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Decisione

35.2023.106

Infortunio al ginocchio destro (trauma diretto). Lesione meniscale orizzontale: di origine degenerativa. Peggioramento temporaneo di un preesistente stato morboso. Status quo sine raggiunto dopo quasi 4 mesi. A ragione, l'amministrazione non ha assunto i costi di un intervento. AG concessa

13 maggio 2024Italiano53 min

Nel frattempo, il 4 settembre 2023 si è pure sottoposto ad un intervento di “artroscopia

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.106

PC/sc

Lugano

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 27 maggio 2022 RI 1, nato

il __________ 1969, di professione carrellista, a quel tempo domiciliato nel

Canton __________, ha subito un infortunio mentre stava scaricando della merce

al lavoro e il suo piede destro è rimasto incastrato tra il camion e la

piattaforma di sollevamento (doc. 17 e IV-bis).

L’CO 1 ha assunto il caso (inf.

n. __________) e ha corrisposto le prestazioni di legge.

A causa di una sintomatologia

dolorosa persistente al ginocchio destro, RI 1 si è dovuto sottoporre il 21

giugno 2022 ad una RM che ha evidenziato l'avulsione di un frammento nel corno

dorsale del menisco mediale, una condropatia di grado II medialmente, un

ematoma sottocutaneo ventromediale e un edema contusivo del piatto tibiale

mediale oltre a una lesione orizzontale del menisco laterale di grado III (doc.

18 e doc. V-2 pag. 2).

Il 1° agosto 2022 RI 1 si è

trasferito, insieme alla moglie e ai due figli (nati nel 2010) a __________

(cfr. doc. IV-bis).

Il 17 novembre 2022 si è

sottoposto ad un intervento di meniscectomia selettiva artroscopica del menisco

mediale ad opera del dr. med. __________ (doc. V-2, pag. 3) e il 27 marzo 2023

ad un intervento di meniscectomia mediale e laterale artroscopica ad opera del

dr. med. __________ (doc. V-2, pag. 4).

Con decisione formale del 15

maggio 2023, l’CO 1 ha chiuso il caso a partire dalla medesima data, per

raggiungimento dello status quo sine, sulla base delle seguenti

considerazioni:

" (…). Abbiamo

riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in base al decorso

della guarigione.

(…).

Secondo il servizio medico l'operazione del 17 novembre 2022 non

concerne i postumi dell'infortunio. Tuttavia abbiamo preso a carico i costi

dell'intervento. Conformemente al parere del medico __________ al più tardi

dopo 13 febbraio 2022

(recte: 2023) i disturbi non sono più

riconducibili all'infortunio.

Dobbiamo pertanto chiudere il caso con il 15 maggio 2023 e

mettere un termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo

alla data citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera

e spese di cura). (…)” (doc. 48, pag. 1-3; n.d.r.: il corsivo è della

redattrice).

Questa decisone è cresciuta,

incontestata, in giudicato.

1.2. In data 27 maggio 2023 RI 1, a quel

tempo disoccupato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso

l'CO 1, mentre stava scendendo le scale interne dell’abitazione con una busta

in mano per andare in garage, ha mancato l’ultimo gradino ed è scivolato;

nonostante abbia provato ad aggrapparsi al corrimano, è caduto e ha sbattuto il

ginocchio destro contro una superficie dura (doc. 1, 6, 7, 19, 21, 23).

A causa della persistenza di una sintomatologia dolorosa, egli si è sottoposto

il 31 maggio 2023 ad una RM del ginocchio destro che ha messo in evidenza un “versamento

intrarticolare con persistente borsite di gastroecmio-smimembranoso; sospetta

fissurazione radiale del corpo meniscale mediale; attuale aspetto da lesione di

Fatti

I grado di LCA” (doc. 3).

L’istituto assicuratore ha

assunto anche questo caso (inf. n. __________) e ha corrisposto le prestazioni

di legge (doc. 25).

Inabile al lavoro al 100% dal 6

giugno 2023 (doc. 1, 6, 8, 19, 27, 28, 46, 48, pag. 13, 52, 57, doc. H, I, XI-1

e H1), RI 1 si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia.

Nel frattempo, il 4 settembre 2023 si è pure sottoposto ad un intervento di “artroscopia

ginocchio destro: remeniscetomia mediale”, sempre ad opera del dr. med. __________

(doc. 27).

1.3. Con decisione formale del 15

settembre 2023 (doc. 38), l’CO 1 ha rifiutato la presa a carico del citato intervento

del 4 settembre 2023 e ha chiuso il caso a partire dal 18 settembre 2023, per

raggiungimento dello status quo sine, sulla base delle seguenti

considerazioni:

" (…). Abbiamo

riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in base al decorso

della guarigione.

(…).

In base alla valutazione del servizio medico, i disturbi presenti

al ginocchio destro, per i quali è stato necessario ricorrere all'Intervento

chirurgico del 4 settembre 2023, non sono causati dall'infortunio.

(…).

Non possiamo quindi prendere a carico i costi dell'operazione del

4 settembre 2023.

Dobbiamo inoltre chiudere il caso con il 18 settembre 2023 e

mettere un termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo

alla data citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità

giornaliera e spese di cura).”

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta il 9 ottobre 2023 da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1 (doc. 49), in

data 12 ottobre 2023 (doc. 55) l’CO 1 ha confermato integralmente il contenuto

della sua prima decisione, in particolare puntualizzando quanto segue:

" 6. II

fatto che la CO 1 non sia ritornata sulla presa a carico dell'intervento del

17.11.2022 (incarto __________) malgrado il fatto che lo stesso non era in

relazione con l'infortunio del 27.5.2022 ma si è limitata a sospendere le

prestazioni con il 15.5.2023 non soccorre l'assicurato. La decisione del

15.5.2023 è formalmente cresciuta in giudicato fermo restando che la CO 1 non

ha evidenziato nessuna tesi contrastante dato che la CO 1 ha sempre sostenuto

che tutti i tre interventi sono da ascrivere a problematiche di natura

morbosa.” (doc. 55, pag. 4 e 5)

1.5. Con ricorso del 17 novembre 2023

l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha chiesto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata, la copertura dei costi dell’intervento del

4 settembre 2023 e il riconoscimento delle prestazioni di corta durata anche

dopo il 18 settembre 2023, in particolare argomentando quanto segue:

" 11. Dalla

RM al ginocchio destro effettuata dal ricorrente e comparata dal dottor dott. __________

non si evince nella maniera più assoluta che gli eventi infortunistici accorsi

al ricorrente, rispettivamente del 2022 e del 2023, siano interdipendenti tra

loro. Invero, la stessa CO 1 dichiara che l'opponente non avesse più

conseguenze derivanti dall'infortunio dopo l'intervento alla data del 15 maggio

2023. Specificatamente, il dottor __________ rileva un versamento

intrarticolare con la presenza di borsite, ad avviso della scrivente

compatibile con l'evento infortunistico (doc. E; doc. F).

12. Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione avversata, riportando

quando dichiarato dal dottor __________, medico assicurativo, il dottor __________,

che ha seguito il ricorrente per entrambi gli eventi infortunistici ha emesso

un certificato in cui ha evidenziato che "il paziente suddetto è stato

operato 2 volte per una rilesione del menisco mediale al ginocchio destro, la

seconda in seguito ad un nuovo infortunio. Le causa della rirottura del

moncone meniscale residuo, dopo una prima meniscectomia eseguita in seguito ad

un precedente infortunio, potrebbe essere dettata da 2 fattori: o una rilesione

che può essere una delle complicazioni contemplate secondaria ad un primo

intervento di meniscectomia oppure il nuovo trauma che ha sviluppato una nuova

lesione sul moncone residuo. I dati radiologici e clinici per determinare

una differenza tra uno e l'altro non ci sono, se non quello più preponderante e

giustificativo della nuova lesione. ovvero che il nuovo infortunio possa avere

nuovamente lesionato il moncone meniscale "(doc. G; n.d.r.: le

sottolineature non sono della redattrice).

13. Invero, nella decisione avversata la CO 1 evidenzia una tesi

contrastante da quanto riportato nella decisione del 15 maggio 2023 della

stessa CO 1 ovvero che alla data del 15 maggio il signor RI 1 a seguito

dell'intervento non avesse conseguenze derivanti dall' infortunio N. __________,

di fatti la CO 1 procede con la conclusione del caso (doc. G).

14. Censurando anzitutto un accertamento manifestamente errato dei fatti, il

ricorrente contesta che si possa enunciare che le sue attuali problematiche

siano riconducibili a una situazione preesistente posto che il danno alla

salute del signor RI 1 è assolutamente l'effetto del suo infortunio. Di fatto,

come si evince dall'incarto, le problematiche mediche dell'opponente sono state

definitivamente risolte dopo l'intervento del 17 novembre 2022 volto

precisamente a risolvere i problemi al ginocchio. Non è possibile sostenere che

senza

l'evento infortunistico di cui è stato vittima la situazione

medica del signor RI 1 sarebbe la medesima.

(…).

16. Nel caso di specie la probabilità preponderante è data dal certificato

medico del dottor __________ di cui sopra, in cui viene evidenziato

specificatamente tale fattispecie.

(…).

19. Di fatto, quanto evidenziato dalla CO 1 nella decisione

avversata è assolutamente irrilevante nel caso di specie poiché qualunque sia

l'angolo visuale la fattispecie risulta la medesima, senza l'evento

infortunistico, la causa, non ci sarebbe stata la lesione meniscale

necessitante l'intervento. Di conseguenza la tesi della CO 1 è assolutamente

inconsistente e inapplicabile al caso di specie. (…)” (doc. I, pag. 3-6)

A sostegno delle proprie

argomentazioni, ha prodotto, tra l’altro, documentazione medica già agli atti (cfr.

doc. F e G). Da ultimo, ha chiesto che il suo assistito sia posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I, pag. 6 e 7).

1.6. Il 7 dicembre 2023 (doc. IV) la

patrocinatrice dell’insorgente ha versato agli atti il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato,

corredato della relativa documentazione (doc. I-V-bis).

1.7. Con risposta dell’11 dicembre 2023

(doc. V), l’CO 1, dopo avere sollevato delle perplessità in merito alla

tempestività del ricorso, ne ha postulato la reiezione con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare

l’amministrazione ha puntualizzato che:

" Giova

rilevare che - per quanto concerne il precedente infortunio risalente al

27.5.2022 - l'CO 1, con decisione del 15.5.2023 formalmente cresciuta in

giudicato, aveva sospeso le prestazioni e precisato che l'intervento del

17.11.2022 (meniscectomia selettiva artroscopia del menisco mediale e laterale)

non concerne i postumi di tale evento anche se è stato assunto in quanto, a

mente del servizio medico, l'infortunio non gioca più alcun ruolo causale dopo

il 13.2.2022 (recte: 2023).

Il secondo intervento (artroscopia con meniscectomia mediale e

laterale) - che ha avuto luogo il 27.3.2023 - non è stato assunto dall'CO 1.”

(doc. V, pag. 3)

Nella medesima occasione l’amministrazione

ha pure versato agli atti l’apprezzamento medico del 9 dicembre 2023 del medico

fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore (doc. V-2).

1.8. In data 20 dicembre 2023 la

rappresentante dell’insorgente ha contestato la risposta di causa e il relativo

apprezzamento medico allegato, riconfermando integralmente le motivazioni del

ricorso (doc. VII). Nella medesima occasione ha pure versato agli atti i

certificati medici del 24 aprile e 27 luglio 2023 del dr. med. __________ (doc.

H e I, quest’ultimo già agli atti quale doc. 8).

1.9. Il 9 gennaio 2024, l’CO 1 ha in

sostanza ribadito la richiesta di reiezione dell’impugnativa (doc. IX).

1.10. In data 11 marzo e 19 aprile 2024 la

patrocinatrice del ricorrente ha confermato integralmente la propria posizione

(doc. XI e XII), versando agli atti alcuni documenti medici di cui si dirà nei

considerandi di diritto (doc. XI-1 e 2; doc. H-1).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere dal 18

settembre 2023 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del

27 maggio 2023, oppure no. Parimenti contestata la mancata assunzione dei costi

relativi all’intervento del 4 settembre 2023.

Preliminarmente il TCA rileva che

le censure sollevate dalla patrocinatrice del ricorrente in questa sede, volte

a contestare la decisione del 15 maggio 2023 (doc. 48, pag. 1-3: consid. 1.1),

cresciuta incontestata in giudicato - nella misura in cui non sono relative alla

mancata presa a carico dell’intervento del 4 settembre 2023 e alla chiusura

dell’infortunio del 27 maggio 2023 per status quo sine raggiunto al 18

settembre 2023, oggetto della decisione del 12 ottobre 2023 (doc. 55), qui

avversata - sono irricevibili.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-

quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo

l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio

(status quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in caso

di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante,

anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del

5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.7. Nella concreta evenienza, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione non ha assunto

l’intervento del 4 settembre 2023 e ha chiuso il caso con il 18 settembre 2023,

in quanto da quella data i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio

destro non costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del 27

maggio 2023, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia. Parimenti dicasi

per il danno alla salute trattato con la citata operazione.

Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa

in merito dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 55 pag. 4).

Dal canto suo, la patrocinatrice

dell’insorgente lamenta una prematura chiusura del caso da parte dell’CO 1, in

quanto i dolori e disturbi di cui il suo patrocinato soffre al ginocchio

destro, per i quali si è pure dovuto sottoporre al citato intervento,

sarebbero ancora da ricondurre all’infortunio del maggio 2023.

2.8.

2.8.1. Dalle tavole processuali emerge che

l’assicurato, successiva-mente all’infortunio del 27 maggio 2022, si è

sottoposto ad una RM del ginocchio destro il 21 giugno 2022, che ha messo in

risalto l'avulsione di un frammento nel corno dorsale del menisco mediale, una

condropatia di grado II medialmente, un ematoma sottocutaneo ventromediale e un

edema contusivo del piatto tibiale mediale, una lesione orizzontale del menisco

laterale (grado III; doc. 18 e doc. V-2 pag. 2) e nuovamente il 13 ottobre 2022

(eseguita dal dr. med. __________) che ha segnatamente evidenziato quanto

segue:

" (…) Non

alterazioni morfostrutturali dei segmenti ossei visualizzati.

Rima di frattura a decorso orizzontale che interessa il corno

anteriore, il corpo e il corno posteriore del menisco mediale con presenza di

cisti parameniscale sul versante laterale di circa 16x6mm e ulteriore piccola

cisti parameniscale anteriormente al corno anteriore di circa 6x4mm.

La fibrocartilagine meniscale mediale appare assottigliata con

lievi aspetti degenerativi a livello del corno posteriore.

Continui ed inseriti i legamenti crociati ed i legamenti

collaterali.

Rotula in sede, con mantenuto asse trasverso.

Integro il tendine rotuleo e il tendine quadricipitale.

Non lesioni delle cartilagini di rivestimento articolare.

Non falde di versamento articolare.

Piccola cisti di Baker.” (doc. 2)

Il 17 novembre 2022 RI 1 si è

sottoposto ad un intervento di meniscectomia selettiva artroscopica menisco

mediale ad opera del dr. med. __________ (doc. V-2, pag. 3).

Il 13 febbraio 2023 RI 1 si è sottoposto nuovamente ad una RM del ginocchio

destro che ha messo in evidenza quanto segue: “Nel corpo - corno posteriore

del menisco mediale, fessura orizzontale associata a degenerazione mucoide. Nel

corno posteriore del menisco mediale, fessura radiale incompleta. Nel corno

anteriore - corpo - corno posteriore del menisco laterale, fessura orizzontale

associata a degenerazione mucoide e multipli gangli parameniscali.

Degenerazione mucoide del legamento crociato anteriore, non rottura” (doc.

V-2, pag. V).

Il 27 marzo 2023 RI 1 si è sottoposto ad un intervento di meniscectomia mediale

e laterale artroscopica ad opera del dr. med. __________ (doc. V-2, pag. 4).

Successivamente all’infortunio del 27 maggio 2023, RI 1 si è sottoposto il 31 maggio

2023 ad una RM del ginocchio destro (eseguita dal dr. med. __________) che ha

messo in evidenza quanto segue:

" Referto

Indagine comparata con precedente analoga eseguita in data

13.10.2022.

È attualmente presente versamento intrarticolare. Persiste borsite

di gastrocnemio-semimembranoso.

Comparto mediale: all'attuale controllo si osserva aspetto

" tronco " del corpo meniscale mediale, con sottile alterazione di

segnale a decorso verticale al passaggio corpo-corno posteriore: esiti di meniscectomia

selettiva con fissurazione radiale del menisco? Indicato raffronto con il dato

anamnestico.

Regolare il legamento collaterale interno.

Comparto laterale: all'attuale controllo non è più

riconoscibile la cisti parameniscale precedentemente descritta.

La fissurazione orizzontale precedentemente evidenziata risulta

nettamente meno evidente e con aspetto "tronco" del corpo meniscale.

Anche quest'aspetto è suggestivo per esiti di meniscectomia selettiva, da

raffrontare con dati in anamnesi. Regolare il complesso postero-laterale.

Comparto centrale: aspetto edematoso e francamente

disomogeneo del legamento crociato anteriore con attuale aspetto della lesione

di I grado. Legamento crociato posteriore morfologicamente regolare.

Comparto femoro-rotuleo: rotula in asse. Non lesioni osteocondrali.

Conclusioni

1. Comparsa di

versamento intrarticolare con persistente borsite di

gastrocnemio-semimenbranoso.

Considerandi

2.

Cambiamento

di morfologia del menisco mediale e del menisco laterale rispetto al precedente

controllo: esiti di meniscectomia selettiva? Indicato raffronto con il dato

clinico-anamnestico.

3.

Sospetta fissurazione radiale del corpo meniscale mediale.

4.

Attuale aspetto da lesione di I grado di LCA.”

(doc. 3 e doc. F; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non

sono della redattrice mentre il corsivo è della redattrice)

Sulla base delle risultanze

della citata risonanza magnetica, il dr. med. __________ ha posto il 9 giugno

2023.

la diagnosi di “Rilesione del menisco mediale (del moncone del residuo

meniscale mediale) del ginocchio destro, in esiti di nuovo trauma distorsivo

del ginocchio destro a seguito di una caduta accidentale mancando l'ultimo

gradino, avvenuta il 27.05.2023” (doc. 6) e il 27 luglio 2023 l’indicazione

per un intervento chirurgico di rimeniscectomia mediale selettiva per via

artroscopica (doc. 8).

Su richiesta del 23 agosto 2023 del medico fiduciario (doc. 22),

l’amministrazione ha contattato RI 1 per chiarire il tipo di trauma avvenuto il

27.

maggio 2023. Dalla relativa notizia telefonica del 28 agosto 2023 agli atti

(doc. 23) si evince quanto segue:

" (…) Evento:

l'assicurato stava scendendo le scale interne dell'abitazione per andare in

garage, aveva una busta in mano. Dice di essere scivolato e ha provato ad

aggrapparsi al corrimano. Non è stata una caduta da poco, ma è successo tutto

velocemente e non ricorda dove ha picchiato il ginocchio, se sui gradini oppure

a terra. Non ricorda nemmeno se lo ha picchiato sulla parte davanti o

lateralmente oppure se ha fatto un movimento distorsivo. È sicuro di averlo

picchiato, ma il resto non ricorda.

(…).

Dopo la caduta del 27.05.2023 non si è recato subito dal medico.

Ha aspettato qualche giorno, ma i dolori sono aumentati e quindi ha contattato

il chirurgo che Io ha operato telefonicamente, dr. __________. Gli ha detto di

andare a fare una risonanza magnetica e poi di andare in visita, eseguita il

06.06.2023

(…)” (doc. 23)

Il 4 settembre 2023 RI 1 si è

sottoposto ad un intervento di “artroscopia ginocchio destro: remeniscetomia

mediale” ad opera del dr. med. __________ (doc. 27).

Interpellato

dall’amministrazione, il 13 settembre 2023, il dr. med. __________ ha risposto negativamente

alla domanda se l’infortunio assicurato del 27 maggio 2023 avesse causato con

probabilità preponderante un danno strutturale oggettivabile, rispettivamente a

quella di sapere se il danno oggetto dell’intervento chirurgico del 4 settembre

2023.

fosse imputabile a quell’evento, precisando a quest’ultimo riguardo che si

trattava del: “terzo intervento avvenuto la medesimo corno posteriore del

menisco mediale indebolito da una patologia meniscosica; inoltre i primi due

interventi erano palesemente volti alla cura di una patologia degenerativa.

Infine la descrizione dell'infortunio offerta dall'assicurato non è chiara e

appare poco esaustiva.” (doc. 31). Nella medesima occasione ha pure

puntualizzato che: “La sintomatologia non è più influenzata con probabilità

preponderante dalle conseguenze dell'infortunio (senza tenere conto

dell'influsso dell'operazione) a partire dalla data del 03.09.2023” (doc.

31).

In data 17 ottobre 2023 il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue:

" Certifico

che il paziente suddetto è stato operato 2 volte per una rilesione del menisco

mediale al ginocchio destro, la seconda in seguito ad un nuovo infortunio.

Le causa della ricottura del moncone meniscale residuo, dopo una

prima meniscectomia eseguita in seguito ad un precedente infortunio, potrebbe

essere dettata da 2 fattori: o una rilesione che può essere una delle complicazioni

contemplate secondaria ad un primo intervento di meniscectomia oppure il nuovo

trauma che ha sviluppato una nuova lesione sul moncone residuo.

I dati radiologici e clinici per determinare una differenza tra

uno e l'altro non ci sono, se non quello più preponderante e giustificativo

della nuova lesione, ovvero che il nuovo infortunio possa avere nuovamente

lesionato il moncone meniscale.” (doc. 60)

2.8.2

Davanti al TCA, interpellato

nuovamente dall’amministrazione, con apprezzamento medico del 9 dicembre 2023

(doc. V-2), il dr. med. __________ ha puntualizzato quanto segue:

" (…). Il

signor RI 1 in data 27.05.2022 incorse in un infortunio all'arto inferiore

destro: mentre scaricava la merce da un camion per le consegne, mise il piede

destro sul nastro trasportatore, riportando un trauma di natura moderata. Nella

notifica di infortunio Lainf del 10.06.2022 fu denunciato un trauma alla

caviglia destra. (…). Praticò successivamente un recupero riabilitativo e

riposo che mostrò una riduzione delle problematiche all'arto inferiore destro

progressivamente nel tempo.

A causa della ripresentazione di disturbi invalidanti al ginocchio

destro dopo 3 mesi la data dell'infortunio, in data 13.10.2022 II Sig. RI 1

eseguì un nuovo esame RM, che mostrò la presenza di un'estesa lesione a

decorso orizzontale (…) con presenza di cisti (…); la fibrocartilagine

meniscale mediale appariva assottigliata con lievi aspetti degenerativi a

livello del corno posteriore: tale quadro lesionale appariva di franca natura

degenerativa per cui in data 17.11.2022 fu operato artroscopicamente dal Dott.

med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, con un intervento di

meniscectomia selettiva artroscopica al menisco mediale e laterale. (…).

A causa del persistere dei disturbi al ginocchio destro si rese

necessaria l'esecuzione di un ciclo infiltrativo che non sortì i dovuti effetti

positivi, per cui in data 13.02.2023 fu eseguito un nuovo esame RM del

ginocchio destro, che mostrò: “Nel corpo - corno posteriore del menisco

mediale, fessura orizzontale associata a degenerazione mucoide. Nel

corno posteriore del menisco mediale, fessura radiale incompleta. Nel corno

anteriore - corpo - corno posteriore del menisco laterale, fessura

orizzontale associata a degenerazione mucoide e multipli gangli

parameniscali. Degenerazione mucoide del legamento crociato anteriore, non

rottura.", quadro radiologico rappresentativo della progressione di

conclamate noxe patogene degenerativa tessutali distribuite ubiquitariamente in

tutti i comparti; inoltre dalla visione delle immagini radiologiche è possibile

rilevare la presenza di una patologia meniscosica di grado avanzato sia al

menisco mediale che laterale del ginocchio, il che pose la conclusione di

trovarci di fronte ad una malattia meniscosica, probabilmente già ai tempi

dell'infortunio di maggio 2022 che il trauma del 27.05.2022 modificò solo

transitoriamente: se l'infortunio del 27.05.2022 avesse determinato alterazioni

meniscali di tenore lesionale importante, considerando il quadro tegumentario

complessivo compromesso, si sarebbe assistiti ad un quadro clinico algico

disfunzionale del ginocchio su base meniscale con dolore ed immobilità e si

sarebbe riconosciuta l'esigenza di ricorrere ad un intervento di meniscectomia

mediale nel breve tempo, non assistendo alla scomparsa dei sintomi invalidanti

dopo un periodo di riposo ed un recupero riabilitativo.

Quindi sulla scorta delle evidenze emerse alla RM del 13.02.2023,

in data 27.03.2023 il Sig. RI 1 fu sottoposto ad un secondo intervento

artroscopico da parte del Dott. med. __________; nel rapporto operatorio del

27.03.2023

il Dott. med. __________ certificò: «Operazione: artroscopia

ginocchio destro: meniscectomia mediale e laterale, diagnosi rilesione del

menisco mediale e lesione menisco laterale del ginocchio destro. A livello del

comparto mediale si evidenzia la rilesione del corno posteriore del menisco

mediale complessa. A livello del Pivot centrale non si evidenziano lesioni a carico

del legamento crociato posteriore e lesione parziale del legamento crociato. A

livello del comparto laterale lesione corpo e corno posteriore in assenza di

lesioni condrali. Attraverso l'accesso anteromediale si provvede ad effettuare

mediante shaver e basket la regolarizzazione del moncone del menisco mediale e

laterale ottenendo monconi stabili» descrivendo appunto una lesione

meniscale mediale complessa.

(…).

In data 25.05.2023 vi fu anche un'opposizione cautelativa

dell'assicuratore __________ in merito alla decisione CO 1 del 15.05.2023 di

definizione del caso con causalità estinta, con seguente ritiro dell'opposizione

del 26.06.2023, a riprova del riconoscimento di una patologia morbosa

degenerativa al ginocchio destro dell'assicurato per entrambe i comparti

meniscali per quanto atteneva i disturbi disabilitanti ancora lamentati.

(…).

In tale contesto il signor RI 1 in data 27.05.2023 denunciò un

nuovo infortunio; nella nota telefonica CO 1 del 28.08.2023 fu riportato che

«l'assicurato stava scendendo dalle scale interne dell'abitazione per andare in

garage, aveva una busta in mano. Dice di essere scivolato e ha provato

d'aggrapparsi al corrimano. Non è stata una caduta da poco, ma è successo tutto

velocemente e non ricorda dove ha picchiato il ginocchio, se sui gradini oppure

a terra. Non ricorda nemmeno se lo ha picchiato sulla parte davanti o

lateralmente oppure se ha fatto un movimento distorsivo. È sicuro di averlo

picchiato, ma il resto non ricorda [...] Dopo la caduta del 27.05.2023 non si è

recato subito dal medico. Ha aspettato qualche giorno, ma i dolori sono

aumentati e quindi ha contattato il chirurgo che lo ha operato telefonicamente

il Dr. med. __________. Gli ha detto di andare a fare una risonanza magnetica e

poi di andare in visita, eseguita il 06.06.2023»: dalla lettura di tale

documento emerge che in data 27.05.2023 avvenne un infortunio di natura moderata

su un ginocchio già investito da un quadro patologico degenerativo meniscale; a

riprova vi è la costatazione che nei momenti immediatamente successivi l'evento

del 27.05.2023 non si ebbe un'immediata esigenza di recarsi ad un'attenzione

medica, non vi fu platealità, non vi fu la necessità di un trasferimento con

ambulanza, non vi fu la necessità di recarsi immediatamente al pronto soccorso

nonostante il ginocchio destro si trovasse ancora in convalescenza per il

pregresso intervento del 27.03.2023; inoltre, se si fosse trattato di un trauma

da alta energia, l'assicurato avrebbe ricordato l'esatta dinamica

infortunistica.

Quindi, in data 31.05.2023, dopo solo 3 giorni la data del

27.05.2023, fu eseguita una nuova risonanza magnetica ove non fu palesato alcun

segno riportabile ad un recente trauma, nessun edema post traumatico tessutale

recente, nessun versamento articolare neppure minimo, con un referto

radiologico a firma del Dott. med. __________, FMH radiologia, che certificò

(…) la presenza di una sola sospetta fissurazione radiale del corpo meniscale

mediale, fissurazione che si presentava nella medesima regione anatomica, già

interessata del precedente intervento artroscopico del 27.03.2023.

A riprova di trovarci di fronte una ri-lesione patologica della

precedente noxa meniscale trattata dal Dott. med. __________, vi è quanto

riportato dal medesimo Dott. med. __________ all'interno del rapporto

operatorio del 27.03.2023 dove lo stesso riferì: «A livello del comparto

mediale si evidenzia la rilesione del corno posteriore del menisco mediale

complessa» confermando la presenza di un

tessuto meniscale interessato da una lesione complessa, nota lesione

rappresentativa di un quadro fibrocartilagineo compromesso da più lesioni di

vario tipo e vario orientamento spaziale; se si fosse trattato di una chiara

lesione post traumatica non si avrebbe avuto alcun sospetto e considerando il

quadro generale avremmo dovuto attenderci una lesione con FLAP.

Quindi in data 04.09.2023, ossia dopo 3 mesi la data del trauma

del 27.05.2023, il signor RI 1 si sottopose ad un terzo intervento

artroscopico alla medesima regione anatomica del menisco me-diale, trattata in

data 27.03.2023 e in data 17.11.2022; nel rapporto operatorio del Dr. __________

del 04.09.2023 fu riportato: «A livello del comparto mediale si evidenzia la

ri-lesione del corpo-corno posteriore del menisco mediale. A livello del Pivot

centrale non si evidenziano lesioni a carico del legamento crociato anteriore e

del legamento crociato posteriore. A livello del comparto laterale assenza di

lesioni condrali»: la conferma che si sia trattato di una lesione patologica

del menisco mediale nasceva già dalla visione delle immagini della risonanza

magnetica del ginocchio destro del 13.10.2022, dove con il referto radiologico

a firma del Dott. med. __________ del 14.10.2022 fu refertato: «Rima di

frattura a decorso orizzontale che interessa il corno anteriore, il corpo e

il corno posteriore del menisco mediale con presenza di cisti parameniscale sul

versante laterale [...] La fibrocartilagine meniscale mediale appare

assottigliata con lievi aspetti degenerativi a livello del corno posteriore»,

rima mediale associata a lesioni degenerative, quadro morboso che fu

descritto anche dal Dott. med. Ferrero all'interno del suo rapporto operatorio

del 17.11.2022; dove descrisse un quadro meniscosico al menisco mediale

laterale.” (doc. V-2, pag. 4-7; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

Sempre nel medesimo apprezzamento

medico (doc. V-2), il dr. med. __________ ha pure precisato quanto segue:

" (…) Seguì

il rapporto medico del Dott. med. __________ del 17.10.2023, il quale riferì:

«La causa della ri-rottura del moncone meniscale residuo, dopo una prima

meniscectomia eseguita in seguito ad un precedente infortunio, potrebbe essere

dettata da due fattori: o una rilesione che può essere una delle complicazioni

contemplate secondaria ad un primo intervento di meniscectomia oppure il nuovo

trauma che ha sviluppato una nuova lesione sul moncone residuo. I dati

radiologici e clinici per determinare una differenza tra uno e l'altro non ci

sono, se non quello più preponderante e giustificativo della nuova lesione,

ovvero che il nuovo infortunio possa avere nuovamente lesionato il moncone

meniscale»: dalla lettura del testo emerge che lo stesso Dott. med. __________

non sia sicuro con un grado di probabilità preponderante circa la genesi

dell'ultima lesione meniscale del menisco mediale del ginocchio destro già

operata due volte in un quadro meniscosico; inoltre la sola evidenza che prima

dei trauma del 27.05.2023 tale lesione non fosse presente e successivamente la

data di tale trauma si sia palesata non è di per se un fattore dirimente ad

affermare una connessione probabile tra il trauma del 27.05.2023 e la

ri-lesione del corpo - corno posteriore del menisco mediale, che fu riscontrata

durante l'intervento artroscopico del 04.09.2023.

Non si possono condividere le valutazioni espresse dall'avvocato RA

1.

all'interno del suo scritto del 19.10.2023, quando la stessa riferisce: «Con

la presente si intende rilevare che il dottor __________, che ha seguito il

signor RI 1 sia nel primo che ne secondo infortunio, evidenzia che il dato

preponderante e giustificativo è quello della nuova lesione che «possa avere

nuovamente lesionato il moncone meniscale. Inoltre, nel menzionato certificato

si rileva, altresì, che non vi è alcun dato per affermare che la causa

dell'attuale situazione del menisco non sia il nuovo trauma che ha sviluppato

una nuova lesione» in quanto contestualmente non vi è alcun dato dirimente

per negare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che la

causa dell'ultima patologia del menisco mediale sia consistita nella patologia

degenerativa meniscosica, già rilevata ai tempi della prima artroscopia del

17.11.2022; ed ancora una volta si ribadisce che la sola evenienza che la

lesione meniscale si sia palesata successivamente all'infortunio del 27.05.2023

non è condizione sufficiente a confermare una connessione probabile.

Sulla scorta di tali incertezze non è possibile affermare con un

grado di probabilità preponderante che la lesione al menisco mediale del

ginocchio destro del signor RI 1, emersa dalla visione della RM del ginocchio

destro del 31.05.2023 ed operata artroscopicamente dal Dott. med. __________ in

data 04.09.2023, sia da mettere in connessione probabile all'evento del

27.05.2023, trauma di natura moderata, da cui l'assicurato stesso non

ricordò bene la biomeccanica ed ove neppure dalla visione delle immagini della

RM del 31.05.2023, ossia dopo solo 3 giorni la data del 27.05.2023, furono

palesati chiari segni post infortunistici acuti inclusi edemi post traumatici

tessutali recenti e nessun versamento articolare neppure minimo, trauma che tra

l'altro fu riportato al medico operatore Dott. med. __________ solo tre giorni

dopo l'evento. A questo va aggiunto, che la ripresentazione della nuova lesione

meniscale avvenne a soli due mesi da un trattamento artroscopico di una lesione

meniscale similare nel quadro di un tessuto fibrocartilagineo meniscosico con

presentazione di una lesione complessa, precedentemente già trattata con due

precedenti interventi artroscopici. Si tratta quindi del 3° intervento avvenuto

al medesimo corno posteriore del menisco mediale, indebolito dalla patologia

meniscosica.

Dispositivo

Per questi motivi, per rispondere alla domanda posta dal servizio

legale CO 1, si conferma che la sintomatologia del ginocchio destro del signor RI

1 non è più influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze

dell'infortunio del 27.05.2023 (senza tener conto dell'influsso

dell'operazione) a partire dalla data del 03.09.2023.” (doc. V-2, pag.-

7 e 8; il corsivo è della redattrice)

2.8.3. Davanti al TCA la patrocinatrice dell’insorgente

ha prodotto nuovamente il certificato medico del 17 ottobre 2023 del dr. med. __________

(doc. G, già agli atti quale doc. 60) oltre ad altra documentazione medica.

In particolare, il certificato

medico del 24 aprile 2023 del dr. med. __________ in cui è posta la diagnosi di

“Esiti di meniscectomia mediale laterale selettiva del ginocchio di destra

avvenuto il 27.03.2023” ed è stato attestato, a distanza di un mese

dall’intervento, sia un’ottima deambulazione sia un’inabilità lavorativa del

100% fino al controllo successivo del 12 maggio 2023, con consiglio di

proseguire la fisioterapia a quel momento già in atto (doc. H).

Il certificato medico del 5 marzo

2024 del dr. med. __________ in cui è attestata un’inabilità lavorativa al 100%

dal 5 marzo al 3 aprile 2024, con successiva ripresa al 100%, con la seguente

indicazione “Legge garante caso: LAMal” (doc. XI-1).

Il referto della RM del ginocchio destro del 28 febbraio 2024 nel quale il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue: “Indagine comparata con precedente

analoga eseguita in data 31.05.2023. (…). Rilievi immodificati rispetto al

precedente controllo.” (doc. XI-2).

Il certificato medico del 10

aprile 2024 del dr. med. __________ in cui è attestata un’inabilità lavorativa

al 100% dal 4 aprile al 7 maggio 2024, con la seguente indicazione “Legge

garante caso: LAMal” (doc. H-1).

2.9. Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti (in particolare,

quella riassunta al consid. 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3), questo Tribunale ritiene che

la valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista nella materia che

qui interessa che vanta una vasta esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa (in questo contesto, va comunque segnalato che,

secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli

specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro

funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in

materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica -

cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo la quale

l’evento infortunistico del 27 maggio 2023 ha peggiorato soltanto temporaneamente

il preesistente stato (morboso) del ginocchio destro, possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

In effetti, il medico fiduciario

ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce dell’insieme

della documentazione medica agli atti riassunta al considerando 2.8.1 (in

particolare, degli esiti delle RM del 21 giugno 2022, 13 ottobre 2022, 13

febbraio 2023 e 31 maggio 2023 come pure dei rapporti operatori del 17 novembre

2022, del 27 marzo 2023 e del 4 settembre 2023), i motivi per i quali egli

ritiene che i disturbi lamentati dal ricorrente al ginocchio destro siano da

ascrivere, successivamente al 3 settembre 2023, a fattori

extra-infortunistici.

In particolare, egli ha

sottolineato che l’insorgente presentava una patologia meniscosica di grado

avanzato sia al menisco mediale che laterale del ginocchio destro (fessure

orizzontali, associate a degenerazione mucoide e multipli gangli

para-meniscali, per entrambe i comparti meniscali) già ai tempi

dell'infortunio di maggio 2022 che il trauma del 27 maggio 2022 modificò solo

transitoriamente. Infatti, se il citato infortunio avesse determinato

alterazioni meniscali di tenore lesionale importante, considerando il quadro

tegumentario complessivo compromesso, si sarebbe assistito ad un quadro clinico

algico disfunzionale del ginocchio su base meniscale con dolore ed immobilità e

si sarebbe riconosciuta l'esigenza di ricorrere ad un intervento di

meniscectomia mediale nel breve tempo, non assistendo alla scomparsa dei

sintomi invalidanti dopo un periodo di riposo ed un recupero riabilitativo. Il

dr. __________ ha pure evidenziato che nel rapporto operatorio del 27 marzo

2023 il dr. med. __________ aveva descritto appunto una lesione meniscale

mediale complessa (caratterizzata da un quadro fibrocartilagineo

compromesso da più lesioni di vario tipo e vario orientamento spaziale). Il dr.

med. __________ ha precisato che, se si fosse trattato di una lesione post

traumatica, considerando il quadro generale, ci si sarebbe dovuti attendere una

lesione con FLAP. Ciò che non si era verificato nel caso di specie.

Il medico fiduciario ha inoltre ricordato

che in questo contesto si è verificata la caduta del 27 maggio 2023, in seguito

alla quale il ricorrente non si è recato subito dal medico, ma ha aspettato

qualche giorno e, quando ha contattato il dr. med. __________, che lo ha

visitato il 6 giugno 2023, dopo che era già stata eseguita una nuova RM. Il dr.

__________ ha osservato che l’infortunio in questione (su un ginocchio

già caratterizzato da un quadro patologico degenerativo meniscale) doveva

essere stato di natura moderata. Infatti, nei momenti immediatamente

successivi tale evento non si ebbe un'immediata esigenza di recarsi ad

un'attenzione medica, non vi fu platealità, non vi fu la necessità di un

trasferimento con ambulanza, non vi fu la necessità di recarsi immediatamente

al pronto soccorso nonostante il ginocchio destro si trovasse ancora in

convalescenza per il pregresso intervento del 27 marzo 2023; inoltre, se si

fosse trattato di un trauma da alta energia, l'assicurato avrebbe ricordato

l'esatta dinamica infortunistica. Il dr. __________ ha pure sottolineato che la

nuova RM eseguita il 31 maggio 2023, e quindi solo 3 giorni dopo l’infortunio

in questione, non aveva messo in evidenza alcun segno riportabile ad un recente

trauma, alcun edema post traumatico tessutale recente, alcun versamento

articolare neppure minimo, quanto piuttosto una sola sospetta fissurazione

radiale del corpo meniscale mediale che si presentava nella medesima regione

anatomica, già interessata del precedente intervento artroscopico del 27 marzo

2023.

Il dr. med. __________ ha quindi osservato che il 4 settembre 2023, ossia dopo

3 mesi dal trauma del 27 maggio 2023, il ricorrente si era sottoposto ad un

terzo intervento artroscopico alla medesima regione anatomica del menisco

mediale, trattata in data 27 marzo 2023 e in data 17 novembre 2022, per una

lesione patologica del menisco mediale (come confermato dal relativo rapporto

operatorio) già risultante sia dalla RM del 13 ottobre 2002 sia dal rapporto

operatorio del 17 novembre 2022.

Il medico fiduciario ha pertanto

concluso che la sintomatologia del ginocchio destro del ricorrente non era più

influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell'infortunio del

27 maggio 2023 (senza tener conto dell'influsso dell'operazione) a partire

dal 3 settembre 2023.

Questa Corte non ignora le svariate certificazioni mediche che sono state

versate agli atti (cfr., in particolare, doc. 60 e doc. G; doc. H, H-1, XI-1 e

XI-2). Tuttavia esse non sono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi,

a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dal medico __________.

Innanzitutto, va osservato che il

certificato medico del 17 ottobre 2023 del dr. med. __________ (doc. 60 e doc.

G) riportato al consid. 2.8.1 è stato esaminato nel dettaglio e in modo

convincente dal dr. med. __________ nell’apprezzamento medico del 9 dicembre

2023, pure riportato al consid. 2.8.2. In particolare il medico fiduciario ha

evidenziato come già dalla lettura del testo emergeva che lo stesso specialista

operatore none era sicuro, con un grado di probabilità preponderante, circa la

genesi dell'ultima lesione meniscale del menisco mediale del ginocchio destro

già operata due volte in un quadro meniscosico; inoltre la sola evidenza che

prima del trauma del 27 maggio 2023 tale lesione non fosse presente e che

solamente dopo tale trauma si fosse palesata non era di per se un fattore

dirimente ad affermare una connessione probabile tra il trauma del 27 maggio .

2023 e la ri-lesione del corpo - corno posteriore del menisco mediale, che fu

riscontrata durante l'intervento artroscopico del 4 settembre 2023.

In effetti, a questo proposito, è qui utile ricordare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8

agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei,

Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25

settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

2.6; STCA 35.2023.83 del 26 febbraio 2024, consid. 2.9.4; STCA 35.2023.116 del 18

marzo 2024, consid. 2.9).

Per i medesimi motivi non va considerata decisiva neppure l’argomentazione

ricorsuale, secondo la quale, dopo l’operazione del 27 marzo 2023 (e prima

dell’infortunio del 27 maggio 2023), l’insorgente avrebbe goduto di buona

salute in relazione al ginocchio destro, come attestato dal certificato medico

del 24 aprile 2023 del dr. med. __________ versato agli atti in questa sede (cfr.

doc. H).

Anche gli stringati certificati medici del 5 marzo e 10 aprile 2024 del dr.

med. __________ in cui è attestata un’inabilità lavorativa al 100% dal 5 marzo

al 3 aprile 2024 e dal 4 aprile al 7 maggio 2024 (doc. XI-1 e doc. H-1) non

consentono di giungere ad una diversa conclusione. Non ci si può tuttavia

esimere dal rilevare che comunque in essi il medico specialista ha indicato

quanto segue. “Legge garante caso: LAMal” (doc. XI-1 e doc. H-1).

Neppure il referto della RM del ginocchio destro del 28 febbraio 2024 (doc.

XI-2) permette di arrivare ad una conclusione differente. In esso, infatti, il

dr. med. __________ ha attestato “Rilievi immodificati” rispetto al

precedente controllo del 31 maggio 2023, che era già noto al dr. med. __________

ed è stato debitamente considerato nell’apprezzamento del 9 dicembre 2023.

Del resto, va sottolineato che quanto sostenuto dal consulente medico dell’assicuratore

resistente trova piena conferma nella letteratura specialistica, dalla quale si

evince che le lesioni meniscali sono solitamente causate da traumi indiretti

(nel caso di specie, dagli atti di causa si evince invece che il ricorrente ha

riportato un trauma diretto al ginocchio destro, sbattendolo contro una

superficie dura: cfr. consid. 1.2). Il più delle volte si tratta di movimenti

di torsione con il ginocchio piegato. Quale esempio classico viene menzionata

la rottura meniscale insorta al momento di rialzarsi repentinamente dalla

posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst (ed.), Versicherungsmedizin, 2a

ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B. Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie

– Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p. 40, www.chirurgie-toulouse.fr: “Dans

les lésions isolées du ménisque, on distingue le mécanisme de flexion forcée

associée ou non à une certaine rotation externe forcée. La position en flexion forcée prolongée du genou diminue

temporairement les qualités mécaniques du ménisque (diminution de sa

lubrification). Lorsque le sujet se relève brutalement, la corne postérieure du

ménisque médial est alors comprimée entre fémur et tibia et en même temps les

insertions capsulaires le tirent vers l'avant: le ménisque se déchire (mécanisme

de relèvement après une position accroupie prolongée). L'autre mécanisme de

survenue d'une lésion méniscale est un mouvement de rotation externe du tibia

sur un genou légèrement fléchi, pied fixé en appui au sol. Cela favorise un

conflit entre le condyle médial et la corne postérieure du ménisque médial,

responsable d'une déchirure de celui-ci. (…). Lors de lésions du ligament

croisé antérieur, une translation antérieure violente et soudaine du tibia peut

entraîner une lésion de la corne postérieure du ménisque médial (qui

normalement contribue à limiter la translation antérieure du tibia). D'autre

part, la répétition de mouvements anormaux de translation antérieure excessive,

sans forcément de nouveaux accidents d'entorse, entraîne progressivement une rupture

du ménisque médial. Il s'agit souvent de lésions très périphériques

réalisant une désinsertion capsulo-méniscale.” e www.clinique-arthrose.fr,

in cui si legge tra l’altro che la rottura meniscale traumatica è sovente una

rottura verticale e mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale

degenerativa è orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime

mini lacerazioni ed è talora accompagnata da un inizio di artrosi; in questo

senso, cfr., tra le tante, la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023 e le STCA

35.2022.49 del 16 agosto 2022 consid. 2.10.; 35.2022.30 dell’11 luglio 2022

consid. 2.13.; 35.2017.137 del 28 marzo 2018 consid. 2.7.; 35.2017.88 dell’8

marzo 2018 consid. 2.7.).

In concreto, va del resto

considerato che l’amministrazione non ha negato a priori ogni ruolo causale

all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo

di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto),

questo ruolo si è estinto completamente.

Stante tutto quanto precede,

questo Tribunale ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che l’evento infortunistico del 27

maggio 2023 ha provocato un peggioramento soltanto transitorio del

preesistente stato (morboso) del ginocchio destro (e, quindi, nessuna lesione

strutturale rispettivamente nessun peggiora-mento direzionale) e che, pertanto,

i disturbi al ginocchio destro presentati dall'assicurato, al più tardi dal

18 settembre 2023

(data in cui l’CO 1 ha chiuso il caso), non costituivano più una

conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’infortunio del 27 maggio 2023, ma

erano da attribuire esclusivamente a malattia (per dei casi analoghi, cfr. la

STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, consid. 3.1 e la STCA 35.2023.116 del 18

marzo 2024, consid. 2.9 e la STCA 35.2023.112 del 22 aprile 2024, consid. 2.9).

Parimenti dicasi per il danno alla salute trattato con l’operazione del 4

settembre 2023 (per un caso analogo, cfr. la già STF 8C_112/2023 dell’11

dicembre 2023).

Va inoltre segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr., tra le tante, la STCA

35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9 e la STCA 35.2023.69 del 21 febbraio

2024, consid. 2.10).

2.10. Da ultimo, il momento a partire dal

quale l’assicuratore infortuni ha posto termine alle proprie prestazioni (dal

18 settembre 2023), ovvero a distanza di quasi 4 mesi dal sinistro del 27 maggio

2023, è conforme alla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. segnatamente la

già STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, nella quale l’Alta Corte ha

confermato il parere espresso dal medico consulente dell’assicuratore in

questione, secondo il quale i disturbi accusati da un assicurato al ginocchio

destro dopo il 15 dicembre 2020 non erano più in relazione causale con

l’infortunio del 22 agosto 2020; su quest’ultimo aspetto, si vedano anche, tra

le tante, la STCA 35.2023.116 del 18 marzo 2024, consid. 2.10 e i numerosi

rinvii alla giurisprudenza federale ivi citati e la STCA 35.2023.112 del 22

aprile 2024, consid. 2.9). Inoltre non si può neppure pretendere che l’Istituto

assicuratore prenda a carico i costi di un intervento che ha la finalità di

sanare una problematica di natura morbosa (cfr. STF 8C_514/2023 del 12 dicembre

2023 e la STCA 35.2023.112 del 22 aprile 2024, consid. 2.9).

In esito alle considerazioni che precedono la decisione su opposizione

impugnata è, dunque, corretta. Dal momento che essa deve pertanto essere

confermata, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire le perplessità

sollevate dall’CO 1 in merito alla tempestività del gravame.

2.11. A fronte di una situazione giudicata

sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 e 2.9), il TCA

rinuncia all'esecuzione di ulteriori atti istruttori.

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.13. Deve ancora essere verificato se il

ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 6 e 7).

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Dalla documentazione agli atti (cfr. doc. IV-bis) risulta che il ricorrente è

sposato e padre di 2 figli (nati nel 2010). La famiglia si è trasferita a __________

dal Canton __________ il 1° agosto 2022 e vive in un appartamento dal 3 ½

locali (108 mq). Dalla notifica di tassazione del 27 agosto 2021, relativa

all’anno fiscale 2020, emerge che i coniugi avevano un reddito annuo lordo di

complessivi fr. 100'893.00 (di cui: fr. 66'434.00 il marito e fr. 32'060.00 la

moglie) e un reddito annuo imponibile di fr. 44'900.00. RI 1 e la moglie non

lavorano da tempo ormai. Con decisioni provvisorie del 6 dicembre 2022, ambedue

i coniugi hanno ricevuto il conteggio dei “contributi d’acconto per persone

senza attività lucrativa” per l’anno 2023, pari a fr. 1’051.30 cadauno. RI

1 il 23 novembre 2023 ha dichiarato di essere “senza attività lucrativa,

nessuna fonte di sostentamento, si attinge ai risparmi per vivere” e che “nessuna

proprietà immobiliare in Svizzera, ci sono delle proprietà della famiglia in

Italia ma sono ipotecate da istituzioni in Italia” (cfr. doc. IV-bis, pag.

1) e il 28 novembre 2023 si è pure annunciato allo Sportello regionale LAPS di __________

per una richiesta di prestazioni assistenziali. Egli è, quindi, indigente.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio va accolta, riservate eventuali modifiche della

situazione economica dell’interessato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti