35.2023.19
Istituto assicuratore ha negato - a ragione - sia il riconoscimento delle indennità giornaliere per un certo periodo sia il diritto ad una rendita di invalidità, in quanto assicurato nuovamente abile nell'attività abituale
14 agosto 2023Italiano47 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.19
PC/sc
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 22 giugno 2000, RI 1 (nato il __________
1971), dipendente della __________ in qualità d’impiegato e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 (di
seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale
mentre viaggiava in sella al proprio motorino e ha riportato una
traumatizzazione della spalla destra.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale dell’11
aprile 2005 - cresciuta, incontestata, in giudicato - l’amministrazione ha
assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del
10%.
Nel frattempo, in ambito AI, con STCA 32.2008.98 del 24 marzo 2009 questo
Tribunale ha confermato la soppressione della mezza rendita di invalidità
assegnata con decisione del 21 novembre 2003 e poi soppressa con decisione del
15 aprile 2008, rinviando gli atti all’Ufficio AI al fine di pronunciarsi a
proposito del diritto ad una riformazione professionale.
In data 22 giugno 2009 CO 1, preso atto della sentenza cantonale resa in ambito
AI e in attesa di conoscere le risultanze della riformazione professionale
intrapresa in quel frangente, ha riconosciuto all’interessato il diritto alle
indennità giornaliere sulla base di un’inabilità lavorativa del 25% dal 1°
giugno 2008 al 30 giugno 2009, poi prolungate fino al 31 dicembre 2013.
Al termine di un lungo periodo di accertamenti, con decisione del 13 aprile
2016 - confermata con STCA 32.2016.51 del 30 marzo 2017, cresciuta incontestata
in giudicato - l’Ufficio AI ha concluso non esservi le condizioni per potere
riconoscere all'assicurato il diritto alla riformazione professionale, non
essendo lo stesso oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con
successo ai provvedimenti di formazione professionali.
(cfr. STCA 35.2020.83 del 10
maggio 2021, consid. 1.1-1.5: cfr. doc. 404).
1.3. Esperiti gli accertamenti medici
del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti la perizia
pluridisciplinare dell’__________ del 17 luglio 2018 ed il relativo complemento
del 26 novembre 2018), con decisione formale del 3 maggio 2019 - confermata su opposizione
il 21 agosto 2020 - CO 1 ha sospeso le prestazioni di corta durata (in
particolare le spese di cura medica) dal 1° dicembre 2018 (data di
stabilizzazione dello stato di salute), ha negato il diritto ad una rendita
d’invalidità (ritenendo l’assicurato abile, a tempo pieno e con un rendimento
completo, nella sua professione abituale di impiegato di banca) e ha pure
rilevato che non sussisteva un ulteriore diritto ad un’IMI oltre a quella del
10% già accordata nel 2005 (cfr. STCA 35.2020.83 del 10 maggio 2021, consid.
1.6 e 1.9: cfr. doc. 404).
Con STCA 35.2020.83 del 10 maggio 2021 (cfr. doc. 404) il TCA - dopo avere rilevato
che la stabilizzazione dello stato di salute al 1° dicembre 2018 e la mancata
assegnazione di un’IMI aggiuntiva non erano oggetto di contestazione - ha
rinviato gli atti all’amministrazione, affinché disponesse un complemento
istruttorio con riferimento alla capacità lavorativa residua e si pronunciasse
nuovamente sul diritto alle prestazioni (diritto alla rendita e diritto alle
indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018).
1.4. Dopo avere acquisito agli atti il
complemento peritale dell’__________ del 13 gennaio 2022 (doc. 414, 416 e doc.
T), CO 1, con decisione del 10 febbraio 2022 (doc. 416) - confermata su opposizione
il 31 gennaio 2023 (doc. 449 e doc. A) - ha sospeso le prestazioni di cura
medica dal 1° dicembre 2018 (data di stabilizzazione dello stato di salute), ha
negato il diritto alle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre
2018 e il diritto ad una rendita d’invalidità (ritenendo l’assicurato abile, a
tempo pieno e con un rendimento completo, nella sua professione abituale di
impiegato di banca dal 1° gennaio 2014) e ha pure precisato che non sussisteva un
ulteriore diritto ad un’IMI oltre a quella del 10% già accordata con decisione
formale dell’11 aprile 2005, basata sulla valutazione a quel momento effettuata
dal dr. med. __________, cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. Nel frattempo RI 1, dopo essere
stato licenziato dall’allora datore di lavoro con effetto al 31 gennaio 2004, ha
iniziato a svolgere occasionalmente l’attività di distribuzione di volantini
pubblicitari casa per casa (doc. IX, pag. 9 e HH, pag. 19). Successivamente,
nel 2022, egli è stato incaricato “per funzione temporanea al 50% presso __________”
in qualità di “aiuto impiegato” dal __________. In seguito l’incarico è
stato prolungato fino al 31 dicembre 2023. Il __________ ha inoltre incaricato
l’assicurato il 28 luglio 2022 al 20% (fino al 31 luglio 2023) quale “responsabile
del servizio __________ presso l’Istituto __________” e il 24 agosto 2022
al 10% (fino al 31 maggio 2023) quale “impiegato” presso “lo __________”
(doc. AA, BB, CC, DD e EE).
1.6. Con tempestivo ricorso del 28
febbraio 2023 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 e il rinvio
degli atti all’assicuratore infortuni, affinché si pronunci sugli importi delle
indennità giornaliere per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018 e
della rendita di invalidità a partire dal 1° dicembre 2018, considerando un
grado di inabilità lavorativa del suo cliente del 20% in qualsiasi attività
lavorativa, oltre alle spese di cura ex art. 21 cpv. 1 LAINF in misura di tre
sedute di massoterapia al mese (doc. I).
In particolare, il legale critica
l’operato dell’assicuratore infortuni sia per il mancato riconoscimento da
parte delle indennità giornaliere (versate fino al 31 dicembre 2013) dal 1°
gennaio 2014 al 30 novembre 2018, sia per il rifiuto di una rendita di
invalidità, ambedue basati sull’apprezzamento di una totale capacità lavorativa
dell’interessato dal 1° gennaio 2014 nella sua abituale professione fornito dai
periti dell’__________ nel 2018 e ribadito nel complemento peritale del 13
gennaio 2022.
Il patrocinatore dell’insorgente sostiene nuovamente che il suo cliente
presenterebbe un’abilità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività lavorativa,
sulla base della valutazione del 14 dicembre 2012 degli specialisti dell’__________
di __________ (eseguita per conto dell’Ufficio invalidità) come pure dalla
valutazione del 14 marzo 2017 del dr. __________ e dal parere dell’8 novembre
2018 del dr. __________ (entrambi incaricati di esaminare il caso da parte
dell’assicuratore CO 1). Questi ultimi hanno infatti tenuto conto nella loro
valutazione anche della limitazione funzionale relativa alle posizioni monotone
(“monotone Haltungen”), oltre a quelle indicate dai periti dell’__________
(limite di sollevamento e di trasporto limitato in generale a 10 kg e, solo
eccezionalmente, a 15 kg e il divieto di sollevamento ripetuto del braccio
destro sopra l’orizzontale). Egli sottolinea inoltre che la prova che il grado
di capacità lavorativa del suo assistito sarebbe l’80%, sarebbe fornita pure
dall’attuale datore di lavoro (__________).
A sostegno delle proprie argomentazione il rappresentante del ricorrente ha
prodotto - oltre a svariata documentazione medica già agli atti - un messaggio
di posta elettronica del 13 febbraio 2023 di __________ dell’Ufficio __________
(doc. U) e due messaggi di posta elettronica (dell’8 febbraio e del 15 febbraio
2023) dell’assicurazione __________, in qualità di assicuratore RC dell’autore
dell’incidente (doc. V e Z).
1.7. Con risposta di causa del 13 aprile
2022 (recte: 2023), __________, dopo avere versato agli atti l'incarto
LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.8. Il 17 maggio 2023, l’avv. RA 1 si è
in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (doc. IX). A sostegno
delle proprie argomentazione ha prodotto ulteriore documentazione (doc. AA-doc.
HH) di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.9. Nei successivi allegati (doc. XIII,
doc. XV, doc. XVIII) le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
proprie tesi e conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto.
considerato in diritto
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alle questioni di sapere se l’Istituto resistente era legittimato,
oppure no, a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità,
ritenendolo nuovamente totalmente abile al lavoro nella sua usuale professione.
Pure controverso il riconoscimento delle indennità giornaliere solo fino al 31
dicembre 2013, ma non dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018.
Non sono invece contestate - ed esulano, quindi, dalla presente vertenza - sia
la stabilizzazione delle condizioni di salute a partire dal 1° dicembre 2018,
sia la mancata assegnazione di un’IMI aggiuntiva rispetto a quella del 10% già
riconosciuta.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno
alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in
seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.
5.2
e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo
2023.
consid. 5.2).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TF ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché
non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro
attendibilità (cfr. STF U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid.
3b/bb; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati;
STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4 STCA 35.2021.57 del 20
settembre 2021, consid. 2.8, STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6
e STCA 35.2022.87 del 30 gennaio 2023, consid. 2.5.5).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi,
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991.
U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Giova qui infine rilevare che,
nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha
ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
2.5
Da ultimo, giova qui ricordare che,
per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata
alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e
viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid.
2.9, la STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii
giurisprudenziali, federali e cantonali, ivi citati e la e STCA 35.2022.87 del
30.
gennaio 2023, consid. 2.5.3).
2.6
Tornando al caso di specie, per
quanto qui maggiormente interessa, nel referto peritale del 17 luglio 2018
(doc. 336 e doc. P), il dr. med. __________, Orthopädische Chirurgie FMH e
Zertif. med. Gutachter SIM, il dr. med. __________, Facharzt für Neurologie e
il dr. phil. __________, Neuropsychologie FSP, hanno posto le diagnosi di:
" M79.61
Chronisch bewegungs- und belastungsabhängige Schulterschmerzen rechts
- Hyperthophie des Musculus trapezius rechts bei wahrscheinlich
ursprünglich schmerzbedingter Fehlhaltung ohne Hinweis auf neurogene Schädigung
- Wahrscheinlich persistierende eher ansatznahe
Tendinopathie der langen Bizepssehne (M75.2)
- Klinischer Verdacht auf leichtgradiges
subakromiales Impingement (M75.4)
- Schmerzhafter Triggerpunkt des Trapezius
descendens und/oder des Levator scapulae
- Status nach Arthroskopie mit Refixation des
anterosuperioren Labrums am 12.02.2001 (Z98.8)
- Status nach wahrscheinlich
kontusionellem-distorsionellem Trauma der rechten Schulter bei Verkehrsunfall
vom 22.06.2000 (T92.3).”
Nel referto peritale del 17 luglio 2018 (doc. 336) - confermato nel complemento
del 26 novembre 2018 (doc. 354) - i periti amministrativi hanno finalmente attestato
che l’assicurato presentava da svariati anni una capacità lavorativa, a tempo
pieno e con pieno rendimento, sia nell’attività abituale di impiegato di banca
dell’assicurato (“Aüfgrund der Pathologie an der rechten Schulter ergeben
sich Einschränkungen für Aktivitäten, wo eine Hebe- und Traglimite von 15 kg
überschritten wird oder der rechte Arm repetitiv über die Hori-zontale gehoben
werden muss.Gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationen konnte dieses
Belastungsprofil am ursprüng-lichen Arbeitsplatz des Versicherten als
Bankangestellter eingehalten werden, sodass dafür eine zeit-lich und
leistungsmässig uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit besteht. (…) Für die
ursprüngliche Tätigkeit als Bankangestellter bestehen schon seit Jahren keine
durch das Ereignis vom 22.06.2000 begründbaren Einschränkungen der Arbeits- und
Leistungsfähigkeit mehr und sind aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht
zu befürchten.” cfr. doc. 336, pag. 24 e 25) sia in attività adeguate (“Allgemein
sind körperlich leichte bis mittelschwere Aktivitäten, wo eine Hebe- und
Traglimite von 10 kg nur ausnahmsweise und von 15 kg nicht überschritten wird
und der rechte Arm nicht repetitiv über die Horizontale gehoben werden muss,
uneingeschränkt möglich.”: cfr. doc. 336, pag. 26).
Con la STCA 35.2020.83 del 10 maggio 2021 (cfr. doc. 404), questa Corte ha
rinviato gli atti all’amministrazione, in quanto non ha potuto, con la
necessaria tranquillità, confermare le conclusioni alle quali erano giunti gli
specialisti dell’__________ in merito alla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto indispensabile, prima di potersi esprimere
in maniera definitiva riguardo al diritto alle prestazioni, che i periti
amministrativi prendessero posizione, in maniera puntuale e argomentata, in un complemento
sui pareri peritali competenti e motivati espressi sul tema dell’incapacità
lavorativa dagli specialisti dell’Inselspital (valutazione peritale del 14
dicembre 2012) e dal dr. __________ (valutazione peritale del 14 marzo 2017),
pure condivisi dal dr. __________ (parere del 16 novembre 2018), che avevano
attestato, in maniera costante ed unanime, un’abilità lavorativa del 75%-80% in
qualsiasi attività.
In
quell’occasione il TCA ha pure sottolineato che laddove fosse stata presente
una limitazione - sebbene qualitativa e non quantitativa - della capacità
lavorativa, essa avrebbe dovuto essere, se del caso, presa in considerazione nella
quantifi-cazione della capacità lavorativa residua, la quale può risultare
ridotta non solo in termini di orario di lavoro, ma anche dal profilo del
rendimento nonostante una presenza a tempo pieno (cfr. consid. 2.2.6 della già citata
sentenza).
2.6.1
Con il complemento peritale del 13
gennaio 2022 (doc. 414, 416 e doc. T), gli specialisti dell’__________ hanno
precisato, per quanto qui di maggiore interesse, quanto segue:
" (…)
Teniamo innanzitutto a precisare che per quanto concerne l'attività
dell'assicurato al momento dell'evento del 22.6.2000, che corrisponde pertanto
alla sua attività abituale, in base a quanto affermato dall'assicurato stesso,
si tratta di un lavoro al computer, generalmente da considerarsi come attività
fisicamente molto leggera, e che, in particolare, non ha un maggior impatto
sulla funzionalità delle spalle. Per quanto concerne l'uso della tastiera le spalle
non vengono quasi per nulla coinvolte e anche per l'utilizzo del mouse del
computer il braccio in questione viene normalmente abdotto o flesso solo di
qualche grado, in quanto i movimenti vengono effettuati quasi esclusivamente
con le dita e il polso e muovendo leggermente il gomito. Qualora l'utilizzo del
mouse del computer comporti difficoltà per una mano, é inoltre tecnicamente
molto semplice programmarne l'uso con l'altra mano. Nel caso concreto
dell'assicurato sussisterebbe al riguardo la possibilità di utilizzare il mouse
con la mano sinistra.
La nostra visita ha evidenziato limitazioni giustificabili
attraverso referti oggettivi in un nesso di causalità (parziale) con l'evento
del 22.6.2000, per le attività in cui viene superato regolarmente un limite di
sollevamento e trasporto di 10 kg, o generalmente di 15 kg, e il braccio destro
deve essere sollevato ripetutamente al di sopra della posizione orizzontale.
Nella ragionevole ipotesi che detti limiti di sforzo non siano stati
chiaramente raggiunti nell'attività abituale di impiegato bancario - al
riguardo si rimanda nuovamente alle delucidazioni sopra riportate - dal punto
di vista medico si poteva presupporre una capacità lavorativa illimitata in
termini di orario e prestazioni (risposta alla domanda 3.1.1. di CO 1
nell'ambito della nostra perizia del 17.07.2018).
A fronte delle informazioni riportate negli atti a noi disponibili, teniamo
inoltre a precisare che, da un punto di vista meramente medico, non riusciamo a
comprendere il motivo per cui l'assicurato non abbia potuto riprendere
l'attività abituale di impiegato bancario senza limitazione alcuna entro al
massimo 6 mesi dall'intervento del 12.2.2001. (risposta alla domanda 3.1.3.).
Sulla base delle spiegazioni da lui fornite in merito, si è dovuto ritenere,
per quanto concerne questa questione, che fattori non medici abbiano inciso
notevolmente sul successivo sviluppo professionale (paragrafo 2.2. nella parte
generale della nostra perizia).
Anche in merito alle attività alternative, abbiamo formulato le stesse
limitazioni qualitative per cui abbiamo ritenuto che l'assicurato dal punto di
vista medico e a fini peritali, potesse svolgere attività professionali con
sforzi fisici da lievi a moderati, nell'ambito delle quali non venga superato
un limite di sollevamento e trasporto di 10 kg e, solo in casi eccezionali, di
15.
kg e il braccio destro non debba essere sollevato ripetutamente al di sopra
della posizione orizzontale, senza- limitazione alcuna, ovvero un grado di
occupazione del 100% (risposta alla domanda 3.2.2).
Se si esaminano le informazioni riguardanti i referti oggettivi
della spalla destra dell'assicurato contenute nei presenti rapporti, si ha
l'impressione che il quadro clinico sia sostanzialmente invariato da numerosi
anni, situazione riconoscibile, ad esempio, dai referti clinici quasi identici
nelle perizie del Dott. __________, medico specialista in chirurgia, dei
21.2.2005
(doc. 051/pagg. 3/4 degli atti di CO 1) nonché dell'Inselspital in
data 14.12.2012 (pag. 13). Tale fatto viene inoltre confermato dall'assicurato
stesso che ha segnalato una situazione analoga esistente ormai da anni per
quanto concerne la spalla destra e, in particolare, ha negato che vi sia stato
un miglioramento rilevante. Riteniamo pertanto che sia logico concludere che la
valutazione della capacità lavorativa effettuata durante le nostre visite
nell'estate del 2018 abbia validità anche retrospet-tivamente, in quanto già a
quel tempo erano stati ottenuti referti oggettivi analoghi.
Riassumendo, occorre pertanto tener presente che l'attività legata alla sua
professione abituale di impiegato bancario doveva essere considerata
fisicamente molto leggera e che quindi non comportava una rilevante
sollecitazione dell'articolazione della spalla. Di conseguenza era possibile
aspettarsi, a fronte di un decorso post-operatorio oggettivamente regolare, che
la piena capacità lavorativa potesse essere riacquistata al più tardi entro 6
mesi dall'intervento del 12.2.2001. Tale posizione è stata inoltre confermata
alla stessa maniera anche dal Dott. __________, chirurgia ortopedica FMH, il
chirurgo che aveva operato l'assicurato e che ha attestato una piena capacità
lavorativa a partire dal 15.9.2001 (doc. 016 degli atti di CO 1 in occasione
della nostra perizia). Il fatto che a seguito di detta riacquisita capacità
lavorativa l'assicurato non sia tornato al lavoro dipende, con preponderante
probabilità, in gran parte dalla situazione professionale interna dell'azienda
presso cui l'assicurato lavorava a quel tempo.
Per le attività alternative è stato possibile giustificare una leggera
limitazione qualitativa della capacità lavorativa anche dopo l'intervento del
12.2.2001, in base alla quale attività che richiedevano eccessive
sollecitazioni della spalla destra dovevano essere considerate non adatte. (…).
A fronte di referti medici oggettivamente e completamente invariati ad oggi,
come anche riscontrato in occasione della nostra perizia effettuata nell'estate
del 2018, é pertanto possibile concludere che non vi siano stati cambiamenti
neppure in merito alla capacità lavorativa per attività professionali
alternative.
Nel contesto delle domande formulate dal Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, sarebbe stato senz'altro possibile per l'assicurato, dal punto
di vista puramente medico, svolgere l'attività abituale di impiegato bancario
oppure, tenendo in considerazione una capacità leggermente ridotta della spalla
destra di assorbire sollecitazioni, un'attività professionale alternativa senza
limitazione alcuna in termini di orario e prestazioni, ovvero con un grado di
occupazione del 100%. anche nel periodo 1.1.2014-30.11.2018.
(…).
Si rimanda innanzitutto alla perizia del Dott. __________ redatta in data
21.2.2005
(vedere sopra) in cui vengono documentati referti quasi identici a
quelli riportati nelle perizie che seguono e anche le diagnosi pronunciate
risultano essere estremamente simili. In quell'occasione; il Dott. __________
ha indicato una «minima limitazione funzionale» della spalla destra dell'assicurato
(…).
Nell'ambito della perizia della clinica universitaria di reumatologia,
immunologia clinica e allergologia dell'__________ con rapporto del 14.12.2012
- visite in data 24./25.4. e 10.5.2012 - è stata effettuata, oltre alla visita
clinica anche una valutazione della capacità funzionale (doc. 069 degli atti di
CO 1). In questo contesto è stato riscontrato che l'assicurato presentava un
comportamento leggermente evitante, una limitazione della funzionalità
soggettivamente eccessiva nonché una moderata esagerazione dei sintomi. Quale
specifica limitazione è stata infine indicata una sollecitazione massima del
braccio destro di 15 kg, sebbene, anche considerando questo aspetto,
l'assicurato sarebbe in grado di svolgere attività a tempo pieno di lieve moderata
intensità fisica. Di conseguenza, non comprendiamo il motivo per cui nel
rapporto finale sia stata indicata una capacità lavorativa di solo 6,5 ore al
giorno, ovvero dell'80%, anche per attività adattate alle specifiche esigenze
dell'assicurato. Tale decisione non viene neppure motivata più
dettagliatamente, anzi si tratta di un'affermazione quasi apodittica e, al
riguardo, non viene in particolare spiegata la contraddizione esistente
rispetto alla valutazione della capacità funzionale effettuata nella propria
clinica. Occorre inoltre osservare che alla domanda riguardante la capacità
lavorativa nell'attività abituale dell'assicurato (domanda 2 dell'ufficio AI di
__________) non viene assolutamente fornita una risposta concreta in merito
alla capacità di sforzo fisico di un impiegato bancario. In caso contrario, per
i periti sarebbe stato quasi impossibile non notare che la capacità di sforzo
fisico da loro indicata per questa attività nella maggior parte dei posti di
lavoro nel settore finanziario è di gran lunga inferiore, per cui, a nostro
avviso, avrebbero dovuto trattare questo aspetto separatamente. Sembra comunque
poco convincente il fatto che un'attività professionale con un carico fisico
massimo di 15 kg rientri nella stessa categoria di un lavoro al computer che
non prevede praticamente mai il sollevamento di pesi. Il semplice fatto che per
l'attività abituale di impiegato bancario dell'assicurato e per attività
professionali alternative con sollecitazione molto più elevata del braccio sia
stata indicata la stessa limitazione della capacità lavorativa, fa sembrare
questa valutazione, a nostro avviso, non convincente.
In merito alla perizia del Dott. __________ del 14.7.2017 va
osservato che, per quanto concerne lo stato clinico, ha rilevato referti quasi
identici a quelli ottenuti in occasione della visita da lui effettuata ben 12
anni prima (vedere sopra). Questa situazione si riflette anche nella lista della
diagnosi che è rimasta pressoché invariata, fatta eccezione per qualche piccola
spiegazione aggiuntiva. (…).
Anche per quanto concerne questa perizia occorre far presente che non è stata
effettuata alcuna distinzione tra l'attività abituale di impiegato bancario
fisicamente molto leggera e attività professionali alternative. Il Dott. __________
indica piuttosto come possibili attività lavorative «la vendita o gestione di
un chiosco, vendita di articoli di frontiera, lavoro in un ufficio cambio,
gestione di stazione di benzina», in merito alle quali, fatta forse eccezione
per il lavoro in ufficio cambio, la manipolazione della merce venduta
richiederebbe una sollecitazione della spalla decisamente maggiore rispetto
all'attività abituale davanti al computer. Di conseguenza, a nostro avviso,
sarebbe stato appropriato descrivere innanzitutto luoghi di lavoro alternativi
che avrebbero richiesto un analogo sforzo fisico e quindi, in particolare,
attività che verrebbero svolte anch'esse sostanzialmente davanti al computer.
Per quanto concerne la valutazione del Dott. __________, chirurgia ortopedica
FMH, va fatto notare che aveva già visitato l'assicurato in data 11.9.2018 e
aveva scritto nel suo rapporto del 12.9.2018 che non era sufficientemente a
conoscenza della sua situazione e che desiderava prima richiedere ulteriori
accertamenti. Tali accertamenti sono stati effettuati successivamente, tra cui
una tomografia assiale computerizzata (TAC) supplementare, un esame clinico ed
elettrofisiologico condotto dal Dott. __________, neurologia FMH, nonché una
valutazione del Dott. __________, medicina fisica e riabilitativa FMH, senza
che risultassero nuovi aspetti significativi rispetto alla nostra perizia. Nel
suo giudizio espresso il 16.11.2018, il Dott. __________, dopo una breve
sintesi dell'anamnesi, ha fatto in particolare riferimento alla valutazione
medica del Dott. __________, il quale aveva ritenuto poco utili ulteriori
trattamenti a fronte di questa cronicizzazione. In merito alla capacità
lavorativa, il Dott. __________ ha affermato di essere d'accordo con la
valutazione del Dott. __________ del 14.3.2017 secondo la quale l'assicurato
avrebbe potuto lavorare solo ancora al 75-80%. Il Dott. __________ non ha
tuttavia fornito una propria motivazione relativamente a questa ridotta
capacità lavorativa e pertanto valgono le stesse critiche avanzate in merito
alla valutazione del Dott. __________ (vedere sopra). È inoltre un po'
sorprendente il fatto che il Dott. __________ non abbia preso in considerazione
la nostra valutazione peritale del 17.7.2018 molto più aggiornata e redatta in
un contesto bi-disciplinare, poiché anche qualora non l'avesse eventualmente
avuta a disposizione, era comunque a conoscenza della sua esistenza («perizia
effettuata a __________»).
Riassumendo, (…). Nell'ambito di una perizia condotta dall'__________
nel 2012, la valutazione della capacità funzionale ha evidenziato una capacità
d'impiego a tempo pieno dell'assicurato in attività adattate, ma ha
riconosciuto solo una capacità lavorativa di 6,5 ore quotidiane senza addurre
alcuna spiegazione per questa contraddizione. La valutazione della capacità
lavorativa è stata inoltre limitata ad attività con lieve moderata intensità
fisica, mentre l'attività abituale di impiegato bancario decisamente leggera in
termini di sforzo fisico non è stata valutata separatamente. Lo stesso discorso
vale per una perizia eseguita dal Dott. __________ nel 2017 in cui viene
indicata solo una capacità lavorativa riguardante attività in cui lo sforzo
fisico è nettamente superiore rispetto a quello dell'attività professionale
abituale. (…). Il Dott. __________ ha adottato a sua volta, senza fornire una
propria evidente spiegazione, la valutazione della capacità lavorativa indicata
dal Dott. __________ nel 2017, ma non si è pronunciato in merito (…) alla
nostra perizia del 2018 nell'ambito della quale, oltre a una valutazione dal
punto di vista ortopedico, era stata effettuata successivamente anche una
valutazione neurologica.
(…).
Non comprendiamo (…) il motivo che ha indotto concretamente il
Dott. __________ a indicare una menomazione dell'integrità del 10% nella sua
perizia del 2005. Nell'ambito della visita clinica effettuata a quel tempo, il
Dott. __________ ha unicamente rilevato una «minima limitazione funzionale», presente
ancora oggi in forma analoga. Al contrario della valutazione del Dott. __________,
questa limitazione di entità oggettivamente esigua non è, a nostro avviso,
analoga a una periartrite scapolo-omerale moderata ma al massimo a una
periartrite scapolo-omerale lieve. Per questo motivo, in conformità alla
Tabella 1 della __________, non sussiste alcuna menomazione dell'integrità come
già precedentemente specificato.”
Sulla base di tali
considerazioni, l’istituto assicuratore ha concluso che l’assicurato è abile al
100% (presenza e rendimento) nella sua precedente attività lavorativa di
impiegato di banca a far tempo dal 1° gennaio 2014 (doc. A).
Davanti al TCA il patrocinatore
dell’insorgente ha ribadito che il suo cliente presenta una capacità lavorativa
residua dell’80%, sulla base della documentazione medica prodotta nell’ambito
della procedura sfociata nella STCA 35.2020.83 del 10 maggio 2021 (cfr. doc.
404), sottolineando che - contrariamente agli specialisti dell’__________, al
dr. med. __________ e al dr. med. __________ - i periti dell’__________ non
hanno tenuto conto nella loro valutazione della limitazione funzionale relativa
alle posizioni monotone (“monotone Haltungen”). Egli ha pure sottolineato
che la prova che il grado di capacità lavorativa del suo assistito sarebbe
l’80%, sarebbe fornita pure dall’attuale datore di lavoro (__________).
2.6.2
Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente
vagliata la documentazione medica agli atti, questa Corte condivide
l’approfondito parere (in particolare, il complemento peritale del 13 gennaio
2022.
di cui ai doc. 414, 416 e doc. T di cui si è già ampiamente detto al
considerando 2.5.1) espresso dai periti amministrativi interpellati dall’istituto
assicuratore resistente, con considerazioni puntuali e convincenti, con
esplicito riferimento alla situazione clinica dell’assicurato che è stata
attentamente vagliata dagli specialisti in questione come pure dell’esigibilità
posta dai medesimi specialisti e della capacità lavorativa residua sia
nell’attività abituale sia in attività adeguate.
Le perizie (rispettivamente i
complementi peritali) affidate (/i) dagli assicuratori sociali, come nel caso
di specie - secondo la procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni all’amministrazione
o a servizi specializzati indipendenti, godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4
STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8 e STCA 35.2021.75 del 31
gennaio 2022, consid. 2.4.6). Ciò che non si avvera nel caso di specie.
Ora, il TCA condivide pienamente
le considerazioni espresse dai periti amministrativi - in particolare, nel complemento
peritale del 13 gennaio 2022 (di cui ai doc. 414, 416 e doc. T di cui si è già
ampiamente detto al considerando 2.5.1) - giusta i quali l'attività abituale di
impiegato bancario è fisicamente molto leggera (trattandosi di un lavoro al
computer) e non comporta una rilevante sollecitazione dell'articolazione della
spalla, “in quanto per quanto concerne l'uso della tastiera le spalle non
vengono quasi per nulla coinvolte e anche per l'utilizzo del mouse del computer
il braccio in questione viene normalmente abdotto o flesso solo di qualche
grado, in quanto i movimenti vengono effettuati quasi esclusivamente con le
dita e il polso e muovendo leggermente il gomito. Qualora l'utilizzo del mouse
del computer comporti difficoltà per una mano, è inoltre tecnicamente molto
semplice programmarne l'uso con l'altra mano. Nel caso concreto
dell'assicurato, sussisterebbe al riguardo la possibilità di utilizzare il
mouse con la mano sinistra.”. Inoltre, nell’attività abituale non sono
raggiunti i limiti di sforzo che presenta l’assicurato (limite di sollevamento
e trasporto di 10 kg, o generalmente di 15 kg e limite per attività in cui il
braccio destro deve essere sollevato ripetutamente al di sopra della posizione
orizzontale). A questo proposito, giova qui poi ricordare che gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in
particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di
sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente
importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del
23.
novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con
pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,
consid. 2.4.4, STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6; STCA 35.2021.58
del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e numerosi rinvii giurisprudenziali ivi
citati; STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.4.4 e STCA 35.2022.4 del
30.
marzo 2022, consid. 2.4.3).
Del resto la valutazione dei periti
amministrativi dell’CO 1 (in particolare, il complemento peritale del 13
gennaio 2022 (di cui ai doc. 414, 416 e doc. T di cui si è già ampiamente detto
al considerando 2.5.1), per quel che riguarda la capacità lavorativa dell’insorgente,
viene contestata dal patrocinatore dell'assicurato senza però supportare le
obiezioni da documentazione medica specialistica.
A tutt’oggi (nonostante pure il
significativo scambio di allegati riportato nei fatti: cfr. consid. 1.5-1.8),
agli atti non sono stati infatti versati certificati medici (tantomeno
specialistici) atti a confutare quanto espresso dai periti amministrativi nel
complemento peritare del 13 gennaio 2022. A questo proposito occorre
evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al
Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una
mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie
argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7
e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA
35.2018.114
del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA
35.2020.72
dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021,
consid. 2.10.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5).
Il TCA non ignora la documentazione
medica prodotta dalle parti nell’ambito della procedura sfociata nella STCA
35.2020.83
del 10 maggio 2021 (cfr. doc. 404), sulla base della quale il
patrocinatore dell’assicurato critica nuovamente l’operato
dell’amministrazione. Tuttavia in questa sede essa non è più atta a sollevare
dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza dell’approfondito parere espresso
dai periti amministrativi.
Dando seguito a quanto richiesto da questa Corte nella citata sentenza,
infatti, i periti amministrativi hanno debitamente preso in considerazione, in
particolare nel citato complemento peritale, le argomentazioni sollevate dagli
specialisti dell’Inselspital, dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________.
In tale occasione i periti ammnistrativi hanno spiegato nel dettaglio (e in
modo convincente) i motivi (in particolare, per avere sostanzialmente fissato
la limitazione della capacità lavorativa tra l'attività abituale di impiegato
bancario - fisicamente molto leggera, in quanto svolta sostanzialmente davanti
ad un computer, e che non comporta una rilevante sollecitazione
dell'articolazione della spalla - alla stregua di quella delle altre attività
professionali alternative considerate, che tuttavia implicano uno sforzo fisico
di gran lunga superiore) per i quali si sono distanziati dalla valutazione
espressa dagli altri specialisti coinvolti.
Tali valutazioni - peraltro
antecedenti a quella dell’__________ (perizia medica del 2018 e complemento
peritale del 2022) - divergenti per quanto riguarda la valutazione della
capacità lavorativa dell’insorgente, non apportando nuovi elementi oggettivi
ignorati dai periti amministrativi (che hanno pure visitato personalmente
l’assicurato in data 12-13 giugno 2018: cfr. doc. 336), vanno quindi intese nel
senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie che lo
interessano hanno sulla sua capacità di lavoro.
Va qui parimenti ricordato che gli assicurati che hanno subito danni agli arti
superiori, in particolare alle spalle, presentano, di principio, una capacità
lavorativa residua totale (presenza e rendimento) in attività adeguate (cfr.,
tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi
rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid.
2.4.4
e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.5 del 18
maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA 35.2021.83 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.3 e
STCA 35.2022.38 del 18 luglio 2022 consid. 2.4.5), che implicano comunque uno
sforzo fisico di gran lunga superiore a quelle fisicamente molto più leggere
caratteristiche del settore terziario (quale è da considerare ad es., per i
motivi già visti, quella di impiegato di banca, da svolgersi prevalentemente
davanti a un computer).
In simili circostanze, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61;
DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI
1, al più tardi a fare tempo dal 1° gennaio 2014, è abile al 100% (presenza e
rendimento) sia nella propria attività abituale di impiegato di banca (addetto
al back office) sia in attività alternative adeguate secondo i limiti posti dai
periti amministrativi (segnatamente, attività professionali con sforzi fisici
da lievi a moderati, nell'ambito delle quali non venga superato un limite di
sollevamento e trasporto di 10 kg e, solo in casi eccezionali, di 15 kg e il
braccio destro non debba essere sollevato ripetuta-mente al di sopra della
posizione orizzontale).
2.6.3
Il TCA non ignora l’argomentazione
ricorsuale, giusta la quale l’assicurato “è destrimane ed è impossibile
diventare magicamente ambidestro ed utilizzare il mouse, a tal fine
riprogrammato, con la mano sinistra”, in assenza di un lungo esercizio
(doc. I, pag. 9). Tuttavia essa non è condivisibile. Nell’ambito di una
attività di ufficio (inclusa quella di impiegato di banca quale addetto back
office), infatti, il mouse non viene utilizzato in modo continuato e costante
e, pertanto, il suo utilizzo può avvenire - seppure con una minore dimestichezza
- anche con la mano adominante. A differenza di quanto avviene ad es. per la
scrittura, non è quindi necessario essere ambidestri, come sostenuto dal
patrocinatore dell’assicurato. Va poi segnalato che, in ogni caso, potrebbe
essere utilizzato, all’occorrenza, il sistema Touchpad (periferica di input
utilizzata per spostare il cursore captando il movimento del dito dell’utente
sulla tastiera) al posto del mouse che comporta unicamente un movimento del
dito per muovere il cursore del PC.
Il TCA prende atto dell’argomentazione ricorsuale, giusta la quale la prova che
il grado di capacità lavorativa dell’insorgente sarebbe l’80% sarebbe fornita
dall’attuale datore di lavoro (__________), in particolare sulla base di quanto
indicato nel messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2023 (doc. U),
giusta il quale: “Egregio Avv. RI 1, come da lei richiesto le comunico che
le attività del Sig. RI 1 sono prevalentemente amministrative, tuttavia per
poter rispettare le limitazioni imposte dal suo stato di salute abbiamo
concordato delle attività che gli permettono di alternare frequentemente la
postura, ad esempio è responsabile del coordinamento del __________ attività
nella quale deve anche recarsi a piedi nelle varie tratte del __________ al
fine di verificare che le disposizioni siano rispettate, oltre a questo è
responsabile dell'organizzazione della parte pratica dei __________ e tra le
varie mansioni vi è la preparazione del materiale (scansioni e fotocopie che
svolge in piedi) oltre che la consegna del materiale nelle varie __________ che
raggiunge a piedi. Come può dunque evincere da quanto sopra descritto
cerchiamo, come datore di lavoro, di venire in contro alle esigenze dello stato
di salute di RI 1. Ciononostante abbiamo notato che se la sua presenza sul
posto di lavoro si prolunga oltre le 6h e 30 min (80 %) ne risente nei giorni
successivi, secondo me dunque è poco verosimile aumentare la percentuale di
lavoro oltre quella attuale dell'80% senza incorrere in un peggioramento dello
stato di saluto.”
Dal momento che l’insorgente è stato ritenuto abile al 100% (presenza e
rendimento) nella propria attività abituale di impiegato di banca sulla base di
approfonditi accertamenti medici (inclusa una perizia amministrativa; cfr.
consid. 2.6.2), la considerazione dell’attuale datore di lavoro, giusta la
quale sarebbe poco verosimile aumentare la percentuale di lavoro oltre quella
attuale dell'80% senza incorrere in un peggioramento dello stato di salute, non
può essere condivisa.
In questo contesto giova qui ricordare che, la giurisprudenza ha già più volte
ribadito che i dati medici permettono generalmente un apprezzamento più
oggettivo del caso e prevalgono, di principio, sulle constatazioni effettuate
durante uno stage di osservazione professionale, suscettibili di essere
influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento dell'assicurato (cfr.
STF 8C-370/2022 del 1 marzo 2023, consid. 5.4, 8C-564/2022 del 20 aprile 2023,
consid. 5.1, 9C_343/2020 del 22 aprile 2021 consid. 6.1; 9C_65/2019 del 26
luglio 2019 consid. 5).
A fronte di una capacità lavorativa dell’insorgente del 100% (presenza e
rendimento) anche in attività adeguate secondo i limiti posti dai periti
amministrativi (segnatamente, attività professionali con sforzi fisici da lievi
a moderati, nell'ambito delle quali non venga superato un limite di
sollevamento e trasporto di 10 kg e, solo in casi eccezionali, di 15 kg e il
braccio destro non debba essere sollevato ripetutamente al di sopra della
posizione orizzontale; cfr. consid. 2.6.2), lavorando all’80% per il __________,
egli non sfrutta al massimo la sua capacità di lavoro.
A questo proposito giova tuttavia
ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie
affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di
guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può
essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla
sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad
accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù
del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF
8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA
35.2019.39
del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).
Da ultimo, il TCA non può esimersi dal rilevare come dagli atti emerga che
l’insorgente ha svolto occasionalmente, per lo meno fino al 2022, l’attività di
distribuzione di volantini pubblicitari casa per casa, che comporta il
sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra della posizione orizzontale,
segnatamente per inserire i flyers nelle bucalettere ubicate nei palazzi (cfr.
consid. 1.5).
Inoltre la circostanza che l’assicurazione __________, in qualità di
assicuratore RC dell’autore dell’incidente, abbia approvato il preventivo di
fr. 3'753.50 per l’acquisto di una scrivania d’ufficio regolabile in altezza e
di una sedia ergonomica, quale intervento ergoterapico, sulla base di quanto
indicato il medico fiduciario __________ nella valutazione del 2017 “Il
paziente deve evitare le posizioni statiche (seduta od eretta) per cui
eventuale lavoro in ufficio potrebbe entrare in conto con presupposti di sostegni
ergonomici ossia con un tavolo elettrico da alzare ed abbassare in modo che la
persona cambi la posizione da seduta ad eretta, che permette di cambiare
l'atteggiamento della colonna vertebrale sia dei quattro arti (nello specifico
l'arto superiore destro) : con questo accorgimento il paziente potrebbe
lavorare per una durata di 6 ore - 6 ore e mezza al giorno” (cfr. messaggi
di posta elettronica dell’8 febbraio e del 15 febbraio 2023 di cui ai doc. V e
Z), non consente di giungere ad una conclusione differente, in merito alla
capacità di lavoro dell’assicurato, stante quanto già accertato al consid.
2.6.2
2.7
In simili circostanze il TCA può
esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie (peraltro nemmeno richieste
in questa sede dalle parti), ritenendo la situazione già sufficientemente
chiarita.
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L’incarto LAINF è stato versato
agli atti con la risposta di causa.
2.8
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, a giusta ragione, l’CO 1, con la decisione avversata, ha negato
sia il riconoscimento delle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30
novembre 2018 sia il diritto ad una rendita di invalidità.
Per quanto concerne il diritto ad ulteriori misure terapeutiche, il TCA rileva
che possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e
soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita; se ciò non
è il caso spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico
il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati; cfr., tra le tante, STCA 35.2020.67 dell’8 marzo 2021, consid.
2.3.1; STCA 35.2022.38 del 18 luglio 2022, consid. 2.9).
Nella decisione su opposizione
avversata l’CO 1 ha pertanto correttamente osservato quanto segue: “(…) Con
la chiusura del caso cessa il diritto alla cura medica. Dato che l’assicurato
non ha diritto ad una rendita di invalidità non sussiste nemmeno diritto a cure
mediche ai sensi dell’art. 21 LAINF (…)” (doc. 449 e doc. A, pag. 13).
2.9
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione contestata deve essere confermata, mentre il gravame va respinto.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti