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Decisione

35.2023.33

Discussa è l'entità dell'IMI spettante all'assicurato. Rinvio atti per esecuzione perizia esterna in quanto presenza di lievi dubbi circa parere medico interno (valutazione stato artrosico del ginocchio sx/questione del peggioramento prevedibile)

28 agosto 2023Italiano38 min

consultato dall’insorgente ha pertinentemente rilevato che “… a livello femoro tibiale

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.33

mm

Lugano

28 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 marzo 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 6 agosto 2021, RI 1,

dipendente della ditta __________ in qualità di operaio meccanico e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è scivolato nel manovrare un muletto manuale e ha riportato una distorsione

al ginocchio sinistro.

La RMN del ginocchio sinistro del

12 agosto 2021 ha evidenziato la rottura del menisco mediale in presenza di una

condropatia in gonartrosi (doc. 21).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Il lavoro ha potuto essere

ripreso a tempo pieno a contare da aprile 2022 (cfr. doc. 74).

Da notare che dagli atti risulta

che nel 2010 l’assicurato era già rimasto vittima di un infortunio al medesimo

ginocchio, sempre a carico dell’CO 1, a seguito del quale si era dovuto

sottoporre a due interventi artroscopici.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 gennaio 2023,

l’amministrazione ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 7.5% (doc. 101).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1 per conto di RI 1 (doc. 103), in data 28 marzo 2023, l’CO 1

ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 113).

1.3. Con tempestivo ricorso del 2 maggio

2023, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli

un’IMI complessiva del 15%.

A sostegno della propria pretesa,

il patrocinatore fa in sostanza valere che il TCA dovrebbe fondare il proprio

giudizio sulle valutazioni agli atti dello specialista privatamente consultato

dall’insorgente, anziché sul parere espresso dal medico fiduciario

dell’assicuratore convenuto, eventualmente, a fronte di “due valutazioni

specialistiche discordanti per quanto concerne l’ammontare dell’IMI da

riconoscere”, disporre “una perizia medico-specialistica neutra” (cfr. doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegati).

1.5. In data 30 maggio 2023, il

rappresentante del ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).

L’assicuratore resistente si è

pronunciato in merito il 6 giugno 2023 (doc. VII).

1.6. In corso di causa, questo Tribunale

ha interpellato il medico __________ dell’CO 1, il quale è stato invitato a

precisare il senso di una sua affermazione contenuta nell’apprezzamento del 23 maggio

2023 (doc. IX).

La risposta del dott. __________

è pervenuta il 20 giugno 2023 (allegato al doc. X).

Il patrocinatore dell’assicurato

ha preso posizione al riguardo il 26 giugno 2023, producendo una nuova

relazione medica del dott. __________ (doc. XII + allegato).

Le considerazioni enunciate da

quest’ultimo sono state commentate criticamente dal dott. __________, con

apprezzamento datato 3 luglio 2023 (allegato al doc. XIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, litigiosa è unicamente

l’entità dell’IMI spettante all’assicurato a dipendenza dell’evento

infortunistico del 6 agosto 2021.

2.3. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma

di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare

massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata

secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.4. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono

esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6. L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.7. Nel caso di specie, l’amministrazione,

sentito il parere del proprio medico specialista interno, ha assegnato

all’assicurato un’IMI del 7.5% (cfr. doc. 113, p. 3 s.).

Dalle tavole processuali emerge

in effetti che, con rapporto del 12 dicembre 2022, il dott. __________, spec.

in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso la seguente valutazione

della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente:

" (…).

1 Reperti

L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli in

seguito a distorsione ginocchio sinistro del 04.01.2010 con lesione del corno

posteriore della pars intermedia del menisco mediale trattata con intervento

artroscopico e meniscectomia mediale del 01.03.2010 e nuovo intervento di

meniscectomia mediale in data 12.07.2010 (Inf. nr. __________).

Presenza di artrosi del compartimento femoro-tibiale mediale (PD

dott. med. __________ 11.11.2010).

Distorsione ginocchio sinistro il 06.08.2021 con lesione menisco

mediale a livello del corpo corno posteriore trattata conservativamente (RM

12.08.2021) (Nr. infortunio __________).

2 Valutazione del danno all’integrità

7,5%

3 Motivazione

In base alla tabella 5.2 Suva per un’artrosi femoro-tibiale di

grado moderato è assegnato un valore tra il 5% e il 15% mentre per un’artrosi

femoro-tibiale di grado grave è valutato un valore tra il 15% e il 30%. Dalla visione

delle immagini della RM del ginocchio del 26.05.2022, della Rx del 14.10.2021,

della TAC del 13.09.2021, della Rx del 12.08.2021, della RM del 23.12.2021 e

dalla lettura del referto radiologico dell’ortoradiogramma destro e sinistro

del 23.12.2021 emerge una condizione del ginocchio sinistro affetta da

patologia artrosica coinvolgente il comparto mediale del ginocchio sinistro di

grado intermedio tra una forma moderata ed una forma grave, ragion per cui

appare giusto considerare un valore del 15% che rappresenta sia il valore

percentuale massimo di un’artrosi femoro tibiale di grado moderato che il

valore percentuale minimo di un’artrosi femoro-tibiale di grado grave. Tale

valore del 15% viene diviso a metà in quanto il comparto interessato dalla patologia

artrosica degenerativa ossia il comparto interessato dai due eventi

infortunistici a carico della CO 1, è il solo comparto mediale, ragion per cui

appare congruo assegnare un valore IMI del 7,5%.” (doc. 97)

Nel quadro della procedura di

opposizione, è stata prodotta una relazione medico-legale del dott. __________,

spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________.

A suo avviso, RI 1 avrebbe

diritto a un’IMI del 15%, e ciò in base alle seguenti considerazioni:

" (…).

• Tabella 2 indennità

per menomazione dell’integrità a norma della LAINF da alterazioni funzionali

agli arti inferiori: ginocchio mobile tra 0-90°: 10%. Per tale riferimento

tabellare il sottoscritto, stante l’obiettività repertata, prende in

considerazione un valore pari alla metà circa (5%), stante il blocco funzionale

rigido-antalgico della flessione di ginocchio poco oltre i 90°.

• Tabella 5

indennità per menomazione dell’integrità a norma della LAINF per artrosi:

artrosi femoro-tibiale moderata: 5-15%, artrosi femoro-tibiale grave: 15-30%.

Si prende in considerazione un valore tabellare pari a circa l’8%, ovverosia un

valore poco superiore a quello intermedio a quello tra artrosi moderata ed

artrosi grave (cfr. RM, deponente per riduzione dell’interlinea mediale di

almeno un Alhback grado 2 con condropatia), da dividere per due stante

l’interessamento, allo stato, del solo comparto mediale, condizione che ad onor

del vero non protegge l’assicurato da una verosimile precoce evoluzione verso

un quadro pangonartrosico.

• Tabella 6

indennità per menomazione dell’integrità a norma della LAINF per instabilità

articolari: instabilità di ginocchio, uno o entrambi i legamenti collaterali:

da importante a grave: da 0 a 8°. Ovviamente secondo un criterio parimenti

analogico, non considerando i riferimenti tabellari la voce afferente ad esiti

di meniscectomia (nel caso di specie peraltro recidiva), si prende in debito

conto di circa il 4%, stante la positività dei segni per meniscopatia e la

conseguente instabilità capsulo-legamentosa.

Appare ben evidente dagli accertamenti clinico-strumentali esibiti

e dell’obiettività direttamente repertata in sede di visita del sottoscritto

come il riverbero disfunzionale del quadro artrosico femoro-tibiale, probabile

conseguenza dell’alterato asse di carico esito delle plurime lesioni meniscali,

si sia concretizzato in una deviazione assiale tale da far porre indicazione

chirurgica di osteotomia correttiva valgizzante in paziente con morfotipo varo

a sinistra, di fatto solo momentaneamente procrastinata, in relazione alla

temporanea efficacia dei cicli fisico-riabilitativi posti in atto

dall’assicurato e che hanno solo in parte emendato il corteo clinico-subiettivo

sintomatologico offerto.” (doc. 104)

In data 9 marzo 2023,

l’assicurato è stato visitato dal dott. __________ al fine di rivalutare l’IMI.

In questo contesto, egli ha preso posizione su ognuna delle componenti

evidenziate dallo specialista privatamente interpellato dal ricorrente.

Trattandosi della pretesa limitazione

della mobilità dell’articolazione del ginocchio sinistro, il medico __________

ha dichiarato di non poter condividere la valutazione del dott. __________ in

quanto “… dall’esame obiettivo eseguito durante la visita medico assicurativa

del 09.03.2023 è emerso un valore di flessione attiva del ginocchio sinistro di

120°, quadro clinico non assimilabile a quello rappresentato da un ginocchio

mobile tra i 0° e i 90°.”.

A proposito della pretesa instabilità

articolare, il dott. __________ ha rilevato che dalla pregressa

documentazione medica, così come dalle risultanze della visita da lui eseguita,

non è emersa l’esistenza di un’instabilità, con la precisazione che “la

presenza di un test del cassetto elongato con un buon arresto rigido non è

assimilabile ad un quadro di instabilità di ginocchio di grado importante

(medio-grave).”.

Per quanto riguarda l’artrosi

femoro-tibiale, il fiduciario dell’CO 1 ha messo in dubbio che l’assicurato

sarebbe portatore di un Alhback di grado 2, “… non essendo presente la canonica

occlusione dello spazio intra-articolare dovuta all’aderenza delle due pareti

(obliterazione), ma si osserva solo una riduzione dello spazio; ne è riprova il

fatto che l’assicurato, nonostante il quadro gonartrosico mediale, riesca

nell’espletamento delle normali funzioni della vita lamentando dolori

prevalentemente sotto carico.”. D’altro canto, egli ha parimenti contestato il

fatto che l’evoluzione verso un quadro pangonartrosico, da lui ritenuto

verosimile, possa essere ritenuta precoce, ovvero anticipata rispetto alla

norma, in quanto “…, dalla lettura della documentazione medica agli atti emerge

l’oggettività che già all’interno del rapporto medico del dr. __________, FMH

chirurgia ortopedica del 12.11.2010, fu riscontrata una gonartrosi

femoro-tibiale mediale incipiente con uno spazio articolare femoro-tibiale al

ginocchio sinistro più stretto medialmente rispetto al lato destro, con

un’ortoradiogramma che rilevava un asse della gamba sinistra in varo già di 30°

e considerando che dopo una finestra temporale di 12 anni riscontriamo la

presenza di una patologia artrosica sempre e solo localizzata al compartimento

mediale, con un grado d’interessamento della cartilagine articolare

femoro-tibiale mediale affetto da condropatia senza la contestuale presenza di

uno squadramento dei profili dei piatti tibiali e senza un appuntimento delle

spine tibiali con uno spazio radiotrasparente della rima articolare ridotto ma

mantenuto, senza la presenza di cisti e osteofitosi, senza sublussazioni, senza

disallineamento, senza anchilosi fibrosa e senza la formazione di corpi liberi

intrarticolari di natura ossea e cartilaginea, con presenza di un

assottigliamento delle cartilagini articolari e assenza d’alterazioni ossee e

periarticolari sclerosi dell’osso subcondrale e profilo delle rime articolari

ancora lineare, fanno rilevare una presumibile evoluzione verso un quadro

pangonartrosico non verosimilmente precoce, ma in analogia ai modici

cambiamenti lesionali progrediti degli ultimi 12 anni, ad una progressione

lenta o quanto meno subdola, dovendo considerare anche la probabile evolutività

futura; è chiaro che l’assicurato in luogo a cambiamenti importanti del quadro

attuale in una forma pangonartrosica potrà sempre annunciarsi per una

rivalutazione dell’IMI in futuro. Si ricorda inoltre che nella valutazione

dell’evolutività futura occorre essere piuttosto prudenti limitandosi ad una

evolutività prevalentemente probabile.” (doc. 111).

Le considerazioni espresse dal

dott. __________ sono state criticamente commentate dallo specialista in

medicina legale e delle assicurazioni interpellato dall’insorgente, con

rapporto datato 28 aprile 2023.

In merito all’aspetto riguardante

la limitazione della mobilità, il dott. __________ ha obiettato che in

occasione dell’esame clinico da lui eseguito “… ha repertato un blocco

funzionale rigido antalgico poco oltre i 90°, pertanto il riferimento tabellare

appare pertinente, e neppure considerato nei livelli di range elevati, proprio

a seguito di un’obiettività che appare suscettibile di un apprezzamento

soggettivo, anche in considerazione della reazione antalgica del paziente nel

corso della visita e dello stato di compenso funzionale, che come noto potrebbe

variare in base a differenti fattori influenzanti, sia interni che esterni.”.

Per quanto concerne invece la

questione dell’instabilità articolare, egli ha rilevato che “… nella

richiesta (4%, n.d.r.) si era fatto esplicito riferimento ad un criterio

meramente “analogico”, non considerando i riferimenti tabellari la voce

afferente ad esiti di meniscectomia (come nel caso di specie, peraltro

recidiva), che in tal caso non troverebbero nessuna tutela valutativa. Inoltre,

è lo stesso dr. __________ che nella sua obiettività descrive “… notata minima

lassità capsulo-legamentosa con test di Lachmann e del cassetto elongativi con

buon arresto rigido”, ora, lungi dall’assimilare tale quadro ad una vera

condizione d’instabilità articolare, con criteri di verosimiglianza

preponderante e considerando anche gli esiti di meniscectomia (se è vero che le

strutture meniscali rivestano un qualche ruolo nell’assetto dinamico-posturale

dell’articolazione del ginocchio), appare del tutto equo considerare una seppur

minima componente percentualistica del danno afferente a tale aspetto

lesivo-menomativo.”.

Infine, trattandosi dell’artrosi

femoro-tibiale, il medico legale ha fatto valere, a proposito dell’entità

della riduzione dell’interlinea mediale, che il preteso Alhback di grado 2 è “…

ben documentato da una precisa refertazione di indagine RM mirata presa in

considerazione dal Dr. __________, ortopedico, che citava testualmente: “… RM

ginocchio sinistro: rottura meniscale mediale con estrusione, riduzione

dell’interlinea mediale di almeno un Alhback grado 2 con condropatia … leggero

edema osseo …”, pertanto appare evidente la discrepanza valutativa con

corrispettivo specialista.” (doc. L).

Unitamente alla risposta di

causa, l’amministrazione ha prodotto un ulteriore apprezzamento del dott. __________,

il cui tenore è segnatamente il seguente:

" (…) In

primis si ribadisce ancora una volta l’assenza di alcuna instabilità articolare

al ginocchio sinistro del signor RI 1: agli esperti della materia di chirurgia

ortopedica è palesemente noto che il riscontro di un test del cassetto

anteriore elongato con un buon arresto rigido al ginocchio non è di per sé

derimente a determinare un’instabilità sul piano sagittale del ginocchio; come

già riportato all’interno del rapporto medico del 21.03.2023 relativo alla visita

medico-assicurativa del 09.03.2023, nella visita del dott. med. __________, FMH

in chirurgia ortopedica del 15.09.2021, nella visita del dott. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica del 14.10.2021, nella visita del dott. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica del 23.12.2021, nella visita del dott. __________

del 18.07.2022 e pure nella visita medico-assicurativa CO 1 eseguita in data

09.03.2023, non è stata mai diagnosticata una instabilità articolare del

ginocchio sinistro.

(…).

Analizzando le immagini della risonanza magnetica del ginocchio

sinistro del 26.05.2022, esame RM successivo a quello del 12.08.2021, è

visibile la persistenza di uno spazio articolare femoro-tibiale mediale seppure

ridotto, per cui sempre confrontandoci con un’interpretazione differente da

quella del dr. med. __________, resta la constatazione dell’assenza di una

obliterazione dello spazio articolare femoro tibiale mediale del ginocchio

sinistro del signor RI 1; in ogni caso tale constatazione assume poca valenza

discriminante ai fini valutativi in quanto la IMI del 7,5% assegnata

nell’apprezzamento medico del 12.12.2022 è in riferimento ad un’artrosi del

compartimento femoro-tibiale mediale di un grado intermedio tra una forma

moderata ed una forma grave (15%) e ritrovando tale patologia degenerativa al

solo comparto mediale si è ritenuto congruo assegnare un valore IMI del 7,5%,

tenendo conto anche del basso potenziale di evolutività di tale patologia come

chiaramente spiegato all’interno dell’apprezzamento medico del 21.03.2023

relativo alla visita medico assicurativa del 09.03.2023, (…).

Si preferisce infine non commentare quanto riportato dal dott. __________

all’interno del rapporto medico del 28.04.2023 dove viene certificato di aver

repertato durante la propria visita un blocco funzionale rigido antalgico nel

movimento attivo di flessione massimale del ginocchio poco oltre 90°, deficit

articolare flessorio del ginocchio mai diagnosticato, riscontrato e neppure

investigato dai differenti specialisti ortopedici che hanno visita l’assicurato

nell’arco degli ultimi 24 mesi. (…).” (doc. III 3)

In corso di causa, questo

Tribunale ha chiesto al dott. __________ di meglio esplicitare il senso

dell’affermazione contenuta nel suo apprezzamento del 23 maggio 2023, secondo

la quale “(…); in ogni caso tale constatazione assume poca valenza

discriminante ai fini valutativi in quanto la IMI del 7,5% assegnata

nell’apprezzamento medico del 12.12.2022 è in riferimento ad un’artrosi del

compartimento femoro-tibiale mediale di un grado intermedio tra una forma

moderata ed una forma grave (15%) e ritrovando tale patologia degenerativa al

solo comparto mediale si è ritenuto congruo assegnare un valore IMI del 7,5%,

tenendo conto anche del basso potenziale di evolutività di tale patologia come

chiaramente spiegato all’interno dell’apprezzamento medico del 21.03.2023

relativo alla visita medico assicurativa del 09.03.2023, (…).” (doc. IX).

Con risposta del 19 giugno 2023,

il medico __________ ha dichiarato in particolare quanto segue:

" (…) Da

tali constatazioni emerge un’unità di vedute con il dr. __________ sul giusto

indirizzo nel dover assegnare un valore percentuale IMI per un’artrosi

femoro-tibiale mediale indipendentemente dal fatto che sia presente o no uno

spazio articolare femoro-tibiale ridotto riferibile ad un grado Ahlback II, ad

un grado Ahlback I o ad una forma intermedia tra un grado I ed un grado II

(sebbene sia stato esaustivamente delucidato nel precedente apprezzamento

medico del 23.05.2023 che si tratti di un grado Ahlbach I), ove tale evenienza

assumerebbe poco valore discriminante ai fini valutativi, in quanto la

differenza tra i due valori percentuali IMI riportati sarebbe solo minima,

ossia dello 0,5%; inoltre, i ragionamenti logici deduttivi eseguiti si

sovrapporrebbero nei presupposti in quanto derivanti dai medesimi assiomi e

tale unità di vedute causative nell’inquadramento della valutazione secondaria

alle lesioni degenerative nel comparto femoro-tibiale mediale del ginocchio

sinistro del Sig. RI 1, appariva sufficiente a poter definire “di poca valenza

discriminante ai fini valutativi il concetto di cui si stesse dibattendo

(Ahlback I, Ahlback II o forma intermedia tra grado I e grado II Ahlback),

giungendo ad un quasi univoco risultato valutativo eseguendo ragionamenti

deduttivi sovrapponibili nella genesi e nel decorso sillogicamente. Le

differenze sostanziali consistevano nelle valutazioni temporali circa una

possibile evolutività futura in pangonartrosi al ginocchio sinistro del Sig. RI

1, ove in base alle delucidazioni offerte nei precedenti apprezzamenti medici è

chiarito che potrebbe sopraggiungere in una finestra temporale difficilmente

prognosticabile cronologicamente (o addirittura non avvenire del tutto!) se si

pensa che persino il sig. RI 1, durante la visita assicurativa del 21.03.2023

dichiarò che secondariamente al miglioramento sintomatologico notato al

ginocchio sinistro con la terapia conservativa, avrebbe rifiutato l’esecuzione

dell’intervento chirurgico proposto dal Dr. __________.

Infine, riguardo alla differenza di 0.5% di IMI che emerge tra le

due valutazioni, alla luce del quadro di basso potenziale di evolutività come

palesato all’interno dell’apprezzamento medico del 21.03.2023 relativo alla visita

medica del 09.03.2023, non è possibile condividere l’assegnazione dell’8%

richiesto dal Dr. __________ in quanto non vengono ben chiarite le motivazioni

scientifiche che ne sono alla base e i presupposti di una “verosimile precoce

evoluzione verso un quadro pangonartrosico” avanzati dal Dr. __________

appaiono non corroborati delle evidenze cliniche recenti e dalla visione delle

immagini strumentali.” (doc. X 1)

Da parte sua, con referto del 23

giugno 2023, il dott. __________ ha in sostanza ribadito gli stessi argomenti

che aveva sviluppato nel suo rapporto del 28 aprile 2023. In particolare, egli

ha osservato che è “… noto a tutti come la semplice probabilità non sia

elemento sufficiente (sentenza del TFA U 463/05 del 21.04.2006 consid. 2.2.1

con i riferimenti) ma si debba giocoforza ricorrere al criterio della

probabilità preponderante. In tal senso, si è più volte ribadito come sia un

dato di fatto la più volte posta indicazione specialistica chirurgica di

ulteriore artroscopia con resezione meniscale ampia ed osteotomia di

valgizzazione d’apertura mediale del ginocchio, di fatto solo momentaneamente

procrastinata dall’assicurato che ha coscienziosamente dato seguito alle

indicazioni terapeutiche conservative fornite dagli ortopedici curanti, in

grado di porre una mera temporanea e parziale soluzione emendativa del quadro

artrosico femoro-tibiale strumentalmente documentato. Rimandare pertanto ad una

(questa sì) ipotetica futura rivalutazione alla CO 1 per adeguare

l’inquadramento del danno in esiti di una opzione chirurgica (cui peraltro

nessuno è obbligato a sottoporsi) rasenta elementi ingiustamente “punitivi” da

parte del medico valutatore CO 1, a maggior ragione se si minimizzano o

addirittura negano i presupposti anatomo-disfunzionali (cfr. le plurime

valutazioni ortopediche disponibili che l’hanno motivata.” (doc. M).

Il medico di fiducia dell’amministrazione

ha ancora formulato alcune considerazioni inerenti la questione del prevedibile

peggioramento del quadro artrosito al ginocchio sinistro, con apprezzamento del

3 luglio 2023:

" (…) Se

volessimo condividere le valutazioni del dott. med. __________, ossia di una

accertata evoluzione in pangonartrosi del ginocchio sinistro alla luce delle

attuali evidenze lesionali, dopo una finestra temporale di 13 anni, avremmo già

dovuto incontrare un quadro lesionale evolutivo più pronunciato, tale da non

permettere all’assicurato di procrastinare un intervento chirurgico di

ulteriore artroscopia con resezione meniscale ampia ed osteotomia di

valgizzazione ed apertura mediale.

Tale constatazione è alla base dei ragionevoli dubbi che si

palesano nell’ottica valutativa circa la progressione oggettiva della patologia

artrosica al ginocchio sinistro del Sig. RI 1 che ci induce ad assumere un

atteggiamento di prudenza perché secondo il principio della probabilità

preponderante, non vi sono i presupposti per dovere ammettere una sicura

evoluzione della problematica di cui si discute in pangonartrosi. (…).” (doc.

XIV 1)

2.8. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023 consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.9. Chiamata ora a

pronunciarsi nella concreta evenienza, trattandosi innanzitutto della richiesta

indennità per una (pretesa) instabilità del ginocchio sinistro del

ricorrente (del 4% secondo il dott. __________ – cfr. doc. 104), questa

Corte ritiene di poter fare proprio il parere del medico __________ dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa con

alle spalle una vasta esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa,

secondo il quale da questo profilo non vi è diritto a un’IMI (cfr., ad esempio,

doc. 111).

Da un canto, dalla

pregressa documentazione medica (cfr., in particolare, i rapporti 14 ottobre

2021 e 3 febbraio 2022 del dott. __________ – doc. 35 e doc. 63; il rapporto 23

dicembre 2021 del dott. __________ – doc. 52) e dal referto relativo alla

visita __________ di controllo del 9 marzo 2023 (cfr. doc.

111, p. 5 s.), non risulta che il ginocchio sinistro dell’assicurato

presenti un’instabilità articolare di un qualche rilievo.

D’altro canto, è lo

stesso medico specialista interpellato dall’insorgente ad ammettere che la “minima

lassità capsulo-legamentosa” refertata in occasione del consulto fiduciario

del marzo 2023 (cfr. doc. 111), non è assimilabile a “una vera

condizione d’instabilità articolare” (doc. L). In questo contesto, è utile

segnalare che la tabella Suva n. 6.2 non prevede l’assegnazione di un’indennità

in caso d’instabilità lieve (ma soltanto in presenza di un’instabilità articolare

moderata o grave).

Infine, va rilevato

che in base alle tabelle Suva n. 5.2 e n. 6.2 se l’articolazione in questione è

affetta contemporaneamente da un’instabilità e da un’artrosi, di regola non

vi può essere cumulo ma si considera unicamente il tasso di menomazione più

elevato.

Secondo il TCA, la

medesima conclusione si giustifica a proposito della pretesa indennità per una

(supposta) limitazione della mobilità dell’articolazione del ginocchio

sinistro del ricorrente (del 5% secondo il dott. __________ – cfr. doc.

104).

In questo senso, va

osservato che, a margine della visita fiduciaria di controllo del 9 marzo 2023,

il dott. __________ ha misurato una flessione/estensione praticamente identica

alle due ginocchia (128-0-0° a destra, 120-0-0° a sinistra – cfr. doc. 111, p.

5). In occasione della sua consultazione del 2 febbraio 2023, il dott. __________

aveva invece riscontrato un “deficit funzionale antalgico con blocco rigido

poco oltre i 90°” al ginocchio sinistro (doc. 104, p. 3).

Questo Tribunale

giudica particolarmente pertinente l’osservazione del medico __________, secondo il quale nessuno degli specialisti che hanno avuto modo in

passato di visitare l’assicurato, ha mai refertato un deficit di mobilità al

ginocchio sinistro. Anzi, nell’ottobre 2021, il chirurgo ortopedico dott. __________

aveva refertato che “il paziente raggiunge i 120° attivamente con una

estensione completa” (cfr. doc. 35, p. 1).

Stante ciò, non

appare plausibile quanto sostenuto dal dott. __________, tanto più che soltanto

un mese dopo la sua consultazione, a margine della visita fiduciaria del 9

marzo 2023, il dott. __________ ha ritrovato la medesima flessione/estensione

misurata dal dott. __________.

In conclusione,

nemmeno da questo punto di vista l’insorgente ha diritto a un’indennità più

elevata rispetto a quella che gli è stata assegnata dall’assicuratore

resistente.

A questa Corte non

rimane che da discutere l’indennità relativa allo stato artrosico del

ginocchio sinistro, giustificante, secondo il medico fiduciario

dell’amministrazione, l’assegnazione di un’IMI del 7.5%.

A suo avviso, in

effetti, il ginocchio dell’assicurato è affetto da un’artrosi che interessa

esclusivamente il compartimento mediale (o interno) (e non anche quello esterno

[o laterale]), ragione per la quale, dato un “grado intermedio tra una forma

moderata ed una forma grave”, l’indennità ritenuta in applicazione della

tabella Suva n. 5.2 (15%) è stata divisa a metà (ottenendo appunto un 7.5%)

(cfr. doc. 97).

In una sentenza 35.2017.30

del 18 ottobre 2017, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a determinare l’entità

dell’IMI giustificato dal danno infortunistico a carico delle ginocchia. Anche

in quella fattispecie, la persona assicurata era affetta da artrosi

femoro-tibiale (in quel caso bilaterale) e anche in quella fattispecie lo

stesso dott. __________ aveva diviso a metà l’indennità prevista dalla tabella

5.2, considerando che l’artrosi concerneva un solo compartimento di ciascun

ginocchio (quello mediale del ginocchio destro, quello laterale del ginocchio

sinistro).

Questa Corte aveva giudicato non

sufficientemente convincente la valutazione del medico __________, ritenuto come

il suo modo di procedere fosse “… perlomeno discutibile poiché, se così fosse,

non si capirebbe per quale motivo la tabella 5.2 contempla anche una posizione

relativa alla “pangonartrosi”, ovvero un’artrosi che interessa entrambi

Fatti

i comparti del ginocchio, per la quale è prevista, in caso di grado

medio-grave, un’indennità del 30%. Proprio in questo senso, lo specialista

consultato dall’insorgente ha pertinentemente rilevato che “… a livello femoro tibiale

la definizione di artrosi non prevede una mezza artrosi ma una catalogazione

lieve media, medio/grave e grave.”.

Le perplessità che nella

fattispecie appena evocata avevano giustificato il rinvio degli atti per

complemento istruttorio, debbono certamente valere anche nel caso sub judice,

considerata l’identità degli approcci utilizzati dal medico fiduciario.

Già per questa sola ragione si

giustifica quindi di scostarsi dal suo parere.

Inoltre, la valutazione del dott.

__________ non convince nemmeno riguardo alla questione del peggioramento

prevedibile ai sensi dell’art.

36 cpv. 4 OAINF.

A tal proposito, è utile

ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la regola secondo la quale

occorre tenere adeguatamente conto di un peggioramento prevedibile al momento

della determinazione del tasso dell’indennità, concerne soltanto i

peggioramenti la cui insorgenza è verosimile e – cumulativamente – la cui

entità è quantificabile (cfr. STF

8C_494/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 6.2, non pubblicato in DTF 141 V 1: “Im

Übrigen sind Verschlimmerungen des Integritätsschadens zu berücksichtigen, wenn

sie als wahrscheinlich prognostiziert und damit auch geschätzt werden können

(RKUV 1995 Nr. U 228 S. 192 E. 3a).”).

In concreto, le indicazioni

fornite al riguardo dal fiduciario appaiono, almeno a prima vista,

contraddittorie. In effetti, nel rapporto relativo alla visita di controllo del

9 marzo 2023 (cfr. doc. 111), esaminato il materiale iconografico a sua

disposizione, egli ha considerato “verosimile” che il ginocchio sinistro

è affetto da una “patologia artrosica verso un’evoluzione di un quadro

pangonartrosico”, disquisendo in seguito in merito ai relativi tempi

d’insorgenza (“progressione lenta o quanto meno subdola”). Nelle sue

successive prese di posizione, da ultimo ancora in quella del 3 luglio 2023 (doc.

XIV 1), il dott. __________ ha invece espresso dei dubbi circa la probabilità stessa

che l’attuale quadro artrosico del ginocchio sinistro evolva in futuro in una

pangonartrosi (“… ci induce ad assumere un atteggiamento di prudenza perché

secondo il principio della probabilità preponderante, non vi sono i presupposti

per dovere ammettere una sicura evoluzione della problematica di cui si discute

in pangonartrosi.”).

Tutto ben considerato, in merito all’entità della menomazione

dell’integrità legata al quadro artrosico del ginocchio sinistro, nel caso di

specie emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno

lievi, circa l’affidabilità dei referti sui quali l’istituto assicuratore

convenuto ha fondato la decisione impugnata, dubbi che inducono questo

Tribunale a scostarsene.

2.10. In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.

Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung)

bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit

der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

Considerandi

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).”

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere di un proprio medico interno.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.9., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a determinare l’entità dell’IMI spettante

al ricorrente in ragione del danno infortunistico a carico del ginocchio

sinistro.

2.11

Visto l’esito

del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un sindacato,

l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti