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Decisione

35.2023.35

Discussa eziologia di disturbi interessanti il rachide lombare e cervicale, insorti dopo un incidente stradale (tamponamento). Ammesso raggiungimento status quo sine a distanza di 10 mesi dall'evento infortunistico

3 luglio 2023Italiano19 min

obbiettivo nonché al quadro clinico strumentale. In definitiva, quindi, le affermazioni

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.35

mm

Lugano

3 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 marzo 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 31 marzo 2022, RI 1, nato

nel 1974, a quel momento al beneficio delle indennità giornaliere di

disoccupazione e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è

rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento),

accaduto in territorio del Comune di __________.

Dal rapporto 27 luglio 2022 del

dott. __________ risulta la diagnosi di trauma distorsivo del rachide cervicale

con minimo avvallamento del plateau superiore di C7 (doc. 41, p. 2; diagnosi

poi ripresa anche dal medico curante, dott. __________, nel suo rapporto del 3

agosto 2022 [doc. 45]).

L’istituto assicurato ha assunto

il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare che dalle carte

processuali si evince che, in precedenza (nel 2005 e nel 2013), RI 1 era già

stato vittima di due infortuni presi a carico dall’CO 1, che avevano

segnatamente interessato la colonna cervicale.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 febbraio 2023,

l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° febbraio 2023 il proprio obbligo

a prestazioni dipendente dall.nfortunio del marzo 2022, ritenuto che i

disturbi ancora presentati dall’assicurato non avrebbero più costituito una

conseguenza naturale di quell’evento (doc. 138).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 156), in data 28

marzo 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. 160).

1.3. Con tempestivo ricorso del 12

maggio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. Locatelli, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, venga accertato che

l’incapacità lavorativa che presenta è conseguenza degli infortuni occorsi nel

2005, 2013 e 2022 e, di conseguenza, gli sia riconosciuta una rendita

d’invalidità, il cui grado sarà da stabilire mediante perizia medica, come pure

la copertura delle cure mediche atte perlomeno a conservare l’attuale stato di

salute.

A sostegno delle proprie pretese,

la patrocinatrice ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) A

torto – a mente del ricorrente – la CO 1 nega ogni nesso di causalità tra gli

eventi del 2005, del 2013 e del 2022 con i disturbi ora lamentati dal

ricorrente.

Occorre ed è doveroso sottolineare che prima dell’evento del 2005

il ricorrente ha sempre esplicato la propria attività lavorativa quale operaio

senza impedimenti. La successiva ripresa del lavoro con episodi di

ricaduta/riacutizzarsi della lombalgia e della cervicalgia son in netta e

precisa relazione con gli infortuni subiti.

Non vi fosse stato l’infortunio del 2005, quello del 2013 e quello

del 2022 si può ragionevolmente supporre che il ricorrente sarebbe tutt’oggi

abile a svolgere un’attività lavorativa.

Contestata poi la poco velata affermazione del dott. __________

che afferma esservi una sproporzione tra quanto accertato dalla RM e quanto

riferito dal ricorrente circa i disturbi lamentati: i copiosi infortuni subiti

dal ricorrente e la sua regolare ripresa integrale dell’attività lavorativa

dopo ogni infortunio, ben dimostrano che lo stesso mai ha inteso profittare

dell’occasione. Purtroppo, l’ultimo infortunio è stato tale, sommato a quanto

avvenuto in precedenza (anno 2005 e 2013), da non più permettere la ripresa di

un’attività lavorativa.

È quindi necessario a mente del ricorrente che venga ordinata una

perizia atta a determinare l’incidenza in percentuale sull’incapacità

lavorativa a seguito di infortunio.

(…).

L’inabilità lavorativa del ricorrente è – fosse solo in parte, ma

comunque la parte preponderante – chiara conseguenza degli infortuni subiti e

quindi la derivante incapacità lavorativa deve essere posta a carico della CO 1

e questo indipendentemente da quanto vorrà in seguito accertare l’Ufficio AI.” (doc.

I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare

estinto dal 1° febbraio 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente

dall’infortunio del 31 marzo 2022, oppure no.

Al riguardo, il TCA constata che

la decisione formale del 14 febbraio 2023 e la decisione su opposizione che

l’ha confermata (“Riassumendo ne consegue che l’impugnata decisione deve

essere confermata e l’opposizione respinta”) riguardano esclusivamente

l’infortunio occorso all’assicurato in data 31 marzo 2022 (cfr. doc. 138,

p. 1: “N. di infortunio __________ – Evento del __________.32171.22.4” –

il corsivo è del redattore).

Stante ciò, questo Tribunale non

è legittimato a pronunciarsi sulla questione di sapere se i disturbi lamentati

dall’assicurato dopo il 31 gennaio 2023 costituiscono eventualmente una

conseguenza (anche) dell’evento traumatico del 2005 e/o di quello accaduto nel

2013 (in questo senso, si veda la STCA 35.2018.75 del 3 luglio 2019 consid.

2.3., confermata dal TF con sentenza 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020).

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.4. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.5. In concreto, dalla decisione formale

del 14 febbraio 2023, confermata con quella su opposizione impugnata, si evince

che l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni facendo capo

essenzialmente al parere del proprio medico _____________ (cfr. doc. 138, p.

1).

In effetti, con apprezzamento del

13 febbraio 2023, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha sostenuto in

particolare che “se si osserva la risonanza magnetica attuale, quella del

02.05.2022, si nota una sostanziale stabilità della discopatia a livello di C6/C7

e come reperto di una insorgenza si documenta un piccolo avvallamento di grado

Fatti

I della limitante superiore di C7 in regione paramediana a sinistra con

associata minima captazione contrastografica focale, suggestiva per un

possibile cedimento recente. Tuttavia, nel dettagliato assessment cervicale del

06.09.2022 il dr. __________ e il dr. __________, radiologo hanno rivisto le

immagini sulla possibile frattura segnalata e l’alterazione a livello

dell’angolo superiore di C7 che è visibile assieme ad uno spondilofita per cui

è quasi sicuramente di tipo degenerativo e non presenta alcuna conseguenza

statica a riprova di una sostanziale instabilità del quadro clinico. Vi sono le

due radiografie richieste dal dr. __________, una del 27.07.2022, citata nel

rapporto medico del dr. __________ del 27.07.2022 e un’altra fatta fare per

comparazione a distanza di un mese il 22.08.2022, dove la radiografia è

perfettamente sovrapponibile a quella precedente, per cui non c’è alcun tipo di

evolutività dal punto di vista radiografico circa questa supposta lesione

vertebrale. In ogni caso non viene effettuato alcun tipo di trattamento se non

un trattamento fisioterapico e decontratturante. Va da sé che da un punto di

vista organico non è vi alcun aspetto peggiorativo rispetto al quadro clinico

preesistente. Durante l’assessment cervicale emerge anche qui una sporporzione

tale tra la sintomatologia accusata dall’assicurato e i dati rilevati all’esame

obbiettivo nonché al quadro clinico strumentale. In definitiva, quindi, le affermazioni

del dr. __________ circa la dipendenza causale dai tamponamenti, se

consideriamo quello del 2005 e quello riguardante l’infortunio attuale, non

possono essere accettate in quanto la presenza di alterazioni degenerative

diffuse rappresenta l’unico dato oggettivo visibile dal punto di vista clinico

e strumentale. Non vi sono danni conseguenti all’evento citato, bensì vi è un

periodo di riacutizzazione e slatentizzazione delle lesioni pregresse dovute

effettivamente al trauma che nessuno nega. Pertanto, si conferma quanto sopra

detto e soprattutto la decisione apportata dalla CO 1 in conseguenza a questi

dati acquisiti.” (doc. 137, p. 5 s.).

Va rilevato che lo stesso medico

interno all’amministrazione, con nota del 19 gennaio 2023, aveva risposto positivamente

alla domanda se si potesse ammettere, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, l’assenza di conseguenze strutturali dell’infortunio del 31

marzo 2022, precisando che “… la cervicale appare migliorata a parere dello

stesso paziente, la lombare non presenta postumi infortunistici strumentalmente

rilevanti, anche sulla base del consulto dott. __________ e della RMN lombare;

si tratta quindi di una slatentizzazione di patologia pregressa, l’assicurato

può riprendere gradualmente la propria attività.” (doc. 118).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023 consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

Considerandi

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.7

Tutto ben

considerato, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti,

questo Tribunale ritiene di poter validamente far capo al parere del medico

fiduciario dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa (in questo contesto, va comunque segnalato che, secondo una costante

giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________

dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione

professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a

prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22

dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo il quale il sinistro del marzo

2022.

ha peggiorato soltanto transitoriamente il preesistente stato morboso

del rachide cervicale e lombare, con lo status quo sine vel ante

raggiunto, al più tardi, a distanza di dieci mesi da quell’evento.

Occorre inoltre sottolineare che, trattandosi del rachide cervicale, il parere del dott. __________

trova conferma nella valutazione contenuta nel referto relativo all’assessment

della colonna cervicale del 6 settembre 2022, elaborato dal dott. __________,

spec. FMH in reumatologia. In quel documento, lo specialista appena menzionato

ha in definitiva confermato l’assenza di lesioni strutturali di natura

traumatica alla RMN cervicale del 2 maggio 2022 (cfr. doc. 73, p. 4: “Abbiamo

confermato al paziente l’assenza di importanti alterazioni alla colonna. Per

avere una visione più precisa sulla frattura segnalata ho rivisto le immagini

con il primario di radiologia della Clinica __________, Dr. __________. L’alterazione

a livello dell’angolo superiore anteriore di C7, vista la presenza di uno

spondilofita, è quasi sicuramente degenerativa, sebbene non si possa escludere

definitivamente una frattura, perquanto minima e senza conseguenze statiche.”).

Da notare che il “non poter escludere” equivale a una mera

possibilità, ciò che non basta dal profilo probatorio per riconoscere l’origine

infortunistica dell’alterazione in questione (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 129

V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Del resto, che l’incidente della

circolazione del marzo 2022 non possa aver causato una frattura a livello

cervicale, lo hanno sottolineato anche gli esperti del __________ di __________

nella loro valutazione datata 27 ottobre 2022 (doc. 88, p. 5: “Dal punto di

vista biomeccanico ci risulta in base della valutazione tecnica e della

documentazione medica, che i disturbi e reperti clinici di origine del rachide

cervicale riscontrati sul Signor RI 1 si spiegano solo con difficoltà con gli

effetti della collisione in un caso normale, ci vorrebbe un’analisi tecnica del

incidente con informazioni migliori sui danni dei veicoli. Possiamo

escludere però che l’incidente abbia causato una frattura al livello cervicale

(vedi reperto radiologico nel assessment) – il corsivo è del redattore).

Nemmeno il rapporto 14 dicembre

2022.

del dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia privatamente consultato

dell’insorgente, appare suscettibile di supportare le pretese di quest’ultimo.

In effetti, in quella sede, lo specialista in questione si è limitato ad

affermare di non poter “… attestare con sicurezza che le alterazioni degenerative

siano inequivocabilmente riconducibili all’evento traumatico o essere

l’espressione semplicemente di un peggioramento di malattie degenerative per

altro già conosciute nel 2010, quando furono oggetto di un esame di risonanza

magnetica, …” (doc. 104, p. 4).

D’altro canto, dalla restante

documentazione non emergono pareri specialistici divergenti, suscettibili di

generare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. supra, consid. 2.6.), a

proposito della correttezza dell’apprezzamento espresso dal medico ____________

dell’CO 1.

È vero che il medico curante

dell’insorgente, con la sua certificazione del 22 febbraio 2023, ha sostenuto

che la lombalgia e la cervicalgia sarebbero “conseguenza degli infortuni del

22.06.2005

e del 31.3.2022” (doc. 146, p. 2). Essa non risulta tuttavia

sufficientemente motivata e, del resto, in quanto specialista in medicina

generale, il sanitario in questione non appare neppure particolarmente

qualificato a pronunciarsi sulla tematica in discussione.

In conclusione, in esito alle

considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al momento in cui

l’istituto assicuratore resistente ha posto termine alle proprie prestazioni (1°

febbraio 2023), i disturbi lombari e cervicali presentati dall’assicurato non

costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del 31 marzo 2022.

Questa Corte può peraltro esimersi dal disporre ulteriori

misure istruttorie (in particolare, la perizia medica richiesta dalla

rappresentante – cfr. doc. I), visto che la problematica di cui soffre il

ricorrente è già stata oggetto di approfonditi accertamenti, le cui risultanze

figurano agli atti. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361

consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida,

di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti