35.2023.11
Domanda di revisione di una sentenza del TCA. Domanda respinta
24 luglio 2023Italiano31 min
interosseo posteriore correlante con la sintomatologia), qualora conosciuta, avrebbero
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.11
mm
Lugano
24 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sull'istanza del 7
febbraio 2023 presentata da
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 17 dicembre 2014 da questo Tribunale (inc. n. 35.2014.95)
nella causa da lui promossa con ricorso del 16 ottobre 2014
contro
la decisione su opposizione del
15 settembre 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
4 agosto 2011, RI 1, dipendente della __________ in qualità di consulente
automobilistico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, è scivolato e ha picchiato il bordo
esterno (ulnare) e il palmo della mano sinistra contro lo spigolo di un muro
(cfr. doc. 21, p. 1). I sanitari a cui si è rivolto hanno diagnosticato una “paresi
del nervo ulnare a sinistra” (doc. 6).
Il
caso è stato annunciato all’assicuratore quale “infortunio-bagatella” (doc. 3).
L’istituto
ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (prestazioni
di cura medica - cfr. doc. 5).
1.2. In
ragione della persistenza dei disturbi al mignolo sinistro, è poi stata
attestata un’inabilità lavorativa a contare dal mese di agosto 2012.
Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26
giugno 2014, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a
proposito dei disturbi alla mano sinistra, considerata l’assenza di un danno
alla salute in nesso di causalità con l’evento traumatico del 4 agosto 2011
(doc. 70).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr.
doc. 73), in data 15 settembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 75).
1.3. Con
sentenza 35.2014.95 del 17 dicembre 2014, il TCA ha respinto il ricorso
interposto nel frattempo dall’avv. RA 1 avverso la decisione su opposizione del
15 settembre 2014 (cfr. doc. 82).
La
pronunzia cantonale è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Nel
corso del mese di novembre 2020, il patrocinatore dell’assicurato ha invitato
l’CO 1 a riaprire il caso relativo all’infortunio occorso il 4 agosto 2011, in
considerazione del fatto che accertamenti compiuti nel frattempo avrebbero
consentito di accertare l’esistenza di una neuropatia del nervo interosseo
posteriore causata da quell’evento (cfr. doc. 90), richiesta che è stata
ribadita in data 10 novembre 2021 (doc. 106).
Con
scritto del 12 novembre 2021, l’amministrazione ha informato il rappresentante
dell’assicurato che, vista l’esistenza di una sentenza cresciuta in giudicato,
la domanda di riapertura della pratica avrebbe dovuto essere rivolta al TCA
(doc. 107).
1.5. In data 7
febbraio 2023, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato
un'istanza di revisione della sentenza cantonale, rilevando in particolare
quanto segue:
"
(…).
Nel caso concreto, il termine di 90
giorni è quindi ampiamente rispettato, dato che il nuovo mezzo di prova
rilevante è del 15 dicembre 2022 (doc. L). D’altronde, né il Dr. med. __________,
né tantomeno il Dr. med. __________, si erano espressi in precedenza con la
certezza e convinzione di cui al doc. L.
Con quest’ultimo rapporto, e
contrariamente a quelli precedenti, giunge alla conclusione determinante che
l’assicurato soffre di “una paralisi del nervo interosseo posteriore (doc. L,
Procedere). La stessa, oltretutto, “è verosimilmente traumatica, in quanto
prima dell’evento traumatico del 04.08.2011, il paziente non aveva nessun
deficit funzionale” (ibidem).
Di conseguenza, contrariamente a quanto
sostenuto da codesto lodevole Tribunale il 17 dicembre 2014 (doc. A, consid.
2.11), occorre ritenere dimostrato “perlomeno con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1” (ibidem)
correlano a sufficienza “con un danno infortunistico oggettivabile” (ibidem);
… visto tutto quanto sopra si ritiene
che siano dati i presupposti per una nuova decisione/revisione della decisione
del 17 dicembre 2014, dato che in quel momento non si avevano le certezze
riportate dal Dr. med. __________ il 15 dicembre 2022.
Pertanto, si è a chiedere che la
decisione del 17 dicembre 2014 venga riformata nel senso che la decisione del
26 giugno 2014, rispettivamente la decisione su opposizione del 15 settembre
2014 vengano annullate.
In tal senso, si chiede formalmente che
venga riconosciuto il diritto al versamento di prestazioni assicurative in
favore del signor RI 1.”
(doc.
I)
1.6. L’CO 1,
in risposta, ha postulato, preliminarmente, che l’istanza di revisione venga
dichiarata irricevibile in quanto tardiva e, nel merito, che la medesima venga
respinta (cfr. V + allegato).
1.7. In data
2 marzo 2023, l’avv. RA 1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
L’allegato
è stato trasmesso all’assicuratore resistente per conoscenza (doc. VI).
1.8. Nel mese
di marzo 2023, il TCA ha chiesto al rappresentante dell’istante di produrre
copia del rapporto 6 marzo 2020 della neurologa dott.ssa __________ (doc. VII).
L’avv.
RA 1 ha dato seguito alla richiesta il 27 marzo 2023 (doc. VIII + allegato).
1.9. L’istituto
assicuratore convenuto ha preso posizione sul referto della dott.ssa __________
il 14 aprile 2023 (doc. X + allegato).
Il 22
maggio 2023, il patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti un rapporto,
datato 19 maggio 2023, del PD dott. __________, ribadendo che la domanda di
revisione merita di essere accolta (doc. XVI + allegati).
L’CO 1
si è espresso al riguardo in data 9 giugno 2023 (doc. XX + allegato).
Il 7
luglio 2023, l’avv. RA 1 ha ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti
l’oggetto della vertenza (doc. XXIV).
in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a
revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il
giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Pedissequamente, l'art. 24 Lptca
prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è
ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti
nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha
influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca,
poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei
motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)
dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.3. Perché il TCA possa rivedere una sua
sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un
fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è
stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non
era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data
alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si
poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito
della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante,
vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid. 5.2;
143 III 272 consid.
2.2; 134 IV 48 consid. 1.2;
127 V 353 consid. 5b).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi
di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di
giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza,
ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in
quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata
cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V
245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o
nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già
conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto
dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria
diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
In una sentenza C 223/06 del 16
gennaio 2008, il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno
alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso
modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art.
53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o
di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste
disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente,
ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la
diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque
dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano
ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi
fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;
110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,
Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;
René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di
prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi.
Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di
revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la
revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente
erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario,
essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
2.4. Con il
giudizio di cui è ora chiesta la revisione (STCA 35.2014.95 del 17 dicembre
2014, cresciuta incontestata in giudicato), questo Tribunale ha accertato che i
disturbi alla mano sinistra denunciati dall’instante non correlavano a
sufficienza con un danno organico oggettivabile, ragione per la quale ha
proceduto a valutare l’adeguatezza del nesso di causalità con l’evento
traumatico assicurato facendo capo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza
federale in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133) e, in presenza di un infortunio leggero
o insignificante, l’ha finalmente negata (cfr. doc. 82).
Dalle
carte processuali emerge che, nel marzo 2020, inviato dal proprio medico
curante specialista, l’assicurato ha consultato la dott.ssa __________, spec.
FMH in neurologia.
Dal
relativo rapporto si apprende segnatamente che la paresi, inizialmente
circoscritta al dito mignolo, aveva nel frattempo coinvolto tutte le dita della
mano sinistra e che nel 2015 un neurologo tailandese aveva formulato la
diagnosi di neuropatia del nervo interosseo posteriore.
Da
parte sua, fondandosi sulle risultanze di un esame ENMG, la dott.ssa __________
ha confermato la diagnosi di neuropatia del nervo interosseo posteriore
sinistro “di natura indeterminata”.
Ella
si è quindi espressa in questi termini a proposito dell’eziologia della
diagnosticata problematica:
"
(…).
La natura della neuropatia non è
chiara, in quanto il trauma al gomito riferito dal paziente non sembra essere
stato (dalla descrizione del paziente) di entità tale da causare il deficit,
che è apparso in apparenza subito dopo un lavoro ripetitivo e intenso di E/F
del gomito. Andrà recuperata la documentazione medica in merito all’infortunio
per capire il ruolo di quest’ultimo nella apparizione del deficit (sindrome
della loggia?).
Consiglierei una RMN del gomito, anche
perché soggettivamente i disturbi sembrano peggiorati dopo l’ultima valutazione
neurologica effettuata in Tailandia, nonostante l’ENMG risulti essenzialmente
sovrapponibile, alla ricerca di eventuali aderenze in regione del nervo
radiale.”
(doc.
L2)
In
data 7 settembre 2020, l’instante è stato di nuovo visitato dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano. Dal suo relativo referto risulta in
particolare quanto segue:
"
(…).
Ho analizzato in dettaglio la
situazione con il paziente. Ho visionato la RNM del 28.05.2020 e letto attentamente
il rapporto della Dr.ssa __________ del 6.03.2020. Si conferma una neuropatia
del nervo interosseo posteriore probabilmente legata al trauma del 04.08.2011.”
(doc.
87)
Con
rapporto del 21 dicembre 2020, il PD dott. __________, anch’egli spec. FMH in
chirurgia della mano, ha indicato che le immagini della RMN del braccio
sinistro del 10 dicembre 2020 avevano evidenziato “una neuropatia a carico del
ramo profondo del nervo radiale con presenza anche di un ganglio in
corrispondenza della testa del radio proprio al di sotto del nervo”. Egli ha
quindi chiesto all’CO 1 di assumere i costi del prospettato intervento di
transfer del flessore ulnare del carpo per l’estensore delle dita, flessore
superficiale del D4 per l’estensore lungo del pollice, precisando che “essendo
la paralisi progressiva e certificata in una consecutio temporum successiva al
trauma, è verosimilmente post-traumatica.” (doc. 95).
Con
certificazione del 12 febbraio 2021, lo stesso dott. __________ ha sostenuto
che “la paralisi della muscolatura estensoria con una paresi completa del nervo
radiale (nervo interosseo posteriore) all’avambraccio sinistro, è secondo il
mio parere clinico, con quasi totale certezza, causa (recte: conseguenza)
del trauma al braccio sinistro nel 2010 (recte: 2011). Vi è una
relazione causa effetto di un trauma da schiacciamento con immediata comparsa
di paresi della muscolatura estensoria del polso e delle dita. A distanza di 10
anni, la risonanza magnetica eseguita il 10.12.2020, dimostra una atrofia con
sostituzione grassa della muscolatura estensoria delle dita dal pollice fino al
mignolo. A mio parere, non è in alcun modo discutibile che vi sia un danno
biologico dimostrato dalla risonanza magnetica. Non è possibile per quanto ne
sia io a conoscenza, provocare a sé stessi per la via psicologica una
sostituzione grassa di un muscolo. Perché tale effetto avvenga, ci dev’essere
necessariamente un danno completo di un nervo.” (doc. 103).
Unitamente
alla risposta, l’amministrazione ha versato agli atti un apprezzamento, datato
14 febbraio 2023, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, secondo il
quale:
"
(…).
Da un punto di vista di medicina
assicurativa non vi è quindi una sufficiente documentazione atta a dimostrare
con la certezza della probabilità preponderante un fatto nuovo rispetto a quello
clinico antecedente e soprattutto non si è in grado di dimostrare né la lesione
neurologica né soprattutto la lesione anatomica vista la stessa risonanza
magnetica.”
(doc. III
1)
In
corso di causa, l’istituto assicuratore ha interpellato il PD dott. __________,
spec. FMH in neurologia, invitandolo a pronunciarsi in merito al contenuto del
rapporto 6 marzo 2020 della dott.ssa __________.
Il __________
dell’CO 1 ha innanzitutto rilevato che un trauma interessante il gomito
sinistro, postulato dalla dott.ssa __________ quale possibile causa di una (altrettanto
possibile) lesione parziale del nervo radiale, non è stato documentato
immediatamente dopo l’infortunio dell’agosto 2011, ciò che rende già di per sé inverosimile
un interessamento focale di questo ramo profondo all’altezza del gomito.
D’altro
canto, la dott.ssa __________ stessa ha espresso dei dubbi circa l’esistenza di
una causalità con l’infortunio, considerato che da parte dell’assicurato non è
stato riferito un trauma rilevante al gomito.
Sempre
secondo il PD __________, un colpo (che è stato annunciato quale
infortunio-bagatella) al bordo ulnare della mano non è suscettibile di causare
un (possibile) danno al segmento profondo del nervo radiale all’altezza del
gomito. Al riguardo, quali possibili cause traumatiche vengono descritte
soltanto delle fratture prossimali del braccio con una dislocazione della testa
radiale e una compressione del nervo radiale profondo localizzata all’altezza del
gomito.
Infine,
il medico di fiducia ha osservato che, dal punto di vista neurologico, non è
stata in ogni caso documentata una atrofia muscolare quale correlato di una
lesione nervosa oggettivabile (rapporti del 25 luglio 2012 e del 6 marzo 2020).
Inoltre, le RMN dell’11 giugno e del 27 luglio 2012 non avevano mostrato lesioni
traumatiche a livello della mano sinistra, né di natura ossea né di natura
legamentaria né ancora di natura nervosa, ma soltanto una tendinite all’altezza
dell’inserzione del musculus extensor ulnaris carpi sinistro.
Questa
quindi la sua conclusione:
"
(…).
Eine objektivierbare neurologisch-organische
Grundlage in Form einer nervalen Läsion nach gemeldetem Handbagatelltrauma mit
Anschlagen der linksseitigen ulnaren Handkante vom 04.08.2011 bilddiagnostisch
ohne ossäre, ligamentäre oder nervale Verletzungsfolgen in der Kernspintomografie
vom 11.06.2012 und vom 27.07.2012, ist nicht mit dem notwendigen hohen
Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit festzustellen. Eine mögliche
chronische fokale Neuropathie des Ramus profundus des Nervus radialis (Nervus
interosseus prosterior) in der tiefen Ellenbeuge kommt weder lokalisatorisch
noch von der Art der dokumentierten Unfallverletzung ohne proximale
Radiusfraktur mit dislozierten Radiuskopfdyslokalisation hier in unfallkausalem
Zusammenhang infrage.” (doc. X 1)
Questa
la presa di posizione 19 maggio 2023 del PD dott. __________:
"
(…).
Dal mio punto di vista è innegabile che
il paziente abbia una neuropatia del nervo interosseo posteriore. In assenza di
patologie maggiori, l’unica possibilità è che ci sia stato un trauma, anche
contusivo, a livello del nervo. Ricordo come esistano delle patologie anche non
traumatiche (paralisi del sabato sera) che provocano una paralisi del nervo
radiale e del nervo interosseo posteriore. Vero è che è difficile risalire alla
causa scatenante. Mi permetto inoltre di notare come, nel referto riportato
nella perizia della CO 1, venga riportato il referto dell’ultima RMN al gomito
del 28.05.2020. Ricordo come all’epoca ero rimasto stupito dal referto
radiologico ed avevo chiesto direttamente al Dr. __________ di commentare
sull’atrofia muscolare. Il Dr. __________ aveva confermato la mia impressione
ed è stato effettuato un addendum, nel mese di dicembre 2020, come segue:
“In addendum al referto precedente si
segnala amiotrofia ed involuzione lipomatosa dei ventri della loggia posteriore
dell’avambraccio (abduttore del pollice lungo ed estensori delle dita, del
pollice lungo, del V dito e del carpo ulnare).”
(…).
In sostanza, il paziente ha
innegabilmente una paralisi del nervo interosseo posteriore. Questa paralisi è
confermata dal punto di vista elettromiografico, ma anche dalla RMN che
dimostra l’atrofia muscolare.
La causa è verosimilmente
post-traumatica, anche se di difficile dimostrazione.”
(doc.
N)
Le
considerazioni enunciate dal medico curante specialista sono state criticamente
commentate dal PD dott. __________, con apprezzamento del 6 giugno 2023.
In
particolare, lo specialista in neurologia ha sostenuto che, quand’anche fosse
ora presente una neuropatia del nervo radiale profondo, una causalità con
l’infortunio dell’agosto 2011 non sarebbe provata con il grado della
verosimiglianza preponderante, e ciò tenuto conto del lungo tempo trascorso
(più di dieci anni), dell’assenza di un meccanismo traumatico adeguato, come
pure dell’assenza nell’immediatezza del sinistro di deficit neurologici, tanto
è vero che la stessa dott.ssa __________ ha espresso chiari dubbi a proposito
di una genesi traumatica, rispettivamente di un nesso di causalità con l’evento
in discussione. Questi dubbi non sono stati confutati dal chirurgo della mano,
tanto più che la RMN del gomito sinistro del 28 maggio 2020 non ha evidenziato
alcun chiaro reperto a favore di una lesione nervosa.
Il
dott. __________ si è pertanto riconfermato nella sua precedente valutazione, e
meglio che una relazione di causalità naturale tra una possibile attuale
neuropatia focale del nervo radiale profondo e l’infortunio del 4 agosto 2011,
non è dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante e che entrano
invece in linea di conto altre possibili cause, di natura extra-infortunistica,
quali una neuropatia motoria multifocale (cfr. doc. XX1).
2.5. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa
giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte
(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022
e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA constata che a proposito della questione di sapere
se nel caso di specie è stato oggettivato un danno organico in grado di
spiegare a sufficienza la sintomatologia soggettivamente denunciata
dall’assicurato alla mano sinistra, agli atti figurano pareri specialistici
divergenti, ovvero da un lato quelli dei dottori __________ e __________ (per i
quali l’esistenza di una neuropatia del nervo interosseo posteriore sarebbe
stata sufficientemente dimostrata grazie alle risultanze dell’esame
elettroneurografico del 6 marzo 2020, rispettivamente alle immagini della RMN
del braccio sinistro del 10 dicembre 2020 – cfr. supra, consid. 2.4.),
dall’altro quello del dott. __________ (secondo il quale la presenza del danno
postulato dai medici curanti specialisti sarebbe invece tutt’al più possibile
- cfr. supra, consid. 2.4.).
Questa
Corte ritiene tuttavia di potersi esimere dall’approfondire oltre tale aspetto
siccome, anche qualora si volesse ammettere, per ipotesi di lavoro, che gli
accertamenti compiuti hanno ora consentito di oggettivare la causa dei disturbi
interessanti l’estremità superiore sinistra dell’assicurato (ciò che non era il
caso al momento in cui è stata emanata la sentenza 35.2014.95), l’esito della
vertenza non potrebbe comunque essere quello che si auspica con l’impugnativa.
In effetti, per fondare la revisione della pronunzia cantonale, sarebbe ancora
necessario che questa circostanza (la presenza di una neuropatia del nervo
interosseo posteriore correlante con la sintomatologia), qualora conosciuta, avrebbero
indotto il TCA a decidere in modo diverso, concretamente ad ammettere
l’esistenza di un nesso di causalità naturale (e adeguato) con l’evento
traumatico del 4 agosto 2011.
Ora,
tutto ben considerato, la documentazione medica gli atti non consente di
ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale (cfr., in proposito, DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177
consid. 3.1), che la (pretesa) neuropatia del nervo interosseo posteriore
sinistro costituisca una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato.
In
questo senso, il TCA non ha alcun valido motivo per scostarsi dalla motivata e
convincente valutazione del PD dott. __________, specialista proprio nella
materia che qui interessa, contenuta negli apprezzamenti del 12 aprile e 6
giugno 2023, nella misura in cui ha negato che l’esistenza di un nesso di
causalità naturale possa essere ritenuta provata con verosimiglianza
preponderante (“Eine mögliche chronische fokale Neuropathie des Ramus
profundus des Nervus radialis (Nervus interosseus prosterior) in der tiefen
Ellenbeuge kommt weder lokalisatorisch noch von der Art der dokumentierten
Unfallverletzung ohne proximale Radiusfraktur mit dislozierten
Radiuskopfdyslokalisation hier in unfallkausalem Zusammenhang infrage”).
Questo
Tribunale attribuisce un significato decisivo al fatto che, in base alla
pregressa documentazione agli atti, l’evento traumatico dell’agosto 2011 ha
riguardato incontestabilmente la mano sinistra, per la precisione il suo bordo
esterno (ulnare) (in questo senso, cfr. i doc. 2: “Al 4 agosto 2011 ha preso
un colpo sul bordo ulnare della mano sinistra …”, doc. 8, p. 1: “In data
4.8.2011 il paziente scivolava appoggiando la mano sinistra a livello ulnare.”,
doc. 21, p. 1: “L’assicurato ci mostra come ha riportato la contusione alla
mano sinistra; confermando quanto indicatoci nell’annuncio di infortunio del
16.11.11, spiega che mentre si trovava su un cantiere a __________ per prendere
delle misure, è scivolato ed ha allargato d’istinto le braccia per tenersi in
equilibrio ed evitare una caduta. In questo frangente ha battuto il bordo
esterno ed il palmo della mano sinistra contro lo spigolo di un muro.” e
doc. 26, p. 1: “Im August 2011 sei der Patient gegen eine Wand gestürzt, habe
sich mit seiner linken Hand aufgefangen; dabei sei es zu einem Schlag im
Bereich der ulnaren Handkante gekommen.” – il corsivo è del redattore),
Considerandi
mentre la (pretesa) lesione nervosa sarebbe stata oggettivata all’altezza del
gomito sinistro (per di più in profondità).
D’altro
canto, la restante documentazione medica non appare atta a generare dei dubbi,
neppure lievi, a proposito del valore probatorio attribuito ai referti del PD
dott. __________.
Innanzitutto,
deve essere sottolineato che tanto la dott.ssa __________ (doc. L2: “…, in
quanto il trauma al gomito riferito dal paziente …”) quanto il PD dott. __________
(doc. 95, p. 1: “Trauma braccio sinistro nel 2010 (?)”; in questo senso,
si veda pure il doc. 87 del dott. __________), hanno dato per acquisito che, in
occasione dell’evento del 4 agosto 2011, RI 1 avrebbe battuto il gomito,
rispettivamente il braccio sinistro, quando, come poc’anzi detto, ad essere
coinvolta è stata esclusivamente la mano sinistra (tanto che
inizialmente era stata ipotizzata l’insorgenza di una lesione del nervo ulnare all’altezza
dell’ipotenare). Già per questa sola ragione alle loro certificazioni non
può essere riconosciuto valore probatorio.
Fatta
questa premessa, trattandosi del rapporto 6 marzo 2020 della dott.ssa __________,
in quella sede ella ha in effetti espresso delle riserve circa l’origine
traumatica del danno alla salute da lei diagnosticato (doc. L2: “La natura
della neuropatia non è chiara, in quanto il trauma al gomito riferito dal
paziente non sembra essere stato (dalla descrizione del paziente) di entità
tale da causare il deficit, che è apparso in apparenza subito dopo un lavoro
ripetitivo e intenso di E/F del gomito.”).
L’avv.
RA 1 non può quindi essere seguito laddove contesta che la neurologa appena
citata abbia manifestato dei dubbi in merito alla natura (traumatica) della
neuropatia (cfr. doc. XXIV, p. 2).
Per
quanto attiene ai referti del dott. __________, il TCA non ignora che, a detta del
chirurgo della mano, la neuropatia interessante il ramo profondo del nervo
radiale è “verosimilmente post-traumatica” (doc. 95 e doc. N),
rispettivamente “con quasi totale certezza, causa (recte: conseguenza)
del trauma al braccio sinistro nel 2010 (recte: 2011)” (doc. 103).
Tuttavia, egli ha motivato questo suo parere con il fatto che la paralisi è insorta
soltanto dopo il trauma (doc. 95: “essendo la paralisi progressiva e
certificata in una consecutio temporum successiva al trauma, …),
rispettivamente che, data l’assenza di altre patologie, “l’unica possibilità
è che ci sia stato un trauma, anche contusivo, a livello del nervo” (doc.
N).
In
proposito, è utile segnalare che il fatto che i disturbi in questione sarebbero
apparsi soltanto dopo l’evento traumatico del 2011, è irrilevante. In effetti, la regola “post hoc, ergo propter hoc”
(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La
giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto
dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina
infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del
27.
marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn
nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der
linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und
beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF
8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema
vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60
del 25 settembre 2017 consid. 2.5.;
35.2018.33
del 18 luglio 2018 consid. 2.6.).
D’altra
parte - sempre prescindendo dal fatto che, in concreto, non vi è stata in
realtà alcuna contusione del nervo radiale profondo, avendo l’urto interessato
la mano -, un’eziologia traumatica
della problematica lamentata dall’assicurato non può essere riconosciuta per
esclusione, tanto più che lo stesso dott. Giesen ha riconosciuto che
esistono “delle patologie anche non traumatiche (…) che provocano una
paralisi del nervo radiale e del nervo interosseo posteriore” (doc. N; in
questo senso, si è pure espresso il dott. __________ [doc. XX1]). Del
resto, sempre secondo il medico curante specialista, “è difficile risalire
alla causa scatenante”, rispettivamente la causa post-traumatica è di “difficile
dimostrazione” (doc. N).
In esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque concludere
che, anche volendo ammettere che gli accertamenti effettuati dopo l’emanazione
della pronunzia cantonale hanno consentito di oggettivare la causa dei
disturbi interessanti la mano sinistra dell’assicurato, e ciò nella forma di
una neuropatia del nervo interosseo posteriore sinistro, tale
circostanza non potrebbe comunque essere qualificata di rilevante ai sensi
della giurisprudenza citata al considerando 2.3. (nella misura in cui non è
stata sufficientemente dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità naturale
con l’infortunio del 4 agosto 2011) e, pertanto, non è
neppure suscettibile di fondare la pretesa revisione della sentenza 35.2014.95
del 17 dicembre 2014.
Conformemente
a una costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01
dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4°; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib
229.
consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non
costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b;
122.
V 162 consid. 1d; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Visto
l’esito della vertenza, può restare aperta la questione, sollevata
dall’amministrazione in più occasioni (cfr. doc. III, p. 3, doc. X e doc. XX),
di sapere se il termine di 90 giorni previsto dall’art. 25 cpv. 1 Lptca sia
stato ossequiato, oppure no.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione della sentenza 35.2014.95 del 17 dicembre 2014 di questa Corte è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni