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Decisione

35.2023.34

L’istituto assicuratore resistente era legittimato a negare ab initio il diritto alle prestazioni per l’evento infortunistico per il motivo che non è stata sufficientemente dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro

26 giugno 2023Italiano41 min

di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.34

PC/sc

Lugano

26 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 aprile 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 16 dicembre 2022, la __________

(di seguito: __________) ha trasmesso all’CO 1 l'annuncio d'infortunio del 24

novembre 2022 della propria cliente __________, succursale di __________ (di

seguito: __________) dal quale risulta che, il 19 novembre 2022, RI 1 (dipendente

della __________ a tempo pieno e per una durata indeterminata dal 1° ottobre

2022 in qualità di capo-muratore) era rimasto vittima di un infortunio presso

il proprio domicilio di __________ (doc. 7).

1.2. Esperiti gli accertamenti

amministrativi del caso, con decisione formale del 1° marzo 2022,

l’assicuratore ha negato il diritto a prestazioni in relazione all’evento infortunistico

del 19 novembre 2022. A suo avviso, nel caso di specie, non sarebbe “provato

che al momento dell’evento lei fosse operativo presso la ditta __________,

succursale di __________, __________, alle condizioni indicate nella notifica

d’infortunio.” (doc. 62).

A seguito dell’opposizione

interposta il 21 marzo 2023 dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 73), in data

6 aprile 2023, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione,

precisando che “i documenti che sono stati trasmessi alla CO 1 non

permettono di ammettere che, secondo il criterio della probabilità

preponderante, RI 1 al momento dell'evento dichiarato, era attivo presso la __________

succursale di __________ alle condizioni enunciate sull'annuncio d'infortunio.

(…). Riassumendo preso atto degli argomenti fatti valere con l'opposizione e

della documentazione prodotta la CO 1 non può che confermare che il 19.11.2023 RI

1 non era attivo per conto della __________, succursale di __________, quale

capo-muratore” (doc. 80).

1.3. Con tempestivo ricorso dell’8

maggio 2023, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, venga accertata l’esistenza di un rapporto

di lavoro con la ditta __________, al momento in cui è occorso l’infortunio e

che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto, affinché determini

l’estensione e la durata della copertura assicurativa e del diritto

all’indennità giornaliera, argomentando in particolare quanto segue:

" (…)

10. La CO 1 non ha innanzitutto tenuto in considerazione il

contratto di lavoro trasmesso a suo tempo e che conferma il rapporto lavorativo

con la __________, succursale di __________ a contare dal 1. ottobre 2022. Si

ribadisce che tale contratto è una prova inconfutabile in tale senso.

11. La CO 1 non ha poi tenuto in considerazione i salari versati.

Agli atti figura la distinta del pagamento del salario per il mese

di ottobre 2022, controfirmata dall'assicurato.

La CO 1 ha controbattuto che la prova del pagamento dei salari non

è controfirmata dal datore di lavoro e che non è stata fornite la prova del

pagamento del salario di novembre 2022. La contestazione è chiaramente

infondata. Difatti, nel frattempo essa aveva ricevuto anche il certificato di

salario per l'anno 2022 sottoscritto dal datore di lavoro che attesta il

pagamento dei salari in discussione. È dunque pretestuoso pretendere che venga

sottoscritta la prova del pagamento del salario come indicato al consid. 10

della decisione impugnata. Innanzitutto, va sottolineato che è prassi costante

che quando si salda un debito, è il creditore che firma la ricevuta e non già

il debitore. Secondariamente, la prova di cui la CO 1 critica la mancanza è in

realtà già agli atti. La firma sul certificato di lavoro è difatti sufficiente

e conferma il pagamento del salario. Si invita poi la CO 1 ad indicare per

quale motivo il documento sarebbe "incomprensibile", non

avendo motivato la sua affermazione. Il certificato di salario è difatti stato

allestito come accade usualmente e riporta dei dati chiaramente comprensibili.

Senza ragione la CO 1 censura poi il fatto che sul certificato di salario

figura anche il pagamento dell'indennità per "vitto, alloggio" di CHF

432, sostenendo che non figura nulla in proposito nel contratto di lavoro. La

cfr. 5 dello stesso prevede infatti il rimborso delle spese sopportate dal

lavoratore per esigenze professionali. Considerato che il lavoratore era attivo

a __________, gli stata pagata l'indennità in discussione per i pasti fuori

casa.

In merito agli errori di calcolo nel conteggio dei contributi FAR.

e CPC messi in luce dalla CO 1, non si può che prenderne atto, ma certamente a

causa di questi non deve patire il lavoratore. Il signor RI 1 è difatti capo

muratore e non contabile e non dispone delle conoscenze per contestare il

conteggio allestito dal datore di lavoro.

È ben vero che non è stata versata la quota parte della

tredicesima. Tuttavia, va pure sottolineato che il datore di lavoro ha versato

il salario completo per il mese di novembre 2022 sebbene non vi fosse tenuto in

base all'art. 324b CO.

Che il salario sia stato versato in contati piuttosto che su un

conto bancario non è di rilievo dal momento che le prove agli atti (conteggio

salario e certificato di salario per il 2022) dimostrano che lo stesso è stato effettivamente

pagato e che creditore e debitore le confermano.

12. Neppure possono essere negate totalmente e nemmeno parzialmente le

prestazioni in discussione solo perché il conteggio delle ore è stato trasmesso

nel corso della procedura di opposizione come pure il programma lavori. I

documenti sono ora agli atti e ciò è sufficiente. Come scritto in precedenza,

l'assicurato non deve sopportare svantaggi per asserite mancanze del datore di

lavoro. Il signor RI 1 si è difatti dovuto rivolgere alla scrivente legale per

far valere i propri diritti e grazie all'intervento della sua rappresentante si

è potuto rimediare.

D'altra parte, la procedura di opposizione serve anche a supplire

ad eventuali mancanze. Se così non fosse, la stessa sarebbe svuotata di parte

della sua funzione.

13. A torto si rifiuta il versamento delle prestazioni in discussione poiché la

CO 1 ritiene che non sarebbe possibile che il signor RI 1 sia stato attivo solo

su un cantiere. Egli non si può inventare di essere stato attivo su altri

cantieri quando in realtà egli ha lavorato sempre a __________. Vi sono agli

atti anche le dichiarazioni di altri lavoratori che erano attivi in quel

frangete in tale luogo.

Egli ha svolto le usuali attività di un capo muratore. Ha

organizzato il lavoro in corso, assegnato i compiti, sorvegliato l'esecuzione e

lavorato manualmente per realizzare l'opera commissionata. Sono pure state

prodotte le giornaliere che il signor RI 1 era tenuto a compilare e

sottoscrivere giornalmente per il suo datore di lavoro. Egli era infatti tenuto

a dimostrare e garantire al suo datore di lavoro, su quale cantiere era

impiegato e quante ore aveva svolto ogni giorno. La compilazione del formulario

è requisito imposto dal datore di lavoro per percepire il salario. In poche

parole: se non vengono attestate le ore svolte, non viene versato il salario.

Malgrado che tale prova sia stata versata agli atti, non è stata tenuta in

considerazione né spesa una parola in proposito, ciò che non è ammissibile.

Per fugare ogni dubbio, si chiede l'audizione dei signori __________

(direttore) e __________ (contabile) della __________ nonché dei colleghi di

lavoro che hanno sottoscritto le dichiarazioni già prodotte in sede di

opposizione.

(…).

14. La CO 1 non ha volutamente preso in considerazione tutte le prove presenti

agli atti che attestano la sussistenza del rapporto lavorativo e il conseguente

diritto del signor RI 1 alle prestazioni in discussione. Oltre a quanto già messo

in luce, si ricorda pure che il datore di lavoro ha pagato i premi

all'assicurazione infortuni anche per il ricorrente. Visto l'atteggiamento di

parte della CO 1, di questo non si fa, evidentemente menzione nella sua

decisione. Ora, se non vi fosse un contratto di lavoro effettivo, per quale

motivo il datore di lavoro avrebbe pagato i contributi anche per l'insorgente?

15. Tutti gli elementi messi in luce con l'opposizione o nella presente sede

provano che il signor RI 1 era ed è lavorativamente, alle dipendenze della __________,

succursale di __________, che altrimenti non gli avrebbe corrisposto il

salario, non avrebbe attestato a più riprese la sua assunzione e il relativo

rapporto lavorativo in essere e non avrebbe proceduto al pagamento degli oneri

sociali che ne derivano.

La CO 1 ha volutamente preso in considerazione solo alcuni aspetti

per rifiutare a torto le prestazioni.

Si ritiene dunque che il signor RI 1 ha pienamente adempiuto i

suoi doveri di collaborazione verso l'ente assicurativo e che nessun dubbio

possa sussistere in merito al rapporto lavorativo in essere. All’insorgente

vanno corrisposte le prestazioni assicurative a seguito dell'infortunio che ha

subito. (…)” (cfr. doc. I, pag. 4-8).

A sostegno delle proprie

argomentazioni, l’avv. RA 1 ha richiamato svariati documenti già prodotti

davanti all’CO 1 (doc. 1-14) e ha domandato l’audizione testimoniale dei

signori __________ (direttore), __________ (contabile) e __________ (dipendente)

della __________ (cfr. doc. I, pag. 6 8).

1.4. Con risposta di causa del 24

maggio 2022, l'CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, dopo avere versato agli atti

l'incarto LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.5. Il 1° giugno 2023, l’avv. RA 1 si è

in sostanza riconfermata nelle proprie tesi e conclusioni (cfr. doc. V). In

particolare, la rappresentante ha osservato quanto segue:

" (…) Dalla

risposta pervenuta il signor RI 1 ha appreso che il suo datore di lavoro non

l'ha ancora notificato alla cassa pensione. Per tale ragione con scritto 31

maggio 2023 qui allegato egli si è rivolto alla __________ chiedendo

spiegazioni, dal momento che gli era stato promesso che dopo il periodo di

prova sarebbe stato annunciato. Egli ha altresì chiesto di essere annunciato

quanto prima.

Si ribadisce che eventuali mancanze commesse dal datore di lavoro

non devono ripercuotersi negativamente sul signor RI 1.”

Ella ha quindi prodotto la

lettera raccomandata inviata dal suo patrocinato alla succursale di __________

della __________ e la relativa ricevuta postale (doc. B).

1.6. Il doc. V è stato trasmesso, per

conoscenza, alla patrocinatrice dell’CO 1 (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, litigiosa è la

questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a

negare ab initio il diritto alle prestazioni per l’evento infortunistico

accaduto il 19 novembre 2022 per il motivo che non sarebbe sufficientemente

dimostrato che tra RI 1 e la __________ sussisteva un rapporto di lavoro,

oppure no.

2.3. Giusta l’art. 1a cpv. 1

lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i

lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti,

Fatti

i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori

d'apprendistato o protetti (lett. a).

L’art. 1 OAINF precisa, da parte

sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della

legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della

legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(AVS).

Secondo costante giurisprudenza,

la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività

lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti

contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche.

I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle

indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

In genere, va ritenuto

esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di

lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente

dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico

specifico.

Questi principi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161

consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del

22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

Va sottolineato come la LAINF

includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non

sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività

di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale.

Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta

all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un

accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o

contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima

comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di

lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di

conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF

141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021,

consid. 2.3).

2.4. Mediante la revisione dell’OAINF

entrata in vigore il 1° gennaio 1998, si è mirato essenzialmente a migliorare

il coordinamento con altre assicurazioni sociali, trattandosi segnatamente di

delimitare il concetto di lavoratore (RAMI 1998 p. 71, DTF 130 V 556 consid.

3.4.1). Lo scopo di un migliorato coordinamento del diritto delle differenti

assicurazioni sociali è stato perseguito anche con la LPGA (DTF 130 V 344

consid. 2.2). Date queste premesse, appare dunque giustificato applicare la

giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, riguardante la prova dell’esercizio effettivo di un’attività

lavorativa dipendente, anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni.

Per il diritto all’indennità di

disoccupazione è richiesto che venga svolta, entro il termine quadro,

un’occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 12 mesi (cfr. art. 13

cpv. 1 LADI). Conformemente alla giurisprudenza, l’esercizio di un’occupazione

di per sé soggetta a contribuzione è costitutivo dei periodi di contribuzione,

se e nella misura in cui è stato effettivamente pagato un salario. Con

l’esigenza della prova di un pagamento effettivo del salario si devono e

possono impedire gli abusi, nel senso di accordi fittizi tra datore di lavoro e

lavoratore. Quale prova dell’effettivo flusso di salario bastano le ricevute

dei versamenti effettuati su un conto postale o bancario di cui è titolare il

lavoratore. Per quanto concerne invece i pretesi pagamenti in contanti entrano

in linea di conto le quietanze di salario e le informazioni fornite dai

colleghi (eventualmente sotto forma di testimonianze). Costituiscono tutt’al

più degli indizi a favore del pagamento effettivo di un salario, le

attestazioni del datore di lavoro, i conteggi di salario sottoscritti dal

lavoratore, le dichiarazioni d’imposta, nonché le iscrizioni nel conto

individuale (DTF 131 V 444 consid. 1.2 e riferimenti). Di regola, occorre

fondarsi sulle registrazioni figuranti nelle distinte di salario, le quali

vanno considerate corrette fino a prova del contrario (STF U 294/99 del 16

febbraio 2001 consid. 4b).

Qualora il titolare del diritto

non riesca a fornire la prova dell’effettivo percepimento del salario, in

particolare a fronte dell’assenza di regolari bonifici su un conto postale o

bancario aperto a suo nome, se viene negato il presupposto dell’adempimento del

periodo di contribuzione (minimo) ex art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione

con l’art. 13 cpv. 1 LADI, è come se egli avesse rinunciato totalmente a una

retribuzione. Una rinuncia al salario non può tuttavia essere ammessa con

leggerezza. La forma del pagamento del salario è di principio libera, anche

quando esso viene regolarmente pagato in contanti oppure bonificato su un conto

postale o bancario indicato dal lavoratore.

È pertanto rilevante la questione

di sapere se l’attività esercitata sia sufficientemente verificabile. Alla

prova del pagamento effettivo del salario non può certamente essere attribuito

il significato di un presupposto autonomo del diritto, ma piuttosto quello di

un indizio rilevante, eventualmente decisivo nei casi problematici (ARV 2007 p.

45 consid. 2.2).

L’onere di provare che i salari

sono stati effettivamente pagati, incombe alla persona assicurata (STF C 5/06

del 28 marzo 2006 consid. 2.3; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021,

consid. 2.4).

2.5. In materia di assicurazioni

sociali, il giudice fonda generalmente la sua decisione su quei fatti che, pur

non essendo stati accertati in modo irrefutabile, appaiono come i più

verosimili. Non basta pertanto che un fatto possa essere considerato soltanto

come un’ipotesi possibile; la verosimiglianza preponderante richiede che, da un

punto di vista oggettivo, dei motivi importanti parlino a favore della

correttezza di un’allegazione, senza che altre possibilità rivestano

un’importanza significativa o entrino ragionevolmente in linea di conto (DTF

139 V 176 consid. 5.3; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021, consid. 2.5).

2.6. Nel caso di specie, con la

decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore convenuto ha

sostenuto che, in base agli atti a disposizione, non risulterebbe

sufficientemente dimostrato che al momento in cui è accaduto il noto

infortunio, RI 1 fosse “attivo per conto della __________, succursale di __________,

quale capo-muratore” (doc. 80).

Per quanto qui più interessa,

dall’annuncio d’infortunio elaborato il 24 novembre 2022 dalla __________ (e trasmesso

all’CO 1 il 16 dicembre 2022 per il tramite della __________, che svolge

attività di tipo amministrativo-fiduciario per conto della __________ - cfr.

doc. 27) si evince, in particolare, che l’insorgente sarebbe entrato alle sue

dipendenze a far tempo dal 1° ottobre 2022, che la sua funzione sarebbe quella

di “capo muratore” e che il suo salario lordo mensile ammonterebbe a fr.

5’982 (+ fr. 634.09 quale indennità vacanze/festivi e fr. 498.50 quale quota

parte di tredicesima), per complessivi fr. 7'114.59/mese (doc. 7).

Dalle carte processuali emerge inoltre

che, in data 21 dicembre 2022, l’CO 1 ha chiesto alla __________ la seguente

documentazione: contratto di lavoro; conteggi di salario; rapporti di lavoro

(agenda, programmi di lavoro); ordini/bollettini di cantiere/resoconti ore

lavorate; estratti conto bancario o postale da cui rilevare il versamento del

salario; nel caso di pagamento dello stipendio in contanti, ricevute per i

pagamenti eseguiti; certificato di salario 2021; copia del suo annuncio

all'istituto di previdenza (LPP) o prova di copertura assicurativa; domanda /

conteggio di indennità per lavoro ridotto; ev. conteggi indennità giornaliera

da assicurazione perdita guadagno malattia; descrizione della sua funzione (doc.

12).

Copia di questo scritto è stata

inviata anche a RI 1, il quale è stato invitato a produrre “direttamente eventuali

copie dei documenti richiesti al suo datore di lavoro, qualora ne fosse in

possesso” (doc. 10).

In seguito, l’amministrazione ha

ricevuto un documento denominato “contratto di lavoro” (di seguito:

contratto di lavoro) datato 1° ottobre 2022 (doc. 20), dal quale risulta, segnatamente,

che il ricorrente sarebbe attivo quale capo-muratore presso la ditta dal 1°

ottobre 2022 a tempo pieno (100% “ore di lavoro come da calendario CPC”)

e per una durata indeterminata, percependo un salario lordo di fr. 5’982/mese (+

tredicesima) (cfr. p.ti 1, 2, 3, 4 del citato contratto). È inoltre previsto

che “nel caso in cui per esigenze professionali, Lei dovesse sostenere delle

spese per conto della società __________, succursale di __________ le stesse le

verranno rifuse se debitamente documentate” (p.to 5 del citato contratto) e

che “dallo stipendio lordo verranno prelevati gli oneri e le assicurazioni

sociali come previsto dalla legislazione e dalle ordinanze in vigore” (p.to

7 del citato contratto).

All’assicuratore è pure pervenuto

il conteggio di salario per il mese di ottobre 2022 (doc. 17), dal quale si

evince che RI 1 avrebbe percepito un salario lordo di fr. 5'982 + fr. 252 a

titolo di “indennità giornaliere” per complessivi fr. 6'234, da cui sarebbero

stati trattenuti fr. 350 “LPP Provvisorio”, fr. 104.70 (1.750% su fr.

5’982) “Deduzione malattia uomini”, fr. 45.75 (1% su fr. 4’573) “CPC

TI”, fr. 102.90 (2.5% su fr. 4’573) “FAR Prepensionamento”

rispettivamente fr. 317.05 (5.3% su fr. 5’982) “Deduzione AVS”, fr. 65.80

(1% su fr. 5’982) “Deduzione AD” e 134.60 (2.35% su fr. 5'982) “Deduzione

Inf. NP”, giungendo così a un salario netto pari a fr. 5'113.20. Il

documento in questione riporta in calce pure la firma del ricorrente con la

dicitura “Ricevuto a saldo 11.11.2022” (doc. 17).

L’CO 1 ha infine ricevuto la

descrizione del posto di lavoro del 27 dicembre 2022 (dalla quale si evince che

l’insorgente svolgerebbe l’attività di capo-muratore, lavoro in piedi, al 100%

per 40 ore settimanali, con orario fisso: doc. 16) e la giornaliera relativa al

mese di ottobre 2022 (dalla quale emerge che per tutto il mese il ricorrente

avrebbe lavorato a __________, in ragione di 8 ore/giorno per complessive 168

ore/mese - doc. 18).

In data 17 gennaio 2023 la __________

ha comunicato all’CO 1, quanto segue: “non gestiamo altri documenti come per

esempio: rapporti di lavoro, ecc., essendo che è una piccola azienda per cui

non hanno questa esigenza. Il pagamento dello stipendio viene fatto in contanti

come vedi firma sul conteggio salariale inviato” (doc. 25).

Il 20 gennaio 2023 l’CO 1 ha comunicato alla __________ quanto segue:

" (…) Ci ha

sorpreso il contenuto della vostra missiva, in quanto riteniamo poco plausibile

la mancata esistenza di giustificativi oltre agli elementi già inviatici

(confermiamo la ricezione del contratto di lavoro, del foglio salario di

ottobre 2022, della distinta ore ottobre 2022 e il descrittivo della funzione).

Infatti, abbiamo motivo di credere che siano stati allestiti dei

programmi di lavoro, dovrebbe esistere un’agenda con gli impegni/appuntamenti

di lavoro, dovrebbe essere possibile ottenere un resoconto dei cantieri

visitati (data e luogo), dovrebbe esistere la distinta delle ore lavorate

ancora in novembre 2022.

Ci occorre inoltre il certificato di salario 2022 (scritto erroneamente 2021

nella nostra lettera 21.12.22) e la conferma di affiliazione ad un istituto di

previdenza LPP, sia della ditta, sia del dipendente.

Sul foglio salario di ottobre ricevuto rileviamo la voce "1304

Indennità Giornaliere" quale prestazione di indennità giornaliera

corrisposta: siamo interessati a conoscere il significato di questa posizione,

dunque una spiegazione sulla questione e, così come già richiesto nella nostra

lettera 21.12.2022, una copia di eventuali conteggi di prestazioni allestiti

dall'assicuratore che ha versato l'indennità.

Tenuto conto che il 31.12.2022 è oramai trascorso, chiediamo di

già la trasmissione di una copia della dichiarazione dei salari dell'azienda

per l'AVS.

Ricapitolando, formuliamo richiesta per l'ottenimento dei seguenti

documenti:

- programmi di lavoro pertinenti al collaboratore signor RI 1;

- elenco cantieri da lui frequentati (nome cantiere, luogo e

data);

- distinta ore lavorate novembre 2022;

- certificato salario 2022;

- attestazione affiliazione ditta e dipendente presso istituto

previdenza LPP;

- conteggi indennità giornaliera e nome assicuratore perdita

salario malattia (collettiva);

- dichiarazione salari 2022 per l'AVS.” (doc. 27).

Copia di tale scritto è stata

inviata anche a RI 1 (doc. 26).

Il 22 gennaio 2023 l’CO 1 ha

ricevuto la “dichiarazione dei salari per il calcolo dei premi definitivi

per il 2022” (doc. 47, pag. 8).

Considerandi

II 23 gennaio 2023 la fiduciaria

ha ribadito che la ditta non dispone della documentazione richiesta (doc. 33).

II 26 gennaio 2023 la fiduciaria

ha trasmesso all’CO 1 “altri documenti del dipendente RI 1, che ci ha

consegnato ieri” (doc. 34, pag. 1).

L’CO 1 ha quindi ricevuto un “programma

di lavoro” riguardante le opere da eseguire dalla ditta __________ sul

mappale __________ RFD di __________ “aggiornato a ottobre-novembre-dicembre

2022”. Il documento riporta pure la seguente indicazione manoscritta (in stampatello):

“Programma lavori Sig. RI 1: dal 1° ottobre 2022 (Impresa)” (doc. 34,

pag. 4).

Alla medesima data all’istituto

assicuratore è inoltre pervenuta una nuova giornaliera relativa al mese di

ottobre 2022 (dalla quale si evince che il ricorrente avrebbe lavorato tutto il

mese di ottobre a __________ in ragione di 8 ore/giorno - doc. 34, pag. 5),

come pure la giornaliera del mese di novembre 2022 (dalla quale risulta che l’assicurato

avrebbe lavorato dal 2 al 18 novembre a __________, sempre in ragione di 8

ore/giorno - doc. 34, pag. 6).

Il 1° febbraio 2023 la Cassa __________

ha informato l’CO 1 che la Cassa di compensazione del __________ non ha

comunicato loro che la ditta in questione avrebbe una succursale in Ticino

(doc. 41).

In 7 febbraio 2023, l’CO 1 ha

comunicato quanto segue a RI 1:

" (…) Con

lettera del 21.1.2022 e del 18.01.2023 avevamo richiesto al suo datore di

lavoro, la ditta __________, succursale di __________, l’invio di alcuni

documenti necessari per definire il diritto alle prestazioni assicurative.

Per conoscenza, una copia di queste lettere le era stata puntualmente

richiesta.

A tutt’oggi non abbiamo ancora ricevuto tutto quanto richiesto. Allegato alla

presente le trasmettiamo nuovamente copia degli scritti citati sopra.

(…).

La invitiamo a provvedere personalmente per fare in modo che ci pervengano i

documenti richiesti e ancora mancanti, indicati qui di seguito:

Il programma di lavoro (agenda impegni, ordini di lavoro, resoconto cantieri);

Il suo certificato di salario 2022 (ad uso dichiarazione di imposte);

Il certificato d’assicurazione personale LPP (cassa pensione);

I conteggi di indennità giornaliera (vedi prestazione figurante sul conteggio

stipendio ottobre 2022) e il nome dell’assicuratore perdita salario malattia

collettiva del datore. (…).” (doc. 45).

L’11 febbraio 2023 la ditta __________

ha comunicato all’CO 1 quanto segue: “(…). Siamo a inviare i documenti

(mancanti) da lei richiesti, di più non possiamo fare. Per LPP del sig. RI 1,

appena rientra dall’infortunio viene affiliato alla nostra Fondazione (vedi

copia allegata).” (doc. 47). Oltre alla documentazione già acquisita, l’assicuratore

resistente ha ricevuto copia della conferma di affiliazione della ditta alla __________

(di seguito: __________) a decorrere dal 20 settembre 2021 (doc. 47, pag. 4) rispettivamente

alla __________ per la perdita di guadagno in caso di malattia (doc. 47, pag.

5), nonché la “dichiarazione dei salari per il calcolo dei premi definitivi

per il 2022” datata 22 gennaio 2023, dalla quale emerge che il salario

soggetto a premi di RI 1 ammonterebbe a fr. 11'964 (doc. 47, pag. 8).

Interpellata

dall’amministrazione, il 14 febbraio 2023, l’__________ ha comunicato all’CO 1

che, sino a quel momento, non risultava essere stato pagato alcun premio, rispettivamente

che, in assenza di pagamenti, non vi era copertura assicurativa e, d’altro

canto, di non aver ricevuto alcuna notifica d’incapacità di guadagno riguardante

RI 1 (doc. 50).

In seguito, in data 15 febbraio

2023, l’__________ ha pure precisato che l’affiliazione era avvenuta retroattivamente

al 20 settembre 2021, su richiesta del 30 maggio 2022 della __________, che,

avendo saldato un “acconto di premio”, la __________ aveva garantito la

copertura dei tre operai iscritti (__________, __________ e __________) fino a

maggio 2022, che i premi risultavano scoperti da giugno 2022, che la __________

non aveva mai trasmesso la distinta degli operai presenti al 31 dicembre 2022 e

nemmeno il ricapitolativo dei salari AVS per il 2022, che se un dipendente

assunto nel corso del 2022 fosse stato notificato a quel momento e presentasse già

un danno alla salute, avrebbe rischiato l’esclusione dal contratto, che

l’iscrizione di un dipendente alla LPP deve infatti avvenire nel momento in cui

viene stipulato e siglato il contratto di lavoro a durata indeterminata e che,

fino ad allora, erano stati annunciati solamente i tre già citati dipendenti. La

polizza prevede inoltre la “liberazione del pagamento del premio, dopo 3

mesi di incapacità” (doc. 55).

Interpellati dall’amministrazione

nel febbraio 2023, il __________ hanno comunicato all’CO 1 che i contributi

sono del 2.25%, rispettivamente dell’1% del salario lordo mensile e, dunque,

nel caso di specie, le trattenute vengono effettuate sull’importo di fr. 5'982.

Il __________ ha altresì segnalato che la ditta __________ non figura tra i

propri affiliati, mentre la __________ ha osservato che per gli operai di

succursali la trattenuta è quella applicata nel Cantone in cui ha sede la ditta

e quindi, in concreto, il Cantone __________ (doc. 51).

Il 1° marzo 2023, l’Ufficio

Tassazione di __________ ha comunicato che RI 1 ha dichiarato per il 2017 un

salario di fr. 54'449 (accertato fr. 55’131), per il 2018 di fr. 56’527

(accertato fr. 57’687), per il 2019 di fr. 57’404 (accertato fr. 58'589) e per

il 2020 di fr. 55'706 (confermato) (doc. 61).

Dall’estratto del conto

individuale (CI) dell’11 gennaio 2023 risultano, per quanto qui d’interesse, un

reddito annuale di fr. 78'000 (da gennaio a dicembre) nel 2013, di fr. 29'250

nel 2017 (da febbraio a ottobre incluso) e di fr. 5'203 (da maggio a dicembre

incluso) nel 2021. Dopo il 2021 non sono più stati registrati redditi (cfr. doc.

28).

Nel quadro della procedura di

opposizione, la rappresentante del ricorrente ha prodotto il messaggio di posta

elettronica con cui l’Ufficio tecnico comunale di __________ ha confermato di

aver autorizzato il 9 settembre 2021 l’inizio dei lavori per l’edificazione di

un nuovo stabile residenziale-strada di quartiere sul mappale __________ RFD di

__________, cantiere a quel momento non ancora terminato (doc. 74, pag. 10).

In quel contesto, la

patrocinatrice ha pure versato agli atti due dichiarazioni d’identico tenore (“conferma

di aver lavorato assieme al signor RI 1, __________, nei mesi di ottobre e

novembre 2022 presso il cantiere di __________ della __________, succursale di __________,

dove il signor RI 1 era capo muratore e impiegato dalla stessa __________,

succursale di __________, che determinava il lavoro da svolgere e alla quale si

doveva rendere conto di quanto fatto”), sottoscritte il 17 marzo 2023 da __________

e da __________ (doc. 74, pag. 12 e 13), il certificato di salario 31 dicembre

2022.

(relativo al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2022), dal quale si evince

che RI 1 avrebbe percepito un salario lordo di fr. 11'964 + fr. 432 a titolo di

“prestazioni accessorie al salario”, segnatamente “vitto e alloggio”,

per complessivi fr. 12'396, dai quali sono stati dedotti fr. 1'542 a titolo di

“Contributi AVS/AI/IPG/AD/INP” e fr. 491 a titolo di “LPP 2. pilastro”

(il documento riporta sotto “osservazioni” quanto segue: “Salario:

ottobre-novembre 2022, il dipendente continua ad essere assunto, e in

infortunio presso la CO 1, che il 31.12.2022 non hanno ancora deciso se

accettano di corrispondere l’indennità infortunio” (doc. 74, pag. 16),

nonché la già citata dichiarazione salariale del 22 gennaio 2023 (doc. 47, pag.

8), ove figura una nota manoscritta del seguente tenore: “auto dal datore di

lavoro (Privato)” (doc. 74, pag. 17).

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione, questa Corte rileva come

dalla medesima emergano numerose incoerenze che non consentono di dimostrare,

con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al

momento del sinistro l’insorgente si trovasse alle dipendenze della __________.

Secondo il TCA, le indicazioni

contraddittorie riguardano innanzitutto l’attività lavorativa che il ricorrente

asserisce di avere svolto durante il periodo 1° ottobre - 18 novembre 2022.

Il conteggio delle ore lavorate del

mese di ottobre 2022 inizialmente trasmesso all’CO 1 (dal quale si evince che

il ricorrente avrebbe lavorato durante tutto il mese di ottobre a __________ in

ragione di 8 ore/giorno per complessive 168 ore/mese - doc. 18) differisce,

infatti, da quello prodotto in un secondo tempo (dal quale risulta che il

ricorrente avrebbe lavorato tutto il mese di ottobre a __________ in ragione di

8.

ore/giorno - doc. 34, pag. 5). Ora, sebbene il totale delle “ore lavorate”

sia in definitiva sempre il medesimo (168 ore), desta perplessità il fatto che il

formulario prestampato denominato “giornaliera” (che riporta la seguente

intestazione: “cognome”, “nome”, “mese”, “anno”; e, quindi, nel caso di

specie, “RI 1”, “RI 1”, “Ottobre”, “2022”) - costituito da una tabella di

quattro colonne denominate “data”, “luogo”, “ore” e “firma” - di cui al doc. 18

(che dovrebbe essere un unicum) è stato compilato a mano in modo

differente rispetto al formulario prestampato relativo al medesimo periodo di

cui al doc. 34, pag. 5, che è stato prodotto in un secondo momento insieme al

formulario prestampato relativo al periodo 1-18 novembre 2022 di cui al doc.

34, pag. 6 (che è stato compilato dall’insorgente a mano allo stesso modo - e,

quindi, molto verosimilmente insieme - a quello di cui al doc. 34 pag. 5).

Suscita parimenti perplessità la circostanza che agli atti, oltre ai conteggi appena

citati (due riferiti al mese di ottobre 2022 e uno riferito ai giorni in cui

l’assicurato che avrebbe lavorato nel mese di novembre 2022), figura unicamente

un “programma di lavoro” “aggiornato a ottobre-novembre-dicembre 2022”

che riporta l’indicazione manoscritta “Programma lavori Sig. RI 1: dal 1°

ottobre 2022 (Impresa)”, il quale concerne (come risulta da quanto

dattiloscritto nel documento) unicamente “le opere da eseguire della ditta __________

sul mappale __________ RFD di __________” (doc. 34, pag. 4).

A fronte di un cantiere

indubbiamente impegnativo (riguardante l’edificazione di un nuovo stabile

residenziale-strada, iniziato al più tardi il 1° ottobre 2022 e non ancora

terminato nel mese di marzo 2023; cfr. il messaggio di posta elettronica

dell’UTC di __________ - doc. 74, pag. 10) e per il quale la __________ avrebbe

ingaggiato dal 1° ottobre 2022 un capo-muratore, appare poco credibile che, per

il periodo in cui l’insorgente vi avrebbe lavorato (ben 36 giorni), non siano

stati allestiti dei rapporti di lavoro (agenda, programmi di lavoro),

rispettivamente degli ordini/bollettini di cantiere/resoconti dettagliati delle

ore lavorate, ecc. (cfr., sul tema, STF 8C_790/2018 dell’8 maggio 2019 consid.

4.5)

Talune incongruenze concernono anche le attività che l’assicurato avrebbe

svolto in qualità di capo-muratore risultanti dalla descrizione della funzione

(dove è stata posta la crocetta unicamente su “lavori in piedi”, senza

indicare altre esigenze e/o condizioni particolari, quali, ad esempio, “lavoro

in gruppo”, “sollevamento pesi < 5kg”, “sollevamento pesi >

5kg”, sollevamento pesi > 10 kg”, ecc.), rispetto a quanto

indicato dalla patrocinatrice del ricorrente nell’impugnativa (“Egli ha

svolto le usuali attività di un capo muratore. Ha organizzato il lavoro in

corso, assegnato i compiti, sorvegliato l’esecuzione dei lavori e lavorato

manualmente per realizzare l’opera commissionata” - cfr. doc. I, pag.

6; la sottolineatura è della redattrice).

Agli atti vi è pure la nota

manoscritta “auto dal datore di lavoro (Privato)” che figura sulla già

citata dichiarazione salariale del 22 gennaio 2023 (doc. 74, pag. 17), ma che

non appare sulla medesima dichiarazione salariale pervenuta all’CO 1 (doc. 47,

pag. 8). Ciò desta pure perplessità. Ad ogni modo, agli atti non si trova comunque

alcun giustificativo atto a comprovare tale circostanza (ad esempio, ricevute

di pagamento del carburante e relativo rimborso spese, comunicazione all’assicurazione

del nominativo dell’insorgente quale conducente occasionale e/o abituale del

mezzo aziendale, registrazione da parte del datore di lavoro dei nominativi di

coloro che avrebbero utilizzato tale mezzo aziendale in giorni differenti

rispetto al ricorrente, nel periodo 1° ottobre - 18 novembre 2022, per il caso

in cui esso non fosse attribuito esclusivamente all’insorgente, ecc.).

In secondo luogo, vi è da

considerare che, nonostante esplicita richiesta rivolta al presunto datore di

lavoro (anche per il tramite del suo fiduciario) e al ricorrente, la prova

dell’effettivo pagamento dei salari (ottobre e novembre 2022 [per lo meno fino

al 18 novembre 2022]) da parte del (preteso) datore di lavoro (ad esempio, mediante

estratti conto bancari o postali; cfr. sul tema: STCA 35.2017.90 del 19

febbraio 2018 consid. 2.5., confermata con la STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018;

STCA 38.2017.47 del 19 ottobre 2017 consid. 2.5. in fine, confermata con

la STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017; STCA 35.2017.55 del 22 agosto 2017 consid.

2.4.) non è mai stata fornita.

Riguardo a questo aspetto, l’insorgente

sostiene segnatamente che il pagamento del salario per il mese di ottobre 2022

sarebbe avvenuto in contanti (come risulterebbe dalla firma apposta l’11

novembre 2022 in calce a tale documento con la dicitura “ricevuto a saldo”)

e che il certificato di salario per il 2022 comproverebbe l’avvenuto pagamento

(sempre in contanti) di tutto quanto dovuto per i mesi di ottobre e novembre

2022.

In proposito, il TCA segnala che

l’art. 47 cpv. 2 del CNM per l’edilizia principale in Svizzera vieta il

pagamento in contati, prevedendo che la retribuzione viene corrisposta

mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; i pagamenti in contanti

non hanno alcun effetto (cfr. pure la STCA 35.2021.32 del 6 dicembre 2021 consid.

2.7.).

Oltre a ciò, trattandosi d’importi

di una certa rilevanza (fr. 5'113.20 secondo il conteggio di salario per il

mese di ottobre 2022 di cui al doc. 74, pag. 8, rispettivamente complessivi fr.

10'363 in base al certificato di salario del 31 dicembre 2022 di cui al doc.

74, pag. 16), appare poco credibile che l’insorgente non li abbia versati (per

lo meno una parte cospicua di essi) su un conto bancario o postale e non

disponga pertanto delle relative ricevute. Appare parimenti poco plausibile che

egli, residente in Svizzera (con domicilio a __________), non sia titolare di

un conto postale o bancario presso un istituto svizzero.

Questo Tribunale rileva inoltre

che dalla documentazione agli atti emergono delle ulteriori zona d’ombra che contribuiscono

a rendere piuttosto inverosimile il fatto che, al momento del noto evento

traumatico, sussistesse un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la ditta __________.

Il conteggio di salario afferente

al mese di ottobre 2022 prevede un salario lordo di fr. 5'982, il quale differisce

da quello dichiarato nell’annuncio d’infortunio LAINF, ove è stato aggiunto

l’importo di fr. 634.09 quale indennità vacanze/festivi (cfr. doc. 7).

Desta pure qualche perplessità

la circostanza che la fiduciaria, interpellata dall’amministrazione affinché

precisasse a cosa si riferiva l’importo di fr. 252 indicato in tale conteggio a

titolo di “Indennità Giornaliere”, sia rimasta silente.

Certo nel certificato di

salario per il 2022 figura un importo di fr. 432 a titolo di “Vitto,

alloggio” (doc. 74, pag. 16) e nel ricorso la patrocinatrice ha dichiarato

che tale importo sarebbe stato riconosciuto all’insorgente quale “indennità

per i pasti fuori casa”, in virtù dell’art. 5 del contratto di lavoro, che

prevede il rimborso delle spese sopportate dal lavoratore per esigenze

professionali. Occorre però subito evidenziare che appare poco credibile che l’importo

in questione sia stato versato a tale titolo, già soltanto per il fatto che esso

corrisponderebbe a soli fr. 12/giorno (fr. 432 : 36 giorni lavorativi oppure fr.

252.

: 21 giorni lavorativi nel mese di ottobre) e che, in ogni caso, il

contratto ne prevedeva la rifusione solamente “se debitamente documentate”

(p.to 5 del citato contratto - cfr. doc. 20). Ora, agli atti non figura alcun

giustificativo (segnatamente alcuna ricevuta di pagamento), rispettivamente non

vi è traccia di una modifica contrattuale che prevedesse la possibilità di

pagare un importo forfettario di fr. 12/giorno a tale titolo, senza necessità

di presentare un giustificativo. In questo contesto, giova segnalare che il TF

ha ritenuto poco convincente l’argomentazione di un assicurato che riteneva che

non potesse essere da lui pretesa la dimostrazione dell’esistenza di un

rapporto di lavoro mediante documentazione scritta (cfr. STF 8C_769/2016 del 19

dicembre 2016 consid. 3.2 e 5.2).

Da notare pure che la

patrocinatrice indica che il ricorrente sarebbe stato attivo a __________ (doc.

I, pag. 5), allorquando dagli atti risulta che egli avrebbe lavorato, sempre e

soltanto, a __________ (cfr. doc. 34, pag. 4-6).

Va pure segnalato che, nel

certificato di salario per il 2022 (doc. 74, pag. 16) non è stata aggiunta la

quota parte di tredicesima (che, per il solo mese di ottobre 2022, ammonta a

fr. 498.50 - cfr. p.to 4 del noto contratto di lavoro e annuncio d’infortunio [doc.

7.

e doc. 20]).

Neppure può essere ignorato il

fatto che nel conteggio di salario per il mese di ottobre 2022 (doc. 17) è

indicata anche una deduzione di fr. 350 a titolo di “LPP Provvisorio”, allorquando

il (presunto) dipendente non risulta essere mai stato annunciato all’__________

(mentre gli altri tre dipendenti lo sono stati), né tantomeno è stata

notificata la sua incapacità di guadagno che, trascorsi tre mesi, avrebbe

consentito sia a lui sia al datore di lavoro di beneficiare della “liberazione

del pagamento del premio” previsto dalla polizza assicurativa (doc. 55).

Il medesimo conteggio salariale

presenta poi degli errori anche in relazione alle trattenute “__________”

(deduzione di fr. 102.90 ovvero 2.5% di fr. 4’573) e “__________” (deduzione di

fr. 45.75 ovvero 1% di fr. 4’573). Ambedue gli importi avrebbero infatti dovuto

essere calcolati su un salario lordo mensile di fr. 5'982, il contributo __________

ammonta in realtà al 2.25% e la __________ ha precisato che per gli operai di

succursali la trattenuta è quella applicata nel Cantone in cui ha sede la ditta

e, quindi, nel caso di specie, __________ e non Ticino (doc. 51). Infine, il __________

ha segnalato all’CO 1 che la ditta __________ figura tra i propri affiliati

(doc. 51).

Il 1° febbraio 2023 la Cassa

cantonale compensazione ha informato l’istituto resistente che la Cassa del

Cantone __________ non aveva comunicato loro che la ditta ha una succursale in

Ticino (doc. 41) (da notare che nella succitata sentenza 8C_769/2016, il TF non

ha ritenuto fondata l’obiezione ricorsuale secondo cui per gli aspetti relativi

alle assicurazioni sociali, la competenza sarebbe del datore di lavoro e non

del dipendente).

Stante quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che al momento

del sinistro l’insorgente si trovava alle dipendenze della ditta __________. In

assenza di un rapporto di lavoro (e, dunque, assicurativo) al momento

determinante in cui è avvenuto l’infortunio (19 novembre 2022), il ricorrente

non ha dunque diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.

Questo Tribunale non ignora che

le dichiarazioni agli atti dei presunti colleghi di lavoro di RI 1 (cfr. doc. 74,

pag. 12 e 13) sembrerebbero confermare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra

la __________ e il ricorrente. Tuttavia, le tante incoerenze che sono emerse

dagli atti riducono la forza probatoria da attribuire alle loro affermazioni,

le quali devono, di conseguenza, essere valutate con estrema prudenza.

A titolo di confronto, il TCA

segnala la STF 8C_286/2022 dell’11 gennaio 2023, riguardante il caso di un

assicurato che pretendeva essere stato dipendente di una ditta attiva nel ramo

delle costruzioni metalliche a far tempo dal 9 marzo 2020, caduto da una scala

il 12 marzo 2020. In quel caso, la ditta aveva prodotto all’assicuratore il

conteggio di salario per il mese di marzo 2020, un formulario attestante che

l’assicurato avrebbe lavorato 8 ore nei giorni 8, 10 e 11 marzo 2020,

rispettivamente 2 ore e mezza il 12 marzo 2020 e un contratto di lavoro tra la

società e l’interessato datato 9 marzo 2020 (sul quale il 03 corrispondente al

mese di marzo era stato corretto a mano). La ditta aveva inoltre sostenuto di

non aver avuto tempo di annunciare l’interessato alla Cassa pensione, all’AVS e

all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, visto che si era

infortunato dopo soli 3 giorni lavorativi. Con decisione formale del 28

settembre 2020, confermata su opposizione il 21 gennaio 2021, l’amministrazione

aveva negato il diritto alle prestazioni LAINF, in quanto non sufficientemente

comprovata l’esistenza di un rapporto di lavoro al momento dell’evento

infortunistico. L’amministrazione aveva ritenuto che il contratto di lavoro e il

conteggio di salario fossero discordanti.

La decisione su opposizione è

stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Ginevra.

Adita su ricorso, con la succitata

pronunzia 8C_286/2022, la Corte federale ha confermato il giudizio cantonale.

Il Tribunale federale ha

innanzitutto ribadito, al consid. 3.2, la propria giurisprudenza,

giusta la quale “il est conforme au droit fédéral de nier l'existence d'un

rapport de travail en présence de nombreuses contradictions et incohérences

relevées, notamment lorsque des justificatifs ou extraits bancaires attestant

un paiement de salaire font défaut, qu'aucun paiement n'a été effectué auprès

de la caisse de compensation, que les déclarations d'impôts ne font pas état

d'un salaire et qu'en outre aucune imposition à la source n'a eu lieu (arrêt

8C_769/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5; cf. ég. arrêts 8C_538/2019 du 24

janvier 2020 consid. 7.3, in SVR 2020 UV n° 22 p. 85; 8C_57/2019 du 1er avril

2019.

consid. 4.2.5; 8C_790/2018 du 8 mai 2019 consid. 4.3, in:

SVR 2019 UV n° 39 p. 145”).”.

L’Alta Corte ha quindi sottolineato,

al consid. 4.3, che “ici comme là, la qualité d'assuré a

été niée en raison d'incohérences et de contradictions relevées quant au mode

de paiement du salaire, du montant de celui-ci et de l'absence d'un extrait

bancaire ou d'un document similaire attestant de manière crédible l'existence

d'un réel paiement de salaire. Dans un cas comme dans l'autre, aucun paiement

de cotisation n'a été effectué à la caisse de compensation pour la période en

question, l'intéressé n'ayant même pas été annoncé aux assureurs sociaux ou à

la caisse de pension. De plus, c'est sans tomber dans l'arbitraire que les

premiers juges ont constaté des incohérences quant à l'authenticité du contrat

de travail entre le recourant et la société, dont la date d'établissement a été

corrigée postérieurement à la main, et quant au décompte de salaire pour le

mois de mars 2020 indiquant une adresse à laquelle le recourant n'habitait pas

encore, n'y ayant déménagé que le 31 juillet 2020. Partant, au vu des nombreuses

et irréductibles contradictions dans les déclarations tant du recourant que de

la société, des divergences entre les pièces produites et en l'absence de tout

élément permettant d'accréditer l'hypothèse d'une relation de travail entre les

parties, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'un rapport de

travail entre les parties n'était pas établi au degré de la vraisemblance

prépondérante.”

Alla luce

delle considerazioni che precedono e, segnatamente, delle suesposte numerose

incongruenze emerse già da un esame della documentazione a disposizione, questa

Corte rinuncia a procedere alle richieste audizioni testimoniali (cfr. doc. I,

pag. 6 e 8).

A tal proposito va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8

In esito a quanto precede, il

ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata

confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti