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Decisione

35.2023.116

Assicurato, mentre stava uscendo dalla vasca da bagno, è scivolato riportando un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Status quo sine raggiunto dopo quasi 5 mesi. Decisione su opposizione confermat

18 marzo 2024Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175

consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione

della diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I

701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso

il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 10 ottobre 2023, in quanto da

quella data i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sinistro non costituivano

più una conseguenza naturale dell’infortunio del 23 maggio 2023, ma erano da

attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale decisione è stata

presa in base alla valutazione espressa in merito dal proprio medico __________

(cfr. doc. 48 pag. 3).

Dal canto suo, la patrocinatrice

dell’insorgente lamenta una prematura chiusura del caso da parte dell’CO 1, in

quanto i dolori e disturbi di cui il suo patrocinato soffre al ginocchio

sinistro, sarebbero ancora da ricondurre all’infortunio del maggio 2023.

2.8. Dalle tavole processuali emerge che

l’assicurato il 16 giugno 2023 è stato sottoposto a una RMN del ginocchio

sinistro che ha messo in evidenza quanto segue:

" (…)

Referto

Assenza di versamento intrarticolare.

Comparto mediale: Non evidenti alterazioni a carico del

menisco. Regolare il legamento collaterale interno.

Comparto laterale: Fissurazione orizzontale del menisco

laterale estesa dal corno anteriore al corno posteriore con piccole cisti

parameniscali. Regolare il complesso postero-laterale.

Comparto centrale: Legamenti crociati morfologicamente

regolari.

Comparto femoro-rotuleo: Modesta iperpressione

femoro-rotulea esterna. Non lesioni osteocondrali.

Conclusioni

Fissurazione orizzontale del menisco laterale con piccole cisti

parameniscali.” (doc. 12; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono

della redattrice).

Il 28 settembre 2023 il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia nonché medico curante

dell’assicurato, ha posto la diagnosi di “Lesione menisco laterale ginocchio

sinistro” e l’indicazione per un “intervento chirurgico di meniscectomia,

sinoviectomia e condrectomia per via artroscopica.” (doc. 23).

Da notare che dagli atti non

risulta se nel frattempo l’assicurato si sia, o meno, sottoposto alla

prospettata operazione chirurgica.

Interpellato

dall’amministrazione, il 3 ottobre 2023, il dr. med. __________ ha risposto negativamente

alla domanda se l’infortunio assicurato avesse causato con probabilità preponderante

un danno strutturale oggettivabile, rispettivamente a quella di sapere se il

danno oggetto del prospettato intervento chirurgico fosse imputabile a

quell’evento, precisando al riguardo che “nessuna lesione verticale, né edemi o

versamenti intraarticolari possono confermare un evento infortunistico. La

lesione orizzontale è con probabilità di origine morbosa in presenza di

formazioni cistiche intorno al menisco mediale fino ventrale. Nessuna

indicazione per una estrazione del menisco in assenza di danni. Al massimo

sarebbe la valutazione della stabilità quale sec. RM non mostra un distacco.

Non vedo nessuna indicazione per una sinoviectomia e nemmeno una condrectomia

quale è contraproductiva (recte: controproducente, n.d.r.) in un 35

enne. Se è stata eseguita una condrectomia sarebbe da valutare un errore

medico. Questo gesto può essere in grado di provocare un'artrosi in futuro.

Caso da rifiutare.”.

Il medico __________ appena

citato ha quindi sostenuto che, trascorse 4, massimo 6 settimane, l’infortunio

del 23 maggio 2023 non ha più giocato alcun ruolo causale per rapporto ai

disturbi denunciati dall’insorgente al ginocchio sinistro (cfr. doc. 25)

Il 7 dicembre 2023, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" il

paziente RI 1 fino al giorno 23.5.2023 non ha mai avuto patologie alle

ginocchia e né ha mai avuto traumi che possano aver leso la capsula legamentosa

e i menischi bilateralmente” (doc. F)

Il 14 dicembre 2023, il dr. med. __________

ha rilevato quanto segue:

" non ho mai

visto il suddetto paziente per alcuna patologia prima dell’infortunio del

23.05.2023” (doc. E).

Interpellato nuovamente dall’amministrazione,

con apprezzamento datato 29 gennaio 2024, il dr. med. __________ ha

puntualizzato quanto segue:

" (…).

Ho visionato l'esame RM del 16.06.2023 effettuato presso la

Clinica __________.

Al menisco esterno nella sua inserzione ventrale attorno laterale

verso posteriore sono presenti formazioni cistiche che sono evidenti segni di

un processo degenerativo. Il corno anteriore mostra un edema e una fessura che

dal corno anteriore continua verso l'intera parte laterale e finisce nella zona

intermedia senza lesione del corno posteriore. La superfice è chiusa e non

siamo in presenza di una lesione verticale che normalmente è presente in una

lesione traumatica. Il menisco esterno è un menisco discoideo con una lesione

presente solo nella sua base e non nella parte centrale del disco. Nel corno

esterno vi sono le cisti più grandi presenti attorno al menisco laterale. Un

menisco discoideo è una patologia connatale e non infortunistica.

Normalmente è molto raro di essere confrontati in un 34enne con

processi degenerativi del menisco. In questo caso la degenerazione può essere

stata provocata dal menisco discoideo a causa di un sovraccarico della parte

esterna non anatomica. È evidente che il menisco non ha avuto una lesione

verticale o un distacco della parte discale interna. Siamo confrontati con

processi degenerativi nella parte esterna che eseguendo ripetitive rotazioni su

carico del compartimento esterno possono sovraccaricare la parte inserzionale

verso la capsula del menisco come in questo caso.

Come descritto nella prima valutazione in genere siamo in presenza

di un edema, versamenti o segni dopo contusione infortunistica che in questo

caso non vi sono.

Da parte CO 1 non sarebbe indicato l'intervento di meniscectomia,

sinoviectomia e nemmeno una condrectomia in assenza di una lesione condrale in

quanto questo intervento, in modo sicuro può provocare una futura artrosi

precoce in un 34enne.

Sarebbe al massimo indicata una sutura del corno del menisco

interno.” (doc. V-1).

Nella medesima occasione il

medico fiduciario alla domanda “Prima dell'infortunio l'assicurato

presentava delle alterazioni morbose?” ha risposto “Sì”, alla domanda “L'infortunio

ha comportato delle lesioni strutturali?” ha risposto “Non è da

escludere che l'infortunio/distorsione ha portato a un peggioramento della

fessura del processo degenerativo pre-esistente nel disco esterno.” e alla

domanda “Se no, l'infortunio ha comportato un peggioramento solo passeggero

o duraturo?”

ha risposto “L'infortunio con possibilità ha portato a un peggioramento

duraturo in presenza di un menisco discoideo” (doc. V-1).

2.9. Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. __________,

specialista nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in

materia di medicina infortunistica e assicurativa (in questo contesto, va

comunque segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________,

così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati,

per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli

specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro

specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.

4.4.2), secondo la quale l’evento infortunistico del 23 maggio 2023 ha

peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato (morboso) del

Considerandi

ginocchio sinistro, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

In effetti, il medico fiduciario ha

spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce dell’insieme della

documentazione medica agli atti riassunta al considerando 2.8., in particolare

degli esiti della RMN del 16 giugno 2023, i motivi per i quali egli ritiene che

i disturbi lamentati dal ricorrente al ginocchio sinistro siano da ascrivere,

successivamente al 10 ottobre 2023, a fattori extra-infortunistici. In

particolare, egli ha sottolineato come l’esame strumentale in questione abbia

messo in evidenza che attorno al menisco esterno sono presenti delle formazioni

cistiche che sono segni di un processo degenerativo e che non esiste una lesione

verticale o un distacco della parte discale interna del menisco che normalmente

è presente in caso di lesione traumatica. Inoltre, il menisco esterno è un

menisco discoideo (patologia congenita) con una lesione presente solo alla sua

base e non alla parte centrale del disco e nel corno esterno vi sono le cisti

più grandi presenti attorno al menisco laterale. In questo caso siamo confrontati

con processi degenerativi originati dal menisco discoideo e, quindi, dal sovraccarico

della parte esterna non anatomica. Infine, in questo caso, sono assenti un edema,

versamenti o segni riconducibili ad una contusione infortunistica. Il medico

fiduciario ha pertanto concluso che la lesione meniscale orizzontale è con

probabilità preponderante di origine morbosa e soltanto possibilmente di

origine infortunistica.

Questa Corte non ignora le

certificazioni che sono state versate agli atti (cfr., in particolare, doc. 2,

6-8, 11, 17, 20, 23, 34, 38 e 43 e doc. D, E e F). Tuttavia, a suo avviso, esse

non sono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della

fondatezza della valutazione enunciata dal medico __________.

Innanzitutto, va osservato che

la maggior parte di esse (cfr., in particolare, doc. 2, 6-8, 17, 20, 34, 38 e

43) si limitano ad attestare l’esistenza di un’incapacità lavorativa per un

determinato periodo, senza pronunciarsi - in maniera motivata (evidentemente,

la sola indicazione generica “in seguito a infortunio” non può bastare)

- sull’eziologia dei disturbi.

Parimenti dicasi per il referto 28 settembre 2023 del dr. med. __________ (doc.

23; peraltro precedente alle anzidette valutazioni 3 ottobre 2023 e 24 gennaio

2024.

del dr. med. __________), in cui egli non si è pronunciato - in maniera

motivata (la sola generica indicazione “gonalgia sinistra post traumatica”

non può bastare) – a proposito dell’eziologia dei disturbi. Inoltre, con le sue

certificazioni del 24 luglio 2023 (doc. 11 e doc. D), egli si è limitato a

porre la diagnosi di lesione orizzontale del menisco laterale sinistro con

piccole cisti parameniscali, rispettivamente la relativa indicazione

chirurgica, senza però esprimersi in merito alla causalità naturale con

l’infortunio del 23 maggio 2023.

Per quanto concerne invece i rapporti 14 dicembre 2023 del dr. med. __________ e

7.

dicembre 2023 del dr. med. __________ (doc. E e doc. F), è qui utile ricordare

che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa

di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito

che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla

salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è

insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst,

wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an

der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage

angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V

335.

E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar

und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018;

STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul

tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60

del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018,

consid. 2.6; STCA 35.2023.83 del 26 febbraio 2024, consid. 2.9.4).

Per i medesimi motivi non va

considerata decisiva l’argomentazione ricorsuale (cfr. doc. I, pag. 3 e 4), secondo

la quale, prima dell’infortunio del 23 maggio 2023, il ricorrente avrebbe sempre

goduto di buona salute in relazione al ginocchio sinistro.

Quanto sostenuto dal consulente

medico dell’assicuratore resistente trova, del resto, piena conferma nella

letteratura specialistica, dalla quale si evince che le lesioni meniscali sono

solitamente causate da traumi indiretti (nel caso di specie, dagli atti

di causa si evince invece che il ricorrente ha riportato una contusione

diretta al ginocchio sinistro). Il più delle volte si tratta di movimenti

di torsione con il ginocchio piegato. Quale esempio classico viene menzionata

la rottura meniscale insorta al momento di rialzarsi repentinamente dalla

posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst (ed.), Versicherungsmedizin, 2a

ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B. Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie

– Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p. 40, www.chirurgie-toulouse.fr: “Dans

les lésions isolées du ménisque, on distingue le mécanisme de flexion forcée

associée ou non à une certaine rotation externe forcée. La

position en flexion forcée prolongée du genou diminue temporairement les

qualités mécaniques du ménisque (diminution de sa lubrification). Lorsque le

sujet se relève brutalement, la corne postérieure du ménisque médial est alors

comprimée entre fémur et tibia et en même temps les insertions capsulaires le

tirent vers l'avant: le ménisque se déchire (mécanisme de relèvement après une

position accroupie prolongée). L'autre mécanisme de survenue d'une lésion

méniscale est un mouvement de rotation externe du tibia sur un genou légèrement

fléchi, pied fixé en appui au sol. Cela favorise un conflit entre le condyle

médial et la corne postérieure du ménisque médial, responsable d'une déchirure

de celui-ci. (…). Lors de lésions du ligament croisé antérieur, une translation

antérieure violente et soudaine du tibia peut entraîner une lésion de la corne

postérieure du ménisque médial (qui normalement contribue à limiter la

translation antérieure du tibia). D'autre part, la répétition de mouvements

anormaux de translation antérieure excessive, sans forcément de nouveaux

accidents d'entorse, entraîne progressivement une rupture du ménisque médial. Il

s'agit souvent de lésions très périphériques réalisant une désinsertion

capsulo-méniscale.” e www.clinique-arthrose.fr, in cui si legge tra l’altro che

la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel

ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale oppure

detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora accompagnata

da un inizio di artrosi; in questo senso, cfr., tra le tante, la STF

8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023 e le STCA 35.2022.49 del 16 agosto 2022

consid. 2.10.; 35.2022.30 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.; 35.2017.137 del 28

marzo 2018 consid. 2.7.; 35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7.).

In queste circostanze, il fatto

che il medico fiduciario dell’CO 1 abbia indicato che il danno meniscale in

discussione è con probabilità preponderante di origine morbosa e solo possibilmente

di origine infortunistica (cfr. doc. 25 e doc. V-1), non consente di

giungere a una diversa conclusione. Contrariamente a quanto preteso dalla

patrocinatrice dell’insorgente, infatti, una mera possibilità, non basta

dal profilo probatorio per riconoscere l’origine infortunistica della lesione

meniscale in questione (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1,

402.

consid. 4.3; cfr. pure la STCA 35.2023.35 del 3 luglio 2023 consid. 2.7.).

In concreto, va del resto considerato

che l’amministrazione non ha negato a priori ogni ruolo causale all’infortunio

assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo di tempo

(durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto), questo ruolo

si è estinto completamente.

Stante tutto quanto precede,

questo Tribunale ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che l’evento infortunistico del 23

maggio 2023 ha provocato un peggioramento soltanto transitorio del

preesistente stato (morboso) del ginocchio sinistro.

2.10

Questo Tribunale è ancora chiamato a

stabilire se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare raggiunto

lo status quo sine (e, pertanto, a porre fine alle proprie prestazioni) a

distanza di quasi 5 mesi dall’infortunio assicurato.

A questo proposito, il TCA rileva

che, nella sentenza 8C_178/2015 del 28 luglio 2015 consid. 4.2, la Corte

federale ha confermato il parere espresso dal medico consulente

dell’assicuratore in questione, secondo il quale, nel caso di una contusione

del ginocchio, lo status quo sine vel ante si ritiene di regola

raggiunto trascorse due, massimo quattro settimane dall’evento medesimo.

Va pure segnalato che, nella pronunzia

8C_558/2020 del 31 ottobre 2020, l’Alta Corte ha evidenziato quanto segue:

" (…).

3.1

(…) Mit zunehmendem Alter werde der

Meniskus spröde und verliere an Widerstandskraft. Schon in jüngeren Jahren

könnten derartige Veränderungen auftreten, (…). Verschleisserscheinungen am

Meniskus könnten jahrelang asymptomatisch bleiben, ohne dass eine ärztliche

Behandlung notwendig geworden sei. Die bei der Beschwerdeführerin zeitnah

durchgeführte kernspintomografische Diagnostik weise nicht auf frische,

traumatisch bedingte strukturelle Läsionen hin. Namentlich hätten sich bei der

radiologischen Untersuchung kein Kniegelenkshämatom, keine frischen Knochen-,

Knorpel-, Band- oder Sehnenläsionen und auch kein Bonebruise feststellen

lassen. Vielmehr seien mit dem radiologischen Befund typisch degenerative

Meniskopathien im Sinne eines horizontalen Risses im Corpus und Hinterhorn mit

einer peripher angrenzenden kleinen Meniskuszyste dokumentiert worden. Die

Beschwerdeführerin habe beim Unfall vom 23. Juni 2018 aus medizinischer Sicht

kein gravierendes Knietrauma erlitten. Nach der einschlägigen Literatur könne

ein schwerwiegendes Rotationstrauma unter Belastung bei fixiertem Fuss (zum

Beispiel Skifahren oder Fussballspielen) zu einem Riss eines vorher gesunden

Meniskusgewebes führen. Dazu sei zu bemerken, dass unmittelbar nach einem

traumatisch bedingten Meniskusriss starke Schmerzen mit Schwellungen aufträten,

die eine sofortige ärztliche Konsultation mit Abklärung und Behandlung

notwendig machten. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdeführerin ihren

Hausarzt erst sechs Tage nach dem Unfall vom 23. Juni 2018 aufgesucht, der zu

diesem Zeitpunkt klinisch keine auf ein erhebliches traumatisches Ereignis

hindeutenden Befunde festgestellt habe.

(…) habe der Kreisarzt die Möglichkeit einer richtunggebenden

Verschlimmerung des degenerativen Vorzustands geprüft. So habe er darauf

hingewiesen, dass die Meniskusläsion als Zufallsbefund im Rahmen der

medizinischen Abklärungen der Kniebeschwerden zu werten sei. Damit gehe er von

einem eigenständigen degenerativen Leiden aus, dessen Behandlung nicht von der

Unfallversicherung zu übernehmen sei. Insgesamt sei anzunehmen, dass sich die

Beschwerdeführerin beim Unfall vom 23. Juni 2018 keine objektivierbaren

strukturellen Verletzungen zugezogenen habe und die Beschwerden innert

vier bis sechs Wochen danach als gänzlich abgeklungen zu betrachten

seien.”. (n.d.r.: la sottolineatura e il corsivo sono della redattrice).

Sempre in questo senso, si vedano

inoltre le STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 7.2.2 e

7.2

, come pure le STCA 35.2021.66 del 17 gennaio 2022 consid. 2.10.1.; 35.2017.137

del 28 marzo 2018 consid. 2.7.; 35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7.).

Nella presente fattispecie,

riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 10 ottobre 2023, dunque per

quasi 5 mesi, l’CO 1 ha manifestamente ossequiato la giurisprudenza citata

in precedenza.

In conclusione, alla luce di

quanto appena esposto, il TCA ritiene accertato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che al più tardi dopo il 10 ottobre 2023 i disturbi al

ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento

traumatico assicurato.

Va inoltre segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019,

consid. 2.9 e la STCA 35.2023.69 del 21 febbraio 2024, consid. 2.10).

2.11

A fronte di una situazione giudicata

sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.9.-2.11.), il TCA rinuncia all'esecuzione

di ulteriori atti istruttori (in particolare, al rinvio degli atti all’CO 1 per

nuovi accertamenti sull’eziologia, come richiesto più volte dalla patrocinatrice

del ricorrente).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti