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Decisione

35.2023.113

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2024Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori al torace a distanza di 1 anno

dall’evento non sono in relazione di causalità con quest’ultimo, in assenza di

riscontri clinici oggettivi da riferire all’evento e senza patologie di natura

traumatica ai recenti esami radiologici.

Il linfonodo infiammatorio descritto

all’ecografia e alla TAC non è di natura traumatica e non è in relazione di

causalità con l’evento” (cfr. doc. 20).

Il 17 luglio 2023, CO 1 ha, come

visto, comunicato alla ricorrente il proprio rifiuto di prendere a carico la

ricaduta annunciata il 30 marzo precedente (cfr. supra consid. 1.3.).

In data 28 settembre 2023, la

ricorrente ha trasmesso all’assicuratore LAINF il “referto di istopatologia”

del 28 agosto 2023, dal quale emerge quanto segue:

" 1)

Exeresi, mammella destra, quadrante inferiore interno:

-

Fibrosi del parenchima mammario con focale minima flogosi cronica;

-

Non identificato tessuto neoplastico.

2) Exeresi/radicalizzazione, mammella

destra, ore 5:

-

focale fibrosi del parenchima mammario con stravasi emorragici;

-

non identificato tessuto neoplastico.

(…).

descrizione macroscopica:

1) prelievo adiposo non orientato e non

orientabile di 1.5 x 1 cm, bisecato in toto (A,B).

2) prelievo adiposo di 3.5 x 2.5 x 1.5 cm e

due frammenti staccati rispettivamente di 1 cm e 0.3 cm di diametro massimo. Nella

parte centrale area indurita mal definita di 1 cm circa di diametro massimo. A:

frammenti minori. B-I: frammento maggiore seriato da un estremo all’altro (B e

I sono i due margini). In toto” (cfr. doc. 23).

In tal senso, il TCA evidenzia

sin d’ora che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, gli esami

istopatologici esperiti non indicano, quindi, la presenza di fibrosi “cicatriziale”

(cfr. supra consid. 1.6. e 1.8.).

Preso atto di quest’ultima

risultanza, nuovamente interpellato da CO 1, con parere dal 6 ottobre 2023, il

dr. med. __________ ha confermato le proprie precedenti conclusioni, e meglio “l’assenza

di rielezione di causalità per la lesione alla mammella destra” (cfr. doc.

25).

Con decisione del 9 ottobre 2023,

l’assicuratore LAINF ha dunque rifiutato il diritto di RI 1 a prestazioni in

riferimento alla ricaduta, fondandosi sulle prese di posizione del dr. med. __________

e negando, quindi, che i disturbi lamentati dall’assicurata fossero in

relazione di causalità naturale almeno probabile con l’infortunio del 5 giugno

2022.

Con opposizione del 26 ottobre

2023, l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione con

argomentazioni per le quale già si è detto (cfr. supra consid. 1.6.).

Con decisione su opposizione del

16 novembre 2023, CO 1 ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.

supra consid. 1.7.).

2.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti

esterni all'amministrazione, il TF ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano

dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del 10 luglio

2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid.

3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid.

2.2.4 STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8, STCA 35.2021.75 del

31 gennaio 2022, consid. 2.4.6 e STCA 35.2022.87 del 30 gennaio 2023, consid.

2.5.5).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Giova qui infine rilevare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021

consid. 4.1, la Corte federale ha ribadito che:

" Di principio, l’avviso

dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei

particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza

comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del

paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

Considerandi

2.8

Nella concreta evenienza, quanto all’obiezione

che l’assicurata ha sollevato con l’opposizione, (“non di una “ricaduta” si

tratti ma bensì della riapertura del caso forse troppo rapidamente chiuso”),

rispettivamente con il ricorso (“la lesione non è mai scomparsa ed ha

richiesto il trattamento con anti-dolorifici e anti-infiammatori. La terapia è

continuata a fasi alterne e in caso di bisogno”) (cfr. supra, consid. 1.6.

e 1.8.), questo Tribunale rileva, innanzitutto, che si è invece confrontati ad

una ricaduta ex art. 11 OAINF.

Secondo la giurisprudenza, si è

in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva

guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita nuovamente di cura

medica e causa incapacità lavorativa (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e

riferimenti).

In concreto, è la ricorrente

stessa, in data 23 giugno 2022, ad aver dichiarato che la cura medica era

terminata il 12 giugno 2022 e di aver ripreso il proprio lavoro in misura

completa a far tempo dal 13 giugno 2022 (cfr. doc. 5).

In queste condizioni, la nuova

incapacità lavorativa notificata all’assicuratore soltanto nel marzo 2023 con

necessità di sottoporsi a nuovi provvedimenti diagnostici e terapeutici, non

può che essere trattata alla stregua di una ricaduta (e, del resto, è proprio a

tale titolo che è stata annunciata dal datore di lavoro dell’insorgente - cfr.

doc. 6).

La circostanza secondo la quale il

“dolore allo sterno, accanto al seno” (quando, in base al “questionario:

incidente della circolazione”, i dolori annunciati erano invece circoscritti

al volto e all’avambraccio destro – cfr. doc. 5) sarebbe

persistito oltre la chiusura del caso, indicata dalla ricorrente nel “questionario

per ricadute”, non trova riscontro nella documentazione medica agli atti (essa

è stata invero segnalata dai curanti quale semplice dato anamnestico, evidentemente

fondato su quanto dichiarato loro dall’assicurata).

Ora, accertato che si è effettivamente

in presenza di una ricaduta, il TCA, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione medica agli atti, ritiene che il parere espresso il 14 luglio ed

il 6 ottobre 2023 dal dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna generale,

che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, sia dettagliato e approfondito e che rispecchi quindi i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.). Esso può dunque

validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è chiamata a

rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti

istruttori.

Del resto, né gli argomenti che

l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I), né la

documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi

- circa la fondatezza del parere espresso dal medico interpellato dall’istituto

resistente.

Quanto precede ritenuto,

peraltro, che nemmeno sussistono pareri medici divergenti in punto alla

sussistenza, o meno, del nesso causale con l’evento traumatico del giugno 2022.

Accertata con TAC del 4 maggio

2023.

la presenza nella mammella destra della ricorrente di tessuto inizialmente

identificato come un “linfonodo intramammario” - poi oggetto di

escissione con intervento del 23 agosto 2023 e rivelatosi essere non una, ma due

fibrosi del parenchima mammario (cfr. supra consid. 2.6.) -, dagli atti emerge,

infatti, che il dr. med. __________ non ha, in primo luogo, ricondotto

l’insorgenza del reperto in questione all’evento traumatico (“la relazione

di questo reperto con il trauma non è neppure chiara”; cfr. doc. 12).

Secondariamente, il medico

nemmeno ha rapportato i dolori lamentati dalla ricorrente ed oggetto

dell’annuncio di ricaduta alla presenza di tale reperto (“l’origine dei

persistenti dolori lamentati dalla paziente allo sterno non né del tutto chiara”;

cfr. doc. 12),

Analogamente dicasi - ricordato

che trattandosi di una ricaduta incombe all’assicurata dimostrare l’esistenza

di un nesso di causalità naturale tra i “nuovi disturbi” e l’infortunio

assicurato (cfr. supra consid. 2.5.) - per quanto indicato dal medico curante

della ricorrente, dr.ssa med. __________.

Quest’ultima, consultata peraltro

a causa di “dolori a livello sterno-costale a sinistra” quando oggetto

di intervento è, invece, stata la mammella destra, in data 5 maggio 2023 ed in

esito all’esame esperito dal dr. med. __________, ha osservato che “i dolori

dovrebbero presumibilmente regredire spontaneamente con il tempo e non necessitano

di terapie specifiche” (cfr. doc. 13), ciò che non relaziona in alcun modo

la presenza dei due reperti poi escissi nell’agosto seguente con l’infortunio

di giugno 2022, né dà modo di ricondurre i dolori lamentati con la presenza dei

tessuti fibrosi in questione.

In ultima analisi, è quindi la

sola assicurata a pretendere che tra l’evento del 5 giugno 2022 e l’insorgenza

dei tessuti asportatile dalla mammella destra - che nemmeno è ben chiaro quanto

avrebbero fatto la loro comparsa, l’interessata avendo affermato una volta che

ciò sarebbe avvenuto “subito dopo” il sinistro (cfr. doc. 22), poi, che

si sarebbero manifestati “alcune settimane dopo l’incidente” (cfr. doc.

28) ed infine “alcuni giorni dopo l’incidente” (cfr. doc. I) –

sussisterebbe, con il grado di verosimiglianza richiesto nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. infra), un nesso di causalità.

E sempre RI 1 è la sola a

pretendere che i dolori oggetto dell’annuncio di ricaduta sarebbero stati

causati dalla presenza dei reperti poi escissi.

Nuovamente, è la sola assicurata

a sostenere, nel “questionario per ricadute” infine trasmesso il 3

luglio 2023 dopo aver esperito tutti gli esami del caso, che “prima

dell’incidente questi dolori non c’erano e nemmeno il linfonodo, stando ai

regolari controlli dalla mia ginecologa” (cfr. doc. 19).

Sennonché,

a questo proposito, basti rammentare che la regola “post hoc, ergo propter

hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La

giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che per il solo fatto d’essere

insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto

una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del

27.

marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn

nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der

linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene

Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Conformemente

alla giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio

quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr.

STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

In esito a tutto quanto precede,

il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi oggetto dell’annuncio

di ricaduta del 30 marzo 2023, costituiscano una conseguenza naturale del

sinistro occorsole in data 5 giugno 2022, quando alle 04:30 si trovava alla

guida del proprio veicolo.

Va da ultimo segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA

35.2018.130

dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

In queste condizioni, posto che l’assicuratore LAINF era legittimato a

rifiutare il proprio obbligo a prestazioni, la decisione su opposizione

impugnata deve essere confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti