Lexipedia

Decisione

35.2023.25

Corretta la decisione con la quale è stata dichiarata irricevibile l'opposizione

19 giugno 2023Italiano38 min

I presupposti (cumulativi) per la

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.25

cr

Lugano

19 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10

marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

7 febbraio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1966, allora attivo in qualità di operaio tuttofare presso la ditta __________

di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO

1, in data 30 gennaio 2020 è caduto dalla scaletta sulla quale si trovava per

tinteggiare una parete, mancando gli ultimi scalini, riportando una distorsione

alla caviglia sinistra (doc. 1 inc. 1).

In

data 31 agosto 2020, mentre stava camminando sul tetto della ditta per liberare

le griglie di scolo intasate, è caduto in avanti sulla ghiaia scivolosa,

risentendo un “crac” alla spalla destra (doc. 1 inc. 2).

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

L’assicurato

ha terminato la propria attività, causa licenziamento, con il 31 luglio 2022.

1.2. Esperiti

gli accertamenti medici e amministrativi del caso, in particolare una visita

medica in __________ (doc. 138 inc. 1), con scritto del 27 settembre 2022

indirizzato all’avv. RA 1, già rappresentante legale dell’interessato, l’CO 1

ha comunicato all’assicurato che avrebbe posto termine alle prestazioni di

corta durata con il 1° novembre 2022 (doc. 145 inc. 1).

Con

decisione formale del 24 novembre 2022, l’CO 1 ha confermato i contenuti del

precedente scritto del 27 settembre 2022, rifiutando di versare una rendita di

invalidità (in quanto dal raffronto dei redditi non risulta alcun discapito

economico), accordando invece un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI)

del 10% per la caviglia (doc. 156 inc. 1).

1.3. In data 28

novembre 2022 (medesimo giorno di ricezione della decisione, come indicato

dalla stessa patrocinatrice, cfr. doc. 161 inc. 1) l’avv. RA 1 ha chiesto all’CO

1 di poter ricevere copia dell’intero incarto (cfr. doc. C1).

Non

avendo ricevuto risposta alcuna, con messaggio di posta elettronica del 9

dicembre 2022 la patrocinatrice ha nuovamente chiesto all’CO 1 di “inviarmi

urgentemente copia dell’incarto” (doc. C4).

Essendo anche tale sollecito rimasto

inevaso, con scritto del 16 dicembre 2022 ella ha nuovamente sollecitato

l’invio dell’incarto, rilevando che “questo ritardo compromette notevolmente il

diritto alla difesa del mio cliente” (doc. C6).

1.4. Il 15

dicembre 2022 l’CO 1 (__________) ha trasmesso copia dell’incarto all’avv. RA 1,

ma ad un indirizzo errato (doc. 171 inc. 2).

Da una

nota telefonica datata 28 dicembre 2022, emerge che la funzionaria incaricata

ha indicato che “nel controllare l’indirizzo di spedizione mi accorgo che sono

stati inviati ad un indirizzo che l’avvocato riconosce come un suo vecchio

indirizzo privato” (doc. 159 inc. 1).

In

data 30 dicembre 2022 l’incarto è stato correttamente trasmesso alla

patrocinatrice dell’assicurato, indicando che “a seguito del ritardo nell’invio

degli atti che si è creato per un disguido da parte nostra, proroghiamo i

termini per un’eventuale opposizione al 31.1.2023” (doc. 174 inc. 2).

In

data 31 gennaio 2023 l’avv. RA 1 ha interposto opposizione (doc. 175 inc. 2).

Con

decisione su opposizione del 7 febbraio 2023, l’CO 1 ha dichiarato

l’opposizione irricevibile, in quanto tardiva (doc. B).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 10 marzo 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,

ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, che

l’opposizione venga giudicata tempestiva o, in via subordinata, che vengano

restituiti i termini per presentare opposizione (doc. I, pag. 6).

Egli

ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I pag. 6).

Sostanzialmente

la patrocinatrice dell’assicurato ha ritenuto tempestiva l’opposizione

inoltrata in data 31 gennaio 2023, vale a dire entro il “nuovo” termine

indicato dall’amministrazione stessa, rifacendosi al principio della buona fede.

Ella

ha, inoltre, osservato che “mi è ben nota la portata dell’art. 40 cpv. 1 LPGA”,

motivo per il quale “non ho in alcun modo considerato di richiedere un

prolungamento del termine”.

Al

contrario, ella ha rilevato come sia stato lo stesso Istituto assicuratore a

prorogare il termine fino al 31 gennaio 2023, visto il ritardo nella

trasmissione degli atti, avvenuta solo il 30 dicembre 2022, con ricezione al

più presto il 2 gennaio 2023. Per tali ragioni, la legale ha concluso che

“l’assegnazione di un nuovo termine da parte della CO 1 è stato pertanto inteso

quale restituzione del termine a seguito degli errori e dei ritardi causati

dalla CO 1 stessa” (doc. I).

1.6. Con

risposta del 2 marzo 2023, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

IV).

1.7. In data 4

aprile 2023 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VI + 1).

1.8. In data

17 aprile 2023 l’insorgente ha prodotto la documentazione volta a supportare la

domanda di assistenza giudiziaria (doc. VIII + allegati).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Nel caso

di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a

dichiarare irricevibile l’opposizione dell’assicurato, oppure no.

2.3. Secondo

l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno

eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Fondandosi

sulla delega di competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha

emanato gli articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto

dell’opposizione, come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA

recita che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo

patrocinatore (art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale

l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o

dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non

soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore

assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso

contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di

ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una

decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).

2.4. Conformemente

alla giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA,

concernente la procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un

termine che permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non

soltanto se le conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo

generale, laddove un ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di

una prescrizione formale che obbliga il giudice di prima istanza - eccezion

fatta nei casi di manifesto abuso di diritto - a fissare un termine per

correggere i vizi dell’allegato ricorsuale. Tenuto conto del medesimo tenore

letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA,

questi principi si applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152

consid. 2.3 e i riferimenti).

2.5. Le

esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate.

Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare

quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF

8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui

difetti una tale volontà chiaramente espressa di contestare la decisione, si

ritiene che non sia stata avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è

quindi l’obbligo di fissare un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile

2008 consid. 4.2; DTF 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i

riferimenti).

In una

sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha

precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al

destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità

prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione

dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione

riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo

disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.

In una

sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente

all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4. Dans un

arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que

les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai

supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une

opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques

qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une

écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant

l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en

ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou

l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations

relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite

souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus

facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès

lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de

recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal

n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi

d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose

uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement

qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal

non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou

compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit

typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en

possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre

mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce

dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du

dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a

alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il

requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement

l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les

droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a

retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en

vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y

a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée

dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort).

Dans le cas dont la

Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative

litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai

d'opposition échoyait le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des

délais. L'avocat mandaté par l'assuré concerné avait formé une opposition non

motivée le 2 avril 2014 en demandant à consulter le dossier de son mandant

ainsi qu'un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en

référence à l'art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai

2014). Le dossier fut communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci

déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai

2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser

son opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a

considéré que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10

al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le

mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai

d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art.

40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi

du délai prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette

écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais

en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle,

initiale, l'était également, faute de contenir une motivation.

5. En l'occurrence, on

se trouve dans une situation similaire.

Il ressort des faits

constatés par les juges cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former

opposition à la décision de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au

plus tôt le 9 janvier 2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité

d'un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances

sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2

décembre 2016, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai

légal d'opposition, ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant

uniquement une conclusion relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et

dépourvue de grief et de conclusion sur l'aspect de la décision concernant la

rente. Après avoir sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier

administratif et médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26

jours avant l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de

suspension des délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la

motivation de son écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit

être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus

(cf. supra 4), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées

en procédure d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait

qu'un délai supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour

indiquer à ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était

attaquée et les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal.

Aussi bien, dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2

décembre 2016 que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016

sur ses deux objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la

rente, la recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était

entrée en force sur ce point.

Le recours doit donc

être admis et le jugement cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la

CNA pour statuer sur le droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”

In

proposito, vedi anche STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3.3.; STF

8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022

consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 (cfr., pure, la STCA

35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.5. e 35.2023.16 del 10 maggio 2023 consid.

2.5.).

2.6. Ai fini

del presente giudizio giova qui segnalare, in particolare, la sentenza

8C_245/2022 del 7 settembre 2022, riguardante il caso di un’avvocatessa, al

beneficio di una procura sottoscritta il 7 agosto 2021 dall’assicurato, che,

con scritto del 9 agosto 2021, aveva informato l’amministrazione che il suo

cliente interponeva opposizione contro la decisione del 14 luglio 2021

notificata il 22 luglio 2021, chiedendo nel contempo la trasmissione degli

atti, al fine di poter motivare l’opposizione.

In data 16 agosto 2021 le era stata inviata una copia del dossier. Con scritto del 31 agosto 2021, la patrocinatrice aveva comunicato

all’amministrazione che: “Afin que je puisse prendre connaissance du dossier

et conférer avec mon mandant de son dossier, je vous informe que la motivation

de l'opposition formée le 9 août 2021 vous parviendra le 30 septembre 2021 au

plus tard". Il 30 settembre 2021 la patrocinatrice aveva

motivato l’opposizione interposta contro la decisione del 14 luglio 2021.

Con

decisione del 20 ottobre 2021, l’assicuratore LAINF aveva dichiarato

irricevibile l’opposizione, per il motivo che quella del 9 agosto 2021 non era

stata motivata mentre quella del 30 settembre 2021 era sì motivata ma tardiva,

visto che il termine legale per interporla era scaduto il 14 settembre 2021.

Con pronunzia del 7 marzo 2022, la Corte delle assicurazioni sociali del Cantone

Vaud aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti

all’amministrazione, affinché entrasse nel merito dell’opposizione, ritenendo,

tra l’altro, che la stretta applicazione delle regole di procedura fosse lesiva

del principio di interdizione di un eccessivo formalismo e delle regole della

buona fede.

Chiamata a pronunciarsi, la Corte federale ha innanzitutto nuovamente

sottolineato la ratio legis degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5

OPGA (cfr. consid. 3.3 della STF in questione). In particolare, essa ha

ribadito che, a fronte di un termine legale non prorogabile di 30 giorni per

presentare opposizione contro una decisione, è stata prevista l’assegnazione di

un congruo termine da parte dell’autorità per rimediare ai vizi di forma (mancanza

di conclusioni e motivazione) ai sensi degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv.

5 OPGA, così da proteggere il semplice cittadino privo di conoscenze

giuridiche, il quale, ignorando le esigenze formali di ricevibilità, ha

depositato poco prima della scadenza del termine di 30 giorni uno scritto privo

di motivazione, o la cui motivazione appare carente, dandogli così modo di

presentare un’opposizione in buona e dovuta forma. Un’analoga assegnazione

s’impone anche nel caso in cui l’assicurato abbia agito con il patrocinio di un

avvocato o di altro rappresentante professionalmente qualificato nella materia,

ma solo allorquando tali soggetti, a causa del tardivo incarico, non dispongano

più di sufficiente tempo per adeguatamente motivare l’impugnativa per mancanza

di conoscenza degli atti. Al di fuori di tale fattispecie, non vi sono altri

casi in cui il termine possa essere legittimamente prorogato (cfr. STF

8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 4 e riferimenti).

L’Alta Corte ha quindi annullato la sentenza cantonale e confermato la

decisione dell’assicuratore LAINF, sottolineando in particolare come la

patrocinatrice dell’assicurato avesse mancato di soddisfare le (non elevate)

esigenze di motivazione richieste nella procedura d’opposizione entro il

termine legale del 14 settembre 2021, nonostante avesse avuto sufficientemente

tempo per farlo (considerato che il dossier le era stato inviato il 26 agosto

2021 e che il suo scritto era datato 31 agosto 2021, ovvero 19 giorni

rispettivamente 14 giorni prima della scadenza del termine legale). Il TF ha

segnatamente rilevato quanto segue:

" 5.2. Il

ressort des faits constatés par l'autorité précédente que le délai légal de 30

jours pour former opposition à la décision de la recourante du 14 juillet 2021

arrivait à échéance le 14 septembre 2021. Ce délai n'était pas prolongeable

(cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 9 août 2021, soit à une date encore bien éloignée

de l'échéance du délai légal d'opposition, M e (…), spécialiste FSA en

responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition non

motivée au nom et pour le compte de l'intimé. Sur requête de la mandataire, la

recourante lui a fait parvenir le dossier de l'intimé le 26 août 2021, soit 19

jours avant l'échéance du délai légal d'opposition. Au moment de l'envoi de son

écriture du 31 août 2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant

l'échéance dudit délai pour motiver l'opposition. Cet intervalle de temps doit

être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus

(cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas

très élevées en procédure d'opposition. Les conditions d'octroi d'un délai

supplémentaire de régularisation au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient donc

pas réunies. A ce titre, le fait que l'intimé ait séjourné à l'étranger du 27

juillet 2021 au 20 septembre 2021 n'est pas déterminant, tout indiquant que M e

(…) était en contact avec l'intimé - qui a signé une procuration le 7 août 2021

- durant cette période. Au demeurant, les écritures des 9 et 31 août 2021 ne

font pas mention d'un séjour à l'étranger qui justifierait l'octroi d'un délai

pour régulariser l'opposition.

Dès lors que la

recourante ne pouvait pas - les conditions de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étant pas

remplies - octroyer à l'intimé un délai de régularisation pour motiver son

opposition, le point de savoir si l'écriture du 31 août 2021 aurait dû être

interprétée comme une demande de prolongation de délai peut rester indécis. En

tant que mandataire professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en

responsabilité civile et en droit des assurances, M e (…) devait savoir qu'elle

ne pouvait pas motiver l'opposition au-delà du 14 septembre 2021 et la

recourante n'était pas tenue d'attirer son attention sur ce point. Le silence

de la recourante ensuite de la réception de l'écriture du 31 août 2021 ne

pouvait en tout cas pas être interprété comme l'admission tacite d'une requête

de prolongation du délai jusqu'au 30 septembre 2021. On ajoutera, par

surabondance de motifs, que même si la recourante avait, à tort, expressément

accordé une telle prolongation de délai, la confiance qu'aurait placée la

mandataire dans l'octroi de ce délai supplémentaire n'aurait pas pu être

protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7

juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d'une violation de l'art. 10 al. 5

OPGA s'avère ainsi fondé.”

2.7.

Il TCA ricorda infine che, giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale

non può essere prorogato. Il cpv. 2 della medesima norma recita che se

l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina

contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse

conseguenze diverse da quelle comminate. Ai sensi del cpv. 3, il termine

stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi

sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.

2.8. Nel

caso di specie, dalle carte processuali emerge che l’avv. RA 1 ha assunto il

patrocinio dell’assicurato in data 2 giugno 2022 (cfr. procura - doc. A),

quindi ancora prima dell’emissione della decisione del 24 novembre 2022.

Quest’ultima,

inviata direttamente alla legale dell’assicurato, è stata notificata in data 28

novembre 2022. Il termine di 30 giorni per interporre opposizione, tenuto conto

delle ferie giudiziarie, giungeva a scadenza in data 13 gennaio 2023, come

peraltro correttamente indicato dalla stessa avv. RA 1 nel ricorso (cfr. doc.

I).

Lo

stesso 28 novembre 2022, giorno di ricezione della decisione in oggetto, la

patrocinatrice dell’assicurato ha chiesto all’CO 1 di ricevere copia

dell’intero incarto (cfr. doc. 168 inc. 2).

Non

ricevendo risposta, in data 9 dicembre 2022 l’avv. RA 1 ha inviato all’CO 1 un

messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

"

Mi riferisco al mio scritto del 28 novembre 2022 di cui allego copia,

rimasto inevaso, e vi chiedo gentilmente di inviarmi urgentemente copia

dell’incarto.

In attesa di un vostro

sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.”

(Doc. 170 inc. 2)

Dalla

documentazione all’incarto risulta che l’amministrazione ha trasmesso gli atti

in data 15 dicembre 2022 (cfr. doc. 171 inc. 2).

Con

scritto del 16 dicembre 2022 la patrocinatrice dell’assicurato ha nuovamente

chiesto all’amministrazione di poter ricevere copia degli atti, indicando:

"

Mi riferisco al caso in oggetto ed alle mie richieste del 28 novembre

2022 e del 9 dicembre 2022 rimaste totalmente inevase.

Questo ritardo compromette notevolmente

il diritto di difesa del mio cliente. Infatti, il termine per presentare

opposizione decorre dal 29 novembre 2022 e dalla mia prima richiesta sono

passate ben oltre due settimane.

Vi chiedo pertanto urgentemente di

volermi inviare l’incarto completo del signor RI 1.” (Doc. 172 inc. 2)

Da una

nota telefonica del 28 dicembre 2022, emerge quanto segue:

"

tel. da avvocato.

Chiede spiegazioni sul fatto che gli

atti inviatigli non sono mai arrivati. Nel controllare l’indirizzo di

spedizione mi accorgo che sono stati inviati ad un indirizzo che l’avvocato

riconosce come un suo vecchio indirizzo privato. Mi scuso per il disguido e

provvedo immediatamente a rifare i CD e mandarli al più presto. L’avvocato

visto il ritardo nel mandargli la documentazione chiede una proroga. D’accordo

possiamo prorogare il termine fino al 31.1.2023 scusandoci nuovamente per il

ritardo nell’invio della documentazione” (doc. 159 inc. 1).

In

data 30 dicembre 2022 l’incarto è stato correttamente trasmesso alla

patrocinatrice dell’assicurato, indicando che “a seguito del ritardo nell’invio

degli atti che si è creato per un disguido da arte nostra, proroghiamo i

termini per un’eventuale opposizione al 31.1.2023” (doc. 174 inc. 2).

In

data 31 gennaio 2023, l’avv. RA 1 ha interposto opposizione, indicando che:

"

La decisione 24.11.2022 è stata notificata alla scrivente il giorno

28.11.2022. Il termine di trenta (30) giorni per impugnare la summenzionata

decisione sarebbe scaduto il 13.01.2023. Tuttavia, a causa di un ritardo

dell’invio degli atti, tra l’altro richiesti il medesimo giorno in cui è stata

notificata la decisione e successivamente più volte sollecitati, con vostro

scritto del 30 dicembre 2022 mi avete trasmesso gli atti e prorogato il termine

al 31.01.2023. Ne discende pertanto la tempestività della presente opposizione”

(doc. 161 inc. 1).

Con la decisione su opposizione del 7

febbraio 2023, l’CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione, osservando in

particolare quanto segue:

"

(…)

2. Dall’opposizione risulta che

l’impugnata decisione è stata notificata alla patrocinatrice il 28.11.2022 per

cui il termine per formare opposizione, viste le ferie amministrative, è giunto

a scadenza il 13.1.2023.

3. Visto il disguido nella trasmissione degli atti la CO 1 ha accettato di

prolungare il termine fino al 31.1.2023.

4. Ora, giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere

prolungato.

5. Ne consegue pertanto che l’opposizione è fuori termine e non può essere

esaminata nel merito.

6. La patrocinatrice – avvocato di

formazione e titolare di uno studio legale – non può avvalersi del principio

della buona fede e pretendere che non conosceva i disposti di legge.” (doc. B).

In

questa sede, l’avv. RA 1 contesta la decisione dell’CO 1, sottolineando in

particolare che l’opposizione del 31 gennaio 2023 è tempestiva, in quanto

inoltrata, in buona fede, entro il termine prorogato al 31 gennaio 2023

dall’amministrazione stessa, a seguito del ritardo nella trasmissione degli

atti, da intendere quindi come restituzione del termine (doc. I).

In

sede risposta, l’CO 1 ha ribadito che l'art. 40 cpv. 1 LPGA prevede che i

termini fissati dalla legge non possono essere prolungati; che la

patrocinatrice dell’assicurato, avvocato di formazione e titolare di uno studio

legale, non può prevalersi della buona fede, precisando inoltre che l’CO 1

avrebbe agito altrimenti se avesse erroneamente accordato una proroga ad un

assicurato che non dispone delle conoscenze giuridiche necessarie per rendersi

conto dell’errore manifesto dell’amministrazione.

Quanto

alla restituzione del termine, l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:

"

(…)

8. L’art. 41 LPGA non

trova applicazione.

9. Tale disposto di

legge avrebbe dovuto essere invocato con l’opposizione e non a posteriori preso

atto della decisione di non entrata in materia. A mente dell’art. 41 LPGA se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento

e compia l’atto omesso.

10. Inoltre la mancata ricezione degli

atti – che comunque sono stati trasmessi ala patrocinatrice prima della

scadenza del termine – non è un motivo di restituzione dei termini.

Secondo la prassi costituiscono motivi

di restituzione la malattia o il servizio militare. La malattia deve essere

stata tale da aver impedito l’assicurato o il suo mandatario di agire entro il

termine o di fare capo ad un rappresentante risp. a un sostituto (DTF 112 V 255

consid. 2a, DTF 119 II 87 consid. 2a, sentenza del TFA P 47/06 del 4.12.2006;

sentenza del TF 2C_401/2007 del 21.1.2008 consid. 3.3). La patrocinatrice

avrebbe potuto e dovuto introdurre un’opposizione cautelativa o sommariamente

motivata e richiedere un termine per completare la sua impugnativa.” (Doc. IV)

2.9. Chiamato

a pronunciarsi, il TCA rileva che la decisione del 24 novembre 2022 è stata

notificata direttamente alla patrocinatrice all’assicurato il 28 novembre 2022,

pertanto il termine (legale) di 30 giorni per interporre opposizione (art. 52

cpv. 1 LPGA) ha iniziato a decorrere il 29 novembre 2022 e, tenuto conto delle

ferie amministrative (dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi: cfr. art. 38 cpv. 4

lett. c LPGA), è giunto a scadenza il 13 gennaio 2023. Questo aspetto è

rimasto, a giusta ragione, incontestato.

La stessa avv. RA 1, come visto, ha più volte riconosciuto che il termine

legale per interporre opposizione scadesse il 13 gennaio 2023, rilevando pure

di essere perfettamente a conoscenza del fatto che lo stesso non fosse

prorogabile.

In

queste condizioni, avendo la patrocinatrice interposto opposizione soltanto il 31

gennaio 2023 (cfr. doc. 161 inc. 1), quindi ben oltre il termine legale

(scaduto, come visto, in data 13 gennaio 2023), l’atto in questione deve

essere dichiarato tardivo e, pertanto, irricevibile.

2.10. La

patrocinatrice ha evidenziato di avere atteso fino al 31 gennaio 2023 per

interporre opposizione facendo affidamento, in buona fede, sul “nuovo” termine

fissato al 31 gennaio 2023 dall’amministrazione stessa, visto il ritardo nella

trasmissione dell’incarto ad essa imputabile.

Ella

ha rilevato che l’assegnazione di questo “nuovo” termine da parte

dell’amministrazione va inteso “quale restituzione di termini ex art 41 LPGA a

seguito degli errori e dei ritardi causati dalla CO 1 stessa”. Avendo l’CO 1,

infatti, provveduto ad inoltrare gli atti all’indirizzo corretto soltanto in

data 30 dicembre 2022 - con conseguente ricezione, al più presto, in data 2 gennaio

2023 - l’avv. RA 1 ha sostenuto come fosse estremamente difficile, se non

addirittura l’impossibile, redigere l’opposizione nel tempo a disposizione “di

soli 7 giorni lavorativi, durante i quali la scrivente ha avuto delle udienze.

Gli atti sono composti da 335 pagine per l’infortunio __________ e da 310

pagine per l’infortunio __________. Oggettivamente si tratta di incarti di una

certa dimensione che per la visione richiedono un certo lasso di tempo” (doc.

I).

Ora,

al riguardo, il TCA rileva che è indubbio che l’amministrazione ha ritardato a

farle pervenire copia dell’incarto completo, da ella prontamente richiesto il

giorno stesso di ricezione della decisione del 24 novembre 2022 – ritardo

dovuto anche al disguido derivante dall’inoltro ad un precedente indirizzo

della patrocinatrice. Ciò posto, resta comunque il fatto che, una volta in

possesso della documentazione, la legale disponeva ancora del tempo necessario

per contestare, anche in maniera sommaria o tramite un’opposizione cautelativa,

la decisione entro il termine legale di 30 giorni, chiedendo semmai un termine

per completare la motivazione dell’opposizione. Questo tanto più tenuto conto

del fatto che la patrocinatrice dell’assicurato - avvocato di formazione e

titolare di un proprio studio legale - ha assunto il mandato ben prima

dell’emanazione della decisione del 24 novembre 2022, e meglio già in data 2

giugno 2022 (cfr. doc. A). Al di là quindi dei numerosi atti componenti

l’incarto, va evidenziato come ella fosse già a conoscenza della sospensione

delle prestazioni di corta durata a partire dal 1° novembre 2022, così come

direttamente comunicatole dall’amministrazione già con lo scritto del 27

settembre 2022 (cfr. doc. 145 inc. 1) e, in seguito, confermato con la

decisione formale del 24 novembre 2022 (doc. 156 inc. 1).

In

simili circostanze, alla luce della giurisprudenza federale riportata ai

consid. 2.5 e 2.6, l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare alcun termine

in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA. Nel caso di specie, non sussistevano

infatti i presupposti per beneficiare della deroga suddetta, stante il fatto

che l’assicurato era già rappresentato da un avvocato, il quale disponeva del

tempo necessario per interporre opposizione, soddisfacendo le esigenze formali

minime richieste per una valida motivazione in tale procedura, che avrebbero

permesso alla patrocinatrice dell’insorgente di contestare il provvedimento in

questione, persino con poche frasi (cfr., a tal proposito, la STF 8C_10/2021

del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid.

4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4 e la STCA 35.2022.74 del 24

gennaio 2023, consid. 2.7).

Quanto

all’invocata restituzione dei termini, va detto che giusta l’art. 41 LPGA se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento

e compia l’atto omesso.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa

deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STF I 393/01 del 21 novembre

2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine,

lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato a incaricare un

terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2

giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT

II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a, DTF 112 V 255 consid. 2a).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2

luglio 2003).

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale non ritiene che siano dati i

presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la

decisione emanata dall’CO 1.

Le

rimostranze fatte valere dalla patrocinatrice non costituiscono un impedimento

tutelabile. La circostanza che l’avv. RA 1, nei pochi giorni a disposizione tra

la ricezione dell’incarto e la scadenza del termine per interporre opposizione,

abbia dovuto presenziare a delle udienze non risulta infatti decisivo ai fini

di una eventuale restituzione dei termini. Tanto più che, come anzidetto, in

concreto il termine era in ogni caso salvaguardabile con una opposizione

motivata in modo conciso e persino con poche parole.

Giova

qui comunque ricordare che il sovraccarico di lavoro - al pari, ad es.

dell'ignoranza del diritto rispettivamente dell'insicurezza dovuta

all'introduzione di una nuova norma legale - non costituisce un motivo

scusabile per non rispettare un termine legale (e chiedere eventualmente una

restituzione del termine ex art. 41 LPGA: cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio

2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N.

6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,

consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 35.2019.75 del

23 gennaio 2020, consid. 2.5).

Anche

l’invocato affidamento riposto, in totale buona fede, nel termine del 31

gennaio 2023 indicato dall’amministrazione stessa non può essere ritenuto da

questo Tribunale come valido motivo degno di protezione.

Il

fatto di avere ricevuto - a torto - una proroga del termine per interporre

opposizione non può essere invocato quale scusante, dato che tale termine è

legale e, quindi, non prorogabile secondo quanto disposto dall’art. 40 cpv. 1

LPGA unitamente all’art. 52 cpv. 1 LPGA, ciò che doveva apparire chiaro alla

patrocinatrice dell’assicurato. Tanto più che nella decisione avversata era

stato anche esplicitamente indicato che “il termine legale non può essere

prolungato” (doc. 156, pag. 3).

Del

resto, nella già citata STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022, l’Alta Corte ha

avuto modo di sottolineare, al consid. 6.2.3, che un avvocato non può

appellarsi al principio della buona fede per prevalersi di un’indicazione

errata fornita dall’Autorità competente, se l’errore è riconoscibile con un controllo

grossolano (ad es., tramite una consultazione delle disposizioni procedurali

applicabili al caso o tramite una lettura sistematica della legge); tanto più

che un avvocato deve sapere che il termine per interporre opposizione, in

quanto legale, non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA), trattandosi, tra

l’altro, pure di un principio generale del diritto (a tal proposito cfr. pure

la già citata STF 8C_244/2022 del 17 agosto 2022, consid. 5.3).

L’Alta Corte ha deciso in modo analogo pure nella già citata STF 8C_817/2017

del 31 agosto 2018 (“il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le

mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été

accordé (à tort)”), nella già citata STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022

(“que même si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle

prolongation de délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans

l'octroi de ce délai supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid.

3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2)”)

e anche nella STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022, consid., 4.6 (“Dass die

Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine Nachfrist gewährte, ändert daran

nichts, zumal die Einsprachefrist als gesetzliche Frist nicht erstreckbar ist

(vgl. Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 52 Abs. 1 ATSG), was dem anwaltlich

vertretenen Beschwerdeführer im Übrigen klar sein musste”).

Va qui pure ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati

devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle

quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF

8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid.

5.3.; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17

dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; DLA 2002 pag. 259; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF

con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre

2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA

39.2002.67 del 20 febbraio 2003, STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020 confermata

in STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020).

In esito

alle considerazioni che precedono, questa Corte non può dunque che approvare

l’operato dell’amministrazione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. RA 1 il modo di procedere dell’CO 1

non si rivela lesivo del diritto di essere sentito del suo patrocinato, né del

principio della buona fede.

La

decisione su opposizione impugnata merita di conseguenza conferma, mentre il

ricorso deve essere respinto.

A

titolo abbondanziale, il TCA rileva infine che in tempi recenti si è già dovuto

pronunciare più volte su fattispecie presentanti una problematica analoga a

quella ora sub judice. Sarebbe pertanto auspicabile che i funzionari

dell’amministrazione che si trovano a diretto contatto con gli assicurati,

rispettivamente con i loro patrocinatori, venissero istruiti sui contenuti

della giurisprudenza federale vigente nella materia e qui riprodotta ai

considerandi 2.5. e 2.6.

2.11. Deve ancora essere verificato se l’insorgente

può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

Fatti

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per

valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere

respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non

lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA

I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl.

del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di

successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono

soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono

essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari

principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta

Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del

Cantone Ticino, alla patrocinatrice del ricorrente doveva apparire

evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

In simili condizioni, non essendo

realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di

assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

2.12. L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

Considerandi

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett.

a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e

di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.

fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il TCA

si è pronunciato su una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere

se l’assicurato si è validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO

1.

In una

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto

alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per

denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)” (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021

du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des

assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Stante

ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

35.2022.31

del 4 maggio 2022 consid. 2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74

del 29 novembre 2021 consid. 2.16; STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023, consid.

2.8).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione

dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti