35.2023.33
Discussa è l'entità dell'IMI spettante all'assicurato. Rinvio atti per esecuzione perizia esterna in quanto presenza di lievi dubbi circa parere medico interno (valutazione stato artrosico del ginocchio sx/questione del peggioramento prevedibile)
28 agosto 2023Italiano38 min
consultato dall’insorgente ha pertinentemente rilevato che “… a livello femoro tibiale
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.33
mm
Lugano
28 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 6 agosto 2021, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di operaio meccanico e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è scivolato nel manovrare un muletto manuale e ha riportato una distorsione
al ginocchio sinistro.
La RMN del ginocchio sinistro del
12 agosto 2021 ha evidenziato la rottura del menisco mediale in presenza di una
condropatia in gonartrosi (doc. 21).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il lavoro ha potuto essere
ripreso a tempo pieno a contare da aprile 2022 (cfr. doc. 74).
Da notare che dagli atti risulta
che nel 2010 l’assicurato era già rimasto vittima di un infortunio al medesimo
ginocchio, sempre a carico dell’CO 1, a seguito del quale si era dovuto
sottoporre a due interventi artroscopici.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 gennaio 2023,
l’amministrazione ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 7.5% (doc. 101).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto di RI 1 (doc. 103), in data 28 marzo 2023, l’CO 1
ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 113).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2 maggio
2023, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli
un’IMI complessiva del 15%.
A sostegno della propria pretesa,
il patrocinatore fa in sostanza valere che il TCA dovrebbe fondare il proprio
giudizio sulle valutazioni agli atti dello specialista privatamente consultato
dall’insorgente, anziché sul parere espresso dal medico fiduciario
dell’assicuratore convenuto, eventualmente, a fronte di “due valutazioni
specialistiche discordanti per quanto concerne l’ammontare dell’IMI da
riconoscere”, disporre “una perizia medico-specialistica neutra” (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegati).
1.5. In data 30 maggio 2023, il
rappresentante del ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
L’assicuratore resistente si è
pronunciato in merito il 6 giugno 2023 (doc. VII).
1.6. In corso di causa, questo Tribunale
ha interpellato il medico __________ dell’CO 1, il quale è stato invitato a
precisare il senso di una sua affermazione contenuta nell’apprezzamento del 23 maggio
2023 (doc. IX).
La risposta del dott. __________
è pervenuta il 20 giugno 2023 (allegato al doc. X).
Il patrocinatore dell’assicurato
ha preso posizione al riguardo il 26 giugno 2023, producendo una nuova
relazione medica del dott. __________ (doc. XII + allegato).
Le considerazioni enunciate da
quest’ultimo sono state commentate criticamente dal dott. __________, con
apprezzamento datato 3 luglio 2023 (allegato al doc. XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del
25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con
scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire
da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in
seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano
Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, litigiosa è unicamente
l’entità dell’IMI spettante all’assicurato a dipendenza dell’evento
infortunistico del 6 agosto 2021.
2.3. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare
massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata
secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.4. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono
esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nel caso di specie, l’amministrazione,
sentito il parere del proprio medico specialista interno, ha assegnato
all’assicurato un’IMI del 7.5% (cfr. doc. 113, p. 3 s.).
Dalle tavole processuali emerge
in effetti che, con rapporto del 12 dicembre 2022, il dott. __________, spec.
in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso la seguente valutazione
della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente:
" (…).
1 Reperti
L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli in
seguito a distorsione ginocchio sinistro del 04.01.2010 con lesione del corno
posteriore della pars intermedia del menisco mediale trattata con intervento
artroscopico e meniscectomia mediale del 01.03.2010 e nuovo intervento di
meniscectomia mediale in data 12.07.2010 (Inf. nr. __________).
Presenza di artrosi del compartimento femoro-tibiale mediale (PD
dott. med. __________ 11.11.2010).
Distorsione ginocchio sinistro il 06.08.2021 con lesione menisco
mediale a livello del corpo corno posteriore trattata conservativamente (RM
12.08.2021) (Nr. infortunio __________).
2 Valutazione del danno all’integrità
7,5%
3 Motivazione
In base alla tabella 5.2 Suva per un’artrosi femoro-tibiale di
grado moderato è assegnato un valore tra il 5% e il 15% mentre per un’artrosi
femoro-tibiale di grado grave è valutato un valore tra il 15% e il 30%. Dalla visione
delle immagini della RM del ginocchio del 26.05.2022, della Rx del 14.10.2021,
della TAC del 13.09.2021, della Rx del 12.08.2021, della RM del 23.12.2021 e
dalla lettura del referto radiologico dell’ortoradiogramma destro e sinistro
del 23.12.2021 emerge una condizione del ginocchio sinistro affetta da
patologia artrosica coinvolgente il comparto mediale del ginocchio sinistro di
grado intermedio tra una forma moderata ed una forma grave, ragion per cui
appare giusto considerare un valore del 15% che rappresenta sia il valore
percentuale massimo di un’artrosi femoro tibiale di grado moderato che il
valore percentuale minimo di un’artrosi femoro-tibiale di grado grave. Tale
valore del 15% viene diviso a metà in quanto il comparto interessato dalla patologia
artrosica degenerativa ossia il comparto interessato dai due eventi
infortunistici a carico della CO 1, è il solo comparto mediale, ragion per cui
appare congruo assegnare un valore IMI del 7,5%.” (doc. 97)
Nel quadro della procedura di
opposizione, è stata prodotta una relazione medico-legale del dott. __________,
spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________.
A suo avviso, RI 1 avrebbe
diritto a un’IMI del 15%, e ciò in base alle seguenti considerazioni:
" (…).
• Tabella 2 indennità
per menomazione dell’integrità a norma della LAINF da alterazioni funzionali
agli arti inferiori: ginocchio mobile tra 0-90°: 10%. Per tale riferimento
tabellare il sottoscritto, stante l’obiettività repertata, prende in
considerazione un valore pari alla metà circa (5%), stante il blocco funzionale
rigido-antalgico della flessione di ginocchio poco oltre i 90°.
• Tabella 5
indennità per menomazione dell’integrità a norma della LAINF per artrosi:
artrosi femoro-tibiale moderata: 5-15%, artrosi femoro-tibiale grave: 15-30%.
Si prende in considerazione un valore tabellare pari a circa l’8%, ovverosia un
valore poco superiore a quello intermedio a quello tra artrosi moderata ed
artrosi grave (cfr. RM, deponente per riduzione dell’interlinea mediale di
almeno un Alhback grado 2 con condropatia), da dividere per due stante
l’interessamento, allo stato, del solo comparto mediale, condizione che ad onor
del vero non protegge l’assicurato da una verosimile precoce evoluzione verso
un quadro pangonartrosico.
• Tabella 6
indennità per menomazione dell’integrità a norma della LAINF per instabilità
articolari: instabilità di ginocchio, uno o entrambi i legamenti collaterali:
da importante a grave: da 0 a 8°. Ovviamente secondo un criterio parimenti
analogico, non considerando i riferimenti tabellari la voce afferente ad esiti
di meniscectomia (nel caso di specie peraltro recidiva), si prende in debito
conto di circa il 4%, stante la positività dei segni per meniscopatia e la
conseguente instabilità capsulo-legamentosa.
Appare ben evidente dagli accertamenti clinico-strumentali esibiti
e dell’obiettività direttamente repertata in sede di visita del sottoscritto
come il riverbero disfunzionale del quadro artrosico femoro-tibiale, probabile
conseguenza dell’alterato asse di carico esito delle plurime lesioni meniscali,
si sia concretizzato in una deviazione assiale tale da far porre indicazione
chirurgica di osteotomia correttiva valgizzante in paziente con morfotipo varo
a sinistra, di fatto solo momentaneamente procrastinata, in relazione alla
temporanea efficacia dei cicli fisico-riabilitativi posti in atto
dall’assicurato e che hanno solo in parte emendato il corteo clinico-subiettivo
sintomatologico offerto.” (doc. 104)
In data 9 marzo 2023,
l’assicurato è stato visitato dal dott. __________ al fine di rivalutare l’IMI.
In questo contesto, egli ha preso posizione su ognuna delle componenti
evidenziate dallo specialista privatamente interpellato dal ricorrente.
Trattandosi della pretesa limitazione
della mobilità dell’articolazione del ginocchio sinistro, il medico __________
ha dichiarato di non poter condividere la valutazione del dott. __________ in
quanto “… dall’esame obiettivo eseguito durante la visita medico assicurativa
del 09.03.2023 è emerso un valore di flessione attiva del ginocchio sinistro di
120°, quadro clinico non assimilabile a quello rappresentato da un ginocchio
mobile tra i 0° e i 90°.”.
A proposito della pretesa instabilità
articolare, il dott. __________ ha rilevato che dalla pregressa
documentazione medica, così come dalle risultanze della visita da lui eseguita,
non è emersa l’esistenza di un’instabilità, con la precisazione che “la
presenza di un test del cassetto elongato con un buon arresto rigido non è
assimilabile ad un quadro di instabilità di ginocchio di grado importante
(medio-grave).”.
Per quanto riguarda l’artrosi
femoro-tibiale, il fiduciario dell’CO 1 ha messo in dubbio che l’assicurato
sarebbe portatore di un Alhback di grado 2, “… non essendo presente la canonica
occlusione dello spazio intra-articolare dovuta all’aderenza delle due pareti
(obliterazione), ma si osserva solo una riduzione dello spazio; ne è riprova il
fatto che l’assicurato, nonostante il quadro gonartrosico mediale, riesca
nell’espletamento delle normali funzioni della vita lamentando dolori
prevalentemente sotto carico.”. D’altro canto, egli ha parimenti contestato il
fatto che l’evoluzione verso un quadro pangonartrosico, da lui ritenuto
verosimile, possa essere ritenuta precoce, ovvero anticipata rispetto alla
norma, in quanto “…, dalla lettura della documentazione medica agli atti emerge
l’oggettività che già all’interno del rapporto medico del dr. __________, FMH
chirurgia ortopedica del 12.11.2010, fu riscontrata una gonartrosi
femoro-tibiale mediale incipiente con uno spazio articolare femoro-tibiale al
ginocchio sinistro più stretto medialmente rispetto al lato destro, con
un’ortoradiogramma che rilevava un asse della gamba sinistra in varo già di 30°
e considerando che dopo una finestra temporale di 12 anni riscontriamo la
presenza di una patologia artrosica sempre e solo localizzata al compartimento
mediale, con un grado d’interessamento della cartilagine articolare
femoro-tibiale mediale affetto da condropatia senza la contestuale presenza di
uno squadramento dei profili dei piatti tibiali e senza un appuntimento delle
spine tibiali con uno spazio radiotrasparente della rima articolare ridotto ma
mantenuto, senza la presenza di cisti e osteofitosi, senza sublussazioni, senza
disallineamento, senza anchilosi fibrosa e senza la formazione di corpi liberi
intrarticolari di natura ossea e cartilaginea, con presenza di un
assottigliamento delle cartilagini articolari e assenza d’alterazioni ossee e
periarticolari sclerosi dell’osso subcondrale e profilo delle rime articolari
ancora lineare, fanno rilevare una presumibile evoluzione verso un quadro
pangonartrosico non verosimilmente precoce, ma in analogia ai modici
cambiamenti lesionali progrediti degli ultimi 12 anni, ad una progressione
lenta o quanto meno subdola, dovendo considerare anche la probabile evolutività
futura; è chiaro che l’assicurato in luogo a cambiamenti importanti del quadro
attuale in una forma pangonartrosica potrà sempre annunciarsi per una
rivalutazione dell’IMI in futuro. Si ricorda inoltre che nella valutazione
dell’evolutività futura occorre essere piuttosto prudenti limitandosi ad una
evolutività prevalentemente probabile.” (doc. 111).
Le considerazioni espresse dal
dott. __________ sono state criticamente commentate dallo specialista in
medicina legale e delle assicurazioni interpellato dall’insorgente, con
rapporto datato 28 aprile 2023.
In merito all’aspetto riguardante
la limitazione della mobilità, il dott. __________ ha obiettato che in
occasione dell’esame clinico da lui eseguito “… ha repertato un blocco
funzionale rigido antalgico poco oltre i 90°, pertanto il riferimento tabellare
appare pertinente, e neppure considerato nei livelli di range elevati, proprio
a seguito di un’obiettività che appare suscettibile di un apprezzamento
soggettivo, anche in considerazione della reazione antalgica del paziente nel
corso della visita e dello stato di compenso funzionale, che come noto potrebbe
variare in base a differenti fattori influenzanti, sia interni che esterni.”.
Per quanto concerne invece la
questione dell’instabilità articolare, egli ha rilevato che “… nella
richiesta (4%, n.d.r.) si era fatto esplicito riferimento ad un criterio
meramente “analogico”, non considerando i riferimenti tabellari la voce
afferente ad esiti di meniscectomia (come nel caso di specie, peraltro
recidiva), che in tal caso non troverebbero nessuna tutela valutativa. Inoltre,
è lo stesso dr. __________ che nella sua obiettività descrive “… notata minima
lassità capsulo-legamentosa con test di Lachmann e del cassetto elongativi con
buon arresto rigido”, ora, lungi dall’assimilare tale quadro ad una vera
condizione d’instabilità articolare, con criteri di verosimiglianza
preponderante e considerando anche gli esiti di meniscectomia (se è vero che le
strutture meniscali rivestano un qualche ruolo nell’assetto dinamico-posturale
dell’articolazione del ginocchio), appare del tutto equo considerare una seppur
minima componente percentualistica del danno afferente a tale aspetto
lesivo-menomativo.”.
Infine, trattandosi dell’artrosi
femoro-tibiale, il medico legale ha fatto valere, a proposito dell’entità
della riduzione dell’interlinea mediale, che il preteso Alhback di grado 2 è “…
ben documentato da una precisa refertazione di indagine RM mirata presa in
considerazione dal Dr. __________, ortopedico, che citava testualmente: “… RM
ginocchio sinistro: rottura meniscale mediale con estrusione, riduzione
dell’interlinea mediale di almeno un Alhback grado 2 con condropatia … leggero
edema osseo …”, pertanto appare evidente la discrepanza valutativa con
corrispettivo specialista.” (doc. L).
Unitamente alla risposta di
causa, l’amministrazione ha prodotto un ulteriore apprezzamento del dott. __________,
il cui tenore è segnatamente il seguente:
" (…) In
primis si ribadisce ancora una volta l’assenza di alcuna instabilità articolare
al ginocchio sinistro del signor RI 1: agli esperti della materia di chirurgia
ortopedica è palesemente noto che il riscontro di un test del cassetto
anteriore elongato con un buon arresto rigido al ginocchio non è di per sé
derimente a determinare un’instabilità sul piano sagittale del ginocchio; come
già riportato all’interno del rapporto medico del 21.03.2023 relativo alla visita
medico-assicurativa del 09.03.2023, nella visita del dott. med. __________, FMH
in chirurgia ortopedica del 15.09.2021, nella visita del dott. med. __________,
FMH in chirurgia ortopedica del 14.10.2021, nella visita del dott. med. __________,
FMH in chirurgia ortopedica del 23.12.2021, nella visita del dott. __________
del 18.07.2022 e pure nella visita medico-assicurativa CO 1 eseguita in data
09.03.2023, non è stata mai diagnosticata una instabilità articolare del
ginocchio sinistro.
(…).
Analizzando le immagini della risonanza magnetica del ginocchio
sinistro del 26.05.2022, esame RM successivo a quello del 12.08.2021, è
visibile la persistenza di uno spazio articolare femoro-tibiale mediale seppure
ridotto, per cui sempre confrontandoci con un’interpretazione differente da
quella del dr. med. __________, resta la constatazione dell’assenza di una
obliterazione dello spazio articolare femoro tibiale mediale del ginocchio
sinistro del signor RI 1; in ogni caso tale constatazione assume poca valenza
discriminante ai fini valutativi in quanto la IMI del 7,5% assegnata
nell’apprezzamento medico del 12.12.2022 è in riferimento ad un’artrosi del
compartimento femoro-tibiale mediale di un grado intermedio tra una forma
moderata ed una forma grave (15%) e ritrovando tale patologia degenerativa al
solo comparto mediale si è ritenuto congruo assegnare un valore IMI del 7,5%,
tenendo conto anche del basso potenziale di evolutività di tale patologia come
chiaramente spiegato all’interno dell’apprezzamento medico del 21.03.2023
relativo alla visita medico assicurativa del 09.03.2023, (…).
Si preferisce infine non commentare quanto riportato dal dott. __________
all’interno del rapporto medico del 28.04.2023 dove viene certificato di aver
repertato durante la propria visita un blocco funzionale rigido antalgico nel
movimento attivo di flessione massimale del ginocchio poco oltre 90°, deficit
articolare flessorio del ginocchio mai diagnosticato, riscontrato e neppure
investigato dai differenti specialisti ortopedici che hanno visita l’assicurato
nell’arco degli ultimi 24 mesi. (…).” (doc. III 3)
In corso di causa, questo
Tribunale ha chiesto al dott. __________ di meglio esplicitare il senso
dell’affermazione contenuta nel suo apprezzamento del 23 maggio 2023, secondo
la quale “(…); in ogni caso tale constatazione assume poca valenza
discriminante ai fini valutativi in quanto la IMI del 7,5% assegnata
nell’apprezzamento medico del 12.12.2022 è in riferimento ad un’artrosi del
compartimento femoro-tibiale mediale di un grado intermedio tra una forma
moderata ed una forma grave (15%) e ritrovando tale patologia degenerativa al
solo comparto mediale si è ritenuto congruo assegnare un valore IMI del 7,5%,
tenendo conto anche del basso potenziale di evolutività di tale patologia come
chiaramente spiegato all’interno dell’apprezzamento medico del 21.03.2023
relativo alla visita medico assicurativa del 09.03.2023, (…).” (doc. IX).
Con risposta del 19 giugno 2023,
il medico __________ ha dichiarato in particolare quanto segue:
" (…) Da
tali constatazioni emerge un’unità di vedute con il dr. __________ sul giusto
indirizzo nel dover assegnare un valore percentuale IMI per un’artrosi
femoro-tibiale mediale indipendentemente dal fatto che sia presente o no uno
spazio articolare femoro-tibiale ridotto riferibile ad un grado Ahlback II, ad
un grado Ahlback I o ad una forma intermedia tra un grado I ed un grado II
(sebbene sia stato esaustivamente delucidato nel precedente apprezzamento
medico del 23.05.2023 che si tratti di un grado Ahlbach I), ove tale evenienza
assumerebbe poco valore discriminante ai fini valutativi, in quanto la
differenza tra i due valori percentuali IMI riportati sarebbe solo minima,
ossia dello 0,5%; inoltre, i ragionamenti logici deduttivi eseguiti si
sovrapporrebbero nei presupposti in quanto derivanti dai medesimi assiomi e
tale unità di vedute causative nell’inquadramento della valutazione secondaria
alle lesioni degenerative nel comparto femoro-tibiale mediale del ginocchio
sinistro del Sig. RI 1, appariva sufficiente a poter definire “di poca valenza
discriminante ai fini valutativi il concetto di cui si stesse dibattendo
(Ahlback I, Ahlback II o forma intermedia tra grado I e grado II Ahlback),
giungendo ad un quasi univoco risultato valutativo eseguendo ragionamenti
deduttivi sovrapponibili nella genesi e nel decorso sillogicamente. Le
differenze sostanziali consistevano nelle valutazioni temporali circa una
possibile evolutività futura in pangonartrosi al ginocchio sinistro del Sig. RI
1, ove in base alle delucidazioni offerte nei precedenti apprezzamenti medici è
chiarito che potrebbe sopraggiungere in una finestra temporale difficilmente
prognosticabile cronologicamente (o addirittura non avvenire del tutto!) se si
pensa che persino il sig. RI 1, durante la visita assicurativa del 21.03.2023
dichiarò che secondariamente al miglioramento sintomatologico notato al
ginocchio sinistro con la terapia conservativa, avrebbe rifiutato l’esecuzione
dell’intervento chirurgico proposto dal Dr. __________.
Infine, riguardo alla differenza di 0.5% di IMI che emerge tra le
due valutazioni, alla luce del quadro di basso potenziale di evolutività come
palesato all’interno dell’apprezzamento medico del 21.03.2023 relativo alla visita
medica del 09.03.2023, non è possibile condividere l’assegnazione dell’8%
richiesto dal Dr. __________ in quanto non vengono ben chiarite le motivazioni
scientifiche che ne sono alla base e i presupposti di una “verosimile precoce
evoluzione verso un quadro pangonartrosico” avanzati dal Dr. __________
appaiono non corroborati delle evidenze cliniche recenti e dalla visione delle
immagini strumentali.” (doc. X 1)
Da parte sua, con referto del 23
giugno 2023, il dott. __________ ha in sostanza ribadito gli stessi argomenti
che aveva sviluppato nel suo rapporto del 28 aprile 2023. In particolare, egli
ha osservato che è “… noto a tutti come la semplice probabilità non sia
elemento sufficiente (sentenza del TFA U 463/05 del 21.04.2006 consid. 2.2.1
con i riferimenti) ma si debba giocoforza ricorrere al criterio della
probabilità preponderante. In tal senso, si è più volte ribadito come sia un
dato di fatto la più volte posta indicazione specialistica chirurgica di
ulteriore artroscopia con resezione meniscale ampia ed osteotomia di
valgizzazione d’apertura mediale del ginocchio, di fatto solo momentaneamente
procrastinata dall’assicurato che ha coscienziosamente dato seguito alle
indicazioni terapeutiche conservative fornite dagli ortopedici curanti, in
grado di porre una mera temporanea e parziale soluzione emendativa del quadro
artrosico femoro-tibiale strumentalmente documentato. Rimandare pertanto ad una
(questa sì) ipotetica futura rivalutazione alla CO 1 per adeguare
l’inquadramento del danno in esiti di una opzione chirurgica (cui peraltro
nessuno è obbligato a sottoporsi) rasenta elementi ingiustamente “punitivi” da
parte del medico valutatore CO 1, a maggior ragione se si minimizzano o
addirittura negano i presupposti anatomo-disfunzionali (cfr. le plurime
valutazioni ortopediche disponibili che l’hanno motivata.” (doc. M).
Il medico di fiducia dell’amministrazione
ha ancora formulato alcune considerazioni inerenti la questione del prevedibile
peggioramento del quadro artrosito al ginocchio sinistro, con apprezzamento del
3 luglio 2023:
" (…) Se
volessimo condividere le valutazioni del dott. med. __________, ossia di una
accertata evoluzione in pangonartrosi del ginocchio sinistro alla luce delle
attuali evidenze lesionali, dopo una finestra temporale di 13 anni, avremmo già
dovuto incontrare un quadro lesionale evolutivo più pronunciato, tale da non
permettere all’assicurato di procrastinare un intervento chirurgico di
ulteriore artroscopia con resezione meniscale ampia ed osteotomia di
valgizzazione ed apertura mediale.
Tale constatazione è alla base dei ragionevoli dubbi che si
palesano nell’ottica valutativa circa la progressione oggettiva della patologia
artrosica al ginocchio sinistro del Sig. RI 1 che ci induce ad assumere un
atteggiamento di prudenza perché secondo il principio della probabilità
preponderante, non vi sono i presupposti per dovere ammettere una sicura
evoluzione della problematica di cui si discute in pangonartrosi. (…).” (doc.
XIV 1)
2.8. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in
seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.
5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo
2023 consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.9. Chiamata ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza, trattandosi innanzitutto della richiesta
indennità per una (pretesa) instabilità del ginocchio sinistro del
ricorrente (del 4% secondo il dott. __________ – cfr. doc. 104), questa
Corte ritiene di poter fare proprio il parere del medico __________ dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa con
alle spalle una vasta esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa,
secondo il quale da questo profilo non vi è diritto a un’IMI (cfr., ad esempio,
doc. 111).
Da un canto, dalla
pregressa documentazione medica (cfr., in particolare, i rapporti 14 ottobre
2021 e 3 febbraio 2022 del dott. __________ – doc. 35 e doc. 63; il rapporto 23
dicembre 2021 del dott. __________ – doc. 52) e dal referto relativo alla
visita __________ di controllo del 9 marzo 2023 (cfr. doc.
111, p. 5 s.), non risulta che il ginocchio sinistro dell’assicurato
presenti un’instabilità articolare di un qualche rilievo.
D’altro canto, è lo
stesso medico specialista interpellato dall’insorgente ad ammettere che la “minima
lassità capsulo-legamentosa” refertata in occasione del consulto fiduciario
del marzo 2023 (cfr. doc. 111), non è assimilabile a “una vera
condizione d’instabilità articolare” (doc. L). In questo contesto, è utile
segnalare che la tabella Suva n. 6.2 non prevede l’assegnazione di un’indennità
in caso d’instabilità lieve (ma soltanto in presenza di un’instabilità articolare
moderata o grave).
Infine, va rilevato
che in base alle tabelle Suva n. 5.2 e n. 6.2 se l’articolazione in questione è
affetta contemporaneamente da un’instabilità e da un’artrosi, di regola non
vi può essere cumulo ma si considera unicamente il tasso di menomazione più
elevato.
Secondo il TCA, la
medesima conclusione si giustifica a proposito della pretesa indennità per una
(supposta) limitazione della mobilità dell’articolazione del ginocchio
sinistro del ricorrente (del 5% secondo il dott. __________ – cfr. doc.
104).
In questo senso, va
osservato che, a margine della visita fiduciaria di controllo del 9 marzo 2023,
il dott. __________ ha misurato una flessione/estensione praticamente identica
alle due ginocchia (128-0-0° a destra, 120-0-0° a sinistra – cfr. doc. 111, p.
5). In occasione della sua consultazione del 2 febbraio 2023, il dott. __________
aveva invece riscontrato un “deficit funzionale antalgico con blocco rigido
poco oltre i 90°” al ginocchio sinistro (doc. 104, p. 3).
Questo Tribunale
giudica particolarmente pertinente l’osservazione del medico __________, secondo il quale nessuno degli specialisti che hanno avuto modo in
passato di visitare l’assicurato, ha mai refertato un deficit di mobilità al
ginocchio sinistro. Anzi, nell’ottobre 2021, il chirurgo ortopedico dott. __________
aveva refertato che “il paziente raggiunge i 120° attivamente con una
estensione completa” (cfr. doc. 35, p. 1).
Stante ciò, non
appare plausibile quanto sostenuto dal dott. __________, tanto più che soltanto
un mese dopo la sua consultazione, a margine della visita fiduciaria del 9
marzo 2023, il dott. __________ ha ritrovato la medesima flessione/estensione
misurata dal dott. __________.
In conclusione,
nemmeno da questo punto di vista l’insorgente ha diritto a un’indennità più
elevata rispetto a quella che gli è stata assegnata dall’assicuratore
resistente.
A questa Corte non
rimane che da discutere l’indennità relativa allo stato artrosico del
ginocchio sinistro, giustificante, secondo il medico fiduciario
dell’amministrazione, l’assegnazione di un’IMI del 7.5%.
A suo avviso, in
effetti, il ginocchio dell’assicurato è affetto da un’artrosi che interessa
esclusivamente il compartimento mediale (o interno) (e non anche quello esterno
[o laterale]), ragione per la quale, dato un “grado intermedio tra una forma
moderata ed una forma grave”, l’indennità ritenuta in applicazione della
tabella Suva n. 5.2 (15%) è stata divisa a metà (ottenendo appunto un 7.5%)
(cfr. doc. 97).
In una sentenza 35.2017.30
del 18 ottobre 2017, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha
rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a determinare l’entità
dell’IMI giustificato dal danno infortunistico a carico delle ginocchia. Anche
in quella fattispecie, la persona assicurata era affetta da artrosi
femoro-tibiale (in quel caso bilaterale) e anche in quella fattispecie lo
stesso dott. __________ aveva diviso a metà l’indennità prevista dalla tabella
5.2, considerando che l’artrosi concerneva un solo compartimento di ciascun
ginocchio (quello mediale del ginocchio destro, quello laterale del ginocchio
sinistro).
Questa Corte aveva giudicato non
sufficientemente convincente la valutazione del medico __________, ritenuto come
il suo modo di procedere fosse “… perlomeno discutibile poiché, se così fosse,
non si capirebbe per quale motivo la tabella 5.2 contempla anche una posizione
relativa alla “pangonartrosi”, ovvero un’artrosi che interessa entrambi
Fatti
i comparti del ginocchio, per la quale è prevista, in caso di grado
medio-grave, un’indennità del 30%. Proprio in questo senso, lo specialista
consultato dall’insorgente ha pertinentemente rilevato che “… a livello femoro tibiale
la definizione di artrosi non prevede una mezza artrosi ma una catalogazione
lieve media, medio/grave e grave.”.
Le perplessità che nella
fattispecie appena evocata avevano giustificato il rinvio degli atti per
complemento istruttorio, debbono certamente valere anche nel caso sub judice,
considerata l’identità degli approcci utilizzati dal medico fiduciario.
Già per questa sola ragione si
giustifica quindi di scostarsi dal suo parere.
Inoltre, la valutazione del dott.
__________ non convince nemmeno riguardo alla questione del peggioramento
prevedibile ai sensi dell’art.
36 cpv. 4 OAINF.
A tal proposito, è utile
ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la regola secondo la quale
occorre tenere adeguatamente conto di un peggioramento prevedibile al momento
della determinazione del tasso dell’indennità, concerne soltanto i
peggioramenti la cui insorgenza è verosimile e – cumulativamente – la cui
entità è quantificabile (cfr. STF
8C_494/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 6.2, non pubblicato in DTF 141 V 1: “Im
Übrigen sind Verschlimmerungen des Integritätsschadens zu berücksichtigen, wenn
sie als wahrscheinlich prognostiziert und damit auch geschätzt werden können
(RKUV 1995 Nr. U 228 S. 192 E. 3a).”).
In concreto, le indicazioni
fornite al riguardo dal fiduciario appaiono, almeno a prima vista,
contraddittorie. In effetti, nel rapporto relativo alla visita di controllo del
9 marzo 2023 (cfr. doc. 111), esaminato il materiale iconografico a sua
disposizione, egli ha considerato “verosimile” che il ginocchio sinistro
è affetto da una “patologia artrosica verso un’evoluzione di un quadro
pangonartrosico”, disquisendo in seguito in merito ai relativi tempi
d’insorgenza (“progressione lenta o quanto meno subdola”). Nelle sue
successive prese di posizione, da ultimo ancora in quella del 3 luglio 2023 (doc.
XIV 1), il dott. __________ ha invece espresso dei dubbi circa la probabilità stessa
che l’attuale quadro artrosico del ginocchio sinistro evolva in futuro in una
pangonartrosi (“… ci induce ad assumere un atteggiamento di prudenza perché
secondo il principio della probabilità preponderante, non vi sono i presupposti
per dovere ammettere una sicura evoluzione della problematica di cui si discute
in pangonartrosi.”).
Tutto ben considerato, in merito all’entità della menomazione
dell’integrità legata al quadro artrosico del ginocchio sinistro, nel caso di
specie emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno
lievi, circa l’affidabilità dei referti sui quali l’istituto assicuratore
convenuto ha fondato la decisione impugnata, dubbi che inducono questo
Tribunale a scostarsene.
2.10. In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.
Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten
zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei
nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung)
bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit
der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).
Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im
Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise
einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der
konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
Considerandi
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In
una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale
che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).”
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Infine,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo
parere di un proprio medico interno.
Per le ragioni già
diffusamente esposte al considerando 2.9., si giustifica
pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio
degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento
peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a determinare l’entità dell’IMI spettante
al ricorrente in ragione del danno infortunistico a carico del ginocchio
sinistro.
2.11
Visto l’esito
del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un sindacato,
l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.12
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato
l’importo di fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti