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Decisione

35.2023.11

Domanda di revisione di una sentenza del TCA. Domanda respinta

24 luglio 2023Italiano31 min

interosseo posteriore correlante con la sintomatologia), qualora conosciuta, avrebbero

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.11

mm

Lugano

24 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sull'istanza del 7

febbraio 2023 presentata da

RI 1

rappr. da: RA 1

chiedente la revisione della

sentenza emessa il 17 dicembre 2014 da questo Tribunale (inc. n. 35.2014.95)

nella causa da lui promossa con ricorso del 16 ottobre 2014

contro

la decisione su opposizione del

15 settembre 2014 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. In data

4 agosto 2011, RI 1, dipendente della __________ in qualità di consulente

automobilistico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, è scivolato e ha picchiato il bordo

esterno (ulnare) e il palmo della mano sinistra contro lo spigolo di un muro

(cfr. doc. 21, p. 1). I sanitari a cui si è rivolto hanno diagnosticato una “paresi

del nervo ulnare a sinistra” (doc. 6).

Il

caso è stato annunciato all’assicuratore quale “infortunio-bagatella” (doc. 3).

L’istituto

ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (prestazioni

di cura medica - cfr. doc. 5).

1.2. In

ragione della persistenza dei disturbi al mignolo sinistro, è poi stata

attestata un’inabilità lavorativa a contare dal mese di agosto 2012.

Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26

giugno 2014, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a

proposito dei disturbi alla mano sinistra, considerata l’assenza di un danno

alla salute in nesso di causalità con l’evento traumatico del 4 agosto 2011

(doc. 70).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr.

doc. 73), in data 15 settembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della

sua prima decisione (cfr. doc. 75).

1.3. Con

sentenza 35.2014.95 del 17 dicembre 2014, il TCA ha respinto il ricorso

interposto nel frattempo dall’avv. RA 1 avverso la decisione su opposizione del

15 settembre 2014 (cfr. doc. 82).

La

pronunzia cantonale è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Nel

corso del mese di novembre 2020, il patrocinatore dell’assicurato ha invitato

l’CO 1 a riaprire il caso relativo all’infortunio occorso il 4 agosto 2011, in

considerazione del fatto che accertamenti compiuti nel frattempo avrebbero

consentito di accertare l’esistenza di una neuropatia del nervo interosseo

posteriore causata da quell’evento (cfr. doc. 90), richiesta che è stata

ribadita in data 10 novembre 2021 (doc. 106).

Con

scritto del 12 novembre 2021, l’amministrazione ha informato il rappresentante

dell’assicurato che, vista l’esistenza di una sentenza cresciuta in giudicato,

la domanda di riapertura della pratica avrebbe dovuto essere rivolta al TCA

(doc. 107).

1.5. In data 7

febbraio 2023, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato

un'istanza di revisione della sentenza cantonale, rilevando in particolare

quanto segue:

"

(…).

Nel caso concreto, il termine di 90

giorni è quindi ampiamente rispettato, dato che il nuovo mezzo di prova

rilevante è del 15 dicembre 2022 (doc. L). D’altronde, né il Dr. med. __________,

né tantomeno il Dr. med. __________, si erano espressi in precedenza con la

certezza e convinzione di cui al doc. L.

Con quest’ultimo rapporto, e

contrariamente a quelli precedenti, giunge alla conclusione determinante che

l’assicurato soffre di “una paralisi del nervo interosseo posteriore (doc. L,

Procedere). La stessa, oltretutto, “è verosimilmente traumatica, in quanto

prima dell’evento traumatico del 04.08.2011, il paziente non aveva nessun

deficit funzionale” (ibidem).

Di conseguenza, contrariamente a quanto

sostenuto da codesto lodevole Tribunale il 17 dicembre 2014 (doc. A, consid.

2.11), occorre ritenere dimostrato “perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1” (ibidem)

correlano a sufficienza “con un danno infortunistico oggettivabile” (ibidem);

… visto tutto quanto sopra si ritiene

che siano dati i presupposti per una nuova decisione/revisione della decisione

del 17 dicembre 2014, dato che in quel momento non si avevano le certezze

riportate dal Dr. med. __________ il 15 dicembre 2022.

Pertanto, si è a chiedere che la

decisione del 17 dicembre 2014 venga riformata nel senso che la decisione del

26 giugno 2014, rispettivamente la decisione su opposizione del 15 settembre

2014 vengano annullate.

In tal senso, si chiede formalmente che

venga riconosciuto il diritto al versamento di prestazioni assicurative in

favore del signor RI 1.”

(doc.

I)

1.6. L’CO 1,

in risposta, ha postulato, preliminarmente, che l’istanza di revisione venga

dichiarata irricevibile in quanto tardiva e, nel merito, che la medesima venga

respinta (cfr. V + allegato).

1.7. In data

2 marzo 2023, l’avv. RA 1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).

L’allegato

è stato trasmesso all’assicuratore resistente per conoscenza (doc. VI).

1.8. Nel mese

di marzo 2023, il TCA ha chiesto al rappresentante dell’istante di produrre

copia del rapporto 6 marzo 2020 della neurologa dott.ssa __________ (doc. VII).

L’avv.

RA 1 ha dato seguito alla richiesta il 27 marzo 2023 (doc. VIII + allegato).

1.9. L’istituto

assicuratore convenuto ha preso posizione sul referto della dott.ssa __________

il 14 aprile 2023 (doc. X + allegato).

Il 22

maggio 2023, il patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti un rapporto,

datato 19 maggio 2023, del PD dott. __________, ribadendo che la domanda di

revisione merita di essere accolta (doc. XVI + allegati).

L’CO 1

si è espresso al riguardo in data 9 giugno 2023 (doc. XX + allegato).

Il 7

luglio 2023, l’avv. RA 1 ha ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti

l’oggetto della vertenza (doc. XXIV).

in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Giusta

l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a

revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il

giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

Pedissequamente, l'art. 24 Lptca

prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è

ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha

influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca,

poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei

motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data

in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)

dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve

inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

2.3. Perché il TCA possa rivedere una sua

sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un

fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è

stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non

era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data

alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si

poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito

della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante,

vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid. 5.2;

143 III 272 consid.

2.2; 134 IV 48 consid. 1.2;

127 V 353 consid. 5b).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi

di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di

giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza,

ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in

quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata

cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V

245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o

nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già

conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto

dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria

diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

In una sentenza C 223/06 del 16

gennaio 2008, il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno

alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso

modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art.

53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o

di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste

disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente,

ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la

diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque

dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano

ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi

fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;

110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,

Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],

Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;

René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di

prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi.

Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di

revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la

revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente

erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario,

essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

2.4. Con il

giudizio di cui è ora chiesta la revisione (STCA 35.2014.95 del 17 dicembre

2014, cresciuta incontestata in giudicato), questo Tribunale ha accertato che i

disturbi alla mano sinistra denunciati dall’instante non correlavano a

sufficienza con un danno organico oggettivabile, ragione per la quale ha

proceduto a valutare l’adeguatezza del nesso di causalità con l’evento

traumatico assicurato facendo capo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza

federale in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133) e, in presenza di un infortunio leggero

o insignificante, l’ha finalmente negata (cfr. doc. 82).

Dalle

carte processuali emerge che, nel marzo 2020, inviato dal proprio medico

curante specialista, l’assicurato ha consultato la dott.ssa __________, spec.

FMH in neurologia.

Dal

relativo rapporto si apprende segnatamente che la paresi, inizialmente

circoscritta al dito mignolo, aveva nel frattempo coinvolto tutte le dita della

mano sinistra e che nel 2015 un neurologo tailandese aveva formulato la

diagnosi di neuropatia del nervo interosseo posteriore.

Da

parte sua, fondandosi sulle risultanze di un esame ENMG, la dott.ssa __________

ha confermato la diagnosi di neuropatia del nervo interosseo posteriore

sinistro “di natura indeterminata”.

Ella

si è quindi espressa in questi termini a proposito dell’eziologia della

diagnosticata problematica:

"

(…).

La natura della neuropatia non è

chiara, in quanto il trauma al gomito riferito dal paziente non sembra essere

stato (dalla descrizione del paziente) di entità tale da causare il deficit,

che è apparso in apparenza subito dopo un lavoro ripetitivo e intenso di E/F

del gomito. Andrà recuperata la documentazione medica in merito all’infortunio

per capire il ruolo di quest’ultimo nella apparizione del deficit (sindrome

della loggia?).

Consiglierei una RMN del gomito, anche

perché soggettivamente i disturbi sembrano peggiorati dopo l’ultima valutazione

neurologica effettuata in Tailandia, nonostante l’ENMG risulti essenzialmente

sovrapponibile, alla ricerca di eventuali aderenze in regione del nervo

radiale.”

(doc.

L2)

In

data 7 settembre 2020, l’instante è stato di nuovo visitato dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano. Dal suo relativo referto risulta in

particolare quanto segue:

"

(…).

Ho analizzato in dettaglio la

situazione con il paziente. Ho visionato la RNM del 28.05.2020 e letto attentamente

il rapporto della Dr.ssa __________ del 6.03.2020. Si conferma una neuropatia

del nervo interosseo posteriore probabilmente legata al trauma del 04.08.2011.”

(doc.

87)

Con

rapporto del 21 dicembre 2020, il PD dott. __________, anch’egli spec. FMH in

chirurgia della mano, ha indicato che le immagini della RMN del braccio

sinistro del 10 dicembre 2020 avevano evidenziato “una neuropatia a carico del

ramo profondo del nervo radiale con presenza anche di un ganglio in

corrispondenza della testa del radio proprio al di sotto del nervo”. Egli ha

quindi chiesto all’CO 1 di assumere i costi del prospettato intervento di

transfer del flessore ulnare del carpo per l’estensore delle dita, flessore

superficiale del D4 per l’estensore lungo del pollice, precisando che “essendo

la paralisi progressiva e certificata in una consecutio temporum successiva al

trauma, è verosimilmente post-traumatica.” (doc. 95).

Con

certificazione del 12 febbraio 2021, lo stesso dott. __________ ha sostenuto

che “la paralisi della muscolatura estensoria con una paresi completa del nervo

radiale (nervo interosseo posteriore) all’avambraccio sinistro, è secondo il

mio parere clinico, con quasi totale certezza, causa (recte: conseguenza)

del trauma al braccio sinistro nel 2010 (recte: 2011). Vi è una

relazione causa effetto di un trauma da schiacciamento con immediata comparsa

di paresi della muscolatura estensoria del polso e delle dita. A distanza di 10

anni, la risonanza magnetica eseguita il 10.12.2020, dimostra una atrofia con

sostituzione grassa della muscolatura estensoria delle dita dal pollice fino al

mignolo. A mio parere, non è in alcun modo discutibile che vi sia un danno

biologico dimostrato dalla risonanza magnetica. Non è possibile per quanto ne

sia io a conoscenza, provocare a sé stessi per la via psicologica una

sostituzione grassa di un muscolo. Perché tale effetto avvenga, ci dev’essere

necessariamente un danno completo di un nervo.” (doc. 103).

Unitamente

alla risposta, l’amministrazione ha versato agli atti un apprezzamento, datato

14 febbraio 2023, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, secondo il

quale:

"

(…).

Da un punto di vista di medicina

assicurativa non vi è quindi una sufficiente documentazione atta a dimostrare

con la certezza della probabilità preponderante un fatto nuovo rispetto a quello

clinico antecedente e soprattutto non si è in grado di dimostrare né la lesione

neurologica né soprattutto la lesione anatomica vista la stessa risonanza

magnetica.”

(doc. III

1)

In

corso di causa, l’istituto assicuratore ha interpellato il PD dott. __________,

spec. FMH in neurologia, invitandolo a pronunciarsi in merito al contenuto del

rapporto 6 marzo 2020 della dott.ssa __________.

Il __________

dell’CO 1 ha innanzitutto rilevato che un trauma interessante il gomito

sinistro, postulato dalla dott.ssa __________ quale possibile causa di una (altrettanto

possibile) lesione parziale del nervo radiale, non è stato documentato

immediatamente dopo l’infortunio dell’agosto 2011, ciò che rende già di per sé inverosimile

un interessamento focale di questo ramo profondo all’altezza del gomito.

D’altro

canto, la dott.ssa __________ stessa ha espresso dei dubbi circa l’esistenza di

una causalità con l’infortunio, considerato che da parte dell’assicurato non è

stato riferito un trauma rilevante al gomito.

Sempre

secondo il PD __________, un colpo (che è stato annunciato quale

infortunio-bagatella) al bordo ulnare della mano non è suscettibile di causare

un (possibile) danno al segmento profondo del nervo radiale all’altezza del

gomito. Al riguardo, quali possibili cause traumatiche vengono descritte

soltanto delle fratture prossimali del braccio con una dislocazione della testa

radiale e una compressione del nervo radiale profondo localizzata all’altezza del

gomito.

Infine,

il medico di fiducia ha osservato che, dal punto di vista neurologico, non è

stata in ogni caso documentata una atrofia muscolare quale correlato di una

lesione nervosa oggettivabile (rapporti del 25 luglio 2012 e del 6 marzo 2020).

Inoltre, le RMN dell’11 giugno e del 27 luglio 2012 non avevano mostrato lesioni

traumatiche a livello della mano sinistra, né di natura ossea né di natura

legamentaria né ancora di natura nervosa, ma soltanto una tendinite all’altezza

dell’inserzione del musculus extensor ulnaris carpi sinistro.

Questa

quindi la sua conclusione:

"

(…).

Eine objektivierbare neurologisch-organische

Grundlage in Form einer nervalen Läsion nach gemeldetem Handbagatelltrauma mit

Anschlagen der linksseitigen ulnaren Handkante vom 04.08.2011 bilddiagnostisch

ohne ossäre, ligamentäre oder nervale Verletzungsfolgen in der Kernspintomografie

vom 11.06.2012 und vom 27.07.2012, ist nicht mit dem notwendigen hohen

Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit festzustellen. Eine mögliche

chronische fokale Neuropathie des Ramus profundus des Nervus radialis (Nervus

interosseus prosterior) in der tiefen Ellenbeuge kommt weder lokalisatorisch

noch von der Art der dokumentierten Unfallverletzung ohne proximale

Radiusfraktur mit dislozierten Radiuskopfdyslokalisation hier in unfallkausalem

Zusammenhang infrage.” (doc. X 1)

Questa

la presa di posizione 19 maggio 2023 del PD dott. __________:

"

(…).

Dal mio punto di vista è innegabile che

il paziente abbia una neuropatia del nervo interosseo posteriore. In assenza di

patologie maggiori, l’unica possibilità è che ci sia stato un trauma, anche

contusivo, a livello del nervo. Ricordo come esistano delle patologie anche non

traumatiche (paralisi del sabato sera) che provocano una paralisi del nervo

radiale e del nervo interosseo posteriore. Vero è che è difficile risalire alla

causa scatenante. Mi permetto inoltre di notare come, nel referto riportato

nella perizia della CO 1, venga riportato il referto dell’ultima RMN al gomito

del 28.05.2020. Ricordo come all’epoca ero rimasto stupito dal referto

radiologico ed avevo chiesto direttamente al Dr. __________ di commentare

sull’atrofia muscolare. Il Dr. __________ aveva confermato la mia impressione

ed è stato effettuato un addendum, nel mese di dicembre 2020, come segue:

“In addendum al referto precedente si

segnala amiotrofia ed involuzione lipomatosa dei ventri della loggia posteriore

dell’avambraccio (abduttore del pollice lungo ed estensori delle dita, del

pollice lungo, del V dito e del carpo ulnare).”

(…).

In sostanza, il paziente ha

innegabilmente una paralisi del nervo interosseo posteriore. Questa paralisi è

confermata dal punto di vista elettromiografico, ma anche dalla RMN che

dimostra l’atrofia muscolare.

La causa è verosimilmente

post-traumatica, anche se di difficile dimostrazione.”

(doc.

N)

Le

considerazioni enunciate dal medico curante specialista sono state criticamente

commentate dal PD dott. __________, con apprezzamento del 6 giugno 2023.

In

particolare, lo specialista in neurologia ha sostenuto che, quand’anche fosse

ora presente una neuropatia del nervo radiale profondo, una causalità con

l’infortunio dell’agosto 2011 non sarebbe provata con il grado della

verosimiglianza preponderante, e ciò tenuto conto del lungo tempo trascorso

(più di dieci anni), dell’assenza di un meccanismo traumatico adeguato, come

pure dell’assenza nell’immediatezza del sinistro di deficit neurologici, tanto

è vero che la stessa dott.ssa __________ ha espresso chiari dubbi a proposito

di una genesi traumatica, rispettivamente di un nesso di causalità con l’evento

in discussione. Questi dubbi non sono stati confutati dal chirurgo della mano,

tanto più che la RMN del gomito sinistro del 28 maggio 2020 non ha evidenziato

alcun chiaro reperto a favore di una lesione nervosa.

Il

dott. __________ si è pertanto riconfermato nella sua precedente valutazione, e

meglio che una relazione di causalità naturale tra una possibile attuale

neuropatia focale del nervo radiale profondo e l’infortunio del 4 agosto 2011,

non è dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante e che entrano

invece in linea di conto altre possibili cause, di natura extra-infortunistica,

quali una neuropatia motoria multifocale (cfr. doc. XX1).

2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa

giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022

e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6. Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA constata che a proposito della questione di sapere

se nel caso di specie è stato oggettivato un danno organico in grado di

spiegare a sufficienza la sintomatologia soggettivamente denunciata

dall’assicurato alla mano sinistra, agli atti figurano pareri specialistici

divergenti, ovvero da un lato quelli dei dottori __________ e __________ (per i

quali l’esistenza di una neuropatia del nervo interosseo posteriore sarebbe

stata sufficientemente dimostrata grazie alle risultanze dell’esame

elettroneurografico del 6 marzo 2020, rispettivamente alle immagini della RMN

del braccio sinistro del 10 dicembre 2020 – cfr. supra, consid. 2.4.),

dall’altro quello del dott. __________ (secondo il quale la presenza del danno

postulato dai medici curanti specialisti sarebbe invece tutt’al più possibile

- cfr. supra, consid. 2.4.).

Questa

Corte ritiene tuttavia di potersi esimere dall’approfondire oltre tale aspetto

siccome, anche qualora si volesse ammettere, per ipotesi di lavoro, che gli

accertamenti compiuti hanno ora consentito di oggettivare la causa dei disturbi

interessanti l’estremità superiore sinistra dell’assicurato (ciò che non era il

caso al momento in cui è stata emanata la sentenza 35.2014.95), l’esito della

vertenza non potrebbe comunque essere quello che si auspica con l’impugnativa.

In effetti, per fondare la revisione della pronunzia cantonale, sarebbe ancora

necessario che questa circostanza (la presenza di una neuropatia del nervo

interosseo posteriore correlante con la sintomatologia), qualora conosciuta, avrebbero

indotto il TCA a decidere in modo diverso, concretamente ad ammettere

l’esistenza di un nesso di causalità naturale (e adeguato) con l’evento

traumatico del 4 agosto 2011.

Ora,

tutto ben considerato, la documentazione medica gli atti non consente di

ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr., in proposito, DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177

consid. 3.1), che la (pretesa) neuropatia del nervo interosseo posteriore

sinistro costituisca una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato.

In

questo senso, il TCA non ha alcun valido motivo per scostarsi dalla motivata e

convincente valutazione del PD dott. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa, contenuta negli apprezzamenti del 12 aprile e 6

giugno 2023, nella misura in cui ha negato che l’esistenza di un nesso di

causalità naturale possa essere ritenuta provata con verosimiglianza

preponderante (“Eine mögliche chronische fokale Neuropathie des Ramus

profundus des Nervus radialis (Nervus interosseus prosterior) in der tiefen

Ellenbeuge kommt weder lokalisatorisch noch von der Art der dokumentierten

Unfallverletzung ohne proximale Radiusfraktur mit dislozierten

Radiuskopfdyslokalisation hier in unfallkausalem Zusammenhang infrage”).

Questo

Tribunale attribuisce un significato decisivo al fatto che, in base alla

pregressa documentazione agli atti, l’evento traumatico dell’agosto 2011 ha

riguardato incontestabilmente la mano sinistra, per la precisione il suo bordo

esterno (ulnare) (in questo senso, cfr. i doc. 2: “Al 4 agosto 2011 ha preso

un colpo sul bordo ulnare della mano sinistra …”, doc. 8, p. 1: “In data

4.8.2011 il paziente scivolava appoggiando la mano sinistra a livello ulnare.”,

doc. 21, p. 1: “L’assicurato ci mostra come ha riportato la contusione alla

mano sinistra; confermando quanto indicatoci nell’annuncio di infortunio del

16.11.11, spiega che mentre si trovava su un cantiere a __________ per prendere

delle misure, è scivolato ed ha allargato d’istinto le braccia per tenersi in

equilibrio ed evitare una caduta. In questo frangente ha battuto il bordo

esterno ed il palmo della mano sinistra contro lo spigolo di un muro.” e

doc. 26, p. 1: “Im August 2011 sei der Patient gegen eine Wand gestürzt, habe

sich mit seiner linken Hand aufgefangen; dabei sei es zu einem Schlag im

Bereich der ulnaren Handkante gekommen.” – il corsivo è del redattore),

Considerandi

mentre la (pretesa) lesione nervosa sarebbe stata oggettivata all’altezza del

gomito sinistro (per di più in profondità).

D’altro

canto, la restante documentazione medica non appare atta a generare dei dubbi,

neppure lievi, a proposito del valore probatorio attribuito ai referti del PD

dott. __________.

Innanzitutto,

deve essere sottolineato che tanto la dott.ssa __________ (doc. L2: “…, in

quanto il trauma al gomito riferito dal paziente …”) quanto il PD dott. __________

(doc. 95, p. 1: “Trauma braccio sinistro nel 2010 (?)”; in questo senso,

si veda pure il doc. 87 del dott. __________), hanno dato per acquisito che, in

occasione dell’evento del 4 agosto 2011, RI 1 avrebbe battuto il gomito,

rispettivamente il braccio sinistro, quando, come poc’anzi detto, ad essere

coinvolta è stata esclusivamente la mano sinistra (tanto che

inizialmente era stata ipotizzata l’insorgenza di una lesione del nervo ulnare all’altezza

dell’ipotenare). Già per questa sola ragione alle loro certificazioni non

può essere riconosciuto valore probatorio.

Fatta

questa premessa, trattandosi del rapporto 6 marzo 2020 della dott.ssa __________,

in quella sede ella ha in effetti espresso delle riserve circa l’origine

traumatica del danno alla salute da lei diagnosticato (doc. L2: “La natura

della neuropatia non è chiara, in quanto il trauma al gomito riferito dal

paziente non sembra essere stato (dalla descrizione del paziente) di entità

tale da causare il deficit, che è apparso in apparenza subito dopo un lavoro

ripetitivo e intenso di E/F del gomito.”).

L’avv.

RA 1 non può quindi essere seguito laddove contesta che la neurologa appena

citata abbia manifestato dei dubbi in merito alla natura (traumatica) della

neuropatia (cfr. doc. XXIV, p. 2).

Per

quanto attiene ai referti del dott. __________, il TCA non ignora che, a detta del

chirurgo della mano, la neuropatia interessante il ramo profondo del nervo

radiale è “verosimilmente post-traumatica” (doc. 95 e doc. N),

rispettivamente “con quasi totale certezza, causa (recte: conseguenza)

del trauma al braccio sinistro nel 2010 (recte: 2011)” (doc. 103).

Tuttavia, egli ha motivato questo suo parere con il fatto che la paralisi è insorta

soltanto dopo il trauma (doc. 95: “essendo la paralisi progressiva e

certificata in una consecutio temporum successiva al trauma, …),

rispettivamente che, data l’assenza di altre patologie, “l’unica possibilità

è che ci sia stato un trauma, anche contusivo, a livello del nervo” (doc.

N).

In

proposito, è utile segnalare che il fatto che i disturbi in questione sarebbero

apparsi soltanto dopo l’evento traumatico del 2011, è irrilevante. In effetti, la regola “post hoc, ergo propter hoc”

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La

giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto

dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del

27.

marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn

nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der

linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene

Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema

vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60

del 25 settembre 2017 consid. 2.5.;

35.2018.33

del 18 luglio 2018 consid. 2.6.).

D’altra

parte - sempre prescindendo dal fatto che, in concreto, non vi è stata in

realtà alcuna contusione del nervo radiale profondo, avendo l’urto interessato

la mano -, un’eziologia traumatica

della problematica lamentata dall’assicurato non può essere riconosciuta per

esclusione, tanto più che lo stesso dott. Giesen ha riconosciuto che

esistono “delle patologie anche non traumatiche (…) che provocano una

paralisi del nervo radiale e del nervo interosseo posteriore” (doc. N; in

questo senso, si è pure espresso il dott. __________ [doc. XX1]). Del

resto, sempre secondo il medico curante specialista, “è difficile risalire

alla causa scatenante”, rispettivamente la causa post-traumatica è di “difficile

dimostrazione” (doc. N).

In esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque concludere

che, anche volendo ammettere che gli accertamenti effettuati dopo l’emanazione

della pronunzia cantonale hanno consentito di oggettivare la causa dei

disturbi interessanti la mano sinistra dell’assicurato, e ciò nella forma di

una neuropatia del nervo interosseo posteriore sinistro, tale

circostanza non potrebbe comunque essere qualificata di rilevante ai sensi

della giurisprudenza citata al considerando 2.3. (nella misura in cui non è

stata sufficientemente dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità naturale

con l’infortunio del 4 agosto 2011) e, pertanto, non è

neppure suscettibile di fondare la pretesa revisione della sentenza 35.2014.95

del 17 dicembre 2014.

Conformemente

a una costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01

dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4°; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib

229.

consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non

costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b;

122.

V 162 consid. 1d; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Visto

l’esito della vertenza, può restare aperta la questione, sollevata

dall’amministrazione in più occasioni (cfr. doc. III, p. 3, doc. X e doc. XX),

di sapere se il termine di 90 giorni previsto dall’art. 25 cpv. 1 Lptca sia

stato ossequiato, oppure no.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione della sentenza 35.2014.95 del 17 dicembre 2014 di questa Corte è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni