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Decisione

35.2023.29

Decisione con cui l'istituto assicuratore ha dichiarato irricevibile l’opposizione dell’assicurato confermata.

12 giugno 2023Italiano35 min

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.29

PC/sc

Lugano

12 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1953,

attivo in qualità di “architetto progettista” a tempo pieno dal 1°

giugno 2020 presso la ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'CO 1, in

data 21 ottobre 2020, verso le 14:30, mentre si trovava su un cantiere, “improvvisamente

inciampavo sullo sterrato, cadendo e battendo la gamba su un grosso sasso

ubicato sul lato sinistro del senso di marcia”, riportando la “frattura

bifocale di tibia e frattura non dislocata di perone prossimale” della

gamba sinistra (doc. 2, 5, 6 e 34).

Il 23 ottobre l’assicurato si è sottoposto a un intervento di “osteosintesi

con chiodo T2 alpha tibia sinistra” (doc. 6).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge (doc. 9).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici e

amministrativi del caso, con scritto del 10 maggio 2021, l’CO 1 ha comunicato

all’assicurato la sospensione dell’indennità giornaliera dal 17 maggio 2021

rispettivamente, con scritto del 10 dicembre 2021, la chiusura del caso dalla

medesima data (doc. 54 e 88).

L’avv. RA 1 ha assunto il

patrocinio dell’assicurato nel febbraio 2022 (doc. 89) e in data 21 aprile

2022, con riferimento alle anzidette comunicazioni, ha chiesto

all’amministrazione l’emanazione di una decisione formale soggetta a

opposizione (doc. 92).

1.3. In data 2 novembre 2022, l’avv. RA

1 ha chiesto all’CO 1 il rimborso di complessivi fr. 4'300 relativi alle sedute

di fisioterapia a cui si era nel frattempo sottoposto il suo cliente (doc. 99).

L’assunzione di tale costo è

stato rifiutato dall’amministrazione con scritto del 24 novembre 2022 (doc.

101).

1.4. Con decisione del 3 gennaio 2023,

l’CO 1 ha dichiarato di essere d’accordo di assumere, in via del tutto

eccezionale e senza pregiudizio per il futuro, un contributo complessivo di fr.

900 (doc. 111).

1.5. In data 12 gennaio 2023 l’avv. RA 1

ha ribadito il proprio disaccordo, postulando il riconoscimento di un

contributo complessivo di almeno fr. 2'150 (doc. 112).

Il 23 gennaio 2023 l’CO 1 gli ha

accordato un termine scadente il 22 febbraio 2023 per presentare un’opposizione

motivata (doc. 116).

1.6. In data 22 febbraio 2023 l’avv. RA

1 ha interposto opposizione (doc. 119).

Con decisione su opposizione del

27 febbraio 2023, l’CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile in quanto

tardiva (doc. 120).

1.7. Con tempestivo ricorso del 29 marzo

2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione impugnata e che “l’opposizione del Signor RI 1 del 12

gennaio 2023 motivata in data 22 febbraio 2023” venga giudicata tempestiva

con rinvio dell’incarto all’CO 1 “affinché si pronunci sull’opposizione”

(doc. I, pag. 6).

1.8. Con risposta del 28 aprile 2023, l’CO

1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.9. L’11 maggio 2023, l’avv. RA 1 ha

comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare e di non

essere intenzionato a replicare alla risposta dell’CO 1 (doc. V).

Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’CO 1 (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile

l’opposizione dell’assicurato, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni

processuali e pregiudiziali.

Fondandosi sulla delega di

competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha emanato gli

articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto dell’opposizione,

come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA recita che

l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione

scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (art. 10

cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta

oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo

patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non

soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore

assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso

contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di

ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una decisione

d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).

2.4. Conformemente alla giurisprudenza

relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la procedura

giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un termine che permetta all’interessato

di rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le conclusioni o i motivi

peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un ricorso non rispetta le

esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione formale che obbliga il

giudice di prima istanza - eccezion fatta nei casi di manifesto abuso di

diritto - a fissare un termine per correggere i vizi dell’allegato ricorsuale.

Tenuto conto del medesimo tenore letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase

LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si applicano anche alla procedura

di opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i riferimenti).

2.5. Le esigenze poste alla forma e al

contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del

destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente

dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio

2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà

chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata

avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare

un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V

162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).

In una sentenza 8C_337/2013 del

19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione

è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di

ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito.

L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo

decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se

l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo

concerne in modo implicito o esplicito.

In una sentenza 8C_817/2017 del

31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA,

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal

fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient

l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours

respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans

connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité,

dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu

avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en

ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou

l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations

relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite

souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus

facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès

lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de

recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal

n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi

d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose

uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement

qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal

non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou

compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit

typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en

possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre

mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce

dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du

dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a

alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il

requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement

l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les

droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a

retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en

vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y

a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée

dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort).

Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger

(arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été

notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait

le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté

par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en

demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai

supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10

al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut

communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une

opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le

temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son

opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré

que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5

OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire

professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30

jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci

ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai prolongé à

l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue

à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai

légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l'était

également, faute de contenir une motivation.

5. En l'occurrence, on se trouve dans une

situation similaire.

Il ressort des faits constatés par les juges

cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision

de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9 janvier

2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire

professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour

la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016,

soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition,

ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion

relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de

conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente. Après avoir

sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier administratif et

médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26 jours avant

l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des

délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son

écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré

comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra 4),

surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure

d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait qu'un délai

supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour indiquer à

ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était attaquée et

les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal. Aussi bien,

dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2 décembre 2016

que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016 sur ses deux

objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, la

recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était entrée en

force sur ce point.

Le recours doit donc être admis et le jugement

cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la CNA pour statuer sur le

droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”

In proposito, vedi anche STF 8C_245/2022

del 7 settembre 2022 consid. 3.3; 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4;

8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.3; 9C_191/ 2016 del 18 maggio 2016

(cfr., pure, la STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.5.).

2.6. Ai fini del presente giudizio giova

qui segnalare, in particolare, la sentenza 8C_245/2022 del 7 settembre 2022,

riguardante il caso di un’avvocatessa, al beneficio di una procura sottoscritta

il 7 agosto 2021 dall’assicurato, che, con scritto del 9 agosto 2021, aveva

informato l’amministrazione che il suo cliente interponeva opposizione contro

la decisione del 14 luglio 2021 notificata il 22 luglio 2021, chiedendo nel

contempo la trasmissione degli atti, al fine di poter motivare l’opposizione.

In data 16 agosto 2021 le era

stata inviata una copia del dossier. Con scritto del 31 agosto

2021, la patrocinatrice aveva comunicato all’amministrazione che: “Afin que

je puisse prendre connaissance du dossier et conférer avec mon mandant de son

dossier, je vous informe que la motivation de l'opposition formée le 9 août

2021 vous parviendra le 30 septembre 2021 au plus tard". Il 30

settembre 2021 la patrocinatrice aveva motivato l’opposizione interposta contro

la decisione del 14 luglio 2021.

Con decisione del 20 ottobre

2021, l’assicuratore LAINF aveva dichiarato irricevibile l’opposizione, per il

motivo che quella del 9 agosto 2021 non era stata motivata mentre quella del 30

settembre 2021 era sì motivata ma tardiva, visto che il termine legale per

interporla era scaduto il 14 settembre 2021.

Con pronunzia del 7 marzo 2022,

la Corte delle assicurazioni sociali del Cantone Vaud aveva annullato la

decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione, affinché entrasse

nel merito dell’opposizione, ritenendo, tra l’altro, che la stretta

applicazione delle regole di procedura fosse lesiva del principio di

interdizione di un eccessivo formalismo e delle regole della buona fede.

Chiamata a pronunciarsi, la Corte

federale ha innanzitutto nuovamente sottolineato la ratio legis degli

articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 3.3 della STF in

questione). In particolare, essa ha ribadito che, a fronte di un termine legale

non prorogabile di 30 giorni per presentare opposizione contro una decisione, è

stata prevista l’assegnazione di un congruo termine da parte dell’autorità per

rimediare ai vizi di forma (mancanza di conclusioni e motivazione) ai sensi

degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA, così da proteggere il semplice

cittadino privo di conoscenze giuridiche, il quale, ignorando le esigenze

formali di ricevibilità, ha depositato poco prima della scadenza del termine di

30 giorni uno scritto privo di motivazione, o la cui motivazione appare

carente, dandogli così modo di presentare un’opposizione in buona e dovuta

forma. Un’analoga assegnazione s’impone anche nel caso in cui l’assicurato

abbia agito con il patrocinio di un avvocato o di altro rappresentante

professionalmente qualificato nella materia, ma solo allorquando tali soggetti,

a causa del tardivo incarico, non dispongano più di sufficiente tempo per

adeguatamente motivare l’impugnativa per mancanza di conoscenza degli atti. Al

di fuori di tale fattispecie, non vi sono altri casi in cui il termine possa

essere legittimamente prorogato (cfr. STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018

consid. 4 e riferimenti).

L’Alta Corte ha quindi annullato

la sentenza cantonale e confermato la decisione dell’assicuratore LAINF,

sottolineando in particolare come la patrocinatrice dell’assicurato avesse

mancato di soddisfare le (non elevate) esigenze di motivazione richieste nella

procedura d’opposizione entro il termine legale del 14 settembre 2021,

nonostante avesse avuto sufficientemente tempo per farlo (considerato che il

dossier le era stato inviato il 26 agosto 2021 e che il suo scritto era datato

31 agosto 2021, ovvero 19 giorni rispettivamente 14 giorni prima della scadenza

del termine legale). Il TF ha segnatamente rilevato quanto segue:

" 5.2. Il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que le

délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la recourante

du 14 juillet 2021 arrivait à échéance le 14 septembre 2021. Ce délai n'était

pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 9 août 2021, soit à une date

encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, M e (…),

spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé

une opposition non motivée au nom et pour le compte de l'intimé. Sur requête de

la mandataire, la recourante lui a fait parvenir le dossier de l'intimé le 26

août 2021, soit 19 jours avant l'échéance du délai légal d'opposition. Au

moment de l'envoi de son écriture du 31 août 2021, il restait à la mandataire

encore 14 jours avant l'échéance dudit délai pour motiver l'opposition. Cet

intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la

jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les

exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Les

conditions d'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation au sens de

l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que

l'intimé ait séjourné à l'étranger du 27 juillet 2021 au 20 septembre 2021

n'est pas déterminant, tout indiquant que M e (…) était en contact avec l'intimé

- qui a signé une procuration le 7 août 2021 - durant cette période. Au

demeurant, les écritures des 9 et 31 août 2021 ne font pas mention d'un séjour

à l'étranger qui justifierait l'octroi d'un délai pour régulariser

l'opposition.

Dès lors que la recourante ne pouvait pas - les

conditions de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étant pas remplies - octroyer à l'intimé

un délai de régularisation pour motiver son opposition, le point de savoir si

l'écriture du 31 août 2021 aurait dû être interprétée comme une demande de

prolongation de délai peut rester indécis. En tant que mandataire

professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en responsabilité civile et en

droit des assurances, M e (…) devait savoir qu'elle ne pouvait pas motiver

l'opposition au-delà du 14 septembre 2021 et la recourante n'était pas tenue

d'attirer son attention sur ce point. Le silence de la recourante ensuite de la

réception de l'écriture du 31 août 2021 ne pouvait en tout cas pas être

interprété comme l'admission tacite d'une requête de prolongation du délai

jusqu'au 30 septembre 2021. On ajoutera, par surabondance de motifs, que même

si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de

délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans l'octroi de ce délai

supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra;

cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d'une

violation de l'art. 10 al. 5 OPGA s'avère ainsi fondé.”

2.7. Il TCA

ricorda infine che, giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può

essere prorogato. Il cpv. 2 della medesima norma recita che se l’assicuratore

assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le

conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle

comminate. Ai sensi del cpv. 3, il termine stabilito dall’assicuratore può

essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa

richiesta prima della scadenza.

2.8. Nel caso di specie, dalle carte

processuali emerge che l’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurato dal 22

febbraio 2022 (doc. 89), in data 2 novembre 2022 ha chiesto all’CO 1 il rimborso

di complessivi fr. 4'300 per le sedute di fisioterapia a cui si era nel

frattempo sottoposto il suo cliente. In quell’occasione il rappresentante

legale ha pure precisato che “in caso di accredito dell’intero importo (…)

la presente è (…) da intendersi quale rinuncia alla richiesta 21.4.2022 di

decisione formale soggetta ad opposizione relativamente alle indennità giornaliere”

(doc. 99).

Per quanto qui d’interesse, con

decisione del 3 gennaio 2023, l’CO 1 ha indicato di essere d’accordo d’assumere,

in via del tutto eccezionale e senza pregiudizio per il futuro, un contributo

complessivo di fr. 900 e ha preannunciato che “nei prossimi giorni

provvederemo al pagamento dell’indennità giornaliera per il periodo dal 17

maggio 2021 al 25 maggio 2021 compreso” (doc. 111).

Il 12 gennaio 2023, l’avv. RA 1

ha quindi chiesto il riconoscimento di un contributo complessivo di almeno fr.

2'150, precisando che “se così non fosse, non rimarrà altro che formulare

formale opposizione entro il termine di 30 giorni.” (doc. 112).

Il 23 gennaio 2023 l’CO 1 ha

comunicato al patrocinatore che “con riferimento al vostro scritto del 12 gennaio

2023 vi informiamo che vi accordiamo un termine scadente il 22 febbraio 2023

per trasmetterci la vostra opposizione motivata” (doc. 116).

In data 22 febbraio 2023 l’avv. RA

1 ha interposto opposizione (doc. 119).

Con decisione su opposizione del

27 febbraio 2023, l’CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione, osservando

in particolare quanto segue:

" (…).

1. Dal Track-and-Trace della Posta risulta che la decisione del

3.1.2023 è stata notificata all'avv. RA 1 il 5.1.2023 (invio numero __________).

Questo significa che il termine per formare opposizione è iniziato a decorrere

il 6.1.2023 ed è giunto a scadenza il 6.2.2023.

2. L'opposizione formulata il 22.2.2023 è pertanto fuori termine.

3. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere

prolungato.

4. In assenza di un'opposizione la CO 1 non avrebbe dovuto

accordare al patrocinatore una proroga del termine ai sensi dell'art. 10 cpv. 5

OPGA (sentenza del TF 8C_775/2016 dell'1.2.2017 consid. 2.4).

5. II patrocinatore - avvocato di formazione e titolare di uno

studio legale - non può avvalersi del principio della buona fede e pretende che

non conosceva i disposti di legge vigenti.

6. L'opposizione non può pertanto essere esaminata nel merito

essendo tardiva” (doc. 120).

Con l’impugnativa, il

rappresentante dell’assicurato contesta la posizione dell’CO 1, rilevando segnatamente

quanto segue:

" (…) Con

ulteriore scritto 12 gennaio 2023, il Signor RI 1 rifiutava tale controfferta e

chiedeva che quantomeno il 50% di tutte le 43 sedute effettuate venissero

rimborsate, e meglio per un costo complessivo di CHF 2'500.00. Egli specificava

nel contempo che, in caso di non accoglimento della proposta, presentava

formale opposizione (doc. D.-, sottolineatura degli scriventi).

(…).

Nel caso di specie, è evidente che l'CO 1 - non accettando la pro-posta

transattiva 12 gennaio 2023 (doc. D.-) - abbia ritenuto lo scritto 12 gennaio

2023 come una valida opposizione, impartendo così un termine al Signor RI 1

affinché detta opposizione venisse motivata (ciò avviene. peraltro di frequente

davanti all'CO 1, come da sua costante prassi).

(…).

A fronte di quanto appena esposto, risulta chiaro che l'agire dell'CO 1 è in

palese contrasto con il principio della buona fede, così come con il divieto

dell'arbitrio, fra cui anche il divieto di tenere una condotta contraddittoria,

quest'ultima meglio conosciuta come "venire contra factum proprium".

(…).

Qualora dovesse permanere anche il solo minimo dubbio a riguardo

della condotta e della buona, rispettivamente, cattiva fede dell'CO

1 nella fattispecie, conviene - in aggiunta - anche prendere atto del contenuto

dell'e-mail 1. marzo 2023 inviato dall'avv. RA 2 della divisione giuridica

dell'CO 1, in risposta alla richiesta di spiegazioni e di revisione del Signor RI

1 (cfr. doc. G.-).

L'CO 1 argomentava infatti per il tramite dell'avv. RA 2 che in

realtà l'opposizione del signor RI 1 non fosse tardiva, ma che il termine

impartito per motivare l'opposizione non poteva venir preso per buono in

quanto:

"non proveniva da un avvocato della RA 2 e nemmeno da

un collaboratore specializzato della __________ - non poteva permettervi di

concludere che la CO 1 aveva esaminato e rifiutato la proposta transattiva da

voi formulata e l'aveva rifiutata" (doc. G.-, sottolineatura degli

scriventi).

(…).

In conclusione, non si può che ripetere, una volta di più, che l'agire dell'CO

1 costituisce una chiara e netta violazione sia del principio della buona fede

sia del divieto dell'arbitrio, di modo che (come da giurisprudenza, ma anche

più semplicemente da buon senso) non merita alcuna tutela. (…)”. (doc. I, pag.

3-6).

In sede risposta, l’CO 1 ha puntualizzato

quanto segue:

" (…).

6. Il 22.2.2023 il patrocinatore ha formulato opposizione.

7. Innegabile è il fatto che il 22.2.2023 il termine per formare

opposizione impartito con la decisione del 12.1.2023 era scaduto.

8. Pure innegabile è il fatto che a mente dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine

legale non può essere prolungato.

9. L'assicurato non può avvalersi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA in

quanto non ha presentato un'opposizione non motivata o insufficientemente

motivata ma ha indicato che, qualora l'CO 1 non accettasse la sua proposta,

avrebbe provveduto a formare opposizione nel termine di 30 giorni.

10. Per quanto riguarda l'assegnazione di un termine supplementare

per motivare l'opposizione l'CO 1 si permette di rinviare alle sentenze del TF

(8C=817/2017 del 31.8.2018, 8G_660/2021 del 28.6.2022, 8G_289/2022 del 5.8.2022

e 8C_245/2022 del 7.9.2022), richiamate da questo Tribunale nella recentissima

sentenza del 24.1.2023 in re D. [incarto 35.2022.74], a mente delle quali la

possibilità data dall'art. 10 cpv. 5 OPGA ha lo scopo di proteggere i cittadini

privi di conoscenze giuridiche che, poco prima della scadenza del termine,

depositano uno scritto privo di motivazione o con una motivazione insufficiente

o ancora quando l'assicurato ha consultato tardivamente un avvocato che non

disponeva di un sufficiente tempo per motivare l'opposizione per mancata

conoscenza degli atti a causa del mandato concessogli tardivamente.

11. Tali condizioni non sono adempiute visto che l'avv. RA 1

rappresenta l'assicurato dal 22.2.2022 fermo restando che, come già rilevato,

egli non ha interposto opposizione mai si è riservato il diritto di formare

opposizione qualora l'CO 1 non avesse accettato la sua proposta di soluzione in

via bonale.

12. L'CO 1 avrebbe agito altrimenti se avesse erroneamente

accordato una proroga ad un assicurato che non dispone delle conoscenze

giuridiche necessarie per rendersi conto del suo errore.

13. Ciò non è il caso per un avvocato, peraltro titolare da anni di uno studio

legale (sentenza del TF 9C_191/2016 del 18.5.2016 consid. 4.3).

14. L'CO 1 conferma che il patrocinatore, preso atto della

comunicazione del 23.1.2023, non poteva non accorgersi che la sua proposta

transattiva non era stata esaminata nel merito visto, da un lato, il tenore

della comunicazione e, d'altro, la firmataria della stessa. (…)” (cfr. doc. III,

pag. 2 e 3).

2.9. Chiamato a pronunciarsi, il TCA

rileva che la decisione del 3 gennaio 2023 è stata notificata all’avv. RA 1 il

5 gennaio 2023, pertanto il termine (legale) di 30 giorni per interporre

opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA) ha iniziato a decorrere il 6 gennaio 2023 ed

è giunto a scadenza il 6 febbraio 2023. Questo aspetto è rimasto, a giusta

ragione, incontestato.

Fatta questa premessa, ci si deve

innanzitutto chiedere se lo scritto del 12 gennaio 2023 dell’avv. RA 1 possa

essere trattato alla stregua di un’opposizione, perlomeno cautelativa.

Con lo scritto del 12 gennaio

2023, l’avv. RA 1 ha postulato il riconoscimento di un contributo complessivo

di almeno fr. 2'150, puntualizzando che “se così non fosse, non rimarrà

altro che formulare formale opposizione entro il termine di 30 giorni.”

(doc. 112).

Secondo questo Tribunale, come

giustamente sottolineato dall’assicuratore resistente (cfr. supra,

consid. 2.8.), con tale documento il patrocinatore si è unicamente riservato

il diritto di formulare opposizione nel termine di 30 giorni.

Se ne deduce, pertanto, che lo

scritto del 12 gennaio 2023 non può essere trattato alla stregua di

un’opposizione, neppure semplicemente cautelativa.

Non consente di addivenire a diversa

conclusione l’affermazione ricorsuale giusta la quale “l'CO 1 - non

accettando la proposta transattiva 12 gennaio 2023 (doc. D) - abbia ritenuto lo

scritto 12 gennaio 2023 come una valida opposizione” (cfr. doc. I, pag. 4).

Infatti, come peraltro rettamente indicato dall’amministrazione in sede di

risposta (cfr. doc. III, pag. 3), l’avv. RA 1 non poteva non accorgersi che la

sua proposta transattiva del 12 gennaio 2023 non era stata esaminata nel merito,

alla luce sia del tenore della comunicazione del 23 gennaio 2023 sia della

firmataria della stessa (“addetta al back office”).

In queste condizioni, avendo il patrocinatore

interposto opposizione soltanto il 22 febbraio 2023 (doc. 119), quindi ben oltre

il termine legale (scaduto, come visto, in data 6 febbraio 2023), l’atto in

questione deve essere dichiarato tardivo e, pertanto, irricevibile.

Il TCA rileva che quand’anche si

volesse considerare lo scritto del 12 gennaio 2023 alla stregua di un’opposizione

cautelativa, ipotesi più favorevole al ricorrente, l’esito non potrebbe

comunque essere quello che auspica il suo rappresentante, e ciò per i motivi

che seguono.

Questa Corte constata in primo

luogo che il patrocinatore dell’assicurato - avvocato di formazione e titolare

di un proprio studio legale - ha assunto il mandato già dal 22 febbraio 2022

(doc. 89) e, allorquando ha inoltrato lo scritto del 12 gennaio 2023 (rispettivamente

ha ricevuto lo scritto 23 gennaio 2023 dell’CO 1), mancavano ancora 26 giorni (rispettivamente

12 giorni) alla scadenza del termine legale di 30 giorni (che spirava, come

visto, il 6 febbraio 2023) per contestare la decisione formale del 3 gennaio

2023. In ogni caso, il patrocinatore aveva dunque ancora tempo sufficiente per

interporre opposizione, ribadite le (non elevate) esigenze di motivazione

richieste in tale procedura (cfr., per un caso in cui questo Tribunale ha

indicato che per un avvocato anche 9 giorni sarebbero un tempo ancora

sufficiente per formulare opposizione, la STCA 35.2023.16 del 10 maggio 2023

consid. 2.10.).

In simili circostanze, alla luce

della giurisprudenza federale riportata ai consid. 2.5. e 2.6.,

l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare un termine in applicazione

dell’art. 10 cpv. 5 OPGA. Nel caso di specie, non sussistevano infatti i

presupposti per beneficiare della deroga suddetta, stante il fatto che

l’assicurato era già rappresentato da un avvocato, il quale disponeva del tempo

necessario per interporre opposizione, soddisfacendo le esigenze formali minime

richieste per una valida motivazione in tale procedura, che avrebbero invero

consentito al patrocinatore dell’insorgente di contestare il provvedimento in

questione, persino con poche frasi (cfr., a tal proposito, la STF 8C_10/2021

del 28 aprile 2021 consid. 3.3; 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.3;

8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4; STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023

consid. 2.7.).

Il fatto di avere ricevuto - a

torto - sostanzialmente una proroga del termine di 30 giorni per interporre

opposizione non può essere invocato quale scusante, dato che tale termine è

legale e, quindi, non prorogabile secondo quanto disposto dall’art. 40 cpv. 1

LPGA unitamente all’art. 52 cpv. 1 LPGA, ciò che doveva apparire chiaro all’avvocato

che patrocina l’assicurato.

Del resto, nella già citata STF

8C_289/2022 del 5 agosto 2022, l’Alta Corte ha avuto modo di sottolineare, al

consid. 6.2.3, che un avvocato non può appellarsi al principio della buona fede

per prevalersi di un’indicazione errata fornita dall’autorità competente, se

l’errore è riconoscibile grazie a un controllo grossolano (ad es. mediante una

consultazione delle disposizioni procedurali applicabili al caso o tramite una

lettura sistematica della legge), tanto più che un avvocato deve sapere che il

termine per interporre opposizione, in quanto legale, non può essere prorogato

(art. 40 cpv. 1 LPGA), trattandosi, tra l’altro, pure di un principio generale

del diritto (a tal proposito, cfr. inoltre la già citata STF 8C_244/2022 del 17

agosto 2022 consid. 5.3).

La Corte

federale ha deciso in questo senso pure nelle già citate sentenze 8C_817/2017

del 31 agosto 2018 (“il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le

mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été

accordé (à tort)”) e 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 (“que même si la

recourante avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de délai,

la confiance qu'aurait placée la mandataire dans l'octroi de ce délai supplémentaire

n'aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt

8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2)”), come anche in una pronunzia 8C_665/2022

del 15 dicembre 2022 consid. 4.6 (“Dass die Beschwerdegegnerin dem

Beschwerdeführer eine Nachfrist gewährte, ändert daran nichts, zumal die

Einsprachefrist als gesetzliche Frist nicht erstreckbar ist (vgl. Art. 40 Abs.

1 i.V.m. Art. 52 Abs. 1 ATSG), was dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer

im Übrigen klar sein musste”).

Va qui

pure ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019

del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF

8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre

2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag.

259; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza

8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid.

2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20

febbraio 2003, STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020 confermata in STF

8C_171/2020 del 14 aprile 2020).

Inoltre, il patrocinatore

dell’assicurato non solleva argomenti che possano costituire un motivo

scusabile per non rispettare un termine legale (e chiedere eventualmente la

restituzione del termine ai sensi dell’art. 41 LPGA; cfr. STF 2C_448/2009 del

10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA

2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V

339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 35.2019.75

del 23 gennaio 2020, consid. 2.5).

Il TCA non ignora neppure l’ulteriore

argomentazione ricorsuale secondo la quale “l'CO 1 - non accettando la

proposta transattiva 12 gennaio 2023 (doc. D.-) - abbia ritenuto lo scritto 12

gennaio 2023 come una valida opposizione, impartendo così un termine al Signor RI

1 affinché detta opposizione venisse motivata (ciò avviene peraltro di

frequente davanti all'CO 1, come da sua costante prassi)” (cfr. doc. I,

pag. 4 - la sottolineatura è della redattrice), che non è tuttavia condivisibile.

Al proposito, va infatti

ricordato che - accertata, per i motivi sopra esposti, la correttezza della

decisione su opposizione impugnata - egli potrebbe pretendere un trattamento

differente unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per

applicare nel caso di specie il principio della parità di trattamento

nell'illegalità (cfr. DTF 134 V 34, consid. 9; sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo

2015, consid. 2.2; cfr. STCA 30.2019.30 del 10 febbraio 2020 consid. 2.14.).

Ciò presupporrebbe tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità

competente, in concreto l’CO 1, dalla quale la stessa non intenda scostarsi.

Ora, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che l’CO 1 abbia in passato

istituito una prassi contraria alla legge (non essendo sufficienti un solo caso

isolato o soltanto alcuni casi: cfr. STF 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 consid.

3 e STCA 38.2011.61 del 16 novembre 2011 consid. 2.10.). Né tantomeno dalle sue

prese di posizione può essere dedotta l’intenzione d’instaurare una simile

prassi.

In esito alle considerazioni

che precedono, questo Tribunale non può che tutelare l’operato

dell’amministrazione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. RA 1, l’agire dell’CO 1 non è

lesivo né del principio della buona fede né del divieto d’arbitrio, rispettivamente

del “venire contra factum proprium” (cfr. doc. I, pag. 5).

La decisione su opposizione

impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.

A titolo abbondanziale, il TCA rileva

infine che in tempi recenti si è già dovuto pronunciare più volte su

fattispecie presentanti una problematica analoga a quella ora sub judice.

Sarebbe pertanto auspicabile che i funzionari dell’amministrazione che si

trovano a diretto contatto con gli assicurati, rispettivamente con i loro

patrocinatori, venissero istruiti sui contenuti della giurisprudenza federale

vigente nella materia e qui riprodotta ai considerandi 2.5. e 2.6.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il TCA si è pronunciato su una

questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è

validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.

In una sentenza 8C_265/2021 del

21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle

spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

Fatti

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.

ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

Considerandi

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.

2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18

ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16;

STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023, consid. 2.8; STCA 35.2023.16 del 10 maggio

2023, consid. 2.11).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti