35.2023.2
Corretta la decisione con la quale è stato posto termine alle prestazioni di corta durata, visto il raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute. entità dell'IMI corretta. Non vi è stata violazione del diritto di essere sentito
17 aprile 2023Italiano40 min
i diritti della difesa, dato che alla decisione su opposizione non è stata allegata
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.2
CR
Lugano
17 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia
Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13
gennaio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
28 novembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data 20
maggio 2019 RI 1, nato nel 1978, gerente di ristorante - e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di
seguito: CO 1) - mentre si trovava sul cantiere della propria casa in
costruzione, ha appoggiato male il piede destro riportando una slogatura (doc.
5).
L'assicuratore infortuni ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,
in particolare una perizia a cura del dr. __________ (doc. 264), con decisione
del 4 aprile 2022 l’Istituto assicuratore ha limitato il diritto alle indennità
giornaliere fino al 10 dicembre 2021 e quello alle cure mediche fino al 31
dicembre 2021, assegnando un’IMI complessiva del 5% per tenere conto dei due
eventi infortunistici che hanno interessato il piede destro (oltre a quello del
2019, con diritto ad un’IMI dell’1%, l’interessato aveva già subito un
infortunio nel 2017, che dà diritto ad un’IMI del 4% secondo quanto valutato
dal dr. __________) (doc. 274).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 278) e dopo
avere richiesto un complemento peritale al dr. __________ (doc. 37 classatore
n. 3), in data 28 novembre 2022 l’amministrazione ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 gennaio
2023, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore LAINF affinché consideri ancora del tutto aperte le pratiche
relative al diritto alle prestazioni in relazioni agli eventi del 20 maggio
2019 e del 22 aprile 2017, ripristinando il diritto alle prestazioni di corta
durata a partire dal momento in cui sono state sospese; si faccia carico di
tutti i costi necessari in relazione al nuovo intervento chirurgico al quale
l’interessato dovrà sottoporsi; si faccia carico di tutti i costi necessari per
la messa in atto di una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se occorrano
ulteriori interventi specialistici per la ripresa del suo stato psico-fisico.
Sostanzialmente
il legale ha criticato l’apprezzamento dell’incapacità lavorativa fornito dal
dr. __________ (inabilità lavorativa del 10%), rifacendosi a quanto valutato
dal dr. __________ (inabilità lavorativa del 30%-50%)
Inoltre,
il legale ha contestato che lo stato di salute possa essere considerato
stabilizzato, visto che il PD dr. __________ ha suggerito di effettuare un
intervento perché dallo stesso ci si può aspettare un miglioramento.
Il
legale ha poi ritenuto che il modo di procedere dell’amministrazione abbia leso
Fatti
i diritti della difesa, dato che alla decisione su opposizione non è stata allegata
copia del complemento peritale redatto dal dr. __________ dopo l’emanazione
della decisione.
Infine,
il patrocinatore dell’insorgente ha contestato il fatto che l’assicuratore
infortuni abbia totalmente omesso di indagare gli aspetti psichici, limitandosi
ad affermare lapidariamente che non sono presenti elementi tali da giustificare
l’allestimento di una perizia psichiatrica, ma senza analizzare il nesso di
causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio (doc. I).
1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che
il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data
27 febbraio 2023 il legale ha rilevato che l’assicurato, desideroso di ottenere
un ulteriore parere circa la propria situazione, si è sottoposto ad un’accurata
visita medica presso la dr.ssa __________ alla __________ di __________,
trasmettendo al TCA il relativo referto.
Alla luce del fatto che anche questa
specialista consultata, confermando quanto già ritenuto dal PD dr. __________,
ha prospettato un intervento chirurgico, il patrocinatore dell’assicurato ha quindi
ribadito la richiesta di ripristino delle prestazioni di corta durata (doc. V).
1.6. Con
osservazioni del 13 marzo 2023 l’Istituto assicuratore ha indicato di non avere
nulla da aggiungere, confermando quanto già illustrato nella risposta di causa
(doc. VII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. L’insorgente
ha fatto valere una lesione dei diritti della difesa, dato che l’Istituto
assicuratore non ha allegato alla decisione su opposizione copia del
complemento peritale redatto dal dr. __________ dopo l’emanazione della
decisione del 4 aprile 2022.
Giusta
l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai
servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può
ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte (a proposito
dei diritti di partecipazione, si veda la DTF 137 V 210).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere
sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008
consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,
127 I 56, 126 V 130).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Nel
caso in esame, dalle tavole processuali emerge che il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia e traumatologia, il 26 novembre 2021 ha periziato
l’assicurato per conto dell’assicuratore resistente. Lo specialista appena
citato è stato incaricato seguendo la procedura prevista dall’art. 44 LPGA,
concedendo preliminarmente all’assicurato il diritto di ricusa del perito e
quello di pronunciarsi sul catalogo dei quesiti (cfr. doc. 234).
Una volta in possesso
del referto peritale del 17 gennaio 2022 del dr. __________ (cfr. doc. 264), CO
1 ha provveduto ad inviarne copia al medico curante dell’assicurato, dr. __________,
chiedendo una presa di posizione (cfr. doc. 265).
Inoltre, con scritto
del 14 febbraio 2022 denominato “istanza di diritto d’audizione”, CO 1 ha
comunicato all’assicurato le proprie decisioni a proposito del diritto alle
prestazioni di breve durata (cura medica e indennità giornaliere) e all’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI), tramettendo copia del referto peritale
del dr. __________ (cfr. doc. 266).
L’assicurato, per il
tramite del proprio legale, ha così avuto modo di prendere conoscenza delle
valutazioni del dr. __________ e di esprimersi in merito già prima della
decisione formale del 4 aprile 2022 e, successivamente, nella procedura di
opposizione.
A tal riguardo va ricordato che
l’art. 42 LPGA prevede che “le parti hanno il diritto di essere sentite. Non
devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione”. Il diritto di essere sentito deve dunque essere garantito
soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi
durante la procedura di opposizione, l'amministrazione deve dare la possibilità
alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma
sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid.
6), ciò che, come visto, CO 1 ha fatto.
CO 1 inoltre, dopo
avere preso atto delle visite specialistiche effettuate dall’assicurato (dopo
l’emanazione della decisione formale) presso il PD dr. __________ in data 1°
giugno 2022 e 22 giugno 2022, ha trasmesso al suddetto specialista copia del
referto peritale del dr. __________, chiedendogli delle precisazioni a
proposito dell’intervento proposto (cfr. doc. 295).
La risposta fornita
dal PD dr. __________ in data 18 agosto 2022 (cfr. doc. 307) è poi stata
prontamente sottoposta da CO 1 al dr. __________, il quale in data 8 novembre
2022 ha reso il suo complemento peritale (cfr. doc. 37 classatore n. 3).
Ora, è
vero che, nonostante le reiterate richieste in tal senso del legale
dell’insorgente, CO 1 non ha provveduto a trasmettergli copia del complemento
peritale del dr. __________ dell’8 novembre 2022. Tuttavia, nella decisione su
opposizione l’assicuratore LAINF ha indicato che il dr. __________ ha, per
l’essenziale, condiviso l’opinione del PD dr. __________ a proposito della
prognosi sfavorevole dell’intervento (cfr. doc. A).
L’avv.
RA 1 ha quindi potuto, nonostante la manchevolezza compiuta
dall’amministrazione, comprendere la portata della decisione su opposizione e
motivare di conseguenza il ricorso.
Al
riguardo, va rilevato che nella fattispecie di cui alla DTF 132 V 368 - emanata
a un momento in cui la procedura di opposizione era prevista anche in materia
di assicurazione per l’invalidità - il Tribunale federale non ha ammesso
l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito, sebbene l’Ufficio
AI avesse emanato la propria decisione senza preliminarmente consentire alla
persona assicurata di prendere posizione sulla perizia __________ da esso
ordinata (cfr. il consid. 7 della succitata pronunzia federale).
In
queste condizioni, in ossequio ai dettami giurisprudenziali esposti in
precedenza, il TCA ritiene che la CO 1 non ha violato il diritto di essere
sentito dell’assicurato, il quale ha potuto far valere ampiamente le proprie ragioni sia con
l’opposizione, sia con l’impugnativa presentata a questo Tribunale, autorità di
ricorso che gode di piena cognizione.
In
ogni caso va ricordato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di
esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V
180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso
di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non va
poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
nel merito
2.2. In
concreto, è litigiosa innanzitutto la questione di sapere se l’assicuratore
resistente era legittimato a dichiarare estinto dal 10 dicembre 2021 (indennità
giornaliere), rispettivamente dal 31 dicembre 2021 (cure mediche), il diritto
alle prestazioni di corta durata dipendente dall’infortunio occorso in data 20
maggio 2019, oppure no.
Nell’affermativa, questo Tribunale
dovrà esaminare se è corretta l’entità dell’IMI riconosciuta all’assicurato.
2.3. Stabilizzazione dello stato di
salute infortunistico a contare dal 10 dicembre 2021/31 dicembre 2021?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora
dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della
salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento
insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni
di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di
alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti
stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo dato dalla
prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico minore
prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno diritto a
una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4). Non è
parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora eventualmente
beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021 del 25 gennaio
2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).
La questione deve essere valutata
in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF
8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid.
3.2).
Se un miglioramento non è più
possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita
d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica,
delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di
cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di
una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie
prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
2.3.2. Nella concreta evenienza, va
constatato che la decisione dell’Istituto assicuratore di porre fine alle
prestazioni di corta durata a far tempo dal 10 dicembre 2021/31 dicembre 2021
(doc. 414 e doc. 430), trova il proprio fondamento nel referto peritale redatto,
su incarico dell’amministrazione, da parte del dr. __________, spec. FMH in
chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva.
In effetti, nel referto peritale
del 17 gennaio 2022 il dr. __________, dopo avere studiato gli atti all’incarto
e avere proceduto alla visita dell’assicurato, ha così risposto alle domande
peritali:
"
(…)
5. Giudizio globale (diagnosi,
prognosi, stato preesistente, danni residui, limitazioni funzionali, proposte
riabilitative, reintegrazione ecc.)
Disturbi funzionali alla caviglia destra
dopo iniziale importante distorsione dell’articolazione Chopart del 22 aprile
2017 trattata conservativamente.
Nel 2017 è stata posta la diagnosi di
piccola frattura del processo anteriore del calcagno destro con in seguito
trattamento conservativo.
Nuovo infortunio con distorsione della
caviglia destra il 20 maggio 2019 senza nuove lesioni significative alla
caviglia. È stata confermata la frattura al processo anteriore del calcagno
destro che si presentava allora come pseudoartrosi dovuta all’infortunio del 22
aprile 2017.
L’intervento del 4 marzo 2020 con
artroscopia diagnostica della caviglia destra e plastica legamentare laterale e
rifissazione del processo anteriore era un intervento dovuto all’infortunio del
22 aprile 2017.
Dal punto di vista medico-assicurativo
lo stato quo ante per l’infortunio del 20 maggio 2019 è stato raggiunto con la
data di questo intervento.
L’asportazione del materiale di
osteosintesi il 16 marzo 2021 e la constatazione intraoperativa ha mostrato una
buona stabilità.
Attualmente dal punto di vista
oggettivabile il paziente non ha più bisogno di terapie speciali e fisioterapia
riabilitativa, nessuna diagnostica reumatologica.
6. I disturbi soggettivi evocati
possono essere obiettivati?
I disturbi soggettivi possono essere solo
parzialmente obiettivati.
C’è un’estensione incosciente dei
sintomi.
7. Nesso di causalità:
7.1. L’infortunio (evento) del 20
maggio 2019 costituisce una causa dei disturbi alla salute constatati?
L’infortunio del 20 maggio 2019
costituisce una minima causa dei disturbi alla salute constatati.
I due interventi chirurgici sono dovuti
all’infortunio del 22 aprile 2017 dove era già stata diagnosticata la frattura
del processo anteriore con strappo del legamento biforcato.
L’infortunio del 20 maggio 2019 non ha
causato un peggioramento direzionale.
L’infortunio del 20 maggio 2019
costituisce solamente una minima causa parziale dei disturbi alla salute
constatati.
La maggior parte dei disturbi è dovuta
all’infortunio del 22 aprile 2017.
L’infortunio del 20 maggio 2019 non
costituisce una causa preponderante della situazione attuale.
L’infortunio del 20 maggio 2019 ha
causato solamente una sintomatologia passeggera che è stata sommata alle
patologie preesistenti dovute all’infortunio del 22 aprile 2017.
(…).
7.5 Risulta sanato lo stato di salute
preesistente aggravato dall’infortunio? Se sì, in quale data è stato/sarà
verosimilmente raggiunto lo status quo ante?
Per l’infortunio del 20 maggio 2019 lo
stato quo ante è stato raggiunto con l’entrata all’Ospedale per il primo
intervento alla caviglia destra il 4 marzo 2020.
Se la risposta alla domanda 7.5 è
negativa:
7.6. I disturbi alla salute
preesistenti, aggravati col grado della verosimiglianza preponderante
dall’infortunio, sarebbero subentrati presto o tardi e nella misura in cui oggi
si presentano, anche senza l’intervento dell’infortunio? Se sì, in quale data è
stato/sarà verosimilmente raggiunto lo status quo sine?
I disturbi alla caviglia destra
sarebbero subentrati presto o tardi anche senza l’infortunio del 20 maggio
2019.
(…).
9. Il signor RI 1 abbisogna di
ulteriori provvedimenti medici/profilattici per preservare lo stato di salute
attuale? Se sì indichi il genere e la quantità degli stessi, nonché
l’intervallo che si impone.
Attualmente il paziente non ha più
bisogno di terapie per la caviglia destra che potrebbero migliorare il suo
stato soggettivo.
Il caso può essere definito.
10. Abilità lavorativa:
10.1 Valutazione della capacità
lavorativa del signor RI 1 nell’attività professionale quale gerente di
ristorante in considerazione del suo grado di occupazione del 100%?
Grado durata e prognosi?
d) in base a causa infortunio,
quale?
e) in base a causa malattia, quale?
f) complessivamente?
Il paziente, come proprietario/gerente
di un ristorante può lavorare in misura quasi completa. La diminuzione del
rendimento a causa di una certa lentezza e stanchezza è minore del 10%.
Sia per l’infortunio del 22.04.2017,
sia per quello del 20.05.2019 il paziente è abile al lavoro in misura quasi
completa, nel corso di un’intera giornata, come gerente/proprietario di un
ristorante.
A causa dei disturbi soggettivi (non
completamente oggettivabili) il paziente potrebbe essere un po’ rallentato
nell’esecuzione dei suoi lavori, soprattutto come cameriere e barista.
Il rendimento è però più del 90%. (…).”
(Doc. 264)
A fronte della decisione dell’Istituto
assicuratore di porre termine alle prestazioni di corta durata dal 10
dicembre/31 dicembre 2021, il legale dell’assicurato ha trasmesso un referto
del 1° giugno 2022 indirizzato al medico curante, dr. __________, dal PD dr. __________,
specialista in chirurgia del piede dell’Ospedale __________ di __________, del
seguente tenore:
"
(…).
Beurteilung / Procedere:
Bei postoperativ anhaltenden
Beschwerden und durchgeführtem CT besprechen wir die Möglichkeit des Subtalargelenks
als ursächlich für die Schmerzen. Zur weiteren Diagnostik werden wir ein
SPECT-CT durchführen. Anschliessend werden wir den Patienten erneut in unserer
Sprechstunde sehen, um über das Ergebnis zu sprechen. Des Weiteren haben wir
mit dem Patienten die mögliche operative Therapie mittels Subtalar-Arthrodese
besprochen.” (Doc. 282)
Con successivo referto del 22 giugno
2022 il PD dr. __________ ha rilevato che:
"
(…)
Beurteilung und Behandlungsvorschlag:
Der Patient leidet glaubhaft weiterhin
an posttraumatischen Schmerzen nach schwerer Distorsion des rechten Sprunggelenkes
und Mittelfusses vor 3 Jahren. Indem sich das OSG
stabilisiert, resp. beruhigt hat, persistierende Schmerzen im Bereich des
Chopart-Gelenkes mit massiven Schmerzen bei Supination.
Als morphologisches
Substrat finden wir im heutigen SPECT einen massiven uptake im Bereich eines
kleinen Ausrissfragmentes am Processus anterior calcanei.
Bei glaubhaftem Leidensdruck
gehe ich davon aus, dass die konservativen Massnahmen ausgeschöpft sind und
sich eine aktive Massnahme aufdrängt. Dafür schlage ich die Resektion des
Fragmentes vor, verbunden mit einer plastischen Rekonstruktion des Ligamentum
bifurcatum mittels eines Plantarissehnen-Graft.
Alternativ wäre auch
eine Triple-Arthrodese möglich, ich denke aber, dass dies eine zu aggressive Massnahme
wäre.
Ich habe die Situation
mit dem Patienten eingehend besprochen. Offensichtlich will sich Herr RI
1 im Juli 2022 noch in der __________ in __________ zu einer Zweitmeinung
vorstellen.
Er wird sich anschliessend wieder mit
uns in Verbindung setzen zur Planung der weiteren Massnahmen, resp. der
Operation.” (Doc. 289)
In data
25 luglio 2022 l’assicurato si è sottoposto ad una visita presso il dott. __________
dell’Istituto ortopedico __________ di __________, il quale ha redatto il
seguente referto:
"
riferisce infortunio sul lavoro del 20.05.2019 con frattura apofisi
anteriore del calcagno e lesione legamentosa caviglia destra trattata
chirurgicamente in altra sede di sintesi con due viti successivamente rimosse.
Instabilità legamentosa esterna, frammento a livello dell’apofisi anteriore del
calcagno, dolore e deficit funzionale.
Si discute dettagliatamente il caso con
il paziente. Si discutono i diversi tipi di trattamento tra cui quello
chirurgico: vantaggi, svantaggi, rischi, benefici e possibili complicanze. Il
paziente riferisce di aver ben compreso la patologia di cui è affetto e
l’intervento chirurgico propostogli ed accetta di essere sottoposto ad
intervento chirurgico. Si consiglia intervento chirurgico di ricostruzione
capsulo-legamentosa esterna asportazione frammento apofisi anteriore calcagno
Porterà RMN della caviglia destra al
ricovero.
Il paziente si riserva di decidere se
eseguire l’intervento. Si pone in lista d’attesa per intervento chirurgico.”
(Doc. 301)
In data 11 luglio 2022 l’Istituto
assicuratore, preso atto dei referti specialistici prodotti dal legale
dell’interessato, ha ritenuto opportuno interpellare lo stesso PD dr. __________
chiedendogli di precisare se, tenuto conto del fatto che secondo il dr. __________
la situazione dell’assicurato non è più suscettibile di miglioramento
sensibile, l’intervento prospettato rivesta carattere palliativo o curativo e,
in quest’ultimo caso, “di descrivere nel dettaglio il miglioramento sensibile
atteso dal medesimo” (doc. 295).
Con risposta del 18 agosto 2022, il PD
dr. __________ ha precisato:
"
In Beanwortung Ihrer Anfrage vom 18.05.2022 kann ich auf mein Schreiben
vom 22.06.2022 verweisen. Hier habe ich festgehalten, dass der Patient
Considerandi
weiterhin Schmerzen hat, die glaubhaft von der erlittenen Verletzung herrühren.
Dies hat sich auch im SPECT-CT vom
20.06.2022
bestätigt, wo sich eine Aktivierung im Bereiche der Abrissfraktur des
Ligamentum bifurcatum bestätigt.
Distorsionsverletzungen des
Chopart-Gelenkes sind erfahrungsgemäss schwierig zu behandeln und hinsichtlich
der Prognose weit ungünstiger als OSG-Distorsionen. Sind primär Domäne einer
konservativen Behandlung. Dies haben wir im vorliegenden Fall auch durchgeführt.
Sollten die Beschwerden persistieren, kann durch eine Rekonstruktion des
Ligamentum bifurcatum mit einer Plantarissehne oder sonstigem Transplantat eine
Besserung erwartet werden, ggf. auch von der Triple-Arthrodese. Dies habe ich
in meinem Schreiben auch festgehalten. Insgesamt ist
erfahrungsgemäss von einer eher ungünstigen
Prognose auszugehen, wenn es zu einem chronischen Schmerzsyndrom kommt, wie im
vorliegenden Fall. Nichts desto trotz würde ich, sollten die Beschwerden persistieren,
ein operatives Vorgehen vorschlagen, da doch zumindest mit einer teilweisen
Verbesserung der Schmerzsituation wie auch der Belaslbarkeit gerechnet werden
darf.” (Doc. 307)
Prima di procedere all’emanazione
della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha nuovamente interpellato
il perito, dr. __________, al fine di stabilire se gli argomenti del PD dr. __________
fossero in grado di modificare le conclusioni peritali, con riferimento in
particolar modo alla questione della stabilizzazione dello stato di salute e
all’esigibilità dell’intervento proposto.
Il dr. __________, con complemento
peritale dell’8 novembre 2022, si è così espresso:
"
(…)
Conclusioni
Il sottoscritto ha esaminato il
paziente il 26.11.2021 e dichiarava che l’intensità dei disturbi non poteva essere
obiettivata visti i dati a disposizione.
Ha trovato un processo anteriore del
calcagno destro completamente consolidato e, secondo la documentazione, nessuna
instabilità intraoperatoria e nessuna instabilità alla caviglia all’esame
odierno.
Non ha trovato segni di risparmio della
gamba destra.
Ha parlato di un’estensione incosciente
dei sintomi.
Sulla base di questo, ha grandi dubbi
che un nuovo intervento potrebbe migliorare la neuropatia cronica che il
paziente presenta.
Condivide l’opinione del Prof. __________
che la prognosi è piuttosto sfavorevole (vedi lett. Prof. __________ del
18.08.2022).
Nessuno dei due medici, né il Prof. __________,
né il dr. __________ vedono un miglioramento significativo (non solamente
parziale) con un nuovo intervento.
Accanto a questo giudizio puramente
medico c’è il giudizio puramente medico assicurologico.
Secondo la legge LAINF un intervento
che non porta un sensibile miglioramento dello stato di salute non è esigibile.
Questo significa che ulteriori cure palliative sono a carico dell’assicurazione
malattia.
Per quel che concerne la causalità e la
menomazione di integrità non c’è modificazione.” (Doc. 37 classatore numero 3).
Unitamente
al ricorso, il patrocinatore ha prodotto un ulteriore rapporto del PD dr. __________
del 14 dicembre 2022, del seguente tenore:
"
Auf Ihre Fragen hinsichtlich obgenannten Versicherlen habe ich bereits
einem Schreiben vom 18.08.2022 geantwortet.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass
sich die Situation nicht verbessert hat, im Gegenteil, die Beschwerden haben für
den Patienten in dem Masse zugenommen haben, dass ein operatives Verfahren
notwendig wird. Ich bitte Sie um Kenntnisnahme.
Wie mir Herr RI 1 mitgeteilt hat, soll
die CO 1 die Bezahlung einer Operation ablehnen. Dies ist mir
unklar und als medizinischer Sicht auch nicht vertretbar. Die Beschwerden sind
glaubhaff auf dieses Problem zurückzuführen und wie ich in einem letzten Schreiben
mitgeteilt habe, dies ist nach einer derartigen Verletzung des Chopart-Gelenkes
nicht ungewöhnlich.
Ich danke Ihnen für
die Kenntnisnahme und bitte Sie ggf. um Stellungnahme.” (Doc. 326)
In corso di causa, l’insorgente ha
comunicato al TCA di avere consultato anche la dr.ssa __________, specialista
in chirurgia del piede presso la __________, la quale, con messaggio di posta
elettronica del 22 febbraio 2023, ha così risposto alla richiesta di
precisazioni dell’avv. RA 1 (cfr. doc. CC) a proposito dello scopo e dei
risultati che mira ad ottenere il prospettato intervento di artrodesi
articolazione calcaneo-cuboidale al piede destro (cfr. doc. BB):
"
L’intervento mira a migliorare la Sua situazione attuale riducendo i
dolori. Io mi aspetto che questo intervento porti benefici alla Sua attuale
condizione, ma, come spesso accade in medicina, non posso sapere in che misura
Lei migliorerà visto che ha comunque già un’artrosi dell’articolazione calcaneo-cuboidale.
Più di così non posso dirle. Purtroppo
la medicina non è sempre prevedibile come vorremmo.” (Doc. DD)
2.3.3
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996.
U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto
(cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.3.4
Nella presente
fattispecie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questa Corte ritiene di poter fare propria la valutazione
peritale, motivata ed esauriente, fornita dal dr. __________ a proposito della
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente a contare
dal mese di dicembre 2021.
Il TCA non ignora che,
secondo gli specialisti consultati dall’assicurato, le opzioni
terapeutiche non sarebbero, invece, esaurite: sia il PD dr. __________,
che la dr.ssa __________, hanno infatti consigliato di procedere con un
intervento chirurgico di artrodesi, visto il peggioramento dei dolori.
Ora,
al di là della questione a sapere se un tale intervento sia in grado, o meno,
di apportare un effettivo miglioramento (posto che il dr. __________ ha
inizialmente affermato che in casi come quello dell’assicurato la prognosi
risulti piuttosto sfavorevole, mentre in seguito ha parlato di un “parziale
miglioramento”, cfr. doc. 307, mentre la dr.ssa __________ ha genericamente
indicato di aspettarsi che questo intervento porti dei “benefici
alla Sua attuale condizione, ma, come spesso accade in medicina, non posso
sapere in che misura Lei migliorerà visto che ha comunque già un’artrosi
dell’articolazione calcaneo-cuboidale”, cfr. doc. DD), resta il
fatto che, in ogni caso, non è stato dimostrato che lo stesso possa ancora apportare
un notevole miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurato.
Al
riguardo, va qui evidenziato che avendo l’assicurato già ritrovato, senza
l’artrodesi in questione, una capacità lavorativa superiore al 90% nella
propria professione, secondo quanto valutato dal dr. __________ in sede
peritale, è evidente che un ulteriore intervento potrebbe al più ridurre i
dolori, come auspicato dalla dr.ssa __________ – fermo restando l’estensione
incosciente dei sintomi rilevata nella valutazione peritale del dr. __________
- ma non avrebbe in ogni caso un’influenza significativa in termini di capacità
lavorativa.
Nello
stesso senso, del resto, si è pure espressa l’Alta Corte in un caso analogo,
oggetto della STF 8C_93/2022 del 19 ottobre 2022. Anche in quel caso - concernente
un assicurato, muratore, il quale aveva subito, dopo una caduta, la frattura
del calcagno ed era stato operato due volte, e nel quale l’assicuratore
infortuni aveva riconosciuto le prestazioni di corta durata per due anni, dopodiché
aveva assegnato una rendita di invalidità del 21% (discapito economico nello
svolgimento di altre attività, non essendo più esigibile la propria) e un’IMI
del 5% - l’Alta Corte, confermando il giudizio dei primi giudici (i quali
avevano considerato corretto l’agire dell’amministrazione), aveva ritenuto che
l’intervento di artrodesi al quale l’assicurato si era sottoposto dopo la
chiusura del caso non fosse in grado di rimettere in discussione la
stabilizzazione dello stato di salute, con le seguenti argomentazioni:
" Le
recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir considéré
que son état de santé était stabilisé à la date de la décision de la CNA alors
qu'il n'aurait pas cessé d'évoluer au gré des nombreuses interventions
chirurgicales subies.
4.2
Les premiers juges ont constaté qu'il ne ressortait pas des
rapports médicaux versés au dossier que postérieurement au 1er octobre 2018, il
y avait lieu d'attendre de la poursuite du traitement une sensible amélioration
de l'état de santé et de la capacité de travail du recourant (cf. art. 19
al. 1 LAA). Le fait qu'une nouvelle intervention chirurgicale (arthrodèse
sous-talienne) ait été pratiquée en juin 2020 ne permettait pas de conclure à
un état de santé non stabilisé, dès lors qu'il n'était pas établi que cette
intervention était propre à améliorer notablement l'état de santé et la
capacité de travail du recourant. Il en allait de même avec la révision de
cicatrice du pied gauche pratiquée en mai 2021. Au demeurant, ces deux
dernières interventions avaient été pratiquées postérieurement au prononcé de
la décision sur opposition; or le juge des assurances sociales appréciait la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse était rendue (ATF 121 V 362 consid.
1b). En outre, le fait que le recourant s'était vu prescrire de la physiothérapie
et une infiltration postérieurement à la décision attaquée ne remettait pas en
question la stabilisation de l'état de santé, dès lors que selon la
jurisprudence, la prescription d'antalgiques et de séances de physiothérapie
était compatible avec un état stabilisé (arrêt U 316/03 du 26 mars 2004 consid.
3.3).
4.3
Le recourant ne discute pas cette motivation, laquelle n'est
au demeurant pas critiquable. Il ressort en effet des pièces du dossier
qu'avant le médecin d'arrondissement de la CNA, les médecins de la CRR avaient
indiqué que l'on pouvait s'attendre à une stabilisation sous l'angle médical
trois à quatre mois après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (soit en
février-mars 2018). Quant au docteur D.________, qui avait réalisé l'opération précitée
en novembre 2017, il avait exposé dans ses rapports des 11 et 22 janvier 2019
qu'au moment où la CNA avait rendu sa décision initiale en novembre 2018,
l'état de santé était relativement stable. Lors d'une consultation en janvier
2019, il avait été constaté une amélioration d'un point de vue fonctionnel, en
ce sens que le patient s'était présenté pour la première fois sans moyen
auxiliaire, bien qu'il semblât toujours handicapé par les douleurs. A la
question de savoir si une dégradation de l'état de santé - ensuite de
l'accident du 9 août 2016 - avait été constatée, en particulier avant le
prononcé de la décision du 27 novembre 2018, le docteur D.________ avait
répondu que les symptômes étaient restés stables depuis la première
consultation et que l'état de santé ne s'était pas dégradé depuis le prononcé
de la CNA. Interrogé par le conseil du recourant au sujet de futures
interventions chirurgicales, le docteur D.________ avait encore indiqué qu'une
arthrodèse sous-talienne et calcanéocuboïdienne pouvait éventuellement être
envisagée et que la question devait être rediscutée, mais qu'il était fortement
improbable qu'une nouvelle chirurgie améliore la situation. Une telle
intervention paraissait impropre à se répercuter sur la capacité résiduelle de
travail et dans ce genre de situation, chez des travailleurs de force, les
résultats étaient systématiquement décevants.
4.4
Vu ce qui précède, il n'est pas établi que la poursuite du
traitement médical, en particulier les nouvelles interventions chirurgicales
pratiquées en juin 2020 et mai 2021, aient été propres à améliorer sensiblement
l'état de santé et la capacité de travail du recourant.”
Analogamente
alla giurisprudenza appena illustrata, anche nel caso di specie non è
dimostrato che l’intervento di artrodesi possa migliorare sensibilmente lo
stato di salute e la capacità lavorativa già praticamente completa
dell’assicurato.
Del resto, lo stesso medico curante
dell’assicurato, dr. __________, con referto del 14 aprile 2022, riferendosi
alle difficoltà di deambulazione dell’assicurato, ha espressamente indicato che
non vi sono opzioni terapeutiche finalizzate ad un ripristino del passo
normale” (cfr. doc. D).
In
esito a tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque accertato,
perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico
del settore della sicurezza sociale, che al momento in cui l’istituto
assicuratore ha chiuso il caso (10 dicembre/31 dicembre 2021), lo stato di
salute infortunistico dell’assicurato era ormai stabilizzato ai sensi dell’art.
19.
cpv. 1 LAINF.
Stante
ciò, l’amministrazione era pertanto legittimata a dichiarare estinto il diritto
alle prestazioni di corta durata nei tempi stabiliti dal perito e a valutare le
prestazioni di lunga durata (in casu il diritto all’IMI).
Da sottolineare, inoltre,
come l’assicuratore LAINF abbia corrisposto le prestazioni di corta durata per
un lungo periodo (oltre due anni e mezzo) prima di sospenderle e passare alla
valutazione di quelle di lunga durata.
Infine, questo Tribunale non ha
motivo per distanziarsi dall’apprezzamento del dr. __________ neppure con
riferimento alla diversa valutazione della capacità lavorativa fornita dal dr. __________
nel referto del 14 aprile 2022 (cfr. doc. D).
A tale riguardo, questo Tribunale
evidenzia che, visto che la perizia del dr. __________ è stata realizzata nel
rispetto dei dettami di cui all’art. 44 LPGA, non bastano unicamente dei lievi
dubbi per poter rimettere in discussione la fondatezza della valutazione
peritale, ma occorrono, al contrario, degli elementi concreti, in casu non dati.
Il dr. __________ si è infatti
limitato ad indicare che l’esigibilità lavorativa è “ridotta e quantificabile
in una forchetta fra il 30% e il 50%” a causa della difficoltà di deambulazione
con un passo non armonioso e della zoppia, nonché per la sintomatologia
dolorosa (cfr. doc. D).
Ora, questi elementi, già
analizzati e presi in debita considerazione dal dr. __________, non rappresentano
degli argomenti concreti atti a mettere in dubbio le conclusioni peritali.
Da
ultimo, a proposito delle contestazioni del legale dell’insorgente a proposito
del fatto che l’assicuratore infortuni avrebbe, a torto, omesso di sottoporre l’interessato
ad una visita psichiatrica, questo Tribunale non può che concordare con le
considerazioni espresse dall’Istituto assicuratore a proposito della loro
inconsistenza.
Dagli
atti all’incarto, infatti, non risulta che l’assicurato sia mai stato, né sia
attualmente, in cura psichiatrica.
Alla
luce di questi elementi, non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento. In
mancanza di una patologia psichiatrica attestata da uno specialista in materia,
risulta del tutto superfluo sia l’allestimento di una perizia psichiatrica, sia
una disamina del nesso di causalità adeguata tra (non dimostrati) disturbi
psichici e infortunio, come invece preteso dal legale dell’insorgente (cfr. doc.
I).
A fronte di una situazione
giudicata sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove (in particolare, ad esperire una perizia pluridisciplinare come preteso
dal patrocinatore dell’insorgente).
In proposito, va ricordato che, per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;
STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.4
Entità dell’indennità per
menomazione dell’integrità
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare
massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata
secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere
fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere,
all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le
eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF
113.
V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.
Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna
1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono
indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga
gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in modo
adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla
salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per
menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nella concreta evenienza, basandosi
sulla valutazione peritale del dr. __________ del 26 novembre 2021, l’Istituto
assicuratore, con la decisione del 4 aprile 2022, poi confermata con la
decisione su opposizione qui impugnata (doc. A), ha riconosciuto all’assicurato
il diritto ad un’IMI del 5%.
Al riguardo, il dr. __________ si è
così espresso:
"
(…)
11.
Valutazione della menomazione
d’integrità riconducibile esclusivamente all’evento del 20.05.2019 secondo gli
estratti medici __________ e fermo restando il rischio di prevedibili
aggravamenti futuri.
A causa dei disturbi soggettivi,
unicamente parzialmente oggettivabili, il paziente ha una menomazione di
integrità del 5%, incluso un peggioramento nei prossimi 10 anni.
È probabile che il paziente a causa di
una progressione dell’artrosi all’articolazione Chopart (parte mediale:
talo-navicolare) e non laterale (calcaneo-cuboidale) la menomazione ammonti al
5% secondo la tabella 5.2 della SUVA: “artrosi parziale di modica entità”. La
menomazione di integrità può essere divisa tra i due infortuni (2017 e 2019).
Gli esiti dell’infortunio del 2017 comportano una menomazione dell’integrità di
4/5 (cioè 4%) e la menomazione dovuta agli esiti dell’infortunio del 2019
ammonta ad 1/5 (cioè 1%).” (Doc. 264)
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
ritiene che non sussista alcun motivo che gli permetta di scostarsi da quanto
deciso dall'assicuratore infortuni, sulla base della valutazione peritale del
dr. __________.
In effetti,
a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI
non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.),
questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla
valutazione peritale enunciata dal dr. __________, specialista che vanta
un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Il dr. __________ ha infatti in maniera esaustiva e ben motivata esposto le
ragioni del proprio apprezzamento, motivo per il quale, vista anche l’assenza
di documentazione medico-specialistica di senso contrario, non vi è ragione per
distanziarsene.
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata assegnata un'IMI del 5%.
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi di una
controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du
TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in:
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti