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Decisione

35.2023.38

Disturbi al braccio sx (lesione muscolo bicipite brachiale) guariti al più tardi al momento in cui assicuratore ha chiuso il caso. Disturbi alla spalla sx (instabilità antero-inferiore) - apparsi con lungo tempo di latenza - non causati dall'evento in discussione

28 agosto 2023Italiano18 min

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.38

mm

Lugano

28 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 marzo 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 9 settembre 2021, alla CO 1

(in seguito: CO 1) è stato annunciato un sinistro occorso il 25 agosto 2021 a RI

1, educatrice alle dipendenze della __________. La dinamica dell’evento è stata

descritta nei seguenti termini:

" (…) Stavo

facendo allenamento di boxe, durante il percorso ero alla postazione in cui con

una mazza si colpisce una ruota di un camion posta a terra. A un certo punto,

sollevando la mazza, ho sentito un rumore al braccio sinistro e ha iniziato a

farmi male. Nelle settimane seguenti mi sono curata con creme antinfiammatorie

e massaggi. Il 5 settembre 2021, dopo poco che ho iniziato a fare allenamento,

il dolore si è riacutizzato all’improvviso e mi sono bloccata sulla parte alta

della schiena (lato sinistro) fino alle cervicali. Sono andata dal medico il 6

settembre, dal medico di base Dr. __________, il quale ha diagnosticato

“sospetto strappo muscolare regione brachiale laterale sinistra. Importanti

contratture cervico-scapolari. Sindrome pseudoradicolare territorio radiale a

sinistra”. (…).” (doc. 1)

L’esame ecografico del 10

settembre 2021 ha evidenziato la rottura del muscolo bicipite brachiale sul

versante mediale al III. medio del braccio sinistro (doc. 5).

A margine della consultazione del

27 settembre 2021, il Prof. dott. __________ ha invece diagnosticato dolori

alla spalla sinistra con/su instabilità antero/inferiore su verosimile

sublussazione anteriore (doc. 8).

La RMN della spalla sinistra

dell’8 ottobre 2021 è risultata – così il dott. __________ – “globalmente senza

particolarità” (doc. 9 e 13).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 febbraio 2022,

accertato che la lesione al muscolo bicipite brachiale, imputabile al sinistro

del 25 agosto 2021, risultava essere nel frattempo guarita, l’CO 1 ha negato il

diritto a ulteriori prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2021, a fronte

dell’assenza di un nesso causale naturale tra i restanti disturbi, interessanti

la spalla sinistra, e quell’evento (doc. 27).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 28), in data 30 marzo 2023,

l’amministrazione ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 34).

1.3. Con tempestivo ricorso del 16

maggio 2023, RI 1 ha chiesto in via principale che venga ripristinato il

diritto a prestazioni dal 1° ottobre 2021 in virtù dell’art. 4 LPGA, in

subordine che il medesimo venga ripristinato in ragione dell’art. 6 cpv. 2

LAINF e in via ancor più subordinata il rinvio degli atti all’CO 1 per

complemento istruttorio.

Questi in particolare gli

argomenti che l’assicurata ha sviluppato a sostegno delle proprie richieste:

" (…) Nella

prima dichiarazione del 9.9.21 ho fatto riferimento al braccio sinistro

indicando di aver avvertito un rumore e dolore dello stesso. Il braccio è stato

da me considerato nel suo insieme, ovvero l’arto che va dalla mano alla spalla.

La visita specialistica dell’ortopedico ha altresì considerato l’arto nel suo

complesso, approfondendo la diagnosi e facendo pertanto emergere come il trauma

non avesse prodotto unicamente danni a carico del bicipite, ma anche della

spalla.

(…).

Quanto dichiarato dal Prof. Dr. __________ in merito alla perdita

di equilibrio, informazione raccolta nell’ambito del colloquio avvenuto alla

prima visita del 27.9.21, non è in contraddizione con quanto da me indicato nel

questionario, ovvero il scivolamento della mazza e la sua ripresa al volo. Le

dichiarazioni, molto banalmente, si completano a vicenda. Quanto avvenuto con

la mazza, ha generato una perdita d’equilibrio con conseguente movimento

innaturale. Benché non sia stata così capace nell’esprimermi come il Prof. dr. __________,

nel questionario del 2.11.21 ho tuttavia indicato che “il movimento improvviso

è all’origine della postura scorretta che ha causato la sublussazione della

spalla e la frattura del muscolo”. (…).

(…).

Ancora oggi non ho capito se il fatto che la mazza mi stesse

scivolando e ho quindi perso l’equilibrio, viene qualificato di fattore

esterno. Non essendo del mestiere, nel questionario che mi ha sottoposto CO 1

ho indicato che l’esercizio si è svolto in condizioni esterne normali. Certo è

che, come certificato a suo tempo, vi è stato un movimento innaturale

dell’arto.

Nel questionario ho cercato di spiegare al meglio lo svolgimento

dell’esercizio facendo anche riferimento al movimento che fa uno spaccalegna,

in quanto simile al mio. Con le braccia si solleva la mazza da terra, nel

mentre si effettua una rotazione esterna del braccio fino a sopra la testa

(caricando di potenza il movimento) e infine si scarica il colpo picchiando con

forza la mazza contro la gomma a terra. Vi è sia il sollevamento del peso che

il lancio dello stesso. Una volta colpita la ruota, l’esercizio si ripete

invertendo la posizione delle mani all’impugnatura della mazza, passando cioè

alla rotazione esterna sull’altro braccio con relativo carico e scarico del

colpo. Il tutto viene eseguito con velocità e potenza durante una ripresa di

tre minuti.

Quanto si è prodotto in occasione dell’esercizio, ovvero ripresa

al volo della mazza che stava per scivolare con conseguente perdita

dell’equilibrio e sbilanciamento, ha generato un movimento innaturale in

circostanze manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Tali

circostanze sono atte a provocare una sollecitazione non fisiologica di un

singolo muscolo o di un gruppo di muscoli. Difatti ho lesionato il bicipite

brachiale sul versante mediale al III medio del braccio. Inoltre, la risonanza

magnetica della spalla dell’8.10.21, ha mostrato “minimi segni di ridondanza

capsulo-legamentare anteriore su possibile lesione del gleno-omerale medio”

(allegato 7). Nonostante sia ignorante in materia, il collegamento anatomico

delle parti lesionate mi sembra manifesto ed evidente.

(…).

A questo si aggiunge l’aggravante dello sforzo eccessivo. Benché

il corpo umano sia atto alla rotazione esterna del braccio, questa non avviene

in circostanze insolite come si è prodotto nella fattispecie, oltretutto con un

carico da 5 kg che, nel mentre del sollevamento in roteazione fin sopra il

capo, acquista un peso ancora maggiore.

Ricordo inoltre che sono una donna e, nonostante avessi già svolto

quel tipo di esercizio anche con pesi inferiori, era l’esercizio ad essere

abituale, non il movimento così come si è prodotto in data 25.8.21. (…)” (doc.

I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

considerato in diritto

Fatti

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a porre fine alle proprie

prestazioni a contare dal 1° ottobre 2021, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio

esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone però l’esistenza di un nesso

di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.4. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in: SZS 2/1994 p. 104 s.; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Nel caso di specie,

questa Corte constata innanzitutto che l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria

responsabilità a proposito della lesione del muscolo bicipite

brachiale a sinistra, ritenuta essere stata causata dall’evento del 25

agosto 2021 (in questo senso, si veda il rapporto 9 febbraio 2023 del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia – doc. 33, p. 2 s.: “La

rottura di fibre muscolari del bicipite brachiale correla inoltre con il grado

della probabilità preponderante con la dinamica dell’evento del 25.8.2021, così

come descritto dalla signora RI 1 nel questionario redatto il 2.11.2021, in

considerazione della sua potente azione nella rotazione dell’avambraccio.”).

Stante ciò, diviene irrilevante

sapere se è corretto che l’amministrazione abbia versato le prestazioni in virtù

dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, quindi a titolo di lesione parificata ad infortunio,

oppure se avrebbe invece dovuto farlo fondandosi sull’art. 4 LPGA (infortunio).

Sempre a proposito della lesione

muscolare in questione, il TCA ritiene sufficientemente dimostrato che essa è

completamente guarita, al più tardi al momento in cui l’CO 1 ha posto termine

alle proprie prestazioni (1° ottobre 2021). Il medico consulente dell’CO 1 si è

pronunciato proprio in questo senso (cfr. doc. 33, p. 4: “Con riferimento

all’insieme degli atti a disposizione, la lesione muscolare del bicipite

sinistro non viene annoverata nei rapporti del prof. __________ a decorrere dal

30.9.2021 con focalizzazione delle misure diagnostiche e terapeutiche sulla

spalla sinistra. Essa risulta essere ragionevolmente guarita nel frattempo:

vedi prescrizione di fisioterapia del 27.9.2021 e del 9.11.2021.” – il

corsivo è del redattore) e, del resto, la ricorrente nemmeno contesta tale

circostanza (cfr. doc. I).

2.6. Con la decisione su opposizione

impugnata, l’CO 1 si è per contro rifiutata di prendere a carico i disturbi

interessanti la spalla sinistra, disturbi che il medico curante

specialista ha inquadrato nella diagnosi d’instabilità antero/inferiore su

verosimile sublussazione anteriore, in quanto non costituirebbero una

conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 25 agosto 2021.

Al riguardo, occorre osservare

che dalla documentazione agli atti emerge, in modo chiaro, che i disturbi

insorti in occasione della seduta d’allenamento del 25 agosto 2021, erano

circoscritti al braccio sinistro, all’altezza del muscolo bicipite, laddove

è poi stata oggettivata la nota lesione. In effetti, con l’annuncio

d’infortunio, l’assicurata ha dichiarato di aver sentito un rumore al braccio

sinistro e di aver iniziato a risentire dolore, precisando inoltre che i

disturbi alla parte alta della schiena (a sinistra) fino alla cervicale erano insorti

solo in seguito, a margine della seduta di allenamento successiva (cfr. doc. 1).

Indicazioni analoghe figurano nel certificato 21 settembre 2021 del dott. __________,

il quale ha attestato che l’insorgente “durante esercizi di allenamento fisico

in palestra, su ipersollecitazione muscolare, risente dolore acuto e

schiocco al braccio sinistro. Nelle 2 settimane successive sviluppa

ingravescente sindrome algica e contratture cervico-brachiali.” (doc. 6

– il corsivo è del redattore), come pure nelle risposte che l’assicurata ha

fornito ai quesiti che le sono stati sottoposti dall’assicuratore (doc. 15, p.

2: “Durante l’atto di roteazione della mazza con il braccio sx ho sentito un

rumore all’altezza del bicipite e ho provato dolore. Quando ho rifatto

Considerandi

allenamento il 5.9.2021, durante il riscaldamento, ho provato un dolore acuto

improvviso e mi sono bloccata a livello cervico-scapolare” – il corsivo

è del redattore).

Stante ciò, visto in particolare

che è stata la stessa insorgente a delimitare con precisione i disturbi insorti

il 25 agosto 2021 (“all’altezza del bicipite”), l’affermazione ricorsuale

secondo la quale “il braccio è stato da me considerato nel suo insieme,

ovvero l’arto che va dalla mano alla spalla” (doc. I, p. 2), non appare

plausibile.

Va di conseguenza ritenuto acquisito

il fatto che i disturbi alla regione della spalla sinistra sono insorti soltanto

a una distanza superiore ai dieci giorni dall’evento dell’agosto 2021, per la

precisione nel quadro della seduta d’allenamento dell’8 settembre 2021 (doc. I,

p. 3: “Quest’ultimo allenamento, in realtà, ha avuto luogo l’8.9.21 e

non il 5.9.21.”; in questo senso, si veda il doc. 33, p. 3: “L’improvviso

dolore acuto con bloccaggio a livello cervico-scapolare risulta essere insorto a

distanza di undici giorni dall’evento” – il corsivo è del redattore).

Tenuto anche conto delle

circostanze appena evidenziate, il TCA non ha motivo per distanziarsi dal

parere espresso dal medico consulente dell’CO 1, il quale ha negato l’esistenza

di un nesso di causalità naturale tra la problematica alla spalla sinistra e

l’evento traumatico del 25 agosto 2021 (doc. 33, p. 4: “Gli approfondimenti

diagnostici effettuati non hanno documentato nessuna lesione strutturale

acquisita potenzialmente riconducibile con il grado della probabilità preponderante

all’evento del 25.8.2021. Da notarsi in questo contesto l’intervallo temporale

di undici giorni tra l’evento del 25.8.2021 e l’insorgenza improvvisa di un

dolore acuto con bloccaggio a livello cervico-scapolare.”).

In queste condizioni, l’assicurata

non può dunque essere seguita laddove fa valere che “… avendo vissuto il tutto

in prima persona e non avendo mai avuto disturbi prima dell’infortunio, la

causalità naturale e adeguata mi è francamente palese e mi risulta

incomprensibile che non venga riconosciuta” e che “…, rimane ugualmente chiaro

come il tutto abbia un carattere temporale causale molto ravvicinato in linea e

in relazione con l’evento infortunistico del 25.8.21.” (doc. I, p. 3).

Neppure il referto 11 marzo 2022

del medico curante specialista (allegato al doc. 28: “A mio modo di vedere non

ci sono fattori estranei all’infortunio. Non vedo ragioni per rifiutare alla

paziente la presa a carico del trattamento riabilitativo.”) è suscettibile di

generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza del parere del dott. __________.

In effetti, egli non ha considerato che la “fitta dolorosa in regione

anteriore” è in realtà insorta a livello del bicipite brachiale, dove

è poi stata diagnosticata la nota rottura muscolare e, d’altra parte, che i

disturbi nella regione della spalla sinistra sono invece apparsi soltanto a

distanza di circa due settimane dall’evento del 25 agosto 2021, a margine di

una (nuova) seduta di allenamento, durante le quali l’assicurata ha continuato

a svolgere regolarmente la propria professione.

In esito a tutto quanto precede, si

ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti), che i disturbi interessanti la spalla sinistra non

costituiscono una conseguenza naturale dell’evento traumatico dell’agosto 2021.

2.7

In base a quanto dichiarato dalla

ricorrente stessa, i disturbi alla spalla sinistra sono insorti nella fase di

riscaldamento precedente la seduta di allenamento dell’8 settembre 2021 (cfr.

doc. 15, p. 2: “Quando ho rifatto allenamento il 5.9.2021 (recte: l’8.9.2021)

durante il riscaldamento, ho provato un dolore acuto improvviso e mi sono

bloccata a livello cervico-scapolare.”).

A tal proposito, il TCA constata

che l’insorgente non è stata in grado d’identificare un avvenimento

lesivo singolare interessante l'estremità superiore sinistra (accaduto l’8

settembre 2021), di modo che il danno alla salute che

ella ha lamentato (una pretesa instabilità antero/inferiore su

verosimile sublussazione anteriore) non può essere

fatto risalire a un infortunio ai sensi di legge (né peraltro assunto a titolo

di lesione parificata ai postumi d'infortunio,

difettando in ogni caso una delle lesioni esaustivamente enumerate all’art. 6

cpv. 2 LAINF; in effetti, una sublussazione non ricade sotto il concetto

di “lussazioni di articolazione” di cui alla lettera b della

disposizione appena menzionata – cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche

Körperschädigung, in: SZS 2/1996, p. 101 s. e il riferimento ivi citato).

Questa Corte è giunta a identica

conclusione in una sentenza del 9 luglio 1997, pubblicata in: RDAT I-1998 p.

327, riguardante una fattispecie in cui un giovane giocatore di hockey su

ghiaccio - uno sport in cui i giocatori notoriamente si scambiano colpi non

indifferenti - sofferente di una lesione al labbro glenoidale anteriore della

spalla destra, non era stato in grado d’attribuire il danno alla salute

lamentato a un episodio preciso.

Il TCA è pervenuto allo stesso

risultato in una sentenza 35.1998.105 del 13 gennaio 1999 non pubblicata,

concernente un assicurato che, al termine di un allenamento di calcio in

palestra, ha avvertito dei disturbi alla parte interna del ginocchio destro,

rivelatisi poi essere una tendinopatia distale del muscolo semitendinoso e

semimembranoso destro. Egli aveva preteso rammentare di essere caduto e di aver

ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia riuscire a specificare un fatto ben

preciso interessante il ginocchio destro.

In

un’altra pronunzia 35.2000.66 del 30 maggio 2001, cresciuta incontestata

in giudicato, è parimenti stato negato l’intervento di un infortunio ai sensi

di legge, nel caso di un’assicurata che aveva lamentato dolori alla mano e al

braccio destro durante un trasloco, senza specificazione di un evento ben preciso interessante quella parte del

corpo.

La

presenza di un infortunio è infine stata negata in una sentenza 35.2022.69

del 30 gennaio 2023, anch’essa cresciuta in giudicato, concernente un operaio

edile che aveva accusato disturbi al piede sinistro, poi inquadrati nella

diagnosi di lesione parziale del tendine d’Achille e tendinosi, nel continuare

“a salire e scendere” dal dumper, rispettivamente “nei vari movimenti”

richiesti dai lavori di realizzazione di scarpate ai bordi di una strada, senza

dunque identificare uno specifico avvenimento lesivo. Il TCA ha ritenuto

irrilevante la circostanza che, in un secondo tempo, l’assicurato avesse preteso

che il tallone sarebbe stato urtato dalla piastra battitrice azionata da un

collega.

In conclusione, la decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha posto termine

alle prestazioni a contare dal 1° ottobre 2021, negando la propria

responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, deve essere

confermata e l’impugnativa respinta.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti