35.2023.13
Revoca, per via della revisione processuale, della decisione informale di assunzione dell'infortunio, negando ab initio la copertura assicurativa per il motivo che l'assicurato non era un lavoratore dipedente della ditta, ma era un lavoratore indipendente
14 agosto 2023Italiano39 min
I flussi di denaro, ovviamente tutti posteriori al sinistro, non
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.13
PC/MM/sc
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 29 agosto 2019, la __________
(di seguito: __________) ha comunicato al proprio assicuratore LAINF (CO 1; di
seguito: CO 1) che l’8 agosto 2019 il suo dipendente RI 1 (attivo al 50% in
qualità di “contabile e promotore” a far tempo dal 22 luglio 2019 e per
un tempo indeterminato) era caduto dalle scale (doc. 1), riportando un trauma
contusivo alla spalla destra con probabile sub-lussazione della medesima (doc. 1
e 47).
L’istituto ha assunto il caso e
ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
RI 1 è stato inabile al lavoro al 100% dal 12 agosto al 13 settembre 2019,
all’80% dal 14 settembre 2019 al 6 gennaio 2020, al 50% dal 7 gennaio 2020 al
20 gennaio 2021, al 100% dal 21 gennaio 2021 al 6 maggio 2021 e al 50% dal 7
maggio 2021 (doc. 216, 219, 223, 248 e 257).
1.2. Nel settembre 2019, RI 1, attivo
dal 2012 quale assicuratore indipendente, ha notificato l’evento occorso l’8
agosto 2019 all’assicuratore presso il quale è privatamente assicurato per le
indennità giornaliere in caso di malattia e infortunio (sempre l’CO 1 - doc.
30) (cfr. “Denuncia di infortunio; Assicurazione Infortuni individuale”:
doc. 13).
1.3. Nel maggio 2020, RI 1 ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti giustificata dai postumi infortunistici
(doc. 2 e 5 incarto AI).
In data 3 agosto 2020 (doc. 17
incarto AI) l’UAI ha trasmesso all’assicurato una richiesta volta a ottenere
informazioni sulla sua attività d’indipendente, come pure informazioni e
documentazione relative ad alcune società (__________; __________; __________; __________;
__________; __________; __________; __________; __________), relativamente alle
quali figura quale firmatario a registro di commercio (individuale o a due;
doc. 18-26 incarto AI).
Dopo avergli inviato diversi
richiami ed averlo diffidato, non avendo ricevuto alcun riscontro (doc. 36
incarto AI), mediante decisione del 14 dicembre 2020 (doc. 157), l’UAI ha
respinto la domanda di prestazioni per mancata collaborazione.
Su domanda dell’assicurato (che,
in data 20 gennaio 2021, aveva fornito alcune indicazioni in merito alle
società di cui figurava firmatario a RC e di quelle che deteneva in parte o
totalmente - doc. 35 incarto AI), il 25 gennaio 2021 l’amministrazione ha
annullato il precitato provvedimento (doc. 170).
In data 28 dicembre 2021, l’UAI
ha quindi invitato l’assicurato a produrre la documentazione economica inerente
le società di cui è totalmente o in parte proprietario.
Non avendo dato seguito alla
richiesta, l’UAI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni.
1.4. In ambito LAINF, l’CO 1 ha indennizzato
l’inabilità lavorativa fino al 30 aprile 2021 (doc. 236) e, dopo avere esperito
gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 12 novembre
2021, ha ritenuto che, al momento dell’infortunio dell’8 agosto 2019, RI 1 non
fosse dipendente della __________ e che, di conseguenza, “non vi era alcuna
copertura assicurativa in base alla LAINF e la copertura assicurativa è stata
erroneamente riconosciuta” (doc. 287, allegato 1).
A seguito dell’opposizione
interposta il 10 dicembre 2021 dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 287), in
data 10 gennaio 2023, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione,
precisando in particolare che “agli atti nulla comprova ne tanto meno ci
sono elementi inconfutabili che attestano che il Signor RI 1 sia un dipendente
della spettabile __________. Pertanto - giacché il qui opponente esercita, dal
punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, unicamente un'attività
lucrativa indipendente - l'infortunio del 08.08.2019 non è coperto dalla
polizza assicurativa no. ____________” (doc. 314; pag. 9).
In questo contesto l’CO 1 ha pure sottolineato che “Ne consegue che sono
stati forniti dei dati errati per quanto concerne il salario di RI 1 e pertanto
la scrivente Compagnia assicurativa si riserverà il diritto di intraprendere
misure legali.” (doc. 314, pag. 6).
Con un’altra decisione formale
del 12 novembre 2021, l’CO 1 ha richiesto alla __________ la restituzione ex
art. 25 LPGA delle indennità giornaliere corrisposte nel periodo 8 agosto 2018
(recte: 2019) - 30 aprile 2021 per un importo totale di fr.
65'047 (cfr. doc. 264).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10
febbraio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, sia “fatto ordine alla
società CO 1 di dare copertura all’infortunio dell’08.08.2019 di RI 1 in base
alla polizza LAINF No __________” (doc. I, pag. 6), argomentando segnatamente
quanto segue:
" (…).
il contratto
di lavoro è iniziato il 1.07.2019. La somma dichiarata come salario sotto punto
1.1. corrisponde al salario per il periodo che corre dal 01.07.2019 al
11.08.2019, data alla quale cominciano le prestazioni LAINF che sono riportate
sotto punto 3.5 della dichiarazione fiscale (CHF 23.472).
Ancora una
volta la busta paga di agosto 2019, copre il periodo che va dal 01.07.2019 al
11.08.2019 e corrisponde al salario mensile di CHF 5'500.
Le ulteriori buste paghe sono
allegate al presente ricorso.
8. II ricorrente si permette di ricordare che:
a. Ha prodotto un contratto di
lavoro
b. Che le dichiarazioni fiscali confermano l'esistenza di
un contratto di lavoro
c. Che le
trattenute sociali sono state eseguite e pagate alla Cassa cantonale di
compensazione
9. L'esistenza o no di una tassazione d'ufficio non è per nulla
rilevante nel presente caso, semmai
dimostra una possibile trascuratezza dell'assicurato nei suoi obblighi fiscali,
trascuratezza che non ha nessuna pertinenza al momento di giudicare della
presente causa e dovuta allo stato di salute del ricorrente all'epoca.
Quell'argomento (ed altri) dimostra però la volontà dell'amministrazione di
agire come accusatore e non come autorità che deve giudicare obiettivamente i
fatti. A questo proposito, il ricorrente non è stato per nulla e a nessun
momento interpellato dall'assicuratore per chiarire questi punti.
10. Le dichiarazioni fatte alla Cassa di compensazione corrispondono
ai salari pagati all'assicurato prima
dell'infortunio o per i periodi di capacità lavorativa parziale. Ancora una volta
l'Amministrazione dimentica che le prestazioni LAINF non sono soggette a
contributi sociali.
11. Non è vero che il ricorrente è stato considerato in incapacità
lavorativa al 100% in modo continuo
per ben 21 mesi. Ci sono stati dei periodi dove la sua incapacità lavorativa
era del 50%! Dal primo gennaio 2020, CO 1 ha considerato l'assicurato in
incapacità lavorativa al 80% fino al 6 gennaio e poi al 50% dopo questa data.
Ovviamente i periodi nei quali l'assicurato ha dovuto sottomettersi a nuovi
interventi hanno causato, momentaneamente, un'incapacità totale.
12. In
riassunto, a partire dal 01.07.2019, il Signor RI 1 era sotto contratto
lavorativo con la società __________. Questo è provato sia dal contratto stesso
che dalle dichiarazioni fiscali e dai contributi AVS pagati sul salario. Che,
nel passato il ricorrente non fosse dipendente, rimane del tutto senza
pertinenza.
13. In
conclusione, basandosi su interpretazioni errate fatte pro domo, CO 1 non ha
considerato che il Signor RI 1 era in possesso di un regolare contratto di
lavoro, che i contributi sociali inerenti al contratto sono stati pagati (sulla
parte salariale e non sulle prestazioni LAINF) e che le dichiarazioni fiscali
contengono i salari versati da __________.
14. In queste considerazioni, la realtà della relazione di lavoro non
può essere negata, ma se
l'assicuratore avesse ancora dei dubbi era suo obbligo eseguire un'istruzione
del caso interpellando gli altri azionisti e richiedendo ulteriori informazioni
all'assicurato. (…)” (doc. I, pag. 3-5)
A sostegno delle proprie
argomentazioni, il rappresentante dell’insorgente ha versato agli atti le “dichiarazioni
fiscali 2019 e 2020 del Signor RI 1” (limitatamente al modulo 1, n.d.r.)
del 23 aprile 2022 per il 2019 e del 26 aprile 2022 per il 2020 (doc. A2 e A3),
le “dichiarazioni dei salari a __________” (doc. A5 del 9 dicembre 2021
per il 2019 e doc. A4 del 10 febbraio 2021 per il 2020, n.d.r.) e il conteggio
delle indennità giornaliere per il mese di gennaio 2020 trasmesso dall’CO 1
alla __________ (doc. A6).
1.6. Con risposta di causa del 14 marzo
2023, l'CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V). In
quell’occasione, essa ha pure chiesto alla __________ di “… produrre il
bilancio, il conto economico e i conti bancari dal 2018 ad oggi (in modo che
possiamo verificare il flusso di denaro fra la società e RI 1)”
e a RI
1 di “… produrre i propri conti bancari e/o postali (sui quali sono stati
versati i salari) dal 2016 ad oggi” (cfr. doc. V, pag. 12).
1.7. Il 24 aprile 2023, l’avv. RA 1 si è
in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (cfr. doc. IX). In
particolare, il patrocinatore ha osservato quanto segue:
" (…) II
Signor RI 1 è proprietario del 40% della società ciò che basta a dimostrare che
ovviamente non può che essere un impiegato di una società che non controlla,
quando svolge per essa un'attività remunerata.
È importante sottolineare il poco tempo avvenuto tra la firma del
contratto e il sinistro che ha impedito, per un certo lasso di tempo, lo
svolgimento di attività professionali.
Tutti gli argomenti sul fatto che il Signor RI 1 abbia svolto
altre attività indipendenti non sono rilevanti quando si tratta di giudicare la
sua qualità di dipendente della __________.
Fatti
I flussi di denaro, ovviamente tutti posteriori al sinistro, non
dimostrano assolutamente nulla.
Desta scalpore che l'amministrazione non abbia interrogato gli
altri azionisti della __________ per chiarire l'esatta relazione del Signor RI
1 con la Società.
Basicamente e fondamentalmente ci troviamo di fronte ad un
contratto di lavoro valido, firmato tra le parti, contratto che ha preceduto da
poco il sinistro.
L'analisi delle entrate economiche del Signor RI 1, prima
dell'infortunio, non dimostra assolutamente nulla. Una persona, da un giorno
all'altro, può perfettamente assumere un incarico come dipendente mentre la
vigilia era ancora indipendente.
Il passato non ha nessuna valenza per giudicare il presente e la
disorganizzazione personale del Signor RI 1 non ha nessuna pertinenza.
Sono però pertinenti i seguenti fatti:
1. II Signor RI 1
aveva un contratto di lavoro con la Società __________
Considerandi
2.
Che il Signor RI
1.
fosse amministratore della società non impedisce una relazione contrattuale
lavorativa, considerando che la sua quota societaria era minoritaria (40%)
3.
La società ha
pagato i contributi AVS per il Signor RI 1, come di legge.
4.
L'analisi fatta
dall'amministrazione dei conti del Signor RI 1 e semmai dei movimenti bancari
della Spett. __________, dimostra una disorganizzazione personale e o sociale
senza influenza al momento di giudicare il presente caso.
5.
L'amministrazione
fa un'istruzione accusatoria del caso dimenticando altri aspetti importanti e
dimenticando di analizzare non il passato bensì il presente della società,
omettendo pure di interrogare semmai gli altri soci.” (doc. IX, pag. 2 e 3)
1.8
Il doc. IX è stato trasmesso per
conoscenza all’CO 1 (doc. X).
considerato in diritto
2.1
Nella concreta evenienza, il TCA è
chiamato a esaminare se l’CO 1 era legittimata a revocare, per via della
revisione processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto
il caso relativo all’infortunio dell’agosto 2019, negando ab initio la
copertura assicurativa per il motivo che non sarebbe sufficientemente dimostrato
che al momento di quell’evento RI 1 era un lavoratore dipendente della __________.
2.2
Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a
LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori
occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i
praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori
d'apprendistato o protetti (lett. a).
L’art. 1 OAINF precisa, da parte
sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della
legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della
legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(AVS).
Secondo costante giurisprudenza,
la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività
lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti
contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche.
I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle
indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.
In genere, va ritenuto
esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di
lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente
dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico
specifico.
Questi principi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività
indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF
123.
V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2;
STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre
2015.
consid. 3.1 e 3.2).
Va sottolineato come la LAINF
includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non
sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività
di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né
usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta
all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un
accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o
contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima
comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di
lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di
conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF
141.
V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021,
consid. 2.3 e STCA 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.3).
2.3
Conformemente alla
giurisprudenza (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169), i criteri
caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti
di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e
impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid.
3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente
dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un
altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p.
176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di
diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo
mandato (RCC 1982 p. 208).
Si è in presenza di
un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche
quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente,
ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è
economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,
è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare
un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a
edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in
Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso
l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro
eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC
1982.
p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede
nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p.
126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare,
nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si
trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo
impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha
inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per
l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto
attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242 ss.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
Secondo la giurisprudenza, il
dirigente o l'amministratore di una società alle dipendenze di quest'ultima è,
anche se di fatto è l'azionista unico o di maggioranza e ha un'influenza
decisiva sulla gestione dell'impresa, formalmente un dipendente della stessa.
Tuttavia, non è il rapporto di diritto civile che determina lo status di una
persona dal punto di vista dell'assicurazione sociale, ma la posizione
economica. La questione se una persona abbia un'influenza decisiva sulla
politica e lo sviluppo della società - e sia quindi da considerare come
titolare di un reddito da attività indipendente - deve essere esaminata sulla
base di criteri quali la cerchia dei soci, la partecipazione al capitale della
società, la composizione del consiglio di amministrazione, il livello di
attività dei soci e la loro funzione nella società (DTF 8C_121/2017 del 5
luglio 2018 consid. 7.1; 9C_453/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 4.1).
Come
lo sottolinea il TF, in taluni casi particolari, il dirigente o
l'amministratore di una società alle dipendenze di quest'ultima, va considerato
formalmente un lavoratore indipendente, anche in presenza di un contratto di
lavoro.
2.4
L'art. 53 cpv. 1 LPGA prevede che
le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato
devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
L'amministrazione è tenuta a
procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con
rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002;
STCA 35.2017.53 del 5 ottobre 2017, consid. 2.5).
La nozione di fatti o mezzi di
prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di
una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste
disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente,
ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la
diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque
dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano
ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi
fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199
consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171;
ELISABETH ESCHER, Revision und Erläuterung, in: THOMAS GEISER/PETER MÜNCH [a
cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,
n. 8.21; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische
Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire
devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale.
È decisiva la circostanza che il
mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205; e STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018
consid. 2.3.).
2.5
Nella concreta evenienza, con la
decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore convenuto ha
sostenuto che, in base agli atti a sua disposizione, non risulterebbe
sufficientemente dimostrato che al momento in cui è accaduto il noto infortunio
RI 1 fosse un dipendente della __________ e che pertanto - esercitando un'attività
lucrativa esclusivamente indipendente - quell’evento non sarebbe in
realtà coperto dalla polizza assicurativa no. __________ (doc. 314).
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte rileva innanzitutto che non è contestato il fatto che l’insorgente
svolgesse effettivamente un’attività lucrativa per la __________ (società
fiduciaria iscritta a registro di commercio dal 28 giugno 2012, detenuta al 40%
da RI 1, che ne è pure l’amministratore unico con firma individuale - doc. 25 e
35.
incarto AI). Controversa è per contro la questione di sapere se l’attività
da lui esercitata possa essere qualificata di dipendente, nel qual caso
andrebbe riconosciuta la qualità di assicurato (e, pertanto, ammessa la
copertura assicurativa dell’infortunio dell’8 agosto 2019).
2.6
Dall’annuncio d’infortunio del 29
agosto 2019 si evince che l’insorgente sarebbe entrato alle dipendenze della __________
a far tempo dal 22 luglio 2019 e per una durata indeterminata con un pensum
del 50%, che la sua funzione sarebbe quella di “contabile e promotore” e
che il suo salario lordo mensile ammonterebbe a fr. 5'500, oltre alla
tredicesima (doc. 1).
Dalle carte processuali emerge
inoltre che, in data 8 giugno 2021, l’CO 1 ha chiesto alla __________ di
produrre gli estratti conti bancari relativi ai versamenti di salario per i
mesi di luglio e agosto 2019, copia del contratto di lavoro e copia della
descrizione delle mansioni (doc. 226).
In medesima data,
l’amministrazione ha invitato RI 1 a produrre copia “delle buste paga del
periodo da giugno 2018 a giugno 2019” (doc. 227 - la sottolineatura non
è della redattrice). In risposta a tale richiesta, in data 16 giugno 2021
l’insorgente ha comunicato all’CO 1 che “nel periodo 2018-2019 ero indipendente”
(doc. 232).
In data 30 luglio 2021 (doc. 241)
la __________ ha informato l’assicuratore che le mansioni del loro dipendente RI
1.
consistevano in “registrazioni contabili; chiusura trimestrale/annuale; tutte
le attività legate alla contabilità commerciale; di fatto, in prevalenza, (…)
si occupa di procacciare clientela che conferisca mandato di gestione
amministrativo alla società” e ha quindi prodotto:
1)
il “contratto di lavoro a tempo indeterminato” datato 1° luglio 2019, dal
quale si evince che RI 1 avrebbe iniziato la sua attività lavorativa il 22
luglio 2019 con la mansione di “contabile, promotore e procacciatore” per fr.
5'500 lordi, più tredicesima, con orario di lavoro “secondo le esigenze della
società e da concordare con la direzione”;
2)
il conteggio di salario per il mese di agosto 2019, dal quale emerge che RI 1
avrebbe percepito per il periodo 22 luglio-8 agosto 2019 un salario lordo complessivo
di fr. 6’434.20 (di cui fr. 3'300 a titolo di “salario lordo” per 18 giorni
lavorativi e fr. 3'134.20 a titolo di “indennità infortunio” per 20 giorni).
Dal salario lordo di fr. 3'300, sarebbero stati dedotti i contributi AVS
(5.125%), AD (1.1%), LAINF (1.113%) e APGM (0.5370) per complessivi fr. 259.90,
giungendo così a un salario netto pari a fr. 6'174.30. Il documento in
questione riporta in calce pure la firma del ricorrente con la dicitura “Per
ricevuta” con indicato pure “3'134.20 ccb 15.10.2019” e “3'040.10 contante
15.10.2019”;
3)
un addebito bancario di complessivi fr. 7'303, valuta 15 ottobre 2019, a
favore della __________ (società di intermediazione assicurativa, iscritta a
registro di commercio dal 20 febbraio 2012, detenuta al 100% da RI 1 che ne è
pure l’amministratore unico con firma individuale - doc. 18 e 35 incarto AI).
In data 12 agosto 2021, l’__________
ha trasmesso all’CO 1 le registrazioni distinte salari 2016-2020 (doc. 242).
Negli anni 2016-2019 figura unicamente __________ (iscritta a registro di
commercio quale direttrice con firma individuale - cfr. doc. 25 incarto AI). Vi
è poi la dichiarazione relativa all’anno 2020 (timbrata e firmata in data 10
febbraio 2021 dalla direttrice della società e trasmessa all’__________ con
messaggio elettronico di medesima data) in cui figura, oltre alla precitata
(con numero AVS), anche RI 1 (senza numero AVS) per un importo di fr. 24'900.
Il 12 novembre 2021 l’CO 1 ha
emanato la decisione formale con cui ha ritenuto che RI 1, al momento del noto infortunio,
non sarebbe stato dipendente della __________.
Con l’opposizione del 10 dicembre
2021.
(doc. 287), il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti:
1) una copia del libro delle azioni, dalla quale si evince che RI
1.
detiene il 40% delle azioni della __________;
2) l’estratto RC della __________, dal quale si evince che RI
1.
ne è l’amministratore unico con firma individuale;
3) la lista 28 novembre 2021 riguardante i “mandati di gestione apportati
da RI 1 dopo il 26.7.2019”, dalla quale risulta
che tra il 1° febbraio 2020 e il 1° gennaio 2022 sarebbero stati 9, i primi
dei quali risalirebbero al gennaio 2020, per complessivi fr. 42'094.50;
4) alcune fatture emesse della __________ il 25 gennaio (“fattura
commissioni al 31.12.2018” per un totale di fr. 9'184.40), il 26
febbraio (“fattura commissioni al 31 gennaio 2019”
per un totale di fr. 41'751.75), il 26 marzo 2019 (“fattura commissioni
al 28 febbraio 2019” per un totale di fr. 6'294.30) nei riguardi della __________
di __________, rispettivamente il 12 settembre (“fattura commissioni al
31.08.2019” per un totale di fr. 15'089.58) e il 22 novembre 2019
(“fattura commissioni al 30.10.2019” per un totale di fr. 6'333.50)
nei confronti della __________ di __________, società di cui RI 1 detiene
il 33% ed è socio e gerente con firma collettiva a due:
doc. 22 e 35 incarto AI);
5) la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019”
del 9 dicembre 2021, timbrata e firmata da __________ (in veste di direttrice
con firma individuale della __________), che include, oltre alla
precitata, anche RI 1 per un importo di fr. 8'420.80;
6) la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per
l’anno 2020” del 10 febbraio 2021, timbrata e firmata dalla
direttrice, che comprende, oltre alla precitata, anche RI 1 per un importo
di fr. 24'900;
7) la mail 13 febbraio 2020 della direttrice della __________ all’insorgente,
il cui tenore è il seguente: “ok, allora devo fare
il calcolo delle tue buste paga considerando le indennità percepite e poi
rifaccio le dichiarazioni salariali AVS, malattia e
infortunio”.
L’8 novembre 2022, l’__________
ha inviato all’CO 1 copia delle riprese salariali relative alle dichiarazioni
salariali per gli anni 2017-2021 (doc. 307). Negli anni 2017, 2018 e 2021
figura unicamente la direttrice. Negli anni 2019 e 2020 figura pure il
ricorrente con un salario lordo complessivo di fr. 8'420 nel primo anno,
rispettivamente di fr. 24'900 nel secondo anno.
Il 16 novembre 2022 l’Ufficio
circondariale di tassazione di __________ ha trasmesso all’CO 1 copia della
dichiarazione d’imposta per l’anno 2019 (compilata il 23 aprile 2022) e della
decisione di tassazione del 28 settembre 2022, precisando che contro quest’ultima
è pendente un reclamo (doc. 309).
Dalla dichiarazione d’imposta
appena citata si evince che RI 1 ha dichiarato un reddito “da attività
dipendente” (__________) di fr. 8'420 (allegando quale giustificativo la
già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno
2019” del 9 dicembre 2021, timbrata e firmata dalla direttrice della ditta),
un reddito “da indipendente” (a titolo di “attività principale”)
di fr. 18'000 (“retrocessione broker __________”; v. anche “Questionario
complementare per indipendenti senza contabilità”), le indennità
giornaliere LAINF di fr. 23'472, come pure un “reddito immobiliare netto”
di fr. 35'620, per un “totale dei redditi” pari a fr. 85'512. D’altro
canto, in essa figura un debito di complessivi fr. 638'000 (ipoteca su una casa
unifamiliare a __________, per la quale ha pagato complessivamente fr. 9'659 di
interessi annui) e un debito rubricato come “conto privato __________”
di fr. 28'898 (per il quale non ha pagato interessi). È infine stata dichiarata
una sostanza mobiliare di fr. 104'452 (sostanzialmente composta dal valore di
100.
azioni della __________, 33 azioni della __________ 10 quote sociali della __________,
40.
azioni della __________ e 66 quote sociali della __________).
Dalla decisione di tassazione del 28 settembre 2022, oggetto di reclamo, si
evince che RI 1 è stato finalmente tassato d’ufficio su un reddito
imponibile di fr. 183'900 e una sostanza di fr. 133'000.
Il 18 novembre 2022 l’__________ ha trasmesso all’CO 1 copia delle riprese
salariali relative alle dichiarazioni salariali per gli anni 2019-2020 (doc. 311),
da cui emerge che, con messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2021, la
direttrice della __________ ha inoltrato all’__________ “una correzione per
quanto riguarda la distinta dei salari AVS per l’anno 2019” e, più
precisamente, la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni
familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021.
Il 30 novembre 2022 l’__________
ha inviato all’assicuratore LAINF copia della ripresa relativa alla
dichiarazione salariale per l’anno 2019 (doc. 313). Per quanto qui più interessa,
dalla medesima si evince che la “dichiarazione dei salari e degli assegni
familiari per l’anno 2019” del 7 gennaio 2020, prevedeva esclusivamente il
salario annuo lordo della direttrice.
2.7
In sede di ricorso, il
patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti, segnatamente, il modulo 1
delle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2019 (doc. A2) e 2020 (doc. A3),
la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno
2019” del 9 dicembre 2021 (doc. A5), nonché la già citata “dichiarazione
dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2020” del 10 febbraio 2021
(doc. A4).
Dal doc. A2 risulta che
l’insorgente non ha fornito informazioni circa la sua “professione” e il
“genere di attività” (ove figurano le seguenti possibilità da crociare:
dipendente; indipendente; pensionato; altro; beneficiario di prestazioni
complementari, assistenza, AFI/API), mentre alla casella “luogo di lavoro”
ha indicato “reddito __________”.
Dal doc. A3 si evince che il
ricorrente alla casella “professione” ha scritto “contabile broker”,
alla casella “genere di attività” ha crociato “dipendente” e “indipendente”
e alla casella “luogo di lavoro” ha scritto “__________”.
Dinanzi al TCA, l’amministrazione
ha prodotto, in particolare, la già citata “dichiarazione dei salari e degli
assegni familiari per l’anno 2019” del 7 gennaio 2020 della __________ (firmata
da __________ in veste di direttrice con firma individuale) all’__________ (doc.
321, già agli atti quale doc. 313) e la “dichiarazione relativa al periodo
di conteggio dal 1.1.2019 al 31.12.2019” (che prevede i seguenti salari
AVS: fr. 29'791 per “uomini” e fr. 63'524 per “donne”) del 30
marzo 2020 della __________ (RI 1 in veste di amministratore unico con firma
individuale) all’istituto assicuratore contro gli infortuni (doc. 322).
2.8
Chiamato ora a pronunciarsi,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione, questa Corte ritiene che non
sia stato sufficientemente dimostrato che, al momento in cui è accaduto il noto
evento infortunistico (8 agosto 2019), l’insorgente fosse realmente vincolato
alla __________ da un contratto di lavoro, e meglio per i motivi qui di seguito
esposti.
Innanzitutto, a proposito del
documento denominato “contratto di lavoro a tempo indeterminato” del 1° luglio
2019, al quale il patrocinatore sembra voler attribuire un significato decisivo
ai fini della qualifica dell’attività svolta dal ricorrente in seno alla __________
(cfr. doc. IX, p. 2), questa Corte rileva che esso risulta sottoscritto da RI 1
tanto a titolo di datore di lavoro quanto a titolo di dipendente (cfr. allegato
al doc. 241; per un caso in cui il TF ha posto in evidenza il fatto che l’attestazione
del datore di lavoro era stata compilata con la medesima scrittura della
richiesta di prestazioni all’assicurazione contro la disoccupazione,
trattandosi di un assicurato che immediatamente prima di presentare la domanda di
prestazioni avrebbe venduto la sua società alla madre, divenutane socia unica e
gerente con firma individuale, cfr. la STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023
consid. 6.2 in fine).
Il TCA osserva inoltre che dall’annuncio d’infortunio del 29 agosto 2019
si evince, segnatamente, che il ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze
della __________ con un pensum del 50% (cfr. doc. 1). Nel documento denominato
“contratto di lavoro a tempo indeterminato” del 1° luglio 2019, invece, non
viene indicata alcuna percentuale di lavoro, ma è unicamente specificato, al
punto “Orario di lavoro”, quanto segue: “secondo le esigenze della società e da
concordare con la direzione” (cfr. allegato al doc. 241).
2.9
Questo Tribunale sottolinea pure
che, nonostante esplicita e reiterata richiesta rivolta sia alla __________ che
al ricorrente (da ultimo ancora con l’allegato di risposta, cfr. doc. V, p. 8),
la prova dell’effettivo pagamento dei salari (per lo meno, dal 22 luglio al 18
agosto 2019) da parte del (presunto) datore di lavoro (ad esempio, mediante
estratti conto bancari o postali; cfr., sul tema, STCA 35.2017.90 del 19
febbraio 2018 consid. 2.5., confermata con la STF 8C_256/2018 del 9 maggio
2018; 38.2017.47 del 19 ottobre 2017 consid. 2.5. in fine, confermata con la
STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017; 35.2017.55 del 22 agosto 2017 consid.
2.4; 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.7), non è in realtà mai stata
fornita.
Sempre riguardo al salario, dagli
atti emergono del resto indicazioni incongruenti.
In primo luogo, si constata che
il conteggio di salario “stipendio agosto 2019” comprende il salario
lordo per il periodo 22 luglio-8 agosto 2019, per un ammontare di fr. 3'300,
oltre le indennità giornaliere infortunio di fr. 3'134.20. Il documento in
questione riporta in calce la firma del ricorrente con la dicitura “Per
ricevuta” con l’indicazione “3'134.20 ccb 15.10.2019” e “3'040.10
contante 15.10.2019”.
Ora, appare piuttosto inverosimile che la __________ abbia versato
l’importo consistente nelle indennità giornaliere tramite bonifico bancario,
mentre il salario lo sarebbe stato in contanti.
A proposito del bonifico bancario
per un importo complessivo di fr. 7'303, valuta al 15 ottobre 2019, a favore
della società __________, prodotto dal ricorrente, il TCA rileva che la somma
in questione, oltre a essere diversa da quella che avrebbe dovuto essere, non è
stata versata su un conto intestato a RI 1, bensì sul conto della società di
intermediazione assicurativa (che detiene al 100% e di cui ne è pure amministratore
unico con firma individuale) tramite la quale egli svolge la propria attività
da indipendente (cfr. le dichiarazioni fiscali 2017, 2019 e 2020 di RI 1 agli
atti, in particolare anche i corrispondenti “Questionario complementare per
indipendenti senza contabilità”, come pure le fatture prodotte in sede di
opposizione).
Il documento in discussione non
appare, pertanto, suscettibile di dimostrare il pagamento di un salario
all’insorgente da parte del suo presunto datore di lavoro.
Non risulta essere stato
allestito un certificato di salario per l’anno 2019 e RI 1 ha trasmesso
all’Ufficio di tassazione, unitamente alla dichiarazione fiscale per l’anno
2019, compilata soltanto nell’aprile 2022, quale giustificativo del proprio
“reddito da dipendente”, unicamente la già citata “dichiarazione dei salari e
degli assegni familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021 (quindi nessun
conteggio e nessun certificato di salario).
Per inciso, va pure osservato che agli atti non figura alcun estratto di
conti bancari intestati a RI 1, dai quali possano essere ricostruiti i flussi
di denaro relativi alla sua attività lavorativa.
Da notare pure che le fatture (“commissioni”)
agli atti emesse dalla __________, prodotte con l’opposizione, sono unicamente
atte a dimostrare l’attività indipendente del ricorrente.
Questo Tribunale sottolinea inoltre che la __________ ha sempre
inoltrato tempestivamente all’__________ le “dichiarazioni dei salari e
degli assegni familiari”, così è stato per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019,
2020.
e 2021. In particolare, la “dichiarazione dei salari e degli assegni
familiari per l’anno 2019” è stata presentata il 7 gennaio 2020 e
prevedeva unicamente il salario annuo lordo della direttrice, al pari peraltro
delle dichiarazioni per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2021 (doc. 313 e doc. 321).
Soltanto successivamente alla
decisione formale del 12 novembre 2021, con messaggio di posta elettronica del
10.
dicembre 2021 (ovvero il giorno stesso in cui è stata interposta opposizione
avverso la citata decisione), la direttrice della __________ ha inoltrato all’__________
“una correzione per quanto riguarda la distinta dei salari AVS per l’anno
2019” e, più precisamente, la “dichiarazione dei salari e degli assegni
familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021, che contempla, oltre
al salario annuo lordo della direttrice, anche quello di RI 1, corrispondente a
un importo di fr. 8'420.80 (doc. 311).
Tale importo è peraltro
differente da quello indicato, quale “salario AVS” “per uomini”, di fr. 29'791
nella “dichiarazione relativa al periodo di conteggio dal 1.1.2019 al
31.12.2019” del 30 marzo 2020 della __________, firmata da RI 1 in veste di
amministratore unico con firma individuale, destinato all’istituto assicuratore
contro gli infortuni (doc. 322).
Dal conto individuale
dell’insorgente emerge inoltre che, per gli anni 2016 e 2017, egli era iscritto
quale persona con attività indipendente (con registrazione di un reddito
annuo di fr. 31'800, rispettivamente di fr. 34'300). Dal 2018 al novembre 2021
non figura invece alcun conseguimento di reddito.
Il Tribunale non ignora il tenore del messaggio di posta elettronica del
13.
febbraio 2020 della direttrice della __________ al ricorrente (“ok,
allora devo fare il calcolo delle tue buste paga considerando le indennità
percepite e poi rifaccio le dichiarazioni salariali AVS, malattia e infortunio”),
allegato all’opposizione del 10 dicembre 2021 e neppure quanto fatto valere
dall’avv. RA 1 in merito alla “mancata comunicazione alla Cassa di
compensazione da parte di __________ del salario del Signor RI 1 per l’anno
2019”, ovvero che si sarebbe trattato di
“una semplice
dimenticanza, oggi corretta, tant’è vero che per l’anno 2020 è stato
regolarmente annunciato” (doc. 287, pag. 4).
Tali giustificazioni, già di per
sé poco convincenti, devono essere valutate con cautela, alla luce delle tante
incongruenze che emergono dalla documentazione a disposizione. Ciò deve
evidentemente valere anche per l’affermazione, sempre del patrocinatore,
secondo la quale “l’analisi fatta dall’amministrazione dei conti del Signor RI
1.
e semmai dei movimenti bancari della Spett. __________, dimostra una
disorganizzazione personale e/o societaria senza influenza al momento di
giudicare il presente caso.” (doc. IX, p. 3).
2.10
Il TCA ricorda peraltro che, se da
una parte, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, in base al quale i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però
assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, nonostante ne abbia
avuto la possibilità, da ultimo ancora dopo la risposta di causa, l’insorgente
non ha prodotto nessun nuovo mezzo di prova atto segnatamente a ricostruire i
flussi di denaro tra lui, preteso lavoratore dipendente, e la __________,
preteso suo datore di lavoro. In questo contesto, non ci si può esimere dal
sottolineare che questa documentazione era stata richiesta dall’CO 1 già nel
quadro della procedura amministrativa, tuttavia senza esito. In quella sede,
era inoltre emerso che RI 1 non aveva presentato gli estratti dei conti bancari
di cui sarebbe intestatario, neppure all’Ufficio di tassazione di __________ e
all’Ufficio AI.
In simili condizioni, il TCA non
può condividere le critiche che il patrocinatore dell’insorgente ha mosso nei
confronti dell’__________, per non avere interpellato gli altri azionisti in
merito alle relazioni societarie (doc. I, pag. 3), per non avere interrogato
gli altri soci (doc. IX, pag. 3) - dei quali non era peraltro stata chiesta
l’audizione in sede di opposizione (cfr. doc. 287) -, rispettivamente per non
aver richiesto ulteriori informazioni all’assicurato medesimo (doc. I, pag. V).
Questa Corte rinuncia a procedere
all’assunzione di ulteriori mezzi di prova. A tal proposito, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24
agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
In questo contesto, è utile
segnalare che il Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione in una
sentenza 8C_726/2022 del 20 giugno 2023, riguardante un’assicurata, socia unica
e gerente con firma individuale di una società a garanzia limitata (di seguito:
Sagl), che era rimasta vittima di un infortunio. La Sagl aveva stipulato una “Personenversicherung
Professional” con un assicuratore, che aveva assunto il caso. Successivamente,
assicuratore LAINF aveva però negato ab initio il proprio obbligo a
prestazioni, in quanto l’assicurata, al momento del sinistro, non avrebbe avuto
lo statuto di lavoratrice dipendente della Sagl.
Il Tribunale cantonale aveva
confermato, su ricorso, la decisione dell’assicuratore. Per quanto qui
d’interesse, la Corte cantonale aveva sottolineato, così risulta dalla
pronunzia federale, che “nach einlässlicher Würdigung der Beweislage stellte
die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin habe für den Unfallzeitpunkt die
verlangten Angaben und Unterlagen (wie z.B. Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen,
Bankbelege betreffend Lohnzahlungen, Steuerunterlagen etc.) zum Nachweis der
Arbeitnehmereigenschaft (vgl. BGE 141 V 313 E. 2.1 mit Hinweisen), des
Lohnanspruchs und des tatsächlich erfolgten Lohnbezuges nicht vorgelegt.
Insbesondere die widersprüchlichen Angaben zur Arbeitstätigkeit der
Beschwerdeführerin in der GmbH und zu ihren daraus im Juni 2019 angeblich
erzielten Einkünften, die unentschuldbare Verletzung der Mitwirkungspflicht
sowie das unbestritten korrekt durchgeführte Mahn- und Bedenkzeitverfahren
liessen nicht darauf schliessen, dass der Beschwerdeführerin damals die
Versicherteneigenschaft zugekommen sei.”.
Il successivo ricorso inoltrato dall’assicurata è stato finalmente respinto dal
TF, il quale ha condiviso integralmente le motivazioni addotte dai giudici
cantonali. In merito alla mancata audizione testimoniale degli agenti dell’assicurazione,
l’Alta Corte ha rilevato che essa non avrebbe cambiato nulla, a fronte delle
numerose contraddizioni riscontrate a proposito dei dati riguardanti
l’effettivo pagamento dei salari.
2.11
Sulla scorta di tutto quanto
precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della
verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che al
momento del noto sinistro sussistesse un rapporto di lavoro tra la __________ e
l’insorgente e che, quindi, quest’ultimo fosse coperto dalla polizza
assicurativa no. T111763021.
In esito a ciò, l’CO 1, con la
decisione impugnata, ha a ragione revocato, per via della revisione
processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto il caso
dipendente dal sinistro dell’8 agosto 2019, negando ab initio la
copertura assicurativa.
La decisione su opposizione
impugnata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti