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Decisione

35.2023.31

Discussa questione di sapere se importi pagati dalla soc. ricorrente ad aziende subappaltatrici fossero da considerare retribuzioni versate a manodopera e, pertanto, assimilabili a salari soggetti a prelievo di contributi sociali

5 febbraio 2024Italiano41 min

In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv.

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.31

mm

Lugano

5 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 marzo 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. La ditta RI 1, con sede ad __________,

è stata fondata nel 2018.

A partire dal 26 febbraio 2018 i

suoi dipendenti sono stati assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1 (cfr.

doc. 4).

1.2. Nella primavera 2021 l’assicuratore

infortuni ha proceduto a una revisione delle dichiarazioni salariali della RI 1

(cfr. doc. 133).

Con fatture dopo revisione del 18

marzo 2022, confermate dopo opposizione il 2 marzo 2023 (cfr. doc. 191),

l’amministrazione ha fatturato alla ditta in questione dei premi impagati

inerenti a degli “indennizzi versati in contanti per l’esecuzione dei lavori

ad opera di subappaltatori” nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2018 e

il 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 142 – 146).

In sostanza, l’CO 1 ha ritenuto

che le rimunerazioni corrisposte dalla RI 1 a questi subappaltatori avrebbero

dovuto essere considerate salari soggetti a premi ai sensi dell’AVS, ciò che

non era però stato il caso.

1.3. Con tempestivo ricorso del 17

aprile 2023, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata.

Innanzitutto, sul piano

formale, l’avv. RA 1 fa valere che l’assicuratore convenuto avrebbe violato

il diritto di essere sentito dell’insorgente, in quanto “degli accertamenti

fatti dalla CO 1 nei confronti delle aziende subappaltatrici non vi è (…)

traccia nell’incarto, malgrado gli obblighi derivanti dal principio

inquisitorio, i quali impongono anche di riportare ogni atto eseguito d’ufficio

dall’assicurazione.” (doc. I, p. 11 s.).

D’altro canto, nel merito,

a proposito delle condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché possa

essere ammessa l’esistenza di una situazione di abuso di diritto, il

rappresentante della ricorrente rileva come “la forma giuridica delle aziende

subappaltatrici, segnatamente la __________, la __________, la __________, la __________

e la __________ appaia perfettamente congrua alle circostanze specifiche del

caso, ovvero quello di aziende attive in ambito edilizio. Non siamo in presenza

dunque di una situazione in cui il regime giuridico scelto dalle parti

coinvolte possa apparire insolito, irrito o straordinario. Nemmeno è comprovato

o asserito da parte della CO 1 che la ricorrente abbia abusivamente agito in

tale modo con lo scopo di ottenere un notevole risparmio in termini di

contributi dovuti. Inoltre non si comprende in cosa avrebbe potuto consistere

il grande e importante risparmio per la ricorrente, quando le subappaltatrici

sono tre società a garanzia limitata e due società anonime. Complessivamente,

la costituzione di tali società comporta di fatti di avere a disposizione CHF

260'000 solo per costituire i capitali sociali delle stesse, a cui vanno

aggiunti tutti i costi di costituzione delle aziende, sia in termini di onorari

notarili che di tasse da pagare a registro di commercio. Non si vede di

conseguenza come lo status di persona giuridica possa essere stato assunto da

tali aziende solo per garantire alla RI 1, azienda fondata solo nel febbraio

del 2018, un risparmio in termini di contributi alla CO 1. (…). In aggiunta, le

urgenze e l’importante mole di lavoro con cui si è vista confrontata la

ricorrente sin dalla sua costituzione, unite alla rapidità con cui l’azienda ha

dovuto muoversi per far fronte alle esigenze dei committenti nel corso dei suoi

primi anni di attività, rappresentano indubitabilmente delle circostanze atte a

giustificare l’erogazione dei pagamenti in contanti (sempre debitamente

registrati nella contabilità) e ad aver richiesto i servizi ai subappaltatori

anche solo oralmente (ad esempio tramite colloqui telefonici).” (doc. I, p. 6

ss.).

Inoltre, l’avv. RA 1 sostiene

che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, “i lavoratori in

questione non sono stati assunti a cottimo dalla RI 1 e non hanno mai avuto

alcun rapporto contrattuale (e di subordinazione) con questa. In aggiunta, i

subappaltatori sono in realtà aziende con un rischio proprio che hanno agito

nei confronti della ricorrente quali partner commerciali ed è a torto che

l’assicurazione è giunta alla conclusione inversa.” (doc. I, p. 8 ss.).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).

1.5. In data 10 luglio 2023, il

rappresentante dell’insorgente ha prodotto le dichiarazioni di __________,

responsabile delle ditte __________ e __________, e di __________, responsabile

della ditta __________, quale “… ulteriore comprova del fatto che le aziende in

questione hanno di fatto messo a disposizione della ricorrente personale

proprio nel contesto dei singoli appalti. Né come le strutture da esse adottate

non sono state costituite unicamente per scopi legati al diritto delle

assicurazioni sociali, contrariamente a quanto ritenuto dalla CO 1 nella sua

decisione.” (doc. XI + allegati).

L’istituto assicuratore si è

espresso al riguardo il 13 luglio 2023 (doc. XIII).

considerato in diritto

2.1. Sul piano formale, con il

ricorso viene fatta valere una violazione del diritto di essere sentito per il

fatto che l’incarto CO 1 non conterrebbe la documentazione inerente i controlli

compiuti “sulla massa salariale di ogni singola azienda e sui rappresentanti”,

ciò che avrebbe impedito alla ricorrente di esprimersi sulle risultanze di tali

accertamenti, decisivi per la sua posizione.

L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA

garantiscono alle parti il diritto d'essere sentite. Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Si tratta di un diritto di natura

formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato

materiale della procedura (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid.

2b e riferimenti ivi citati).

Qualora l’istanza superiore gode

dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione

contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché non particolarmente

grave - possa essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una

correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di

conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e

riferimenti).

Innanzitutto, va constatato che

la documentazione che l’CO 1 ha raccolto sulle società subappaltatrici è

contenuta negli incarti prodotti dinanzi a questa Corte (incarti VII 1-6), distinti

da quelli riguardanti la RI 1 (incarti 1 e 2).

D’altro canto, secondo il TCA, anche volendo dare ragione alla ricorrente sul fatto

che l'amministrazione avrebbe dovuto permetterle l’accesso agli incarti

contenenti le risultanze degli accertamenti compiuti sulle ditte

subappaltatrici e concederle la facoltà di esprimersi in merito prima di emanare

la decisione su opposizione, tale vizio andrebbe considerato sanato, l’insorgente

avendo potuto fare valere tutte le sue ragioni dinanzi al TCA, autorità

giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo in merito sia all’accertamento dei

fatti sia all’applicazione del diritto.

Del resto, è utile osservare che,

sebbene posto a conoscenza dell’esistenza di documentazione riguardante le

aziende subappaltatrici, servita da base per il

rilascio delle fatture dopo revisione e, successivamente, della decisione su

opposizione impugnata, l’avv. RA 1 non ne ha chiesto l’accesso.

In esito a quanto precede, la

censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta, di

modo che questa Corte può pronunciarsi nel merito della vertenza.

2.2. Nel caso concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato ad assoggettare al regime

contributivo, a titolo di salari determinanti, le somme che la società

ricorrente ha versato a cinque imprese per i loro servizi.

Conformemente all’art. 1a

cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d’obbligo ai sensi della presente legge i

lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti,

Fatti

i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori

d’apprendistato o protetti.

In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv.

1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della

legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(AVS).

Secondo l’art. 92 cpv. 1 LAINF, i premi sono fissati dagli assicuratori in per mille

del guadagno assicurato.

L’art. 22 cpv. 2 OAINF recita che

è considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la

legislazione sull’AVS.

Il guadagno assoggettato ai premi

corrisponde dunque essenzialmente al salario determinante per l’obbligo

contributivo AVS.

2.3. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS, il

salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza

d’altri per un tempo determinato od indeterminato.

È dunque reputato reddito

risultante da un’attività lucrativa dipendente non soltanto la rimunerazione

diretta del lavoro fornito ma, di principio, ogni indennità o prestazione percepita

altrimenti, in base a un contratto di lavoro, nella misura in cui tali

prestazioni non siano esentate dall’obbligo contributivo in virtù di

disposizioni legali esplicitamente formulate (cfr. DTF 126 V 222 consid.

4; 124 V 101 consid. 2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

2.4. Sapere se in un caso concreto

un'attività è dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS)

dipende dalle circostanze economiche del caso concreto (cfr. DTF 140 V 241 consid.

4.2 con riferimenti). Tale questione non deve essere risolta secondo la natura

giuridica del rapporto contrattuale tra le parti. I rapporti di diritto civile

possono fornire indizi ma non sono decisivi. In linea di principio è reputato

dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito

all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico

dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (cfr. STF

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.2 e riferimenti). Questi principi non

comportano comunque, da soli, soluzioni applicabili in modo uniforme e

schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività,

la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel

caso di specie (cfr. STF 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 4.1 e

riferimenti). Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle

autorità amministrative e, in caso di ricorso, all'esame dei giudici il compito

di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività

indipendente o dipendente.

2.5. Nel caso in cui delle persone

vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa

subappalta determinati lavori a delle persone, queste ultime vanno considerate

cottimisti o subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti sono

considerati di principio come persone che svolgono un’attività dipendente.

Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le

caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano

chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione

commerciale non subordinata con il loro mandatario (DTF 114 V 69 consid. 2b con

riferimenti; STF 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2).

2.6. Qualora un determinato lavoro sia

stato attribuito a una persona giuridica, non è di principio l’indennizzo che

ne deriva a essere soggetto all’obbligo contributivo ma il salario corrisposto

dalla persona giuridica che ha ottenuto il lavoro a quella fisica. Tuttavia,

quando in generale esistono delle circostanze che inducono a concludere che lo

statuto di persona giuridica è stato assunto unicamente per dei motivi legati

al diritto assicurativo, e ciò allo scopo di risparmiare sui contributi, e che

la persona giuridica non esercita alcuna attività imprenditoriale propriamente

detta – almeno nei confronti del committente – la sua indipendenza giuridica

non esplica effetti dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (STF 8C_218/2019

del 15 ottobre 2019 consid. 4.1.1 e 4.2.2).

In una sentenza 8C_205/2023 del

21 dicembre 2023, il Tribunale federale si è occupato di una fattispecie

riguardante una società a garanzia limitata attiva nel ramo delle costruzioni

quale appaltatore generale, i cui collaboratori erano obbligatoriamente

assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1. Il Tribunale cantonale aveva ritenuto

che le somme di denaro versate in contanti dalla ditta ricorrente alle società B

e C (pure società a garanzia limitata attive nel ramo delle costruzioni) non

potevano essere qualificate quale compenso per prestazioni riconducibili a un

contratto d’appalto (“Entgeld für werkvertragliche Leistungen”), ma che

erano invece servite a retribuire le prestazioni di lavoro fornite dalle

persone fisiche dipendenti di B e C.

Il TF ha confermato integralmente

la pronunzia cantonale e ha ribadito il principio secondo il quale un “Rechtsmissbrauch

vorliegt, falls ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von

Interessen verwendet wird, die dieses Institut nicht schützen will (vgl. Urteil

8C_218/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 4.2.1 mit Hinweisen).”.

2.7. Tenuto conto di quanto precede, è

dunque a ragione che l’CO 1 considera, per prassi, che in caso di ricorso a

prestazioni di terzi il loro indennizzo non può essere considerato come il

versamento di un salario soggetto a contributi e a premi, se fosse provato che

detto indennizzo è stato corrisposto a una persona giuridica esercitante

attivamente un’attività imprenditoriale che paga dei salari legati all’indennizzo

e versa in tale contesto i contributi previsti dal diritto delle assicurazioni

sociali.

In presenza di indizi tali da far

presupporre che degli indennizzi legati a un appalto non siano stati

corrisposti a un datore di lavoro come descritto in precedenza, occorre

verificare se tali pagamenti debbano essere considerati come dei veri e propri

versamenti di salario. Se, nonostante l’obbligo di svolgere i propri compiti

con la necessaria diligenza e di procedere ad annotazioni da cui risultino le retribuzioni

pagate (art. 93 cpv. 1 LAINF), la persona che versa l’indennizzo non è in grado

di produrre documenti atti a comprovare con il grado della verosimiglianza

preponderante il versamento di pagamenti a persone giuridiche, si deve

concludere che si tratta di versamenti di salario a persone fisiche, in

particolare se delle somme importanti sono state versate in contanti e se,

nell’ambito di attività in questione, il ricorso a cottimisti è frequente, in

quanto è lecito supporre che si tratti di dipendenti (cfr. decisione impugnata,

p. 3 s.).

2.8. Nell’ambito delle assicurazioni

sociali, la decisione si fonda, salvo disposizioni contrarie della legge, sui

fatti che appaiono come i più verosimili, ovvero che presentano un grado di

verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che un fatto possa

essere considerato come un’ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto

allegati o concepibili, occorre ritenere quelli che appaiono come i più

probabili (DTF 126 V 350 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).

2.9. Nella concreta evenienza, il TCA rileva

che la società ricorrente è iscritta a Registro di commercio dal 6 febbraio

2018.

Il suo scopo sociale consiste

nella “esecuzione di lavori di montaggio e smontaggio ponteggi, così come

ogni altra attività connessa all’edilizia, l’esecuzione di trasporti in genere.

La società può partecipare a società con scopo analogo, può aprire succursali

in Svizzera e all’estero”.

__________ è socio e gerente con

firma individuale.

__________ è direttore con firma

collettiva a due (cfr. il relativo estratto RC).

Rispondendo il 23 febbraio 2018

alle domande contenute nel questionario per l’esame dell’obbligo assicurativo, __________

ha in particolare dichiarato che l’attività della società consiste nel “prestito

di personale, lavoro nei ponteggi, così come ogni altra attività connessa

all’edilizia e dei trasporti”, che essa impiega personale, che la massa

salariale annua inizialmente prevista era “attorno ai 210'000.-“, come

pure che la ditta effettua lavori di costruzione, installazione, montaggio o

pulizia di fabbricati e che effettua trasporti di persone o merci (doc. 2).

Con decisione dell’8 marzo 2018,

l’inizio dell’assicurazione è stata fissata di comune accordo per il 26

febbraio 2018 e l’impresa in questione è stata inserita nella comunità di rischio

41A AG (grado di tariffa base 117, corrispondente a un grado di tariffa base

del 5.74%) per gli infortuni professionali e 41A (grado di tariffa base 95,

corrispondente a un grado di tariffa base dell’1.9630%) per quelli non

professionali (doc. 4).

Per il 2018 la RI 1 ha dichiarato

una massa salariale di fr. 520'375.05 (doc. 31), per il 2019 di fr. 368'262.57

(doc. 67) e per il 2020 di fr. 424'594.25 (doc. 94).

2.10. Nel corso del mese di maggio 2021,

l’assicuratore resistente ha annunciato alla società insorgente una revisione

delle liste paga prevista per il 18 giugno 2021, invitandola a preparare la

documentazione necessaria a tale fine (contabilità finanziaria, documenti

salariali con contabilità salariale, documenti salariali senza contabilità

salariale, altro) (doc. 107).

Nel quadro dei lavori di

revisione, in data 14 dicembre 2021, l’CO 1 ha inviato alla RI 1 uno scritto,

il cui tenore è in particolare il seguente:

" Vi

ringraziamo per la documentazione che ci avete messo a disposizione a più

riprese per poter procedere alla verifica CO 1 delle dichiarazioni salariali.

Nell’ambito dei nostri controlli, abbiamo potuto constatare come,

in svariate occasioni, la vostra ditta ha provveduto a pagamenti a contanti a

ditte alle quali sono stati affidati lavori in subappalto (voce contabile 44000

“Prestazioni di terzi”) o dalle quali avete ottenuto manodopera in prestito

(voce contabile 50040 “Prestito manodopera”),

Alcuni pagamenti, benché siano stati registrati come se fossero

avvenuti tramite bonifico bancario, sono in realtà a contanti, in quanto

l’estratto bancario evidenzia un prelevamento a contanti che, verosimilmente, è

servito per poi liquidare a contanti le posizioni aperte.

Premesso quanto sopra, per le operazioni di cui sopra, siamo a

chiedervi maggiori chiarimento, e meglio:

- Chi (persona fisica) ha effettuato

questi pagamenti in contanti?

- Chi (persona

fisica) era il destinatario di questi pagamenti in contanti?

- Chi (persona fisica) ha firmato le

ricevute di pagamento?

- Sono stati

sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa

la relazione d’affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli?

- Al momento della

sottoscrizione dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le

responsabilità per l’esecuzione dei lavori?

- Chi ha svolto i

mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie

all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori? (…).”

(doc. 121)

Il 20 gennaio 2022,

l’amministrazione ha sollecitato la presentazione della documentazione

richiesta, ritenuto che “nonostante a varie riprese abbiamo tentato di

ottenere i dati mancanti, non abbiamo ancora avuto notizie concludenti.”

(doc. 126).

Il 3 marzo 2022, all’CO 1 è

pervenuto uno scritto dell’Organo di controllo del mercato del lavoro edile nel

nord-ovest della Svizzera, dal quale risulta che da un controllo e in base alla

documentazione raccolta era emerso il sospetto che la RI 1 avesse violato

l’obbligo di annunciare previsto dalla LAINF. L’assicuratore convenuto è quindi

stato invitato ad approfondire il sospetto e a comunicare l’esito delle proprie

verifiche (cfr. doc. 130).

Il rapporto di revisione è stato

elaborato il 14 marzo 2022.

Dal documento in questione si

evince che le somme salariali soggette al pagamento dei premi dichiarate per

gli anni 2018, 2019 e 2020 (di, rispettivamente, fr. 520'375.05, fr. 368'262.57

e fr. 424'594.25) non sono risultate corrette.

È in particolare emerso che nel

periodo considerato la RI 1 aveva subappaltato regolarmente l’esecuzione di

lavori a cinque società che venivano retribuite in contanti su presentazione di

fatture, retribuzioni con contropartita non verificabile presso i rispettivi

beneficiari.

Queste cinque imprese erano la __________,

subappaltatrice nel periodo 26 febbraio 2018 – 31 dicembre 2019 (doc. 135), la __________

(Canton __________), subappaltatrice nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020

(doc. 136), la __________, subappaltatrice nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre

2020 (doc. 137), la __________ (Canton __________), subappaltatrice nel periodo

1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (doc. 138) e la __________, subappaltatrice nel

periodo 26 febbraio – 31 dicembre 2018 (doc. 139).

In data 18 marzo 2022, l’CO 1 ha

quindi emanato cinque fatture relative a premi impagati tra il 26 febbraio 2018

e il 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo di fr. 90'056.35,

considerando, dopo revisione, gli importi pagati alle succitate cinque imprese alla

stregua di salari determinanti. Questi premi sono pertanto stati calcolati in

base a quanto è stato versato alla ditta __________ (fr. 357'859 - doc. 142),

alla ditta __________ (fr. 309'479 – doc. 143), alla ditta __________ (fr.

152'894 – doc. 144), alla ditta __________ (fr. 189'083 – doc. 145) e alla

ditta __________ (fr. 78'802 – doc. 146).

In sede di opposizione, __________

ha segnatamente fatto valere che “i pagamenti in contanti a favore delle

aziende sopracitate sono stati considerati come “pagamenti a terzi in contanti

con contropartita non verificabile presso il beneficiario”, questo nonostante

le fatture in nostro possesso, timbrate e firmate dai rispettivi beneficiari e

di conseguenza registrate nella nostra contabilità. Ci siamo impegnati a

produrre entro i nostri limiti e possibilità la necessaria documentazione supplementare

da parte dei beneficiari, dove viene comprovato l’avvenuto ricevimento del denaro

contante. In allegato le dichiarazioni firmate ricevute finora. Al momento

siamo in attesa della dichiarazione del titolare delle aziende __________ e __________”

(doc. 149).

Il socio-gerente della RI 1 ha

quindi versato agli atti la dichiarazione 30 marzo 2022 di __________ che, a

proposito delle imprese __________ e __________, ha confermato di aver

personalmente ricevuto, tra il 15 gennaio 2019 e il 15 settembre 2020, somme di

denaro ammontanti a fr. 486'751.70 (doc. 149, p. 3 e 4), quella 4 aprile 2022

di __________ che, a proposito della __________, ha dichiarato di aver ricevuto,

tra il 27 novembre e il 10 dicembre 2020, somme di denaro in contanti

ammontanti a fr. 65'554.55 (doc. 149, p. 5), quella 4 aprile 2022 di __________

che, sempre a proposito della __________, ha dichiarato di aver ricevuto il 24

dicembre 2020 l’importo in contanti di fr. 13'247.10 (doc. 149, p. 6) e infine

quella 4 aprile 2022 di __________ che, a proposito della __________, ha

dichiarato di aver ricevuto, tra il 20 luglio e il 10 novembre 2020, somme di

denaro in contanti ammontanti a fr. 159'220.45 (doc. 149, p. 7).

Sempre nel quadro della procedura

di opposizione, l’istituto assicuratore ha invitato __________ a produrre le

fatture emesse dalle società in questione e gli ha posto le seguenti domande:

" (…).

- Quali

condizioni per la responsabilità sono state definite al momento

dell’assegnazione degli incarichi?

- Esiste un

underpinning contract o sono presenti altri documenti scritti su cui si basano

le relazioni d’affari? In caso affermativo, la prego di inviarceli.

- Quali sono le

persone che hanno eseguito gli incarichi in questione? Chi ha dato loro le

istruzioni necessarie? Chi ha pagato i lavoratori?

- Chi ha

effettuato questi pagamenti in contanti a favore di __________, __________, __________,

__________ e __________?

- Descriva

l’attività nel modo più dettagliato possibile.

- La prego di

inviarci la lista degli impiegati e i rapporti giornalieri di lavoro.

- Chi ha nominato

le persone incaricate di eseguire i lavori per le società __________, __________,

__________, __________ e __________?

- Qual era il

rapporto tra queste persone e le rispettive aziende?

- Chi (persona

fisica) ha coordinato e controllato i lavori?

- Chi ha

allestito le fatture?

- La società RI 1

aveva un interlocutore presso le suddette aziende? In caso affermativo, chi

(persona fisica)?

- Come sono sorte

le relazioni d’affari?

- Chi ha messo a

disposizione i mezzi operativi?

- Chi ha fornito

il materiale utilizzato? (…).” (doc. 154)

Per quanto qui più interessa, il socio-gerente

ha spiegato che la RI 1 si occupa prevalentemente di montare/smontare ponteggi appartenenti

ai committenti (aziende di ponteggi), soprattutto nei Cantoni Ticino, __________,

__________ e __________, mettendo a loro disposizione la necessaria manodopera.

Nei casi in cui il proprio personale si è rivelato insufficiente, la ricorrente

ha fatto capo a delle aziende terze – concretamente la __________, la __________

e la __________ (trattandosi invece della __________ e della __________, esse

hanno fornito le loro prestazioni nei vari cantieri a prezzi forfettari,

impiegando il proprio personale) – le quali le hanno fornito la manodopera

aggiuntiva necessaria a colmare la carenza di personale. La relazione d’affari

tra la RI 1 e le società terze si è fondata esclusivamente su accordi verbali. Su

richiesta delle aziende terze, le prestazioni da loro fornite sono sempre state

retribuite in contanti, personalmente da __________, in occasione della presentazione

brevi manu delle rispettive fatture.

Il socio e gerente ha inoltre

precisato di avere personalmente coordinato e controllato i lavori sui cantieri

in cui le ditte __________ __________ e __________ hanno fornito la loro

manodopera. Nei cantieri in cui hanno operato le società __________ e la __________,

il lavoro è stato invece coordinato e controllato sia da __________ che dai

titolari delle ditte in questione (cfr. doc. 160).

__________ ha pure prodotto copia

dei conteggi delle ore lavorate e delle fatture presentati dalle società __________

(doc. 155, p. 1-15), __________ (doc. 156, p. 1-27 e doc. 158, p. 1-12) e __________

(doc. 157, p. 1-20).

Per quanto riguarda le società __________

e __________, egli ha trasmesso all’CO 1 le rispettive fatture emesse nei

confronti della RI 1 per delle opere di ponteggio effettuate presso vari

cantieri (cfr. doc. 159, p. 1-18, rispettivamente doc. 159, p. 19-24).

2.11. Dalle carte processuali emerge

inoltre che l’amministrazione ha pure raccolto documentazione riguardante la posizione

di ogni singolo subappaltatore, con lo scopo di “stabilire se, per i periodi

Considerandi

in questione, possano essere ritenuti soggetti indipendenti attivi” (doc.

191, p. 11).

Per quanto riguarda la ditta __________,

dagli atti acquisiti dall’assicuratore risulta che da parte della RI 1 essa ha

ricevuto fr. 9'703 nel 2018 e fr. 143'191 nel 2019 (doc. 144),

importi la cui entità non è di per sé contestata.

Emerge d’altro canto che

l’azienda in questione è stata iscritta a RC il 23 febbraio 2017, con la

ragione sociale «__________» con sede a __________. A quel momento, socio e gerente

era __________. Rispondendo il 18 aprile 2017 alle domande contenute nel

questionario per l’esame dell’obbligo assicurativo, egli ha dichiarato

segnatamente di non occupare personale né di prestare personale retribuito

direttamente, osservando che la ditta __________ era all’epoca “dormiente”

(cfr. doc. 3 - inc. VII 4). L’assicuratore LAINF l’ha quindi informato che la

questione relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per il

momento non si poneva (cfr. doc. 4 - inc. VII 4).

Nell’ottobre 2017, la ragione

sociale è stata modificata in «__________». Socio e gerente della società è

divenuto __________. Allo scopo di verificare il suo obbligo assicurativo, in

data 11 aprile 2019 alla ditta in questione è stato chiesto di produrre una

serie di documenti (doc. 7 - inc. VII 4). Nonostante i solleciti (cfr. doc. 8 e

11.

- inc. VII 4), non è stato dato alcun seguito alle richieste. Nel luglio

2019, __________ è quindi stato informato che l’CO 1 avrebbe presunto che la

ditta non era né attiva né occupava personale, con la conseguenza che eventuali

infortuni non sarebbero stati coperti (cfr. doc. 14 - inc. VII 4). A questa

comunicazione non è seguita alcuna reazione da parte del socio e gerente (cfr.

inc. VII 4).

La __________ è stata posta in

liquidazione con decisione del 24 luglio 2019 del Tribunale circondariale di __________.

La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi il 18

settembre 2019. Nel febbraio 2020 la società è stata cancellata d’ufficio.

Tenuto conto di quanto precede,

il TCA rileva dunque che la ditta __________ non si è mai opposta alla

constatazione relativa all’inesistenza di manodopera occupata, e ciò sebbene le

sia stata concessa più volte l’opportunità di farlo, che non ha dichiarato

alcuna massa salariale all’CO 1 e che non ha nemmeno mai pagato premi per l’assicurazione

contro gli infortuni.

A proposito della __________,

dalla relativa documentazione si evince che la società insorgente le ha versato

in contanti fr. 275'614 nel 2019 e fr. 82'245 nel 2020 (cfr. doc.

142), importi la cui entità non è di per sé contestata.

Risulta inoltre che le sue

origini risalgono al gennaio 2013 quando __________ ha dato vita a una ditta

individuale (la «__________»), con lo scopo di fornire prestazioni di servizio

di ogni genere sui cantieri edili (cfr. doc. 4 – inc. VII 3).

Nell’agosto 2013 ha avuto luogo

la trasformazione in Sagl con la ragione sociale «__________». A quel momento

socio e gerente della società era ancora __________.

Nel giugno 2019, quale socio e

gerente della __________ è subentrato __________ (come visto, già socio e

gerente della __________).

La __________ è stata posta in

liquidazione con decisione del 26 novembre 2020 del Tribunale di commercio del

Cantone __________. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di

attivi il 1° marzo 2021. Nel marzo 2021 la società è stata cancellata

d’ufficio.

Nel dicembre 2018, l’CO 1 ha

chiesto alla società in questione di notificare la massa salariale per l’anno

2018.

entro il 31 gennaio 2019 (cfr. doc. 49 – inc. VII 3). Solleciti in tal senso

le sono stati inviati il 4 febbraio (doc. 51 – inc. VII 3), il 18 febbraio

(doc. 52 – inc. VII 3) e il 15 settembre 2019 (doc. 62 – inc. VII 3), senza alcun

riscontro. Lo stesso è accaduto per la massa salariale per l’anno 2019.

Da informazioni ottenute dalla

Cassa di compensazione del Cantone __________ è emerso che la __________ ha

dichiarato per l’ultima volta dei salari nel 2018 (fr. 46'479 – cfr. doc. 80,

p. 1 ss. - inc. VII 3).

Con scritto del 6 marzo 2020,

l’Ufficio esecuzione del Comune di __________ ha informato l’istituto

assicuratore resistente che la __________ aveva da qualche mese abbandonato la

sua sede di __________ senza comunicare alcuna nuova sede. Inoltre, __________,

socio e gerente della società, risultava senza residenza conosciuta dal 17

dicembre 2019, donde l’impossibilità di contattarlo (cfr. doc. 71 - inc. VII

3).

Dal verbale 24 marzo 2020

dell’Ufficio esecuzione del Comune di __________ emerge infine l’impossibilità

di procedere al pignoramento dei beni nei confronti di __________, a dipendenza

di pregressi premi rimasti impagati (doc. 74 - inc. VII 3).

Sulla scorta di quanto precede,

il TCA constata dunque che per il periodo in discussione non risulta che la

ditta __________ occupasse manodopera, che essa non ha dichiarato alcuna massa

salariale all’CO 1 e che non ha neppure versato contributi sociali.

Trattandosi della ditta __________,

dalla documentazione che la concerne si evince che la società ricorrente le ha

versato in contanti fr. 309'479 nel 2018, somma la cui entità non è di

per sé contestata.

La __________ è stata fondata nel

2012.

con lo scopo, segnatamente, di fornire prestazioni di servizio in campo

edile. Nel frattempo, lo scopo aziendale è stato modificato nella fornitura di

prestazioni di servizio di tipo assicurativo sull’intero territorio nazionale, gestione

di un’agenzia di viaggi, fornitura di prestazioni di servizio in ambito edile,

fornitura di prestazioni di servizio nell’ambito del collocamento di personale,

import ed export, come pure commercio di merci di ogni genere.

La __________ è stata posta in

liquidazione con decisione del 24 settembre 2020 del Tribunale distrettuale di __________.

La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi il 3 novembre

2020.

Nel febbraio 2021 la società è quindi stata cancellata d’ufficio.

Si evince inoltre che, nel

dicembre 2017, la fiduciaria __________ ha informato l’assicuratore convenuto

che la __________ non avrebbe più occupato personale a far tempo dal 1° gennaio

2018, ragione per la quale la massa salariale per il 2018 sarebbe stata presumibilmente

pari a 0 (cfr. doc. 54 – inc. VII 2). L’assenza di personale occupato è quindi

stata confermata dall’CO 1 in data 5 gennaio 2018 (doc. 55 – inc. VII 2).

Con comunicazione mail del 28

agosto 2018, la fiduciaria ha ribadito che la __________ non ha più manodopera

alle proprie dipendenze e che la sua attività è stata interrotta (doc. 64 –

inc. VII 2). L’azienda medesima ha chiesto all’CO 1 l’annullamento

dell’assicurazione per il 30 giugno 2018, precisando di non occupare più

personale (doc. 68 – inc. VII 2).

In definitiva, per il 2018, la __________

ha notificato all’assicuratore resistente una massa salariale di soli fr.

34'251.30 (doc. 72 – inc. VII 2).

Alla luce di quanto precede, il

TCA constata dunque che, per sua stessa ammissione, la ditta __________ non

aveva personale alle proprie dipendenze nel periodo in discussione, che essa ha

dichiarato all’CO 1 una massa salariale senza alcun rapporto con quanto

versatole dalla RI 1 nel medesimo periodo (fr. 34'251.30 vs. fr. 309'479) e che

non ha in pratica neppure pagato premi per l’assicurazione contro gli infortuni

(fr. 406 secondo il doc. 73 – inc. VII 2).

In merito alla ditta __________,

dalla documentazione a disposizione risulta che nel 2020 essa ha ricevuto in

contanti da parte della RI 1 fr. 189'083 (doc. 145), importo la cui

entità non è di per sé contestata.

L’azienda in questione, con sede

a __________, è stata fondata nel febbraio 2019. Lo scopo sociale era

l’esecuzione di lavori edili di ogni tipo, commercio di immobili di ogni

genere, come pure la fornitura di prestazioni di servizio inerenti gli immobili

(amministrazioni immobiliari, perizie immobiliari, stime immobiliari e

intermediazioni immobiliari). Iscritto a RC era __________, membro del

consiglio d’amministrazione con firma individuale. Nel luglio 2019, gli è

subentrato __________, amministratore delegato con firma individuale. A contare

dal 19 novembre 2020, quest’ultimo è stato a sua volta sostituito da __________,

membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale.

La __________ è stata dichiarata

fallita in data 19 novembre 2020 e posta in liquidazione. La procedura di

fallimento è stata chiusa il 28 marzo 2023. Il 29 marzo 2023 la società è

quindi stata cancellata d’ufficio.

Da informazioni ricevute dalla

Cassa di compensazione del Cantone __________ è emerso che per il 2020

l’azienda in questione non ha dichiarato alcuna massa salariale (cfr. doc. 99,

p. 1 – inc. VII 1). Per determinare i premi definitivi per l’anno 2020, l’istituto

assicuratore convenuto si è visto costretto a procedere a una stima della massa

salariale di quell’anno (fr. 440'000), facendo capo alle indicazioni fornite

nella dichiarazione dei salari per il 2019 (cfr. doc. 90 – inc. VII 1). I

relativi premi sono comunque rimasti impagati.

In base al verbale allestito il 7

settembre 2020, i funzionari dell’Ufficio esecuzione di __________ hanno

pignorato 4 autovetture, 2 furgoni e 2 rimorchi, per un valore complessivo di

fr. 21'200. È peraltro stato precisato che non erano stati rinvenuti altri

attivi pignorabili (cfr. doc. 69 - inc. VII 1).

In occasione della sua audizione

3.

marzo 2021 da parte dell’Ufficio fallimenti di __________, __________ -

amministratore delegato della società tra il luglio 2019 e il novembre 2020 - ha

in particolare dichiarato di non conoscere il locatore dei locali commerciali

né quello del magazzino della ditta, di non sapere se la ditta occupasse ancora

personale e di non essere al corrente di che fine avessero fatto i ponteggi

appartenenti alla società (cfr. doc. 83 – inc. VII 1).

Dall’email 3 marzo 2021 inviato

all’CO 1 dall’Ufficio fallimenti di Oberentfelden si evince che non era stato

possibile procedere all’audizione di __________ in quanto irreperibile (cfr.

doc. 83, p. 1 – inc. VII 1).

Stante quanto precede, il TCA

constata dunque che per l’anno determinante la __________ non ha dichiarato

alcuna massa salariale né all’CO 1 (che l’ha pertanto determinata mediante

stima) né alla Cassa di compensazione e che non ha nemmeno pagato contributi

sociali.

Per quel che riguarda infine la

ditta __________, risulta che da parte della RI 1 essa ha ricevuto nel 2020 fr.

78’802 (doc. 146), importo la cui entità non è di per sé contestata.

Dal Foglio ufficiale svizzero di

commercio si evince che l’impresa in questione è stata fondata nel settembre

2020.

Il suo scopo consiste nell’installazione, noleggio, fabbricazione e

commercio di ponteggi di ogni tipo, come pure nella fornitura di prestazioni di

servizio nel campo delle demolizioni, dei trasporti, degli scavi e

dell’edilizia in generale. Iscritto a RC era originariamente __________, membro

del consiglio d’amministrazione con firma individuale. Nel dicembre 2020 gli è

succeduta __________, anch’ella membro del consiglio d’amministrazione con

firma individuale.

Per l’anno 2020, la __________ ha

annunciato all’CO 1 e alla Cassa di compensazione del Cantone __________ una

massa salariale di soli fr. 27'568.90 (cfr. doc. 120 – inc. VII 5 e doc. 150 –

inc. VII 6).

Sulla scorta di quanto precede,

questa Corte constata dunque che l’impresa in questione ha dichiarato all’CO 1

(e alla competente CCC) una massa salariale non congrua a quanto corrispostole

dalla RI 1 nel medesimo periodo (fr. 27'568.90 vs. fr. 78’802) e che essa non

ha quindi neppure pagato dei congrui contributi sociali.

2.12

L’assicuratore LAINF si riferisce ai

criteri sviluppati dalla succitata giurisprudenza federale (cfr. supra,

consid. 2.6. e 2.7.) per presumere che le somme di denaro versate dalla società

ricorrente, avevano di fatto lo scopo di retribuire del personale supplementare

non dichiarato, consentendole in tal modo di risparmiare una parte degli oneri

sociali che avrebbe dovuto pagare in quanto datore di lavoro.

Da parte sua, l’avv. RA 1 contesta

la posizione dell’CO 1, facendo in sostanza presente che la manodopera che ha

eseguito gli incarichi non avrebbe mai avuto un rapporto contrattuale con la RI

1.

e che le ditte subappaltatrici sarebbero in realtà delle aziende che

sopportano un rischio imprenditoriale proprio e che hanno agito nei rapporti

con l’insorgente quali partner commerciali.

Chiamato ora a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale constata come l’amministrazione abbia

accertato in maniera approfondita tutte le circostanze rilevanti per

risoluzione della vertenza sub judice. Essa ha in effetti esaminato la

documentazione relativa all’azienda insorgente e ha pure preso in

considerazione gli atti concernenti le società terze.

Le conclusioni alle quali è

pervenuto l’CO 1 risultano chiare e condivisibili. È in particolare meritevole di

essere seguita la conclusione secondo cui – contrariamente a quanto preteso dal

rappresentante della ricorrente (cfr. supra, consid. 1.2.) – “le

condizioni poste dalla giurisprudenza in materia di abuso di diritto sono

(…) adempiute. Sussistono sufficienti indizi per concludere che, con

verosimiglianza preponderante, la costellazione giuridica instaurata per mezzi

di subappaltatori contravviene al diritto e ha quale unico scopo quello di far

ridurre i premi in maniera non conforme alla situazione giuridica dichiarando

il meno possibile in termini di massa salariale. Un simile espediente non

merita alcuna protezione giuridica.” (doc. V, p. 10).

Il TCA osserva che anche se la RI

1.

non era tenuta a eseguire i propri pagamenti tramite bonifico, ciò nulla

toglie al fatto che le ricevute di pagamento riguardanti i versamenti in

contanti effettuati alle aziende in questione, non appaiono di per sé atte a

dimostrare che non si sia trattato di versamenti di salario a persone fisiche.

La spiegazione che è stata

fornita al proposito da __________ – mancanza di fiducia nei confronti della RI

1.

da parte dei titolari delle aziende terze (cfr. doc. 160, p. 2) – non convince,

avantutto in considerazione della durata della relazione d’affari che si era

instaurata tra le parti. Lo stesso dicasi per la (diversa) giustificazione

fornita con il ricorso, ritenuto che non si vede come la decisione di onorare

le fatture in contanti possa essere stata dettata dalle urgenze e

dall’importante mole di lavoro a cui si è trovata confrontata la società

insorgente all’inizio della propria attività. Dagli atti di causa si evince d’altronde

che la ditta ricorrente è solita effettuare il pagamento dei salari ai propri

dipendenti mediante bonifico bancario (cfr., ad esempio, doc. 163, p. 17-22, p.

25, p. 27, p. 29, p. 31, p. 33 e p. 35; doc. 164, p. 5 e p. 7; doc. 173, p.

4-9; doc. 174, p. 3-11). La ragione per la quale anche i versamenti alle

società subappaltatrici non siano stati effettuati secondo questa modalità, è

pertanto ancor meno comprensibile.

D’altra parte, così come è già

stato rilevato dall’istituto resistente (cfr. doc. 191, p. 5), dalle fatture e

dai conteggi delle ore lavorate che sono stati prodotti nel quadro della

procedura amministrativa non emerge alcuna precisazione a proposito delle attività

svolte, del luogo e del periodo, del materiale eventualmente utilizzato e

addirittura dei nominativi delle persone che le hanno prestate.

Inoltre, segnatamente il mancato

annuncio delle masse salariali da parte delle società terze e la loro (perlomeno)

carente attività commerciale (cfr. supra, consid. 2.11.), rappresentano degli

indizi a favore del fatto che gli incarichi in discussione non sono stati

assunti da persone giuridiche ma piuttosto da persone fisiche.

È ancora utile segnalare che, dal

profilo delle modalità con le quali è stata attuata la sottrazione di massa

salariale, la presente fattispecie presenta delle evidenti analogie con quella oggetto

della STF 8C_218/2019, citata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.6.).

Anche in quel caso, l’CO 1 aveva proceduto a una ripresa salariale inerente a

delle somme di denaro che, in base alla documentazione dell’azienda

interessata, erano state pagate in contanti a diverse altre imprese. Facendo

capo agli esiti dei propri accertamenti, l’assicuratore LAINF aveva concluso

che coloro che avevano eseguito i lavori erano da qualificare quali lavoratori

a cottimo dipendenti. Di conseguenza, esso aveva considerato i pagamenti

effettuati alle quattro società quale “Arbeitsentgelt an in der Schweiz

beschäftigte und beitragpflichtige bzw. nach UVG dem Versicherungsobligatorium

unterstehende Arbeitnehmende” (cfr. consid. 3.5 del summenzionato

giudizio).

Il Tribunale federale ha

confermato la pronunzia cantonale e, quindi, la decisione su opposizione dell’istituto

assicuratore.

Lo stesso può essere detto per la

sentenza 605 2022 171 del 27 marzo 2023 del Tribunale cantonale di __________,

riguardante una ripresa salariale effettuata dall’CO 1 in relazione a delle

somme di denaro (complessivamente un importo pari a fr. 643'440) versate in

contanti dalla ricorrente (una Sagl attiva nel campo delle costruzioni) a una

società terza (sempre una Sagl attiva in quello stesso campo). In quella

fattispecie, la società insorgente aveva in particolare sostenuto che nel

settore edile è frequente che, in caso di sovraccarico di lavoro, delle opere

vengano subappaltate ad altre imprese, le quali agiscono allora in qualità di

subappaltatrici, rispettivamente di subcottimiste. In concreto, la società

terza avrebbe effettuato i lavori in autonomia utilizzando la propria manodopera

e per questi lavori, eseguiti a titolo di subappaltatrice indipendente, ha

emesso di volta in volta delle fatture, dopo aver il più delle volte preteso il

pagamento di acconti. Le fatture sono state onorate in contanti, come è

talvolta il caso nel settore in questione. Inoltre, secondo la ricorrente, con

il proprio agire l’CO 1 avrebbe violato l’art. 93 LAINF, nel senso che essa avrebbe

sempre annunciato tutti i salari dei propri lavoratori ma non poteva essere

obbligata a pagare dei contributi sui salari di un’altra impresa, anche se quest’ultima

ha agito in qualità di subappaltatrice. Infine, la ricorrente aveva sostenuto

di aver ottenuto dalla subappaltatrice diverse attestazioni inerenti le

assicurazioni sociali e il rispetto delle norme del CCL, della cui

attendibilità non aveva avuto motivo di dubitare, ritenendo irrealistico e

contrario agli usi pretendere che essa sarebbe stata altresì tenuta a

informarsi presso gli assicuratori sociali se la società terza avesse loro

effettivamente annunciato i salari dei propri dipendenti.

Con il suddetto giudizio, il

Tribunale __________ è giunto alla conclusione che lo statuto di persona

giuridica è stato assunto unicamente per motivi legati al diritto assicurativo,

ovvero per un risparmio sugli oneri sociali da pagare, e che nei rapporti con

la ricorrente la società terza non ha espletato una vera e propria attività

imprenditoriale, ragione per la quale la sua indipendenza giuridica non ha

prodotto effetti dal profilo del diritto assicurativo, legittimando l’CO 1 a considerare

salari le somme di denaro pagate in contanti dall’impresa insorgente. In

particolare, la Corte cantonale ha stabilito che, a fronte dell’importanza

delle somme che erano state versate alla ditta subappaltatrice, un’approfondita

verifica di quest’ultima sarebbe stata indispensabile, ciò che ci si poteva attendere

dalla ricorrente, la quale non ha manifestamente rispettato il proprio obbligo

di accertamento.

Con sentenza 8C_317/2023 del 5

ottobre 2023, il TF ha confermato la pronunzia cantonale, liquidando il ricorso

presentato dalla società con la motivazione che “mit Blick auf die in E. 3.1

hievor zitierte Rechtsprechung ist festzuhalten, dass die Vorbringen der

Beschwerdeführerin hart an der Grenze einer rechtsmissbräuchlichen Beschwerde

im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. c BGG liegen. Das Bundesgericht tritt dennoch

auf die Beschwerde ein und weist diese ab, da jedenfalls in keiner Art und

Weise dargetan ist, inwieweit die Beweiswürdigung des kantonalen Gerichts und

sein Beweisergebnis offensichtlich unrichtig (willkürlich; vgl. E. 1.2 hievor)

sein sollen. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass und inwiefern die Vorinstanz in

anderer Weise Bundesrecht verletzt haben könnte.”.

Stante quanto appena esposto, sostenere

che il fatto che le aziende subappaltatrici non abbiano dichiarato all’CO 1 le

somme ricevute in contanti dalla RI 1 non sarebbe “ascrivibile alla

ricorrente e non può essere quest’ultima a pagare le conseguenze della cattiva

gestione aziendale effettuata da altre persone”, non soccorre la tesi

dell’insorgente. Dalle carte processuali non risulta - e del resto il

patrocinatore nemmeno lo pretende (né tantomeno lo dimostra) - che l’insorgente

abbia compiuto delle verifiche in merito alla posizione delle aziende

subappaltatrici, contravvenendo in tal modo ai propri obblighi di accertamento.

In questo senso, le dichiarazioni

8.

e 15 giugno 2023 di, rispettivamente, __________ (doc. I) e __________ (doc.

J), i quali hanno attestato che la responsabilità e gli obblighi nei confronti

delle assicurazioni sociali incombevano esclusivamente a loro, appaiono prive

di rilevanza.

In conclusione, occorre ritenere

che, in concreto, l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a

considerare gli importi pagati dalla società ricorrente alle cinque imprese

implicate, quali retribuzioni versate a manodopera e, pertanto, assimilabili a salari

determinanti ai sensi del diritto assicurativo sociale. Retribuzioni sulle

quali non è stato prelevato alcun contributo sociale. In sintesi, questo

sistema ha consentito alla società insorgente di far capo a personale

aggiuntivo, senza aumentare la sua massa salariale.

Posto che l’entità degli importi alla

base delle fatture dopo revisione emanate dall’amministrazione non risultano

contestati, la ripresa dei contributi sociali impagati deve essere confermata

in questa sede e il ricorso interposto dalla RI 1 respinto.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, il TCA non si è

pronunciato su una controversia riguardante le prestazioni (cfr., in questo

senso, ad esempio la succitata STF 8C_317/2023 consid. 1.1).

In una sentenza 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.1, concernente il diritto alla riscossione delle

spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.

A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107). Stante ciò, nel presente

caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti