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Decisione

35.2023.115

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha considerato estinto l'obbligo a prestazioni per raggiungimento status quo sine vel ante, conformemente a quanto stabilito dal medico fiduciario in

22 marzo 2024Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I medici fiduciari

dell’amministrazione avevano sottolineato come la sintomatologia accusata dall’interessato

fosse in relazione con una lesione degenerativa classica per un uomo di 53

anni, che praticava degli sport con carichi pesanti in maniera ripetuta per gli

arti superiori.

Inoltre, essi

avevano precisato che se la rottura fosse stata traumatica vi sarebbe stata

l’insorgenza di una immediata impotenza funzionale, con conseguente incapacità

lavorativa quale maestro di sci nei giorni successivi alla caduta. Per tutte

queste ragioni, solo la diagnosi di contusione della spalla era da ritenere in

nesso causale con l’evento traumatico, con raggiungimento dello status quo

sine dopo tre mesi dall’infortunio.

In una STF

8C_248/2019 del 15 ottobre 2019, il Tribunale federale ha confermato il

sopraggiungere di uno status quo sine a distanza di 4-6 settimane

dall'episodio iniziale, con un limite massimo superiore, situato a tre mesi dall’evento - così come deciso dall’amministrazione e ratificato da

questo Tribunale con STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 - considerando che la causalità tra l'episodio traumatico

del 18 febbraio 2017 e la lesione degenerativa oggettivata dagli esami

complementari e da un intervento chirurgico alla spalla sinistra, non era

probabile, ma solo possibile e che il trauma aveva causato solamente un

aggravamento temporaneo e non determinante, di una situazione degenerativa già

presente.

In particolare,

l’Alta Corte ha giudicato non esservi il benché minimo dubbio riguardo

all’apprezzamento con il quale il medico fiduciario aveva rilevato come dall'artro-MRI

del 26 giugno 2017 risultasse una situazione tipica di un processo degenerativo

del tendine sovraspinato, come si trova abitualmente nei casi di lesioni

degenerative della cuffia dei rotatori (che comincia classicamente sul versante

articolare per poi progredire verso l'acromion ed eventualmente completarsi con

una rottura/separazione).

Anche

in quel caso – così come nella vertenza oggetto della presente controversia -

l’Alta Corte ha considerato ininfluenti i referti medici prodotti

dall’assicurato, i quali si limitavano a presentare lo stato di salute del

ricorrente, senza esprimersi in sostanza sul nesso di causalità tra i disturbi

di cui soffriva l'assicurato e l'infortunio, e senza neppure tentare di

contestare o mettere in dubbio le considerazioni dei medici fiduciari

dell’amministrazione. Il Tribunale federale ha ricordato come la circostanza

che dopo un infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per

concludere all'esistenza di un nesso causale.

In un’altra STF 8C_167/2018 del

28 febbraio 2019, concernente il caso di un assicurato che si era infortunato

alla spalla destra mentre stava giocando a pallanuoto, il Tribunale federale -

ritenendo corretta la valutazione del medico fiduciario, peraltro non smentita

tramite refertazioni specialistiche di senso contrario, e basandosi sulle

risultanze dell’esame MRI, dal quale risultavano solo alterazioni degenerative

- ha confermato l’avvenuto raggiungimento dello status quo sine a

distanza di circa due mesi dall’evento, come deciso dai primi giudici.

In quel caso, in particolare, l’Alta Corte ha considerato

pienamente probante il ragionamento sviluppato dal medico fiduciario

dell’amministrazione per spiegare quali meccanismi e quali movimenti fossero

Considerandi

necessari per produrre una rottura traumatica della cuffia dei rotatori, la

quale avrebbe comportato delle lesioni con determinate corrispondenti

caratteristiche morfologiche, non presenti nel caso oggetto di disamina. Da

tali elementi si doveva quindi concludere, a suo modo di vedere, che i disturbi

che l’assicurato continuava ad accusare alla spalla dopo due mesi dall’evento

non fossero più prevalentemente correlati al trauma, ma costituissero,

piuttosto, delle conseguenze delle degenerazioni preesistenti.

In

un’altra sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale,

annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con

la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di

fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la

contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva

scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento

asintomatica.

In

esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene che l’assicuratore resistente era

legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’evento dell’8 dicembre 2022.

In tale

contesto è peraltro utile ricordare che la giurisprudenza federale non esige

che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa

ammettere il valore probatorio di un documento medico, purché l’incarto su cui

si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in

base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e

i riferimenti ivi menzionati). Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui

il consulente dell’CO 1 ha espresso la propria valutazione in base a tutta la

documentazione medica e non da ultimo proprio ai referti elaborati dal dr. med.

__________ a seguito di ripetute visite personali della ricorrente.

Va infine segnalato che l’Alta Corte

ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza

di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati

dall’interessato (cfr. STF 8C_167/2018 del 28

febbraio 2019, STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e

riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017, consid. 2.9).

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione su opposizione contestata merita

conferma.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in:

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti