35.2023.21
Discussa l'esistenza di un infortunio (negata in assenza di un evento ben preciso descritto dall'assicurata) e di una lesione parificata (pure negata in assenza di una delle diagnosi elencata dalla legge)
15 maggio 2023Italiano23 min
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.21
mm
Lugano
15 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8
marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8
febbraio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data 17
agosto 2022, la Cassa __________ ha comunicato all’CO 1 che RI 1, il 29 luglio
2022, nell’ambito di un programma occupazionale presso la __________ di __________,
aveva accusato disturbi al polso sinistro
“spostando della merce”
(doc. 1).
Dal
referto 3 agosto 2022 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________
si evince che l’assicurata aveva riferito che i dolori all’avambraccio sinistro
si erano acuiti a partire da domenica 31 luglio 2022 ma che erano in realtà
apparsi già al momento in cui aveva iniziato a lavorare per la __________,
dunque da inizio giugno 2022. I sanitari hanno formulato la diagnosi di “recidiva
di tendinopatia dei flessori polso sinistro” (doc. 24).
A
margine del consulto del 29 settembre 2022, il PD dott. __________, spec. FMH
in chirurgia della mano, ha posto la “ipotesi diagnostica” di “neuropatia
a carico del mediano di senso post-traumatico” e ha disposto l’esecuzione
di un approfondimento neurologico (doc. 35).
L’esame
ENMG, effettuato nel corso dell’ottobre 2022, è risultato nella norma (doc.
46).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30
dicembre 2022, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a
prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi al polso sinistro non erano
da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi
non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio
(cfr. doc. 60).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 69), in
data 8 febbraio 2023, l’amministrazione ha confermato in sostanza la sua prima
decisione (doc. 70).
1.3. Con
tempestivo ricorso, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata, argomentando quanto segue:
"
(…) Come riferito nei vari incontri e scritti, dal momento che ho
iniziato presso la __________, __________, ordinato dalla disoccupazione, per
il tramite dell’URC, avendo dei polsi fini e delicati, ho avvertito subito dal
primo giorno, che non potevo fare questo tipo di lavoro continuato, per questo
mi hanno trasferito in un reparto diverso.
Il giorno 29 luglio 2022, dando una
mano a una collega, quando al momento di spostare un grosso pentolone a due
manici, rialzata dal pavimento, improvvisamente perdo la presa con la mia mano
destra, a qual momento mi sono trovata tutto il peso sulla mano sinistra, non
riuscendo ad assicurarlo, ma facendo tutto il possibile di trattenerlo mi
cadeva torcendomi il polso, per questo motivo ritengo che sia un caso
d’infortunio.
Il 2 agosto 2022 mi sono fatta
accompagnare al pronto soccorso di __________ per farmi vedere, nei giorni
successivi mi sono recata dal dott. __________, e mi fissava un appuntamento
col dott. __________.
Poiché considero il danno al mio polso
dovuto a una distorsione importante, torsione, avvenuta sul posto di lavoro e
confermata dal dott. __________ nella sua diagnosi, ritengo che sia da
considerare infortunio, nel mio ultimo reclamo alla CO 1 gli ho chiesto
l’opportunità di una successiva visita a un dottore neutro, nessun cenno da
parte della stessa. (…).” (doc. IV)
1.4. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
Fatti
1.5. In data
30 marzo 2023, l’insorgente si è in sostanza riconfermata nelle proprie
allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VIII).
L’amministrazione
si è pronunciata in proposito il 6 aprile 2023 (doc. X + allegato).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. In
concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era
legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro
annunciatogli, per il motivo che
l’assicurata non sarebbe rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge, né
il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai
postumi d’infortunio, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili
ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo
articolo.
2.4. Nel caso
di specie, è innanzitutto utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1,
il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale
disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni
ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato
soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte
federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni
deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in
virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai
sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2
LAINF.
Alla
luce di quanto precede, questo Tribunale è tenuto in primo luogo a esaminare se
l’assicurata è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4
LPGA, oppure no.
2.5. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute
(fisica o psichica)
- un fattore causale
esterno
- la straordinarietà di
tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve
accadere nel mondo esterno.
Quando
il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.7. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116
V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler,
Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. In
concreto, in data 17 agosto 2022, la Cassa __________ ha annunciato
all’assicuratore che il 29 luglio 2022
era accaduto un evento
riguardante il polso sinistro della ricorrente.
L’evento
è così stato descritto:
"
Spostando della merce.”
Agli
atti figura un secondo annuncio d’infortunio, datato 18 agosto 2022, presentato
dalla ditta __________ di __________, altro datore di lavoro dell’assicurata,
dal quale si evince la seguente descrizione:
"
altre attività: mentre si accingeva a sollevare del materiale da
sistemare sugli scaffali, ha sentito un forte dolore improvviso al polso
sinistro.” (doc. 2)
Invitata
dall’amministrazione a precisare la dinamica dell’evento, l’insorgente ha
dichiarato quanto segue:
"
Le circostanze attribuite alla comparsa dei disturbi sono iniziate nel
mese di giugno quando sono stata assegnata alla __________ di __________ dalla
disoccupazione. Un lavoro fisico al quale il mio corpo non era abituato, fatto
di continui spostamenti di merci da una parte all’altra del magazzino. Con il
tempo il mio polso ha cominciato a fare male. Il giorno 29 di luglio ’22, il
dolore è arrivato al culmine, partendo dalla mano fino alla spalla. Ho pensato
che il dolore potesse passare con un po' di riposo e ho approfittato del ponte
del 1° agosto ’22 per riposarmi 3 giorni (dal 30, 31 luglio, e 1° agosto).
Purtroppo non ha funzionato e il dolore era ancora intenso e il 2 di agosto. A
quel punto ho chiesto a qualcuno di accompagnarmi al pronto soccorso dell’__________
di __________, visto che non potevo nemmeno guidare. Il fastidio riscontrato fu
la tendinopatia come già scritto nel rapporto.”
Ella
ha quindi risposto negativamente alla questione di sapere se fosse “accaduto
qualcosa di particolare (scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa ecc.)”.
L’insorgente
ha infine firmato di proprio pugno il questionario (cfr. doc. 10).
Questo
Tribunale constata che le indicazioni fornite dall’assicurata il 1° settembre
2022 (doc. 10), grazie alle quali sono state precisate le descrizioni contenute
nelle notifiche d’infortunio (doc. 1 e 2), corrispondono in sostanza a quelle
che figurano nel rapporto 3 agosto 2022 del PS dell’Ospedale __________ di __________
(doc. 24, p. 1: “Paziente di anni 52, nota per antecedente di tendinite
avambraccio sinistro, seguita in passato (19 anni fa) dal dott. __________ a __________.
Riferisce forti dolori all’avambraccio sinistro da domenica 31.07.2022. La paziente
riferisce aver iniziato a lavorare per la __________ e da quel momento
(01.06.22) ha iniziato ad avere di nuovo dolori.”).
Dopo
aver appreso del rifiuto di assumere il caso da parte dell’assicuratore
convenuto (cfr. doc. 50), con scritto del 29 novembre 2022, la ricorrente ha
fornito la seguente descrizione del sinistro:
"
Stavo svolgendo il mio lavoro, rialzata dal pavimento, quando al momento
di spostare un grosso pentolone a due manici, improvvisamente perdo la presa
con la mia mano destra, a quel momento mi sono trovata tutto il peso sulla mano
sinistra, non riuscendolo ad assicurarlo, ma facendo tutto il possibile per
trattenerlo, mi cadeva torcendomi il polso (…).” (doc.
55)
Questa
versione è poi stata ancora ribadita in sede di opposizione (doc. 69) e di
ricorso (doc. IV).
2.9. Chiamata
a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge,
questa Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni
Considerandi
differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii
giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non
possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA
del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una
critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del
18.
dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In
concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA
ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la
dinamica dell’evento annunciato, su quanto dichiarato dall'assicurata il 1°
settembre 2022. In quell’occasione, ella ha affermato che il dolore al polso
sinistro era apparso (o meglio riapparso dato che ne aveva già sofferto in
passato - cfr. doc. 24) in concomitanza con l’inizio dell’attività presso la __________,
spostando merce da un punto all’altro del magazzino, per raggiungere il suo
apice il 29 luglio 2022, senza che fosse peraltro accaduto qualcosa di
particolare.
Il
fatto, indicato dall’assicurata il 1° settembre 2022, che il polso avrebbe
subito una torsione a seguito della caduta di un pesante pentolone a due manici
sfuggitole dalla mano destra, è una circostanza che ha modificato la sostanza
della prima versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente andate come è
stato sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale ragione l’insorgente
non l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali quesiti sottopostigli
dall’amministrazione.
In tale contesto, va sottolineato che la prima
volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio
assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere
di quello che figura agli atti sub doc. 10, ritenuto che spetta al
datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è
stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica
d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta
incontestata in giudicato). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni
fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del
questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento
e secondo quali modalità (per un caso in cui la Corte federale ha applicato il
principio della “dichiarazione della prima ora”, si veda la STF 8C_101/2022 del
22.
dicembre 2022).
2.10
Nel caso
di specie, vista la dinamica descritta dall’assicurata nel doc. 10, il TCA ritiene che il danno alla salute che ella ha
lamentato non possa essere fatto risalire a un infortunio ai sensi di legge.
La
ricorrente non è infatti stata in grado di specificare un evento ben
preciso interessante l'estremità superiore sinistra.
A
questo proposito, va ricordato che nel rispondere alle domande che le sono
state sottoposte dall’amministrazione, ella ha semplicemente riferito di una
progressiva insorgenza dei dolori al polso sinistro, da imputare ai “continui
spostamenti di merci da una parte all’altra del magazzino”. L'assicurata
non ha quindi saputo identificare un avvenimento lesivo singolare.
Questa
Corte è del resto giunta a identica conclusione in una sentenza del 9 luglio
1997, pubblicata in: RDAT I-1998 p. 327, riguardante una fattispecie in cui un
giovane giocatore di hockey su ghiaccio - uno sport in cui i giocatori
notoriamente si scambiano colpi non indifferenti - sofferente di una lesione al
labbro glenoidale anteriore della spalla destra, non era stato in grado
d’attribuire il danno alla salute lamentato a un episodio preciso.
Il TCA
è pervenuto allo stesso risultato in una sentenza 35.1998.105 del 13 gennaio
1999.
non pubblicata, concernente un assicurato che, al termine di un
allenamento di calcio in palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna
del ginocchio destro, rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del
muscolo semitendinoso e semimembranoso destro. Egli aveva preteso rammentare di
essere caduto e di aver ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a
specificare un fatto ben preciso interessante il ginocchio destro.
In
un’altra pronunzia 35.2000.66 del 30 maggio 2001, cresciuta incontestata
in giudicato, questa Corte ha parimenti negato l’intervento di un infortunio ai
sensi di legge, nel caso di un’assicurata che aveva lamentato dolori alla mano
e al braccio destro durante un trasloco, senza specificazione di un evento ben preciso interessante quella
parte del corpo. A proposito dell’assunto ricorsuale secondo cui il danno alla
salute era stato provocato da uno sforzo eccessivo compiuto per sollevare un
peso, il TCA ha rilevato che “… è senz'altro usuale che, nel corso di un trasloco, ci si veda costretti a sollevare dei
pesi. Tuttavia, ciò non è sufficiente per ammettere l'esistenza di un
infortunio, giacché, ancora una volta, un evento specifico, circoscritto nel
tempo e nello spazio, che presenti, segnatamente, le caratteristiche della
repentinità e della straordinarietà, non ha potuto essere posto in luce.”.
La
presenza di un infortunio è infine stata negata in una sentenza 35.2022.69
del 30 gennaio 2023, anch’essa cresciuta in giudicato, concernente un operaio
edile che aveva accusato disturbi al piede sinistro, poi inquadrati nella
diagnosi di lesione parziale del tendine d’Achille e tendinosi, nel continuare
“a salire e scendere” dal dumper, rispettivamente “nei vari movimenti”
richiesti dai lavori di realizzazione di scarpate ai bordi di una strada, senza
dunque identificare uno specifico avvenimento lesivo. Il TCA ha ritenuto
irrilevante la circostanza che, in un secondo tempo, l’assicurato avesse
preteso che il tallone sarebbe stato urtato dalla piastra battitrice azionata
da un collega.
Il
fatto che il dott. __________ abbia sostenuto che la neuropatia interessante il
nervo mediano, peraltro soltanto sospettata (e, del resto, nemmeno confermata
dall’ENMG dell’ottobre 2022), sarebbe stata di natura “post-traumatica”
(doc. 35), non giova all’assicurata. In effetti, secondo una costante
giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le
caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da
constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento
delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro
l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 51). Al
riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla
nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente
un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio
ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario
e/o repentino (cfr. STF 8C_57/2007 del 17 luglio 2007 consid. 3.2 e riferimenti
ivi menzionato).
2.11
Il TCA ritiene
inoltre che la decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura
in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa
essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio
(cfr. doc. 70, p. 6).
Giusta
l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto
che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nel luglio 2022,
l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti
– fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del
menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett.
e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e
lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente
all’usura o a una malattia.
Al
riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9
cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha
rinunciato al criterio del fattore esterno.
Nella
già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.4.), la Corte federale,
avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in
presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di
principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non
dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in
questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50%
(consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale
onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione
corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta
dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante
nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro
le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito
dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica
relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h
LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata.
Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che
alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal
punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di
un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che
la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e
identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere
l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello
dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è
costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una
malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico
dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.
8.6).
La
prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera
prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche
quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo
l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione
in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento
potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).
Sul
tema, si veda pure STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF
8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 - 5.5.
Nella
presente fattispecie, secondo questo Tribunale, fa difetto l’esistenza di una
diagnosi ricadente nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, così come ha
pertinentemente osservato l’istituto assicuratore resistente (doc. VI: “Gli
atti medici non solo non hanno messo in luce una delle lesioni di cui all’art.
6.
cpv. 2 LAINF ma evidenziato la presenza di problematiche croniche (…).”).
In
effetti, dalla documentazione medica agli atti risultano, nell’ordine, le
diagnosi di “recidiva di tendinopatia flessori polso sinistro” (doc.
24), di “stiramento tendini estensori polso/mano sx” (doc. 9) e di “sospetta
neuropatia a carico del mediano post-traumatica” (doc. 35; diagnosi
peraltro non confermata dall’ENMG del 18 ottobre 2022, doc. 46). Nessuna di
esse figura nella lista esaustiva delle lesioni parificate di cui all’art. 6
cpv. 2 LAINF.
La
responsabilità dell’CO 1 non può dunque essere considerata impegnata neanche a
titolo di lesione parificata a infortunio.
In
esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante
la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato l’assunzione dell’evento
annunciato, deve essere confermata.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel
caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il
legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese
giudiziarie.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires
pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21
juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
2.13
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente è priva di
oggetto, considerato che ella non è patrocinata da un avvocato e che, d’altra
parte, la presente procedura è gratuita (cfr. supra, consid. 2.12.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da RI 1 è stralciata
siccome priva di oggetto.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti