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Decisione

35.2023.46

Discussa la questione di sapere se al momento dell'infortunio tra il (preteso) datore di lavoro (attivo nel settore dei ponteggi) e l'assicurato esisteva un rapporto di lavoro. Rinvio atti per complemento istruttorio

16 ottobre 2023Italiano26 min

dei fatti occorsi che hanno comportato un ricovero ospedaliero ed anche l’apertura

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2023.46

mm

Lugano

16 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 maggio 2023 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 3 ottobre 2022, la ditta __________

di __________ ha comunicato all’CO 1 che RI 1, assunto il 1° settembre 2022

quale aiuto montatore di ponteggi con un pensum del 50% e con un salario

lordo mensile di fr. 2'177.50 più tredicesima mensilità, l’11 settembre 2022 (in

realtà l’evento ha avuto luogo il 12 settembre tra mezzanotte e l’una, così

come precisato dallo stesso RI 1 – cfr. doc. 41, p. 1), era stato ferito al

braccio destro da un colpo di arma da fuoco (cfr. doc. 2).

Da notare che dagli atti risulta

che RI 1 è inoltre titolare della ditta individuale __________ di __________, il

cui scopo è la consulenza e servizi immobiliari, gestione pratiche

amministrative, noleggio e compra-vendita di autovetture.

1.2. Esperiti gli accertamenti

amministrativi del caso, con decisione formale del 21 marzo 2023, l’CO 1,

fondandosi sulle informazioni contenute negli articoli apparsi sulla stampa,

l’assicuratore ha in primo luogo affermato di avere motivo di credere che “… alla

base dell’aggressione vi sia una questione finanziaria/commerciale incentrata

sulle sue attività quale responsabile della __________, il che fa interpretare

l’evento come un infortunio professionale per quest’ultimo datore di lavoro”.

D’altra parte, a prescindere dai motivi dell’aggressione, l’istituto non ha

ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che al momento

del sinistro RI 1 fosse dipendente della __________ alle condizioni figuranti

nell.nnuncio d’infortunio (cfr. doc. 45).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla __________ (doc. 59) e dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc.

61), in data 11 maggio 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 63).

1.3. Con tempestivo ricorso del 31

maggio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 riconosca la copertura

assicurativa all’infortunio non professionale accaduto il 12 settembre 2022.

A sostegno delle proprie pretese,

per quanto riguarda il primo aspetto, il patrocinatore ha fatto valere che “…,

contrariamente a quanto ancora preteso dalla CO 1 – sulla base, si ribadisce,

di semplici e fuorvianti articoli di stampa e non sulla base degli accertamenti

esperiti in sede penale – i fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12

settembre 2022 non si inseriscono minimamente nelle attività del ricorrente

nella sua impresa individuale __________. Pacifico dunque che i fatti avvenuti

Fatti

il 12 settembre 2022 non configurino un infortunio professionale ai sensi

dell’art. 7 LAINF, bensì un infortunio non professionale ai sensi dell’art. 8

LAINF. (…). Nulla muta al riguardo quanto affermato dal ricorrente stesso il

quale ha d’altro canto esplicitato alla CO 1 che con il suo aggressore erano in

corso degli accordi per costituire una società di noleggio e di compra-vendita

di veicoli. Per l’appunto il ricorrente non ha mai fatto alcuna menzione alla

sua impresa individuale proprio perché tale società nulla ha a che vedere con i

fatti occorsi il 12 settembre 2022.” (doc. I, p. 5 s.).

In merito al secondo aspetto,

l’avv. RA 1 ha precisato che “la circostanza per cui il formulario “Notifica

d’infortunio LAINF” sia stato allestito il 3 ottobre 2022, a distanza di circa

20 giorni dall’infortunio, non appare così rilevante alla luce della gravità

dei fatti occorsi che hanno comportato un ricovero ospedaliero ed anche l’apertura

di un procedimento penale. Che la data indicata sia sbagliata appare invece un

semplice malinteso posto che i fatti sono avvenuti nella notte tra l’11 e il 12

settembre 2022, appena dopo la mezzanotte; la circostanza per cui l’entrata in

servizio del ricorrente sia stata notificata all’istituto di previdenza

professionale il 6 ottobre 2022 neppure è rilevante. Contrariamente a quanto

preteso dalla CO 1, non sussite alcun vincolo legale per cui l’annuncio di un

dipendente debba avvenire nel momento della stipula del contratto di lavoro. Il

datore di lavoro è infatti unicamente tenuto ad annunciare al proprio istituto

di previdenza ogni dipendente che debba essere obbligatoriamente affiliato

(cfr. art. 2 cpv. 1 LPP), ciò che è avvenuto avendo poi l’istituto di

previdenza professionale confermato la validità dal 1. settembre 2022, data

d’inizio dell’attività lavorativa del ricorrente alle dipendenze della __________;

la circostanza per cui il programma di lavoro non sia stato prodotto neppure è

rilevante posto come ogni datore di lavoro è libero di organizzare la propria

attività e non è tenuto, per legge, a disporre di un programma di lavoro. Il

ricorrente, così come richiesto dalla CO 1, ha per altro indicato di ricevere

istruzioni telefonicamente dal proprio datore di lavoro e di aver lavorato, il

1. e il 2. di settembre 2022 presso il cantiere di __________, e dal 7 al 9

settembre 2022 presso il cantiere __________ nel Canton __________ (cfr. doc.

C, già agli atti dell’incarto CO 1 richiamato ma che si allega per comodità,

con annesse fotografie scattate dal ricorrente sui cantieri presso cui ha

lavorato); infine, la distinta delle ore (tabella “Controllo ore mensili

dipendenti”, cfr. doc. D, già agli atti dell’incarto CO 1 richiamato ma che si

allega per comodità) non ha proprio nulla di atipico. Anzi! Tale documento è

perfettamente conforme all’art. 8 CCL per la posa di ponteggi applicabile al

rapporto di lavoro in oggetto.” (doc. I, p. 6 s.).

Unitamente al ricorso, il

rappresentante ha prodotto copia delle buste paga relative al periodo settembre

2022-aprile 2023, degli estratti conto bancari della __________, degli estratti

conto dell’insorgente, nonché dell’attestato-ricevuta per il periodo fiscale

2022 riguardante la trattenuta alla fonte.

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In data 22 giugno 2023, l’avv. RA 1

ha formulato alcune osservazioni in merito al contenuto della risposta di causa

presentata dall’amministrazione (cfr. doc. V).

L’CO 1 si è pronunciato in

proposito il 27 giugno 2023 (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, l’amministrazione - dopo

aver sottolineato che l’inchiesta giudiziaria ancora aperta “permetterà di

definire le responsabilità delle parti coinvolte ma non la sua [quella del

ricorrente, n.d.r.] posizione professionale” e che, in caso contrario, sarebbe

stata disposta a “rivedere la nostra presa di posizione” (cfr. doc. 45,

p. 1) -, ha innanzitutto sostenuto che, in base alle notizie apparse sulla

stampa, vi è “motivo di credere che alla base dell’aggressione vi sia una

questione finanziaria/commerciale incentrata sulle attività dell’assicurato

quale responsabile della __________ per cui l’evento deve essere interpretato

come un infortunio professionale per questo datore di lavoro.” (doc. 63, p.

4).

A questo proposito, con il

ricorso, l’avv. RA 1 ha invece fatto valere che “contrariamente a quanto

ancora preteso dalla CO 1 – sulla base, si ribadisce, di semplici e fuorvianti

articoli di stampa e non sulla base degli accertamenti esperiti in sede penale

– i fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2022 non si

inseriscono minimamente nelle attività del ricorrente nella sua impresa individuale

__________. Pacifico dunque che i fatti avvenuti il 12 settembre 2022 non

configurino un infortunio professionale ai sensi dell’art. 7 LAINF bensì un

infortunio non professionale ai sensi dell’art. 8 LAINF. (…). Nulla muta al

riguardo quanto affermato dal ricorrente stesso il quale ha d’altro canto

esplicitato alla CO 1 che con il suo aggressore erano in corso degli accordi

per costituire una società di noleggio e di compra-vendita di veicoli. Per

l’appunto il ricorrente non ha mai fatto alcuna menzione alla sua impresa

individuale proprio perché tale società nulla ha a che vedere con i fatti

occorsi il 12 settembre 2022.” (doc. I, p. 5 s.).

Chiamato ora a pronunciarsi su tale

aspetto, questo Tribunale ritiene che gli elementi di cui dispone non bastino a

concludere, con la necessaria tranquillità, che l’evento del 12 settembre 2022

configuri un infortunio professionale legato all’attività dell’insorgente quale

responsabile della ditta individuale __________. In questo senso, il contenuto

di alcuni articoli di giornale non può certo bastare per ritenere come

sufficientemente accertata tale circostanza.

D’altra parte, però, non può

nemmeno essere ignorato che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, lo

scopo della società che avrebbe dovuto essere costituita con colui che gli ha finalmente

sparato, sarebbe stato quello di “noleggio e compra-vendita di auto” (cfr. doc.

28), uno scopo che corrisponde (in parte) a quello della (già esistente) __________,

di cui RI 1 è titolare.

Alla luce di quanto appena

esposto, secondo il TCA, la questione sollevata dall’assicuratore convenuto deve

essere oggetto di un approfondimento istruttorio da parte dell’amministrazione

(cfr. infra, consid. 2.9.).

2.3. Con la decisione su opposizione

impugnata, l’istituto assicuratore resistente ha negato ab initio il

diritto alle prestazioni per l’evento infortunistico accaduto nel settembre

2022 (anche) per il motivo che non sarebbe sufficientemente dimostrato

che tra RI 1 e la ditta __________ sussisteva un rapporto di lavoro.

Questa Corte esaminerà qui di

seguito tale aspetto.

2.4. Giusta l’art. 1a cpv. 1

lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente

legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a

domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano

nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).

L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua,

che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a

capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai

sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (AVS).

Secondo costante

giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza

di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica

dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze

economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al

più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia

decisivi.

In genere, va ritenuto esercitante

un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal

punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del

lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi.

Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e

impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità

amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso

particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La

decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali

il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e

9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

Va sottolineato

come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo

lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad

esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né

concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non

è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza

di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o

contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima

comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di

lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF

è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro

(DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti).

2.5. Mediante la revisione

dell’OAINF entrata in vigore il 1° gennaio 1998, si è mirato essenzialmente a

migliorare il coordinamento con altre assicurazioni sociali, trattandosi

segnatamente di delimitare il concetto di lavoratore (RAMI 1998 p. 71, DTF 130

V 556 consid. 3.4.1). Lo scopo di un maggiore coordinamento del diritto delle

differenti assicurazioni sociali è stato perseguito anche con la LPGA (DTF 130

V 344 consid. 2.2). Date queste premesse, appare dunque giustificato applicare

la giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, riguardante la prova dell’esercizio effettivo di un’attività

lavorativa dipendente, anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni.

Ora, in quel

contesto, l’obbligo di adempiere al periodo di

contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, si ritiene adempiuto quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr.

DTF 122 V 249 consid. 2b, p. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

In una sentenza pubblicata

in DTF 131 V 444, l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria

giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione

per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di

un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.

La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 p. 225 (e le sentenze che ne sono

seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure

essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato

effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova

dell'esercizio effettivo di un’attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente

percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una

remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto

all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli

art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha

rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

2.6. In materia di assicurazioni

sociali, il giudice fonda generalmente la sua decisione su quei fatti che, pur

non essendo stati accertati in modo irrefutabile, appaiono come i più

verosimili. Non basta pertanto che un fatto possa essere considerato soltanto come

un’ipotesi possibile; la verosimiglianza preponderante richiede che, da un

punto di vista oggettivo, dei motivi importanti parlino a favore della

correttezza di un’allegazione, senza che altre possibilità rivestano

un’importanza significativa o entrino ragionevolmente in linea di conto (DTF

139 V 176 consid. 5.3).

2.7. Nel caso di specie, dall’annuncio

d’infortunio compilato il 3 ottobre 2022 dalla __________ di __________, ditta

il cui scopo sociale è “l’esecuzione di lavori di montaggio e smontaggio

ponteggi, così come di ogni altra attività connessa all’edilizia, l’esecuzione

di trasporti in genere”, si evince in particolare che l’insorgente è

entrato alle sue dipendenze a far tempo dal 1° settembre 2022, che la sua

funzione era quella di “aiuto montatore di ponteggi” e che il suo

salario lordo mensile ammontava a fr. 2'177.50 + fr. 181.45 di “Gratifica/tredicesima”.

Quale descrizione dell’infortunio è stato indicato: “Sono stato vittima di

un tentato omicidio nei miei confronti. Ho riportato una ferita da arma da

fuoco al braccio destro. (…).” (cfr. doc. 2).

Il 5 ottobre 2022, l’CO 1 ha

invitato il preteso datore di lavoro a produrre il contratto di lavoro, i

conteggi di salario o ricevute di pagamento del salario, i rapporti esecutivi

di lavoro, gli ordini/bollettini di cantiere per il lavoro eseguito, gli

estratti conto bancario o postale, nonché l’annuncio all’istituto di previdenza

del ricorrente o la prova di copertura assicurativa (cfr. doc. 8).

In data 7 ottobre

2022, la __________ ha trasmesso all’assicuratore resistente copia del

contratto di lavoro, del controllo delle ore che sarebbero state lavorate da RI

1 nel mese di settembre 2022 e della conferma d’incarico rilasciata dalla __________

per il 2° pilastro.

Dal contratto di lavoro,

sottoscritto dalle parti in data 30 agosto 2022, risulta segnatamente che

l’insorgente era stato assunto in qualità di collaboratore nella posa di

ponteggi, che l’entrata in servizio era stata fissata per il 1° settembre 2022,

che il contratto era stato stipulato per una durata indeterminata e per un pensum

del 50%, che la durata normale di lavoro era di 21 ore medie settimanali per un

totale di 1095 ore annue e che il salario mensile lordo era di fr. 2'177.50,

più la quota-parte della tredicesima mensilità, più fr. 16 per ogni giorno

lavorativo quale indennità per vitto (cfr. doc. 12, p. 2-3).

Dal controllo delle ore si evince

che nel mese di settembre 2022 l’insorgente avrebbe lavorato 9 ore il 1°

settembre 2022, 8 ore il 2 settembre 2022, 9 ore il 7 e l’8 settembre 2022 e

ancora 8 ore il 9 settembre 2022. A partire da lunedì 12 settembre 2022 RI 1 non

ha più lavorato poiché infortunato (cfr. doc. 12, p. 4).

Dal documento denominato “Conferma

d’incarico”, datato 6 ottobre 2022, emerge che la __________ ha affiliato

il ricorrente alla __________ con effetto retroattivo a partire dal 1°

settembre 2022 (doc. 12, p. 5).

Dall’estratto del conto

individuale del 14 ottobre 2022, risulta soltanto che RI 1 ha percepito

indennità di disoccupazione dal febbraio 2020 al settembre 2021 (doc. 17).

In data 28 novembre 2022, l’amministrazione

ha chiesto al ricorrente di produrre:

" (…).

1. Programma di

lavoro e ordini dati dal datore di lavoro per l’organizzazione della settimana

lavorativa (programma su carta o inviato su telefono o computer, messaggio SMS

o WhatsApp)

Considerandi

2.

Dettagli delle

sue settimane lavorate (luogo del cantiere, nome del cantiere, foto dei

cantieri, data di presenza sul cantiere, mezzo di trasporto per la trasferta

verso cantiere e ritorno alla sede)

3.

Copia bollettino

delle ore giornaliere lavorate, da lei allestito ogni fine giornata

4.

Indicazioni di

quando iniziava la giornata lavorativa e quando terminava (orario preciso di

inizio e fine)

5.

Nome e cognome,

indirizzo e contatto telefonico dei colleghi presenti con lei sui cantiei

6.

Fatture in caso

di pernottamento fuori casa, fatture relative al vitto, fatture di rifornimenti

caburante.

7.

Copia del suo

estratto di conto corrente bancario/postele dal quale rilevare i movimenti relativi

al pagamento di stipendi

8.

Copia del

conteggio salario e copia della ricevuta di pagamento del salario da parte

della ditta __________ per il mese di settembre

9.

Contabilità

completa della sua attività indipendente presso la ditta __________, compreso i

giustificativi.” (doc. 29)

Queste le risposte che sono state

fornite dall’insorgente:

" (…).

1.

ci accordavamo

telefonicamente

2.

mezzo di

trasporto utilizzato: veicoli della ditta

01-02.09.2022:

lavorato nel cantiere “__________”

07-09.09.2022: lavorato

nel cantiere “__________”

3.

Il datore di

lavoro aveva già mandato il foglio mensile delle ore di lavoro. Mando una copia

anch’io.

4.

Per favore

vedasi foglio mensile delle ore

5.

__________

lavorato con

lui nelle date 01 e 02 settembre

__________

lavorato con

lui nelle date 07-08-09.09.2022

6.

Non ho dormito

fuori casa. Utilizzato veicoli della ditta

7.

8.

9.” (doc. 32, p. 8)

In quell’occasione, il ricorrente

ha versato agli atti gli estratti del conto bancario a lui intestato, relativi

al periodo 1° luglio – 21 dicembre 2022, dai quali si evincono alcuni accrediti

senza specificazione del mittente. Per quanto attiene al periodo qui

determinante, ossia quello successivo al 30 agosto 2022, l’11 ottobre sono

stati accreditati fr. 1'964.45, il 28 ottobre fr. 5'700, il 25 novembre fr.

6'200, il 28 ottobre fr. 5'700, il 25 novembre fr. 6'200. In data 12 dicembre risultano

essere stati accreditati gli importi di fr. 1'687.50, di fr. 1'747.75 e di fr.

7'850 (doc. 32, p. 9-17).

Nel gennaio 2023, l’CO 1 ha

sollecitato da parte dell’insorgente delle risposte più precise e complete alle

domande postegli il 28 novembre 2022 (cfr. doc. 51), senza però ottenere

seguito.

Unitamente al ricorso, l’avv. RI

1.

ha prodotto i conteggi di salario afferenti ai mesi di settembre (“Totale

salario da versare 1'964.45”), ottobre (“Totale salario da versare 1'747.75”),

novembre (“Totale salario da versare 1'687.50”) e dicembre 2022 (“Totale

salario da versare 1'747.75”), come pure di gennaio (“Totale salario da

versare 1'749.70”), febbraio (“Totale salario da versare 1'568.75”),

marzo (“Totale salario da versare 1'749.70”) e aprile 2023 (“Totale

salario da versare 1'689.40”).

Agli atti figura pure copia di alcuni

dei relativi ordini di pagamento eseguiti dalla __________ a favore del

ricorrente (quello relativo allo stipendio di settembre 2022 [“data

dell’operazione: 11 ottobre 2022”], quello relativo allo stipendio di

ottobre 2022 [“data dell’operazione: 12 dicembre 2022”], quello relativo

allo stipendio di novembre 2022 [“data dell’operazione: 12 dicembre 2022”],

quello relativo allo stipendio di dicembre 2022 [“data dell’operazione: 30

dicembre 2022”] e quello relativo allo stipendio di gennaio 2023 [“data

dell’operazione: 31 gennaio 2023”]) (cfr. doc. 68, p. 15-27) e dei

rispettivi accrediti sul conto privato intestato a RI 1 (cfr. doc. F).

È inoltre stato versato agli atti

l’attestato-ricevuta per la trattenuta dell’imposta alla fonte sulle

prestazioni versate ai salariati, relativo al periodo fiscale 2022. Da questo

documento emerge che la ditta __________ ha trattenuto sui salari versati a RI

1.

durante il periodo settembre-dicembre 2022, un importo di fr. 233.85 a titolo

d’imposta alla fonte (doc. 68, p. 33), come pure due fotografie che dovrebbero

raffigurare i cantieri di __________ e __________ sui quali l’insorgente

avrebbe lavorato per conto della __________ durante i primi giorni del mese di

settembre 2022 (allegati al doc. C).

2.8

Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene

che gli elementi probatori che emergono dalla documentazione citata al

precedente considerando non consentano, con la necessaria tranquillità, né di

confermare la decisione su opposizione impugnata né di seguire la tesi difesa

dal patrocinatore dell’insorgente.

Da un canto, le circostanze

evidenziate dall’CO 1 – il fatto che sul conto individuale figurino registrate

soltanto delle indennità di disoccupazione percepite negli anni 2020-2021, infortunio

accaduto poco tempo dopo la stipulazione del contratto di lavoro, ritardo

nell’annunciare l’evento, ritardo nella notifica all’istituto di previdenza

professionale, ritardo nel produrre i conteggi di salario e i relativi bonifici

bancari, ecc. – sono in effetti atte a destare perplessità ma non appaiono ancora

tali da escludere a priori che al momento in cui è accaduto l’infortunio

in discussione tra la ditta __________ e __________ esistesse un rapporto di

lavoro.

D’altro canto, con riferimento

alle fotografie prodotte con l’atto di ricorso che dovrebbero raffigurare i

cantieri sui quali l’insorgente avrebbe lavorato il 1° e 2 settembre 2022,

rispettivamente il 7, 8 e 9 settembre 2022, dunque i cantieri di __________ e

di __________, frazione del Comune di __________ nel Cantone __________ (cfr.

doc. 32, p. 8 e doc. I, p. 6), il TCA rileva che da una ricerca esperita sul

web sono emerse delle incongruenze suscettibili di sollevare dei dubbi circa la

veridicità delle affermazioni ricorsuali (ricordato in proposito che anche informazioni raccolte in internet

possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie

[cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; 8C_866/2018 del 2 maggio 2019;

9C_838/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.1 e 5.2; 8C_909/2017 del 26 giugno

2018.

consid. 6.2 [in cui in discussione vi erano proprio delle immagini tratte

dal profilo facebook della persona assicurata]; 8C_186/2017 del 1° settembre

2017.

consid. 4.1, pubblicata in RtiD 1/2018 p. 281; 8C_192/2017 del 25 agosto

2017.

consid. 5.4.3.2; 8C_69/2017 del 18 agosto 2017; M. Liebrenz/U. Kieser/R.

Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im

digitalen Zeitalter, in: SZS/RSAS 6/2016 p. 582 ss.] e rilevato che, in

concreto, le informazioni che questo Tribunale ha estratto dal web, così come

verrà dimostrato qui di seguito, non sono utilizzate per derim def la vertenza

ma sono soltanto consaid atte a generare dei dubbi circa la fondatezza della

posizione del ricorrente).

In effetti, per quanto concerne

la prima delle due fotografie (quella che raffigura un immobile in fase di

riattazione), si constata che sui ponteggi figura l’insegna “__________” su

sfondo arancione.

Dal Registro di commercio del

Cantone Ticino risulta che la __________ è una società a garanzia limitata che ha

sede a __________ e che ha quale scopo sociale “l’affitto, la vendita, il

montaggio, lo smontaggio e il trasporto di ponteggi di ogni genere e per ogni

scopo, così come di ogni altra attività connessa con l’edilizia, come pure il

commercio di beni di investimento”.

Sul profilo facebook della

ditta in questione sono pubblicate alcune immagini dello stesso immobile raffigurato

sulla fotografia prodotta con il ricorso con l’indicazione “__________

pieno/a di energia a __________ 23 dic. 2022”.

Da una ricerca con Google

Street View è emerso che l’abitazione è effettivamente ubicata a __________,

in via __________.

Stante quanto precede, sembrerebbe

dunque che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il cantiere in

questione non si trovava né a __________ né a __________. Inoltre, visto che le

relative immagini figurano sul profilo facebook della __________, è

perlomeno lecito dubitare che i ponteggi siano stati effettivamente montati dal

(preteso) datore di lavoro di RI 1.

Trattandosi della seconda

fotografia versata agli atti, quella che ritrae il volto di un uomo, che

dovrebbe essere l’insorgente, con alle spalle un ponteggio montato sulla

facciata di quello che sembrerebbe essere un immobile in fase di costruzione, il

TCA dubita che quel cantiere si trovasse in __________ a __________ poiché a

quell’indirizzo è ubicata un’abitazione che esisteva già nell’ottobre 2014, stando

almeno alla data che riporta Google Street View.

Essa potrebbe identificare il

cantiere di __________.

Tuttavia, non può in primo luogo essere

ignorato che sui ponteggi che appaiono nella fotografia vi è l’insegna “__________”

su sfondo rosso. La __________ è una società anonima con sede principale a __________

nel Cantone __________ e con succursali sparse in Svizzera tedesca e romanda. Il

suo scopo sociale è il montaggio, il noleggio, la vendita e la produzione di ponteggi,

casseri, capannoni e tende. Una delle sue succursali ha sede a __________, nel

Cantone __________ (cfr. il relativo estratto del Registro di commercio del

Cantone __________).

Ora, la circostanza che i

ponteggi siano contrassegnati con l’insegna di un’altra ditta è già di per sé

atto a suscitare dei dubbi circa il fatto che essi siano stati effettivamente

montati dalla __________.

Inoltre, occorre considerare che

il Comune di __________ dista circa 200 chilometri da __________ (ove ha sede

la __________) con un tempo minimo di percorrenza di circa 3 ore e mezza (cfr.

il sito web www.viamichelin.ch). Ciò non appare francamente conciliabile con la

risposta fornita dal ricorrente secondo la quale non avrebbe dormito

fuori casa nei giorni in cui avrebbe lavorato sui cantieri della __________

(con particolare riferimento a quello di __________) (cfr. doc. 32, p. 8).

Tenuto conto di tutto quanto

precede, secondo il TCA, anche su questo secondo aspetto, la vertenza sub

judice non può essere decisa senza preliminarmente procedere a un

approfondimento istruttorio.

2.9

L’assicuratore LAINF convenuto, al

quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto gli atti istruttori

che giudica utili per, da un lato, stabilire se il sinistro del settembre 2022

rappresenti un infortunio professionale legato all’attività dell’insorgente

quale responsabile della ditta individuale __________ (ad esempio richiamando

dal ricorrente, rispettivamente dal suo patrocinatore, documentazione inerente

la costituenda società oppure sentendo i responsabili della “società locale”

sui cui il ricorrente si sarebbe appoggiato per costituire la nuova azienda [cfr.

doc. 28]) e, dall’altro, verificare la veridicità di quanto il ricorrente

sostiene in merito ai cantieri sui quali avrebbe lavorato prima d’infortunarsi (ad

esempio, procedendo all’audizione testimonale dei responsabili delle ditte __________

e __________).

Quindi, alla luce delle relative

risultanze, l’CO 1 si pronuncerà nuovamente in merito alla copertura

assicurativa dell’infortunio del 12 settembre 2022.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti