35.2023.45
Corretta la decisione con la quale è stato ritenuto stabilizzato lo stato di salute, nonostante l'indicazione per un test per la posa di un neurostimolatore. Corrette anche l'entità della rendita e dell'IMI
12 febbraio 2024Italiano72 min
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2023.45
cr
Lugano
12 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 12 giugno 2014, RI 1, nato
nel 1989, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale allorquando si trovava alla guida di un camion __________
e ha riportato un grave politrauma che ha necessitato di numerosi interventi
chirurgici (cfr. doc. 74).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 7 maggio 2018, l’amministrazione ha dichiarato estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 28 febbraio 2018 e ha
posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 15% e di
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 35% (doc. 420).
RI 1, rappresentato dall’avv. RA
1, si è opposto al provvedimento appena citato.
Dopo avere disposto, nel corso
del mese di luglio 2018, una perizia pluridisciplinare (ortopedica, neurologica
e psichiatrica), affidandone l’esecuzione al __________ di __________, l’CO 1
ha emanato la decisione su opposizione mediante la quale ha parzialmente
riformato la sua prima decisione, nel senso che il grado dell’invalidità è
stato aumentato al 49% (doc. 599).
Con STCA 35.2019.104 del 22
settembre 2020, questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione
impugnata e ha rinviato gli atti all’istituto assicuratore resistente per
complemento istruttorio (segnatamente per sottoporre ai periti amministrativi
la documentazione medica prodotta dall’insorgente).
1.3. Eseguiti ulteriori accertamenti
peritali, con decisione del 5 settembre 2022, l’amministrazione ha posto
l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 49% e di un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 35%.
A seguito delle obiezioni
sollevate dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato contro tale decisione, in
data 27 aprile 2023 l’Istituto assicuratore ha parzialmente accolto
l’opposizione, nel senso che ha riconosciuto l’attribuzione di un’IMI
complessiva del 45% (doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30
maggio 2023 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, che venga
ripristinato il versamento delle indennità giornaliere nella misura integrale
fintanto che vi sia da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di
salute; che siano riconosciute le spese mediche in nesso causale con
l’infortunio; che venga ordinata una perizia giudiziaria pluridisciplinare e
che venga accordato un indennizzo di fr. 6'317.25 a titolo di spese legali
sostenute fino all’emanazione della decisione su opposizione o, in via
subordinata, che all’assicurato sia attribuita una rendita di invalidità del
70% a partire dal 1° marzo 2018, oltre al riconoscimento delle spese mediche in
nesso causale con l’infortunio; alla messa in atto di una perizia giudiziaria
pluridisciplinare e al versamento di un indennizzo di fr. 6'317.25 a titolo di
spese legali.
Sostanzialmente la patrocinatrice dell’insorgente ha contestato la
determinazione dell’incapacità lavorativa globale dell’assicurato, evidenziando
come la perizia del __________ non possa essere considerata decisiva, in quanto
lacunosa e superficiale e, oltretutto, non debitamente motivata.
L’insorgente ha considerato inattendibile la valutazione globale
dell’incapacità lavorativa posta alla base della decisione, in quanto, a suo
modo di vedere, non rispecchierebbe la reale inabilità lavorativa e,
oltretutto, apparirebbe in contrasto con quanto valutato dai singoli specialisti
esperti delle diverse patologie, senza comprenderne le motivazioni.
L’insorgente ha, inoltre, criticato il fatto che l’assicuratore
LAINF abbia interrotto le prestazioni di corta durata (passando a quelle di
lunga durata), senza tuttavia che lo stato di salute abbia nel frattempo
raggiunto la necessaria stabilizzazione. A comprova di ciò, la patrocinatrice
ha rilevato come dal profilo psichiatrico sia stato chiaramente indicato dalla
stessa perita psichiatra del __________ come vi siano ancora delle cure in
grado di portare ad un notevole incremento della capacità di guadagno.
Inoltre, per i disturbi derivanti dalle cicatrici egli dovrà
sottoporsi ad un intervento chirurgico e, ancora, il dr. __________ ha
prospettato la necessità di impiantare un neurostimolatore.
A suo parere risulta quindi evidente che l’Istituto assicuratore
abbia prematuramente definito la pratica, valutando il diritto alla rendita e
all’IMI, senza attendere che lo stato di salute fosse stabilizzato, negandogli
di conseguenza troppo presto il diritto alla cura medica.
L’insorgente ha pure contestato gli aspetti economici, con
riferimento in particolar modo al calcolo del grado di invalidità e all’entità
del guadagno assicurato.
Ancora, l’insorgente ha ritenuto non condivisibile l’entità
dell’IMI riconosciuta, sprovvista di una adeguata valutazione medica basata su
un quadro completo dello stato di salute.
Infine, egli ha contestato la mancata concessione di indennità per
ripetibili, malgrado il parziale accoglimento delle obiezioni sollevate in sede
di opposizione (doc. I).
1.5. L’Istituto assicuratore, in
risposta, ha chiesto la reiezione del ricorso e l’integrale conferma della
decisione su opposizione impugnata, con argomenti di cui si dirà – per quanto
di interesse – nei considerandi in diritto (doc. III).
1.6. In data 14 agosto 2023 l’insorgente
ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (doc. VII + F1-F3).
1.7. Con scritto del 16 agosto 2023 la
patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto una dichiarazione da parte del
datore di lavoro dell’interessato relativo allo stipendio 2023 che lo stesso
avrebbe percepito senza l’insorgenza del danno alla salute (doc. IX + G).
1.8. Con osservazioni del 14 settembre
2023 l’Istituto assicuratore ha rilevato che la procedura non ha ad oggetto le
cure ex art. 21 LAINF per cui su tale punto il ricorso deve essere considerato
irricevibile; che per quanto riguarda le cicatrici l’CO 1 conferma che accetta
di lasciare aperto il caso e più precisamente l’esame del diritto all’indennità
per menomazione all’integrità nell’attesa dell’esito delle sedute di
correzione; che per il rimanente, e più precisamente per la situazione
psichica, l’CO 1 rinvia alle considerazioni della dr.ssa __________ del 13
settembre 2023 (doc. XVII + 1).
1.9. In data 15 settembre 2023 la
patrocinatrice dell’insorgente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica (doc. XIX + 1/2.
1.10. Con osservazioni del 26 settembre
2023 l’CO 1 ha indicato che “incombe al __________ – al quale il dott. __________
ha indirizzato la sua richiesta del 14.09.2023 nuovamente proposta in questa
sede – esprimersi in merito alle cure fisioterapiche che, come già rilevato,
non sono oggetto della presente procedura” (doc. XXIII).
1.11. In data 4 ottobre 2023 la patrocinatrice
dell’assicurato ha prodotto una presa di posizione del dr. __________
concernente le considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ (doc. XXV + 1).
1.12. Con osservazioni del 23 ottobre 2023
l’Istituto assicuratore ha trasmesso un apprezzamento medico della dr.ssa __________
a proposito di quanto affermato dallo psichiatra curante, ricordando che “in
materia di apprezzamento delle prove deve essere tenuto conto che, secondo
l’esperienza, i medici curanti, compresi gli specialisti, visto le relazioni di
fiducia che instaurano con i loro pazienti, in caso di dubbio, tendono
generalmente a rilasciare pareri a loro favorevoli” (doc. XXIX + 1).
1.13. Con scritto del 7 novembre 2023 la
patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto un’ulteriore presa di posizione
dello psichiatra curante, in risposta alle osservazioni della dr.ssa _________
(doc. XXXIII + 1).
1.14. In data 17 novembre 2023 l’Istituto
assicuratore ha trasmesso al TCA nuove considerazioni presentate dalla dr.ssa __________
nei confronti di quanto attestato dal dr. __________ (doc. XXXV + 1).
1.15. Con scritto del 29 novembre 2023, l’insorgente
ha presentato nuove osservazioni da parte del dr. __________ riguardo a quanto
espresso dalla dr.ssa __________ (doc. XXXIX + 1).
Tali considerazioni
dell’insorgente sono state trasmesse all’Istituto assicuratore (cfr. doc. XL),
per conoscenza.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2.
Oggetto della lite è
la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a
dichiarare estinto dal 1° marzo 2018 il diritto alle prestazioni di corta
durata (cura medica + indennità giornaliera) e ad
assegnare all’assicurato una rendita d’invalidità del 49% a contare dal 1°
marzo 2018, oppure no. Pure controversa l’entità dell’IMI concessa
all’assicurato.
2.3. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° marzo 2018?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni
di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio
di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le
malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che, secondo la
giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica
della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le
prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;
STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre
2021, consid. 2.3.1).
2.3.2. La patrocinatrice del ricorrente ha contestato
che sia stata raggiunta la stabilizzazione dello stato di salute, dato che vi
sono ancora delle opzioni terapeutiche, quali un intervento chirurgico per le
cicatrici; un trattamento EMDR per i disturbi psichici, come indicato dalla
stessa perita psichiatra del __________, nonché l’impianto di un
neurostimolatore, come prospettato dal PD dr. __________ (doc. I).
In sede di risposta, l’CO 1 ha confermato
che lo stato di salute è ormai da tempo stabilizzato, come valutato dagli
specialisti del __________ nella perizia del 1° aprile 2019 e nel complemento
peritale del 21 giugno 2021.
In particolare, l’amministrazione
ha indicato che:
" 10. L’CO 1,
con la decisione su opposizione, ha spiegato per quali motivi non può essere
ammesso che, al momento della sospensione delle prestazioni di breve durata,
esistevano delle ulteriori cure atte a portare ad un sensibile miglioramento
della situazione dell’assicurato. L’INSAI ha in particolare rilevato che la
terapia EMDR evocata dalla perita psichiatra non è mai stata caldeggiata dallo
psichiatra curante.
L’assicurato ha peraltro riferito alla dr.ssa __________ che è
andato a fare una EMDR da una psicologa che è servita “niente di niente”.
11. In data 17.10.2022 il Servizio medico dell’CO 1 si è espresso
in merito alla mancata presa a carico del neurostimolatore prospettata dal PD
dr. __________. L’CO 1 non può fare astrazione dalle questioni formali previste
dalla Commissione delle tariffe mediche fermo restando che il PD dr. __________,
concludendo il proprio apprezzamento del 17.10.2022, ha rilevato che:
Versicherungsmedizinisch-neurologisch gibt es mit Hinweis auf den aktuellen
neurologischen Bericht vom 03.06.2022 jedoch ebenfalls kein indikative Diagnose
in überwiegend wahrscheinlichem Unfallzusammenhang für eine invasive
Testimplantation eines Neurostimulators: Es wird diesbezüglich auf die einschlägige,
unverändert geltende, deutschsprachige Leitlinienliteratur hingewiesen.
Sintomatico è il fatto che – a detta di quanto riferito
dall’assicurato alla dr.ssa __________ – il PD dr. __________ gli ha riferito
che il neurostimolatore potrebbe cambiargli la vita. Si tratta pertanto solo di
una possibilità allorquando nel diritto delle assicurazioni sociali le
questioni di fatto devono essere comprovate secondo il criterio della
probabilità preponderante. La semplice possibilità non basta. Un miglioramento
deve essere probabile in prospettiva.” (Doc. III)
2.3.3. Dalle carte processuali si evince
che la questione della stabilizzazione dello stato di salute è stata
opportunamente valutata dai periti del __________, i quali hanno proceduto ad
un attento esame dei diversi disturbi dell’interessato.
Nel
referto peritale del 1° aprile 2019 (doc. 550) i periti amministrativi, al termine
di una discussione multidisciplinare, hanno attestato, quanto segue:
"(…).
3. limitatamente per quanto concerne le affezioni in relazione di
causalità almeno probabile con l’infortunio sussistono delle cure atte a
comportare un notevole miglioramento della capacità di lavoro e di guadagno
dell’A.?
Dal lato ortopedico, no.
Dal lato neurologico vi sono delle cure per mantenere stabile la
situazione attuale ed evitare un peggioramento della capacità di lavoro e di
guadagno; da questi trattamenti però non si arriva ad un notevole miglioramento
della capacità lavorativa e di guadagno dell’A.
Dal lato psichiatrico, sì.
7.5.1 Se sì, quali cure?
Dal punto di vista neurologico, per mantenere stabile la
situazione attuale, l’A. dovrà continuare con il trattamento con Lyrica 150 mg
1-0-1, come anche con il Cialis. Senza Lyrica potrebbe avere una capacità
lavorativa minore. Inoltre dovrà continuare gli esercizi che svolge
generalmente, sia in palestra, che a casa, per mantenere il suo stato muscolare
agli arti inferiori.
Per quanto riguarda la presa a carico psichiatrica, è
assolutamente da iniziare il prima possibile la terapia EMDR che, rielaborando
il trauma, ha ricaduta positiva sull’insonnia, sul dolore cronico (protocollo
Grant per il dolore cronico) e sull’accettazione delle prospettive future di
lavoro, inclusa l’eventuale frustrazione se non si contempla la guida del
camion. In alternativa, ipnosi o terapia cognitivo-comportamentale per
l’insonnia (TCC-I), meno incisiva e rapida rispetto all’EMDR.” (Doc. 551, pag. 58).
Nel complemento peritale del 21
giugno 2021 gli specialisti del __________ hanno confermato il loro precedente
apprezzamento, ritenendo la documentazione medica prodotta dall’assicurato
ininfluente sugli esiti peritali (cfr. doc. 713).
2.3.4. In sede ricorsuale, la
patrocinatrice dell’insorgente ha insistito nel richiedere il ripristino delle
prestazioni di corta durata, basando le proprie pretese sui seguenti referti
medici:
-
referto del 9 agosto 2023 della dr.ssa __________, Capoclinica di
Medicina del sonno, la quale ha indicato di seguire l’assicurato dal 6 marzo
2017 per insonnia cronica di addormentamento e di mantenimento, secondaria a
componente algica da esiti di politrauma, rilevando come la severità del quadro
clinico dell’insonnia è al momento sotto controllo con la terapia in atto, la
quale migliora i disturbi, chiedendo alla CO 1 il rimborso degli esami e delle
visite mediche di follow-up (doc. F3);
-
referto del 31 luglio 2023 del Prof. dr. __________, Primario del
Servizio multisito di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica, il quale
ha proposto all’assicurato diverse sedute di correzione di cicatrice nella
parte anteriore e posteriore del corpo (doc. F2);
-
referto del 18 luglio 2023 dello psichiatra curante, dr. __________, il
quale ha contestato che l’assicurato presenti la diagnosi - ritenuta invece
dalla dr.ssa __________ - di elaborazione di sintomi fisici per ragioni
psicologiche (doc. F1).
Con osservazioni del 14 settembre
2023 l’amministrazione ha indicato che “per quanto riguarda le cicatrici l’CO 1
conferma che accetta di lasciare aperto il caso e più precisamente l’esame del
diritto all’indennità per menomazione all’integrità nell’attesa dell’esito
delle sedute di correzione” (doc. XVII).
Quanto agli aspetti psichici, l’CO
1 si è rifatto a quanto valutato dalla dr.ssa __________ con apprezzamento
medico del 13 settembre 2023, con il quale la specialista in psichiatria ha
confermato la correttezza della diagnosi di elaborazione di sintomi fisici per
ragioni psicologiche (doc. XVII/1).
In corso di causa, la patrocinatrice
dell’assicurato ha ancora inviato ulteriore documentazione medica e meglio:
-
referto dell’11 luglio 2023 del PD dr. __________, Viceprimario del
Centro per la terapia del dolore presso il __________, il quale ha indicato che
“come l’ultima volta abbiamo spiegato al paziente che purtroppo la
neurostimolazione potrebbe essere l’unica possibilità di migliorare in modo
significativo i sintomi, ma purtroppo si dovrebbe avere almeno la possibilità
di eseguire un test con posa di elettrodi ed una batteria esterna, per il quale
non abbiamo ancora il consenso per la copertura dei costi da parte della
Spettabile CO 1” (doc. XIX/1);
-
referto del 24 settembre 2023 del dr. __________, Capoclinica della
Clinica di riabilitazione, il quale ha chiesto la possibilità di recuperare le
sedute di fisioterapia perse (e già riconosciute con una frequenza di una volta
a settimana) attraverso un incremento della frequenza settimanale (doc. XIX/2).
Con osservazioni del 26 settembre
2023 l’Istituto assicuratore ha indicato che “incombe al centro di competenza
della __________ - al quale il dott. __________ ha indirizzato la sua richiesta
del 14.09.2023 nuovamente proposta in questa sede – esprimersi in merito alle
cure fisioterapiche che, come già rilevato, non sono oggetto della presente
procedura. Il PD dott. __________ non ha fatto valere nessun nuovo elemento per
cui l’CO 1 si permette di rinviare a quanto enunciato” (doc. XXIII).
L’insorgente ha poi trasmesso al
TCA un ulteriore referto del dr. __________, datato 3 ottobre 2023, con il
quale lo psichiatra curante ha ribadito le proprie obiezioni riguardo alle
diagnosi poste dalla dr.ssa __________ (doc. XXV/1).
Con apprezzamento medico del 19
ottobre 2023, la dr.ssa __________ ha considerato che quanto affermato dal dr. __________
non sia in grado di apportare nuovi elementi atti ad invalidare le sue
conclusioni precedenti (doc. XXIX/1).
Il dr. __________ ha ribattuto,
con osservazioni del 6 novembre 2023, confermando ancora una volta la
correttezza delle proprie diagnosi (doc. XXIII/1).
Con apprezzamento medico del 16
novembre 2023, la dr.ssa __________ ha ribadito le proprie posizioni, rilevando
come “la sintomatologia presente causa un disagio, ma non è sufficientemente
grave da giustificare una diagnosi di episodio depressivo, grave, medio e
nemmeno lieve. Indipendentemente dalla diagnosi, lo stato psichico
dell’assicurato, constatato in occasione della visita in agenzia (il dott. __________
nei suoi rapporti non ha mai riferito di un peggioramento dello stato
psichico), non ha conseguenze a lungo termine sulla capacità lavorativa” (doc.
XXXV/1).
2.3.5. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr.
10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte
ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art.
6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014
del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°
febbraio 2021, consid. 2.2.4, STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.
2.8 e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.6. Alla luce di quanto emerge dalla
documentazione medica esposta in precedenza, ribadito che, secondo la
giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione va valutata in
maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state
interrotte (dunque, in casu, nel mese di marzo 2018), occorre
ritenere dimostrato che al più tardi al momento in cui
l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi
erano più misure terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a
migliorare notevolmente le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente.
Per quanto concerne i prospettati
interventi alle cicatrici indicati dal Prof. dr. __________ in data 31 luglio
2023 (cfr. doc. F2), il TCA rileva che l’amministrazione ha accettato di lasciare
aperto il caso con riferimento alla valutazione dell’IMI nell’attesa dell’esito
delle sedute di correzione (cfr. doc. XVII).
2.3.7. Quanto al beneficio derivante da un
impianto di neurostimolazione, invocato dalla patrocinatrice dell’insorgente quale
motivo alla base del mancato raggiungimento della stabilizzazione dello stato
di salute, lo stesso non può essere condiviso dal TCA.
In una sentenza 35.2018.75 del 3
luglio 2019, chiamato ad esprimersi in una fattispecie analoga, concernente la
richiesta di assunzione dei costi legati ad un neuromodulatore spinale, questo
Tribunale ha avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni:
" (…)
2.4. RI 1 chiede, in secondo luogo, che l’istituto assicuratore
resistente si assuma i costi legati al neuromodulatore spinale, il cui impianto
verrebbe consigliato dai suoi medici curanti specialisti (doc. I, p. 28).
Secondo l’art. 10 cpv. 1 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura
appropriata dei postumi d’infortunio, segnatamente ai mezzi ed agli apparecchi
occorrenti per la sua guarigione (lett. e).
Per “mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione”
s’intendono gli strumenti terapeutici che non sono né dei medicamenti né delle
analisi né dei mezzi ausiliari volti a compensare un pregiudizio fisico o
funzionale (art. 11 LAINF). Si tratta segnatamente delle protesi e dei mezzi
ausiliari provvisori (ad esempio, le stampelle), come pure degli apparecchi
considerati quali cure fornite da un medico o facenti parte integrante del
trattamento (cfr., in questo senso, A. Ghélew/O. Ramelet/J.-B. Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 74;
KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 10 LAINF, n. 13; M. Lanz, Leistungen und
Grundsätze im Hilfsmittelrecht der schweizerischen Sozialversicherung, in SZS
2016, p. 116, n. 179).
Nella concreta evenienza, secondo questa Corte, il
neurostimolatore spinale rientra proprio nella categoria di prestazioni di cui
alla lett. e dell’art. 10 cpv. 1 LAINF (e non in quella dei mezzi ausiliari),
tenuto conto che prevale l’aspetto terapeutico (del resto, secondo i medici
curanti specialisti, il neurostimolatore servirebbe da alternativa alla
farmacoterapia), rispetto a quello consistente nella compensazione di un pregiudizio
fisico o funzionale.
La cura deve essere medicalmente indicata e scientificamente
riconosciuta (KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 10 LAINF, n. 8)
Nella presente fattispecie, va innanzitutto precisato che da parte
del dott. __________, Responsabile del Centro __________, è stata posta per il
momento l’indicazione per un semplice “test di neurostimolazione”,
i cui esiti dovrebbero ancora essere oggetto di valutazione (su questo aspetto,
si veda il referto 17 agosto 2011 del dott. __________ – allegato al doc.
XVIII: “Lo stimolatore provvisorio consentirebbe di valutare l’efficacia di una
stimolazione elettrica, al fine di mascherare i dolori urenti, che il paziente
avverte all’arto inferiore destro. Nel caso in cui il risultato fosse
soddisfacente si potrebbe allora procedere ad un impianto definitivo.”), e non
per l’impianto vero e proprio di un neurostimolatore spinale (cfr., ad esempio,
il doc. 453 – fasc. 6: “Resto quindi convinto che l’unica soluzione che
potrebbe consentire al pz un netto miglioramento della qualità di vita
riducendo i dolori neuropatici, sia la possibilità di un test di
neurostimolazione dei gangli dorsali delle radici del nervosciatico.”).
D’altra parte, dalle carte processuali si evince che l’indicazione
a sottoporre il ricorrente alla terapia proposta dal dott. __________ è stata
approfonditamente discussa dal dott. __________ e dal PD dott. __________, nel
loro apprezzamento neurologico del 7 marzo 2018 (doc. 461 – fasc. 6).
In quel documento, i fiduciari dell’CO 1 hanno negato l’indicazione
tanto per l’impianto di un neurostimolatore spinale quanto per un test di
neurostimolazione (“Es besteht daher weder eine gesicherte Indikation zur
Implantation eines epiduralen Neurostimulators noch zu einer
Teststimulation.”). Essi hanno in particolare osservato che, secondo le linee
guida in vigore (“AWMF-Register Nr. 041/002” elaborate con la partecipazione
della Federazione europea delle associazioni di neurologia, della quale fa pure
parte la Società svizzera di neurologia), la neurostimolazione è sicuramente
indicata in caso di CRPS e di “failed back surgery syndrom”
con sintomatologia dolorosa prevalentemente radicolare. Per dolori neuropatici
di altro genere esistono finora soltanto degli studi limitati con esito
positivo, e ciò in relazione alla nevralgia post erpetica,
alla neuropatia diabetica, ai dolori fantasma e
alle lesioni incomplete del plesso, con raccomandazione “aperta”
(non sicura) secondo le succitate linee guida. Pertanto, per il
trattamento di una sindrome algica neuropatica dopo lesione traumatica del
nervo sciatico non esiste al momento alcuna evidenza scientifica sicura.
Inoltre, sempre secondo i dottori __________ e __________, nel
caso di specie, l’assicurato presenta un quadro algico che va ampiamente al di
là del territorio d’innervazione del nervo sciatico destro con, attualmente in
primo piano, dolori lombo-sacrali, dolori cervicali con irradiazione alle due
braccia, gonalgie bilaterali, come pure dolori all’arto inferiore destro in
presenza di una trombosi venosa post-operatoria con stato edematoso. Va
considerato inoltre che i blocchi periradicolare eseguiti nel frattempo hanno
avuto scarso successo, come lo ha pure avuto la neurolisi del nervo sciatico
effettuata nel 2015 nel quadro dell’intervento d’impianto della protesi
dell’anca destra.
A loro avviso, dalla documentazione a disposizione emerge quindi
un quadro clinico sostanzialmente invariato, il cui trattamento non è più
focalizzato prevalentemente su una sindrome algica neuropatica dopo lesione
traumatica del nervo sciatico ma piuttosto su una sindrome algica diffusa con
indizi a favore di una chiara estensione dei disturbi, anche nel senso di una
possibile sindrome da dolore somatoforme.
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale constata che quanto
indicato dai neurologi di fiducia dell’amministrazione corrisponde in effetti a
quanto risulta dalle linee guida della Federazione europea delle associazioni
di neurologia, consultabili sul sito web www.awmf.org., in base alle quali
l’indicazione a sottoporsi a un impianto di neurostimolazione spinale è ammessa
in relazione a numero limitato di patologie, diverse da quella presentata da RI
1 (una lesione traumatica del nervo sciatico destro). Pertanto, nella misura in
cui il dott. __________ (e con lui la dott.ssa __________, spec. FMH in
neurologia) ritiene utile sottoporre l’assicurato a quel trattamento, il suo
parere diverge dalle linee guida appena menzionate e, pertanto, non appare atto
a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione
enunciata dai dottori __________ e __________.
In corso di causa, il patrocinatore dell’insorgente ha versato
agli atti alcuni articoli scientifici che dovrebbero dimostrare l’efficacia in
concreto del proposto neurostimolatore spinale (cfr. allegati al doc. XVIII).
Attentamente esaminati i documenti prodotti, il TCA non ritiene
che ciò sia il caso.
Intanto, nessuno degli articoli tratta specificatamente del danno
alla salute per il quale il neurostimolatore verrebbe impiantato al ricorrente.
In effetti, cinque riguardano pazienti affetti da neuropatia diabetica (patologia
per la quale le linee guida prevedono una raccomandazione “aperta”) (cfr. doc.
AA 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 e l’articolo “Sustained treatment effect of spinal cord
stimulation …, non numerato), uno tre pazienti affetti da,
rispettivamente, neuropatia periferica diabetica, neuropatia
periferica cronica post HIV e neuropatia periferica cronica
secondaria a trattamento chemioterapico (cfr. doc. AA 1.9), uno
pazienti affetti da CRPS (affezione per la quale le linee
guida prevedono un’indicazione sicura) (cfr. doc. AA 1.5) e uno pazienti che
presentavano dolori neuropatici secondari a un’operazione di ernia del disco (“failed
back surgery syndrom”, per la quale le linee guida prevedono un’indicazione
sicura) (cfr. doc. AA 1.4).
L’articolo prodotto sub doc. AA 1.3 ha, per
ammissione dei suoi stessi autori, un valore scientifico limitato nella misura
in cui lo studio in questione ha riguardato un solo centro e, di conseguenza,
un numero ridotto di pazienti.
L’articolo di cui al doc. AA 1.2 è una sintesi della letteratura
pubblicata in MEDLINE e Google Scholar in merito a pazienti affetti da dolore
dell’arto fantasma, da CRPS, da “failed back surgery syndrom”
e da dolore neuropatico secondario a ernioraffia. Gli autori hanno
affermato che i risultati sono finora incoraggianti, con successi nel
trattamento del dolore post-operatorio, della CRPS e del dolore fantasma. La
cura della “failed back surgery syndrom” si è invece rivelata meno
efficace. A loro avviso, la terapia è ancora recente e risultati sul lungo
periodo non sono ancora disponibili.
L’articolo di cui al doc. AA 1.1 riguarda uno studio che descrive
gli effetti della neurostimolazione spinale su un periodo di 12 mesi e che ha
visto coinvolti 51 soggetti affetti soprattutto da “failed back surgery
syndrom” (16 pazienti), da CRPS (11), da dolore
cronico post-operatorio (9) e da dolore di origine discale (4).
Infine, quanto è stato prodotto sub doc. AA 1.11
– un documento edito dall’__________ in cui vengono presentati i diversi metodi
di neuromodulazione e degli articoli di stampa in cui vengono descritte le
attività del Centro __________ – ha carattere meramente divulgativo e non è
atto a sminuire il valore probatorio attribuito all’apprezzamento dei dottori
__________ e __________ (lo stesso valga per l’articolo di giornale di cui al
doc. XXV 2).
Sulla scorta di quanto precede, l’impugnativa presentata
dall’assicurato non merita accoglimento nemmeno nella misura in cui è chiesta
la condanna dell’amministrazione ad assumere i costi legati all’impianto di un
neurostimolatore spinale.”
Nella sentenza STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020, il Tribunale
federale ha approvato l’operato del TCA, rilevando che:
" (…)
6.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esaminato
l'assunzione dei costi legati al neuromodulatore spinale. Pur riconoscendo che
tale richiesta rientra nelle prestazioni di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. e
LAINF, la Corte cantonale ha rilevato da una parte che il Dr. med. H.________
nel referto del 17 agosto 2011 ha auspicato semplicemente un test di
neurostimolazione e non la necessità di un neurostimulatore. Da una altra parte
il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha osservato che tale terapia è
stata discussa in maniera approfondita dal Dr. med. C.________ e dal PD Dr.
med. D.________ il 7 marzo 2018. Da un'altra parte la Corte cantonale ha
ricordato che questi specialisti hanno ritenuto ininfluente secondo la
letteratura medica un neurostimolatore. Secondo i giudici cantonali tale
approccio è confortato dalle linee guida della Federazione europea delle
associazioni di neurologia consultabili nell'Internet. Il Tribunale delle
assicurazioni ha concluso inoltre che gli articoli scientifici presentati dal
ricorrente non dimostrano l'efficacia di un neurostimolatore spinale.
6.2. Il ricorrente rileva che anche i medici dell'INSAI sono
concordi nel ritenere che per i dolori neurologici sarebbe necessario anche in
futuro di medicine adeguate per compensare i suoi mali e ciò alla stessa
stregua di visite mediche e di fisioterapia. Se anche fosse possibile escludere
la soluzione alternativa di un neurostimolatore, questo non giustifica
l'assoluta chiusura e negazione dei costi in merito ai costi della cura
farmacologica. I dolori neuropatici sarebbero ammessi da tutte le parti.
6.3. L'opinione del ricorrente riguardo al neurostimolatore è
sostanzialmente un parere personale, che non è comprovato da indicazioni
mediche dettagliate. Tali censure non sono tali da sovvertire l'accertamento
della Corte cantonale a tal punto da renderlo manifestamente inesatto o
arbitrario (consid. 2.3). Analoga sorte deve essere tratta per la cura
farmacologica, essendo la conclusione tutt'altro che insostenibile.”
Tornando
al caso di specie, il TCA constata che, analogamente a quanto esposto nella
STCA 35.2018.75 del 3 luglio 2019 confermata con STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020, anche nella presente fattispecie il PD dr. __________, in tutti i suoi
referti, ha proposto un test di neurostimolazione – fase “preliminare”
ad un impianto vero e proprio e i cui esiti dovrebbero poi ancora essere
oggetto di valutazione - e non l’impianto vero e proprio di un neurostimolatore
spinale (cfr. referto del 21 marzo 2019 nel quale lo specialista in
anestesiologia ha indicato che “l’unico ulteriore passo per un eventuale
miglioramento significativo dei dolori neuropatici è quello di dare la
possibilità al paziente di testare un sistema di neuromodulazione
epidurale”, cfr. doc. 725/15; concetto poi ribadito nei successivi referti del
4 ottobre 2022, cfr. doc. 774, e del 11 luglio 2023, doc. XIX/1 - corsivo della
redattrice).
Da tali considerazioni non
risulta, dunque, che la neurostimolazione sia in grado di migliorare
sensibilmente la situazione infortunistica, secondo il principio della
probabilità preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Questo Tribunale rileva che la
questione è stata sottoposta all’attenzione dei periti del __________ e
valutata, in particolare, dal dr. __________ nell’ambito del complemento
peritale del 21 giugno 2021, nel quale, dopo avere preso visione anche di
quanto proposto dal dr. __________, il perito ha espressamente indicato che
“leggendo con attenzione i vari rapporti non emergono aspetti nuovi rispetto a
quello già constatato nel 2018” (cfr. doc. 713).
Inoltre, con apprezzamento
neurologico del 17 ottobre 2022 il dr. __________, spec. in neurologia, ha
espressamente rilevato che:
" (…) Mit Bericht vom 04.10.2022 stellt der Facharzt für
Anästhesiologie PD dr. __________ dennoch die Indikation zu ainer Austestung
eines Neurostimulators bei Diagnose “lumbosakrale Plexopathie und
neuropathischen Schmerzen gluteal und an den Oberschenkeln”. Zusätzlich habe
der Versicherte diffuse Schmerzen an den Narben angegeben. Aktuelle
Dokumentation nunmehr einer PregabalinGAbe ohne Spiegelkontrolle und ohne
Zeitpunkt des Beginns (600 mg Tagesdosis). Ein den formalen Kriterien der
Medizinaltarifkommission (MTK) genügender Antrag wird nicht beigelegt. Daher
ist bereits aus formalen Gründen keine ausreichende Vorlage vorhanden.
Versicherungsmedizinisch-neurologisch gibt es mit
Hinweis auf den aktuellen neurologischen Bericht vom 03.06.2022 jedoch
ebenfalls kein indikative Diagnose in überwiegend wahrscheinlichem
Unfallzusammenhang für eine invasive Testimplantation eines Neurostimulators:
Es wird diesbezüglich auf die einschlägige, unverändert geltende,
deutschsprachige Leitlinienliteratur hingewiesen.
Eine Kostengutsprache für eine Testimpantation
eines SCS kann daher vorliegend nicht empfohlen werden.” (Doc. 790)
Questo
Tribunale constata, quindi, che il trattamento ipotizzato dal PD dr. __________
diverge dalle linee guida della Federazione europea delle associazioni di
neurologia, consultabili sul sito web www.awmf.org., e, pertanto, non appare
atto a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione
enunciata dal dr. __________.
Va
qui ancora precisato che la stabilizzazione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF non significa la scomparsa di tutti i disturbi ma
piuttosto l’assenza di terapie ancora suscettibili di migliorare sensibilmente
le condizioni di salute infortunistiche.
2.3.8. Infine, questo Tribunale condivide
la valutazione dell’amministrazione di considerare lo stato di salute
dell’assicurato ormai stabilizzato anche dal profilo psichico, nonostante la
terapia EMDR proposta dalla dr.ssa __________ in sede peritale.
Al riguardo, giova ricordare come
tale tipo di terapia non sia mai stato caldeggiato dallo psichiatra curante, il
quale ha da subito sollevato perplessità in merito. Perplessità che, del resto,
il dr. __________ ha continuato a sostenere (cfr. referto del 16 novembre 2021,
doc. 725/21, nel quale il curante ha indicato che “non era indicato un percorso
di ipnosi, visto le caratteristiche cristallizzate del disturbo”).
Va, inoltre, aggiunto che lo
stesso assicurato in occasione della visita del 3 novembre 2022 ha dichiarato
alla dr.ssa __________ di essersi sottoposto alla terapia EMDR presso una
psicologa, che “non è servita a niente di niente. C’è andato una decina di
volte, alla fine lo angosciava e le sedute gli aumentavano il nervoso” (doc.
821).
A tale proposito, questa Corte
rileva che il fatto stesso che l’assicurato non voglia (più) sottoporsi al
trattamento proposto dalla dr.ssa __________ è sufficiente per considerare
raggiunta la stabilizzazione dello stato di salute ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF, con conseguente interruzione delle prestazioni di corta durata, così
come già stabilito dal Tribunale federale con STF 8C_106/2023 del 20 ottobre
2023.
In conclusione il TCA non ritiene
dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al
più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di
migliorare sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche
dell’insorgente.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato
dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 1° marzo 2018 vengono
respinte.
La decisione su opposizione
impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° marzo 2018, lo stato di salute
infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF va, dunque,
confermata.
Pertanto, data la
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore
LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta
durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle
prestazioni di lunga durata.
2.4. Entità del grado dell’invalidità.
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la
STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto
essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato
del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni
sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto
conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente
inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella
quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro
residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un
salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di
giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta
alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i
redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nella concreta evenienza, questo
Tribunale constata che la decisione su opposizione impugnata risulta fondata
essenzialmente sugli esiti della perizia amministrativa del __________ del 1°
aprile 2019 e il relativo complemento peritale del 21 giugno 2021, esperito
conformemente a quanto disposto dal TCA con sentenza di rinvio 35.2019.104 del
22.
settembre 2020.
Dopo discussione plenaria, gli
esperti in ortopedia, neurologia e psichiatria, con referto peritale del 1° aprile
2019, avevano ritenuto che complessivamente l’assicurato “… è ancora in grado
di esercitare la sua attività abituale di camionista nella misura del 30%,
intesa come combinazione di orario ridotto e rendimento ridotto, in quanto non
può più eseguire attività fisicamente pesanti e per la necessità delle pause
regolari per camminare/muoversi; quindi vi sono limitazioni per eseguire il
carico/scarico del camion e guidare per lunghe distanze. Riteniamo esigibile un
orario di 7 ore al giorno con una riduzione del rendimento, da cui complessivamente
risulta una capacità lavorativa globale del 30%.” (doc. 551, p. 13). Per quando
concerne invece la capacità lavorativa in attività sostitutive, essi l’hanno
quantificata in un 60%, “… intesa come combinazione di orario ridotto e
rendimento ridotto. In un’attività adatta riteniamo esigibile un orario di 7,5
ore al giorno con una leggera riduzione del rendimento, da cui complessivamente
risulta una capacità lavorativa globale del 60%.” (doc. 551, p. 14).
Chiamati poi, a seguito della
sentenza di rinvio del TCA, a nuovamente prendere posizione riguardo alle
critiche sollevate dalla patrocinatrice dell’assicurato sulla scorta della documentazione
medica nel frattempo prodotta nell’ambito della precedente procedura, con
complemento peritale del 21 giugno 2021 gli specialisti del __________ hanno confermato
la correttezza delle loro precedenti conclusioni peritali.
In particolare, per quanto
riguarda gli aspetti neurologici, con presa di posizione del 27 gennaio 2021,
il dr. __________ ha concluso che:
" (…) leggendo
con attenzione i vari rapporti non emergono aspetti nuovi rispetto a quello già
constatato nel 2018, tenendo conto anche dell’ultimo rapporto del Centro del
sonno di novembre 2020 la situazione pare anche migliorata rispetto alle
valutazioni precedenti. In base ai rapporti su citati non emergono dati che
giustificherebbero di cambiare la mia valutazione per quanto riguarda la
capacità lavorativa del paziente”. (doc 713/19)
Dal canto suo, dal profilo
psichiatrico, la dr.ssa __________, preso atto delle considerazioni espresse
dallo psichiatra curante, con complemento del 14 dicembre 2020 ha rilevato che
quanto indicato dal dr. __________ “non è in grado di confutare quanto da me
attestato nell’ambito della perizia __________ del 1° aprile 2019”. Quanto alla
quantificazione della capacità lavorativa, la dr.ssa __________ ha specificato
che la “mia percentuale tiene conto dei dolori cronici, visto che le
valutazioni psichiatriche vengono espresse tenendo conto del “mente-corpo””
(doc. 713/21-22).
Infine, gli aspetti ortopedici sono stati vagliati dal dr. __________,
il quale con complemento del 4 giugno 2021, dopo avere sottolineato come “la
perizia in oggetto è da ritenere chiaramente pluri e interdisciplinare, risulta
concludente e coerente e si basa su una valutazione indipendente ed oggettiva
della situazione del paziente”, ha concluso:
" (…) La
nuova documentazione medica prodotta dall’avv. RA 1 non porta alla luce nuovi
elementi atti a cambiare le mie valutazioni e conclusioni espresse nella
perizia. In particolare non vi sono le premesse per ulteriore fisioterapia onde
a mantenere lo stato muscolare del paziente. Dal lato ortopedico la situazione
postinfortunistica è da ritenere stabilizzata da tempo e ulteriori misure
diagnostiche e terapeutiche molto probabilmente non comporteranno nuove
informazioni rispettivamente un sensibile miglioramento dei postumi
infortunistici.” (Doc. 713/17-18)
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non ha motivo per distanziarsi
dalle conclusioni alle quali sono giunti i periti del __________, dopo accurato
esame dei disturbi dell’assicurato e dopo aver preso anche atto delle certificazioni
dei curanti prodotte dalla patrocinatrice dell’insorgente, considerate non tali
da rimettere in discussione le loro valutazioni peritali.
Del resto, questo Tribunale evidenzia che il fulcro delle
contestazioni mediche, oggetto di un copioso scambio di allegati fra le parti, riguarda
gli aspetti psichiatrici e, in particolare, l’inquadramento diagnostico cui
ricondurre i disturbi dell’assicurato. A più riprese, infatti, lo psichiatra
curante, dr. __________, ha criticato le diagnosi poste dalla dr.ssa __________
nell’ambito della valutazione concernente l’IMI, ritenendo che la diagnosi di elaborazione
di sintomi fisici per ragioni psicologiche non sia corretta (cfr. doc. F1).
Ora, al riguardo, questo Tribunale rileva che il fatto che lo psichiatra consultato dall’assicurato abbia un’opinione
diversa a proposito delle diagnosi che affliggono l’assicurato non costituisce
un elemento sufficiente per qualificare come contradditoria la valutazione
dell’IMI della dr.ssa __________, né della capacità lavorativa residua
effettuata della dr.ssa __________ all’interno della perizia __________. Questo
tanto più che le obiezioni che il dr. __________ ha sollevato sono state puntualmente
sottoposte al vaglio sia della dr.ssa __________, che della dr.ssa __________,
le quali non le hanno ritenute suscettibili di modificare le loro conclusioni.
Al di là, quindi, dell’inquadramento diagnostico maggiormente
rispondente alla realtà, questa Corte non può fare a meno di evidenziare che,
secondo la giurisprudenza federale, ai fini della
determinazione del diritto alle prestazioni è importante stabilire in
che misura sussista una compromissione della capacità lavorativa e di guadagno,
indipendentemente dalla diagnosi e dalla gravità della malattia (cfr. a tal
proposito STF 8C_387/2023 dell’8 novembre 2023).
Il TCA non ritiene condivisibili le
critiche espresse dalla patrocinatrice dell’insorgente neppure nella misura in
cui ella ha contestato la valutazione globale della capacità lavorativa residua
dell’interessato in attività adatte, in quanto - a suo modo di vedere - la
stessa, oltre a non essere motivata, sarebbe anche in contraddizione con quanto
valutato singolarmente dagli esperti nei loro rispettivi ambiti di competenza.
Questo Tribunale constata, al
riguardo, che gli esperti del __________ hanno nei
loro apprezzamenti specialistici fornito una spiegazione delle ragioni che li
hanno portati a valutare una determinata percentuale di inabilità lavorativa in
attività adatte. Dal profilo ortopedico il dr. __________ ha valutato esistere
una completa abilità lavorativa in attività adatte; dal lato neurologico, il
dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 30% in
attività adatte, per la sintomatologia algica di base (doc. 553/15), mentre dal
profilo psichiatrico la dr.ssa __________ ha stabilito un’incapacità del 20%
“per via della condizione psicopatologica di deflessione del tono dell’umore,
di inibizione della carica vitale, conseguente anche all’insonnia grave, oltre
che alla condizione di disturbo da sintomi somatici con dolore cronico, con
presenza di ruminazioni mentali non ossessive, che comportano una certa fatica
psichica, con necessità di pause durante la giornata lavorativa” (doc. 554/23),
specificando come vi sia stato un miglioramento da circa marzo 2018 a seguito
dell’introduzione del trattamento con Pregabalin.
Nel complemento peritale del 14 dicembre
2020, la dr.ssa __________ ha poi specificato che “la mia percentuale
tiene conto dei dolori cronici, visto che le valutazioni psichiatriche vengono
espresse tenendo conto del “mente-corpo” (doc. 713/21-22).
Alla luce di quanto sopra, la
valutazione globale di un’inabilità lavorativa complessiva del 40% in attività
adatte non appare affatto contraddittoria, bensì rispettosa di quanto valutato
nelle singole specialità, integrando parzialmente le inabilità lavorative
neurologiche con quelle psichiche.
In
conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato,
perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;
cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’assicurato sia abile
al lavoro al 60% in attività adatte a partire dal 1° marzo 2018.
Quanto alle contestazioni
ricorsuali relative alla presunta assenza di attività adeguate esigibili
dall’assicurato (secondo la patrocinatrice risulterebbe “impossibile
determinare quale lavoro potrebbe adattarsi alle limitazioni di cui soffre il
ricorrente: in ogni caso nessuna delle professioni incluse nel livello di
qualifica 1”, cfr. doc. I pag. 29), questo Tribunale rileva che il concetto
d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dai periti
amministrativi (in particolare poter cambiare posizione con una certa
regolarità, non compiere sforzi eccessivi e poter usufruire di pause per
recuperare la concentrazione) non sono tali da poter sostenere che ci si
troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini
reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto
2008.
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è
vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in
particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata
STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
idonee (vedi, tra le altre, la STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e
riferimenti, la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA
35.2021.83
del 7 marzo 2022, consid. 2.7.2).
In concreto questo Tribunale
ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano
delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza (che non
richiedano l’utilizzo della mano destra, dominante), che il ricorrente,
nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 60%,
tenuto conto dei suoi limiti funzionali.
Giova qui infine rilevare che, in una STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al
consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.
Alla luce di quanto appena
esposto, le censure ricorsuali volte a contestare l’operato dell’CO 1 come pure
l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurato vanno dunque respinte.
2.4.4
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2018,
essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° marzo 2018
(cfr. consid. 2.3.).
2.4.5
Per quanto concerne il reddito da
valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato
nel 2018, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato,
un importo annuo pari a fr. 71’500.
Tale dato, determinato in base a
quanto comunicato dallo stesso datore di lavoro dell’interessato, ditta __________,
in data 15 febbraio 2018 (cfr. doc. 381), appare corretto e va quindi
confermato.
Le contestazioni sollevate a tal
proposito dalla rappresentante del ricorrente - la quale ha chiesto che venga
considerato un ammontare di fr 79'300 - non appaiono pertinenti e vanno quindi
disattese. Quanto preteso dall’insorgente corrisponde, infatti, a quanto
l’assicurato avrebbe potuto guadagnare senza l’insorgenza del danno alla salute
nel 2023, come espressamente indicato dal datore di lavoro in data 10
agosto 2023 (cfr. doc. G).
2.4.6
Per quanto riguarda il reddito da
invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio
la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte
federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai
dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto
di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165 del 7
aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008,
ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in
una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione
dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23
aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;
dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in
SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap
salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmen-te inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte
aveva stabilito al considerando 4.1 che se una persona assicurata, per motivi
estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore
alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede
in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,
questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in
maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai
valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico.
Questa giurisprudenza è stata
confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
2.4.7
Per quanto concerne il reddito da
invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla
salute infortunistico, l’insorgente, nel 2018, avrebbe realizzato un
guadagno annuo lordo di fr. 67’766, calcolato sulla base dei dati statistici
risultanti dall'ISS (TA1 2018), attività semplici e ripetitive, livello di
qualifica 1, uomini.
A tale importo è poi stata
effettuata una decurtazione del 40% per tenere conto della capacità lavorativa
residua del 60% in attività adeguate stabilita in sede peritale e della
deduzione sociale 10% per tener conto di altre circostanze, (doc. A).
La patrocinatrice dell’insorgente
ha contestato tale importo, ritenendo che al dato statistico di fr. 67'766
andrebbe applicata una riduzione del 60% per ragioni mediche e del 10% per
altri fattori di riduzioni, per un importo finale di fr. 24'396 (cfr. doc. I
pag. 30-31).
Il TCA non può condividere il
calcolo proposto dalla patrocinatrice dell’insorgente.
Dal profilo medico, come visto,
l’assicurato conserva una capacità lavorativa residua del 60% in attività
adatte, motivo per il quale al reddito da invalido statistico l’amministrazione
ha, a ragione, applicato una riduzione del 40%.
Quanto alla decurtazione del 10%
a titolo di riduzione sociale, il TCA rileva che, contrariamente a quanto
indicato dalla rappresentante legale dell’assicurato (la quale ha osservato
come l’amministrazione avrebbe operato una ingiustificata reformatio in pejus),
l’CO 1 nella decisione su opposizione impugnata ha espressamente rilevato che
“la CO 1 tiene a precisare che, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza,
la riduzione sociale del 10% fissata all’epoca e mantenuta per evitare una
reformatio in pejus, non è giustificata (…)” (cfr. doc. A, corsivo della
redattrice).
Il reddito “da invalido” ammonta,
quindi, per il 2018 a fr. 36’594.
2.4.8
Confrontando ora il reddito
"da invalido" di fr. 36’594 con il relativo reddito "da
valido" di fr. 71’500, si ottiene un grado d’invalidità del 48.8% ([71’500
– 36’594] x 100 : 71’500) arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121.
La decisione su opposizione,
mediante la quale è stata assegnata precisamente una rendita di invalidità del
49%, appare corretta e deve quindi essere confermata.
2.4.9
A fronte di una situazione ritenuta
sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia (valutazione
anticipata delle prove) all'assunzione di ulteriori prove (in particolare,
alla “perizia giudiziaria pluridisciplinare” di cui al doc. I, pag. 16).
Va difatti ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12; STCA
35.2019.12
del 5 febbraio 2020, consid. 2.1). La violazione del diritto di
essere sentito nel senso invocato dall’assicurato é difatti una questione che
non ha una portata propria per rapporto alla censura inerente a un errato
apprezzamento delle prove (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1). Il diritto di
essere sentito non impedisce all’autorità di porre fine all’istruttoria se le
prove raccolte le consentono di raggiungere un convincimento e se, in virtù di
un apprezzamento anticipato delle prove, le é chiaro che gli ulteriori mezzi di
prova offerti non potrebbero più modificare la propria opinione (cfr. DTF 136 I
229.
consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3; STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2025,
consid. 2.1). La censura di violazione del diritto di essere sentito va dunque
disattesa.
2.5
Entità dell’indennità per
menomazione all’integrità
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt.
24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno
(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono
esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p.
235.
consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Nella
concreta evenienza, l’Istituto assicuratore, con la decisione su opposizione
qui impugnata (doc. A), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un’IMI del
45%, precisando che tale percentuale è stata ottenuta nel seguente modo:
" 15. Con
decisione 7.5.2018, poi annullata su opposizione in quanto allora la situazione
urologica non era stabilizzata, la CO 1 aveva concesso all’assicurato un’indennità
per menomazione all’integrità del 35% di cui il 15% per la disfunzione erettile
e del 20% per i postumi della frattura del bacino. Preso atto dell’evoluzione
in data 21.4.2022 il PD dr. __________, specialista in neurologia, ha rilevato
che il tasso del 15% concesso per la disfunzione erettile risultava favorevole
all’assicurato in assenza di reperti specifici dal lato neurologico, di deficit
neurologici a livello del plesso sacrale e di disturbi sensoriali nella zona
perianale e del pene.
16.
L’assicurato rimprovera alla CO 1 di non aver tenuto conto di
tutti i danni causati dall’infortunio. Ora, per quanto riguarda la plessopatia,
il PD dr. __________ ha rilevato che il tasso del 15% tiene conto anche del
quadro clinico parzialmente aspecifico del plesso lombare con irradiazione ad
entrambe le cosce. Per quanto riguarda la situazione psichica la dr.ssa __________
ha quantificato nella misura del 10% il danno all’integrità.
17.
Questo significa che l’indennità per menomazione all’integrità
deve essere portata al 45%.
18.
Per quanto riguarda le cicatrici il 26.10.2022 la CO 1 ha dato
il benestare al Prof. __________ per procedere alle correzioni necessarie
secondo il suo rapporto del 6.9.2022. L’assicurato è pregato di contattare
direttamente il Prof. __________. Alla chiusura delle cure la CO 1, una volta
che sarà entrata in possesso del rapporto finale e delle fotografie, valuterà
se sussistono le premesse per accordare un’indennità per menomazione
all’integrità complementare.” (Doc. A).
Dagli atti emerge, infatti, che con
apprezzamento neurologico del 21 marzo 2018 il PD dr. __________, esprimendosi
a proposito dell’IMI, aveva indicato:
" (…) Per
l’IMI dovuta ai postumi unicamente organici sarà necessario un suo
apprezzamento.
Ohne relevantes neurologisch-funktionelles Restdefizit wird kein
relevanter Integritätsschaden erreischt. Dieser sollte allenfalls
kreisärztlicherseits orthopädisch-unfallchirurgisch aufgrund der knöchernen
Verletzungsfolgen engeschätzt werden und allenfalls in urologischer Hinsicht
auf eien allfällig mögliche nicht neurologische Organizität der geklagten
Erektionsstörung.” (Doc. 392/5).
Con valutazione della menomazione
all’integrità del 26 marzo 2018, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, aveva valutato un danno
all’integrità del 35%, così motivato:
" Motivazione
Per quanto riguarda i problemi di disfunzione erettile secondo la
tabella 22.2, una disfunzione erettile che risponde ai medicamenti orali dà
diritto ad un 10%. In caso di necessità di applicazione di medicamenti
intravenosi la IMI aumenta a 20%. In questo caso abbiamo una situazione dove il
trattamento medicamentoso orale risponde soltanto parzialmente ed il paziente
al momento rifiuta l’applicazione di iniziazioni intracavernose. Ritengo quindi
che per il problema erettile un 15% sia giustificato.
Per quanto riguarda la problematica della frattura del bacino, per
analogia rinvio alla tabella 5.2 paragonando lo stato attuale ad uno stato di
coxartrosi media stimata dalla tabella 5.2 tra il 10% e il 30%. In questo caso
valuterei una IMI del 20%.
Per quanto riguarda il raccorciamento dell’arto inferiore di 2 cm
questo non dà diritto ad IMI come anche ritengo che non vi siano i presupposti
per una IMI per quanto riguarda la problematica cicatriziale peraltro tuttora
in terapia. La problematica neurologica è già stata valutata dagli specialisti
di __________.” (Doc. 398)
Con apprezzamento medico del 21
aprile 2022 il PD dr. __________ si è così espresso:
" Schlussfolgerung
An der Integritätsentschädigung vom 26.03.2018 mit Anrechnung
einer erektilen Dysfunktion mit einem Integritätsschaden von 15%, auch ohne
nachgewiesene organische Grundlage auf neurologischem Fachgebiet und ohne
objektivierbare Ausfälle des neurologisch diesbezüglich verantwortlichen Plexus
sacralis ohne eine sensible Störung im perinealen Areal und im Penisareal kann
daher unverändert und aus neurologischer Einschätzung daher zugunsten des
Versicherten festgehalten werden. Aus neurologischer Einschätzung fällt
darunter noch das teils unspezifische Beschwerdebild des Plexus lumbalis mit
Ausstrahlung in beide Oberschenkel.
Beantwortung der Fragen
Ritiene che a livello erettile-urologico sia nel frattempo
intervenuto un peggioramento atto a modificare la nostra decisione di IMI
emanata nel 2018?
Nein, die Beschwerden sind unverändert. Insofern kann auf die
diesbezügliche Integritätsentschädigung mit Beurteilung vom 26.03.2018
weiterhin und unverändert abgestützt werden. Hier ist der Versicherte trotz
neurologisch fehlender organischer Grundlage eines N. pudendus- oder
Plexus-Sacralis-Schaden zu seinen Gunsten nach meinem Dafürhalten bereits zu
hoch mit 15% für eine medikamentös ansprechende geklagte Erektionsstörung
entschädigt worden, nach rein unfallchirurgischer Beurteilung.” (Doc. 736)
Dal canto suo, con valutazione
della menomazione all’integrità del 2 marzo 2023, la dr.ssa __________ si è
così espressa:
" (…) Dal
profilo ortopedico è stata valutata un’IMI del 20% a causa di una coxartrosi
media.
Dal profilo urologico è stata valutata un’IMI del 15% a causa
della disfunzione erettile.
L’entità del disturbo psichico presentato dall’assicurato e
valutato come conseguenza dell’infortunio si situa tra minima e lieve. Esso
limita il senso di benessere soggettivo, ma non in modo particolare il disbrigo
delle attività quotidiane. La capacità lavorativa non è compromessa.
Secondo la tabella 19 per la valutazione del danno all’integrità
dovuto a disturbi psichici, un disturbo di entità minima corrisponde ad una IMI
dello 0% mentre un disturbo di entità lieve ad una IMI del 20%. Considerando
sia l’entità del disturbo, che il fatto che una parte del disagio è dato dalla
personalità dell’assicurato più che dalle conseguenze dell’infortunio, si
valuta una IMI del 10% da sommare a quelle date in precedenza.
Stima del danno all’integrità: il danno di menomazione
all’integrità complessivo è quindi del 45%, 20% per la patologia ortopedica,
15% per la patologia urologica e 10% per la patologia psichiatrica.” (Doc. 821/2-3)
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che non sussista alcun motivo che gli
permetta di scostarsi da quanto deciso dall'assicuratore infortuni, sulla base
della valutazione di tutti i postumi infortunistici.
In effetti, a fronte di una
questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza
federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre
2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,
altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.), questo
Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla
valutazione enunciata dal PD dr. __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________,
specialisti che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa
e infortunistica.
Gli specialisti in questione hanno infatti in maniera esaustiva e ben motivata
esposto le ragioni del loro apprezzamento, motivo per il quale non vi è ragione
per distanziarsene.
La patrocinatrice
dell’insorgente, del resto, ha contestato l’entità dell’IMI assegnata,
ritenendo che non si sia tenuto conto dell’insieme dei disturbi
dell’interessato e, inoltre, criticando il fatto che non si sia tenuto conto
delle cicatrici dell’assicurato (doc. I pag. 31-32).
Ora, il TCA non può concordare
con tali critiche. Come visto, infatti, il diritto all’IMI è stato vagliato con
riferimento agli aspetti neurologici, ortopedici, urologici e psichiatrici.
Quanto poi alle obiezioni
sollevate riguardo alle cicatrici, questo Tribunale rileva come
l’amministrazione, sia nella decisione impugnata, sia poi nella risposta di
causa, abbia chiaramente rilevato come la situazione verrà analizzata al
termine delle cure, valutando se sussistano o meno gli estremi per versare
un’indennità per menomazione all’integrità per il danno estetico ai sensi della
tabella 18 (cfr. doc. III).
Soluzione ancora ribadita con
scritto del 14 settembre 2023, nel quale l’amministrazione ha ancora rilevato
che “per quanto riguarda le cicatrici l’CO 1 conferma che accetta di lasciare
aperto il caso e più precisamente l’esame del diritto all’indennità per
menomazione dell’integrità nell’attesa dell’esito delle sedute di correzione”
(doc. XVII).
In conclusione, la decisione su
opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è
stata assegnata un'IMI del 45%.
2.6
L’insorgente non può essere seguito
neppure nella misura in cui ha contestato l’ammontare del guadagno assicurato,
il quale, a suo modo di vedere, andrà fissato conformemente all’art. 24 cpv. 2
OAINF “essendo che la rendita sarà da stabilire solo una volta che tutti gli
interventi medici atti a migliorare lo stato di salute dell’assicurato saranno
stati effettuati, e quindi ben oltre 5 anni dall’infortunio” (doc. I pag. 30).
Il TCA non condivide tale
critica, ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), lo stato
di salute è stato a ragione considerato stabilizzato a decorrere dal 1° marzo
2018, con conseguente nascita, dalla medesima data, del diritto alla rendita di
invalidità. Non può quindi trovare applicazione l’art. 24 cpv. 2 OAINF, visto
che il diritto alla rendita non decorre cinque anni dopo l’infortunio.
Pertanto, come opportunamente rilevato
dall’amministrazione, il guadagno assicurato è stato correttamente calcolato,
conformemente all’art. 15 cpv. 2 LAINF, sulla base del salario realizzato
dall’assicurato l’anno prima dell’infortunio.
2.7
Quanto alle contestazioni
ricorsuali concernenti l’assunzione delle spese mediche, il TCA rileva che
nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione ha correttamente
indicato che “l’impugnata decisione non si è espressa in merito alle cure.
Tuttavia, visto quanto dichiarato dall’assicurato alla dr.ssa __________, giova
precisare che la CO 1 ha dato diversi benestare per delle cure fisioterapiche.
La CO 1 continuerà poi a prendere a carico la cura psichiatrica presso il dr. __________
come supporto, così come indicato dalla dr.ssa __________” (doc. A).
Stante quanto sopra, questo
Tribunale condivide quanto indicato dall’Istituto assicuratore nella risposta
di causa, laddove ha correttamente rilevato che “il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile per quanto concerne le spese mediche in quanto non
oggetto della decisione su opposizione. Giova comunque ricordare che, a mente
dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, dal momento della decorrenza della rendita
di invalidità, l’assicuratore infortuni è tenuto a prendere a carico unicamente
le cure che permettono di mantenere la capacità di guadagno residua. Dagli atti
risulta peraltro che l’CO 1, dopo la sospensione delle prestazioni di breve
durata, ha preso a proprio carico diverse cure” (doc. III).
2.8
Infine, a proposito della richiesta
ricorsuale di rimborso delle spese legali sostenute dall’assicurato fino alla
decisione su opposizione, per un importo di fr. 6'317.25, pari ad un dispendio
orario di 20.30 ore, oltre spese ed IVA (cfr. doc. I pag. 33) - richiesta fondata,
secondo la patrocinatrice sugli articoli 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca -
questo Tribunale rileva che gli articoli di legge invocati dalla legale
rappresentante non sono applicabili alla procedura di opposizione.
Come già ampiamente illustrato
nella sentenza di rinvio STCA 35.2019.104 del 22 settembre 2020, il TCA rileva
nuovamente che, secondo l’art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura di opposizione è
gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.
Inoltre il TCA, rinviando a
quanto già esposto nella sentenza di rinvio STCA 35.2019.104 del 22 settembre
2020, constata ancora una volta che né davanti all’autorità amministrativa né
dinanzi a questa Corte, è mai stato preteso che l’assicurato si troverebbe in
una situazione d’indigenza. Del resto, né in una sede né nell’altra è stata
inoltrata una domanda di gratuito patrocinio (art. 37 cpv. 4 LPGA),
rispettivamente di assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f seconda frase LPGA).
Non essendo dimostrata la
realizzazione di (almeno) una delle condizioni necessarie per poter beneficiare
del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA, l’assicurato non
avrebbe quindi comunque diritto a un’indennità per ripetibili per la procedura
di opposizione.
Da ultimo, va osservato che a
ragione, nella risposta di causa, l’amministrazione ha osservato che “con
l’opposizione l’assicurato non ha mai avanzato nessuna pretesa, per cui la
richiesta tendente al pagamento delle ripetibili fatta valere in sede di
processo risulta tardiva e di conseguenza irricevibile” (doc. III).
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti