Lexipedia

Decisione

35.2023.111

Assicurata vittima di 2 infortuni alla medesima parte del corpo, assicurati presso 2 diversi assicuratori. Discussa eziologia di sieromi/ematomi gluteali recidivanti. Rinvio atti per esecuzione di una perizia congiunta

15 aprile 2024Italiano31 min

(cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento ivi citato).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.111

mm

Lugano

15 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 27 agosto 2021, RI 1, a

quel momento dipendente a tempo parziale (50%) della Clinica __________ di __________

in qualità di ausiliaria di cucina e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito CO 1), ha battuto

il gluteo destro contro lo spigolo di un tavolo.

Nel rapporto 29 agosto 2021 del

PS del succitato nosocomio figura la diagnosi d’irritazione del nervo sciatico

dopo un colpo (doc. M3).

In data 29 ottobre 2021 è stata

eseguita un’operazione di escissione completa di capsula siero-ematica. Il 10

gennaio 2022 una nuova escissione chirurgica con posa di un drenaggio

aspirante. Il 14 febbraio 2022 un débridement con posa di sistema VAC con

spugne dapprima profonde e in seguito sempre più superficiali (cfr. doc. 69).

L’11 luglio 2022 un nuovo débridement, seguito dalla chiusura con lembo

muscolo-cutaneo (doc. 113).

L’assicuratore LAINF ha

inizialmente preso a carico il sinistro.

1.2. Dalle tavole processuali emerge

che, il 13 novembre 2018, RI 1, che a quel momento lavorava per la ditta __________

ed era pertanto assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’__________, era caduta dalle scale e aveva riportato,

secondo il referto della RMN del 3 gennaio 2019, un ematoma sottocutaneo al

gluteo destro senza compressione di strutture nervose o muscolari.

L’assicurata aveva ripreso a

lavorare (per un altro datore di lavoro) dal 1° febbraio 2019.

Nel mese di agosto 2019, era

stato eseguito un intervento di escissione completa di sieroma/ematoma

inveterato alla natica destra, successivamente al quale l’assicurata aveva

ritrovato una piena capacità lavorativa dal 14 ottobre 2019.

L’__________ aveva assunto il

caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.3. In data 15 marzo 2022, CO 1 ha

dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° marzo

2022, ritenuto che i disturbi ancora presentati dall’assicurata sarebbero da

ricondurre all’infortunio del 13 novembre 2018, assicurato presso l’__________

(cfr. doc. A21).

Con comunicazione del 29 luglio

2022, l’__________ ha accettato di riaprire il caso del novembre 2018,

ripristinando il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2022.

Con decisione formale dell’11

aprile 2023, poi confermata dopo opposizione, l’__________ è tornato sulla

propria decisione, sostenendo che la situazione preesistente a livello del

gluteo destro sarebbe stata in realtà direzionalmente modificata dall’infortunio

assicurato presso CO 1, di modo che spetterebbe a quest’ultima corrispondere le

prestazioni. Esso ha tuttavia rinunciato a pretendere la restituzione delle

prestazioni corrisposte nel frattempo (doc. A51).

1.4. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, in data 12 giugno 2023, CO 1 ha pure emanato

una decisione formale, mediante la quale ha confermato l’estinzione dal 29

ottobre 2021 del proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

traumatico del 27 agosto 2021 (cfr. doc. A60).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. A65), in data 30

ottobre 2023, CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. F).

1.5. Con tempestivo ricorso del 29

novembre 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, CO 1 venga condannata a

versarle le prestazioni previste dalla legge, così come a rifonderle “tutte le

spese affrontate a causa del mancato riconoscimento di una copertura LAINF, che

si avrà modo di elencare nel prosieguo della procedura”.

A supporto delle proprie pretese,

il patrocinatore della ricorrente ha fatto in sostanza valere che agli atti

figurano pareri medici divergenti (quelli espressi dai fiduciari di __________

e CO 1) a proposito dell’eziologia del danno alla salute, ragione per la quale

ha postulato che questa Corte abbia a disporre una perizia giudiziaria.

Trattandosi specificatamente del referto del dott. Triebel, l’avv. RA 1 ne ha

contestato l’affidabilità, rilevando che “non vi è stato esame alcuno del

paziente, di modo che da un lato non vi è stata alcuna discussione con

quest’ultima circa l’origine e lo sviluppo della problematica, dall’altro non

vi è stato un accertamento concreto con la paziente”, che “non risulta che tale

referto sia la conseguenza di uno studio approfondito dell’incarto o perlomeno

è ciò che suggerisce il fatto che questo si limita a quattro scarni paragrafi”,

che “il medico interpellato da CO 1 non ha peraltro speso alcuna parola circa

la sufficienza degli esami sino ad allora esperiti, e dunque circa la

completezza di quest’ultimi”, che non vi è stata considerazione alcuna delle

eventuali censure espresse dal paziente, visto e considerato che questa neppure

è stato sorprendentemente interpellato” e che “ la descrizione del contesto

medico non risulta da ultimo né chiara né le conclusioni del dr. __________

risultano ben motivate, visto e considerato che il rapporto fa stato di una

pagina e mezzo appena di considerazioni” (cfr. doc. I).

1.6. CO 1, in risposta, ha postulato che

l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In replica, il rappresentante

dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (cfr. doc. V).

L’assicuratore resistente ha

presentato le proprie osservazioni in proposito il 1° febbraio 2024 (doc. VII).

1.8. In data 13 febbraio 2024, ad CO 1 è

stato concesso di formulare osservazioni scritte in merito alla documentazione

componente l’incarto 35.2023.75 (doc. IX).

1.9. Il 23 febbraio 2024, l’avv. RA 1

ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X + allegati).

1.10. In data 26 febbraio 2024, CO 1 ha

preso posizione sui documenti che compongono l’incarto 35.2023.75 (doc. XII).

1.11. Il 25 marzo 2024 al TCA sono

pervenuti due ulteriori rapporti del Centro __________ (doc. XVII + allegati).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF

8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a

prestazioni in relazione alle recidive di sieroma/ematoma (precisato comunque

che l’assicuratore ha rinunciato a pretendere la restituzione delle prestazioni

versate nel frattempo), oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato

altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

2.5. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.6. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.7. Nel caso di specie, il TCA constata

che CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle recidive

di sieroma/ematoma, oggetto degli interventi chirurgici eseguiti nel periodo

ottobre 2021 - luglio 2022, e alla sintomatologia correlata, facendo capo al

parere dei propri medici interni (cfr. doc. F).

Dalle carte processuali emerge

che i disturbi denunciati dall’assicurata all’arto inferiore destro sono stati

valutati dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia.

Con parere del 10 marzo 2022, il

succitato consulente medico di CO 1 ha negato che i disturbi interessanti la

natica destra ed i conseguenti interventi, costituissero una conseguenza

naturale dell’infortunio del 27 agosto 2021, precisato che quest’ultimo evento

“non ha causato un nuovo ematoma gluteale e non ha peggiorato in modo

direzionale le preesistenti alterazioni/postumi infortunistici ma ha reso

manifesta una sintomatologia algica temporanea su trauma contusivo del

gluteo.”. A suo avviso, “l’infortunio del 2018 ha causato un grosso ematoma sottocutaneo

in zona gluteale destra e nel decorso si è formato un sieroma, operato nel

2019. La recidiva di sieroma, operata il 25.10.2021 e di nuovo operata il

21.02.2022, è in nesso causale con il primo infortunio del 2018 e non in nesso

con l’infortunio del 27.08.2021.” (doc. M26).

Il dott. __________ ha ribadito

il proprio parere in data 4 maggio 2023, osservando che “come emerge dalla

documentazione clinica, radiologica, l’infortunio del 27.08.2021 non ha causato

alcuna lesione traumatica strutturale oggettivabile, in particolare non ha

causato un nuovo ematoma gluteale e non ha peggiorato in modo direzionale le

preesistenti alterazioni cicatriziali post-operatorie (operazione assunta da __________).

Alla visita del pronto soccorso del 29.08.2021 assenza di ferita, ematoma,

tumefazione e arrossamento in zona di contusione e precedente intervento

chirurgico. L’ecografia del 30.08.2021 e la risonanza magnetica del 15.09.2021

non hanno evidenziato una nuova raccolta di liquido (vedi referti espliciti). In

assenza di postumi traumatici in nesso con l’evento in questione, la causalità

è da ritenere estinta al più tardi con l’esecuzione dell’intervento chirurgico

eseguito il 29.10.2021. Quest’ultimo non ha riscontrato nessuna lesione

traumatica recente e nessun ematoma ma solo una capsula cicatriziale con minimo

siero non riferibile al nuovo trauma ma come residuo e conseguenza dell’evento

del 2018 e conseguente intervento chirurgico nel 2019. Alla luce di quanto

sopra, confermiamo che l’intervento del 29.10.2021 ha affrontato unicamente

conseguenze infortunistiche dell’evento del 2018 e dunque a partire dalla

stessa i riferiti disturbi non sono più da ritenere in relazione causale

naturale, secondo il principio di verosimiglianza preponderante, con il trauma

di lieve entità in oggetto.” (doc. M36).

Agli atti figurano pure i

rapporti, di segno opposto, dei medici fiduciari dell’__________, il PD dott. __________,

spec. FMH in neurologia e il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia.

Con apprezzamento del 17 marzo

2023, il neurologo appena menzionato ha sostenuto che, dal suo punto di vista,

la diffusa sintomatologia, interessante la regione gluteale con irradiazione

all’intera gamba destra, non correla con un sostrato organico imputabile

all’infortunio del 13 novembre 2018. A suo avviso, si tratta piuttosto di un

ematoma sottocutaneo alla parte gluteale destra, senza interessamento di

strutture nervose, così come dimostrato dalla RMN del 3 gennaio 2019. L’ematoma

è stato evacuato e per almeno 2 anni l’assicurata è rimasta asintomatica. Dal

profilo della medicina assicurativa, non può essere al riguardo ammesso, con

verosimiglianza preponderante, l’intervento di un peggioramento secondario,

tanto più che è l’insorgente stessa ad aver individuato nell’infortunio

occorsole il 1° settembre 2021 (recte: 27 agosto 2021, n.d.r.) l’evento

scatenante. Dal punto di vista neuroanatomico, soltanto delle ferite molto

profonde (ad esempio, un’iniezione intramuscolare) sono atte a causare una

lesione del nervo sciatico, per la quale in concreto mancherebbero comunque un’adeguata

sintomatologia. Entrerebbe tutt’al più in linea di conto la lesione

superficiale di un ramo sensitivo cutaneo, la quale non potrebbe però spiegare

il diffuso quadro clinico che presenta la ricorrente.

Inoltre, dalla pregressa

documentazione medica non risulta l’insorgenza di una sintomatologia algica

lombo-radicolare, ragione per la quale disturbi di questo genere non potrebbero

essere posti in relazione causale con l’infortunio.

Sempre secondo il dott. __________,

sul piano neurologico può essere formulato il sospetto di un’amplificazione dei

disturbi di origine non organica (doc. 182 – inc. 35.2023.75).

A favore dell’assenza di una

relazione di causalità naturale tra l’infortunio assicurato dall’__________ e

le recidive di ematoma/sieroma, si è pure espresso il dott. __________.

Queste in particolari le

considerazioni contenute nel suo apprezzamento datato 27 marzo 2023:

" (…) Siamo

di fronte ad un’assicurata che nel 2018 ha subito un trauma contusivo con

formazione di ematoma/sieroma a livello gluteale trattata con beneficio e con

situazione ormai in esito.

Nel 2021 annuncia un nuovo evento consistente in una nuova

contusione gluteale con comparsa di ferita secernente e nuovo sieroma.

Nella sottoposizione citata agli atti il Servizio medico si è

espresso indicando una variazione direzionale in seguito all’ultimo evento del

settembre 2021.

Su richiesta dell’amministrazione l’assicurata è stata convocata

per una visita Si rimanda alla documentazione agli atti per le particolarità.

Vengono richiesti chiarimenti dal punto di vista clinico e

strumentale.

Risulta che abbia poi eseguito una risonanza magnetica del bacino

che non mostra alterazioni a livello della muscolatura glutea né a livello del

nervo sciatico, solo una raccolta in sede sottocutanea.

Sarebbe opportuno recuperare tale esame, immagini e referto.

Per quanto riguarda il quadro neurologico il PD dr. med. __________

si è espresso negando un nesso causale con l’evento a noi assicurato.

Dal punto di vista ortopedico dalla visione attuale degli atti

confermiamo che dopo l’evento del 2018 la cura ematoma/sieroma si è conclusa

con buon esito e con una situazione oramai stabilizzata in esito.

Il nuovo evento del 2021 ha modificato in modo direzionale una

situazione pre-esistente o ha determinato un nuovo ematoma. Non vi sono

pertanto elementi atti a configurare una ricaduta con un nesso prevalentemente

probabile con l’evento a noi assicurato del 2018. Siamo infatti di fronte

ad un nuovo evento del 2021 a noi non assicurato che ha con ogni

verosimiglianza determinato un nuovo trauma e/o modificato in modo direzionale

una situazione locoregionale al gluteo.” (doc. 187 – inc. 35.2023.75)

Nel mese di luglio 2023, il

medico di circondario appena citato ha confermato il proprio apprezzamento alla

luce degli esiti dell’esame di risonanza magnetica del bacino del 5 ottobre

2022 (cfr. doc. 216 - inc. 35.2023.75: “La nuova RM ci mostra un

ematoma/sieroma di dimensioni maggiori in sede sovrafasciale circondato da area

di alterato segnale del tessuto sottocutaneo. Questo quadro è differente da

quello presentato prima dell’ultimo evento infortunistico del 2021 e delle cure

ad esso seguite.”).

CO 1 ha inoltre prodotto un

rapporto, datato 14 settembre 2023, del dott. __________, spec. in medicina

fisica e riabilitazione, il quale ha sostenuto che né dal punto di vista

clinico né radiologico sono state oggettivate alterazioni che potrebbero essere

poste in nesso di causalità naturale con l’evento notificato del 27 agosto

2021, che in relazione a quest’ultimo sinistro può essere posta la diagnosi di

“contusione del gluteo (ICD-10: S70.0)”, che di regola una contusione guarisce

entro 2 settimane, che l’accumulo di liquido evidenziato dalla RMN dell’ottobre

2022 è da attribuire, con preponderante probabilità, allo stato preesistente e

che le alterazioni interessanti il rachide lombare, poste in luce sempre

dall’esame di risonanza magnetica, sono di natura degenerativa, senza legame

con un evento infortunistico (cfr. doc. M39).

A titolo di osservazioni, l’__________

ha versato agli atti l’apprezzamento 9 novembre 2023 del dott. __________.

Questo in particolare il suo tenore:

" (…) In

merito alla posizione del dott. med. __________, che ritiene non esservi

alterazioni in nesso con l’evento, rileviamo che essa contrasta con il parere

dei clinici. Essi infatti, in seguito all’evento del 2021, hanno subito

rilevato un peggioramento clinico ed effettuato plurime punture evacuative. Il

dott. __________ basa la sua posizione sulla considerazione che “il 30 agosto

2021 è stata effettuata una sonografia/ecografia da cui è risultato il seguente

referto: “L’odierno esame ecografico non evidenzia accumuli o ematomi nel

gluteo destro e nemmeno alterazioni muscolari”. Il fatto che ad una ecografia

del 30.08.2023 non vi fosse una raccolta liquida, non esclude che essa si

potesse verificare in modo graduale successivamente, in risposta al trauma

contusivo ed all’effetto irritativo dello stesso, come sostenuto dagli

specialisti curanti. Peraltro il dott. __________ non fornisce una spiegazione

alternativa, lasciando intendere che la recidiva sia avvenuta spontaneamente e

che la relazione con l’evento sia del tutto casuale.

Piuttosto tale parere è in apparente contrasto con la posizione

espressa alla CO 1 (nella risposta alla opposizione punto 1.5) secondo cui

l’ematoma sieroma del gluteo sarebbe rimasto persistente dal 2018 e che

l’escissione chirurgica sia stata sostanzialmente una cura di una alterazione

cronica. La posizione secondo cui il trauma del 2021 non ha sostanzialmente

avuto alcuna conseguenza ed è da considerarsi guarito entro due settimane

dall’evento stesso, sulla base della documentazione disponibile, pare quindi

confliggere con i dati clinici di tutti gli specialisti che hanno curato

l’assicurata.” (doc. XVIII 1 – inc. 35.2023.75)

2.8. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione

della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo

(cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Nella concreta

evenienza, questa Corte non può confermare la decisione mediante la quale

l’assicuratore resistente, fondandosi sulla valutazione espressa in proposito

dai dottori __________ e __________ (cfr. supra, consid. 2.7.), ha stabilito

che le recidive di ematoma/sieroma gluteale non hanno costituito una

conseguenza naturale dell’evento traumatico dell’agosto 2021 e che esse

sarebbero invece imputabili al sinistro assicurato presso l’__________.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata

fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.8.).

Ora, ai referti dei medici

interni all’amministrazione non può essere riconosciuto un valore probatorio

sufficiente per escludere che le summenzionate recidive si trovassero in realtà

ancora in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 27 agosto

2021.

Al riguardo, il TCA constata che

agli atti figurano (anche) i referti dei medici interpellati dall’__________, i

dottori __________ e __________ (cfr. supra, consid. 2.7.), anch’essi

specialisti nella materia che qui interessa, i quali sostengono la tesi opposta

a quella difesa dai medici dell’istituto assicuratore convenuto, ovvero che le

conseguenze dell’infortunio del 13 novembre 2018 si sarebbero estinte

successivamente all’intervento chirurgico del febbraio 2019 dato che

l’assicurata è stata asintomatica per almeno 2 anni e che l’infortunio del 27

agosto 2021 avrebbe modificato direzionalmente lo stato del gluteo destro.

Le posizioni dei medici

consultati da CO 1, rispettivamente dall’__________, sono a tal punto

divergenti, che non è possibile decidere tra l’una e l’altra senza disporre di

conoscenze mediche specialistiche.

Fatti

I referti del Centro per la

terapia del dolore del Neurocentro della Svizzera italiana, prodotti in corso

di causa (cfr. allegati ai doc. X e XVII), non appaiono rilevanti ai fini del

giudizio, visto che non contengono indicazioni relative all’eziologia dei

disturbi presentati dall’assicurata.

In simili casi, la giurisprudenza

federale prevede che va ordinata una perizia ad opera di un medico indipendente

secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria

(cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento ivi citato).

2.10. In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung

zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

Considerandi

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sul

parere dei propri consulenti medici.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.9., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga - congiuntamente all’__________,

assicuratore al quale sono pure stati rinviati gli atti (cfr. STCA 35.2023.75

del 15 aprile 2024) - un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA)

destinato a stabilire se le note recidive di ematoma/sieroma gluteale destro

hanno costituito ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del 13

novembre 2018 oppure se sono da imputare all’evento traumatico del 27 agosto

2021.

In seguito, facendo capo alle risultanze

dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito

al diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Visto quanto precede, il TCA può

esimersi dal pronunciarsi sulla pretesa ricorsuale volta alla rifusione di “tutte

le spese affrontate a causa del mancato riconoscimento di una copertura LAINF”,

spese che il rappresentante non ha peraltro né specificato né quantificato.

2.11

Considerato l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato,

l’importo fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che

rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante, STF

9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012

consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati ad CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurata,

rappresentata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 29 novembre

2023.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti