire quella
esercitata prima della ricaduta) e non, invece, in quella di impiegata d’ufficio
(doc. I).
1.8. CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
Fatti
1.9. In data 6 dicembre 2023
l’insorgente ha trasmesso al TCA un referto medico della propria oftalmologa
curante, a dimostrazione del fatto che il suo stato di salute non sarebbe
ancora stabilizzato (doc. V).
1.10. Con osservazioni del 12 dicembre
2023 l’amministrazione ha rilevato che il referto medico della dr.ssa __________
del 5 dicembre 2023 conferma che il trattamento in gocce ha lo scopo di mantenere
stabile lo stato di salute ed evitare un peggioramento, ciò che dimostra l’intervenuta
stabilizzazione dello stato di salute (doc. VII).
1.11. In data 11 gennaio 2024 l’insorgente
ha trasmesso al TCA copia della comunicazione del 19 dicembre 2023 con la quale
la CO 1 ha confermato la presa a carico delle spese mediche per l’intervento di
ciclofotocoagulazione all’occhio destro (doc. IX + S).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa
innanzitutto la questione di sapere se l’assicuratore resistente era
legittimato a dichiarare estinto da fine settembre 2021 il diritto alle
prestazioni di corta durata dipendente dall’infortunio occorso in data 30
giugno 2000, oppure no.
Nell’affermativa, questo
Tribunale dovrà esaminare se l’assicurata ha diritto ad una rendita
d’invalidità, oppure no.
2.2. Stabilizzazione dello stato
di salute infortunistico a contare da fine settembre 2021?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo
dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico
minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno
diritto a una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4).
Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora
eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021
del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).
La questione deve essere valutata
in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF
8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid.
3.2).
Se un miglioramento non è più
possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita
d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
2.2.2. Nella concreta evenienza, va
constatato che la decisione della CO 1 di porre fine alle prestazioni di corta
durata a far tempo da fine settembre 2021 (cfr. doc. A, pag. 4, che ha
modificato su questo punto la decisione formale del 15 marzo 2023, doc. M) trova
il proprio fondamento nella valutazione del 24 luglio 2023 espressa in
proposito dall’oftalmologo fiduciario dell’assicuratore infortuni, dr. __________,
e nell’apprezzamento peritale del 16 febbraio 2023 redatto dalla specialista in
oftalmologia dr.ssa __________ per conto dell’Ufficio AI.
Il dr. __________, preso atto
dell’intera documentazione medica, ivi compreso il referto peritale dalla
dr.ssa __________ commissionato dall’Ufficio AI, ha considerato lo stato di
salute dell’interessata stabile già da fine 2020 (cfr. doc. O).
Nel referto peritale del 16
febbraio 2023 la dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, poste le
diagnosi di “stato dopo grave contusione bulbare all’occhio destro (30 giugno
2000) con midriasi e iridodialisi posttraumatiche; glaucoma secondario
posttraumatico; cataratta posttraumatica; astigmatismo miopico e miopia occhio
sinistro” e dopo avere rilevato che “l’A. ha seguito tutte le terapie
necessarie per contenere il danno alla vista. Il peggioramento subentrato alla
fine del 2020 era prevedibile (cfr. lettera 1.12.2006 della dr. __________ alla
CO 1, doc. 83, pag. 2061), malgrado il trattamento locale in gocce”, riguardo
alle possibilità di guarigione ha espressamente indicato che “non esistono
trattamenti o terapie per recuperare la vista all’occhio destro. La
ciclocriofotocoagulazione prospettata dall’oculista curante, dr. __________,
può soltanto ridurre la pressione endoculare e eventuali dolori” (doc. G, pag.
9).
Inoltre, alla domanda “secondo i periti è possibile migliorare
ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante l’attuazione di
provvedimenti medici? In caso negativo si prega di motivare brevemente”, la
dr.ssa __________ ha risposto che “non sono ipotizzabili provvedimenti medici
in grado di migliorare la capacità lavorativa” (doc. G, pag. 12).
L’assicurata, dal canto suo, ha contestato che il proprio stato di
salute possa essere considerato stabilizzato a partire da fine settembre 2021,
rilevando che la stabilizzazione potrà dirsi raggiunta solo una volta che sarà
sotto controllo la pressione oculare. Ciò che, allo stato attuale, non è ancora
avvenuto, prova ne è la circostanza che ella deve continuamente, ogni giorno,
instillare delle gocce per diminuire la pressione oculare e, inoltre, dovrà
sottoporsi ad un intervento laser di ciclofotocoagulazione, come previsto
dall’oftalmologa curante, dr.ssa __________.
Nel certificato medico di
ricaduta del 10 marzo 2022, difatti, la dr.ssa __________, rispondendo alla
domanda relativa all’evoluzione della malattia, ha indicato che “la terapia
locale serve a diminuire i dolori che nascono quando si alza la pressione a 50
mm”, aggiungendo quale prognosi che “il trattamento mira a non avere dolori, si
può continuare le gocce oppure fare una ciclofotocoagulazione” (doc. 48).
In data 23 ottobre 2023 la dr.ssa
__________ ha chiesto all’Istituto assicuratore la riapertura del caso,
indicando che “la paziente deve sottoporsi all’intervento di
ciclofotocoagulazione all’occhio destro, e continua delle cure con colliri
anti-glaucomatosi per la conseguenza dell’infortunio del 30 giugno 2000
all’occhio destro” (doc. 87).
Con referto del 5 dicembre 2023,
inoltre, la dr.ssa __________ ha certificato che “la sospensione di gocce per
abbassare la pressione intraoculare dell’occhio destro causa dolori oculari e
malessere generale della paziente. Vi è rischio di ftisi e perdita del bulbo
oculare” (doc. R).
2.2.3. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.2.4. Nella presente
fattispecie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questa Corte ritiene di poter fare proprio il parere espresso dal
dr. __________, condividendo anche l’apprezzamento peritale della dr.ssa __________,
a proposito del raggiungimento della stabilizzazione delle condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente.
Nel referto
peritale del 16 febbraio 2023, infatti, la dr.ssa __________ ha espressamente
indicato che “non esistono trattamenti o terapie per recuperare la vista
all’occhio destro” (doc. G, pag. 9) e che “non sono ipotizzabili
provvedimenti medici in grado di migliorare la capacità lavorativa” (doc. G,
pag. 12).
Tale valutazione è stata fatta
propria dal dr. __________ (cfr. doc. O).
Il fatto, più volte
evidenziato dall’insorgente e confermato dall’oftalmologa curante, che ella
debba ogni giorno instillare diverse gocce nell’occhio destro al fine di
ridurre la pressione oculare, pena l’insorgenza, in caso di sospensione del
trattamento, di “dolori oculari, malessere generale e rischio di ftisi e
perdita del bulbo oculare” (cfr. referto del 5 dicembre 2023 della dr.ssa __________,
doc. R), non rappresenta un ostacolo alla stabilizzazione, ma al contrario una
conferma della stessa. Tale cura serve, infatti, come ben evidenziato
dalla dr.ssa __________, ad evitare un peggioramento delle condizioni di salute
(trattamento conservativo) e non a migliorarle sensibilmente ai sensi dell’art.
19 cpv. 1 LAINF. Per definizione, provvedimenti conservativi quali
quello in atto non mirano, quindi, a migliorare lo stato di salute
infortunistico, ma soltanto ad evitare che esso peggiori.
Infine, il TCA prende atto del
fatto che, dopo aver dichiarato stabilizzato lo stato di salute infortunistico
da fine settembre 2021, la CO 1 ha accettato di prendere a suo carico i costi
dell’intervento laser di ciclocriofotocoagulazione prospettato dall’oftalmologa
curante, dr.ssa __________ (cfr. doc. S).
Questa decisione non è comunque
suscettibile di rimettere in discussione la stabilizzazione dello stato di
salute dalla fine di settembre 2021. In effetti, in una sentenza 8C_176/2023
del 6 dicembre 2023 riguardante una fattispecie analoga a quella sub judice, il
Tribunale federale, riformando sul punto quanto deciso dai primi giudici, ha confermato
l’intervenuta stabilizzazione dello stato di salute di un assicurato,
nonostante il successivo intervento di cementoplastica, il quale aveva uno scopo
antalgico e non era, invece, in grado di portare ad un significativo
miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
In esito a tutto quanto precede, è
dunque accertato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale, che al
momento in cui la CO 1 ha chiuso il caso (fine settembre 2021), lo stato di
salute infortunistico dell’assicurata era ormai stabilizzato ai sensi dell’art.
19 cpv. 1 LAINF.
Giova qui ribadire che
stabilizzazione non significa che l’insorgente non lamenti più disturbi, ma
soltanto che quelli ancora presenti non sono più suscettibili di migliorare in
modo significativo mediante l’applicazione di ulteriori provvedimenti
terapeutici.
Stante ciò, l’amministrazione era
pertanto legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta
durata da quella data e a valutare le prestazioni di lunga durata (rendita
d’invalidità e IMI).
A fronte di una situazione
giudicata sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di
ulteriori prove (in particolare, la perizia pretesa dall’avv. RA 1).
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.3. Diritto ad una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U
529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la
STFA del 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla
salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.
3b).
2.3.2
Preliminarmente, questa Corte
ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub
judice.
Dalle carte processuali si evince
che il diritto alla rendita era già stato negato dall’assicuratore LAINF all’assicurata
con la decisione del 21 ottobre 2008, confermata con decisione su opposizione
del 16 marzo 2009, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 8), nella
quale era stato stabilito che “l’attività lavorativa rispettivamente la
capacità al guadagno, da un punto di vista post-infortunistico, sono
interamente date” (doc. 88).
Ad un’analoga conclusione era
pure giunto l’Ufficio AI, con decisione del 9 giugno 2009, confermata dal TCA
con sentenza 32.2009.143 del 15 febbraio 2010, considerando l’assicurata abile
in misura completa nella originaria professione di impiegata di commercio, la
quale non necessita di visione binoculare (cfr. consid. 1.3.).
La ricorrente fa ora valere che,
rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata emanata la precedente
decisione su opposizione del 16 marzo 2009, il suo stato di salute si sarebbe
aggravato con conseguente modifica dell’esigibilità lavorativa stabilita al
momento della chiusura del caso iniziale.
In questo contesto, è utile
rilevare che, nel caso di specie, non può tornare applicabile l’art. 17 cpv. 1
LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione all’assicurata
era stato negato il diritto ad una rendita, avendo ritrovato una piena abilità
lavorativa nella propria professione.
D’altro canto, va segnalato che,
secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di riconoscere
delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto
derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro
subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in
relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato
nell’assicurazione per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale
anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona
assicurata far valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un
infortunio assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle
prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6
novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).
2.3.3
In concreto, l’amministrazione ha
rifiutato di assegnare una rendita di invalidità, nonostante il peggioramento
del visus (passato da 2/10 a 0/10) verificatosi a fine 2020, sostenendo che
l’assicurata continua ad essere in grado di svolgere a tempo pieno e con
rendimento completo l’originaria attività di impiegata di commercio (cfr. doc. A).
Il TCA non ha motivo per
discostarsi da tale valutazione dell’amministrazione.
Va qui, difatti, rilevato che il cambiamento di professione (quale
operatrice socio-sanitaria / massaggiatrice terapeutica) è stato determinato da
una scelta personale dell’assicurata e non dal danno alla salute (cfr. in
proposito la STCA 32.2009.143 del 15 febbraio 2010).
Inoltre, nel parere del 24 luglio 2023, il medico fiduciario
dell’assicuratore LAINF, dr. __________, ha rilevato che vi è tuttora una
totale capacità lavorativa nella professione di impiegata di commercio (cfr.
doc. O).
Del resto, nonostante le obiezioni sollevate al riguardo
dall’insorgente, il parere espresso dal dr. __________ risulta del tutto
conforme a quanto stabilito nella sentenza 32.2009.143 del 15 febbraio 2010,
pag. 16, cresciuta incontestata in giudicato, e alla giurisprudenza federale in
materia.
Alla luce di ciò, non può essere condivisa la valutazione
dell’oftalmologa curante, dr.ssa __________, la quale pretende invece esservi
una capacità lavorativa residua del 25% nell’attività di funzionaria
amministrativa (cfr. doc. D).
Già in occasione della sentenza 32.2009.143 del 15 febbraio 2010
citata, infatti, il TCA aveva rilevato che “anche nell’eventualità di un
peggioramento della patologia all’occhio destro (glaucoma secondario, cataratta
traumatica o distacco retinico) la capacità lavorativa dell’assicurata rimarrebbe
comunque completa essendo sufficiente, secondo le indicazioni del Dr. __________
fatte proprie dal Tribunale federale (cfr. STFA U 183/98 dell’8 luglio 1999),
la visione monoculare per l’esercizio della precedente attività di impiegata di
commercio”.
Alla luce di quanto sopra, il
TCA non ha quindi motivo per distanziarsi dalle conclusioni
dell’amministrazioni a proposito del fatto che l'assicurata continui ad essere
abile in misura totale nella sua attività originaria di impiegata di commercio.
A titolo abbondanziale, a proposito della richiesta
dell’insorgente di tenere conto, quale reddito da valida, di quanto percepito
in qualità di infermiera (doc. I), questo Tribunale rileva che nella decisione
su opposizione impugnata la CO 1 ha comunque indicato che “anche nel caso in
cui si volesse ritenere un’esigibilità in una professione adeguata alle sue
limitazioni professionali, ci si ritroverebbe a comparare le stesse posizioni
delle tabelle statistiche vista l’assenza di professione al momento della ricaduta.
Il diritto alla rendita dunque è negato” (cfr. doc. A).
A tale riguardo, va infatti rilevato che il dr. __________ ha
ritenuto l’attività di infermiera di cure generali pienamente esigibile (cfr.
doc. O, “Si son travail d’infirmière est un travail d’étage et
de soins généraux, non, il n’y a pas d’incapacité”).
Alla luce di quanto sopra, la decisione con la quale è stato
rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità merita, dunque, conferma.
2.4
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021
consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti