35.2023.115
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha considerato estinto l'obbligo a prestazioni per raggiungimento status quo sine vel ante, conformemente a quanto stabilito dal medico fiduciario in maniera ben motivata e pienamente probante
22 marzo 2024Italiano39 min
dell’amministrazione avevano sottolineato come la sintomatologia accusata dall’interessato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.115
CL/gm
Lugano
22 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 novembre 2023 emanata
da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 8 dicembre 2022, RI 1, nato
nel 1960, esercente albergatore a beneficio delle indennità di disoccupazione –
e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è caduto
dalle scale del palazzo abitativo sul braccio sinistro (cfr. doc. 1).
L’assicurato è stato visitato dalla dr.ssa med. __________
(specialista in medicina interna generale), che ne ha certificato un’abilità
lavorativa del 100% a più riprese, e meglio come emerge dai certificati medici
in atti e da questa è, poi, stato indirizzato al dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e traumatologia.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 28 settembre 2023 l’CO 1 ha
emesso una decisione nella quale ha comunicato all’assicurato la chiusura del
caso a decorrere dal 1° ottobre 2023, con conseguente sospensione della
corresponsione delle prestazioni fin lì accordate, ritenuto che, secondo il
parere del medico __________, i disturbi ancora accusati dall’interessato alla
spalla sinistra non erano più causati dall’infortunio (cfr. doc. 48).
1.3. Il 12 ottobre 2023 l’assicurato si
è personalmente opposto a tale provvedimento censurando l’operato dell’Istituto
assicuratore, in particolare, sulla base di quanto attestato dal dr. med. __________
il giorno precedente (cfr. doc. 61 e 62)
1.4. Dopo avere sottoposto al medico
fiduciario (cfr. doc. 66) il referto del dr. med. __________ di data 11 ottobre
2023, prodotto dall’assicurato a dimostrazione del fatto che lesioni alla
spalla destra sarebbero da imputare, “con ogni probabilità”,
all’infortunio dell’8 dicembre 2022 (cfr. doc. 62), con decisione su
opposizione del 17 novembre 2023 l’CO 1 ha confermato la chiusura del caso, con
relativa sospensione delle prestazioni assicurative a decorrere dal 1° ottobre
2023 (doc. 67).
1.5. Con tempestivo ricorso del 13
dicembre 2023 l’assicurato chiede “una rivalutazione della pratica, atta”
a comportare l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il
ripristino delle prestazioni da parte dell’assicuratore infortuni.
In particolare, il ricorrente
ritiene, contrariamente all’CO 1, che il proprio stato di salute non è dovuto
in modo preponderante a fattori di origine degenerativa e/o preesistenti, bensì
all’infortunio dell’8 dicembre 2022, prima del quale non aveva “mai
lamentato nessun tipo di disturbo alla spalla sinistra” e non ha “nemmeno
mai eseguito delle cure a questa parte del corpo”.
La sintomatologia riferita,
precisa RI 1, si è manifestata “immediatamente come conseguenza
dell’infortunio” laddove, quindi, a suo avviso “eventuali
predisposizioni generiche o degenerative causate dall’età non hanno”
giocato “alcun ruolo” per quanto lo concerne.
L’assicurato imputa, inoltre,
all’CO 1 di non avere “disposto tutte le cure necessarie e le misure da
attuare per poter dimostrare” ch’egli ha “raggiunto lo stato di salute
esistente prima dell’infortunio oppure lo stato di salute che sarebbe
intervenuto in seguito alla naturale progressione di un quadro patologico
preesistente anche senza infortunio”, avendo egli effettuato unicamente “due
cicli di fisioterapia ed un’infiltrazione”, non, invece, un “colloquio
personale con un collaboratore della CO 1 ma anche nessuna visita medica presso
un medico __________”.
Osservato che il referto della
risonanza magnetica cui si è sottoposto dà atto della “presenza di una
rottura parziale delle fibre inserzionali del sottoscapolare”, l’assicurato
fonda, poi, le proprie ragioni su quanto certificato dal dr. med. __________,
tanto l’11 ottobre 2023, quanto con rapporto del 10 dicembre 2023 (che allega),
e meglio sul fatto che, asserisce, “non ci sono fattori estranei
all’infortunio e che con ogni probabilità i disturbi sono la conseguenza del
trauma subito. La relazione causale tra gli attuali disturbi e l’infortunio è
da considerare come probabile e non solo come possibile”.
Quanto alle censure mosse dalla
parte resistente al rapporto del dr. med. __________, l’assicurato ha osservato
che “il fatto che il professor __________ si sia solamente successivamente
espresso sul concetto di causalità probabile e non possibile è dovuto al fatto
che non è suo compito esprimersi sulla causalità. La sua principale mansione è
quella di curare il suo paziente indipendentemente dalla responsabilità
assicurativa. Successivamente si è espresso sulla causalità perché la CO 1 ha
reso necessario che il professore si esprimesse. Pertanto, non è corretto
sostenere che il professor __________ abbia cambiato idea solo dopo che la CO 1
ha sospeso le prestazioni.” (cfr. doc. I).
1.6. Nella
propria risposta del 20 dicembre 2023, l’CO 1, dopo aver sottoposto il rapporto
del dr. med. __________ di data 10 dicembre 2023 al medico fiduciario, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 21 dicembre 2023, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova, ed a RI 1, cui ha trasmesso la risposta di causa dell’Istituto
assicuratore, per presentare le proprie osservazioni scritte in merito (cfr.
doc. IV).
Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102
del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Oggetto della lite è la questione
di sapere se l’Istituto assicuratore fosse legittimato, oppure no, a sospendere
a partire dal 1° ottobre 2023 il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’evento infortunistico dell’8 dicembre 2022.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.5. Se
un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque
insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i
disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato
morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio
(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o
poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U
142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto
che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per
stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio
(ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid.
2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b).
2.6. Chiamato
a pronunciarsi, nel caso di specie, il TCA constata che l’assicurato è rimasto
vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA - circostanza incontestata –
riportando una lesione alla spalla sinistra rientrante nell’elenco previsto
dall’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Ora,
al riguardo, occorre rilevare che in una sentenza di principio 8C_22/2019 del
24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale federale, avuto
riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha innanzitutto stabilito
che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e l’assicurato ha riportato una
lesione corporale figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF.
Qualora, invece, non sia accaduto
un infortunio ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una
lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato
dal profilo di quest’ultima disposizione (consid. 9.1).
Alla luce di quanto appena
esposto, la valutazione del diritto alle prestazioni dell’assicurato deve
avvenire in applicazione dell’art. 6 cpv. 1 LAINF.
2.7. Dagli
atti emerge che il medico curante di RI 1, dr.ssa med. __________, ha a più
riprese certificato l’inabilità lavorativa dell’assicurato al 100% per il
periodo dal 9 dicembre 2022 al 31 agosto 2023 (cfr. doc. 4-7, 19, 34, 37, 57).
Dal
rapporto medico intermedio sottoscritto dalla dr.ssa med. __________ il 26
aprile 2023 risulta che la diagnosi posta dalla curante era quella di “distrazione
in elevazione spalla sinistra il 8.12.23 [recte: 2022].
Contestualmente,
è stata indicata la persistenza di “(…) dolore alla spalla (fino a gomito)
se effettua certi movimenti o solleva oggetto o se dorme su braccio”.
La
prognosi è descritta come “da valutare -> miglioramenti lenti ->
prevista a breve valutazione di __________ ortopedico __________”. Pure “da
valutare” è precisata anche la tempistica di ripresa dell’attività lavorativa.
La
cura a quel momento in corso consisteva in fisioterapia e “FANS” (cfr. doc.
28).
Con
rapporto relativo al consulto di 1° giugno 2023, il dr. med. __________ ha
attestato quanto segue:
" (…)
Esame clinico
All’esame clinico articolarità conservata
con elevazione a 160, rotazione interna al sacro, rotazione esterna 30°, Jobe,
Whipple e O’Brian sono tenuti e sono lievemente dolorosi. Hawkins e Neer
positivi, Lift-Off e Belly-press dubbi.
Esami radiologici
Una radiografia eseguita in data odierna
rivela un quadro di conflitto sottoacromiale.
Diagnosi: sindrome di conflitto
sottoacromiale della spalla sinistra.
Procedere
In conclusione ho dunque spiegato al
paziente che verosimilmente con il trauma si era procurato una piccola lesione
della cuffia dei rotatori. Per il momento decidiamo di tentare di migliorare la
situazione con un’infiltrazione sottoacromiale che ho realizzato in data
odierna. Ho tuttavia spiegato al paziente che se la situazione non dovesse
migliorare occorrerà eseguire anche una risonanza magnetica” (cfr. doc. 29).
Dal
referto dell’esame radiologico cui RI 1 si è sottoposto il 1° giugno 2023,
emerge quando segue:
" Rapporti
gleno-omerali congrui. Non calcificazioni nei tessuti periomerali. Acromion del
tipo II e spazio sub-acromiale centimetrico. Prominenza dell’estremo distale
claveare.
Dal
certificato redatto dal dr. med. __________, che il 6 luglio 2023 ha rivisitato
l’assicurato, risulta che:
" (…) in
data odierna il paziente mi riferisce che la situazione non è purtroppo
migliorata. Malgrado l’infiltrazione presenta sempre dolori e difficoltà con le
attività della vita quotidiana. Anche sul lavoro presenta spesso dolori. Gli ho
spiegato che a questo punto sarebbe consigliabile eseguire una risonanza
magnetica ma, siccome il paziente è claustrofobico, non è detto che riesca ad
eseguire l’esame. Faremo comunque un tentativo (…)” (cfr. doc. 35).
Il
17 luglio 2023, il medico fiduciario, dr. med. __________, specialista in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha così risposto
ai quesiti nel frattempo sottopostigli dell’CO 1 (cfr. doc. 33):
" (…)
Domanda
1. Prima dell’infortunio l’assicurato
presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante, delle
affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata
dall’attuale infortunio?
1.1. Se sì, in che misura?
2. In caso di risposta negativa alla
domanda 1:
2.1. Secondo il criterio della probabilità
preponderante, quali lesioni ha causato l’infortunio?
2.2. Secondo il criterio della probabilità
preponderante queste lesioni sono guarite? Se sì, da quando?
3. In caso di risposta affermativa alla
domanda 1:
3.1. L’infortunio ha causato con
probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili? In caso
negativo si prega di motivare.
3.2. In caso negativo, da quale data la
sintomatologia non è più influenzata con probabilità preponderante dalle
conseguenze dell’infortunio?
3.3. Se la data non è ancora valutabile,
quando la domanda 3.2. va nuovamente esaminata dal punto di vista medico?
Se causalità ancora data:
4. Osservazioni circa il decorso e la cura
medica in atto?
5. Prognosi ripresa lavorativa al 100%?
Apprezzamento:
1.1. e 1.2. Sì, secondo le lettere Dr. __________:
citazione “Diagnosi: sindrome di conflitto sottoacromiale della spalla
sinistra”
2. Negli atti nessuna lesione documentata,
in attesa RM e le prossime visita presso Dr. __________
3. Non applicabile
4. No
5. Non ancora prevedibile. In attesa RM e
prossime visite Dr. __________” (cfr. doc. 36).
L’esito
dell’esame radiologico “artro-RM della spalla sinistra” cui l’assicurato
si è sottoposto il 14 luglio 2023 è il seguente:
" Referto
Rottura parziale inserzionale delle fibre
del sottoscapolare, al terzo superiore e medio.
Conservata l’inserzione del sovraspinato,
infraspinato e piccolo rotondo.
Nei limiti il trofismo muscolare.
Regolare l’inserzione e il decorso del capo
lungo del bicipite.
Integri i legamenti coraco-clavicolari.
Moderati segni degenerativi
dell’articolazione acromion-claveare.
Non borsite subacromion-deltoidea.
Non rotture labrali.
Conclusioni:
Rottura parziale delle fibre inserzionali
del sottoscapolare.
Regolare il decorso del capo lungo del
bicipite.” (cfr. doc. 41).
Nel
rapporto del consulto di data 17 agosto 2023, il dr. med. __________ ha
attestato quanto segue:
" Diagnosi:
conflitto sottoacromiale con tendinosi del sovraspianto e del sottoscapolare
della spalla sinistra.
Procedere:
In data odierna abbiamo potuto visionare la
risonanza magnetica recentemente eseguita. Tale esame mostra fondamentalmente
un quadro di conflitto sottoacromiale con tendinosi del sovraspinato e
soprattutto del sottoscapolare.
Ho dunque spiegato al paziente che, a mio
modo di vedere, erano indicate piuttosto misure conservative e gli ho fatto
un’ulteriore prescrizione per della fisioterapia. Gli ho tuttavia anche
proposto di ricontattarmi per eventualmente anche eseguire un’ulteriore
infiltrazione.” (cfr. doc. 39).
Con
contestuale certificato, il medico ha attestato l’inabilità lavorativa
dell’assicurato per il periodo dal 31 agosto al 30 settembre 2023 (cfr. doc.
40).
Nuovamente
interpellato dall’CO 1, il 5 settembre 2023, il medico fiduciario, dr. med. __________,
ha fornito riscontro ai seguenti quesiti:
" Domanda
1. Prima dell’infortunio l’assicurato
presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante, delle
affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata
dall’attuale infortunio?
1.1. Se sì, in che misura?
2. In caso di risposta negativa alla
domanda 1:
2.1. Secondo il criterio della probabilità
preponderante, quali lesioni ha causato l’infortunio?
2.2. Secondo il criterio della probabilità
preponderante queste lesioni sono guarite? Se sì, da quando?
3. In caso di risposta affermativa alla
domanda 1:
3.1. L’infortunio ha causato con
probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili? Quali?
In caso negativo si prega di motivare.
3.2. In caso negativo, da quale data la
sintomatologia non è più influenzata con probabilità preponderante dalle
conseguenze dell’infortunio?
3.3. Se la data non è ancora valutabile,
quando la domanda 3.2. va nuovamente esaminata dal punto di vista medico?
Se causalità ancora data (rispondere solo
se causalità ancora data):
4. Osservazioni circa il decorso e la cura
medica in atto?
5. Prognosi ripresa lavorativa al 100%?
Apprezzamento:
1. e 1.1. Con probabilità preponderante sì.
Citazione lettera dr. __________: “in data odierna abbiamo potuto visionare la
risonanza magnetica recentemente eseguita. Tale esame mostra fondamentalmente
un quadro di conflitto sottoacromiale con tendinosi del sovraspinato e
soprattutto del sottoscapolare”. Concordo con il conflitto cronico sottoacromiale
a base di una degenerazione e una lesione degenerativa.
2. Non applicabile.
3. Possibilmente, ma non con probabilità
preponderante. Motivazione: come citato sopra, la lesione è dall’aspetto
cornica, si trova un impingement sottoacromiale. Nessun segno di un trauma
fresco visibile nella RM. Sembra che il dr. __________ concordi.
3.2. 3-6 mesi.
4. + 5.: non applicabile” (cfr. doc. 43).
Dal
rapporto del dr. med. __________ relativo al consulto del 26 settembre 2023
risulta quanto segue:
"
(…) In data odierna osservato che la situazione è migliorata. Il
paziente presenza una miglior mobilità e meno dolori. Per il momento decidiamo
dunque di rinunciare all’infiltrazione e di continuare con la fisioterapia. Ho
prolungato l’inabilità lavorativa sino alla fine del mese di ottobre” (cfr.
doc. 44).
Con
decisione sul 28 settembre 2023, l’CO 1, “in base alla documentazione (…) e
alla valutazione del nostro servizio medico”, ha ritenuto che “i disturbi
oggi presenti alla spalla sinistra non sono più causati dall’infortunio” ed
ha chiuso il caso dell’assicurato “con il 1° ottobre 2023” mettendo “un
termine al versamento delle prestazioni da tale data”, precisando che
parimenti sarebbe state sospese “le prestazioni assicurative finora
accordate (indennità giornaliera e spese di cura)” (cfr. doc. 48 e supra
consid. 1.2.).
In
data 12 ottobre 2023 RI 1 si è, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), opposto a
tale decisione, allegando alla propria opposizione il certificato medico del
dr. med. __________ di data 11 ottobre 2023, dal quale risulta quanto segue:
"
(…) scrivo in merito alla vostra recente decisione di porre fine alle
prestazioni in merito all’infortunio di cui il paziente è stato vittima il
08.12.2022. Segnalo che, a mio modo di vedere, non ci sono fattori estranei
all’infortunio. L’attuale situazione è, con ogni probabilità, la conseguenza
del trauma subito. Chiediamo di rivedere la vostra posizione” (cfr. doc. 53).
Nel
rapporto relativo al consulto del 26 ottobre 2023, il dr. med. __________ -
indicando, per la prima volta, che la contestualmente certificata inabilità al
100% sino al 30 novembre 2023 era “per infortunio” – ha così descritto l’esito
della consultazione del paziente:
"
(…) in data odierna il paziente mi riferisce che la situazione è
lievemente migliorata. Presenta meno dolori ed un miglior funzione dell’arto.
Continua, dunque, con la fisioterapia ma prolungo l’inabilità lavorativa sino a
fine novembre.” (cfr. doc. 64).
Nell’apprezzamento
medico del 15 novembre 2023, il dr. med. __________, si è innanzitutto espresso
come segue sulle radiografie e sulla RM agli atti:
"
(…) Confermo grossomodo il referto radiologico. Mi permetto di
aggiungere quanto segue:
non vedo nessun segno
di un trauma acuto. Non vedo una borsite sottoacromiale. È presente una
tendinosi del tendine del muscolo sovraspinato, ben visibile nella serie 6
(immagine 13). In questa seconda la zona dell’inserimento è intatta. Nella
serie 6 (immagine 11) comunque si vede un’artrosi sottoacromiale con
impingement. In questa lesione è visibile una piccola rottura delle fibre nella
zona dell’inserimento ma senza versamento intrarticolare. Il muscolo
sovraspinato mi sembra intatto senza degenerazione e senza retrazione dei
tendini.” (cfr. doc. 66).
Preso
atto del certificato del dr. med. __________ dell’11 ottobre e del rapporto
relativo al consulto del 26 ottobre 2023 del medesimo specialista, il dr. __________
ha poi risposto come segue ai quesiti postigli dall’Istituto assicuratore:
"
(…) Risposta alle domande
Conferma che
l’infortunio non ha causato secondo il criterio della probabilità preponderante
delle lesioni strutturali?
Se sì, si tratta di
un peggioramento direzionale o solo transitorio dello stato pregresso? In caso
di peggioramento transitorio conferma che l’infortunio non gioca più alcun
ruolo causale dopo 3-6 mesi?
Faccio riferimento al
mio breve apprezzamento del 05.09.2023.
Abbiamo un infortunio
del 08.12.2022 con un trauma alla spalla sinistra. Il primo documento medico è
il rapporto intermedio del medico curante che descrive dolori non specifici
della spalla. Purtroppo, il resto rimane illeggibile in quanto il rapporto è
scritto a mano.
Invece il rapporto del
dr. med. __________ del 01.06.2023 conferma conflitto sottoacromiale con
tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare della spalla sinistra. Il prof.
Dott. med. __________ non fa mai riferimento ad una causa infortunistica. Per
confermare una probabilità preponderante della piccola lesione, che certamente
è presente, si aspetta qualsiasi sintomatologia clinica specifica.
Nella sua lettera del
01.06.223 (secondo gli atti la prima visita specialistica) il prof. Dott. med. __________
all’esame clinico descrive un’articolarità conservata con elevazione a 180°,
rotazione interna al sacro, rotazione esterna 30° e Jobe, Whipple e O’Brian
lievemente dolorosi. I testi per un impingement (Hawkins e Neer) sono positivi.
Quindi non vengono descritti segni tipici indicativi per una lesione fresca
della cuffia rotatoria. Questo corrisponde bene alla tempistica dopo
l’infortunio e la prima visita specialistica, in cui sono quasi passati sei
mesi.
Nella sua lettera del
28.10.2023 in supporto di una lesione infortunistica il prof. Dott. med __________
non mette più argomenti a favore di una probabilità preponderante. È chiaro che
è successo un infortunio, la lesione visibile è possibilmente in correlazione
con l’infortunio. Purtroppo, la legge richiede una probabilità preponderante e
per questo il prof. Dott. med. __________ non mette a diposizione elementi
concreti. Al contrario, il prof. Dott. med. __________ scrive sempre di un
impingement cronico senza esprimersi in merito all’infortunio nel corso di
tutte le visite. Visto che il prof. Dott. med. __________ è sub-specializzato
nella cura delle spalle, sarebbe da aspettarsi anche da parte sua una presa di
posizione più dettagliata se anche lui fosse convinto di una lesione
infortunistica. Adesso sarebbe da discutere un peggioramento direzionale visto
che è visibile un certo impingement e una tendinosi.
Quindi, sarebbe da
discutere se nel senso di un peggioramento direzionale la lesione è dovuta
all’infortunio. Faccio riferimento alla mia argomentazione antecedente. È
certamente possibile ma mi mancano gli argomenti per la probabilità
preponderante. Lo specialista per le spalle, il prof. Dott. med. __________, ha
sempre trattato la spalla come un impingement cronico anche dopo la risonanza
magnetica effettuata. Solo dopo il rifiuto della CO 1, il prof. Dott. med. __________
ha messo a disposizione una lettera a sostegno di una conseguenza
infortunistica. Sembra che abbia cambiato idea e adesso non vede più “fattori
estranei” (non infortunistici?). Questo è in evidente contraddizione di tutte
le sue pregresse valutazioni. Dunque, questo solo cambio di idea non mi basta
per confermare la probabilità preponderante di una lesione infortunistica. È
chiaramente argomentato un miglioramento e nella ultima lettera il prof. Dott.
med __________ ha scritto che non ha più effettuato l’infiltrazione
sottoacromiale pianificata. Questo è un segno molto indicativo di un
peggioramento transitorio dello stato pregresso. Per un decorso favorevole
sarebbe da confermare una tempistica di più o meno 6 mesi, sempre guardando il
caso individuale che, nel caso dell’assicurato, potrebbe durare anche un po’
più a lungo.
Secondo l’ultimo
rapporto del prof. Dott. med __________ del 26.09.2023 viene descritto un
miglioramento. È ipotizzabile un inizio dell’attività lavorativa – solo per le
cause infortunistiche – dal 01.10.2023.
Tutti i sintomi ancora
presenti sono con probabilità preponderante, dopo questa data, dovuti alla
malattia (impingement cronico con lesione parziale del tendine del muscolo
sovraspinato), non di competenza CO 1.” (cfr. doc. 66).
Con
decisione su opposizione del 17 novembre 2023, fondandosi sul parere del medico
fiduciario di data 15 novembre 2023, l’CO 1 ha confermato la propria precedente
decisione ritenuto che “il parere privo di motivazione del prof. Dott. __________
non permette di mettere in dubbio l’analisi effettuata dal PD dott. __________,
il quale ha invece spiegato in modo chiaro e convincente per quali motivi
l’infortunio non ha causato delle lesioni strutturali né un peggioramento
direzionale della situazione pregressa”.
La
parte resistente ha pure rilevato che nel caso concreto non si imponeva una
valutazione personale dell’assicurato (cfr. doc. 67).
Dal
rapporto medico del dr. med. __________ di data 10 dicembre 2023, prodotto da RI
1 unitamente al ricorso con il quale ha contestato la decisione su opposizione
(cfr. supra consid. 1.5.), risulta quanto segue:
"
(…) in data odierna il paziente mi riferisce che purtroppo la situazione
non è migliorata. Presenta sempre dolori particolarmente sotto sforzo e con le
attività al livello e sopra l’orizzontale. Nel frattempo, la CO 1 ha deciso di
sospendere le prestazioni in quanto il nesso causale sarebbe estinto con il 1°
ottobre 2023. Ho nuovamente visionato la risonanza magnetica confermando un
quadro di tendinosi interpretabile come lesione parziale sia del sottoscapolare
che del sovraspinato.
A mio modo di vedere vi
è una chiara relazione tra l’attuale situazione e l’infortunio del paziente. E
soprattutto il nesso causale non può considerarsi estinto. Credo che il
paziente non possa riprendere l’attività lavorativa. Inoltre, sono del parere
che il nesso causale sia molto probabile e non solo possibile. Inoltre, ritengo
che vada continuata la fisioterapia per la quale ho fatto un’ulteriore prescrizione.
Chiederei alla CO 1,
che ci legge in copia, di voler rivedere la propria posizione e incoraggio il
paziente a voler fare opposizione alla recente decisione” (cfr. doc. 69 ed all.
A3 a doc. I).
Nuovamente
interpellato dall’CO 1, nel proprio apprezzamento medico del 18 dicembre 2023,
il dr. med. __________, preso atto del rapporto del dr. med. __________ del 10
dicembre precedente, si è espresso come segue:
"
(…) siamo quasi ad un anno dall’evento di trauma contusivo della spalla
sinistra. La situazione secondo i rapporti del prof. Dott. med. __________ non
sta migliorando. Vedo nuove valutazioni da parte del prof. Dott. med. __________
ma purtroppo non vedo nessun esame ortopedico approfondito che trovo un po’
insolito vista la situazione del suo paziente.
Il prof. Dott. med. __________
invece conferma la sua presa di posizione soggettiva che si tratta di
conseguenze infortunistiche. Purtroppo, il prof. Dott. med. __________ non
mette in evidenza fatti nuovi che potrebbero sostenere questa presa di
posizione. Egli scrive che ha nuovamente visionato la risonanza magnetica e ha
confermato una lesione parziale del sottoscapolare e del sovraspinato. Questo è
già stato confermato dal referto radiologico della RM del 14.07.2023. Io non ho
nessun dubbio in merito alla presenza di una lesione. Purtroppo, il prof. Dott.
med. __________ non prende posizione per una causa infortunistica con
probabilità preponderante. Non vi sono fatti nuovi che parlano in favore di
questo eventuale nesso causale.
Un conflitto
sottoacromiale e una lesione parziale della cuffia dei rotatori sono dolorosi e
ci vuole qualche volta un po’ di tempo per le cure.
Solo per le cause
infortunistiche anche in base alla nuova documentazione non posso cambiare la
mia presa di posizione dettagliata contenuta nell’apprezzamento medico del
15.11.2023” (cfr. all. III1 a doc. III).
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale
mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa
giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte
(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022
e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso negli apprezzamenti
medici del dr. med. __________, specialista nella materia che qui ci occupa, possa
essere considerato pienamente probante in quanto dettagliato, approfondito, quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.)
e, di conseguenza, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamato a rendere.
Il TCA condivide la conclusione alla
quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione, il quale
ha, in maniera motivata e convincente, spiegato le ragioni per le quali, sulla
base delle inequivocabili risultanze degli esami strumentali effettuati (e
meglio: RM spalla sinistra del 14.07.2023, cfr. doc. 41), si deve concludere
che l’evento dell’8 dicembre 2022 ha “slatentizzato” e prodotto un aggravamento
unicamente temporaneo di una situazione degenerativa già da tempo presente, seppure
in forma silente e asintomatica, con il raggiungimento dello status quo sine
da situare tutt’al più a 6 mesi (“3-6 mesi”; cfr. doc. 43) dall'episodio
iniziale (cfr. doc. 43, 66 ed all. III1 a doc. III).
In particolare, il medico
fiduciario dell’amministrazione ha elencato le ragioni che lo hanno portato a
tale conclusione, fondata, in particolare, sulla RM del 14 luglio 2023 e meglio
su quello stesso elemento in base al quale anche il dr. med. __________ aveva
diagnostico un conflitto sottoacromiale con tendinosi del sovraspinato e del
sottoscapolare, senza fare riferimento, sino alla decisione di sospensione
delle prestazioni del 28 settembre 2023, a lesioni di origine traumatica.
Il dr. med. __________ ha, così,
ritenuto che già prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il
criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o
asintomatiche alla spalla coinvolta nel sinistro, rilevando che la risonanza
magnetica ha permesso di mettere in evidenza un conflitto cronico
sottoacromiale – lo si ripete, diagnosticato anche dal medico curante
dell’assicurato (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 29, 39) - che il fiduciario
ritiene essere dovuta ad una degenerazione e quindi ad una lesione degenerativa
in presenza di un impingement sottoacromiale (“Nella serie 6 (immagine 11)
comunque si vede un’artrosi sottoacromiale con impingement. In questa lesione è
visibile una piccola rottura delle fibre nella zona dell’inserimento ma senza
versamento intrarticolare. Il muscolo sovraspinato mi sembra intatto senza
degenerazione e senza retrazione die tendini”; cfr. supra consid. 2.7.).
Il TCA non ha motivo per scostarsi
dalle considerazioni espresse dal dr. med. __________.
Del resto, né gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria
impugnativa (cfr. doc. I), né la documentazione medica prodotta, sono atti a
generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito
parere espresso dallo specialista interpellato dall’Istituto assicuratore
resistente, con considerazioni puntuali e convincenti.
In effetti, la valutazione dello specialista fiduciario dell’assicuratore LAINF
- che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica – basata su riscontri oggettivi incontrovertibili, risultanti
dall’esame RM spalla sinistra, non è stata smentita da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
Il
TCA non ignora i certificati medici del dr. med __________, prodotti
dall’assicurato, con particolare riferimento a quelli successivi alla decisione
del 28 settembre 2023.
Questa
Corte rileva, però, che, come osservato anche dalla parte resistente, è stato
proprio e solo dopo avere preso atto dell’interruzione del riconoscimento delle
prestazioni LAINF a favore del proprio paziente che lo specialista curante si è
espresso nel senso di una natura infortunistica delle lesioni lamentate da RI 1.
Il
dr. med. __________, tuttavia, non ha fondato la propria nuova prospettiva su
esami ulteriori rispetto alla RM del 14 luglio 2023, né si è confrontato a
sufficienza con le considerazioni espresse dal dr. med. __________, limitandosi
ad affermazioni generiche che, in quanto tali, non sono atte a generare dubbi,
neppure lievi, circa l’apprezzamento del medico fiduciario.
Il
dr. med. __________, come visto – e peraltro dopo aver diagnosticato a più
riprese un conflitto sottoacromiale alla spalla sinistra (cfr. doc. 29 e 39),
in ragione sia della radiografia del 1 giugno 2023, che della RM del 14 luglio
2023 senza indicare che avrebbe avuto origine infortunistica - solamente ad
ottobre 2023, dopo che l’CO 1 aveva posto un termine al versamento delle
proprie prestazioni, senza esperire ulteriori accertamenti e quindi sulla base
della situazione di fatto che gli si è presentata quantomeno dalla metà di
luglio 2023, ha attestato l’inesistenza di fattori estranei all’infortunio ed a
ricondurre, “con ogni probabilità” i disturbi lamentati al trauma dell’8
dicembre 2022 (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 53 ed all. III1 a doc. III).
Sennonché,
in assenza di specifiche argomentazioni in suo sostegno o elementi oggettivi
atti a confortarla, la sua affermazione secondo cui il danno in questione sarebbe
imputabile all’infortunio di cui è rimasto vittima l’assicurato non rappresenta
una valida risposta alle argomentazioni sviluppate in proposito dallo
specialista interpellato dell’assicuratore LAINF.
In
ogni caso, tale presa di posizione dello specialista curante è stata valutata
ed analizzata – e respinta, fondamentalmente perché non argomentata – dal dr.
med. __________, il quale ha esaurientemente spiegato per quali ragioni le
lesioni alla spalla sinistra vadano considerate croniche, preesistenti, seppure
silenti e siano, poi, state “slatentizzate” dall’evento dell’8 dicembre 2022.
Al riguardo - e con riferimento all’asserzione ricorsuale secondo cui
l’assicurato non ha “mai lamentato nessun tipo di disturbo alla spalla
sinistra” e non ha “nemmeno mai eseguito delle cure a questa parte del
corpo” (cfr. supra consid. 1.5.) -va ribadito che la
regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di
questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che
per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute
non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile
dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio
(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher
sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten
Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen
Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht
haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_248/2019 del 15 ottobre
2019; 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF
8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25
settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).
Infine, è pure utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13
ottobre 2021 consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di principio, l’avviso
dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei
particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza
comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del
paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
Il
TCA rileva che la tempistica (3-6 mesi dall'episodio iniziale secondo
l’apprezzamento del dr. med. __________, cfr. supra consid. 2.7.) ritenuta
dall’CO 1 (che ha versato le prestazioni da dicembre 2022 a settembre 2023, per
totali 10 mesi) per ritenere raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione al
trauma subito alla spalla sinistra risulta plausibile anche alla luce
della giurisprudenza federale (cfr., per un caso analogo, STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.7, ove è
stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante in
relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2
mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale).
In una STF 8C_19/2020 del 21 settembre 2020, l’Alta Corte ha
confermato il raggiungimento di uno status quo sine a distanza di tre mesi
dall’evento, nel caso di un maestro di sci che, dopo una caduta sulla neve,
aveva riportato una contusione della spalla destra con rottura dei muscoli
sottoscapolare e sovraspinoso.
Il TF ha giudicato
convincente l’apprezzamento con il quale i medici fiduciari dell’assicuratore
infortuni avevano rilevato che le lesioni all’arto superiore destro messe in
evidenza dalla risonanza magnetica eseguita a distanza di alcuni mesi alla
spalla destra – e poi oggetto di intervento chirurgico – erano tipicamente
degenerative.
Fatti
I medici fiduciari
dell’amministrazione avevano sottolineato come la sintomatologia accusata dall’interessato
fosse in relazione con una lesione degenerativa classica per un uomo di 53
anni, che praticava degli sport con carichi pesanti in maniera ripetuta per gli
arti superiori.
Inoltre, essi
avevano precisato che se la rottura fosse stata traumatica vi sarebbe stata
l’insorgenza di una immediata impotenza funzionale, con conseguente incapacità
lavorativa quale maestro di sci nei giorni successivi alla caduta. Per tutte
queste ragioni, solo la diagnosi di contusione della spalla era da ritenere in
nesso causale con l’evento traumatico, con raggiungimento dello status quo
sine dopo tre mesi dall’infortunio.
In una STF
8C_248/2019 del 15 ottobre 2019, il Tribunale federale ha confermato il
sopraggiungere di uno status quo sine a distanza di 4-6 settimane
dall'episodio iniziale, con un limite massimo superiore, situato a tre mesi dall’evento - così come deciso dall’amministrazione e ratificato da
questo Tribunale con STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 - considerando che la causalità tra l'episodio traumatico
del 18 febbraio 2017 e la lesione degenerativa oggettivata dagli esami
complementari e da un intervento chirurgico alla spalla sinistra, non era
probabile, ma solo possibile e che il trauma aveva causato solamente un
aggravamento temporaneo e non determinante, di una situazione degenerativa già
presente.
In particolare,
l’Alta Corte ha giudicato non esservi il benché minimo dubbio riguardo
all’apprezzamento con il quale il medico fiduciario aveva rilevato come dall'artro-MRI
del 26 giugno 2017 risultasse una situazione tipica di un processo degenerativo
del tendine sovraspinato, come si trova abitualmente nei casi di lesioni
degenerative della cuffia dei rotatori (che comincia classicamente sul versante
articolare per poi progredire verso l'acromion ed eventualmente completarsi con
una rottura/separazione).
Anche
in quel caso – così come nella vertenza oggetto della presente controversia -
l’Alta Corte ha considerato ininfluenti i referti medici prodotti
dall’assicurato, i quali si limitavano a presentare lo stato di salute del
ricorrente, senza esprimersi in sostanza sul nesso di causalità tra i disturbi
di cui soffriva l'assicurato e l'infortunio, e senza neppure tentare di
contestare o mettere in dubbio le considerazioni dei medici fiduciari
dell’amministrazione. Il Tribunale federale ha ricordato come la circostanza
che dopo un infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per
concludere all'esistenza di un nesso causale.
In un’altra STF 8C_167/2018 del
28 febbraio 2019, concernente il caso di un assicurato che si era infortunato
alla spalla destra mentre stava giocando a pallanuoto, il Tribunale federale -
ritenendo corretta la valutazione del medico fiduciario, peraltro non smentita
tramite refertazioni specialistiche di senso contrario, e basandosi sulle
risultanze dell’esame MRI, dal quale risultavano solo alterazioni degenerative
- ha confermato l’avvenuto raggiungimento dello status quo sine a
distanza di circa due mesi dall’evento, come deciso dai primi giudici.
In quel caso, in particolare, l’Alta Corte ha considerato
pienamente probante il ragionamento sviluppato dal medico fiduciario
dell’amministrazione per spiegare quali meccanismi e quali movimenti fossero
Considerandi
necessari per produrre una rottura traumatica della cuffia dei rotatori, la
quale avrebbe comportato delle lesioni con determinate corrispondenti
caratteristiche morfologiche, non presenti nel caso oggetto di disamina. Da
tali elementi si doveva quindi concludere, a suo modo di vedere, che i disturbi
che l’assicurato continuava ad accusare alla spalla dopo due mesi dall’evento
non fossero più prevalentemente correlati al trauma, ma costituissero,
piuttosto, delle conseguenze delle degenerazioni preesistenti.
In
un’altra sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale,
annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con
la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di
fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la
contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva
scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento
asintomatica.
In
esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene che l’assicuratore resistente era
legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’evento dell’8 dicembre 2022.
In tale
contesto è peraltro utile ricordare che la giurisprudenza federale non esige
che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa
ammettere il valore probatorio di un documento medico, purché l’incarto su cui
si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in
base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e
i riferimenti ivi menzionati). Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui
il consulente dell’CO 1 ha espresso la propria valutazione in base a tutta la
documentazione medica e non da ultimo proprio ai referti elaborati dal dr. med.
__________ a seguito di ripetute visite personali della ricorrente.
Va infine segnalato che l’Alta Corte
ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza
di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati
dall’interessato (cfr. STF 8C_167/2018 del 28
febbraio 2019, STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e
riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre
2017, consid. 2.9).
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione su opposizione contestata merita
conferma.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du
TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in:
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti