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Decisione

35.2023.28

Disturbo a ginocchio insorto mentre l'assicurata stava spostando un pacco da archiviare in ufficio con un piede. Né infortunio, né lesione parificata

22 maggio 2023Italiano27 min

suffragio delle proprie argomentazioni il rappresentante della ricorrente ha chiesto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.28

PC/sc

Lugano

22 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16

marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

16 febbraio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

8 settembre 2022, la __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 (in

seguito: CO 1) che la propria dipendente RI 1, nata il __________ 1989 e

contabile a tempo pieno presso lo studio legale, il 19 agosto 2022 alle ore 13:00:

"

Durante l'orario lavorativo, in procinto di portare alcuni pacchi nel

reparto archivi, ho spostato con il piede destro, lateralmente, un pacco e ho

subito sentito un forte dolore al ginocchio, tuttavia reputando l'infortunio di

poco rilievo ho continuato a lavorare e così anche nei prossimi giorni,

tuttavia il dolore al ginocchio peggiorava drasticamente giorno per giorno,

invero mi sono recata al pronto soccorso il 28/8/22 i quali hanno raccomandato

riposo a casa dal 28.08.22, ma poiché il dolore non migliorava, il medico di

famiglia mi raccomandava altri giorni di riposo sino al 9.09.2022." (doc.

A1).

Una RX

del ginocchio destro AP e laterale e una RX della rotula destra assiale del 28

agosto 2022 (doc. M2) hanno messo in evidenza quanto segue:

"

Non sicure lesioni fratturative recenti ai livelli esaminati.

Non segni indiretti per versamento articolare”.

1.2. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 novembre

2022, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni

sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non erano da porre

in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non

costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. A18).

A

seguito dell’opposizione interposta il 10 gennaio 2023 dall’avv. RA 1 per conto

dell’assicurata (doc. A20), in data 16 febbraio 2023, l’amministrazione ha

confermato in sostanza la sua prima decisione (doc. A24).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 16 marzo 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1,

ha postulato che, annullata la decisione su opposizione impugnata, CO 1 sia “tenuta

ad adempiere alla propria obbligazione contrattuale” in suo favore e a “corrispondere

le indennità come per legge” (cfr. doc. I, pag. 3).

In

particolare, il patrocinatore della ricorrente ribadisce in questa sede che la

sua assistita sarebbe stata vittima di un infortunio professionale

rispettivamente che sarebbe portatrice di una lesione parificata ai sensi della

legge. Da nessuna parte risulterebbe inoltre che la sua cliente sarebbe

portatrice di una lesione riconducibile prevalentemente a una malattia o a

usura.

Il rappresentante dell’insorgente contesta l’operato dell’amministrazione per

avere negato le prestazioni basandosi sul “parere di un proprio medico, pagato

da loro stessi, inoltre che non ha mai visitato la paziente” (cfr. doc. I,

pag. 2).

Il patrocinatore della ricorrente critica pure il modus operandi dell’CO

1 che pretenderebbe “i premi non dovuti e non pagare gli indennizzi dovuti”,

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. I, pag. 3).

A

suffragio delle proprie argomentazioni egli ha prodotto svariata documentazione

medica e amministrativa (per lo più, già agli atti), chiedendo l’esperimento di

una “perizia medico legale” (cfr. doc. I, pag. 3).

Fatti

1.4. Con la

risposta del 4 aprile 2023, l’CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2, ha postulato la

reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 24 aprile

2023 (doc. VII) il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle

proprie tesi e domande, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto.

In particolare, ha ribadito le critiche al modus operandi

dell’amministrazione che neppure avrebbe “provveduto alla restituzione di

premi non dovuti e pagati, paventando compensazioni mai richieste o concordate,

ciò per evidenziare (…) i premi sì sempre e comunque, ma l’eventuale indebito e

indennizzo all’assicurato no” (cfr. doc. VII, pag. 4).

A

suffragio delle proprie argomentazioni il rappresentante della ricorrente ha chiesto

nuovamente l’esperimento di una “perizia medica”, postulando inoltre

l’audizione di svariati testimoni (inclusi i medici che hanno preso a carico la

sua assistita in seguito all’evento in discussione), l’“interrogatorio”

della sua cliente ed il “confronto” con il medico fiduciario dell’CO 1 (cfr.

doc. VII, pag. 4).

1.6. Il 4

maggio 2023 (doc. IX) il patrocinatore dell’CO 1 si è ricon-fermata nelle

proprie tesi e domande, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto.

1.7. Il 5

maggio 2023 il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante della

ricorrente (doc. X).

considerato in

diritto

2.1. In

concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era

legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro

accaduto il 19 agosto 2022, per il motivo che l’assicurata non sarebbe rimasta

vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha

presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure

no.

Preliminarmente,

il TCA rileva che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio

(cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 1 con riferimenti), esulano

dalla presente procedura le censure ricorsuali (in particolare, quelle relative

all’asserito modus operandi dell’amministrazione) che non hanno per

oggetto la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a

rifiutare l’assunzione dell’evento del 19 agosto 2022, le quali sono pertanto

irricevibili.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Nel caso

di specie, è innanzitutto utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1,

il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale

disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni

ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato

soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte

federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni

deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in

virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai

sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2

LAINF.

Alla

luce di quanto precede, il TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è

rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve

accadere nel mondo esterno.

Quando

il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116

V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler,

Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung

1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. In

concreto, in data 8 settembre 2022, il datore di lavoro dell’in-sorgente ha

annunciato all’assicuratore che il 19 agosto 2022 era accaduto un evento

riguardante il ginocchio destro.

L’evento

è così stato descritto:

"

Durante l'orario lavorativo, in procinto di portare alcuni pacchi nel

reparto archivi, ho spostato con il piede destro, lateralmente, un pacco e ho

subito sentito un forte dolore al ginocchio, tuttavia reputando l'infortunio di

poco rilievo ho continuato a lavorare e così anche nei prossimi giorni,

tuttavia il dolore al ginocchio peggiorava drasticamente giorno per giorno,

invero mi sono recata al pronto soccorso il 28/8/22 i quali hanno raccomandato

riposo a casa dal 28.08.22, ma poiché il dolore non migliorava, il medico di

famiglia mi raccomandava altri giorni di riposo sino al 9.09.2022." (doc.

A1).

Invitata dall’amministrazione a descrivere nel dettaglio la dinamica

dell’evento, l’assicurata ha dichiarato il 10 settembre 2022 quanto segue:

"

Già descritto dettagliatamente nella notifica infortuni inviata e quindi

già in vostro possesso”. (doc. A4)

Alla

domanda “Si è verificato un evento straordinario o inaspettato durante il

movimento (ad. es. una scivolata o una caduta)?”, ella ha risposto: “no”.

L’insorgente

ha infine firmato di proprio pugno il questionario (doc. A4).

Nella presente fattispecie, la dinamica dell’evento del 19 agosto 2022 è dunque

quella descritta dal datore di lavoro nella notifica d’infortunio dell’8

settembre 2022 e confermata dall’assicurata nel questionario LAINF del 10

settembre 2022 e meglio “durante l'orario lavorativo, in procinto di portare

alcuni pacchi nel reparto archivi, ho spostato con il piede destro,

lateralmente, un pacco e ho subito sentito un forte dolore al ginocchio”,

senza che fosse successo alcun avvenimento particolare (scivolamento, caduta,

ecc.).

2.8. Nel caso

concreto, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno

alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con

altre persone né con oggetti.

Va,

dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un

movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr.

consid. 2.5. e la giurisprudenza ivi citata).

Secondo

questa Corte, può essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo

manifestamente eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo,

precisato che affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato

sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale

movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite,

impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).

Alla

luce di quanto esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.7) occorre

subito escludere che siamo in presenza di uno sforzo manifestamente eccessivo.

D’altra parte, il semplice fatto di “spostare con il piede destro,

lateralmente, un pacco”, senza che sia intervenuto nulla di particolare (ad

esempio una caduta o una scivolata), non permette di concludere per l’esistenza

di un movimento scoordinato del corpo. Il TCA ritiene che il semplice

gesto di spostare un pacco lateralmente con un piede rientri nel quadro delle

azioni a cui tutto il personale amministrativo di un ufficio può essere

confrontato, a meno che non avvenga qualcosa di manifestamente fuori programma

(come, ad es., un movimento brusco per non inciampare), ciò che non è il caso in

concreto, visto che il gesto si è avvenuto in condizioni di assoluta normalità.

Questo

Tribunale ha del resto deciso in modo analogo nel caso di un assicurato, attivo

quale quadro medio presso una ditta, che mentre si trovava al lavoro,

abbassandosi per prendere una cassetta, aveva sentito un “crack” al

momento di rialzarsi, senza che fosse successo alcun avvenimento particolare

(scivolamento, urto, caduta, ecc. - cfr. la STCA 35.2022.30 dell’11 luglio 2022

consid. 2.11.).

In

esito a tutto quanto precede, si deve concludere che nella presente fattispecie

non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza per poter

riconoscere il carattere infortunistico all’evento nel quale è incorso

l'assicurata.

2.9. Il TCA

ritiene inoltre che la decisione su opposizione impugnata debba essere

confermata anche nella misura in cui vi si nega che il danno alla salute

lamentato dall'insorgente possa essere assunto a titolo di lesione

parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. A24, pag. 5).

2.9.1. Giusta

l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio

2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato

dall’interessato è accaduto nel gennaio 2020, l’assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture (lett. a),

lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),

lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni

dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano

(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una

malattia.

Al

riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9

cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha

Considerandi

rinunciato al criterio del fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.4.), la Corte federale,

avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in

presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di

principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non

dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in

questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50%

(consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale

onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione

corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta

dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante

nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro

le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito

dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica

relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h

LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata.

Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che

alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal

punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di

un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che

la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e

identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere

l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello

dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è

costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una

malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La

prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera

prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche

quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo

l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la

lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo

l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).

Sul

tema, si veda pure STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e STF

8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 - 5.5.

2.9.2

Giova

qui pure ricordare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.

2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Questa

giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022

e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.9.3

Tornando

al caso di specie, per quanto qui d’interesse, dalle tavole processuali emerge

che l’assicurata è stata sottoposta il 28 agosto 2022 ad una RX del ginocchio

destro AP e laterale e ad una RX della rotula destra assiale, esami che non

hanno messo in evidenza “… sicure lesioni fratturative recenti ai livelli

esaminati. Non segni indiretti per versamento articolare.” (doc. A19 e M2).

Dalla lettera di dimissione del dr. med. __________, medico-assistente presso

il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, si evince quanto

segue:

"

Diagnosi conclusiva

1.

Sospetta lesione del menisco mediale

ginocchio destro.

Anamnesi

Paziente, 32enne, di buona salute

abituale, giunge in PS con dolore al ginocchio di destro. Riferisce di aver

spostato un pacchetto una settimana fa, facendo un movimento sbagliato con

ginocchio, da allora dolore al ginocchio, peggiorando nei movimenti. Da ieri

peggioramento del dolore nonostante la terapia con paracetamolo, motivo per cui

si presenta al pronto soccorso. Cammina con una stampella. Nega allergie, nega

terapia domiciliare.

Status

EO ginocchio dx: ispezione senza

particolarità, lieve ballottamento della rotula, dolore alla palpazione della

rima articolare mediale, cassetti negativi, Lachmann negativo, stress in varo e

valgo negativo, Apley test positivo per il menisco mediale.

Esami complementari significativi

Radiografie: Rx ginocchio a destra

(prove): Negativo per fratture.

Terapia alla dimissione

(…).

Valutazione e procedere

Ad 1. Alla luce del quadro clinico e

paraclinico si pone la diagnosi di una sospetta lesione del menisco mediale del

ginocchio destro.

Terapia antalgica.

Scarico funzionale, ghiaccio locale.

RM del ginocchio fra 2 settimane

seguito da controllo specialistico ortopedico, la paziente verrà convocata per

gli appuntamenti.

Incapacità lavorativa

100% dal 28.08.2022 al 31.08.2022

compreso, per infortunio. (…).” (doc. A3 - il corsivo è della

redattrice).

Il 1°

settembre 2022 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale

interna e in chirurgia, ha attestato che l’assicurata era “inabile all’attività

lavorativa al 100% per malattia dal 01.09.2022 al 09.09.2022” (doc. A20).

Nell’annuncio

di infortunio dell’8 settembre 2022, il datore di lavoro ha indicato quale

parte del corpo interessata “il ginocchio destro” e quale tipo di

lesione “infiammazione” (cfr. doc. A1).

Il 9 settembre 2022 RI 1 ha ripreso a esercitare la propria attività lavorativa

abituale a tempo pieno (doc. A4).

Invitata dall’amministrazione a descrivere il “comportamento dopo l’evento”

rispettivamente l’“inizio e ulteriore evoluzione dei disturbi”, il 10

settembre 2022 l’assicurata ha dichiarato quanto segue: “dopo l’evento ho

interrotto la mansione di archiviazione per qualche ora, poi ho ripreso altre

mansioni seduta - il ginocchio è peggiorato nei seguenti giorni.”,

puntualizzando che i primi dolori erano comparsi “immediatamente

all’accaduto”, che “sono aumentati gradualmente” e che la parte interessata

presentava un “leggero arrossamento”. Nella medesima occasione

l’interessata ha indicato che le cure si erano concluse il 9 settembre 2022 e

che non aveva mai sofferto di disturbi simili o uguali prima dell’evento in

questione (doc. A4).

Contattata telefonicamente dall’amministrazione, il 29 settembre 2022

l’assicurata ha riferito che “ha fatto solo VC del PS all’__________ e poi

ha preso solo antidolorifici. Nessuna visita medica oltre che quella del PS.”

(doc. A6).

Nel “questionario

per il consulente medico” del 29 settembre 2022 (doc. M1), il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, alla domanda “esistono delle lesioni corporali secondo l’art. 6

cpv. 2 LAINF?”, ha così risposto: “No. In base alla documentazione medica

e ai dati anamnestici e tenendo conto della dinamica del movimento brusco

avvenuto il 19.08.2022 e del decorso della sintomatologia clinica, non vi sono

segni per una lesione traumatica strutturale e non vi sono gli elementi in

favore di una diagnosi rispettivamente lesione corporale secondo l’art. 6.2

LAINF”.

2.9.4

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che la giurisprudenza federale

non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché possa

essere riconosciuto il valore probatorio di un rapporto medico, purché l’incarto

su cui si fonda tale referto contenga sufficienti apprezzamenti medici

elaborati in base a un esame personale dell’interessato (cfr. STF 8C_469/2020

del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Di norma, una

valutazione sulla base dei soli atti (“Aktegutachten”) è difatti

possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone di

sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le

tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9.; 35.2022.12 del 16 agosto

2022.

consid. 2.9. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Ciò è

il caso della presente fattispecie, in cui il consulente medico dell’CO 1 ha

espresso il proprio parere in base alla documentazione agli atti, comprendente

anche i rapporti dei sanitari che hanno visitato personalmente l’assicurata, di

cui si è già ampiamente detto in precedenza (cfr. supra, consid. 2.9.1).

Le censure ricorsuali volte a contestare l’operato del dr. med. __________ per

non avere visitato personalmente la ricorrente, devono pertanto essere

respinte.

Ciò

premesso, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti

(cfr., in particolare, i doc. A1, A19, A20 e M2), questa Corte ritiene che il

parere espresso il 29 settembre 2022 (doc. M1) dal dr. med. __________, specialista

nella materia che qui ci occupa che vanta un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa e infortunistica, soddisfi le condizioni richieste dalla

giurisprudenza affinché a un rapporto medico possa essere attribuito valore

probatorio.

Occorre

pertanto ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che

l’evento dell’agosto 2022 non ha comportato alcuna lesione strutturale

del ginocchio e, quindi, neppure una delle diagnosi esaustivamente

previste dalla lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, segnatamente una

lacerazione del menisco (lett. c).

In

questo senso, il TCA osserva che le radiografie eseguite il 28 agosto 2022 non

hanno messo in evidenza alcuna lesione strutturale del ginocchio destro,

rispettivamente alcun segno indiretto per un versamento articolare (doc. A19 e

M2). Successivamente all’evento in questione (spostamento di un pacco con il piede),

la parte interessata presentava un leggero arrossamento e, in seguito, si è

sviluppato uno stato infiammatorio, trattato con successo con cure a carattere

prettamente conservativo (assunzione di analgesici e antinfiammatori, scarico

funzionale e applicazione di ghiaccio localmente) terminate il 9 settembre

2022, allorquando la ricorrente ha potuto riprendere la propria attività

lavorativa abituale a tempo pieno (cfr. doc. A1, A3, A4 e A6).

Da

notare inoltre che la diagnosi posta a margine della prima consultazione presso

il PS dell’Ospedale __________ di __________ - sospetta lesione del

menisco mediale del ginocchio destro (cfr. doc. A3) - non è stata confermata

nel prosieguo e, del resto, non appare neppure compatibile con il decorso della

sintomatologia denunciata dalla ricorrente (sparizione dei disturbi, cessazione

della necessità di cure e ritrovata piena capacità lavorativa).

Stante

tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI

1.

non ha presentato una delle lesioni corporali elencate all’art. 6 cpv. 2

LAINF.

In

conclusione, l'evento non può dunque essere preso a carico dall’CO 1 nemmeno a

titolo di lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

La

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente

ha rifiutato l’assunzione dell’evento del 19 agosto 2022, deve essere

confermata e il ricorso respinto.

2.10

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24

agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione già

sufficientemente chiarita.

In

particolare, questa Corte non ravvede ragioni per disporre una “perizia

medico legale”, né per procedere all’audizione dei testimoni segnalati e a

un “confronto” con il medico fiduciario dell’CO 1. In effetti, la

documentazione agli atti (che comprende in particolare anche i rapporti dei medici

che hanno visitato personalmente l’assicurata) è completa tanto da non

necessitare di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016

consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine; 35.2017.62

del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8).

Con lo scritto del 24 aprile 2023, il patrocinatore ha pure postulato l’“interrogatorio”

dell’assicurata (cfr. doc. VII, pag. 4). Egli non ha formulato un'esplicita

richiesta d’indire un pubblico dibattimento (cfr., su questo aspetto, la DTF

125.

V 38 consid. 2) ma ha semplicemente chiesto un’udienza per essere sentito

dinanzi al Tribunale, formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove

nella forma dell'interrogatorio di parte. Ora, questa Corte può esimersi dal

sentire l'assicurata in udienza, dando seguito al richiesto interrogatorio di

parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF

8C_525/2016 del 27 settembre 2017 consid. 2.3; 8C_186/2017 del 1° settembre

2017.

consid. 2.3; 8C_64/2017 del 27 aprile 2017 consid. 4.2; 8C_723/2016 del 30

marzo 2017 consid. 3.2; I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 2).

2.11

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti