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Decisione

35.2023.18

Discussa l'eziologia di un'ernia discale lombare. Ammesso che l'infortunio - caduta dalle scale - ha provocato soltanto un temporaneo peggioramento dello stato preesistente del rachide

10 maggio 2023Italiano24 min

tempestivo ricorso del 27 febbraio 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.18

mm

Lugano

10 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27

febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

23 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

10 settembre 2021, RI 1, dipendente del __________ e dell’__________ in qualità

di infermiera e, perciò, assicurata contro gli infortuni e le malattie

professionali presso la CO 1, è scivolata sulle scale e, attaccandosi al

corrimano per evitare la caduta, ha avvertito un forte dolore a livello

lombare.

Fatti

I

sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati

dall’assicurata il giorno stesso, hanno diagnosticato un trauma distorsivo e

contusivo al rachide dorso-lombare e attestato una piena inabilità per il

periodo 10 – 19 settembre 2021 (doc. 1, p. 2-3).

L’esame

di risonanza magnetica del 20 settembre 2021 ha posto in luce un’ernia discale

paramediana L5-S1 a destra senza conflitti radicolari (cfr. doc. 27, p. 1).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

RI 1

ha ripreso al 100% il proprio lavoro a contare dall’11 ottobre 2021 (doc. 17).

1.2. Nel

corso del mese di marzo 2022, il datore di lavoro ha annunciato una ricaduta

dell’evento traumatico del settembre 2021, determinata da una recrudescenza dei

dolori lombari accompagnata da deficit di forza e sensibilità a carico

dell’arto inferiore destro. È stata attestata una completa incapacità

lavorativa a far tempo dal 21 febbraio 2022 (cfr. doc. 18).

La RMN

lombare del 23 febbraio 2022 ha evidenziato la presenza di un’ernia

subarticolare/intraforaminale destra in L5/S1 migrata cranialmente in contatto

con la radice di L5 e il tratto intradurale della radice di S1 a destra (doc.

20).

In

data 24 febbraio 2022, l’assicurata è quindi stata sottoposta a un intervento

chirurgico di sequestrectomia L5-S1 a destra (doc. 19).

1.3. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31

maggio 2022, la CO 1 ha dichiarato estinto dal 10 dicembre 2021 il proprio

obbligo a prestazioni dipendente dal sinistro del 10 settembre 2021, ritenuto

che da quella data i disturbi non si sarebbero più trovati in un nesso di

causalità naturale con quell’evento (cfr. doc. 42, p. 1-2).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata

(cfr. doc. 44), in data 23 gennaio 2023, l’amministrazione ha in sostanza

confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. 48).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 27 febbraio 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA

1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti

vengano rinviati all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova

decisione.

A

sostegno della propria pretesa, il patrocinatore contesta che alla valutazione

del fiduciario dell’amministrazione possa essere attribuito un sufficiente

valore probatorio, e ciò tenuto conto che agli atti figurano certificazioni

specialistiche divergenti, specificatamente quelle del medico che ha eseguito

il noto intervento di sequestrectomia:

"

(…) Infatti, il dr. med. __________ non dubita dell’adeguatezza

dell’evento del 10 settembre 2021 a generare le conseguenze mediche riscontrate

a danno della ricorrente. Egli indica chiaramente che la signora RI 1 era in

buona salute precedentemente e che non aveva mai sofferto di lombosciatalgie

prima di allora e delinea pure un progressivo peggioramento della situazione

riscontrato, sino a rendere necessario l’intervento chirurgico del mese di

febbraio 2022. Alla luce di questi elementi, il dr. med. __________ ritiene che

la presenza del nesso causale adeguato sia data nel caso concreto tra l’evento

del 10 settembre 2021 e lo stato di salute della ricorrente.

Si tratta di un parere medico

specialistico, completo, lineare e privo di contraddizioni che di fatto va a

confutare la valutazione del medico fiduciario dell’assicurazione CO 1, dr.

med. __________, il quale si era espresso in merito come precedentemente indicato,

affermando che l’evento del 10 settembre 2021 avrebbe in sostanza unicamente

peggiorato temporaneamente una situazione, asintomatica, già esistente.

L’assicurata nel caso concreto ha

indicato di aver sentito “dolore lancinante” alla schiena al momento dei fatti,

come indicato in precedenza. Affermazione questa che confuta la tesi

dell’assicurazione CO 1 secondo la quale i dolori “percepiti inizialmente

sarebbero stati poco intensi (cfr. decisione impugnata, pag. 7, consid. 2.6).

Chiara anche in questo caso la contraddizione di un elemento che la

giurisprudenza ritiene essenziale per poter considerare data la presenza del

nesso di causalità.

Si ritiene quindi che nel caso concreto

vi siano tutti gli elementi medici necessari affinché l’assicurazione CO 1

proceda con una nuova valutazione della fattispecie, andando di conseguenza ad

emettere una nuova decisione che consideri quanto esposto nel ricorso.” (doc.

I)

1.5. L’istituto

resistente, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

considerato in

diritto

2.1. Nel caso

di specie, è litigiosa la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a

dichiarare estinto dal 10 dicembre 2021 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dal sinistro del 10 settembre 2021, oppure no.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3. Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un

infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto

anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi

accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.4. Il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata

di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e

l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso

di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni

senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica,

dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è

generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286

e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.5. Conformemente

all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente

tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative

che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente

- qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico

può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco

(cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25

ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia

discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le

condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una

particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco

intervertebrale e se i tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF

8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019

consid. 3.3; STF 159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1

consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190 consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).

I

criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura

in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato

anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

In

particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici

suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo

dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.

U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98,

consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

Qualora

un’ernia discale sia stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza

di uno stato degenerativo preesistente (asintomatico), è dato un peggioramento

temporaneo. In tale eventualità, l'assicurazione assume unicamente la

sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio. In base alle attuali

conoscenze scientifiche, in presenza di lombalgie e di lombosciatalgie

posttraumatiche, ci si può attendere che lo status quo sine venga

raggiunto dopo tre – quattro mesi. In generale, dopo una contusione, una

distorsione oppure uno stiramento al rachide, il peggioramento temporaneo si

ritiene risolto dopo sei – nove mesi, al più tardi dopo un anno in presenza di

un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020 del 3

settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati).

2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata

risulta che l’amministrazione ha posto fine alle prestazioni dipendenti

dall’evento traumatico assicurato, facendo capo al parere espresso in proposito

dal proprio consulente medico (cfr. doc. 48, p. 8).

In

effetti, con l’apprezzamento del 19 maggio 2022 (doc. 40), il dott. __________,

spec. FMH in medicina interna generale, ha sostenuto che

l’infortunio assicurato ha causato un peggioramento soltanto transitorio di un

preesistente stato morboso (degenerativo) del rachide lombare con lo status

quo sine raggiunto a distanza di tre mesi da quell’evento (“L’evento del

10.09.2021 ha comportato un peggioramento temporaneo del quadro clinico,

rendendo manifesta l’ernia discale L5-S1 destra, preesistente all’evento. La

distorsione del rachide subita dall’assicurata in data 10.09.2021 non può aver

provocato l’ernia discale, tenuto conto della sua dinamica, ma ha contribuito a

renderla manifesta, con conseguente peggioramento temporaneo del quadro clinico

per un periodo massimo di tre mesi. I disturbi di nuovo esacerbati in febbraio

2022 sono la conseguenza dell’evoluzione dell’ernia discale L5-s1 preesistente

all’evento e non sono in relazione di causalità prevalentemente probabile con

l’evento del 10.09.2021.”).

Il

fiduciario dell’amministrazione ha quindi escluso che l’incapacità lavorativa

insorta a contare dal 21 febbraio 2022, così come l’intervento operatorio del 24

febbraio 2022, possano essere imputati al sinistro assicurato (“A tre mesi dall’evento

è stato raggiunto lo status quo sine con estinzione del nesso di causalità.

L’IL dal 21.02.2022 è dovuta alla patologia morbosa preesistente all’evento

(ernia discale L5-S1)”, rispettivamente “A tre mesi dall’evento è stato

raggiunto lo status quo sine, con estinzione del nesso di causalità.

L’intervento del 24.02.2022 è stato eseguito per sanare la patologia morbosa

non in relazione di causalità con l’evento.”).

Considerandi

Agli

atti figura pure una certificazione, datata 17 giugno 2022, del dott. __________,

Capoclinica presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________,

il cui tenore è in particolare il seguente:

"

(…) Facendo riferimento alla lettera ambulatoriale dei Colleghi Dr. med.

__________ e Dr. med. __________ della consultazione del 16.09.2021, veniva da

loro constatata in quell’occasione, dopo la caduta dalle scale del 10.09.2021,

l’insorgenza di un dolore alla gamba destra con deficit di forza, attribuito

inizialmente a una sospetta paresi del nervo peroneo destro appunto di origine

verosimilmente post traumatica.

Le ulteriori investigazioni con RM

hanno confermato una ernia discale L5-S1 paramediana destra inizialmente senza

conflitti radicolari, ma che ben correlava con la clinica. In effetti,

l’irritazione radicolare è stata confermata nei mesi seguenti con un

progressivo aumento dimensionale dell’ernia discale come dimostrato dalla RM

eseguita il 23.02.2022.

A quel punto abbiamo deciso di

proseguire con intervento chirurgico data l’evidente correlazione fra l’imaging

e clinica. Per tale ragione abbiamo eseguito l’intervento che ha portato in

effetti a un miglioramento. Sebbene il nesso di causalità tra la caduta e

l’ernia discale sia talvolta difficilmente verificabile, in paziente in buona

salute, che non ha mai sofferto di lombosciatalgie, questa volta la

correlazione mi sembra verosimile e realistica.” (doc. 43)

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa

giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022

e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996.

U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato

ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione

espressa dal dott. __________, specialista che vanta una vasta esperienza in

materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo la quale l’evento

infortunistico del 10 settembre 2021 ha peggiorato soltanto temporaneamente il

preesistente stato morboso della colonna lombare, possa validamente costituire

da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

D’altro

canto, il TCA non ritiene che il rapporto 17 giugno 2022 del dott. __________

(cfr. supra, consid. 2.6.) sia suscettibile di generare dei dubbi,

neppure lievi, a proposito della correttezza del parere del medico di fiducia

della CO 1. In effetti, esso appare insufficientemente motivato e, soprattutto,

nella misura in cui lo specialista curante ha fatto riferimento a un’assenza di

disturbi antecedenti all’infortunio (“… in paziente in buona salute, che non

ha mai sofferto di lombosciatalgie …”; si noti comunque che nel referto

relativo alla RMN del 23 febbraio 2022 è stato indicato “… paziente noto per: -

stato post sequestrectomia L5-S1 destra (10.08.2021).”), basato

essenzialmente sulla regola del “post

hoc

ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo).

Ora, la giurisprudenza federale ha

stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo

alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio

(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert

weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Del

resto, non può nemmeno essere ignorato che, per esperienza, alterazioni

degenerative della colonna vertebrale possono restare asintomatiche a

lungo e, il più delle volte, scompensare a seguito di un evento banale, così

come ha spiegato il dottor __________, già Primario del reparto di

neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________, in una perizia giudiziaria

elaborata nel quadro della procedura sfociata nella pronunzia 35.1999.42 del 17

gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato (“Hingegen zeigen die

Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative Veränderung im Sinne einer

Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6. Dieser Befund bereitete

offenbar vor dem Unfallereignis keine wesentlichen Beschwerden, ev.

vorübergehend im Jahre 1993. Es ist nun eine bekannte, allgemeine Erfahrung,

dass solche Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben

können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften

Zustand übergeführt werden. In dieser Situation ist der Unfall als

schmerzauslösender Faktor anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich

begrenzt kausal für das Beschwerdebild verantwortlich ist.” – il corsivo è del

redattore).

Inoltre,

contro l’ipotesi secondo la quale la diagnosticata ernia discale lombare

sarebbe stata causata dall’evento traumatico del settembre 2021, va considerato

che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali in una perizia

del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un tribunale delle assicurazioni, il

Prof. dott. __________, già Direttore della Clinica di neurochirurgia

dell'Ospedale __________ di __________, ha spiegato, tra le altre cose, che in

caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di

deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente

soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e

deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

"

(…) In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom

angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität

von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________

(Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen

werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die

letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,

sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass

also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses

oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross sein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte

Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort

liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche

seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV

53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001 consid. 3b – il corsivo è del

redattore)

Dalle

carte processuali non risulta che le circostanze evidenziate dal Prof. __________

si siano realizzate in concreto. Dall’atto di ricorso si apprende d’altronde che

è stata la ricorrente stessa a recarsi presso il PS dell’Ospedale regionale di

Bellinzona, dal quale è stata dimessa il giorno stesso in “condizioni

generali buone” (cfr. doc. I, p. 3 e doc. 1).

Anche

il dott. __________, già Capo del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________

di __________, in un suo referto del 5 settembre 2002, ripreso in una sentenza

35.2001.80

del 9 ottobre 2002, confermata dal TFA con pronunzia U 324/02 dell’8

luglio 2003, aveva sottolineato che “le forze richieste per

rompere un disco sano portano inevitabilmente ad una frattura dei corpi

vertebrali adiacenti, …”, ciò che non risulta sia

stato il caso nella presente fattispecie (cfr. doc. 1, p. 2: “Rx colonna

dorsale e lombare: non fratture”).

Alla

luce di ciò, occorre ritenere che l’infortunio accaduto all’insorgente - una

caduta sul fondo schiena da bassa altezza -, non era idoneo a causare la

lesione discale che gli è stata diagnosticata nel prosieguo (né a provocare un peggioramento

direzionale di uno stato morboso preesistente).

Stante

tutto quanto precede, il parere espresso dal dott. __________, alla base della

decisione impugnata, secondo il quale l’evento traumatico in esame non ha

causato alcun danno morfologico ma ha peggiorato soltanto temporaneamente lo

stato preesistente del rachide lombare, risulta conforme alla dottrina medica e

alla giurisprudenza federale.

Del

resto, sempre in base alla giurisprudenza, le conseguenze di eventuali ricadute

devono essere assunte soltanto se esistono dei sintomi evidenti che attestino

una relazione di continuità tra l’evento iniziale e le ricadute (cfr. STF

8C_560/2017 del 3 maggio 2018 consid. 6.1 e i riferimenti ivi citati).

In

casu, dalle tavole processuali non emerge l’esistenza di una chiara

sintomatologia “a ponte” tra la chiusura del caso iniziale (ottobre

2021) e la ricaduta del febbraio 2022. Dal referto 21 febbraio 2022 si apprende

infatti che le lombalgie e il deficit di forza e sensibilità a carico dell’arto

inferiore destro erano riapparsi soltanto il 17 febbraio (giovedì),

rispettivamente il 19 febbraio 2022 (sabato) (cfr. doc. 18, p. 1: “Si presenta

in PS per recidiva di lombalgia a partire da giovedì scorso con comparsa

da sabato di deficit di forza e sensibilità a carico dell’arto inferiore

destro.” – il corsivo è del redattore). Nel frattempo, la ricorrente ha

mantenuto un’abilità lavorativa completa.

In

conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato,

perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;

cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo il 9 dicembre 2021 i

disturbi lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno

parziale, dell’evento infortunistico assicurato.

Anche

la tempistica valutata dal dott. __________ (causalità naturale estinta a

distanza di tre mesi dal sinistro) non presta il fianco a critiche, alla luce

del fatto che la ricorrente ha ritrovato una piena capacità lavorativa già a

far tempo dall’11 ottobre 2021, capacità che ella ha poi conservato sino alla

seconda metà del mese di febbraio 2022.

La

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha

dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 10 dicembre 2021, deve

essere quindi confermata e il ricorso respinto.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti