35.2023.31
Discussa questione di sapere se importi pagati dalla soc. ricorrente ad aziende subappaltatrici fossero da considerare retribuzioni versate a manodopera e, pertanto, assimilabili a salari soggetti a prelievo di contributi sociali
5 febbraio 2024Italiano41 min
In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv.
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.31
mm
Lugano
5 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. La ditta RI 1, con sede ad __________,
è stata fondata nel 2018.
A partire dal 26 febbraio 2018 i
suoi dipendenti sono stati assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1 (cfr.
doc. 4).
1.2. Nella primavera 2021 l’assicuratore
infortuni ha proceduto a una revisione delle dichiarazioni salariali della RI 1
(cfr. doc. 133).
Con fatture dopo revisione del 18
marzo 2022, confermate dopo opposizione il 2 marzo 2023 (cfr. doc. 191),
l’amministrazione ha fatturato alla ditta in questione dei premi impagati
inerenti a degli “indennizzi versati in contanti per l’esecuzione dei lavori
ad opera di subappaltatori” nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2018 e
il 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 142 – 146).
In sostanza, l’CO 1 ha ritenuto
che le rimunerazioni corrisposte dalla RI 1 a questi subappaltatori avrebbero
dovuto essere considerate salari soggetti a premi ai sensi dell’AVS, ciò che
non era però stato il caso.
1.3. Con tempestivo ricorso del 17
aprile 2023, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata.
Innanzitutto, sul piano
formale, l’avv. RA 1 fa valere che l’assicuratore convenuto avrebbe violato
il diritto di essere sentito dell’insorgente, in quanto “degli accertamenti
fatti dalla CO 1 nei confronti delle aziende subappaltatrici non vi è (…)
traccia nell’incarto, malgrado gli obblighi derivanti dal principio
inquisitorio, i quali impongono anche di riportare ogni atto eseguito d’ufficio
dall’assicurazione.” (doc. I, p. 11 s.).
D’altro canto, nel merito,
a proposito delle condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché possa
essere ammessa l’esistenza di una situazione di abuso di diritto, il
rappresentante della ricorrente rileva come “la forma giuridica delle aziende
subappaltatrici, segnatamente la __________, la __________, la __________, la __________
e la __________ appaia perfettamente congrua alle circostanze specifiche del
caso, ovvero quello di aziende attive in ambito edilizio. Non siamo in presenza
dunque di una situazione in cui il regime giuridico scelto dalle parti
coinvolte possa apparire insolito, irrito o straordinario. Nemmeno è comprovato
o asserito da parte della CO 1 che la ricorrente abbia abusivamente agito in
tale modo con lo scopo di ottenere un notevole risparmio in termini di
contributi dovuti. Inoltre non si comprende in cosa avrebbe potuto consistere
il grande e importante risparmio per la ricorrente, quando le subappaltatrici
sono tre società a garanzia limitata e due società anonime. Complessivamente,
la costituzione di tali società comporta di fatti di avere a disposizione CHF
260'000 solo per costituire i capitali sociali delle stesse, a cui vanno
aggiunti tutti i costi di costituzione delle aziende, sia in termini di onorari
notarili che di tasse da pagare a registro di commercio. Non si vede di
conseguenza come lo status di persona giuridica possa essere stato assunto da
tali aziende solo per garantire alla RI 1, azienda fondata solo nel febbraio
del 2018, un risparmio in termini di contributi alla CO 1. (…). In aggiunta, le
urgenze e l’importante mole di lavoro con cui si è vista confrontata la
ricorrente sin dalla sua costituzione, unite alla rapidità con cui l’azienda ha
dovuto muoversi per far fronte alle esigenze dei committenti nel corso dei suoi
primi anni di attività, rappresentano indubitabilmente delle circostanze atte a
giustificare l’erogazione dei pagamenti in contanti (sempre debitamente
registrati nella contabilità) e ad aver richiesto i servizi ai subappaltatori
anche solo oralmente (ad esempio tramite colloqui telefonici).” (doc. I, p. 6
ss.).
Inoltre, l’avv. RA 1 sostiene
che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, “i lavoratori in
questione non sono stati assunti a cottimo dalla RI 1 e non hanno mai avuto
alcun rapporto contrattuale (e di subordinazione) con questa. In aggiunta, i
subappaltatori sono in realtà aziende con un rischio proprio che hanno agito
nei confronti della ricorrente quali partner commerciali ed è a torto che
l’assicurazione è giunta alla conclusione inversa.” (doc. I, p. 8 ss.).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).
1.5. In data 10 luglio 2023, il
rappresentante dell’insorgente ha prodotto le dichiarazioni di __________,
responsabile delle ditte __________ e __________, e di __________, responsabile
della ditta __________, quale “… ulteriore comprova del fatto che le aziende in
questione hanno di fatto messo a disposizione della ricorrente personale
proprio nel contesto dei singoli appalti. Né come le strutture da esse adottate
non sono state costituite unicamente per scopi legati al diritto delle
assicurazioni sociali, contrariamente a quanto ritenuto dalla CO 1 nella sua
decisione.” (doc. XI + allegati).
L’istituto assicuratore si è
espresso al riguardo il 13 luglio 2023 (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Sul piano formale, con il
ricorso viene fatta valere una violazione del diritto di essere sentito per il
fatto che l’incarto CO 1 non conterrebbe la documentazione inerente i controlli
compiuti “sulla massa salariale di ogni singola azienda e sui rappresentanti”,
ciò che avrebbe impedito alla ricorrente di esprimersi sulle risultanze di tali
accertamenti, decisivi per la sua posizione.
L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA
garantiscono alle parti il diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
Si tratta di un diritto di natura
formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato
materiale della procedura (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid.
2b e riferimenti ivi citati).
Qualora l’istanza superiore gode
dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione
contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché non particolarmente
grave - possa essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una
correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di
conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e
riferimenti).
Innanzitutto, va constatato che
la documentazione che l’CO 1 ha raccolto sulle società subappaltatrici è
contenuta negli incarti prodotti dinanzi a questa Corte (incarti VII 1-6), distinti
da quelli riguardanti la RI 1 (incarti 1 e 2).
D’altro canto, secondo il TCA, anche volendo dare ragione alla ricorrente sul fatto
che l'amministrazione avrebbe dovuto permetterle l’accesso agli incarti
contenenti le risultanze degli accertamenti compiuti sulle ditte
subappaltatrici e concederle la facoltà di esprimersi in merito prima di emanare
la decisione su opposizione, tale vizio andrebbe considerato sanato, l’insorgente
avendo potuto fare valere tutte le sue ragioni dinanzi al TCA, autorità
giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo in merito sia all’accertamento dei
fatti sia all’applicazione del diritto.
Del resto, è utile osservare che,
sebbene posto a conoscenza dell’esistenza di documentazione riguardante le
aziende subappaltatrici, servita da base per il
rilascio delle fatture dopo revisione e, successivamente, della decisione su
opposizione impugnata, l’avv. RA 1 non ne ha chiesto l’accesso.
In esito a quanto precede, la
censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta, di
modo che questa Corte può pronunciarsi nel merito della vertenza.
2.2. Nel caso concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato ad assoggettare al regime
contributivo, a titolo di salari determinanti, le somme che la società
ricorrente ha versato a cinque imprese per i loro servizi.
Conformemente all’art. 1a
cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d’obbligo ai sensi della presente legge i
lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti,
Fatti
i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori
d’apprendistato o protetti.
In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv.
1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della
legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(AVS).
Secondo l’art. 92 cpv. 1 LAINF, i premi sono fissati dagli assicuratori in per mille
del guadagno assicurato.
L’art. 22 cpv. 2 OAINF recita che
è considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la
legislazione sull’AVS.
Il guadagno assoggettato ai premi
corrisponde dunque essenzialmente al salario determinante per l’obbligo
contributivo AVS.
2.3. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS, il
salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza
d’altri per un tempo determinato od indeterminato.
È dunque reputato reddito
risultante da un’attività lucrativa dipendente non soltanto la rimunerazione
diretta del lavoro fornito ma, di principio, ogni indennità o prestazione percepita
altrimenti, in base a un contratto di lavoro, nella misura in cui tali
prestazioni non siano esentate dall’obbligo contributivo in virtù di
disposizioni legali esplicitamente formulate (cfr. DTF 126 V 222 consid.
4; 124 V 101 consid. 2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
2.4. Sapere se in un caso concreto
un'attività è dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS)
dipende dalle circostanze economiche del caso concreto (cfr. DTF 140 V 241 consid.
4.2 con riferimenti). Tale questione non deve essere risolta secondo la natura
giuridica del rapporto contrattuale tra le parti. I rapporti di diritto civile
possono fornire indizi ma non sono decisivi. In linea di principio è reputato
dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito
all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico
dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (cfr. STF
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.2 e riferimenti). Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni applicabili in modo uniforme e
schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività,
la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel
caso di specie (cfr. STF 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 4.1 e
riferimenti). Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere
forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle
autorità amministrative e, in caso di ricorso, all'esame dei giudici il compito
di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività
indipendente o dipendente.
2.5. Nel caso in cui delle persone
vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa
subappalta determinati lavori a delle persone, queste ultime vanno considerate
cottimisti o subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti sono
considerati di principio come persone che svolgono un’attività dipendente.
Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le
caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano
chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione
commerciale non subordinata con il loro mandatario (DTF 114 V 69 consid. 2b con
riferimenti; STF 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2).
2.6. Qualora un determinato lavoro sia
stato attribuito a una persona giuridica, non è di principio l’indennizzo che
ne deriva a essere soggetto all’obbligo contributivo ma il salario corrisposto
dalla persona giuridica che ha ottenuto il lavoro a quella fisica. Tuttavia,
quando in generale esistono delle circostanze che inducono a concludere che lo
statuto di persona giuridica è stato assunto unicamente per dei motivi legati
al diritto assicurativo, e ciò allo scopo di risparmiare sui contributi, e che
la persona giuridica non esercita alcuna attività imprenditoriale propriamente
detta – almeno nei confronti del committente – la sua indipendenza giuridica
non esplica effetti dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (STF 8C_218/2019
del 15 ottobre 2019 consid. 4.1.1 e 4.2.2).
In una sentenza 8C_205/2023 del
21 dicembre 2023, il Tribunale federale si è occupato di una fattispecie
riguardante una società a garanzia limitata attiva nel ramo delle costruzioni
quale appaltatore generale, i cui collaboratori erano obbligatoriamente
assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1. Il Tribunale cantonale aveva ritenuto
che le somme di denaro versate in contanti dalla ditta ricorrente alle società B
e C (pure società a garanzia limitata attive nel ramo delle costruzioni) non
potevano essere qualificate quale compenso per prestazioni riconducibili a un
contratto d’appalto (“Entgeld für werkvertragliche Leistungen”), ma che
erano invece servite a retribuire le prestazioni di lavoro fornite dalle
persone fisiche dipendenti di B e C.
Il TF ha confermato integralmente
la pronunzia cantonale e ha ribadito il principio secondo il quale un “Rechtsmissbrauch
vorliegt, falls ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von
Interessen verwendet wird, die dieses Institut nicht schützen will (vgl. Urteil
8C_218/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 4.2.1 mit Hinweisen).”.
2.7. Tenuto conto di quanto precede, è
dunque a ragione che l’CO 1 considera, per prassi, che in caso di ricorso a
prestazioni di terzi il loro indennizzo non può essere considerato come il
versamento di un salario soggetto a contributi e a premi, se fosse provato che
detto indennizzo è stato corrisposto a una persona giuridica esercitante
attivamente un’attività imprenditoriale che paga dei salari legati all’indennizzo
e versa in tale contesto i contributi previsti dal diritto delle assicurazioni
sociali.
In presenza di indizi tali da far
presupporre che degli indennizzi legati a un appalto non siano stati
corrisposti a un datore di lavoro come descritto in precedenza, occorre
verificare se tali pagamenti debbano essere considerati come dei veri e propri
versamenti di salario. Se, nonostante l’obbligo di svolgere i propri compiti
con la necessaria diligenza e di procedere ad annotazioni da cui risultino le retribuzioni
pagate (art. 93 cpv. 1 LAINF), la persona che versa l’indennizzo non è in grado
di produrre documenti atti a comprovare con il grado della verosimiglianza
preponderante il versamento di pagamenti a persone giuridiche, si deve
concludere che si tratta di versamenti di salario a persone fisiche, in
particolare se delle somme importanti sono state versate in contanti e se,
nell’ambito di attività in questione, il ricorso a cottimisti è frequente, in
quanto è lecito supporre che si tratti di dipendenti (cfr. decisione impugnata,
p. 3 s.).
2.8. Nell’ambito delle assicurazioni
sociali, la decisione si fonda, salvo disposizioni contrarie della legge, sui
fatti che appaiono come i più verosimili, ovvero che presentano un grado di
verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che un fatto possa
essere considerato come un’ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto
allegati o concepibili, occorre ritenere quelli che appaiono come i più
probabili (DTF 126 V 350 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).
2.9. Nella concreta evenienza, il TCA rileva
che la società ricorrente è iscritta a Registro di commercio dal 6 febbraio
2018.
Il suo scopo sociale consiste
nella “esecuzione di lavori di montaggio e smontaggio ponteggi, così come
ogni altra attività connessa all’edilizia, l’esecuzione di trasporti in genere.
La società può partecipare a società con scopo analogo, può aprire succursali
in Svizzera e all’estero”.
__________ è socio e gerente con
firma individuale.
__________ è direttore con firma
collettiva a due (cfr. il relativo estratto RC).
Rispondendo il 23 febbraio 2018
alle domande contenute nel questionario per l’esame dell’obbligo assicurativo, __________
ha in particolare dichiarato che l’attività della società consiste nel “prestito
di personale, lavoro nei ponteggi, così come ogni altra attività connessa
all’edilizia e dei trasporti”, che essa impiega personale, che la massa
salariale annua inizialmente prevista era “attorno ai 210'000.-“, come
pure che la ditta effettua lavori di costruzione, installazione, montaggio o
pulizia di fabbricati e che effettua trasporti di persone o merci (doc. 2).
Con decisione dell’8 marzo 2018,
l’inizio dell’assicurazione è stata fissata di comune accordo per il 26
febbraio 2018 e l’impresa in questione è stata inserita nella comunità di rischio
41A AG (grado di tariffa base 117, corrispondente a un grado di tariffa base
del 5.74%) per gli infortuni professionali e 41A (grado di tariffa base 95,
corrispondente a un grado di tariffa base dell’1.9630%) per quelli non
professionali (doc. 4).
Per il 2018 la RI 1 ha dichiarato
una massa salariale di fr. 520'375.05 (doc. 31), per il 2019 di fr. 368'262.57
(doc. 67) e per il 2020 di fr. 424'594.25 (doc. 94).
2.10. Nel corso del mese di maggio 2021,
l’assicuratore resistente ha annunciato alla società insorgente una revisione
delle liste paga prevista per il 18 giugno 2021, invitandola a preparare la
documentazione necessaria a tale fine (contabilità finanziaria, documenti
salariali con contabilità salariale, documenti salariali senza contabilità
salariale, altro) (doc. 107).
Nel quadro dei lavori di
revisione, in data 14 dicembre 2021, l’CO 1 ha inviato alla RI 1 uno scritto,
il cui tenore è in particolare il seguente:
" Vi
ringraziamo per la documentazione che ci avete messo a disposizione a più
riprese per poter procedere alla verifica CO 1 delle dichiarazioni salariali.
Nell’ambito dei nostri controlli, abbiamo potuto constatare come,
in svariate occasioni, la vostra ditta ha provveduto a pagamenti a contanti a
ditte alle quali sono stati affidati lavori in subappalto (voce contabile 44000
“Prestazioni di terzi”) o dalle quali avete ottenuto manodopera in prestito
(voce contabile 50040 “Prestito manodopera”),
Alcuni pagamenti, benché siano stati registrati come se fossero
avvenuti tramite bonifico bancario, sono in realtà a contanti, in quanto
l’estratto bancario evidenzia un prelevamento a contanti che, verosimilmente, è
servito per poi liquidare a contanti le posizioni aperte.
Premesso quanto sopra, per le operazioni di cui sopra, siamo a
chiedervi maggiori chiarimento, e meglio:
- Chi (persona fisica) ha effettuato
questi pagamenti in contanti?
- Chi (persona
fisica) era il destinatario di questi pagamenti in contanti?
- Chi (persona fisica) ha firmato le
ricevute di pagamento?
- Sono stati
sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa
la relazione d’affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli?
- Al momento della
sottoscrizione dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le
responsabilità per l’esecuzione dei lavori?
- Chi ha svolto i
mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie
all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori? (…).”
(doc. 121)
Il 20 gennaio 2022,
l’amministrazione ha sollecitato la presentazione della documentazione
richiesta, ritenuto che “nonostante a varie riprese abbiamo tentato di
ottenere i dati mancanti, non abbiamo ancora avuto notizie concludenti.”
(doc. 126).
Il 3 marzo 2022, all’CO 1 è
pervenuto uno scritto dell’Organo di controllo del mercato del lavoro edile nel
nord-ovest della Svizzera, dal quale risulta che da un controllo e in base alla
documentazione raccolta era emerso il sospetto che la RI 1 avesse violato
l’obbligo di annunciare previsto dalla LAINF. L’assicuratore convenuto è quindi
stato invitato ad approfondire il sospetto e a comunicare l’esito delle proprie
verifiche (cfr. doc. 130).
Il rapporto di revisione è stato
elaborato il 14 marzo 2022.
Dal documento in questione si
evince che le somme salariali soggette al pagamento dei premi dichiarate per
gli anni 2018, 2019 e 2020 (di, rispettivamente, fr. 520'375.05, fr. 368'262.57
e fr. 424'594.25) non sono risultate corrette.
È in particolare emerso che nel
periodo considerato la RI 1 aveva subappaltato regolarmente l’esecuzione di
lavori a cinque società che venivano retribuite in contanti su presentazione di
fatture, retribuzioni con contropartita non verificabile presso i rispettivi
beneficiari.
Queste cinque imprese erano la __________,
subappaltatrice nel periodo 26 febbraio 2018 – 31 dicembre 2019 (doc. 135), la __________
(Canton __________), subappaltatrice nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020
(doc. 136), la __________, subappaltatrice nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2020 (doc. 137), la __________ (Canton __________), subappaltatrice nel periodo
1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (doc. 138) e la __________, subappaltatrice nel
periodo 26 febbraio – 31 dicembre 2018 (doc. 139).
In data 18 marzo 2022, l’CO 1 ha
quindi emanato cinque fatture relative a premi impagati tra il 26 febbraio 2018
e il 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo di fr. 90'056.35,
considerando, dopo revisione, gli importi pagati alle succitate cinque imprese alla
stregua di salari determinanti. Questi premi sono pertanto stati calcolati in
base a quanto è stato versato alla ditta __________ (fr. 357'859 - doc. 142),
alla ditta __________ (fr. 309'479 – doc. 143), alla ditta __________ (fr.
152'894 – doc. 144), alla ditta __________ (fr. 189'083 – doc. 145) e alla
ditta __________ (fr. 78'802 – doc. 146).
In sede di opposizione, __________
ha segnatamente fatto valere che “i pagamenti in contanti a favore delle
aziende sopracitate sono stati considerati come “pagamenti a terzi in contanti
con contropartita non verificabile presso il beneficiario”, questo nonostante
le fatture in nostro possesso, timbrate e firmate dai rispettivi beneficiari e
di conseguenza registrate nella nostra contabilità. Ci siamo impegnati a
produrre entro i nostri limiti e possibilità la necessaria documentazione supplementare
da parte dei beneficiari, dove viene comprovato l’avvenuto ricevimento del denaro
contante. In allegato le dichiarazioni firmate ricevute finora. Al momento
siamo in attesa della dichiarazione del titolare delle aziende __________ e __________”
(doc. 149).
Il socio-gerente della RI 1 ha
quindi versato agli atti la dichiarazione 30 marzo 2022 di __________ che, a
proposito delle imprese __________ e __________, ha confermato di aver
personalmente ricevuto, tra il 15 gennaio 2019 e il 15 settembre 2020, somme di
denaro ammontanti a fr. 486'751.70 (doc. 149, p. 3 e 4), quella 4 aprile 2022
di __________ che, a proposito della __________, ha dichiarato di aver ricevuto,
tra il 27 novembre e il 10 dicembre 2020, somme di denaro in contanti
ammontanti a fr. 65'554.55 (doc. 149, p. 5), quella 4 aprile 2022 di __________
che, sempre a proposito della __________, ha dichiarato di aver ricevuto il 24
dicembre 2020 l’importo in contanti di fr. 13'247.10 (doc. 149, p. 6) e infine
quella 4 aprile 2022 di __________ che, a proposito della __________, ha
dichiarato di aver ricevuto, tra il 20 luglio e il 10 novembre 2020, somme di
denaro in contanti ammontanti a fr. 159'220.45 (doc. 149, p. 7).
Sempre nel quadro della procedura
di opposizione, l’istituto assicuratore ha invitato __________ a produrre le
fatture emesse dalle società in questione e gli ha posto le seguenti domande:
" (…).
- Quali
condizioni per la responsabilità sono state definite al momento
dell’assegnazione degli incarichi?
- Esiste un
underpinning contract o sono presenti altri documenti scritti su cui si basano
le relazioni d’affari? In caso affermativo, la prego di inviarceli.
- Quali sono le
persone che hanno eseguito gli incarichi in questione? Chi ha dato loro le
istruzioni necessarie? Chi ha pagato i lavoratori?
- Chi ha
effettuato questi pagamenti in contanti a favore di __________, __________, __________,
__________ e __________?
- Descriva
l’attività nel modo più dettagliato possibile.
- La prego di
inviarci la lista degli impiegati e i rapporti giornalieri di lavoro.
- Chi ha nominato
le persone incaricate di eseguire i lavori per le società __________, __________,
__________, __________ e __________?
- Qual era il
rapporto tra queste persone e le rispettive aziende?
- Chi (persona
fisica) ha coordinato e controllato i lavori?
- Chi ha
allestito le fatture?
- La società RI 1
aveva un interlocutore presso le suddette aziende? In caso affermativo, chi
(persona fisica)?
- Come sono sorte
le relazioni d’affari?
- Chi ha messo a
disposizione i mezzi operativi?
- Chi ha fornito
il materiale utilizzato? (…).” (doc. 154)
Per quanto qui più interessa, il socio-gerente
ha spiegato che la RI 1 si occupa prevalentemente di montare/smontare ponteggi appartenenti
ai committenti (aziende di ponteggi), soprattutto nei Cantoni Ticino, __________,
__________ e __________, mettendo a loro disposizione la necessaria manodopera.
Nei casi in cui il proprio personale si è rivelato insufficiente, la ricorrente
ha fatto capo a delle aziende terze – concretamente la __________, la __________
e la __________ (trattandosi invece della __________ e della __________, esse
hanno fornito le loro prestazioni nei vari cantieri a prezzi forfettari,
impiegando il proprio personale) – le quali le hanno fornito la manodopera
aggiuntiva necessaria a colmare la carenza di personale. La relazione d’affari
tra la RI 1 e le società terze si è fondata esclusivamente su accordi verbali. Su
richiesta delle aziende terze, le prestazioni da loro fornite sono sempre state
retribuite in contanti, personalmente da __________, in occasione della presentazione
brevi manu delle rispettive fatture.
Il socio e gerente ha inoltre
precisato di avere personalmente coordinato e controllato i lavori sui cantieri
in cui le ditte __________ __________ e __________ hanno fornito la loro
manodopera. Nei cantieri in cui hanno operato le società __________ e la __________,
il lavoro è stato invece coordinato e controllato sia da __________ che dai
titolari delle ditte in questione (cfr. doc. 160).
__________ ha pure prodotto copia
dei conteggi delle ore lavorate e delle fatture presentati dalle società __________
(doc. 155, p. 1-15), __________ (doc. 156, p. 1-27 e doc. 158, p. 1-12) e __________
(doc. 157, p. 1-20).
Per quanto riguarda le società __________
e __________, egli ha trasmesso all’CO 1 le rispettive fatture emesse nei
confronti della RI 1 per delle opere di ponteggio effettuate presso vari
cantieri (cfr. doc. 159, p. 1-18, rispettivamente doc. 159, p. 19-24).
2.11. Dalle carte processuali emerge
inoltre che l’amministrazione ha pure raccolto documentazione riguardante la posizione
di ogni singolo subappaltatore, con lo scopo di “stabilire se, per i periodi
Considerandi
in questione, possano essere ritenuti soggetti indipendenti attivi” (doc.
191, p. 11).
Per quanto riguarda la ditta __________,
dagli atti acquisiti dall’assicuratore risulta che da parte della RI 1 essa ha
ricevuto fr. 9'703 nel 2018 e fr. 143'191 nel 2019 (doc. 144),
importi la cui entità non è di per sé contestata.
Emerge d’altro canto che
l’azienda in questione è stata iscritta a RC il 23 febbraio 2017, con la
ragione sociale «__________» con sede a __________. A quel momento, socio e gerente
era __________. Rispondendo il 18 aprile 2017 alle domande contenute nel
questionario per l’esame dell’obbligo assicurativo, egli ha dichiarato
segnatamente di non occupare personale né di prestare personale retribuito
direttamente, osservando che la ditta __________ era all’epoca “dormiente”
(cfr. doc. 3 - inc. VII 4). L’assicuratore LAINF l’ha quindi informato che la
questione relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per il
momento non si poneva (cfr. doc. 4 - inc. VII 4).
Nell’ottobre 2017, la ragione
sociale è stata modificata in «__________». Socio e gerente della società è
divenuto __________. Allo scopo di verificare il suo obbligo assicurativo, in
data 11 aprile 2019 alla ditta in questione è stato chiesto di produrre una
serie di documenti (doc. 7 - inc. VII 4). Nonostante i solleciti (cfr. doc. 8 e
11.
- inc. VII 4), non è stato dato alcun seguito alle richieste. Nel luglio
2019, __________ è quindi stato informato che l’CO 1 avrebbe presunto che la
ditta non era né attiva né occupava personale, con la conseguenza che eventuali
infortuni non sarebbero stati coperti (cfr. doc. 14 - inc. VII 4). A questa
comunicazione non è seguita alcuna reazione da parte del socio e gerente (cfr.
inc. VII 4).
La __________ è stata posta in
liquidazione con decisione del 24 luglio 2019 del Tribunale circondariale di __________.
La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi il 18
settembre 2019. Nel febbraio 2020 la società è stata cancellata d’ufficio.
Tenuto conto di quanto precede,
il TCA rileva dunque che la ditta __________ non si è mai opposta alla
constatazione relativa all’inesistenza di manodopera occupata, e ciò sebbene le
sia stata concessa più volte l’opportunità di farlo, che non ha dichiarato
alcuna massa salariale all’CO 1 e che non ha nemmeno mai pagato premi per l’assicurazione
contro gli infortuni.
A proposito della __________,
dalla relativa documentazione si evince che la società insorgente le ha versato
in contanti fr. 275'614 nel 2019 e fr. 82'245 nel 2020 (cfr. doc.
142), importi la cui entità non è di per sé contestata.
Risulta inoltre che le sue
origini risalgono al gennaio 2013 quando __________ ha dato vita a una ditta
individuale (la «__________»), con lo scopo di fornire prestazioni di servizio
di ogni genere sui cantieri edili (cfr. doc. 4 – inc. VII 3).
Nell’agosto 2013 ha avuto luogo
la trasformazione in Sagl con la ragione sociale «__________». A quel momento
socio e gerente della società era ancora __________.
Nel giugno 2019, quale socio e
gerente della __________ è subentrato __________ (come visto, già socio e
gerente della __________).
La __________ è stata posta in
liquidazione con decisione del 26 novembre 2020 del Tribunale di commercio del
Cantone __________. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di
attivi il 1° marzo 2021. Nel marzo 2021 la società è stata cancellata
d’ufficio.
Nel dicembre 2018, l’CO 1 ha
chiesto alla società in questione di notificare la massa salariale per l’anno
2018.
entro il 31 gennaio 2019 (cfr. doc. 49 – inc. VII 3). Solleciti in tal senso
le sono stati inviati il 4 febbraio (doc. 51 – inc. VII 3), il 18 febbraio
(doc. 52 – inc. VII 3) e il 15 settembre 2019 (doc. 62 – inc. VII 3), senza alcun
riscontro. Lo stesso è accaduto per la massa salariale per l’anno 2019.
Da informazioni ottenute dalla
Cassa di compensazione del Cantone __________ è emerso che la __________ ha
dichiarato per l’ultima volta dei salari nel 2018 (fr. 46'479 – cfr. doc. 80,
p. 1 ss. - inc. VII 3).
Con scritto del 6 marzo 2020,
l’Ufficio esecuzione del Comune di __________ ha informato l’istituto
assicuratore resistente che la __________ aveva da qualche mese abbandonato la
sua sede di __________ senza comunicare alcuna nuova sede. Inoltre, __________,
socio e gerente della società, risultava senza residenza conosciuta dal 17
dicembre 2019, donde l’impossibilità di contattarlo (cfr. doc. 71 - inc. VII
3).
Dal verbale 24 marzo 2020
dell’Ufficio esecuzione del Comune di __________ emerge infine l’impossibilità
di procedere al pignoramento dei beni nei confronti di __________, a dipendenza
di pregressi premi rimasti impagati (doc. 74 - inc. VII 3).
Sulla scorta di quanto precede,
il TCA constata dunque che per il periodo in discussione non risulta che la
ditta __________ occupasse manodopera, che essa non ha dichiarato alcuna massa
salariale all’CO 1 e che non ha neppure versato contributi sociali.
Trattandosi della ditta __________,
dalla documentazione che la concerne si evince che la società ricorrente le ha
versato in contanti fr. 309'479 nel 2018, somma la cui entità non è di
per sé contestata.
La __________ è stata fondata nel
2012.
con lo scopo, segnatamente, di fornire prestazioni di servizio in campo
edile. Nel frattempo, lo scopo aziendale è stato modificato nella fornitura di
prestazioni di servizio di tipo assicurativo sull’intero territorio nazionale, gestione
di un’agenzia di viaggi, fornitura di prestazioni di servizio in ambito edile,
fornitura di prestazioni di servizio nell’ambito del collocamento di personale,
import ed export, come pure commercio di merci di ogni genere.
La __________ è stata posta in
liquidazione con decisione del 24 settembre 2020 del Tribunale distrettuale di __________.
La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi il 3 novembre
2020.
Nel febbraio 2021 la società è quindi stata cancellata d’ufficio.
Si evince inoltre che, nel
dicembre 2017, la fiduciaria __________ ha informato l’assicuratore convenuto
che la __________ non avrebbe più occupato personale a far tempo dal 1° gennaio
2018, ragione per la quale la massa salariale per il 2018 sarebbe stata presumibilmente
pari a 0 (cfr. doc. 54 – inc. VII 2). L’assenza di personale occupato è quindi
stata confermata dall’CO 1 in data 5 gennaio 2018 (doc. 55 – inc. VII 2).
Con comunicazione mail del 28
agosto 2018, la fiduciaria ha ribadito che la __________ non ha più manodopera
alle proprie dipendenze e che la sua attività è stata interrotta (doc. 64 –
inc. VII 2). L’azienda medesima ha chiesto all’CO 1 l’annullamento
dell’assicurazione per il 30 giugno 2018, precisando di non occupare più
personale (doc. 68 – inc. VII 2).
In definitiva, per il 2018, la __________
ha notificato all’assicuratore resistente una massa salariale di soli fr.
34'251.30 (doc. 72 – inc. VII 2).
Alla luce di quanto precede, il
TCA constata dunque che, per sua stessa ammissione, la ditta __________ non
aveva personale alle proprie dipendenze nel periodo in discussione, che essa ha
dichiarato all’CO 1 una massa salariale senza alcun rapporto con quanto
versatole dalla RI 1 nel medesimo periodo (fr. 34'251.30 vs. fr. 309'479) e che
non ha in pratica neppure pagato premi per l’assicurazione contro gli infortuni
(fr. 406 secondo il doc. 73 – inc. VII 2).
In merito alla ditta __________,
dalla documentazione a disposizione risulta che nel 2020 essa ha ricevuto in
contanti da parte della RI 1 fr. 189'083 (doc. 145), importo la cui
entità non è di per sé contestata.
L’azienda in questione, con sede
a __________, è stata fondata nel febbraio 2019. Lo scopo sociale era
l’esecuzione di lavori edili di ogni tipo, commercio di immobili di ogni
genere, come pure la fornitura di prestazioni di servizio inerenti gli immobili
(amministrazioni immobiliari, perizie immobiliari, stime immobiliari e
intermediazioni immobiliari). Iscritto a RC era __________, membro del
consiglio d’amministrazione con firma individuale. Nel luglio 2019, gli è
subentrato __________, amministratore delegato con firma individuale. A contare
dal 19 novembre 2020, quest’ultimo è stato a sua volta sostituito da __________,
membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale.
La __________ è stata dichiarata
fallita in data 19 novembre 2020 e posta in liquidazione. La procedura di
fallimento è stata chiusa il 28 marzo 2023. Il 29 marzo 2023 la società è
quindi stata cancellata d’ufficio.
Da informazioni ricevute dalla
Cassa di compensazione del Cantone __________ è emerso che per il 2020
l’azienda in questione non ha dichiarato alcuna massa salariale (cfr. doc. 99,
p. 1 – inc. VII 1). Per determinare i premi definitivi per l’anno 2020, l’istituto
assicuratore convenuto si è visto costretto a procedere a una stima della massa
salariale di quell’anno (fr. 440'000), facendo capo alle indicazioni fornite
nella dichiarazione dei salari per il 2019 (cfr. doc. 90 – inc. VII 1). I
relativi premi sono comunque rimasti impagati.
In base al verbale allestito il 7
settembre 2020, i funzionari dell’Ufficio esecuzione di __________ hanno
pignorato 4 autovetture, 2 furgoni e 2 rimorchi, per un valore complessivo di
fr. 21'200. È peraltro stato precisato che non erano stati rinvenuti altri
attivi pignorabili (cfr. doc. 69 - inc. VII 1).
In occasione della sua audizione
3.
marzo 2021 da parte dell’Ufficio fallimenti di __________, __________ -
amministratore delegato della società tra il luglio 2019 e il novembre 2020 - ha
in particolare dichiarato di non conoscere il locatore dei locali commerciali
né quello del magazzino della ditta, di non sapere se la ditta occupasse ancora
personale e di non essere al corrente di che fine avessero fatto i ponteggi
appartenenti alla società (cfr. doc. 83 – inc. VII 1).
Dall’email 3 marzo 2021 inviato
all’CO 1 dall’Ufficio fallimenti di Oberentfelden si evince che non era stato
possibile procedere all’audizione di __________ in quanto irreperibile (cfr.
doc. 83, p. 1 – inc. VII 1).
Stante quanto precede, il TCA
constata dunque che per l’anno determinante la __________ non ha dichiarato
alcuna massa salariale né all’CO 1 (che l’ha pertanto determinata mediante
stima) né alla Cassa di compensazione e che non ha nemmeno pagato contributi
sociali.
Per quel che riguarda infine la
ditta __________, risulta che da parte della RI 1 essa ha ricevuto nel 2020 fr.
78’802 (doc. 146), importo la cui entità non è di per sé contestata.
Dal Foglio ufficiale svizzero di
commercio si evince che l’impresa in questione è stata fondata nel settembre
2020.
Il suo scopo consiste nell’installazione, noleggio, fabbricazione e
commercio di ponteggi di ogni tipo, come pure nella fornitura di prestazioni di
servizio nel campo delle demolizioni, dei trasporti, degli scavi e
dell’edilizia in generale. Iscritto a RC era originariamente __________, membro
del consiglio d’amministrazione con firma individuale. Nel dicembre 2020 gli è
succeduta __________, anch’ella membro del consiglio d’amministrazione con
firma individuale.
Per l’anno 2020, la __________ ha
annunciato all’CO 1 e alla Cassa di compensazione del Cantone __________ una
massa salariale di soli fr. 27'568.90 (cfr. doc. 120 – inc. VII 5 e doc. 150 –
inc. VII 6).
Sulla scorta di quanto precede,
questa Corte constata dunque che l’impresa in questione ha dichiarato all’CO 1
(e alla competente CCC) una massa salariale non congrua a quanto corrispostole
dalla RI 1 nel medesimo periodo (fr. 27'568.90 vs. fr. 78’802) e che essa non
ha quindi neppure pagato dei congrui contributi sociali.
2.12
L’assicuratore LAINF si riferisce ai
criteri sviluppati dalla succitata giurisprudenza federale (cfr. supra,
consid. 2.6. e 2.7.) per presumere che le somme di denaro versate dalla società
ricorrente, avevano di fatto lo scopo di retribuire del personale supplementare
non dichiarato, consentendole in tal modo di risparmiare una parte degli oneri
sociali che avrebbe dovuto pagare in quanto datore di lavoro.
Da parte sua, l’avv. RA 1 contesta
la posizione dell’CO 1, facendo in sostanza presente che la manodopera che ha
eseguito gli incarichi non avrebbe mai avuto un rapporto contrattuale con la RI
1.
e che le ditte subappaltatrici sarebbero in realtà delle aziende che
sopportano un rischio imprenditoriale proprio e che hanno agito nei rapporti
con l’insorgente quali partner commerciali.
Chiamato ora a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale constata come l’amministrazione abbia
accertato in maniera approfondita tutte le circostanze rilevanti per
risoluzione della vertenza sub judice. Essa ha in effetti esaminato la
documentazione relativa all’azienda insorgente e ha pure preso in
considerazione gli atti concernenti le società terze.
Le conclusioni alle quali è
pervenuto l’CO 1 risultano chiare e condivisibili. È in particolare meritevole di
essere seguita la conclusione secondo cui – contrariamente a quanto preteso dal
rappresentante della ricorrente (cfr. supra, consid. 1.2.) – “le
condizioni poste dalla giurisprudenza in materia di abuso di diritto sono
(…) adempiute. Sussistono sufficienti indizi per concludere che, con
verosimiglianza preponderante, la costellazione giuridica instaurata per mezzi
di subappaltatori contravviene al diritto e ha quale unico scopo quello di far
ridurre i premi in maniera non conforme alla situazione giuridica dichiarando
il meno possibile in termini di massa salariale. Un simile espediente non
merita alcuna protezione giuridica.” (doc. V, p. 10).
Il TCA osserva che anche se la RI
1.
non era tenuta a eseguire i propri pagamenti tramite bonifico, ciò nulla
toglie al fatto che le ricevute di pagamento riguardanti i versamenti in
contanti effettuati alle aziende in questione, non appaiono di per sé atte a
dimostrare che non si sia trattato di versamenti di salario a persone fisiche.
La spiegazione che è stata
fornita al proposito da __________ – mancanza di fiducia nei confronti della RI
1.
da parte dei titolari delle aziende terze (cfr. doc. 160, p. 2) – non convince,
avantutto in considerazione della durata della relazione d’affari che si era
instaurata tra le parti. Lo stesso dicasi per la (diversa) giustificazione
fornita con il ricorso, ritenuto che non si vede come la decisione di onorare
le fatture in contanti possa essere stata dettata dalle urgenze e
dall’importante mole di lavoro a cui si è trovata confrontata la società
insorgente all’inizio della propria attività. Dagli atti di causa si evince d’altronde
che la ditta ricorrente è solita effettuare il pagamento dei salari ai propri
dipendenti mediante bonifico bancario (cfr., ad esempio, doc. 163, p. 17-22, p.
25, p. 27, p. 29, p. 31, p. 33 e p. 35; doc. 164, p. 5 e p. 7; doc. 173, p.
4-9; doc. 174, p. 3-11). La ragione per la quale anche i versamenti alle
società subappaltatrici non siano stati effettuati secondo questa modalità, è
pertanto ancor meno comprensibile.
D’altra parte, così come è già
stato rilevato dall’istituto resistente (cfr. doc. 191, p. 5), dalle fatture e
dai conteggi delle ore lavorate che sono stati prodotti nel quadro della
procedura amministrativa non emerge alcuna precisazione a proposito delle attività
svolte, del luogo e del periodo, del materiale eventualmente utilizzato e
addirittura dei nominativi delle persone che le hanno prestate.
Inoltre, segnatamente il mancato
annuncio delle masse salariali da parte delle società terze e la loro (perlomeno)
carente attività commerciale (cfr. supra, consid. 2.11.), rappresentano degli
indizi a favore del fatto che gli incarichi in discussione non sono stati
assunti da persone giuridiche ma piuttosto da persone fisiche.
È ancora utile segnalare che, dal
profilo delle modalità con le quali è stata attuata la sottrazione di massa
salariale, la presente fattispecie presenta delle evidenti analogie con quella oggetto
della STF 8C_218/2019, citata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.6.).
Anche in quel caso, l’CO 1 aveva proceduto a una ripresa salariale inerente a
delle somme di denaro che, in base alla documentazione dell’azienda
interessata, erano state pagate in contanti a diverse altre imprese. Facendo
capo agli esiti dei propri accertamenti, l’assicuratore LAINF aveva concluso
che coloro che avevano eseguito i lavori erano da qualificare quali lavoratori
a cottimo dipendenti. Di conseguenza, esso aveva considerato i pagamenti
effettuati alle quattro società quale “Arbeitsentgelt an in der Schweiz
beschäftigte und beitragpflichtige bzw. nach UVG dem Versicherungsobligatorium
unterstehende Arbeitnehmende” (cfr. consid. 3.5 del summenzionato
giudizio).
Il Tribunale federale ha
confermato la pronunzia cantonale e, quindi, la decisione su opposizione dell’istituto
assicuratore.
Lo stesso può essere detto per la
sentenza 605 2022 171 del 27 marzo 2023 del Tribunale cantonale di __________,
riguardante una ripresa salariale effettuata dall’CO 1 in relazione a delle
somme di denaro (complessivamente un importo pari a fr. 643'440) versate in
contanti dalla ricorrente (una Sagl attiva nel campo delle costruzioni) a una
società terza (sempre una Sagl attiva in quello stesso campo). In quella
fattispecie, la società insorgente aveva in particolare sostenuto che nel
settore edile è frequente che, in caso di sovraccarico di lavoro, delle opere
vengano subappaltate ad altre imprese, le quali agiscono allora in qualità di
subappaltatrici, rispettivamente di subcottimiste. In concreto, la società
terza avrebbe effettuato i lavori in autonomia utilizzando la propria manodopera
e per questi lavori, eseguiti a titolo di subappaltatrice indipendente, ha
emesso di volta in volta delle fatture, dopo aver il più delle volte preteso il
pagamento di acconti. Le fatture sono state onorate in contanti, come è
talvolta il caso nel settore in questione. Inoltre, secondo la ricorrente, con
il proprio agire l’CO 1 avrebbe violato l’art. 93 LAINF, nel senso che essa avrebbe
sempre annunciato tutti i salari dei propri lavoratori ma non poteva essere
obbligata a pagare dei contributi sui salari di un’altra impresa, anche se quest’ultima
ha agito in qualità di subappaltatrice. Infine, la ricorrente aveva sostenuto
di aver ottenuto dalla subappaltatrice diverse attestazioni inerenti le
assicurazioni sociali e il rispetto delle norme del CCL, della cui
attendibilità non aveva avuto motivo di dubitare, ritenendo irrealistico e
contrario agli usi pretendere che essa sarebbe stata altresì tenuta a
informarsi presso gli assicuratori sociali se la società terza avesse loro
effettivamente annunciato i salari dei propri dipendenti.
Con il suddetto giudizio, il
Tribunale __________ è giunto alla conclusione che lo statuto di persona
giuridica è stato assunto unicamente per motivi legati al diritto assicurativo,
ovvero per un risparmio sugli oneri sociali da pagare, e che nei rapporti con
la ricorrente la società terza non ha espletato una vera e propria attività
imprenditoriale, ragione per la quale la sua indipendenza giuridica non ha
prodotto effetti dal profilo del diritto assicurativo, legittimando l’CO 1 a considerare
salari le somme di denaro pagate in contanti dall’impresa insorgente. In
particolare, la Corte cantonale ha stabilito che, a fronte dell’importanza
delle somme che erano state versate alla ditta subappaltatrice, un’approfondita
verifica di quest’ultima sarebbe stata indispensabile, ciò che ci si poteva attendere
dalla ricorrente, la quale non ha manifestamente rispettato il proprio obbligo
di accertamento.
Con sentenza 8C_317/2023 del 5
ottobre 2023, il TF ha confermato la pronunzia cantonale, liquidando il ricorso
presentato dalla società con la motivazione che “mit Blick auf die in E. 3.1
hievor zitierte Rechtsprechung ist festzuhalten, dass die Vorbringen der
Beschwerdeführerin hart an der Grenze einer rechtsmissbräuchlichen Beschwerde
im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. c BGG liegen. Das Bundesgericht tritt dennoch
auf die Beschwerde ein und weist diese ab, da jedenfalls in keiner Art und
Weise dargetan ist, inwieweit die Beweiswürdigung des kantonalen Gerichts und
sein Beweisergebnis offensichtlich unrichtig (willkürlich; vgl. E. 1.2 hievor)
sein sollen. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass und inwiefern die Vorinstanz in
anderer Weise Bundesrecht verletzt haben könnte.”.
Stante quanto appena esposto, sostenere
che il fatto che le aziende subappaltatrici non abbiano dichiarato all’CO 1 le
somme ricevute in contanti dalla RI 1 non sarebbe “ascrivibile alla
ricorrente e non può essere quest’ultima a pagare le conseguenze della cattiva
gestione aziendale effettuata da altre persone”, non soccorre la tesi
dell’insorgente. Dalle carte processuali non risulta - e del resto il
patrocinatore nemmeno lo pretende (né tantomeno lo dimostra) - che l’insorgente
abbia compiuto delle verifiche in merito alla posizione delle aziende
subappaltatrici, contravvenendo in tal modo ai propri obblighi di accertamento.
In questo senso, le dichiarazioni
8.
e 15 giugno 2023 di, rispettivamente, __________ (doc. I) e __________ (doc.
J), i quali hanno attestato che la responsabilità e gli obblighi nei confronti
delle assicurazioni sociali incombevano esclusivamente a loro, appaiono prive
di rilevanza.
In conclusione, occorre ritenere
che, in concreto, l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a
considerare gli importi pagati dalla società ricorrente alle cinque imprese
implicate, quali retribuzioni versate a manodopera e, pertanto, assimilabili a salari
determinanti ai sensi del diritto assicurativo sociale. Retribuzioni sulle
quali non è stato prelevato alcun contributo sociale. In sintesi, questo
sistema ha consentito alla società insorgente di far capo a personale
aggiuntivo, senza aumentare la sua massa salariale.
Posto che l’entità degli importi alla
base delle fatture dopo revisione emanate dall’amministrazione non risultano
contestati, la ripresa dei contributi sociali impagati deve essere confermata
in questa sede e il ricorso interposto dalla RI 1 respinto.
2.13
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA non si è
pronunciato su una controversia riguardante le prestazioni (cfr., in questo
senso, ad esempio la succitata STF 8C_317/2023 consid. 1.1).
In una sentenza 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.1, concernente il diritto alla riscossione delle
spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,
il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.
A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107). Stante ciò, nel presente
caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti