Lexipedia

Decisione

35.2023.4

Assicurata scivolata: Contusione spalla (status quo sine dopo 9 mesi, in assenza di un danno strutturale). Sintomatologia complessa non oggettivabile (assenza di causalità adeguata). Ricorso respinto. Istanza AG e gratuito patrocinio accolta

12 giugno 2023Italiano43 min

gennaio 2023, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 dello studio legale RA 1, ha chiesto,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.4

PC/sc

Lugano

12 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 dicembre 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 24 marzo 2021, RI 1, nata

il __________ 1976, attiva al 100% in qualità di "impiegata/ operaia"

(segnatamente gerente/cameriera/addetta alle pulizie della buvette del __________)

presso la __________ di __________ - e, perciò, assicurata contro gli infortuni

e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) - verso le ore 20:00,

“stava prendendo lo scalda vivande ed è scivolata in quanto sul pavimento

era presente dell’acqua, picchiando la parte destra del corpo”, riportando,

secondo il rapporto del 22 aprile 2021 della dr.ssa med. __________, medico di

famiglia, un trauma contusivo alla spalla destra (doc. A1, A5, A13 e M1).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 15 febbraio 2022 (doc. A30), l’CO 1 ha statuito quanto

segue:

" (…) Dalla

valutazione del Dr. med. __________ in seguito all'esame della diversa

documentazione medica ed amministrativa sottopostagli risulta che, in assenza

di disturbi che possono essere spiegati dal lato organico nel senso che trovano

anche una corrispondenza sul piano strumentale e radiologico, normalmente per i

disturbi oggettivabili patiti dalla signora RI 1 il nesso di causalità naturale

si può considerare estinto al più tardi dopo 3-4 mesi dall'evento.

Dal rapporto, risulta che per le conseguenze in nesso causale con

l'evento, tutti gli accertamenti necessari e adeguati sono stati eseguiti e

ulteriori non ne sono più indicati, visto che molto probabilmente non

porteranno alla luce nuovi elementi e non comporteranno un sensibile

miglioramento dello stato di salute della sua patrocinata.

A mente della giurisprudenza nei casi in cui i disturbi asseriti non possono

essere oggettivati mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti l'esame della causalità naturale viene sospeso

per procedere alla valutazione della causalità adeguata.

(…).

A nostro modo di vedere, l'evento del 24 marzo 2021 dev'essere qualificato come

leggero e pertanto il nesso di causalità adeguato può essere negato a priori.

(…).

Per concludere riteniamo che, a partire dal 30 novembre 2021, oltre ad

essere estinto il nesso di causalità naturale, non vi è più neanche un nesso di

causalità adeguato (che ricordiamo è una questione di diritto e non medica) tra

Fatti

i disturbi della sua patrocinata e l'evento in questione.

(…).

A partire dal 30 novembre 2021 non sussiste più alcun diritto alle prestazioni

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. (…)” (doc. A30; n.d.r. il

grassetto non è della redattrice).

A seguito dell’opposizione

interposta il 7 marzo 2022 dall’avv. __________ per conto dell’assicurata (doc.

A34), in data 6 dicembre 2022, l’amministrazione ha confermato il contenuto

della sua prima decisione. In quella sede ha pure tolto l’effetto sospensivo a

un eventuale ricorso (doc. A68).

1.3. Con tempestivo ricorso del 23

gennaio 2023, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 dello studio legale RA 1, ha chiesto,

in via super-cautelare (inaudita altera parte) rispettivamente in via

provvi-sionale, il ripristino dell’effetto sospensivo (cfr. doc. I, pag. 2).

Nel merito ella ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il

riconoscimento delle “prestazioni assicurative erogategli sino al 31

novembre 2021” anche oltre tale data (cfr. doc. I, pag. 2). Da ultimo, ha

chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I, pag. 2).

La patrocinatrice dell’insorgente contesta sostanzialmente l’operato dell’amministrazione

che si sarebbe basata prevalentemente sulle conclusioni - che sarebbero

lapidarie e superficiali - del medico fiduciario (dr. med. __________). Il suo

parere non sembrerebbe inoltre essere stato confermato da nessun altro

specialista. E sarebbe pure giunto ad una conclusione diametralmente opposta

rispetto agli specialisti curanti dell’assicurata, considerato come apparrebbe

evidente che i dolori di cui è affetta la sua cliente sarebbero insorti

esclusivamente a seguito dell’infortunio in disamina. Inoltre, visto che gli

specialisti curanti, hanno a carico la paziente da più tempo (e potrebbero,

quindi, meglio determinarsi in merito alla complessità delle sue condizioni

globalmente), il loro parere dovrebbe prevalere rispetto a quello dei medici

fiduciari (doc. I, pag. 9). A suffragio delle proprie argomentazioni la

rappresentante dell’insorgente ha prodotto il certificato medico del 17 gennaio

2023 del medico di famiglia (dr.ssa med. __________; doc. C) e il certificato

medico del 1° dicembre 2022 del Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica (doc. D). Ha inoltre chiesto l’esperimento di una “perizia medica

multidisciplinare volta ad accertare le patologie mediche e le conseguenze

assicurative legate alle problematiche patite dalla ricorrente” (doc. I, pag.

11).

1.4. Nella risposta del 13 febbraio 2023

(doc. III), l’CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2, ha prodotto l’incarto LAINF

riguardante la ricorrente, postulando la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.5. In data 15 gennaio 2023 il TCA ha

trasmesso la risposta di causa alla patrocinatrice della ricorrente, “con

l’avvertenza che le parti hanno la facoltà di presentare, entro 10 giorni,

eventuali altri mezzi di prova” (doc. IV).

1.6. In data 23 febbraio 2023 l’avv. RA

2 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare

(doc. VII).

1.7. In data 27 febbraio 2023 il TCA ha

respinto l’istanza del 23 maggio 2023 tendente al rispristino dell’effetto

sospensivo al ricorso (doc. IX).

1.8. Con “replica spontanea con

ulteriori mezzi di prova” del 24 aprile 2023 (doc. XII), la patrocinatrice

dell’insorgente si è sostanzialmente riconfermati nelle proprie conclusioni,

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A

suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del 29

aprile 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina

interna (doc. F, già agli atti come doc. M4) e i certificati medici del 31

gennaio, 27 febbraio e 4 aprile 2023 (doc. G) del Prof. dr. med. __________. Hanno

inoltre notificato le seguenti prove: “informazioni scritte, testi,

audizione delle parti, perizia” (doc. XII, pag. 8).

1.9. Con “osservazioni” del 5 maggio

2023 (doc. XIV), l’avv. RA 2 si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie

conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto. Inoltre ha chiesto la stralcio dagli atti dell’allegato di replica

del 24 aprile 2023, in quanto sarebbe irricevibile poiché intempestivo (doc.

XIV pag. 4).

1.10. Il doc. XIV è stato trasmesso, per

conoscenza, al patrocinatore dell’assicurata (doc. XV).

1.11. In data 24 maggio 2023 (doc. XVI), la

patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto il certificato medico del 23 maggio

2023 del Prof. dr. med. __________ (doc. H).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimata a porre fine al proprio

obbligo a prestazioni dal 30 novembre 2021 in relazione all’infortunio del 24 marzo

2021.

Preliminarmente va qui ricordato che, in virtù del principio inquisitorio, il

TCA è tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova - anche se

prodotto intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela essere in

qualche modo rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento di fatti

giuridicamente importanti; determinante non è la provenienza di un mezzo di

prova ma il suo contenuto (cfr. STCA 26.1999.119 del 24 gennaio 2000, consid.

2.2, confermata con STF K 22/00 del 30 novembre 2000). Del resto un

accertamento insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante

costituisce una violazione del principio inquisitorio (cfr. STCA 35.2016.84 del

18 luglio 2017, c. 2.4). Inoltre, per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in

casu, il 6 dicembre 2022), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (cfr. sentenza 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 5.3 in

fine, con riferimento alla DTF 132 V 215, consid. 3.1.1 pag. 220).

Stante quanto precede, l’allegato di “replica spontanea con ulteriori mezzi

di prova” del 24 aprile 2023 (doc. XII) come pure la documentazione medica

ad essa annessa (cfr., in particolare, doc. G) prodotta successivamente al 6 dicembre

2022 (data questa, giova ribadire, di emanazione della decisione impugnata che

segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali) vengono presi in considerazione ai fini del giudizio quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa,

nella misura in cui vengono giudicati rilevanti. Ne discende che l'eccezione

procedurale (di chiaro stampo civilistico) presentata il 5 maggio 2023 dall’

avv. RA 2, consistente nella richiesta di estromissione del doc. XII + doc. F e

G poiché prodotti tardivamente, deve essere respinta (cfr., per dei casi

analoghi, la STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1 e la STCA

35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.12).

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.2.1. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento,

se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno

all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento

appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la

cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-quando lo stato di salute dell'interessato

è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status

quo ante);

-quando lo stato di salute

dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.2.2. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.2.3. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

-

le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

-

la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,

segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

-

la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

-

la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-

il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-

il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi

gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di

quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi

oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il

carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb

e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

consid. 4a).

2.2.4. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona

assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata

mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.

Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili

non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento

traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è

stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010

consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che

era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del

nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi

a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla

salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità

adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai

traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice

contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era

data.

In una sentenza 8C_291/2012

dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a

proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato

all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore

neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né

neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

In una sentenza 8C_357/2020

dell’8 settembre 2020, la Massima Istanza ha, pure, applicato questo principio

a proposito di una fattispecie in cui i disturbi da stress post-traumatico

lamentati dall’assicurata, riferibili ad un’aggressione subita da quest’ultima,

non avevano potuto essere oggettivati (STF 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020,

consid. 3).

Nella DTF 138 V 248, il Tribunale

federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza

di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di

causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto

l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri

clinici senza prova di deficit organico.

2.3. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p.

572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023 consid. 5.2).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto

(cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Giova qui pure ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

Giova qui infine rilevare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al

consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

Considerandi

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.4

Tornando al caso di specie dalle

tavole processuali emerge che l’assicurata il 24 marzo 2021 mentre stava

lavorando è scivolata sul pavimento bagnato e ha riportato un trauma contusivo

alla spalla destra (doc. A1, A5, A13 e M1).

In seguito, ha sviluppato una

complessa sintomatologia dolorosa (segnatamente dolori cervico-toracici e

scapolari a destra, accompagnati da cefalee, come pure difficoltà funzionali e

di forza della spalla destra), a causa della quale si è sottoposta a numerose

indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e

di immagine radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche

(anche in Svizzera interna).

In particolare, per quanto qui di

maggiore interesse, si è sottopo-sta il 7 aprile 2021 ad una radiografia e a una

ecografia della spalla destra nonché ad una radiografia della clavicola (doc.

M8), il 16 aprile 2021 ad una risonanza magnetica nativa della spalla destra

(doc. M9) e il 29 aprile 2021 ad una RX della colonna cervicale ap/lat e dens

axis trasboccale (doc. M4), ove non sono state evidenziate lesioni ossee. Nel

medesimo periodo, la ricorrente è stata pure visitata personalmente da tre

medici specialisti (in ambito reumatologico e ortopedico), che non hanno

trovato alcuna spiegazione oggettiva ai dolori lamentati (doc. M2, M4 e M12).

In seguito, il 19 maggio 2021 si è sottoposta ad una ARTRO-RM della spalla

destra (che ha messo in evidenza quanto segue: infiammazione dell'articolazione

con parziale lesione del muscolo sottoscapolare profondo nella fascia media

superiore; possibile lesione parziale e tendinopatia inserzionale cronica del

sovraspinato senza lesioni transmurali; peritendinite del capo lungo del

bicipite, che è assottigliato nella zona intrarticolare; presenza di un

ingrossamento sinoviale nella zona dell'intervallo dei rotatoria destra a

livello subacromiale; infiammazione cronica e alterazione con ingrossamento

della capsula dell'articolazione acromioclavicolare; nessun significativo edema

osseo o contusione ossea: doc. M6), il 4 giugno 2021 si è sottoposta ad una

risonanza magnetica della colonna cervicale senza e con MDC (che ha evidenziato

una rettilineizzazione della lordosi fisiologica ma non ha messo in luce altre

alterazioni: doc. M11) e l’8 giugno 2021 ad una TAC nativa dell’articolazione

della spalla destra (“Non evidenti alterazioni ossee di tipo traumatico o

morfostrutturali con rapporti articolari nella norma. Non alterazioni in

particolare a livello della scapola”: doc. M 22).

In seguito è stata visitata il 21 giugno 2021 dal dr. med. __________, Primario

di ortopedia della __________ di __________ che, dopo avere diagnosticato una

sindrome dolorosa cronica alla spalla/nuca e colonna vertebrale

toracica/scapola destra, ha puntualizzato che alla paziente non mancava nulla

dal profilo strutturale, visto che gli accertamenti radiologici eseguiti alla

spalla destra non avevano messo in evidenza né un lesione ossea, nessun indizio

per una lesione della cuffia dei rotatori, nessun indizio per altre lesioni

articolari e nessun indizio per alterazioni degenerative (doc. M10).

Il 23 settembre 2021 è stata visitata dal neurologo dr. med. __________, che ha

parimenti escluso una componente neuro-logica, a fronte pure di un RM cervicale

che non aveva messo in evidenza alcuna compressione radicolare e di un ENG

normale del nervo mediano del polso destro (doc. M13).

In seguito, il 30 settembre 2021 l’insorgente si è sottoposta ad una

radiografia della clavicola/articolazione sterno-clavicolare, (che è pure

risultata nella norma: doc. M 24). Il medesimo giorno è stata pure visitata

dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologica, del __________ di __________, che, alla luce degli esisti

dell’esame strumentale, non ha parimenti trovato alcuna spiegazione ai dolori

lamentati dalla ricorrente (doc. M14).

In seguito l’amministrazione ha interpellato il dr. med. __________, che, nel

relativo “questionario per il consulente medico” del 28 ottobre 2021

(doc. M 16), ha indicato che la ricorrente presentava: delle alterazioni

degenerative alla spalla destra di lievi entità e asintomatiche sino al 24

marzo 2021; degli ematomi sottocutanei alla spalla destra, all’anca destra e

laterale al ginocchio destro; dei disturbi che non erano più in nesso di

causalità naturale, secondo il criterio di verosimiglianza preponderante, con

l’infortunio, dato che normalmente per i disturbi oggettivabili da lei

riportati il nesso di causalità di può considerare estinto al più tardi dopo

3-4 mesi. Ha infine precisato che: l’infortunio in questione ha causato

soltanto un edema locale dei tessuti ed ematomi sottocutanei locali

all’emicorpo destro e non hanno provocato lesioni traumatiche strutturali o un

peggioramento direzionale delle preesistenti alterazioni degenerative (e,

quindi, non ha lasciato postumi infortunistici oggettivabili) rispettiva-mente

che ulteriori accertamenti medici e trattamenti specifici non sono più

indicati, visto che molto probabilmente non comporterebbero un sensibile miglioramento

dello stato di salute dell’assicurata.

Vista la persistenza dei dolori, il 30 novembre 2021 l’insorgente si è sottoposta

ad una risonanza magnetica della colonna che, fatta eccezione per un principio

di alterazioni degenerative indicanti spondilosi, non ha evidenziato referti

patologici (doc. M25) e il 20 dicembre 2021 ad una MR colonna e sacroiliache

nativo secondo protocollo Bechterew dalla quale non sono emersi segni di una

spondilite ma è stato evidenziato un edema subcondrale L4/L5 compatibile con

una discopatia e un sospetto di sacroileite bilaterale acuta (doc. M23).

Il 17 gennaio 2022 il dr. med. __________ ha attestato le limitazioni dolorose

e funzionali alla spalla destra della ricorrente, precisando quanto segue: “Prima

dell’infortunio la paz. non lamentava alcun disturbo o problema alla spalla dr.

I disturbi residui sono, per tanto a mio modo di vedere, di natura

posttraumatica. (..). Nel decorso si sono poi associati importanti dolori

cervicali e cervicoscapolari per i quali rimane il sospetto di una problematica

reumatologica, da collegare se del caso probabilmente alla psioriasi e per la

quale è prevista una valutazione dal Prof. __________ a __________. Per questi

dolori non risulta, per quanto mi concerne, una relazione con l’infortunio. (…)

non ho mai notato alcun indizio in favore di un disturbo funzionale del dolore

o di un’amplificazione dei disturbi da parte della paz.” (doc. M17) .

Il 3 febbraio 2022 l’insorgente è stata visitata personalmente dall’ortopedico,

dr. med. __________, il quale - dopo avere posto la diagnosi di: “impotenza

dolorosa residua spalla destra su esiti di trauma contusivo spalla

destra e fianco destro del 24 marzo 2021; Sindrome cervico-spondiligena;

Psioriasi” - ha indicato quanto segue: “Quasi un anno dopo trauma

contusivo del cinto omero-scapolare destro persistano dei forti dolori diffusi

associati a tensione muscolare. Vista l’ultima Artro-RM dalla spalla eseguita

non vedo indicazioni per un procedimento chirurgico. Sospenderei al momento la

fisioterapia visto che Ia pazienta riferisce che quest'ultima peggiore la

sintomatologia. Le ho consigliato di riprendere l'agopuntura e di assumere alla

sera del Sirdalud 2 mg per rilassare la muscolatura. Inoltre assunzione di

analgesici al bisogno.” (M18).

In seguito, l’amministrazione ha interpellato nuovamente il dr. med. __________,

che, nel relativo “questionario per il consulente medico” del 10 febbraio

2022.

ha ribadito che “Non vi sono postumi traumatici oggettivabili. I

riferiti disturbi della paziente sono soggettivi e non ben spiegabili con una

patologia medica. Vi sono delle nette discrepanze tra l'esame oggettivo ed i

riferiti disturbi algici e funzionali. Stupisce che nel decorso dopo il trauma

la paziente ha effettuato soltanto minimi trattamenti antalgici e

riabilitativi.” (doc. M20).

Il 16 febbraio 2022 l’insorgente è stata visitata dal PD dr. med. __________, Primario

del reparto di reumatologia dell’__________ di __________, che ha attestato che

gli accertamenti radiologici avevano escluso una lesione in occasione

dell’infortunio e che la risonanza magnetica del 17 dicembre 2021 aveva

evidenziato delle alterazioni aspecifiche o degenerative della colonna mentre

non aveva messo in evidenza alcun referto patologico rilevante che potesse

spiegare la persistente dolorosa limitazione funzionale della spalla destra. A fronte

di un test HLA-B27 negativo e dopo avere escluso pure una sindrome fibromialgica,

ha preso in considerazione una cronicizzazione dei dolori con espansione dei

dolori. Il Prof. ha quindi, concluso, consigliando - alla luce della lunga

inabilità lavorativa - una riabilitazione stazionaria con fisioterapia

intensiva e un collegamento psicosomatico (doc. M21).

In seguito l’amministrazione ha interpellato il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia e specialista in medicina dello sport (SEMS), il

quale, nel “rapporto medico-assicurativo - valutazione degli atti LAINF”

del 30 ottobre 2022 (doc. M27) ha ritenuto condivisibile e coerente la

valutazione del dr. med. __________, considerato che l’assicurata ha riportato

soltanto una contusione alla spalla destra e che - nonostante i ripetuti esami

radiologici e specialistici (neurologici e ortopedici) - non sono state

accertate lesioni strutturali oggettivabili che potrebbero spiegare i disturbi

della paziente, in parte insorti in un secondo momento. Al pari del dr. med. __________

ha, quindi, concluso che lo “stato finale è stato raggiunto dopo 3-4 mesi”.

Il 1° dicembre 2022 il PD dr. med

__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, consultato

privatamente dall’assicurata, ha posto la diagnosi di “Spalla dolorosa

instabile a destra”, puntualizzando pure che l’origine della problematica

di instabilità della spalla che sospettava (che spiegherebbe le perestesie che

appaiono alla mano e che sono presenti anche alla notte con esame neurologico

normale) “potrebbe essere chiaramente post-traumatica.” (doc. D, già

agli atti quale doc. M28). Il 23 gennaio 2023 il medesimo specialista ha

confermato il sospetto di problematica di instabilità, precisando che, a

quel momento, non vi era indicazione a procedere ad un intervento di

stabilizzazione (doc. M 29). Nel frattempo il 17 gennaio 2023 il medico di

famiglia dell’insorgente (doc. C) ha attestato, sulla base di quanto

diagnosticato dal PD __________, che “la sintomatologia presentata è

verosimilmente riconducibile al contesto del suddetto infortunio”. Infine,

agli atti figurano i certificati medici di inabilità lavorativa al 100% “causa:

infortunio” del 31 gennaio, 27 febbraio e 4 aprile 2023 (doc. G) del 23

maggio 2023 (doc. H) del Prof. dr. med. __________.

2.5

2.5.1

Chiamata ora a pronunciarsi, a

proposito della complessa sintomatologia dolorosa riferita dall’insorgente, questa

Corte, attentamente vagliato l’insieme della copiosa documentazione medica agli

atti riassunta al consid. 2.4 (cfr., in particolare, i doc. M2, M4, M6, M8-10,

M12-14, M21-25), ritiene condivisibili i pareri espressi il 28 ottobre 2021

(doc. M16) e il 10 febbraio 2022 (doc. M 20) dal dr. med. __________

rispettivamente il 30 ottobre 2022 (doc. M27) dal dr. med. __________ (ambedue medici

fiduciari dell’amministrazione, che pure vantano un’ampia esperienza in materia

di medicina assicurativa e infortunistica).

Questo Tribunale ritiene corrette le approfondite, motivate e convincenti

considerazioni espresse dal dr. med. __________ nel “rapporto

medico-assicurativo - valutazione degli atti LAINF” del

30.

ottobre 2022 (doc. M27) rispettivamente dal dr. med __________

nei pareri espressi il 28 ottobre 2021 (doc. M16) e il 10 febbraio 2022 (doc. M

20), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.4.

Questa Corte constata, in particolare, che l'assicurata si è sottoposta a

svariate indagini - effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di

immagine radiologica- che hanno evidenziato delle lievi problematiche

degenerative, hanno escluso delle fratture e/o delle deformazioni traumatiche

e, per il resto, sono risultate nella norma, anche dal profilo neurologico

(cfr. in particolare, i doc. M4, M6, M8, M9, M13, M22-25). L'assicurata si è

pure sottoposta a diverse visite mediche specialistiche (in particolare, in

ambito reumatologico, neurologico e chirurgico: cfr. in particolare, i doc.M2,

M4, M 10, M12-14, M21) che non hanno messo in evidenza una patologia organica

che potrebbe spiegare l'importante e diffusa sintomatologia algica da lei

riferita.

Del resto, va qui pure sottolineato che anche il PD dr. med. __________, Primario

del reparto di reumatologia dell’__________ di __________, consultato

privatamente dall’assicurata, è giunto sostanzialmente alla medesima

conclusione nel proprio referto del 16 febbraio 2022 (doc. M21), di cui si è

già ampiamente detto al consid. 2.4. Parimenti dicasi per il reumatologo dr.

med. __________ (cfr., a questo proposito, il certificato medico del 17 gennaio

2022, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.4: doc. M23).

In simili circostanze, il TCA

ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che la complessa sintomatologia algica

riferita dall'assicurata - alla luce di quanto emerge dalla documentazione che

è stata precedentemente riassunta - non correla con un danno infortunistico

oggettivabile.

A tal proposito, giova qui ricordare che sono da considerare come oggettivabili

gli esiti d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di

ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona

dell’esaminatore e dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di

lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati

ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati

riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018

del 29 gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).

2.5.2

Il TCA non ignora il certificato

medico del 3 febbraio 2022 del dr. med. __________ (doc. M18 e M19), di cui si

è ampiamente detto al consid. 2.4. Tuttavia esso non consente di giungere ad un

differente conclusione. Infatti, lo specialista in questione ha riportato, in

anamnesi, che sono state eseguite delle indagini radiologiche, tra cui

l’ARTRO-RM il 19 maggio 2021 che ha “unicamente” mostrato “una

lesione parziale del tendine sottoscapolare, una possibile lesione parziale e

sofferenza flogistica cronica inserzionale del sovraspinato, una peritendinite

del capo lungo del bicipite e una flogosi cronica e ispessimento capsulare

dell'articolazione acromioclavicolare” e ha poi concluso che non vi era indicazione

per un procedimento chirurgico. Del resto, la TAC nativa dell’articolazione

della spalla destra dell’8 giugno 2021 ha mostrato quanto segue: “Non

evidenti alterazioni ossee di tipo traumatico o morfostrutturali con rapporti

articolari nella norma. Non alterazioni in particolare a livello della scapola”

(doc. M 22). In conclusione, anche il dr. med. __________ - al pari degli altri

numerosi specialisti (in ambito reumatologico, ortopedico e neurologico) che

hanno visitato l’insorgente (cfr., in particolare, cfr. doc. M2, M4, M10,

M12-14, M21) - non ha quindi trovato, negli esiti dei numerosi esami

strumentali agli atti, alcuna spiegazione ai dolori lamentati dalla ricorrente.

2.5.3

Il TCA non ignora neppure il

certificato medico del 1° dicembre 2022 del PD dr. med __________ che ha posto

la diagnosi di “Spalla dolorosa instabile a destra”, in quanto la problematica

di instabilità della spalla che sospettava avrebbe potuto spiegare le

perestesie che appaiono alla mano e che sono presenti anche alla notte con

esame neurologico normale (doc. D, già agli atti quale doc. M28)

rispettivamente quello del 23 gennaio 2023 del medesimo specialista che ha

confermato il sospetto di problematica di instabilità, precisando che, a

quel momento, non vi era indicazione a procedere ad un intervento di

stabilizzazione (doc. M 29). Tuttavia essi non consentono di giungere ad una

diversa conclusione. Il PD dr. med. __________ ha, infatti, espresso solamente

un sospetto d’instabilità e, del resto, agli atti non figurano suoi

ulteriori referti. Inoltre anche lui ha osservato, con riferimento all’ARTRO-RM

del 19 maggio 2021, che “risulta essere globalmente senza particolarità”

(doc. D, già agli atti quale doc. M 28). Infine anche lui, alla luce degli

esiti degli esami strumentali, ha ritenuto che non vi fosse l’indicazione per

procedere ad un intervento di stabilizzazione.

2.5.4

In siffatte circostanze il TCA può

esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie (in particolare, l’esperimento

di una “perizia medica multidisciplinare volta ad accertare le patologie

mediche e le conseguenze assicurative legate alle problematiche patite dalla

ricorrente”: doc. I, pag. 11 rispettivamente le richieste, formulate invero

in maniera alquanto generica, di: “informazioni scritte, testi, audizione

delle parti, perizia”: doc. XII, pag. 8), ritenendo la situazione già

sufficientemente chiarita.

In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Val qui in ogni caso la pena di puntualizzare che la sintomatologia algica

riferita dall’assicurata (dolori cervico-toracici e scapolari a destra, accompagnati

da cefalee, come pure difficoltà funzionali e di forza della spalla destra), è

stata approfonditamente indagata, da tutti i profili possibili. Non vi sarebbe

pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettessero in

luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

2.5.5

In assenza di un sufficiente

sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie

sulla scorta delle considerazioni che precedono (cfr. consid. 2.5.1), occorre

quindi effettuare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.3.3

e 2.3.4, un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in

caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V

133ss.).

A tal proposito giova qui ricordare la STCA 35.2012.57 del 23 ottobre 2013

riguardante un'assicurata che era rimasta vittima di un tamponamento che aveva

sviluppato una sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra. In quell'occasione

questa Corte, allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, aveva

ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al PD dott. __________,

spec. FMH in reumatologia. L’esperto giudiziario aveva spiegato che gli

accertamenti compiuti non avevano evidenziato rilevanti alterazioni

patoanatomiche. A suo avviso, l’esistenza di dolori a riposo erano compatibili

con una lesione del sistema nervoso, rispettivamente con un disturbo del

funzionamento del medesimo scatenato dall’infortunio subito. La persistenza dei

disturbi dopo il sinistro e il loro scatenamento soltanto alla palpazione,

corrispondevano a una lesione delle fibre A delta e C. Il perito giudiziario

aveva quindi precisato che tale lesione non poteva essere rappresentata

mediante immagini, né documentata grazie a misure neurofisiologiche ("Eine

solche Läsion kann bildgebend nicht dargestellt werden, ebenfalls können diese

mit neurophysiologischen Untersuchungen (Ableitung von sensibile oder

motorischen Potenzialen) nicht dokumentiert werde."). Rispondendo ai

quesiti postigli dalle parti, l’esperto incaricato dal TCA aveva ribadito che,

a suo avviso, il quadro dolorifico presentato dall'assicurata, che non

correlava con alterazioni anatomiche oggettivabili, andava imputato

all’infortunio occorsole nel marzo 2009. In presenza di una sintomatologia che

non correlava con un danno alla salute oggettivabile, questo Tribunale ha

effettuato un esame specifico dell'adeguatezza, giungendo alla conclusione che

la sintomatologia denunciata dall'assicurata non costituiva una conseguenza

adeguata dell'infortunio. Questa decisione è stata confermata con STF

8C_858/2013 dell'8 gennaio 2014.

2.5.6

Dalle tavole processuali si evince

che, in data 24 marzo 2021, RI 1, mentre si trovava al lavoro, verso le ore 20:00,

“stava prendendo lo scalda vivande ed è scivolata in quanto sul pavimento

era presente dell’acqua, picchiando la parte destra del corpo”, riportando

un trauma contusivo alla spalla destra (doc. A1, A5, A13 e M1; cfr. consid.

1.1).

Ai fini del presente giudizio giova qui preliminarmente ricordare che nella

classificazione dell’infortunio deve essere tenuto conto unicamente della

dinamica oggettiva dell’evento e non devono essere prese in considerazione le

conseguenze dell’infortunio né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV

N.8 p.26; cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid.

2.15

e STCA 35.2022.56 del 10 ottobre 2022, consid. 2.7; cfr. pure la STF

8C_473/2022 del 20 gennaio 2023, consid. 7.1 e DTF 148 V 301, consid. 4.3.1).

In casu, secondo il TCA -

ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF

115.

V 139 consid. 6a; cfr. pure RAMI 1992 n. U 154 pag. 246, riguardante una

caduta durante una partita di calcio) - l’infortuno di cui è rimasta vittima

l’assicurata deve essere classificati nella predetta categoria degli infortuni

insignificanti o leggeri (cfr. STF 8C_406/2022 del 23 marzo 2023, riguardante

il caso di un assicurato scivolato dalle scale di casa, riportando la rottura

della cuffia dei rotatori della spalla sinistra; STF 8C_291/2012 dell'11 giugno

2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una

contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003

consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era

procurata delle contusioni all’anca destra; cfr. pure, tra le tante, la STCA

35.2021.48

del 4 ottobre 2021, consid. 2.12). Questa Corte concorda dunque con

l’amministrazione che ha negato a priori l’adeguatezza (cfr. STF

8C_140/2021 del 3 agosto 2021 consid. 4.3.4; cfr. pure STCA 35.2021.48 del 4

ottobre 2021, consid. 2.12) del nesso di causalità relativa ai disturbi non

oggettivabili di cui soffre l'assicurata, visto che è stata vittima - dal lato

prettamente oggettivo - di un infortunio banale o di poca gravità.

Alla luce di quanto appena

esposto questo Tribunale deve quindi concludere che la sintomatologia non

oggettivabile riferita dall’insorgente (segnatamente dolori cervico-toracici e

scapolari a destra, accompagnati da cefalee, come pure difficoltà funzionali e

di forza della spalla destra) al più tardi dopo il 30 novembre 2021, non

costituiva più una conseguenza (adeguata) dell’evento infortunistico occorsole

il 21 aprile 2021.

Facendo difetto l’adeguatezza,

non è necessario approfondire la questione relativa all’esistenza del nesso

di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr. SVR

1995.

UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007 consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007 consid.

5.2).

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

Per quanto riguarda la sintomatologia

non oggettivabile riferita dall’insorgente, la decisione dell’CO 1 di porre

fine al proprio obbligo a prestazioni dal 30 novembre 2021 in relazione

all’infortunio del 21 aprile 2021 deve, dunque, essere confermata.

2.6

Da ultimo, per quanto concerne la

contusione alla spalla destra riconducibile all’infortunio del 21 aprile 2021

(cfr. doc. A1, A5, A13 e M1; consid. 1.1), questa Corte, in assenza di un danno

infortunistico strutturale (cfr. consid. 2.5.1 e 2.5.2), condivide le

valutazioni del 28 ottobre 2021 del dr. med. __________ (doc. M16) e del 30

ottobre 2022 del dr. med. __________ (doc. M27), secondo il quale

sostanzialmente l’evento infortunistico del 21 aprile 2021 ha peggiorato

soltanto temporaneamente lo stato della spalla destra dell’assicurata con status

quo sine raggiunto “dopo 3-4 mesi”.

I pareri dei medici consulenti dell’assicuratore risultano, infatti, plausibili

anche alla luce della giurisprudenza federale vigente in materia. In una

sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, infatti, il Tribunale federale,

annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con

la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di

fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine

tre mesi

dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che

aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento

asintomatica (cfr. pure STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9; cfr.

pure STCA 35.2022.54 del 26 settembre 2022, consid. 2.8: status quo sine

quattro mesi dopo la contusione subita dall’assicurata alla spalla

destra; cfr. pure la STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.8, ove è

stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante in

relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2

mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale).

In siffatte circostanze non consentono di giungere ad una differente

conclusione i certificati medici del 1° dicembre 2022 e del 23 gennaio 2023 del

Prof. dr. med __________ rispettivamente quello del 17 gennaio 2023 del medico

di famiglia oppure i generici e stringati certificati medici di inabilità

lavorativa al 100% “causa: infortunio” del 31 gennaio, 27 febbraio, 4

aprile 2023 e del 23 maggio 2023 del Prof. dr. med. __________, che tengono in

ogni caso pure conto della sintomatologia non oggettivabile riferita

dall’insorgente che, come visto al consid. 2.5.6, al più tardi dopo il 30

novembre 2021, non è più di pertinenza dell’CO 1.

Nella presente fattispecie,

riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 30 novembre 2021, dunque

per più di 9 mesi (e, quindi, ben oltre 3-4 mesi), l’CO 1 ha ossequiato la

giurisprudenza citata in precedenza e, pertanto, anche per questo aspetto, la

sua decisione merita di essere confermata.

2.7

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono la decisione su opposizione contestata, mediante la quale l’CO 1

ha dichiarato estinto dal 30 novembre 2021 il diritto alle prestazioni

dipendente dall’infortunio del 24 aprile 2021, deve essere confermata.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.9

Deve ancora essere verificato se la

ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 2 e 10).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

La ricorrente è separata e madre di 1 figlia (nata il 14 maggio 2008), non

lavora più dal marzo 2021, ha dichiarato di percepire fr. 800.- a titolo di

contributo alimentare per la figlia e di essere beneficiaria sia dell’assegno

familiare integrativo (fr. 776.- mensile) sia di prestazioni assistenziali (fr.

314.- mensili; cfr. doc. E). Ella è, quindi, indigente.

Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e

giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio va accolta, riservate

eventuali modifiche della situazione economica dell’interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti