35.2023.32
Discusso diritto all'IMI (distinzione tra componente motorica e sentitiva di un nervo). In casu, assenza di paresi (quindi di lesione della parte motorica del nervo) e, dunque, di un diritto all'IMI
28 agosto 2023Italiano25 min
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.32
mm
Lugano
28 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 1° novembre 2020, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di ricezionista e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, ha compiuto un movimento di ripresa con l’arto superiore destro per evitare
che gli cadesse il televisore che stava sollevando, avvertendo un dolore alla
parte interna del gomito (cfr. doc. 41).
A causa di questo evento, egli ha
riportato, secondo il rapporto 3 novembre 2020 della __________, una lesione
incompleta dell’inserzione radiale del bicipite brachiale (doc. 6).
Il 27 novembre 2020 l’assicurato
è stato sottoposto a un intervento di reinserzione del tendine (doc. 12), l’8
aprile 2021 a neurolisi del nervo mediano e nervo interosseo anteriore del
gomito destro, revisione del tendine bicipite brachiale con estesa sinovectomia
e ricostruzione del bicipite brachiale mediante innesto tendineo (doc. 71),
nonché il 22 aprile 2022 a neurolisi del nervo mediano e neurotomia piccola
branca del nervo cutaneo antebrachio laterale del gomito destro (doc. 146).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 febbraio 2023,
l’amministrazione ha negato il diritto a un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI), posto che l’assicurato non sarebbe portatore di una “menomazione
importante dell’integrità fisica” (doc. 193).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 194), in data 28
marzo 2023, l’CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 197).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24
aprile 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO
1 affinché “definisca l’importo dell’indennità per menomazione dell’integrità,
pari al 20%”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Agli
atti della procedura vi sono due referti medici, quello del dr. __________ del
17 agosto 2022, confermato in data 5 gennaio 2023, e quello del dr. __________
del 6 febbraio 2023, entrambi professionisti incaricati dalla CO 1. Questi
referti, tuttavia, divergono sensibilmente, ma stranamente CO 1 ha
esaustivamente fatto riferimento a quello del dr. __________, solo parzialmente
a quello del dr. __________.
Conviene pertanto riprendere le conclusioni a cui, nel referto
dell’agosto del 2022, confermate in quello del gennaio 2023, il dr. __________ giungeva,
ovvero alla conclusione che “tuttora persiste un deficit sensitivo alle due
dita della mano destra, oltre ad un deficit all’avambraccio radiale laterale
volare sul territorio del nervo cutaneus antebrachi lateralis”, conseguenza
della “lesione parziale sensitiva assonale del nervo mediano destro”, di fatto
irreversibile (“poco probabile che potrà verificarsi un ulteriore recupero”).
Un deficit che invece il dr. __________, nel suo referto, non ha
ritenuto di indagare, essendosi concentrato – per quanto si possa comprendere
dal suo referto, redatto in tedesco e in tedesco citato nella decisione
impugnata – sulla sintomatologia dolorosa e sull’assenza di riscontri oggettivi
per giustificarla. Una sintomatologia che il ricorrente non ha però mai invocato,
avendo sempre addotto di subire – e di ancora continuamente subirlo – il
deficit sensitivo invece accertato dal dr. __________.
(…).
Orbene, sembrerebbe, leggendo il referto del dr. __________ che,
per comprovare l’esistenza di un deficit come quello presentato dal ricorrente
debbano essere necessari dei riscontri oggettivi, risultato di prove con
apparecchiature che registrano non sensazioni umane, ma movimenti
elettrofisiologici. Senza di che, le sensazioni addotte da un essere umano non
esistono, o sono un’esagerazione o il prodotto di una accresciuta sensibilità.
Per non dire di una voluta esagerazione.
Una conclusione quest’ultima, che certamente non può essere
neppure immaginata nel caso del ricorrente che, come detto, ha ripreso a
lavorare al cento per cento, nonostante il deficit sensitivo da lui presentato.
Dunque, perfettamente credibili le sue sensazioni, come del resto riconosciuto
dal dr. __________, il quale riferisce che “per quel che riguarda gli aspetti
sensitivi si può pure confermare una funzione conservata del nervo anche se
l’elettroneurografia sensitiva a livello del dito indice mostra una asimmetria
d’ampiezza del potenziale d’azione sensitiva significativa rispetto al lato
sinistro ed anche rispetto al dito medio”.
(…).
Pur ammesso, come si è visto, nella letteratura che una lesione
del nervo mediano possa provocare deficit sensoriali anche importanti, come
quelli denunziati dal ricorrente, la decisione impugnata si fonda sul parere
del dr. __________ che insiste sulla mancata evidenziazione elettrografica di
simili sensazioni.
Si ricordi, allora, che l’elettromiografia è un procedimento
consistente nella misurazione della velocità di conduzione di uno stimolo
elettrico lungo un nervo, attraverso stimolazione elettrica del nervo, e
dell’ampiezza delle contrazioni del nervo, sempre indotte elettricamente. Non
misura affatto la sensazione soggettiva che l’essere umano deriva da queste
stimolazioni. Stimolazioni, peraltro, che provengono, al di fuori degli esami
clinici, dalla vita stessa di una persona, come potrebbe essere le azioni
quotidiane. Ad esempio, quella di tenere in mano un mouse, un bicchiere o di
pulirsi nelle parti intime! Di che concludere come, o si crede alla
sintomatologia descritta dal ricorrente o lo si mette alla prova, chiedendogli
di tenere in mano un bicchiere, un mouse o di pulirsi nelle parti intime! (…).”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In corso di causa, questa Corte ha
interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a pronunciarsi in
merito al parere espresso dal neurologo fiduciario dell’CO 1 (doc. V).
La sua risposta è pervenuta al
TCA in data 13 giugno 2023 (doc. VI).
L’assicuratore resistente ha
preso posizione in merito il 23 giugno 2023 (doc. VIII + allegato), mentre il
rappresentante del ricorrente è rimasto silente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio
2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, l’oggetto della lite è
circoscritto al diritto dell’assicurato a un’IMI.
2.3. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare
massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo
la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.4. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’CO
1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nel caso di specie, l’amministrazione,
sentito il parere dei propri medici specialisti interni, ha negato
all’assicurato l’assegnazione di un’IMI (cfr. doc. 197, p. 5).
Dalle tavole processuali emerge
in effetti che nel corso del mese di febbraio 2023, RI 1 è stato visitato
congiuntamente dal PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, e dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia.
Secondo il dott. __________, l’assicurato
presenta delle inconsistenze nell’indicazione dei disturbi, che non hanno
trovato un correlato organico negli accertamenti neurologici, neppure in quelli
più recenti. L’indicazione di un’allodinia nel territorio del nervo cutaneus
antebrachi lateralis quale indizio clinico di una sindrome da dolore
neuropatico, non è stata oggettivata, neppure nella regione del nervo mediano
destro. Anche nei confronti del dott. __________ l’assicurato non ha fornito
alcuna documentata indicazione a favore di un’allodinia. Egli ha fatto
riferimento soltanto a delle scosse, che non si è però potuto riprodurre in
occasione delle visite neurologiche. A sfavore dell’esistenza di un’effettiva
sindrome da dolore neuropatico, vi è poi l’indicazione di un sonno notturno privo
di disturbi, in particolare senza dolori a riposo. Dal punto di vista
elettrofisiologico, sussiste unicamente, nella regione del nervo mediano, una lieve
riduzione d’ampiezza, ripetutamente misurata, la quale non è tuttavia atta a
dimostrare una minima lesione del nervo mediale destro, in assenza di una
qualsiasi compromissione della velocità di conduzione motoria e sensitiva.
Inoltre, manca pure un correlato a livello del nervo cutaneus antebrachi
lateralis, responsabile dell’innervazione sensitiva dell’avambraccio, il
quale non viene innervato dal nervo mediano.
In conclusione, lo specialista in
neurologia dell’CO 1 ha sostenuto che in concreto difettano indicazioni
oggettivabili e riproducibili a favore di un’effettiva sindrome da dolore
neuropatico. Anche il disturbo della motricità fine denunciato ultimamente dall’assicurato,
non è stato dimostrato mediante un deficit motorio oggettivabile nella regione
del braccio o della mano. A suo avviso, anche qualora vi fosse una minima
lesione del nervo mediano destro imputabile all’intervento del 27 novembre 2020
di reinserzione del tendine del bicipite, da un profilo neurologico non sarebbe
comunque data alcuna rilevante menomazione dell’integrità, né una limitazione
della capacità lavorativa (doc. 190).
Dal canto suo, il dott. __________
ha rilevato che “la situazione sembra stabilizzata e non sono necessari né
nuovi interventi chirurgici, anzi potrebbero peggiorare la situazione, né
ulteriori tipi di terapie” e che “l’assicurato lavora al 100% in attività
amministrative senza nessun problema, presenta questi aspetti disestesici i
quali però, pur riconosciuti in nesso di causalità con l’intervento, non
essendo presente alcun danno rilevabile dal punto di vista neurologico, non
raggiungono il minimo dell’indennizzabilità. La indennità IMI non può quindi
essere erogata.” (doc. 192).
Con la propria impugnativa,
l’avv. RA 1 contesta la posizione dell’assicuratore resistente, in particolare
nella misura in cui pretende che la sintomatologia neurologica denunciata
dall’insorgente non troverebbe correlazione sul piano oggettivo (cfr. doc. I).
In corso di causa, questo Tribunale
ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in neurologia che, nell’agosto
2022 e nel gennaio 2023, aveva visitato l’assicurato per conto dell’amministrazione,
invitandolo a prendere posizione in merito alle considerazioni enunciate dal
dott. __________, con particolare riferimento all’aspetto dell’oggettivazione
dei disturbi lamentati all’arto superiore destro (cfr. doc. V).
Da notare preliminarmente che, a
margine della prima delle due consultazioni, lo specialista aveva osservato che
“per quel che riguarda gli aspetti sensitivi si può pure confermare una
funzione conservata del nervo anche se l’elettroneurografia sensitiva a livello
del dito indice mostra una asimmetria d’ampiezza del potenziale d’azione
sensibile significativa rispetto al lato sinistro ed anche rispetto al dito
medio. Questo reperto sta dunque ad indicare un danno assonale sensitivo
parziale concernente le fibre responsabili della sensibilità al dito indice. Se
da un lato si può dunque confermare la continuità del nervo, dall’altro il
reperto elettroneurografico sta ad indicare un danno verosimilmente di alcuni
fascicoli sensitivi del nervo mediano, fascicoli concernenti il dito indice.
Concludendo penso di poter porre la diagnosi di una lesione parziale sensitiva
assonale del nervo mediano destro concernente verosimilmente i fascicoli
sensitivi verso le dita I-II, oltre ad un danno pure sensitivo del n. cutaneus
antebrachii lateralis.” (doc. 167, p. 3).
Questo il tenore del referto
elaborato dal dott. __________ in data 13 giugno 2023:
" (…) A
questo proposito ricordo di aver esaminato il Sig. RI 1 una prima volta il
17.08.2022 e una seconda volta il 5.1.2023, eseguendo in entrambi i casi un esame
elettroneurografico sensitivo-motorio del nervo mediano destro. Il paziente
descriveva una costante diminuzione della sensibilità (ipoestesia) con lieve componente
dolorosa al tatto leggero alle dita I-II della mano destra.
All’esame clinico trovavo un deficit sensitivo alle dita I-II
della mano destra, oltre a una ipoestesia all’avambraccio volare radiale sul
Considerandi
territorio del nervo cutaneus antebrachi lateralis a destra.
L’esame elettroneurografico del nervo mediano destro aveva
mostrato una conduzione motoria normale, mentre avevo trovato, sia all’esame
del 17.08 che all’esame del 5.1 una asimmetria significativa dell’ampiezza del
potenziale di azione sensibile stimolando il nervo e registrando al dito
indice, mentre il reperto era normale al dito medio.
Questo reperto elettroneurografico è dunque riproducibile e
convincente nel portare a ritenere che vi era stato, come descritto nei
rapporti, un danno di fibre assonali del nervo mediano e in particolare di
fibre responsabili della sensibilità del dito indice della mano destra.
Il dott. __________, nelle sue considerazioni, aveva indicato che
ad entrambi gli esami non vi erano deficit motori e questo corrisponde
effettivamente a quanto da me constatato.
Il dott. __________ indica che all’esame elettrofisiologico vi
erano velocità di conduzione sensibile e motoria normali, come effettivamente
avevo constatato anche da parte mia. Vi era invece una asimmetria di ampiezza
tra il lato destro e il lato sinistro e questo ad entrambi gli esami del 17.08
e 05.01.2023, dunque non corrisponde a quanto scritto dal dott. __________ che
parla di esame “unauffällig” il 17.08.2022: in effetti, non era così, anche in
occasione di quell’esame sussisteva una asimmetria di ampiezza del potenziale di
azione sensibile (…).
Non penso dunque che possa trattarsi di un problema tecnico per
quel che riguarda la differenza di ampiezza tra destra e sinistra. Tra i due
esami, e cioè tra quello del 17 agosto e del 5 gennaio, le minime differenze di
ampiezza (8,18 rispettivamente 10,70) possono invece essere dovute a minime
variazioni della misurazione ma in entrambi i casi il reperto patologico
persiste. __________Penso dunque che l’osservazione del dott. __________ a
proposito di questo specifico reperto elettrofisiologico non corrisponda a
quanto da me constatato in occasione di entrambe le valutazioni e ritengo che,
sulla base delle mie misurazioni, una lesione delle fibre nervose sensitive
possa essere ritenuta oggettivata in occasione di entrambi gli esami. È stata
utilizzata una metodica diagnostica standardizzata.” (doc. VI)
Con apprezzamento del 22 giugno
2023, il dott. __________ ha commentato criticamente quanto fatto valere dal dott.
__________, e meglio in particolare:
" (…) Dr. __________
geht in seiner Stellungnahme vom 13.06.2023 lediglich auf diese
elektrophysiologischen Ergebnisse und Interpretation der rein
elektrophysiologischen Untersuchung des Nervus medianus rechts nochmals ein mit
dem Hinweis, dass nach seinem Dafürhalten eine leichte Schädingung des Nervus
medianus elektrophysiologisch rein sensibel ausgewiesen sei, wogegen die
motorischen Befunde als unauffällig bestätigt wurden. Die unterschiedlichen
Messergebnisse diesbezüglich seien nicht technisch bedingt. Dr. __________ äussert
sich jedoch nicht zur funktionellen oder schmerzbezogenen Relevanz eines
möglichen rein sensiblen leichten Schaden des Nervus medianus rechts, was
jedoch alleine integritätsschadensrelevant ist. Im Ergebnis wurde auch
versicherungsmedizinisch-neurologisch eine leichte rein sensible Teilverletzung
des N. medianus rechts als möglich eingeschätzt, sodass hier keine funktionell
oder IE-relevante neurologische Meinungsdifferenz von versicherungsmedizinischer
Seite begründbar vorliegt.
Im Ergebnis kann es daher auch bei der Einschätzung der
versicherungmedizinisch-neurologischen und orthopädischen Abschlussuntersuchung
sowie Beurteilung vom 06.02.2023 bleiben, dass die untere Schwelle eines
möglichen Integritätsschadens nach Bicepssehnenruptur und Reinsertion und
möglicher reinsensibler Teilverletzung des Nervus medianus rechts nicht mit dem
hohen Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit erreicht wurde.
(…).” (doc. VIII 1)
2.8
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in
seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.
5.2
e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo
2023.
consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.9
Tutto ben
considerato, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti,
questo Tribunale ritiene di poter validamente far capo al parere dei medici
fiduciari dell’CO 1, principalmente a quello del PD dott. __________, in quanto
specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo
il quale l’assicurato non presenta un danno infortunistico alla salute atto a
fondare il diritto a un’IMI.
D’altro canto, agli atti non
figurano pareri specialistici divergenti suscettibili di generare dei dubbi - neppure
lievi - a proposito della correttezza della valutazione espressa dal neurologo
di fiducia dell’assicuratore.
Interpellato dal TCA in corso di
causa, il dott. __________ ha dichiarato che, contrariamente a quanto sostenuto
dal medico interno all’amministrazione, gli esami elettrofisiologici da lui
eseguiti hanno consentito di oggettivare la presenza di una lesione delle fibre
sensitive del nervo mediano destro a cui imputare la sintomatologia denunciata
dal ricorrente (ipoestesia delle dita I-II con lieve componente dolorosa al
tatto leggero) (cfr. supra, consid. 2.7.).
Tale constatazione non è però
ancora sufficiente a fondare il diritto alla prestazione pretesa dal ricorrente
in quanto, secondo l’art. 24 cpv. 1 LAINF, la menomazione dell’integrità non
deve soltanto esistere ma essere anche importante (e durevole). Del
resto, così come lo ha sottolineato il PD __________ (“Dr. __________
äussert sich jedoch nicht zur funktionellen oder schmerzbezogenen Relevanz
eines möglichen rein sensiblen leichten Schaden des Nervus medianus rechts, was
jedoch alleine integritätsschadensrelevant ist.”), il dott. __________ non
si è pronunciato sull’aspetto riguardante l’importanza della menomazione di cui
sarebbe portatore l’insorgente.
Ora, in merito a quest’ultimo
aspetto, è utile segnalare che, in una sentenza 35.2015.100 del 4 maggio 2016
consid. 2.3.5., cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte aveva fatto
proprio il parere del medico fiduciario dell’assicuratore in questione, secondo
il quale solo una paresi – e quindi
solo la lesione della parte motorica del nervo – dà diritto a un’IMI
secondo le tabelle Suva (nelle tabelle Suva n. 1.2 e 2.2 si parla infatti di “paralisi”
nervosa; da notare che i termini di “paralisi” e di “paresi” non sono
sinonimi, visto che la paralisi implica l’abolizione completa della motilità,
mentre in caso di paresi la motilità è soltanto limitata) (in questo stesso senso,
si veda pure la STCA 35.2019.27 del 13 gennaio 2020 consid. 2.3.5.,
anch’essa cresciuta incontestata in giudicato).
Nella concreta evenienza, la
pretesa lesione del nervo mediano destro riguarda esclusivamente la sua componente
sensitiva (e dunque non quella motorica), circostanza che è del resto stata
pacificamente ammessa anche dall’assicurato, rispettivamente dal dott. __________
(doc. 167, p. 1: “Il paziente non nota deficit motori all’avambraccio e alla
mano destra.” e doc. VI: “… ritenere che vi era stato, come descritto
nei rapporti, un danno di fibre assonali del nervo mediano e in particolare di
fibre responsabili della sensibilità del dito indice della mano destra. Il
dott. __________, nelle sue considerazioni, aveva indicato che ad entrambi gli
esami non vi erano deficit motori e questo corrisponde effettivamente a quanto
da me constatato.”).
Risulta pertanto pertinente, e
dunque meritevole di essere seguito, il parere del medico fiduciario dell’CO 1,
secondo cui “die untere Schwelle eines möglichen Integritätsschadens nach
Bicepssehnenruptur und Reinsertion und möglicher reinsensibler Teilverletzung
des Nervus medianus rechts nicht mit dem hohen Beweisgrad einer überwiegenden
Wahrscheinlichkeit erreicht wurde.”).
Da segnalare comunque che
l’indennità pretesa dal rappresentante dell’insorgente (20%) viene
riconosciuta, in base alla tabella Suva n. 1.2, ad esempio in caso di paralisi
prossimale del nervo mediano, ciò che comporta la paralisi dei muscoli
pronatore rotondo e pronatore quadrato, la paralisi dei muscoli che permettono
la flessione del polso, la paralisi del muscolo flessore lungo del pollice e la
paralisi dei due muscoli lombricali laterali, una situazione decisamente più grave
rispetto a quella che presenta l’assicurato.
Stante tutto quanto precede, tenuto
pure conto che, così come emerge dalla descrizione dell’esame clinico contenuta
nel rapporto 6 febbraio 2023 del dott. __________ (cfr. doc. 190, p. 2: “Der
Versicherte präsentiert sich in stark athletischem, gut trainiertem Zustand,
die Handinnenflächen sind seitengleich beschwielt. Keine Muskelatrophie
äusserlich erkennbar. Er erfolgt ein kräftiger Handschlag rechtsseitig. Der Versicherte
kann an allen Arealen des Unterarms, insbesondere auch der Innenseite und der
Handflächen, ohne schmerzhafte Reaktion rechts repetitiv ohne Einschränkungen
angefasst und berührt werden. In den angegebenen hypästhetischen Zonen der
Handinnenfläche rechts ist die Zahlendiskrimination regelrecht wiedergegeben
und seitengleich zu links. Auch das Lageempfinden des
Fingerendglieds des Zeigefingers rechts ist regelrecht. Im Hinblick auf die
motorische Innervation ist diese zunächst in der Leistungserbringung
suboptimal, ohne Schmerzangaben (kleiner Finger gegen Daumen-Versuch), und kann
dann auf ein Maximum gesteigert werden und ist zuletzt seitengleich nicht
überwindbar. Unauffällige Schreibprobe mit der rechten Hand.”), la
pretesa lesione nervosa ha in ogni caso un’impatto pratico modesto, occorre
concludere che l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare
l’assegnazione di un’IMI a RI 1.
In conclusione, la decisione su
opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti