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Decisione

35.2023.43

Assicurata di nuovo abile nella propria professione abituale? Perizia amministrativa (programmata "su incarto" durante pandemia ed effettuata "di persona" superata pandemia). Rinvio atti affinchè il perito amministrativo prenda posizione su argomentazioni sollevate dal perito di parte

21 agosto 2023Italiano41 min

diritto alle prestazioni della ricorrente, dal profilo materiale e temporale (cfr.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2023.43

PC

Lugano

21 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 aprile 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 8 dicembre 2016, RI 1 (nata

il __________ 1982), allora dipendente della ditta __________ in qualità di

cameriera di sala e, quindi, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso

la CO 1 (di seguito: CO 1), mentre si recava al lavoro è inciampata, riportando

una lesione alla caviglia destra (doc. 2).

Con referto del 12 dicembre 2016,

Fatti

i medici del __________ hanno diagnosticato un “trauma distrattivo

tibiotarsico destra” (doc. 1).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medici

del caso, con decisione formale dell’8 ottobre 2018 (doc. 101), confermata su

opposizione il 22 gennaio 2019 (doc. 103), l’amministrazione ha dichiarato

l’assicurata abile al lavoro al 50% dal 15 maggio 2017, totalmente abile al

lavoro dal 1°settembre 2017 e estinto il proprio obbligo a fornire prestazioni

di cura medica dal 21 novembre 2017.

1.3. Con sentenza 35.2019.32 del 30

settembre 2019 (doc. 108), il TCA ha annullato la decisione su opposizione del

22 gennaio 2019, rinviando gli atti alla CO 1, affinché disponesse un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire “i tempi e

i modi in cui RI 1 ha ritrovato la sua capacità lavorativa, rispettivamente se

e, se sì, a partire da quando si è estinto il nesso causale naturale tra i

disturbi denunciati dalla ricorrente e l’infortunio assicurato.” (cfr.

consid. 2.6 in fine della citata STCA) e si pronunciasse nuovamente sul

diritto alle prestazioni della ricorrente, dal profilo materiale e temporale (cfr.

consid. 2.7 in fine della citata STCA).

La pronunzia appena menzionata è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Dopo aver acquisito agli atti la

perizia 5 agosto 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia (doc. 154), la CO 1 ha stabilito, con decisione

formale del 30 agosto 2022 (doc. 157), quanto segue:

" (…) per le

sole conseguenze dell'infortunio, il Dr. med. __________ ritiene un'incapacità

totale dal giorno dell'infortunio, un'inabilità del 50% a partire dal 15 maggio

2017 ed una piena capacità lavorativa nella sua attività abituale quale

cameriera di sala dal 1° settembre 2017 e non oltre il 1° ottobre 2017.

Alla luce di quanto sopra, i nostri obblighi che derivano dell'infortunio

dell'8 dicembre 2016 si limitano quindi alle spese mediche fino al 20 novembre

2017 ed al versamento delle indennità giornaliere al 50% fino al 31 ottobre

2017 al più tardi. Dal 21 novembre 2017 il caso è pertanto di competenza

dell'assicuratore malattia. (…)” (doc. 157, pag. 2).

1.5. A seguito dell’opposizione 6

ottobre 2022 dell’avv. __________, a quel tempo patrocinatrice dell’assicurata,

e della perizia di parte 28 ottobre 2020 del Prof. dr. med. __________ (doc.

158 e relativo allegato B), dopo avere acquisito l’apprezzamento 7 marzo 2023

del dr. med. __________ (doc. 162), in data 18 aprile 2023, la CO 1 ha

confermato la sua precedente decisione, statuendo in particolare quanto segue:

" (…) è a

giusto titolo che la CO 1 ha rifiutato il proprio intervento in quanto

assicuratore LAINF a partire dal 20 novembre 2017 e versato le indennità

giornaliere al 50% dal 15 maggio 2017 al 30 ottobre 2017. Pertanto, le richieste

espresse dall'assicurata mediante il suo rappresentante legale nel contesto

della sua opposizione del 6 ottobre 2022 non sono di competenza

dell'assicuratore LAINF.” (doc. 163, pag. 14).

1.6. Con tempestivo ricorso del 22

maggio 2023, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. __________, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a

versarle indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del

100% dal 15 maggio 2017 (data in cui sono state ridotte) alla fine del 2018,

rispettivamente a un’inabilità lavorativa del 50% sino almeno ad aprile 2019,

oltre alla rifusione dei costi sostenuti per l’allestimento della perizia del Prof.

__________ (doc. I, pag. 10).

In particolare, la rappresentante dell’insorgente critica l’operato

dell’amministrazione per aver incaricato il dr. med. __________ di eseguire una

perizia sugli atti (“su incarto”) nel luglio 2020 (anziché al Prof. dr.

med. __________ - nominativo pure condiviso tra le parti - che però chiedeva di

poter effettuare una visita personale) per poi informare l’assicurata, nel

2021, che il perito designato avrebbe (anch’egli) comunque proceduto a

visitarla personalmente.

L’avvocato contesta pure le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________

(che avrebbe visitato personalmente la sua assistita il 2 settembre 2021 in

modo alquanto sbrigativo, secondo quanto riferitole dalla medesima) nella

perizia del 5 agosto 2022 (che ha sostanzialmente confermato la precedente

valutazione medica del dr. med. __________), alla luce del contenuto della

perizia 28 ottobre 2020 del Prof. dr. med. __________ (incapacità lavorativa

del 100% fino a metà/fine 2018 e del 50% sino almeno alla primavera 2019), il

quale è peraltro stato chiamato a rispondere ai medesimi quesiti posti dalla CO

1 al perito amministrativo.

La patrocinatrice dell’insorgente contesta pure le conclusioni a cui è

pervenuto, da ultimo, il dr. med. __________, evidenziando che quest’ultimo -

oltre a non avere visitato la sua assistita - si è pronunciato a titolo

esclusivamente fiduciario e neppure nella forma di una perizia, di modo che, dal

profilo formale, sarebbe stato violato il diritto di essere sentito della sua patrocinata.

La rappresentante della ricorrente ritiene pertanto che il TCA dovrebbe

decidere in base a quanto attestato dal Prof. dr. med. __________, rispettivamente

in base alle risultanze di una perizia giudiziaria, tenuto conto del lungo

tempo trascorso dall’infortunio per colpa dell’amministrazione. In particolare,

ella chiede che non si proceda a un rinvio, posto che a seguito all’ultima

decisione di questa Corte (del 2019) e nonostante i numerosi solleciti sia dell’allora

rappresentante (avv. __________) sia dell’attuale patrocinatore, il mandato

peritale è stato conferito nel luglio 2020, la visita ha avuto luogo nel

settembre 2021 e il referto peritale è stato consegnato soltanto nell’agosto

2022.

Infine, la patrocinatrice dell’insorgente ha chiesto la rifusione dei costi

della perizia del dr. med. __________.

1.7. Con riposta di causa del 13 giugno

2023, la CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. Il 14 luglio 2023, l’avv. RA 1,

nuovo patrocinatore della ricorrente, si è sostanzialmente riconfermato nelle

tesi e conclusioni ricorsuali. In particolare, egli ha ribadito che il perito

di parte è stato eliminato dalla procedura di nomina per il vizio procedurale

già sollevato dalla sua patrocinata e che il perito amministrativo non ha

sanato il vizio istruttorio alla base della decisione del 30 settembre 2019 del

TCA (doc. VII).

Il doc. VII è stato trasmesso alla

CO 1 per conoscenza (doc. VIII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00

del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto della lite è la questione

di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a ritenere

l’insorgente abile al lavoro al 50% dal 15 maggio 2017 e al 100% dal 1°

settembre 2017, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni

di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio

di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le

malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Secondo l’art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è

considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità dell’incapacità

lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)

deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente

chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,

consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro,

così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA,

corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli

infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e

giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà risultanti da

un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito

dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate

nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in

un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106

consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.5. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023 consid. 5.2).

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure loro

riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02

del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb; STF 8C_862/2014 del 2 aprile

2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021,

consid. 2.2.4 STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8, STCA

35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6 e STCA 35.2022.87 del 30 gennaio

2023, consid. 2.5.5).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Va poi evidenziato che in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Giova qui infine rilevare che,

nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1, la Corte federale ha

ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.6. Nel caso di specie, dando seguito a

quanto statuito dal TCA nella pronunzia 35.2019.32 del 30 settembre 2019 (doc.

108), l'assicuratore resistente ha disposto, nel corso del 2020, un approfondimento

peritale, affidandone l’esecuzione al dr. med. __________ (doc. 132).

L’esame peritale da parte dello

specialista incaricato ha avuto luogo in data 2 settembre 2021 (doc. 143).

Nel relativo referto datato 5 agosto

2022 (doc. 154), il perito amministrativo ha evidenziato quanto segue:

"

(…)

Diagnosi

Stato dopo distorsione della caviglia destra con contusione diretta della

stessa contro un tombino. Formazione di un edema locale intraspongioso nel

malleolo interno senza lesioni legamentose o fratture articolari. Stato dopo

molteplici visite ortopediche con valutazioni e diverse RM. Sviluppo di una

ciste intraspongiosa piccola, risoltasi spontaneamente nello spazio di un anno.

Posso confermare la corretta valutazione del Dr. __________, che non intravede

la necessità di un approccio chirurgico. La ciste inoltre non causa dolore. Un

edema osseo, al contrario, può provocare un dolore per 3-4 mesi., come

contemplato anche nella letteratura. A 6 mesi dall'infortunio il dolore

lamentato dalla paziente non è più spiegabile con la ciste nel malleolo. In

assenza di edemi o reazioni loco-regionali i dolori non possono più essere

aggettivati o giustificati con la presenza di una rimodulazione intraspongiosa.

Come verificato oggettivamente nell'esame di ottobre 2017, su richiesta del

Dottor __________, una completa guarigione con una chiara assenza di problemi

che giustifichino un approccio invasivo. Si conferma la corretta valutazione

del Dr. __________. L'abilità lavorativa è quindi giustificata.

Risposte ai quesiti posti:

1. Diagnosi:

Stato dopo distorsione e contusione diretta della caviglia destra contro il

tombino. Formazione di un edema locale intraspongioso nel malleolo interno,

senza lesioni legamentose o fratture articolari. Stato dopo molteplici visite

ortopediche con valutazioni e diverse RM. Sviluppo di una ciste intraspongiosa

piccola, risoltasi spontaneamente nello spazio di 1 anno.

2.

2.1 Dei fattori estranei all'infortunio hanno influenzato la guarigione?

Non ci sono fattori estranei che hanno influenzato in maniera evidenziabile

sulla guarigione.

2.2. Lo stato lamentato dalla paziente e le sue valutazioni oggettive sono

dovute in maniera probabile?

Normalmente l'edema osseo persiste per 3-6 mesi al massimo. Il suo decorso

si è prolungato notevolmente oltre questo termine. Non ha quindi avuto un

decorso normale post contusione con assenza di un danno valutabile

esternamente.

Non ha inoltre subito alcuna lesione legamentoso, né una frattura. I

dolori oltre i 6 mesi non sono spiegabili se posti in relazione all'infortunio.

Fino ai 6 mesi esiste una relazione causale anche certa, dopodiché persiste

solo una probabile relazione causale con le lamentele della paziente. Con

certezza ad 1 anno post infortunio non persiste più alcuna relazione causale tra

le conseguenze dell'infortunio e le lamentele. In assenza di un danno

valutabile oggettivamente si ricorda che la RM mostra una completa guarigione,

con una risoluzione anche della sospettata ciste senza aver subito interventi.

2.3 In caso di aggravamento dello stato anteriore morboso dovuto

l'infortunio, a partire da quando si può considerare come ristabilito lo status

quo ante o sine?

Dopo 6-12 mesi al max si può constatare uno status quo sine, in assenza di

lesione valutabile. La ciste non è più presente e si nota una completa

guarigione senza residui valutabili e oggettivabili. Quindi siamo in assenza di

un aggravamento, in uno stato di completa guarigione.

3. Stabilizzazione del caso

3.1 A che data lo stato di salute si può considerare come stabilizzato?

Sulla base dell'esame clinico e radiologico recenti posso confermare una

completa abilità al lavoro dal 1. settembre 2017.

3.2 A che data un trattamento medico non ha più permesso un miglioramento

notevole dello stato di salute?

Dopo il 1. settembre 2017 una terapia non era più necessaria, in quanto le

conseguenze infortunistiche sono oggettivamente guarite, senza residui

valutabili, confermata dall'esame di novembre 2017.

4 Capacità al lavoro

4.1 Le opinioni del Dr. __________ e __________ divergono da quella del Dr. __________

e __________ dal punto di vista LAINF, come valuta la capacità lavorativa della

signora RI 1 nella sua attività abituale di cameriera?

Posso confermare le valutazioni del Dr. __________ e Dr. __________ con una

completa abilità lavorativa dal 1. settembre 2017. Tramite esame oggettivabile

risulta una completa guarigione dell'edema della spongiosa, in assenza di danni

valutabili, che giustificano una inabilità lavorativa. La stabilità e la

mobilità secondo l'ultimo rapporto del Dr. __________ erano nella norma, senza

evidenti danni valutabili.

Come dimostrato dalle TAC e RM di ottobre 2017, non sussiste l'indicazione per

approccio chirurgico, in quanto sia l'edema che la ciste si sono risolti

spontaneamente. Quindi la valutazione iniziale del Dr. __________ era corretta.

Considerandi

II decorso si è protratto molto più a lungo rispetto alla norma. Sulla base

delle valutazioni mediche sorge spontaneo il dubbio se i dolori erano

effettivamente dell'intensità lamentati dalla paziente. Anche dopo la

risoluzione della ciste e la rimodulazione della spongiosa e il riassorbimento

dell'edema le lamentele della paziente non sono più oggettivabili.

Sulla base della mia visita posso confermare le valutazioni dei Dr. __________.

4.2

A quale momento, secondo la LAINF, a sicurezza avrebbe potuto riprendere

la sua attività di cameriera al 50%? E in quale momento avrebbe voluto

riprendere al 100%?

Dal 15 maggio 2017 si può dichiarare un'abilità lavorativa parziale del 50%

nel suo precedente lavoro, che prevedeva il riposo di una mezza giornata al

giorno. Dal 1. settembre, e non oltre il 01.10.2017 una piena abilità

lavorativa è giustificata sulla base degli esami ortopedici oggettivabili.

5.0

Valutazione di un eventuale indennità per menomazione all'integrità

nuova?

In assenza di un danno residuo valutabile non persiste alcun diritto ad una

menomazione all'integrità.

6.

Differenza d' interpretazione medica

6.1

Rispetto al Dr. __________?

Nell'esame il 27.10.17 ha rilevato una dolorabilità soggettiva intorno al

malleolo mediale senza instabilità della caviglia e del piede. Il Dr. __________

consiglia una valutazione dell'arto inferiore tramite RMG per valutare la

sfumata sintomatologia presente riferita alla sindrome di tunnel tarsale postraumatica.

Non è mai stato diagnosticato un problema neurologico. La richiesta di un esame

completo tramite TAC e MRI ad 1 anno dalla contusione mostra a mio avviso una

non chiara situazione dei dolori. Si tratta di un decorso normale in assenza di

lesioni. Inoltre il carico assiale era sempre stato possibile. II malleolo

interno è solo parzialmente coinvolto nel carico assiale, quindi anche il forte

dolore e la paura della paziente mostra un influsso soggettivo della paziente,

non spiegabile con un reale danno valutabile. Un leggero edema locale può

essere spiegabile con una limitata mobilizzazione e dolore per un determinato

tempo fino alla sua sparizione. La risoluzione autonoma della ciste conferma la

valutazione del Dr. __________.

6.2

Rispetto al Dottor __________?

Il Dr. __________ ha eseguito una corretta valutazione del caso. I dolori

nella loro intensità sono spiegabili per i primi 6 mesi. Dopo sono in dubbio

sull'esistenza di una relazione causale tra infortunio e le lamentele.

Alla fine anche il Dr. __________ conferma la completa abilità lavorativa nella

sua ultima visita del 01.06.18. Rileva inoltre un problema lombo-sacrale a

destra, non in relazione alla caviglia, motivo per cui consiglia una

massoterapia nella regione lombo-sacrale. L'infiltrazione ha portato alla

sparizione dei dolori. A questo stadio conferma un problema dei dolori non

legati alla caviglia. L'aspetto psicosomatico con buona probabilità, a mio

parere ha avuto anche un influsso sul decorso dei dolori. Importante lo stesso

la valutazione clinica con risoluzione dei dolori e del danno oggettivabile,

senza necessità di un approccio chirurgico.

La valutazione e la previsione del Dr. __________ sono corrette”. (il corsivo è della redattrice)

Sulla base di tali considerazioni, l’amministrazione ha concluso che

l’assicurata è abile al 50% dal 15 maggio 2017 e al 100% dal 1° settembre 2017

nella sua precedente attività di cameriera di sala (doc. 157).

In sede di opposizione, è stata

versata agli atti la perizia 28 ottobre 2020 del Prof. dr. med. __________ (allegato

B al doc. 158), il quale ha posto le seguenti diagnosi ortopediche:

" St. n.

Kontusion/Distorsion OSG rechts am 08.12.2016 mit/ bei:

- posttraumatische Zyste Malleolus medialis

- mediale OSG-Instabilität

- posttraumatische chronisch schmerzhafte Dysfunktion

Pes planovalgus mit Tibialis posterior Insuffizienz Grad 2 beidseits sowie

medialer Instabilität rechts > links

Rumpfinstabilität mit muskulären Dysbalancen”

Il perito di parte ha

riconosciuto la causalità naturale sia della ciste sia dell’edema osseo al

malleolo mediale. Parimenti dicasi per una lesione del legamento deltoideo di

grado I, evidenziata in sede di sonografia, come pure per lo sbilanciamento

muscolare ed i dolori alla gamba destra, spiegabili con la protratta

riabilitazione (lunga incapacità di carico/pieno carico e necessità delle

stampelle). Per contro, egli ha rilevato l’assenza di causalità naturale

rispetto alla deformità del piede piatto valgo bilaterale con insufficienza

tibiale posteriore di grado II. Il dr. med. __________ ha quindi precisato che

lo stato di salute dell’assicurata poteva essere considerato stabilizzato a

partire da metà 2019 (“Die letzten uns vorliegenden Berichte von Juni 2018

und Ende 2018 bestätigen noch die Notwendigkeit von Therapiemaßnahmen und

weisen auch noch auf eine Verbesserung der Symptomatologie hin. Wir gehen davon

aus, dass sich mit Abschluss der Physiotherapie Mitte 2019 eine stationäre

Situation eingependelt hat.”) e che i relativi costi di fisioterapia

dovevano essere riconosciuti sino a quel momento. Ha inoltre evidenziato quanto

segue:

" (…) Dr. __________ sieht ab 02/2018 eine volle Arbeitsfähigkeit. Dies

sehen wir aufgrund der vorliegenden Unterlagen nicht so. Zu diesem Zeitpunkt

bestanden nach wie vor Schmerzen am medialen Malleolus, welche sich unter

Belastung verstärkten. Die von Dr. __________ beschriebene Lage, mindestens

500m zu gehen, sehen wir als unzureichende Reichweitenangabe, zumal im Beruf

als Kellnerin von einem deutlich höheren Laufpensum auszugehen ist. Aufgrund

der vorliegenden Berichte sehen wir die Arbeitsfähigkeit analog zu Dr. __________

und Dr. __________, welche die Arbeitsunfähigkeit zu 100% bei anhaltenden

Schmerzen und Unfähigkeit zur vollen Belastung bis ca. Juni 2018 attestierten,

als gerechtfertigt. Wir teilen auch die Einschätzung von Dr. __________, dass

eine Tätigkeit in sitzender oder halbsitzender Position bevorzugt werden

sollte.

(…).

Eine Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit als Kellnerin mit einem Pensum

von 50% sehen wir aufgrund der vorliegenden Berichte zwischen Mitte und Ende

2018.

als gegeben an, wobei dies im Sinne eines Arbeitsversuches hätte

verstanden werden müssen und die Belastung durchaus zu einer

Schmerzexazerbation mit erneuter Arbeitsunfähigkeit hätte führen können.

Ein Pensum von 100% sehen ab ca. Frühjahr 2019 nach Einleitung einer

Einlagenversorgung durch Dr. __________ sowie abschließender Physiotherapie zur

Stärkung des Beins als gegeben an. Auch diesbezüglich ist anzumerken, dass ein

Vollzeitpensum als Kellnerin mit hoher körperlicher Belastung und hohem

Laufpensum zur Schmerzexazerbation und erneuter Arbeitsunfähigkeit hätte führen

können. Nach Angaben der Explorandin konnte sie ein Vollzeitpensum, welches von

ihrem neuen Arbeitgeber im Jahr 2019 gefordert wurde, nicht leisten, so dass

sie diese Arbeit zum Oktober 2019 verlor.

(…).

Dr. __________ begründet seine Beurteilung u.a. mit dem Befund des MRI, welches

im Verlauf eine Verbesserung verzeichnete. Dennoch bestanden lokale Beschwerden

und muskuläre Dysbalancen, welche als Folge der protrahierten Rehabilitation

anzusehen sind. Eine geschätzte Laufstrecke von 500m ist u. E., wie bereits

erwähnt, ungenügend für eine volle Arbeitsfähigkeit als Kellnerin. Weiterhin

sehen wir durchaus die Möglichkeit einer Schmerzreduktion durch einen

operativen Eingriff, auch wenn dies nicht garantiert werden kann.”

Lo

specialista interpellato dall’assicurata ha quindi concluso come segue:

" (…) Zusammenfassend sehen wir die Zyste am Malleolus medialis rechts

sowie die mediale OSG-Instabilität rechts als Folge des Unfalls vom 08.12.2016

an. Auch die im Verlauf der protrahierten Rehabilitation entstandenen

muskulären Dysfunktionen, das gesamte rechte Bein betreffend, sehen wir

zunächst als Unfallfolge an, so dass die Behandlungskosten für Physiotherapie

bis Mitte 2019 bezahlt werden sollten. Mit suffizienter Physiotherapie ist

während dieses Zeitraums von einer vollständigen Erholung der muskulären

Dysbalancen auszugehen, so dass diesbezüglich zum jetzigen Zeitpunkt keine überwiegend

wahrscheinliche Unfallkausalität mehr zu rechtfertigen ist. Bezüglich der

Arbeitsunfähigkeit sehen wir bei diesem Verlauf die AUF zu 100% als Kellnerin

bis durchaus Anfang 2019 als gegeben an. Aufgrund der beschriehenen und

teilweise erprobten Belastungssituationen ist eine volle Arbeitsfähigkeit im

Beruf als Kellnerin eher unwahrscheinlich und wir empfehlen ebenfalls eine

Tätigkeit in sitzender oder halbsitzender Position. Insgesamt resultiert aus

orthopädischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt kein funktionelles Defizit am

rechten Sprunggelenk, weiches einen Integritätsschaden gemäss UVG erlaubt. (…)”.

L’amministrazione ha sottoposto

la perizia di parte al proprio medico fiduciario, dr. med. __________, il quale,

con apprezzamento del 7 marzo 2023 (doc. 162), ha confermato il parere del dr.

med. __________ (cfr. doc. 84 e 96), il proprio del 4 settembre 2018 (cfr. doc.

99) e quello del dr. med. __________, evidenziando segnatamente quanto segue:

" (…) L'IRM du 18 janvier 2017 démontre la présence d'un edème osseux

dans la malléole interne avec une atteinte de degré I du ligament deltoïde donc

du côté interne également. (…). Comme élément nouveau, nous retiendrons la

description du pied plat valgue bilatéral selon l'expertise du 16.10.2020. (…).

L'IRM du 20.11.2017 nous permet d’attester et d'établir un status quo sine

étant entendu que les plaintes au-delà ce cette date sont en relation de

causalité avec un état maladif antérieur à l'évènement annoncé, soit le pied

plat valgue de degré II.

En ce qui concerne Ia capacité de travail, la reprise au 50% le 15 mai 2017 est

compatible avec l'évolution d'une telle lésion. Sur la base du rapport

d'expertise du Dr __________ du 05.09.2017, le travail aurait pu être repris en

plein dès le 01.09.2017. N'ayant pas examiné moi-même l'assurée, je ne peux

me prononcer sur cette évaluation de la capacité de travail. (…).” (il

corsivo è della redattrice).

Sulla base di tali

considerazioni, l’istituto assicuratore ha ribadito che l’assicurata è abile al

50% dal 15 maggio 2017 e al 100% dal 1° settembre 2017 nella sua precedente professione

(doc. A).

2.7

Chiamato innanzitutto a

pronunciarsi dal profilo formale, il TCA osserva che, con decisione incidentale

del 27 luglio 2020 (emanata quindi durante la fase emergenziale della pandemia

provocata dal virus Covid-19), la CO 1 ha stabilito quanto segue:

" (…).

Egregio avvocato __________,

(…).

Con sentenza del 30.09.2019, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

rinviato l'incarto per complemento istruttorio e nuova decisione.

In data 25.02.2020, le abbiamo proposto d'effettuare una perizia su incarto,

senza convocazione dell'assicurata e le abbiamo proposto una lista di tre

periti.

Con risposta del 12.03.2020 ci comunica "che nulla osta ad una perizia

su incarto, ma desideriamo segnalare che preferiamo tre medici indipendenti

e che non abbiano già avuto a che fare con codesta spettabile compagnia

assicurativa" e propone una lista di tre medici.

Con email del 06.04.2020 le comunichiamo che i tre medici da noi scelti non

hanno mai effettuato delle perizie per la CO 1 e " Rileviamo che dei

tre medici da voi proposti il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ lavorano

alla __________ dove il Dr. __________ ha effettuato la sua Fellowship proprio

sotto la direzione del Dr. __________. Preferiamo dunque escluderli".

La invitiamo dunque a scegliere tra i 4 periti rimanenti.

Con risposta del 10.04.2020 risponde "la scelta della mia assistita

cade giocoforza sul Prof. Dr. med. __________. Solo se tale professionista non

fosse disponibile, la signora RI 1 accetta una perizia su incarto del med. Dr. __________".

Con scambio di email del 15.05.2020, il Dr. med. __________ ci comunica poter

effettuare la perizia LAINF unicamente con convocazione dell'assicurata.

Con email del 29.06.2020 le comunichiamo, vista la risposta del Dr. med. __________,

aver dato mandato peritale al Dr. med. __________.

Con risposta per mail del 30.06.2020 ci comunica "siccome la scelta di

una perizia su incarto è stata una decisione unilaterale vostra, mentre la mia

assistita è disposta a sottoporsi a visita, sarebbe più opportuno che

cogliessimo l'opportunità offerta dal dott. __________ nella sua risposta e

facessimo eseguire una perizia con la visita della paziente. Ribadiamo opporci

fermamente affinché la perizia sia effettuata dal dr. med. __________".

L'articolo 44 LPGA prevede che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve

far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla

parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondanti e presentare

controproposte.

Rileviamo che, a parte una preferenza ben marcata per la scelta dell'esperto da

voi proposto, non vi sono elementi oggettivi di ricusa né formali né materiali.

Ne consegue che confermiamo la nostra decisione di assegnare la perizia al Dr.

med. __________.

Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 11 cpv. 1 let. B OPGA).” (doc. 132).

Questa decisione è cresciuta

incontestata in giudicato.

In seguito, dopo essere stato

sollecitato dall’avv. __________ (doc. 137), l'assicuratore ha disposto, per il

15.

luglio 2021, l’esame peritale da parte dello specialista incaricato. In

quell’occasione, esso ha pure precisato che “se desidera formulare eventuali

obiezioni riguardo la scelta del perito o porre domande in merito all’esame, la

invitiamo a scriverci entro il giorno 03.07.2021. A tale scopo, le inviamo una

copia del questionario per la perizia.” (doc. 139).

Su richiesta dell’avv. __________,

la consultazione peritale ha poi effettivamente avuto luogo il 2 settembre 2021

(doc. 143).

Stante quanto precede, non solo l’assicurata

non ha impugnato la decisione incidentale del 27 luglio 2020, ma - preventivamente

resa attenta nel giugno 2021 (terminata la fase emergenziale della pandemia) circa

la necessità di sottoporsi di persona a un esame peritale nel successivo mese

di luglio - non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatole.

Con scritto del 28 giugno 2021,

l’avv. __________ si è infatti limitato a informare la CO 1 che la data in

questione coincideva con quella in cui la sua patrocinata doveva sottoporsi

alla seconda dose vaccinale, chiedendo semplicamente “di voler fissare un

altro appuntamento, con piena disponibilità della mia patrocinata sino al 26

luglio 2021, e subordinatamente tra il 9 ed il 14 agosto 2021.” (doc. 140).

Alla luce di quanto appena

esposto, la censura (già sollevata in sede di opposizione dall’allora

patrocinatrice dell’assicurata e ribadita in questa sede dall’avv. RA 1), secondo

la quale la designazione del perito amministrativo sarebbe viziata, è tardiva

e, quindi, irricevibile.

Giova qui ricordare che, in una

sentenza 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018, in materia d’assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha confermato il giudizio del TCA, rilevando

che “(…) rettamente la Corte cantonale ha ricordato che, sulla base del

principio della buona fede, la parte che ha conoscenza di un motivo di

ricusazione deve invocarlo senza indugio e non soltanto quando, come in

concreto, l'esito della procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del

diritto di avvalersene (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid.

2.2

in fine pag. 4, in modo particolare in materia di assicurazioni sociali:

DTF 132 V 93 consid. 7.4.2 pag. 112). (…).”.

Ad ogni modo, è utile rilevare

che il TCA non può che condividere l’operato dell’amministrazione che, in piena

emergenza pandemica, ha optato per una perizia sugli atti, per poi procedere in

un momento successivo, superata la fase più acuta, a convocare l’assicurata per

un esame peritale personale.

2.8

Ciò premesso, va constatato che,

con la decisione impugnata, la CO 1 ha confermato il suo precedente provvedimento,

dopo avere sottoposto la perizia di parte del Prof. __________ al proprio

medico fiduciario, dr. med. __________, il quale ha finalmente avallato la

perizia amministrativa elaborata dal dr. med. __________.

Questo modo di procedere non può essere condiviso dal TCA.

Non si può infatti ignorare che

la valutazione del perito amministrativo si discosta in maniera sostanziale

dalla valutazione del perito di parte, anch’egli specialista in materia. Va

pure sottolineato che la perizia di parte è stata effettuata in base ai

medesimi quesiti che la CO 1 ha sottoposto al dr. med. __________ e che, al

momento della designazione del perito, il nominativo del dr. med. __________

era stato preferito a quello del dr. med. __________, soltanto per il fatto che

quest’ultimo non era disponibile a eseguire una perizia sugli atti.

A fronte di tali circostanze, appare

quantomeno sorprendente che l’assicuratore resistente abbia concluso per una

capacità lavorativa del 50% dal 15 maggio 2017 e del 100% dal 1° settembre

2017, senza preliminarmente sottoporre la perizia di parte al dr. med. __________,

affinché prendesse posizione sulle divergenze ivi contenute (cfr., in

particolare, le divergenze riguardanti la ciste e l’edema osseo del malleolo

mediale, come pure la lesione del legamento deltoideo di grado I e lo

sbilanciamento muscolare con dolori alla gamba destra; la stabilizzazione dello

stato di salute a metà 2019 con la sospensione della fisioterapia;

l’improbabile ripresa a tempo pieno dell’abituale attività lavorativa e,

quindi, la preferenza per un lavoro da svolgere in posizione seduta o semi-eretta;

la deambulazione limitata a una distanza di 500 metri, ritenuta insufficiente

per una ripresa a tempo pieno della professione di cameriera, ecc.).

Tale omissione non è

giustificabile, tanto più che, come visto al consid. 2.5., i rapporti dei

medici fiduciari di un assicuratore (come quello del 7 marzo 2023 del dr. med. __________)

hanno un valore probatorio minore rispetto a quello attribuibile di principio a

una perizia esterna (rispettivamente a un complemento peritale esterno).

Del resto, non può neppure essere

ignorato che lo stesso dr. med. __________, nel suo apprezzamento del 7 marzo

2023, pur avallando la perizia amministrativa, ha comunque evidenziato, al pari

del perito di parte, che la risonanza magnetica del 18 gennaio 2017 aveva mostrato

una lesione di grado I del legamento deltoide (laddove il perito amministrativo

aveva indicato, al p.to 2.2. della sua perizia, che l’assicurata “non ha

inoltre subito alcuna lesione legamentosa, né una frattura”),

rispettivamente che “en ce qui concerne Ia capacité de travail, la reprise au

50% le 15 mai 2017 est compatible avec l'évolution d'une telle lésion. Sur la base du rapport d'expertise du Dr. __________ du 05.09.2017,

le travail aurait pu être repris en plein dès le 01.09.2017. N'ayant pas

examiné moi-même l'assurée, je ne peux me prononcer sur cette évaluation de la

capacité de travail. (…)” (il corsivo è della redattrice).

Sulla base di tutti questi

elementi, il TCA ritiene dunque indispensabile rinviare gli atti alla CO 1

affinché disponga un complemento peritale. In quel contesto, il dr. med. __________

sarà chiamato a esaminare se gli argomenti contenuti nella perizia di parte

sono suscettibili di modificare in qualche modo le sue conclusioni. In ogni

caso, l’esperto amministrativo dovrà fornire una dettagliata ed esauriente

disamina degli aspetti controversi.

2.9

Nella DTF 137 V 210 la Corte

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in

precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”)

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”) (cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016; 32.2019.219 del

15.

luglio 2020 consid. 2.8.; 35.2022.36 del 26 settembre 2022 consid. 2.10.2.).

Rilevato come, per le ragioni già

diffusamente esposte in precedenza, ci troviamo di fronte a un accertamento

peritale che necessita di un complemento (cfr. STF 8C_163/2022 dell’11

agosto 2022; cfr. pure la succitata STCA 35.2022.36 consid. 2.10.2.), si

giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7.

Questo Tribunale invita l’amministrazione

a effettuare tale accertamento con la massima celerità (cfr., al riguardo,

il consid 1.6. in fine).

Quindi, in esito a tale

complemento istruttorio, l’assicuratore si pronuncerà di nuovo sugli aspetti

litigiosi.

Visto l’esito della vertenza, il

TCA può esimersi dall’approfondire oltre la questione di sapere se il diritto di

essere sentito dell’assicurata sia stato violato, nella misura in cui il dr.

med. __________ - oltre a non avere visitato personalmente la ricorrente - si è

pronunciato a titolo esclusivamente fiduciario e non nella forma di una perizia

(cfr. doc. I, pag. 8).

2.10

In sede di gravame, l’allora

rappresentante dell’insorgente ha chiesto che “vengano rifusi i costi della

perizia del prof. __________, già sottoposti all’attenzione della CO 1 in sede

di ultima opposizione e dunque all’incarto” (doc. I, pag. 9).

Secondo la giurisprudenza, i

costi peritali fanno parte delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1 p.

1; consid. 3, non pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del 6

giugno 2013). Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le spese

per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha

ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti

erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di

prestazioni accordate successivamente.

Nella DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle assicurazioni

constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di principio disporre

esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In questo caso, i costi

della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti a carico

dell’assicurazione per l’invalidità (consid. 4.4.2).

Nella DTF 139 V 496 consid. 4.4,

la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere presi in

considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una perizia

giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha stabilito

che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di procedere a

ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è segnatamente

il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi pareri medici

presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a confutarla con

argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4; cfr. pure DTF 139

V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid. 2); allorquando

l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari a chiarire la

situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non può essere

attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione rispetta

il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi oggettivamente

convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal profilo

giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia giudiziaria,

indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad esempio, in ragione

della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una perizia di parte).

Ciò vale anche per quanto

riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono

essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era

indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV

Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti

per addossare all’assicuratore LAINF convenuti i costi di una perizia privata,

la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i

lievi dubbi che hanno determinato la necessita di disporre una perizia

giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; cfr. la

pronunzia 35.2017.93 del 14 settembre 2018 consid. 2.14, in cui il TCA ha

condannato l’amministrazione a rifondere il costo di una perizia di parte

elaborata in materia di cure domiciliari, prodotta nel quadro della procedura

di opposizione, per il motivo che era stato sulla base di tale rapporto che l’assicuratore

convenuto aveva accettato d’indennizzare anche il tempo necessario per

applicare la pomata antidolorifica alla spalla e per battere i polmoni per

favorire l’espettorazione, rispettivamente che questa Corte aveva deciso

sussistere dei dubbi circa la fondatezza delle conclusioni contenute nella

perizia disposta dallo stesso assicuratore; si veda pure la STCA 35.2004.59 del

23.

marzo 2005 consid. 2.9.).

Nella concreta evenienza, il TCA

constata che il rinvio degli atti alla CO 1 è stato deciso principalmente per

il motivo che la perizia del Prof. __________ era stata sottoposta per presa di

posizione a un suo medico interno, anziché all’esperto amministrativo. Questa

Corte non si è quindi ancora espressa sulla questione di sapere se la perizia

di parte prodotta nel corso della procedura di opposizione, è atta a sollevare

degli indizi concreti circa l’affidabilità della valutazione enunciata dal dr.

med. __________ (cfr., in proposito, supra, consid. 2.5.) (nel qual caso

avrebbe dovuto disporre l’esecuzione di una perizia giudiziaria).

Stante quanto precede, appare

dunque prematuro che il Tribunale si esprima in merito all’adempimento nel caso

di specie dei presupposti giurisprudenziali alla base della possibilità di porre

a carico di un assicuratore i costi di accertamenti peritali privati. Spetterà invece

alla CO 1 pronunciarsi al riguardo, una volta a conoscenza delle risultanze del

complemento peritale del dr. med. __________.

2.11

Alla luce di tutto quanto esposto

(cfr., in particolare, i consid. 2.8. e 2.9.), il TCA rinuncia all'assunzione

di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento della perizia giudiziaria

richiesta dalla ricorrente - cfr. doc. I, pag. 9).

Va qui ricordato che, per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012

del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato,

l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata,

patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti