35.2023.36
Discusso il diritto a una rendita d'invalidità (reddito da invalido, in particolare entità della riduzione sociale)
14 agosto 2023Italiano28 min
I due redditi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.36
mm
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11
maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
28 marzo 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
25 marzo 2019, RI 1, nato nel 1976, a quel momento dipendente della ditta __________
in qualità di manovale edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato colpito alle
spalle e al torace dal braccio di un escavatore, riportando, secondo il
rapporto 25 marzo 2019 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________,
un trauma contusivo alla spalla sinistra (doc. 2).
Nel
mese di ottobre 2019 l’assicurato è stato sottoposto a un intervento
artroscopico di ricostruzione del sovraspinato e dell’infraspinato della spalla
sinistra (cfr. doc. 77). L’11 gennaio 2022 è la spalla destra ad essere stata
operata (acromio-plastica, rifissazione del tendine sovraspinato, resezione AC
e tenodesi subpettorale del bicipite – doc. 228).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta
durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 1° febbraio 2023
(fatta eccezione per i costi dei controlli medici ancora necessari - doc. 381),
con decisione formale del 20 febbraio 2023, l’amministrazione ha negato il
diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 25% (doc. 399).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 403), in data 28 marzo 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 406).
1.3. Con
tempestivo ricorso dell’11 maggio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto in via principale il riconoscimento di una rendita d’invalidità
del 13% almeno e in subordine il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto
affinché ricalcoli il grado dell’invalidità tenuto conto dei considerandi,
argomentando in particolare quanto segue:
"
(…) si ritiene che la decisione impugnata non sia rispettosa di più
principi cui sottostà la CO 1 nell’ambito della propria attività. Pertanto la
motivazione fornita dalla stessa e meglio che “lo statuto di frontaliere non giustifica
una riduzione in quanto, se il permesso di frontaliere fosse discriminante,
tale discriminazione avrebbe pure delle ripercussioni sul salario da valido che
dovrebbe essere ridotto nella stessa misura.”, non solo non può essere condivisa,
ma in contrasto con la giurisprudenza e il diritto applicabile.
In particolare giova constatare come il
rifiuto della CO 1 di riconoscere una riduzione del reddito d’invalido per
motivi sociali sia arbitrario. Non solo. La decisione impugnata risulta
assolutamente carente anche per quanto attiene la motivazione, che non si china
con la giurisprudenza e la dottrina applicabile e che “liquida” le
contestazioni del signor RI 1 senza confrontarsi con i temi sollevati. In
questo senso si ravvisa quindi anche un elemento dell’arbitrio.
Nella fattispecie, pur consci del
potere d’apprezzamento di questa Corte (v. anche DTF 137 V 71, DTF 132 V 132
consid. 3.3), si ritiene che, in applicazione di quanto sopra, al signor RI 1
possa essere riconosciuta, come già indicato in sede di opposizione, una
diminuzione del reddito da invalido di almeno il 5%. In questo senso si ritiene
che agli atti (che si richiamano integralmente dalla CO 1), contengano
sufficienti elementi per consentire a questa Corte di procedere con la riforma
della decisione impugnata e meglio nei termini indicati in via principale nel
petitum.
Come già esaustivamente esposto in sede
di opposizione, lo stato di salute, la formazione di base e soprattutto il
fatto di essere frontaliere, permettono di affermare che il signor RI 1 è
assolutamente svantaggiato dal profilo salariale per rapporto alla cerchia di
persone su cui è stata svolta la rilevazione statistica operata dall’Ufficio
federale e utilizzata nella decisione impugnata.
Nel caso che ci occupa si ritiene che
la CO 1 avrebbe dovuto applicare una riduzione di almeno il 5% per motivi
sociali, ciò che comporta, di fatto, un tasso di invalidità del 12.98%, ovvero
un tasso del 13%, (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data
1° giugno 2023, il patrocinatore dell’insorgente si è in sostanza riconfermato
nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Innanzitutto,
dal profilo formale, l’avv. RA 1 lamenta
una violazione del diritto di essere sentito in relazione al fatto che
l’assicuratore LAINF nella decisione su opposizione impugnata non avrebbe
sufficientemente motivato il mancato riconoscimento di una riduzione del
reddito statistico da invalido in ragione dello statuto di frontaliere
dell’assicurato (cfr. doc. I, p. 4 s.).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza
(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 3.2 con riferimenti).
Infine,
ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017 consid. 2.2).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non
condivide l’affermazione del patrocinatore secondo la quale l’amministrazione
avrebbe violato il diritto di essere sentito del ricorrente. In effetti, si
constata che la decisione di non decurtare il reddito da invalido in ragione
dello statuto di frontaliere dell’insorgente, è stata in realtà motivata dall’CO
1 (cfr. doc. 406, p. 4 s.), se a torto o a ragione è una questione che
riguarda il merito della lite (e che verrà quindi esaminata in quel contesto).
2.3. Nel
merito, l’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se
l’assicuratore resistente era legittimato a negare a RI 1 il diritto a una
rendita d’invalidità, oppure no.
Questa
Corte osserva che censurata è soltanto l’entità del reddito da invalido.
In particolare, l’avv. RA 1 non contesta il fatto che, nonostante il
danno alla salute infortunistico, l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a
tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative adeguate,
alternative a quella originaria di manovale edile. Del resto, tale circostanza
risulta essere stata accertata in maniera affidabile, grazie alle risultanze
della visita di chiusura eseguita il 18 novembre 2022 dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 379) e a quelle
della valutazione EFL del 9 giugno 2022 (cfr. doc. 319).
Il TCA
limiterà pertanto il proprio esame a quell’unico aspetto.
2.4. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF,
in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella
stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito
LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità
al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su
questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi
da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però
poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF
ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.6
Per
quanto riguarda specificatamente il reddito da invalido, la
giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate
in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale
misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.7
Giova
infine segnalare che nella sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa
all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte
ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria
giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in
applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione
svizzera della struttura dei salari [RSS]).
Nel
comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
"
(…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio
disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato
(secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente
che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le
persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere
derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o
condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito
da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio
dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in
vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il
salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se
questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è
quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni
due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e
concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la
possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e
professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale
importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido
che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della
deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha
finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del
valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei
redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali
quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la
determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS,
eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere
considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per
un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la
giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio
2022.
della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
– non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in
questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della
revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici
salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale
questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”
(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
2.8
Nel caso
di specie, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 66'800 il reddito da
invalido, facendo capo alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico
totale, livello di competenze 1, uomini, indicizzando il dato statistico sino
al 2023 e non applicando alcuna riduzione sociale (cfr. doc. 395).
Il
valore considerato dall’amministrazione viene contestato dal rappresentante del
ricorrente. A suo avviso, il reddito statistico da invalido andrebbe decurtato almeno
del 5% a titolo di riduzione sociale, e ciò in ragione delle limitazioni legate
al danno alla salute infortunistico, del basso livello formativo, del fatto che
le precedenti esperienze lavorative dell’assicurato sono tutte state di breve
durata e dello statuto di frontaliere (cfr. doc. I).
Trattandosi
dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Per
quanto concerne la pretesa decurtazione giustificata dalle limitazioni
derivanti dal danno alla salute, il TCA segnala che, secondo la giurisprudenza
federale, una tale riduzione entra in linea di
conto soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,
considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non
esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla
persona assicurata (cfr. STF
8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre
2019.
consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.
4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno
2020.
consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020
du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”,
in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Ora,
nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha
giudicato affidabile emerge che, nonostante il danno residuo interessante le
spalle, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo
o di rendimento, attività leggere dal profilo del sollevamento e
trasporto di pesi, che non comportino mansioni ripetitive con gli arti
superiori sopra l’orizzontale, lavori in equilibrio precario o che implichino
l’utilizzo di scale a pioli e ponteggi, come pure di strumenti pesanti o
vibranti.
Tenuto
conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente
beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non è
giustificata (del resto, il TF ha deciso proprio in questo senso in una
sentenza 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2, escludendo che si
fosse in presenza di una situazione in cui la persona assicurata è di fatto in grado di utilizzare un’unica
mano/un unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit]; si veda
pure la STF 8C_553/2020 del 31 ottobre 2020 consid. 6, riguardante un
assicurato, infortunatosi alla spalla destra, dichiarato non più in grado di
effettuare lavori in quota, rispettivamente su tetti, ponteggi e scale, lavori
ripetitivi oltre l’altezza della testa, trasportare oggetti di peso superiore
ai 15 kg con la mano destra e il braccio proteso, sollevare oggetti pesanti più
di 5-7 kg con la mano destra e il braccio discostato dal tronco, lavori
implicanti continui movimenti di rotazione della spalla destra, nonché lavori comportanti
urti e vibrazioni).
In
questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di
continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione
del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili
soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione
supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di
qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del
14.
maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
D’altro
canto, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre
2016.
consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha stabilito
che in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già
considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda
pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3).
Lo
stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021
del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid.
6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11
gennaio 2019 consid. 4.4).
Inoltre,
a proposito del fatto che il ricorrente avrebbe
sempre lavorato con dei contratti di (relativamente) breve durata (su questo
aspetto, si veda il doc. 50, p. 1), il TF ha già avuto modo di precisare che
una riduzione legata agli anni di servizio non si giustifica nel caso in cui
venga applicato il livello di competenze 1 della RSS, l’influenza della
durata di servizio sul salario essendo poco rilevante in questa categoria di
occupazioni che non necessitano né di formazione né di esperienza professionale
specifica. Diverso invece il discorso a partire dal livello di competenze 2,
trattandosi d’impieghi qualificati in cui l’esperienza professionale cumulata
alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro è valorizzata (cfr. STF
8C_438/2022 del 26 maggio 2023 consid. 4.3.5 e i riferimenti ivi menzionati).
Infine,
neppure lo statuto di frontaliere dell’assicurato può giustificare una
decurtazione del reddito statistico da invalido.
In
effetti, in una recente sentenza 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3, la
Corte federale ha negato l’applicazione di una riduzione salariale in ragione
dello statuto di frontaliere della persona assicurata (di nazionalità italiana),
evidenziando in particolare che “…, di principio, le persone di nazionalità di
uno Stato comunitario non possono essere trattate diversamente dai lavoratori
svizzeri sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile
2018.
consid. 4.4).”. Del resto, in concreto, l’insorgente sostiene sì di aver
conseguito un salario inferiore alla media ma non dimostra in alcun modo di
essere stato svantaggiato dal punto di vista retributivo per rapporto ai suoi
(eventuali) colleghi di nazionalità svizzera, allorquando si trovava alle
dipendenze della ditta __________ (in questo senso, cfr. STF 8C_610/2017 del 3
aprile 2018 consid. 4.4).
Al
ricorrente nulla giova richiamare la sentenza federale 8C_55/2022 del 19 maggio
2022, rispettivamente quella cantonale 35.2022.87 del 30 gennaio 2023 (cfr.
doc. I, p. 7 s.). Infatti, in quelle pronunzie, conformemente a un’affermata
giurisprudenza federale (in questo senso, si veda ad esempio la STF 8C_500/2020
del 9 dicembre 2020 consid. 3.1: “Nach der Rechtsprechung vermöge eine
faktische Einhändigkeit oder die Beschränkung der dominanten Hand als Zudienhand
einen Abzug von 20 bis 25% zu rechtfertigen. Allerdings habe das Bundesgericht
bei funktioneller Einarmigkeit oder Einhändigkeit auch schon Abzüge von 10 bis
15% als angemessen bezeichnet.”), era stata riconosciuta una deduzione
sociale (del 10, rispettivamente del 20%) per il motivo che gli assicurati in
questione erano divenuti mono-manuali a causa del danno alla salute
riportato.
Nel
caso di specie, come dimostrato in precedenza, l’insorgente non si trova in una
situazione analoga a quella alla base della giurisprudenza federale appena
citata.
L’avv.
RA 1 non può pertanto essere seguito laddove fa valere che il proprio
patrocinato sarebbe stato vittima di una disparità di trattamento da parte
dell’CO 1.
Il reddito
statistico da invalido ammonta quindi a fr. 66'800, così come stabilito
dall’assicuratore convenuto (le ulteriori modalità di determinazione del
reddito da invalido non sono state contestate).
Ora,
confrontando i fr. 66'800
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto
conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 72'929 (dato pure
incontestato), risulta una perdita di guadagno dell’8.40%, arrotondata all’8%,
insufficiente a fondare il diritto a una rendita LAINF (cfr. art. 18 cpv. 1
LAINF).
La decisione
su opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità,
deve quindi essere confermata.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti