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Decisione

35.2023.21

Discussa l'esistenza di un infortunio (negata in assenza di un evento ben preciso descritto dall'assicurata) e di una lesione parificata (pure negata in assenza di una delle diagnosi elencata dalla legge)

15 maggio 2023Italiano23 min

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.21

mm

Lugano

15 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8

marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8

febbraio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data 17

agosto 2022, la Cassa __________ ha comunicato all’CO 1 che RI 1, il 29 luglio

2022, nell’ambito di un programma occupazionale presso la __________ di __________,

aveva accusato disturbi al polso sinistro

“spostando della merce”

(doc. 1).

Dal

referto 3 agosto 2022 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________

si evince che l’assicurata aveva riferito che i dolori all’avambraccio sinistro

si erano acuiti a partire da domenica 31 luglio 2022 ma che erano in realtà

apparsi già al momento in cui aveva iniziato a lavorare per la __________,

dunque da inizio giugno 2022. I sanitari hanno formulato la diagnosi di “recidiva

di tendinopatia dei flessori polso sinistro” (doc. 24).

A

margine del consulto del 29 settembre 2022, il PD dott. __________, spec. FMH

in chirurgia della mano, ha posto la “ipotesi diagnostica” di “neuropatia

a carico del mediano di senso post-traumatico” e ha disposto l’esecuzione

di un approfondimento neurologico (doc. 35).

L’esame

ENMG, effettuato nel corso dell’ottobre 2022, è risultato nella norma (doc.

46).

1.2. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30

dicembre 2022, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a

prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi al polso sinistro non erano

da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi

non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio

(cfr. doc. 60).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 69), in

data 8 febbraio 2023, l’amministrazione ha confermato in sostanza la sua prima

decisione (doc. 70).

1.3. Con

tempestivo ricorso, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata, argomentando quanto segue:

"

(…) Come riferito nei vari incontri e scritti, dal momento che ho

iniziato presso la __________, __________, ordinato dalla disoccupazione, per

il tramite dell’URC, avendo dei polsi fini e delicati, ho avvertito subito dal

primo giorno, che non potevo fare questo tipo di lavoro continuato, per questo

mi hanno trasferito in un reparto diverso.

Il giorno 29 luglio 2022, dando una

mano a una collega, quando al momento di spostare un grosso pentolone a due

manici, rialzata dal pavimento, improvvisamente perdo la presa con la mia mano

destra, a qual momento mi sono trovata tutto il peso sulla mano sinistra, non

riuscendo ad assicurarlo, ma facendo tutto il possibile di trattenerlo mi

cadeva torcendomi il polso, per questo motivo ritengo che sia un caso

d’infortunio.

Il 2 agosto 2022 mi sono fatta

accompagnare al pronto soccorso di __________ per farmi vedere, nei giorni

successivi mi sono recata dal dott. __________, e mi fissava un appuntamento

col dott. __________.

Poiché considero il danno al mio polso

dovuto a una distorsione importante, torsione, avvenuta sul posto di lavoro e

confermata dal dott. __________ nella sua diagnosi, ritengo che sia da

considerare infortunio, nel mio ultimo reclamo alla CO 1 gli ho chiesto

l’opportunità di una successiva visita a un dottore neutro, nessun cenno da

parte della stessa. (…).” (doc. IV)

1.4. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

Fatti

1.5. In data

30 marzo 2023, l’insorgente si è in sostanza riconfermata nelle proprie

allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VIII).

L’amministrazione

si è pronunciata in proposito il 6 aprile 2023 (doc. X + allegato).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. In

concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era

legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro

annunciatogli, per il motivo che

l’assicurata non sarebbe rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge, né

il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai

postumi d’infortunio, oppure no.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili

ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo

articolo.

2.4. Nel caso

di specie, è innanzitutto utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1,

il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale

disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni

ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato

soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte

federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni

deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in

virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai

sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2

LAINF.

Alla

luce di quanto precede, questo Tribunale è tenuto in primo luogo a esaminare se

l’assicurata è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4

LPGA, oppure no.

2.5. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute

(fisica o psichica)

- un fattore causale

esterno

- la straordinarietà di

tale fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.6. Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve

accadere nel mondo esterno.

Quando

il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.7. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116

V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler,

Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8. In

concreto, in data 17 agosto 2022, la Cassa __________ ha annunciato

all’assicuratore che il 29 luglio 2022

era accaduto un evento

riguardante il polso sinistro della ricorrente.

L’evento

è così stato descritto:

"

Spostando della merce.”

Agli

atti figura un secondo annuncio d’infortunio, datato 18 agosto 2022, presentato

dalla ditta __________ di __________, altro datore di lavoro dell’assicurata,

dal quale si evince la seguente descrizione:

"

altre attività: mentre si accingeva a sollevare del materiale da

sistemare sugli scaffali, ha sentito un forte dolore improvviso al polso

sinistro.” (doc. 2)

Invitata

dall’amministrazione a precisare la dinamica dell’evento, l’insorgente ha

dichiarato quanto segue:

"

Le circostanze attribuite alla comparsa dei disturbi sono iniziate nel

mese di giugno quando sono stata assegnata alla __________ di __________ dalla

disoccupazione. Un lavoro fisico al quale il mio corpo non era abituato, fatto

di continui spostamenti di merci da una parte all’altra del magazzino. Con il

tempo il mio polso ha cominciato a fare male. Il giorno 29 di luglio ’22, il

dolore è arrivato al culmine, partendo dalla mano fino alla spalla. Ho pensato

che il dolore potesse passare con un po' di riposo e ho approfittato del ponte

del 1° agosto ’22 per riposarmi 3 giorni (dal 30, 31 luglio, e 1° agosto).

Purtroppo non ha funzionato e il dolore era ancora intenso e il 2 di agosto. A

quel punto ho chiesto a qualcuno di accompagnarmi al pronto soccorso dell’__________

di __________, visto che non potevo nemmeno guidare. Il fastidio riscontrato fu

la tendinopatia come già scritto nel rapporto.”

Ella

ha quindi risposto negativamente alla questione di sapere se fosse “accaduto

qualcosa di particolare (scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa ecc.)”.

L’insorgente

ha infine firmato di proprio pugno il questionario (cfr. doc. 10).

Questo

Tribunale constata che le indicazioni fornite dall’assicurata il 1° settembre

2022 (doc. 10), grazie alle quali sono state precisate le descrizioni contenute

nelle notifiche d’infortunio (doc. 1 e 2), corrispondono in sostanza a quelle

che figurano nel rapporto 3 agosto 2022 del PS dell’Ospedale __________ di __________

(doc. 24, p. 1: “Paziente di anni 52, nota per antecedente di tendinite

avambraccio sinistro, seguita in passato (19 anni fa) dal dott. __________ a __________.

Riferisce forti dolori all’avambraccio sinistro da domenica 31.07.2022. La paziente

riferisce aver iniziato a lavorare per la __________ e da quel momento

(01.06.22) ha iniziato ad avere di nuovo dolori.”).

Dopo

aver appreso del rifiuto di assumere il caso da parte dell’assicuratore

convenuto (cfr. doc. 50), con scritto del 29 novembre 2022, la ricorrente ha

fornito la seguente descrizione del sinistro:

"

Stavo svolgendo il mio lavoro, rialzata dal pavimento, quando al momento

di spostare un grosso pentolone a due manici, improvvisamente perdo la presa

con la mia mano destra, a quel momento mi sono trovata tutto il peso sulla mano

sinistra, non riuscendolo ad assicurarlo, ma facendo tutto il possibile per

trattenerlo, mi cadeva torcendomi il polso (…).” (doc.

55)

Questa

versione è poi stata ancora ribadita in sede di opposizione (doc. 69) e di

ricorso (doc. IV).

2.9. Chiamata

a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge,

questa Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni

Considerandi

differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non

possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA

del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una

critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del

18.

dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se

dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.

RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata

versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da

altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In

concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA

ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la

dinamica dell’evento annunciato, su quanto dichiarato dall'assicurata il 1°

settembre 2022. In quell’occasione, ella ha affermato che il dolore al polso

sinistro era apparso (o meglio riapparso dato che ne aveva già sofferto in

passato - cfr. doc. 24) in concomitanza con l’inizio dell’attività presso la __________,

spostando merce da un punto all’altro del magazzino, per raggiungere il suo

apice il 29 luglio 2022, senza che fosse peraltro accaduto qualcosa di

particolare.

Il

fatto, indicato dall’assicurata il 1° settembre 2022, che il polso avrebbe

subito una torsione a seguito della caduta di un pesante pentolone a due manici

sfuggitole dalla mano destra, è una circostanza che ha modificato la sostanza

della prima versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente andate come è

stato sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale ragione l’insorgente

non l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali quesiti sottopostigli

dall’amministrazione.

In tale contesto, va sottolineato che la prima

volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio

assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere

di quello che figura agli atti sub doc. 10, ritenuto che spetta al

datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è

stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica

d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta

incontestata in giudicato). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni

fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del

questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento

e secondo quali modalità (per un caso in cui la Corte federale ha applicato il

principio della “dichiarazione della prima ora”, si veda la STF 8C_101/2022 del

22.

dicembre 2022).

2.10

Nel caso

di specie, vista la dinamica descritta dall’assicurata nel doc. 10, il TCA ritiene che il danno alla salute che ella ha

lamentato non possa essere fatto risalire a un infortunio ai sensi di legge.

La

ricorrente non è infatti stata in grado di specificare un evento ben

preciso interessante l'estremità superiore sinistra.

A

questo proposito, va ricordato che nel rispondere alle domande che le sono

state sottoposte dall’amministrazione, ella ha semplicemente riferito di una

progressiva insorgenza dei dolori al polso sinistro, da imputare ai “continui

spostamenti di merci da una parte all’altra del magazzino”. L'assicurata

non ha quindi saputo identificare un avvenimento lesivo singolare.

Questa

Corte è del resto giunta a identica conclusione in una sentenza del 9 luglio

1997, pubblicata in: RDAT I-1998 p. 327, riguardante una fattispecie in cui un

giovane giocatore di hockey su ghiaccio - uno sport in cui i giocatori

notoriamente si scambiano colpi non indifferenti - sofferente di una lesione al

labbro glenoidale anteriore della spalla destra, non era stato in grado

d’attribuire il danno alla salute lamentato a un episodio preciso.

Il TCA

è pervenuto allo stesso risultato in una sentenza 35.1998.105 del 13 gennaio

1999.

non pubblicata, concernente un assicurato che, al termine di un

allenamento di calcio in palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna

del ginocchio destro, rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del

muscolo semitendinoso e semimembranoso destro. Egli aveva preteso rammentare di

essere caduto e di aver ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a

specificare un fatto ben preciso interessante il ginocchio destro.

In

un’altra pronunzia 35.2000.66 del 30 maggio 2001, cresciuta incontestata

in giudicato, questa Corte ha parimenti negato l’intervento di un infortunio ai

sensi di legge, nel caso di un’assicurata che aveva lamentato dolori alla mano

e al braccio destro durante un trasloco, senza specificazione di un evento ben preciso interessante quella

parte del corpo. A proposito dell’assunto ricorsuale secondo cui il danno alla

salute era stato provocato da uno sforzo eccessivo compiuto per sollevare un

peso, il TCA ha rilevato che “… è senz'altro usuale che, nel corso di un trasloco, ci si veda costretti a sollevare dei

pesi. Tuttavia, ciò non è sufficiente per ammettere l'esistenza di un

infortunio, giacché, ancora una volta, un evento specifico, circoscritto nel

tempo e nello spazio, che presenti, segnatamente, le caratteristiche della

repentinità e della straordinarietà, non ha potuto essere posto in luce.”.

La

presenza di un infortunio è infine stata negata in una sentenza 35.2022.69

del 30 gennaio 2023, anch’essa cresciuta in giudicato, concernente un operaio

edile che aveva accusato disturbi al piede sinistro, poi inquadrati nella

diagnosi di lesione parziale del tendine d’Achille e tendinosi, nel continuare

“a salire e scendere” dal dumper, rispettivamente “nei vari movimenti”

richiesti dai lavori di realizzazione di scarpate ai bordi di una strada, senza

dunque identificare uno specifico avvenimento lesivo. Il TCA ha ritenuto

irrilevante la circostanza che, in un secondo tempo, l’assicurato avesse

preteso che il tallone sarebbe stato urtato dalla piastra battitrice azionata

da un collega.

Il

fatto che il dott. __________ abbia sostenuto che la neuropatia interessante il

nervo mediano, peraltro soltanto sospettata (e, del resto, nemmeno confermata

dall’ENMG dell’ottobre 2022), sarebbe stata di natura “post-traumatica”

(doc. 35), non giova all’assicurata. In effetti, secondo una costante

giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le

caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da

constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento

delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro

l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 51). Al

riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla

nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente

un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio

ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario

e/o repentino (cfr. STF 8C_57/2007 del 17 luglio 2007 consid. 3.2 e riferimenti

ivi menzionato).

2.11

Il TCA ritiene

inoltre che la decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura

in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa

essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio

(cfr. doc. 70, p. 6).

Giusta

l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto

che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nel luglio 2022,

l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti

– fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del

menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett.

e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e

lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente

all’usura o a una malattia.

Al

riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9

cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha

rinunciato al criterio del fattore esterno.

Nella

già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.4.), la Corte federale,

avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in

presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di

principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non

dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in

questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50%

(consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale

onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione

corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta

dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante

nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro

le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito

dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica

relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h

LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata.

Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che

alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal

punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di

un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che

la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e

identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere

l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello

dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è

costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una

malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La

prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera

prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche

quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo

l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione

in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento

potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).

Sul

tema, si veda pure STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF

8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 - 5.5.

Nella

presente fattispecie, secondo questo Tribunale, fa difetto l’esistenza di una

diagnosi ricadente nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, così come ha

pertinentemente osservato l’istituto assicuratore resistente (doc. VI: “Gli

atti medici non solo non hanno messo in luce una delle lesioni di cui all’art.

6.

cpv. 2 LAINF ma evidenziato la presenza di problematiche croniche (…).”).

In

effetti, dalla documentazione medica agli atti risultano, nell’ordine, le

diagnosi di “recidiva di tendinopatia flessori polso sinistro” (doc.

24), di “stiramento tendini estensori polso/mano sx” (doc. 9) e di “sospetta

neuropatia a carico del mediano post-traumatica” (doc. 35; diagnosi

peraltro non confermata dall’ENMG del 18 ottobre 2022, doc. 46). Nessuna di

esse figura nella lista esaustiva delle lesioni parificate di cui all’art. 6

cpv. 2 LAINF.

La

responsabilità dell’CO 1 non può dunque essere considerata impegnata neanche a

titolo di lesione parificata a infortunio.

In

esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante

la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato l’assunzione dell’evento

annunciato, deve essere confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il

legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese

giudiziarie.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires

pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21

juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

2.13

La

domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente è priva di

oggetto, considerato che ella non è patrocinata da un avvocato e che, d’altra

parte, la presente procedura è gratuita (cfr. supra, consid. 2.12.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria presentata da RI 1 è stralciata

siccome priva di oggetto.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti