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Decisione

35.2023.39

Discussa eziologia disturbi al rachide cervicale e ad una spalla. Ammesso raggiungimento status quo sine vel ante

14 agosto 2023Italiano20 min

l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinta dal 23 novembre 2016 la causalità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.39

mm

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16

maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

7 aprile 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

23 maggio 2016, RI 1, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________

in qualità d’insegnante e, perciò assicurata contro gli infortuni presso l’__________,

è rimasta vittima di un incidente stradale accaduto in territorio del Comune di

__________ e ha riportato, secondo il rapporto 3 giugno 2016 del dott. __________,

un trauma distorsivo cervicale e toracico da cintura (cfr. doc. 3).

La RMN

cervicale del 2 novembre 2016 ha mostrato la presenza di una discartrosi di

C5-C6 e, meno evidente, di C6-C7. L’EMG dell’arto superiore destro del 7

novembre 2016, così come l’ecografia della spalla destra del 16 novembre 2016,

non hanno evidenziato reperti patologici di rilievo (cfr. allegati al doc. 63).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge (dagli atti di causa risulta che, a partire dal mese di agosto 2016, le

indennità giornaliere sono state pagate al datore di lavoro dell’assicurata).

L’assicurata

è stata dichiarata di nuovo abile al lavoro in misura completa dal 1° giugno

2017.

1.2. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12

ottobre 2018, l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 23 novembre 2016 il proprio

obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del maggio 2016,

ritenuto che, da quella data in poi, farebbe difetto l’esistenza di un nesso di

causalità naturale (e adeguata). L’amministrazione ha peraltro rinunciato a

pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte sino al 22 maggio 2017

(cfr. doc. 100).

A

seguito dell’opposizione interposta dal sindacato RA 1 per conto

dell’assicurata (doc. 102), in data 7 aprile 2023, l’assicuratore LAINF ha

confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 106).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 16 maggio 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha

chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore

convenuto venga condannato a riconoscere la “causalità assicurativa” almeno

sino al 22 maggio 2017 e, quindi, a versare direttamente all’assicurata

indennità giornaliere pari a un ammontare di fr. 5'927.

A

sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore ha sviluppato, per quanto qui

d’interesse, la seguente argomentazione:

"

(…) L’assicuratore nella sostanza descrive la cornice del diritto,

quanto alla valenza delle certificazioni mediche, alla nozione di causalità

naturale e adeguata, avvalendosi di esami e pareri interni, dai quali

emergerebbe che a distanza di sei mesi al massimo dal trauma gli effetti

dell’impatto sarebbero da ritenersi esauriti. In realtà, la signora RI 1 aveva

accusato un corteo sintomatologico ampio, dunque con implicazioni a diversi

segmenti del corpo. Secondo la giurisprudenza, in queste casistiche la

causalità può essere anche oltre la durata dell’anno anziché sei mesi come

viene citato dalla convenuta, a prescindere dal merito specifico. Peraltro, giova

pure richiamare ed evocare il concorso di sinistri giusta l’art. 36 Lainf dal

quale ne scaturisce che proprio in base a questo quadro sintomatologico

complesso, la durata della legale causale tende ad allungarsi anche oltre

l’anno fino a due.

Del resto, non si vede per quale

ragione il servizio sinistri aveva riconosciuto il diritto alla prestazione e

la causalità sino al 22 maggio, per poi rimetterla completamente in discussione

dopo l’avvio della richiesta di ripagare nuovamente l’importo già versato.

La ricorrente, dopo il trauma frontale

di cui rimase vittima, accusò un quadro sintomatologico multifattoriale, con disturbi

alla cervicale, alle spalle, alla lombare e dolori alla testa. Ancora con

l’inizio del 2017, ella accusava una cervicalgia e una tendinosi del

sovraspinato. Dunque, trattasi di problematiche con un rapporto di causa

effetto con il trauma il cui impatto avvenne frontalmente, ossia non si

trattava di un tamponamento da tergo che in genere sviluppa delle problematiche

di accelerazione cranio cervicale ovvero il classico colpo di frusta.

In questo caso, benché la velocità

venne indicata, del tutto prudenzialmente a nostro giudizio, in 30 chilometri

orari per ciascun veicolo, l’incidente dal profilo delle conseguenze va

classificato nel quadro di quelli medici senza sé e senza ma. Poi la necessità

di cura per un periodo di ca. un anno rappresenta un elemento importante di

valutazione tanto più che la signora, a quella parte del corpo, ossia la parte

superiore a cui inizialmente si aggiungevano i sintomi lombari, non aveva mai

subito danni in precedenza, e nemmeno sono dimostrate delle eccezioni o delle

rilevanze di carattere degenerativo e/o particolari disturbi, dunque era da

detenersi perfettamente sana.

In queste condizioni, siamo del parere

che la causalità naturale e la causalità adeguata, siano sicuramente presenti

almeno fino a maggio 2017, tanto più che lo stesso assicuratore si era determinato

in questo modo ovviamente basandosi sui propri rapporti interni che poi ha

smentito, ed in considerazione delle complicazioni diagnostiche

sintomatologiche che si erano manifestate.

La giurisprudenza, in casistiche del

genere, sancisce la competenza assicurativa anche fino a due anni, anche in

considerazione che il trauma è stato sicuramente rilevante, laddove il danno

peggiore è stato scontato dall’assicurata avendo un’auto di dimensioni molto

più modeste, e in un quadro meteorologico che favoriva un importo più

accentuato (avvenuto ad almeno 30 orari stando a quanto dichiarato dalle parti

coinvolte). (…).” (doc. I)

1.4. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In data

7 luglio 2023, il rappresentante dell’insorgente si è riconfermato nelle

proprie allegazioni e conclusioni. In particolare, egli ha osservato che “… la

lunga narrazione proposta dalla convenuta, in ordine alla valutazione e alla

valenza degli atti medici dal profilo giuridico, nulla muta rispetto ai quesiti

postulati. Al contrario, l’assicuratore nulla dice rispetto alla sua decisione

di carattere informale ma comunque cresciuta in giudicato nel termine di un

anno come sancisce la giurisprudenza, mediante la quale, adagiandosi alla

certificazione di abilità della ricorrente, metteva fine e quindi un termine

preciso alle prestazioni, individuando questo termine con effetto al 23 maggio

2017.” (doc. VII).

L’amministrazione

si è pronunciata in proposito il 17 luglio 2023 (doc. IX).

considerato in

diritto

2.1. Nel caso

concreto, l’oggetto litigioso - così come è stato definito con la decisione su

opposizione impugnata (cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a e

Fatti

i riferimenti ivi citati) - è circoscritto alla questione di sapere se

l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinta dal 23 novembre 2016 la causalità

con l’evento infortunistico occorso il 23 maggio 2016.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3. Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un

infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto

anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi

accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.4. Il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata

di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e

l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso

di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni

senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica,

dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è

generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286

e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994 p. 104 s.; Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.5. Nel

caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore

resistente ha posto fine alle prestazioni dipendenti dall’evento traumatico

assicurato, facendo capo ai pareri espressi in proposito dai propri medici

consulenti (cfr. doc. 106, p. 6).

Preliminarmente,

va evidenziato che l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di un’analisi biomeccanica

dell’incidente accaduto alla ricorrente, valutazione effettuata dall’ing. __________

dell’__________.

Dal

relativo rapporto risulta in particolare che il delta-v del veicolo alla cui

guida si trovava RI 1, si situa nell’intervallo 15-21 km/h (cfr. doc. 95).

Con

rapporto del 12 settembre 2018, il dott. __________, spec. FMH in medicina

interna generale, ha diagnosticato una distorsione cervicale, una tendinopatia

del sovraspinato della spalla destra e delle alterazioni degenerative

interessanti il rachide cervicale. A suo avviso, l’evento assicurato ha provocato

un peggioramento transitorio delle preesistenti alterazioni degenerative

della colonna cervicale, mentre per quanto riguarda i disturbi alla spalla

destra l’infortunio non ha giocato alcun ruolo causale. Il dott. __________ ha

infine sostenuto che, trattandosi del rachide cervicale, lo status quo sine

vel ante è stato raggiunto, al più tardi, trascorsi 6 mesi dal sinistro

(cfr. doc. 97).

Nel

quadro della procedura di opposizione, l’amministrazione ha interpellato il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, attivo

presso la __________.

Per

quanto qui d’interesse, lo specialista ha sostenuto che in concreto risultano

documentati i sintomi tipici di una sindrome cervicale e di un lieve impingement

della cuffia dei rotatori della spalla destra.

Secondo

il dott. __________, l’evento del 23 maggio 2016 ha causato un peggioramento transitorio

del preesistente stato degenerativo del rachide cervicale, come pure di quello,

meno pronunciato, della spalla destra.

Rispondendo

alla domanda riguardante il momento in cui sarebbe stato raggiunto lo status

quo sine vel ante, egli si è dichiarato pienamente d’accordo con la

valutazione del dott. __________, nel senso che al più tardi 6 mesi dopo l’incidente

l’assicurata ha ritrovato lo status quo ante. A suo avviso, tenuto conto

dell’entità del delta-v accertato mediante l’analisi biomeccanica, sarebbe anzi

sostenibile fissare lo status quo ante a distanza di soli 3 mesi.

Il

dott. __________ ha infine precisato che, in base alla documentazione a sua

disposizione, non è stata oggettivata, né clinicamente né mediante esami

radio-strumentali, una lesione strutturale attribuibile all’infortunio del

maggio 2016. Per contro, sussistono, quali preesistenze, dei rilevanti segni di

una degenerazione osteocartilaginea della colonna cervicale, all’origine delle

lunghe cure e della parziale inabilità lavorativa dell’insorgente (cfr. doc.

105).

2.6. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

Considerandi

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa

giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022

e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996.

U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Tutto

ben considerato, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli

atti, questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio

sul parere dei medici interpellati dall’CO 1, principalmente su quello del

dott. __________ in quanto specialista proprio nella materia che qui interessa,

secondo il quale il sinistro del maggio 2016 ha peggiorato soltanto transitoriamente

il preesistente stato morboso del rachide cervicale e della spalla destra, con

lo status quo sine vel ante raggiunto, al più tardi, a distanza di sei

mesi da quell’evento.

In

particolare, il TCA osserva che al momento in cui l’amministrazione ha posto

termine alle proprie prestazioni (novembre 2016), i disturbi denunciati

dall’assicurata erano circoscritti alla colonna cervicale e alla spalla destra.

D’altro canto, va rilevato che gli accertamenti diagnostici posti in atto in

concreto non hanno in effetti permesso di oggettivare, né a livello cervicale

né a quello della spalla destra, una qualsiasi lesione strutturale imputabile

all’infortunio (cfr. allegati al doc. 63), ciò che parla evidentemente a favore

del fatto che l’evento infortunistico ha semplicemente scatenato la

sintomatologia presentata dalla ricorrente.

Inoltre,

anche la tempistica (sei mesi) con la quale, secondo i consulenti

dell’assicuratore, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in

relazione al trauma al rachide cervicale subito dall’assicurata in occasione

del noto incidente stradale, appare conforme alla dottrina medica dominante, in

base alla quale dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna

vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in

caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un

anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06

del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai

sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in: Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal,

Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in:

Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo

il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione

strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna

vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti

trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV

Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio

2019.

consid. 3.1.4; 8C_42/2017 del 16

febbraio 2017 consid. 4.3; 8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4;

8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del

10.

novembre 2010 consid. 3.3).

Del

resto, dalla restante documentazione non emergono pareri specialistici

divergenti, suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. supra,

consid. 2.6.), a proposito della correttezza dell’apprezzamento espresso dai

medici fiduciari dell’CO 1.

In

esito a tutto quanto precede, occorre quindi ritenere dimostrato, perlomeno con

il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale, che, dal 23 novembre 2016 - trascorsi sei mesi dall’infortunio

- i disturbi ancora accusati dalla ricorrente non ne costituivano più una

conseguenza naturale (stante ciò, può rimanere aperta la questione riguardante

l’adeguatezza del nesso causale).

Da

quel momento, l’amministrazione era pertanto legittimata a negare la

corresponsione di ulteriori prestazioni assicurative.

Con l’impugnativa,

il patrocinatore fa valere che la comunicazione mail del 7 settembre 2017,

mediante la quale l’CO 1 ha informato l’ex datore di lavoro dell’assicurata che

il versamento delle prestazioni era stato sospeso a far tempo dal 23 maggio

2017, costituirebbe una decisione informale nel frattempo cresciuta in

giudicato, di modo che, in assenza di un valido titolo di revoca

(riconsiderazione o revisione processuale), l’assicuratore non sarebbe più

legittimato a ritornarvi.

Ora,

secondo questo Tribunale, quand’anche alla succitata comunicazione si volesse

attribuire il valore di una decisione de facto, l’esito non potrebbe

comunque essere quello che auspica l’RA 1. In effetti, con

la DTF 130 V 380 (= SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), la Corte federale ha stabilito

che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex

nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto

informalmente, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione

o revisione processuale). È solo nel caso in cui pretenda la restituzione

di prestazioni assicurative indebitamente versate - ciò che non è il caso nella

presente fattispecie (cfr. supra, consid. 1.2.) - che esso deve richiamarsi a un tale motivo.

Va

segnalato che il TCA ha, ad esempio, applicato questa giurisprudenza in una

sentenza 35.2015.1 del 26 febbraio 2015, riguardante il caso di un assicuratore

LAINF che, nel giugno 2014, aveva comunicato alla persona assicurata l’assunzione dei costi di un ciclo di cromoterapia, mentre

con decisione formale del 18 settembre 2014 aveva posto termine al proprio

obbligo a prestazioni con effetto retroattivo a far tempo dal 22 luglio 2014,

rinunciando a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel

frattempo.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti