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Decisione

35.2023.19

Istituto assicuratore ha negato - a ragione - sia il riconoscimento delle indennità giornaliere per un certo periodo sia il diritto ad una rendita di invalidità, in quanto assicurato nuovamente abile nell'attività abituale

14 agosto 2023Italiano47 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.19

PC/sc

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 22 giugno 2000, RI 1 (nato il __________

1971), dipendente della __________ in qualità d’impiegato e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 (di

seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale

mentre viaggiava in sella al proprio motorino e ha riportato una

traumatizzazione della spalla destra.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale dell’11

aprile 2005 - cresciuta, incontestata, in giudicato - l’amministrazione ha

assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del

10%.

Nel frattempo, in ambito AI, con STCA 32.2008.98 del 24 marzo 2009 questo

Tribunale ha confermato la soppressione della mezza rendita di invalidità

assegnata con decisione del 21 novembre 2003 e poi soppressa con decisione del

15 aprile 2008, rinviando gli atti all’Ufficio AI al fine di pronunciarsi a

proposito del diritto ad una riformazione professionale.

In data 22 giugno 2009 CO 1, preso atto della sentenza cantonale resa in ambito

AI e in attesa di conoscere le risultanze della riformazione professionale

intrapresa in quel frangente, ha riconosciuto all’interessato il diritto alle

indennità giornaliere sulla base di un’inabilità lavorativa del 25% dal 1°

giugno 2008 al 30 giugno 2009, poi prolungate fino al 31 dicembre 2013.

Al termine di un lungo periodo di accertamenti, con decisione del 13 aprile

2016 - confermata con STCA 32.2016.51 del 30 marzo 2017, cresciuta incontestata

in giudicato - l’Ufficio AI ha concluso non esservi le condizioni per potere

riconoscere all'assicurato il diritto alla riformazione professionale, non

essendo lo stesso oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con

successo ai provvedimenti di formazione professionali.

(cfr. STCA 35.2020.83 del 10

maggio 2021, consid. 1.1-1.5: cfr. doc. 404).

1.3. Esperiti gli accertamenti medici

del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti la perizia

pluridisciplinare dell’__________ del 17 luglio 2018 ed il relativo complemento

del 26 novembre 2018), con decisione formale del 3 maggio 2019 - confermata su opposizione

il 21 agosto 2020 - CO 1 ha sospeso le prestazioni di corta durata (in

particolare le spese di cura medica) dal 1° dicembre 2018 (data di

stabilizzazione dello stato di salute), ha negato il diritto ad una rendita

d’invalidità (ritenendo l’assicurato abile, a tempo pieno e con un rendimento

completo, nella sua professione abituale di impiegato di banca) e ha pure

rilevato che non sussisteva un ulteriore diritto ad un’IMI oltre a quella del

10% già accordata nel 2005 (cfr. STCA 35.2020.83 del 10 maggio 2021, consid.

1.6 e 1.9: cfr. doc. 404).

Con STCA 35.2020.83 del 10 maggio 2021 (cfr. doc. 404) il TCA - dopo avere rilevato

che la stabilizzazione dello stato di salute al 1° dicembre 2018 e la mancata

assegnazione di un’IMI aggiuntiva non erano oggetto di contestazione - ha

rinviato gli atti all’amministrazione, affinché disponesse un complemento

istruttorio con riferimento alla capacità lavorativa residua e si pronunciasse

nuovamente sul diritto alle prestazioni (diritto alla rendita e diritto alle

indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018).

1.4. Dopo avere acquisito agli atti il

complemento peritale dell’__________ del 13 gennaio 2022 (doc. 414, 416 e doc.

T), CO 1, con decisione del 10 febbraio 2022 (doc. 416) - confermata su opposizione

il 31 gennaio 2023 (doc. 449 e doc. A) - ha sospeso le prestazioni di cura

medica dal 1° dicembre 2018 (data di stabilizzazione dello stato di salute), ha

negato il diritto alle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre

2018 e il diritto ad una rendita d’invalidità (ritenendo l’assicurato abile, a

tempo pieno e con un rendimento completo, nella sua professione abituale di

impiegato di banca dal 1° gennaio 2014) e ha pure precisato che non sussisteva un

ulteriore diritto ad un’IMI oltre a quella del 10% già accordata con decisione

formale dell’11 aprile 2005, basata sulla valutazione a quel momento effettuata

dal dr. med. __________, cresciuta incontestata in giudicato.

1.5. Nel frattempo RI 1, dopo essere

stato licenziato dall’allora datore di lavoro con effetto al 31 gennaio 2004, ha

iniziato a svolgere occasionalmente l’attività di distribuzione di volantini

pubblicitari casa per casa (doc. IX, pag. 9 e HH, pag. 19). Successivamente,

nel 2022, egli è stato incaricato “per funzione temporanea al 50% presso __________”

in qualità di “aiuto impiegato” dal __________. In seguito l’incarico è

stato prolungato fino al 31 dicembre 2023. Il __________ ha inoltre incaricato

l’assicurato il 28 luglio 2022 al 20% (fino al 31 luglio 2023) quale “responsabile

del servizio __________ presso l’Istituto __________” e il 24 agosto 2022

al 10% (fino al 31 maggio 2023) quale “impiegato” presso “lo __________”

(doc. AA, BB, CC, DD e EE).

1.6. Con tempestivo ricorso del 28

febbraio 2023 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 e il rinvio

degli atti all’assicuratore infortuni, affinché si pronunci sugli importi delle

indennità giornaliere per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018 e

della rendita di invalidità a partire dal 1° dicembre 2018, considerando un

grado di inabilità lavorativa del suo cliente del 20% in qualsiasi attività

lavorativa, oltre alle spese di cura ex art. 21 cpv. 1 LAINF in misura di tre

sedute di massoterapia al mese (doc. I).

In particolare, il legale critica

l’operato dell’assicuratore infortuni sia per il mancato riconoscimento da

parte delle indennità giornaliere (versate fino al 31 dicembre 2013) dal 1°

gennaio 2014 al 30 novembre 2018, sia per il rifiuto di una rendita di

invalidità, ambedue basati sull’apprezzamento di una totale capacità lavorativa

dell’interessato dal 1° gennaio 2014 nella sua abituale professione fornito dai

periti dell’__________ nel 2018 e ribadito nel complemento peritale del 13

gennaio 2022.

Il patrocinatore dell’insorgente sostiene nuovamente che il suo cliente

presenterebbe un’abilità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività lavorativa,

sulla base della valutazione del 14 dicembre 2012 degli specialisti dell’__________

di __________ (eseguita per conto dell’Ufficio invalidità) come pure dalla

valutazione del 14 marzo 2017 del dr. __________ e dal parere dell’8 novembre

2018 del dr. __________ (entrambi incaricati di esaminare il caso da parte

dell’assicuratore CO 1). Questi ultimi hanno infatti tenuto conto nella loro

valutazione anche della limitazione funzionale relativa alle posizioni monotone

(“monotone Haltungen”), oltre a quelle indicate dai periti dell’__________

(limite di sollevamento e di trasporto limitato in generale a 10 kg e, solo

eccezionalmente, a 15 kg e il divieto di sollevamento ripetuto del braccio

destro sopra l’orizzontale). Egli sottolinea inoltre che la prova che il grado

di capacità lavorativa del suo assistito sarebbe l’80%, sarebbe fornita pure

dall’attuale datore di lavoro (__________).

A sostegno delle proprie argomentazione il rappresentante del ricorrente ha

prodotto - oltre a svariata documentazione medica già agli atti - un messaggio

di posta elettronica del 13 febbraio 2023 di __________ dell’Ufficio __________

(doc. U) e due messaggi di posta elettronica (dell’8 febbraio e del 15 febbraio

2023) dell’assicurazione __________, in qualità di assicuratore RC dell’autore

dell’incidente (doc. V e Z).

1.7. Con risposta di causa del 13 aprile

2022 (recte: 2023), __________, dopo avere versato agli atti l'incarto

LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.8. Il 17 maggio 2023, l’avv. RA 1 si è

in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (doc. IX). A sostegno

delle proprie argomentazione ha prodotto ulteriore documentazione (doc. AA-doc.

HH) di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.9. Nei successivi allegati (doc. XIII,

doc. XV, doc. XVIII) le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

proprie tesi e conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto.

considerato in diritto

2.1. L’oggetto della lite è

circoscritto alle questioni di sapere se l’Istituto resistente era legittimato,

oppure no, a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità,

ritenendolo nuovamente totalmente abile al lavoro nella sua usuale professione.

Pure controverso il riconoscimento delle indennità giornaliere solo fino al 31

dicembre 2013, ma non dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018.

Non sono invece contestate - ed esulano, quindi, dalla presente vertenza - sia

la stabilizzazione delle condizioni di salute a partire dal 1° dicembre 2018,

sia la mancata assegnazione di un’IMI aggiuntiva rispetto a quella del 10% già

riconosciuta.

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno

alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2

e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023.

consid. 5.2).

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TF ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché

non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro

attendibilità (cfr. STF U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid.

3b/bb; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati;

STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4 STCA 35.2021.57 del 20

settembre 2021, consid. 2.8, STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6

e STCA 35.2022.87 del 30 gennaio 2023, consid. 2.5.5).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi,

che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Giova qui infine rilevare che,

nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha

ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.5

Da ultimo, giova qui ricordare che,

per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata

alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e

viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid.

2.9, la STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii

giurisprudenziali, federali e cantonali, ivi citati e la e STCA 35.2022.87 del

30.

gennaio 2023, consid. 2.5.3).

2.6

Tornando al caso di specie, per

quanto qui maggiormente interessa, nel referto peritale del 17 luglio 2018

(doc. 336 e doc. P), il dr. med. __________, Orthopädische Chirurgie FMH e

Zertif. med. Gutachter SIM, il dr. med. __________, Facharzt für Neurologie e

il dr. phil. __________, Neuropsychologie FSP, hanno posto le diagnosi di:

" M79.61

Chronisch bewegungs- und belastungsabhängige Schulterschmerzen rechts

- Hyperthophie des Musculus trapezius rechts bei wahrscheinlich

ursprünglich schmerzbedingter Fehlhaltung ohne Hinweis auf neurogene Schädigung

- Wahrscheinlich persistierende eher ansatznahe

Tendinopathie der langen Bizepssehne (M75.2)

- Klinischer Verdacht auf leichtgradiges

subakromiales Impingement (M75.4)

- Schmerzhafter Triggerpunkt des Trapezius

descendens und/oder des Levator scapulae

- Status nach Arthroskopie mit Refixation des

anterosuperioren Labrums am 12.02.2001 (Z98.8)

- Status nach wahrscheinlich

kontusionellem-distorsionellem Trauma der rechten Schulter bei Verkehrsunfall

vom 22.06.2000 (T92.3).”

Nel referto peritale del 17 luglio 2018 (doc. 336) - confermato nel complemento

del 26 novembre 2018 (doc. 354) - i periti amministrativi hanno finalmente attestato

che l’assicurato presentava da svariati anni una capacità lavorativa, a tempo

pieno e con pieno rendimento, sia nell’attività abituale di impiegato di banca

dell’assicurato (“Aüfgrund der Pathologie an der rechten Schulter ergeben

sich Einschränkungen für Aktivitäten, wo eine Hebe- und Traglimite von 15 kg

überschritten wird oder der rechte Arm repetitiv über die Hori-zontale gehoben

werden muss.Gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationen konnte dieses

Belastungsprofil am ursprüng-lichen Arbeitsplatz des Versicherten als

Bankangestellter eingehalten werden, sodass dafür eine zeit-lich und

leistungsmässig uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit besteht. (…) Für die

ursprüngliche Tätigkeit als Bankangestellter bestehen schon seit Jahren keine

durch das Ereignis vom 22.06.2000 begründbaren Einschränkungen der Arbeits- und

Leistungsfähigkeit mehr und sind aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht

zu befürchten.” cfr. doc. 336, pag. 24 e 25) sia in attività adeguate (“Allgemein

sind körperlich leichte bis mittelschwere Aktivitäten, wo eine Hebe- und

Traglimite von 10 kg nur ausnahmsweise und von 15 kg nicht überschritten wird

und der rechte Arm nicht repetitiv über die Horizontale gehoben werden muss,

uneingeschränkt möglich.”: cfr. doc. 336, pag. 26).

Con la STCA 35.2020.83 del 10 maggio 2021 (cfr. doc. 404), questa Corte ha

rinviato gli atti all’amministrazione, in quanto non ha potuto, con la

necessaria tranquillità, confermare le conclusioni alle quali erano giunti gli

specialisti dell’__________ in merito alla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto indispensabile, prima di potersi esprimere

in maniera definitiva riguardo al diritto alle prestazioni, che i periti

amministrativi prendessero posizione, in maniera puntuale e argomentata, in un complemento

sui pareri peritali competenti e motivati espressi sul tema dell’incapacità

lavorativa dagli specialisti dell’Inselspital (valutazione peritale del 14

dicembre 2012) e dal dr. __________ (valutazione peritale del 14 marzo 2017),

pure condivisi dal dr. __________ (parere del 16 novembre 2018), che avevano

attestato, in maniera costante ed unanime, un’abilità lavorativa del 75%-80% in

qualsiasi attività.

In

quell’occasione il TCA ha pure sottolineato che laddove fosse stata presente

una limitazione - sebbene qualitativa e non quantitativa - della capacità

lavorativa, essa avrebbe dovuto essere, se del caso, presa in considerazione nella

quantifi-cazione della capacità lavorativa residua, la quale può risultare

ridotta non solo in termini di orario di lavoro, ma anche dal profilo del

rendimento nonostante una presenza a tempo pieno (cfr. consid. 2.2.6 della già citata

sentenza).

2.6.1

Con il complemento peritale del 13

gennaio 2022 (doc. 414, 416 e doc. T), gli specialisti dell’__________ hanno

precisato, per quanto qui di maggiore interesse, quanto segue:

" (…)

Teniamo innanzitutto a precisare che per quanto concerne l'attività

dell'assicurato al momento dell'evento del 22.6.2000, che corrisponde pertanto

alla sua attività abituale, in base a quanto affermato dall'assicurato stesso,

si tratta di un lavoro al computer, generalmente da considerarsi come attività

fisicamente molto leggera, e che, in particolare, non ha un maggior impatto

sulla funzionalità delle spalle. Per quanto concerne l'uso della tastiera le spalle

non vengono quasi per nulla coinvolte e anche per l'utilizzo del mouse del

computer il braccio in questione viene normalmente abdotto o flesso solo di

qualche grado, in quanto i movimenti vengono effettuati quasi esclusivamente

con le dita e il polso e muovendo leggermente il gomito. Qualora l'utilizzo del

mouse del computer comporti difficoltà per una mano, é inoltre tecnicamente

molto semplice programmarne l'uso con l'altra mano. Nel caso concreto

dell'assicurato sussisterebbe al riguardo la possibilità di utilizzare il mouse

con la mano sinistra.

La nostra visita ha evidenziato limitazioni giustificabili

attraverso referti oggettivi in un nesso di causalità (parziale) con l'evento

del 22.6.2000, per le attività in cui viene superato regolarmente un limite di

sollevamento e trasporto di 10 kg, o generalmente di 15 kg, e il braccio destro

deve essere sollevato ripetutamente al di sopra della posizione orizzontale.

Nella ragionevole ipotesi che detti limiti di sforzo non siano stati

chiaramente raggiunti nell'attività abituale di impiegato bancario - al

riguardo si rimanda nuovamente alle delucidazioni sopra riportate - dal punto

di vista medico si poteva presupporre una capacità lavorativa illimitata in

termini di orario e prestazioni (risposta alla domanda 3.1.1. di CO 1

nell'ambito della nostra perizia del 17.07.2018).

A fronte delle informazioni riportate negli atti a noi disponibili, teniamo

inoltre a precisare che, da un punto di vista meramente medico, non riusciamo a

comprendere il motivo per cui l'assicurato non abbia potuto riprendere

l'attività abituale di impiegato bancario senza limitazione alcuna entro al

massimo 6 mesi dall'intervento del 12.2.2001. (risposta alla domanda 3.1.3.).

Sulla base delle spiegazioni da lui fornite in merito, si è dovuto ritenere,

per quanto concerne questa questione, che fattori non medici abbiano inciso

notevolmente sul successivo sviluppo professionale (paragrafo 2.2. nella parte

generale della nostra perizia).

Anche in merito alle attività alternative, abbiamo formulato le stesse

limitazioni qualitative per cui abbiamo ritenuto che l'assicurato dal punto di

vista medico e a fini peritali, potesse svolgere attività professionali con

sforzi fisici da lievi a moderati, nell'ambito delle quali non venga superato

un limite di sollevamento e trasporto di 10 kg e, solo in casi eccezionali, di

15.

kg e il braccio destro non debba essere sollevato ripetutamente al di sopra

della posizione orizzontale, senza- limitazione alcuna, ovvero un grado di

occupazione del 100% (risposta alla domanda 3.2.2).

Se si esaminano le informazioni riguardanti i referti oggettivi

della spalla destra dell'assicurato contenute nei presenti rapporti, si ha

l'impressione che il quadro clinico sia sostanzialmente invariato da numerosi

anni, situazione riconoscibile, ad esempio, dai referti clinici quasi identici

nelle perizie del Dott. __________, medico specialista in chirurgia, dei

21.2.2005

(doc. 051/pagg. 3/4 degli atti di CO 1) nonché dell'Inselspital in

data 14.12.2012 (pag. 13). Tale fatto viene inoltre confermato dall'assicurato

stesso che ha segnalato una situazione analoga esistente ormai da anni per

quanto concerne la spalla destra e, in particolare, ha negato che vi sia stato

un miglioramento rilevante. Riteniamo pertanto che sia logico concludere che la

valutazione della capacità lavorativa effettuata durante le nostre visite

nell'estate del 2018 abbia validità anche retrospet-tivamente, in quanto già a

quel tempo erano stati ottenuti referti oggettivi analoghi.

Riassumendo, occorre pertanto tener presente che l'attività legata alla sua

professione abituale di impiegato bancario doveva essere considerata

fisicamente molto leggera e che quindi non comportava una rilevante

sollecitazione dell'articolazione della spalla. Di conseguenza era possibile

aspettarsi, a fronte di un decorso post-operatorio oggettivamente regolare, che

la piena capacità lavorativa potesse essere riacquistata al più tardi entro 6

mesi dall'intervento del 12.2.2001. Tale posizione è stata inoltre confermata

alla stessa maniera anche dal Dott. __________, chirurgia ortopedica FMH, il

chirurgo che aveva operato l'assicurato e che ha attestato una piena capacità

lavorativa a partire dal 15.9.2001 (doc. 016 degli atti di CO 1 in occasione

della nostra perizia). Il fatto che a seguito di detta riacquisita capacità

lavorativa l'assicurato non sia tornato al lavoro dipende, con preponderante

probabilità, in gran parte dalla situazione professionale interna dell'azienda

presso cui l'assicurato lavorava a quel tempo.

Per le attività alternative è stato possibile giustificare una leggera

limitazione qualitativa della capacità lavorativa anche dopo l'intervento del

12.2.2001, in base alla quale attività che richiedevano eccessive

sollecitazioni della spalla destra dovevano essere considerate non adatte. (…).

A fronte di referti medici oggettivamente e completamente invariati ad oggi,

come anche riscontrato in occasione della nostra perizia effettuata nell'estate

del 2018, é pertanto possibile concludere che non vi siano stati cambiamenti

neppure in merito alla capacità lavorativa per attività professionali

alternative.

Nel contesto delle domande formulate dal Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, sarebbe stato senz'altro possibile per l'assicurato, dal punto

di vista puramente medico, svolgere l'attività abituale di impiegato bancario

oppure, tenendo in considerazione una capacità leggermente ridotta della spalla

destra di assorbire sollecitazioni, un'attività professionale alternativa senza

limitazione alcuna in termini di orario e prestazioni, ovvero con un grado di

occupazione del 100%. anche nel periodo 1.1.2014-30.11.2018.

(…).

Si rimanda innanzitutto alla perizia del Dott. __________ redatta in data

21.2.2005

(vedere sopra) in cui vengono documentati referti quasi identici a

quelli riportati nelle perizie che seguono e anche le diagnosi pronunciate

risultano essere estremamente simili. In quell'occasione; il Dott. __________

ha indicato una «minima limitazione funzionale» della spalla destra dell'assicurato

(…).

Nell'ambito della perizia della clinica universitaria di reumatologia,

immunologia clinica e allergologia dell'__________ con rapporto del 14.12.2012

- visite in data 24./25.4. e 10.5.2012 - è stata effettuata, oltre alla visita

clinica anche una valutazione della capacità funzionale (doc. 069 degli atti di

CO 1). In questo contesto è stato riscontrato che l'assicurato presentava un

comportamento leggermente evitante, una limitazione della funzionalità

soggettivamente eccessiva nonché una moderata esagerazione dei sintomi. Quale

specifica limitazione è stata infine indicata una sollecitazione massima del

braccio destro di 15 kg, sebbene, anche considerando questo aspetto,

l'assicurato sarebbe in grado di svolgere attività a tempo pieno di lieve moderata

intensità fisica. Di conseguenza, non comprendiamo il motivo per cui nel

rapporto finale sia stata indicata una capacità lavorativa di solo 6,5 ore al

giorno, ovvero dell'80%, anche per attività adattate alle specifiche esigenze

dell'assicurato. Tale decisione non viene neppure motivata più

dettagliatamente, anzi si tratta di un'affermazione quasi apodittica e, al

riguardo, non viene in particolare spiegata la contraddizione esistente

rispetto alla valutazione della capacità funzionale effettuata nella propria

clinica. Occorre inoltre osservare che alla domanda riguardante la capacità

lavorativa nell'attività abituale dell'assicurato (domanda 2 dell'ufficio AI di

__________) non viene assolutamente fornita una risposta concreta in merito

alla capacità di sforzo fisico di un impiegato bancario. In caso contrario, per

i periti sarebbe stato quasi impossibile non notare che la capacità di sforzo

fisico da loro indicata per questa attività nella maggior parte dei posti di

lavoro nel settore finanziario è di gran lunga inferiore, per cui, a nostro

avviso, avrebbero dovuto trattare questo aspetto separatamente. Sembra comunque

poco convincente il fatto che un'attività professionale con un carico fisico

massimo di 15 kg rientri nella stessa categoria di un lavoro al computer che

non prevede praticamente mai il sollevamento di pesi. Il semplice fatto che per

l'attività abituale di impiegato bancario dell'assicurato e per attività

professionali alternative con sollecitazione molto più elevata del braccio sia

stata indicata la stessa limitazione della capacità lavorativa, fa sembrare

questa valutazione, a nostro avviso, non convincente.

In merito alla perizia del Dott. __________ del 14.7.2017 va

osservato che, per quanto concerne lo stato clinico, ha rilevato referti quasi

identici a quelli ottenuti in occasione della visita da lui effettuata ben 12

anni prima (vedere sopra). Questa situazione si riflette anche nella lista della

diagnosi che è rimasta pressoché invariata, fatta eccezione per qualche piccola

spiegazione aggiuntiva. (…).

Anche per quanto concerne questa perizia occorre far presente che non è stata

effettuata alcuna distinzione tra l'attività abituale di impiegato bancario

fisicamente molto leggera e attività professionali alternative. Il Dott. __________

indica piuttosto come possibili attività lavorative «la vendita o gestione di

un chiosco, vendita di articoli di frontiera, lavoro in un ufficio cambio,

gestione di stazione di benzina», in merito alle quali, fatta forse eccezione

per il lavoro in ufficio cambio, la manipolazione della merce venduta

richiederebbe una sollecitazione della spalla decisamente maggiore rispetto

all'attività abituale davanti al computer. Di conseguenza, a nostro avviso,

sarebbe stato appropriato descrivere innanzitutto luoghi di lavoro alternativi

che avrebbero richiesto un analogo sforzo fisico e quindi, in particolare,

attività che verrebbero svolte anch'esse sostanzialmente davanti al computer.

Per quanto concerne la valutazione del Dott. __________, chirurgia ortopedica

FMH, va fatto notare che aveva già visitato l'assicurato in data 11.9.2018 e

aveva scritto nel suo rapporto del 12.9.2018 che non era sufficientemente a

conoscenza della sua situazione e che desiderava prima richiedere ulteriori

accertamenti. Tali accertamenti sono stati effettuati successivamente, tra cui

una tomografia assiale computerizzata (TAC) supplementare, un esame clinico ed

elettrofisiologico condotto dal Dott. __________, neurologia FMH, nonché una

valutazione del Dott. __________, medicina fisica e riabilitativa FMH, senza

che risultassero nuovi aspetti significativi rispetto alla nostra perizia. Nel

suo giudizio espresso il 16.11.2018, il Dott. __________, dopo una breve

sintesi dell'anamnesi, ha fatto in particolare riferimento alla valutazione

medica del Dott. __________, il quale aveva ritenuto poco utili ulteriori

trattamenti a fronte di questa cronicizzazione. In merito alla capacità

lavorativa, il Dott. __________ ha affermato di essere d'accordo con la

valutazione del Dott. __________ del 14.3.2017 secondo la quale l'assicurato

avrebbe potuto lavorare solo ancora al 75-80%. Il Dott. __________ non ha

tuttavia fornito una propria motivazione relativamente a questa ridotta

capacità lavorativa e pertanto valgono le stesse critiche avanzate in merito

alla valutazione del Dott. __________ (vedere sopra). È inoltre un po'

sorprendente il fatto che il Dott. __________ non abbia preso in considerazione

la nostra valutazione peritale del 17.7.2018 molto più aggiornata e redatta in

un contesto bi-disciplinare, poiché anche qualora non l'avesse eventualmente

avuta a disposizione, era comunque a conoscenza della sua esistenza («perizia

effettuata a __________»).

Riassumendo, (…). Nell'ambito di una perizia condotta dall'__________

nel 2012, la valutazione della capacità funzionale ha evidenziato una capacità

d'impiego a tempo pieno dell'assicurato in attività adattate, ma ha

riconosciuto solo una capacità lavorativa di 6,5 ore quotidiane senza addurre

alcuna spiegazione per questa contraddizione. La valutazione della capacità

lavorativa è stata inoltre limitata ad attività con lieve moderata intensità

fisica, mentre l'attività abituale di impiegato bancario decisamente leggera in

termini di sforzo fisico non è stata valutata separatamente. Lo stesso discorso

vale per una perizia eseguita dal Dott. __________ nel 2017 in cui viene

indicata solo una capacità lavorativa riguardante attività in cui lo sforzo

fisico è nettamente superiore rispetto a quello dell'attività professionale

abituale. (…). Il Dott. __________ ha adottato a sua volta, senza fornire una

propria evidente spiegazione, la valutazione della capacità lavorativa indicata

dal Dott. __________ nel 2017, ma non si è pronunciato in merito (…) alla

nostra perizia del 2018 nell'ambito della quale, oltre a una valutazione dal

punto di vista ortopedico, era stata effettuata successivamente anche una

valutazione neurologica.

(…).

Non comprendiamo (…) il motivo che ha indotto concretamente il

Dott. __________ a indicare una menomazione dell'integrità del 10% nella sua

perizia del 2005. Nell'ambito della visita clinica effettuata a quel tempo, il

Dott. __________ ha unicamente rilevato una «minima limitazione funzionale», presente

ancora oggi in forma analoga. Al contrario della valutazione del Dott. __________,

questa limitazione di entità oggettivamente esigua non è, a nostro avviso,

analoga a una periartrite scapolo-omerale moderata ma al massimo a una

periartrite scapolo-omerale lieve. Per questo motivo, in conformità alla

Tabella 1 della __________, non sussiste alcuna menomazione dell'integrità come

già precedentemente specificato.”

Sulla base di tali

considerazioni, l’istituto assicuratore ha concluso che l’assicurato è abile al

100% (presenza e rendimento) nella sua precedente attività lavorativa di

impiegato di banca a far tempo dal 1° gennaio 2014 (doc. A).

Davanti al TCA il patrocinatore

dell’insorgente ha ribadito che il suo cliente presenta una capacità lavorativa

residua dell’80%, sulla base della documentazione medica prodotta nell’ambito

della procedura sfociata nella STCA 35.2020.83 del 10 maggio 2021 (cfr. doc.

404), sottolineando che - contrariamente agli specialisti dell’__________, al

dr. med. __________ e al dr. med. __________ - i periti dell’__________ non

hanno tenuto conto nella loro valutazione della limitazione funzionale relativa

alle posizioni monotone (“monotone Haltungen”). Egli ha pure sottolineato

che la prova che il grado di capacità lavorativa del suo assistito sarebbe

l’80%, sarebbe fornita pure dall’attuale datore di lavoro (__________).

2.6.2

Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente

vagliata la documentazione medica agli atti, questa Corte condivide

l’approfondito parere (in particolare, il complemento peritale del 13 gennaio

2022.

di cui ai doc. 414, 416 e doc. T di cui si è già ampiamente detto al

considerando 2.5.1) espresso dai periti amministrativi interpellati dall’istituto

assicuratore resistente, con considerazioni puntuali e convincenti, con

esplicito riferimento alla situazione clinica dell’assicurato che è stata

attentamente vagliata dagli specialisti in questione come pure dell’esigibilità

posta dai medesimi specialisti e della capacità lavorativa residua sia

nell’attività abituale sia in attività adeguate.

Le perizie (rispettivamente i

complementi peritali) affidate (/i) dagli assicuratori sociali, come nel caso

di specie - secondo la procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni all’amministrazione

o a servizi specializzati indipendenti, godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4

STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8 e STCA 35.2021.75 del 31

gennaio 2022, consid. 2.4.6). Ciò che non si avvera nel caso di specie.

Ora, il TCA condivide pienamente

le considerazioni espresse dai periti amministrativi - in particolare, nel complemento

peritale del 13 gennaio 2022 (di cui ai doc. 414, 416 e doc. T di cui si è già

ampiamente detto al considerando 2.5.1) - giusta i quali l'attività abituale di

impiegato bancario è fisicamente molto leggera (trattandosi di un lavoro al

computer) e non comporta una rilevante sollecitazione dell'articolazione della

spalla, “in quanto per quanto concerne l'uso della tastiera le spalle non

vengono quasi per nulla coinvolte e anche per l'utilizzo del mouse del computer

il braccio in questione viene normalmente abdotto o flesso solo di qualche

grado, in quanto i movimenti vengono effettuati quasi esclusivamente con le

dita e il polso e muovendo leggermente il gomito. Qualora l'utilizzo del mouse

del computer comporti difficoltà per una mano, è inoltre tecnicamente molto

semplice programmarne l'uso con l'altra mano. Nel caso concreto

dell'assicurato, sussisterebbe al riguardo la possibilità di utilizzare il

mouse con la mano sinistra.”. Inoltre, nell’attività abituale non sono

raggiunti i limiti di sforzo che presenta l’assicurato (limite di sollevamento

e trasporto di 10 kg, o generalmente di 15 kg e limite per attività in cui il

braccio destro deve essere sollevato ripetutamente al di sopra della posizione

orizzontale). A questo proposito, giova qui poi ricordare che gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in

particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di

sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente

importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da

eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del

23.

novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con

pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,

consid. 2.4.4, STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6; STCA 35.2021.58

del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e numerosi rinvii giurisprudenziali ivi

citati; STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.4.4 e STCA 35.2022.4 del

30.

marzo 2022, consid. 2.4.3).

Del resto la valutazione dei periti

amministrativi dell’CO 1 (in particolare, il complemento peritale del 13

gennaio 2022 (di cui ai doc. 414, 416 e doc. T di cui si è già ampiamente detto

al considerando 2.5.1), per quel che riguarda la capacità lavorativa dell’insorgente,

viene contestata dal patrocinatore dell'assicurato senza però supportare le

obiezioni da documentazione medica specialistica.

A tutt’oggi (nonostante pure il

significativo scambio di allegati riportato nei fatti: cfr. consid. 1.5-1.8),

agli atti non sono stati infatti versati certificati medici (tantomeno

specialistici) atti a confutare quanto espresso dai periti amministrativi nel

complemento peritare del 13 gennaio 2022. A questo proposito occorre

evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7

e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA

35.2018.114

del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA

35.2020.72

dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021,

consid. 2.10.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5).

Il TCA non ignora la documentazione

medica prodotta dalle parti nell’ambito della procedura sfociata nella STCA

35.2020.83

del 10 maggio 2021 (cfr. doc. 404), sulla base della quale il

patrocinatore dell’assicurato critica nuovamente l’operato

dell’amministrazione. Tuttavia in questa sede essa non è più atta a sollevare

dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza dell’approfondito parere espresso

dai periti amministrativi.

Dando seguito a quanto richiesto da questa Corte nella citata sentenza,

infatti, i periti amministrativi hanno debitamente preso in considerazione, in

particolare nel citato complemento peritale, le argomentazioni sollevate dagli

specialisti dell’Inselspital, dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________.

In tale occasione i periti ammnistrativi hanno spiegato nel dettaglio (e in

modo convincente) i motivi (in particolare, per avere sostanzialmente fissato

la limitazione della capacità lavorativa tra l'attività abituale di impiegato

bancario - fisicamente molto leggera, in quanto svolta sostanzialmente davanti

ad un computer, e che non comporta una rilevante sollecitazione

dell'articolazione della spalla - alla stregua di quella delle altre attività

professionali alternative considerate, che tuttavia implicano uno sforzo fisico

di gran lunga superiore) per i quali si sono distanziati dalla valutazione

espressa dagli altri specialisti coinvolti.

Tali valutazioni - peraltro

antecedenti a quella dell’__________ (perizia medica del 2018 e complemento

peritale del 2022) - divergenti per quanto riguarda la valutazione della

capacità lavorativa dell’insorgente, non apportando nuovi elementi oggettivi

ignorati dai periti amministrativi (che hanno pure visitato personalmente

l’assicurato in data 12-13 giugno 2018: cfr. doc. 336), vanno quindi intese nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie che lo

interessano hanno sulla sua capacità di lavoro.

Va qui parimenti ricordato che gli assicurati che hanno subito danni agli arti

superiori, in particolare alle spalle, presentano, di principio, una capacità

lavorativa residua totale (presenza e rendimento) in attività adeguate (cfr.,

tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi

rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid.

2.4.4

e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.5 del 18

maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA 35.2021.83 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.3 e

STCA 35.2022.38 del 18 luglio 2022 consid. 2.4.5), che implicano comunque uno

sforzo fisico di gran lunga superiore a quelle fisicamente molto più leggere

caratteristiche del settore terziario (quale è da considerare ad es., per i

motivi già visti, quella di impiegato di banca, da svolgersi prevalentemente

davanti a un computer).

In simili circostanze, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61;

DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI

1, al più tardi a fare tempo dal 1° gennaio 2014, è abile al 100% (presenza e

rendimento) sia nella propria attività abituale di impiegato di banca (addetto

al back office) sia in attività alternative adeguate secondo i limiti posti dai

periti amministrativi (segnatamente, attività professionali con sforzi fisici

da lievi a moderati, nell'ambito delle quali non venga superato un limite di

sollevamento e trasporto di 10 kg e, solo in casi eccezionali, di 15 kg e il

braccio destro non debba essere sollevato ripetuta-mente al di sopra della

posizione orizzontale).

2.6.3

Il TCA non ignora l’argomentazione

ricorsuale, giusta la quale l’assicurato “è destrimane ed è impossibile

diventare magicamente ambidestro ed utilizzare il mouse, a tal fine

riprogrammato, con la mano sinistra”, in assenza di un lungo esercizio

(doc. I, pag. 9). Tuttavia essa non è condivisibile. Nell’ambito di una

attività di ufficio (inclusa quella di impiegato di banca quale addetto back

office), infatti, il mouse non viene utilizzato in modo continuato e costante

e, pertanto, il suo utilizzo può avvenire - seppure con una minore dimestichezza

- anche con la mano adominante. A differenza di quanto avviene ad es. per la

scrittura, non è quindi necessario essere ambidestri, come sostenuto dal

patrocinatore dell’assicurato. Va poi segnalato che, in ogni caso, potrebbe

essere utilizzato, all’occorrenza, il sistema Touchpad (periferica di input

utilizzata per spostare il cursore captando il movimento del dito dell’utente

sulla tastiera) al posto del mouse che comporta unicamente un movimento del

dito per muovere il cursore del PC.

Il TCA prende atto dell’argomentazione ricorsuale, giusta la quale la prova che

il grado di capacità lavorativa dell’insorgente sarebbe l’80% sarebbe fornita

dall’attuale datore di lavoro (__________), in particolare sulla base di quanto

indicato nel messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2023 (doc. U),

giusta il quale: “Egregio Avv. RI 1, come da lei richiesto le comunico che

le attività del Sig. RI 1 sono prevalentemente amministrative, tuttavia per

poter rispettare le limitazioni imposte dal suo stato di salute abbiamo

concordato delle attività che gli permettono di alternare frequentemente la

postura, ad esempio è responsabile del coordinamento del __________ attività

nella quale deve anche recarsi a piedi nelle varie tratte del __________ al

fine di verificare che le disposizioni siano rispettate, oltre a questo è

responsabile dell'organizzazione della parte pratica dei __________ e tra le

varie mansioni vi è la preparazione del materiale (scansioni e fotocopie che

svolge in piedi) oltre che la consegna del materiale nelle varie __________ che

raggiunge a piedi. Come può dunque evincere da quanto sopra descritto

cerchiamo, come datore di lavoro, di venire in contro alle esigenze dello stato

di salute di RI 1. Ciononostante abbiamo notato che se la sua presenza sul

posto di lavoro si prolunga oltre le 6h e 30 min (80 %) ne risente nei giorni

successivi, secondo me dunque è poco verosimile aumentare la percentuale di

lavoro oltre quella attuale dell'80% senza incorrere in un peggioramento dello

stato di saluto.”

Dal momento che l’insorgente è stato ritenuto abile al 100% (presenza e

rendimento) nella propria attività abituale di impiegato di banca sulla base di

approfonditi accertamenti medici (inclusa una perizia amministrativa; cfr.

consid. 2.6.2), la considerazione dell’attuale datore di lavoro, giusta la

quale sarebbe poco verosimile aumentare la percentuale di lavoro oltre quella

attuale dell'80% senza incorrere in un peggioramento dello stato di salute, non

può essere condivisa.

In questo contesto giova qui ricordare che, la giurisprudenza ha già più volte

ribadito che i dati medici permettono generalmente un apprezzamento più

oggettivo del caso e prevalgono, di principio, sulle constatazioni effettuate

durante uno stage di osservazione professionale, suscettibili di essere

influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento dell'assicurato (cfr.

STF 8C-370/2022 del 1 marzo 2023, consid. 5.4, 8C-564/2022 del 20 aprile 2023,

consid. 5.1, 9C_343/2020 del 22 aprile 2021 consid. 6.1; 9C_65/2019 del 26

luglio 2019 consid. 5).

A fronte di una capacità lavorativa dell’insorgente del 100% (presenza e

rendimento) anche in attività adeguate secondo i limiti posti dai periti

amministrativi (segnatamente, attività professionali con sforzi fisici da lievi

a moderati, nell'ambito delle quali non venga superato un limite di

sollevamento e trasporto di 10 kg e, solo in casi eccezionali, di 15 kg e il

braccio destro non debba essere sollevato ripetutamente al di sopra della

posizione orizzontale; cfr. consid. 2.6.2), lavorando all’80% per il __________,

egli non sfrutta al massimo la sua capacità di lavoro.

A questo proposito giova tuttavia

ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie

affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di

guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può

essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla

sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad

accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù

del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF

8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA

35.2019.39

del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).

Da ultimo, il TCA non può esimersi dal rilevare come dagli atti emerga che

l’insorgente ha svolto occasionalmente, per lo meno fino al 2022, l’attività di

distribuzione di volantini pubblicitari casa per casa, che comporta il

sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra della posizione orizzontale,

segnatamente per inserire i flyers nelle bucalettere ubicate nei palazzi (cfr.

consid. 1.5).

Inoltre la circostanza che l’assicurazione __________, in qualità di

assicuratore RC dell’autore dell’incidente, abbia approvato il preventivo di

fr. 3'753.50 per l’acquisto di una scrivania d’ufficio regolabile in altezza e

di una sedia ergonomica, quale intervento ergoterapico, sulla base di quanto

indicato il medico fiduciario __________ nella valutazione del 2017 “Il

paziente deve evitare le posizioni statiche (seduta od eretta) per cui

eventuale lavoro in ufficio potrebbe entrare in conto con presupposti di sostegni

ergonomici ossia con un tavolo elettrico da alzare ed abbassare in modo che la

persona cambi la posizione da seduta ad eretta, che permette di cambiare

l'atteggiamento della colonna vertebrale sia dei quattro arti (nello specifico

l'arto superiore destro) : con questo accorgimento il paziente potrebbe

lavorare per una durata di 6 ore - 6 ore e mezza al giorno” (cfr. messaggi

di posta elettronica dell’8 febbraio e del 15 febbraio 2023 di cui ai doc. V e

Z), non consente di giungere ad una conclusione differente, in merito alla

capacità di lavoro dell’assicurato, stante quanto già accertato al consid.

2.6.2

2.7

In simili circostanze il TCA può

esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie (peraltro nemmeno richieste

in questa sede dalle parti), ritenendo la situazione già sufficientemente

chiarita.

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L’incarto LAINF è stato versato

agli atti con la risposta di causa.

2.8

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, a giusta ragione, l’CO 1, con la decisione avversata, ha negato

sia il riconoscimento delle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30

novembre 2018 sia il diritto ad una rendita di invalidità.

Per quanto concerne il diritto ad ulteriori misure terapeutiche, il TCA rileva

che possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e

soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita; se ciò non

è il caso spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico

il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi

menzionati; cfr., tra le tante, STCA 35.2020.67 dell’8 marzo 2021, consid.

2.3.1; STCA 35.2022.38 del 18 luglio 2022, consid. 2.9).

Nella decisione su opposizione

avversata l’CO 1 ha pertanto correttamente osservato quanto segue: “(…) Con

la chiusura del caso cessa il diritto alla cura medica. Dato che l’assicurato

non ha diritto ad una rendita di invalidità non sussiste nemmeno diritto a cure

mediche ai sensi dell’art. 21 LAINF (…)” (doc. 449 e doc. A, pag. 13).

2.9

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione contestata deve essere confermata, mentre il gravame va respinto.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti