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Decisione

35.2023.30

Negata esistenza di una denegata/ritardata giustizia

22 maggio 2023Italiano17 min

fiducia e nel dicembre 2018 tentato di ottenere dei referti da parte di un ospedale.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.30

mm

Lugano

22 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per

denegata/ritardata giustizia del 22 marzo 2023 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

19 gennaio 2018, il datore di lavoro di RI 1, operaio agricolo-stalliere, ha

annunciato alla CO 1 (di seguito: CO 1), assicuratore LAINF, un infortunio

avvenuto il 22 dicembre 2017, allorquando l’interessato, mentre stava spingendo

una carriola, è scivolato sul ghiaccio subendo un colpo al gomito e alla spalla

destra, al quale si sono poi aggiunti dolori in zona lombare.

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Con

decisione formale del 16 agosto 2018, poi confermata su opposizione,

l’assicuratore ha dichiarato che l’epicondilite era preesistente all’evento

infortunistico, che l’ernia discale lombare, di origine non traumatica, aveva

subito un peggioramento transitorio in ragione della caduta con raggiungimento

dello status quo sine il 18 febbraio 2018 e che, trattandosi dei

disturbi alla spalla destra, la causalità naturale si era estinta trascorse

sei, massimo otto settimane, dall’evento.

1.3. Con

sentenza 35.2019.37 del 19 febbraio 2020, questa Corte ha accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso presentato nel frattempo da RI 1 nel senso che,

annullata la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui la

causalità naturale per i disturbi interessanti il rachide lombare è stata

ritenuta estinta dal 18 febbraio 2018, gli atti sono stati retrocessi

all’amministrazione affinché disponesse un approfondimento peritale.

La

pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. In data

8 febbraio 2021, CO 1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha

attribuito l’incarico peritale al PD dott. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia.

1.5. Con

giudizio 35.2011.24 del 26 maggio 2021, il TCA ha respinto il ricorso per

denegata/ritardata giustizia interposto nel frattempo dall’assicurato e volto

ad ottenere la fissazione all’CO 1 di “un termine ragionevole di alcuni giorni

per voler eseguire la perizia richiesta e di voler sottoporre al medico

incaricato le domande inerenti la lesione del nervo sciatico che è stata

certificata il giorno dell’infortunio e che ha causato da subito chiari sintomi

radicolari a danno dell’arto inferiore sinistro

(…).”).

1.6. Acquisito

il referto peritale elaborato dal PD __________, con decisione formale del 9

dicembre 2021, poi confermata in sede di opposizione, l’CO 1 ha dichiarato

estinto dal 23 febbraio 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente

dall’evento traumatico del gennaio 2018 e ha attribuito all’assicurato un

importo forfettario di fr. 500 a titolo di partecipazione alle spese e ai costi

da lui sostenuti per gli esami medici effettuati il 22 febbraio 2018.

1.7. Con

pronunzia 35.2022.36 del 26 settembre 2022, questo Tribunale ha accolto ai

sensi dei considerandi l’impugnativa presentata da RI 1, nel senso che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi

all’assicuratore resistente affinché invitasse il perito amministrativo a

esaminare se gli argomenti sollevati con il ricorso fossero suscettibili di

modificare in qualche modo le sue conclusioni.

Anche

questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.

1.8 Con

scritto datato 22 marzo 2023, RI 1 ha in particolare rilevato che “… dato che

non è giunta alcuna risposta opportunamente documentata mirata a rettificare la

precedente perizia palesemente errata e dati gli evidenti errori di diagnosi,

richiedo che venga rispettato il contratto assicurativo intercorso con la

spett.le CO 1 e che le prestazioni a cui ho diritto vengano corrisposte. In tal

senso, prego il lodevole Tribunale delle assicurazioni di Lugano, di voler

intervenire affinché questa imbarazzante situazione trovi finalmente un termine

perentorio e definitivo.” (doc. I1).

In

data 3 aprile 2023, il TCA ha chiesto all’assicurato se il succitato suo scritto

fosse da intendere quale ricorso per denegata giustizia (cfr. doc. II).

RI 1

ha risposto positivamente alla domanda (cfr. doc. III: “…, sono a chiedere

che il mio scritto venga inteso quale ricorso per denegata giustizia.”).

1.9. L’amministrazione,

in risposta, ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.10. Il 3

maggio 2023, l’insorgente ha esposto principalmente delle considerazioni attinenti

al merito della vertenza. Per quanto riguarda invece la pretesa ritardata

giustizia, egli ha sostenuto in particolare quanto segue:

"

(…) Le argomentazioni prodotte dall’avvocato __________ a sostegno di

una ingiustificabile tempistica biblica in relazione all’emissione di una

perizia corretta ed attendibile specie in presenza di diagnosi tumorale errata,

non son o in alcun modo accettabili poiché è stato dato tutto il tempo

necessario per esaminare la documentazione fornita e so no già state contestate

le omissioni sostanziali effettuate in sede di perizia il 21/09/2021.

È corretto che venga constatata e

riconosciuta la denegata diagnosi da parte di questo medico e la conseguente

denegata giustizia poiché 2 anni di tempo per esaminare con la dovuta diligenza

un fascicolo sanitario, rappresenta un lasso di tempo ingiustificabile e non

può certo essere causa un ulteriore onere per il sottoscritto che si è già

visto a suo tempo negare ingiustificatamente le prestazioni assicurative

peraltro prematuramente e senza alcuna verifica, causa questa di un ritardo

rispetto alle necessarie cure mediche che ha determinato l’irreparabilità di un

danno neurologico subito che continua a non essere argomentato.” (doc. VII)

Sempre

nel corso del mese di maggio 2023 al TCA è pervenuta ulteriore documentazione

da parte del ricorrente (cfr. allegati ai doc. VIII e IX), trasmessa per

conoscenza all’CO 1 (doc. X).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Nella

concreta evenienza, il TCA è chiamato unicamente a

stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una

denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite (cfr., su

questo aspetto, la SVR 2001 n. UV 38, p. 109 s.).

In

questo senso, le censure sollevate dall’insorgente volte a contestare il valore

probatorio attribuibile alla perizia amministrativa elaborata dal dott. __________,

non possono essere esaminate in questa sede.

2.3. Giusta

l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

Secondo

l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il

ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura

dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come

ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta

in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle

autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo

proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati

passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad

accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra

parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi

morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una

carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare

l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare

le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini

un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid.

5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54

consid. 4b; cfr., pure, U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza

federale).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003

consid. 4.1).

2.4. In una

sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il

TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI

e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di

una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella

DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

Nella

RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata

giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente

inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere

giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In

quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,

Fatti

I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993,

M 1/92)." (RAMI succitata)

In una

sentenza 8C_149/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato

l’esistenza di un diniego di giustizia in un caso in cui tra l’opposizione

interposta dall’assicurato (28 luglio 2017) e la presentazione del ricorso per

denegata giustizia (6 dicembre 2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In

questo senso, la Corte federale ha constatato che il 20 novembre 2017

l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI in visione, l’8 febbraio 2018

domandato informazioni in merito a una valutazione reumatologica eseguita

nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018 interpellato il proprio medico di

fiducia e nel dicembre 2018 tentato di ottenere dei referti da parte di un ospedale.

Inoltre, nell’ottobre 2017, l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il

quale, sino a settembre 2018, aveva prodotto nuova documentazione medica che

l’assicuratore aveva sottoposto al proprio medico consulente.

L’Alta

Corte ha per contro riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile

trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi

tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata

giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni

dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in

materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile

2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio

degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al

Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado

d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue

censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009

del 22 febbraio 2010). Un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello

scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per

denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato

quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del

28 settembre 2009).

Da

parte sua, in una sentenza 35.2021.6 dell’8 marzo 2021, confermata su questo

aspetto dal TF con pronunzia 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 3.5, questo

Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di una ritardata giustizia, trattandosi

di una fattispecie riguardante una domanda di revisione della rendita in

vigore, in cui dalla relativa istanza all’inoltro del ricorso per

denegata/ritardata giustizia, erano trascorsi più di

tre anni,

sottolineando in particolare che una gestione più razionale degli accertamenti,

soprattutto da parte del medico di circondario, avrebbe consentito tempi di

evasione ben più brevi.

2.5. Nel caso

di specie, dalle carte processuali emerge che nel periodo trascorso tra la

crescita in giudicato della sentenza di rinvio 35.2022.36 e l’inoltro del

ricorso per denegata/ritardata giustizia (22 marzo 2023) - periodo di circa cinque

mesi - la procedura non è stata contrassegnata da inammissibili “tempi

morti”.

Dalle

carte processuali emerge in effetti che, nel corso del mese di ottobre 2022,

l’assicuratore ha informato il PD __________ circa il tenore della pronunzia di

rinvio di questa Corte e, pertanto, della necessità che egli procedesse ad

allestire un complemento peritale (doc. 3).

Considerandi

Nel novembre

2022, all’esperto amministrativo sono stati trasmessi i quesiti complementari a

cui rispondere, come pure l’intera documentazione (doc. 5).

In

data 29 novembre 2022, il dott. __________ ha confermato di aver ricevuto l’incarto,

precisando che, in ragione d’impegni precedentemente presi, l’elaborazione del

complemento peritale avrebbe richiesto del tempo (doc. 9).

A

fronte dei continui solleciti formulati dall’assicurato, con scritto del 3

marzo 2023, il patrocinatore dell’assicuratore ha chiesto al PD __________ “…

un’indicazione circa le previste tempistiche di espletamento del mandato, …”

(doc. 17).

In

data 12 aprile 2023, l’esperto amministrativo ha comunicato che non sarebbe

stato in grado di consegnare il richiesto complemento peritale prima

dell’inizio delle vacanze estive (doc. 19).

L’assicuratore

ha quindi domandato al perito di terminare l’incarico conferitogli entro luglio

2023.

(doc. 19).

Del

resto, il fatto che il dott. __________ non avesse ancora consegnato il proprio

referto complementare al momento dell’inoltro del ricorso qui in oggetto, è un

aspetto indipendente dalla volontà dell’assicuratore resistente.

In queste condizioni, richiamata la

giurisprudenza federale esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.

e 2.4.), il TCA non ritiene

che siano dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a

carico dell’CO 1.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, il TCA si è pronunciato sulla questione di sapere se

l’amministrazione si sia resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia ai

danni dell’assicurato.

Secondo

questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di

una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA

Nel

caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero

accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non

andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid.

4.4.1, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante

ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso per denegata/ritardata giustizia è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti