35.2023.24
Ricorso contro decisione su opposizione interposto personalmente da assicurato sotto curatela di rappresentanza e d'amministrazione. Ricorso irricevibile in quanto non ratificato dal rappresentante (avvocato) designato dall'ARP
17 luglio 2023Italiano8 min
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto n.
35.2023.24
mm
Lugano
17
luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 9 marzo
2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
9 febbraio 2023 emanata da
CO 1 a
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
considerato, in
fatto e in diritto
che - con
sentenza 35.2022.19 del 30 maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, il
TCA ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione
su opposizione del 21 gennaio 2022, nel senso che, accertato che le cervicalgie
costituiscono una conseguenza naturale ed adeguata dell’infortunio del 19
aprile 2016 e/o di quello del 15 agosto 2017, gli atti sono stati retrocessi all’CO
1 affinché definisse il diritto alle prestazioni dipendente da quel disturbo
(cfr. doc. 222);
- in data
29 novembre 2022, l’amministrazione ha assegnato all’allora patrocinatore
dell’assicurato un termine per produrre la documentazione inerente il rachide
cervicale necessaria a definire il diritto a prestazioni, con l’avvertenza che
in caso d’inadempimento sarebbe stata rilasciata una decisione di non entrata
in materia (doc. 229);
- con
decisione formale del 16 dicembre 2022, l’assicuratore LAINF ha comunicato la
non entrata nel merito e, pertanto, il rifiuto di erogare prestazioni (doc.
231);
- il 1°
febbraio 2023 RI 1 si è opposto al provvedimento appena citato (cfr. doc. 232);
- con
decisione su opposizione del 9 febbraio 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto
di quella formale del 16 dicembre 2022 (cfr. doc. 235);
- con
ricorso del 9 marzo 2023, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su
opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’istituto convenuto
“affinché previo accertamenti esterni all’amministrazione a cui posso
sottopormi ben volentieri, definisca le prestazioni di corta e di lunga durata
che vengono a giustificarsi.” (doc. I);
- con
decisione del 5 aprile 2023, l’Autorità regionale di protezione __________,
sede di __________, ha incaricato l’avv. RA 1 di “rappresentare RI 1 nella
procedura pendente avanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Tribunale
d’appello, Lugano, nella procedura da lui stesso promossa contro una decisione inerente
all’assicurazione CO 1.” (doc. IV);
- con
scritto del 20 aprile 2023, questo Tribunale ha quindi assegnato all’avv. RA 1
un termine di 10 giorni per comunicare se intendesse “ratificare e quindi
mantenere il ricorso” nel frattempo interposto personalmente dall’assicurato
(doc. V);
- in data
16 giugno 2023, l’avv. RA 1 ha informato il TCA che “sulla base di quanto
visionato e attentamente studiato, con la presente, ritenuto il grande rischio
di causa e estrema la possibilità di un esito negativo della procedura, se non
addirittura la qualifica di temerarietà della richiesta, non posso, negli
interessi del mio assistito, che non ratificare l’allegato di ricorso in
questione. In alcun modo risulta che il signor RI 1, o chi per esso, abbia
presentato la sua cartella clinica. (…).” (doc. X – il corsivo è del
redattore);
- con
risposta di causa del 5 luglio 2023, l’CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga
respinta (cfr. doc. XII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- la
capacità processuale, ossia, per quanto qui d'interesse, la facoltà d’inoltrare
un ricorso e quindi di condurre personalmente la propria causa spetta a chi ha
l'esercizio dei diritti civili (art. 13 CC; DTF 132 I 1 consid.
3.1). Chi invece non ha l'esercizio dei medesimi deve agire per mezzo del suo
rappresentante (art. 19 cpv. 1 CC), salvo eccezioni (cfr. art. 19c CC) che qui
non ricorrono (cfr. STF 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022);
- l’esercizio
dei diritti civili in ambito giudiziario dell’insorgente risulta limitato, posto
che a suo favore è stata istituita una curatela di rappresentanza e di
amministrazione ai sensi degli articoli 394 e 395 CC e, in quel contesto,
considerato che il curatore (__________ dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione) “non ha le competenze giuridiche atte a poter patrocinare il
curatelato con cognizione di causa”, è stato conferito un mandato speciale
giusta l’art. 392 CC a un professionista, nella persona dell’avv. RA 1, con
l’incarico di “tutelare convenientemente i diritti e gli interessi di RI 1”
nell’ambito della vertenza che lo vede opposto all’CO 1 (cfr. decisione del 5 aprile
2023 dell’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________ –
doc. IV);
- l’avv. RA
1 - che deve rappresentare l’assicurato in ambito giudiziario - non ha
dato il suo consenso all’impugnativa da lui presentata (cfr. doc. X).
Quest'ultima si rivela quindi irricevibile;
- l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato sulla
ricevibilità del ricorso interposto dell’assicurato contro la decisione su
opposizione del 9 febbraio 2023, mediante la quale l’CO 1 aveva negato il
diritto a prestazioni.
In concreto, può restare aperta la
questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui si trattasse di una
lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la
LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere
che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate
spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio
della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore
federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Considerandi
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante
ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9
del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid.
2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni