35.2023.22
Discussa l'esistenza di una lesione parificata a infortunio. Rinvio atti all'assicuratore affinché disponga perizia medica volta a stabilire se lesione meniscale è dovuta prevalentemente a malattia o usura
22 maggio 2023Italiano29 min
dell’art. 6 cpv. 2 lett. c LAINF, ragione per la quale sarebbe superfluo esaminare
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.22
mm
Lugano
22 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo
2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
6 febbraio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
26 luglio 2021, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il
proprio dipendente RI 1, il 28 agosto 2021, nell’eseguire “… un controllo in
deposito, si è accovacciato in ginocchio per aprire i rubinetti del
compressore. Al momento di inginocchiarsi ha sentito uno “schiocchio” al
ginocchio sinistro e successivamente nel rialzarsi ha sentito una forte fitta
dolorosa all’interno del ginocchio circa all’altezza della rotula.” (doc.
1).
L’esame
di RMN del 1° settembre 2022 ha mostrato la presenza di una meniscopatia del
corno posteriore del menisco mediale e di una lesione condrale a livello della
faccetta articolare patellare mediale (doc. 11).
L’assicurato
è quindi stato sottoposto a intervento artroscopico in data 9 settembre 2022.
Intraoperativamente è stata riscontrata una lesione del menisco mediale che è
stata sanata mediante resezione parziale della lamina inferiore (doc. 13).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29
dicembre 2022, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a
prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio sinistro non
erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro,
che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un
infortunio (cfr. doc. 34).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 44), in data 6 febbraio 2023, l’amministrazione ha confermato in
sostanza la sua prima decisione (doc. 46).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 9 marzo 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 sia
tenuto a riconoscere le prestazioni di legge in relazione all’evento occorso in
data 28 agosto 2022.
Ammesso
che in concreto non è accaduto un infortunio ai sensi di legge, il
patrocinatore pretende che l’amministrazione assuma il sinistro a titolo di lesione
parificata, e ciò in base alle seguenti considerazioni:
"
(…) Ritenuto che il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF prevede un elenco
esaustivo di lesioni corporali parificate ai postumi d’infortunio e che fra
queste sono ricomprese anche le lacerazioni del menisco, non si vede per quale
motivo la lesione al menisco sofferta dall’assicurato non sia stata considerata
una lesione parificata ad infortunio.
Il fatto che la lesione al menisco sia
stata causata dall’azione di abbassarsi in ginocchio, senza che sia successo
alcun evento particolare o straordinario è irrilevante del valutare la
copertura o meno dell’assicuratore LAINF. Infatti, come poc’anzi precisato,
l’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF non presuppone l’intervento di un
fattore esterno, ovvero si un evento infortunistico o comportante un rischio
accresciuto di lesione.
Nel caso di specie, agli atti, fatta
eccezione per il rapporto di medicina assicurativa del Dr. med. __________ (che
si contesta integralmente per i motivi già detti), CO 1 non ha minimamente
fornito la prova che il danno fisico subito dal ricorrente è dovuto
principalmente ad usura o malattia.
Per i seguenti motivi il ricorrente
ritiene dunque che l’evento infortunistico subito il 28.08.2022 debba essere
preso a carico dall’assicurazione contro gli infortuni:
1) l’esito
della risonanza magnetica del 02.09.2022 non lascia dubbi sul fatto che il
ricorrente abbia subito una lesione sintomatica del menisco mediale. Nel
rapporto citato in ingresso viene altresì detto che il ginocchio è in ordine e
non vengono segnalate patologie o anomalie dell’articolazione.
2) L’assenza
di qualsiasi problematica al ginocchio viene ribadita dal rapporto operatorio
allestito dal chirurgo dr. med. __________, il quale attesta pure l’assenza di
problematiche alla cartilagine del ginocchio, sconfessando in maniera chiara ed
evidente il successivo rapporto del dr. __________ il quale attesta invece,
invero in maniera incomprensibile: “condropatia presente” senza specificare in
alcun modo che tipo di problematica (a suo parere) sussiste.
3)
Neppure particolarmente convincente appare il rapporto di medicina
assicurativa del Dr. med. __________, il quale, è bene dirlo, non ha mai
visitato l’assicurato, né ha predisposto approfondimenti diagnostici di alcun
tipo. Egli è giunto tuttavia ad affermare con un’approssimazione inaccettabile
che la lesione “sembra” (sic!) di origine degenerativa, senza neppure
rispondere con la certezza richiesta al quesito posto dall’assicuratore.
4)
Nel rapporto medico del 29.10.2022, presente agli atti, il Dr. med. __________
chiede espressamente di rivalutare il caso in quanto la flessione e rotazione,
quando vengono fatte con una certa violenza possono provocare lesioni
meniscali. Egli afferma inoltre che il ginocchio non presenta degenerazioni
fatta eccezione di un’unica lesione al lambo mentre “le altre parti del
ginocchio non mostrano alcuna degenerazione”.
5)
Persino nel rapporto del Dr. med. __________ – capoclinica di radiologia –
viene precisato che il termine meniscopatia è stato utilizzato in maniera
generica senza distinguere se la lesione sia degenerativa o acuta. Egli ha
infatti parlato di sospetta lesione meniscale, poi confermata dall’artroscopia
successiva.
6)
L’assicurato viene descritto in perfetta salute. Non vi è dunque alcuna
prova o indizio che la lesione al menisco subita dal signor RI 1 sia dovuta
prevalentemente a usura o a malattia, anche in considerazione della giovane età
dell’assicurato (40 anni al momento dell’infortunio!) e ritenuto che egli non
ha mai sofferto prima di allora di nessuna patologia alle articolazioni delle
ginocchia. La meniscosi, ipotesi diagnostica formulata unicamente dal Dr. __________,
è tipica infatti dei soggetti in età avanzata (sopra i 60 anni), in sovrappeso
e che hanno subito precedenti traumi alle articolazioni del ginocchio,
evenienze che nel caso concreto non ricorrono minimamente.” (doc. I)
1.4. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data
26 aprile 2023, il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni, chiedendo che questo Tribunale disponga
l’esecuzione di una perizia medica (cfr. doc. V).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. In
concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era
legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro
accaduto il 28 agosto 2022, per il
motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi
di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione
parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
Questa
Corte constata che l’avv. RA 1 ammette giustamente che il 28 agosto 2022
non è “successo alcun evento particolare o straordinario” e, dunque, che
l’assicurato non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA
(cfr. doc. I, p. 7).
Stante
ciò, il TCA può limitare il proprio esame all’esistenza, o meno, di una lesione
parificata ai postumi di un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF.
2.3. Giusta
l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto
che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nell’agosto 2022,
l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti
– fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del
menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett.
e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e
lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute
prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al
riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9
cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha
rinunciato al criterio del fattore esterno.
Nella DTF
146 V 51 la Corte federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2
LAINF, ha precisato che, in presenza di una lesione corporale figurante
nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le
prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della
verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre
prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o
malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale
onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione
corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta
dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante
nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro
le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito
dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica
relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF),
l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre
dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla
prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di
vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine
della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la
questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e
identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere
l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello
dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è
costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una
malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico
dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.
8.6).
La
prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera
prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche
quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo
l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la
lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo
l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).
Sul
tema, si veda pure STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF
8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 - 5.5.
2.4. Nel caso
di specie, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha
negato l’applicabilità dell’art. 6 cpv. 2 LAINF in quanto “… l’assicurato non
ha riportato una lacerazione del menisco ma una meniscosi e quindi una lesione
che non figura nella lista …” (doc. 46, p. 4).
Dalle
carte processuali emerge che la RMN del 1° settembre 2022 ha evidenziato la
presenza di una meniscopatia del corno posteriore del menisco mediale e di una
lesione condrale a livello della faccetta articolare patellare mediale. Riguardo
al primo reperto, il radiologo ha descritto una “immagine lineare a decorso
trasverso (…) riconoscibile a livello del corno posteriore del menisco mediale
senza una sicura comunicazione con la superficie articolare tibiale, rilievo
in primis riferibile a rottura incipiente.” (doc. 11 – il corsivo è del
redattore).
In
data 9 settembre 2022, l’assicurato è quindi stato sottoposto a intervento artroscopico
da parte del dott. __________, Caposervizio di ortopedia e traumatologia presso
l’Ospedale __________ di __________. Dal relativo rapporto si evince che,
intraoperativamente, sono stati riscontrati a livello del compartimento mediale
del ginocchio sinistro un “lembo della lamina inferiore dislocato nello
spazio articolare con la base al corpo e piccolo lembo posteriore”, lembi
che sono stati in seguito resecati. La diagnosi intraoperatoria è stata quella
di “lesione menisco mediale ginocchio sinistro” (doc. 13; si veda pure
il doc. 14).
Interpellato
dall’amministrazione a proposito della presenza o meno di un danno imputabile
prevalentemente all’usura o a malattia, Il PD dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, ha risposto positivamente, precisando che
“la lesione visibile alla RM sembra una lesione degenerativa. Non si trovano
segni di un trauma acuto. Condropatia presente.” (doc. 17).
A
margine della visita di controllo del 24 ottobre 2022, preso atto del rifiuto
dell’assicuratore convenuto di assumere il danno al ginocchio sinistro, il
dott. __________ ha chiesto all’CO 1 di “valutare il caso in quanto la
flessione e la rotazione, quando vengono fatte con una certa violenza, possono
provocare lesioni meniscali, in particolare se il menisco presenta già una
certa degenerazione. Nell’artroscopia è stata vista un’unica lesione al lembo.
Le altre parti del ginocchio non mostrano alcuna degenerazione (immagini sono a
disposizione).” (doc. 23).
Agli
atti figura pure la presa di posizione del dott. __________, Capoclinica di
radiologia presso l’Istituto __________, colui che ha refertato le immagini della
RMN del 1° settembre 2022, il cui tenore è il seguente:
"
(…) Mi ha contattato il dottor __________, il quale mi ha spiegato
brevemente il caso del signor RI 1. Da quello che ho capito il problema sorge
dal mio termine “meniscopatia” utilizzato nelle conclusioni; il termine
succitato va inteso come patologia del menisco senza distinguere se la lesione
sia degenerativa o acuta.
Nel referto esteso io non parlo di
patologia degenerativa ma solo di sospetta lesione meniscale incipiente che poi
è stata confermata all’artroscopia successiva.” (doc. 31)
Con
apprezzamento del 19 dicembre 2022, il dott. __________ ha espresso le
considerazioni seguenti:
"
(…) Senza dubbio si tratta di una meniscopatia del menisco interno, che
era sintomatica e pertanto è stata operata. I dolori che sono ancora presenti
sono ben congruenti con una displasia femoro-rotulea. Questa displasia è una
causa congenita, che certamente non è di competenza CO 1. La meniscopatia
interna è secondo il mio parere di natura degenerativa. Ancora una volta ho
rivisto la risonanza magnetica e raggiunto sempre la stessa conclusione. Il
meccanismo dell’infortunio non permette un nesso causale tra l’evento e una
lesione post-traumatica del menisco interno. Le visite del dr. __________ si
riferiscono alla problematica femoro-rotulea, che secondo me è ben spiegata
dalla displasia. Quindi la mia valutazione che non è presente un nesso causale
post-infortunistico della lesione del menisco interno, è mantenuta.” (doc. 32)
2.5. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa
giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte
(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022
e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Chiamato
ora a pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte non può seguire
l’amministrazione laddove, con la decisione su opposizione impugnata, fa valere
che l’insorgente non avrebbe presentato una lacerazione del menisco ai sensi
dell’art. 6 cpv. 2 lett. c LAINF, ragione per la quale sarebbe superfluo esaminare
se il danno è da imputare prevalentemente all’usura o a una malattia (cfr. doc.
46, p. 4).
Al
riguardo, va rilevato che, secondo autorevole dottrina, sotto il concetto di
lacerazione meniscale ricadono, non soltanto le lacerazioni del menisco in
quanto tale, ma anche rotture marginali di parti del menisco. Per contro,
un’estesa degenerazione della cartilagine dell’intera articolazione
femoro-tibiale, non costituisce una lacerazione del menisco. Ciò vale anche per
piccole lacerazioni meniscali che vengono refertate quali reperti secondari in
occasione del trattamento chirurgico di una patologia infiammatoria o
degenerativa del ginocchio (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche
Körperschädigung, in: SZS/RSAS 2/1996, p. 102 e i riferimenti ivi menzionati).
In
questo senso, in una sentenza 35.1998.43 del 15 marzo 1999, confermata dal TFA
con pronunzia U 128/99 del 28 luglio 1999, il TCA ha ammesso l’applicabilità
del v.art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF, trattandosi di un assicurato portatore di
una lesione orizzontale a falda della parte intermedia del menisco laterale, il
cui assicuratore infortuni pretendeva non trattarsi di una lacerazione.
In
concreto, dal rapporto operatorio del 9 settembre 2022 si evince che
l’assicurato era portatore di una lesione del menisco mediale del ginocchio
sinistro, più concretamente un lembo della lamina inferiore risultava dislocato
nello spazio articolare, motivo per cui il dott. __________ ha proceduto a una
resezione parziale del menisco (cfr. doc. 13 e 14).
Con
rapporto del 29 ottobre 2022, lo stesso operatore ha dichiarato che intraoperativamente
era stata riscontrata “… un’unica lesione al lembo. Le altre parti del
ginocchio non mostrano alcuna degenerazione …” (doc. 23).
Da
parte sua, il radiologo dott. __________ ha precisato che il termine
“meniscopatia”, da lui utilizzato nel referto relativo alla RMN del 1°
settembre 2022, è da intendere come “patologia del menisco senza distinguere se
la lesione sia degenerativa o acuta” (doc. 31).
Tenuto
conto di quanto precede, occorre dunque riconoscere che il menisco mediale di RI
1 era parzialmente rotto, tanto è vero che la parte rotta ha dovuto essere
resecata e che tale rottura non è emersa nel contesto di una degenerazione
generalizzata dell’articolazione del ginocchio (il dott. __________ ha infatti
attestato che “le altre parti del ginocchio non mostrano alcuna
degenerazione”). D’altro canto, va pure considerato che l’intervento
artroscopico è stato disposto proprio per porre rimedio al danno in questione,
alla luce di quanto la risonanza magnetica aveva evidenziato.
Stante
ciò, questo Tribunale ritiene sufficientemente accertato che il ginocchio del
ricorrente presentava un danno ricadente nella nozione di “lacerazioni del
menisco” di cui all’art. 6 cpv. 2 lett. c LAINF.
2.7. In base
alla giurisprudenza esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.),
l’assicuratore convenuto può liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni fornendo
la prova che il danno alla salute in questione è da ascrivere, in misura
prevalente (ossia in misura maggiore al 50%), a usura o malattia.
Ora, tutto
ben considerato, il TCA ritiene che la documentazione medica a sua disposizione
non gli consenta di decidere, con piena cognizione di causa, in merito a questo
specifico aspetto.
Da un
lato, il parere espresso in proposito dal medico di fiducia dell’CO 1 (cfr. supra,
consid. 2.4. in fine) risulta apodittico e motivato in maniera troppo succinta.
La circostanza che i disturbi ancora denunciati dall’assicurato sarebbero ormai
da attribuire a una displasia femoro-rotulea di natura congenita, nulla toglie al
fatto che l’artroscopia del 9 settembre 2022 si è resa necessaria in ragione
della rottura del menisco che è stato in effetti parzialmente resecato. Riguardo
al fatto che l’evento in discussione non sarebbe adeguato a provocare una lesione
del menisco, questa Corte segnala di aver già avuto modo di sottolineare che “in letteratura specialistica, le
lesioni meniscali sono solitamente causate da traumi indiretti. Il più delle
volte si tratta di movimenti di torsione con il ginocchio piegato. Quale
esempio classico viene menzionata la rottura meniscale insorta al momento
di rialzarsi repentinamente dalla posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst
(ed.), Versicherungsmedizin, 2a ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B.
Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie – Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p.
40, www.chirurgie-toulouse.fr.”) (cfr. STCA
35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7.).
Dall’altro,
agli atti figurano certificazioni, specificatamente quelle dei dottori __________
e __________, che appaiono suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi,
circa la correttezza della valutazione enunciata dal dott. __________. A
quest’ultimo riguardo, va evidenziato che, non
essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi
dell’art. 44 LPGA, può
trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la
quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano
per potersene discostare (cfr. supra,
consid. 2.5.).
In
simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa
essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che
occorra ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF
8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento ivi citato).
2.8. In una sentenza di principio
Considerandi
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato
le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von
Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der
Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die
direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert
das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -
unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die
Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die
dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung
der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als
regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis
der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter
praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des
Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen
Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der
Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,
dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes
Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10
agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF
137.
V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in
particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti
allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di
scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli
atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore
LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della
persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi
dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità
e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo
all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per
determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove
necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
"
Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la
pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu
à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).”
(si veda
pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Infine, con la pronunzia
8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34
p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale
determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante
prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in
presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede
l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6).
Nella presente fattispecie, il TCA
ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo
parere di un proprio medico interno.
In
casi del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una
perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una
perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF
8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo
2015.
consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA
35.2014.47
del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66
del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid.
2.13; D. Cattaneo, Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales
dans les assurances sociales in: CGRSS n. 50 – 2014, p. 137 seg. n. 15 p. 140).
Per
le ragioni già esposte al consid. 2.7., si giustifica l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore
resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA),
volto a definire se la lesione meniscale al ginocchio
sinistro dell’assicurato è dovuta prevalentemente all’usura o alla malattia,
oppure no.
Sulla
scorta delle risultanze della perizia amministrativa, l’CO 1 si pronuncerà
nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’insorgente.
2.9
Visto
l’esito del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un
avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino
al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,
di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono trasmessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti