35.2023.46
Discussa la questione di sapere se al momento dell'infortunio tra il (preteso) datore di lavoro (attivo nel settore dei ponteggi) e l'assicurato esisteva un rapporto di lavoro. Rinvio atti per complemento istruttorio
16 ottobre 2023Italiano26 min
dei fatti occorsi che hanno comportato un ricovero ospedaliero ed anche l’apertura
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2023.46
mm
Lugano
16 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 maggio 2023 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 3 ottobre 2022, la ditta __________
di __________ ha comunicato all’CO 1 che RI 1, assunto il 1° settembre 2022
quale aiuto montatore di ponteggi con un pensum del 50% e con un salario
lordo mensile di fr. 2'177.50 più tredicesima mensilità, l’11 settembre 2022 (in
realtà l’evento ha avuto luogo il 12 settembre tra mezzanotte e l’una, così
come precisato dallo stesso RI 1 – cfr. doc. 41, p. 1), era stato ferito al
braccio destro da un colpo di arma da fuoco (cfr. doc. 2).
Da notare che dagli atti risulta
che RI 1 è inoltre titolare della ditta individuale __________ di __________, il
cui scopo è la consulenza e servizi immobiliari, gestione pratiche
amministrative, noleggio e compra-vendita di autovetture.
1.2. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale del 21 marzo 2023, l’CO 1,
fondandosi sulle informazioni contenute negli articoli apparsi sulla stampa,
l’assicuratore ha in primo luogo affermato di avere motivo di credere che “… alla
base dell’aggressione vi sia una questione finanziaria/commerciale incentrata
sulle sue attività quale responsabile della __________, il che fa interpretare
l’evento come un infortunio professionale per quest’ultimo datore di lavoro”.
D’altra parte, a prescindere dai motivi dell’aggressione, l’istituto non ha
ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che al momento
del sinistro RI 1 fosse dipendente della __________ alle condizioni figuranti
nell.nnuncio d’infortunio (cfr. doc. 45).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla __________ (doc. 59) e dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc.
61), in data 11 maggio 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 63).
1.3. Con tempestivo ricorso del 31
maggio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 riconosca la copertura
assicurativa all’infortunio non professionale accaduto il 12 settembre 2022.
A sostegno delle proprie pretese,
per quanto riguarda il primo aspetto, il patrocinatore ha fatto valere che “…,
contrariamente a quanto ancora preteso dalla CO 1 – sulla base, si ribadisce,
di semplici e fuorvianti articoli di stampa e non sulla base degli accertamenti
esperiti in sede penale – i fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12
settembre 2022 non si inseriscono minimamente nelle attività del ricorrente
nella sua impresa individuale __________. Pacifico dunque che i fatti avvenuti
Fatti
il 12 settembre 2022 non configurino un infortunio professionale ai sensi
dell’art. 7 LAINF, bensì un infortunio non professionale ai sensi dell’art. 8
LAINF. (…). Nulla muta al riguardo quanto affermato dal ricorrente stesso il
quale ha d’altro canto esplicitato alla CO 1 che con il suo aggressore erano in
corso degli accordi per costituire una società di noleggio e di compra-vendita
di veicoli. Per l’appunto il ricorrente non ha mai fatto alcuna menzione alla
sua impresa individuale proprio perché tale società nulla ha a che vedere con i
fatti occorsi il 12 settembre 2022.” (doc. I, p. 5 s.).
In merito al secondo aspetto,
l’avv. RA 1 ha precisato che “la circostanza per cui il formulario “Notifica
d’infortunio LAINF” sia stato allestito il 3 ottobre 2022, a distanza di circa
20 giorni dall’infortunio, non appare così rilevante alla luce della gravità
dei fatti occorsi che hanno comportato un ricovero ospedaliero ed anche l’apertura
di un procedimento penale. Che la data indicata sia sbagliata appare invece un
semplice malinteso posto che i fatti sono avvenuti nella notte tra l’11 e il 12
settembre 2022, appena dopo la mezzanotte; la circostanza per cui l’entrata in
servizio del ricorrente sia stata notificata all’istituto di previdenza
professionale il 6 ottobre 2022 neppure è rilevante. Contrariamente a quanto
preteso dalla CO 1, non sussite alcun vincolo legale per cui l’annuncio di un
dipendente debba avvenire nel momento della stipula del contratto di lavoro. Il
datore di lavoro è infatti unicamente tenuto ad annunciare al proprio istituto
di previdenza ogni dipendente che debba essere obbligatoriamente affiliato
(cfr. art. 2 cpv. 1 LPP), ciò che è avvenuto avendo poi l’istituto di
previdenza professionale confermato la validità dal 1. settembre 2022, data
d’inizio dell’attività lavorativa del ricorrente alle dipendenze della __________;
la circostanza per cui il programma di lavoro non sia stato prodotto neppure è
rilevante posto come ogni datore di lavoro è libero di organizzare la propria
attività e non è tenuto, per legge, a disporre di un programma di lavoro. Il
ricorrente, così come richiesto dalla CO 1, ha per altro indicato di ricevere
istruzioni telefonicamente dal proprio datore di lavoro e di aver lavorato, il
1. e il 2. di settembre 2022 presso il cantiere di __________, e dal 7 al 9
settembre 2022 presso il cantiere __________ nel Canton __________ (cfr. doc.
C, già agli atti dell’incarto CO 1 richiamato ma che si allega per comodità,
con annesse fotografie scattate dal ricorrente sui cantieri presso cui ha
lavorato); infine, la distinta delle ore (tabella “Controllo ore mensili
dipendenti”, cfr. doc. D, già agli atti dell’incarto CO 1 richiamato ma che si
allega per comodità) non ha proprio nulla di atipico. Anzi! Tale documento è
perfettamente conforme all’art. 8 CCL per la posa di ponteggi applicabile al
rapporto di lavoro in oggetto.” (doc. I, p. 6 s.).
Unitamente al ricorso, il
rappresentante ha prodotto copia delle buste paga relative al periodo settembre
2022-aprile 2023, degli estratti conto bancari della __________, degli estratti
conto dell’insorgente, nonché dell’attestato-ricevuta per il periodo fiscale
2022 riguardante la trattenuta alla fonte.
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 22 giugno 2023, l’avv. RA 1
ha formulato alcune osservazioni in merito al contenuto della risposta di causa
presentata dall’amministrazione (cfr. doc. V).
L’CO 1 si è pronunciato in
proposito il 27 giugno 2023 (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del
25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con
scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire
da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in
seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano
Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, l’amministrazione - dopo
aver sottolineato che l’inchiesta giudiziaria ancora aperta “permetterà di
definire le responsabilità delle parti coinvolte ma non la sua [quella del
ricorrente, n.d.r.] posizione professionale” e che, in caso contrario, sarebbe
stata disposta a “rivedere la nostra presa di posizione” (cfr. doc. 45,
p. 1) -, ha innanzitutto sostenuto che, in base alle notizie apparse sulla
stampa, vi è “motivo di credere che alla base dell’aggressione vi sia una
questione finanziaria/commerciale incentrata sulle attività dell’assicurato
quale responsabile della __________ per cui l’evento deve essere interpretato
come un infortunio professionale per questo datore di lavoro.” (doc. 63, p.
4).
A questo proposito, con il
ricorso, l’avv. RA 1 ha invece fatto valere che “contrariamente a quanto
ancora preteso dalla CO 1 – sulla base, si ribadisce, di semplici e fuorvianti
articoli di stampa e non sulla base degli accertamenti esperiti in sede penale
– i fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2022 non si
inseriscono minimamente nelle attività del ricorrente nella sua impresa individuale
__________. Pacifico dunque che i fatti avvenuti il 12 settembre 2022 non
configurino un infortunio professionale ai sensi dell’art. 7 LAINF bensì un
infortunio non professionale ai sensi dell’art. 8 LAINF. (…). Nulla muta al
riguardo quanto affermato dal ricorrente stesso il quale ha d’altro canto
esplicitato alla CO 1 che con il suo aggressore erano in corso degli accordi
per costituire una società di noleggio e di compra-vendita di veicoli. Per
l’appunto il ricorrente non ha mai fatto alcuna menzione alla sua impresa
individuale proprio perché tale società nulla ha a che vedere con i fatti
occorsi il 12 settembre 2022.” (doc. I, p. 5 s.).
Chiamato ora a pronunciarsi su tale
aspetto, questo Tribunale ritiene che gli elementi di cui dispone non bastino a
concludere, con la necessaria tranquillità, che l’evento del 12 settembre 2022
configuri un infortunio professionale legato all’attività dell’insorgente quale
responsabile della ditta individuale __________. In questo senso, il contenuto
di alcuni articoli di giornale non può certo bastare per ritenere come
sufficientemente accertata tale circostanza.
D’altra parte, però, non può
nemmeno essere ignorato che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, lo
scopo della società che avrebbe dovuto essere costituita con colui che gli ha finalmente
sparato, sarebbe stato quello di “noleggio e compra-vendita di auto” (cfr. doc.
28), uno scopo che corrisponde (in parte) a quello della (già esistente) __________,
di cui RI 1 è titolare.
Alla luce di quanto appena
esposto, secondo il TCA, la questione sollevata dall’assicuratore convenuto deve
essere oggetto di un approfondimento istruttorio da parte dell’amministrazione
(cfr. infra, consid. 2.9.).
2.3. Con la decisione su opposizione
impugnata, l’istituto assicuratore resistente ha negato ab initio il
diritto alle prestazioni per l’evento infortunistico accaduto nel settembre
2022 (anche) per il motivo che non sarebbe sufficientemente dimostrato
che tra RI 1 e la ditta __________ sussisteva un rapporto di lavoro.
Questa Corte esaminerà qui di
seguito tale aspetto.
2.4. Giusta l’art. 1a cpv. 1
lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente
legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a
domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano
nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).
L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua,
che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a
capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai
sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (AVS).
Secondo costante
giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza
di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica
dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze
economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al
più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia
decisivi.
In genere, va ritenuto esercitante
un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal
punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del
lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi.
Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e
impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La
decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali
il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e
9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).
Va sottolineato
come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo
lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad
esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né
concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non
è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza
di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o
contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima
comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di
lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF
è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro
(DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti).
2.5. Mediante la revisione
dell’OAINF entrata in vigore il 1° gennaio 1998, si è mirato essenzialmente a
migliorare il coordinamento con altre assicurazioni sociali, trattandosi
segnatamente di delimitare il concetto di lavoratore (RAMI 1998 p. 71, DTF 130
V 556 consid. 3.4.1). Lo scopo di un maggiore coordinamento del diritto delle
differenti assicurazioni sociali è stato perseguito anche con la LPGA (DTF 130
V 344 consid. 2.2). Date queste premesse, appare dunque giustificato applicare
la giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, riguardante la prova dell’esercizio effettivo di un’attività
lavorativa dipendente, anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni.
Ora, in quel
contesto, l’obbligo di adempiere al periodo di
contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, si ritiene adempiuto quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr.
DTF 122 V 249 consid. 2b, p. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
In una sentenza pubblicata
in DTF 131 V 444, l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria
giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione
per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di
un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.
La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 p. 225 (e le sentenze che ne sono
seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure
essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato
effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova
dell'esercizio effettivo di un’attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
2.6. In materia di assicurazioni
sociali, il giudice fonda generalmente la sua decisione su quei fatti che, pur
non essendo stati accertati in modo irrefutabile, appaiono come i più
verosimili. Non basta pertanto che un fatto possa essere considerato soltanto come
un’ipotesi possibile; la verosimiglianza preponderante richiede che, da un
punto di vista oggettivo, dei motivi importanti parlino a favore della
correttezza di un’allegazione, senza che altre possibilità rivestano
un’importanza significativa o entrino ragionevolmente in linea di conto (DTF
139 V 176 consid. 5.3).
2.7. Nel caso di specie, dall’annuncio
d’infortunio compilato il 3 ottobre 2022 dalla __________ di __________, ditta
il cui scopo sociale è “l’esecuzione di lavori di montaggio e smontaggio
ponteggi, così come di ogni altra attività connessa all’edilizia, l’esecuzione
di trasporti in genere”, si evince in particolare che l’insorgente è
entrato alle sue dipendenze a far tempo dal 1° settembre 2022, che la sua
funzione era quella di “aiuto montatore di ponteggi” e che il suo
salario lordo mensile ammontava a fr. 2'177.50 + fr. 181.45 di “Gratifica/tredicesima”.
Quale descrizione dell’infortunio è stato indicato: “Sono stato vittima di
un tentato omicidio nei miei confronti. Ho riportato una ferita da arma da
fuoco al braccio destro. (…).” (cfr. doc. 2).
Il 5 ottobre 2022, l’CO 1 ha
invitato il preteso datore di lavoro a produrre il contratto di lavoro, i
conteggi di salario o ricevute di pagamento del salario, i rapporti esecutivi
di lavoro, gli ordini/bollettini di cantiere per il lavoro eseguito, gli
estratti conto bancario o postale, nonché l’annuncio all’istituto di previdenza
del ricorrente o la prova di copertura assicurativa (cfr. doc. 8).
In data 7 ottobre
2022, la __________ ha trasmesso all’assicuratore resistente copia del
contratto di lavoro, del controllo delle ore che sarebbero state lavorate da RI
1 nel mese di settembre 2022 e della conferma d’incarico rilasciata dalla __________
per il 2° pilastro.
Dal contratto di lavoro,
sottoscritto dalle parti in data 30 agosto 2022, risulta segnatamente che
l’insorgente era stato assunto in qualità di collaboratore nella posa di
ponteggi, che l’entrata in servizio era stata fissata per il 1° settembre 2022,
che il contratto era stato stipulato per una durata indeterminata e per un pensum
del 50%, che la durata normale di lavoro era di 21 ore medie settimanali per un
totale di 1095 ore annue e che il salario mensile lordo era di fr. 2'177.50,
più la quota-parte della tredicesima mensilità, più fr. 16 per ogni giorno
lavorativo quale indennità per vitto (cfr. doc. 12, p. 2-3).
Dal controllo delle ore si evince
che nel mese di settembre 2022 l’insorgente avrebbe lavorato 9 ore il 1°
settembre 2022, 8 ore il 2 settembre 2022, 9 ore il 7 e l’8 settembre 2022 e
ancora 8 ore il 9 settembre 2022. A partire da lunedì 12 settembre 2022 RI 1 non
ha più lavorato poiché infortunato (cfr. doc. 12, p. 4).
Dal documento denominato “Conferma
d’incarico”, datato 6 ottobre 2022, emerge che la __________ ha affiliato
il ricorrente alla __________ con effetto retroattivo a partire dal 1°
settembre 2022 (doc. 12, p. 5).
Dall’estratto del conto
individuale del 14 ottobre 2022, risulta soltanto che RI 1 ha percepito
indennità di disoccupazione dal febbraio 2020 al settembre 2021 (doc. 17).
In data 28 novembre 2022, l’amministrazione
ha chiesto al ricorrente di produrre:
" (…).
1. Programma di
lavoro e ordini dati dal datore di lavoro per l’organizzazione della settimana
lavorativa (programma su carta o inviato su telefono o computer, messaggio SMS
o WhatsApp)
Considerandi
2.
Dettagli delle
sue settimane lavorate (luogo del cantiere, nome del cantiere, foto dei
cantieri, data di presenza sul cantiere, mezzo di trasporto per la trasferta
verso cantiere e ritorno alla sede)
3.
Copia bollettino
delle ore giornaliere lavorate, da lei allestito ogni fine giornata
4.
Indicazioni di
quando iniziava la giornata lavorativa e quando terminava (orario preciso di
inizio e fine)
5.
Nome e cognome,
indirizzo e contatto telefonico dei colleghi presenti con lei sui cantiei
6.
Fatture in caso
di pernottamento fuori casa, fatture relative al vitto, fatture di rifornimenti
caburante.
7.
Copia del suo
estratto di conto corrente bancario/postele dal quale rilevare i movimenti relativi
al pagamento di stipendi
8.
Copia del
conteggio salario e copia della ricevuta di pagamento del salario da parte
della ditta __________ per il mese di settembre
9.
Contabilità
completa della sua attività indipendente presso la ditta __________, compreso i
giustificativi.” (doc. 29)
Queste le risposte che sono state
fornite dall’insorgente:
" (…).
1.
ci accordavamo
telefonicamente
2.
mezzo di
trasporto utilizzato: veicoli della ditta
01-02.09.2022:
lavorato nel cantiere “__________”
07-09.09.2022: lavorato
nel cantiere “__________”
3.
Il datore di
lavoro aveva già mandato il foglio mensile delle ore di lavoro. Mando una copia
anch’io.
4.
Per favore
vedasi foglio mensile delle ore
5.
__________
lavorato con
lui nelle date 01 e 02 settembre
__________
lavorato con
lui nelle date 07-08-09.09.2022
6.
Non ho dormito
fuori casa. Utilizzato veicoli della ditta
7.
8.
9.” (doc. 32, p. 8)
In quell’occasione, il ricorrente
ha versato agli atti gli estratti del conto bancario a lui intestato, relativi
al periodo 1° luglio – 21 dicembre 2022, dai quali si evincono alcuni accrediti
senza specificazione del mittente. Per quanto attiene al periodo qui
determinante, ossia quello successivo al 30 agosto 2022, l’11 ottobre sono
stati accreditati fr. 1'964.45, il 28 ottobre fr. 5'700, il 25 novembre fr.
6'200, il 28 ottobre fr. 5'700, il 25 novembre fr. 6'200. In data 12 dicembre risultano
essere stati accreditati gli importi di fr. 1'687.50, di fr. 1'747.75 e di fr.
7'850 (doc. 32, p. 9-17).
Nel gennaio 2023, l’CO 1 ha
sollecitato da parte dell’insorgente delle risposte più precise e complete alle
domande postegli il 28 novembre 2022 (cfr. doc. 51), senza però ottenere
seguito.
Unitamente al ricorso, l’avv. RI
1.
ha prodotto i conteggi di salario afferenti ai mesi di settembre (“Totale
salario da versare 1'964.45”), ottobre (“Totale salario da versare 1'747.75”),
novembre (“Totale salario da versare 1'687.50”) e dicembre 2022 (“Totale
salario da versare 1'747.75”), come pure di gennaio (“Totale salario da
versare 1'749.70”), febbraio (“Totale salario da versare 1'568.75”),
marzo (“Totale salario da versare 1'749.70”) e aprile 2023 (“Totale
salario da versare 1'689.40”).
Agli atti figura pure copia di alcuni
dei relativi ordini di pagamento eseguiti dalla __________ a favore del
ricorrente (quello relativo allo stipendio di settembre 2022 [“data
dell’operazione: 11 ottobre 2022”], quello relativo allo stipendio di
ottobre 2022 [“data dell’operazione: 12 dicembre 2022”], quello relativo
allo stipendio di novembre 2022 [“data dell’operazione: 12 dicembre 2022”],
quello relativo allo stipendio di dicembre 2022 [“data dell’operazione: 30
dicembre 2022”] e quello relativo allo stipendio di gennaio 2023 [“data
dell’operazione: 31 gennaio 2023”]) (cfr. doc. 68, p. 15-27) e dei
rispettivi accrediti sul conto privato intestato a RI 1 (cfr. doc. F).
È inoltre stato versato agli atti
l’attestato-ricevuta per la trattenuta dell’imposta alla fonte sulle
prestazioni versate ai salariati, relativo al periodo fiscale 2022. Da questo
documento emerge che la ditta __________ ha trattenuto sui salari versati a RI
1.
durante il periodo settembre-dicembre 2022, un importo di fr. 233.85 a titolo
d’imposta alla fonte (doc. 68, p. 33), come pure due fotografie che dovrebbero
raffigurare i cantieri di __________ e __________ sui quali l’insorgente
avrebbe lavorato per conto della __________ durante i primi giorni del mese di
settembre 2022 (allegati al doc. C).
2.8
Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene
che gli elementi probatori che emergono dalla documentazione citata al
precedente considerando non consentano, con la necessaria tranquillità, né di
confermare la decisione su opposizione impugnata né di seguire la tesi difesa
dal patrocinatore dell’insorgente.
Da un canto, le circostanze
evidenziate dall’CO 1 – il fatto che sul conto individuale figurino registrate
soltanto delle indennità di disoccupazione percepite negli anni 2020-2021, infortunio
accaduto poco tempo dopo la stipulazione del contratto di lavoro, ritardo
nell’annunciare l’evento, ritardo nella notifica all’istituto di previdenza
professionale, ritardo nel produrre i conteggi di salario e i relativi bonifici
bancari, ecc. – sono in effetti atte a destare perplessità ma non appaiono ancora
tali da escludere a priori che al momento in cui è accaduto l’infortunio
in discussione tra la ditta __________ e __________ esistesse un rapporto di
lavoro.
D’altro canto, con riferimento
alle fotografie prodotte con l’atto di ricorso che dovrebbero raffigurare i
cantieri sui quali l’insorgente avrebbe lavorato il 1° e 2 settembre 2022,
rispettivamente il 7, 8 e 9 settembre 2022, dunque i cantieri di __________ e
di __________, frazione del Comune di __________ nel Cantone __________ (cfr.
doc. 32, p. 8 e doc. I, p. 6), il TCA rileva che da una ricerca esperita sul
web sono emerse delle incongruenze suscettibili di sollevare dei dubbi circa la
veridicità delle affermazioni ricorsuali (ricordato in proposito che anche informazioni raccolte in internet
possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie
[cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; 8C_866/2018 del 2 maggio 2019;
9C_838/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.1 e 5.2; 8C_909/2017 del 26 giugno
2018.
consid. 6.2 [in cui in discussione vi erano proprio delle immagini tratte
dal profilo facebook della persona assicurata]; 8C_186/2017 del 1° settembre
2017.
consid. 4.1, pubblicata in RtiD 1/2018 p. 281; 8C_192/2017 del 25 agosto
2017.
consid. 5.4.3.2; 8C_69/2017 del 18 agosto 2017; M. Liebrenz/U. Kieser/R.
Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im
digitalen Zeitalter, in: SZS/RSAS 6/2016 p. 582 ss.] e rilevato che, in
concreto, le informazioni che questo Tribunale ha estratto dal web, così come
verrà dimostrato qui di seguito, non sono utilizzate per derim def la vertenza
ma sono soltanto consaid atte a generare dei dubbi circa la fondatezza della
posizione del ricorrente).
In effetti, per quanto concerne
la prima delle due fotografie (quella che raffigura un immobile in fase di
riattazione), si constata che sui ponteggi figura l’insegna “__________” su
sfondo arancione.
Dal Registro di commercio del
Cantone Ticino risulta che la __________ è una società a garanzia limitata che ha
sede a __________ e che ha quale scopo sociale “l’affitto, la vendita, il
montaggio, lo smontaggio e il trasporto di ponteggi di ogni genere e per ogni
scopo, così come di ogni altra attività connessa con l’edilizia, come pure il
commercio di beni di investimento”.
Sul profilo facebook della
ditta in questione sono pubblicate alcune immagini dello stesso immobile raffigurato
sulla fotografia prodotta con il ricorso con l’indicazione “__________
pieno/a di energia a __________ 23 dic. 2022”.
Da una ricerca con Google
Street View è emerso che l’abitazione è effettivamente ubicata a __________,
in via __________.
Stante quanto precede, sembrerebbe
dunque che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il cantiere in
questione non si trovava né a __________ né a __________. Inoltre, visto che le
relative immagini figurano sul profilo facebook della __________, è
perlomeno lecito dubitare che i ponteggi siano stati effettivamente montati dal
(preteso) datore di lavoro di RI 1.
Trattandosi della seconda
fotografia versata agli atti, quella che ritrae il volto di un uomo, che
dovrebbe essere l’insorgente, con alle spalle un ponteggio montato sulla
facciata di quello che sembrerebbe essere un immobile in fase di costruzione, il
TCA dubita che quel cantiere si trovasse in __________ a __________ poiché a
quell’indirizzo è ubicata un’abitazione che esisteva già nell’ottobre 2014, stando
almeno alla data che riporta Google Street View.
Essa potrebbe identificare il
cantiere di __________.
Tuttavia, non può in primo luogo essere
ignorato che sui ponteggi che appaiono nella fotografia vi è l’insegna “__________”
su sfondo rosso. La __________ è una società anonima con sede principale a __________
nel Cantone __________ e con succursali sparse in Svizzera tedesca e romanda. Il
suo scopo sociale è il montaggio, il noleggio, la vendita e la produzione di ponteggi,
casseri, capannoni e tende. Una delle sue succursali ha sede a __________, nel
Cantone __________ (cfr. il relativo estratto del Registro di commercio del
Cantone __________).
Ora, la circostanza che i
ponteggi siano contrassegnati con l’insegna di un’altra ditta è già di per sé
atto a suscitare dei dubbi circa il fatto che essi siano stati effettivamente
montati dalla __________.
Inoltre, occorre considerare che
il Comune di __________ dista circa 200 chilometri da __________ (ove ha sede
la __________) con un tempo minimo di percorrenza di circa 3 ore e mezza (cfr.
il sito web www.viamichelin.ch). Ciò non appare francamente conciliabile con la
risposta fornita dal ricorrente secondo la quale non avrebbe dormito
fuori casa nei giorni in cui avrebbe lavorato sui cantieri della __________
(con particolare riferimento a quello di __________) (cfr. doc. 32, p. 8).
Tenuto conto di tutto quanto
precede, secondo il TCA, anche su questo secondo aspetto, la vertenza sub
judice non può essere decisa senza preliminarmente procedere a un
approfondimento istruttorio.
2.9
L’assicuratore LAINF convenuto, al
quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto gli atti istruttori
che giudica utili per, da un lato, stabilire se il sinistro del settembre 2022
rappresenti un infortunio professionale legato all’attività dell’insorgente
quale responsabile della ditta individuale __________ (ad esempio richiamando
dal ricorrente, rispettivamente dal suo patrocinatore, documentazione inerente
la costituenda società oppure sentendo i responsabili della “società locale”
sui cui il ricorrente si sarebbe appoggiato per costituire la nuova azienda [cfr.
doc. 28]) e, dall’altro, verificare la veridicità di quanto il ricorrente
sostiene in merito ai cantieri sui quali avrebbe lavorato prima d’infortunarsi (ad
esempio, procedendo all’audizione testimonale dei responsabili delle ditte __________
e __________).
Quindi, alla luce delle relative
risultanze, l’CO 1 si pronuncerà nuovamente in merito alla copertura
assicurativa dell’infortunio del 12 settembre 2022.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO
1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti