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Decisione

35.2023.36

Discusso il diritto a una rendita d'invalidità (reddito da invalido, in particolare entità della riduzione sociale)

14 agosto 2023Italiano28 min

I due redditi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.36

mm

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11

maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

28 marzo 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

25 marzo 2019, RI 1, nato nel 1976, a quel momento dipendente della ditta __________

in qualità di manovale edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato colpito alle

spalle e al torace dal braccio di un escavatore, riportando, secondo il

rapporto 25 marzo 2019 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________,

un trauma contusivo alla spalla sinistra (doc. 2).

Nel

mese di ottobre 2019 l’assicurato è stato sottoposto a un intervento

artroscopico di ricostruzione del sovraspinato e dell’infraspinato della spalla

sinistra (cfr. doc. 77). L’11 gennaio 2022 è la spalla destra ad essere stata

operata (acromio-plastica, rifissazione del tendine sovraspinato, resezione AC

e tenodesi subpettorale del bicipite – doc. 228).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Alla

chiusura del caso, dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta

durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 1° febbraio 2023

(fatta eccezione per i costi dei controlli medici ancora necessari - doc. 381),

con decisione formale del 20 febbraio 2023, l’amministrazione ha negato il

diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 25% (doc. 399).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato

(cfr. doc. 403), in data 28 marzo 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della

sua prima decisione (cfr. doc. 406).

1.3. Con

tempestivo ricorso dell’11 maggio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto in via principale il riconoscimento di una rendita d’invalidità

del 13% almeno e in subordine il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto

affinché ricalcoli il grado dell’invalidità tenuto conto dei considerandi,

argomentando in particolare quanto segue:

"

(…) si ritiene che la decisione impugnata non sia rispettosa di più

principi cui sottostà la CO 1 nell’ambito della propria attività. Pertanto la

motivazione fornita dalla stessa e meglio che “lo statuto di frontaliere non giustifica

una riduzione in quanto, se il permesso di frontaliere fosse discriminante,

tale discriminazione avrebbe pure delle ripercussioni sul salario da valido che

dovrebbe essere ridotto nella stessa misura.”, non solo non può essere condivisa,

ma in contrasto con la giurisprudenza e il diritto applicabile.

In particolare giova constatare come il

rifiuto della CO 1 di riconoscere una riduzione del reddito d’invalido per

motivi sociali sia arbitrario. Non solo. La decisione impugnata risulta

assolutamente carente anche per quanto attiene la motivazione, che non si china

con la giurisprudenza e la dottrina applicabile e che “liquida” le

contestazioni del signor RI 1 senza confrontarsi con i temi sollevati. In

questo senso si ravvisa quindi anche un elemento dell’arbitrio.

Nella fattispecie, pur consci del

potere d’apprezzamento di questa Corte (v. anche DTF 137 V 71, DTF 132 V 132

consid. 3.3), si ritiene che, in applicazione di quanto sopra, al signor RI 1

possa essere riconosciuta, come già indicato in sede di opposizione, una

diminuzione del reddito da invalido di almeno il 5%. In questo senso si ritiene

che agli atti (che si richiamano integralmente dalla CO 1), contengano

sufficienti elementi per consentire a questa Corte di procedere con la riforma

della decisione impugnata e meglio nei termini indicati in via principale nel

petitum.

Come già esaustivamente esposto in sede

di opposizione, lo stato di salute, la formazione di base e soprattutto il

fatto di essere frontaliere, permettono di affermare che il signor RI 1 è

assolutamente svantaggiato dal profilo salariale per rapporto alla cerchia di

persone su cui è stata svolta la rilevazione statistica operata dall’Ufficio

federale e utilizzata nella decisione impugnata.

Nel caso che ci occupa si ritiene che

la CO 1 avrebbe dovuto applicare una riduzione di almeno il 5% per motivi

sociali, ciò che comporta, di fatto, un tasso di invalidità del 12.98%, ovvero

un tasso del 13%, (…).” (doc. I)

1.4. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In data

1° giugno 2023, il patrocinatore dell’insorgente si è in sostanza riconfermato

nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Innanzitutto,

dal profilo formale, l’avv. RA 1 lamenta

una violazione del diritto di essere sentito in relazione al fatto che

l’assicuratore LAINF nella decisione su opposizione impugnata non avrebbe

sufficientemente motivato il mancato riconoscimento di una riduzione del

reddito statistico da invalido in ragione dello statuto di frontaliere

dell’assicurato (cfr. doc. I, p. 4 s.).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2

Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza

(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito

deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi

prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V

387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti).

Infine,

ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in

cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata

qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di

ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;

cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017 consid. 2.2).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA non

condivide l’affermazione del patrocinatore secondo la quale l’amministrazione

avrebbe violato il diritto di essere sentito del ricorrente. In effetti, si

constata che la decisione di non decurtare il reddito da invalido in ragione

dello statuto di frontaliere dell’insorgente, è stata in realtà motivata dall’CO

1 (cfr. doc. 406, p. 4 s.), se a torto o a ragione è una questione che

riguarda il merito della lite (e che verrà quindi esaminata in quel contesto).

2.3. Nel

merito, l’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se

l’assicuratore resistente era legittimato a negare a RI 1 il diritto a una

rendita d’invalidità, oppure no.

Questa

Corte osserva che censurata è soltanto l’entità del reddito da invalido.

In particolare, l’avv. RA 1 non contesta il fatto che, nonostante il

danno alla salute infortunistico, l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a

tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative adeguate,

alternative a quella originaria di manovale edile. Del resto, tale circostanza

risulta essere stata accertata in maniera affidabile, grazie alle risultanze

della visita di chiusura eseguita il 18 novembre 2022 dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 379) e a quelle

della valutazione EFL del 9 giugno 2022 (cfr. doc. 319).

Il TCA

limiterà pertanto il proprio esame a quell’unico aspetto.

2.4. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF,

in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.

572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella

stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito

LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità

al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su

questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi

da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però

poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF

ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.6

Per

quanto riguarda specificatamente il reddito da invalido, la

giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate

in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale

misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.7

Giova

infine segnalare che nella sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa

all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte

ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria

giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in

applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione

svizzera della struttura dei salari [RSS]).

Nel

comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

"

(…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio

disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato

(secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente

che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le

persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere

derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o

condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito

da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio

dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in

vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il

salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se

questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e

concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale

importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido

che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della

deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha

finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del

valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei

redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali

quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la

determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS,

eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere

considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per

un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la

giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio

2022.

della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

– non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in

questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della

revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici

salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale

questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”

(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

2.8

Nel caso

di specie, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 66'800 il reddito da

invalido, facendo capo alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico

totale, livello di competenze 1, uomini, indicizzando il dato statistico sino

al 2023 e non applicando alcuna riduzione sociale (cfr. doc. 395).

Il

valore considerato dall’amministrazione viene contestato dal rappresentante del

ricorrente. A suo avviso, il reddito statistico da invalido andrebbe decurtato almeno

del 5% a titolo di riduzione sociale, e ciò in ragione delle limitazioni legate

al danno alla salute infortunistico, del basso livello formativo, del fatto che

le precedenti esperienze lavorative dell’assicurato sono tutte state di breve

durata e dello statuto di frontaliere (cfr. doc. I).

Trattandosi

dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Per

quanto concerne la pretesa decurtazione giustificata dalle limitazioni

derivanti dal danno alla salute, il TCA segnala che, secondo la giurisprudenza

federale, una tale riduzione entra in linea di

conto soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,

considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non

esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla

persona assicurata (cfr. STF

8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019.

consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.

4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020

du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”,

in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Ora,

nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha

giudicato affidabile emerge che, nonostante il danno residuo interessante le

spalle, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo

o di rendimento, attività leggere dal profilo del sollevamento e

trasporto di pesi, che non comportino mansioni ripetitive con gli arti

superiori sopra l’orizzontale, lavori in equilibrio precario o che implichino

l’utilizzo di scale a pioli e ponteggi, come pure di strumenti pesanti o

vibranti.

Tenuto

conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente

beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non è

giustificata (del resto, il TF ha deciso proprio in questo senso in una

sentenza 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2, escludendo che si

fosse in presenza di una situazione in cui la persona assicurata è di fatto in grado di utilizzare un’unica

mano/un unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit]; si veda

pure la STF 8C_553/2020 del 31 ottobre 2020 consid. 6, riguardante un

assicurato, infortunatosi alla spalla destra, dichiarato non più in grado di

effettuare lavori in quota, rispettivamente su tetti, ponteggi e scale, lavori

ripetitivi oltre l’altezza della testa, trasportare oggetti di peso superiore

ai 15 kg con la mano destra e il braccio proteso, sollevare oggetti pesanti più

di 5-7 kg con la mano destra e il braccio discostato dal tronco, lavori

implicanti continui movimenti di rotazione della spalla destra, nonché lavori comportanti

urti e vibrazioni).

In

questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di

continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione

del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili

soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione

supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di

qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del

14.

maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

D’altro

canto, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre

2016.

consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha stabilito

che in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda

pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3).

Lo

stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021

del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid.

6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11

gennaio 2019 consid. 4.4).

Inoltre,

a proposito del fatto che il ricorrente avrebbe

sempre lavorato con dei contratti di (relativamente) breve durata (su questo

aspetto, si veda il doc. 50, p. 1), il TF ha già avuto modo di precisare che

una riduzione legata agli anni di servizio non si giustifica nel caso in cui

venga applicato il livello di competenze 1 della RSS, l’influenza della

durata di servizio sul salario essendo poco rilevante in questa categoria di

occupazioni che non necessitano né di formazione né di esperienza professionale

specifica. Diverso invece il discorso a partire dal livello di competenze 2,

trattandosi d’impieghi qualificati in cui l’esperienza professionale cumulata

alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro è valorizzata (cfr. STF

8C_438/2022 del 26 maggio 2023 consid. 4.3.5 e i riferimenti ivi menzionati).

Infine,

neppure lo statuto di frontaliere dell’assicurato può giustificare una

decurtazione del reddito statistico da invalido.

In

effetti, in una recente sentenza 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3, la

Corte federale ha negato l’applicazione di una riduzione salariale in ragione

dello statuto di frontaliere della persona assicurata (di nazionalità italiana),

evidenziando in particolare che “…, di principio, le persone di nazionalità di

uno Stato comunitario non possono essere trattate diversamente dai lavoratori

svizzeri sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile

2018.

consid. 4.4).”. Del resto, in concreto, l’insorgente sostiene sì di aver

conseguito un salario inferiore alla media ma non dimostra in alcun modo di

essere stato svantaggiato dal punto di vista retributivo per rapporto ai suoi

(eventuali) colleghi di nazionalità svizzera, allorquando si trovava alle

dipendenze della ditta __________ (in questo senso, cfr. STF 8C_610/2017 del 3

aprile 2018 consid. 4.4).

Al

ricorrente nulla giova richiamare la sentenza federale 8C_55/2022 del 19 maggio

2022, rispettivamente quella cantonale 35.2022.87 del 30 gennaio 2023 (cfr.

doc. I, p. 7 s.). Infatti, in quelle pronunzie, conformemente a un’affermata

giurisprudenza federale (in questo senso, si veda ad esempio la STF 8C_500/2020

del 9 dicembre 2020 consid. 3.1: “Nach der Rechtsprechung vermöge eine

faktische Einhändigkeit oder die Beschränkung der dominanten Hand als Zudienhand

einen Abzug von 20 bis 25% zu rechtfertigen. Allerdings habe das Bundesgericht

bei funktioneller Einarmigkeit oder Einhändigkeit auch schon Abzüge von 10 bis

15% als angemessen bezeichnet.”), era stata riconosciuta una deduzione

sociale (del 10, rispettivamente del 20%) per il motivo che gli assicurati in

questione erano divenuti mono-manuali a causa del danno alla salute

riportato.

Nel

caso di specie, come dimostrato in precedenza, l’insorgente non si trova in una

situazione analoga a quella alla base della giurisprudenza federale appena

citata.

L’avv.

RA 1 non può pertanto essere seguito laddove fa valere che il proprio

patrocinato sarebbe stato vittima di una disparità di trattamento da parte

dell’CO 1.

Il reddito

statistico da invalido ammonta quindi a fr. 66'800, così come stabilito

dall’assicuratore convenuto (le ulteriori modalità di determinazione del

reddito da invalido non sono state contestate).

Ora,

confrontando i fr. 66'800

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto

conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 72'929 (dato pure

incontestato), risulta una perdita di guadagno dell’8.40%, arrotondata all’8%,

insufficiente a fondare il diritto a una rendita LAINF (cfr. art. 18 cpv. 1

LAINF).

La decisione

su opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità,

deve quindi essere confermata.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti