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Decisione

35.2023.42

A ragione assicuratore ha negato la copertura dell'evento infortunistico annunciato, dato che al momento dei fatti il rapporto di lavoro non era più in essere da tempo e, di conseguenza, non vi era più una copertura assicurativa

14 agosto 2023Italiano19 min

i disturbi lamentati dall’insorgente nel marzo 2021.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.42

cr

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19

maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

25 aprile 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

10 marzo 2021 RI 1, nata nel 1969, in precedenza dipendente in qualità di

addetta alla cucina/buffet, a tempo determinato (dal 1° maggio 2019 al 31

ottobre 2019), presso il __________ di __________ – e perciò assicurata contro

gli infortuni presso CO 1 (di seguito: CO 1) - è caduta in bici, riportando una

frattura al polso sinistro (frattura pluriframmentaria della diafisi distale

del radio), per la quale è stata sottoposta ad un intervento chirurgico presso

la Clinica __________ (doc. 4).

Ella ha

beneficiato di indennità giornaliere di malattia fino al 1° luglio 2021 (cfr.

doc. 2.6).

L’assicurata,

per il tramite del suo attuale rappresentante, RA 1, ha provveduto a notificare

tale infortunio alla CO 1 in data 27 dicembre 2022 (doc. 4).

1.2. Eseguiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in data 24 gennaio 2023 la CO

1 ha rifiutato di erogare le prestazioni in relazione al sinistro annunciato,

rilevando come, al momento dell’infortunio, l’assicurata non beneficiasse più,

in applicazione dell’art. 7 OAINF, di una copertura assicurativa, la quale era

terminata 31 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro, intervenuta in data 31

ottobre 2019 (cfr. doc. 2.4).

A

seguito dell’opposizione interposta da RA 1 per conto dell’assicurata (cfr.

doc. 2.2), in data 25 aprile 2023, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. B).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 19 maggio 2023, RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha

chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore

sia chiamato a corrispondere le prestazioni di legge nella loro interezza.

A

sostegno delle proprie pretese, il rappresentante dell’insorgente ha

sostanzialmente posto l’accento sulla sussistenza di un’idonea copertura

assicurativa al momento del sinistro, dato che, a quel momento, l’assicurata

era al beneficio di indennità giornaliere di malattia - percepite dopo il

termine del rapporto di lavoro (intervenuto il 31 ottobre 2019), fino al loro

esaurimento (1° luglio 2021) – da considerare una prestazione sostitutiva del

salario, secondo quanto previsto dall’art. 7 OAINF in combinato disposto con

l’art. 3 LAINF.

Egli

ha, inoltre, ritenuto applicabile l’art. 23 CCNL concernente l’obbligo del

pagamento del salario (doc. I).

1.4. La CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.5. Con

replica del 30 giugno 2023, il rappresentante dell’insorgente ha ribadito le

contestazioni già espresse in sede ricorsuale (doc. IX).

1.6. In sede

di duplica, l’assicuratore LAINF ha integralmente contestato la replica di

controparte, confermando la correttezza della decisione su opposizione

impugnata (doc. XIII).

considerato in

diritto

2.1. Nel caso

concreto, litigiosa è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore era

legittimato a negare la copertura dell’evento infortunistico accaduto in data

10 marzo 2021, oppure no.

2.2. L’art. 3 LAINF, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2017, ha il seguente tenore:

"

1 L’assicurazione inizia il giorno in cui comincia il

rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però

dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Per il disoccupato inizia

il giorno in cui, per la prima volta, sono adempiuti i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 LADI o sono percepite indennità secondo l’articolo 29

LADI.

2 L’assicurazione termina

allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno

al semisalario e, per il disoccupato, allo spirare del 31° giorno susseguente a

quello in cui per l’ultima volta sono adempiuti i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 LADI o sono percepite indennità secondo l’articolo 29

LADI.

3 L’assicuratore deve

offrire all’assicurato la possibilità di protrarre l’assicurazione, mediante

accordo speciale, fino a sei mesi.

(…).

5 ll Consiglio federale

disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario,

come pure la forma e il contenuto degli accordi di protrazione

dell’assicurazione.”

2.3. Secondo

l’art. 7 cpv. 1 OAINF, sono considerati salario ai sensi dell’art. 3 cpv. 2

della legge, il salario determinante secondo la

legislazione federale sull'AVS (lett. a), le indennità giornaliere

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione

militare, dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e le indennità giornaliere

delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro

gli infortuni, sostitutive del salario, le indennità secondo la legge federale

del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno nonché le

prestazioni di assicurazioni maternità cantonali (lett. b), gli assegni

familiari versati conformemente all'uso locale o professionale a titolo di

assegni per i figli, di sussidi di formazione o di assegni familiari (lett. c)

e i salari su cui non è riscosso alcun contributo dell'AVS a causa dell'età

dell'assicurato (lett. d).

Giusta

il cpv. 2 della succitata disposizione d’ordinanza, non sono invece considerate

salario, le indennità versate allo scioglimento del rapporto di lavoro, in caso

di chiusura o fusione di un'azienda o in circostanze analoghe (lett. a) e le

rimunerazioni quali gratifiche, indennità natalizie, partecipazioni agli utili

d'esercizio, le azioni al personale, i tantièmes, i premi di fedeltà e

d'anzianità di servizio (lett. b).

2.4. L’art.

3 cpv. 2 LAINF subordina dunque la fine della copertura assicurativa alla fine

del diritto al semisalario almeno. Ciò significa che il termine di 31 giorni

inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui il lavoratore non

dispone più di un diritto alla metà almeno del suo salario.

Determinante

non è la data effettiva dell’interruzione del rapporto di lavoro, ma il diritto

al salario (secondo la legge o il contratto di lavoro), che può andare

anche oltre a quella data, ad esempio in ragione di vacanze.

La

pretesa salariale deve naturalmente riferirsi al periodo successivo all’ultimo

giorno di lavoro effettivo: un’indennità di salario arretrata relativa a un

lavoro fornito durante la durata del rapporto lavorativo, non posticipa il

punto di partenza del periodo di prolungamento della copertura assicurativa

(cfr. Jean-Maurice Frèsard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents

obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 847 n. 31 e giurisprudenza ivi citata; D.

Guignard, Le dèbut et la fin de l’assurance-accidents (LAA), Tesi Losanna 1998,

p. 226).

2.5. Nella

concreta evenienza, l’istituto assicuratore ha negato il diritto a prestazioni

in relazione all’infortunio avvenuto in data 10 marzo 2021, per il motivo che,

a quel momento, non era più in essere la copertura assicurativa. In sintesi,

secondo l’assicuratore infortuni, essendo il rapporto di lavoro, a tempo

determinato, giunto al termine in data 31 ottobre 2019, la copertura

assicurativa presso la CO 1, in forza dell’art. 3 cpv. 2 LAINF, sarebbe scaduta

31 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro e, di conseguenza, al momento del

sinistro era ampiamente scaduta. Quanto alla circostanza, invocata dal

rappresentante, che l’assicurata abbia beneficiato di indennità giornaliere di

malattia fino al 1° luglio 2021, la CO 1 ha considerato che ciò non risulta decisivo,

posto come la giurisprudenza federale abbia già chiarito che le stesse non

possono essere considerate prestazioni sostitutive del salario.

Dal

canto suo, il rappresentante dell’insorgente ha contestato la posizione dell’assicuratore

convenuto, sostenendo che le indennità giornaliere di malattia percepite fino

al 1° luglio 2021 costituiscono una prestazione sostitutiva del salario e, di

conseguenza, fanno sì che al momento dell’infortunio (10 marzo 2021) la

copertura assicurativa fosse ancora in essere.

2.6. In una

STF 8C_617/2016 del 26 ottobre 2017, pubblicata in DTF 143 V 385, il Tribunale federale - chiamato ad esprimersi sul tema dalla

sussistenza o meno di copertura assicurativa nel caso di un infortunio (del 3 luglio

2010) avvenuto allorquando il rapporto di lavoro era già da tempo giunto a

termine (a partire dalla fine di ottobre 2008), mentre continuavano, invece, a

venire versate le indennità giornaliere di malattia (fino al 2 novembre 2010) -

ha già avuto modo di chiarire che le indennità giornaliere

devono essere considerate come prestazioni in luogo e vece del salario

conformemente all'art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF fintanto che sono dovute secondo

il contratto di assicurazione, ma al più tardi al momento in cui termina il

rapporto di lavoro.

In

quel caso, l’Alta Corte è giunta alla conclusione che le parti avevano concluso

un contratto di lavoro di durata determinata, che ha preso fine prima

dell'esaurimento del diritto alle indennità giornaliere in caso di malattia.

Il

Tribunale federale ha quindi concluso che, nel momento in cui si è verificato

l’infortunio, l’assicurata non potesse più considerare di essere assoggettata

alla LAINF, essendo ormai da tempo terminato il rapporto di lavoro e, di

conseguenza, la relativa copertura assicurativa e ciò anche tenendo conto del

prolungamento di copertura di 30 giorni ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 v.LAINF.

L’Alta

Corte ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.1. Au sens de l'art. 7 al. 1 let. b OLAA, les indemnités versées par l'assurance-maladie ne sont réputées

salaires que lorsqu'elles remplacent le salaire dû par l'employeur en vertu de

l'art. 324a CO. La question du droit

au salaire est ainsi déterminante pour fixer la nature des indemnités

journalières versées par l'assurance-maladie. Elle l'est par conséquent

également lorsqu'il s'agit de fixer le moment de la fin du droit à la

couverture d'assurance-accidents.

4.2. L'art. 324a al. 1 CO prévoit

que si le travailleur est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour

des causes inhérentes à sa personne - comme par exemple la maladie ou

l'accomplissement d'une obligation légale -, l'employeur lui verse le salaire

pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en

nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois

mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Pendant la première année de

service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines; par la

suite, il s'agit d'une période plus longue, à fixer équitablement d'après la

durée des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2). Un

accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut

déroger à ces dispositions à condition d'accorder au travailleur des

prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). L'art. 324a al. 4 CO permet

ainsi de substituer, notamment par un accord écrit, une couverture d'assurance

à l'obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que les

travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes. Dans le domaine

de l'assurance couvrant le risque de perte de gain en cas de maladie, les

parties peuvent librement choisir, soit de conclure une assurance sociale d'indemnités

journalières régie par les art. 67 à 77 LAMal, soit de conclure une assurance

d'indemnités journalières soumise à la LCA (RS 221.229.1) (GUY LONGCHAMP, in:

Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon éd., 2013,

n. 41 ss ad art. 324a CO; RÉMY

WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 240 ss).

4.3. L'art. 324a al. 1 et 2 CO étant

une norme relativement impérative, des dérogations peuvent être prévues par les

parties. Par exemple, il est permis d'assurer la couverture des empêchements de

travailler survenant durant les trois premiers mois de travail, lorsque les

rapports ont été conclus pour moins de trois mois (LONGCHAMP, op.cit., n. 32

ad art. 324a CO). Dans le cas d'un

régime plus favorable, les indemnités journalières doivent être considérées

comme des prestations versées en lieu et place du salaire, conformément à l'art. 7 al. 1

let. b OLAA, aussi longtemps qu'elles sont dues

selon le contrat d'assurance, mais au plus tard jusqu'à la cessation des

rapports de travail. Autrement dit, les indemnités journalières

d'assurance-maladie ne représentent plus une prestation accordée en

remplacement du salaire après la fin des rapports de travail (arrêt dans les

causes jointes 8C_147/2015 et 8C_149/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.2).

Lorsqu'il existe un régime plus favorable, ce n'est donc pas, contrairement à

l'opinion des premiers juges, le régime minimum de l'art. 324a CO qui est déterminant pour le maintien de la couverture

d'assurance LAA.

4.4. Selon l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se définit comme celui qui prend

fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée du contrat doit être

fixée par la loi, la convention des parties ou la nature de l'affaire. Ainsi,

dans tous les cas où l'on ne peut pas constater la fixation d'une échéance, le

contrat est considéré comme de durée indéterminée et un congé est alors

nécessaire pour y mettre fin; c'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence

admettent qu'il faut présumer l'existence d'un contrat de durée indéterminée et

qu'il incombe à la partie qui soutient le contraire d'apporter la preuve qu'une

échéance a été fixée (arrêts 4A_531/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1; B 90/00

du 26 novembre 2001 consid. 4c publié in: RSAS 2003, p. 503 s; WYLER/HEINZER,

op. cit. p. 497).

4.5. En l'espèce, les juges précédents ont relevé un certain nombre

d'éléments de fait qui plaident en faveur d'un contrat de durée déterminée

limitée à moins de trois mois. Parmi ces éléments, figurent la nature de l'activité

exercée par l'entreprise B.________: celle-ci est une coopérative dont le but

est la défense des intérêts de ses membres dans la production et la

commercialisation fruitière. Elle emploie des ouvriers agricoles pour le

ramassage des fruits en général du mois d'août à fin octobre. Un autre indice

en faveur d'un contrat de durée déterminée réside dans le fait que l'indemnité

journalière a été versée à l'employeur jusqu'au 31 octobre 2008.

A ce dernier propos,

on notera, dans le prolongement du raisonnement de la cour cantonale, que l'art. 19 al.

2 LPGA prévoit que les indemnités

journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la

mesure où il continue à verser le salaire à l'assuré malgré son droit à des

indemnités journalières (cf. pour les assurances collectives perte de gain en

cas de maladie, l'art. 72 al. 6 LAMal; voir à

ce sujet GEBHARD EUGSTER, Vergleich der Krankentaggeldversicherung [KTGV] nach

KVG und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche

Aspekte, 2007, p. 78; WYLER/HEINZER op. cit., p. 242; cf. également, à propos

de l'indemnité journalière de l'assurance-accidents, l'art. 49 al.

1 LAA). Quant à l'assurance privée prévue par la

LCA, le contrat peut prévoir le versement des indemnités en mains de

l'employeur; celui-ci accomplit une tâche administrative définie par le contrat

d'assurance, en ce sens qu'il lui appartient d'encaisser les indemnités

journalières lesquelles sont cependant dues à l'assuré, et non pas à lui (ATF 141 III 112 consid. 4.4 p. 114; CHRISTOPH FREY/NATHALIE LANG, in: Basler

Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, n. 18 ad art. 87 LCA). Or le versement à l'employeur dans ces différents cas de figure

présuppose, par définition, le maintien d'un rapport de travail. Si tel n'est

pas le cas, l'indemnité est versée directement à l'assuré, qui en est le

créancier (cf. EUGSTER, ibidem;

ATF 141 III 112, cité, consid. 4.3 p. 113). Dans le cas particulier, le fait que

l'indemnité a été versée en mains de la recourante à partir du 1er novembre

2008 est donc - comme l'ont relevé les premiers juges - un indice sérieux en

faveur d'un contrat de durée limitée au 31 octobre 2008.

Dans ce contexte et en

complément des faits retenus par la juridiction cantonale, on peut ajouter que

le rapport d'enquête du 3 avril 2012 indique que la recourante, selon les

informations recueillies auprès de CSS Assurance, a bénéficié des indemnités

journalières (jusqu'au 2 novembre 2010) "y compris par l'intermédiaire

d'une couverture de libre passage". Cela donne à penser qu'elle avait

cessé d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat en raison de la

fin des rapports de travail (voir pour l'assurance collective selon la LAMal,

l'art. 71 LAMal et EUGSTER,

Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, 3ème éd. 2016, p. 850 sv. n.

1491 ss; pour l'assurance collective selon la LCA, voir VINCENT BRULHART,

L'assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in: Le droit

social dans la pratique de l'entreprise, 2006, p. 101).

On notera enfin que,

dans les explications qu'il a fournies le 3 avril 2012, l'employeur a

clairement indiqué, en relation avec le cas d'espèce, que les travailleurs

saisonniers étaient engagés pour la période des récoltes (début août à fin

octobre).

4.6. Comme le souligne la juridiction précédente, l'indication

figurant dans le rapport à l'assurance-invalidité ne signifie pas que

l'intéressée était engagée pour une durée indéterminée, mais elle renseigne

uniquement sur l'horaire de travail durant les mois d'août à octobre et en

dehors de cette période. Enfin, le fait que l'employeur a répondu

"nous" à la question lui demandant "Par qui le contrat de

travail a-t-il été résilié?" n'est pas déterminant au regard des autres

éléments susmentionnés. La recourante ne prétend du reste pas que son contrat a

été résilié, bien au contraire.

4.7. Dans ces conditions, l'appréciation des preuves par la

juridiction cantonale ne saurait être taxée d'arbitraire. Sur la base des

éléments susmentionnés il faut admettre que les parties étaient liées par un

contrat de durée déterminée qui a pris fin en octobre 2008. A la date de

l'accident (3 juillet 2010), la recourante n'était plus soumise à la LAA, même

compte tenu de la couverture prolongée de trente jours prévus (art. 3 al. 2

aLAA). (…)”.

2.7. Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte, sulla base della chiara giurisprudenza

federale appena riprodotta al consid. 2.6. - riguardante una fattispecie del

tutto analoga a quella oggetto della presente vertenza, checché ne dica il

rappresentante dell’insorgente - non può che confermare la correttezza della

decisione su opposizione impugnata.

Nel caso di specie, infatti, è pacifico

che, nel momento in cui si è verificato l’infortunio (10 marzo 2021), il

rapporto di lavoro dell’assicurata fosse ampiamente giunto a termine

(trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 1° maggio 2019 al

31 ottobre 2019) (cfr. doc. 4).

Altrettanto incontestato che la stessa,

a quel momento, beneficiasse di indennità giornaliere di malattia, versate da __________

(fino al 1° luglio 2021, cfr. doc. 2.6.).

Ora, alla luce di quanto motivatamente

esposto dal TF nella sentenza pubblicata in DTF 143

V 385 sopra riportata (cfr. consid. 2.6.), questo Tribunale deve

concordare con l’amministrazione nel ritenere che, anche tenendo conto del

prolungamento di copertura di 31 giorni previsto dall’art. 3 cpv. 2 LAINF, al

momento dell’infortunio (marzo 2021) l’assicurata non potesse vantare una

valida copertura assicurativa LAINF da parte di CO 1.

Le tesi contrarie sostenute dal rappresentante

dell’insorgente, volte a dimostrare il presunto valore di salario sostitutivo

da attribuire alle indennità giornaliere di malattia percepite dall’assicurata

al momento dell’infortunio, appaiono del tutto inconsistenti e, ormai, superate

dalle chiare considerazioni sviluppate dall’Alta Corte nella citata sentenza di

cui alla DTF 143 V 385.

Questo

Tribunale rileva, in particolare, come il TF abbia evidenziato che le indennità

versate dall'assicurazione malattia valgono sì come salario, ma quando esse

sostituiscono il salario dovuto dal datore di lavoro in virtù dell'art.

324a CO. L’Alta Corte ha riconosciuto che la

questione del diritto al salario è così determinante per fissare la natura

delle indennità giornaliere versate dall'assicurazione malattia, così come pure

costituisca un aspetto decisivo anche per stabilire il momento della fine del

diritto alla copertura dell'assicurazione contro gli infortuni. Il TF ha

sottolineato che se il datore di lavoro dovesse derogare al quadro

legale di cui all'art. 324a cpv. 1 e 2 CO, le indennità giornaliere devono

essere considerate come prestazioni in luogo e vece del salario conformemente

all'art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF fintanto che sono

dovute secondo il contratto di assicurazione, ma al più tardi al momento in

cui termina il rapporto di lavoro (cfr. sentenza citata, consid. 4 – il

corsivo è della redattrice).

Non occorre dunque dilungarsi oltre

sull’argomento, da considerare chiarito.

Ne consegue, in

applicazione degli art. 3 cpv. 2 LAINF e 7 cpv. 1 OAINF, che l’insorgente, dopo

il lasso di tempo di trentuno giorni a decorrere dal termine del contratto di

lavoro a tempo determinato (avvenuto il 31 ottobre 2019) – e quindi a maggior

ragione nel marzo 2021 - era priva di copertura assicurativa, come giustamente

stabilito dalla CO 1.

Alla luce di tutto quanto esposto

occorre concludere che a ragione l’assicuratore LAINF resistente non ha assunto

Fatti

i disturbi lamentati dall’insorgente nel marzo 2021.

La decisione su opposizione

impugnata deve conseguentemente essere confermata.

2.8. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

Considerandi

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti