35.2023.107
Discusso il diritto alla rendita di un assicurato che lavora in seno a un'azienda di famiglia con il metodo del raffronto dei redditi
15 luglio 2024Italiano42 min
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.107
mm
Lugano
15 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 ottobre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 11 agosto 2016, RI 1, nato
nel 1955, dipendente della ditta __________ dal 1° luglio 2015 in qualità di
direttore e, perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie
professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente
stradale in sella alla propria motocicletta.
A causa di questo evento, secondo
il rapporto 23 agosto 2016 dell’Unità operativa di ortopedia e traumatologia
del Presidio Ospedaliero di __________, egli ha riportato un politrauma con, in
particolare, l’amputazione delle falangi distali
del III., IV. e V. dito
della mano sinistra (recte: destra) e ferita lacero-contusa volare alla
base del I. dito della mano destra con lesione del tendine flessore lungo.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver acquisito agli atti
la perizia bidisciplinare [ortopedica e neurologica] 4 marzo 2019 dell’__________),
con decisione formale del 27 marzo 2019, poi confermata dopo opposizione, CO 1
ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica
+ indennità giornaliera) a far tempo dal 16 luglio 2017 (data a partire dalla
quale, secondo la citata perizia, l’assicurato avrebbe riacquistato una piena
capacità lavorativa nella sua abituale attività), ha negato il diritto a una
rendita d’invalidità e ha assegnato un'indennità per menomazione
dell'integrazione (IMI) del 7.5%.
1.3. Con sentenza 35.2020.80 del 29
marzo 2021, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
interposto nel frattempo dall’assicurato, nel senso che gli atti sono stati
retrocessi all’amministrazione affinché definisse “… con precisione le
mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere alle dipendenze
della __________, procedendo, ad esempio, all’audizione testimoniale - da
tenersi in contraddittorio - dell’ex datore di lavoro. La documentazione così
raccolta dovrà essere tradotta in lingua tedesca da parte di un traduttore le
cui capacità siano comprovate. L’incarto andrà poi ri-sottoposto ai periti
dell’__________, affinché si pronuncino di nuovo sulla capacità lavorativa
dell’assicurato nell’attività abituale (esprimendosi in modo circostanziato in
merito alle difficoltà concrete presentate nello svolgimento delle mansioni più
pratiche) e sulla sua capacità lavorativa residua. In tale occasione, gli
esperti dovranno pure valutare se è indicato procedere a un complemento
peritale in altre specialità (in particolare, in quelle richieste dall’avv. RA
1, ovvero la chirurgia della mano, la reumatologia e l’ergoterapia). Da notare
che se dall’istruttoria dovesse emergere che l'attività abituale non può essere
esercitata a tempo pieno e con un rendimento completo, l'CO 1 dovrebbe
riferirsi al mercato generale del lavoro e determinare il grado d’invalidità
mediante il metodo del raffronto dei redditi. (…). Trattandosi infine della
valutazione della menomazione dell’integrità, l’assicuratore chiederà ai periti
di specificare se il danno residuale al pollice destro può dare diritto a
un’indennità aggiuntiva e, nella negativa, di precisarne le ragioni mediche.”
Il giudizio cantonale è cresciuto
incontestato in giudicato.
1.4. Dopo aver eseguito quanto disposto dal
TCA, con decisione formale del 2 giugno 2023, CO 1 ha posto termine alle
prestazioni di corta durata a contare dal 16 luglio 2017 e ha negato il diritto
a una rendita d’invalidità. D’altra parte, RI 1 è stato posto al beneficio di
un’IMI del 12.5% (cfr. doc. 1194).
A seguito dell’opposizione interposta
dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 1198), in data 24 ottobre
2023, l’assicuratore LAINF ha in sostanza confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 1203).
1.5. Con tempestivo ricorso del 21
novembre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via
principale che CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita d’invalidità
del 47% a far tempo dal 16 luglio 2017 e in via subordinata il rinvio degli
atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese,
l’avv. RA 1 ha innanzitutto contestato che il proprio patrocinato sarebbe in
grado di svolgere, senza limitazioni, la sua abituale professionale di
direttore tecnico, quando invece presenterebbe un’incapacità lavorativa
permanente di almeno il 20%, circostanza che risulterebbe “… confermata da
tutte le valutazioni mediche dei curanti dell’assicurato e dal fatto che
quest’ultimo – proprio per questo motivo – è stato licenziato dalla sua ex
datrice di lavoro. Il carattere errato dell’accertamento operato da __________
e CO 1 risulta peraltro dallo stesso confronto fra la decisione su opposizione
24 ottobre 2023 (cfr. doc. B) e la decisione 2 giugno 2023 (cfr. doc. N) dell’Assicurazione
in cui, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, era stato
accertato che “questo comporta una riduzione massima delle prestazioni dal 10%
al 20% per l’ultima attività svolta dall’assicurato” (cfr. doc. N, pag. 4, §1).
La stessa Assicurazione ha quindi già avuto modo di constatare l’esistenza di
una riduzione della capacità lavorativa dell’ing. RI 1, prima di rivedere
inspiegabilmente e immotivatamente la propria posizione nella successiva
decisione su opposizione.”.
D’altro canto, sempre secondo la
patrocinatrice, l’imputazione al ricorrente di un’attività sostitutiva adeguata
non sarebbe ragionevolmente esigibile, ritenuto che egli “…, già all’epoca
dell’evento infortunistico, aveva ormai 60 anni: appare evidente che per una
persona di quell’età, per di più menomata alla mano dominante e da sempre
attiva in un settore altamente specifico e di nicchia (vi è al massimo qualche
decina di aziende al mondo che fabbrica simili macchinari), risultava e risulta
difficile, se non impossibile, riuscire a trovare un impiego in un’attività
confacente e che si adatti alle limitazioni funzionali di cui soffre
l’assicurato.”.
A proposito degli aspetti
economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, la
rappresentante dell’assicurato ha sostenuto che il reddito statistico da
invalido ritenuto dall’istituto convenuto (fr. 67'070.60) andrebbe dapprima
ridotto del 40% a titolo di parallelismo dei redditi, poi di un ulteriore 25%
in ragione del fatto che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere un’attività
sostitutiva adeguata soltanto nella misura del 75% e infine del 10% almeno a
titolo di deduzione sociale, per tenere conto delle limitazioni dipendenti dal
danno alla salute infortunistico e dell’età (cfr. doc. I).
1.6. CO 1, in risposta, ha postulato che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.7. In data 16 gennaio 2024, l’avv. RA
1 ha informato il Tribunale di non avere ulteriori mezzi di prova da
presentare, riconfermandosi quindi nelle proprie allegazioni e conclusioni
(cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare all’assicurato il diritto
a una rendita d’invalidità, oppure no.
Non è invece oggetto di
contestazione la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche a
decorrere dal 16 luglio 2017 (e, quindi, nemmeno l’estinzione da quella data
del diritto alle prestazioni di corta durata) e l’entità della menomazione
dell’integrità di cui è portatore RI 1.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o
considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non
considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Nel caso di specie, con la
pronunzia 35.2020.80 del 29 marzo 2021, cresciuta incontestata in giudicato,
questa Corte ha annullato la decisione su opposizione del 31 luglio 2020,
mediante la quale, facendo capo essenzialmente alle risultanze di una perizia
elaborata dai medici dell’__________, CO 1 aveva segnatamente negato il diritto
a una rendita d’invalidità per il motivo che l’assicurato avrebbe riacquistato
una piena capacità nella sua precedente attività lavorativa.
Gli atti sono quindi stati
retrocessi all’assicuratore LAINF affinché definisse “… con precisione le
mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere alle dipendenze
della __________, procedendo, ad esempio, all’audizione testimoniale - da
tenersi in contraddittorio - dell’ex datore di lavoro. La documentazione così
raccolta dovrà essere tradotta in lingua tedesca da parte di un traduttore le
cui capacità siano comprovate. L’incarto andrà poi ri-sottoposto ai periti
dell’__________, affinché si pronuncino di nuovo sulla capacità lavorativa
dell’assicurato nell’attività abituale (esprimendosi in modo circostanziato in
merito alle difficoltà concrete presentate nello svolgimento delle mansioni più
pratiche) e sulla sua capacità lavorativa residua. In tale occasione, gli esperti
dovranno pure valutare se è indicato procedere a un complemento peritale in
altre specialità (in particolare, in quelle richieste dall’avv. RA 1, ovvero la
chirurgia della mano, la reumatologia e l’ergoterapia).”.
Dalle carte processuali emerge che,
dando seguito a quanto ordinato dal TCA, nel corso del mese di ottobre 2022, CO
1.
ha organizzato un sopralluogo presso la sede di __________ della __________,
al quale hanno preso parte l’insorgente e la sua patrocinatrice, un
rappresentante dell’assicuratore e il gerente dell’azienda appena citata
(nonché figlio dell’assicurato), e ciò allo scopo di “definire e accertare
con precisione le mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere”.
Dal verbale stilato in
quell’occasione, che è stato sottoscritto da tutti i partecipanti, risulta che
l’attività di RI 1 in seno alla ditta __________ era quella di direttore
tecnico, dove “la parte principale era assemblaggio del meccanismo (60%) e in
caso di bisogno svolgeva pure la parte di calibrazione dell’apparecchio in loco
(15%) e assistenza tecnica (10%). L’assicurato riferisce che svolgeva altresì
la progettazione (15%).”.
Con riferimento alle informazioni
riguardanti le mansioni esercitate che il datore di lavoro aveva fornito all’UAI
nel marzo 2017, è stato precisato, circa le “visite ai clienti”, che il
ricorrente “principalmente viaggiava in tutta Europa (unicamente il 10% in
territorio elvetico). In aggiunta, l’assicurato doveva portare la
strumentazione nei propri viaggi e quindi ha difficoltà con una mano sola. La
percentuale della suddetta attività si attesta al 15%, in quanto facevo una
trentina di viaggi annui, della durata media di 2-3 giorni.”, circa il “Back
Office”, che si trattava
“della parte report tecnico (lavoro eseguito
e da eseguire). Lavoro svolto in sede dell’azienda. La percentuale della
suddetta attività si attesta al 5-10%”, circa le “Attività direzionali”, che
venivano svolte in sede nella misura del 10%, circa le “Visite e
partecipazione a fiere”, che si trattava di 2-3 fiere tematiche/anno
visitate e di 2-3 fiere tematiche/anno con stand, circa la “Costruzione di
trasduttori”, che si trattava della “preparazione dei vari componenti dei
traduttori, analisi dei componenti eseceramici e meccanici, montaggio e integrazione
dei componenti base, fissaggio del mozzo con estrema manualità, controllo delle
ceramiche (tra una ceramica e l’altra bisogna posizionare le lamelle di 0.1 mm,
posizionare la contromassa, il serraggio avviene con una chiave dimometrica
140-360 KNw). Fase di riposo del prodotto. Fase di controllo con il microscopio
delle ceramiche e con luce ultravioletta, processo manuale. Fase di collaudo:
il convertitore viene messo in potenza, ossia viene collegato ad un macchinario
ultrasuoni (test di potenza), processo manuale. La percentuale della suddetta
attività si attesta al 60%, attività preponderante dell’assicurato.” e circa le
“Attività tecniche”, che consistevano nella “costruzione componente:
calibrato e installato. Costruzione fatta in sede. Si pone in evidenza che, a
volte, l’assicurato doveva fare delle scatole per spedire del materiale, ad
oggi non riesce ad eseguire tale mansione. Per quanto attiene la percentuale,
vedi punto precedente.”.
A proposito delle informazioni
fornite dal ricorrente a margine della visita peritale presso l’__________, è
stato specificato quanto segue:
" (…).
3.1
Costruisce trasduttori, progetta altri dispositivi, lavora nell’ambito
della robotica e dell’automazione, produce apparecchi, sviluppa dispositivi
e supervisiona le installazioni. Per esempio, trattasi di macchine
che sigillano i pacchetti di patatine
fritte, ecc.
Dove vengono svolte esattamente le mansioni descritte?
Risposta:
Nella sede di __________.
3.3
Disegna queste parti sul PC o su carta millimetrata.
Dove svolge e come realizza tale lavoro?
Risposta:
“Creo __________” è un programma che viene usato per la suddetta
attività (5%). Alla necessità svolgevo disegni su carta millimetrata.
Attività svolta in sede.
3.4
Aziona e calibra apparecchi e dispositivi, questo è un
lavoro di motricità fine.
Come e dove esattamente vengono effettuate e svolte le mansioni
descritte?
Risposta:
Tutte in sede a __________. L’assicurato utilizzava due strumenti:
__________ e un test analogico classico di alta qualità. Dopodiché si
utilizza il segnale di controllo __________.
4.4
Al momento non può più produrre trasduttori. Deve avere un aiuto
nel funzionamento degli strumenti.
Per quale ragione e che cosa non può più fare in modo specifico?
Per quali strumenti/mansioni e in quale forma ha bisogno
di aiuto?
Risposta:
Senza la sensibilità di una mano non riusciva più a fare
un assemblaggio o una montatura in loco. Anche nella fase di test ci
sono delle complicazioni.
4.5
Progetta i dispositivi, dà istruzioni su come realizzarli.
Dove vengono svolte esattamente le mansioni descritte e come
vengono date le istruzioni?
Risposta:
Verbalmente o con degli scritti tramite pc o telefono,
sia in sede che all’estero.
4.6
Ha difficoltà a disegnare piani a mano o ad usare il PC.
Per quale ragione (ci sono tastiere per persone con un
braccio solo)?
Risposta:
Difficoltà ad usare una sola mano. Nessuna richiesta
specifica per mezzi ausiliari.
4.7
Lavora dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:30.
Dove, in quale luogo esattamente? Foto del posto/dei
posti di lavoro.
Risposta:
Principalmente l’attività veniva svolta in sede.” (doc. 1179)
Al verbale è allegata una
documentazione fotografica illustrante gli strumenti e le componenti utilizzati
dal ricorrente.
Risulta pure che sono stati
realizzati dei video che descrivono “le operazioni di assembling e collaudo
del componente strategico/tecnologico chiamato convertitore.” (doc. 1180).
Le risultanze del sopralluogo
appena citato sono poi state sottoposte ai periti dell’__________, affinché si
pronunciassero nuovamente a proposito dell’abilità lavorativa dell’assicurato.
Con referto del 2 marzo 2023
(cfr. doc. 1187; traduzione in lingua italiana prodotta quale allegato al doc.
1193), il dott. __________, spec. in neurologia, già co-autore (unitamente al
dott. __________, che nel frattempo ha lasciato l’__________) della perizia 4
marzo 2019, ha dichiarato che, a causa del danno alla salute infortunistico, l’insorgente
lamenta “… una limitazione funzionale nella mano destra dominante. La motricità
grossolana è perlopiù preservata e l’assicurato dimostra anche una buona forza
quando stringe il pugno destro. La motricità fine della mano destra, invece, è
limitata: il dito medio, nella falange distale, e l’anulare e il mignolo, nella
falange media distale, sono stati amputati traumaticamente o chirurgicamente.
Inoltre, vi è stato uno strappo traumatico del tendine FPL del pollice destro,
tale da non rendere più possibile la flessione attiva dell’articolazione
interfalangea.”.
D’altro canto, sempre secondo lo
specialista in questione, nonostante la limitazione appena descritta nell’uso
della mano destra, è esigibile che RI 1 svolga tutte le mansioni descritte nel
verbale di sopralluogo con soltanto un “leggero rallentamento”
nell’esecuzione di quelle che richiedono una motricità fine della mano destra
(cfr. allegato al doc. 1193, p. 13 ss.).
Riferendosi alle conclusioni peritali,
con decisione formale del 2 giugno 2023, l’istituto convenuto ha ritenuto che
nell’esercizio della sua abituale attività lavorativa l’assicurato presenta “una
riduzione massima delle prestazioni dal 10% al 20%” (cfr. doc. 1194, p. 3
s.: “La persona assicurata è limitata solo nelle attività di fine motricità
impegnative con la mano destra, ma non nelle attività di lordo motricità.
Tenere e afferrare oggetti non è limitato. La mano destra può quindi ancora
essere utilizzata per molte attività della vita quotidiana senza restrizioni.
Le limitazioni sorgono nel caso di attività motorie fini impegnative. Scrivere
su una tastiera, usare un mouse del computare o anche un telefono non sono
significativamente limitati. Se necessario, si potrebbe anche fornire una
tastiera per il funzionamento con una sola mano. Le limitazioni sorgono
solamente nel caso di un lavoro esigente in termini di motricità fine, che
tuttavia in linea di principio rimane possibile, anche se con un certo
rallentamento. Complessivamente, questo comporta una riduzione massima delle
prestazioni dal 10% al 20%, per l’ultima attività svolta dall’assicurato.”. Sempre
secondo l’amministrazione, egli sarebbe invece in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, una professione sostitutiva che non
implichi l’uso della motricità fine della mano destra dominante (cfr. doc.
1194, p. 4: “In risposta alla domanda sulla capacità lavorativa in un’attività
alternativa e ragionevole di riferimento, gli esperti si riferiscono alla loro
risposta a tale riguardo nella perizia del 04.03.2019 e del 02.03.2023. In
generale, per le attività senza richieste specifiche sulla motricità fine della
mano dominante, esiste una capacità lavorativa illimitata in termini di tempo e
di rendimento, ovvero il 100%.”).
L’assicuratore convenuto ha
quindi proceduto a raffrontare i redditi (con e senza invalidità), giungendo
alla conclusione che il ricorrente non subisce alcuna perdita di guadagno a
causa del danno alla salute infortunistico, negandogli pertanto il diritto a
una rendita d’invalidità (cfr. doc. 1194, p. 4).
Con la decisione su opposizione
impugnata, CO 1 ha confermato che l’assicurato non ha diritto a una rendita
d’invalidità, siccome “… le perizie mediche eseguite hanno dimostrato che RI 1
è pienamente in grado di svolgere la sua attività abituale nella misura
massima, sia dal punto di vista di orario di lavoro sia dal lato del
rendimento, a partire dal 16.07.2017, senza alcuna restrizione. A maggior
ragione sottolineando che dalla data sopra menzionata, l’assicurato ha ripreso
il proprio lavoro nella misura massima.” (doc. 1203, p. 10).
In sede di risposta di causa,
l’amministrazione ha in via principale ribadito che, alla luce delle
precisazioni fornite dall’__________ nel rapporto del 2 marzo 2023,
l’insorgente avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale
attività (cfr. doc. V, p. 9). In subordine, “nella denegata ipotesi in
cui codesto Tribunale dovesse considerare che l'attività abituale non possa
essere esercitata a tempo pieno e con un rendimento completo a causa della
lieve limitazione che interessa la mano destra (determinando un leggero
rallentamento nelle attività motorie fini)”, l’assicuratore resistente ha
determinato il grado dell’invalidità mediante il metodo del raffronto dei
redditi, negando comunque il diritto alla rendita (cfr. doc. V, p. 10 ss.).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi, tutto
ben considerato, questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire
oltre la questione di sapere se il “leggero rallentamento”
nell’esecuzione delle mansioni che richiedono l’uso della motricità fine della
mano destra, accertato dal dott. __________, si traduce in una quantificabile
riduzione di rendimento (del 10-20% in base a quanto l’assicuratore ha stabilito
con la decisione formale del 2 giugno 2023) oppure se la limitazione in
questione non ha alcuna apprezzabile incidenza sulla capacità lavorativa (come
lo sostiene l’assicuratore nella decisione su opposizione impugnata). A
proposito dell’affermazione secondo la quale l’assicurato avrebbe ripreso a
lavorare nella misura massima già a contare dal luglio 2017, il TCA ricorda di
aver già rilevato nella sua sentenza di rinvio che “in data 19 novembre 2020,
il curante in questione [si trattava del dott. __________, n.d.r.] ha inoltre
puntualizzato che “…, fin dall’inizio ho inteso che il signor RI 1 era inabile
al lavoro al 20% almeno, come da me già indicato il 20.09.2017 all’Ufficio
dell’assicurazione invalidità. Questo in particolare per l’importante menomazione
alla mano dx che comunque dava delle difficoltà nel suo lavoro (progettista
anche con l’ausilio del PC ed altre attività che compongono il suo lavoro)”
(…).”.
In effetti, l’esito della
vertenza non potrebbe essere quello auspicato con il ricorso nemmeno qualora si
volesse ammettere che l’insorgente è effettivamente limitato nell’esercizio
della sua precedente professione, in quanto la sua residua capacità lavorativa
potrebbe in quel caso essere meglio sfruttata sul mercato generale del lavoro, così
come verrà dimostrato qui di seguito.
In questo senso, va constatato
che gli specialisti dell’__________ avevano ritenuto che il ricorrente fosse in
grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività
non richiedenti l’uso della motricità fine della mano destra dominante,
alternative a quella di direttore tecnico della __________, già con il loro
referto peritale del 4 marzo 2019 (cfr. doc. E, p. 22: “Allgemein besteht
für Tätigkeiten ohne spezifische Ansprüche an die Feinmotorik der rechten,
dominanten Hand eine zeitlich und leistungsmässig uneingeschränkte
Arbeitsfähigkeit, das heisst 100% bezogen auf ein Vollpensum.”).
Questa Corte non ha alcun valido
motivo per discostarsi dalla valutazione enunciata dai dottori __________ e __________.
Del resto, l’esistenza di una
piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risulta plausibile
anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che lamentavano limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una sentenza
inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto realistica la
possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività
alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei
postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era
impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La
mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad
esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro
poteva unicamente servire come aiuto per il braccio non dominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio
delle quali la mano sinistra, non dominante, avesse funzione ausiliaria,
un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra
infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre
dita senza forza.
Il TF è pervenuto alla medesima
conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista
che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore
destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali
molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14
aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STF U 200/02 del 20 maggio
2003.
consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio
professionale alla mano sinistra non dominante, aveva subito l’amputazione del
pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria
della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06
del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di svolgere a
tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo,
così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della
gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di
dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza 8C_260/2011 del
25.
luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività
lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da
parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro
dominante.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8
settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e 8C_260/2011,
succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative
adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Alla luce di quanto precede, richiamate
in particolare le succitate pronunzie U 449/00, U 200/02 e 35.2017.10, va
ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il
ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal
danno infortunistico riguardante l’estremità superiore destra.
Stante quanto precede, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano, non può essere seguito laddove sembrerebbe
sostenere che l’assicurato è limitato anche nell’esercizio di attività alternative
adeguate (cfr. doc. P, p. 4: “Lo stesso dicasi del punto 3.2.2.”).
2.6
Con la propria impugnativa, l’avv. RA
1.
fa però valere che non sarebbe realistico sostenere che l’assicurato potrebbe
ancora trovare sul mercato generale del lavoro un posto di lavoro confacente, e
ciò tenuto conto degli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico e
della sua età avanzata (cfr. doc. I, p. 18).
Al riguardo, va innanzitutto
segnalato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già
ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,
composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza
(cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid.
4.7).
Inoltre, secondo questo
Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute
infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul mercato
generale del lavoro, delle opportunità d’impiego.
In una sentenza
8C_94/2012 del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha infatti
confermato che anche per gli assicurati che possono utilizzare un solo
braccio, ciò che non è comunque il caso per l’insorgente, il mercato del
lavoro offre un ventaglio di attività sufficientemente ampio:
" Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der ausgeglichene
Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind
und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend
realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an
einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung
und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten,
die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile
8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E.
4.2
mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen
Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden
Arbeitsmarktes auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt.”
Questa
giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17
ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in: SVR 2017 n. 20 consid. 5.1, in cui il
TF ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità
d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute
funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire
soltanto dei lavori leggeri (cfr. pure, fra le tante, la STCA 35.2017.2 del 2
ottobre 2017 consid. 2.6.).
In una sentenza 8C_55/2022 del 19
maggio 2022 consid. 4.4.1, la Corte federale ha ammesso che la persona
assicurata, vittima di un infortunio alla mano destra dominante, poteva ancora sfruttare
interamente la sua capacità lavorativa residua su un mercato del lavoro
equilibrato, rilevando in particolare quanto segue:
" (…) Es entspricht der Praxis, selbst bei
faktischer Einhändigkeit zwar eine erheblich erschwerte Verwertbarkeit der
Arbeitsfähigkeit anzunehmen, gleichwohl aber sogar bei Versicherten, die ihre
dominante Hand - was hier zutrifft (vgl. E. 3.1 hiervor) - gesundheitlich
bedingt nur sehr eingeschränkt (z.B. als unbelastete Zudienhand) einsetzen
können, einen hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen
Betätigungsmöglichkeiten zu unterstellen (Urteile 8C_811/2018 vom 10. April
2019.
E. 4.4.2 und 8C_622/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 5.2.2). Längst nicht
alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen
im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatisierte
Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr
Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Zu denken ist etwa an
einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung
und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten,
die keinen Einsatz der rechten Hand voraussetzen. Unter Berücksichtigung des gutachterlich
definierten Zumutbarkeitsprofils des Beschwerdeführers und mit Blick auf die
Rechtsprechung verletzte die Vorinstanz somit kein Bundesrecht, wenn sie von
der vollständigen Verwertbarkeit seiner Restarbeitsfähigkeit auf dem hier
einzig massgeblichen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16
ATSG) ausging (vgl. Urteile 8C_462/2020 vom 27. August 2020 E. 5.1 und
8C_622/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 5.2.2).”
D’altro canto, l’avv. RA 1 non
può essere seguita neppure laddove fa valere che, in ragione dell’età avanzata,
per il suo patrocinato non esisterebbe più possibilità realistica di mettere a
frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto
equilibrato.
È vero che al momento determinante
della nascita dell’eventuale diritto a una rendita d’invalidità (luglio 2017 –
cfr., a questo proposito, la DTF 148 V 419 consid. 7.3), RI 1 aveva quasi 62
anni e che pertanto si trovava già a quel momento in “età avanzata”. Tuttavia,
in materia di assicurazione contro gli infortuni (diversa è la situazione in
materia di assicurazione per l’invalidità – cfr. DTF 138 V 459 consid. 3.1),
non esiste, alla luce del disposto dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, alcuno spazio per
ammettere l’impossibilità di sfruttare una capacità lavorativa residua in
ragione dell’età avanzata della persona assicurata (cfr. Basler Kommentar – Th.
Flückiger, Basilea 2019, art. 18 n. 37 con riferimento alla STF 8C_313/2018 del
10.
agosto 2018 consid. 6.6).
2.7
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01
del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9
agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.
4.2,).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2017 (data di
stabilizzazione dello stato di salute: 16 luglio 2017 – cfr. supra,
consid. 2.1.).
2.8
Per quanto attiene al reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute infortunistico, nel 2017, il ricorrente avrebbe realizzato un guadagno
annuo lordo pari a fr. 51'157.60.
Questo dato, fondato su
informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 1194, p.
3.
e doc. V, p. 10) e non contestato dal ricorrente (cfr. doc. I), può
senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.9
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio
la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione
dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte
federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai
dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto
di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.10
Giova infine segnalare che nella
sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per
l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte ha negato che fossero
adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia
di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali
statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari
[RSS]).
Nel comunicato stampa del 9 marzo
2022.
figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…) La
determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata
dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo
l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un
lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone
con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato
utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni
concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e
da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.
Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono
prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario
effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo
non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è
quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni
due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e
concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la
possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e
professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di
correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto
possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze
personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente
rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.
Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve
anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i
redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da
invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per
mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi
non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –
segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge
federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa
svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo
momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione
ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali
per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione
il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
Il TF ha ribadito la validità
della propria giurisprudenza - anche nell’ambito dell’assicurazione sociale
contro gli infortuni - ancora con la sentenza 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024
consid. 5.2.1.
2.11
Nella presente fattispecie,
l’istituto assicuratore resistente ha quantificato in fr. 67’070 il reddito da
invalido, facendo capo alla RSS 2016, tabella T1_tirage_skill_level (Settore
privato e settore pubblico insieme), ramo economico totale, livello di competenze
1, uomini, aggiornato al 2017, non operando poi alcuna decurtazione (cfr. doc.
1194, p. 4 e doc. V, p. 11).
Con la propria impugnativa, la
patrocinatrice dell’assicurato non contesta che il reddito da invalido vada
determinato in applicazione della tabella utilizzata da CO 1 (da notare che, in
base alla giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito da
invalido si fa generalmente capo alla tabella TA1_tirage_skill_level
[Settore privato] [cfr. Basler Kommentar – Th. Flückiger, art. 18 n. 42] e che,
del resto, l’amministrazione non giustifica affatto l’applicazione in concreto
della tabella T1. Tuttavia, visto che la differenza tra gli importi risultanti
dalle due tabelle è minima [fr. 5'261 vs. fr. 5’215] e che non ha incidenza sul
diritto alla rendita, ci si può esimere dall’approfondire oltre tale questione)
ma ritiene che il valore così stabilito (fr. 67'070) andrebbe ridotto dapprima
del 40% a titolo di gap salariale.
A suo avviso, il salario
percepito nel 2017 dal ricorrente presso la ditta __________ (fr. 51'157.60) è
“nettamente inferiore a quanto indicato nelle statistiche dell’Ufficio federale
di statistica, segnatamente quella del salario mensile lordo secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso per il settore privato,
nell’attività di gestione e di ingegneria (n. 69-71), da cui risulta, con grado
3.
di competenze e un carico orario lavorativo settimanale di 41.7 ore, un
salario annuale di CHF 93'375.-.”. Sempre secondo la rappresentante, la
differenza retributiva sarebbe da imputare alla “situazione del mercato del
lavoro del Cantone Ticino, particolarmente problematica per le zone di confine
quale è __________ a causa della concorrenza con i lavoratori della vicina
penisola e di certo non a qualsivoglia forma di accontentamento
dell’assicurato.” (doc. I, p. 20).
Al riguardo, dal web (cfr. il
sito __________) emerge che la __________, il cui ramo in suolo elvetico è
rappresentato dalla __________, è stata fondata proprio dall’insorgente. Nel
2013.
la famiglia __________ ha acquisito il pieno controllo della società e il figlio
primogenito di RI 1, __________, ne è divenuto l’amministratore (CEO). Il ricorrente,
a quel momento cinquantottenne, ha continuato l’attività in azienda quale
direttore tecnico.
Al momento determinante per il
raffronto dei redditi, la __________ era dunque sostanzialmente un’azienda familiare,
di modo che la posizione dell’assicurato in seno alla stessa non può certo
essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che subisce gli
effetti del fenomeno del dumping salariale.
Di conseguenza, secondo questo
Tribunale, nella concreta evenienza, non sono adempiuti i presupposti per
operare una riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap
salariale, così come ha rettamente stabilito l’amministrazione (per un caso in
cui questa Corte ha parimenti escluso la presenza di un gap salariale
trattandosi dell’amministratore unico di una società, cfr. la STCA 35.2011.72
dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.7., cresciuta incontestata in giudicato; sul
concetto di accontentarsi di un reddito inferiore alla media, cfr. DTF 141 V 1
consid. 5.4).
L’avv. RA 1 sostiene inoltre che
il reddito statistico da invalido ritenuto dall’istituto convenuto vada
decurtato di un (ulteriore) 10% almeno a titolo di deduzione sociale in ragione
delle limitazioni legate al danno alla salute e dell’età avanzata
dell’insorgente (cfr. doc. I, p. 21 s.).
Tutto ben considerato, questa
Corte può esimersi dall’esaminare se sul reddito da invalido vada operata una
riduzione sociale, poiché anche applicando la decurtazione massima consentita
dalla giurisprudenza federale (25% - cfr. DTF 126 V 80), l’esito della presente
vertenza non potrebbe essere quello auspicato con il ricorso.
In effetti, confrontando i fr. 50'302.50
(75% di fr. 67'070) al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza
il danno alla salute, e cioè fr. 51'157.60 (cfr. supra, consid. 2.8.),
risulta una perdita di guadagno dell’1.67%, arrotondata al 2%,
insufficiente a fondare il diritto a una rendita LAINF (cfr. art. 18 cpv. 1
LAINF).
La decisione su opposizione,
mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità,
deve quindi essere confermata.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti