35.2023.43
Assicurata di nuovo abile nella propria professione abituale? Perizia amministrativa (programmata "su incarto" durante pandemia ed effettuata "di persona" superata pandemia). Rinvio atti affinchè il perito amministrativo prenda posizione su argomentazioni sollevate dal perito di parte
21 agosto 2023Italiano41 min
diritto alle prestazioni della ricorrente, dal profilo materiale e temporale (cfr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.43
PC
Lugano
21 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 aprile 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 8 dicembre 2016, RI 1 (nata
il __________ 1982), allora dipendente della ditta __________ in qualità di
cameriera di sala e, quindi, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso
la CO 1 (di seguito: CO 1), mentre si recava al lavoro è inciampata, riportando
una lesione alla caviglia destra (doc. 2).
Con referto del 12 dicembre 2016,
Fatti
i medici del __________ hanno diagnosticato un “trauma distrattivo
tibiotarsico destra” (doc. 1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici
del caso, con decisione formale dell’8 ottobre 2018 (doc. 101), confermata su
opposizione il 22 gennaio 2019 (doc. 103), l’amministrazione ha dichiarato
l’assicurata abile al lavoro al 50% dal 15 maggio 2017, totalmente abile al
lavoro dal 1°settembre 2017 e estinto il proprio obbligo a fornire prestazioni
di cura medica dal 21 novembre 2017.
1.3. Con sentenza 35.2019.32 del 30
settembre 2019 (doc. 108), il TCA ha annullato la decisione su opposizione del
22 gennaio 2019, rinviando gli atti alla CO 1, affinché disponesse un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire “i tempi e
i modi in cui RI 1 ha ritrovato la sua capacità lavorativa, rispettivamente se
e, se sì, a partire da quando si è estinto il nesso causale naturale tra i
disturbi denunciati dalla ricorrente e l’infortunio assicurato.” (cfr.
consid. 2.6 in fine della citata STCA) e si pronunciasse nuovamente sul
diritto alle prestazioni della ricorrente, dal profilo materiale e temporale (cfr.
consid. 2.7 in fine della citata STCA).
La pronunzia appena menzionata è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Dopo aver acquisito agli atti la
perizia 5 agosto 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (doc. 154), la CO 1 ha stabilito, con decisione
formale del 30 agosto 2022 (doc. 157), quanto segue:
" (…) per le
sole conseguenze dell'infortunio, il Dr. med. __________ ritiene un'incapacità
totale dal giorno dell'infortunio, un'inabilità del 50% a partire dal 15 maggio
2017 ed una piena capacità lavorativa nella sua attività abituale quale
cameriera di sala dal 1° settembre 2017 e non oltre il 1° ottobre 2017.
Alla luce di quanto sopra, i nostri obblighi che derivano dell'infortunio
dell'8 dicembre 2016 si limitano quindi alle spese mediche fino al 20 novembre
2017 ed al versamento delle indennità giornaliere al 50% fino al 31 ottobre
2017 al più tardi. Dal 21 novembre 2017 il caso è pertanto di competenza
dell'assicuratore malattia. (…)” (doc. 157, pag. 2).
1.5. A seguito dell’opposizione 6
ottobre 2022 dell’avv. __________, a quel tempo patrocinatrice dell’assicurata,
e della perizia di parte 28 ottobre 2020 del Prof. dr. med. __________ (doc.
158 e relativo allegato B), dopo avere acquisito l’apprezzamento 7 marzo 2023
del dr. med. __________ (doc. 162), in data 18 aprile 2023, la CO 1 ha
confermato la sua precedente decisione, statuendo in particolare quanto segue:
" (…) è a
giusto titolo che la CO 1 ha rifiutato il proprio intervento in quanto
assicuratore LAINF a partire dal 20 novembre 2017 e versato le indennità
giornaliere al 50% dal 15 maggio 2017 al 30 ottobre 2017. Pertanto, le richieste
espresse dall'assicurata mediante il suo rappresentante legale nel contesto
della sua opposizione del 6 ottobre 2022 non sono di competenza
dell'assicuratore LAINF.” (doc. 163, pag. 14).
1.6. Con tempestivo ricorso del 22
maggio 2023, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. __________, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a
versarle indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del
100% dal 15 maggio 2017 (data in cui sono state ridotte) alla fine del 2018,
rispettivamente a un’inabilità lavorativa del 50% sino almeno ad aprile 2019,
oltre alla rifusione dei costi sostenuti per l’allestimento della perizia del Prof.
__________ (doc. I, pag. 10).
In particolare, la rappresentante dell’insorgente critica l’operato
dell’amministrazione per aver incaricato il dr. med. __________ di eseguire una
perizia sugli atti (“su incarto”) nel luglio 2020 (anziché al Prof. dr.
med. __________ - nominativo pure condiviso tra le parti - che però chiedeva di
poter effettuare una visita personale) per poi informare l’assicurata, nel
2021, che il perito designato avrebbe (anch’egli) comunque proceduto a
visitarla personalmente.
L’avvocato contesta pure le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________
(che avrebbe visitato personalmente la sua assistita il 2 settembre 2021 in
modo alquanto sbrigativo, secondo quanto riferitole dalla medesima) nella
perizia del 5 agosto 2022 (che ha sostanzialmente confermato la precedente
valutazione medica del dr. med. __________), alla luce del contenuto della
perizia 28 ottobre 2020 del Prof. dr. med. __________ (incapacità lavorativa
del 100% fino a metà/fine 2018 e del 50% sino almeno alla primavera 2019), il
quale è peraltro stato chiamato a rispondere ai medesimi quesiti posti dalla CO
1 al perito amministrativo.
La patrocinatrice dell’insorgente contesta pure le conclusioni a cui è
pervenuto, da ultimo, il dr. med. __________, evidenziando che quest’ultimo -
oltre a non avere visitato la sua assistita - si è pronunciato a titolo
esclusivamente fiduciario e neppure nella forma di una perizia, di modo che, dal
profilo formale, sarebbe stato violato il diritto di essere sentito della sua patrocinata.
La rappresentante della ricorrente ritiene pertanto che il TCA dovrebbe
decidere in base a quanto attestato dal Prof. dr. med. __________, rispettivamente
in base alle risultanze di una perizia giudiziaria, tenuto conto del lungo
tempo trascorso dall’infortunio per colpa dell’amministrazione. In particolare,
ella chiede che non si proceda a un rinvio, posto che a seguito all’ultima
decisione di questa Corte (del 2019) e nonostante i numerosi solleciti sia dell’allora
rappresentante (avv. __________) sia dell’attuale patrocinatore, il mandato
peritale è stato conferito nel luglio 2020, la visita ha avuto luogo nel
settembre 2021 e il referto peritale è stato consegnato soltanto nell’agosto
2022.
Infine, la patrocinatrice dell’insorgente ha chiesto la rifusione dei costi
della perizia del dr. med. __________.
1.7. Con riposta di causa del 13 giugno
2023, la CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. Il 14 luglio 2023, l’avv. RA 1,
nuovo patrocinatore della ricorrente, si è sostanzialmente riconfermato nelle
tesi e conclusioni ricorsuali. In particolare, egli ha ribadito che il perito
di parte è stato eliminato dalla procedura di nomina per il vizio procedurale
già sollevato dalla sua patrocinata e che il perito amministrativo non ha
sanato il vizio istruttorio alla base della decisione del 30 settembre 2019 del
TCA (doc. VII).
Il doc. VII è stato trasmesso alla
CO 1 per conoscenza (doc. VIII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00
del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto della lite è la questione
di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a ritenere
l’insorgente abile al lavoro al 50% dal 15 maggio 2017 e al 100% dal 1°
settembre 2017, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni
di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio
di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le
malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Secondo l’art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro,
così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA,
corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli
infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e
giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da
un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106
consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in
seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.
5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo
2023 consid. 5.2).
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure loro
riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02
del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb; STF 8C_862/2014 del 2 aprile
2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021,
consid. 2.2.4 STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8, STCA
35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6 e STCA 35.2022.87 del 30 gennaio
2023, consid. 2.5.5).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Va poi evidenziato che in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Giova qui infine rilevare che,
nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1, la Corte federale ha
ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
2.6. Nel caso di specie, dando seguito a
quanto statuito dal TCA nella pronunzia 35.2019.32 del 30 settembre 2019 (doc.
108), l'assicuratore resistente ha disposto, nel corso del 2020, un approfondimento
peritale, affidandone l’esecuzione al dr. med. __________ (doc. 132).
L’esame peritale da parte dello
specialista incaricato ha avuto luogo in data 2 settembre 2021 (doc. 143).
Nel relativo referto datato 5 agosto
2022 (doc. 154), il perito amministrativo ha evidenziato quanto segue:
"
(…)
Diagnosi
Stato dopo distorsione della caviglia destra con contusione diretta della
stessa contro un tombino. Formazione di un edema locale intraspongioso nel
malleolo interno senza lesioni legamentose o fratture articolari. Stato dopo
molteplici visite ortopediche con valutazioni e diverse RM. Sviluppo di una
ciste intraspongiosa piccola, risoltasi spontaneamente nello spazio di un anno.
Posso confermare la corretta valutazione del Dr. __________, che non intravede
la necessità di un approccio chirurgico. La ciste inoltre non causa dolore. Un
edema osseo, al contrario, può provocare un dolore per 3-4 mesi., come
contemplato anche nella letteratura. A 6 mesi dall'infortunio il dolore
lamentato dalla paziente non è più spiegabile con la ciste nel malleolo. In
assenza di edemi o reazioni loco-regionali i dolori non possono più essere
aggettivati o giustificati con la presenza di una rimodulazione intraspongiosa.
Come verificato oggettivamente nell'esame di ottobre 2017, su richiesta del
Dottor __________, una completa guarigione con una chiara assenza di problemi
che giustifichino un approccio invasivo. Si conferma la corretta valutazione
del Dr. __________. L'abilità lavorativa è quindi giustificata.
Risposte ai quesiti posti:
1. Diagnosi:
Stato dopo distorsione e contusione diretta della caviglia destra contro il
tombino. Formazione di un edema locale intraspongioso nel malleolo interno,
senza lesioni legamentose o fratture articolari. Stato dopo molteplici visite
ortopediche con valutazioni e diverse RM. Sviluppo di una ciste intraspongiosa
piccola, risoltasi spontaneamente nello spazio di 1 anno.
2.
2.1 Dei fattori estranei all'infortunio hanno influenzato la guarigione?
Non ci sono fattori estranei che hanno influenzato in maniera evidenziabile
sulla guarigione.
2.2. Lo stato lamentato dalla paziente e le sue valutazioni oggettive sono
dovute in maniera probabile?
Normalmente l'edema osseo persiste per 3-6 mesi al massimo. Il suo decorso
si è prolungato notevolmente oltre questo termine. Non ha quindi avuto un
decorso normale post contusione con assenza di un danno valutabile
esternamente.
Non ha inoltre subito alcuna lesione legamentoso, né una frattura. I
dolori oltre i 6 mesi non sono spiegabili se posti in relazione all'infortunio.
Fino ai 6 mesi esiste una relazione causale anche certa, dopodiché persiste
solo una probabile relazione causale con le lamentele della paziente. Con
certezza ad 1 anno post infortunio non persiste più alcuna relazione causale tra
le conseguenze dell'infortunio e le lamentele. In assenza di un danno
valutabile oggettivamente si ricorda che la RM mostra una completa guarigione,
con una risoluzione anche della sospettata ciste senza aver subito interventi.
2.3 In caso di aggravamento dello stato anteriore morboso dovuto
l'infortunio, a partire da quando si può considerare come ristabilito lo status
quo ante o sine?
Dopo 6-12 mesi al max si può constatare uno status quo sine, in assenza di
lesione valutabile. La ciste non è più presente e si nota una completa
guarigione senza residui valutabili e oggettivabili. Quindi siamo in assenza di
un aggravamento, in uno stato di completa guarigione.
3. Stabilizzazione del caso
3.1 A che data lo stato di salute si può considerare come stabilizzato?
Sulla base dell'esame clinico e radiologico recenti posso confermare una
completa abilità al lavoro dal 1. settembre 2017.
3.2 A che data un trattamento medico non ha più permesso un miglioramento
notevole dello stato di salute?
Dopo il 1. settembre 2017 una terapia non era più necessaria, in quanto le
conseguenze infortunistiche sono oggettivamente guarite, senza residui
valutabili, confermata dall'esame di novembre 2017.
4 Capacità al lavoro
4.1 Le opinioni del Dr. __________ e __________ divergono da quella del Dr. __________
e __________ dal punto di vista LAINF, come valuta la capacità lavorativa della
signora RI 1 nella sua attività abituale di cameriera?
Posso confermare le valutazioni del Dr. __________ e Dr. __________ con una
completa abilità lavorativa dal 1. settembre 2017. Tramite esame oggettivabile
risulta una completa guarigione dell'edema della spongiosa, in assenza di danni
valutabili, che giustificano una inabilità lavorativa. La stabilità e la
mobilità secondo l'ultimo rapporto del Dr. __________ erano nella norma, senza
evidenti danni valutabili.
Come dimostrato dalle TAC e RM di ottobre 2017, non sussiste l'indicazione per
approccio chirurgico, in quanto sia l'edema che la ciste si sono risolti
spontaneamente. Quindi la valutazione iniziale del Dr. __________ era corretta.
Considerandi
II decorso si è protratto molto più a lungo rispetto alla norma. Sulla base
delle valutazioni mediche sorge spontaneo il dubbio se i dolori erano
effettivamente dell'intensità lamentati dalla paziente. Anche dopo la
risoluzione della ciste e la rimodulazione della spongiosa e il riassorbimento
dell'edema le lamentele della paziente non sono più oggettivabili.
Sulla base della mia visita posso confermare le valutazioni dei Dr. __________.
4.2
A quale momento, secondo la LAINF, a sicurezza avrebbe potuto riprendere
la sua attività di cameriera al 50%? E in quale momento avrebbe voluto
riprendere al 100%?
Dal 15 maggio 2017 si può dichiarare un'abilità lavorativa parziale del 50%
nel suo precedente lavoro, che prevedeva il riposo di una mezza giornata al
giorno. Dal 1. settembre, e non oltre il 01.10.2017 una piena abilità
lavorativa è giustificata sulla base degli esami ortopedici oggettivabili.
5.0
Valutazione di un eventuale indennità per menomazione all'integrità
nuova?
In assenza di un danno residuo valutabile non persiste alcun diritto ad una
menomazione all'integrità.
6.
Differenza d' interpretazione medica
6.1
Rispetto al Dr. __________?
Nell'esame il 27.10.17 ha rilevato una dolorabilità soggettiva intorno al
malleolo mediale senza instabilità della caviglia e del piede. Il Dr. __________
consiglia una valutazione dell'arto inferiore tramite RMG per valutare la
sfumata sintomatologia presente riferita alla sindrome di tunnel tarsale postraumatica.
Non è mai stato diagnosticato un problema neurologico. La richiesta di un esame
completo tramite TAC e MRI ad 1 anno dalla contusione mostra a mio avviso una
non chiara situazione dei dolori. Si tratta di un decorso normale in assenza di
lesioni. Inoltre il carico assiale era sempre stato possibile. II malleolo
interno è solo parzialmente coinvolto nel carico assiale, quindi anche il forte
dolore e la paura della paziente mostra un influsso soggettivo della paziente,
non spiegabile con un reale danno valutabile. Un leggero edema locale può
essere spiegabile con una limitata mobilizzazione e dolore per un determinato
tempo fino alla sua sparizione. La risoluzione autonoma della ciste conferma la
valutazione del Dr. __________.
6.2
Rispetto al Dottor __________?
Il Dr. __________ ha eseguito una corretta valutazione del caso. I dolori
nella loro intensità sono spiegabili per i primi 6 mesi. Dopo sono in dubbio
sull'esistenza di una relazione causale tra infortunio e le lamentele.
Alla fine anche il Dr. __________ conferma la completa abilità lavorativa nella
sua ultima visita del 01.06.18. Rileva inoltre un problema lombo-sacrale a
destra, non in relazione alla caviglia, motivo per cui consiglia una
massoterapia nella regione lombo-sacrale. L'infiltrazione ha portato alla
sparizione dei dolori. A questo stadio conferma un problema dei dolori non
legati alla caviglia. L'aspetto psicosomatico con buona probabilità, a mio
parere ha avuto anche un influsso sul decorso dei dolori. Importante lo stesso
la valutazione clinica con risoluzione dei dolori e del danno oggettivabile,
senza necessità di un approccio chirurgico.
La valutazione e la previsione del Dr. __________ sono corrette”. (il corsivo è della redattrice)
Sulla base di tali considerazioni, l’amministrazione ha concluso che
l’assicurata è abile al 50% dal 15 maggio 2017 e al 100% dal 1° settembre 2017
nella sua precedente attività di cameriera di sala (doc. 157).
In sede di opposizione, è stata
versata agli atti la perizia 28 ottobre 2020 del Prof. dr. med. __________ (allegato
B al doc. 158), il quale ha posto le seguenti diagnosi ortopediche:
" St. n.
Kontusion/Distorsion OSG rechts am 08.12.2016 mit/ bei:
- posttraumatische Zyste Malleolus medialis
- mediale OSG-Instabilität
- posttraumatische chronisch schmerzhafte Dysfunktion
Pes planovalgus mit Tibialis posterior Insuffizienz Grad 2 beidseits sowie
medialer Instabilität rechts > links
Rumpfinstabilität mit muskulären Dysbalancen”
Il perito di parte ha
riconosciuto la causalità naturale sia della ciste sia dell’edema osseo al
malleolo mediale. Parimenti dicasi per una lesione del legamento deltoideo di
grado I, evidenziata in sede di sonografia, come pure per lo sbilanciamento
muscolare ed i dolori alla gamba destra, spiegabili con la protratta
riabilitazione (lunga incapacità di carico/pieno carico e necessità delle
stampelle). Per contro, egli ha rilevato l’assenza di causalità naturale
rispetto alla deformità del piede piatto valgo bilaterale con insufficienza
tibiale posteriore di grado II. Il dr. med. __________ ha quindi precisato che
lo stato di salute dell’assicurata poteva essere considerato stabilizzato a
partire da metà 2019 (“Die letzten uns vorliegenden Berichte von Juni 2018
und Ende 2018 bestätigen noch die Notwendigkeit von Therapiemaßnahmen und
weisen auch noch auf eine Verbesserung der Symptomatologie hin. Wir gehen davon
aus, dass sich mit Abschluss der Physiotherapie Mitte 2019 eine stationäre
Situation eingependelt hat.”) e che i relativi costi di fisioterapia
dovevano essere riconosciuti sino a quel momento. Ha inoltre evidenziato quanto
segue:
" (…) Dr. __________ sieht ab 02/2018 eine volle Arbeitsfähigkeit. Dies
sehen wir aufgrund der vorliegenden Unterlagen nicht so. Zu diesem Zeitpunkt
bestanden nach wie vor Schmerzen am medialen Malleolus, welche sich unter
Belastung verstärkten. Die von Dr. __________ beschriebene Lage, mindestens
500m zu gehen, sehen wir als unzureichende Reichweitenangabe, zumal im Beruf
als Kellnerin von einem deutlich höheren Laufpensum auszugehen ist. Aufgrund
der vorliegenden Berichte sehen wir die Arbeitsfähigkeit analog zu Dr. __________
und Dr. __________, welche die Arbeitsunfähigkeit zu 100% bei anhaltenden
Schmerzen und Unfähigkeit zur vollen Belastung bis ca. Juni 2018 attestierten,
als gerechtfertigt. Wir teilen auch die Einschätzung von Dr. __________, dass
eine Tätigkeit in sitzender oder halbsitzender Position bevorzugt werden
sollte.
(…).
Eine Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit als Kellnerin mit einem Pensum
von 50% sehen wir aufgrund der vorliegenden Berichte zwischen Mitte und Ende
2018.
als gegeben an, wobei dies im Sinne eines Arbeitsversuches hätte
verstanden werden müssen und die Belastung durchaus zu einer
Schmerzexazerbation mit erneuter Arbeitsunfähigkeit hätte führen können.
Ein Pensum von 100% sehen ab ca. Frühjahr 2019 nach Einleitung einer
Einlagenversorgung durch Dr. __________ sowie abschließender Physiotherapie zur
Stärkung des Beins als gegeben an. Auch diesbezüglich ist anzumerken, dass ein
Vollzeitpensum als Kellnerin mit hoher körperlicher Belastung und hohem
Laufpensum zur Schmerzexazerbation und erneuter Arbeitsunfähigkeit hätte führen
können. Nach Angaben der Explorandin konnte sie ein Vollzeitpensum, welches von
ihrem neuen Arbeitgeber im Jahr 2019 gefordert wurde, nicht leisten, so dass
sie diese Arbeit zum Oktober 2019 verlor.
(…).
Dr. __________ begründet seine Beurteilung u.a. mit dem Befund des MRI, welches
im Verlauf eine Verbesserung verzeichnete. Dennoch bestanden lokale Beschwerden
und muskuläre Dysbalancen, welche als Folge der protrahierten Rehabilitation
anzusehen sind. Eine geschätzte Laufstrecke von 500m ist u. E., wie bereits
erwähnt, ungenügend für eine volle Arbeitsfähigkeit als Kellnerin. Weiterhin
sehen wir durchaus die Möglichkeit einer Schmerzreduktion durch einen
operativen Eingriff, auch wenn dies nicht garantiert werden kann.”
Lo
specialista interpellato dall’assicurata ha quindi concluso come segue:
" (…) Zusammenfassend sehen wir die Zyste am Malleolus medialis rechts
sowie die mediale OSG-Instabilität rechts als Folge des Unfalls vom 08.12.2016
an. Auch die im Verlauf der protrahierten Rehabilitation entstandenen
muskulären Dysfunktionen, das gesamte rechte Bein betreffend, sehen wir
zunächst als Unfallfolge an, so dass die Behandlungskosten für Physiotherapie
bis Mitte 2019 bezahlt werden sollten. Mit suffizienter Physiotherapie ist
während dieses Zeitraums von einer vollständigen Erholung der muskulären
Dysbalancen auszugehen, so dass diesbezüglich zum jetzigen Zeitpunkt keine überwiegend
wahrscheinliche Unfallkausalität mehr zu rechtfertigen ist. Bezüglich der
Arbeitsunfähigkeit sehen wir bei diesem Verlauf die AUF zu 100% als Kellnerin
bis durchaus Anfang 2019 als gegeben an. Aufgrund der beschriehenen und
teilweise erprobten Belastungssituationen ist eine volle Arbeitsfähigkeit im
Beruf als Kellnerin eher unwahrscheinlich und wir empfehlen ebenfalls eine
Tätigkeit in sitzender oder halbsitzender Position. Insgesamt resultiert aus
orthopädischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt kein funktionelles Defizit am
rechten Sprunggelenk, weiches einen Integritätsschaden gemäss UVG erlaubt. (…)”.
L’amministrazione ha sottoposto
la perizia di parte al proprio medico fiduciario, dr. med. __________, il quale,
con apprezzamento del 7 marzo 2023 (doc. 162), ha confermato il parere del dr.
med. __________ (cfr. doc. 84 e 96), il proprio del 4 settembre 2018 (cfr. doc.
99) e quello del dr. med. __________, evidenziando segnatamente quanto segue:
" (…) L'IRM du 18 janvier 2017 démontre la présence d'un edème osseux
dans la malléole interne avec une atteinte de degré I du ligament deltoïde donc
du côté interne également. (…). Comme élément nouveau, nous retiendrons la
description du pied plat valgue bilatéral selon l'expertise du 16.10.2020. (…).
L'IRM du 20.11.2017 nous permet d’attester et d'établir un status quo sine
étant entendu que les plaintes au-delà ce cette date sont en relation de
causalité avec un état maladif antérieur à l'évènement annoncé, soit le pied
plat valgue de degré II.
En ce qui concerne Ia capacité de travail, la reprise au 50% le 15 mai 2017 est
compatible avec l'évolution d'une telle lésion. Sur la base du rapport
d'expertise du Dr __________ du 05.09.2017, le travail aurait pu être repris en
plein dès le 01.09.2017. N'ayant pas examiné moi-même l'assurée, je ne peux
me prononcer sur cette évaluation de la capacité de travail. (…).” (il
corsivo è della redattrice).
Sulla base di tali
considerazioni, l’istituto assicuratore ha ribadito che l’assicurata è abile al
50% dal 15 maggio 2017 e al 100% dal 1° settembre 2017 nella sua precedente professione
(doc. A).
2.7
Chiamato innanzitutto a
pronunciarsi dal profilo formale, il TCA osserva che, con decisione incidentale
del 27 luglio 2020 (emanata quindi durante la fase emergenziale della pandemia
provocata dal virus Covid-19), la CO 1 ha stabilito quanto segue:
" (…).
Egregio avvocato __________,
(…).
Con sentenza del 30.09.2019, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
rinviato l'incarto per complemento istruttorio e nuova decisione.
In data 25.02.2020, le abbiamo proposto d'effettuare una perizia su incarto,
senza convocazione dell'assicurata e le abbiamo proposto una lista di tre
periti.
Con risposta del 12.03.2020 ci comunica "che nulla osta ad una perizia
su incarto, ma desideriamo segnalare che preferiamo tre medici indipendenti
e che non abbiano già avuto a che fare con codesta spettabile compagnia
assicurativa" e propone una lista di tre medici.
Con email del 06.04.2020 le comunichiamo che i tre medici da noi scelti non
hanno mai effettuato delle perizie per la CO 1 e " Rileviamo che dei
tre medici da voi proposti il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ lavorano
alla __________ dove il Dr. __________ ha effettuato la sua Fellowship proprio
sotto la direzione del Dr. __________. Preferiamo dunque escluderli".
La invitiamo dunque a scegliere tra i 4 periti rimanenti.
Con risposta del 10.04.2020 risponde "la scelta della mia assistita
cade giocoforza sul Prof. Dr. med. __________. Solo se tale professionista non
fosse disponibile, la signora RI 1 accetta una perizia su incarto del med. Dr. __________".
Con scambio di email del 15.05.2020, il Dr. med. __________ ci comunica poter
effettuare la perizia LAINF unicamente con convocazione dell'assicurata.
Con email del 29.06.2020 le comunichiamo, vista la risposta del Dr. med. __________,
aver dato mandato peritale al Dr. med. __________.
Con risposta per mail del 30.06.2020 ci comunica "siccome la scelta di
una perizia su incarto è stata una decisione unilaterale vostra, mentre la mia
assistita è disposta a sottoporsi a visita, sarebbe più opportuno che
cogliessimo l'opportunità offerta dal dott. __________ nella sua risposta e
facessimo eseguire una perizia con la visita della paziente. Ribadiamo opporci
fermamente affinché la perizia sia effettuata dal dr. med. __________".
L'articolo 44 LPGA prevede che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve
far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla
parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondanti e presentare
controproposte.
Rileviamo che, a parte una preferenza ben marcata per la scelta dell'esperto da
voi proposto, non vi sono elementi oggettivi di ricusa né formali né materiali.
Ne consegue che confermiamo la nostra decisione di assegnare la perizia al Dr.
med. __________.
Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 11 cpv. 1 let. B OPGA).” (doc. 132).
Questa decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
In seguito, dopo essere stato
sollecitato dall’avv. __________ (doc. 137), l'assicuratore ha disposto, per il
15.
luglio 2021, l’esame peritale da parte dello specialista incaricato. In
quell’occasione, esso ha pure precisato che “se desidera formulare eventuali
obiezioni riguardo la scelta del perito o porre domande in merito all’esame, la
invitiamo a scriverci entro il giorno 03.07.2021. A tale scopo, le inviamo una
copia del questionario per la perizia.” (doc. 139).
Su richiesta dell’avv. __________,
la consultazione peritale ha poi effettivamente avuto luogo il 2 settembre 2021
(doc. 143).
Stante quanto precede, non solo l’assicurata
non ha impugnato la decisione incidentale del 27 luglio 2020, ma - preventivamente
resa attenta nel giugno 2021 (terminata la fase emergenziale della pandemia) circa
la necessità di sottoporsi di persona a un esame peritale nel successivo mese
di luglio - non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatole.
Con scritto del 28 giugno 2021,
l’avv. __________ si è infatti limitato a informare la CO 1 che la data in
questione coincideva con quella in cui la sua patrocinata doveva sottoporsi
alla seconda dose vaccinale, chiedendo semplicamente “di voler fissare un
altro appuntamento, con piena disponibilità della mia patrocinata sino al 26
luglio 2021, e subordinatamente tra il 9 ed il 14 agosto 2021.” (doc. 140).
Alla luce di quanto appena
esposto, la censura (già sollevata in sede di opposizione dall’allora
patrocinatrice dell’assicurata e ribadita in questa sede dall’avv. RA 1), secondo
la quale la designazione del perito amministrativo sarebbe viziata, è tardiva
e, quindi, irricevibile.
Giova qui ricordare che, in una
sentenza 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018, in materia d’assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha confermato il giudizio del TCA, rilevando
che “(…) rettamente la Corte cantonale ha ricordato che, sulla base del
principio della buona fede, la parte che ha conoscenza di un motivo di
ricusazione deve invocarlo senza indugio e non soltanto quando, come in
concreto, l'esito della procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del
diritto di avvalersene (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid.
2.2
in fine pag. 4, in modo particolare in materia di assicurazioni sociali:
DTF 132 V 93 consid. 7.4.2 pag. 112). (…).”.
Ad ogni modo, è utile rilevare
che il TCA non può che condividere l’operato dell’amministrazione che, in piena
emergenza pandemica, ha optato per una perizia sugli atti, per poi procedere in
un momento successivo, superata la fase più acuta, a convocare l’assicurata per
un esame peritale personale.
2.8
Ciò premesso, va constatato che,
con la decisione impugnata, la CO 1 ha confermato il suo precedente provvedimento,
dopo avere sottoposto la perizia di parte del Prof. __________ al proprio
medico fiduciario, dr. med. __________, il quale ha finalmente avallato la
perizia amministrativa elaborata dal dr. med. __________.
Questo modo di procedere non può essere condiviso dal TCA.
Non si può infatti ignorare che
la valutazione del perito amministrativo si discosta in maniera sostanziale
dalla valutazione del perito di parte, anch’egli specialista in materia. Va
pure sottolineato che la perizia di parte è stata effettuata in base ai
medesimi quesiti che la CO 1 ha sottoposto al dr. med. __________ e che, al
momento della designazione del perito, il nominativo del dr. med. __________
era stato preferito a quello del dr. med. __________, soltanto per il fatto che
quest’ultimo non era disponibile a eseguire una perizia sugli atti.
A fronte di tali circostanze, appare
quantomeno sorprendente che l’assicuratore resistente abbia concluso per una
capacità lavorativa del 50% dal 15 maggio 2017 e del 100% dal 1° settembre
2017, senza preliminarmente sottoporre la perizia di parte al dr. med. __________,
affinché prendesse posizione sulle divergenze ivi contenute (cfr., in
particolare, le divergenze riguardanti la ciste e l’edema osseo del malleolo
mediale, come pure la lesione del legamento deltoideo di grado I e lo
sbilanciamento muscolare con dolori alla gamba destra; la stabilizzazione dello
stato di salute a metà 2019 con la sospensione della fisioterapia;
l’improbabile ripresa a tempo pieno dell’abituale attività lavorativa e,
quindi, la preferenza per un lavoro da svolgere in posizione seduta o semi-eretta;
la deambulazione limitata a una distanza di 500 metri, ritenuta insufficiente
per una ripresa a tempo pieno della professione di cameriera, ecc.).
Tale omissione non è
giustificabile, tanto più che, come visto al consid. 2.5., i rapporti dei
medici fiduciari di un assicuratore (come quello del 7 marzo 2023 del dr. med. __________)
hanno un valore probatorio minore rispetto a quello attribuibile di principio a
una perizia esterna (rispettivamente a un complemento peritale esterno).
Del resto, non può neppure essere
ignorato che lo stesso dr. med. __________, nel suo apprezzamento del 7 marzo
2023, pur avallando la perizia amministrativa, ha comunque evidenziato, al pari
del perito di parte, che la risonanza magnetica del 18 gennaio 2017 aveva mostrato
una lesione di grado I del legamento deltoide (laddove il perito amministrativo
aveva indicato, al p.to 2.2. della sua perizia, che l’assicurata “non ha
inoltre subito alcuna lesione legamentosa, né una frattura”),
rispettivamente che “en ce qui concerne Ia capacité de travail, la reprise au
50% le 15 mai 2017 est compatible avec l'évolution d'une telle lésion. Sur la base du rapport d'expertise du Dr. __________ du 05.09.2017,
le travail aurait pu être repris en plein dès le 01.09.2017. N'ayant pas
examiné moi-même l'assurée, je ne peux me prononcer sur cette évaluation de la
capacité de travail. (…)” (il corsivo è della redattrice).
Sulla base di tutti questi
elementi, il TCA ritiene dunque indispensabile rinviare gli atti alla CO 1
affinché disponga un complemento peritale. In quel contesto, il dr. med. __________
sarà chiamato a esaminare se gli argomenti contenuti nella perizia di parte
sono suscettibili di modificare in qualche modo le sue conclusioni. In ogni
caso, l’esperto amministrativo dovrà fornire una dettagliata ed esauriente
disamina degli aspetti controversi.
2.9
Nella DTF 137 V 210 la Corte
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in
precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”)
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”) (cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016; 32.2019.219 del
15.
luglio 2020 consid. 2.8.; 35.2022.36 del 26 settembre 2022 consid. 2.10.2.).
Rilevato come, per le ragioni già
diffusamente esposte in precedenza, ci troviamo di fronte a un accertamento
peritale che necessita di un complemento (cfr. STF 8C_163/2022 dell’11
agosto 2022; cfr. pure la succitata STCA 35.2022.36 consid. 2.10.2.), si
giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7.
Questo Tribunale invita l’amministrazione
a effettuare tale accertamento con la massima celerità (cfr., al riguardo,
il consid 1.6. in fine).
Quindi, in esito a tale
complemento istruttorio, l’assicuratore si pronuncerà di nuovo sugli aspetti
litigiosi.
Visto l’esito della vertenza, il
TCA può esimersi dall’approfondire oltre la questione di sapere se il diritto di
essere sentito dell’assicurata sia stato violato, nella misura in cui il dr.
med. __________ - oltre a non avere visitato personalmente la ricorrente - si è
pronunciato a titolo esclusivamente fiduciario e non nella forma di una perizia
(cfr. doc. I, pag. 8).
2.10
In sede di gravame, l’allora
rappresentante dell’insorgente ha chiesto che “vengano rifusi i costi della
perizia del prof. __________, già sottoposti all’attenzione della CO 1 in sede
di ultima opposizione e dunque all’incarto” (doc. I, pag. 9).
Secondo la giurisprudenza, i
costi peritali fanno parte delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1 p.
1; consid. 3, non pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del 6
giugno 2013). Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le spese
per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha
ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti
erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di
prestazioni accordate successivamente.
Nella DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle assicurazioni
constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di principio disporre
esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In questo caso, i costi
della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti a carico
dell’assicurazione per l’invalidità (consid. 4.4.2).
Nella DTF 139 V 496 consid. 4.4,
la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere presi in
considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una perizia
giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha stabilito
che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di procedere a
ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è segnatamente
il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi pareri medici
presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a confutarla con
argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4; cfr. pure DTF 139
V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid. 2); allorquando
l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari a chiarire la
situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non può essere
attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione rispetta
il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi oggettivamente
convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal profilo
giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia giudiziaria,
indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad esempio, in ragione
della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una perizia di parte).
Ciò vale anche per quanto
riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono
essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era
indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV
Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti
per addossare all’assicuratore LAINF convenuti i costi di una perizia privata,
la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In
particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i
lievi dubbi che hanno determinato la necessita di disporre una perizia
giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; cfr. la
pronunzia 35.2017.93 del 14 settembre 2018 consid. 2.14, in cui il TCA ha
condannato l’amministrazione a rifondere il costo di una perizia di parte
elaborata in materia di cure domiciliari, prodotta nel quadro della procedura
di opposizione, per il motivo che era stato sulla base di tale rapporto che l’assicuratore
convenuto aveva accettato d’indennizzare anche il tempo necessario per
applicare la pomata antidolorifica alla spalla e per battere i polmoni per
favorire l’espettorazione, rispettivamente che questa Corte aveva deciso
sussistere dei dubbi circa la fondatezza delle conclusioni contenute nella
perizia disposta dallo stesso assicuratore; si veda pure la STCA 35.2004.59 del
23.
marzo 2005 consid. 2.9.).
Nella concreta evenienza, il TCA
constata che il rinvio degli atti alla CO 1 è stato deciso principalmente per
il motivo che la perizia del Prof. __________ era stata sottoposta per presa di
posizione a un suo medico interno, anziché all’esperto amministrativo. Questa
Corte non si è quindi ancora espressa sulla questione di sapere se la perizia
di parte prodotta nel corso della procedura di opposizione, è atta a sollevare
degli indizi concreti circa l’affidabilità della valutazione enunciata dal dr.
med. __________ (cfr., in proposito, supra, consid. 2.5.) (nel qual caso
avrebbe dovuto disporre l’esecuzione di una perizia giudiziaria).
Stante quanto precede, appare
dunque prematuro che il Tribunale si esprima in merito all’adempimento nel caso
di specie dei presupposti giurisprudenziali alla base della possibilità di porre
a carico di un assicuratore i costi di accertamenti peritali privati. Spetterà invece
alla CO 1 pronunciarsi al riguardo, una volta a conoscenza delle risultanze del
complemento peritale del dr. med. __________.
2.11
Alla luce di tutto quanto esposto
(cfr., in particolare, i consid. 2.8. e 2.9.), il TCA rinuncia all'assunzione
di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento della perizia giudiziaria
richiesta dalla ricorrente - cfr. doc. I, pag. 9).
Va qui ricordato che, per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012
del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12
Visto l’esito del ricorso (il rinvio
con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e
riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato,
l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.13
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata,
patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti