35.2023.109
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha considerato estinto dopo 4 settimane l'obbligo a prestazioni per raggiungimento status quo sine vel ante, conformemente a quanto stabilito dal medico fiduciario in maniera ben motivata e pienamente probante
8 aprile 2024Italiano19 min
spessore del sovraspinoso e del sottospinoso con rottura di grado 3 del sottoscapolare;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.109
cr
Lugano
8 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 23 febbraio 2023, RI 1,
nata nel 1961, ausiliaria di cucina – e, perciò, assicurata d’obbligo contro
gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) -
mentre si stava recando alla propria automobile alla fine del servizio, è
caduta, riportando, secondo il rapporto dell’__________, un trauma contusivo
alla spalla destra.
Dall’artrografia artro-RM della
spalla destra dell’8 marzo 2023 è risultata una rottura completa del
sovraspinato retratto per circa 3 cm, una lesione transmurale delle fibre
craniali dell’infraspinato, un’ampia lesione transmurale del sottoscapolare,
parzialmente retratto, una fissurazione del tratto anteriore del labbro
superiore e del tratto craniale del labbro anteriore, e alterazioni
flogistico-degenerative acromion-claveari in quadro di impingement
subacromiale.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,
con decisione del 1° giugno 2023, l’istituto assicuratore ha preso a carico il
caso fino al 31 marzo 2023, con successiva interruzione delle prestazioni ritenuto
che, sulla base della valutazione del proprio medico fiduciario, lo status
quo sine fosse stato raggiunto dopo quattro settimane dall’evento.
A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata per il tramite
della RA 1 (cfr. doc. 32), in data 20 ottobre 2023, la CO 1 ha integralmente
confermato la propria precedente decisione (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23
novembre 2023, l’assicurata, sempre patrocinata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, il
riconoscimento delle prestazioni in ambito LAINF anche dopo il 31 marzo 2023 o,
in via subordinata, che gli atti vengano rinviati all’assicuratore LAINF
affinché emani una nuova decisione dopo adeguata istruzione del caso dal
profilo medico, mediante una perizia esterna.
Sostanzialmente,
il rappresentante della ricorrente ha rimproverato all’assicuratore LAINF di
avere considerato raggiunto lo status quo ante, come ritenuto dal dr. __________,
tralasciando tuttavia di prendere in debita considerazione quanto invece attestato
dal dr. __________.
Quest’ultimo
ha infatti, in maniera chiara, ricondotto i disturbi di cui soffre l’assicurata
all’infortunio, indicando che ella non risentiva dolori prima dell’accaduto e,
anche volendo ammettere la natura preesistente della lesione tendinea, resta il
fatto che la spalla era comunque in ottimo equilibrio funzionale.
Per
tali ragioni, assodato – a suo parere - il rapporto causale tra i disturbi
risentiti e l’evento, il rappresentante dell’insorgente ha chiesto che venga
ripristinato il diritto alle prestazioni anche dopo il 31 marzo 2023 (doc. I).
1.4. La
CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.5. In
data 8 gennaio 2024, l’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di
prova da presentare, confermando integralmente le richieste ricorsuali (doc. V).
1.6. Allo stesso modo l’assicuratore
infortuni, con scritto del 16 gennaio 2024, ha informato il TCA di non disporre
di ulteriori mezzi di prova, rinviando a quanto già espresso in sede di
risposta di causa (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dopo il 31
marzo 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
infortunistico del 23 febbraio 2023, oppure no.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.3. Se
un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque
insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i
disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato
morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio
(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o
poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U
142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto
che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per
stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio
(ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid.
2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio
ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di
causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del
tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di
trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un
sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra
l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere
ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi
multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della
concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,
irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,
ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue
conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche
(cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure
istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103).
2.5. Nella concreta evenienza, con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha sostenuto che
a far tempo dal 31 marzo 2023 la problematica interessante la spalla destra non
avrebbe più costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 23 febbraio
2023, avendo l’assicurata nel frattempo raggiunto lo status quo sine vel
ante, e ciò facendo essenzialmente capo al parere del proprio consulente
medico (cfr. doc. 20).
Dalle carte processuali emerge
che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore, si è pronunciato a proposito dell’eziologia dei
disturbi denunciati dall’assicurata alla spalla destra, con valutazione del 23
marzo 2023.
In quella sede, il medico
fiduciario di CO 1 si è così espresso:
" Decorso
Secondo annuncio di infortunio del 02.03.2023 l'assicurata 61enne
nel 23.02.2023 sarebbe inciampata e caduta verso l'auto. Sul formulario è stato
annunciato una contusione del braccio dx, ginocchio dx e della spalla destra.
AI Pronto soccorso si presenta nel 23.02.2023 nessuna tumefazione né ematoma
sulla spalla destra ma dolore alla palpazione della tuberosità maggiore. Non
era possibile effettuare il test della cuffia rotatoria, la mobilità era
ridotta in tutte le direzioni a causa dei dolori. l test del muscolo bicipite
erano senza particolarità. Ci sono descritti lieve escoriazione ai palmi delle
mani. La radiografia della spalla non presentava un segno di una frattura.
La risonanza magnetica della spalla destra del 08.03.23 presenta
una rottura completa del sovraspinato retratto per circa 3 cm con trofismo
muscolare conservato. Si presenta inoltre una lesione transmurale delle fibre
craniali dell'infraspinato come anche una ampia lesione transmurale del
sottoscapolare parzialmente retratto. Si presenta inoltre una fissurazione del
tratto anteriore del versante superiore e labbro anteriore con un quadro di
impingement subacromiale a causa della risalita della testa omerale.
Il 10.03.2023 l'esame obiettivo della spalla destra presentava una
dolenzia alla palpazione della regione deltoidea con elevazione e abduzione
limitata sotto 90 gradi e rotazione bloccata. Sono descritti dolore all'abduzione
e adduzione contro resistenza. La palpazione della articolazione
acromion-clavicolare era senza particolarità. Clinicamente non è stato
descritto un deficit neurologico.
1) l disturbi
attualmente presenti possono tuttora essere messi in relazione causale con l'evento
del 23 febbraio 2023? Se sì, con quale grado di probabilità
(possibile/probabile/certo)?
No.
2) Oppure la
causalità tra i disturbi e l'evento può essere esclusa? A partire da quando?
La risonanza
magnetica del 08.03.2023 presenta una vecchia rottura del sovraspinato e del
sottoscapolare con ampia retrazione dei tendini e successiva posizione elevata della
testa omerale come anche di una degenerazione dell'articolazione
acromio-claveare con segni traumatici assenti. Lo stato quo sine era raggiunto dopo
4 settimane il 23.03.2023.
3) Se la
causalità è presente, l'intervento proposto può essere considerato medicalmente
indicato e il benestare può essere concesso?
Non è applicabile.
4) Previsioni
in merito alla ripresa lavorativa post-operatoria?
Non è applicabile.
5) Viene
ritenuta necessaria una perizia medica o ulteriore documentazione per la
valutazione del caso?
Valutazione del nesso causale bastano
Fatti
i referti sottoposti.
6) Eventuali
osservazioni?
Se i dolori persistono è da proporre
una ricostruzione della cuffia rotatoria a carico LAMAL.” (Doc. 20)
L’insorgente ha contestato la
valutazione del dr. __________, posta alla base della decisione del 27 marzo
2023 (doc. 21), producendo, in sede di opposizione (cfr. doc. 32), il referto
del 16 giugno 2023 con il quale il dr. __________ ha rilevato:
" (…) scrivo
in merito alla richiesta inerente il caso della paziente summenzionata.
Ricordo solo brevemente che la Sig.ra RI 1 in data 23.02.2023 è
inciampata cadendo a terra e procurandosi un trauma contusivo diretto alla
spalla destra.
Da quel momento lamenta dolore con importante ipostenia alla
spalla ed all’arto superiore destro.
Prima dell’evento traumatico riferito la paziente non lamentava
disturbi all'articolazione coinvolta. È stata eseguita un'Artro-RM in data
08.03.2023 che metteva in evidenza una completa rottura del tendine del
sovraspinoso retratto con però trofismo muscolare conservato.
Si è resa evidente anche una rottura transmurale delle fibre più
craniali del sottospinoso e lesione a tutto spessore coinvolgente il
sottoscapolare.
Ho proposto quindi un intervento di riparazione dei tendini della cuffia
dei rotatori da eseguire per via artroscopica che è stato eseguito in data
04.05.2023.
L'esame artroscopico ha messo in evidenza una rottura a tutto
spessore del sovraspinoso e del sottospinoso con rottura di grado 3 del sottoscapolare;
è stato possibile riparare parzialmente la rottura tendinea del sovraspinoso e
sottospinoso per ampia perdita di sostanza con delaminazione dei tendini ed importante
retrazione.
La riparazione è stata eseguita 2 cm medialmente rispetto al footprint
anatomico.
Pur trattandosi di una rottura a tutto spessore di grosse dimensioni
coinvolgente i tendini del sovraspinoso, sottospinoso e sottoscapolare della
spalla destra, bisogna considerare che la paziente prima del trauma non
lamentava né dolore né ipostenia.
Pertanto è complicato poter affermare che la lesione dei tendini descritti
fosse già presente al momento del trauma o da riferire all'evento traumatico.
È possibile affermare che dal punto di vista medico la lesione della
Sig.ra RI 1 secondo il criterio di probabilità preponderante, sia da
attribuire, in parte, all'infortunio del 23.02.2023.
Avendo riscontrato una rottura massiva con già retrazione
tendinea, è possibile che parte della lesione tendinea fosse pre-esistente al
trauma ma con una spalla in ottimo equilibrio funzionale e l'evento traumatico
procurando un netto allargamento della rottura abbia determinato poi l'impotenza
funzionale descritta.” (Doc. 32/3-4)
2.6. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
Considerandi
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.7
Con la propria
impugnativa, l’insorgente ha contestato sostanzialmente il valore probatorio dell’apprezzamento
del dr. __________, il cui parere risulterebbe sconfessato dal rapporto del dr.
__________ (cfr. doc. I).
Chiamato a
pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questo Tribunale ritiene che il parere del dr. __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa, con alle spalle un’ampia
esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, possa validamente
servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Del resto, il valore probatorio
attribuito al suo apprezzamento quanto all’eziologia della problematica
interessante la spalla destra non appare sminuito dalla documentazione medica
richiamata dal patrocinatore della ricorrente nel quadro della procedura giudiziaria.
In effetti, il dr. __________ basa
il proprio parere sulla circostanza che “prima dell’evento traumatico riferito
la paziente non lamentava disturbi all’articolazione coinvolta” (cfr. doc.
32/3).
Al riguardo, il TCA ritiene che questo parere non sia atto a generare dei
dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza della valutazione del dr. __________,
posto che la regola del “post hoc ergo
propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La
giurisprudenza federale ha, infatti, già stabilito che per il solo fatto
d’essere insorto dopo un infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della
medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert
weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die
erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser
rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"
(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss
unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_401/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 10; 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017;
8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Inoltre, questo Tribunale
evidenzia come lo stesso dr. _________ non contesti il fatto che la spalla
destra dell’assicurata presentasse uno stato morboso già prima dell’infortunio,
reso evidente all’artro-RMN dell’8 marzo 2023 (cfr. doc. 32/4).
A tale proposito, dal referto
dell’esame di artro-RMN dell’8 marzo 2023 emerge in maniera chiara che tanto il
tendine del sovraspinoso che quello del sottoscapolare, risultati entrambi
rotti, presentavano una marcata retrazione (cfr. doc. 10: “rottura completa
tutto del sovraspinato retratto per circa 3 cm; ampia lesione transmurale del
sottoscapolare, parzialmente retratto”), ciò che non appare compatibile con una
lesione che sarebbe insorta soltanto poco più di una decina di giorni prima (in
questo senso, si veda la STF 8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.1,
riguardante un caso in cui la presenza di una retrazione di 2 cm del tendine
del muscolo sovraspinato era stata evidenziata da una RMN alla spalla eseguita
a distanza di sei settimane dall’evento infortunistico, circostanza
ritenuta parlare a sfavore di una lacerazione tendinea recente).
In conclusione, in esito alle
considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi alla
spalla destra presentati dall’assicurata, al più tardi dal 31 marzo 2023, non
costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento
traumatico assicurato.
Da ultimo, il TCA evidenzia che
la tempistica con la quale, a mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF,
è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione alla contusione
subita dall’interessata alla spalla destra risulta
plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale (cfr. sul tema, la STF 8C_594/2016 del 4 novembre 2016
Dispositivo
consid. 3.1: “Wenn der Versicherte demnach keine Rotatorenmanschettenruptur
erlitten, sondern sich lediglich eine Schulterkontusion zugezogen habe, müsse
mit den schlüssigen Auskünften des Dr. med. E. eine vorübergehende
Verschlimmerung eines Vorzustandes angenommen werden, die nach vier
bis sechs Wochen ausgeheilt gewesen sei.” – il corsivo è della
redattrice; vedi anche STF 8C_167/2021 del 16 dicembre 2021;
8C_411/2020 del 26 ottobre 2020; 8C_196/2017 del 28 luglio 2017).
La decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore ha dichiarato estinto il
proprio obbligo a prestazioni dopo il 31 marzo 2023, deve quindi essere confermata
e il ricorso respinto.
Il TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio
richiesto dal rappresentante dell’insorgente (perizia medica) in quanto è già
sin d’ora verosimile che da esso non emergerebbero nuovi rilevanti elementi di
valutazione, senza perciò incorrere in una violazione del diritto di essere
sentito (valutazione anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid.
5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con riferimenti).
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.36 del 14 agosto
2023 consid. 2.9.; STCA 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; STCA
35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti