35.2023.28
Disturbo a ginocchio insorto mentre l'assicurata stava spostando un pacco da archiviare in ufficio con un piede. Né infortunio, né lesione parificata
22 maggio 2023Italiano27 min
suffragio delle proprie argomentazioni il rappresentante della ricorrente ha chiesto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.28
PC/sc
Lugano
22 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16
marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
16 febbraio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
8 settembre 2022, la __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 (in
seguito: CO 1) che la propria dipendente RI 1, nata il __________ 1989 e
contabile a tempo pieno presso lo studio legale, il 19 agosto 2022 alle ore 13:00:
"
Durante l'orario lavorativo, in procinto di portare alcuni pacchi nel
reparto archivi, ho spostato con il piede destro, lateralmente, un pacco e ho
subito sentito un forte dolore al ginocchio, tuttavia reputando l'infortunio di
poco rilievo ho continuato a lavorare e così anche nei prossimi giorni,
tuttavia il dolore al ginocchio peggiorava drasticamente giorno per giorno,
invero mi sono recata al pronto soccorso il 28/8/22 i quali hanno raccomandato
riposo a casa dal 28.08.22, ma poiché il dolore non migliorava, il medico di
famiglia mi raccomandava altri giorni di riposo sino al 9.09.2022." (doc.
A1).
Una RX
del ginocchio destro AP e laterale e una RX della rotula destra assiale del 28
agosto 2022 (doc. M2) hanno messo in evidenza quanto segue:
"
Non sicure lesioni fratturative recenti ai livelli esaminati.
Non segni indiretti per versamento articolare”.
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 novembre
2022, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni
sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non erano da porre
in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non
costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. A18).
A
seguito dell’opposizione interposta il 10 gennaio 2023 dall’avv. RA 1 per conto
dell’assicurata (doc. A20), in data 16 febbraio 2023, l’amministrazione ha
confermato in sostanza la sua prima decisione (doc. A24).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 marzo 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1,
ha postulato che, annullata la decisione su opposizione impugnata, CO 1 sia “tenuta
ad adempiere alla propria obbligazione contrattuale” in suo favore e a “corrispondere
le indennità come per legge” (cfr. doc. I, pag. 3).
In
particolare, il patrocinatore della ricorrente ribadisce in questa sede che la
sua assistita sarebbe stata vittima di un infortunio professionale
rispettivamente che sarebbe portatrice di una lesione parificata ai sensi della
legge. Da nessuna parte risulterebbe inoltre che la sua cliente sarebbe
portatrice di una lesione riconducibile prevalentemente a una malattia o a
usura.
Il rappresentante dell’insorgente contesta l’operato dell’amministrazione per
avere negato le prestazioni basandosi sul “parere di un proprio medico, pagato
da loro stessi, inoltre che non ha mai visitato la paziente” (cfr. doc. I,
pag. 2).
Il patrocinatore della ricorrente critica pure il modus operandi dell’CO
1 che pretenderebbe “i premi non dovuti e non pagare gli indennizzi dovuti”,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. I, pag. 3).
A
suffragio delle proprie argomentazioni egli ha prodotto svariata documentazione
medica e amministrativa (per lo più, già agli atti), chiedendo l’esperimento di
una “perizia medico legale” (cfr. doc. I, pag. 3).
Fatti
1.4. Con la
risposta del 4 aprile 2023, l’CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2, ha postulato la
reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 24 aprile
2023 (doc. VII) il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle
proprie tesi e domande, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto.
In particolare, ha ribadito le critiche al modus operandi
dell’amministrazione che neppure avrebbe “provveduto alla restituzione di
premi non dovuti e pagati, paventando compensazioni mai richieste o concordate,
ciò per evidenziare (…) i premi sì sempre e comunque, ma l’eventuale indebito e
indennizzo all’assicurato no” (cfr. doc. VII, pag. 4).
A
suffragio delle proprie argomentazioni il rappresentante della ricorrente ha chiesto
nuovamente l’esperimento di una “perizia medica”, postulando inoltre
l’audizione di svariati testimoni (inclusi i medici che hanno preso a carico la
sua assistita in seguito all’evento in discussione), l’“interrogatorio”
della sua cliente ed il “confronto” con il medico fiduciario dell’CO 1 (cfr.
doc. VII, pag. 4).
1.6. Il 4
maggio 2023 (doc. IX) il patrocinatore dell’CO 1 si è ricon-fermata nelle
proprie tesi e domande, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto.
1.7. Il 5
maggio 2023 il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante della
ricorrente (doc. X).
considerato in
diritto
2.1. In
concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era
legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro
accaduto il 19 agosto 2022, per il motivo che l’assicurata non sarebbe rimasta
vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha
presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure
no.
Preliminarmente,
il TCA rileva che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio
(cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 1 con riferimenti), esulano
dalla presente procedura le censure ricorsuali (in particolare, quelle relative
all’asserito modus operandi dell’amministrazione) che non hanno per
oggetto la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a
rifiutare l’assunzione dell’evento del 19 agosto 2022, le quali sono pertanto
irricevibili.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. Nel caso
di specie, è innanzitutto utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1,
il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale
disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni
ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato
soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte
federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni
deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in
virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai
sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2
LAINF.
Alla
luce di quanto precede, il TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è
rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve
accadere nel mondo esterno.
Quando
il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116
V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler,
Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung
1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. In
concreto, in data 8 settembre 2022, il datore di lavoro dell’in-sorgente ha
annunciato all’assicuratore che il 19 agosto 2022 era accaduto un evento
riguardante il ginocchio destro.
L’evento
è così stato descritto:
"
Durante l'orario lavorativo, in procinto di portare alcuni pacchi nel
reparto archivi, ho spostato con il piede destro, lateralmente, un pacco e ho
subito sentito un forte dolore al ginocchio, tuttavia reputando l'infortunio di
poco rilievo ho continuato a lavorare e così anche nei prossimi giorni,
tuttavia il dolore al ginocchio peggiorava drasticamente giorno per giorno,
invero mi sono recata al pronto soccorso il 28/8/22 i quali hanno raccomandato
riposo a casa dal 28.08.22, ma poiché il dolore non migliorava, il medico di
famiglia mi raccomandava altri giorni di riposo sino al 9.09.2022." (doc.
A1).
Invitata dall’amministrazione a descrivere nel dettaglio la dinamica
dell’evento, l’assicurata ha dichiarato il 10 settembre 2022 quanto segue:
"
Già descritto dettagliatamente nella notifica infortuni inviata e quindi
già in vostro possesso”. (doc. A4)
Alla
domanda “Si è verificato un evento straordinario o inaspettato durante il
movimento (ad. es. una scivolata o una caduta)?”, ella ha risposto: “no”.
L’insorgente
ha infine firmato di proprio pugno il questionario (doc. A4).
Nella presente fattispecie, la dinamica dell’evento del 19 agosto 2022 è dunque
quella descritta dal datore di lavoro nella notifica d’infortunio dell’8
settembre 2022 e confermata dall’assicurata nel questionario LAINF del 10
settembre 2022 e meglio “durante l'orario lavorativo, in procinto di portare
alcuni pacchi nel reparto archivi, ho spostato con il piede destro,
lateralmente, un pacco e ho subito sentito un forte dolore al ginocchio”,
senza che fosse successo alcun avvenimento particolare (scivolamento, caduta,
ecc.).
2.8. Nel caso
concreto, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno
alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con
altre persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un
movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr.
consid. 2.5. e la giurisprudenza ivi citata).
Secondo
questa Corte, può essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo
manifestamente eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo,
precisato che affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato
sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale
movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite,
impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).
Alla
luce di quanto esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.7) occorre
subito escludere che siamo in presenza di uno sforzo manifestamente eccessivo.
D’altra parte, il semplice fatto di “spostare con il piede destro,
lateralmente, un pacco”, senza che sia intervenuto nulla di particolare (ad
esempio una caduta o una scivolata), non permette di concludere per l’esistenza
di un movimento scoordinato del corpo. Il TCA ritiene che il semplice
gesto di spostare un pacco lateralmente con un piede rientri nel quadro delle
azioni a cui tutto il personale amministrativo di un ufficio può essere
confrontato, a meno che non avvenga qualcosa di manifestamente fuori programma
(come, ad es., un movimento brusco per non inciampare), ciò che non è il caso in
concreto, visto che il gesto si è avvenuto in condizioni di assoluta normalità.
Questo
Tribunale ha del resto deciso in modo analogo nel caso di un assicurato, attivo
quale quadro medio presso una ditta, che mentre si trovava al lavoro,
abbassandosi per prendere una cassetta, aveva sentito un “crack” al
momento di rialzarsi, senza che fosse successo alcun avvenimento particolare
(scivolamento, urto, caduta, ecc. - cfr. la STCA 35.2022.30 dell’11 luglio 2022
consid. 2.11.).
In
esito a tutto quanto precede, si deve concludere che nella presente fattispecie
non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza per poter
riconoscere il carattere infortunistico all’evento nel quale è incorso
l'assicurata.
2.9. Il TCA
ritiene inoltre che la decisione su opposizione impugnata debba essere
confermata anche nella misura in cui vi si nega che il danno alla salute
lamentato dall'insorgente possa essere assunto a titolo di lesione
parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. A24, pag. 5).
2.9.1. Giusta
l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio
2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato
dall’interessato è accaduto nel gennaio 2020, l’assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture (lett. a),
lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),
lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni
dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano
(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una
malattia.
Al
riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9
cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha
Considerandi
rinunciato al criterio del fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.4.), la Corte federale,
avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in
presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di
principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non
dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in
questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50%
(consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale
onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione
corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta
dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante
nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro
le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito
dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica
relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h
LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata.
Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che
alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal
punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di
un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che
la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e
identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere
l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello
dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è
costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una
malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico
dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.
8.6).
La
prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera
prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche
quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo
l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la
lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo
l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).
Sul
tema, si veda pure STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF
8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 - 5.5.
2.9.2
Giova
qui pure ricordare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.
2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio
alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Questa
giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte
(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022
e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.9.3
Tornando
al caso di specie, per quanto qui d’interesse, dalle tavole processuali emerge
che l’assicurata è stata sottoposta il 28 agosto 2022 ad una RX del ginocchio
destro AP e laterale e ad una RX della rotula destra assiale, esami che non
hanno messo in evidenza “… sicure lesioni fratturative recenti ai livelli
esaminati. Non segni indiretti per versamento articolare.” (doc. A19 e M2).
Dalla lettera di dimissione del dr. med. __________, medico-assistente presso
il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, si evince quanto
segue:
"
Diagnosi conclusiva
1.
Sospetta lesione del menisco mediale
ginocchio destro.
Anamnesi
Paziente, 32enne, di buona salute
abituale, giunge in PS con dolore al ginocchio di destro. Riferisce di aver
spostato un pacchetto una settimana fa, facendo un movimento sbagliato con
ginocchio, da allora dolore al ginocchio, peggiorando nei movimenti. Da ieri
peggioramento del dolore nonostante la terapia con paracetamolo, motivo per cui
si presenta al pronto soccorso. Cammina con una stampella. Nega allergie, nega
terapia domiciliare.
Status
EO ginocchio dx: ispezione senza
particolarità, lieve ballottamento della rotula, dolore alla palpazione della
rima articolare mediale, cassetti negativi, Lachmann negativo, stress in varo e
valgo negativo, Apley test positivo per il menisco mediale.
Esami complementari significativi
Radiografie: Rx ginocchio a destra
(prove): Negativo per fratture.
Terapia alla dimissione
(…).
Valutazione e procedere
Ad 1. Alla luce del quadro clinico e
paraclinico si pone la diagnosi di una sospetta lesione del menisco mediale del
ginocchio destro.
Terapia antalgica.
Scarico funzionale, ghiaccio locale.
RM del ginocchio fra 2 settimane
seguito da controllo specialistico ortopedico, la paziente verrà convocata per
gli appuntamenti.
Incapacità lavorativa
100% dal 28.08.2022 al 31.08.2022
compreso, per infortunio. (…).” (doc. A3 - il corsivo è della
redattrice).
Il 1°
settembre 2022 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale
interna e in chirurgia, ha attestato che l’assicurata era “inabile all’attività
lavorativa al 100% per malattia dal 01.09.2022 al 09.09.2022” (doc. A20).
Nell’annuncio
di infortunio dell’8 settembre 2022, il datore di lavoro ha indicato quale
parte del corpo interessata “il ginocchio destro” e quale tipo di
lesione “infiammazione” (cfr. doc. A1).
Il 9 settembre 2022 RI 1 ha ripreso a esercitare la propria attività lavorativa
abituale a tempo pieno (doc. A4).
Invitata dall’amministrazione a descrivere il “comportamento dopo l’evento”
rispettivamente l’“inizio e ulteriore evoluzione dei disturbi”, il 10
settembre 2022 l’assicurata ha dichiarato quanto segue: “dopo l’evento ho
interrotto la mansione di archiviazione per qualche ora, poi ho ripreso altre
mansioni seduta - il ginocchio è peggiorato nei seguenti giorni.”,
puntualizzando che i primi dolori erano comparsi “immediatamente
all’accaduto”, che “sono aumentati gradualmente” e che la parte interessata
presentava un “leggero arrossamento”. Nella medesima occasione
l’interessata ha indicato che le cure si erano concluse il 9 settembre 2022 e
che non aveva mai sofferto di disturbi simili o uguali prima dell’evento in
questione (doc. A4).
Contattata telefonicamente dall’amministrazione, il 29 settembre 2022
l’assicurata ha riferito che “ha fatto solo VC del PS all’__________ e poi
ha preso solo antidolorifici. Nessuna visita medica oltre che quella del PS.”
(doc. A6).
Nel “questionario
per il consulente medico” del 29 settembre 2022 (doc. M1), il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore, alla domanda “esistono delle lesioni corporali secondo l’art. 6
cpv. 2 LAINF?”, ha così risposto: “No. In base alla documentazione medica
e ai dati anamnestici e tenendo conto della dinamica del movimento brusco
avvenuto il 19.08.2022 e del decorso della sintomatologia clinica, non vi sono
segni per una lesione traumatica strutturale e non vi sono gli elementi in
favore di una diagnosi rispettivamente lesione corporale secondo l’art. 6.2
LAINF”.
2.9.4
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che la giurisprudenza federale
non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché possa
essere riconosciuto il valore probatorio di un rapporto medico, purché l’incarto
su cui si fonda tale referto contenga sufficienti apprezzamenti medici
elaborati in base a un esame personale dell’interessato (cfr. STF 8C_469/2020
del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Di norma, una
valutazione sulla base dei soli atti (“Aktegutachten”) è difatti
possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone di
sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le
tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9.; 35.2022.12 del 16 agosto
2022.
consid. 2.9. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).
Ciò è
il caso della presente fattispecie, in cui il consulente medico dell’CO 1 ha
espresso il proprio parere in base alla documentazione agli atti, comprendente
anche i rapporti dei sanitari che hanno visitato personalmente l’assicurata, di
cui si è già ampiamente detto in precedenza (cfr. supra, consid. 2.9.1).
Le censure ricorsuali volte a contestare l’operato del dr. med. __________ per
non avere visitato personalmente la ricorrente, devono pertanto essere
respinte.
Ciò
premesso, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti
(cfr., in particolare, i doc. A1, A19, A20 e M2), questa Corte ritiene che il
parere espresso il 29 settembre 2022 (doc. M1) dal dr. med. __________, specialista
nella materia che qui ci occupa che vanta un’ampia esperienza in materia di
medicina assicurativa e infortunistica, soddisfi le condizioni richieste dalla
giurisprudenza affinché a un rapporto medico possa essere attribuito valore
probatorio.
Occorre
pertanto ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che
l’evento dell’agosto 2022 non ha comportato alcuna lesione strutturale
del ginocchio e, quindi, neppure una delle diagnosi esaustivamente
previste dalla lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, segnatamente una
lacerazione del menisco (lett. c).
In
questo senso, il TCA osserva che le radiografie eseguite il 28 agosto 2022 non
hanno messo in evidenza alcuna lesione strutturale del ginocchio destro,
rispettivamente alcun segno indiretto per un versamento articolare (doc. A19 e
M2). Successivamente all’evento in questione (spostamento di un pacco con il piede),
la parte interessata presentava un leggero arrossamento e, in seguito, si è
sviluppato uno stato infiammatorio, trattato con successo con cure a carattere
prettamente conservativo (assunzione di analgesici e antinfiammatori, scarico
funzionale e applicazione di ghiaccio localmente) terminate il 9 settembre
2022, allorquando la ricorrente ha potuto riprendere la propria attività
lavorativa abituale a tempo pieno (cfr. doc. A1, A3, A4 e A6).
Da
notare inoltre che la diagnosi posta a margine della prima consultazione presso
il PS dell’Ospedale __________ di __________ - sospetta lesione del
menisco mediale del ginocchio destro (cfr. doc. A3) - non è stata confermata
nel prosieguo e, del resto, non appare neppure compatibile con il decorso della
sintomatologia denunciata dalla ricorrente (sparizione dei disturbi, cessazione
della necessità di cure e ritrovata piena capacità lavorativa).
Stante
tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI
1.
non ha presentato una delle lesioni corporali elencate all’art. 6 cpv. 2
LAINF.
In
conclusione, l'evento non può dunque essere preso a carico dall’CO 1 nemmeno a
titolo di lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
La
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente
ha rifiutato l’assunzione dell’evento del 19 agosto 2022, deve essere
confermata e il ricorso respinto.
2.10
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24
agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione già
sufficientemente chiarita.
In
particolare, questa Corte non ravvede ragioni per disporre una “perizia
medico legale”, né per procedere all’audizione dei testimoni segnalati e a
un “confronto” con il medico fiduciario dell’CO 1. In effetti, la
documentazione agli atti (che comprende in particolare anche i rapporti dei medici
che hanno visitato personalmente l’assicurata) è completa tanto da non
necessitare di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016
consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine; 35.2017.62
del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8).
Con lo scritto del 24 aprile 2023, il patrocinatore ha pure postulato l’“interrogatorio”
dell’assicurata (cfr. doc. VII, pag. 4). Egli non ha formulato un'esplicita
richiesta d’indire un pubblico dibattimento (cfr., su questo aspetto, la DTF
125.
V 38 consid. 2) ma ha semplicemente chiesto un’udienza per essere sentito
dinanzi al Tribunale, formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove
nella forma dell'interrogatorio di parte. Ora, questa Corte può esimersi dal
sentire l'assicurata in udienza, dando seguito al richiesto interrogatorio di
parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF
8C_525/2016 del 27 settembre 2017 consid. 2.3; 8C_186/2017 del 1° settembre
2017.
consid. 2.3; 8C_64/2017 del 27 aprile 2017 consid. 4.2; 8C_723/2016 del 30
marzo 2017 consid. 3.2; I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 2).
2.11
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021
consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti