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Decisione

35.2023.13

Revoca, per via della revisione processuale, della decisione informale di assunzione dell'infortunio, negando ab initio la copertura assicurativa per il motivo che l'assicurato non era un lavoratore dipedente della ditta, ma era un lavoratore indipendente

14 agosto 2023Italiano39 min

I flussi di denaro, ovviamente tutti posteriori al sinistro, non

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.13

PC/MM/sc

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 29 agosto 2019, la __________

(di seguito: __________) ha comunicato al proprio assicuratore LAINF (CO 1; di

seguito: CO 1) che l’8 agosto 2019 il suo dipendente RI 1 (attivo al 50% in

qualità di “contabile e promotore” a far tempo dal 22 luglio 2019 e per

un tempo indeterminato) era caduto dalle scale (doc. 1), riportando un trauma

contusivo alla spalla destra con probabile sub-lussazione della medesima (doc. 1

e 47).

L’istituto ha assunto il caso e

ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

RI 1 è stato inabile al lavoro al 100% dal 12 agosto al 13 settembre 2019,

all’80% dal 14 settembre 2019 al 6 gennaio 2020, al 50% dal 7 gennaio 2020 al

20 gennaio 2021, al 100% dal 21 gennaio 2021 al 6 maggio 2021 e al 50% dal 7

maggio 2021 (doc. 216, 219, 223, 248 e 257).

1.2. Nel settembre 2019, RI 1, attivo

dal 2012 quale assicuratore indipendente, ha notificato l’evento occorso l’8

agosto 2019 all’assicuratore presso il quale è privatamente assicurato per le

indennità giornaliere in caso di malattia e infortunio (sempre l’CO 1 - doc.

30) (cfr. “Denuncia di infortunio; Assicurazione Infortuni individuale”:

doc. 13).

1.3. Nel maggio 2020, RI 1 ha inoltrato

una richiesta di prestazioni AI per adulti giustificata dai postumi infortunistici

(doc. 2 e 5 incarto AI).

In data 3 agosto 2020 (doc. 17

incarto AI) l’UAI ha trasmesso all’assicurato una richiesta volta a ottenere

informazioni sulla sua attività d’indipendente, come pure informazioni e

documentazione relative ad alcune società (__________; __________; __________; __________;

__________; __________; __________; __________; __________), relativamente alle

quali figura quale firmatario a registro di commercio (individuale o a due;

doc. 18-26 incarto AI).

Dopo avergli inviato diversi

richiami ed averlo diffidato, non avendo ricevuto alcun riscontro (doc. 36

incarto AI), mediante decisione del 14 dicembre 2020 (doc. 157), l’UAI ha

respinto la domanda di prestazioni per mancata collaborazione.

Su domanda dell’assicurato (che,

in data 20 gennaio 2021, aveva fornito alcune indicazioni in merito alle

società di cui figurava firmatario a RC e di quelle che deteneva in parte o

totalmente - doc. 35 incarto AI), il 25 gennaio 2021 l’amministrazione ha

annullato il precitato provvedimento (doc. 170).

In data 28 dicembre 2021, l’UAI

ha quindi invitato l’assicurato a produrre la documentazione economica inerente

le società di cui è totalmente o in parte proprietario.

Non avendo dato seguito alla

richiesta, l’UAI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni.

1.4. In ambito LAINF, l’CO 1 ha indennizzato

l’inabilità lavorativa fino al 30 aprile 2021 (doc. 236) e, dopo avere esperito

gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 12 novembre

2021, ha ritenuto che, al momento dell’infortunio dell’8 agosto 2019, RI 1 non

fosse dipendente della __________ e che, di conseguenza, “non vi era alcuna

copertura assicurativa in base alla LAINF e la copertura assicurativa è stata

erroneamente riconosciuta” (doc. 287, allegato 1).

A seguito dell’opposizione

interposta il 10 dicembre 2021 dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 287), in

data 10 gennaio 2023, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione,

precisando in particolare che “agli atti nulla comprova ne tanto meno ci

sono elementi inconfutabili che attestano che il Signor RI 1 sia un dipendente

della spettabile __________. Pertanto - giacché il qui opponente esercita, dal

punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, unicamente un'attività

lucrativa indipendente - l'infortunio del 08.08.2019 non è coperto dalla

polizza assicurativa no. ____________” (doc. 314; pag. 9).

In questo contesto l’CO 1 ha pure sottolineato che “Ne consegue che sono

stati forniti dei dati errati per quanto concerne il salario di RI 1 e pertanto

la scrivente Compagnia assicurativa si riserverà il diritto di intraprendere

misure legali.” (doc. 314, pag. 6).

Con un’altra decisione formale

del 12 novembre 2021, l’CO 1 ha richiesto alla __________ la restituzione ex

art. 25 LPGA delle indennità giornaliere corrisposte nel periodo 8 agosto 2018

(recte: 2019) - 30 aprile 2021 per un importo totale di fr.

65'047 (cfr. doc. 264).

1.5. Con tempestivo ricorso del 10

febbraio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, sia “fatto ordine alla

società CO 1 di dare copertura all’infortunio dell’08.08.2019 di RI 1 in base

alla polizza LAINF No __________” (doc. I, pag. 6), argomentando segnatamente

quanto segue:

" (…).

il contratto

di lavoro è iniziato il 1.07.2019. La somma dichiarata come salario sotto punto

1.1. corrisponde al salario per il periodo che corre dal 01.07.2019 al

11.08.2019, data alla quale cominciano le prestazioni LAINF che sono riportate

sotto punto 3.5 della dichiarazione fiscale (CHF 23.472).

Ancora una

volta la busta paga di agosto 2019, copre il periodo che va dal 01.07.2019 al

11.08.2019 e corrisponde al salario mensile di CHF 5'500.

Le ulteriori buste paghe sono

allegate al presente ricorso.

8. II ricorrente si permette di ricordare che:

a. Ha prodotto un contratto di

lavoro

b. Che le dichiarazioni fiscali confermano l'esistenza di

un contratto di lavoro

c. Che le

trattenute sociali sono state eseguite e pagate alla Cassa cantonale di

compensazione

9. L'esistenza o no di una tassazione d'ufficio non è per nulla

rilevante nel presente caso, semmai

dimostra una possibile trascuratezza dell'assicurato nei suoi obblighi fiscali,

trascuratezza che non ha nessuna pertinenza al momento di giudicare della

presente causa e dovuta allo stato di salute del ricorrente all'epoca.

Quell'argomento (ed altri) dimostra però la volontà dell'amministrazione di

agire come accusatore e non come autorità che deve giudicare obiettivamente i

fatti. A questo proposito, il ricorrente non è stato per nulla e a nessun

momento interpellato dall'assicuratore per chiarire questi punti.

10. Le dichiarazioni fatte alla Cassa di compensazione corrispondono

ai salari pagati all'assicurato prima

dell'infortunio o per i periodi di capacità lavorativa parziale. Ancora una volta

l'Amministrazione dimentica che le prestazioni LAINF non sono soggette a

contributi sociali.

11. Non è vero che il ricorrente è stato considerato in incapacità

lavorativa al 100% in modo continuo

per ben 21 mesi. Ci sono stati dei periodi dove la sua incapacità lavorativa

era del 50%! Dal primo gennaio 2020, CO 1 ha considerato l'assicurato in

incapacità lavorativa al 80% fino al 6 gennaio e poi al 50% dopo questa data.

Ovviamente i periodi nei quali l'assicurato ha dovuto sottomettersi a nuovi

interventi hanno causato, momentaneamente, un'incapacità totale.

12. In

riassunto, a partire dal 01.07.2019, il Signor RI 1 era sotto contratto

lavorativo con la società __________. Questo è provato sia dal contratto stesso

che dalle dichiarazioni fiscali e dai contributi AVS pagati sul salario. Che,

nel passato il ricorrente non fosse dipendente, rimane del tutto senza

pertinenza.

13. In

conclusione, basandosi su interpretazioni errate fatte pro domo, CO 1 non ha

considerato che il Signor RI 1 era in possesso di un regolare contratto di

lavoro, che i contributi sociali inerenti al contratto sono stati pagati (sulla

parte salariale e non sulle prestazioni LAINF) e che le dichiarazioni fiscali

contengono i salari versati da __________.

14. In queste considerazioni, la realtà della relazione di lavoro non

può essere negata, ma se

l'assicuratore avesse ancora dei dubbi era suo obbligo eseguire un'istruzione

del caso interpellando gli altri azionisti e richiedendo ulteriori informazioni

all'assicurato. (…)” (doc. I, pag. 3-5)

A sostegno delle proprie

argomentazioni, il rappresentante dell’insorgente ha versato agli atti le “dichiarazioni

fiscali 2019 e 2020 del Signor RI 1” (limitatamente al modulo 1, n.d.r.)

del 23 aprile 2022 per il 2019 e del 26 aprile 2022 per il 2020 (doc. A2 e A3),

le “dichiarazioni dei salari a __________” (doc. A5 del 9 dicembre 2021

per il 2019 e doc. A4 del 10 febbraio 2021 per il 2020, n.d.r.) e il conteggio

delle indennità giornaliere per il mese di gennaio 2020 trasmesso dall’CO 1

alla __________ (doc. A6).

1.6. Con risposta di causa del 14 marzo

2023, l'CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V). In

quell’occasione, essa ha pure chiesto alla __________ di “… produrre il

bilancio, il conto economico e i conti bancari dal 2018 ad oggi (in modo che

possiamo verificare il flusso di denaro fra la società e RI 1)”

e a RI

1 di “… produrre i propri conti bancari e/o postali (sui quali sono stati

versati i salari) dal 2016 ad oggi” (cfr. doc. V, pag. 12).

1.7. Il 24 aprile 2023, l’avv. RA 1 si è

in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (cfr. doc. IX). In

particolare, il patrocinatore ha osservato quanto segue:

" (…) II

Signor RI 1 è proprietario del 40% della società ciò che basta a dimostrare che

ovviamente non può che essere un impiegato di una società che non controlla,

quando svolge per essa un'attività remunerata.

È importante sottolineare il poco tempo avvenuto tra la firma del

contratto e il sinistro che ha impedito, per un certo lasso di tempo, lo

svolgimento di attività professionali.

Tutti gli argomenti sul fatto che il Signor RI 1 abbia svolto

altre attività indipendenti non sono rilevanti quando si tratta di giudicare la

sua qualità di dipendente della __________.

Fatti

I flussi di denaro, ovviamente tutti posteriori al sinistro, non

dimostrano assolutamente nulla.

Desta scalpore che l'amministrazione non abbia interrogato gli

altri azionisti della __________ per chiarire l'esatta relazione del Signor RI

1 con la Società.

Basicamente e fondamentalmente ci troviamo di fronte ad un

contratto di lavoro valido, firmato tra le parti, contratto che ha preceduto da

poco il sinistro.

L'analisi delle entrate economiche del Signor RI 1, prima

dell'infortunio, non dimostra assolutamente nulla. Una persona, da un giorno

all'altro, può perfettamente assumere un incarico come dipendente mentre la

vigilia era ancora indipendente.

Il passato non ha nessuna valenza per giudicare il presente e la

disorganizzazione personale del Signor RI 1 non ha nessuna pertinenza.

Sono però pertinenti i seguenti fatti:

1. II Signor RI 1

aveva un contratto di lavoro con la Società __________

Considerandi

2.

Che il Signor RI

1.

fosse amministratore della società non impedisce una relazione contrattuale

lavorativa, considerando che la sua quota societaria era minoritaria (40%)

3.

La società ha

pagato i contributi AVS per il Signor RI 1, come di legge.

4.

L'analisi fatta

dall'amministrazione dei conti del Signor RI 1 e semmai dei movimenti bancari

della Spett. __________, dimostra una disorganizzazione personale e o sociale

senza influenza al momento di giudicare il presente caso.

5.

L'amministrazione

fa un'istruzione accusatoria del caso dimenticando altri aspetti importanti e

dimenticando di analizzare non il passato bensì il presente della società,

omettendo pure di interrogare semmai gli altri soci.” (doc. IX, pag. 2 e 3)

1.8

Il doc. IX è stato trasmesso per

conoscenza all’CO 1 (doc. X).

considerato in diritto

2.1

Nella concreta evenienza, il TCA è

chiamato a esaminare se l’CO 1 era legittimata a revocare, per via della

revisione processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto

il caso relativo all’infortunio dell’agosto 2019, negando ab initio la

copertura assicurativa per il motivo che non sarebbe sufficientemente dimostrato

che al momento di quell’evento RI 1 era un lavoratore dipendente della __________.

2.2

Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a

LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori

occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i

praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori

d'apprendistato o protetti (lett. a).

L’art. 1 OAINF precisa, da parte

sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della

legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della

legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(AVS).

Secondo costante giurisprudenza,

la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività

lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti

contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche.

I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle

indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

In genere, va ritenuto

esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di

lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente

dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico

specifico.

Questi principi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività

indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF

123.

V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2;

STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre

2015.

consid. 3.1 e 3.2).

Va sottolineato come la LAINF

includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non

sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività

di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né

usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta

all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un

accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o

contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima

comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di

lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di

conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF

141.

V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021,

consid. 2.3 e STCA 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.3).

2.3

Conformemente alla

giurisprudenza (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169), i criteri

caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti

di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e

impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid.

3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente

dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un

altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p.

176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di

diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo

mandato (RCC 1982 p. 208).

Si è in presenza di

un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche

quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente,

ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è

economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,

è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare

un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a

edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in

Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso

l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro

eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC

1982.

p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede

nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p.

126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare,

nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si

trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo

impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha

inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per

l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto

attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242 ss.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

Secondo la giurisprudenza, il

dirigente o l'amministratore di una società alle dipendenze di quest'ultima è,

anche se di fatto è l'azionista unico o di maggioranza e ha un'influenza

decisiva sulla gestione dell'impresa, formalmente un dipendente della stessa.

Tuttavia, non è il rapporto di diritto civile che determina lo status di una

persona dal punto di vista dell'assicurazione sociale, ma la posizione

economica. La questione se una persona abbia un'influenza decisiva sulla

politica e lo sviluppo della società - e sia quindi da considerare come

titolare di un reddito da attività indipendente - deve essere esaminata sulla

base di criteri quali la cerchia dei soci, la partecipazione al capitale della

società, la composizione del consiglio di amministrazione, il livello di

attività dei soci e la loro funzione nella società (DTF 8C_121/2017 del 5

luglio 2018 consid. 7.1; 9C_453/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 4.1).

Come

lo sottolinea il TF, in taluni casi particolari, il dirigente o

l'amministratore di una società alle dipendenze di quest'ultima, va considerato

formalmente un lavoratore indipendente, anche in presenza di un contratto di

lavoro.

2.4

L'art. 53 cpv. 1 LPGA prevede che

le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato

devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

L'amministrazione è tenuta a

procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato

quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con

rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002;

STCA 35.2017.53 del 5 ottobre 2017, consid. 2.5).

La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di

una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste

disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente,

ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la

diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque

dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano

ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi

fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199

consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171;

ELISABETH ESCHER, Revision und Erläuterung, in: THOMAS GEISER/PETER MÜNCH [a

cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,

n. 8.21; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische

Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire

devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale.

È decisiva la circostanza che il

mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205; e STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018

consid. 2.3.).

2.5

Nella concreta evenienza, con la

decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore convenuto ha

sostenuto che, in base agli atti a sua disposizione, non risulterebbe

sufficientemente dimostrato che al momento in cui è accaduto il noto infortunio

RI 1 fosse un dipendente della __________ e che pertanto - esercitando un'attività

lucrativa esclusivamente indipendente - quell’evento non sarebbe in

realtà coperto dalla polizza assicurativa no. __________ (doc. 314).

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte rileva innanzitutto che non è contestato il fatto che l’insorgente

svolgesse effettivamente un’attività lucrativa per la __________ (società

fiduciaria iscritta a registro di commercio dal 28 giugno 2012, detenuta al 40%

da RI 1, che ne è pure l’amministratore unico con firma individuale - doc. 25 e

35.

incarto AI). Controversa è per contro la questione di sapere se l’attività

da lui esercitata possa essere qualificata di dipendente, nel qual caso

andrebbe riconosciuta la qualità di assicurato (e, pertanto, ammessa la

copertura assicurativa dell’infortunio dell’8 agosto 2019).

2.6

Dall’annuncio d’infortunio del 29

agosto 2019 si evince che l’insorgente sarebbe entrato alle dipendenze della __________

a far tempo dal 22 luglio 2019 e per una durata indeterminata con un pensum

del 50%, che la sua funzione sarebbe quella di “contabile e promotore” e

che il suo salario lordo mensile ammonterebbe a fr. 5'500, oltre alla

tredicesima (doc. 1).

Dalle carte processuali emerge

inoltre che, in data 8 giugno 2021, l’CO 1 ha chiesto alla __________ di

produrre gli estratti conti bancari relativi ai versamenti di salario per i

mesi di luglio e agosto 2019, copia del contratto di lavoro e copia della

descrizione delle mansioni (doc. 226).

In medesima data,

l’amministrazione ha invitato RI 1 a produrre copia “delle buste paga del

periodo da giugno 2018 a giugno 2019” (doc. 227 - la sottolineatura non

è della redattrice). In risposta a tale richiesta, in data 16 giugno 2021

l’insorgente ha comunicato all’CO 1 che “nel periodo 2018-2019 ero indipendente”

(doc. 232).

In data 30 luglio 2021 (doc. 241)

la __________ ha informato l’assicuratore che le mansioni del loro dipendente RI

1.

consistevano in “registrazioni contabili; chiusura trimestrale/annuale; tutte

le attività legate alla contabilità commerciale; di fatto, in prevalenza, (…)

si occupa di procacciare clientela che conferisca mandato di gestione

amministrativo alla società” e ha quindi prodotto:

1)

il “contratto di lavoro a tempo indeterminato” datato 1° luglio 2019, dal

quale si evince che RI 1 avrebbe iniziato la sua attività lavorativa il 22

luglio 2019 con la mansione di “contabile, promotore e procacciatore” per fr.

5'500 lordi, più tredicesima, con orario di lavoro “secondo le esigenze della

società e da concordare con la direzione”;

2)

il conteggio di salario per il mese di agosto 2019, dal quale emerge che RI 1

avrebbe percepito per il periodo 22 luglio-8 agosto 2019 un salario lordo complessivo

di fr. 6’434.20 (di cui fr. 3'300 a titolo di “salario lordo” per 18 giorni

lavorativi e fr. 3'134.20 a titolo di “indennità infortunio” per 20 giorni).

Dal salario lordo di fr. 3'300, sarebbero stati dedotti i contributi AVS

(5.125%), AD (1.1%), LAINF (1.113%) e APGM (0.5370) per complessivi fr. 259.90,

giungendo così a un salario netto pari a fr. 6'174.30. Il documento in

questione riporta in calce pure la firma del ricorrente con la dicitura “Per

ricevuta” con indicato pure “3'134.20 ccb 15.10.2019” e “3'040.10 contante

15.10.2019”;

3)

un addebito bancario di complessivi fr. 7'303, valuta 15 ottobre 2019, a

favore della __________ (società di intermediazione assicurativa, iscritta a

registro di commercio dal 20 febbraio 2012, detenuta al 100% da RI 1 che ne è

pure l’amministratore unico con firma individuale - doc. 18 e 35 incarto AI).

In data 12 agosto 2021, l’__________

ha trasmesso all’CO 1 le registrazioni distinte salari 2016-2020 (doc. 242).

Negli anni 2016-2019 figura unicamente __________ (iscritta a registro di

commercio quale direttrice con firma individuale - cfr. doc. 25 incarto AI). Vi

è poi la dichiarazione relativa all’anno 2020 (timbrata e firmata in data 10

febbraio 2021 dalla direttrice della società e trasmessa all’__________ con

messaggio elettronico di medesima data) in cui figura, oltre alla precitata

(con numero AVS), anche RI 1 (senza numero AVS) per un importo di fr. 24'900.

Il 12 novembre 2021 l’CO 1 ha

emanato la decisione formale con cui ha ritenuto che RI 1, al momento del noto infortunio,

non sarebbe stato dipendente della __________.

Con l’opposizione del 10 dicembre

2021.

(doc. 287), il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti:

1) una copia del libro delle azioni, dalla quale si evince che RI

1.

detiene il 40% delle azioni della __________;

2) l’estratto RC della __________, dal quale si evince che RI

1.

ne è l’amministratore unico con firma individuale;

3) la lista 28 novembre 2021 riguardante i “mandati di gestione apportati

da RI 1 dopo il 26.7.2019”, dalla quale risulta

che tra il 1° febbraio 2020 e il 1° gennaio 2022 sarebbero stati 9, i primi

dei quali risalirebbero al gennaio 2020, per complessivi fr. 42'094.50;

4) alcune fatture emesse della __________ il 25 gennaio (“fattura

commissioni al 31.12.2018” per un totale di fr. 9'184.40), il 26

febbraio (“fattura commissioni al 31 gennaio 2019”

per un totale di fr. 41'751.75), il 26 marzo 2019 (“fattura commissioni

al 28 febbraio 2019” per un totale di fr. 6'294.30) nei riguardi della __________

di __________, rispettivamente il 12 settembre (“fattura commissioni al

31.08.2019” per un totale di fr. 15'089.58) e il 22 novembre 2019

(“fattura commissioni al 30.10.2019” per un totale di fr. 6'333.50)

nei confronti della __________ di __________, società di cui RI 1 detiene

il 33% ed è socio e gerente con firma collettiva a due:

doc. 22 e 35 incarto AI);

5) la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019”

del 9 dicembre 2021, timbrata e firmata da __________ (in veste di direttrice

con firma individuale della __________), che include, oltre alla

precitata, anche RI 1 per un importo di fr. 8'420.80;

6) la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per

l’anno 2020” del 10 febbraio 2021, timbrata e firmata dalla

direttrice, che comprende, oltre alla precitata, anche RI 1 per un importo

di fr. 24'900;

7) la mail 13 febbraio 2020 della direttrice della __________ all’insorgente,

il cui tenore è il seguente: “ok, allora devo fare

il calcolo delle tue buste paga considerando le indennità percepite e poi

rifaccio le dichiarazioni salariali AVS, malattia e

infortunio”.

L’8 novembre 2022, l’__________

ha inviato all’CO 1 copia delle riprese salariali relative alle dichiarazioni

salariali per gli anni 2017-2021 (doc. 307). Negli anni 2017, 2018 e 2021

figura unicamente la direttrice. Negli anni 2019 e 2020 figura pure il

ricorrente con un salario lordo complessivo di fr. 8'420 nel primo anno,

rispettivamente di fr. 24'900 nel secondo anno.

Il 16 novembre 2022 l’Ufficio

circondariale di tassazione di __________ ha trasmesso all’CO 1 copia della

dichiarazione d’imposta per l’anno 2019 (compilata il 23 aprile 2022) e della

decisione di tassazione del 28 settembre 2022, precisando che contro quest’ultima

è pendente un reclamo (doc. 309).

Dalla dichiarazione d’imposta

appena citata si evince che RI 1 ha dichiarato un reddito “da attività

dipendente” (__________) di fr. 8'420 (allegando quale giustificativo la

già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno

2019” del 9 dicembre 2021, timbrata e firmata dalla direttrice della ditta),

un reddito “da indipendente” (a titolo di “attività principale”)

di fr. 18'000 (“retrocessione broker __________”; v. anche “Questionario

complementare per indipendenti senza contabilità”), le indennità

giornaliere LAINF di fr. 23'472, come pure un “reddito immobiliare netto”

di fr. 35'620, per un “totale dei redditi” pari a fr. 85'512. D’altro

canto, in essa figura un debito di complessivi fr. 638'000 (ipoteca su una casa

unifamiliare a __________, per la quale ha pagato complessivamente fr. 9'659 di

interessi annui) e un debito rubricato come “conto privato __________”

di fr. 28'898 (per il quale non ha pagato interessi). È infine stata dichiarata

una sostanza mobiliare di fr. 104'452 (sostanzialmente composta dal valore di

100.

azioni della __________, 33 azioni della __________ 10 quote sociali della __________,

40.

azioni della __________ e 66 quote sociali della __________).

Dalla decisione di tassazione del 28 settembre 2022, oggetto di reclamo, si

evince che RI 1 è stato finalmente tassato d’ufficio su un reddito

imponibile di fr. 183'900 e una sostanza di fr. 133'000.

Il 18 novembre 2022 l’__________ ha trasmesso all’CO 1 copia delle riprese

salariali relative alle dichiarazioni salariali per gli anni 2019-2020 (doc. 311),

da cui emerge che, con messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2021, la

direttrice della __________ ha inoltrato all’__________ “una correzione per

quanto riguarda la distinta dei salari AVS per l’anno 2019” e, più

precisamente, la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni

familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021.

Il 30 novembre 2022 l’__________

ha inviato all’assicuratore LAINF copia della ripresa relativa alla

dichiarazione salariale per l’anno 2019 (doc. 313). Per quanto qui più interessa,

dalla medesima si evince che la “dichiarazione dei salari e degli assegni

familiari per l’anno 2019” del 7 gennaio 2020, prevedeva esclusivamente il

salario annuo lordo della direttrice.

2.7

In sede di ricorso, il

patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti, segnatamente, il modulo 1

delle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2019 (doc. A2) e 2020 (doc. A3),

la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno

2019” del 9 dicembre 2021 (doc. A5), nonché la già citata “dichiarazione

dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2020” del 10 febbraio 2021

(doc. A4).

Dal doc. A2 risulta che

l’insorgente non ha fornito informazioni circa la sua “professione” e il

“genere di attività” (ove figurano le seguenti possibilità da crociare:

dipendente; indipendente; pensionato; altro; beneficiario di prestazioni

complementari, assistenza, AFI/API), mentre alla casella “luogo di lavoro”

ha indicato “reddito __________”.

Dal doc. A3 si evince che il

ricorrente alla casella “professione” ha scritto “contabile broker”,

alla casella “genere di attività” ha crociato “dipendente” e “indipendente”

e alla casella “luogo di lavoro” ha scritto “__________”.

Dinanzi al TCA, l’amministrazione

ha prodotto, in particolare, la già citata “dichiarazione dei salari e degli

assegni familiari per l’anno 2019” del 7 gennaio 2020 della __________ (firmata

da __________ in veste di direttrice con firma individuale) all’__________ (doc.

321, già agli atti quale doc. 313) e la “dichiarazione relativa al periodo

di conteggio dal 1.1.2019 al 31.12.2019” (che prevede i seguenti salari

AVS: fr. 29'791 per “uomini” e fr. 63'524 per “donne”) del 30

marzo 2020 della __________ (RI 1 in veste di amministratore unico con firma

individuale) all’istituto assicuratore contro gli infortuni (doc. 322).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione, questa Corte ritiene che non

sia stato sufficientemente dimostrato che, al momento in cui è accaduto il noto

evento infortunistico (8 agosto 2019), l’insorgente fosse realmente vincolato

alla __________ da un contratto di lavoro, e meglio per i motivi qui di seguito

esposti.

Innanzitutto, a proposito del

documento denominato “contratto di lavoro a tempo indeterminato” del 1° luglio

2019, al quale il patrocinatore sembra voler attribuire un significato decisivo

ai fini della qualifica dell’attività svolta dal ricorrente in seno alla __________

(cfr. doc. IX, p. 2), questa Corte rileva che esso risulta sottoscritto da RI 1

tanto a titolo di datore di lavoro quanto a titolo di dipendente (cfr. allegato

al doc. 241; per un caso in cui il TF ha posto in evidenza il fatto che l’attestazione

del datore di lavoro era stata compilata con la medesima scrittura della

richiesta di prestazioni all’assicurazione contro la disoccupazione,

trattandosi di un assicurato che immediatamente prima di presentare la domanda di

prestazioni avrebbe venduto la sua società alla madre, divenutane socia unica e

gerente con firma individuale, cfr. la STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023

consid. 6.2 in fine).

Il TCA osserva inoltre che dall’annuncio d’infortunio del 29 agosto 2019

si evince, segnatamente, che il ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze

della __________ con un pensum del 50% (cfr. doc. 1). Nel documento denominato

“contratto di lavoro a tempo indeterminato” del 1° luglio 2019, invece, non

viene indicata alcuna percentuale di lavoro, ma è unicamente specificato, al

punto “Orario di lavoro”, quanto segue: “secondo le esigenze della società e da

concordare con la direzione” (cfr. allegato al doc. 241).

2.9

Questo Tribunale sottolinea pure

che, nonostante esplicita e reiterata richiesta rivolta sia alla __________ che

al ricorrente (da ultimo ancora con l’allegato di risposta, cfr. doc. V, p. 8),

la prova dell’effettivo pagamento dei salari (per lo meno, dal 22 luglio al 18

agosto 2019) da parte del (presunto) datore di lavoro (ad esempio, mediante

estratti conto bancari o postali; cfr., sul tema, STCA 35.2017.90 del 19

febbraio 2018 consid. 2.5., confermata con la STF 8C_256/2018 del 9 maggio

2018; 38.2017.47 del 19 ottobre 2017 consid. 2.5. in fine, confermata con la

STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017; 35.2017.55 del 22 agosto 2017 consid.

2.4; 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.7), non è in realtà mai stata

fornita.

Sempre riguardo al salario, dagli

atti emergono del resto indicazioni incongruenti.

In primo luogo, si constata che

il conteggio di salario “stipendio agosto 2019” comprende il salario

lordo per il periodo 22 luglio-8 agosto 2019, per un ammontare di fr. 3'300,

oltre le indennità giornaliere infortunio di fr. 3'134.20. Il documento in

questione riporta in calce la firma del ricorrente con la dicitura “Per

ricevuta” con l’indicazione “3'134.20 ccb 15.10.2019” e “3'040.10

contante 15.10.2019”.

Ora, appare piuttosto inverosimile che la __________ abbia versato

l’importo consistente nelle indennità giornaliere tramite bonifico bancario,

mentre il salario lo sarebbe stato in contanti.

A proposito del bonifico bancario

per un importo complessivo di fr. 7'303, valuta al 15 ottobre 2019, a favore

della società __________, prodotto dal ricorrente, il TCA rileva che la somma

in questione, oltre a essere diversa da quella che avrebbe dovuto essere, non è

stata versata su un conto intestato a RI 1, bensì sul conto della società di

intermediazione assicurativa (che detiene al 100% e di cui ne è pure amministratore

unico con firma individuale) tramite la quale egli svolge la propria attività

da indipendente (cfr. le dichiarazioni fiscali 2017, 2019 e 2020 di RI 1 agli

atti, in particolare anche i corrispondenti “Questionario complementare per

indipendenti senza contabilità”, come pure le fatture prodotte in sede di

opposizione).

Il documento in discussione non

appare, pertanto, suscettibile di dimostrare il pagamento di un salario

all’insorgente da parte del suo presunto datore di lavoro.

Non risulta essere stato

allestito un certificato di salario per l’anno 2019 e RI 1 ha trasmesso

all’Ufficio di tassazione, unitamente alla dichiarazione fiscale per l’anno

2019, compilata soltanto nell’aprile 2022, quale giustificativo del proprio

“reddito da dipendente”, unicamente la già citata “dichiarazione dei salari e

degli assegni familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021 (quindi nessun

conteggio e nessun certificato di salario).

Per inciso, va pure osservato che agli atti non figura alcun estratto di

conti bancari intestati a RI 1, dai quali possano essere ricostruiti i flussi

di denaro relativi alla sua attività lavorativa.

Da notare pure che le fatture (“commissioni”)

agli atti emesse dalla __________, prodotte con l’opposizione, sono unicamente

atte a dimostrare l’attività indipendente del ricorrente.

Questo Tribunale sottolinea inoltre che la __________ ha sempre

inoltrato tempestivamente all’__________ le “dichiarazioni dei salari e

degli assegni familiari”, così è stato per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019,

2020.

e 2021. In particolare, la “dichiarazione dei salari e degli assegni

familiari per l’anno 2019” è stata presentata il 7 gennaio 2020 e

prevedeva unicamente il salario annuo lordo della direttrice, al pari peraltro

delle dichiarazioni per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2021 (doc. 313 e doc. 321).

Soltanto successivamente alla

decisione formale del 12 novembre 2021, con messaggio di posta elettronica del

10.

dicembre 2021 (ovvero il giorno stesso in cui è stata interposta opposizione

avverso la citata decisione), la direttrice della __________ ha inoltrato all’__________

“una correzione per quanto riguarda la distinta dei salari AVS per l’anno

2019” e, più precisamente, la “dichiarazione dei salari e degli assegni

familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021, che contempla, oltre

al salario annuo lordo della direttrice, anche quello di RI 1, corrispondente a

un importo di fr. 8'420.80 (doc. 311).

Tale importo è peraltro

differente da quello indicato, quale “salario AVS” “per uomini”, di fr. 29'791

nella “dichiarazione relativa al periodo di conteggio dal 1.1.2019 al

31.12.2019” del 30 marzo 2020 della __________, firmata da RI 1 in veste di

amministratore unico con firma individuale, destinato all’istituto assicuratore

contro gli infortuni (doc. 322).

Dal conto individuale

dell’insorgente emerge inoltre che, per gli anni 2016 e 2017, egli era iscritto

quale persona con attività indipendente (con registrazione di un reddito

annuo di fr. 31'800, rispettivamente di fr. 34'300). Dal 2018 al novembre 2021

non figura invece alcun conseguimento di reddito.

Il Tribunale non ignora il tenore del messaggio di posta elettronica del

13.

febbraio 2020 della direttrice della __________ al ricorrente (“ok,

allora devo fare il calcolo delle tue buste paga considerando le indennità

percepite e poi rifaccio le dichiarazioni salariali AVS, malattia e infortunio”),

allegato all’opposizione del 10 dicembre 2021 e neppure quanto fatto valere

dall’avv. RA 1 in merito alla “mancata comunicazione alla Cassa di

compensazione da parte di __________ del salario del Signor RI 1 per l’anno

2019”, ovvero che si sarebbe trattato di

“una semplice

dimenticanza, oggi corretta, tant’è vero che per l’anno 2020 è stato

regolarmente annunciato” (doc. 287, pag. 4).

Tali giustificazioni, già di per

sé poco convincenti, devono essere valutate con cautela, alla luce delle tante

incongruenze che emergono dalla documentazione a disposizione. Ciò deve

evidentemente valere anche per l’affermazione, sempre del patrocinatore,

secondo la quale “l’analisi fatta dall’amministrazione dei conti del Signor RI

1.

e semmai dei movimenti bancari della Spett. __________, dimostra una

disorganizzazione personale e/o societaria senza influenza al momento di

giudicare il presente caso.” (doc. IX, p. 3).

2.10

Il TCA ricorda peraltro che, se da

una parte, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, in base al quale i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però

assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, nonostante ne abbia

avuto la possibilità, da ultimo ancora dopo la risposta di causa, l’insorgente

non ha prodotto nessun nuovo mezzo di prova atto segnatamente a ricostruire i

flussi di denaro tra lui, preteso lavoratore dipendente, e la __________,

preteso suo datore di lavoro. In questo contesto, non ci si può esimere dal

sottolineare che questa documentazione era stata richiesta dall’CO 1 già nel

quadro della procedura amministrativa, tuttavia senza esito. In quella sede,

era inoltre emerso che RI 1 non aveva presentato gli estratti dei conti bancari

di cui sarebbe intestatario, neppure all’Ufficio di tassazione di __________ e

all’Ufficio AI.

In simili condizioni, il TCA non

può condividere le critiche che il patrocinatore dell’insorgente ha mosso nei

confronti dell’__________, per non avere interpellato gli altri azionisti in

merito alle relazioni societarie (doc. I, pag. 3), per non avere interrogato

gli altri soci (doc. IX, pag. 3) - dei quali non era peraltro stata chiesta

l’audizione in sede di opposizione (cfr. doc. 287) -, rispettivamente per non

aver richiesto ulteriori informazioni all’assicurato medesimo (doc. I, pag. V).

Questa Corte rinuncia a procedere

all’assunzione di ulteriori mezzi di prova. A tal proposito, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24

agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

In questo contesto, è utile

segnalare che il Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione in una

sentenza 8C_726/2022 del 20 giugno 2023, riguardante un’assicurata, socia unica

e gerente con firma individuale di una società a garanzia limitata (di seguito:

Sagl), che era rimasta vittima di un infortunio. La Sagl aveva stipulato una “Personenversicherung

Professional” con un assicuratore, che aveva assunto il caso. Successivamente,

assicuratore LAINF aveva però negato ab initio il proprio obbligo a

prestazioni, in quanto l’assicurata, al momento del sinistro, non avrebbe avuto

lo statuto di lavoratrice dipendente della Sagl.

Il Tribunale cantonale aveva

confermato, su ricorso, la decisione dell’assicuratore. Per quanto qui

d’interesse, la Corte cantonale aveva sottolineato, così risulta dalla

pronunzia federale, che “nach einlässlicher Würdigung der Beweislage stellte

die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin habe für den Unfallzeitpunkt die

verlangten Angaben und Unterlagen (wie z.B. Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen,

Bankbelege betreffend Lohnzahlungen, Steuerunterlagen etc.) zum Nachweis der

Arbeitnehmereigenschaft (vgl. BGE 141 V 313 E. 2.1 mit Hinweisen), des

Lohnanspruchs und des tatsächlich erfolgten Lohnbezuges nicht vorgelegt.

Insbesondere die widersprüchlichen Angaben zur Arbeitstätigkeit der

Beschwerdeführerin in der GmbH und zu ihren daraus im Juni 2019 angeblich

erzielten Einkünften, die unentschuldbare Verletzung der Mitwirkungspflicht

sowie das unbestritten korrekt durchgeführte Mahn- und Bedenkzeitverfahren

liessen nicht darauf schliessen, dass der Beschwerdeführerin damals die

Versicherteneigenschaft zugekommen sei.”.

Il successivo ricorso inoltrato dall’assicurata è stato finalmente respinto dal

TF, il quale ha condiviso integralmente le motivazioni addotte dai giudici

cantonali. In merito alla mancata audizione testimoniale degli agenti dell’assicurazione,

l’Alta Corte ha rilevato che essa non avrebbe cambiato nulla, a fronte delle

numerose contraddizioni riscontrate a proposito dei dati riguardanti

l’effettivo pagamento dei salari.

2.11

Sulla scorta di tutto quanto

precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che al

momento del noto sinistro sussistesse un rapporto di lavoro tra la __________ e

l’insorgente e che, quindi, quest’ultimo fosse coperto dalla polizza

assicurativa no. T111763021.

In esito a ciò, l’CO 1, con la

decisione impugnata, ha a ragione revocato, per via della revisione

processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto il caso

dipendente dal sinistro dell’8 agosto 2019, negando ab initio la

copertura assicurativa.

La decisione su opposizione

impugnata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti