35.2023.3
Discussa la questione di sapere se l'atto medico al quale è stata sottoposta l'assicurata (isterectomia con lesione dell'uretere) è costitutivo di un infortunio ai sensi di legge
19 giugno 2023Italiano21 min
verifica se esso è completo, di modo che un pezzo di notevole lunghezza è rimasto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.3
mm/DC
Lugano
19 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 dicembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 11 dicembre 2018, RI 1,
nata nel 1974, dipendente cantonale in qualità di docente __________ e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la
CO 1, si è sottoposta a un duplice intervento chirurgico, specificatamente a
un’isterectomia e salpingectomia laparotomica ed a un’ernioplastica ombelicale,
per la cura di un mioma uterino con metrorragie anemizzanti, rispettivamente di
un’ernia ombelicale sintomatica (cfr. doc. 2).
Con annuncio d’infortunio del
gennaio 2021, il datore di lavoro ha informato l’assicurata che l’operazione
dell’11 dicembre 2018 aveva “… causato un danno corporale dell’uretere sinistro
che non essendo stato subito scoperto ha portato alla perdita della
funzionalità dell’uretere sinistro e del rene sinistro in modo permanente. I
controlli posteriori non hanno evidenziato il trauma fino 9 mesi dopo. Il
consenso formato non era informato poiché tali rischi non erano citati. (…).”
(doc. 2).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 luglio 2021, la CO
1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla salute
riportato dall'assicurata, siccome esso non sarebbe da porre in relazione a un
infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. 17).
A seguito dell'opposizione
interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurata (cfr. doc. 19),
l'amministrazione, in data 13 dicembre 2022, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 30).
1.3. Con tempestivo ricorso del 19
gennaio 2023, RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1
venga condannata a riconoscere l'evento dell’11 dicembre 2018 quale infortunio
e, pertanto, a corrisponderle le relative prestazioni di legge, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…) In
riassunto, l’insieme degli atti dispone di considerare il trattamento ricevuto
dalla Signora RI 1 come gravemente lesivo delle regole dell’arte medica:
1. A nessun momento si è preso in considerazione il rischio considerato
come conosciuto dal mondo medico.
2. Le costanti lamentele della paziente sono state trattate superficialmente
come se si trattava di un semplice problema di transito
intestinale.
3. Durante una settimana, i medici non hanno seriamente preso in considerazione
le costanti informazioni della paziente sui dolori risentiti.
4. Non è neppure stata presa in considerazione la presenza di un’ipertensione
arteriosa, sopraggiunta improvvisamente in una paziente che
non aveva problemi di ipertensione.
5. Il semplice esame radiologico constata la presenza di reni ingranditi
e di multiple cisti che limitano la possibilità di diagnosi; questa
limitazione doveva essere nota ai medici dell’__________.
Ognuno di questi atti, individualmente, potrebbe essere
considerato non eccezionalmente grave. La trascuratezza però con la quale la paziente
è stata trattata porta ad una tutt’altra conclusione: l’insieme del quadro
clinico, la ripetizione degli errori, porta a considerare che la violazione
delle regole dell’arte medica è stata grave.” (doc. I)
1.4. L'istituto assicuratore, in risposta,
ha postulato che l'impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VIII).
1.5. In replica, il patrocinatore
dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni,
postulando che il Tribunale disponga l’esecuzione di una perizia medica (cfr.
doc. XII).
L’allegato appena citato è stato
trasmesso per conoscenza all’amministrazione (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Nella concreta evenienza, il TCA è
chiamato a stabilire se la CO 1 era legittimata a negare la propria
responsabilità relativamente al danno alla salute lamentato da RI 1, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono
concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e
di malattie professionali.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF, disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003, di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa d’infortunio
che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma
unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.5. La questione a sapere se un atto
medico costituisce, come tale, un fattore esterno straordinario ai sensi
dell’art. 9 cpv. 1 OAINF deve essere risolta sulla base di criteri medici
oggettivi.
Secondo la giurisprudenza
federale, il carattere straordinario di un atto medico è un presupposto la cui
realizzazione può essere ammessa soltanto in maniera restrittiva. È necessario
che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l’atto medico si scosti
considerevolmente dalla pratica corrente in medicina e che implichi così
oggettivamente dei grossi rischi (SVR 1999 UV 9, p. 29 consid. 4a; DTF 121 V 38, consid. 1b; DTF 118 V 61 consid. 2b, 284 consid. 2b).
La cura di una malattia non dà
diritto, di per sé, al versamento di prestazioni da parte dell’assicuratore
infortuni, tuttavia un errore di trattamento può - a titolo eccezionale -
costituire un infortunio nel caso in cui ci si trovi confrontati a confusioni o
a grossolani atti di imperizia o, ancora, a un pregiudizio intenzionale, sul
quale nessuno contava né doveva contare (cfr. SVR 2016 UV Nr. 32 consid. 3.2 e
Fatti
i riferimenti ivi menzionati). D’altro canto, l’indicazione per un intervento
chirurgico non è criterio giuridico determinante per stabilire se un
determinato atto medico risponda alla definizione legale d’infortunio (cfr. DTF
118 V 283).
Per rispondere alla domanda
riguardante l’esistenza di un infortunio, ai sensi del diritto assicurativo, è
irrilevante sapere se la violazione delle regole dell’arte di cui risponde il
medico implichi una responsabilità (civile o di diritto pubblico). Analogo
discorso vale nei confronti di una eventuale sentenza penale che sanziona il
comportamento del medico (RAMI 1993 U 159 p. 33, consid. 2b).
In ossequio a questi principi, la
giurisprudenza ha, ad esempio, ammesso l’esistenza di un infortunio in caso di
confusione in materia di gruppi sanguigni o in materia d’agenti anestetici
(DTFA 1961, p. 206, consid. 2a), in caso di un cumulo di errori durante
un’angiografia (consid. 4 e 5 non pubblicati della DTF 118 V 283) o durante
un’anestesia (iniezione troppo rapida di due sostanze; RAMI 1993 U 176, p.
201), se nel togliere un catetere introdotto nella vescica, il medico non
verifica se esso è completo, di modo che un pezzo di notevole lunghezza è rimasto
nel corpo del paziente (RAMI 2003 U 492, p. 371ss.) oppure ancora nel caso di
una lesione del nervo mediano in occasione di una presa di sangue (cfr. STF
8C_526/2007 del 29 aprile 2008).
Per contro, il TFA ne ha negato
l’esistenza riguardo alla perforazione della sclerotica in occasione di
un’iniezione subcorticale parabulbare (Estr. INSAI 1990, n. 1), trattandosi
della scelta, assai discutibile, di una tecnica operatoria (RAMI 1988, U 36, p.
42), in caso di lesione
della base cranica anteriore, ciò che ha provocato un'emorragia a livello del
cervello frontale, in occasione di un intervento operatorio nelle cavità nasali
laterali (SVR 1999 UV 9, p. 27 ss.), nel
caso di lesione del nervo della mano nel corso di un’operazione specialmente
difficile e delicata, su un terreno di cicatrici la cui anatomia era modificata
da multiple operazioni precedenti (DTF 121 V 35), in caso di lesione del nervo
alveolare provocata dall’estrazione di un dente del giudizio inferiore incluso,
senza formulazione di una diagnosi pre-operatoria (RDAT 2002 II n. 90 p. 336),
nel caso della lesione da taglio di un nervo spinale durante l’intervento
operatorio di asportazione di un’ernia discale (STF 8C_947/2012 del 13 febbraio
2013 consid. 4.3), trattandosi della lesione dell’uretere sinistro durante un
parto eseguito con taglio cesareo (STF 8C_3/2014 del 4 aprile 2014 consid.
4.3), in una fattispecie in cui, in corso d’operazione, il medico aveva esteso
la procedura d’intervento, prevista e approvata dall’assicurata, a un ulteriore
segmento della colonna vertebrale (SVR 2015 UV Nr. 17 consid. 3.4), oppure
ancora in un caso in cui a un’assicurata erano state praticate due iniezioni di
Kenacort-A40 nel cuoio capelluto, sebbene non fossero indicate per il
trattamento delle cefalee (STF 8C_656/2016 del 2 agosto 2017 consid. 4.2).
Per una panoramica dei casi in
cui l’Alta Corte ha ammesso, rispettivamente negato, l’esistenza di un fattore
esterno straordinario, si veda pure la SVR 2009 UV Nr. 47 p. 166 ss.
In una sentenza 35.2004.41
dell’8 marzo 2005, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha negato
l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, nel caso di un’assicurata che,
nell’ambito di un intervento di varicectomia alla gamba sinistra, aveva
lamentato una lesione della radice S1 a seguito di un’imperizia compiuta
dall’anestesista, che aveva colpito con l’ago la radice nervosa in questione.
Il TCA è pervenuto a questa medesima
conclusione in una sentenza 35.2016.87 dell’8 settembre 2017, pure cresciuta in
giudicato, concernente un’assicurata che, a causa di un suo errato
posizionamento allorquando si trovava sotto anestesia generale, ha lamentato
una plessopatia brachiale a sinistra. Il TCA ha ritenuto che l’aver posizionato
in modo non appropriato l’assicurata, non fosse costitutivo di un’imperizia
grossolana e straordinaria. In effetti, con la lesione in discussione nel corso
di un intervento operatorio praticato in anestesia generale, si era realizzato
un rischio ben conosciuto, anche se non particolarmente frequente, in caso
d’esecuzione di questo atto medico (dalla letteratura medica consultata era
emerso che l’incidenza relativa di plessopatie brachiali durante interventi in
anestesia generale, si attestava all’incirca all’1%).
2.6. Nella concreta evenienza, questa
Corte constata che non è contestata la circostanza che, nel quadro dell’intervento
d’isterectomia e salpingectomia laparotomica eseguito l’11 dicembre 2018 presso
il Reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale __________ di __________,
l’assicurata ha riportato un danno all’uretere sinistro che, in ragione della
sua ritardata diagnosi, ha comportato la definitiva compromissione della
funzionalità del rene omolaterale.
Nell’ottica di dimostrare
l’insorgenza di un infortunio ai sensi di legge, l’avv. RA 1 fa innanzitutto
valere che la ricorrente non sarebbe stata debitamente informata circa i rischi
connessi all’operazione chirurgica in questione, in particolare non le sarebbe
stato spiegato che avrebbe potuto riportare la perdita totale dell’uretere,
così come quella del rene (cfr. doc. I, p. 8).
Interpellato su questo aspetto,
il consulente medico dell’amministrazione, dott. __________, spec. FMH in
medicina interna, con apprezzamento del 24 maggio 2021, ha sostenuto che, in concreto,
vi è stato un corretto consenso informato poiché “… nel protocollo informativo
relativo a questo tipo di operazione per via addominale è formulata la
complicazione riportata in questo caso dalla paziente. Si tratta di un
protocollo ufficiale della federazione dei medici svizzeri e società svizzera
di ginecologia e ostetricia.” (doc. 14).
Con il rapporto del 14 marzo
2023, lo stesso fiduciario ha precisato che “… di norma il protocollo viene
sottoposto al/alla paziente ed anche discusso verbalmente potendo nella
discussione anche fare degli schizzi/disegni come in questo caso al fine che
tutto venga meglio compreso anche da pazienti che non sono esperti della
materia” e che “… verbalmente si discute delle complicazioni con il/la paziente
e ci si addentra nelle spiegazioni a dipendenza di quanto sia necessario e
richiesto dal/dalla paziente medesima. Non posso personalmente esprimermi a
questo riguardo non conoscendo la formazione scolastica o medica della
paziente.” (doc. 33).
Da parte sua, il TCA rileva che il Protocollo informativo
sull’asportazione dell’utero (isterectomia) per via addominale, elaborato
congiuntamente dalla Società svizzera di ginecologia e ostetricia, dalla
Federazione dei medici svizzeri e dall’Organizzazione svizzera dei pazienti,
documento che l’assicurata ha sottoscritto in data 3 dicembre 2018, prevede
esplicitamente che “nonostante la minuziosità dell’operatore, non è sempre
possibile evitare lesioni degli organi vicini, come vescica, ureteri
o intestino, soprattutto in alcune situazioni a rischio, quali la presenza di
aderenze.” (doc. 28 – il corsivo è del redattore).
Al riguardo, questa Corte non
condivide l’opinione del rappresentante secondo la quale il concetto di
“lesione” non includerebbe anche la legatura (chiusura) di un uretere (cfr.
D’altro canto, la causa
essenziale della compromissione del rene sinistro è stata la mancata tempestiva
diagnosi della lesione ureterale (in questo senso, cfr. doc. 33: “Purtroppo la
diagnosi tardiva con MRI del settembre 2019 non permette un ripristino della
funzionalità renale.”) e non la lesione in quanto tale, ragione per la quale nemmeno
da questo punto di vista può essere ravvisata una violazione dell’obbligo
d’informazione dipendente dall’operazione dell’11 dicembre 2018.
A titolo abbondanziale, è
comunque utile segnalare che, nella succitata sentenza 35.2004.41 consid.
2.10., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha stabilito che
la problematica dell’obbligo d’informare, rispettivamente del consenso
informato, è rilevante dal profilo della responsabilità civile (cfr., su questo
aspetto, A. Largier, Schädigende medizinische
Behandlung als Unfall, Zurigo 2002, p. 127 ss.), ma non in relazione
alla questione di sapere se un determinato atto medico è costitutivo di un
infortunio ai sensi di legge, ribadendo che, secondo la giurisprudenza
federale, decisiva è soltanto l’esecuzione in quanto tale del provvedimento
sanitario, il quale deve scostarsi considerevolmente dalla pratica corrente in
medicina.
In secondo luogo, il
TCA ritiene che l’aver leso l’uretere sinistro in occasione del noto intervento
operatorio, non sia costitutivo di un’imperizia grossolana e
straordinaria. In questo contesto, occorre considerare che con il danno qui in
discussione insorto nel quadro di un intervento d’isterectomia per via
addominale, si è realizzato un rischio ben conosciuto, anche se non
particolarmente frequente, in caso d’esecuzione di questo atto medico. Non si
può insomma sostenere che si sia trattato di un atto d’imperizia su cui nessuno
Considerandi
contava né doveva contare (in questo senso, si veda pure la STF 8C_3/2014 del 4
aprile 2014 consid. 4.2 e 4.3, riguardante un’assicurata che aveva riportato la
legatura di un uretere in occasione di un parto con taglio cesareo eseguito
d’urgenza. L’Alta Corte ha in particolare precisato che quand’anche ulteriori
accertamenti avessero consentito di scoprire più presto la legatura
dell’uretere, ciò non avrebbe comunque alcuna rilevanza in relazione alla qualificazione
dell’evento quale infortunio ai sensi di legge [“Ob allenfalls durch zusätzliche Ultraschall-Untersuchungen
die Ligatur früher hätte entdeckt werden können, hat keinen Einfluss auf die
vorliegend einzig zu beurteilende Qualifikation des Ereignisses als Unfall im
Rechtssinne.”]).
Proprio in questo senso si è pure
espresso il consulente medico dell’amministrazione (cfr. doc. 14: “Quanto
avvenuto non si scosta dalla pratica dell’intervento ginecologico
dell’isterectomia ma viene contemplato nei rischi di tale procedura. Non ci si
trova a mio avviso quindi confrontati con un grossolano atto di imperizia.” e
doc. 33: “Questo danno ureterale non è raro essendo di circa 1-2 casi per 1000
isterectomie addominali.”). Questo aspetto non è stato nemmeno contestato dal
dott. __________, spec. FMH in nefrologia consultato privatamente
dall’assicurata (cfr. doc. 21).
Quanto indicato dal dott. __________
trova conferma nella letteratura medica consultata (ad esempio, nella versione
per i professionisti del Manuale MSD, sotto il titolo “Trauma ureterale”,
si legge che “la maggior parte delle lesioni ureterali si verifica durante
l’intervento chirurgico. Le procedure che il più delle volte danneggiano
l’uretere comprendono l’uteroscopia, l’isterectomia, la resezione
anteriore bassa del colon e la riparazione aperta di aneurisma addominale. I
meccanismi sono legatura, resezione, avulsione, rottura, devascolarizzazione,
formazione di un gomito ed elettrocoagulazione.”; si veda inoltre l’articolo “Isterectomia
per via addominale per lesioni benigne”, pubblicato in EMC – Tecniche
Chirurgiche – Chirurgia Generale, vol. 22, agosto 2022, pp. 1-13, in cui J.-L. Brun
e altri riferiscono che “la prevalenza delle ferite ureterali è dello 0.3%.
Solo il 30% viene diagnosticato intraoperativamente. La via addominale aumenta
il rischio di ferita ureterale rispetto alla via laparovaginale (…).”).
Del resto, non può essere
ignorato che la lesione degli ureteri è esplicitamente contemplata, come già visto
in precedenza, nel protocollo informativo relativo all’asportazione dell’utero
per via addominale che è stato sottoscritto dalla ricorrente (cfr. doc. 28).
2.7
Infine, ci si deve ancora chiedere
se il fatto di aver diagnosticato con (grande) ritardo la lesione all’uretere
sinistro causata dal noto intervento operatorio, adempia la nozione legale
d’infortunio.
Su questo aspetto, l’urologo
dott. __________ ha segnatamente rilevato che, posto come la lesione di un uretere
rappresenti una complicazione nota, “la paziente nella fase post-operatoria
priva di complicazioni, ha lamentato dei dolori addominali specialmente nella
parte sinistra associati ad una sensazione di malessere e allo sviluppo di
un’ipertensione arteriosa importante che prima dell’intervento non era
presente. Dagli accertamenti effettuati in questa fase, non è stata valutata
attentamente la pervietà dell’uretere sinistro ed è stata sottovalutata
un’ipertensione arteriosa che precedentemente non era presente e poco
compatibile con uno stato reattivo su una problematica dolorosa o psichica.
Poiché l’anatomia della paziente a causa della policistosi renale è
tendenzialmente difficile e comunque la complicazione è nota, si sarebbe dovuto
sottoporre la paziente ad una RM oppure ad un’Uro-TAC per escludere
l’eventualità di una lesione accidentale dell’uretere renale sinistro a livello
distale. Non è stata minimamente controllata la funzionalità renale alla
dimissione e addirittura dopo 3 mesi quando la paziente ha iniziato la terapia
con un Sartano a dose minima che grazie alla mia esperienza 20nnale non ha mai
comportato un aumento della Creatinina accettabile fino al 30%. Ricordo inoltre
che l’Atacand 4 mg è stato interrotto dopo breve tempo da parte della
paziente.” (doc. 21).
In questo contesto, è utile
segnalare che, in una sentenza 8C_234/2008 del 31 marzo 2009 consid. 6,
riguardante una fattispecie in cui il danno al ginocchio riportato dalla
persona assicurata rappresentava il risultato di più atti medici differenti (artroscopia
con resezione parziale del menisco laterale e débridement dell’articolazione,
osteotomia sovracondiloidea femorale con placca secondo Puddu combinata con un
trapianto di periostio, stabilizzazione dell’osteotomia mediante fissatore
esterno e mobilizzazione dell’articolazione del ginocchio sotto anestesia
spinale) e distanziati nel tempo (tra gennaio 1999 e giugno 2000), il Tribunale
federale ha precisato che affinché sia adempiuta la condizione del carattere
repentino dell’azione lesiva, quest’ultima deve prodursi durante un lasso di
tempo relativamente corto e poter essere collegata a un unico avvenimento. In
materia d’infortuni legati ad atti medici, l’azione lesiva repentina è
costituita dall’insorgenza di un danno in occasione di un atto medico ben
definito e circoscritto nel tempo (una trasfusione di sangue, uno specifico intervento
chirurgico formante un’unità, un parto, ecc.).
In applicazione di questi
principi, nella succitata sentenza 8C_3/2014 consid. 4.1, in cui il danno alla
salute è insorto a seguito di un unico atto medico (parto cesareo), la Corte
federale non ha ammesso il carattere repentino dell’azione lesiva (e,
dunque, neppure l’esistenza di un infortunio) in quanto la legatura
dell’uretere era stata diagnosticata con un ritardo di parecchie settimane a
seguito di pretesi errori compiuti dal personale sanitario (ciò a valere anche
nel caso in cui le condizioni di salute fossero peggiorate in ragione della
ritardata diagnosi), con la precisazione che un obbligo a prestazioni
dell’assicuratore LAINF avrebbe potuto sussistere unicamente qualora la
legatura in quanto tale avesse adempiuto la nozione d’infortunio (ciò che è
stato, come detto, negato):
" 4.1. Es
steht fest und ist unbestritten, dass der linke Harnleiter der
Beschwerdeführerin im Rahmen des Notfall-Kaiserschnittes am 4. Februar 2008
unterbunden wurde. Diese Ureterligatur wurde indessen erst mit einer
Verzögerung von mehreren Wochen entdeckt. Selbst wenn durch die verspätete
Diagnose und die dadurch verzögerte Behandlung der Gesundheitszustand
verschlimmert worden sein sollte, so erfüllt diese Verspätung für sich alleine
den Unfallbegriff wegen mangelnder Plötzlichkeit der Schädigung nicht (vgl.
auch Urteil 8C_234/2008 vom 31. März 2009 E. 6). Eine Leistungspflicht der
Unfallversicherung besteht deshalb nur, wenn die Ureterligatur als solche den
Unfallbegriff erfüllt.”
Questa Corte non può fare altro
che attenersi alla giurisprudenza federale appena riprodotta e, di conseguenza,
concludere che, in concreto, il ritardo con il quale è stata posta la diagnosi
di legatura dell’uretere sinistro, ciò che ha comportato un danno irreversibile
al rene omolaterale, non adempie la nozione d’infortunio in quanto non è dato
l’elemento della repentinità dell’azione lesiva.
In esito a tutto quanto precede e
sulla scorta di una giurisprudenza federale estremamente restrittiva, questo
Tribunale deve concludere che la complicazione in cui è incorsa RI 1 non è
costitutiva di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
Da notare che, nella sentenza
UV.2013.00079 del 30 ottobre 2013, poi sfociata nella più volte menzionata
pronunzia federale 8C_3/2014, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Zurigo, dopo aver negato che la legatura dell’uretere fosse costitutiva di un
infortunio, ha stabilito che l’assicuratore LAINF non poteva essere chiamato a
rispondere neppure per gli eventuali danni alla salute dipendenti dal ritardo
nella cura (art. 6 cpv. 3 in relazione con l’art. 10 LAINF e contrario).
Deve ancora essere sottolineato
che, secondo il TF, non può essere compito dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni quello di rispondere per ogni errore medico, altrimenti
essa assumerebbe il ruolo d’assicurazione di responsabilità civile per gli atti
medici (cfr. STF 8C_235/2018 del 16 aprile 2019 consid. 5.2; 8C_767/2012 del 18
luglio 2013 consid. 3.2).
Alla luce di quanto esposto, il
TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare a disporre
l’esecuzione della perizia medica richiesta dal rappresentante dell’insorgente
(cfr. doc. XII).
Va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove -
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda
pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Il ricorso deve pertanto essere
respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti