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Decisione

35.2023.22

Discussa l'esistenza di una lesione parificata a infortunio. Rinvio atti all'assicuratore affinché disponga perizia medica volta a stabilire se lesione meniscale è dovuta prevalentemente a malattia o usura

22 maggio 2023Italiano29 min

dell’art. 6 cpv. 2 lett. c LAINF, ragione per la quale sarebbe superfluo esaminare

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.22

mm

Lugano

22 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 marzo

2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

6 febbraio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

26 luglio 2021, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il

proprio dipendente RI 1, il 28 agosto 2021, nell’eseguire “… un controllo in

deposito, si è accovacciato in ginocchio per aprire i rubinetti del

compressore. Al momento di inginocchiarsi ha sentito uno “schiocchio” al

ginocchio sinistro e successivamente nel rialzarsi ha sentito una forte fitta

dolorosa all’interno del ginocchio circa all’altezza della rotula.” (doc.

1).

L’esame

di RMN del 1° settembre 2022 ha mostrato la presenza di una meniscopatia del

corno posteriore del menisco mediale e di una lesione condrale a livello della

faccetta articolare patellare mediale (doc. 11).

L’assicurato

è quindi stato sottoposto a intervento artroscopico in data 9 settembre 2022.

Intraoperativamente è stata riscontrata una lesione del menisco mediale che è

stata sanata mediante resezione parziale della lamina inferiore (doc. 13).

1.2. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29

dicembre 2022, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a

prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio sinistro non

erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro,

che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un

infortunio (cfr. doc. 34).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato

(cfr. doc. 44), in data 6 febbraio 2023, l’amministrazione ha confermato in

sostanza la sua prima decisione (doc. 46).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 9 marzo 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,

ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 sia

tenuto a riconoscere le prestazioni di legge in relazione all’evento occorso in

data 28 agosto 2022.

Ammesso

che in concreto non è accaduto un infortunio ai sensi di legge, il

patrocinatore pretende che l’amministrazione assuma il sinistro a titolo di lesione

parificata, e ciò in base alle seguenti considerazioni:

"

(…) Ritenuto che il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF prevede un elenco

esaustivo di lesioni corporali parificate ai postumi d’infortunio e che fra

queste sono ricomprese anche le lacerazioni del menisco, non si vede per quale

motivo la lesione al menisco sofferta dall’assicurato non sia stata considerata

una lesione parificata ad infortunio.

Il fatto che la lesione al menisco sia

stata causata dall’azione di abbassarsi in ginocchio, senza che sia successo

alcun evento particolare o straordinario è irrilevante del valutare la

copertura o meno dell’assicuratore LAINF. Infatti, come poc’anzi precisato,

l’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF non presuppone l’intervento di un

fattore esterno, ovvero si un evento infortunistico o comportante un rischio

accresciuto di lesione.

Nel caso di specie, agli atti, fatta

eccezione per il rapporto di medicina assicurativa del Dr. med. __________ (che

si contesta integralmente per i motivi già detti), CO 1 non ha minimamente

fornito la prova che il danno fisico subito dal ricorrente è dovuto

principalmente ad usura o malattia.

Per i seguenti motivi il ricorrente

ritiene dunque che l’evento infortunistico subito il 28.08.2022 debba essere

preso a carico dall’assicurazione contro gli infortuni:

1) l’esito

della risonanza magnetica del 02.09.2022 non lascia dubbi sul fatto che il

ricorrente abbia subito una lesione sintomatica del menisco mediale. Nel

rapporto citato in ingresso viene altresì detto che il ginocchio è in ordine e

non vengono segnalate patologie o anomalie dell’articolazione.

2) L’assenza

di qualsiasi problematica al ginocchio viene ribadita dal rapporto operatorio

allestito dal chirurgo dr. med. __________, il quale attesta pure l’assenza di

problematiche alla cartilagine del ginocchio, sconfessando in maniera chiara ed

evidente il successivo rapporto del dr. __________ il quale attesta invece,

invero in maniera incomprensibile: “condropatia presente” senza specificare in

alcun modo che tipo di problematica (a suo parere) sussiste.

3)

Neppure particolarmente convincente appare il rapporto di medicina

assicurativa del Dr. med. __________, il quale, è bene dirlo, non ha mai

visitato l’assicurato, né ha predisposto approfondimenti diagnostici di alcun

tipo. Egli è giunto tuttavia ad affermare con un’approssimazione inaccettabile

che la lesione “sembra” (sic!) di origine degenerativa, senza neppure

rispondere con la certezza richiesta al quesito posto dall’assicuratore.

4)

Nel rapporto medico del 29.10.2022, presente agli atti, il Dr. med. __________

chiede espressamente di rivalutare il caso in quanto la flessione e rotazione,

quando vengono fatte con una certa violenza possono provocare lesioni

meniscali. Egli afferma inoltre che il ginocchio non presenta degenerazioni

fatta eccezione di un’unica lesione al lambo mentre “le altre parti del

ginocchio non mostrano alcuna degenerazione”.

5)

Persino nel rapporto del Dr. med. __________ – capoclinica di radiologia –

viene precisato che il termine meniscopatia è stato utilizzato in maniera

generica senza distinguere se la lesione sia degenerativa o acuta. Egli ha

infatti parlato di sospetta lesione meniscale, poi confermata dall’artroscopia

successiva.

6)

L’assicurato viene descritto in perfetta salute. Non vi è dunque alcuna

prova o indizio che la lesione al menisco subita dal signor RI 1 sia dovuta

prevalentemente a usura o a malattia, anche in considerazione della giovane età

dell’assicurato (40 anni al momento dell’infortunio!) e ritenuto che egli non

ha mai sofferto prima di allora di nessuna patologia alle articolazioni delle

ginocchia. La meniscosi, ipotesi diagnostica formulata unicamente dal Dr. __________,

è tipica infatti dei soggetti in età avanzata (sopra i 60 anni), in sovrappeso

e che hanno subito precedenti traumi alle articolazioni del ginocchio,

evenienze che nel caso concreto non ricorrono minimamente.” (doc. I)

1.4. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data

26 aprile 2023, il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle

proprie allegazioni e conclusioni, chiedendo che questo Tribunale disponga

l’esecuzione di una perizia medica (cfr. doc. V).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. In

concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era

legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro

accaduto il 28 agosto 2022, per il

motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi

di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione

parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.

Questa

Corte constata che l’avv. RA 1 ammette giustamente che il 28 agosto 2022

non è “successo alcun evento particolare o straordinario” e, dunque, che

l’assicurato non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA

(cfr. doc. I, p. 7).

Stante

ciò, il TCA può limitare il proprio esame all’esistenza, o meno, di una lesione

parificata ai postumi di un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF.

2.3. Giusta

l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto

che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nell’agosto 2022,

l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti

– fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del

menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett.

e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e

lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute

prevalentemente all’usura o a una malattia.

Al

riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9

cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha

rinunciato al criterio del fattore esterno.

Nella DTF

146 V 51 la Corte federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2

LAINF, ha precisato che, in presenza di una lesione corporale figurante

nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le

prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della

verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre

prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o

malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale

onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione

corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta

dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante

nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro

le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito

dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica

relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF),

l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre

dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla

prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di

vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine

della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la

questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e

identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere

l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello

dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è

costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una

malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La

prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera

prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche

quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo

l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la

lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo

l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).

Sul

tema, si veda pure STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF

8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 - 5.5.

2.4. Nel caso

di specie, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha

negato l’applicabilità dell’art. 6 cpv. 2 LAINF in quanto “… l’assicurato non

ha riportato una lacerazione del menisco ma una meniscosi e quindi una lesione

che non figura nella lista …” (doc. 46, p. 4).

Dalle

carte processuali emerge che la RMN del 1° settembre 2022 ha evidenziato la

presenza di una meniscopatia del corno posteriore del menisco mediale e di una

lesione condrale a livello della faccetta articolare patellare mediale. Riguardo

al primo reperto, il radiologo ha descritto una “immagine lineare a decorso

trasverso (…) riconoscibile a livello del corno posteriore del menisco mediale

senza una sicura comunicazione con la superficie articolare tibiale, rilievo

in primis riferibile a rottura incipiente.” (doc. 11 – il corsivo è del

redattore).

In

data 9 settembre 2022, l’assicurato è quindi stato sottoposto a intervento artroscopico

da parte del dott. __________, Caposervizio di ortopedia e traumatologia presso

l’Ospedale __________ di __________. Dal relativo rapporto si evince che,

intraoperativamente, sono stati riscontrati a livello del compartimento mediale

del ginocchio sinistro un “lembo della lamina inferiore dislocato nello

spazio articolare con la base al corpo e piccolo lembo posteriore”, lembi

che sono stati in seguito resecati. La diagnosi intraoperatoria è stata quella

di “lesione menisco mediale ginocchio sinistro” (doc. 13; si veda pure

il doc. 14).

Interpellato

dall’amministrazione a proposito della presenza o meno di un danno imputabile

prevalentemente all’usura o a malattia, Il PD dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha risposto positivamente, precisando che

“la lesione visibile alla RM sembra una lesione degenerativa. Non si trovano

segni di un trauma acuto. Condropatia presente.” (doc. 17).

A

margine della visita di controllo del 24 ottobre 2022, preso atto del rifiuto

dell’assicuratore convenuto di assumere il danno al ginocchio sinistro, il

dott. __________ ha chiesto all’CO 1 di “valutare il caso in quanto la

flessione e la rotazione, quando vengono fatte con una certa violenza, possono

provocare lesioni meniscali, in particolare se il menisco presenta già una

certa degenerazione. Nell’artroscopia è stata vista un’unica lesione al lembo.

Le altre parti del ginocchio non mostrano alcuna degenerazione (immagini sono a

disposizione).” (doc. 23).

Agli

atti figura pure la presa di posizione del dott. __________, Capoclinica di

radiologia presso l’Istituto __________, colui che ha refertato le immagini della

RMN del 1° settembre 2022, il cui tenore è il seguente:

"

(…) Mi ha contattato il dottor __________, il quale mi ha spiegato

brevemente il caso del signor RI 1. Da quello che ho capito il problema sorge

dal mio termine “meniscopatia” utilizzato nelle conclusioni; il termine

succitato va inteso come patologia del menisco senza distinguere se la lesione

sia degenerativa o acuta.

Nel referto esteso io non parlo di

patologia degenerativa ma solo di sospetta lesione meniscale incipiente che poi

è stata confermata all’artroscopia successiva.” (doc. 31)

Con

apprezzamento del 19 dicembre 2022, il dott. __________ ha espresso le

considerazioni seguenti:

"

(…) Senza dubbio si tratta di una meniscopatia del menisco interno, che

era sintomatica e pertanto è stata operata. I dolori che sono ancora presenti

sono ben congruenti con una displasia femoro-rotulea. Questa displasia è una

causa congenita, che certamente non è di competenza CO 1. La meniscopatia

interna è secondo il mio parere di natura degenerativa. Ancora una volta ho

rivisto la risonanza magnetica e raggiunto sempre la stessa conclusione. Il

meccanismo dell’infortunio non permette un nesso causale tra l’evento e una

lesione post-traumatica del menisco interno. Le visite del dr. __________ si

riferiscono alla problematica femoro-rotulea, che secondo me è ben spiegata

dalla displasia. Quindi la mia valutazione che non è presente un nesso causale

post-infortunistico della lesione del menisco interno, è mantenuta.” (doc. 32)

2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa

giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022

e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6. Chiamato

ora a pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte non può seguire

l’amministrazione laddove, con la decisione su opposizione impugnata, fa valere

che l’insorgente non avrebbe presentato una lacerazione del menisco ai sensi

dell’art. 6 cpv. 2 lett. c LAINF, ragione per la quale sarebbe superfluo esaminare

se il danno è da imputare prevalentemente all’usura o a una malattia (cfr. doc.

46, p. 4).

Al

riguardo, va rilevato che, secondo autorevole dottrina, sotto il concetto di

lacerazione meniscale ricadono, non soltanto le lacerazioni del menisco in

quanto tale, ma anche rotture marginali di parti del menisco. Per contro,

un’estesa degenerazione della cartilagine dell’intera articolazione

femoro-tibiale, non costituisce una lacerazione del menisco. Ciò vale anche per

piccole lacerazioni meniscali che vengono refertate quali reperti secondari in

occasione del trattamento chirurgico di una patologia infiammatoria o

degenerativa del ginocchio (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche

Körperschädigung, in: SZS/RSAS 2/1996, p. 102 e i riferimenti ivi menzionati).

In

questo senso, in una sentenza 35.1998.43 del 15 marzo 1999, confermata dal TFA

con pronunzia U 128/99 del 28 luglio 1999, il TCA ha ammesso l’applicabilità

del v.art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF, trattandosi di un assicurato portatore di

una lesione orizzontale a falda della parte intermedia del menisco laterale, il

cui assicuratore infortuni pretendeva non trattarsi di una lacerazione.

In

concreto, dal rapporto operatorio del 9 settembre 2022 si evince che

l’assicurato era portatore di una lesione del menisco mediale del ginocchio

sinistro, più concretamente un lembo della lamina inferiore risultava dislocato

nello spazio articolare, motivo per cui il dott. __________ ha proceduto a una

resezione parziale del menisco (cfr. doc. 13 e 14).

Con

rapporto del 29 ottobre 2022, lo stesso operatore ha dichiarato che intraoperativamente

era stata riscontrata “… un’unica lesione al lembo. Le altre parti del

ginocchio non mostrano alcuna degenerazione …” (doc. 23).

Da

parte sua, il radiologo dott. __________ ha precisato che il termine

“meniscopatia”, da lui utilizzato nel referto relativo alla RMN del 1°

settembre 2022, è da intendere come “patologia del menisco senza distinguere se

la lesione sia degenerativa o acuta” (doc. 31).

Tenuto

conto di quanto precede, occorre dunque riconoscere che il menisco mediale di RI

1 era parzialmente rotto, tanto è vero che la parte rotta ha dovuto essere

resecata e che tale rottura non è emersa nel contesto di una degenerazione

generalizzata dell’articolazione del ginocchio (il dott. __________ ha infatti

attestato che “le altre parti del ginocchio non mostrano alcuna

degenerazione”). D’altro canto, va pure considerato che l’intervento

artroscopico è stato disposto proprio per porre rimedio al danno in questione,

alla luce di quanto la risonanza magnetica aveva evidenziato.

Stante

ciò, questo Tribunale ritiene sufficientemente accertato che il ginocchio del

ricorrente presentava un danno ricadente nella nozione di “lacerazioni del

menisco” di cui all’art. 6 cpv. 2 lett. c LAINF.

2.7. In base

alla giurisprudenza esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.),

l’assicuratore convenuto può liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni fornendo

la prova che il danno alla salute in questione è da ascrivere, in misura

prevalente (ossia in misura maggiore al 50%), a usura o malattia.

Ora, tutto

ben considerato, il TCA ritiene che la documentazione medica a sua disposizione

non gli consenta di decidere, con piena cognizione di causa, in merito a questo

specifico aspetto.

Da un

lato, il parere espresso in proposito dal medico di fiducia dell’CO 1 (cfr. supra,

consid. 2.4. in fine) risulta apodittico e motivato in maniera troppo succinta.

La circostanza che i disturbi ancora denunciati dall’assicurato sarebbero ormai

da attribuire a una displasia femoro-rotulea di natura congenita, nulla toglie al

fatto che l’artroscopia del 9 settembre 2022 si è resa necessaria in ragione

della rottura del menisco che è stato in effetti parzialmente resecato. Riguardo

al fatto che l’evento in discussione non sarebbe adeguato a provocare una lesione

del menisco, questa Corte segnala di aver già avuto modo di sottolineare che “in letteratura specialistica, le

lesioni meniscali sono solitamente causate da traumi indiretti. Il più delle

volte si tratta di movimenti di torsione con il ginocchio piegato. Quale

esempio classico viene menzionata la rottura meniscale insorta al momento

di rialzarsi repentinamente dalla posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst

(ed.), Versicherungsmedizin, 2a ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B.

Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie – Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p.

40, www.chirurgie-toulouse.fr.”) (cfr. STCA

35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7.).

Dall’altro,

agli atti figurano certificazioni, specificatamente quelle dei dottori __________

e __________, che appaiono suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi,

circa la correttezza della valutazione enunciata dal dott. __________. A

quest’ultimo riguardo, va evidenziato che, non

essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi

dell’art. 44 LPGA, può

trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la

quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano

per potersene discostare (cfr. supra,

consid. 2.5.).

In

simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorra ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF

8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento ivi citato).

2.8. In una sentenza di principio

Considerandi

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von

Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der

Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die

direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert

das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -

unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die

Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die

dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung

der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als

regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis

der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF

137.

V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore

LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della

persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi

dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità

e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo

all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per

determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove

necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

"

Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la

pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu

à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).”

(si veda

pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante

prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in

presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il TCA

ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere di un proprio medico interno.

In

casi del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una

perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una

perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo

2015.

consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA

35.2014.47

del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66

del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid.

2.13; D. Cattaneo, Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales

dans les assurances sociales in: CGRSS n. 50 – 2014, p. 137 seg. n. 15 p. 140).

Per

le ragioni già esposte al consid. 2.7., si giustifica l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore

resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA),

volto a definire se la lesione meniscale al ginocchio

sinistro dell’assicurato è dovuta prevalentemente all’usura o alla malattia,

oppure no.

Sulla

scorta delle risultanze della perizia amministrativa, l’CO 1 si pronuncerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’insorgente.

2.9

Visto

l’esito del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino

al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,

di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono trasmessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti