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Decisione

35.2023.107

Discusso il diritto alla rendita di un assicurato che lavora in seno a un'azienda di famiglia con il metodo del raffronto dei redditi

15 luglio 2024Italiano42 min

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.107

mm

Lugano

15 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 11 agosto 2016, RI 1, nato

nel 1955, dipendente della ditta __________ dal 1° luglio 2015 in qualità di

direttore e, perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie

professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente

stradale in sella alla propria motocicletta.

A causa di questo evento, secondo

il rapporto 23 agosto 2016 dell’Unità operativa di ortopedia e traumatologia

del Presidio Ospedaliero di __________, egli ha riportato un politrauma con, in

particolare, l’amputazione delle falangi distali

del III., IV. e V. dito

della mano sinistra (recte: destra) e ferita lacero-contusa volare alla

base del I. dito della mano destra con lesione del tendine flessore lungo.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo aver acquisito agli atti

la perizia bidisciplinare [ortopedica e neurologica] 4 marzo 2019 dell’__________),

con decisione formale del 27 marzo 2019, poi confermata dopo opposizione, CO 1

ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica

+ indennità giornaliera) a far tempo dal 16 luglio 2017 (data a partire dalla

quale, secondo la citata perizia, l’assicurato avrebbe riacquistato una piena

capacità lavorativa nella sua abituale attività), ha negato il diritto a una

rendita d’invalidità e ha assegnato un'indennità per menomazione

dell'integrazione (IMI) del 7.5%.

1.3. Con sentenza 35.2020.80 del 29

marzo 2021, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso

interposto nel frattempo dall’assicurato, nel senso che gli atti sono stati

retrocessi all’amministrazione affinché definisse “… con precisione le

mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere alle dipendenze

della __________, procedendo, ad esempio, all’audizione testimoniale - da

tenersi in contraddittorio - dell’ex datore di lavoro. La documentazione così

raccolta dovrà essere tradotta in lingua tedesca da parte di un traduttore le

cui capacità siano comprovate. L’incarto andrà poi ri-sottoposto ai periti

dell’__________, affinché si pronuncino di nuovo sulla capacità lavorativa

dell’assicurato nell’attività abituale (esprimendosi in modo circostanziato in

merito alle difficoltà concrete presentate nello svolgimento delle mansioni più

pratiche) e sulla sua capacità lavorativa residua. In tale occasione, gli

esperti dovranno pure valutare se è indicato procedere a un complemento

peritale in altre specialità (in particolare, in quelle richieste dall’avv. RA

1, ovvero la chirurgia della mano, la reumatologia e l’ergoterapia). Da notare

che se dall’istruttoria dovesse emergere che l'attività abituale non può essere

esercitata a tempo pieno e con un rendimento completo, l'CO 1 dovrebbe

riferirsi al mercato generale del lavoro e determinare il grado d’invalidità

mediante il metodo del raffronto dei redditi. (…). Trattandosi infine della

valutazione della menomazione dell’integrità, l’assicuratore chiederà ai periti

di specificare se il danno residuale al pollice destro può dare diritto a

un’indennità aggiuntiva e, nella negativa, di precisarne le ragioni mediche.”

Il giudizio cantonale è cresciuto

incontestato in giudicato.

1.4. Dopo aver eseguito quanto disposto dal

TCA, con decisione formale del 2 giugno 2023, CO 1 ha posto termine alle

prestazioni di corta durata a contare dal 16 luglio 2017 e ha negato il diritto

a una rendita d’invalidità. D’altra parte, RI 1 è stato posto al beneficio di

un’IMI del 12.5% (cfr. doc. 1194).

A seguito dell’opposizione interposta

dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 1198), in data 24 ottobre

2023, l’assicuratore LAINF ha in sostanza confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 1203).

1.5. Con tempestivo ricorso del 21

novembre 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale che CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita d’invalidità

del 47% a far tempo dal 16 luglio 2017 e in via subordinata il rinvio degli

atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

A sostegno delle proprie pretese,

l’avv. RA 1 ha innanzitutto contestato che il proprio patrocinato sarebbe in

grado di svolgere, senza limitazioni, la sua abituale professionale di

direttore tecnico, quando invece presenterebbe un’incapacità lavorativa

permanente di almeno il 20%, circostanza che risulterebbe “… confermata da

tutte le valutazioni mediche dei curanti dell’assicurato e dal fatto che

quest’ultimo – proprio per questo motivo – è stato licenziato dalla sua ex

datrice di lavoro. Il carattere errato dell’accertamento operato da __________

e CO 1 risulta peraltro dallo stesso confronto fra la decisione su opposizione

24 ottobre 2023 (cfr. doc. B) e la decisione 2 giugno 2023 (cfr. doc. N) dell’Assicurazione

in cui, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, era stato

accertato che “questo comporta una riduzione massima delle prestazioni dal 10%

al 20% per l’ultima attività svolta dall’assicurato” (cfr. doc. N, pag. 4, §1).

La stessa Assicurazione ha quindi già avuto modo di constatare l’esistenza di

una riduzione della capacità lavorativa dell’ing. RI 1, prima di rivedere

inspiegabilmente e immotivatamente la propria posizione nella successiva

decisione su opposizione.”.

D’altro canto, sempre secondo la

patrocinatrice, l’imputazione al ricorrente di un’attività sostitutiva adeguata

non sarebbe ragionevolmente esigibile, ritenuto che egli “…, già all’epoca

dell’evento infortunistico, aveva ormai 60 anni: appare evidente che per una

persona di quell’età, per di più menomata alla mano dominante e da sempre

attiva in un settore altamente specifico e di nicchia (vi è al massimo qualche

decina di aziende al mondo che fabbrica simili macchinari), risultava e risulta

difficile, se non impossibile, riuscire a trovare un impiego in un’attività

confacente e che si adatti alle limitazioni funzionali di cui soffre

l’assicurato.”.

A proposito degli aspetti

economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, la

rappresentante dell’assicurato ha sostenuto che il reddito statistico da

invalido ritenuto dall’istituto convenuto (fr. 67'070.60) andrebbe dapprima

ridotto del 40% a titolo di parallelismo dei redditi, poi di un ulteriore 25%

in ragione del fatto che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere un’attività

sostitutiva adeguata soltanto nella misura del 75% e infine del 10% almeno a

titolo di deduzione sociale, per tenere conto delle limitazioni dipendenti dal

danno alla salute infortunistico e dell’età (cfr. doc. I).

1.6. CO 1, in risposta, ha postulato che

l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.7. In data 16 gennaio 2024, l’avv. RA

1 ha informato il Tribunale di non avere ulteriori mezzi di prova da

presentare, riconfermandosi quindi nelle proprie allegazioni e conclusioni

(cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare all’assicurato il diritto

a una rendita d’invalidità, oppure no.

Non è invece oggetto di

contestazione la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche a

decorrere dal 16 luglio 2017 (e, quindi, nemmeno l’estinzione da quella data

del diritto alle prestazioni di corta durata) e l’entità della menomazione

dell’integrità di cui è portatore RI 1.

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o

considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non

considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nel caso di specie, con la

pronunzia 35.2020.80 del 29 marzo 2021, cresciuta incontestata in giudicato,

questa Corte ha annullato la decisione su opposizione del 31 luglio 2020,

mediante la quale, facendo capo essenzialmente alle risultanze di una perizia

elaborata dai medici dell’__________, CO 1 aveva segnatamente negato il diritto

a una rendita d’invalidità per il motivo che l’assicurato avrebbe riacquistato

una piena capacità nella sua precedente attività lavorativa.

Gli atti sono quindi stati

retrocessi all’assicuratore LAINF affinché definisse “… con precisione le

mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere alle dipendenze

della __________, procedendo, ad esempio, all’audizione testimoniale - da

tenersi in contraddittorio - dell’ex datore di lavoro. La documentazione così

raccolta dovrà essere tradotta in lingua tedesca da parte di un traduttore le

cui capacità siano comprovate. L’incarto andrà poi ri-sottoposto ai periti

dell’__________, affinché si pronuncino di nuovo sulla capacità lavorativa

dell’assicurato nell’attività abituale (esprimendosi in modo circostanziato in

merito alle difficoltà concrete presentate nello svolgimento delle mansioni più

pratiche) e sulla sua capacità lavorativa residua. In tale occasione, gli esperti

dovranno pure valutare se è indicato procedere a un complemento peritale in

altre specialità (in particolare, in quelle richieste dall’avv. RA 1, ovvero la

chirurgia della mano, la reumatologia e l’ergoterapia).”.

Dalle carte processuali emerge che,

dando seguito a quanto ordinato dal TCA, nel corso del mese di ottobre 2022, CO

1.

ha organizzato un sopralluogo presso la sede di __________ della __________,

al quale hanno preso parte l’insorgente e la sua patrocinatrice, un

rappresentante dell’assicuratore e il gerente dell’azienda appena citata

(nonché figlio dell’assicurato), e ciò allo scopo di “definire e accertare

con precisione le mansioni concrete che l’assicurato era chiamato a svolgere”.

Dal verbale stilato in

quell’occasione, che è stato sottoscritto da tutti i partecipanti, risulta che

l’attività di RI 1 in seno alla ditta __________ era quella di direttore

tecnico, dove “la parte principale era assemblaggio del meccanismo (60%) e in

caso di bisogno svolgeva pure la parte di calibrazione dell’apparecchio in loco

(15%) e assistenza tecnica (10%). L’assicurato riferisce che svolgeva altresì

la progettazione (15%).”.

Con riferimento alle informazioni

riguardanti le mansioni esercitate che il datore di lavoro aveva fornito all’UAI

nel marzo 2017, è stato precisato, circa le “visite ai clienti”, che il

ricorrente “principalmente viaggiava in tutta Europa (unicamente il 10% in

territorio elvetico). In aggiunta, l’assicurato doveva portare la

strumentazione nei propri viaggi e quindi ha difficoltà con una mano sola. La

percentuale della suddetta attività si attesta al 15%, in quanto facevo una

trentina di viaggi annui, della durata media di 2-3 giorni.”, circa il “Back

Office”, che si trattava

“della parte report tecnico (lavoro eseguito

e da eseguire). Lavoro svolto in sede dell’azienda. La percentuale della

suddetta attività si attesta al 5-10%”, circa le “Attività direzionali”, che

venivano svolte in sede nella misura del 10%, circa le “Visite e

partecipazione a fiere”, che si trattava di 2-3 fiere tematiche/anno

visitate e di 2-3 fiere tematiche/anno con stand, circa la “Costruzione di

trasduttori”, che si trattava della “preparazione dei vari componenti dei

traduttori, analisi dei componenti eseceramici e meccanici, montaggio e integrazione

dei componenti base, fissaggio del mozzo con estrema manualità, controllo delle

ceramiche (tra una ceramica e l’altra bisogna posizionare le lamelle di 0.1 mm,

posizionare la contromassa, il serraggio avviene con una chiave dimometrica

140-360 KNw). Fase di riposo del prodotto. Fase di controllo con il microscopio

delle ceramiche e con luce ultravioletta, processo manuale. Fase di collaudo:

il convertitore viene messo in potenza, ossia viene collegato ad un macchinario

ultrasuoni (test di potenza), processo manuale. La percentuale della suddetta

attività si attesta al 60%, attività preponderante dell’assicurato.” e circa le

“Attività tecniche”, che consistevano nella “costruzione componente:

calibrato e installato. Costruzione fatta in sede. Si pone in evidenza che, a

volte, l’assicurato doveva fare delle scatole per spedire del materiale, ad

oggi non riesce ad eseguire tale mansione. Per quanto attiene la percentuale,

vedi punto precedente.”.

A proposito delle informazioni

fornite dal ricorrente a margine della visita peritale presso l’__________, è

stato specificato quanto segue:

" (…).

3.1

Costruisce trasduttori, progetta altri dispositivi, lavora nell’ambito

della robotica e dell’automazione, produce apparecchi, sviluppa dispositivi

e supervisiona le installazioni. Per esempio, trattasi di macchine

che sigillano i pacchetti di patatine

fritte, ecc.

Dove vengono svolte esattamente le mansioni descritte?

Risposta:

Nella sede di __________.

3.3

Disegna queste parti sul PC o su carta millimetrata.

Dove svolge e come realizza tale lavoro?

Risposta:

“Creo __________” è un programma che viene usato per la suddetta

attività (5%). Alla necessità svolgevo disegni su carta millimetrata.

Attività svolta in sede.

3.4

Aziona e calibra apparecchi e dispositivi, questo è un

lavoro di motricità fine.

Come e dove esattamente vengono effettuate e svolte le mansioni

descritte?

Risposta:

Tutte in sede a __________. L’assicurato utilizzava due strumenti:

__________ e un test analogico classico di alta qualità. Dopodiché si

utilizza il segnale di controllo __________.

4.4

Al momento non può più produrre trasduttori. Deve avere un aiuto

nel funzionamento degli strumenti.

Per quale ragione e che cosa non può più fare in modo specifico?

Per quali strumenti/mansioni e in quale forma ha bisogno

di aiuto?

Risposta:

Senza la sensibilità di una mano non riusciva più a fare

un assemblaggio o una montatura in loco. Anche nella fase di test ci

sono delle complicazioni.

4.5

Progetta i dispositivi, dà istruzioni su come realizzarli.

Dove vengono svolte esattamente le mansioni descritte e come

vengono date le istruzioni?

Risposta:

Verbalmente o con degli scritti tramite pc o telefono,

sia in sede che all’estero.

4.6

Ha difficoltà a disegnare piani a mano o ad usare il PC.

Per quale ragione (ci sono tastiere per persone con un

braccio solo)?

Risposta:

Difficoltà ad usare una sola mano. Nessuna richiesta

specifica per mezzi ausiliari.

4.7

Lavora dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:30.

Dove, in quale luogo esattamente? Foto del posto/dei

posti di lavoro.

Risposta:

Principalmente l’attività veniva svolta in sede.” (doc. 1179)

Al verbale è allegata una

documentazione fotografica illustrante gli strumenti e le componenti utilizzati

dal ricorrente.

Risulta pure che sono stati

realizzati dei video che descrivono “le operazioni di assembling e collaudo

del componente strategico/tecnologico chiamato convertitore.” (doc. 1180).

Le risultanze del sopralluogo

appena citato sono poi state sottoposte ai periti dell’__________, affinché si

pronunciassero nuovamente a proposito dell’abilità lavorativa dell’assicurato.

Con referto del 2 marzo 2023

(cfr. doc. 1187; traduzione in lingua italiana prodotta quale allegato al doc.

1193), il dott. __________, spec. in neurologia, già co-autore (unitamente al

dott. __________, che nel frattempo ha lasciato l’__________) della perizia 4

marzo 2019, ha dichiarato che, a causa del danno alla salute infortunistico, l’insorgente

lamenta “… una limitazione funzionale nella mano destra dominante. La motricità

grossolana è perlopiù preservata e l’assicurato dimostra anche una buona forza

quando stringe il pugno destro. La motricità fine della mano destra, invece, è

limitata: il dito medio, nella falange distale, e l’anulare e il mignolo, nella

falange media distale, sono stati amputati traumaticamente o chirurgicamente.

Inoltre, vi è stato uno strappo traumatico del tendine FPL del pollice destro,

tale da non rendere più possibile la flessione attiva dell’articolazione

interfalangea.”.

D’altro canto, sempre secondo lo

specialista in questione, nonostante la limitazione appena descritta nell’uso

della mano destra, è esigibile che RI 1 svolga tutte le mansioni descritte nel

verbale di sopralluogo con soltanto un “leggero rallentamento”

nell’esecuzione di quelle che richiedono una motricità fine della mano destra

(cfr. allegato al doc. 1193, p. 13 ss.).

Riferendosi alle conclusioni peritali,

con decisione formale del 2 giugno 2023, l’istituto convenuto ha ritenuto che

nell’esercizio della sua abituale attività lavorativa l’assicurato presenta “una

riduzione massima delle prestazioni dal 10% al 20%” (cfr. doc. 1194, p. 3

s.: “La persona assicurata è limitata solo nelle attività di fine motricità

impegnative con la mano destra, ma non nelle attività di lordo motricità.

Tenere e afferrare oggetti non è limitato. La mano destra può quindi ancora

essere utilizzata per molte attività della vita quotidiana senza restrizioni.

Le limitazioni sorgono nel caso di attività motorie fini impegnative. Scrivere

su una tastiera, usare un mouse del computare o anche un telefono non sono

significativamente limitati. Se necessario, si potrebbe anche fornire una

tastiera per il funzionamento con una sola mano. Le limitazioni sorgono

solamente nel caso di un lavoro esigente in termini di motricità fine, che

tuttavia in linea di principio rimane possibile, anche se con un certo

rallentamento. Complessivamente, questo comporta una riduzione massima delle

prestazioni dal 10% al 20%, per l’ultima attività svolta dall’assicurato.”. Sempre

secondo l’amministrazione, egli sarebbe invece in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, una professione sostitutiva che non

implichi l’uso della motricità fine della mano destra dominante (cfr. doc.

1194, p. 4: “In risposta alla domanda sulla capacità lavorativa in un’attività

alternativa e ragionevole di riferimento, gli esperti si riferiscono alla loro

risposta a tale riguardo nella perizia del 04.03.2019 e del 02.03.2023. In

generale, per le attività senza richieste specifiche sulla motricità fine della

mano dominante, esiste una capacità lavorativa illimitata in termini di tempo e

di rendimento, ovvero il 100%.”).

L’assicuratore convenuto ha

quindi proceduto a raffrontare i redditi (con e senza invalidità), giungendo

alla conclusione che il ricorrente non subisce alcuna perdita di guadagno a

causa del danno alla salute infortunistico, negandogli pertanto il diritto a

una rendita d’invalidità (cfr. doc. 1194, p. 4).

Con la decisione su opposizione

impugnata, CO 1 ha confermato che l’assicurato non ha diritto a una rendita

d’invalidità, siccome “… le perizie mediche eseguite hanno dimostrato che RI 1

è pienamente in grado di svolgere la sua attività abituale nella misura

massima, sia dal punto di vista di orario di lavoro sia dal lato del

rendimento, a partire dal 16.07.2017, senza alcuna restrizione. A maggior

ragione sottolineando che dalla data sopra menzionata, l’assicurato ha ripreso

il proprio lavoro nella misura massima.” (doc. 1203, p. 10).

In sede di risposta di causa,

l’amministrazione ha in via principale ribadito che, alla luce delle

precisazioni fornite dall’__________ nel rapporto del 2 marzo 2023,

l’insorgente avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale

attività (cfr. doc. V, p. 9). In subordine, “nella denegata ipotesi in

cui codesto Tribunale dovesse considerare che l'attività abituale non possa

essere esercitata a tempo pieno e con un rendimento completo a causa della

lieve limitazione che interessa la mano destra (determinando un leggero

rallentamento nelle attività motorie fini)”, l’assicuratore resistente ha

determinato il grado dell’invalidità mediante il metodo del raffronto dei

redditi, negando comunque il diritto alla rendita (cfr. doc. V, p. 10 ss.).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi, tutto

ben considerato, questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire

oltre la questione di sapere se il “leggero rallentamento”

nell’esecuzione delle mansioni che richiedono l’uso della motricità fine della

mano destra, accertato dal dott. __________, si traduce in una quantificabile

riduzione di rendimento (del 10-20% in base a quanto l’assicuratore ha stabilito

con la decisione formale del 2 giugno 2023) oppure se la limitazione in

questione non ha alcuna apprezzabile incidenza sulla capacità lavorativa (come

lo sostiene l’assicuratore nella decisione su opposizione impugnata). A

proposito dell’affermazione secondo la quale l’assicurato avrebbe ripreso a

lavorare nella misura massima già a contare dal luglio 2017, il TCA ricorda di

aver già rilevato nella sua sentenza di rinvio che “in data 19 novembre 2020,

il curante in questione [si trattava del dott. __________, n.d.r.] ha inoltre

puntualizzato che “…, fin dall’inizio ho inteso che il signor RI 1 era inabile

al lavoro al 20% almeno, come da me già indicato il 20.09.2017 all’Ufficio

dell’assicurazione invalidità. Questo in particolare per l’importante menomazione

alla mano dx che comunque dava delle difficoltà nel suo lavoro (progettista

anche con l’ausilio del PC ed altre attività che compongono il suo lavoro)”

(…).”.

In effetti, l’esito della

vertenza non potrebbe essere quello auspicato con il ricorso nemmeno qualora si

volesse ammettere che l’insorgente è effettivamente limitato nell’esercizio

della sua precedente professione, in quanto la sua residua capacità lavorativa

potrebbe in quel caso essere meglio sfruttata sul mercato generale del lavoro, così

come verrà dimostrato qui di seguito.

In questo senso, va constatato

che gli specialisti dell’__________ avevano ritenuto che il ricorrente fosse in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività

non richiedenti l’uso della motricità fine della mano destra dominante,

alternative a quella di direttore tecnico della __________, già con il loro

referto peritale del 4 marzo 2019 (cfr. doc. E, p. 22: “Allgemein besteht

für Tätigkeiten ohne spezifische Ansprüche an die Feinmotorik der rechten,

dominanten Hand eine zeitlich und leistungsmässig uneingeschränkte

Arbeitsfähigkeit, das heisst 100% bezogen auf ein Vollpensum.”).

Questa Corte non ha alcun valido

motivo per discostarsi dalla valutazione enunciata dai dottori __________ e __________.

Del resto, l’esistenza di una

piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risulta plausibile

anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che lamentavano limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una sentenza

inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto realistica la

possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività

alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei

postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era

impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La

mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad

esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro

poteva unicamente servire come aiuto per il braccio non dominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio

delle quali la mano sinistra, non dominante, avesse funzione ausiliaria,

un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra

infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre

dita senza forza.

Il TF è pervenuto alla medesima

conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata

in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista

che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore

destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali

molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14

aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STF U 200/02 del 20 maggio

2003.

consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio

professionale alla mano sinistra non dominante, aveva subito l’amputazione del

pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria

della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee

dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso

una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U 18/06

del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di svolgere a

tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo,

così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della

gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di

dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza 8C_260/2011 del

25.

luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività

lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da

parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro

dominante.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8

settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e 8C_260/2011,

succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative

adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione

dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Alla luce di quanto precede, richiamate

in particolare le succitate pronunzie U 449/00, U 200/02 e 35.2017.10, va

ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il

ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal

danno infortunistico riguardante l’estremità superiore destra.

Stante quanto precede, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano, non può essere seguito laddove sembrerebbe

sostenere che l’assicurato è limitato anche nell’esercizio di attività alternative

adeguate (cfr. doc. P, p. 4: “Lo stesso dicasi del punto 3.2.2.”).

2.6

Con la propria impugnativa, l’avv. RA

1.

fa però valere che non sarebbe realistico sostenere che l’assicurato potrebbe

ancora trovare sul mercato generale del lavoro un posto di lavoro confacente, e

ciò tenuto conto degli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico e

della sua età avanzata (cfr. doc. I, p. 18).

Al riguardo, va innanzitutto

segnalato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già

ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,

composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza

(cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid.

4.7).

Inoltre, secondo questo

Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute

infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul mercato

generale del lavoro, delle opportunità d’impiego.

In una sentenza

8C_94/2012 del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha infatti

confermato che anche per gli assicurati che possono utilizzare un solo

braccio, ciò che non è comunque il caso per l’insorgente, il mercato del

lavoro offre un ventaglio di attività sufficientemente ampio:

" Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der ausgeglichene

Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind

und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend

realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an

einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung

und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten,

die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile

8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E.

4.2

mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen

Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden

Arbeitsmarktes auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt.”

Questa

giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17

ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in: SVR 2017 n. 20 consid. 5.1, in cui il

TF ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità

d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute

funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire

soltanto dei lavori leggeri (cfr. pure, fra le tante, la STCA 35.2017.2 del 2

ottobre 2017 consid. 2.6.).

In una sentenza 8C_55/2022 del 19

maggio 2022 consid. 4.4.1, la Corte federale ha ammesso che la persona

assicurata, vittima di un infortunio alla mano destra dominante, poteva ancora sfruttare

interamente la sua capacità lavorativa residua su un mercato del lavoro

equilibrato, rilevando in particolare quanto segue:

" (…) Es entspricht der Praxis, selbst bei

faktischer Einhändigkeit zwar eine erheblich erschwerte Verwertbarkeit der

Arbeitsfähigkeit anzunehmen, gleichwohl aber sogar bei Versicherten, die ihre

dominante Hand - was hier zutrifft (vgl. E. 3.1 hiervor) - gesundheitlich

bedingt nur sehr eingeschränkt (z.B. als unbelastete Zudienhand) einsetzen

können, einen hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen

Betätigungsmöglichkeiten zu unterstellen (Urteile 8C_811/2018 vom 10. April

2019.

E. 4.4.2 und 8C_622/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 5.2.2). Längst nicht

alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen

im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatisierte

Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr

Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Zu denken ist etwa an

einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung

und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten,

die keinen Einsatz der rechten Hand voraussetzen. Unter Berücksichtigung des gutachterlich

definierten Zumutbarkeitsprofils des Beschwerdeführers und mit Blick auf die

Rechtsprechung verletzte die Vorinstanz somit kein Bundesrecht, wenn sie von

der vollständigen Verwertbarkeit seiner Restarbeitsfähigkeit auf dem hier

einzig massgeblichen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16

ATSG) ausging (vgl. Urteile 8C_462/2020 vom 27. August 2020 E. 5.1 und

8C_622/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 5.2.2).”

D’altro canto, l’avv. RA 1 non

può essere seguita neppure laddove fa valere che, in ragione dell’età avanzata,

per il suo patrocinato non esisterebbe più possibilità realistica di mettere a

frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto

equilibrato.

È vero che al momento determinante

della nascita dell’eventuale diritto a una rendita d’invalidità (luglio 2017 –

cfr., a questo proposito, la DTF 148 V 419 consid. 7.3), RI 1 aveva quasi 62

anni e che pertanto si trovava già a quel momento in “età avanzata”. Tuttavia,

in materia di assicurazione contro gli infortuni (diversa è la situazione in

materia di assicurazione per l’invalidità – cfr. DTF 138 V 459 consid. 3.1),

non esiste, alla luce del disposto dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, alcuno spazio per

ammettere l’impossibilità di sfruttare una capacità lavorativa residua in

ragione dell’età avanzata della persona assicurata (cfr. Basler Kommentar – Th.

Flückiger, Basilea 2019, art. 18 n. 37 con riferimento alla STF 8C_313/2018 del

10.

agosto 2018 consid. 6.6).

2.7

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01

del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9

agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.

4.2,).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2017 (data di

stabilizzazione dello stato di salute: 16 luglio 2017 – cfr. supra,

consid. 2.1.).

2.8

Per quanto attiene al reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute infortunistico, nel 2017, il ricorrente avrebbe realizzato un guadagno

annuo lordo pari a fr. 51'157.60.

Questo dato, fondato su

informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 1194, p.

3.

e doc. V, p. 10) e non contestato dal ricorrente (cfr. doc. I), può

senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.9

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione

dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto

di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.10

Giova infine segnalare che nella

sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per

l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte ha negato che fossero

adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia

di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali

statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari

[RSS]).

Nel comunicato stampa del 9 marzo

2022.

figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La

determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata

dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo

l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un

lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone

con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato

utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni

concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e

da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.

Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono

prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario

effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo

non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e

concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

Il TF ha ribadito la validità

della propria giurisprudenza - anche nell’ambito dell’assicurazione sociale

contro gli infortuni - ancora con la sentenza 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024

consid. 5.2.1.

2.11

Nella presente fattispecie,

l’istituto assicuratore resistente ha quantificato in fr. 67’070 il reddito da

invalido, facendo capo alla RSS 2016, tabella T1_tirage_skill_level (Settore

privato e settore pubblico insieme), ramo economico totale, livello di competenze

1, uomini, aggiornato al 2017, non operando poi alcuna decurtazione (cfr. doc.

1194, p. 4 e doc. V, p. 11).

Con la propria impugnativa, la

patrocinatrice dell’assicurato non contesta che il reddito da invalido vada

determinato in applicazione della tabella utilizzata da CO 1 (da notare che, in

base alla giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito da

invalido si fa generalmente capo alla tabella TA1_tirage_skill_level

[Settore privato] [cfr. Basler Kommentar – Th. Flückiger, art. 18 n. 42] e che,

del resto, l’amministrazione non giustifica affatto l’applicazione in concreto

della tabella T1. Tuttavia, visto che la differenza tra gli importi risultanti

dalle due tabelle è minima [fr. 5'261 vs. fr. 5’215] e che non ha incidenza sul

diritto alla rendita, ci si può esimere dall’approfondire oltre tale questione)

ma ritiene che il valore così stabilito (fr. 67'070) andrebbe ridotto dapprima

del 40% a titolo di gap salariale.

A suo avviso, il salario

percepito nel 2017 dal ricorrente presso la ditta __________ (fr. 51'157.60) è

“nettamente inferiore a quanto indicato nelle statistiche dell’Ufficio federale

di statistica, segnatamente quella del salario mensile lordo secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso per il settore privato,

nell’attività di gestione e di ingegneria (n. 69-71), da cui risulta, con grado

3.

di competenze e un carico orario lavorativo settimanale di 41.7 ore, un

salario annuale di CHF 93'375.-.”. Sempre secondo la rappresentante, la

differenza retributiva sarebbe da imputare alla “situazione del mercato del

lavoro del Cantone Ticino, particolarmente problematica per le zone di confine

quale è __________ a causa della concorrenza con i lavoratori della vicina

penisola e di certo non a qualsivoglia forma di accontentamento

dell’assicurato.” (doc. I, p. 20).

Al riguardo, dal web (cfr. il

sito __________) emerge che la __________, il cui ramo in suolo elvetico è

rappresentato dalla __________, è stata fondata proprio dall’insorgente. Nel

2013.

la famiglia __________ ha acquisito il pieno controllo della società e il figlio

primogenito di RI 1, __________, ne è divenuto l’amministratore (CEO). Il ricorrente,

a quel momento cinquantottenne, ha continuato l’attività in azienda quale

direttore tecnico.

Al momento determinante per il

raffronto dei redditi, la __________ era dunque sostanzialmente un’azienda familiare,

di modo che la posizione dell’assicurato in seno alla stessa non può certo

essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che subisce gli

effetti del fenomeno del dumping salariale.

Di conseguenza, secondo questo

Tribunale, nella concreta evenienza, non sono adempiuti i presupposti per

operare una riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap

salariale, così come ha rettamente stabilito l’amministrazione (per un caso in

cui questa Corte ha parimenti escluso la presenza di un gap salariale

trattandosi dell’amministratore unico di una società, cfr. la STCA 35.2011.72

dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.7., cresciuta incontestata in giudicato; sul

concetto di accontentarsi di un reddito inferiore alla media, cfr. DTF 141 V 1

consid. 5.4).

L’avv. RA 1 sostiene inoltre che

il reddito statistico da invalido ritenuto dall’istituto convenuto vada

decurtato di un (ulteriore) 10% almeno a titolo di deduzione sociale in ragione

delle limitazioni legate al danno alla salute e dell’età avanzata

dell’insorgente (cfr. doc. I, p. 21 s.).

Tutto ben considerato, questa

Corte può esimersi dall’esaminare se sul reddito da invalido vada operata una

riduzione sociale, poiché anche applicando la decurtazione massima consentita

dalla giurisprudenza federale (25% - cfr. DTF 126 V 80), l’esito della presente

vertenza non potrebbe essere quello auspicato con il ricorso.

In effetti, confrontando i fr. 50'302.50

(75% di fr. 67'070) al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza

il danno alla salute, e cioè fr. 51'157.60 (cfr. supra, consid. 2.8.),

risulta una perdita di guadagno dell’1.67%, arrotondata al 2%,

insufficiente a fondare il diritto a una rendita LAINF (cfr. art. 18 cpv. 1

LAINF).

La decisione su opposizione,

mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità,

deve quindi essere confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti