Lexipedia

Decisione

35.2023.112

Corretta decisione con la quale l'assicuratore ha rifiutato di assumere i costi della meniscectomia, essendo a quel momento la causalità naturale con l'infortunio già venuta meno. non applicabile l'art. 6 cpv. 2 LAINF, essendo in presenza di un infortunio

22 aprile 2024Italiano24 min

dell’art. 6 cpv. 2 lett. c (lacerazioni del menisco) della legge federale sull’assicurazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.112

cr

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 5 maggio 2023 RI 1, nato

nel 1972, di professione gessatore - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - è caduto mentre stava

uscendo dalla vasca da bagno, accusando dolori al ginocchio destro.

Dalla RM eseguita in data 2 giugno 2023 è risultata la rottura

complessa del menisco mediale.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,

con decisione del 24 agosto 2023, l’istituto assicuratore ha preso a carico il

caso fino al 28 agosto 2023, rifiutando di assumere i costi dell’intervento di

artroscopia con meniscectomia previsto per il 31 agosto 2023, ritenendo che i

disturbi presenti al ginocchio destro non sono più causati dall’infortunio

(doc. 27).

A seguito dell’opposizione inoltrata sia dalla Cassa malati __________,

basandosi sulla valutazione del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 39), sia

personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 35), in data 31 ottobre 2023, l’CO 1 ha

integralmente confermato la propria precedente decisione (doc. B).

1.3. Con tempestivo ricorso del 30

novembre 2023 l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento

delle prestazioni di corta durata anche dopo il 28 agosto 2023, in particolare

la copertura dei costi dell’intervento di artroscopia con meniscectomia di cui

alla richiesta del 12 luglio 2023 del dr. __________.

Sostanzialmente l’insorgente ha contestato la breve valutazione

con la quale il dr. __________, medico fiduciario dell’assicuratore infortuni,

ha posto termine al diritto a prestazioni a decorrere dal 28 agosto 2023,

ritenendola incompleta ed inadeguata.

Tanto più che, al contrario dell’amministrazione, lo specialista

curante, dr. __________, ha chiaramente attestato l’origine traumatica del

danno alla salute dell’interessato, il quale non può, dunque, essere

considerato malattia.

Il rappresentante dell’assicurato ha, infine, chiesto che la

lesione del menisco venga presa a carico dall’Istituto assicuratore quale

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. I).

1.4. Con la risposta del 12 dicembre 2023,

l’CO 1, dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio servizio medico

(cfr. doc. III/1), ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 26 gennaio 2024 il

rappresentante dell’assicurato ha contestato la risposta di causa e il relativo

apprezzamento medico allegato, riconfermando integralmente le motivazioni del

ricorso (doc. VII).

Tali considerazioni dell’insorgente sono state trasmesse

all’Istituto assicuratore (doc. VIII), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, l’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a

sospendere dal 28 agosto 2023 il proprio obbligo a prestazioni derivante

dall’evento del 5 maggio 2023.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF

117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-

quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,

in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

dichiarato estinto dal 28 agosto 2023 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’evento infortunistico del 5 maggio 2023, considerando che i

disturbi al ginocchio destro ancora lamentati dall'assicurato non costituivano

più una conseguenza naturale di quell’evento, ma erano da attribuire

esclusivamente a malattia.

Risulta pure che tale

provvedimento è stato preso dall’amministrazione facendo capo al parere

espresso in merito dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 19).

L’insorgente ha contestato la decisione dell’Istituto

assicuratore, ritenendo, tra le altre cose, che i suoi disturbi debbano in ogni

caso essere presi a carico dall’CO 1, dato che costituiscono una lesione

parificabile ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. A comprova di ciò, egli ha

prodotto l’apprezzamento medico del dr. __________, medico fiduciario

dell’assicuratore malattia, datato 15 settembre 2023, del seguente tenore:

" il signor RI

1, 50 anni, il 5 maggio 2023 uscendo dalla vasca da bagno cade procurandosi un

trauma al ginocchio destro.

Nel referto radiologico del 2 giugno 2023, la dott.ssa __________ notifica

quanto segue:

“referto:

rottura complessa del corno posteriore del menisco mediale

non rotture del menisco laterale

nei limiti i legamenti crociati e i collaterali

condropatia di grado II sul compartimento femoro-tibiale mediale

conservate le cartilagini a sede femoro-patellare

nei limiti i retinacoli

non cisti di Baker

conclusioni:

rottura complessa del corno posteriore del menisco mediale.”

In questo senso si tratta di una lesione parificabile ai sensi

dell’art. 6 cpv. 2 lett. c (lacerazioni del menisco) della legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni (LAINF).

Siamo confrontati con una situazione dove il tutto è dovuto alla

caduta del 5 maggio 2023. In base alla documentazione a mia disposizione, non

emerge una patologia preesistente.

Vista la lesione parificabile ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. c

della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), si tratta

di una lesione meniscale dove non abbiamo problemi preesistenti. In questo

senso dal lato medico il caso è da ritenere in relazione con l’infortunio e

l’intervento di meniscectomia sarebbe ancora a carico dell’assicuratore LAINF.”

(Doc. 39)

In sede di risposta di causa, l’Istituto assicuratore ha “in

primis” sottolineato come nel caso di specie non possa trovare applicazione

l’art. 6 cpv. 2 LAINF, ritenuto come in data 5 maggio 2023 l’assicurato sia

rimasto vittima di un infortunio.

L’amministrazione ha aggiunto che “poco importa il fatto che l’CO

1 ha sospeso le prestazioni allorquando l’assicurato era ancora bisognevole di

cure. Seguendo il ragionamento dell’assicurato l’CO 1, in tutti quei casi in

cui chiude il caso perché l’infortunio non gioca più un ruolo causale, dovrebbe

esaminare se è presente una lesione di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF e, in caso

di risposta positiva, valutare la sua eziologia. Ciò non corrisponde a quanto

deciso dalla giurisprudenza. L’art. 6 cpv. 2 LAINF trova applicazione

unicamente in quei casi in cui l’assicurato non è stato vittima di un

infortunio ai sensi di legge” (doc. III).

Il TCA concorda con le considerazioni

espresse dall’amministrazione, non potendo per contro condividere le pretese

dell’insorgente, basate sul parere del dr. __________.

Al riguardo, occorre

preliminarmente segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale

federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione

torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

In concreto, come correttamente

ritenuto dall’amministrazione, è incontestato che il 5 maggio 2023 RI 1 sia

rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ragione per

la quale la fattispecie va esaminata esclusivamente dal profilo dell’art. 6

cpv. 1 LAINF (anche qualora si fosse in presenza di una lesione corporale che

figura nell’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF). Non occorre, dunque,

dilungarsi oltre sull’argomento, né esaminare nel merito le pretese ricorsuali,

fondate sul suddetto art. 6 cpv. 2 LAINF.

2.8. Dalle tavole processuali emerge che

l’assicuratore LAINF convenuto ha chiesto al proprio consulente medico di

pronunciarsi in merito all’eziologia dei disturbi denunciati dal ricorrente.

Il PD dr. med. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, lo ha fatto,

una prima volta, con l’apprezzamento del 18 agosto 2023, nel quale ha ritenuto

che l’infortunio non ha provocato secondo probabilità preponderante lesioni

strutturali oggettivabili, dato che nella RM il menisco interno risulta

“frammentato, segni di degenerazione, inizio gonartrosi, nessun segno di una

lesione fresca, più segni di degenerazione”. Per tali ragioni, il medico

fiduciario ha considerato che la sintomatologia non è più influenzata con

probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio trascorsi 3-4 mesi

dall’evento (cfr. doc. 19).

Considerandi

L’assicurato ha contestato questa valutazione del medico

fiduciario dell’Istituto assicuratore, fondando le proprie obiezioni sul parere

del 4 settembre 2023 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, del

seguente tenore:

" vi

riferisco in merito al paziente sopracitato ed in particolare sul vostro

scritto del 24.08.2023 concernente il rifiuto del caso infortunistico del

paziente.

Ho visto in consultazione il signor RI 1 la prima volta il

10.07.2023, quando il paziente mi riferisce un trauma distorsivo del ginocchio

destro con in seguito delle difficoltà a riprendere attività fisiche e

sensazione di bloccaggio, che rimangono ribelli ad un trattamento conservativo.

Il signor RI 1 riferisce chiaramente che prima di questo evento non ha mai

avuto problemi con il ginocchio sinistro ed era fisicamente attivo senza

limitazioni.

Le indagini radiologiche hanno messo in evidenza una lesione del

corno posteriore del menisco mediale per la quale avevo proposto una sanazione

chirurgica di tipo artroscopia con meniscectomia parziale.

Di fronte a questa lesione del corno posteriore del menisco

mediale con limitazione funzionale e soprattutto del fatto che il paziente non

aveva nessuna limitazione né sintomi precedenti, ritengo comunque questi siano

da attribuire al trauma che il paziente ha subito nel mese di maggio di

quest’anno. Di conseguenza, vi chiedo gentilmente di rivalutare la vostra

decisione concernente la presa a carico del caso infortunistico del signor RI 1.”

(Doc. 33/2)

A fronte delle obiezioni

ricorsuali a proposito del valore probatorio dell’apprezzamento

del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, ritenuto troppo succinto, lo

stesso PD dr. __________, con ulteriore apprezzamento medico del 5

dicembre 2023 allegato alla risposta di causa, ha specificato:

" (…)

Valutazione

Faccio riferimento al mio apprezzamento del 18.08.2023. Nel

frattempo, sono arrivati diversi rapporti con intenzione di sostenere una

eziologia traumatica. Faccio prima riferimento al rapporto del dr. __________

del 04.09.2023. Concordo assolutamente con il collega che le indagini

radiologiche hanno messo in evidenza una lesione del corno posteriore del

menisco mediale. Dopo segue l’argomentazione che prima l’assicurato non ha mai

avuto problemi con il menisco. Purtroppo, il dr. __________ non prende

posizione per la definizione di un infortunio previsto dalla legge. Non vedo

neanche un’argomentazione in favore di un nesso causale con probabilità

preponderante.

Siamo in presenza di una lesione pluriframmentaria che tipicamente

si trova in un menisco degenerato. Solo il fatto che prima dell’evento

l’assicurato non ha mai avuto problemi non supporta l’argomentazione di un

nesso causale con probabilità preponderante infortunistico. Una lesione così

pluriframmentaria può rimanere asintomatica fino all’evento di distorsione.

Nella risonanza magnetica non trovo nessun altro segno di una lesione. Per

questo il dr. __________ purtroppo non prende posizione.

Quindi sarebbe da discutere un peggioramento direzionale. Anche

quello non è esistente con probabilità preponderante richiesta dalla legge

perché la lesione pluriframmentaria del corno posteriore del menisco mediale è

possibilmente, ma non con probabilità preponderante, con un nesso causale

infortunistico.

La risonanza magnetica non mostra nessuna lesione con probabilità

preponderante traumatica. Purtroppo, la legge richiede un nesso causale non

possibilmente, ma con probabilità preponderante.

Questo non è supportato né dagli atti, né dai referti medici che

supportano la posizione dell’assicurato. Dal punto di vista medico ortopedico

si tratta di un peggioramento transitorio di una lesione del menisco mediale

degenerativa preesistente.” (Doc. III/1)

2.9

Chiamato a

pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione,

questo Tribunale ritiene che il parere del PD dr. __________, specialista

proprio nella materia che qui interessa, con alle spalle un’ampia esperienza

nella medicina assicurativa e infortunistica, possa validamente servire da base

al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Del resto, il valore probatorio

attribuito al suo apprezzamento quanto all’eziologia della problematica

interessante il ginocchio destro non appare sminuito dalla documentazione

medica agli atti, in particolare quella del dr. __________.

In effetti, il dr. __________ ha

basato il proprio parere sulla circostanza che prima dell’evento traumatico

riferito il paziente non lamentava disturbi al ginocchio (cfr. doc. 33/2).

Al riguardo, il TCA ritiene che questo parere non sia atto a generare dei

dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza della valutazione del PD

dr. __________, posto che la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a

causa di questo) non ha valenza scientifica.

La

giurisprudenza federale ha, infatti, già stabilito che per il solo fatto

d’essere insorto dopo un infortunio, un disturbo alla salute non può già essere

ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della

medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert

weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_401/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 10; 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017;

8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Inoltre, a proposito

dell’asserita inadeguatezza e incompletezza della valutazione del PD dr. __________,

consistente in “solo tre righe”, ciò che ne inficerebbe il valore probante (cfr.

doc. I), questo Tribunale ritiene che la questione sia stata superata dal

successivo ulteriore apprezzamento medico del PD dr. __________ del 5 dicembre

2023, prodotto unitamente alla risposta di causa, nel quale il medico

fiduciario ha più nel dettaglio esplicitato la propria precedente valutazione

(cfr. doc. III/1).

Sulla base della documentazione

medica agli atti il TCA ritiene accertato con un sufficiente grado di verosimiglianza

che l’evento traumatico, così come spiegato dal PD dr. __________ (doc.19 e

doc. III/1), non ha causato nessuna lesione strutturale al ginocchio destro, né

ha provocato un peggioramento direzionale (duraturo) del preesistente stato morboso

asintomatico (per un caso analogo nel quale il medico fiduciario di un

assicuratore infortuni ha sottolineato il carattere quasi esclusivamente

degenerativo delle lesioni del corno posteriore del menisco, spesso

asintomatiche, cfr. STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, consid. 3.1.).

In conclusione, in esito alle

considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi al

ginocchio destro presentati dall’assicurato, al più tardi dal 28 agosto 2023, non

costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento

traumatico assicurato.

Quanto alla circostanza, invocata

dal patrocinatore dell’insorgente, che il diritto alle prestazioni avrebbe

dovuto perdurare fino al prospettato intervento del 31 agosto 2023, questo

Tribunale rileva, da un canto, che il momento a partire dal quale

l’assicuratore infortuni ha posto termine alle proprie prestazioni (dal 28

agosto 2023) rientra nel lasso temporale di 3-4 mesi indicato dal medico

fiduciario (su quest’ultimo aspetto, si veda

segnatamente la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, nella quale l’Alta Corte ha confermato il parere espresso

dal medico consulente dell’assicuratore in questione, secondo il quale i

disturbi accusati da un assicurato al ginocchio destro dopo il 15 dicembre 2020

non erano più in relazione causale con l’infortunio del 22 agosto 2020) e,

dall’altro, che non si può pretendere che l’Istituto assicuratore prenda a

carico i costi di un intervento che ha la finalità di sanare una problematica

di natura morbosa (cfr. STF 8C_514/2023 del 12 dicembre 2023).

La decisione su opposizione

impugnata è, dunque, corretta e va confermata.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.36 del 14 agosto

2023.

consid. 2.9.; STCA 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; STCA

35.2022.95

del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti