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Decisione

35.2023.16

Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato a dichiarare irricevibile l’opposizione dell’assicurata, oppure no. Sì, perché tardiva. Avvocato non può appellarsi alla tutela della buona fede, perchè deve sapere che termine legale non è prorogabile

10 maggio 2023Italiano36 min

autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.16

PC/sc

Lugano

10 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1974,

attiva in qualità di “rappresentante con mansioni montaggio/smontaggio

stands o spazi pubblicitari presso i clienti” a tempo pieno dal 1° febbraio

2020 presso la ditta __________ di __________, e, perciò, assicurata d’obbligo

contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 12 luglio 2020, verso le 18:30,

mentre stava scendendo le scale, è scivolata ed è caduta a terra, riportando

una “sottile frattura incompleta, dorsale, di S5” (doc. 2, 59, 64 e

124).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medici e

amministrativi del caso, con scritto del 17 ottobre 2022, l’CO 1 ha comunicato

all’assicurata la chiusura del caso al 20 ottobre 2022, in quanto la lesione al

coccige era completamente guarita e gli ulteriori disturbi da lei lamentati non

erano riconducibili all’infortunio del 12 luglio 2020. (doc. 220).

Preso atto del suo disaccordo (doc. 224), con decisione del 30 novembre 2022

(doc. 240), l’CO 1 ha confermato i contenuti del precedente scritto del 17

ottobre 2022 e, quindi, la chiusura del caso al 20 ottobre 2022.

1.3. In data 9 dicembre 2022 l’avv. RA 1

ha assunto il patrocinio dell’assicurata e chiesto all’CO 1 la trasmissione

degli atti su CD-ROM oltre alla proroga del termine per presentare un’eventuale

opposizione al 31 gennaio 2023 (doc. 242 e 243).

1.4. Il 23 dicembre 2022 l’CO 1 (__________)

ha trasmes-so copia dell’incarto all’avv. RA 1 (doc. 241) e il 27 dicembre 2022

ha prorogato il termine al 31 gennaio 2023 (cfr. doc. 244).

In data 25 gennaio 2023, l’avv. RA 1 ha interposto opposizione (doc. 246) e

versato agli atti anche il referto 5 gennaio 2023 del dr. med. __________ della

Clinica di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 245).

Con decisione su opposizione del 30 gennaio 2023, l’CO 1 ha dichiarato

l’opposizione irricevibile, in quanto tardiva (doc. 249).

1.5. Con tempestivo ricorso del 20

febbraio 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata e che l’opposizione venga giudicata

tempestiva con rinvio dell’incarto all’CO 1 “per il giudizio sul merito, in

particolare affinché venga accertato il nesso di causalità tra incidente e i

rimanenti dolori e disagi” (doc. I, pag. 8).

1.6. Con risposta del 2 marzo 2023, l’CO

1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 8 marzo 2023 l’avv. RA 1 ha

comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre,

puntualizzando, in particolare, di avere chiesto e ottenuto in altri casi una

proroga del termine d’opposizione e che “se tra l'Agenzia CO 1 di __________

ed il Servizio di __________, non vi è una condivisione di simile prassi, non è

certo questa una circostanza che può essere imputata al sottoscritto

patrocinatore.” (doc. V).

1.8. Il 9 marzo 2023 il doc. V è stato

trasmesso per conoscenza all’CO 1 (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile

l’opposizione dell’assicurata, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni

processuali e pregiudiziali.

Fondandosi sulla delega di

competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha emanato gli

articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto dell’opposizione,

come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA recita che

l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione

scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (art. 10

cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta

oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo

patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non soddisfa

Fatti

i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna

un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario

non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di

ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una

decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).

2.4. Conformemente alla giurisprudenza

relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la procedura

giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un termine che permetta

all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le

conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un

ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione

formale che obbliga il giudice di prima istanza - eccezion fatta nei casi di

manifesto abuso di diritto - a fissare un termine per correggere i vizi

dell’allegato ricorsuale. Tenuto conto del medesimo tenore letterale tra l’art.

61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si

applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i

riferimenti).

2.5. Le esigenze poste alla forma e al

contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del

destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente

dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio

2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà

chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata

avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare

un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V

162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).

In una sentenza 8C_337/2013 del

19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione

è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di

ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito.

L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo

decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se

l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo

concerne in modo implicito o esplicito.

In una sentenza 8C_817/2017 del

31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA,

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal

fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient

l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours

respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans

connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de

recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou

insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour

autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification

ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations

relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite

souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus

facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès

lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de

recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal

n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi

d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose

uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement

qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal

non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou

compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit

typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en

possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre

mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce

dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du

dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a

alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il

requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement

l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les

droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a

retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en

vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y

a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée

dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort).

Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger

(arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été

notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait

le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté

par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en

demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai

supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10

al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut

communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une

opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le

temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son

opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré

que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5

OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire

professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30

jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA).

Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai

prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette

écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais

en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle,

initiale, l'était également, faute de contenir une motivation.

5. En l'occurrence, on se trouve dans une

situation similaire.

Il ressort des faits constatés par les juges

cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision

de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9 janvier

2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire

professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour

la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016,

soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition,

ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion

relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de

conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente. Après avoir

sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier administratif et

médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26 jours avant

l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des

délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son

écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré

comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra 4),

surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure

d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait qu'un délai

supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour indiquer à

ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était attaquée et

les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal. Aussi bien,

dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2 décembre 2016

que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016 sur ses deux

objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, la

recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était entrée en

force sur ce point.

Le recours doit donc être admis et le jugement

cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la CNA pour statuer sur le

droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”

In proposito, vedi anche STF

8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_289/2022 del 5 agosto

2022 consid. 4; STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/

2016 del 18 maggio 2016 (cfr., pure, la STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid.

2.5.).

2.6. Ai fini del presente giudizio giova

qui segnalare, in particolare, la sentenza 8C_245/2022 del 7 settembre 2022,

riguardante il caso di un’avvocatessa, al beneficio di una procura sottoscritta

il 7 agosto 2021 dall’assicurato, che, con scritto del 9 agosto 2021, aveva

informato l’amministrazione che il suo cliente interponeva opposizione contro

la decisione del 14 luglio 2021 notificata il 22 luglio 2021, chiedendo nel

contempo la trasmissione degli atti, al fine di poter motivare l’opposizione.

In data 16 agosto 2021 le era stata inviata una copia del dossier. Con scritto del 31 agosto 2021, la patrocinatrice aveva comunicato

all’amministrazione che: “Afin que je puisse prendre connaissance du dossier

et conférer avec mon mandant de son dossier, je vous informe que la motivation

de l'opposition formée le 9 août 2021 vous parviendra le 30 septembre 2021 au

plus tard". Il 30 settembre 2021 la patrocinatrice aveva

motivato l’opposizione interposta contro la decisione del 14 luglio 2021.

Con decisione del 20 ottobre 2021, l’assicuratore LAINF aveva dichiarato

irricevibile l’opposizione, per il motivo che quella del 9 agosto 2021 non era stata

motivata mentre quella del 30 settembre 2021 era sì motivata ma tardiva, visto

che il termine legale per interporla era scaduto il 14 settembre 2021.

Con pronunzia del 7 marzo 2022, la Corte delle assicurazioni sociali del

Cantone Vaud aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti

all’amministrazione, affinché entrasse nel merito dell’opposizione, ritenendo,

tra l’altro, che la stretta applicazione delle regole di procedura fosse lesiva

del principio di interdizione di un eccessivo formalismo e delle regole della

buona fede.

Chiamata a pronunciarsi, la Corte federale ha innanzitutto nuovamente

sottolineato la ratio legis degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5

OPGA (cfr. consid. 3.3 della STF in questione). In particolare, essa ha

ribadito che, a fronte di un termine legale non prorogabile di 30 giorni per

presentare opposizione contro una decisione, è stata prevista l’assegnazione di

un congruo termine da parte dell’autorità per rimediare ai vizi di forma

(mancanza di conclusioni e motivazione) ai sensi degli articoli 61 lett. b LPGA

e 10 cpv. 5 OPGA, così da proteggere il semplice cittadino privo di conoscenze

giuridiche, il quale, ignorando le esigenze formali di ricevibilità, ha

depositato poco prima della scadenza del termine di 30 giorni uno scritto privo

di motivazione, o la cui motivazione appare carente, dandogli così modo di presentare

un’opposizione in buona e dovuta forma. Un’analoga assegnazione s’impone anche

nel caso in cui l’assicurato abbia agito con il patrocinio di un avvocato o di

altro rappresentante professionalmente qualificato nella materia, ma solo

allorquando tali soggetti, a causa del tardivo incarico, non dispongano più di

sufficiente tempo per adeguatamente motivare l’impugnativa per mancanza di

conoscenza degli atti. Al di fuori di tale fattispecie, non vi sono altri casi

in cui il termine possa essere legittimamente prorogato (cfr. STF 8C_817/2017

del 31 agosto 2018 consid. 4 e riferimenti).

L’Alta Corte ha quindi annullato la sentenza cantonale e confermato la decisione

dell’assicuratore LAINF, sottolineando in particolare come la patrocinatrice dell’assicurato

avesse mancato di soddisfare le (non elevate) esigenze di motivazione richieste

nella procedura d’opposizione entro il termine legale del 14 settembre 2021,

nonostante avesse avuto sufficientemente tempo per farlo (considerato che il

dossier le era stato inviato il 26 agosto 2021 e che il suo scritto era datato

31 agosto 2021, ovvero 19 giorni rispettivamente 14 giorni prima della scadenza

del termine legale). Il TF ha segnatamente rilevato quanto segue:

" 5.2. Il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que le

délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la recourante

du 14 juillet 2021 arrivait à échéance le 14 septembre 2021. Ce délai n'était

pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 9 août 2021, soit à une date encore

bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, M e (…), spécialiste

FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition

non motivée au nom et pour le compte de l'intimé. Sur requête de la mandataire,

la recourante lui a fait parvenir le dossier de l'intimé le 26 août 2021, soit

19 jours avant l'échéance du délai légal d'opposition. Au moment de l'envoi de

son écriture du 31 août 2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant

l'échéance dudit délai pour motiver l'opposition. Cet intervalle de temps doit

être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus

(cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas

très élevées en procédure d'opposition. Les conditions d'octroi d'un délai

supplémentaire de régularisation au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient donc

pas réunies. A ce titre, le fait que l'intimé ait séjourné à l'étranger du 27

juillet 2021 au 20 septembre 2021 n'est pas déterminant, tout indiquant que M e

(…) était en contact avec l'intimé - qui a signé une procuration le 7 août 2021

- durant cette période. Au demeurant, les écritures des 9 et 31 août 2021 ne

font pas mention d'un séjour à l'étranger qui justifierait l'octroi d'un délai

pour régulariser l'opposition.

Dès lors que la recourante ne pouvait pas - les

conditions de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étant pas remplies - octroyer à l'intimé

un délai de régularisation pour motiver son opposition, le point de savoir si

l'écriture du 31 août 2021 aurait dû être interprétée comme une demande de

prolongation de délai peut rester indécis. En tant que mandataire

professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en responsabilité civile et en

droit des assurances, M e (…) devait savoir qu'elle ne pouvait pas motiver

l'opposition au-delà du 14 septembre 2021 et la recourante n'était pas tenue

d'attirer son attention sur ce point. Le silence de la recourante ensuite de la

réception de l'écriture du 31 août 2021 ne pouvait en tout cas pas être

interprété comme l'admission tacite d'une requête de prolongation du délai

jusqu'au 30 septembre 2021. On ajoutera, par surabondance de motifs, que même

si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de

délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans l'octroi de ce délai

supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra;

cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d'une

violation de l'art. 10 al. 5 OPGA s'avère ainsi fondé.”

2.7. Il TCA

ricorda infine che, giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può

essere prorogato. Il cpv. 2 della medesima norma recita che se l’assicuratore

assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le

conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle

comminate. Ai sensi del cpv. 3, il termine stabilito dall’assicuratore può

essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa

richiesta prima della scadenza.

2.8. Nel caso di specie, dalle carte

processuali emerge che l’avv. RA 1 ha assunto il patrocinio dell’assicurata in

data 9 dicembre 2022 (cfr. procura - doc. 243).

Il giorno stesso il patrocinatore

ha comunicato all’CO 1 quanto segue:

" (…)

richiamo la decisione a margine e, richiamata l'annessa procura, mi pregio

comunicare alla vostra cortese attenzione di avere assunto il patrocinio della

signora RI 1. Allo scopo di permettermi di visionare gli atti sulla scorta dei

quali poggia la vostra decisione, che mi riservo se del caso di avversare,

chiedo mi sia trasmesso il relativo CD-ROM. Dal momento che mi sarà necessario

consultare nel dettaglio tutta la documentazione formante l'incarto e ritenuto

che, nei prossimi giorni, la mia mandante si sottoporrà ad una visita

specialistica (al proposito rilevo che il medico __________ CO 1 non ha

visitato la signora RI 1), pure mi permetto di richiedere la proroga del

termine per l'inoltro dell'eventuale opposizione sino al 31 gennaio

2023.

Certo della vostra comprensione, ringrazio anticipatamente per la

collaborazione e resto in attesa di quanto sopra (…)” (doc. 242 - il corsivo è

della redattrice).

L’amministrazione gli ha

trasmesso gli atti venerdì 23 dicembre 2022 (ricevuti dal rappresentante martedì

27 dicembre 2022 – cfr. doc. 241) e, il 27 dicembre 2022, prorogato il termine

fino al 31 gennaio 2023 (cfr. doc. 244). In data 25 gennaio 2023, l’avv. RA 1

ha interposto opposizione (doc. 246), producendo il referto 5 gennaio 2023 del

dr. med. __________ (doc. 245).

Con la decisione su opposizione del 30 gennaio 2023, l’CO 1 ha dichiarato

irricevibile l’opposizione, osservando in particolare quanto segue:

" 1. (…) Dal

Considerandi

Track-and-Trace della Posta risulta che la decisione del 30.11.2022 è stata notificata

all'assicurata il 2.12.2022 (invio numero __________). Questo significa che il

termine per formare opposizione è iniziato a decorrere il 3.12.2022 e, in

considerazione delle ferie amministrative, è giunto a scadenza il 17.1.2023.

2.

L'opposizione formulata il 25.1.2023 è pertanto fuori termine.

3.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prolungato.

4.

In assenza di un'opposizione la CO 1 non avrebbe dovuto accordare al

patrocinatore una proroga del termine ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA

(sentenza del TF 8C_775/2016 dell'1.2.2017 consid. 2.4).

5.

II patrocinatore - avvocato di formazione e titolare di uno studio legale -

non può avvalersi del principio della buona fede e pretende che non conosceva i

disposti di legge vigenti.

6.

L'opposizione non può pertanto essere esaminata nel merito essendo tardiva”

(doc. 249).

In questa sede, l’avv. RA 1

contesta la decisione dell’CO 1, sottolineando in particolare che l’opposizione

del 25 gennaio 2023 risponde ai requisiti (conclusione e motivazione) posti

dall’art. 10 cpv. 1 OPGA e che, indipendentemente dal tenore dell’art. 40 cpv.

1.

LPGA (termine di 30 giorni per presentare opposizione), l’art. 40 cpv. 3 LPGA

prevede che il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché

sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della

scadenza. L’avv. RA 1 osserva di avere ricevuto il mandato il 9 dicembre 2022 e

che, durante il colloquio con la cliente, non erano emerse indicazioni

sufficienti per poter valutare con criterio e coscienza se effettivamente

avesse senso opporsi. Sottolinea di avere chiesto in medesima data (e, quindi,

prima “della scadenza del termine originario fissato dalla competente

Autorità”: cfr. doc. I, pag. 5, riga 7) sia l’incarto completo (rivelatosi

molto più voluminoso rispetto a quanto si aspettasse) sia una proroga del

termine assegnato, proprio per potere avere il “tempo necessario” per

esaminare gli atti e redigere, se del caso, l’opposizione con cognizione di

causa, compatibilmente con la cospicua mole di lavoro dello studio legale che

caratterizza i periodi antecedenti e successivi alle festività (nello

specifico, dicembre e gennaio).

Egli puntualizza inoltre che non

vi sarebbe stata alcuna violazione della buona fede, dato che la richiesta di

proroga è stata fatta proprio per tutelare al meglio gli interessi della sua patrocinata,

allo scopo di motivare al meglio l’opposizione. Infatti, se essa fosse stata

interposta senza tenere conto dell’incarto completo e senza uno studio

approfondito della documentazione, avrebbe rischiato di non ossequiare uno dei

presupposti dell’art. 10 cpv. 1 OPGA, ovvero quello della chiara motivazione

scritta. In presenza di giustificati motivi, l’CO 1 (__________) avrebbe

giustamente concesso la proroga del termine fino, come richiesto, al 31 gennaio

2023.

Alla luce delle considerazioni

che precedono, egli sostiene che l’agire dell’CO 1 (__________) sarebbe lesivo

del diritto di essere sentito della sua patrocinata oltre che del principio della

buona fede, dato che “pur di non concedere più alcuna prestazione alla

signora RI 1, finge di non sapere che sulla base della richiesta di proroga vi

era l’esigenza di consultare l’incarto e pure dimentica il tenore dell’art 40

cpv. 3 LPGA” (cfr. doc. I, pag. 7).

In sede risposta, l’CO 1 ha

puntualizzato quanto segue:

" (…)

6.

Innegabile è il fatto che a mente

dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

7.

La legge non permette nessuna eccezione, nemmeno quando l'assicurato intende

sottoporsi a degli accertamenti medici specialisti complementari.

8.

L'art. 40 cpv. 3 LPGA non trova applicazione in quanto il

termine di 30 giorni per formare opposizione è un termine legale e non un

termine stabilito dall'amministrazione

9.

Per quanto riguarda l'assegnazione di un termine supplementare per motivare

l'opposizione l'CO 1 si permette di rinviare alle sentenze del TF (8C_817/2017

del 31.8.2018, 8C_660/2021 del 28.6.2022, 8G_289/2022 del 5.8.2022 e

8C_245/2022 del 7.9.2022), richiamate da questo Tribunale nella recentissima

sentenza del 24.1.2023 in re D., a mente delle quali la possibilità data

dall'art. 10 cpv. 5 OPGA ha lo scopo di proteggere cittadini privi di

conoscenze giuridiche che, poco prima della scadenza del termine, depositano

uno scritto privo di motivazione o con una motivazione insufficiente o ancora

quando l'assicurato ha consultato tardivamente un avvocato che non disponeva di

un sufficiente tempo per motivare l'opposizione per mancata conoscenza degli

atti a causa del mandato concessogli tardivamente.

10.

In concreto l'avv. RA 1 non può però avvalersi dell'art. 10

cpv. 5 OPGA in quanto egli non ha presentato un'opposizione non motivata o

insufficientemente motivata ma ha chiesto un termine supplementare per eventualmente

formare opposizione.

11.

Le esigenze formali dell'opposizione non sono elevate. È però

necessario che la volontà di non accettare una decisione emerga chiaramente.

Ciò non è il caso per lo scritto del 9.12.2022 dall'avv. RA 1 all'CO 1 dove

veniva ventilata un'eventuale opposizione.

12.

Come già rilevato con la decisione su opposizione l'avv. RA 1,

vista la sua formazione, non può avvalersi della buona fede per il fatto che l'CO

1.

ha accettato la proroga.

13.

L'CO 1 avrebbe agito altrimenti se avesse erroneamente

accordato una proroga ad un assicurato che non dispone delle conoscenze

giuridiche necessarie per rendersi conto dell'errore manifesto

dell'amministrazione.

14.

Ciò non è il caso per un avvocato, peraltro titolare da anni

di uno studio legale (sentenza del TF 9C_191/2016 del 18.5.2016 consid. 4.3).

15.

Fra l'altro il rapporto medico è stato trasmesso

all'assicurata il 5.1.2023 per cui, visto che il termine per formazione

opposizione a causa delle ferie andava a scadere il 17.1.2023, il patrocinatore

avrebbe potuto e dovuto agire entro tale data. (…).” (cfr. doc. III).

2.9

Chiamato a pronunciarsi, il TCA

rileva che la decisione del 30 novembre 2022 è stata notificata all’assicurata

il 2 dicembre 2022, pertanto il termine (legale) di 30 giorni per interporre

opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA) ha iniziato a decorrere il 3 dicembre 2022 e,

tenuto conto delle ferie amministrative (dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi:

cfr. art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA), è giunto a scadenza il 17 gennaio 2023.

Questo aspetto è rimasto, a giusta ragione, incontestato.

Fatta questa premessa, ci si deve innanzitutto chiedere se lo scritto del 9

dicembre 2022 dell’avv. RA 1 possa essere trattato alla stregua di un’opposizione,

perlomeno cautelativa.

Con lo scritto del 9 dicembre 2022, l’avv. RA 1 ha chiesto, da un canto, una

copia dell’incarto allo “scopo di permettermi di visionare gli atti sulla

scorta dei quali poggia la vostra decisione, che mi riservo se del caso di

avversare” e, dall’altro, una proroga del termine “per presentare una

eventuale opposizione” (doc. 242).

Secondo questo Tribunale, come

giustamente sottolineato dall’assicuratore resistente (cfr. supra,

consid. 2.8.), dal documento appena citato non emerge in alcun modo una chiara

volontà di contestare la decisione formale di soppressione delle prestazioni.

Se ne deduce pertanto che esso

non può essere trattato alla stregua di un’opposizione, neppure semplicemente cautelativa.

In questo senso, non può nemmeno

essere ignorato che, nel suo ricorso, l’avv. RA 1 ha osservato che, al momento

in cui gli è stato conferito il mandato, non aveva alcuna conoscenza dei fatti

e del procedimento in questione e che, dal colloquio con la cliente, non

erano emerse indicazioni sufficienti per potere valutare, con criterio e coscienza,

se effettivamente avesse senso opporsi alla decisione formale (cfr. doc. I,

pag. 7).

In queste condizioni, avendo il

patrocinatore interposto opposizione soltanto il 25 gennaio 2023 (cfr.

doc. 246), quindi ben oltre il termine legale (scaduto, come visto, in data 17

gennaio 2023), l’atto in questione deve essere dichiarato tardivo e,

pertanto, irricevibile.

Il TCA rileva che quand’anche si

volesse considerare lo scritto del 9 dicembre 2022 alla stregua di un’opposizione

cautelativa, ipotesi più favorevole alla ricorrente, l’esito non potrebbe

comunque essere quello che auspica il suo rappresentante, e ciò per i motivi

che seguono.

2.10

Questa Corte constata in primo luogo

che il patrocinatore dell’assicurata - avvocato di formazione e titolare di un

proprio studio legale - ha assunto il mandato il 9 dicembre 2022 (a fronte di

un termine legale che spirava, come visto, il 17 gennaio 2023) e ricevuto gli

atti il 27 dicembre 2022 (ovvero 22 giorni prima della scadenza del citato

termine). Egli disponeva, pertanto, del tempo necessario per contestare la

decisione (cfr. per un caso in cui la patrocinatrice dell’insorgente, al

momento in cui ha ricevuto il dossier, aveva a disposizione ancora 19 giorni

prima della scadenza del termine legale: la già citata STF 8C_245/2022 del 7

settembre 2022, consid. 5.2, riportato al consid. 2.7).

In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza federale riportata ai

consid. 2.5 e 2.6, l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare alcun termine

in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA. Nel caso di specie, non sussistevano

infatti i presupposti per beneficiare della deroga suddetta, stante il fatto

che l’assicurata era già rappresentata da un avvocato, il quale disponeva del

tempo necessario per interporre opposizione, soddisfacendo le esigenze formali

minime richieste per una valida motivazione in tale procedura, che avrebbero

permesso al patrocinatore dell’insorgente di contestare il provvedimento in

questione, persino con poche frasi (cfr., a tal proposito, la STF 8C_10/2021

del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid.

4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4 e la STCA 35.2022.74 del 24

gennaio 2023, consid. 2.7).

Il TCA non ignora le rimostranze fatte valere dal patrocinatore (cfr. doc. I e

doc. V) ma non le ritiene condivisibili.

La circostanza che l’insorgente si sarebbe dovuta sottoporre ad una visita

medica specialistica non consente di giungere ad una differente conclusione,

già solamente per il fatto che la con-sultazione neurochirurgica ha avuto luogo

il 21 dicembre 2022 e il relativo referto (doc. 245) - prodotto con

l’opposizione del 25 gennaio 2023 (doc. 246) - risale al 5 gennaio 2023, ovvero

allorquando mancavano ancora 9 giorni alla scadenza del termine legale. Il

patrocinatore aveva, pertanto, ancora tempo sufficiente per interporre

opposizione, ribadite le (non elevate) esigenze di motivazione richieste in

tale procedura.

Parimenti dicasi per un eventuale sovraccarico di lavoro. Tanto più che, come

anzidetto, in concreto il termine era in ogni caso salvaguardabile con una

opposizione motivata in modo conciso e persino con poche parole. Giova qui

comunque ricordare che il sovraccarico di lavoro - al pari, ad es.

dell'ignoranza del diritto rispettivamente dell'insicurezza dovuta

all'introduzione di una nuova norma legale - non costituisce un motivo

scusabile per non rispettare un termine legale (e chiedere eventualmente una

restituzione del termine ex art. 41 LPGA: cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio

2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N.

6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,

consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 35.2019.75 del

23.

gennaio 2020, consid. 2.5).

La tesi del patrocinatore secondo

cui il termine di 30 giorni per interporre opposizione sarebbe stato inoltre

assegnato dall’CO 1 (cfr. doc. I, pag. 5: “in data 9 dicembre, ovvero prima

della scadenza del termine originario di 30 giorni fissato dalla competente

Autorità (…).”) e sarebbe, pertanto, prorogabile ai sensi dell’art. 40 cpv.

3.

LPGA è inoltre del tutto inconferente.

Il termine di 30 giorni indicato nella decisione per presentare opposizione è,

infatti, il termine legale dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, che è stato semplicemente

ripreso nell’atto amministrativo (e, non, è quindi un termine assegnato

dall’amministrazione ex art. 40 cpv. 2 LPGA che può essere prorogato, se del caso,

prima della scadenza ex art. 40 cpv. 3 LPGA). Tanto più che, nella decisione

del 30 novembre 2022, l’CO 1 ha addirittura esplici-tamente indicato, in

relazione al termine di 30 giorni indicato, che “Il termine legale non può

essere prolungato” (doc. 240, pag. 2).

Il fatto di avere ricevuto - a torto - una proroga del termine per interporre

opposizione non può essere invocato quale scusante, dato che tale termine è

legale e, quindi, non prorogabile secondo quanto disposto dall’art. 40 cpv. 1

LPGA unitamente all’art. 52 cpv. 1 LPGA, ciò che doveva apparire chiaro al

legale patrocinatore dell’assicurata. Tanto più che, come poc’anzi evidenziato,

nella decisione avversata, era stato anche esplicita-mente indicato che “il

termine legale non può essere prolungato” (doc. 240, pag. 2).

Del resto, nella già citata STF

8C_289/2022 del 5 agosto 2022, l’Alta Corte ha avuto modo di sottolineare, al

consid. 6.2.3, che un avvocato non può appellarsi al principio della buona fede

per prevalersi di un’indicazione errata fornita dall’Autorità compe-tente, se

l’errore è riconoscibile con un controllo grossolano (ad es., tramite una

consultazione delle disposizioni procedurali applicabili al caso o tramite una

lettura sistematica della legge); tanto più che un avvocato deve sapere che il

termine per interporre opposizione, in quanto legale, non può essere prorogato

(art. 40 cpv. 1 LPGA), trattandosi, tra l’altro, pure di un principio generale

del diritto (a tal proposito cfr. pure la già citata STF 8C_244/2022 del 17

agosto 2022, consid. 5.3).

L’Alta Corte ha deciso in modo analogo pure nella già citata STF 8C_817/2017

del 31 agosto 2018 (“il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le

mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé

(à tort)”), nella già citata STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 (“que

même si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle

prolongation de délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans

l'octroi de ce délai supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid.

3.3

in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2)”)

e anche nella STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022, consid., 4.6 (“Dass die

Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine Nachfrist gewährte, ändert daran

nichts, zumal die Einsprachefrist als gesetzliche Frist nicht erstreckbar ist

(vgl. Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 52 Abs. 1 ATSG), was dem anwaltlich

vertretenen Beschwerdeführer im Übrigen klar sein musste”).

Va qui pure ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati

devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle

quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF

8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid.

5.3.; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17

dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; DLA 2002 pag. 259; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF

con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre

2014.

consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003, STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020 confermata

in STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020).

Il TCA non ignora neppure l’argomentazione, sollevata per la prima volta con lo

scritto dell’8 marzo 2023 (doc. V), secondo la quale l’avv. RA 1 avrebbe

beneficiato in passato in svariati casi analoghi di una proroga concessa

dall’Agenzia CO 1 di __________ e che la circostanza che tale prassi non sia

condivisa dal Servizio di __________, non potrebbe essergli imputata.

A tal proposito va tuttavia ricordato che - accertata, per i motivi sopra

esposti, la correttezza della decisione su opposizione impugnata - egli

potrebbe pretendere un trattamento differente unicamente se fossero

eccezionalmente adempiuti i presupposti per applicare nel caso di specie il

principio della parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 134 V 34,

consid. 9; sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2; cfr. STCA

30.2019.30

del 10 febbraio 2020, consid. 2.14). Ciò presuppone tuttavia

l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente, in concreto l’CO 1,

dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Ora, nel caso di specie, non

risulta in alcun modo che l’CO 1 abbia in passato istituito una prassi

contraria alla legge (non essendo sufficienti un solo caso isolato o solo

alcuni casi: cfr. STF 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3 e STCA

38.2011.61

del 16 novembre 2011, consid. 2.10). Né tantomeno si può seriamente

dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mettere in atto una simile

prassi.

In esito alle considerazioni che

precedono, questa Corte non può dunque che approvare l’operato

dell’amministrazione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. RA 1, il modo di procedere dell’CO

1.

non si rivela lesivo del diritto di essere sentito della sua patrocinata, né del

principio della buona fede.

La decisione su opposizione

impugnata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso deve essere

respinto.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il TCA si è pronunciato su una

questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è

validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.

In una sentenza 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle

spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un

Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art.

61.

lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base

legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;

143.

I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.

ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.

2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre

2021.

consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16; STCA

35.2022.74

del 24 gennaio 2023, consid. 2.8).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti