35.2023.112
Corretta decisione con la quale l'assicuratore ha rifiutato di assumere i costi della meniscectomia, essendo a quel momento la causalità naturale con l'infortunio già venuta meno. non applicabile l'art. 6 cpv. 2 LAINF, essendo in presenza di un infortunio
22 aprile 2024Italiano24 min
dell’art. 6 cpv. 2 lett. c (lacerazioni del menisco) della legge federale sull’assicurazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.112
cr
Lugano
22 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 5 maggio 2023 RI 1, nato
nel 1972, di professione gessatore - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - è caduto mentre stava
uscendo dalla vasca da bagno, accusando dolori al ginocchio destro.
Dalla RM eseguita in data 2 giugno 2023 è risultata la rottura
complessa del menisco mediale.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,
con decisione del 24 agosto 2023, l’istituto assicuratore ha preso a carico il
caso fino al 28 agosto 2023, rifiutando di assumere i costi dell’intervento di
artroscopia con meniscectomia previsto per il 31 agosto 2023, ritenendo che i
disturbi presenti al ginocchio destro non sono più causati dall’infortunio
(doc. 27).
A seguito dell’opposizione inoltrata sia dalla Cassa malati __________,
basandosi sulla valutazione del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 39), sia
personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 35), in data 31 ottobre 2023, l’CO 1 ha
integralmente confermato la propria precedente decisione (doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30
novembre 2023 l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento
delle prestazioni di corta durata anche dopo il 28 agosto 2023, in particolare
la copertura dei costi dell’intervento di artroscopia con meniscectomia di cui
alla richiesta del 12 luglio 2023 del dr. __________.
Sostanzialmente l’insorgente ha contestato la breve valutazione
con la quale il dr. __________, medico fiduciario dell’assicuratore infortuni,
ha posto termine al diritto a prestazioni a decorrere dal 28 agosto 2023,
ritenendola incompleta ed inadeguata.
Tanto più che, al contrario dell’amministrazione, lo specialista
curante, dr. __________, ha chiaramente attestato l’origine traumatica del
danno alla salute dell’interessato, il quale non può, dunque, essere
considerato malattia.
Il rappresentante dell’assicurato ha, infine, chiesto che la
lesione del menisco venga presa a carico dall’Istituto assicuratore quale
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. I).
1.4. Con la risposta del 12 dicembre 2023,
l’CO 1, dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio servizio medico
(cfr. doc. III/1), ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 26 gennaio 2024 il
rappresentante dell’assicurato ha contestato la risposta di causa e il relativo
apprezzamento medico allegato, riconfermando integralmente le motivazioni del
ricorso (doc. VII).
Tali considerazioni dell’insorgente sono state trasmesse
all’Istituto assicuratore (doc. VIII), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, l’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a
sospendere dal 28 agosto 2023 il proprio obbligo a prestazioni derivante
dall’evento del 5 maggio 2023.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF
117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
-
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,
in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa
adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose
e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il
nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le
prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del
2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
dichiarato estinto dal 28 agosto 2023 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’evento infortunistico del 5 maggio 2023, considerando che i
disturbi al ginocchio destro ancora lamentati dall'assicurato non costituivano
più una conseguenza naturale di quell’evento, ma erano da attribuire
esclusivamente a malattia.
Risulta pure che tale
provvedimento è stato preso dall’amministrazione facendo capo al parere
espresso in merito dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 19).
L’insorgente ha contestato la decisione dell’Istituto
assicuratore, ritenendo, tra le altre cose, che i suoi disturbi debbano in ogni
caso essere presi a carico dall’CO 1, dato che costituiscono una lesione
parificabile ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. A comprova di ciò, egli ha
prodotto l’apprezzamento medico del dr. __________, medico fiduciario
dell’assicuratore malattia, datato 15 settembre 2023, del seguente tenore:
" il signor RI
1, 50 anni, il 5 maggio 2023 uscendo dalla vasca da bagno cade procurandosi un
trauma al ginocchio destro.
Nel referto radiologico del 2 giugno 2023, la dott.ssa __________ notifica
quanto segue:
“referto:
rottura complessa del corno posteriore del menisco mediale
non rotture del menisco laterale
nei limiti i legamenti crociati e i collaterali
condropatia di grado II sul compartimento femoro-tibiale mediale
conservate le cartilagini a sede femoro-patellare
nei limiti i retinacoli
non cisti di Baker
conclusioni:
rottura complessa del corno posteriore del menisco mediale.”
In questo senso si tratta di una lesione parificabile ai sensi
dell’art. 6 cpv. 2 lett. c (lacerazioni del menisco) della legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni (LAINF).
Siamo confrontati con una situazione dove il tutto è dovuto alla
caduta del 5 maggio 2023. In base alla documentazione a mia disposizione, non
emerge una patologia preesistente.
Vista la lesione parificabile ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. c
della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), si tratta
di una lesione meniscale dove non abbiamo problemi preesistenti. In questo
senso dal lato medico il caso è da ritenere in relazione con l’infortunio e
l’intervento di meniscectomia sarebbe ancora a carico dell’assicuratore LAINF.”
(Doc. 39)
In sede di risposta di causa, l’Istituto assicuratore ha “in
primis” sottolineato come nel caso di specie non possa trovare applicazione
l’art. 6 cpv. 2 LAINF, ritenuto come in data 5 maggio 2023 l’assicurato sia
rimasto vittima di un infortunio.
L’amministrazione ha aggiunto che “poco importa il fatto che l’CO
1 ha sospeso le prestazioni allorquando l’assicurato era ancora bisognevole di
cure. Seguendo il ragionamento dell’assicurato l’CO 1, in tutti quei casi in
cui chiude il caso perché l’infortunio non gioca più un ruolo causale, dovrebbe
esaminare se è presente una lesione di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF e, in caso
di risposta positiva, valutare la sua eziologia. Ciò non corrisponde a quanto
deciso dalla giurisprudenza. L’art. 6 cpv. 2 LAINF trova applicazione
unicamente in quei casi in cui l’assicurato non è stato vittima di un
infortunio ai sensi di legge” (doc. III).
Il TCA concorda con le considerazioni
espresse dall’amministrazione, non potendo per contro condividere le pretese
dell’insorgente, basate sul parere del dr. __________.
Al riguardo, occorre
preliminarmente segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale
federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione
torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
In concreto, come correttamente
ritenuto dall’amministrazione, è incontestato che il 5 maggio 2023 RI 1 sia
rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ragione per
la quale la fattispecie va esaminata esclusivamente dal profilo dell’art. 6
cpv. 1 LAINF (anche qualora si fosse in presenza di una lesione corporale che
figura nell’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF). Non occorre, dunque,
dilungarsi oltre sull’argomento, né esaminare nel merito le pretese ricorsuali,
fondate sul suddetto art. 6 cpv. 2 LAINF.
2.8. Dalle tavole processuali emerge che
l’assicuratore LAINF convenuto ha chiesto al proprio consulente medico di
pronunciarsi in merito all’eziologia dei disturbi denunciati dal ricorrente.
Il PD dr. med. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, lo ha fatto,
una prima volta, con l’apprezzamento del 18 agosto 2023, nel quale ha ritenuto
che l’infortunio non ha provocato secondo probabilità preponderante lesioni
strutturali oggettivabili, dato che nella RM il menisco interno risulta
“frammentato, segni di degenerazione, inizio gonartrosi, nessun segno di una
lesione fresca, più segni di degenerazione”. Per tali ragioni, il medico
fiduciario ha considerato che la sintomatologia non è più influenzata con
probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio trascorsi 3-4 mesi
dall’evento (cfr. doc. 19).
Considerandi
L’assicurato ha contestato questa valutazione del medico
fiduciario dell’Istituto assicuratore, fondando le proprie obiezioni sul parere
del 4 settembre 2023 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, del
seguente tenore:
" vi
riferisco in merito al paziente sopracitato ed in particolare sul vostro
scritto del 24.08.2023 concernente il rifiuto del caso infortunistico del
paziente.
Ho visto in consultazione il signor RI 1 la prima volta il
10.07.2023, quando il paziente mi riferisce un trauma distorsivo del ginocchio
destro con in seguito delle difficoltà a riprendere attività fisiche e
sensazione di bloccaggio, che rimangono ribelli ad un trattamento conservativo.
Il signor RI 1 riferisce chiaramente che prima di questo evento non ha mai
avuto problemi con il ginocchio sinistro ed era fisicamente attivo senza
limitazioni.
Le indagini radiologiche hanno messo in evidenza una lesione del
corno posteriore del menisco mediale per la quale avevo proposto una sanazione
chirurgica di tipo artroscopia con meniscectomia parziale.
Di fronte a questa lesione del corno posteriore del menisco
mediale con limitazione funzionale e soprattutto del fatto che il paziente non
aveva nessuna limitazione né sintomi precedenti, ritengo comunque questi siano
da attribuire al trauma che il paziente ha subito nel mese di maggio di
quest’anno. Di conseguenza, vi chiedo gentilmente di rivalutare la vostra
decisione concernente la presa a carico del caso infortunistico del signor RI 1.”
(Doc. 33/2)
A fronte delle obiezioni
ricorsuali a proposito del valore probatorio dell’apprezzamento
del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, ritenuto troppo succinto, lo
stesso PD dr. __________, con ulteriore apprezzamento medico del 5
dicembre 2023 allegato alla risposta di causa, ha specificato:
" (…)
Valutazione
Faccio riferimento al mio apprezzamento del 18.08.2023. Nel
frattempo, sono arrivati diversi rapporti con intenzione di sostenere una
eziologia traumatica. Faccio prima riferimento al rapporto del dr. __________
del 04.09.2023. Concordo assolutamente con il collega che le indagini
radiologiche hanno messo in evidenza una lesione del corno posteriore del
menisco mediale. Dopo segue l’argomentazione che prima l’assicurato non ha mai
avuto problemi con il menisco. Purtroppo, il dr. __________ non prende
posizione per la definizione di un infortunio previsto dalla legge. Non vedo
neanche un’argomentazione in favore di un nesso causale con probabilità
preponderante.
Siamo in presenza di una lesione pluriframmentaria che tipicamente
si trova in un menisco degenerato. Solo il fatto che prima dell’evento
l’assicurato non ha mai avuto problemi non supporta l’argomentazione di un
nesso causale con probabilità preponderante infortunistico. Una lesione così
pluriframmentaria può rimanere asintomatica fino all’evento di distorsione.
Nella risonanza magnetica non trovo nessun altro segno di una lesione. Per
questo il dr. __________ purtroppo non prende posizione.
Quindi sarebbe da discutere un peggioramento direzionale. Anche
quello non è esistente con probabilità preponderante richiesta dalla legge
perché la lesione pluriframmentaria del corno posteriore del menisco mediale è
possibilmente, ma non con probabilità preponderante, con un nesso causale
infortunistico.
La risonanza magnetica non mostra nessuna lesione con probabilità
preponderante traumatica. Purtroppo, la legge richiede un nesso causale non
possibilmente, ma con probabilità preponderante.
Questo non è supportato né dagli atti, né dai referti medici che
supportano la posizione dell’assicurato. Dal punto di vista medico ortopedico
si tratta di un peggioramento transitorio di una lesione del menisco mediale
degenerativa preesistente.” (Doc. III/1)
2.9
Chiamato a
pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione,
questo Tribunale ritiene che il parere del PD dr. __________, specialista
proprio nella materia che qui interessa, con alle spalle un’ampia esperienza
nella medicina assicurativa e infortunistica, possa validamente servire da base
al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Del resto, il valore probatorio
attribuito al suo apprezzamento quanto all’eziologia della problematica
interessante il ginocchio destro non appare sminuito dalla documentazione
medica agli atti, in particolare quella del dr. __________.
In effetti, il dr. __________ ha
basato il proprio parere sulla circostanza che prima dell’evento traumatico
riferito il paziente non lamentava disturbi al ginocchio (cfr. doc. 33/2).
Al riguardo, il TCA ritiene che questo parere non sia atto a generare dei
dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza della valutazione del PD
dr. __________, posto che la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a
causa di questo) non ha valenza scientifica.
La
giurisprudenza federale ha, infatti, già stabilito che per il solo fatto
d’essere insorto dopo un infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della
medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert
weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die
erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser
rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"
(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss
unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_401/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 10; 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017;
8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Inoltre, a proposito
dell’asserita inadeguatezza e incompletezza della valutazione del PD dr. __________,
consistente in “solo tre righe”, ciò che ne inficerebbe il valore probante (cfr.
doc. I), questo Tribunale ritiene che la questione sia stata superata dal
successivo ulteriore apprezzamento medico del PD dr. __________ del 5 dicembre
2023, prodotto unitamente alla risposta di causa, nel quale il medico
fiduciario ha più nel dettaglio esplicitato la propria precedente valutazione
(cfr. doc. III/1).
Sulla base della documentazione
medica agli atti il TCA ritiene accertato con un sufficiente grado di verosimiglianza
che l’evento traumatico, così come spiegato dal PD dr. __________ (doc.19 e
doc. III/1), non ha causato nessuna lesione strutturale al ginocchio destro, né
ha provocato un peggioramento direzionale (duraturo) del preesistente stato morboso
asintomatico (per un caso analogo nel quale il medico fiduciario di un
assicuratore infortuni ha sottolineato il carattere quasi esclusivamente
degenerativo delle lesioni del corno posteriore del menisco, spesso
asintomatiche, cfr. STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, consid. 3.1.).
In conclusione, in esito alle
considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi al
ginocchio destro presentati dall’assicurato, al più tardi dal 28 agosto 2023, non
costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento
traumatico assicurato.
Quanto alla circostanza, invocata
dal patrocinatore dell’insorgente, che il diritto alle prestazioni avrebbe
dovuto perdurare fino al prospettato intervento del 31 agosto 2023, questo
Tribunale rileva, da un canto, che il momento a partire dal quale
l’assicuratore infortuni ha posto termine alle proprie prestazioni (dal 28
agosto 2023) rientra nel lasso temporale di 3-4 mesi indicato dal medico
fiduciario (su quest’ultimo aspetto, si veda
segnatamente la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, nella quale l’Alta Corte ha confermato il parere espresso
dal medico consulente dell’assicuratore in questione, secondo il quale i
disturbi accusati da un assicurato al ginocchio destro dopo il 15 dicembre 2020
non erano più in relazione causale con l’infortunio del 22 agosto 2020) e,
dall’altro, che non si può pretendere che l’Istituto assicuratore prenda a
carico i costi di un intervento che ha la finalità di sanare una problematica
di natura morbosa (cfr. STF 8C_514/2023 del 12 dicembre 2023).
La decisione su opposizione
impugnata è, dunque, corretta e va confermata.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.36 del 14 agosto
2023.
consid. 2.9.; STCA 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; STCA
35.2022.95
del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti