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Decisione

35.2023.27

Discussa entità dell'IMI (in particolare, questione dell'oggettivazione dei disturbi denunciati dall'assicurato)

26 giugno 2023Italiano35 min

qui in esame: episodio sincopale con caduta a terra, che ha provocato al sig. RI

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.27

mm

Lugano

26 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 febbraio 2023 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 28 marzo 2020, RI 1,

dipendente del __________ in qualità di meccanico e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è

svenuto e, accasciandosi, ha battuto a terra le natiche.

A causa di questo sinistro, egli

ha riportato la frattura compressiva del corpo vertebrale di L1 (doc. 7),

trattata, nel corso del mese di aprile 2020, mediante vertebroplastica (cfr.

doc. 10).

L’assicurato è stato in grado di

riprendere il proprio lavoro a contare dal 4 maggio 2020 (cfr. doc. 64, p. 2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Nel mese di luglio 2021 all’CO 1 è

stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del 20 marzo 2020,

determinata da una recrudescenza dei dolori con incapacità lavorativa totale

(cfr. doc. 37 e doc. 64, p. 3).

L’amministrazione ha riconosciuto

la propria responsabilità, ripristinando in particolare il diritto

all’indennità giornaliera dal 1° giugno 2021 (doc. 57).

1.3. Alla chiusura della ricaduta

(dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera a contare dal 17

luglio 2022, per ritrovata piena capacità lavorativa – cfr. doc. 116), con

decisione formale del 15 luglio 2022, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’indennità

per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 124).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 129 e doc. 145),

in data 20 febbraio 2023, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 148).

1.4. Con tempestivo ricorso del 17 marzo

2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a corrispondergli

un’IMI di entità imprecisata (ma variante dal 50 al 100%) da calcolare su un

guadagno assicurato pari a fr. 148'200. In subordine, è stata chiesta la

retrocessione degli atti all’amministrazione.

A sostegno delle proprie pretese,

l’insorgente ha segnatamente sviluppato la seguente argomentazione:

" (…) Ora,

visto quanto sopra considerato e l’opinione dei medici che si sono occupati del

caso, non si capisce come si possa ritenere che l’infortunio incida solo per il

5% sullo stato attuale di salute del ricorrente. Egli è infatti stato valutato

da uno specialista in chirurgia ortopedica e non è stato sottoposto dalla CO 1

ad alcuna visita neurologica.

Se è del tutto comprensibile che l’infortunio non abbia inciso al

100% sullo stato di salute del signor RI 1, ritenuta la situazione antecedente

l’infortunio in questione, è anche altrettanto chiaro che l’aggravamento è

stato considerevole e meritevole di un approfondimento che non è avvenuto da

parte della CO 1, prima di rendere la propria decisione, qui avversata.

In particolare, non è stata data alcuna risposta alla domanda a

sapere come mai, prima dell’infortunio del marzo 2020, egli non lamentava

alcuna sintomatologia dolorosa a livello lombare, ed è del tutto verosimile che

senza l’infortunio essa non si sarebbe mai presentata. Ma si questo non si è

tenuto minimamente conto, anzi, la CO 1 insiste nell’affermare che ciò non sia

minimamente rilevante …

Così come di fatto non si è tenuto conto dell’incidenza

dell’infortunio qui in esame sull’attuale stato di salute del ricorrente. Non

si capisce come essa possa negare un legame di causalità tra i due eventi in

questione, legame indicato e/o non escluso dai rapporti medici specialistici

agli atti, senza averlo mai di fatto verificato …

Sulla scorta dei fatti sopradescritti e del parere dei medici qui

allegati, si ritiene che l’incidenza dell’infortunio sia stata ben più

considerevole, e che abbia forzatamente cagionato il sorgere delle

problematiche qui in esame. Essa comporta una notevole diminuzione

dell’integrità.

Se del caso una perizia giudiziaria potrà determinare quanto

sopra.

Proprio ieri è pervenuto il progetto di decisione

dell’assicurazione invalidità. Dallo stesso emerge che l’SMR ha ritenuto

corretto giustificare un’incapacità lavorativa del 100% dal 17.06.2021 e

dell’80% dal 01.08.2022. Infatti, a mente dell’UAI, il sig. RI 1 non avrebbe

potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in attività

alternative e ritiene che alle inabilità lavorative accertate nell’abituale

professione corrisponda un’incapacità della medesima entità (doc. R: progetto

Fatti

di decisione AI).

Si tenga conto che il sig. RI 1 dovrà verosimilmente convivere con

la sintomatologia in questione per tutta la vita. Egli merita pertanto che

venga finalmente chiarito, dati medici specialistici alla mano, cosa abbia

veramente provocato l’odierna situazione.

(…).

Quali ultimi riscontri (14 marzo 2023) il Dott. med. __________

segnala che il recente consulto della Terapia del Dolore è sfociato in un test

sui rami articolari mediali Th12 L1 e L2 sinistra con 0.5 ml di Bupivacaina

sec. protocollo della “Spine Intervention Society”. Il medico ha anticipato che

il signor RI 1 ha tratto un notevole beneficio dall’infiltrazione mirata sul

presunto problema. Questo significa inconfutabilmente che la pregressa frattura

di L1 (oggetto di vertebroplastica) è responsabile di una parte dei dolori, e

meglio quelli che invalidano il ricorrente a livello professionale.

A questo proposito si produce anche lo scritto 13 marzo 2023 del

Dott. med. __________, dove a pag. 2 (impressione e procedere) descrive un

“netto miglioramento nelle 3 ore dopo il test e questo conferma indicazione ad

una termocoagulazione dei rami articolari testati” (Doc. O, P, Q). (…).” (doc.

I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegato).

1.6. In data 27 aprile 2023, la

patrocinatrice si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e

conclusioni, ribadendo in particolare che “appare alquanto evidente anche ai

profani che detto intervento (l’intervento di termocoagulazione mediante

radiofrequenze, n.d.r.) è legato ai problemi insorti dopo l’infortunio

qui in esame: episodio sincopale con caduta a terra, che ha provocato al sig. RI

1 una frattura/compressione della vertebra L1. Mal si vede come la situazione

attuale possa essere legata da nesso causale a problematiche antecedenti

l’infortunio. Con l’intervento di cementoplastica a scopo antalgico, non è

stata lontanamente ripristinata la perfetta geometria anatomia del corpo

vertebrale di L1. Si ribadisce pertanto che i dolori patiti sono correlati e

legati da nesso causale preponderante all’infortunio.” (doc. VII).

L’istituto assicuratore

resistente si è pronunciato in proposito il 3 maggio 2023 (doc. IX).

1.7. L’8 maggio 2023 la rappresentante

dell’insorgente ha versato agli atti un rapporto, datato 4 maggio 2023, del __________

(doc. XII + allegato).

1.8. In data 19 giugno 2023, al TCA è

pervenuta la decisione mediante la quale al ricorrente è stata assegnata una

rendita AI intera a contare dal 1° giugno 2022 (doc. XIII + allegati).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, l’oggetto della lite è

circoscritto all’entità dell’IMI spettante all’assicurato a dipendenza

dell’evento infortunistico occorsogli in data 28 marzo 2020.

Considerato che la questione è

stata sollevata con il ricorso, va precisato che quella del diritto alla

rendita d’invalidità, di fatto (informalmente) negato dall’assicuratore

convenuto, dato che l’insorgente è stato dichiarato completamente abile nella

sua abituale professione (doc. 116), non è oggetto della decisione impugnata,

ragione per la quale il TCA non è legittimato a pronunciarsi in proposito (cfr.

DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a e riferimenti ivi

menzionati).

2.3. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6. L’CO

1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.7. Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato

all’assicurato un’IMI del 5% (cfr. doc. 124).

Questa la valutazione dell’IMI

contenuta nell’apprezzamento 20 giugno 2022 del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia:

" (…).

1 Reperti

Stato dopo frattura lombare 1.

Considerandi

2.

Valutazione del danno all’integrità

5%.

3.

Motivazione

È presente una cifotizzazione di 9° e l’assicurato lamenta dei

leggeri dolori paravertebrali sotto carico. Ciò dà diritto ad IMI del 5%

secondo la tabella 7.” (doc. 107)

A margine della visita __________

del 20 giugno 2022, il dott. __________ ha innanzitutto riferito che, a quel

momento, l’assicurato lamentava “dolori lungo la gamba sinistra con formicolio

soprattutto laterale alla gamba sinistra e dolori al tallone. Ha anche dolori

paravertebrali lombari a sinistra. I dolori lungo la gamba sono a livello 4-10

scala VAS. Durante la deambulazione i dolori aumentano, soprattutto dolori alla

caviglia. Riferisce inoltre dolori inguinali, un’ernia inguinale non è mai

stata diagnosticata.” (doc. 108, p. 2).

Egli ha quindi enunciato la

seguente valutazione:

" (…) La

frattura di L1 è ben guarita senza dislocazione radiologica e senza grande

cifotizzazione secondaria. La lombosciatalgia riferita dall’assicurato è

causata da una discopatia con probabile conflitto radicolare soprattutto L5/S1

e meno L4/L5 conosciuta dal 2009. Inoltre i dolori paravertebrali nella

rotazione correlano con la degenerazione delle articolazioni delle faccette

preesistenti

Anche i dolori al tallone sono extra-infortunistici causati da una

fascite plantare.” (doc. 108, p. 4)

Il medico __________ ha infine

dichiarato l’assicurato abile nella sua abituale professione, così come in

altre presenti sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. 108, p. 4).

Da notare in particolare che, nel

mese di giugno 2021, l’insorgente è stato visitato dal PD dott. __________, attivo

presso la __________, e ciò in ragione di forti dolori al fianco sinistro irradianti

all’inguine e allo scroto sinistro. Lo specialista ha osservato che

radiologicamente non era stata evidenziata alcuna neurocompressione. A suo

avviso, si trattava quindi di un’irradiazione del dolore a carattere

pseudoradicolare. L’assicurato lamentava inoltre una sindrome algica

lombospondilogena con parestesie formicolanti a sinistra, a fronte della

presenza di una stenosi neuroforaminale L5 a sinistra e di una moderata spondiloartrosi

L5/S1. Quale ulteriore procedere, il dott. __________ ha proposto d’infiltrare

le faccette articolari D12/L1 e L5/S1 bilateralmente (doc. 44).

Le infiltrazioni sono state

effettuate in data 23 agosto 2021 (doc. 53).

Dal rapporto 26 gennaio 2022 del

medico curante del ricorrente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna

generale, si evince che l’esito è stato discreto e soltanto transitorio (cfr.

doc. 76, p. 3).

Con certificazione del 12 luglio

2022, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha sostenuto

che “la sintomatologia dolorosa riferita dal paziente a livello lombare è dal

mio punto di vista conseguente al trauma lombare del 2020 dove si evince la

frattura di L1, la quale è stata trattata con vertebroplastica." (doc.

121).

In data 2 agosto 2022,

l’assicurato ha di nuovo consultato gli specialisti della Clinica __________.

Preso atto che il ricorrente continuava a soffrire di dolori al fianco sinistro

con irradiamento inguinale e alla parte sinistra dello scroto (con – nuovo -

coinvolgimento addominale) e che la RMN eseguita in loco non aveva evidenziato

nuove patologie che potessero spiegare la sintomatologia, i medici zurighesi

hanno dichiarato di non poter escludere che i dolori lombospondilogeni possano

essere conseguenza dell’infortunio del marzo 2020 (“Aus

wirbelsäulenchirurgischer Sicht können diese lumbospondylogene Schmerzen als

Konsequenz des Unfalls nicht ausgeschlossen werden.”). Essi hanno altresì

precisato che per l’irradiamento del dolore non si è trovato alcun correlato

morfologico (“Für die Schmerzausstrahlung findet sich kein

bildmorphologisches Korrelat.”) (doc. 130, p. 29; traduzione in lingua

italiana prodotta sub doc. 130, p. 31).

Con referto del 14 settembre

2022, la dott.ssa __________, spec. in neurologia, ha affermato che il dolore in

sede dorsale irradiante a livello addominale con estensione all’inguine e allo

scroto sinistro, insorto a seguito dell’evento traumatico del marzo 2020, “…

può essere in parte spiegato da una irradiazione locale a livello della radice

L1 di sinistra secondaria alla frattura vertebrale di L1, radice che

anatomicamente corrisponde alla regione sia del dolore riferito dal paziente in

sede addominale che inguinale; tuttavia riscontro clinicamente un livello

sensitivo sospeso Th9-L1, così come il dolore viene anche riferito in sede più

dorsale per cui ritengo opportuno effettuare una RM toracica, valutando nel

dettaglio oltre al midollo anche le radici toraciche da Th9 fino a L1 ed in un

secondo momento valuterei anche l’esecuzione di una RM del plesso lombo-sacrale.”

(doc. 134).

La RMN del rachide dorso-lombare

ha avuto luogo l’11 ottobre 2022 (doc. 137, p. 1).

Con rapporto del 10 novembre

2022, la dott.ssa __________ ha riferito che l’esame in questione ha confermato

“… la presenza degli esiti fratturativi del corpo vertebrale L1 con avallamento

del piatto superiore ed esiti di cementoplastica; non si visualizzano ulteriori

crolli vertebrali; non vi sono inoltre alterazioni edemigene dei corpi

vertebrali e le dimensioni canalari foraminali risultano regolari, così come

normale il segnale del midollo lungo il suo tratto esaminato.” (doc. 139).

La RMN del plesso lombosacrale

bilaterale si è invece svolta il 26 novembre 2022. Seppur in presenza di

artefatti di movimento, l’esame non ha mostrato lesioni che coinvolgono le

radici lombo-sacrali (doc. 142, p. 2 e 3).

Con referto del 23 gennaio 2023,

la dott.ssa __________ ha invitato l’amministrazione a rivalutare la propria

decisione in quanto “il dolore è chiaramente insorto in seguito al trauma

sopraccitato, per cui il paziente ha dovuto ancora effettuare varie indagini ed

attualmente in attesa di una valutazione da parte del PD dr. med. __________

per procedere con un trattamento sul dolore.” (doc. 140).

Il 31 gennaio 2023, il medico

curante ha trasmesso all’CO 1 uno scritto il cui tenore è in particolare il

seguente:

" (…) Probabilmente

il sottoscritto è deficitario e non obiettivo delle sue valutazioni: e invece

no!!!

Sono ben accompagnato dal rispettabilissimo ed “opinion-leader”

Dr. __________ della __________, come pure successivamente dal PD Dr. __________

della stessa clinica: entrambi non escludono (ed a chiare lettere) in lingua

tedesca una correlazione dei disturbi accusati dal buon RI 1 con lo sfortunato

evento traumatico che gli ha procurato la frattura L1 (“aus

wirbelsäulenchirurgischer Sicht können diese lumbospondylogene Schmerzen als

Konsequenz des Unfalls nicht ausgeschlossen werden”: v. lettera del PD Dr. __________

dell’11.08.2022 che allego).

Forse anche i colleghi __________ sono deficitari o impreparati in

materia? Invece no!!!

Anche loro sono ben sorretti dalla successiva e professionale

valutazione neurologica della Dr.ssa __________ da me richiesta: è andata oltre

preferendo escludere ulteriori scenari clinici. Anche lei depone a chiare

lettere (chiare a me, ma non so se chiare a __________) di una stretta

correlazione temporale tra l’insorgenza dei sintomi con l’evento sfavorevole

del 28.03.2020. Non a caso quindi, la Dr.ssa __________ in piena sintonia con i

colleghi della __________, propone una valutazione in sede specialistica di

terapia del dolore. (…).

Ricordo inoltre che, prima dell’infortunio del 28.03.2020, il buon

RI 1 avrebbe potuto sbandierare problematiche di salute importanti che

rendevano il lavoro difficile. Non si è mai lagnato, non ha mai richiesto

certificati di inabilità lavorativa nonostante avesse una importante

acrocianosi e lesioni ulcerate al dito I del piede sinistro in contesto di

probabile sindrome di Raynaud legata all’esposizione al freddo. Ha dovuto dire

addio ad uno dei suoi hobby preferiti invernali che era la pratica dello sci,

ma non aveva a suo tempo detto addio all’attività lavorativa in officina, luogo

notoriamente assai freddo e controindicato alla sua condizione.

Dopo la valutazione __________ del 20.06.2022 che definirei “non

super-partes” cercando di usare una terminologia diplomaticamente accettabile,

attendo da parte vostra una rivalutazione del caso o quanto meno una immediata

sostituzione dell’ortopedico con un altro ortopedico specializzato in tali

problematiche.” (doc. 144)

Con apprezzamento del 16 febbraio

2023, il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, è pervenuto alla

conclusione che, né neurologicamente né radiologicamente, è stato

sufficientemente oggettivato un danno alla radice di L1, a fronte di una

presentazione dei disturbi atipica e diffusa oltre il dermatomero di L1 con

indicazione “D9-L1”. A suo avviso, oltre la frattura del corpo vertebrale di

L1, non è dunque stata oggettivata la presenza di alcun danno neurologico in relazione

causale con l’infortunio assicurato (doc. 147).

Unitamente al ricorso, la

patrocinatrice dell’assicurato ha segnatamente prodotto il rapporto 13 marzo

2023.

del __________.

In questo documento figura la

diagnosi di dolore lombare alto L1 con irradiazione al fianco e a livello

scrotale comparso dopo l’infortunio.

D’altro canto, i sanitari hanno

fatto stato dell’assenza, alla RMN, di “radicolopatie e/o compressioni

nervose”.

Il 7 marzo 2023 essi hanno quindi

praticato delle infiltrazioni (“test MBB1”) a livello di L1, L2 e D12.

Dal referto in questione risulta

infine che, interpellato il 10 marzo 2023, RI 1 ha riferito “… un chiaro

miglioramento nelle 3 ore dopo il test e questo conferma indicazione ad una

termocoagulazione dei rami articolari testati.” (doc. 154, p. 57 s.).

Con apprezzamento del 14 aprile

2023, il PD __________ ha rilevato in particolare quanto segue a proposito

delle risultanze degli esiti dei test infiltrativi effettuati a __________:

" (…) In der

neu vorgelegten aktuellen Behandlungsdokumentation vom 13.03.2023 wird

dargelegt, die eine radikuläre Testinfiltration auf drei Höhen von Th12-L2

linksseitig habe eine Beschwerdeverbesserung gebracht, ohne dass hierzu

irgendwelche neurologisch notwendigen klinischen Angaben hinsichtlich der

genauen Lokalisation oder ein objektivierbarer neuer Untersuchungsbefund

dokumentiert werden. Auch wurde festgestellt, dass vorherige L1-wurzelnahen

Infiltrationen dagegen keinerlei Beschwerdeverbesserung gebracht hätten (“Il

paziente ha già effettuato cicli infiltrativi con iniezioni periradicolari di

L1 senza alcun beneficio”). Mit der Widersprüchkeit der Erfolglosigkeit dieser

vorherigen periartikulären L1-Wurzelbehandlungsversuche wird sich jedoch nicht

auseinandergesetzt, da diese auf einen möglicherweise ausschliesslichen

Placeboeffekt der aktuellen Behandlung somit hinweisen müssen resp. auf eine

unspezifische allgemeine Wirkung, ebenso wie mit der Problematik einer

keinesfalls nur links inguinal lokalisierten angegebenen ausgedehnten

Schmerzsymptomatik “dorso-abdominell”, d.h. von lumbo-sakral bis ins Steissbein

(“… con dolore lombosacrale e coccigeo acuto”), was eine eindeutige und

zweifelsfreie L1-Lokalisation neurologisch nicht nachvollziehbar macht wie dies

bereits in der versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom

16.02.2023

ausführlich begründet wurde. Die anästhesiologische Beschwerdedokumentation

eines lumbosakralen und Steissbeinschmerzes ist neurologisch mit einer

isolierten L1-Symptomatik links neuroanatomisch vielmehr unvereinbar, da nur

diese in überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem Zusammenhang möglich wäre

anzuerkennen bei zudem bekannterweise vorbestehenden langjährig chronisch lumbosakralen

Schmerzen als unfallfremden Vorzustand (Details dazu siehe in der

versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom 16.02.2023).” (doc. V1)

Agli atti figura ancora il rapporto

4.

maggio 2023 del __________, riguardante gli esiti dell’intervento di

termocoagulazione dei rami sensitivi articolari mediali di D12, L1, L2 a

sinistra, praticato nel frattempo (18 aprile 2023).

Il PD dott. __________,

responsabile del suddetto Centro, ha riferito che l’esito del test articolare

posteriore era stato “francamente positivo con diminuzione significativa della

sintomatologia algica per la durata d’azione dell’anestetico locale”,

circostanza che “… conferma la presenza di una componente articolare posteriore

quale generatore del dolore e pone l’indicazione ad un trattamento di

termoablazione al fine di ottenere un beneficio durevole.” (doc. T).

2.8

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2

e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023.

consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.9

Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte segnala che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.).

Nel caso di specie, il medico __________

ha ritenuto che il solo postumo organico oggettivabile dell’infortunio occorso il

28.

marzo 2020, è costituito dalla cifotizzazione di 9° della vertebra di L1,

reperto che corrisponde, in base alla tabella 7 edita dalla Divisione di

medicina assicurativa dell’Istituto, a un’indennità del 5%.

Questa valutazione viene

contestata dalla rappresentante dell’insorgente, nella misura in cui al fine di

stabilire l’entità della menomazione dell’integrità, il dott. __________ non ha

tenuto conto dei dolori irradianti al fianco e alla parte sinistra dello scroto

(nonché, in un secondo tempo, anche a livello addominale), ritenuti trattarsi anch’essi

di una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato (cfr. doc. I).

Tutto ben considerato,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo

Tribunale ritiene di poter validamente far capo al parere dei medici fiduciari

dell’CO 1, dottori __________ e __________, specialisti proprio nelle rispettive

materie che qui interessano, secondo i quali non è

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che la sintomatologia

algica in questione, soggettivamente denunciata da RI 1, correli con un danno

alla salute oggettivabile causato dall’evento assicurato.

D’altro canto, dalla restante documentazione

non emergono pareri specialistici divergenti, suscettibili di generare dei

dubbi, nemmeno lievi (cfr. supra, consid. 2.8.), a proposito della

correttezza dell’apprezzamento espresso dai medici interni all’amministrazione.

In questo contesto, è

innanzitutto utile segnalare che, secondo una costante giurisprudenza federale,

sono da considerare come

oggettivabili gli esiti d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in

caso di ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona

dell’esaminatore e dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di

lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati

ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati

riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del

29.

gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).

Fatta questa premessa, il TCA

rileva che, contrariamente a quanto sostengono la patrocinatrice e il curante

dell’assicurato (cfr. doc. 144), né i referti agli atti dei medici della __________

né quelli della neurologa dott.ssa __________ appaiono atti a supportare una

diversa valutazione della fattispecie.

Da una parte, a margine della

consultazione del giugno 2021, gli specialisti __________ hanno dichiarato che,

radiologicamente, non era stata posta in luce alcuna neurocompressione che

potesse giustificare i dolori al fianco sinistro irradianti all’inguine e allo

scroto sinistro (doc. 44, p. 2: “Radiologisch zeigt sich keine

Neurokompression”), concludendo alla presenza – non oggettivata ai sensi

della giurisprudenza federale succitata – di un’irradiazione dei dolori di

natura pseudoradicolare (doc. 44, p. 2: “A.e. handelt es sich hier um eine

pseudoradikulären Schmerzausstrahlung.”).

In occasione di una successiva

consultazione (2 agosto 2022), gli specialisti della Schulthess hanno indicato

che dalla RMN eseguita in loco non erano emerse nuove patologie che potessero

spiegare i disturbi del paziente (doc. 130, p. 29: “MRI-Technisch zeigt sich

keine erneute Pathologie, welche die Beschwerden des Patienten erklären könnte.”),

rispettivamente confermato che per l’irradiazione dei dolori non esisteva alcun

correlato morfologico oggettivato mediante immagini radiologiche (doc. 130, p.

29: “Für die

Schmerzausstrahlung findet sich kein

bildmorpholologisches Korrelat.”).

Da notare che il fatto che i

disturbi in questione sarebbero apparsi soltanto dopo l’evento traumatico del

2020.

(doc. 130, p. 29: “Der Patient möchte mehrmals betonen, dass er solche

Schmerzen vor dem Unfall 2021 [recte: 2020, n.d.r.] wo er sich

die Fraktur zugezogen hat gar nicht hatte.”), è irrilevante ai fini del

presente giudizio. In effetti, la

regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che

per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio

(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert

weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,

Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017 consid. 2.5.; 35.2018.33 del 18 luglio 2018

consid. 2.6.).

D’altro canto, per quanto

riguarda i referti della dott.ssa __________, va osservato come ella abbia

sostenuto, a margine della visita del settembre 2022, che il dolore irradiante

all’inguine, alla parte sinistra dello scroto e a livello addominale “può

essere in parte spiegato” da una radicolopatia di L1 secondaria alla

frattura del corpo vertebrale di L1 (cfr. doc. 134), senza tuttavia che il (supposto)

danno sia stato oggettivato conformemente a quanto richiede la giurisprudenza

federale. Del resto, anche gli accertamenti strumentali per immagini disposti in

seguito dalla stessa neurologa curante (RMN del rachide dorso-lombare e RMN del

plesso lombosacrale), non hanno consentito di oggettivare la presenza di un danno

radicolare suscettibile di giustificare la sintomatologia denunciata dal

ricorrente (cfr. doc. 139 e doc. 142, p. 3; in questo senso, si veda pure il

doc. 154, p. 58: “Alla RMI non si ravvisano radicolopatie e/o compressioni

nervose, …”).

Così come già spiegato a

proposito dei rapporti dei medici della Clinica __________, la circostanza

secondo la quale “il dolore è chiaramente insorto in seguito al trauma

sopraccitato” (doc. 140), è inconferente.

Non può giustificare un esito

diverso della vertenza nemmeno la certificazione 12 luglio 2022 del dott. __________

(doc. 121). Essa non risulta infatti sufficientemente motivata e, del resto, in

quanto specialista in medicina interna generale, il medico in questione non

appare particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla tematica in

discussione.

Infine, il TCA non ignora che, in

base ai referti agli atti del __________ (doc. 154, p. 7 s. e doc. T), le

infiltrazioni e la termocoagulazione dei rami sensitivi articolari hanno

comportato un miglioramento della sintomatologia algica (in proposito, si

vedano però le riserve formulate dal PD dott. __________ – doc. V1). Questa

Corte non può tuttavia seguire il dott. __________ laddove sostiene che l’esito

in questione dimostrerebbe “… inconfutabilmente che la pregressa frattura di L1

(…) è responsabile di una parte dei dolori, quelli che lo invalidano a livello

professionale.” (doc. 154, p. 60).

In questo senso, va segnalato che

questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che simili test non sono atti a

oggettivare a sufficienza un danno morfologico a cui correlare i disturbi

lamentati dalla persona assicurata, e ciò nella misura in cui la diagnosi del

problema viene fatta dipendere direttamente da come, in base alle

indicazioni fornite dall’interessato stesso, il dolore è stato influenzato

dalla terapia posta in atto, quindi da un giudizio puramente soggettivo (in

questo senso, si veda la STCA 35.2005.42 del 30 aprile 2007 consid. 2.15., la

STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2015 consid. 2.10., confermata dal TF con

sentenza 8C_361/2015 del 19 gennaio 2016 consid. 3.2, la STCA 35.2014.79 del 30

novembre 2015 consid. 2.8. e la STCA 35.2016.48 del 6 marzo 2017 consid. 2.6.1.).

Il fatto che l’assicurazione per

l’invalidità abbia riconosciuto all’insorgente il diritto a una rendita intera,

è ininfluente.

Da una parte, diversamente dall’assicurazione per

l’invalidità che, in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute nella sua globalità,

l’assicuratore contro gli infortuni deve tener conto esclusivamente del danno

alla salute causato dall’evento assicurato.

D’altra parte, occorre tener

conto che mediante la rendita d’invalidità si indennizza un danno economico,

mentre grazie all’IMI si indennizza il danno anatomico, funzionale, mentale

o psichico causato dall’infortunio assicurato (sul tema, cfr. KOSS –

Hürzeler/Kieser, art. 24 LAINF, n. 8 e 9).

In esito a tutte le

considerazioni che precedono, occorre dunque concludere che non è stato

dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, che i dolori irradianti al fianco, alla parte sinistra

dello scroto e a livello addominale denunciati da RI 1, correlano con un danno morfologico

oggettivabile imputabile all’infortunio del 28 marzo 2020.

Stante ciò, tali disturbi non

possono fondare il diritto a un’IMI (aggiuntiva a quella assegnata in ragione

della cifotizzazione della vertebra di L1, la cui eziologia traumatica è stata

riconosciuta dall’CO 1).

Deve ancora essere precisato che,

accanto ai dolori irradianti al fianco, alla parte sinistra dello scroto e a

livello addominale, RI 1 presenta pure una sindrome algica lombospondilogena

con parestesie formicolanti associate, a fronte di una stenosi neuroforaminale

L5 a sinistra e di una moderata spondiloartrosi L5/S1 (cfr. doc. 44).

In proposito, va segnalato che

dalle tavole processuali si evince che, prima dell’infortunio assicurato, RI 1

soffriva già di disturbi interessanti la regione lombare.

In effetti, nel referto del 26

marzo 2007 indirizzato al neurologo dott. __________, il PD dott. __________,

spec. FMH in medicina interna, ha fatto stato della presenza di disturbi

lombari a sinistra che peggioravano durante la pratica dello sport con anche

crampi nella gamba sinistra (doc. 59).

D’altro canto, una TAC lombare

(L3-S1) effettuata il 26 marzo 2009 ha mostrato una discopatia con protusioni

discali L4-L5 e L5-S1 senza conflitti radicolari né stenosi del canale spinale

(doc. 60).

L’esame di RMN lombare del 16

aprile 2020, confrontato con quello eseguito nel dicembre 2017, ha

consentito di confermare l’esistenza - senza peggioramenti

- a

livello di L3-L4 di una minima protusione discale circonferenziale, a livello

di L4-L5 di una protusione discale circonferenziale con fissurazione

dell’anello fibroso in sede mediana e a livello di L5-S1 di una protusione

disco-osteofitosica marginale con stenosi foraminale bilaterale associata ad

artropatia faccettaria ipertrofica (doc. 46).

La dott.ssa __________, nel suo

referto datato 14 settembre 2022, ha d’altronde riferito che l’assicurato era

già noto in precedenza “…per una sindrome lombo-spondilogena cronica con dolori

irradianti in territorio L5-S1 di sinistra, per cui aveva già effettuato delle

infiltrazioni e il disturbo parestetico era per lui già noto in tale sede, …

(doc. 134, p. 2).

In queste condizioni, il TCA non

può che condividere il parere del chirurgo ortopedico interpellato dall’amministrazione,

secondo il quale i disturbi in questione sono da imputare allo stato morboso

preesistente (e non all’evento traumatico assicurato). Nulla muta che i medici

della __________ abbiano affermato di non poter escludere che i dolori lombospondilogeni

siano una conseguenza dell’infortunio del marzo 2020 (cfr. doc. 130, p. 29: “Aus

wirbelsäulenchirurgischer Sicht können diese lumbospondylogene Schmerzen als

Konsequenz des Unfalls nicht ausgeschlossen werden.”). In effetti, il “non

poter escludere” equivale all’essere possibile, ciò che non basta dal

profilo probatorio per riconoscere l’esistenza del nesso di causalità naturale

(cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Questa Corte può peraltro esimersi dal disporre ulteriori

misure istruttorie, visto che la problematica di cui soffre il ricorrente è già

stata oggetto di approfonditi accertamenti pluridisciplinari, le cui risultanze

figurano agli atti. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361

consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti