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Decisione

35.2023.105

Domanda di revisione di una sentenza del TCA respinta

21 febbraio 2024Italiano44 min

2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.105

CL/gm

Lugano

21 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 16 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

chiedente la revisione

della sentenza emessa il 20 marzo 2023 da questo Tribunale (inc. n.

35.2022.64) nella causa da lui promossa con ricorso del 13 settembre 2022

contro

la decisione su opposizione del 19 luglio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 5 agosto 2018, RI 1, di

formazione “pittore” con attestato federali di capacità ma allora a beneficio

delle prestazioni LADI (cfr. doc. 1), e, perciò, assicurato d’obbligo contro

gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato vittima di un

incidente della circolazione allorquando, mentre egli si trovava alla guida del

proprio scooter, si è visto tagliare la strada da un autoveicolo che

sopraggiungeva in senso opposto e svoltava a sinistra ed “urtava con il

proprio corpo contro il montante destro del parabrezza prima di rovinare al

suolo. Terminava la corsa sul manto stradale, in posizione supina e privo di

sensi, con la testa posizionata a filo del veicolo, all’altezza della porta

posteriore destra del veicolo” (cfr. doc. 40).

Nel sinistro, RI 1 ha riportato “multiple

fratture della teca, del massiccio facciale e della base cranica; frattura di

tutte le pareti orbitarie di sinistra, con erniazione di tessuto adiposo

endo-orbitario nel seno mascellare e raccolta ematica extraconale in sede

inferiore e supero-laterale; focolai contusivi emorragici in sede frontale

sinistra, quota ematica subaracnoidea e sottili raccolte ematiche

extra-assiali; frattura tibia prossimale intra-articolare a destra; frattura

tibia prossimale extra-articolare a sinistra con instabilità multidirezionale;

frattura radio distale destra intra-articolare con dislocazione dorsale e

frattura del processo stiloideo; lussazione metatarso falangea 4° e 5° dito

piede sinistro, frattura intra-articolare falange prossimale 1° dito piede

sinistro e ferita lacero contusa a livello dorsale del piede sinistro e ferita

lacero-contusa di circa 4 cm a livello frontale sinistra” (cfr. doc.

38-39).

A causa dell’infortunio,

l’interessato è stato degente dal 5 al 30 agosto 2018 presso l’Unità di ortopedia

e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 40, p. 35-38)

e, in seguito, presso la Clinica __________ di __________ fino al 5 dicembre

2018 (cfr. doc. 67).

Inoltre, egli si è dovuto

sottoporre a svariati interventi chirurgici tra il 5 agosto 2018 e il 26

febbraio 2021. Nel frattempo, è stato pure degente dal 17 agosto all’11

settembre 2020 presso la __________ di __________ (cfr. doc. 307-308).

L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (cfr. doc. 42).

In data 19 novembre 2018,

l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti

giustificata dai postumi infortunistici (cfr. doc. 45).

1.2. Successivamente al trauma, RI 1 ha

sviluppato una diplopia all’occhio sinistro (risoltasi spontaneamente; cfr.

doc. 249 e 441), una parziale perdita dell’udito all’orecchio destro (con

conseguente posa di una protesi acustica nel 2019: doc. 240 e 507) e dei

deficit neuropsicologici globalmente di entità moderata (principalmente,

rallentamento attentivo, rapida affaticabilità, ridotte abilità di memoria di

lavoro e di pianificazione: cfr. doc. 412).

Nel prosieguo, RI 1 ha sviluppato anche dei disturbi psichici – in relazione ai

quali, al pari di quanto concerne le relative valutazioni

medico/specialistiche, meglio si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.4.) -,

ha lamentato la persistenza d’importanti dolori agli arti inferiori

(maggiormente a destra) e al polso destro e, nel contempo, ha denunciato una complessa

sintomatologia caratterizzata, segnatamente, da cefalee, vertigini, disturbi

vestibolari e tinnitus.

1.3. Esperiti gli accertamenti

amministrativi e medici del caso, il 14 gennaio 2022 l’CO 1 ha comunicato

all’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, quanto segue:

"

(…). Il sig. RI 1 è stato sottoposto a visita medica di chiusura in data

29.7.2021 per quanto attiene le affezioni ortopediche. In tale occasione, per

queste ultime, la situazione era già ritenuta stabilizzata. Abbiamo nel

frattempo chiarito lo stato delle altre affezioni, in particolare quelle

psichiche e neurologiche. Anche per queste ultime, la situazione è da ritenersi

stabilizzata. Per quanto concerne invece l'affezione oftalmologica, sulla

scorta degli accerta-menti effettuati, non vi sono conseguenze infortunistiche

residue.

(…).

Sospendiamo pertanto le prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità

giornaliera dall'1° marzo 2022, data dalla quale fa stato una capacità

lavorativa nella misura massima possibile.

(…).

Stiamo verificando le premesse per ulteriori prestazioni assicurative e la

informeremo in merito appena possibile.

Il signor RI 1 ha diritto a un'indennità per menomazione

dell'integrità (art. 24 cpv. 1 LAINF). Anche a tale riguardo riceverà prossimamente

ulteriori informazioni da parte nostra.

Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza, è compito

dell'assicurato svolgere un'attività lucrativa adeguata al suo stato di salute

e nel quadro della capacità lucrativa residua. A tal riguardo, rinviamo alle

valutazioni del nostro servizio medico che inviamo tramite il CD allegato,

unitamente alla documentazione aggiuntasi all'incarto dopo l'invio del 13 marzo

2020. (…)” (cfr. doc. 477)

Il 3 febbraio 2022 l’CO 1 ha

precisato quanto segue:

"

(…). A parziale modifica del citato scritto, la informiamo che per

quanto concerne l'aspetto psichico/psicologico, siamo disposti ad assumerci

ancora 1 seduta di psicoterapia ogni 2/3 mesi e una seduta psicologica ogni 3/4

settimane fino alla fine del 2022. Dopo tale data ci riserviamo di rivalutare

la situazione. (…).” (cfr. doc. 489)

1.4. Con decisione formale del 13 maggio

2022 (cfr. doc. 526), confermata su opposizione il 19 luglio 2022 (cfr. doc. 553),

l’CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità del 49% a decorrere dal 1°

marzo 2022 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) complessiva del 60%.

1.5. Con tempestivo ricorso al TCA del 13

settembre 2022, RI 1, già rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento “di una rendita

LAINF del 65% almeno e di un’IMI del 75%” (cfr. doc. 569).

1.6. Con sentenza 35.2022.64 del 20

marzo 2023, il TCA ha respinto il ricorso interposto, per conto

dell’assicurato, dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 633).

La pronunzia cantonale è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.7. In data 16 novembre 2023, RI 1,

sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un'istanza di revisione della

sentenza cantonale, chiedendo - a fronte di pretese nuove emergenze probatorie

e documentazione medica – al TCA di voler rivedere mediante revisione la

sentenza del 20 marzo 2023 ed accogliere il ricorso presentato il 13 settembre

2022, con conseguente annullamento della decisione su opposizione del 19 luglio

2022 e condanna dell'assicuratore LAINF a porlo al beneficio di una rendita LAINF,

in via principale, del 100%, ed in via subordinata, del 65%.

Il patrocinatore ha in

particolare rilevato che dopo l’emissione della STCA 35.2022.64 del 20 marzo

2023:

"

(…) sono emersi nuovi elementi e prove, tali e di tale portata da

imporre la modifica della posizione assunta in sentenza da cod. Lod. Tribunale

che alla luce degli stessi si rileva essere errata.

Si ritiene che vi

sia stato un apprezzamento inesatto della fattispecie da parte di cod. Lod.

Tribunale, quale conseguenza dell’ignoranza di fatti essenziali per la

pronuncia della sentenza, in particolare circa la residua capacità lavorativa

del signor RI 1 e la sua reintegrabilità, nonché la valutazione delle attività

esigibili adeguate, aspetto che sono stati indagati ed analizzati per contro

dell’UAI dal Centro __________.

In effetti, in

considerazione delle osservazioni pratiche e orientative svolte in sede di

accertamento assicurativo dal 13 febbraio 2023 al 10 marzo 2023, i consulenti __________

hanno ritenuto che non sussistono le premesse per un reinserimento del signor RI

1 nel mercato del lavoro primario.

La decisione su

opposizione emanata da CO 1 con la quale l’ente assicurativo ha concluso che

esistano ancora delle occupazioni rispettose delle limitazioni indicate dai

Dottori __________ e __________ e che l’assicurato, nonostante il danno alla

salute infortunistico, sarebbe in grado di esercitare in misura del 55% (ovvero

con la presenza di ca. 70-80% e con rendimento di ca. 50-60%), appare oggi

palesemente sbagliata.”

A fondamento di tale conclusione

ed a valere quali nuove circostanze giustificanti l’istanza di revisione, il

legale ha poi citato il rapporto SMR dell’UAI del 9 ottobre 2023, con

particolare riferimento al passaggio seguente:

"

Il 28.03.2023 il Dr. Med. __________ del Centro __________ attesta: Il

signor RI 1, dal 13.02.2023 al 10.03.2023, ha svolto un periodo di accertamento

professionale presso il Centro __________.

Conclusioni: in base a

quanto osservato in sede di accertamento si possono esprimere, in sintesi, le

seguenti considerazioni:

o

L’accertamento ha permesso di constatare una situazione

maggiormente compromessa rispetto a quanto riportato medicalmente e se sul

piano fisico sono state confermate le indicazioni mediche, per quanto

riguarda l’aspetto cognitivo e psichico si sono manifestate maggiori difficoltà.

Nervosismo, confusione, difficoltà di concentrazione, memorizzazione e

integrazione, lentezza riflessiva e attitudine dimissionaria hanno

caratterizzato infatti l’intero periodo;

o

L’A. ha partecipato all’accertamento con implicazione e

continuità. Si è progressivamente aperto, adattato all’ambiente e alle regole.

Ha lavorato con impegno senza farsi distrarre dagli altri. Le attività di tipo

numerico-concettuale hanno evidenziato maggiori difficoltà ed errori, mentre in

quelle manuali ripetitive si sono manifestate le competenze migliori

o

a fronte di risultati generalmente deboli, le tempistiche esecutive

sono risultate raddoppiate rispetto alla norma e di conseguenza il rendimento

ampiamente ridotto;

o

ha aderito con partecipazione alla fase di orientamento,

soprattutto inizialmente. In seguito, con la presa di coscienza della

situazione, è apparso più dimissionario. In considerazione delle

osservazioni pratiche e orientative, si ritiene non sussistere attualmente le

premesse per un reinserimento nel mercato del lavoro primario.” (cfr. doc.

I)

A mente

del rappresentante dell’istante:

"

(…) le conclusioni del dr. med. __________ del __________ a seguito

dello svolgimento dell’analisi della reintegrabilità e valutazione delle

attività esigibili adeguate, non note all’assicurato prima del 11.10.2023 e di

cui era impossibile la produzione in sede di ricorso, fatte proprie e

confermate dai medici del SMR, hanno permesso di constatare che se sul piano

fisico sono state confermate le indicazioni mediche dell’CO 1, ma che per

quanto riguarda l’aspetto cognitivo e psichico si sono manifestate maggiori

difficoltà ritenendo che non sussistano le premesse per un reinserimento nel

mercato del lavoro primario del signor RI 1.

Si è dunque in misura

oggi di provare quanto sostenuto a suo tempo in sede di ricorso e meglio che

l’esigibilità lavorativa stabilita dall’CO 1, ovvero l’accesso al mercato del

lavoro (ancorché teorico e adeguato), unicamente su base medico-teorica, è

errata.

Da queste

constatazioni ne è derivato l’esito positivo della domanda d’invalidità del

signor RI 1 che è sfociata in data 20 ottobre 2023 con un progetto di decisione

che gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità del 1. giugno 2021

con grado del 55% e dal 1° novembre 2022 con grado del 100%. (…)

Il Tribunale

federale ha avuto modo di affermare a più riprese che la nozione di invalidità

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità coincide di massima con quella

ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In

ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla

salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul

mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l’assicurato. L’uniformità

della nozione d’invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo

pregiudizio alla salute, un uguale tasso d’invalidità (DTF 126 V 288; 119 V 470

consid. 2b, 116 v 249 consid. 1b con riferimenti) (…).

Per il Tribunale

federale il principio di coordinazione suesposto, non esonera però

l'assicuratore confrontato con la questione dall'operare una propria

valutazione del grado d'invalidità, anziché riprendere senza verifica alcuna il

grado d'invalidità stabilito da un altro assicuratore. D'altro canto, non è

senz'altro ammissibile che nei diversi ambiti delle assicurazioni sociali

l'invalidità venga stabilita del tutto indipendentemente da decisioni già prese

da altri assicuratori. Valutazioni del grado d'invalidità cresciute in

giudicato non possono essere semplicemente ignorate, ma devono valere quale

indizio per un'attendibile valutazione e per questo vanno tenute nella debita

considerazione nella valutazione del grado d'invalidità stabilito in seguito da

un altro assicuratore. A determinate condizioni (vedi l'elenco nella DTF 126 V

288 cons. 2b e 2d) è dato fare astrazione del grado d'invalidità cresciuto in

giudicato di un altro assicuratore, ovvero quando il grado d'invalidità è

frutto di un errore di valutazione o di un inammissibile esercizio del potere

discrezionale, non risulta da un paragone dei redditi, quando è frutto di un

accordo tra le parti o se, ad esempio, non riguarda lo stesso danno alla salute

(vedi sentenza del Tribunale federale 9C 858/2008 del 17 febbraio 2009 cons.

2). In ogni caso, anche con l'introduzione della LPGA, il legislatore non ha

voluto assegnare alcuna egemonia ad un singolo assicuratore nella

determinazione del grado d'invalidità tra i diversi fautori delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 288 cons. 2c). In questo senso va pure interpretata la

precisazione fatta dal Tribunale federale stando alla quale l'assicuratore

LAINF non sarebbe legato nella determinazione del grado d'invalidità dalle

valutazioni dell'ufficio Al (e viceversa; DTF 133 V 549 cons. 6, 131 V 362

cons. 2.2 e sentenze 8C 490/2015 del 24 marzo 2016 nonché 8C 957/2010 del 1.

aprile 2011 cons. 9).

Nell'evenienza

concreta, il calcolo del grado d'invalidità fatto dall'CO 1 è cresciuto in

giudicato ed è il frutto della valutazione medico teorica della capacità

lavorativa residua dell'assicurato e di un paragone dei redditi e riguarda lo

stesso danno alla salute valutato “in concreto" dall'assicurazione

invalidità.

Questi elementi

depongono per un coordinamento tra i due assicuratori poiché la determinazione

fatta in sede CO 1 è stata fatta solo su base medico teorica e i nuovi elementi

scaturiti dall'osservazione presso il __________ permettono di concludere che

sussistono validi motivi per scostarsi da tale valutazione e fondare una

revisione della decisione del 20 marzo 2023 di cod. Lod Tribunale.

A questo proposito

alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso

di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o eventualmente da

altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, neli'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un

assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid.

4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 1 14 V 310 consid. 3c

pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Per costante giurisprudenza (cfr. STF

9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,

il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V

256 consid. 4, pag. 261 ; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c,

pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389,

sentenza del TF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3).).

La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative

(neretto e sottolineatura dello scrivente). La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

In esito a tutto

quanto precede ne consegue dunque a non averne dubbio come la valutazione fatta

dall'CO 1 in merito alla capacità funzionale e lavorativa residua del signor RI

1, nonché all'accesso al mercato del lavoro, fosse errata e che questo errore

abbia potuto ad oggi essere comprovato. Ciò sulla base delle valutazioni dei

medici del SMR di data 9 ottobre 2023, rese a seguito degli accertamenti del __________,

noti all'assicurato solo dal 18 ottobre 2023 (data di ricezione degli atti Al)

(lett. 17 ottobre 2023 dell'UAl).

Giova inoltre

considerare come le valutazioni del __________, abbiano valenza probatoria,

come confermato dal lod. TF nella la sentenza 9C_462/2022. Ne consegue che sono

adempiuti i presupposti per sottoporre a revisione la sentenza 35.2022.64

emanata da cod. Iod. TCA il 20 marzo 2023 e che la relativa istanza di

revisione presentata dal signor RI 1 debba essere accolta.” (cfr. doc. I)

1.8. Nella propria risposta del 29

novembre 2023, l’CO 1 ha osservato e postulato quanto segue:

"

(…) A mente della giurisprudenza attuale l’assicuratore infortuni non è

legato dalla valutazione del grado d’invalidità fissato dall’AI (DTF 131 V

362). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza costante, i dati medici

permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi

prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage

d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state

influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona assicurata

nel corso dello stage (cfr. ad esempio, le sentenze del TF 9C_891/2012 del

5.4.2013 consid. 3, 9C_426/2011 del 14.12.2011, consid. 4.3. e 8C_776/2009 del

19.7.2010 consid. 5.2.).

Tali considerazioni

hanno maggiora valenza quando, come in concreto, viene chiesta la revisione

procedurale di una sentenza.

Il rapporto del __________

e le conclusioni dell’AI non costituiscono un motivo di revisione in quanto non

si può parlare di nuovi mezzi di prova – a suo tempo rimasti indimostrati –

senza colpa.

Si tratta invece di

una valutazione diversa della stessa fattispecie per cui l’istanza di revisione

procedurale non merita tutela.” (cfr. doc. III)

1.9. In data 20 dicembre 2023, con

replica trasmessa per conoscenza alla parte resistente il 22 dicembre 2023

(cfr. doc. VIII), l’avv. RA 1 ha ancora osservato quanto segue:

"

Se è corretto sostenere in via di principio che CO 1 non è vincolata

dalla valutazione del grado d'invalidità fissato dall'Al (DTF 131 V 362) è però

vero che l'uniformità della nozione d'invalidità conduce in linea di massima a

fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un ugual tasso d'invalidità

(DTF 126 V 288, 119 V 470 cons. 2b, 116 V 249 cons. 1b con riferimenti).

La definizione di

incapacità lavorativa, definita per entrambi i rami assicurativi all'art. 6

LPGA, è una nozione di fatto (di natura medico-valetudinaria) e in quanto tale

non può differire laddove alla base della stessa vi siano - come in specie - le

medesime affezioni, giacché i limiti funzionali ed il mercato del lavoro di

riferimento sono esattamente gli stessi sia in Lainf che in LAI. Peraltro, il

concetto di invalidità, che scaturisce dalla definizione di cui all’art. 8

LPGA, è la medesima.

Non vi è quindi, in

specie, alcuna ragionevole possibilità, se non incorrendo in un arbitrario

accertamento dei fatti ed in un'inammissibile applicazione del diritto, che per

le medesime affezioni CO 1 e UAI stabiliscano due gradi di incapacità

lavorativa e di invalidità tanto diversi.

Non solo.

Questo vale a fortiori

se si considera che il grado di rendita generalmente dev'essere fissato solo

dopo aver valutato "in concreto" la reintegrabilità degli assicurati

proponendo dei provvedimenti d'integrazione (art. 45 LPGA e Circolare sui

provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità __________).

A questo proposito, ai

sensi dell’art. 16 LPGA "Per valutare il grado d'invalidità, il reddito

che rassicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido".

Il grado d’invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Doc. op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi, DTF 128 V 30, 104 V 136, Pratique VSI 2000 p. 84)” (ndr. neretto e

sottolineatura dello scrivente).

Di tutta evidenza la

ratio legis di questo disposto prevede che per stabilire il grado d'invalidità

di un assicurato la valutazione medica-teorica debba essere

preceduta/accompagnata da provvedimenti d'integrazione.

Per valutare l'idoneità

all'integrazione del signor RI 1 l'UAl ha avuto a disposizione insieme degli

atti medici (valutazioni mediche di CO 1, i rapporti dei medici curanti e le

valutazioni conclusive del SMR) così come le conclusioni del Dr. __________ del

__________. In particolare, si rileva che le valutazioni del __________, sono

successive agli accertamenti di CO 1 e agli atti medici che a suo tempo a

disposizione di codesto lod. Tribunale allorquando è stata resa la sentenza di

data 20.3.2023 di cui si chiede qui la revisione.

Medesimo discorso vale

per le valutazioni rese dal SMR in data 9.10.2023.

In effetti, queste

valutazioni di natura medico-specialistica erano ignote a codesto lod. TCA, non

nelle mani dell'assicurato e non presenti negli atti Lainf, non potevano essere

considerate nell'ambito dell'evasione del ricorso presentato dal signor RI 1

avverso la decisione su opposizione Lainf.

Si tratta peraltro di

accertamenti e valutazioni mediche rese da specialisti. In effetti, l'UAl ha

indirizzato il signor RI 1 al __________ affinché il centro svolgesse un

accertamento della capacità lavorativa.

II __________ accoglie

persone, principalmente adulti, che hanno inoltrato una domanda di prestazioni

all'Assicurazione invalidità (Al) e per i quali è ipotizzabile un reinserimento

nel mondo del lavoro. Il periodo di accertamento è prolungato e dura diversi

giorni. Gli assicurati svolgono attività manuali, concettuali e amministrative,

colloqui e bilanci orientativi, valutazioni scolastiche e, se necessario, brevi

stage nei settori formativi del Centro __________.

La valutazione è

accurata e professionale. La stessa è svolta da specialisti e da medici

appositamente formati. Ebbene, nel caso del signor RI 1 tale valutazione ha

permesso di concludere, in maniera empirica e concreta, che il signor RI 1

presentava una situazione maggiormente compromessa rispetto a quanto riportato

medicalmente e se sul piano fisico sono state confermate le indicazioni

mediche, per quanto riguarda l'aspetto cognitivo e psichico si sono manifestate

maggiori difficoltà.

Tali conclusioni sono

poi state avallate dai medici del SMR. Si tratta di accertamenti e valutazioni

rese dunque da medici specialisti, nell'ambito di una procedura amministrativa

Al, laddove l'UAl non agisce quale parte in causa ma quale autorità.

L'istruttoria medica condotta dall'UAl, dettagliata e supportata da un lungo

periodo di osservazione, ha quindi permesso di rilevare l'esistenza di

affezioni e limitazioni post-traumatiche ben più gravi di quanto inizialmente

ritenuto da CO 1 ed in seguito da codesto lod. TCA.

Non solo.

Gli accertamenti resi

in ambito Al hanno altresì considerato - come esposto in precedenza – quella

che è la reale, verificata e comprovata incapacità lavorativa del signor RI 1

considerando altresì Ia capacità di integrazione del signor RI 1, ritenuta come

nulla. Si tratta proprio del compito delegato per legge all'UAl, ossia di

valutare, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, quali attività

professionali siano ancora concretamente ipotizzabili. Anche questo aspetto,

era ignoto alle parti e a codesto lod. TCA allorquando è stata resa la sentenza

di cui si chiede la revisione.

Si tratta con tutta

evidenza di fatti e mezzi di prova nuovi. Si aggiunga come gli accertamenti

dell’UAl abbiano preso in considerazione anche le valutazioni dei medici di CO

1, circostanza che ulteriormente depone a favore dell'esistenza dei presupposti

per ammettere la presente domanda di revisione.

Nei fatti, le

conclusioni dell'UAl e dei medici da essa coinvolti, non fanno che confermare

quella che era stata la posizione del signor RI 1 durante l'intera vertenza

Lainf, ossia che l’istruttoria medica condotta da CO 1 era carente e che

l'incapacità lavorativa residua dell'assicurato era sensibilmente superiore a

quanto accertato.

Codesto lod. Tribunale

aveva respinto l'impugnativa del signor RI 1 anche sulla base del fatto che

"la valutazione dei fiduciari dell'CO 1, per quel che riguarda la capacità

lavorativa residua, viene contestata dal patrocinatore dell'assicurato senza

però supportar /e obiezioni da documentazione medica specialistica." e che

"ln tale contesto va peraltro sottolineato che il PD dr. med. __________

si è distanziato dalla valutazione 11 novembre 2020 dei sanitari della Clinica

di __________, i quali avevano concluso per una capacità lavorativa residua del

100% in attività poco impegnative dal profilo cognitivo." (cfr. sentenza

lod. TCA ad. 2.4.7).

Fossero stati

disponibili gli accertamenti condotti dall'UAl, segnatamente le valutazioni e

conclusioni del __________, nonché le valutazioni e conclusioni del SMR,

l'esito del ricorso sarebbe giocoforza stato diverso. In tal senso cod. lod.

TCA avrebbe accolto il gravame del signor RI 1 riconoscendogli il diritto ad

una rendita LAINF almeno del 65% (per non dire del 100%), O avrebbe quantomeno

rinviato gli atti alla CO 1 per nuovi accertamenti e ciò in virtù della

giurisprudenza del TF secondo cui e vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C 535/2007 del 25 aprile 2008).

Sia come sia, nel caso

specifico, appare comunque errato concludere che gli atti medici a disposizione

di cod. Iod. Tribunale al momento della sentenza del 20.3.2023 (inc. 35.2022.64)

prevalgono d'ufficio sulle constatazioni compiute in sede di stage (nello

specifico avvallate dal SMR) come sembra sostenere CO 1 riferendosi a diverse

sentenze del lod. TF.

A mente dello

scrivente quest'ultime non trovano applicazione nel caso specifico. Per quel

che riguarda la DTF 9C 891/2012 del 5.4.2013, diversamente dal caso oggetto

della sentenza l'UAl ha concesso al signor RI 1 una redita d'invalidità intera.

In merito alla

sentenza 9C 426/2011 del 14.12.2011 il lod. TF rimprovera alla relazione di

stage di non essere stata esplicita e di aver lasciato espressamente aperta la

questione della capacità Iavorativa dell'assicurato. Non solo, anche in questo

caso, contrariamente al caso del signor RI 1, nonostante i risultati divergenti

dello stage di osservazione presso la disoccupazione in merito all'esigibilità

lavorativa, l'UAl ha negato l'attribuzione di una rendita d'invalidità.

Inoltre, rìel caso del

signor RI 1 il rapporto di osservazione __________ si esprime chiaramente in

merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurato qualificandola

d'inesistente e meglio: "in considerazione delle osservazioni pratiche e

orientative, si ritiene non sussistano attualmente le premesse per un

reinserimento nel mercato del lavoro primario", non solo, come ben si sa,

alla luce dello stesso l'UAl ha concesso al signor RI 1 una redita d'invalidità

intera ciò che ne conforta la fondatezza.

Infine, nemmeno la

sentenza TF 8C 776/2009 soccorre CO 1, in effetti, in questo caso si tratta di

valutazioni divergenti tra quelle medico-teorico e quelle risultanti dallo

stage per stabilire l'esigibilità Iavorativa unicamente in merito alle

conseguenze di limitazioni funzionali, nel caso che ci occupa se sul piano

fisico nel quadro dello stage sono state confermate le indicazioni mediche, per

quanto riguarda invece l'aspetto cognitivo e psichico si sono manifestate

maggiori difficoltà di quelle stabilite da CO 1.

Peraltro, a questo

proposito, si noti che nessun medico CO 1 si sia espresso in merito a queste

risultanze.

Dal rapporto di stage

redatto dal Dr. __________ si può evincere che l'assicurato ha partecipato al

periodo di osservazione presso il __________ con applicazione e continuità, non

sussistono dunque dubbi in merito all'oggettivo valore dei risultati dello

stesso quale mezzo di prova in grado di mettere in dubbio la validità delle

informazioni mediche su cui si è basato cod. Lod. Tribunale al momento

dell'emanazione della sentenza del 20.3.2023 (inc. 35.2022.64).

Si consideri poi come

le valutazioni del __________, abbiano valenza probatoria, come confermato

dalla recente giurisprudenza del lod. TF nella la sentenza 9C 462/2022. Infine,

si ribadisce che, contrariamente a quanto asserito da CO 1, il rapporto del __________,

le valutazioni SMR e le conclusioni dell'UAl costituiscono un motivo di

revisione, in effetti, i nuovi elementi atti a giustificare una revisione della

sentenza di cod. Lod Tribunale del 20.3.2023 (inc. 35.2022.64) emersi con

questa valutazione non potevano a suo tempo essere dimostrati e questo senza

colpa dell'assicurato.” (cfr. doc. VII)

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Litigiosa è la questione di sapere

se sono dati i presupposti per sottoporre a revisione la sentenza 35.2022.64

emanata da questo Tribunale in data 20 marzo 2023, oppure no.

Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i

LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti

nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un

crimine o da un delitto.

Anche

l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione:

a)

se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)

se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A

norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere

presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine

massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze

nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.

a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla

notificazione della sentenza.

2.3. Affinché

il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque

necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi nuovo

se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato

portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado

la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe

potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente

procedura.

Fatti

I fatti verificatisi dopo la fine

del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non

possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea

e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, p. 132).

Inoltre,

un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare

la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e

condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico

corretto (DTF 144 V 245 consid.

5.2; 143 III 272 consid.

2.2; 134 IV 48 consid. 1.2;

127 V 353 consid. 5b).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi

fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già

erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti

con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale

circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V

245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

In

una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008, il Tribunale federale ha così

illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

3.2 La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di

una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.

4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte

1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti

nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale

da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre

a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

Sul tema, cfr. pure STF

8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2-2.3; 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3.1-3.3; 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2-3.3; 8C_244/2017

del 24 aprile 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2-4.3.

2.4. Con il giudizio di cui è ora

chiesta la revisione (STCA 38.2022.64 del 20 marzo 2023, cresciuta incontestata

in giudicato), questo Tribunale ha accertato, in particolare, che “i pareri

dei dottori __________ (capacità lavorativa residua: presenza del ca. 70-80%

con rendimento di ca. 50-60 % in attività adeguate rispettose dei deficit

neuropsicologici di entità moderata), __________ (capacità lavorativa residua

del 100% in attività adeguate, per i soli postumi relativi all’apparato

muscolo-scheletrico), __________ (nessuna incapacità lavorativa dal profilo

psichiatrico), __________ (nessuna incapacità lavorativa dal profilo ORL) e __________

(nessuna incapacità lavorativa dal profilo oftalmologico), specialisti proprio

nelle materie che qui interessano, con alle spalle un’ampia esperienza nella

medicina assicurativa e infortunistica” potevano “validamente servire da

base al giudizio” che questa Corte ha reso.

Per quanto attiene all’aspetto

psichiatrico, il TCA aveva nello specifico stabilito “che nei suoi

certificati 17 luglio e 19 novembre 2020 (doc. 281 e 313), rispettivamente 6

aprile 2021 (doc. 354), la psichiatra curante non si è pronunciata in merito

alla capacità lavorativa residua dell’insorgente, bensì unicamente a proposito

della necessità per l’assicurato di poter continuare a beneficiare di un

sostegno psicologico e psichiatrico-farmacologico. Quest’ultima esigenza è pure

stata riconosciuta dalla psichiatra di fiducia dell’CO 1. Per il resto, la

valutazione dell’esigibilità lavorativa della dr.ssa med. __________ conferma

le conclusioni degli specialisti della __________ di __________, ovvero che

l’assicurato presenta dei disturbi psichici

(“ICD-10 F 32.0 Leichte

depressive Episode DD Anpassungsstörung längere depressive Reaktion (09/2020

Psychologisch-psychiatrisches Konsilium, Rehaklinik Bellikon)”) senza

influsso sulla capacità lavorativa (“Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit

und Zumutbarkeit aus psychiatrischer Sicht: Die festgestellte psychische

Störung begründet keine arbeitsrelevante Leistungsminderung.”)” (cfr. STCA

38.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.7.)

Sul mercato generale del lavoro,

questa Corte aveva conseguentemente ritenuto che “in particolare nel settore

industriale e commerciale, esistano delle occupazioni rispettose delle

limitazioni indicate dai dottori __________ e __________, (…) il

ricorrente, nonostante il danno alla salute infortunistico, sarebbe in grado di

esercitare in misura del 55% (ovvero con una presenza di ca. il 70-80% e con

rendimento di ca. il 50-60%)” (cfr. STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023

consid. 2.4.8.).

Dal profilo delle conseguenze

economiche del danno alla salute infortunistico, il TCA aveva concluso,

confermando la decisione su opposizione resa dall’CO 1 che aveva assegnato a RI

1 una rendita d’invalidità LAINF del 49%, che “confrontando ora il reddito

"da invalido" di fr. 38'550.93 con il relativo reddito "da valido"

di fr. 76'262.31, si ottiene un grado d’invalidità del 49.44%, arrotondato al

49% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121” (cfr. STCA

35.2022.64 del 20 marzo 2023 consid. 2.4.14).

In ragione di una menomazione

importante e durevole all’integrità fisica o mentale, l’CO 1 aveva poi assegnato

all’istante (che ne postulava il riconoscimento nella misura dell’88%), un’IMI

complessiva del 60%, che il TCA ha confermato, nella misura in cui “all’istante

è stata riconosciuta un’IMI complessiva del 60% (35% in ambito neurologico, 20%

in ambito ortopedico e 5% in ambito ORL)” (cfr. STCA 35.2022.64 del 20

marzo 2023 consid. 2.5.5.).

In questa sede, il TCA ritiene

innanzitutto noti alle parti gli accertamenti medici specialistici versati agli

atti sino al 20 marzo 2023, in relazione ai quali si limita, quindi, a

richiamare il proprio giudizio 35.2022.64 (cfr. consid. 2.4.6. e 2.5.5.).

Con la propria istanza, RI 1 fa,

come visto, valere che, in conseguenza di quanto ritenuto dai “consulenti __________”

e comunicatogli nell’ottobre 2023, “non sussistono”, contrariamente a

quanto ritenuto dall’CO 1, prima, e da questa Corte nel succitato giudizio,

poi, “le premesse per un reinserimento del signor RI 1 nel mercato del

lavoro primario”, e meglio come evidenziano gli “aspetti che sono stati

indagati ed analizzati per conto dell’UAI dal Centro __________” (cfr.

supra, consid. 1.7.).

A fondamento di quanto precede,

l’interessato richiama in particolare quanto attestato dal dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale (cfr. supra, consid. 1.7.), poi

confluito e confermato nel rapporto SMR dal dr. med. __________ (specializzato

in Prevenzione e salute pubblica; cfr. Piattaforma

delle professioni sanitarie).

In particolare, poi, alla base

della tesi dell’istante, vi è il fatto che con progetto di decisione del 10

ottobre 2023, l’UAI, esaminato il diritto di RI 1 a prestazioni AI ed esperiti

i relativi accertamenti, ha concluso che l’interessato aveva presentato i

seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

Considerandi

"

in attività abituale quale

pittore

in attività

adeguate allo stato di salute

100% dal 05.08.2018 e continua 100% dal

05.08.2018

al 14.02.2021

45%

dal 15.02.2021 al 29.08.2022

100%

dal 30.08.2022 e continua”

(cfr. all. A3 a doc. I).

2.5

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2

e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023.

consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.6

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA giudica non fondata la domanda di revisione della propria

pronunzia, già per il motivo che i mezzi di prova che dovrebbero, nelle

intenzioni del rappresentante dell’istante, supportarla - ovvero il rapporto 28

marzo 2023 del dr. med. __________, l’apprezzamento 9 ottobre 2023 del SMR e il

progetto di decisione 20 ottobre 2023 dell’UAI -, sono stati elaborati dopo

la sentenza di cui è chiesta la revisione, rispettivamente dopo il

momento in cui essi avrebbero ancora potuto essere legittimamente prodotti nella

procedura ricorsuale principale. In proposito, occorre segnalare che è

irrilevante la circostanza che dei mezzi di prova appaiano atti a dimostrare

dei fatti preesistenti (cfr. STF 8F_10/2019 del 29 agosto 2019 consid. 3 e i

riferimenti ivi citati).

Anche volendo prescindere da

quanto precede, la domanda di revisione sub judice non potrebbe comunque

avere l’esito auspicato dall’avv. RA 1, e ciò per le ragioni che seguono.

In questi senso, si precisa

innanzitutto che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione

contro gli infortuni non è vincolata

alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità e

viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28

agosto 2007 consid. 6, pubblicata in: DTF 133 V 549 consid. 6; STF 9C_594/2016

del 18 novembre 2016 consid. 2.4; SVR 2016 UV n. 26 consid. 2.2; STF

9C_243/2017 del 2 giugno 2017 consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017

consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019

del 5 settembre 2019 consid. 3.1 e riferimenti ivi citati; STF 8C_563/2020 del

7.

dicembre 2020 consid. 4.2.5; STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021 consid. 6; STF

8C_374/2021 del 13 agosto 2021 consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12 ottobre 2021

e STF 8C_382/2021 del 19 ottobre 2021).

Giova, infatti, rammentare che

nella DTF126 V 288 richiamata

dall’istante, l’allora TFA, pur ponendo il principio secondo il quale il

medesimo danno alla salute, di principio, dà diritto al medesimo grado

d’invalidità in ambito LAI, LAINF e LAM (cfr. DTF 126 V 288, consid. 2a), lo ha

nel contempo relativizzato, stabilendo che sia l’assicuratore contro gli

infortuni che l’assicuratore AI devono stabilire il grado d’invalidità autonomamente

(cfr. anche la DTF 133 V 549, consid. 6.1).

Fatta questa premessa - e segnalato

che, conformemente a un’affermata giurisprudenza, i dati medici permettono

generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono

sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione

professionale, le quali sono suscettibili di essere state influenzate da

fattori soggettivi legati al comportamento della persona assicurata nel corso

dello stage (cfr., in questo senso, le STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023

consid. 5.3-5.4; 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.4; 9C_891/2012 del 5

aprile 2013 consid. 3; 9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3; 8C_776/2009

del 19 luglio 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi menzionati) - il TCA non

ritiene che le risultanze dell’osservazione professionale, in base alle quali

il ricorrente sarebbe in definitiva impossibilitato a reinserirsi nel mercato del lavoro in ragione di una situazione

maggiormente compromessa, per quanto concerne “l’aspetto cognitivo e

psichico”, rispetto a quanto medicalmente accertato prima di tale osservazione,

possano fungere da valido supporto a quanto preteso dal rappresentante

dell’assicurato.

Il TCA ritiene in effetti che

la conclusione alla quale è pervenuto il dr. med. __________, fondata

essenzialmente sugli esiti dello stage professionale a cui RI 1 ha preso parte

dal 13 febbraio al 10 marzo 2023, non rappresenti altro che una diversa

valutazione dello stato di salute dell’assicurato, in particolare di quello

cognitivo e psichico, rispetto a quella espressa a suo tempo dagli specialisti

interpellati dall’CO 1, e meglio dalla dr.ssa med. __________ (cfr. supra,

consid. 2.4. e doc. 391) e dal dr. phil. __________ (“Fachpsychologe für

Neuropsychologie”), quest’ultimo a margine della degenza dell’istante a __________

(cfr. supra, consid. 2.4. e doc. 307-308).

Essa non contiene infatti alcuna

nuova circostanza di fatto ai sensi della giurisprudenza citata in precedenza, gli

elementi su cui si sono fondati i dr. med. __________ e __________ essendo

quelli già conosciuti al momento del rilascio della pronunzia del 20 marzo 2023.

A questo preciso proposito,

è utile ripetere che non costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che

valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. RAMI 1998

K 990, p. 253 s.; Th. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza

ivi citata).

Secondo questo Tribunale,

all’istante non può neppure essere di soccorso appellarsi a quanto il Tribunale

federale ha stabilito nella sentenza 9C_462/2022 del 31 maggio 2023, emanata in

materia di assicurazione per l’invalidità (cfr. supra, consid. 1.7.).

In effetti, diversamente da quella

fattispecie, in cui la Corte federale ha finalmente rinviato gli atti

all’amministrazione affinché disponesse un complemento peritale volto a

chiarire le divergenze tra una perizia psichiatrica e le risultanze di un

periodo di osservazione professionale, nel caso di specie ci si trova nel

quadro di una procedura di revisione di una sentenza, quindi in un contesto in

cui il giudice dispone di un potere cognitivo ristretto all’esistenza di un

fatto nuovo e di un nuovo mezzo di prova. In questo senso, non gli è consentito

di valutare liberamente il valore probatorio da attribuire all’uno o all’altro

dei documenti agli atti.

In esito a quanto precede,

il TCA deve dunque concludere che non sono dati i presupposti per rivedere la propria

pronunzia 35.2022.64, nel frattempo cresciuta in giudicato, per la via della

revisione.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione della

sentenza 35.2022.64 del 20 marzo 2023 di questa Corte è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti