35.2023.38
Disturbi al braccio sx (lesione muscolo bicipite brachiale) guariti al più tardi al momento in cui assicuratore ha chiuso il caso. Disturbi alla spalla sx (instabilità antero-inferiore) - apparsi con lungo tempo di latenza - non causati dall'evento in discussione
28 agosto 2023Italiano18 min
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.38
mm
Lugano
28 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 settembre 2021, alla CO 1
(in seguito: CO 1) è stato annunciato un sinistro occorso il 25 agosto 2021 a RI
1, educatrice alle dipendenze della __________. La dinamica dell’evento è stata
descritta nei seguenti termini:
" (…) Stavo
facendo allenamento di boxe, durante il percorso ero alla postazione in cui con
una mazza si colpisce una ruota di un camion posta a terra. A un certo punto,
sollevando la mazza, ho sentito un rumore al braccio sinistro e ha iniziato a
farmi male. Nelle settimane seguenti mi sono curata con creme antinfiammatorie
e massaggi. Il 5 settembre 2021, dopo poco che ho iniziato a fare allenamento,
il dolore si è riacutizzato all’improvviso e mi sono bloccata sulla parte alta
della schiena (lato sinistro) fino alle cervicali. Sono andata dal medico il 6
settembre, dal medico di base Dr. __________, il quale ha diagnosticato
“sospetto strappo muscolare regione brachiale laterale sinistra. Importanti
contratture cervico-scapolari. Sindrome pseudoradicolare territorio radiale a
sinistra”. (…).” (doc. 1)
L’esame ecografico del 10
settembre 2021 ha evidenziato la rottura del muscolo bicipite brachiale sul
versante mediale al III. medio del braccio sinistro (doc. 5).
A margine della consultazione del
27 settembre 2021, il Prof. dott. __________ ha invece diagnosticato dolori
alla spalla sinistra con/su instabilità antero/inferiore su verosimile
sublussazione anteriore (doc. 8).
La RMN della spalla sinistra
dell’8 ottobre 2021 è risultata – così il dott. __________ – “globalmente senza
particolarità” (doc. 9 e 13).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 febbraio 2022,
accertato che la lesione al muscolo bicipite brachiale, imputabile al sinistro
del 25 agosto 2021, risultava essere nel frattempo guarita, l’CO 1 ha negato il
diritto a ulteriori prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2021, a fronte
dell’assenza di un nesso causale naturale tra i restanti disturbi, interessanti
la spalla sinistra, e quell’evento (doc. 27).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 28), in data 30 marzo 2023,
l’amministrazione ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 34).
1.3. Con tempestivo ricorso del 16
maggio 2023, RI 1 ha chiesto in via principale che venga ripristinato il
diritto a prestazioni dal 1° ottobre 2021 in virtù dell’art. 4 LPGA, in
subordine che il medesimo venga ripristinato in ragione dell’art. 6 cpv. 2
LAINF e in via ancor più subordinata il rinvio degli atti all’CO 1 per
complemento istruttorio.
Questi in particolare gli
argomenti che l’assicurata ha sviluppato a sostegno delle proprie richieste:
" (…) Nella
prima dichiarazione del 9.9.21 ho fatto riferimento al braccio sinistro
indicando di aver avvertito un rumore e dolore dello stesso. Il braccio è stato
da me considerato nel suo insieme, ovvero l’arto che va dalla mano alla spalla.
La visita specialistica dell’ortopedico ha altresì considerato l’arto nel suo
complesso, approfondendo la diagnosi e facendo pertanto emergere come il trauma
non avesse prodotto unicamente danni a carico del bicipite, ma anche della
spalla.
(…).
Quanto dichiarato dal Prof. Dr. __________ in merito alla perdita
di equilibrio, informazione raccolta nell’ambito del colloquio avvenuto alla
prima visita del 27.9.21, non è in contraddizione con quanto da me indicato nel
questionario, ovvero il scivolamento della mazza e la sua ripresa al volo. Le
dichiarazioni, molto banalmente, si completano a vicenda. Quanto avvenuto con
la mazza, ha generato una perdita d’equilibrio con conseguente movimento
innaturale. Benché non sia stata così capace nell’esprimermi come il Prof. dr. __________,
nel questionario del 2.11.21 ho tuttavia indicato che “il movimento improvviso
è all’origine della postura scorretta che ha causato la sublussazione della
spalla e la frattura del muscolo”. (…).
(…).
Ancora oggi non ho capito se il fatto che la mazza mi stesse
scivolando e ho quindi perso l’equilibrio, viene qualificato di fattore
esterno. Non essendo del mestiere, nel questionario che mi ha sottoposto CO 1
ho indicato che l’esercizio si è svolto in condizioni esterne normali. Certo è
che, come certificato a suo tempo, vi è stato un movimento innaturale
dell’arto.
Nel questionario ho cercato di spiegare al meglio lo svolgimento
dell’esercizio facendo anche riferimento al movimento che fa uno spaccalegna,
in quanto simile al mio. Con le braccia si solleva la mazza da terra, nel
mentre si effettua una rotazione esterna del braccio fino a sopra la testa
(caricando di potenza il movimento) e infine si scarica il colpo picchiando con
forza la mazza contro la gomma a terra. Vi è sia il sollevamento del peso che
il lancio dello stesso. Una volta colpita la ruota, l’esercizio si ripete
invertendo la posizione delle mani all’impugnatura della mazza, passando cioè
alla rotazione esterna sull’altro braccio con relativo carico e scarico del
colpo. Il tutto viene eseguito con velocità e potenza durante una ripresa di
tre minuti.
Quanto si è prodotto in occasione dell’esercizio, ovvero ripresa
al volo della mazza che stava per scivolare con conseguente perdita
dell’equilibrio e sbilanciamento, ha generato un movimento innaturale in
circostanze manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Tali
circostanze sono atte a provocare una sollecitazione non fisiologica di un
singolo muscolo o di un gruppo di muscoli. Difatti ho lesionato il bicipite
brachiale sul versante mediale al III medio del braccio. Inoltre, la risonanza
magnetica della spalla dell’8.10.21, ha mostrato “minimi segni di ridondanza
capsulo-legamentare anteriore su possibile lesione del gleno-omerale medio”
(allegato 7). Nonostante sia ignorante in materia, il collegamento anatomico
delle parti lesionate mi sembra manifesto ed evidente.
(…).
A questo si aggiunge l’aggravante dello sforzo eccessivo. Benché
il corpo umano sia atto alla rotazione esterna del braccio, questa non avviene
in circostanze insolite come si è prodotto nella fattispecie, oltretutto con un
carico da 5 kg che, nel mentre del sollevamento in roteazione fin sopra il
capo, acquista un peso ancora maggiore.
Ricordo inoltre che sono una donna e, nonostante avessi già svolto
quel tipo di esercizio anche con pesi inferiori, era l’esercizio ad essere
abituale, non il movimento così come si è prodotto in data 25.8.21. (…)” (doc.
I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
Fatti
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a porre fine alle proprie
prestazioni a contare dal 1° ottobre 2021, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone però l’esistenza di un nesso
di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.4. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in: SZS 2/1994 p. 104 s.; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nel caso di specie,
questa Corte constata innanzitutto che l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria
responsabilità a proposito della lesione del muscolo bicipite
brachiale a sinistra, ritenuta essere stata causata dall’evento del 25
agosto 2021 (in questo senso, si veda il rapporto 9 febbraio 2023 del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia – doc. 33, p. 2 s.: “La
rottura di fibre muscolari del bicipite brachiale correla inoltre con il grado
della probabilità preponderante con la dinamica dell’evento del 25.8.2021, così
come descritto dalla signora RI 1 nel questionario redatto il 2.11.2021, in
considerazione della sua potente azione nella rotazione dell’avambraccio.”).
Stante ciò, diviene irrilevante
sapere se è corretto che l’amministrazione abbia versato le prestazioni in virtù
dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, quindi a titolo di lesione parificata ad infortunio,
oppure se avrebbe invece dovuto farlo fondandosi sull’art. 4 LPGA (infortunio).
Sempre a proposito della lesione
muscolare in questione, il TCA ritiene sufficientemente dimostrato che essa è
completamente guarita, al più tardi al momento in cui l’CO 1 ha posto termine
alle proprie prestazioni (1° ottobre 2021). Il medico consulente dell’CO 1 si è
pronunciato proprio in questo senso (cfr. doc. 33, p. 4: “Con riferimento
all’insieme degli atti a disposizione, la lesione muscolare del bicipite
sinistro non viene annoverata nei rapporti del prof. __________ a decorrere dal
30.9.2021 con focalizzazione delle misure diagnostiche e terapeutiche sulla
spalla sinistra. Essa risulta essere ragionevolmente guarita nel frattempo:
vedi prescrizione di fisioterapia del 27.9.2021 e del 9.11.2021.” – il
corsivo è del redattore) e, del resto, la ricorrente nemmeno contesta tale
circostanza (cfr. doc. I).
2.6. Con la decisione su opposizione
impugnata, l’CO 1 si è per contro rifiutata di prendere a carico i disturbi
interessanti la spalla sinistra, disturbi che il medico curante
specialista ha inquadrato nella diagnosi d’instabilità antero/inferiore su
verosimile sublussazione anteriore, in quanto non costituirebbero una
conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 25 agosto 2021.
Al riguardo, occorre osservare
che dalla documentazione agli atti emerge, in modo chiaro, che i disturbi
insorti in occasione della seduta d’allenamento del 25 agosto 2021, erano
circoscritti al braccio sinistro, all’altezza del muscolo bicipite, laddove
è poi stata oggettivata la nota lesione. In effetti, con l’annuncio
d’infortunio, l’assicurata ha dichiarato di aver sentito un rumore al braccio
sinistro e di aver iniziato a risentire dolore, precisando inoltre che i
disturbi alla parte alta della schiena (a sinistra) fino alla cervicale erano insorti
solo in seguito, a margine della seduta di allenamento successiva (cfr. doc. 1).
Indicazioni analoghe figurano nel certificato 21 settembre 2021 del dott. __________,
il quale ha attestato che l’insorgente “durante esercizi di allenamento fisico
in palestra, su ipersollecitazione muscolare, risente dolore acuto e
schiocco al braccio sinistro. Nelle 2 settimane successive sviluppa
ingravescente sindrome algica e contratture cervico-brachiali.” (doc. 6
– il corsivo è del redattore), come pure nelle risposte che l’assicurata ha
fornito ai quesiti che le sono stati sottoposti dall’assicuratore (doc. 15, p.
2: “Durante l’atto di roteazione della mazza con il braccio sx ho sentito un
rumore all’altezza del bicipite e ho provato dolore. Quando ho rifatto
Considerandi
allenamento il 5.9.2021, durante il riscaldamento, ho provato un dolore acuto
improvviso e mi sono bloccata a livello cervico-scapolare” – il corsivo
è del redattore).
Stante ciò, visto in particolare
che è stata la stessa insorgente a delimitare con precisione i disturbi insorti
il 25 agosto 2021 (“all’altezza del bicipite”), l’affermazione ricorsuale
secondo la quale “il braccio è stato da me considerato nel suo insieme,
ovvero l’arto che va dalla mano alla spalla” (doc. I, p. 2), non appare
plausibile.
Va di conseguenza ritenuto acquisito
il fatto che i disturbi alla regione della spalla sinistra sono insorti soltanto
a una distanza superiore ai dieci giorni dall’evento dell’agosto 2021, per la
precisione nel quadro della seduta d’allenamento dell’8 settembre 2021 (doc. I,
p. 3: “Quest’ultimo allenamento, in realtà, ha avuto luogo l’8.9.21 e
non il 5.9.21.”; in questo senso, si veda il doc. 33, p. 3: “L’improvviso
dolore acuto con bloccaggio a livello cervico-scapolare risulta essere insorto a
distanza di undici giorni dall’evento” – il corsivo è del redattore).
Tenuto anche conto delle
circostanze appena evidenziate, il TCA non ha motivo per distanziarsi dal
parere espresso dal medico consulente dell’CO 1, il quale ha negato l’esistenza
di un nesso di causalità naturale tra la problematica alla spalla sinistra e
l’evento traumatico del 25 agosto 2021 (doc. 33, p. 4: “Gli approfondimenti
diagnostici effettuati non hanno documentato nessuna lesione strutturale
acquisita potenzialmente riconducibile con il grado della probabilità preponderante
all’evento del 25.8.2021. Da notarsi in questo contesto l’intervallo temporale
di undici giorni tra l’evento del 25.8.2021 e l’insorgenza improvvisa di un
dolore acuto con bloccaggio a livello cervico-scapolare.”).
In queste condizioni, l’assicurata
non può dunque essere seguita laddove fa valere che “… avendo vissuto il tutto
in prima persona e non avendo mai avuto disturbi prima dell’infortunio, la
causalità naturale e adeguata mi è francamente palese e mi risulta
incomprensibile che non venga riconosciuta” e che “…, rimane ugualmente chiaro
come il tutto abbia un carattere temporale causale molto ravvicinato in linea e
in relazione con l’evento infortunistico del 25.8.21.” (doc. I, p. 3).
Neppure il referto 11 marzo 2022
del medico curante specialista (allegato al doc. 28: “A mio modo di vedere non
ci sono fattori estranei all’infortunio. Non vedo ragioni per rifiutare alla
paziente la presa a carico del trattamento riabilitativo.”) è suscettibile di
generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza del parere del dott. __________.
In effetti, egli non ha considerato che la “fitta dolorosa in regione
anteriore” è in realtà insorta a livello del bicipite brachiale, dove
è poi stata diagnosticata la nota rottura muscolare e, d’altra parte, che i
disturbi nella regione della spalla sinistra sono invece apparsi soltanto a
distanza di circa due settimane dall’evento del 25 agosto 2021, a margine di
una (nuova) seduta di allenamento, durante le quali l’assicurata ha continuato
a svolgere regolarmente la propria professione.
In esito a tutto quanto precede, si
ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2.
e riferimenti), che i disturbi interessanti la spalla sinistra non
costituiscono una conseguenza naturale dell’evento traumatico dell’agosto 2021.
2.7
In base a quanto dichiarato dalla
ricorrente stessa, i disturbi alla spalla sinistra sono insorti nella fase di
riscaldamento precedente la seduta di allenamento dell’8 settembre 2021 (cfr.
doc. 15, p. 2: “Quando ho rifatto allenamento il 5.9.2021 (recte: l’8.9.2021)
durante il riscaldamento, ho provato un dolore acuto improvviso e mi sono
bloccata a livello cervico-scapolare.”).
A tal proposito, il TCA constata
che l’insorgente non è stata in grado d’identificare un avvenimento
lesivo singolare interessante l'estremità superiore sinistra (accaduto l’8
settembre 2021), di modo che il danno alla salute che
ella ha lamentato (una pretesa instabilità antero/inferiore su
verosimile sublussazione anteriore) non può essere
fatto risalire a un infortunio ai sensi di legge (né peraltro assunto a titolo
di lesione parificata ai postumi d'infortunio,
difettando in ogni caso una delle lesioni esaustivamente enumerate all’art. 6
cpv. 2 LAINF; in effetti, una sublussazione non ricade sotto il concetto
di “lussazioni di articolazione” di cui alla lettera b della
disposizione appena menzionata – cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche
Körperschädigung, in: SZS 2/1996, p. 101 s. e il riferimento ivi citato).
Questa Corte è giunta a identica
conclusione in una sentenza del 9 luglio 1997, pubblicata in: RDAT I-1998 p.
327, riguardante una fattispecie in cui un giovane giocatore di hockey su
ghiaccio - uno sport in cui i giocatori notoriamente si scambiano colpi non
indifferenti - sofferente di una lesione al labbro glenoidale anteriore della
spalla destra, non era stato in grado d’attribuire il danno alla salute
lamentato a un episodio preciso.
Il TCA è pervenuto allo stesso
risultato in una sentenza 35.1998.105 del 13 gennaio 1999 non pubblicata,
concernente un assicurato che, al termine di un allenamento di calcio in
palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna del ginocchio destro,
rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del muscolo semitendinoso e
semimembranoso destro. Egli aveva preteso rammentare di essere caduto e di aver
ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a specificare un fatto ben
preciso interessante il ginocchio destro.
In
un’altra pronunzia 35.2000.66 del 30 maggio 2001, cresciuta incontestata
in giudicato, è parimenti stato negato l’intervento di un infortunio ai sensi
di legge, nel caso di un’assicurata che aveva lamentato dolori alla mano e al
braccio destro durante un trasloco, senza specificazione di un evento ben preciso interessante quella parte del
corpo.
La
presenza di un infortunio è infine stata negata in una sentenza 35.2022.69
del 30 gennaio 2023, anch’essa cresciuta in giudicato, concernente un operaio
edile che aveva accusato disturbi al piede sinistro, poi inquadrati nella
diagnosi di lesione parziale del tendine d’Achille e tendinosi, nel continuare
“a salire e scendere” dal dumper, rispettivamente “nei vari movimenti”
richiesti dai lavori di realizzazione di scarpate ai bordi di una strada, senza
dunque identificare uno specifico avvenimento lesivo. Il TCA ha ritenuto
irrilevante la circostanza che, in un secondo tempo, l’assicurato avesse preteso
che il tallone sarebbe stato urtato dalla piastra battitrice azionata da un
collega.
In conclusione, la decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha posto termine
alle prestazioni a contare dal 1° ottobre 2021, negando la propria
responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, deve essere
confermata e l’impugnativa respinta.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti