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Decisione

35.2023.12

Infortunio non professionale alla spalla sinistra. Status quo sine raggiunto (peggioramento transitorio)? Rinvio atti per perizia ex art. 44 LPGA (peggioramento transitorio o direzionale del preesistente stato morboso?)

24 aprile 2023Italiano32 min

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.12

PC/MM/sc

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 3 aprile 2021, RI 1, nato

il __________ 1966, di professione panettiere, attivo al 75% in qualità “responsabile

/ panettiere” presso la __________ (di cui è socio e gerente con diritto di

firma individuale) dal 1° dicembre 2002 e assicurato contro gli infortuni e le

malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), verso le ore 18:00,

mentre si stava esercitando in un campo a __________ con un aquilone, è

inciampato e caduto in avanti, facendosi male, al momento dell’impatto a terra,

alla spalla destra (doc. 4).

A causa di questo evento egli ha

riportato un trauma contusivo alla spalla destra (doc. 1, 6 e 8).

La radiografia del 4 aprile 2021, eseguita presso il Servizio di PS della

Clinica __________ di __________, ha escluso lesioni ossee, mettendo in

evidenza “irregolarità del profilo inferiore del glenoide (Degenerativo?)”

(doc. 8, pag. 3).

La risonanza magnetica nativa del 12 aprile 2021 eseguita presso la medesima

struttura, ha evidenziato quanto segue: “Lesione a tutto spessore

preinserzionale del sovraspinato a livello anteriore, in quadro tendosinico

avanzato; artrosi gleno-omerale con grossolana formazione geodico cistica sottocondrale

lungo il profilo inferiore della glena omerale; segni di tipo degenerativo del

cercine glenoideo; tendinosi grave del sottoscapolare e del CLBO; grave artrosi

acromion-claveare” (doc. 8, pag. 4).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. In ragione della persistenza dei

disturbi e delle limitazioni funzionali alla spalla destra, l’assicurato si è

sottoposto il 13 settembre 2021 ad una visita specialistica presso la Clinica __________

di __________, al termine della quale il dr. med. __________ ha posto

l’indicazione per un intervento chirurgico artroscopico, eseguito il 19

novembre 2021 (doc. 11 e doc. 26).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare dopo avere raccolto agli atti la

valutazione del 29 settembre 2021 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica - doc. 15), in data 12 ottobre 2021, la

CO 1 ha comunicato all’assicurato l’estinzione dal 13 giugno 2021 del proprio

obbligo a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 3 aprile 2021,

rinunciando nel contempo a chiedere la restituzione delle prestazioni di cura

già versate, rispettivamente delle indennità giornaliere corrisposte fino al 31

luglio 2021 (doc. 19).

1.4. Preso atto del disaccordo

dell’assicurato (doc. 22) e acquisita agli atti la valutazione 2 febbraio 2022

del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica (doc. 39), con decisione formale del 7 febbraio 2022, la CO

1 ha dichiarato estinto dal 13 ottobre 2021 il proprio obbligo a

prestazioni dipendente dall’infortunio del 3 aprile 2021, puntualizzando che le

indennità giornaliere venivano riconosciute soltanto fino al 31 luglio 2021,

dato che dal 1° agosto 2021 l’assicurato aveva ripreso a lavorare (doc. 42).

1.5. Preso atto nuovamente del

disaccordo dell’assicurato (doc. 51) e acquisita agli atti una ulteriore

valutazione del dr. med. __________ (doc. 56), con decisione su opposizione del

10 gennaio 2023, la CO 1 ha sostanzialmente confermato il contenuto della

decisione formale del 7 febbraio 2022 (doc. 58).

1.6. Con tempestivo ricorso del 10

febbraio 2023, __________, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e in via principale che la CO 1 sia

tenuta a corrispondere “le prestazioni assicurative a seguito d’infortunio

fino al 24 aprile 2022”, in via subordinata che gli atti siano rinviati

alla CO 1 “per la nomina di un perito indipendente secondo la procedura

prevista dall’art. 44 LPGA” (cfr. doc. I, pag. 9).

La patrocinatrice del ricorrente

contesta innanzitutto la dinamica dell’evento in discussione con argomentazioni

che verranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi che seguono (cfr.

doc. I, pag. 1 e 7).

Secondariamente, l’avv. RA 1 ribadisce

che prima dell’infortunio il suo cliente (che oltre la professione di

panettiere svolge pure, a titolo hobbistico, quella di istruttore di kayak) non

ha mai sofferto di dolori e praticava senza problemi sport anche gravosi per le

spalle (kitesurf, kayak, ecc.; cfr. doc. I, pag. 1 e 8).

Inoltre, ella sottolinea come

anche il dr. med. __________, autore dell’operazione del 19 novembre 2021, abbia

potuto constatare intraoperativamente che il danno alla spalla destra di cui era

portatore l’assicurato è di origine posttraumatica, e non degenerativa, come ha

del resto pure attestato in modo dettagliato e motivato nei propri referti del

5 gennaio e del 13 aprile 2022 (già agli atti quali doc. 49 e doc. 53; cfr.

doc. I, pag. 7 e 8).

Infine, la rappresentante chiede

l’edizione da parte del dr. med. __________ dei rapporti da lui allestiti, che

sono tutt’ora assenti agli atti, in quanto il precitato specialista non avrebbe

dato seguito alle richieste avanzate in tal senso sia dal suo patrocinato che

dall’assicuratore convenuto (doc. I, pag. 9).

1.7. In risposta, la CO 1, patrocinata

dall’avv. RA 2, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.8. In data 21 marzo 2023, il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. VI).

Il 24 marzo 2023, l’avv. RA 2 ha

comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, oltre a quelli

annessi alla risposta di causa (doc. VII).

Da parte sua, l’avv. RA 1, alla

quale è stato trasmesso per conoscenza il doc. VII (cfr. doc. VIII), è invece rimasta

silente.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’istituto convenuto era legittimato a porre fine dal 13

ottobre 2021 alle proprie prestazioni dipendenti dall’infortunio occorso

all’assicurato il 3 aprile 2021, oppure no.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-

quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente

prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo

l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio

(status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che

l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.5. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa

giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022

e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il

valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione

quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr.

DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.6. Dalla decisione su opposizione

impugnata si evince che l’assicuratore ha dichiarato estinto dal 13 ottobre

2021 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico

assicurato, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 58,

pag. 8-10).

Da parte sua, il ricorrente

sostiene, fondandosi in particolare sui rapporti del proprio medico curante

specialista, che le problematiche alla spalla destra trattate con l’intervento

chirurgico del 19 novembre 2021, sarebbero conseguenti all’evento assicurato.

Ciò anche in ragione del fatto che prima non ne avrebbe mai sofferto.

A proposito di quest'ultima

affermazione, giova ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc”

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La

giurisprudenza federale ha così stabilito che per il solo fatto d’essere

insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto

una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del

27 marzo 2013 consid. 7.2.2; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema

vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60

del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

2.6). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella recente STF

8C_727/2022 del 16 marzo 2023, consid. 3.2.3.

2.7. Dalle carte processuali si evince

che, con valutazione del 29 settembre 2021, il medico fiduciario

dell’amministrazione (dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica), tenuto conto del trauma contusivo riportato e a fronte dello stato

degenerativo della spalla destra evidenziato dalla RMN del 12 aprile 2021, ha

ritenuto che lo status quo sine fosse stato raggiunto in data 13 giugno

2021 (cfr. doc. 15).

Con apprezzamento del 2 febbraio

2022, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, altro

consulente dell’assicuratore, ha rilevato che, in base agli atti, erano

presenti delle rilevanti alterazioni degenerative a livello della cuffia dei

rotatori, dello spazio subacromiale e dell'acromion claveare, che rappresentavano

uno stato preesistente significativo. Egli ha rilevato che la dinamica dell’evento

consentiva di concludere che vi era stata l'attivazione di una precedente

condizione asintomatica e che, comunque, una precedente assoluta assenza di

disturbi non era totalmente giustificabile, nemmeno tenendo conto delle

possibilità di compensazione delle strutture intatte della cuffia. II medico

fiduciario ha inoltre ritenuto che un peggioramento direzionale non potesse

essere né confermato né escluso alla luce degli esiti della risonanza magnetica

del 12 aprile 2021 (effettuata senza mezzo di contrasto), ma che comunque in

quell’occasione i radiologi non avevano messo in evidenza degli indizi concreti

a favore di una lesione traumatica acuta e che, retrospettivamente, poteva

essere pertanto escluso, con il grado di verosimiglianza preponderante, un

peggioramento direzionale. A proposito dell’operazione del 19 novembre 2021, tenuto

conto delle immagini intraoperatorie, egli ha osservato che il fatto che, a

distanza di quasi 8 mesi dall’infortunio, vi fossero ancora delle strutture

così tanto infiammate, deponeva a favore di una genesi degenerativa della problematica.

Ha pertanto condiviso l’indicazione dell’intervento chirurgico, ma per trattare

degli aspetti esclusivamente di natura degenerativa. Il dr. med. __________ poi

sostenuto che le argomentazioni del medico specialista curante (che aveva

comunque ammesso la preesistenza di uno stato degenerativo) e del ricorrente (secondo

cui prima dell’infortunio non aveva mai accusato disturbi alla spalla destra),

erano irrilevanti ai fini dell’esame della causalità naturale (visto che il

principio “post hoc, ergo propter hoc” non ha valenza scientifica) e

che, contrariamente a quanto ritenuto dall’insorgente, il raggiungimento dello status

quo sine non significa assenza di disturbi.

Al pari del dr. med. __________,

il dr. med. __________ ha quindi concluso che l’evento dell’aprile 2021 è

responsabile, con grado di verosimiglianza preponderante, del peggioramento temporaneo

del preesistente stato morboso della spalla destra. Comunque, distanziandosi

dal collega, ha precisato che, in base agli atti (capacità lavorativa dello 0%

a partire dal 1° agosto 2021; n.d.r.: a esclusione dei lavori pesanti,

delegati ad altri dipendenti), rispettivamente all’esperienza medica, lo status

quo sine non era stato raggiunto il 13 giugno 2021, bensì entro 3-6 mesi

dal trauma e, pertanto, al più tardi a inizio ottobre 2021.

Nel frattempo, il 5 gennaio 2022,

il dr. med. __________ ha attestato che, intraoperativamente, non aveva

riscontrato una grave omartrosi, ma soltanto un leggero irruvidimento della

cartilagine e che era sì presente una artrosi acromion-claveare, ma asintomatica.

Egli ha poi precisato che l’esistenza di un nesso di causalità tra l’artrosi

acromion-claveare e la lesione del sovraspinato non trova riscontro nella

dottrina medica corrente, ancor meno trattandosi di una relazione causale con

l’estesa lesione del sottoscapolare (come nel caso del ricorrente) (cfr. doc.

49).

Interpellato in merito alla valutazione del dr. med. __________, il 13 aprile

2022 il dr. med. __________ ha segnatamente puntualizzato che le alterazioni

degenerative presenti costituivano senz’altro uno stato morboso preesistente,

ma che in base alla letteratura citata dal medico fiduciario, una lesione della

cuffia dei rotatori non poteva essere assolutamente imputata a lesioni

degenerative presenti a quel livello. L’argomentazione secondo cui l’infortunio

ha verosimilmente attivato un preesistente stato asintomatico è molto

speculativa e non fondata sulla letteratura. La risonanza del 12 aprile 2021

non ha evidenziato reperti, ad esempio un’avanzata atrofia o degenerazione

grassa della stessa, che costituirebbero dei chiari segni di una preesistente

rottura della cuffia dei rotatori. Inoltre, era presente una chiara parziale

rottura del sottoscapolare nella parte superiore, che deponeva piuttosto a

favore di una genesi traumatica. Lesioni parziali del versante articolare del

tendine sottoscapolare, sono molto più spesso di origine traumatica piuttosto

che degenerativa. Per di più, la probabilità di una lesione della cuffia dei

rotatori transmurale tra i 50 e i 60 anni, è compresa tra il 2 e il 10%. La

probabilità di un preesistente stato morboso della cuffia dei rotatori, nel

senso di una rottura, era pertanto inverosimile e, perciò, non era neppure dato

uno “status quo sine” (come invece ritenuto dal dr. med. __________). Infine,

l’assicurato lavorava come panettiere e, quale hobby, praticava il kayak. Trattasi

di attività che, in presenza di lesioni di due tendini, è molto poco probabile

riuscire a svolgere senza avvertire disturbi. Il dr. med. __________ è quindi

giunto alla conclusione che, con il grado della probabilità preponderante, la

lesione della cuffia dei rotatori fosse di origine traumatica e che - dopo una

tale lesione e il relativo trattamento chirurgico - andava considerata un'inabilità

lavorativa per lavori fisici di circa 6 mesi (doc. 53).

Consultato in merito ai referti 5

gennaio e 13 aprile 2022 del dr. med. __________, il 29 settembre 2022 il dr.

med. __________ ha confermato il proprio apprezzamento del 2 febbraio 2022, in

quanto i citati rapporti non avrebbero apportato nuovi elementi di valutazione

atti a fondare una diversa conclusione (doc. 56).

2.8. Attentamente vagliato l’insieme

della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di

poter confermare la decisione impugnata, nella misura in cui la CO 1 ha posto

fine alle proprie prestazioni dal 13 ottobre 2021, ritenendo che a quel momento

l’insorgente abbia raggiunto lo status quo sine a margine

dell’infortunio del 3 aprile 2021.

Preliminarmente, va rilevato che,

non essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. supra,

consid. 2.6.), può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V

465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un

rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid.

2.5. e la giurisprudenza ivi citata).

Ora, alle valutazioni del 2

febbraio e del 29 settembre 2022 del dr. med. __________, sui quali si fonda la

decisione su opposizione in esame, non può essere riconosciuto un valore

probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria tranquillità, che

l’evento traumatico assicurato abbia peggiorato soltanto transitoriamente

il preesistente stato morboso della spalla destra.

Infatti, come è già stato messo

in evidenza al considerando 2.7., su questo aspetto di natura squisitamente

medica (ovvero se il preesistente stato morboso della spalla - aspetto riguardo

al quale tutti i medici sono concordi - è stato peggiorato direzionalmente

oppure soltanto transitoriamente dall’infortunio del 3 aprile 2021), agli atti

figurano rapporti medici, in particolare quelli elaborati dallo specialista

della Clinica __________ di __________ che ha operato l’assicurato il 19

novembre 2021, il cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi,

circa la correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha finalmente

fondato la propria posizione (per dei casi, riguardanti proprio l’eziologia di

disturbi interessanti la spalla della persona assicurata, in cui la Corte

federale ha rinviato gli atti a fronte della discordanza dei pareri espressi

dagli specialisti intervenuti, si vedano le sentenze 8C_410/2022 del 23

dicembre 2022 consid. 7.3; 8C_731/2021 del 26 agosto 2022 consid. 4.4;

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4; 8C_673/2020 del 25 giugno 2021

consid. 4.5; 8C_637/2020 del 4 marzo 2021 consid. 5.1 e 5.2).

Pur tenendo presente che, in

ossequio a una costante giurisprudenza, la regola del “post hoc ergo propter

hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica, il

TCA, analogamente allo specialista curante della __________, ritiene sia lecito

perlomeno chiedersi come il ricorrente abbia potuto svolgere regolarmente la

propria professione di panettiere, rispettivamente l’attività d’istruttore di

kayak (attività che sollecitano notoriamente gli arti superiori), se già prima

dell’infortunio si era in presenza di un importante danno alla spalla destra,

quale quello refertato intraoperativamente (lesione del sovraspinato e lesione

estesa con parziale rottura del sottoscapolare) (cfr., in questo senso, la STF

8C_401/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.2). Tanto più che, come lo rileva il curante,

nella risonanza del 12 aprile 2021 non sono stati evidenziati chiari segni di una

preesistente rottura della cuffia dei rotatori, quali ad esempio un’avanzata

atrofia o una degenerazione grassa della medesima.

In simili casi, la giurisprudenza

federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o

sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad

opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA

oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid.

3.1.2 e riferimento ivi citato).

A proposito della discussione

riguardante le modalità secondo le quali si è svolto l’evento infortunistico

del 3 aprile 2021, questo Tribunale segnala che, a seguito delle critiche rivoltegli

dalla Società Svizzera di Ortopedia e Traumatologia (cfr.

il Tribunale federale, in una sentenza 8C_672/2020 del 15 aprile 2021

(pubblicata in SVR 10/2021 UV n. 34), riguardante il caso di un assicurato che

aveva riportato un trauma contusivo alla spalla destra, presentando, in

seguito, una lesione della cuffia dei rotatori, ha preso atto che la questione

di sapere “se” e “in quale” modo un trauma contusivo è atto a innescare o a causare

una lesione dei tendini della cuffia dei rotatori è controversa in letteratura

e ha pertanto precisato la propria giurisprudenza nel senso che occorre

esaminare ogni singolo caso specifico, senza dare un peso eccessivo alla

dinamica, ma considerando piuttosto globalmente le specifiche peculiarità del

caso concreto (le immagini strumentali e i relativi referti, l’anamnesi, la

dinamica, lo stato primario e il decorso; cfr., in particolare, il consid.

4.1.3 della citata pronunzia).

2.9. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF

ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse,

und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst

festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen

Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung

an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer

beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme

durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand

und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt

die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben

und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist

(siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF

137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF

137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

Fatti

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte al

considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché

- previa acquisizione di eventuali rapporti elaborati dal dr. med. __________

Considerandi

in relazione al sinistro in disamina - disponga un approfondimento peritale

esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire, tenendo conto di tutti i fattori

medicalmente determinanti (cfr. STF 8C_445/2021 succitata), l’eziologia dei

disturbi ancora denunciati dall’assicurato alla spalla destra a far tempo dal

14.

ottobre 2021.

In seguito, facendo capo alle

risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo

in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.10

Alla luce di quanto esposto in

precedenza (cfr. supra, consid. 2.9.), il TCA rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove (in particolare, alla richiesta di edizione documentale da

parte del dr. med. __________ - cfr. doc. I, pag. 9).

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.11

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato dall’avv. RA 1, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti