35.2023.39
Discussa eziologia disturbi al rachide cervicale e ad una spalla. Ammesso raggiungimento status quo sine vel ante
14 agosto 2023Italiano20 min
l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinta dal 23 novembre 2016 la causalità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.39
mm
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16
maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
7 aprile 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
23 maggio 2016, RI 1, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________
in qualità d’insegnante e, perciò assicurata contro gli infortuni presso l’__________,
è rimasta vittima di un incidente stradale accaduto in territorio del Comune di
__________ e ha riportato, secondo il rapporto 3 giugno 2016 del dott. __________,
un trauma distorsivo cervicale e toracico da cintura (cfr. doc. 3).
La RMN
cervicale del 2 novembre 2016 ha mostrato la presenza di una discartrosi di
C5-C6 e, meno evidente, di C6-C7. L’EMG dell’arto superiore destro del 7
novembre 2016, così come l’ecografia della spalla destra del 16 novembre 2016,
non hanno evidenziato reperti patologici di rilievo (cfr. allegati al doc. 63).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge (dagli atti di causa risulta che, a partire dal mese di agosto 2016, le
indennità giornaliere sono state pagate al datore di lavoro dell’assicurata).
L’assicurata
è stata dichiarata di nuovo abile al lavoro in misura completa dal 1° giugno
2017.
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12
ottobre 2018, l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 23 novembre 2016 il proprio
obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del maggio 2016,
ritenuto che, da quella data in poi, farebbe difetto l’esistenza di un nesso di
causalità naturale (e adeguata). L’amministrazione ha peraltro rinunciato a
pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte sino al 22 maggio 2017
(cfr. doc. 100).
A
seguito dell’opposizione interposta dal sindacato RA 1 per conto
dell’assicurata (doc. 102), in data 7 aprile 2023, l’assicuratore LAINF ha
confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 106).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 maggio 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha
chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore
convenuto venga condannato a riconoscere la “causalità assicurativa” almeno
sino al 22 maggio 2017 e, quindi, a versare direttamente all’assicurata
indennità giornaliere pari a un ammontare di fr. 5'927.
A
sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore ha sviluppato, per quanto qui
d’interesse, la seguente argomentazione:
"
(…) L’assicuratore nella sostanza descrive la cornice del diritto,
quanto alla valenza delle certificazioni mediche, alla nozione di causalità
naturale e adeguata, avvalendosi di esami e pareri interni, dai quali
emergerebbe che a distanza di sei mesi al massimo dal trauma gli effetti
dell’impatto sarebbero da ritenersi esauriti. In realtà, la signora RI 1 aveva
accusato un corteo sintomatologico ampio, dunque con implicazioni a diversi
segmenti del corpo. Secondo la giurisprudenza, in queste casistiche la
causalità può essere anche oltre la durata dell’anno anziché sei mesi come
viene citato dalla convenuta, a prescindere dal merito specifico. Peraltro, giova
pure richiamare ed evocare il concorso di sinistri giusta l’art. 36 Lainf dal
quale ne scaturisce che proprio in base a questo quadro sintomatologico
complesso, la durata della legale causale tende ad allungarsi anche oltre
l’anno fino a due.
Del resto, non si vede per quale
ragione il servizio sinistri aveva riconosciuto il diritto alla prestazione e
la causalità sino al 22 maggio, per poi rimetterla completamente in discussione
dopo l’avvio della richiesta di ripagare nuovamente l’importo già versato.
La ricorrente, dopo il trauma frontale
di cui rimase vittima, accusò un quadro sintomatologico multifattoriale, con disturbi
alla cervicale, alle spalle, alla lombare e dolori alla testa. Ancora con
l’inizio del 2017, ella accusava una cervicalgia e una tendinosi del
sovraspinato. Dunque, trattasi di problematiche con un rapporto di causa
effetto con il trauma il cui impatto avvenne frontalmente, ossia non si
trattava di un tamponamento da tergo che in genere sviluppa delle problematiche
di accelerazione cranio cervicale ovvero il classico colpo di frusta.
In questo caso, benché la velocità
venne indicata, del tutto prudenzialmente a nostro giudizio, in 30 chilometri
orari per ciascun veicolo, l’incidente dal profilo delle conseguenze va
classificato nel quadro di quelli medici senza sé e senza ma. Poi la necessità
di cura per un periodo di ca. un anno rappresenta un elemento importante di
valutazione tanto più che la signora, a quella parte del corpo, ossia la parte
superiore a cui inizialmente si aggiungevano i sintomi lombari, non aveva mai
subito danni in precedenza, e nemmeno sono dimostrate delle eccezioni o delle
rilevanze di carattere degenerativo e/o particolari disturbi, dunque era da
detenersi perfettamente sana.
In queste condizioni, siamo del parere
che la causalità naturale e la causalità adeguata, siano sicuramente presenti
almeno fino a maggio 2017, tanto più che lo stesso assicuratore si era determinato
in questo modo ovviamente basandosi sui propri rapporti interni che poi ha
smentito, ed in considerazione delle complicazioni diagnostiche
sintomatologiche che si erano manifestate.
La giurisprudenza, in casistiche del
genere, sancisce la competenza assicurativa anche fino a due anni, anche in
considerazione che il trauma è stato sicuramente rilevante, laddove il danno
peggiore è stato scontato dall’assicurata avendo un’auto di dimensioni molto
più modeste, e in un quadro meteorologico che favoriva un importo più
accentuato (avvenuto ad almeno 30 orari stando a quanto dichiarato dalle parti
coinvolte). (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In data
7 luglio 2023, il rappresentante dell’insorgente si è riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni. In particolare, egli ha osservato che “… la
lunga narrazione proposta dalla convenuta, in ordine alla valutazione e alla
valenza degli atti medici dal profilo giuridico, nulla muta rispetto ai quesiti
postulati. Al contrario, l’assicuratore nulla dice rispetto alla sua decisione
di carattere informale ma comunque cresciuta in giudicato nel termine di un
anno come sancisce la giurisprudenza, mediante la quale, adagiandosi alla
certificazione di abilità della ricorrente, metteva fine e quindi un termine
preciso alle prestazioni, individuando questo termine con effetto al 23 maggio
2017.” (doc. VII).
L’amministrazione
si è pronunciata in proposito il 17 luglio 2023 (doc. IX).
considerato in
diritto
2.1. Nel caso
concreto, l’oggetto litigioso - così come è stato definito con la decisione su
opposizione impugnata (cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a e
Fatti
i riferimenti ivi citati) - è circoscritto alla questione di sapere se
l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinta dal 23 novembre 2016 la causalità
con l’evento infortunistico occorso il 23 maggio 2016.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.4. Il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata
di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso
di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni
senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica,
dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è
generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286
e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994 p. 104 s.; Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.5. Nel
caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore
resistente ha posto fine alle prestazioni dipendenti dall’evento traumatico
assicurato, facendo capo ai pareri espressi in proposito dai propri medici
consulenti (cfr. doc. 106, p. 6).
Preliminarmente,
va evidenziato che l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di un’analisi biomeccanica
dell’incidente accaduto alla ricorrente, valutazione effettuata dall’ing. __________
dell’__________.
Dal
relativo rapporto risulta in particolare che il delta-v del veicolo alla cui
guida si trovava RI 1, si situa nell’intervallo 15-21 km/h (cfr. doc. 95).
Con
rapporto del 12 settembre 2018, il dott. __________, spec. FMH in medicina
interna generale, ha diagnosticato una distorsione cervicale, una tendinopatia
del sovraspinato della spalla destra e delle alterazioni degenerative
interessanti il rachide cervicale. A suo avviso, l’evento assicurato ha provocato
un peggioramento transitorio delle preesistenti alterazioni degenerative
della colonna cervicale, mentre per quanto riguarda i disturbi alla spalla
destra l’infortunio non ha giocato alcun ruolo causale. Il dott. __________ ha
infine sostenuto che, trattandosi del rachide cervicale, lo status quo sine
vel ante è stato raggiunto, al più tardi, trascorsi 6 mesi dal sinistro
(cfr. doc. 97).
Nel
quadro della procedura di opposizione, l’amministrazione ha interpellato il
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, attivo
presso la __________.
Per
quanto qui d’interesse, lo specialista ha sostenuto che in concreto risultano
documentati i sintomi tipici di una sindrome cervicale e di un lieve impingement
della cuffia dei rotatori della spalla destra.
Secondo
il dott. __________, l’evento del 23 maggio 2016 ha causato un peggioramento transitorio
del preesistente stato degenerativo del rachide cervicale, come pure di quello,
meno pronunciato, della spalla destra.
Rispondendo
alla domanda riguardante il momento in cui sarebbe stato raggiunto lo status
quo sine vel ante, egli si è dichiarato pienamente d’accordo con la
valutazione del dott. __________, nel senso che al più tardi 6 mesi dopo l’incidente
l’assicurata ha ritrovato lo status quo ante. A suo avviso, tenuto conto
dell’entità del delta-v accertato mediante l’analisi biomeccanica, sarebbe anzi
sostenibile fissare lo status quo ante a distanza di soli 3 mesi.
Il
dott. __________ ha infine precisato che, in base alla documentazione a sua
disposizione, non è stata oggettivata, né clinicamente né mediante esami
radio-strumentali, una lesione strutturale attribuibile all’infortunio del
maggio 2016. Per contro, sussistono, quali preesistenze, dei rilevanti segni di
una degenerazione osteocartilaginea della colonna cervicale, all’origine delle
lunghe cure e della parziale inabilità lavorativa dell’insorgente (cfr. doc.
105).
2.6. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
Considerandi
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa
giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte
(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022
e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996.
U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Tutto
ben considerato, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli
atti, questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio
sul parere dei medici interpellati dall’CO 1, principalmente su quello del
dott. __________ in quanto specialista proprio nella materia che qui interessa,
secondo il quale il sinistro del maggio 2016 ha peggiorato soltanto transitoriamente
il preesistente stato morboso del rachide cervicale e della spalla destra, con
lo status quo sine vel ante raggiunto, al più tardi, a distanza di sei
mesi da quell’evento.
In
particolare, il TCA osserva che al momento in cui l’amministrazione ha posto
termine alle proprie prestazioni (novembre 2016), i disturbi denunciati
dall’assicurata erano circoscritti alla colonna cervicale e alla spalla destra.
D’altro canto, va rilevato che gli accertamenti diagnostici posti in atto in
concreto non hanno in effetti permesso di oggettivare, né a livello cervicale
né a quello della spalla destra, una qualsiasi lesione strutturale imputabile
all’infortunio (cfr. allegati al doc. 63), ciò che parla evidentemente a favore
del fatto che l’evento infortunistico ha semplicemente scatenato la
sintomatologia presentata dalla ricorrente.
Inoltre,
anche la tempistica (sei mesi) con la quale, secondo i consulenti
dell’assicuratore, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in
relazione al trauma al rachide cervicale subito dall’assicurata in occasione
del noto incidente stradale, appare conforme alla dottrina medica dominante, in
base alla quale dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna
vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in
caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un
anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06
del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai
sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in: Informations
médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata,
con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in
materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal,
Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in:
Versicherungsmedizin,
Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo
il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione
strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna
vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti
trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV
Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio
2019.
consid. 3.1.4; 8C_42/2017 del 16
febbraio 2017 consid. 4.3; 8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4;
8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011
consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del
10.
novembre 2010 consid. 3.3).
Del
resto, dalla restante documentazione non emergono pareri specialistici
divergenti, suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. supra,
consid. 2.6.), a proposito della correttezza dell’apprezzamento espresso dai
medici fiduciari dell’CO 1.
In
esito a tutto quanto precede, occorre quindi ritenere dimostrato, perlomeno con
il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale, che, dal 23 novembre 2016 - trascorsi sei mesi dall’infortunio
- i disturbi ancora accusati dalla ricorrente non ne costituivano più una
conseguenza naturale (stante ciò, può rimanere aperta la questione riguardante
l’adeguatezza del nesso causale).
Da
quel momento, l’amministrazione era pertanto legittimata a negare la
corresponsione di ulteriori prestazioni assicurative.
Con l’impugnativa,
il patrocinatore fa valere che la comunicazione mail del 7 settembre 2017,
mediante la quale l’CO 1 ha informato l’ex datore di lavoro dell’assicurata che
il versamento delle prestazioni era stato sospeso a far tempo dal 23 maggio
2017, costituirebbe una decisione informale nel frattempo cresciuta in
giudicato, di modo che, in assenza di un valido titolo di revoca
(riconsiderazione o revisione processuale), l’assicuratore non sarebbe più
legittimato a ritornarvi.
Ora,
secondo questo Tribunale, quand’anche alla succitata comunicazione si volesse
attribuire il valore di una decisione de facto, l’esito non potrebbe
comunque essere quello che auspica l’RA 1. In effetti, con
la DTF 130 V 380 (= SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), la Corte federale ha stabilito
che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex
nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto
informalmente, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione
o revisione processuale). È solo nel caso in cui pretenda la restituzione
di prestazioni assicurative indebitamente versate - ciò che non è il caso nella
presente fattispecie (cfr. supra, consid. 1.2.) - che esso deve richiamarsi a un tale motivo.
Va
segnalato che il TCA ha, ad esempio, applicato questa giurisprudenza in una
sentenza 35.2015.1 del 26 febbraio 2015, riguardante il caso di un assicuratore
LAINF che, nel giugno 2014, aveva comunicato alla persona assicurata l’assunzione dei costi di un ciclo di cromoterapia, mentre
con decisione formale del 18 settembre 2014 aveva posto termine al proprio
obbligo a prestazioni con effetto retroattivo a far tempo dal 22 luglio 2014,
rinunciando a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel
frattempo.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti