35.2023.27
Discussa entità dell'IMI (in particolare, questione dell'oggettivazione dei disturbi denunciati dall'assicurato)
26 giugno 2023Italiano35 min
qui in esame: episodio sincopale con caduta a terra, che ha provocato al sig. RI
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.27
mm
Lugano
26 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 febbraio 2023 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 28 marzo 2020, RI 1,
dipendente del __________ in qualità di meccanico e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è
svenuto e, accasciandosi, ha battuto a terra le natiche.
A causa di questo sinistro, egli
ha riportato la frattura compressiva del corpo vertebrale di L1 (doc. 7),
trattata, nel corso del mese di aprile 2020, mediante vertebroplastica (cfr.
doc. 10).
L’assicurato è stato in grado di
riprendere il proprio lavoro a contare dal 4 maggio 2020 (cfr. doc. 64, p. 2).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel mese di luglio 2021 all’CO 1 è
stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del 20 marzo 2020,
determinata da una recrudescenza dei dolori con incapacità lavorativa totale
(cfr. doc. 37 e doc. 64, p. 3).
L’amministrazione ha riconosciuto
la propria responsabilità, ripristinando in particolare il diritto
all’indennità giornaliera dal 1° giugno 2021 (doc. 57).
1.3. Alla chiusura della ricaduta
(dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera a contare dal 17
luglio 2022, per ritrovata piena capacità lavorativa – cfr. doc. 116), con
decisione formale del 15 luglio 2022, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 124).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 129 e doc. 145),
in data 20 febbraio 2023, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 148).
1.4. Con tempestivo ricorso del 17 marzo
2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a corrispondergli
un’IMI di entità imprecisata (ma variante dal 50 al 100%) da calcolare su un
guadagno assicurato pari a fr. 148'200. In subordine, è stata chiesta la
retrocessione degli atti all’amministrazione.
A sostegno delle proprie pretese,
l’insorgente ha segnatamente sviluppato la seguente argomentazione:
" (…) Ora,
visto quanto sopra considerato e l’opinione dei medici che si sono occupati del
caso, non si capisce come si possa ritenere che l’infortunio incida solo per il
5% sullo stato attuale di salute del ricorrente. Egli è infatti stato valutato
da uno specialista in chirurgia ortopedica e non è stato sottoposto dalla CO 1
ad alcuna visita neurologica.
Se è del tutto comprensibile che l’infortunio non abbia inciso al
100% sullo stato di salute del signor RI 1, ritenuta la situazione antecedente
l’infortunio in questione, è anche altrettanto chiaro che l’aggravamento è
stato considerevole e meritevole di un approfondimento che non è avvenuto da
parte della CO 1, prima di rendere la propria decisione, qui avversata.
In particolare, non è stata data alcuna risposta alla domanda a
sapere come mai, prima dell’infortunio del marzo 2020, egli non lamentava
alcuna sintomatologia dolorosa a livello lombare, ed è del tutto verosimile che
senza l’infortunio essa non si sarebbe mai presentata. Ma si questo non si è
tenuto minimamente conto, anzi, la CO 1 insiste nell’affermare che ciò non sia
minimamente rilevante …
Così come di fatto non si è tenuto conto dell’incidenza
dell’infortunio qui in esame sull’attuale stato di salute del ricorrente. Non
si capisce come essa possa negare un legame di causalità tra i due eventi in
questione, legame indicato e/o non escluso dai rapporti medici specialistici
agli atti, senza averlo mai di fatto verificato …
Sulla scorta dei fatti sopradescritti e del parere dei medici qui
allegati, si ritiene che l’incidenza dell’infortunio sia stata ben più
considerevole, e che abbia forzatamente cagionato il sorgere delle
problematiche qui in esame. Essa comporta una notevole diminuzione
dell’integrità.
Se del caso una perizia giudiziaria potrà determinare quanto
sopra.
Proprio ieri è pervenuto il progetto di decisione
dell’assicurazione invalidità. Dallo stesso emerge che l’SMR ha ritenuto
corretto giustificare un’incapacità lavorativa del 100% dal 17.06.2021 e
dell’80% dal 01.08.2022. Infatti, a mente dell’UAI, il sig. RI 1 non avrebbe
potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in attività
alternative e ritiene che alle inabilità lavorative accertate nell’abituale
professione corrisponda un’incapacità della medesima entità (doc. R: progetto
Fatti
di decisione AI).
Si tenga conto che il sig. RI 1 dovrà verosimilmente convivere con
la sintomatologia in questione per tutta la vita. Egli merita pertanto che
venga finalmente chiarito, dati medici specialistici alla mano, cosa abbia
veramente provocato l’odierna situazione.
(…).
Quali ultimi riscontri (14 marzo 2023) il Dott. med. __________
segnala che il recente consulto della Terapia del Dolore è sfociato in un test
sui rami articolari mediali Th12 L1 e L2 sinistra con 0.5 ml di Bupivacaina
sec. protocollo della “Spine Intervention Society”. Il medico ha anticipato che
il signor RI 1 ha tratto un notevole beneficio dall’infiltrazione mirata sul
presunto problema. Questo significa inconfutabilmente che la pregressa frattura
di L1 (oggetto di vertebroplastica) è responsabile di una parte dei dolori, e
meglio quelli che invalidano il ricorrente a livello professionale.
A questo proposito si produce anche lo scritto 13 marzo 2023 del
Dott. med. __________, dove a pag. 2 (impressione e procedere) descrive un
“netto miglioramento nelle 3 ore dopo il test e questo conferma indicazione ad
una termocoagulazione dei rami articolari testati” (Doc. O, P, Q). (…).” (doc.
I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegato).
1.6. In data 27 aprile 2023, la
patrocinatrice si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni, ribadendo in particolare che “appare alquanto evidente anche ai
profani che detto intervento (l’intervento di termocoagulazione mediante
radiofrequenze, n.d.r.) è legato ai problemi insorti dopo l’infortunio
qui in esame: episodio sincopale con caduta a terra, che ha provocato al sig. RI
1 una frattura/compressione della vertebra L1. Mal si vede come la situazione
attuale possa essere legata da nesso causale a problematiche antecedenti
l’infortunio. Con l’intervento di cementoplastica a scopo antalgico, non è
stata lontanamente ripristinata la perfetta geometria anatomia del corpo
vertebrale di L1. Si ribadisce pertanto che i dolori patiti sono correlati e
legati da nesso causale preponderante all’infortunio.” (doc. VII).
L’istituto assicuratore
resistente si è pronunciato in proposito il 3 maggio 2023 (doc. IX).
1.7. L’8 maggio 2023 la rappresentante
dell’insorgente ha versato agli atti un rapporto, datato 4 maggio 2023, del __________
(doc. XII + allegato).
1.8. In data 19 giugno 2023, al TCA è
pervenuta la decisione mediante la quale al ricorrente è stata assegnata una
rendita AI intera a contare dal 1° giugno 2022 (doc. XIII + allegati).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, l’oggetto della lite è
circoscritto all’entità dell’IMI spettante all’assicurato a dipendenza
dell’evento infortunistico occorsogli in data 28 marzo 2020.
Considerato che la questione è
stata sollevata con il ricorso, va precisato che quella del diritto alla
rendita d’invalidità, di fatto (informalmente) negato dall’assicuratore
convenuto, dato che l’insorgente è stato dichiarato completamente abile nella
sua abituale professione (doc. 116), non è oggetto della decisione impugnata,
ragione per la quale il TCA non è legittimato a pronunciarsi in proposito (cfr.
DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a e riferimenti ivi
menzionati).
2.3. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’CO
1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato
all’assicurato un’IMI del 5% (cfr. doc. 124).
Questa la valutazione dell’IMI
contenuta nell’apprezzamento 20 giugno 2022 del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia:
" (…).
1 Reperti
Stato dopo frattura lombare 1.
Considerandi
2.
Valutazione del danno all’integrità
5%.
3.
Motivazione
È presente una cifotizzazione di 9° e l’assicurato lamenta dei
leggeri dolori paravertebrali sotto carico. Ciò dà diritto ad IMI del 5%
secondo la tabella 7.” (doc. 107)
A margine della visita __________
del 20 giugno 2022, il dott. __________ ha innanzitutto riferito che, a quel
momento, l’assicurato lamentava “dolori lungo la gamba sinistra con formicolio
soprattutto laterale alla gamba sinistra e dolori al tallone. Ha anche dolori
paravertebrali lombari a sinistra. I dolori lungo la gamba sono a livello 4-10
scala VAS. Durante la deambulazione i dolori aumentano, soprattutto dolori alla
caviglia. Riferisce inoltre dolori inguinali, un’ernia inguinale non è mai
stata diagnosticata.” (doc. 108, p. 2).
Egli ha quindi enunciato la
seguente valutazione:
" (…) La
frattura di L1 è ben guarita senza dislocazione radiologica e senza grande
cifotizzazione secondaria. La lombosciatalgia riferita dall’assicurato è
causata da una discopatia con probabile conflitto radicolare soprattutto L5/S1
e meno L4/L5 conosciuta dal 2009. Inoltre i dolori paravertebrali nella
rotazione correlano con la degenerazione delle articolazioni delle faccette
preesistenti
Anche i dolori al tallone sono extra-infortunistici causati da una
fascite plantare.” (doc. 108, p. 4)
Il medico __________ ha infine
dichiarato l’assicurato abile nella sua abituale professione, così come in
altre presenti sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. 108, p. 4).
Da notare in particolare che, nel
mese di giugno 2021, l’insorgente è stato visitato dal PD dott. __________, attivo
presso la __________, e ciò in ragione di forti dolori al fianco sinistro irradianti
all’inguine e allo scroto sinistro. Lo specialista ha osservato che
radiologicamente non era stata evidenziata alcuna neurocompressione. A suo
avviso, si trattava quindi di un’irradiazione del dolore a carattere
pseudoradicolare. L’assicurato lamentava inoltre una sindrome algica
lombospondilogena con parestesie formicolanti a sinistra, a fronte della
presenza di una stenosi neuroforaminale L5 a sinistra e di una moderata spondiloartrosi
L5/S1. Quale ulteriore procedere, il dott. __________ ha proposto d’infiltrare
le faccette articolari D12/L1 e L5/S1 bilateralmente (doc. 44).
Le infiltrazioni sono state
effettuate in data 23 agosto 2021 (doc. 53).
Dal rapporto 26 gennaio 2022 del
medico curante del ricorrente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna
generale, si evince che l’esito è stato discreto e soltanto transitorio (cfr.
doc. 76, p. 3).
Con certificazione del 12 luglio
2022, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha sostenuto
che “la sintomatologia dolorosa riferita dal paziente a livello lombare è dal
mio punto di vista conseguente al trauma lombare del 2020 dove si evince la
frattura di L1, la quale è stata trattata con vertebroplastica." (doc.
121).
In data 2 agosto 2022,
l’assicurato ha di nuovo consultato gli specialisti della Clinica __________.
Preso atto che il ricorrente continuava a soffrire di dolori al fianco sinistro
con irradiamento inguinale e alla parte sinistra dello scroto (con – nuovo -
coinvolgimento addominale) e che la RMN eseguita in loco non aveva evidenziato
nuove patologie che potessero spiegare la sintomatologia, i medici zurighesi
hanno dichiarato di non poter escludere che i dolori lombospondilogeni possano
essere conseguenza dell’infortunio del marzo 2020 (“Aus
wirbelsäulenchirurgischer Sicht können diese lumbospondylogene Schmerzen als
Konsequenz des Unfalls nicht ausgeschlossen werden.”). Essi hanno altresì
precisato che per l’irradiamento del dolore non si è trovato alcun correlato
morfologico (“Für die Schmerzausstrahlung findet sich kein
bildmorphologisches Korrelat.”) (doc. 130, p. 29; traduzione in lingua
italiana prodotta sub doc. 130, p. 31).
Con referto del 14 settembre
2022, la dott.ssa __________, spec. in neurologia, ha affermato che il dolore in
sede dorsale irradiante a livello addominale con estensione all’inguine e allo
scroto sinistro, insorto a seguito dell’evento traumatico del marzo 2020, “…
può essere in parte spiegato da una irradiazione locale a livello della radice
L1 di sinistra secondaria alla frattura vertebrale di L1, radice che
anatomicamente corrisponde alla regione sia del dolore riferito dal paziente in
sede addominale che inguinale; tuttavia riscontro clinicamente un livello
sensitivo sospeso Th9-L1, così come il dolore viene anche riferito in sede più
dorsale per cui ritengo opportuno effettuare una RM toracica, valutando nel
dettaglio oltre al midollo anche le radici toraciche da Th9 fino a L1 ed in un
secondo momento valuterei anche l’esecuzione di una RM del plesso lombo-sacrale.”
(doc. 134).
La RMN del rachide dorso-lombare
ha avuto luogo l’11 ottobre 2022 (doc. 137, p. 1).
Con rapporto del 10 novembre
2022, la dott.ssa __________ ha riferito che l’esame in questione ha confermato
“… la presenza degli esiti fratturativi del corpo vertebrale L1 con avallamento
del piatto superiore ed esiti di cementoplastica; non si visualizzano ulteriori
crolli vertebrali; non vi sono inoltre alterazioni edemigene dei corpi
vertebrali e le dimensioni canalari foraminali risultano regolari, così come
normale il segnale del midollo lungo il suo tratto esaminato.” (doc. 139).
La RMN del plesso lombosacrale
bilaterale si è invece svolta il 26 novembre 2022. Seppur in presenza di
artefatti di movimento, l’esame non ha mostrato lesioni che coinvolgono le
radici lombo-sacrali (doc. 142, p. 2 e 3).
Con referto del 23 gennaio 2023,
la dott.ssa __________ ha invitato l’amministrazione a rivalutare la propria
decisione in quanto “il dolore è chiaramente insorto in seguito al trauma
sopraccitato, per cui il paziente ha dovuto ancora effettuare varie indagini ed
attualmente in attesa di una valutazione da parte del PD dr. med. __________
per procedere con un trattamento sul dolore.” (doc. 140).
Il 31 gennaio 2023, il medico
curante ha trasmesso all’CO 1 uno scritto il cui tenore è in particolare il
seguente:
" (…) Probabilmente
il sottoscritto è deficitario e non obiettivo delle sue valutazioni: e invece
no!!!
Sono ben accompagnato dal rispettabilissimo ed “opinion-leader”
Dr. __________ della __________, come pure successivamente dal PD Dr. __________
della stessa clinica: entrambi non escludono (ed a chiare lettere) in lingua
tedesca una correlazione dei disturbi accusati dal buon RI 1 con lo sfortunato
evento traumatico che gli ha procurato la frattura L1 (“aus
wirbelsäulenchirurgischer Sicht können diese lumbospondylogene Schmerzen als
Konsequenz des Unfalls nicht ausgeschlossen werden”: v. lettera del PD Dr. __________
dell’11.08.2022 che allego).
Forse anche i colleghi __________ sono deficitari o impreparati in
materia? Invece no!!!
Anche loro sono ben sorretti dalla successiva e professionale
valutazione neurologica della Dr.ssa __________ da me richiesta: è andata oltre
preferendo escludere ulteriori scenari clinici. Anche lei depone a chiare
lettere (chiare a me, ma non so se chiare a __________) di una stretta
correlazione temporale tra l’insorgenza dei sintomi con l’evento sfavorevole
del 28.03.2020. Non a caso quindi, la Dr.ssa __________ in piena sintonia con i
colleghi della __________, propone una valutazione in sede specialistica di
terapia del dolore. (…).
Ricordo inoltre che, prima dell’infortunio del 28.03.2020, il buon
RI 1 avrebbe potuto sbandierare problematiche di salute importanti che
rendevano il lavoro difficile. Non si è mai lagnato, non ha mai richiesto
certificati di inabilità lavorativa nonostante avesse una importante
acrocianosi e lesioni ulcerate al dito I del piede sinistro in contesto di
probabile sindrome di Raynaud legata all’esposizione al freddo. Ha dovuto dire
addio ad uno dei suoi hobby preferiti invernali che era la pratica dello sci,
ma non aveva a suo tempo detto addio all’attività lavorativa in officina, luogo
notoriamente assai freddo e controindicato alla sua condizione.
Dopo la valutazione __________ del 20.06.2022 che definirei “non
super-partes” cercando di usare una terminologia diplomaticamente accettabile,
attendo da parte vostra una rivalutazione del caso o quanto meno una immediata
sostituzione dell’ortopedico con un altro ortopedico specializzato in tali
problematiche.” (doc. 144)
Con apprezzamento del 16 febbraio
2023, il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, è pervenuto alla
conclusione che, né neurologicamente né radiologicamente, è stato
sufficientemente oggettivato un danno alla radice di L1, a fronte di una
presentazione dei disturbi atipica e diffusa oltre il dermatomero di L1 con
indicazione “D9-L1”. A suo avviso, oltre la frattura del corpo vertebrale di
L1, non è dunque stata oggettivata la presenza di alcun danno neurologico in relazione
causale con l’infortunio assicurato (doc. 147).
Unitamente al ricorso, la
patrocinatrice dell’assicurato ha segnatamente prodotto il rapporto 13 marzo
2023.
del __________.
In questo documento figura la
diagnosi di dolore lombare alto L1 con irradiazione al fianco e a livello
scrotale comparso dopo l’infortunio.
D’altro canto, i sanitari hanno
fatto stato dell’assenza, alla RMN, di “radicolopatie e/o compressioni
nervose”.
Il 7 marzo 2023 essi hanno quindi
praticato delle infiltrazioni (“test MBB1”) a livello di L1, L2 e D12.
Dal referto in questione risulta
infine che, interpellato il 10 marzo 2023, RI 1 ha riferito “… un chiaro
miglioramento nelle 3 ore dopo il test e questo conferma indicazione ad una
termocoagulazione dei rami articolari testati.” (doc. 154, p. 57 s.).
Con apprezzamento del 14 aprile
2023, il PD __________ ha rilevato in particolare quanto segue a proposito
delle risultanze degli esiti dei test infiltrativi effettuati a __________:
" (…) In der
neu vorgelegten aktuellen Behandlungsdokumentation vom 13.03.2023 wird
dargelegt, die eine radikuläre Testinfiltration auf drei Höhen von Th12-L2
linksseitig habe eine Beschwerdeverbesserung gebracht, ohne dass hierzu
irgendwelche neurologisch notwendigen klinischen Angaben hinsichtlich der
genauen Lokalisation oder ein objektivierbarer neuer Untersuchungsbefund
dokumentiert werden. Auch wurde festgestellt, dass vorherige L1-wurzelnahen
Infiltrationen dagegen keinerlei Beschwerdeverbesserung gebracht hätten (“Il
paziente ha già effettuato cicli infiltrativi con iniezioni periradicolari di
L1 senza alcun beneficio”). Mit der Widersprüchkeit der Erfolglosigkeit dieser
vorherigen periartikulären L1-Wurzelbehandlungsversuche wird sich jedoch nicht
auseinandergesetzt, da diese auf einen möglicherweise ausschliesslichen
Placeboeffekt der aktuellen Behandlung somit hinweisen müssen resp. auf eine
unspezifische allgemeine Wirkung, ebenso wie mit der Problematik einer
keinesfalls nur links inguinal lokalisierten angegebenen ausgedehnten
Schmerzsymptomatik “dorso-abdominell”, d.h. von lumbo-sakral bis ins Steissbein
(“… con dolore lombosacrale e coccigeo acuto”), was eine eindeutige und
zweifelsfreie L1-Lokalisation neurologisch nicht nachvollziehbar macht wie dies
bereits in der versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom
16.02.2023
ausführlich begründet wurde. Die anästhesiologische Beschwerdedokumentation
eines lumbosakralen und Steissbeinschmerzes ist neurologisch mit einer
isolierten L1-Symptomatik links neuroanatomisch vielmehr unvereinbar, da nur
diese in überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem Zusammenhang möglich wäre
anzuerkennen bei zudem bekannterweise vorbestehenden langjährig chronisch lumbosakralen
Schmerzen als unfallfremden Vorzustand (Details dazu siehe in der
versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom 16.02.2023).” (doc. V1)
Agli atti figura ancora il rapporto
4.
maggio 2023 del __________, riguardante gli esiti dell’intervento di
termocoagulazione dei rami sensitivi articolari mediali di D12, L1, L2 a
sinistra, praticato nel frattempo (18 aprile 2023).
Il PD dott. __________,
responsabile del suddetto Centro, ha riferito che l’esito del test articolare
posteriore era stato “francamente positivo con diminuzione significativa della
sintomatologia algica per la durata d’azione dell’anestetico locale”,
circostanza che “… conferma la presenza di una componente articolare posteriore
quale generatore del dolore e pone l’indicazione ad un trattamento di
termoablazione al fine di ottenere un beneficio durevole.” (doc. T).
2.8
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in
seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.
5.2
e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo
2023.
consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.9
Chiamato ora a
pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte segnala che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli
assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.).
Nel caso di specie, il medico __________
ha ritenuto che il solo postumo organico oggettivabile dell’infortunio occorso il
28.
marzo 2020, è costituito dalla cifotizzazione di 9° della vertebra di L1,
reperto che corrisponde, in base alla tabella 7 edita dalla Divisione di
medicina assicurativa dell’Istituto, a un’indennità del 5%.
Questa valutazione viene
contestata dalla rappresentante dell’insorgente, nella misura in cui al fine di
stabilire l’entità della menomazione dell’integrità, il dott. __________ non ha
tenuto conto dei dolori irradianti al fianco e alla parte sinistra dello scroto
(nonché, in un secondo tempo, anche a livello addominale), ritenuti trattarsi anch’essi
di una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato (cfr. doc. I).
Tutto ben considerato,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo
Tribunale ritiene di poter validamente far capo al parere dei medici fiduciari
dell’CO 1, dottori __________ e __________, specialisti proprio nelle rispettive
materie che qui interessano, secondo i quali non è
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che la sintomatologia
algica in questione, soggettivamente denunciata da RI 1, correli con un danno
alla salute oggettivabile causato dall’evento assicurato.
D’altro canto, dalla restante documentazione
non emergono pareri specialistici divergenti, suscettibili di generare dei
dubbi, nemmeno lievi (cfr. supra, consid. 2.8.), a proposito della
correttezza dell’apprezzamento espresso dai medici interni all’amministrazione.
In questo contesto, è
innanzitutto utile segnalare che, secondo una costante giurisprudenza federale,
sono da considerare come
oggettivabili gli esiti d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in
caso di ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona
dell’esaminatore e dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di
lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati
ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di
apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati
riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del
29.
gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).
Fatta questa premessa, il TCA
rileva che, contrariamente a quanto sostengono la patrocinatrice e il curante
dell’assicurato (cfr. doc. 144), né i referti agli atti dei medici della __________
né quelli della neurologa dott.ssa __________ appaiono atti a supportare una
diversa valutazione della fattispecie.
Da una parte, a margine della
consultazione del giugno 2021, gli specialisti __________ hanno dichiarato che,
radiologicamente, non era stata posta in luce alcuna neurocompressione che
potesse giustificare i dolori al fianco sinistro irradianti all’inguine e allo
scroto sinistro (doc. 44, p. 2: “Radiologisch zeigt sich keine
Neurokompression”), concludendo alla presenza – non oggettivata ai sensi
della giurisprudenza federale succitata – di un’irradiazione dei dolori di
natura pseudoradicolare (doc. 44, p. 2: “A.e. handelt es sich hier um eine
pseudoradikulären Schmerzausstrahlung.”).
In occasione di una successiva
consultazione (2 agosto 2022), gli specialisti della Schulthess hanno indicato
che dalla RMN eseguita in loco non erano emerse nuove patologie che potessero
spiegare i disturbi del paziente (doc. 130, p. 29: “MRI-Technisch zeigt sich
keine erneute Pathologie, welche die Beschwerden des Patienten erklären könnte.”),
rispettivamente confermato che per l’irradiazione dei dolori non esisteva alcun
correlato morfologico oggettivato mediante immagini radiologiche (doc. 130, p.
29: “Für die
Schmerzausstrahlung findet sich kein
bildmorpholologisches Korrelat.”).
Da notare che il fatto che i
disturbi in questione sarebbero apparsi soltanto dopo l’evento traumatico del
2020.
(doc. 130, p. 29: “Der Patient möchte mehrmals betonen, dass er solche
Schmerzen vor dem Unfall 2021 [recte: 2020, n.d.r.] wo er sich
die Fraktur zugezogen hat gar nicht hatte.”), è irrilevante ai fini del
presente giudizio. In effetti, la
regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di
questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che
per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute
non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile
dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio
(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert
weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die
erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser
rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"
(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss
unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF
8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF
8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,
Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017 consid. 2.5.; 35.2018.33 del 18 luglio 2018
consid. 2.6.).
D’altro canto, per quanto
riguarda i referti della dott.ssa __________, va osservato come ella abbia
sostenuto, a margine della visita del settembre 2022, che il dolore irradiante
all’inguine, alla parte sinistra dello scroto e a livello addominale “può
essere in parte spiegato” da una radicolopatia di L1 secondaria alla
frattura del corpo vertebrale di L1 (cfr. doc. 134), senza tuttavia che il (supposto)
danno sia stato oggettivato conformemente a quanto richiede la giurisprudenza
federale. Del resto, anche gli accertamenti strumentali per immagini disposti in
seguito dalla stessa neurologa curante (RMN del rachide dorso-lombare e RMN del
plesso lombosacrale), non hanno consentito di oggettivare la presenza di un danno
radicolare suscettibile di giustificare la sintomatologia denunciata dal
ricorrente (cfr. doc. 139 e doc. 142, p. 3; in questo senso, si veda pure il
doc. 154, p. 58: “Alla RMI non si ravvisano radicolopatie e/o compressioni
nervose, …”).
Così come già spiegato a
proposito dei rapporti dei medici della Clinica __________, la circostanza
secondo la quale “il dolore è chiaramente insorto in seguito al trauma
sopraccitato” (doc. 140), è inconferente.
Non può giustificare un esito
diverso della vertenza nemmeno la certificazione 12 luglio 2022 del dott. __________
(doc. 121). Essa non risulta infatti sufficientemente motivata e, del resto, in
quanto specialista in medicina interna generale, il medico in questione non
appare particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla tematica in
discussione.
Infine, il TCA non ignora che, in
base ai referti agli atti del __________ (doc. 154, p. 7 s. e doc. T), le
infiltrazioni e la termocoagulazione dei rami sensitivi articolari hanno
comportato un miglioramento della sintomatologia algica (in proposito, si
vedano però le riserve formulate dal PD dott. __________ – doc. V1). Questa
Corte non può tuttavia seguire il dott. __________ laddove sostiene che l’esito
in questione dimostrerebbe “… inconfutabilmente che la pregressa frattura di L1
(…) è responsabile di una parte dei dolori, quelli che lo invalidano a livello
professionale.” (doc. 154, p. 60).
In questo senso, va segnalato che
questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che simili test non sono atti a
oggettivare a sufficienza un danno morfologico a cui correlare i disturbi
lamentati dalla persona assicurata, e ciò nella misura in cui la diagnosi del
problema viene fatta dipendere direttamente da come, in base alle
indicazioni fornite dall’interessato stesso, il dolore è stato influenzato
dalla terapia posta in atto, quindi da un giudizio puramente soggettivo (in
questo senso, si veda la STCA 35.2005.42 del 30 aprile 2007 consid. 2.15., la
STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2015 consid. 2.10., confermata dal TF con
sentenza 8C_361/2015 del 19 gennaio 2016 consid. 3.2, la STCA 35.2014.79 del 30
novembre 2015 consid. 2.8. e la STCA 35.2016.48 del 6 marzo 2017 consid. 2.6.1.).
Il fatto che l’assicurazione per
l’invalidità abbia riconosciuto all’insorgente il diritto a una rendita intera,
è ininfluente.
Da una parte, diversamente dall’assicurazione per
l’invalidità che, in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute nella sua globalità,
l’assicuratore contro gli infortuni deve tener conto esclusivamente del danno
alla salute causato dall’evento assicurato.
D’altra parte, occorre tener
conto che mediante la rendita d’invalidità si indennizza un danno economico,
mentre grazie all’IMI si indennizza il danno anatomico, funzionale, mentale
o psichico causato dall’infortunio assicurato (sul tema, cfr. KOSS –
Hürzeler/Kieser, art. 24 LAINF, n. 8 e 9).
In esito a tutte le
considerazioni che precedono, occorre dunque concludere che non è stato
dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale, che i dolori irradianti al fianco, alla parte sinistra
dello scroto e a livello addominale denunciati da RI 1, correlano con un danno morfologico
oggettivabile imputabile all’infortunio del 28 marzo 2020.
Stante ciò, tali disturbi non
possono fondare il diritto a un’IMI (aggiuntiva a quella assegnata in ragione
della cifotizzazione della vertebra di L1, la cui eziologia traumatica è stata
riconosciuta dall’CO 1).
Deve ancora essere precisato che,
accanto ai dolori irradianti al fianco, alla parte sinistra dello scroto e a
livello addominale, RI 1 presenta pure una sindrome algica lombospondilogena
con parestesie formicolanti associate, a fronte di una stenosi neuroforaminale
L5 a sinistra e di una moderata spondiloartrosi L5/S1 (cfr. doc. 44).
In proposito, va segnalato che
dalle tavole processuali si evince che, prima dell’infortunio assicurato, RI 1
soffriva già di disturbi interessanti la regione lombare.
In effetti, nel referto del 26
marzo 2007 indirizzato al neurologo dott. __________, il PD dott. __________,
spec. FMH in medicina interna, ha fatto stato della presenza di disturbi
lombari a sinistra che peggioravano durante la pratica dello sport con anche
crampi nella gamba sinistra (doc. 59).
D’altro canto, una TAC lombare
(L3-S1) effettuata il 26 marzo 2009 ha mostrato una discopatia con protusioni
discali L4-L5 e L5-S1 senza conflitti radicolari né stenosi del canale spinale
(doc. 60).
L’esame di RMN lombare del 16
aprile 2020, confrontato con quello eseguito nel dicembre 2017, ha
consentito di confermare l’esistenza - senza peggioramenti
- a
livello di L3-L4 di una minima protusione discale circonferenziale, a livello
di L4-L5 di una protusione discale circonferenziale con fissurazione
dell’anello fibroso in sede mediana e a livello di L5-S1 di una protusione
disco-osteofitosica marginale con stenosi foraminale bilaterale associata ad
artropatia faccettaria ipertrofica (doc. 46).
La dott.ssa __________, nel suo
referto datato 14 settembre 2022, ha d’altronde riferito che l’assicurato era
già noto in precedenza “…per una sindrome lombo-spondilogena cronica con dolori
irradianti in territorio L5-S1 di sinistra, per cui aveva già effettuato delle
infiltrazioni e il disturbo parestetico era per lui già noto in tale sede, …
(doc. 134, p. 2).
In queste condizioni, il TCA non
può che condividere il parere del chirurgo ortopedico interpellato dall’amministrazione,
secondo il quale i disturbi in questione sono da imputare allo stato morboso
preesistente (e non all’evento traumatico assicurato). Nulla muta che i medici
della __________ abbiano affermato di non poter escludere che i dolori lombospondilogeni
siano una conseguenza dell’infortunio del marzo 2020 (cfr. doc. 130, p. 29: “Aus
wirbelsäulenchirurgischer Sicht können diese lumbospondylogene Schmerzen als
Konsequenz des Unfalls nicht ausgeschlossen werden.”). In effetti, il “non
poter escludere” equivale all’essere possibile, ciò che non basta dal
profilo probatorio per riconoscere l’esistenza del nesso di causalità naturale
(cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Questa Corte può peraltro esimersi dal disporre ulteriori
misure istruttorie, visto che la problematica di cui soffre il ricorrente è già
stata oggetto di approfonditi accertamenti pluridisciplinari, le cui risultanze
figurano agli atti. In proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361
consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti