35.2023.18
Discussa l'eziologia di un'ernia discale lombare. Ammesso che l'infortunio - caduta dalle scale - ha provocato soltanto un temporaneo peggioramento dello stato preesistente del rachide
10 maggio 2023Italiano24 min
tempestivo ricorso del 27 febbraio 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.18
mm
Lugano
10 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27
febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
23 gennaio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
10 settembre 2021, RI 1, dipendente del __________ e dell’__________ in qualità
di infermiera e, perciò, assicurata contro gli infortuni e le malattie
professionali presso la CO 1, è scivolata sulle scale e, attaccandosi al
corrimano per evitare la caduta, ha avvertito un forte dolore a livello
lombare.
Fatti
I
sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati
dall’assicurata il giorno stesso, hanno diagnosticato un trauma distorsivo e
contusivo al rachide dorso-lombare e attestato una piena inabilità per il
periodo 10 – 19 settembre 2021 (doc. 1, p. 2-3).
L’esame
di risonanza magnetica del 20 settembre 2021 ha posto in luce un’ernia discale
paramediana L5-S1 a destra senza conflitti radicolari (cfr. doc. 27, p. 1).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
RI 1
ha ripreso al 100% il proprio lavoro a contare dall’11 ottobre 2021 (doc. 17).
1.2. Nel
corso del mese di marzo 2022, il datore di lavoro ha annunciato una ricaduta
dell’evento traumatico del settembre 2021, determinata da una recrudescenza dei
dolori lombari accompagnata da deficit di forza e sensibilità a carico
dell’arto inferiore destro. È stata attestata una completa incapacità
lavorativa a far tempo dal 21 febbraio 2022 (cfr. doc. 18).
La RMN
lombare del 23 febbraio 2022 ha evidenziato la presenza di un’ernia
subarticolare/intraforaminale destra in L5/S1 migrata cranialmente in contatto
con la radice di L5 e il tratto intradurale della radice di S1 a destra (doc.
20).
In
data 24 febbraio 2022, l’assicurata è quindi stata sottoposta a un intervento
chirurgico di sequestrectomia L5-S1 a destra (doc. 19).
1.3. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31
maggio 2022, la CO 1 ha dichiarato estinto dal 10 dicembre 2021 il proprio
obbligo a prestazioni dipendente dal sinistro del 10 settembre 2021, ritenuto
che da quella data i disturbi non si sarebbero più trovati in un nesso di
causalità naturale con quell’evento (cfr. doc. 42, p. 1-2).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata
(cfr. doc. 44), in data 23 gennaio 2023, l’amministrazione ha in sostanza
confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. 48).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 27 febbraio 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti
vengano rinviati all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova
decisione.
A
sostegno della propria pretesa, il patrocinatore contesta che alla valutazione
del fiduciario dell’amministrazione possa essere attribuito un sufficiente
valore probatorio, e ciò tenuto conto che agli atti figurano certificazioni
specialistiche divergenti, specificatamente quelle del medico che ha eseguito
il noto intervento di sequestrectomia:
"
(…) Infatti, il dr. med. __________ non dubita dell’adeguatezza
dell’evento del 10 settembre 2021 a generare le conseguenze mediche riscontrate
a danno della ricorrente. Egli indica chiaramente che la signora RI 1 era in
buona salute precedentemente e che non aveva mai sofferto di lombosciatalgie
prima di allora e delinea pure un progressivo peggioramento della situazione
riscontrato, sino a rendere necessario l’intervento chirurgico del mese di
febbraio 2022. Alla luce di questi elementi, il dr. med. __________ ritiene che
la presenza del nesso causale adeguato sia data nel caso concreto tra l’evento
del 10 settembre 2021 e lo stato di salute della ricorrente.
Si tratta di un parere medico
specialistico, completo, lineare e privo di contraddizioni che di fatto va a
confutare la valutazione del medico fiduciario dell’assicurazione CO 1, dr.
med. __________, il quale si era espresso in merito come precedentemente indicato,
affermando che l’evento del 10 settembre 2021 avrebbe in sostanza unicamente
peggiorato temporaneamente una situazione, asintomatica, già esistente.
L’assicurata nel caso concreto ha
indicato di aver sentito “dolore lancinante” alla schiena al momento dei fatti,
come indicato in precedenza. Affermazione questa che confuta la tesi
dell’assicurazione CO 1 secondo la quale i dolori “percepiti inizialmente
sarebbero stati poco intensi (cfr. decisione impugnata, pag. 7, consid. 2.6).
Chiara anche in questo caso la contraddizione di un elemento che la
giurisprudenza ritiene essenziale per poter considerare data la presenza del
nesso di causalità.
Si ritiene quindi che nel caso concreto
vi siano tutti gli elementi medici necessari affinché l’assicurazione CO 1
proceda con una nuova valutazione della fattispecie, andando di conseguenza ad
emettere una nuova decisione che consideri quanto esposto nel ricorso.” (doc.
I)
1.5. L’istituto
resistente, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
considerato in
diritto
2.1. Nel caso
di specie, è litigiosa la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a
dichiarare estinto dal 10 dicembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dal sinistro del 10 settembre 2021, oppure no.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.4. Il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata
di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso
di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni
senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica,
dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è
generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286
e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.5. Conformemente
all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente
tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative
che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente
- qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico
può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco
(cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25
ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le
condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una
particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco
intervertebrale e se i tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF
8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019
consid. 3.3; STF 159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1
consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190 consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).
I
criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento
duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura
in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato
anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).
In
particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici
suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo
dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.
U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98,
consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).
Qualora
un’ernia discale sia stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza
di uno stato degenerativo preesistente (asintomatico), è dato un peggioramento
temporaneo. In tale eventualità, l'assicurazione assume unicamente la
sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio. In base alle attuali
conoscenze scientifiche, in presenza di lombalgie e di lombosciatalgie
posttraumatiche, ci si può attendere che lo status quo sine venga
raggiunto dopo tre – quattro mesi. In generale, dopo una contusione, una
distorsione oppure uno stiramento al rachide, il peggioramento temporaneo si
ritiene risolto dopo sei – nove mesi, al più tardi dopo un anno in presenza di
un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020 del 3
settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata
risulta che l’amministrazione ha posto fine alle prestazioni dipendenti
dall’evento traumatico assicurato, facendo capo al parere espresso in proposito
dal proprio consulente medico (cfr. doc. 48, p. 8).
In
effetti, con l’apprezzamento del 19 maggio 2022 (doc. 40), il dott. __________,
spec. FMH in medicina interna generale, ha sostenuto che
l’infortunio assicurato ha causato un peggioramento soltanto transitorio di un
preesistente stato morboso (degenerativo) del rachide lombare con lo status
quo sine raggiunto a distanza di tre mesi da quell’evento (“L’evento del
10.09.2021 ha comportato un peggioramento temporaneo del quadro clinico,
rendendo manifesta l’ernia discale L5-S1 destra, preesistente all’evento. La
distorsione del rachide subita dall’assicurata in data 10.09.2021 non può aver
provocato l’ernia discale, tenuto conto della sua dinamica, ma ha contribuito a
renderla manifesta, con conseguente peggioramento temporaneo del quadro clinico
per un periodo massimo di tre mesi. I disturbi di nuovo esacerbati in febbraio
2022 sono la conseguenza dell’evoluzione dell’ernia discale L5-s1 preesistente
all’evento e non sono in relazione di causalità prevalentemente probabile con
l’evento del 10.09.2021.”).
Il
fiduciario dell’amministrazione ha quindi escluso che l’incapacità lavorativa
insorta a contare dal 21 febbraio 2022, così come l’intervento operatorio del 24
febbraio 2022, possano essere imputati al sinistro assicurato (“A tre mesi dall’evento
è stato raggiunto lo status quo sine con estinzione del nesso di causalità.
L’IL dal 21.02.2022 è dovuta alla patologia morbosa preesistente all’evento
(ernia discale L5-S1)”, rispettivamente “A tre mesi dall’evento è stato
raggiunto lo status quo sine, con estinzione del nesso di causalità.
L’intervento del 24.02.2022 è stato eseguito per sanare la patologia morbosa
non in relazione di causalità con l’evento.”).
Considerandi
Agli
atti figura pure una certificazione, datata 17 giugno 2022, del dott. __________,
Capoclinica presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________,
il cui tenore è in particolare il seguente:
"
(…) Facendo riferimento alla lettera ambulatoriale dei Colleghi Dr. med.
__________ e Dr. med. __________ della consultazione del 16.09.2021, veniva da
loro constatata in quell’occasione, dopo la caduta dalle scale del 10.09.2021,
l’insorgenza di un dolore alla gamba destra con deficit di forza, attribuito
inizialmente a una sospetta paresi del nervo peroneo destro appunto di origine
verosimilmente post traumatica.
Le ulteriori investigazioni con RM
hanno confermato una ernia discale L5-S1 paramediana destra inizialmente senza
conflitti radicolari, ma che ben correlava con la clinica. In effetti,
l’irritazione radicolare è stata confermata nei mesi seguenti con un
progressivo aumento dimensionale dell’ernia discale come dimostrato dalla RM
eseguita il 23.02.2022.
A quel punto abbiamo deciso di
proseguire con intervento chirurgico data l’evidente correlazione fra l’imaging
e clinica. Per tale ragione abbiamo eseguito l’intervento che ha portato in
effetti a un miglioramento. Sebbene il nesso di causalità tra la caduta e
l’ernia discale sia talvolta difficilmente verificabile, in paziente in buona
salute, che non ha mai sofferto di lombosciatalgie, questa volta la
correlazione mi sembra verosimile e realistica.” (doc. 43)
2.7
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa
giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte
(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022
e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996.
U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Chiamato
ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione
espressa dal dott. __________, specialista che vanta una vasta esperienza in
materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo la quale l’evento
infortunistico del 10 settembre 2021 ha peggiorato soltanto temporaneamente il
preesistente stato morboso della colonna lombare, possa validamente costituire
da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
D’altro
canto, il TCA non ritiene che il rapporto 17 giugno 2022 del dott. __________
(cfr. supra, consid. 2.6.) sia suscettibile di generare dei dubbi,
neppure lievi, a proposito della correttezza del parere del medico di fiducia
della CO 1. In effetti, esso appare insufficientemente motivato e, soprattutto,
nella misura in cui lo specialista curante ha fatto riferimento a un’assenza di
disturbi antecedenti all’infortunio (“… in paziente in buona salute, che non
ha mai sofferto di lombosciatalgie …”; si noti comunque che nel referto
relativo alla RMN del 23 febbraio 2022 è stato indicato “… paziente noto per: -
stato post sequestrectomia L5-S1 destra (10.08.2021).”), basato
essenzialmente sulla regola del “post
hoc
ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo).
Ora, la giurisprudenza federale ha
stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo
alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile
dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio
(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert
weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die
erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser
rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"
(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss
unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF
8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Del
resto, non può nemmeno essere ignorato che, per esperienza, alterazioni
degenerative della colonna vertebrale possono restare asintomatiche a
lungo e, il più delle volte, scompensare a seguito di un evento banale, così
come ha spiegato il dottor __________, già Primario del reparto di
neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________, in una perizia giudiziaria
elaborata nel quadro della procedura sfociata nella pronunzia 35.1999.42 del 17
gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato (“Hingegen zeigen die
Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative Veränderung im Sinne einer
Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6. Dieser Befund bereitete
offenbar vor dem Unfallereignis keine wesentlichen Beschwerden, ev.
vorübergehend im Jahre 1993. Es ist nun eine bekannte, allgemeine Erfahrung,
dass solche Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben
können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften
Zustand übergeführt werden. In dieser Situation ist der Unfall als
schmerzauslösender Faktor anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich
begrenzt kausal für das Beschwerdebild verantwortlich ist.” – il corsivo è del
redattore).
Inoltre,
contro l’ipotesi secondo la quale la diagnosticata ernia discale lombare
sarebbe stata causata dall’evento traumatico del settembre 2021, va considerato
che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali in una perizia
del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un tribunale delle assicurazioni, il
Prof. dott. __________, già Direttore della Clinica di neurochirurgia
dell'Ospedale __________ di __________, ha spiegato, tra le altre cose, che in
caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di
deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente
soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e
deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
"
(…) In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom
angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität
von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________
(Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen
werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die
letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,
sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass
also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses
oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde
Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen
Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross sein müsse, dass auch
ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte
Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer
traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so
dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und
Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte
Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort
liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche
seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die
lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf
die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates
Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt
habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV
53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001 consid. 3b – il corsivo è del
redattore)
Dalle
carte processuali non risulta che le circostanze evidenziate dal Prof. __________
si siano realizzate in concreto. Dall’atto di ricorso si apprende d’altronde che
è stata la ricorrente stessa a recarsi presso il PS dell’Ospedale regionale di
Bellinzona, dal quale è stata dimessa il giorno stesso in “condizioni
generali buone” (cfr. doc. I, p. 3 e doc. 1).
Anche
il dott. __________, già Capo del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________
di __________, in un suo referto del 5 settembre 2002, ripreso in una sentenza
35.2001.80
del 9 ottobre 2002, confermata dal TFA con pronunzia U 324/02 dell’8
luglio 2003, aveva sottolineato che “le forze richieste per
rompere un disco sano portano inevitabilmente ad una frattura dei corpi
vertebrali adiacenti, …”, ciò che non risulta sia
stato il caso nella presente fattispecie (cfr. doc. 1, p. 2: “Rx colonna
dorsale e lombare: non fratture”).
Alla
luce di ciò, occorre ritenere che l’infortunio accaduto all’insorgente - una
caduta sul fondo schiena da bassa altezza -, non era idoneo a causare la
lesione discale che gli è stata diagnosticata nel prosieguo (né a provocare un peggioramento
direzionale di uno stato morboso preesistente).
Stante
tutto quanto precede, il parere espresso dal dott. __________, alla base della
decisione impugnata, secondo il quale l’evento traumatico in esame non ha
causato alcun danno morfologico ma ha peggiorato soltanto temporaneamente lo
stato preesistente del rachide lombare, risulta conforme alla dottrina medica e
alla giurisprudenza federale.
Del
resto, sempre in base alla giurisprudenza, le conseguenze di eventuali ricadute
devono essere assunte soltanto se esistono dei sintomi evidenti che attestino
una relazione di continuità tra l’evento iniziale e le ricadute (cfr. STF
8C_560/2017 del 3 maggio 2018 consid. 6.1 e i riferimenti ivi citati).
In
casu, dalle tavole processuali non emerge l’esistenza di una chiara
sintomatologia “a ponte” tra la chiusura del caso iniziale (ottobre
2021) e la ricaduta del febbraio 2022. Dal referto 21 febbraio 2022 si apprende
infatti che le lombalgie e il deficit di forza e sensibilità a carico dell’arto
inferiore destro erano riapparsi soltanto il 17 febbraio (giovedì),
rispettivamente il 19 febbraio 2022 (sabato) (cfr. doc. 18, p. 1: “Si presenta
in PS per recidiva di lombalgia a partire da giovedì scorso con comparsa
da sabato di deficit di forza e sensibilità a carico dell’arto inferiore
destro.” – il corsivo è del redattore). Nel frattempo, la ricorrente ha
mantenuto un’abilità lavorativa completa.
In
conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato,
perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;
cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo il 9 dicembre 2021 i
disturbi lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno
parziale, dell’evento infortunistico assicurato.
Anche
la tempistica valutata dal dott. __________ (causalità naturale estinta a
distanza di tre mesi dal sinistro) non presta il fianco a critiche, alla luce
del fatto che la ricorrente ha ritrovato una piena capacità lavorativa già a
far tempo dall’11 ottobre 2021, capacità che ella ha poi conservato sino alla
seconda metà del mese di febbraio 2022.
La
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha
dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 10 dicembre 2021, deve
essere quindi confermata e il ricorso respinto.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti