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Decisione

35.2023.2

Corretta la decisione con la quale è stato posto termine alle prestazioni di corta durata, visto il raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute. entità dell'IMI corretta. Non vi è stata violazione del diritto di essere sentito

17 aprile 2023Italiano40 min

i diritti della difesa, dato che alla decisione su opposizione non è stata allegata

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.2

CR

Lugano

17 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13

gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

28 novembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data 20

maggio 2019 RI 1, nato nel 1978, gerente di ristorante - e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di

seguito: CO 1) - mentre si trovava sul cantiere della propria casa in

costruzione, ha appoggiato male il piede destro riportando una slogatura (doc.

5).

L'assicuratore infortuni ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di

legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,

in particolare una perizia a cura del dr. __________ (doc. 264), con decisione

del 4 aprile 2022 l’Istituto assicuratore ha limitato il diritto alle indennità

giornaliere fino al 10 dicembre 2021 e quello alle cure mediche fino al 31

dicembre 2021, assegnando un’IMI complessiva del 5% per tenere conto dei due

eventi infortunistici che hanno interessato il piede destro (oltre a quello del

2019, con diritto ad un’IMI dell’1%, l’interessato aveva già subito un

infortunio nel 2017, che dà diritto ad un’IMI del 4% secondo quanto valutato

dal dr. __________) (doc. 274).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 278) e dopo

avere richiesto un complemento peritale al dr. __________ (doc. 37 classatore

n. 3), in data 28 novembre 2022 l’amministrazione ha confermato il contenuto

della sua prima decisione (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 13 gennaio

2023, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF affinché consideri ancora del tutto aperte le pratiche

relative al diritto alle prestazioni in relazioni agli eventi del 20 maggio

2019 e del 22 aprile 2017, ripristinando il diritto alle prestazioni di corta

durata a partire dal momento in cui sono state sospese; si faccia carico di

tutti i costi necessari in relazione al nuovo intervento chirurgico al quale

l’interessato dovrà sottoporsi; si faccia carico di tutti i costi necessari per

la messa in atto di una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se occorrano

ulteriori interventi specialistici per la ripresa del suo stato psico-fisico.

Sostanzialmente

il legale ha criticato l’apprezzamento dell’incapacità lavorativa fornito dal

dr. __________ (inabilità lavorativa del 10%), rifacendosi a quanto valutato

dal dr. __________ (inabilità lavorativa del 30%-50%)

Inoltre,

il legale ha contestato che lo stato di salute possa essere considerato

stabilizzato, visto che il PD dr. __________ ha suggerito di effettuare un

intervento perché dallo stesso ci si può aspettare un miglioramento.

Il

legale ha poi ritenuto che il modo di procedere dell’amministrazione abbia leso

Fatti

i diritti della difesa, dato che alla decisione su opposizione non è stata allegata

copia del complemento peritale redatto dal dr. __________ dopo l’emanazione

della decisione.

Infine,

il patrocinatore dell’insorgente ha contestato il fatto che l’assicuratore

infortuni abbia totalmente omesso di indagare gli aspetti psichici, limitandosi

ad affermare lapidariamente che non sono presenti elementi tali da giustificare

l’allestimento di una perizia psichiatrica, ma senza analizzare il nesso di

causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio (doc. I).

1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che

il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data

27 febbraio 2023 il legale ha rilevato che l’assicurato, desideroso di ottenere

un ulteriore parere circa la propria situazione, si è sottoposto ad un’accurata

visita medica presso la dr.ssa __________ alla __________ di __________,

trasmettendo al TCA il relativo referto.

Alla luce del fatto che anche questa

specialista consultata, confermando quanto già ritenuto dal PD dr. __________,

ha prospettato un intervento chirurgico, il patrocinatore dell’assicurato ha quindi

ribadito la richiesta di ripristino delle prestazioni di corta durata (doc. V).

1.6. Con

osservazioni del 13 marzo 2023 l’Istituto assicuratore ha indicato di non avere

nulla da aggiungere, confermando quanto già illustrato nella risposta di causa

(doc. VII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. L’insorgente

ha fatto valere una lesione dei diritti della difesa, dato che l’Istituto

assicuratore non ha allegato alla decisione su opposizione copia del

complemento peritale redatto dal dr. __________ dopo l’emanazione della

decisione del 4 aprile 2022.

Giusta

l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai

servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può

ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte (a proposito

dei diritti di partecipazione, si veda la DTF 137 V 210).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere

sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008

consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,

127 I 56, 126 V 130).

Il diritto di essere

sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

Nel

caso in esame, dalle tavole processuali emerge che il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia e traumatologia, il 26 novembre 2021 ha periziato

l’assicurato per conto dell’assicuratore resistente. Lo specialista appena

citato è stato incaricato seguendo la procedura prevista dall’art. 44 LPGA,

concedendo preliminarmente all’assicurato il diritto di ricusa del perito e

quello di pronunciarsi sul catalogo dei quesiti (cfr. doc. 234).

Una volta in possesso

del referto peritale del 17 gennaio 2022 del dr. __________ (cfr. doc. 264), CO

1 ha provveduto ad inviarne copia al medico curante dell’assicurato, dr. __________,

chiedendo una presa di posizione (cfr. doc. 265).

Inoltre, con scritto

del 14 febbraio 2022 denominato “istanza di diritto d’audizione”, CO 1 ha

comunicato all’assicurato le proprie decisioni a proposito del diritto alle

prestazioni di breve durata (cura medica e indennità giornaliere) e all’indennità

per menomazione dell’integrità (IMI), tramettendo copia del referto peritale

del dr. __________ (cfr. doc. 266).

L’assicurato, per il

tramite del proprio legale, ha così avuto modo di prendere conoscenza delle

valutazioni del dr. __________ e di esprimersi in merito già prima della

decisione formale del 4 aprile 2022 e, successivamente, nella procedura di

opposizione.

A tal riguardo va ricordato che

l’art. 42 LPGA prevede che “le parti hanno il diritto di essere sentite. Non

devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione”. Il diritto di essere sentito deve dunque essere garantito

soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi

durante la procedura di opposizione, l'amministrazione deve dare la possibilità

alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma

sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid.

6), ciò che, come visto, CO 1 ha fatto.

CO 1 inoltre, dopo

avere preso atto delle visite specialistiche effettuate dall’assicurato (dopo

l’emanazione della decisione formale) presso il PD dr. __________ in data 1°

giugno 2022 e 22 giugno 2022, ha trasmesso al suddetto specialista copia del

referto peritale del dr. __________, chiedendogli delle precisazioni a

proposito dell’intervento proposto (cfr. doc. 295).

La risposta fornita

dal PD dr. __________ in data 18 agosto 2022 (cfr. doc. 307) è poi stata

prontamente sottoposta da CO 1 al dr. __________, il quale in data 8 novembre

2022 ha reso il suo complemento peritale (cfr. doc. 37 classatore n. 3).

Ora, è

vero che, nonostante le reiterate richieste in tal senso del legale

dell’insorgente, CO 1 non ha provveduto a trasmettergli copia del complemento

peritale del dr. __________ dell’8 novembre 2022. Tuttavia, nella decisione su

opposizione l’assicuratore LAINF ha indicato che il dr. __________ ha, per

l’essenziale, condiviso l’opinione del PD dr. __________ a proposito della

prognosi sfavorevole dell’intervento (cfr. doc. A).

L’avv.

RA 1 ha quindi potuto, nonostante la manchevolezza compiuta

dall’amministrazione, comprendere la portata della decisione su opposizione e

motivare di conseguenza il ricorso.

Al

riguardo, va rilevato che nella fattispecie di cui alla DTF 132 V 368 - emanata

a un momento in cui la procedura di opposizione era prevista anche in materia

di assicurazione per l’invalidità - il Tribunale federale non ha ammesso

l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito, sebbene l’Ufficio

AI avesse emanato la propria decisione senza preliminarmente consentire alla

persona assicurata di prendere posizione sulla perizia __________ da esso

ordinata (cfr. il consid. 7 della succitata pronunzia federale).

In

queste condizioni, in ossequio ai dettami giurisprudenziali esposti in

precedenza, il TCA ritiene che la CO 1 non ha violato il diritto di essere

sentito dell’assicurato, il quale ha potuto far valere ampiamente le proprie ragioni sia con

l’opposizione, sia con l’impugnativa presentata a questo Tribunale, autorità di

ricorso che gode di piena cognizione.

In

ogni caso va ricordato che una violazione del diritto di essere sentito è

sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di

esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V

180 consid. 4a pag. 183).

Nel caso

di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non va

poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile

operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

nel merito

2.2. In

concreto, è litigiosa innanzitutto la questione di sapere se l’assicuratore

resistente era legittimato a dichiarare estinto dal 10 dicembre 2021 (indennità

giornaliere), rispettivamente dal 31 dicembre 2021 (cure mediche), il diritto

alle prestazioni di corta durata dipendente dall’infortunio occorso in data 20

maggio 2019, oppure no.

Nell’affermativa, questo Tribunale

dovrà esaminare se è corretta l’entità dell’IMI riconosciuta all’assicurato.

2.3. Stabilizzazione dello stato di

salute infortunistico a contare dal 10 dicembre 2021/31 dicembre 2021?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa qualora

dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della

salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento

insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni

di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di

alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti

stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo dato dalla

prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico minore

prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno diritto a

una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4). Non è

parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora eventualmente

beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021 del 25 gennaio

2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

La questione deve essere valutata

in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF

8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid.

3.2).

Se un miglioramento non è più

possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita

d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura medica,

delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di

cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di

una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie

prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

2.3.2. Nella concreta evenienza, va

constatato che la decisione dell’Istituto assicuratore di porre fine alle

prestazioni di corta durata a far tempo dal 10 dicembre 2021/31 dicembre 2021

(doc. 414 e doc. 430), trova il proprio fondamento nel referto peritale redatto,

su incarico dell’amministrazione, da parte del dr. __________, spec. FMH in

chirurgia, traumatologia e chirurgia ricostruttiva.

In effetti, nel referto peritale

del 17 gennaio 2022 il dr. __________, dopo avere studiato gli atti all’incarto

e avere proceduto alla visita dell’assicurato, ha così risposto alle domande

peritali:

"

(…)

5. Giudizio globale (diagnosi,

prognosi, stato preesistente, danni residui, limitazioni funzionali, proposte

riabilitative, reintegrazione ecc.)

Disturbi funzionali alla caviglia destra

dopo iniziale importante distorsione dell’articolazione Chopart del 22 aprile

2017 trattata conservativamente.

Nel 2017 è stata posta la diagnosi di

piccola frattura del processo anteriore del calcagno destro con in seguito

trattamento conservativo.

Nuovo infortunio con distorsione della

caviglia destra il 20 maggio 2019 senza nuove lesioni significative alla

caviglia. È stata confermata la frattura al processo anteriore del calcagno

destro che si presentava allora come pseudoartrosi dovuta all’infortunio del 22

aprile 2017.

L’intervento del 4 marzo 2020 con

artroscopia diagnostica della caviglia destra e plastica legamentare laterale e

rifissazione del processo anteriore era un intervento dovuto all’infortunio del

22 aprile 2017.

Dal punto di vista medico-assicurativo

lo stato quo ante per l’infortunio del 20 maggio 2019 è stato raggiunto con la

data di questo intervento.

L’asportazione del materiale di

osteosintesi il 16 marzo 2021 e la constatazione intraoperativa ha mostrato una

buona stabilità.

Attualmente dal punto di vista

oggettivabile il paziente non ha più bisogno di terapie speciali e fisioterapia

riabilitativa, nessuna diagnostica reumatologica.

6. I disturbi soggettivi evocati

possono essere obiettivati?

I disturbi soggettivi possono essere solo

parzialmente obiettivati.

C’è un’estensione incosciente dei

sintomi.

7. Nesso di causalità:

7.1. L’infortunio (evento) del 20

maggio 2019 costituisce una causa dei disturbi alla salute constatati?

L’infortunio del 20 maggio 2019

costituisce una minima causa dei disturbi alla salute constatati.

I due interventi chirurgici sono dovuti

all’infortunio del 22 aprile 2017 dove era già stata diagnosticata la frattura

del processo anteriore con strappo del legamento biforcato.

L’infortunio del 20 maggio 2019 non ha

causato un peggioramento direzionale.

L’infortunio del 20 maggio 2019

costituisce solamente una minima causa parziale dei disturbi alla salute

constatati.

La maggior parte dei disturbi è dovuta

all’infortunio del 22 aprile 2017.

L’infortunio del 20 maggio 2019 non

costituisce una causa preponderante della situazione attuale.

L’infortunio del 20 maggio 2019 ha

causato solamente una sintomatologia passeggera che è stata sommata alle

patologie preesistenti dovute all’infortunio del 22 aprile 2017.

(…).

7.5 Risulta sanato lo stato di salute

preesistente aggravato dall’infortunio? Se sì, in quale data è stato/sarà

verosimilmente raggiunto lo status quo ante?

Per l’infortunio del 20 maggio 2019 lo

stato quo ante è stato raggiunto con l’entrata all’Ospedale per il primo

intervento alla caviglia destra il 4 marzo 2020.

Se la risposta alla domanda 7.5 è

negativa:

7.6. I disturbi alla salute

preesistenti, aggravati col grado della verosimiglianza preponderante

dall’infortunio, sarebbero subentrati presto o tardi e nella misura in cui oggi

si presentano, anche senza l’intervento dell’infortunio? Se sì, in quale data è

stato/sarà verosimilmente raggiunto lo status quo sine?

I disturbi alla caviglia destra

sarebbero subentrati presto o tardi anche senza l’infortunio del 20 maggio

2019.

(…).

9. Il signor RI 1 abbisogna di

ulteriori provvedimenti medici/profilattici per preservare lo stato di salute

attuale? Se sì indichi il genere e la quantità degli stessi, nonché

l’intervallo che si impone.

Attualmente il paziente non ha più

bisogno di terapie per la caviglia destra che potrebbero migliorare il suo

stato soggettivo.

Il caso può essere definito.

10. Abilità lavorativa:

10.1 Valutazione della capacità

lavorativa del signor RI 1 nell’attività professionale quale gerente di

ristorante in considerazione del suo grado di occupazione del 100%?

Grado durata e prognosi?

d) in base a causa infortunio,

quale?

e) in base a causa malattia, quale?

f) complessivamente?

Il paziente, come proprietario/gerente

di un ristorante può lavorare in misura quasi completa. La diminuzione del

rendimento a causa di una certa lentezza e stanchezza è minore del 10%.

Sia per l’infortunio del 22.04.2017,

sia per quello del 20.05.2019 il paziente è abile al lavoro in misura quasi

completa, nel corso di un’intera giornata, come gerente/proprietario di un

ristorante.

A causa dei disturbi soggettivi (non

completamente oggettivabili) il paziente potrebbe essere un po’ rallentato

nell’esecuzione dei suoi lavori, soprattutto come cameriere e barista.

Il rendimento è però più del 90%. (…).”

(Doc. 264)

A fronte della decisione dell’Istituto

assicuratore di porre termine alle prestazioni di corta durata dal 10

dicembre/31 dicembre 2021, il legale dell’assicurato ha trasmesso un referto

del 1° giugno 2022 indirizzato al medico curante, dr. __________, dal PD dr. __________,

specialista in chirurgia del piede dell’Ospedale __________ di __________, del

seguente tenore:

"

(…).

Beurteilung / Procedere:

Bei postoperativ anhaltenden

Beschwerden und durchgeführtem CT besprechen wir die Möglichkeit des Subtalargelenks

als ursächlich für die Schmerzen. Zur weiteren Diagnostik werden wir ein

SPECT-CT durchführen. Anschliessend werden wir den Patienten erneut in unserer

Sprechstunde sehen, um über das Ergebnis zu sprechen. Des Weiteren haben wir

mit dem Patienten die mögliche operative Therapie mittels Subtalar-Arthrodese

besprochen.” (Doc. 282)

Con successivo referto del 22 giugno

2022 il PD dr. __________ ha rilevato che:

"

(…)

Beurteilung und Behandlungsvorschlag:

Der Patient leidet glaubhaft weiterhin

an posttraumatischen Schmerzen nach schwerer Distorsion des rechten Sprunggelenkes

und Mittelfusses vor 3 Jahren. Indem sich das OSG

stabilisiert, resp. beruhigt hat, persistierende Schmerzen im Bereich des

Chopart-Gelenkes mit massiven Schmerzen bei Supination.

Als morphologisches

Substrat finden wir im heutigen SPECT einen massiven uptake im Bereich eines

kleinen Ausrissfragmentes am Processus anterior calcanei.

Bei glaubhaftem Leidensdruck

gehe ich davon aus, dass die konservativen Massnahmen ausgeschöpft sind und

sich eine aktive Massnahme aufdrängt. Dafür schlage ich die Resektion des

Fragmentes vor, verbunden mit einer plastischen Rekonstruktion des Ligamentum

bifurcatum mittels eines Plantarissehnen-Graft.

Alternativ wäre auch

eine Triple-Arthrodese möglich, ich denke aber, dass dies eine zu aggressive Massnahme

wäre.

Ich habe die Situation

mit dem Patienten eingehend besprochen. Offensichtlich will sich Herr RI

1 im Juli 2022 noch in der __________ in __________ zu einer Zweitmeinung

vorstellen.

Er wird sich anschliessend wieder mit

uns in Verbindung setzen zur Planung der weiteren Massnahmen, resp. der

Operation.” (Doc. 289)

In data

25 luglio 2022 l’assicurato si è sottoposto ad una visita presso il dott. __________

dell’Istituto ortopedico __________ di __________, il quale ha redatto il

seguente referto:

"

riferisce infortunio sul lavoro del 20.05.2019 con frattura apofisi

anteriore del calcagno e lesione legamentosa caviglia destra trattata

chirurgicamente in altra sede di sintesi con due viti successivamente rimosse.

Instabilità legamentosa esterna, frammento a livello dell’apofisi anteriore del

calcagno, dolore e deficit funzionale.

Si discute dettagliatamente il caso con

il paziente. Si discutono i diversi tipi di trattamento tra cui quello

chirurgico: vantaggi, svantaggi, rischi, benefici e possibili complicanze. Il

paziente riferisce di aver ben compreso la patologia di cui è affetto e

l’intervento chirurgico propostogli ed accetta di essere sottoposto ad

intervento chirurgico. Si consiglia intervento chirurgico di ricostruzione

capsulo-legamentosa esterna asportazione frammento apofisi anteriore calcagno

Porterà RMN della caviglia destra al

ricovero.

Il paziente si riserva di decidere se

eseguire l’intervento. Si pone in lista d’attesa per intervento chirurgico.”

(Doc. 301)

In data 11 luglio 2022 l’Istituto

assicuratore, preso atto dei referti specialistici prodotti dal legale

dell’interessato, ha ritenuto opportuno interpellare lo stesso PD dr. __________

chiedendogli di precisare se, tenuto conto del fatto che secondo il dr. __________

la situazione dell’assicurato non è più suscettibile di miglioramento

sensibile, l’intervento prospettato rivesta carattere palliativo o curativo e,

in quest’ultimo caso, “di descrivere nel dettaglio il miglioramento sensibile

atteso dal medesimo” (doc. 295).

Con risposta del 18 agosto 2022, il PD

dr. __________ ha precisato:

"

In Beanwortung Ihrer Anfrage vom 18.05.2022 kann ich auf mein Schreiben

vom 22.06.2022 verweisen. Hier habe ich festgehalten, dass der Patient

Considerandi

weiterhin Schmerzen hat, die glaubhaft von der erlittenen Verletzung herrühren.

Dies hat sich auch im SPECT-CT vom

20.06.2022

bestätigt, wo sich eine Aktivierung im Bereiche der Abrissfraktur des

Ligamentum bifurcatum bestätigt.

Distorsionsverletzungen des

Chopart-Gelenkes sind erfahrungsgemäss schwierig zu behandeln und hinsichtlich

der Prognose weit ungünstiger als OSG-Distorsionen. Sind primär Domäne einer

konservativen Behandlung. Dies haben wir im vorliegenden Fall auch durchgeführt.

Sollten die Beschwerden persistieren, kann durch eine Rekonstruktion des

Ligamentum bifurcatum mit einer Plantarissehne oder sonstigem Transplantat eine

Besserung erwartet werden, ggf. auch von der Triple-Arthrodese. Dies habe ich

in meinem Schreiben auch festgehalten. Insgesamt ist

erfahrungsgemäss von einer eher ungünstigen

Prognose auszugehen, wenn es zu einem chronischen Schmerzsyndrom kommt, wie im

vorliegenden Fall. Nichts desto trotz würde ich, sollten die Beschwerden persistieren,

ein operatives Vorgehen vorschlagen, da doch zumindest mit einer teilweisen

Verbesserung der Schmerzsituation wie auch der Belaslbarkeit gerechnet werden

darf.” (Doc. 307)

Prima di procedere all’emanazione

della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha nuovamente interpellato

il perito, dr. __________, al fine di stabilire se gli argomenti del PD dr. __________

fossero in grado di modificare le conclusioni peritali, con riferimento in

particolar modo alla questione della stabilizzazione dello stato di salute e

all’esigibilità dell’intervento proposto.

Il dr. __________, con complemento

peritale dell’8 novembre 2022, si è così espresso:

"

(…)

Conclusioni

Il sottoscritto ha esaminato il

paziente il 26.11.2021 e dichiarava che l’intensità dei disturbi non poteva essere

obiettivata visti i dati a disposizione.

Ha trovato un processo anteriore del

calcagno destro completamente consolidato e, secondo la documentazione, nessuna

instabilità intraoperatoria e nessuna instabilità alla caviglia all’esame

odierno.

Non ha trovato segni di risparmio della

gamba destra.

Ha parlato di un’estensione incosciente

dei sintomi.

Sulla base di questo, ha grandi dubbi

che un nuovo intervento potrebbe migliorare la neuropatia cronica che il

paziente presenta.

Condivide l’opinione del Prof. __________

che la prognosi è piuttosto sfavorevole (vedi lett. Prof. __________ del

18.08.2022).

Nessuno dei due medici, né il Prof. __________,

né il dr. __________ vedono un miglioramento significativo (non solamente

parziale) con un nuovo intervento.

Accanto a questo giudizio puramente

medico c’è il giudizio puramente medico assicurologico.

Secondo la legge LAINF un intervento

che non porta un sensibile miglioramento dello stato di salute non è esigibile.

Questo significa che ulteriori cure palliative sono a carico dell’assicurazione

malattia.

Per quel che concerne la causalità e la

menomazione di integrità non c’è modificazione.” (Doc. 37 classatore numero 3).

Unitamente

al ricorso, il patrocinatore ha prodotto un ulteriore rapporto del PD dr. __________

del 14 dicembre 2022, del seguente tenore:

"

Auf Ihre Fragen hinsichtlich obgenannten Versicherlen habe ich bereits

einem Schreiben vom 18.08.2022 geantwortet.

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass

sich die Situation nicht verbessert hat, im Gegenteil, die Beschwerden haben für

den Patienten in dem Masse zugenommen haben, dass ein operatives Verfahren

notwendig wird. Ich bitte Sie um Kenntnisnahme.

Wie mir Herr RI 1 mitgeteilt hat, soll

die CO 1 die Bezahlung einer Operation ablehnen. Dies ist mir

unklar und als medizinischer Sicht auch nicht vertretbar. Die Beschwerden sind

glaubhaff auf dieses Problem zurückzuführen und wie ich in einem letzten Schreiben

mitgeteilt habe, dies ist nach einer derartigen Verletzung des Chopart-Gelenkes

nicht ungewöhnlich.

Ich danke Ihnen für

die Kenntnisnahme und bitte Sie ggf. um Stellungnahme.” (Doc. 326)

In corso di causa, l’insorgente ha

comunicato al TCA di avere consultato anche la dr.ssa __________, specialista

in chirurgia del piede presso la __________, la quale, con messaggio di posta

elettronica del 22 febbraio 2023, ha così risposto alla richiesta di

precisazioni dell’avv. RA 1 (cfr. doc. CC) a proposito dello scopo e dei

risultati che mira ad ottenere il prospettato intervento di artrodesi

articolazione calcaneo-cuboidale al piede destro (cfr. doc. BB):

"

L’intervento mira a migliorare la Sua situazione attuale riducendo i

dolori. Io mi aspetto che questo intervento porti benefici alla Sua attuale

condizione, ma, come spesso accade in medicina, non posso sapere in che misura

Lei migliorerà visto che ha comunque già un’artrosi dell’articolazione calcaneo-cuboidale.

Più di così non posso dirle. Purtroppo

la medicina non è sempre prevedibile come vorremmo.” (Doc. DD)

2.3.3

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996.

U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto

(cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.3.4

Nella presente

fattispecie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questa Corte ritiene di poter fare propria la valutazione

peritale, motivata ed esauriente, fornita dal dr. __________ a proposito della

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente a contare

dal mese di dicembre 2021.

Il TCA non ignora che,

secondo gli specialisti consultati dall’assicurato, le opzioni

terapeutiche non sarebbero, invece, esaurite: sia il PD dr. __________,

che la dr.ssa __________, hanno infatti consigliato di procedere con un

intervento chirurgico di artrodesi, visto il peggioramento dei dolori.

Ora,

al di là della questione a sapere se un tale intervento sia in grado, o meno,

di apportare un effettivo miglioramento (posto che il dr. __________ ha

inizialmente affermato che in casi come quello dell’assicurato la prognosi

risulti piuttosto sfavorevole, mentre in seguito ha parlato di un “parziale

miglioramento”, cfr. doc. 307, mentre la dr.ssa __________ ha genericamente

indicato di aspettarsi che questo intervento porti dei “benefici

alla Sua attuale condizione, ma, come spesso accade in medicina, non posso

sapere in che misura Lei migliorerà visto che ha comunque già un’artrosi

dell’articolazione calcaneo-cuboidale”, cfr. doc. DD), resta il

fatto che, in ogni caso, non è stato dimostrato che lo stesso possa ancora apportare

un notevole miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurato.

Al

riguardo, va qui evidenziato che avendo l’assicurato già ritrovato, senza

l’artrodesi in questione, una capacità lavorativa superiore al 90% nella

propria professione, secondo quanto valutato dal dr. __________ in sede

peritale, è evidente che un ulteriore intervento potrebbe al più ridurre i

dolori, come auspicato dalla dr.ssa __________ – fermo restando l’estensione

incosciente dei sintomi rilevata nella valutazione peritale del dr. __________

- ma non avrebbe in ogni caso un’influenza significativa in termini di capacità

lavorativa.

Nello

stesso senso, del resto, si è pure espressa l’Alta Corte in un caso analogo,

oggetto della STF 8C_93/2022 del 19 ottobre 2022. Anche in quel caso - concernente

un assicurato, muratore, il quale aveva subito, dopo una caduta, la frattura

del calcagno ed era stato operato due volte, e nel quale l’assicuratore

infortuni aveva riconosciuto le prestazioni di corta durata per due anni, dopodiché

aveva assegnato una rendita di invalidità del 21% (discapito economico nello

svolgimento di altre attività, non essendo più esigibile la propria) e un’IMI

del 5% - l’Alta Corte, confermando il giudizio dei primi giudici (i quali

avevano considerato corretto l’agire dell’amministrazione), aveva ritenuto che

l’intervento di artrodesi al quale l’assicurato si era sottoposto dopo la

chiusura del caso non fosse in grado di rimettere in discussione la

stabilizzazione dello stato di salute, con le seguenti argomentazioni:

" Le

recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir considéré

que son état de santé était stabilisé à la date de la décision de la CNA alors

qu'il n'aurait pas cessé d'évoluer au gré des nombreuses interventions

chirurgicales subies.

4.2

Les premiers juges ont constaté qu'il ne ressortait pas des

rapports médicaux versés au dossier que postérieurement au 1er octobre 2018, il

y avait lieu d'attendre de la poursuite du traitement une sensible amélioration

de l'état de santé et de la capacité de travail du recourant (cf. art. 19

al. 1 LAA). Le fait qu'une nouvelle intervention chirurgicale (arthrodèse

sous-talienne) ait été pratiquée en juin 2020 ne permettait pas de conclure à

un état de santé non stabilisé, dès lors qu'il n'était pas établi que cette

intervention était propre à améliorer notablement l'état de santé et la

capacité de travail du recourant. Il en allait de même avec la révision de

cicatrice du pied gauche pratiquée en mai 2021. Au demeurant, ces deux

dernières interventions avaient été pratiquées postérieurement au prononcé de

la décision sur opposition; or le juge des assurances sociales appréciait la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment où la décision litigieuse était rendue (ATF 121 V 362 consid.

1b). En outre, le fait que le recourant s'était vu prescrire de la physiothérapie

et une infiltration postérieurement à la décision attaquée ne remettait pas en

question la stabilisation de l'état de santé, dès lors que selon la

jurisprudence, la prescription d'antalgiques et de séances de physiothérapie

était compatible avec un état stabilisé (arrêt U 316/03 du 26 mars 2004 consid.

3.3).

4.3

Le recourant ne discute pas cette motivation, laquelle n'est

au demeurant pas critiquable. Il ressort en effet des pièces du dossier

qu'avant le médecin d'arrondissement de la CNA, les médecins de la CRR avaient

indiqué que l'on pouvait s'attendre à une stabilisation sous l'angle médical

trois à quatre mois après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (soit en

février-mars 2018). Quant au docteur D.________, qui avait réalisé l'opération précitée

en novembre 2017, il avait exposé dans ses rapports des 11 et 22 janvier 2019

qu'au moment où la CNA avait rendu sa décision initiale en novembre 2018,

l'état de santé était relativement stable. Lors d'une consultation en janvier

2019, il avait été constaté une amélioration d'un point de vue fonctionnel, en

ce sens que le patient s'était présenté pour la première fois sans moyen

auxiliaire, bien qu'il semblât toujours handicapé par les douleurs. A la

question de savoir si une dégradation de l'état de santé - ensuite de

l'accident du 9 août 2016 - avait été constatée, en particulier avant le

prononcé de la décision du 27 novembre 2018, le docteur D.________ avait

répondu que les symptômes étaient restés stables depuis la première

consultation et que l'état de santé ne s'était pas dégradé depuis le prononcé

de la CNA. Interrogé par le conseil du recourant au sujet de futures

interventions chirurgicales, le docteur D.________ avait encore indiqué qu'une

arthrodèse sous-talienne et calcanéocuboïdienne pouvait éventuellement être

envisagée et que la question devait être rediscutée, mais qu'il était fortement

improbable qu'une nouvelle chirurgie améliore la situation. Une telle

intervention paraissait impropre à se répercuter sur la capacité résiduelle de

travail et dans ce genre de situation, chez des travailleurs de force, les

résultats étaient systématiquement décevants.

4.4

Vu ce qui précède, il n'est pas établi que la poursuite du

traitement médical, en particulier les nouvelles interventions chirurgicales

pratiquées en juin 2020 et mai 2021, aient été propres à améliorer sensiblement

l'état de santé et la capacité de travail du recourant.”

Analogamente

alla giurisprudenza appena illustrata, anche nel caso di specie non è

dimostrato che l’intervento di artrodesi possa migliorare sensibilmente lo

stato di salute e la capacità lavorativa già praticamente completa

dell’assicurato.

Del resto, lo stesso medico curante

dell’assicurato, dr. __________, con referto del 14 aprile 2022, riferendosi

alle difficoltà di deambulazione dell’assicurato, ha espressamente indicato che

non vi sono opzioni terapeutiche finalizzate ad un ripristino del passo

normale” (cfr. doc. D).

In

esito a tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque accertato,

perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico

del settore della sicurezza sociale, che al momento in cui l’istituto

assicuratore ha chiuso il caso (10 dicembre/31 dicembre 2021), lo stato di

salute infortunistico dell’assicurato era ormai stabilizzato ai sensi dell’art.

19.

cpv. 1 LAINF.

Stante

ciò, l’amministrazione era pertanto legittimata a dichiarare estinto il diritto

alle prestazioni di corta durata nei tempi stabiliti dal perito e a valutare le

prestazioni di lunga durata (in casu il diritto all’IMI).

Da sottolineare, inoltre,

come l’assicuratore LAINF abbia corrisposto le prestazioni di corta durata per

un lungo periodo (oltre due anni e mezzo) prima di sospenderle e passare alla

valutazione di quelle di lunga durata.

Infine, questo Tribunale non ha

motivo per distanziarsi dall’apprezzamento del dr. __________ neppure con

riferimento alla diversa valutazione della capacità lavorativa fornita dal dr. __________

nel referto del 14 aprile 2022 (cfr. doc. D).

A tale riguardo, questo Tribunale

evidenzia che, visto che la perizia del dr. __________ è stata realizzata nel

rispetto dei dettami di cui all’art. 44 LPGA, non bastano unicamente dei lievi

dubbi per poter rimettere in discussione la fondatezza della valutazione

peritale, ma occorrono, al contrario, degli elementi concreti, in casu non dati.

Il dr. __________ si è infatti

limitato ad indicare che l’esigibilità lavorativa è “ridotta e quantificabile

in una forchetta fra il 30% e il 50%” a causa della difficoltà di deambulazione

con un passo non armonioso e della zoppia, nonché per la sintomatologia

dolorosa (cfr. doc. D).

Ora, questi elementi, già

analizzati e presi in debita considerazione dal dr. __________, non rappresentano

degli argomenti concreti atti a mettere in dubbio le conclusioni peritali.

Da

ultimo, a proposito delle contestazioni del legale dell’insorgente a proposito

del fatto che l’assicuratore infortuni avrebbe, a torto, omesso di sottoporre l’interessato

ad una visita psichiatrica, questo Tribunale non può che concordare con le

considerazioni espresse dall’Istituto assicuratore a proposito della loro

inconsistenza.

Dagli

atti all’incarto, infatti, non risulta che l’assicurato sia mai stato, né sia

attualmente, in cura psichiatrica.

Alla

luce di questi elementi, non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento. In

mancanza di una patologia psichiatrica attestata da uno specialista in materia,

risulta del tutto superfluo sia l’allestimento di una perizia psichiatrica, sia

una disamina del nesso di causalità adeguata tra (non dimostrati) disturbi

psichici e infortunio, come invece preteso dal legale dell’insorgente (cfr. doc.

I).

A fronte di una situazione

giudicata sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove (in particolare, ad esperire una perizia pluridisciplinare come preteso

dal patrocinatore dell’insorgente).

In proposito, va ricordato che, per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.4

Entità dell’indennità per

menomazione dell’integrità

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma

di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare

massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata

secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere

fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere,

all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le

eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF

113.

V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.

Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna

1992, p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono

indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga

gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in modo

adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla

salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per

menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Nella concreta evenienza, basandosi

sulla valutazione peritale del dr. __________ del 26 novembre 2021, l’Istituto

assicuratore, con la decisione del 4 aprile 2022, poi confermata con la

decisione su opposizione qui impugnata (doc. A), ha riconosciuto all’assicurato

il diritto ad un’IMI del 5%.

Al riguardo, il dr. __________ si è

così espresso:

"

(…)

11.

Valutazione della menomazione

d’integrità riconducibile esclusivamente all’evento del 20.05.2019 secondo gli

estratti medici __________ e fermo restando il rischio di prevedibili

aggravamenti futuri.

A causa dei disturbi soggettivi,

unicamente parzialmente oggettivabili, il paziente ha una menomazione di

integrità del 5%, incluso un peggioramento nei prossimi 10 anni.

È probabile che il paziente a causa di

una progressione dell’artrosi all’articolazione Chopart (parte mediale:

talo-navicolare) e non laterale (calcaneo-cuboidale) la menomazione ammonti al

5% secondo la tabella 5.2 della SUVA: “artrosi parziale di modica entità”. La

menomazione di integrità può essere divisa tra i due infortuni (2017 e 2019).

Gli esiti dell’infortunio del 2017 comportano una menomazione dell’integrità di

4/5 (cioè 4%) e la menomazione dovuta agli esiti dell’infortunio del 2019

ammonta ad 1/5 (cioè 1%).” (Doc. 264)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

ritiene che non sussista alcun motivo che gli permetta di scostarsi da quanto

deciso dall'assicuratore infortuni, sulla base della valutazione peritale del

dr. __________.

In effetti,

a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.),

questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla

valutazione peritale enunciata dal dr. __________, specialista che vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Il dr. __________ ha infatti in maniera esaustiva e ben motivata esposto le

ragioni del proprio apprezzamento, motivo per il quale, vista anche l’assenza

di documentazione medico-specialistica di senso contrario, non vi è ragione per

distanziarsene.

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata assegnata un'IMI del 5%.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi di una

controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in:

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti